La riconciliazione, quale causa estintiva degli effetti della separazione, è eccezione in senso proprio il cui accertamento è precluso dalla morte del coniuge

Cass. civ. Sez. II, 23 gennaio 2018, n. 1630
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1648-2014 proposto da:
R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TAGLIALATELA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.E., S.M.G., S.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9632/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
R.F. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9632/2012 del 2 febbraio 2012, essendo stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello a normadell’art. 348-bis c.p.c.edell’art. 348-ter c.p.c.con ordinanza della Corte d’Appello di Napoli del 16 ottobre 2013, comunicata in pari data.
Sono rimasti intimati, senza svolgere attività difensive, C.E., S.M.G. e S.S..
Con citazione del 25 marzo 2011, R.F. convenne C.E., S.M.G. e S.S., deducendo di aver contratto matrimonio religioso ad effetti civili in data 25 ottobre 1970 con il de cuius S.C., deceduto il (OMISSIS), e che il rapporto matrimoniale si fosse di fatto protratto nonostante la crisi coniugale determinatasi negli anni novanta. Allegando, pertanto, la propria qualità di erede legittimaria, R.F. domandò la declaratoria di invalidità del testamento olografo del (OMISSIS), con cui S.C. aveva istituito suoi eredi universali i nipoti S.M.G. e S.S., e chiese di accertare la simulazione di una compravendita del (OMISSIS), intercorsa tra lo stesso S.C. ed C.E.. S.M.G., unica convenuta costituitasi, oppose tuttavia che R.F. fosse priva di legittimazione, essendosi separata con reciproco addebito di colpa da S.C. in forza di sentenza n. 6912/1974 del 15 marzo 1974. L’adito Tribunale di Napoli rigettò le domande di R.F., alla lucedell’art. 584 c.c., comma 2, e superò anche la deduzione operata dall’attrice nella memoria scritta del 5 ottobre 2011, depositata ai sensidell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, secondo cui la separazione coniugale era il frutto di simulazione. In particolare, osservò il Tribunale che tale dedotta simulazione fosse contrastata dal giudicato formatosi e dalla cessazione della convivenza tra i coniugi che conseguì alla separazione, risultando peraltro inammissibile per genericità e per la novità dell’allegazione di fatto la prova per testi dedotta dalla R. nella memoria del 3 novembre 2011, volta a dimostrare che i coniugi avessero mantenuto, pur dopo la separazione, “ordinari rapporti di natura coniugale nonché una indefessa comunione di intenti e di spirito”.
Il primo motivo del ricorso di R.F., che è rubricato “error in procedendo”, ipotizza poi nella parte espositiva la violazione degliartt. 163 c.p.c.e ss. ed assume la nullità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto intempestiva la deduzione dell’avvenuta ricostituzione del vincolo coniugale dopo la separazione, avendo l’attrice già in citazione allegato le circostanze del “protrarsi”, “conservarsi” e “rinnovarsi” del rapporto matrimoniale. Si ribadisce la decisività dei capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria.
Anche il secondo motivo di ricorso è rubricato “error in procedendo”, e denuncia la nullità dell’ordinanza istruttoria del 30 gennaio 2012 di rigetto delle deduzioni istruttorie, per mancanza di motivazione.
Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge in materia di ammissibilità della prova”, e contesta la valutazione di “genericità” dei capitoli di prova formulati nella memoria exart. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, del 3 novembre 2011.
Il quarto motivo del ricorso di R.F. censura, infine, la violazionedell’art. 157 c.c., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che solo la ripresa della coabitazione avrebbe comportato la cessazione degli effetti della separazione.
I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, e si rivelano infondati.
Come allega la stessa ricorrente, riproducendone pedissequamente il contenuto nel ricorso, la citazione introduttiva non faceva alcun riferimento alla separazione coniugale intervenuta nel (OMISSIS) tra i coniugi R.F. e S.C., con reciproco addebito. L’attrice espose piuttosto in citazione di un rapporto matrimoniale “protratto”, “conservato” e “rinnovato” nonostante la cessazione della coabitazione impostale dal 1995 per i dissapori con la famiglia S., ma non dedusse ancora alcunché nell’ atto introduttivo della lite circa la “cessazione degli effetti civili della separazione”, proprio perché non introdusse nel giudizio in origine il tema della intervenuta separazione coniugale. La questione della riconciliazione fu poi allegata dall’attrice soltanto nel verbale di udienza del 21 luglio 2011 in risposta alle difese della convenuta costituitasi.
L’esistenza di quella sentenza di separazione con addebito reciproco del (OMISSIS), abbondantemente passata in giudicato al momento dell’apertura della successione di S.C., si è rivelata decisiva per negare la sussistenza dei diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto dell’incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degliartt. 548 e 585 c.c.La ricorrente assume ora di aver dedotto già appunto all’udienza del 21 luglio 2011 l’inefficacia della separazione determinata da “riconciliazione protratta” e dalla “ricostituzione della comunione familiare”, allegazione confermata nei capitoli della prova per testi respinta, ove si discuteva di “ordinari rapporti di natura coniugale nonché una indefessa comunione di intenti e di spirito”, “ricostituita comunione affettiva, materiale e spirituale”, “frequenti incontri”, e condivisione di luoghi di lavoro e di culto.
Il Tribunale ha affermato che non fosse stata comunque specificamente formulata dall’attrice R. una deduzione dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, successiva alla sentenza di separazione del (OMISSIS), istituto che, invero, sia nel vigore della precedente disciplina degliartt. 157 e 158 c.c., che secondo la formulazione di queste norme risultante a seguito della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151,artt.39e40), determina la cessazione degli effetti della separazione. In forzadell’art. 157 c.c., tuttavia, gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (cfr. Cass. Sez. 3, 26/08/2013, n. 19541; Cass. Sez. 1, 22/08/2006, n. 18220; Cass. Sez. 1, 28/05/1975, n. 2172). Correttamente provvedendo al giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, di interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, il Tribunale di Napoli concluse che R.F., in conseguenza delle eccezioni proposte dalla convenuta S.M.G., non avesse specificamente allegato l’avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, a tanto non valendo, peraltro, le generiche deduzioni inserite nel verbale dell’udienza del 21 luglio 2011. Come da questa Corte già sostenuto in una remota pronuncia, va qui riaffermato che l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, quale causa estintiva degli effetti della separazione, concreta un’eccezione in senso proprio, che deve essere perciò formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all’uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda o delle eccezioni proposte dall’altra parte (Cass. Sez. 1, 10/01/1974, n. 70).
Parimenti, non è sindacabile nel giudizio di cassazione, sotto il profilo della violazione di legge processuale, come dedotto dalla ricorrente, il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale, involgendo esso una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. Sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass. Sez. 3, 16/11/1971, n. 3284). E’ coerente allora con l’individuato tema di causa la decisione del Tribunale di Napoli (da valutare in questa sede per come espressa nella sentenza impugnata, e non nell’ordinanza istruttoria del 30 gennaio 2012, la quale non ha contenuto decisorio e non è perciò immediatamente sindacabile con ricorso per cassazione) di ritenere comunque generica, ai fini delle circostanze rilevanti per la riconciliazione exart. 157 c.c., le prove articolate nella memoria del 3 novembre 2011.
Si consideri, da ultimo, che la morte di uno dei coniugi preclude ogni successiva pronuncia giudiziale attinente alla separazione personale, sia pure anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, restando salve le sole domande autonome che, ove già proposte nel giudizio di separazione, riguardino diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi (cfr. Cass. Sez. 1, 20 novembre 2008, n. 27556; Cass. Sez. 1, 20/02/1984, n. 1199; Cass. Sez. 1, 12/05/1981, n. 3129).
Di tal che, la morte del coniuge S.C., avvenuta prima dell’inizio del presente giudizio, esclude comunque che possa più accertarsi l’avvenuta riconciliazione successiva alla sentenza di separazione con reciproco addebito, sia pure al fine di farne cessare gli effetti nell’interesse dalla coniuge R.F., la quale si professa erede del defunto ed intende far valere nel processo i suoi diritti di natura successoria.
Il ricorso va dunque rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di legittimità, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13- dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.