Il retratto successorio si estende all’impresa familiare senza il limite dell’ “estraneità” del terzo acquirente

Cass. civ. Sez. lavoro, 21 aprile 2017, n. 10147
SENTENZA
sul ricorso 6831-2011 proposto da:
BAGNI SELIN DI G.R. S.A.S., P.I. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante G.R., G.R. C.F. (OMISSIS), in proprio e in qualità di erede di G.G., G.C. C.F. (OMISSIS), B.T. C.F. (OMISSIS), quali eredi di G.G. e in qualità di soci accomandanti della BAGNI SELIN DI G.R. S.A.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FARRAUTO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
G.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO GRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/12/2010 R.G.N. 609/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE;
udito l’Avvocato GRILLO CAMILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15 dicembre 2010 la Corte di Appello di Genova, in riforma delle pronunce di primo grado, ha accertato che “tra G.P. e G.G. è intercorsa impresa familiare dall'(OMISSIS) al (OMISSIS)”, con conseguente “inefficacia del trasferimento a terzi dell'(OMISSIS) dello stabilimento (OMISSIS)” e declaratoria del “diritto di G.P. allo stabilimento medesimo previa dazione di Euro 5.700,00 ai convenuti”.
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, la sussistenza di una impresa familiare per la gestione dell’indicato stabilimento balneare tra G.P. ed il padre G., con la partecipazione minoritaria del fratello R. e della madre B.T., senza che ciò potesse essere escluso dal fatto che il padre avesse assicurato il figlio come collaboratore, trattandosi di adempimento dell’obbligo contributivo gravante in forza della disposizione di cui alla L. n. 613 del 1966, art. 1.
Inoltre ha ritenuto che, alla data del 10 aprile 2006 in cui G.G. aveva conferito l’azienda alla neo costituita Sas Bagni Selin, di cui assumeva la carica di accomandatario, il figlio P. non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, avendo avuto conoscenza del conferimento contestualmente all’atto traslativo.
Indi la Corte, equiparando quanto agli effetti la mancata concessione dello spatium deliberandi di due mesi all’omesso avviso di cui all’art. 732 c.c., richiamato dall’art. 230 bis c.c., ha riconosciuto il diritto di riscatto di G.P. esercitato con la proposizione del ricorso in primo grado in data 21.11.2006; per altro verso, anche a non voler riconoscere tale equiparazione, ha ritenuto errata la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la decadenza del diritto di prelazione del G. senza che i convenuti onerati avessero svolto tempestiva eccezione.
2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Bagni Selin sas di G.R. e gli altri epigrafati soccombenti con 7 motivi. Ha resistito con controricorso G.P..
Le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., per non avere la sentenza impugnata considerato il fatto che il G.G. aveva continuato negli anni ad essere titolare della propria impresa individuale ed il figlio P. ad essere un mero coadiutore e che ciò era determinante ai fini della configurabilità del “diverso rapporto” espressamente fatto salvo dalla disposizione codicistica citata.
Con il secondo motivo si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione riguardante la configurazione presunta dell’impresa familiare ad opera della Corte territoriale, mentre avrebbe dovuto dare “preponderante valutazione all’inquadramento dato dalle parti ai loro rapporti contrattuali”.
I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l’esistenza di una impresa familiare, non risultano meritevoli di accoglimento.
Invero la Corte di Appello ha fondato il suo convincimento circa l’esistenza dell’impresa familiare su elementi di fatto complessivamente e congruamente valutati, altresì motivatamente escludendo la significatività del pagamento di contributi ritenuto effettuato a fini evidentemente previdenziali.
Come noto al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estraneo al sindacato di legittimità procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima a mente della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pro tempore vigente, anche laddove assuma la veste solo formale della violazione e falsa applicazione di legge, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; al contempo deve osservarsi che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; ne deriva che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata. Infine va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente e immune da contraddizioni e vizi logici emergenti dalla sentenza stessa; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., n. 7123 del 2014; Cass. n. 25927 del 2015).
2. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione della sentenza impugnata per non aver considerato, ai fini della sussistenza del diritto di prelazione di cui all’art. 230 bis c.p.c., che il conferimento di una azienda in una società nella quale il conferente resti socio e amministratore della stessa non è equiparabile al trasferimento d’azienda a favore di terzi.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione all’art. 732 c.c. nonché all’art. 12 preleggi, per erronea equiparazione della norma relativa all’alienazione a terzi estranei con quella relativa al conferimento dell’azienda in una società nella quale socio illimitatamente responsabile e amministratore è rimasto il titolare dell’azienda stessa.
I motivi con i quali si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussumibile la fattispecie concreta nell’ambito di applicabilità delle richiamate disposizioni del codice sono scrutinabili congiuntamente e si palesano infondati.
Opportuno, anche per l’esame dei successivi motivi di ricorso, riportare il contenuto delle norme di cui si controverte.
Secondo l’art. 230 bis c.c., comma 5: “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento di azienda i partecipi di cui al comma 1, hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732 c.c.”.
Quest’ultima disposizione stabilisce che “Il coerede che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
Questa Corte (v. Cass. n. 27475 del 2008), nell’esaminare la ratio che ha esteso l’istituto del retratto successorio anche ai partecipi dell’impresa familiare, ha evidenziato che il legislatore ha inteso predisporre una più intensa protezione per il lavoro familiare, favorendo nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito della comunità familiare. A fondamento dell’istituto sono pertanto rinvenibili giustificazioni ispirate alla tutela del lavoro cui partecipa la comunità familiare. Trattasi pertanto di valori espressivi di principi di rilievo costituzionale, che hanno indotto la Corte, in sede di interpretazione, ad individuare un ambito quanto più possibile esteso dell’istituto in esame, giungendo alla conclusione che la prelazione prevista dalla norma in favore del familiare, nel caso di alienazione dell’impresa di cui è partecipe, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente, senza che all’applicazione di tale istituto possa essere d’ostacolo la mancanza di un sistema legale di pubblicità dell’impresa familiare, avendo il legislatore inteso tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni.
Ciò posto, ai fini dell’operatività della disposizione contenuta nell’art. 230 bis c.c., comma 5, una volta accertata la partecipazione ad una impresa familiare, è sufficiente che vi sia “trasferimento di azienda” affinché il partecipe debba essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di prelazione.
Stante il chiaro tenore letterale della norma è del tutto ininfluente che la cessione avvenga, come nella specie, mediante il conferimento dell’azienda in una società di persone – che è comunque un soggetto giuridico terzo – nel quale conservi un ruolo dominante il titolare dell’azienda medesima quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, perché ciò che conta è che di vicenda traslativa si tratti e perché la norma tutela il familiare partecipe che sia stato estromesso e non certo colui che invece sia stato incluso nell’operazione di trasferimento. La lettera della norma non consente l’interpretazione restrittiva patrocinata dalle parti ricorrenti, né in tal caso giova il riferimento all’ “estraneo” destinatario dell’operazione di cui all’art. 732 c.c. atteso che, come correttamente sostenuto in dottrina, a differenza della comunione ereditaria, l’estraneità non è richiesta per l’impresa familiare, considerando altresì che il rinvio all’art. 732 c.c. è effettuato dall’art. 230 bis c.c. “nei limiti in cui è compatibile”.
3. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione all’art. 732 c.c. nonché all’art. 12 delle preleggi, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato l’inammissibilità della domanda con la quale G.P. ha esercitato il retratto, per essere venuto meno lo stato di comunione. Si specifica il motivo chiedendo a questa Corte “se il riferimento alla clausola “in mancanza di notificazione” – contenuto nell’art. 732 c.c. ai fini dell’inoperatività della decadenza dalla possibilità di esercitare il riscatto – possa essere estesa anche ai casi in cui tale notificazione vi sia stata, anche se contestualmente al conferimento del bene nella società di persone di cui si tratta”.
La censura non può essere condivisa.
Correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che, ai fini dell’esercizio del retratto, la mancanza di notificazione è equivalente all’ipotesi in cui la denuntiatio sia avvenuta contestualmente alla cessione. Invero così come la mancanza di notificazione anche l’atto dispositivo avvenuto prima che si sia consumato il termine essenziale concesso al compartecipe per l’esercizio della prelazione priva quest’ultimo della possibilità di far valere il suo diritto, dando luogo all’azionabilità del riscatto dell’azienda nei confronti del terzo cessionario.
Inoltre la conoscenza da parte di G.P. del trasferimento d’azienda, in ragione della mera presenza dello stesso presso lo studio del notaio redigente l’atto di conferimento, non è comunque idonea a produrre gli effetti di una valida denuntiatio atteso che, secondo questa Corte, la “notifica di alienazione” ai sensi dell’art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale che deve contenere con certezza tutti gli elementi idonei alla conclusione del negozio e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell’esercizio della prelazione (cfr. Cass. n. 5865 del 2016).
4. Dal rigetto del quinto motivo, una volta che l’equiparazione operata dalla Corte territoriale tra mancanza di notificazione e denuntiatio senza rispetto del termine bimestrale ha superato il vaglio di legittimità, deriva l’inammissibilità del settimo motivo di gravame.
Con esso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che i convenuti nel giudizio di primo grado non avrebbero svolto l’eccezione di decadenza dall’azione, reiterata in appello.
La critica si rivolge alla seconda ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia dalla Corte territoriale espressamente nel caso di “non voler equiparare, quanto agli effetti, la mancata concessione dello spatium deliberandi all’omesso avviso”. Tuttavia, una volta che la prima fondamentale ragione della decisione sulla ritenuta equiparazione “resiste” all’impugnazione proposta è ultronea la verifica di ogni ulteriore censura sul punto, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009).
La doglianza è peraltro infondata perché dalle parti degli atti processuali riportate nel ricorso per cassazione la formulazione dell’eccezione di decadenza di G.P. dall’azione di cui all’art. 732 c.c. non risulta adeguatamente formulata nel corso del giudizio.
5. Residua l’esame del sesto motivo di ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione all’art. 732 c.c. nonché all’art. 12 preleggi, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato l’inammissibilità della domanda con la quale G.P. ha esercitato il retratto, per essere venuto meno lo stato di comunione per la morte del padre Giuseppe in data 11 luglio 2006.
Fermo il principio statuito da Cass. n. 27475 del 2008 innanzi richiamata, secondo cui anche la prelazione prevista dall’art. 230 bis c.c., comma 5, in favore del familiare, nel caso di alienazione dell’impresa di cui è compartecipe, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente, la questione proposta nel sesto motivo risulta inammissibilmente affetta dal carattere della novità.
Invero, secondo giurisprudenza consolidata di questa S.C., qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).
Orbene questa Corte, circa il momento sino al quale può essere esercitata l’azione di riscatto, ha statuito che, dal tenore dell’art. 732 c.c., si evince che “I coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria”, facendone discendere che il concetto di liquidazione della quota da assumere quale riferimento ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto al riscatto non può che coincidere con il consolidarsi, al momento della cessazione della permanenza del suo rapporto con l’impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione (Cass. n. 17639 del 2016). Pertanto la questione nuova sottoposta a questa Corte richiederebbe ulteriori accertamenti di fatto certamente preclusi in questa sede.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.