La convivenza esclude ogni residua solidarietà postconiugale.

Tribunale di Parma, 2 settembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
dott.ssa Angela Chiari – Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena – Giudice
1 Massima a cura dell’avv. Valeria Mazzotta, componente comitato esecutivo e presidente Ondif
sez. bolognese.
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dott. ssa Silvia Orani – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6729 del Ruolo Generale del 2015
promossa da
X , con il patrocinio dell’avv. Barbara Ponzi (ricorrente)
contro
Y , con il patrocinio dell’avv. Elisabetta Fanciroli (convenuta)
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
In punto a: Divorzio contenzioso
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CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo. contrariis rejectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del
caso e di legge:
a) in via principale e nel merito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con rito concordatario in Collecchio (PR) il 21/09/2000, fra i sigg. X e Y e
trascritto nell’anno 2000 nei Registri di Stato Civile del Comune di Collecchio (PR) al n.
27 P.2 S.A e, per l’effetto. ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Collecchio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di
matrimonio del suddetto Comune;
b) in via principale e nel merito, confermare relativamente alla figlia minore M____ ogni
provvedimento assunto con riferimento all’affidamento, alla collocazione, al
mantenimento ed alle spese ordinarie e straordinarie, ed adottare con riferimento al
diritto di visita, in forza di quanto esplicitato in narrativa, i provvedimenti più opportuni,
nell’interesse della minore, atti a far rispettare da parte della resistente le modalità e i
tempi di frequentazione;
c) in via principale e nel merito, dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la
sig.ra Y , per carenza dei presupposti di legge, non ha il diritto ad ottenere, da parte del sig.
X , la somministrazione periodica di un assegno divorzile pari ad € 700,00, da rivalutarsi
secondo indici Istat;
d) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto
l’assegno divorziale a favore della sig.ra Y, assegnare alla resistente, previo accertamento
delle sue capacità e possibilità lavorative, un termine certo entro cui attivarsi per reperire
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una attività lavorativa, decorso inutilmente il quale alla stessa dovrà essere in ogni caso
negato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l’assegno divorziale;
e) la via ulteriormente subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo
giudicante, dovesse riconoscere, anche solo per un determinato periodo temporale, il
diritto all’assegno divorziale a favore della sig.ra Y dichiarare, per tutte le ragioni esposte in
narrativa. la revisione in diminuzione del suo importo;
f) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA, come per legge”.
Il procuratore della convenuta chiede e conclude:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Collecchio (PR) il
21.09.2000 tra X , nato a Parma il 21.09.1973 e residente in Langhirano (PR) Via
Tomasicchio 7/2 e Y , nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 16.10.1978 e residente a
Langhirano (PR) alla Via O. Ferrari 4 int. 10, disponendo, ai fini delle conseguenti
annotazioni con ordine all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colleeehio (PR), di
procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza, e in particolare
NEL MERITO, in via definitiva:
1) confermare l’affidamento condiviso della figlia minore M______ nata il ___.08.2002
(prossima alla maggiore età), da collocarsi in via alternata quindicinale presso ciascun
genitore come da relazione del CTU in data 02.04.2019 a firma dott.ssa C. Zilioli e negli
stessi termini ivi indicati confermare i diritti di visita e di permanenza con ciascun genitore
per il week-end, le vacanze estive e le festività;
2) dichiarare il sig. X tenuto al pagamento in favore della figlia minorenne M____, della
somma pari ad € 700,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
nonché il 100% delle spese straordinarie, già tra le parti concordate in sede di separazione
consensuale;
3) dichiarare il sig. X tenuto al pagamento in favore della moglie Y disoccupata e non
economicamente autosufficiente di un assegno divorzile pari ad € 700,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando non troverà una stabile
occupazione;
4) disporre, ai sensi dell’art. 12 bis della L. 898/70, a carico di X il versamento in favore di
Y della quota di T.I.R. percepita, ovvero da percepire all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro, in misura pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto
di lavoro è coinciso con il matrimonio.
In ogni caso e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre ad accessori
come di legge”.
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FATTO
Con ricorso depositato il 30.12.2015 il ricorrente X chiedeva dichiararsi ex art. 3 n. 2, lett.
h) della legge 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Y ,
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essendo intervenuta separazione consensuale omologata l’11.3.2013 dal Tribunale di
Parma ed essendosi protratta ininterrottamente la separazione dalla comparizione dei
coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio separativo.
In ordine alle condizioni di divorzio, parte ricorrente, dopo avere premesso che
dall’unione era nata la figlia M_____ il ___ agosto 2002, chiedeva che fosse confermato
l’assegno a suo carico stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia, pari
ad curo 300,00 mensili, altre al 100% delle spese straordinarie, ma chiedeva che fosse
revocato l’assegno per il mantenimento della moglie, previsto in base agli accordi di
separazione omologati nella misura di € 700,00 mensili.
A tal fine esponeva:
– di essere amministratore dell’impresa di famiglia Cav. *** srl;
– di percepire per tale attività un compenso di € 1.500,00 mensili;
– di non essere proprietario di immobili e di non avere altri redditi;
– in sede di separazione le parti avevano concordato di fissare la residenza abituale di
M_______ presso l’abitazione del padre, che doveva farsi carico di tutte le spese sia
ordinarie che straordinarie di mantenimento della minore;
– di avere versato alla moglie, in base agli accordi di separazione, un importo una tantum di
€ 16.500,00 “a titolo di fondo pensione” e di averle trasferito la propria autovettura Fiat Bravo,
a fronte del pagamento della somma simbolica di € 50,00;
– di essersi fatto carico di un assegno di € 700,00 in favore della moglie al fine di aiutarla
ad affrontare le spese di trasferimento e sistemazione in una nuova abitazione, avendo la Y
espresso nell’atto di separazione la propria volontà di trasferirsi in una nuova abitazione:
– tale contributo era inteso come transitorio, in quanto era già all’epoca troppo gravoso
per l’onerato ed avendo la moglie la capacità di produrre un adeguato reddito proprio;
– in costanza di matrimonio la famiglia aveva tenuto un tenore di vita estremamente
semplice.
La convenuta Y si costituiva in giudizio con memoria difensiva con la quale aderiva alla
domanda di divorzio, ma chiedeva che fosse disposto il collocamento preferenziale della
figlia presso di sé, con conferma delle condizioni di separazione, che prevedevano a carico
dell’X un assegno di € 700,00 per il mantenimento della moglie e di € 300.00 per il
mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie.
A tal line la resistente allegava che:
– la figlia M______ conviveva con la madre, pur avendo conservato la residenza anagrafica
presso l’abitazione del padre;
– di sostenere un canone di locazione di € 100,00 mensili;
– di essere disoccupata e di aver chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
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– di avere svolto lavori di carattere saltuario, come barista, standista e baby sitter solo per
periodi limitati di tempo.
Innanzi al giudice designato a svolgere le funzioni presidenziali comparivano entrambe le
parti, le quali allegavano che era insorto un conflitto in ordine alla iscrizione della figlia
minore alla scuola superiore e sul punto il ricorrente proponeva istanza ex art. 709 ter
c.p.c.
All’esito dell’audizione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente delegato disponeva CTU sulle capacità genitoriali, chiedendo altresì al CTU di
esprimersi in ordine alle ragioni del contrasto tra i genitori in merito alla scelta dell’istituto
scolastico a cui iscrivere la bambina, alle rispettive ragioni e motivazioni, indicando quale
fosse la scelta più idonea nell’interesse della minore, previa sua audizione.
Nel corso della CTU le parti raggiungevano un accordo sulla scuola di iscrizione della
minore e il consulente tecnico d’ufficio confermava l’opportunità dell’affidamento della
minore in via condivisa ad entrambi i genitori già prevista in sede di separazione e
suggeriva un regime di frequentazione di M_____ con ì genitori modulato su tempi
sostanzialmente paritari.
All’esito del deposito della CTU e, sentite nuovamente le parti, che dichiaravano di
concordare in ordine ai tempi di permanenza della minore con i genitori indicati dal
CTU, il Presidente delegato disponeva il collocamento della minore presso entrambi i
genitori con alternanza settimanale, confermando le ulteriori condizioni previste in sede di
separazione, previa specificazione delle spese straordinarie a carico delle parti.
Il P.M., notiziato della pendenza della causa, dichiarava di intervenire nel processo.
Introdotta la fase contenziosa, venivano assunte le prove orali dedotte dalle parti ed
espletate indagini tributarie sui redditi e sull’effettivo tenore di vita del ricorrente.
Indi, disposta ulteriore integrazione peritale in ordine i tempi di permanenza della minore
con i genitori, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, previa assegnazione alle
parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita
accoglimento.
Dai documenti prodotti risulta provato che fra le parti vi è stata separazione a far tempo
dal 18.2.2013, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel
giudizio separativo.
Ricorre quindi l’ipotesi prevista dall’art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01.12.70 n. 898.
Lo stato di separazione protratto in modo ininterrotto fin dalla comparizione dei coniugi
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all’udienza ex art. 711 c.p.c., quale attestato dalle allegazioni di entrambe le parti e dalla
diversità delle residenze certificate agli atti, nonché il fallimento del tentativo di
conciliazione nella fase presidenziale, oltre alla insistenza di entrambe le parti nella
domanda di divorzio rappresentano tutti elementi univoci a riprova che l’unione materiale
e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Consegue l’accoglimento della chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Sull’affidamento, sul collocamento della figlia minore
e sui tempi di permanenza della minore con entrambi i genitori
Devono essere esaminate anzitutto le domande relative all’affidamento e al collocamento
della figlia minore, benché quest’ultima sia ormai prossima alla maggiore età.
Quanto all’affidamento deve certamente confermarsi il regime di affidamento condiviso,
richiesto concordemente da entrambe le parti e ritenuto opportuno ed idoneo
nell’interesse della minore dal CTU.
Quanto al suo collocamento e ai tempi di permanenza della minore con i genitori deve
confermarsi il regime già in atto di collocamento alternato della minore presso entrambi i
genitori con cadenza quindicinale, suggerito dal CTU nella seconda relazione peritale,
regime a cui le parti hanno prestato piena adesione, attuandolo proficuamente nelle more
del procedimento.
La ragazza è attualmente iscritta alla Scuola Alberghiera di Salsomaggiore Terme, che
frequenta con profitto, nonostante la distanza dalla sede di residenza (entrambi i genitori
risiedono a Langhirano), grazie anche all’ausilio dei nonni paterni che hanno messo a
disposizione della ragazza la loro seconda casa sita in Salsomaggiore Terme e che si sono
attivati per accompagnare o prelevare M_____ da scuola nelle giornate in cui la stessa non
si avvale dei mezzi pubblici.
Tale scuola, che rappresentava la prima opzione espressa dalla minore, è stata scelta dalle
parti dopo un iniziate conflitto, che ha visto contrapposti il padre che, ritenendo
impraticabile la scelta della scuola di Salsomaggiore Terme, proponeva una scuola di
Parma ad indirizzo analogo (indirizzo turistico alberghiero) e la madre, che, sempre sul
presupposto della impraticabilità per ragioni di distanza della scuola di Salsomaggiore
Terme, proponeva di non iscrivere la figlia a scuola, facendola studiare a casa con un
corso on line, reso disponibile da un Istituto privato (tale Istituto Bellini) mediante un
programma di supporto all’istruzione parentale rivolto ai figli di itineranti.
Nel corso della CTU le parti hanno verificato, per contro, la concreta possibilità per la
figlia di raggiungere la scuola di prima scelta sita a Salsomaggiore Terme mediante mezzi
pubblici e nei giorni di rientro pomeridiano con l’ausilio dei nonni paterni, che hanno
messo a disposizione di M_______ la loro casa di Salsomaggiore Terme e si sono fatti
carico dell’onere del prelievo dalla ragazza da scuola e del suo riaccompagnamento a
Langhirano nei giorni di rientro scolastico pomeridiano.
A fronte delle perplessità manifestate dal CTU rispetto alla scelta della scuola
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privata on line proposta dalla madre, le parti hanno opportunamente risolto l’iniziale
conflitto, rendendo possibile alla figlia un percorso scolastico tradizionale, conforme e
coerente con le inclinazioni e i desideri manifestati dalla ragazza.
Benché il contrasto sia stato concordemente risolto dalle parti, deve evidenziarsi sul punto
la radicale inopportunità dell’opzione proposta dalla madre, non essendovi ragioni per
non iscrivere la figlia a scuola. facendole seguire dei corsi privati on line.
Invero, sia la minore che i genitori avevano ed hanno residenza stabile a Langhirano, il che
già di per sé rendeva incomprensibile la richiesta della madre di avvalersi di un programma
di supporto all’istruzione parentale rivolto ai figli di itineranti, che avrebbe privato la figlia
non solo della normale interrelazione con i ragazzi della sua età, ma anche della didattica
in presenza, tanto più necessaria nell’indirizzo alberghiero prescelto dalla figlia, che
richiede un significativo monte ore di laboratori pratici, necessari a consentire la successiva
scelta dell’indirizzo del triennio.
Si aggiunga che l’istituto indicato dalla Y , tale istituto Bellini, come appurato dal CTU,
neppure poteva garantire alla figlia l’offerta formativa indicata dalla stessa Y. se non per il
recupero degli anni persi.
Si sottolinea la circostanza in quanto rilevante ai fini delle ulteriori questioni controverse,
come meglio verrà specificato in prosieguo.
Sulla domanda di assegno divorzile
Quanto alla domanda di assegno divorzile deve osservarsi quanto segue.
X ha chiesto la revoca dell’assegno a suo carico per il mantenimento della moglie
allegando, tra l’altro, la circostanza che la moglie avrebbe intrapreso una stabile convivenza
con un nuovo compagno, che esercitava ed esercita un’attività itinerante di giostrante, tale
G. o G..
Sul punto la convenuta Y ha dichiarato al CTU (v. integrazione peritale) di frequentare
tale persona, ma di non avere in corso una convivenza.
Dall’istruttoria orale è emerso quanto segue.
Il teste A_____, padre del ricorrente, ha così dichiarato: “Quando la sig.ra Y non è a
Langhirano è via con il sig. G.. Ho visto diverse volte il sig. G. a Langhirano. La figlia M_____ ha
confermato la convivenza tra la madre e il sig. G. … mia nipote dice che molto spesso la madre è via
con il compagno”.
A domanda del giudice, il teste ha così precisato: “le circostanze di cui sopra le ho riferite perché
ho visto alcune volte a Langhirano la sig.ra Y con il G.. Inoltre mia nipote M______ mi ha riferito
queste circostanze. Quando M_____ si è fatta male alla gamba, tre anni fa, l’ho portata al pronto
soccorso e lì è arrivata la madre accompagnata dal sig. G. detto G., che ho appunto conosciuto in
quell’occasione. Preciso che io l’ho conosciuto e lo conosco come G.. Non so quale è il suo cognome”.
Il teste, a domanda del legale della Y, ha così precisato: “non sono mai entrato nella casa della
Y e quindi effettivamente non ho mai visto lì il G., ma il fatto che qualche volta si trattenga e
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dorma dalla B___ mi è stato riferito da mia nipote M_____”.
Il teste A____, fratello di parte convenuta, ha così dichiarato: “quando la figlia rimane da
mio fratello, la sig.ra Y è via con il compagno nella zona tra il Piemonte e la Lombardia. La Y so
che collabora con il sig. G.. Non so se ha un banchetto di vendita di zucchero a velo, dolciumi. È
capitato che anche M____ fosse presente durante la trasferta lavorativa e dormisse in roulotte …
Principalmente vivono nella casa del sig. G.. Mi é capitato di incontrarli insieme in paese”.
A domanda del giudice, il teste ha così precisato: “le circostanze che ho riferito le ho dette
perché ho visto la sig.ra Y un paio di volte a Langhirano con il nuovo compagno che viene
soprannominato G.. Una o due volte la Y ha portato M____ dal padre accompagnata dal G.. Mia
nipote M_____ spesso riferisce che la mamma è con il G. e parla di località tra il Piemonte e la
Lombardia. Quando sta da noi M____ dice quasi sempre che la madre è con il G. e che lo
accompagna in queste trasferte. M_____ ha detto che il G. ha un banco di dolciumi/zucchero a
velo che apre nelle fiere/giostre. Preciso che vedo tutti i giorni mia nipote quando è dal padre perché
abitiamo insieme nello stesso stabile. La vedo anche nei giorni in cui sta con la madre perché spesso
dopo la scuola fa un salto da noi a trovare i nonni”.
Il teste, a domanda del legale della Y, ha così precisato: “non frequento e non entro nella casa
della Y. So chi è il G., ma non gli ho mai parlato”.
La teste di parte convenuta ___ F____, cugina della Y ha così riferito: “non mi risulta sia in
corso alcuna convivenza stabile e continuativa tra la sig.ra Y e il sig. G.. Non mi risulta che la sig.ra
Y vada via con il sig. G.. Preciso che nella sfera amicale e di conoscenza non mi risulta che ci sia un
tale sig. G.. Ho sempre visto la Y solo con la figlia M____”.
A domanda del giudice, la teste ha così precisato: “sono in buoni rapporti con mia cugina Y.
Siamo molto amiche. Y___ ha una nuova relazione con un signore che si chiama G. di nome, ma
non si chiama G.. Ma non ha una stabile convivenza. Lo posso dire perché quando vado a trovare Y
trovo solo lei o lei e la figlia. Non ci sono uomini in casa. Vedo e sento mia cugina spessissimo, quasi
tutti i giorni e a casa sua non vive alcun uomo. Posso dire che qualche volta accompagna il
fidanzato nei suoi trasferimenti quando non ha con sé la figlia, ma non è mantenuta da G.”.
Il teste, a domanda del legale della Y, ha così precisato: “Abito a Scandiano e Langhirano dista
30 km. Preciso che sento Y quasi tutti i giorni e la vedo all’incirca una volta alla settimana o una
volta ogni due settimane. Y non ha ancora presentato G__ ai suoi genitori. So che è stato un
rapporto un po’ altalenante. Non ricordo quando è iniziata la relazione. È un andirivieni. Ora è
una decina di giorni che l’ha lasciata”.
Il teste di parte convenuta, ____ X___, amico della Y, ha così dichiarato: “Fino al 2015
abitavo a Langhirano anche io come la Y. Ho ancora i parenti a Langhirano e frequento ancora la
Y che non mi ha mai riferito di un nuovo compagno. Vado a Langhirano per trovare i parenti una o
due volte al mese e il più delle volte mi trovo a prendere un caffè anche con la Y”.
In sede di integrazione peritale, depositata il 2.4.2019 la convenuta dichiarava al CTU di
frequentare una persona impegnata come giostraio e dichiarava che “M____ lo aveva
conosciuto perché mi sembrava giusto. Un paio di anni fa è venuto a Langhirano, ci ha offerto una
pizza fuori, poi si è fermato a dormire a casa, sul divano. Poi ci ha invitate al lago, e siamo andate
io e M____ una settimana”. Aggiunge: “È vero, quando M____ è dal padre, io se posso vado dai
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miei, o da qualche altra parte se mi chiamano per aiutare . Lo faccio anche perché quando vado dai
miei non ho spese né di luce, né di gas”.
Ancora in sede di integrazione peritale la figlia minore dichiarava al CTU, a proposito
della persona frequentata dalla madre, “di averla conosciuta a Langhirano, e di avere poi
trascorso una settimana a Laveno, sul Lago Maggiore, dove svolgeva la sua attività. M___ avrebbe
dormito in un camper con la madre, mentre il compagno avrebbe utilizzato un altro camper. ‘Mi
sono trovata bene anche lì, e mi sono fatta degli amici … lui comunque gira abbastanza lontano, in
Piemonte’ “.
Il CTU inoltre sottolineava che “Anche M____ riferisce che, in coincidenza con i suoi periodi di
permanenza presso il padre, ‘la mamma parte’, e resterebbe in contatto con lei telefonicamente”.
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge, dunque, indubbiamente che la Y intrattiene da
diversi anni e certamente a far tempo dal 2017 (vedi le dichiarazioni soprariportate rese
dalla stessa Y al CTU nel 2019), una relazione con una persona impegnata come giostraio.
Trattasi, all’evidenza di una relazione stabile e pubblica, tant’è che il nuovo compagno era
stato introdotto già due anni prima dell’integrazione peritale alla figlia minore, che è stata
peraltro portata dalla madre in vacanza con il nuovo compagno.
Risulta indubbiamente poi che la Y sia quasi sempre con il compagno nelle trasferte che
questi effettua per il suo lavoro di giostraio in Piemonte e Lombardia nelle due settimane
in cui la minore è collocata ogni mese presso il padre.
Tale circostanza emerge senza ombra di dubbio dalle testimonianze del nonno paterno e
dello zio paterno della minore, che hanno riportato le dichiarazioni di M____ e che
risultano pienamente attendibili.
Tali dichiarazioni infatti non contrastano in alcun modo con le dichiarazioni dei testi di
parte convenuta, i quali si sono limitati ad affermare che non vi è coabitazione della Y con
il nuovo compagno nella casa condotta in locazione dalla medesima Y. La teste di parte
convenuta F_____ ha anzi confermato la circostanza che la Y “accompagna il fidanzato nei
suoi trasferimenti quando non ha con sé la figlia”.
Il fatto che la Y stia spessissimo, se non sempre. con il nuovo compagno quando la figlia
non è con lei trova poi riscontro nelle stesse dichiarazioni della Y rese al CTU (“quando
M_____ è dal padre, io se posso vado dai miei, o da qualche altra parte se mi chiamano per
aiutare”), nonché, senz’ombra di dubbio, nelle dichiarazioni rese al CTU dalla figlia minore
M____ (“Anche M____ riferisce che, in coincidenza con i suoi periodi di permanenza presso il
padre, ‘la mamma parte’, e resterebbe in contatto con lei telefonicamente”).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, secondo il più recente indirizzo della
Cassazione “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di
fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti pregressa fase di
convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità
dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di
quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto –
costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in
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cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e
consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e,
quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che
confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (Cass. Sez. 1, n. 6855 del 2015;
successivamente confermato da Cass. Sez. 6 – 1, n. 2466 del 2016).
Nel richiamato precedente la Corte dì legittimità ha ritenuto che la causa estintiva prevista
dall’art. 5 L. div. andasse “letta” estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso
delle nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul
matrimonio), ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata
da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale (art. 2
Cost.).
In base al più recente indirizzo, dunque, non ha rilievo ai fini della permanenza del diritto
all’assegno il fatto che la convivenza abbia o non abbia influito “in melius” sulle condizioni
economiche dell’avente diritto, come affermato dalla più risalente giurisprudenza.
Tale più recente orientamento deve ritenersi condivisibile in quanto conforme al principio
dell’autoresponsabilità, ossia al rilievo che la scelta esistenziale, libera e consapevole di
instaurare una stabile convivenza more uxorio, comporta l’esclusione di ogni residua
solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare
nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, tale conclusione trova fondamento nel “principio
di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente
manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale
stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o
meno che sia. Ovviamone, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova
famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione ‘con il tenore ed il modello di vita
caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale’, poiché la nuova comunità familiare
(per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto
per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta
definitivamente escluso” (così Cass. Sez. 1, n. 32871 del 19/12/2018).
ll concetto di convivenza è nozione diversa dalla mera coabitazione, essendo la
coabitazione esclusivamente un indice della convivenza, intesa come communio omnis vitae.
Invero, come ben chiarito da Cass. n. 7128 del 2013 e da Cass. Sez. 3, n. 9178 del
13/04/2018, l’assenza di coabitazione non esclude che vi possa essere convivenza, quando
risulti dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza
morale e materiale.
In particolare, come rileva la citata Cass. Sez. 3, n. 9178 del 13/04/2018 “se la coabitazione
è stata finora indicata come un indice rilevante dell’esistenza di una famiglia di fatto, individuando
l’esistenza di una casa comune all’interno della quale si svolge il programma di vita comune, non è
stato peraltro ritenuto un elemento imprescindibile, la cui mancanza, di per sé, fosse determinante al
fine di escludere la configurabilità cIeiIa della convivenza … da intendere quale stabile legame
tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti,
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anche quando non sia contraddistinto da coabitazione”.
Del resto, come rilevato dal precedente sopra menzionato, “è necessaria prendere atto del
mutato assetto della società, … dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza
di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al
passato” e tale cambiamento nell’attuale contesto sociale comporta “che si instaurino e si
mantengano rapporti affettivi stabili a distanza con frequenza molto maggiore che ín passato (non
solo nelle famiglie di fatto ma, ugualmente, anche all’interno delle famiglie fondate sul matrimonio) e
deve indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza la cui essenza non può appiattirsi sulla
coabitazione. Sono tutte situazioni in cui può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza,
intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quella in cui uno dei due
conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o
patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la
famiglia. Esistono anche realtà in cui le famiglie, siano esse di fatto, o fondate sul matrimonio, si
formano senza avere neppure, per un periodo di tempo più o meno lungo, una casa comune, intesa
come casa dove si svolge la vita della famiglia, in quanto ognuno dei due partners è tenuto per i
propri impegni professionali o per particolari esigenze personali, a vivere o a trascorrere la gran parte
della settimana o del mese in un luogo diverso dall’altro. … Il dato della coabitazione, all’interno
dell’elemento oggettivo della convivenza è quindi attualmente un dato recessivo. Esso deve essere
inteso come semplice indizio”.
La coabitazione, dunque, si profila come mero indice della esistenza di una convivenza di
fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come
elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente
portare ad escludere l’esistenza di una convivenza.
Peraltro, come sottolineato da Cass. Sez. 3, n. 9178 del 13/04/2018, “la nozione di
convivenza di fatto, intesa come un rapporto di fatto che si caratterizzi, oltre che per l’esistenza di
una relazione affettiva consolidata, per la spontanea assunzione di diritti ed obblighi, tali da darle
una stabilità assimilabile a quella coniugale, trova ora il suo supporto normativo nella legge n. 76
del 2016, che all’art. 1, definisce 1 conviventi di fatto come ‘due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile’, individuando
sempre l’elemento spirituale, il legame affettivo, quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza
morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne
scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco”.
Più specificamente che, in base a tali premesse, la Cassazione nel precedente richiamato ha
affermato i seguenti principi di diritto: “1) si ha convivenza more uxorio, … qualora due persone
siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e
volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale; 2) ai fini
dell’accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, í requisiti della gravità, della
precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in
relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita
comune, l’esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi
alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere
valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri”.
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Nel caso in esame, la stessa convenuta ha riconosciuto che è intercorsa fra lei ed il nuovo
compagno una relazione sentimentale protratta per diversi anni, ma nega di avere con il
medesimo convissuto, in base alla sola assenza del dato della coabitazione, avendo i due
mantenuto diversa residenza anagrafica.
Senonché dall’istruttoria è emerso, come già sopra evidenziato, che la convenuta ogni
qualvolta la figlia è con il padre accompagna il nuovo compagno nelle trasferte lavorative.
La circostanza si ribadisce è stata riferita dalla stessa figlia delle parti al CTU (“Anche M___
riferisce che, in coincidenza con i suoi periodi di permanenza presso il padre, ‘la mamma parte’, e
resterebbe in contatto con lei telefonicamente”).
Appare dunque evidente che con il nuovo compagno la Y ha una relazione stabile e
condivide con lui trasferte di lavoro, all’evidenza coadiuvandolo nella sua attività di
commerciante giostraio.
La stabile relazione ha certamente comportato l’elaborazione di progetto di vita comune.
Di ciò ne è riscontro il coinvolgimento della figlia nella relazione affettiva della madre.
Invero, il nuovo compagno è stato dalla Y presentato alla figlia già anni fa e con esso la
minore ha rapporti frequenti (v. le dichiarazioni anche del padre dell’X il quale ha
riportato che in occasione di un ricovero in ospedale la Y si era recata al nosocomio
accompagnata dal G. e v. dichiarazioni del fratello dell’X, il quale ha riferito che in alcune
occasioni la Y aveva portato M____ dal padre accompagnata dal G.) e con esso la fanciulla
ha addirittura trascorso periodi di vacanza.
Solo un progetto di vita comune con il nuovo compagno può poi spiegare la iniziale
richiesta della madre nella primavera del 2016 di non iscrivere la figlia alla scuola superiore
per farla seguire privatamente con un corso on line da un istituto privato nell’ambito di un
programma di sostegno scolastico per figli degli itineranti, richiesta poi abbandonata dalla
Y dopo le esplicite contrarie indicazioni del CTU.
Invero, tale iniziale richiesta della Y, oltre che del tutto inopportuna per la tutela dei
bisogni educativi, delle inclinazioni e delle capacità della figlia, non trovava alcuna
giustificazione logica, salvo ipotizzare appunto la volontà della Y di iniziare un nuovo
percorso di vita, al seguito appunto di una compagnia itinerante.
Tale progetto di vita inizialmente comprendeva anche la figlia M_____, che non a caso
così riferiva al CTU: “Se faccio la scuola qua mia madre mi lascerebbe da mio papà. Lei non ci sta
bene a Langhirano, ma neanche io mi sento a casa mia. Se faccio la scuola on line posso andare via
con la mamma” ( v. pag. 10 della prima relazione peritale).
A fronte delle perplessità manifestate dal CTU, fortunatamente la resistente ha
abbandonato l’iniziale proposito, consentendo alla figlia di iscriversi nella scuola di sua
prima scelta, ma certamente la circostanza è indicativa di un chiaro progetto di vita che la
Y ha coltivato con il nuovo compagno e che successivamente la convenuta ha poi
comunque attuato, senza, per fortuna, il coinvolgimento della figlia.
Considerato che gli elementi evidenziati costituiscono indici gravi, precisi e concordanti in
ordine alla sussistenza di una convivenza more uxorio tra la Y ed il nuovo compagno,
ovverossia di una relazione caratterizzata da stabilità e da mutua assistenza morale e
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materiale e ciò ancorché non vi sia stata e non vi sia tra i due una formale coabitazione,
avendo mantenuto residenze separate, presumibilmente nell’intenzione comune di
consentire alla resistente di continuare a percepire l’assegno a carico del marito.
In base a quanto esposto, l’assegno a carico del ricorrente deve essere revocato con
decorrenza dalla data della domanda (dicembre 2015).
Sull’assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia
Quanto all’assegno a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento della figlia,
deve osservarsi quanto segue.
Come è noto, ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito e la corresponsione dell’assegno di mantenimento
è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità e il giudice nella
determinazione dell’ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le esigenze
dei figli, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i
genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi
i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la Y, ammessa al gratuito patrocinio, è formalmente
disoccupata, come lo era anche all’epoca della separazione.
È plausibile che la stessa svolga lavori saltuari (come ammesso dalla stessa resistente) e che
collabori con il nuovo compagno nell’attività di giostraio quando lo accompagna nelle sue
trasferte.
La resistente è gravata di un canone dì affitto di € 420,00 mensili.
X è amministratore della società di famiglia Cav. srl e ha dichiarato di percepire un reddito
da lavoro di circa € 1.500,00 mensili, invariato rispetto all’epoca della separazione.
Lo stesso vive nella casa coniugale di proprietà della ditta di famiglia per la quale paga un
canone di € 1.600,00 annui (pari ad € 133,00 mensili).
Il ricorrente non è formalmente titolare di quote nella società di famiglia che amministra.
Benché le indagini tributarie svolte non abbiano evidenziato redditi ulteriori rispetto a
quelli dichiarati, deve affermarsi l’inattendibilità delle risultanze.
Invero, il ricorrente in sede di separazione si impegnava a versare alla moglie una somma
di € 1.000,00 mensili (700,00 per il mantenimento della moglie e 300,00 per il
mantenimento della figlia), oltre a farsi carico di tutte le spese straordinarie relative alla
figlia.
Tale impegno, diversamente da quanto allegato dall’attore, non era affatto “inteso
come transitorio”, ma era previsto dai coniugi senza alcun limite temporale, né era
ricollegato a situazioni temporanee.
Nell’ambito del presente procedimento il ricorrente ha chiesto di confermare l’assegno a
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suo carico per il mantenimento di M____, ribadendo la volontà di farsi carico di tutte le
spese straordinarie relative alla figlia.
All’evidenza non è plausibile che l’attore in sede di separazione si sia volontariamente
accollato un assegno mensile di € 1.000,00 complessivi, oltre al 100% delle spese
straordinarie relative alla figlia, salvo ammettere che abbia redditi aggiuntivi, oltre ai
dichiarati € 1.500,00 mensili.
Ciò premesso, tenuto conto dei parametri indicati ed, in particolare delle presumibili
maggiori risorse economiche del padre rispetto ai redditi dichiarati (ma anche della pari
permanenza della figlia presso i genitori), del venir meno per il padre dell’assegno a suo
carico per il mantenimento della convenuta ed, infine, delle spese abitative che la madre
deve affrontare anche nell’interesse della figlia, di cui ha il collocamento per pari tempo,
previa conferma dei precedenti provvedimenti provvisori appare, allo stato, congruo
quantificare in € 700,00 l’assegno di mantenimento periodico che il padre dovrà versare
per la figlia mensilmente a far tempo dalla data della presente sentenza oltre rivalutazione
annuale ISTAT, tenuto conto peraltro della generale irripetibilità, in caso di revoca
dell’assegno in favore del coniuge, di ratei nelle more versati.
Tale assegno appare congruo anche tenendo conto dei redditi potenziali, comunque
limitati, che la Y può ricavare da eventuali lavori saltuari.
Deve essere infine accolta la domanda concorde delle parti con cui le stesse hanno chiesto
di prevedere a carico del padre tutte le spese straordinarie relative alla figlia meglio
specificate in dispositivo.
Sulla domanda della convenuta relativa alla quota del TFR spettante al marito
Stante il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile deve essere rigettata la domanda
della convenuta di riconoscimento della quota del TFR spettante al marito.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di giudizio tenuto conto della natura del contenzioso, dei rapporti tra le
parti e degli esiti del giudizio si ritengono sussistere le ragioni per disporne l’integrale
compensazione.
Quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste a carico del ricorrente, che
peraltro ha già anticipato le relative spese, avendo lo stesso, con l’istanza ex art. 709 ter
c.p.c. richiesto il relativo accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa promossa da X nei
confronti di Y , iscritta al n. 6729 del Ruolo Generale dell’anno 2015, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21 settembre
2000 in COLLECCHIO (PR) da X , nato a Parma il 21.9.1973 e Y , nata a Fiorenzuola
d’Arda (PC) il 16.10.1968, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
COLLECCHIO, anno 2000, parte II, Serie A n. 27.
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2) ORDINA all’Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere
all’annotazione della presente sentenza.
3) AFFIDA la figlia minore della coppia _____ in via condivisa ad entrambi i genitori. La
minore avrà residenza anagrafica presso l’abitazione del padre e collocamento paritario
presso entrambi i genitori secondo lo schema previsto dalla CTU nell’integrazione peritale,
da intendersi qui integralmente recepito anche con riferimento ai periodi delle vacanze
natalizie, pasquali ed estive.
4) Confermati i precedenti provvedimenti provvisori in ordine al mantenimento della
figlia. PONE a carico di X l’obbligo di corrispondere a Y , a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia, la somma di € 700,00 da versare entro il giorno 10 di ogni
mese, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza, oltre
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Revoca l’assegno a carico dell’X per il mantenimento della moglie a decorrere dalla data
della domanda (dicembre 2015).
6) PONE a carico di X l’obbligo di corrispondere a Y entro 10 giorni dalla presentazione
della documentazione attestante la relativa spesa, il 100% degli esborsi sostenuti dalla
madre per la figlia e specificamente:
a) il 100% delle seguenti spese sostenute dalla madre anche senza previo accordo con il
padre: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non
integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla polizza sanitaria di cui
dispone la madre, purché debitamente prescritte dal medico di base; ticket sanitari, tasse,
imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario
equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di
costo unitario non superiore a € 200,00), gite scolastiche che importino un costo non
superiore a € 200,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall’insegnante
ad entrambi i genitori; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica (con il limite di un
corso all’anno per ciascun figlio) con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di
trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria; baby-sitting in caso di malattia
della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es.
genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa
delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
b) il 100% delle seguenti spese straordinarie purché preventivamente concordate dai
genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi
e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma,
nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio
e/o l’acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio
consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte
le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature,
oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione e studio); corsi privati per l’apprendimento delle lingue straniere; soggiorni
all’estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 200,00; viaggi di
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istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali e di ogni altra spesa straordinaria.
Ove l’importo unitario delle dette spese sia superiore a € 150,00, la Y potrà richiedere all’X
l’anticipato versamento.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s’intenderanno
accettate dall’altro, qualora a fronte della richiesta scritta del genitore, da effettuarsi
mediante raccomandata a.r. o via pec o via email, l’altro entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta non esprima per iscritto, mediante raccomandata a.r. o via pec o via email,
parere discordante motivato.
7) DISPONE l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
8) PONE definitivamente a carico del ricorrente í compensi liquidati in corso di causa in
favore del CTU dott.ssa ZILIOLI.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2020.
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Angela Chiari