Divorzio e domanda di decadenza dalla responsabilità

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 16 marzo 2016 (Pres. Ortolan,
rel. G. Buffone)
Procedimento di divorzio – Domanda di decadenza dalla
responsabilità genitoriale – Cumulo – Possibilità – Sussiste
Nel procedimento di divorzio, è ammissibile la domanda di
decadenza dalla responsabilità genitoriale, richiesta da uno dei
genitori ai sensi dell’art. 330 c.c.; la richiesta va esaminata dal
Collegio nella fase decisoria.
(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)
In Fatto e Diritto
I coniugi ….., nata a … il …… e …, nato a .. il …, hanno contratto
matrimonio civile in Milano in data .. 2007 (…); dall’unione è nato … in
data .. 2008. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. .. del 2012,
pronunciata già allora nella contumacia del resistente, irreperibile, ha
dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e affidato … in via
esclusiva alla mamma. Con il ricorso introduttivo dell’odierno processo
(del 22 dicembre 2014) la ricorrente richiede pronuncia divorzile.
L’udienza presidenziale è stata tenuta in data 23 giugno 2015. Con
ordinanza presidenziale del 25.6.2015, il Presidente f.f. ha affidato il
minore in via (super) esclusiva alla madre. All’udienza del 21 gennaio
2016, la parte attrice ha precisato le conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia divorzile va accolta: rispetto
alla comparizione delle parti dinanzi al presidente nell’udienza ex art.
708 c.p.c. (.. dicembre 2011) sono decorsi oltre tre anni, dunque, un lasso
temporale ben superiore all’anno previsto per effetto della legge n. 55 del
2015, applicabile all’odierno procedimento; va quindi pronunciato lo
scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti, ai sensi dell’art.
3, comma I, n. 2), lett. b), legge 10 dicembre 1970, n. 898, in conformità
alle istanze della parte attrice e del PM.
La domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale è
infondata. Premessa la competenza dell’Ufficio a statuire in ordine alla
stessa, poiché promossa a procedimento pendente e con un unico atto
introduttivo (v. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 26 gennaio 2015 n. 1349,
Pres. Di PalMa, rel. Acierno; contra, il pregresso orientamento di questo
ufficio: cfr. Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres.
Ortolan, rel. Buffone), giova ricordare come la recisione definitiva del
legame familiare tra padre e figlio costituisca una extrema ratio ossia un
intervento rimediale sussidiario e residuale che si rivela l’unico a
soddisfare il modo adeguato il preminente interesse del minore.
Presupposto costitutivo bastevole per questa pronuncia non può, allora,
essere la mera irreperibilità del genitore, soprattutto là dove si tratti di
Riproduzione riservata 1
[Giurisprudenza] Il Caso.it
cittadino straniero (che potrebbe dunque trovarsi per ragioni particolari
nel proprio Paese di origine) e là dove non sia stato accertato che la
latitanza dal rapporto genitoriale dipenda da esclusive o preminenti
scelte consapevoli del genitore stesso. Elemento “guida” deve sempre
essere il superiore interesse del fanciullo (Corte Cost. n. 31 del 2012).
Respinta la domanda di decadenza, va confermato il provvedimento
presidenziale provvisorio. Il minore va collocato presso la madre per la
quale va espresso un giudizio favorevole, tenuto conto del
comportamento serbato nel corso del processo e sin dalla separazione.
Quanto al padre, va rilevato che, nonostante la rituale notificazione del
ricorso introduttivo, questi non ha inteso costituirsi in giudizio e
nemmeno è comparso all’udienza fissata davanti al giudice delegato per
l’audizione dei genitori; con il contegno serbato a seguito della
notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completo
disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza
all’assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere
necessario l’affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I
19 giugno 2008 n. 16593); il disinteresse del genitore per le questioni
relative alla prole giustifichi l’affidamento esclusivo in favore della parte
ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013;
sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine
alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno
serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole
con continuità e responsabilità; in particolare le condizioni sopra indicate
giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo
alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè,
disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza:
Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare
Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane;
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX
civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti). Il padre potrà frequentare il
figlio su accordi con la madre e, in ogni caso rivolgendosi al Servizio
Sociale che ha preso in carico la famiglia. La casa va assegnata alla madre
poiché genitore collocatario.
D’ufficio, va riconosciuto in favore del minore un contributo da parte del
padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale. La dottrina ha
interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future,
necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il
dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147
cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei
figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto
abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo
richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a
rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I,
sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo
dell’art. 337-ter c.c. il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo
di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
Riproduzione riservata 2
[Giurisprudenza] Il Caso.it
proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella
determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita
dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei
genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la
valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel
caso di specie, l’irreperibilità del padre non ne giustifica l’esonero dal
mantenimento apparendo invero equa e congrua la somma di euro 300
onnicomprensivi, tenuto conto dell’età del padre e della sua astratta
capacità da lavoro.
In assenza di opposizione del padre, le spese restano irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile,
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
civile n. … dell’anno2014, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e
difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di .. …,
2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da …
3. Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale,
4. AFFIDA … in via esclusiva alla madre, con collocamento
prevalente presso l’abitazione stessa. Le decisioni di maggiore interesse
per la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta
della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via
esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni del figlio (affido cd. superesclusivo). Il genitore non
affidatario potrà frequentare la prole previo accordo con il genitore
affidatario e, in caso di contrasto, potrà ricorrere al giudice della
vigilanza, ex art. 338 c.c.
5. PONE a carico del padre il mantenimento del figlio, con
decorrenza dal mese di gennaio 2015 (primo mese utile dalla domanda
giudiziale),mediante versamento alla madre della somma di euro 300,00
mensili da corrispondere in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese,
e con rivalutazionemonetaria ISTAT annuale dal mese di gennaio 2016;
6. Dichiara le spese di lite irripetibili
7. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del
dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo
passaggio in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano,
perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2016
Il Giudice estensore Il Presidente