Le ordinanze del GI di modifica o revoca dei provvedimenti presidenziali non sono reclamabili

Cass. civ. Sez. VI – 1, 10 maggio 2018, n. 11279
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10796/2016 proposto da:
N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA MARCHESE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE ODDO;
– ricorrente –
contro
S.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA D’IGNAZIO;
– controricorrente –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 07.10.2015 il giudice istruttore del Tribunale di Imperia, nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi S.G.M. e N.G., ha revocato l’ordinanza presidenziale rispetto al contributo di mantenimento posto a carico del primo in favore della seconda.
N.G. ha pertanto proposto reclamo avverso suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d’appello di Genova, che ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, rilevando che avverso le ordinanze del giudice istruttore è ammesso unicamente il reclamo al Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., comma 2, oppure la richiesta di revoca o modifica da proporsi allo stesso giudice istruttore. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione N.G. sulla base di un unico motivo, accompagnato da memoria. Resiste con controricorso S.G.M..
Deduce la ricorrente che nella specie non si trattava di un’impugnazione di un’ordinanza del giudice istruttore, ma di un reclamo proposto alla Corte d’appello exart. 739 c.p.c., nell’ambito del procedimento exart. 710 c.p.c., instaurato dallo S. per la modifica delle condizioni della separazione. Infatti, la rubrica in epigrafe del ricorso riportava espressamente il riferimentoall’art. 710 c.p.c., pertanto si sarebbe dovuta necessariamente seguire la ritualità da questa disposizione prevista.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensidell’art. 709 c.p.c., “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui dell’art. 708, comma 3, possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore”. Secondo Cass. n. 15416 del 04/07/2014 “nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, exart. 709 c.p.c., u.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena” (Rv. 632557-01).
Nella specie il reclamo dinanzi alla Corte d’appello ha avuto ad oggetto l’ordinanza del 07.10.2015, emessa dal giudice istruttore, con cui veniva revocato il contributo di mantenimento stabilito dall’ordinanza presidenziale. Correttamente, pertanto, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, essendo il riferimento all’art. 710 c.p.c., riportato nell’epigrafe del ricorso dello S., frutto di un mero errore materiale.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.