Sanzioni ex artt. 709 ter e 614 bis cpc per il genitore che viola sistematicamente l’interesse della figlia.

Tribunale di Genova, decreto 8 novembre 2018
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Francesco Mazza Galanti Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Manuela Casella Giudice
Nel procedimento N. 3952 / 2018 . V.G.
Promosso da
M___
assistito e difeso dall’avv. ____
elettivamente domiciliato in
nei confronti di
O___
assistito e difeso dall’avv. ___
elettivamente domiciliato in
con l’intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Genova
Pronuncia il seguente
DECRETO
letti gli atti e i documenti;
sentita la relazione del giudice relatore;
Con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato in data 16.5.2018 il signor M___ –
dato atto che il Tribunale di Genova aveva emesso la sentenza di separazione
giudiziale prima e quella di divorzio poi tra il ricorrente e la signora O____,
disciplinando i rapporti tra i coniugi e con la loro figlia minore L____ (nata il
___.2010) – chiedeva che ai sensi dell’art. 709 ter cpc il Tribunale adito
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adottasse ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della figlia minore
L__, ammonisse la signora O____ e disponesse il risarcimento del danno
prodotto dalla resistente al ricorrente ed alla loro figlia minore in conseguenza
della intervenuta pubblicazione sul social network Facebook di fotografie
ritraenti la minore senza il consenso del padre e senza quello dei Servizi Sociali
affidatari;
il ricorrente, in particolare, lamentava che dette fotografie fossero state
pubblicate da un amico della resistente (tale V____) in data __.3.2016 e che la
madre, anziché chiedere l’immediata rimozione delle fotografie come
richiestole con numerose diffide dal signor M____, avesse approvato la
pubblicazione dei post apponendovi un “mi piace”, così violando il diritto
all’immagine della figlia minore, in contrasto con l’art. 10 del codice civile,
dell’art. 96 della legge sul diritto di autore (legge 633/1941), il decreto
legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, l’art. 16 della
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 ratificata in
Italia con la legge 176/1991;
Con comparsa si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto delle domanda
avversaria e lamentando un atteggiamento astioso del signor M___ nei
confronti della signora O____, aggravatosi dopo che la Corte di Appello di
Genova, investita dell’appello avverso la sentenza di divorzio, aveva rigettato
la richiesta di modifica del regime di permanenza della figlia presso i genitori
presentata dal M____, confermando in particolare l’ampliamento della
frequentazione materna stabilito dal giudice del divorzio rispetto a quanto
previsto in sede di separazione;
in particolare, quanto alla domanda del ricorrente, evidenziava la resistente che
non era stata lei a pubblicare le foto della figlia L____ su Facebook ma una
terza persona (come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente) ed affermava
che si trattava in ogni caso di fotografie di gruppo dove la figura della minore
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era poco visibile; lamentava che il signor M____ – diversamente da quanto
indicato in ricorso – prima di adire il Tribunale non le avesse affatto richiesto
di intervenire presso il terzo per la rimozione delle foto, perché la madre così
avrebbe senz’altro fatto, come in effetti aveva provveduto a fare dopo aver
ricevuto la notifica del ricorso.
In via riconvenzionale la signora O___ chiedeva che il Tribunale ordinasse al
signor M____ la cessazione di condotte svalutative e denigratorie
sistematicamente tenute nei confronti della O____; lamentava in particolare
che il signor M____ avesse cancellato dal diario, dai libri e dai quaderni della
minore le etichette in cui compariva il cognome completo di L____ “M___
O____” per sostituirlo con altre recanti il solo cognome paterno “M___”,
avesse cancellato dal diario scolastico della figlia l’indirizzo dell’abitazione
materna, avesse cancellato dall’elenco degli adulti delegati al ritiro della figlia
da scuola il nominativo del signor A_____ (attuale marito della signora O____
e con la stessa coabitante) nonostante i Servizi Sociali affidatari avessero
espresso il loro parere favorevole all’inserimento dell’A____ tra quelle da
abilitare al ritiro di L___ da scuola.
Lamentava altresì la resistente che il signor M___ si rifiutasse di consegnare
la figlia L____ alla nonna materna, ovvero al marito della signora O____
signor A___, quando la signora O___ era impossibilitata a recarsi
personalmente presso l’abitazione paterna per riprendere la minore (impedendo
in tal modo alla signora O___ di assolvere i suoi diversi impegni, ad esempio
lavorativi); segnalava infine l’allarmante condotta del signor M____ che in più
circostanze aveva chiesto e ottenuto l’intervento delle Forse dell’Ordine in
occasione del prelievo/accompagnamento di L____ dalla casa della madre,
quando la minore si trovava con signor A____, anziché con la signora O___,
ingenerando malessere e agitazione nella minore.
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Chiedeva inoltre la resistente una parziale modifica delle modalità e dei tempi
di frequentazione della minore con i genitori (prevedendo che, quantomeno nel
periodo scolastico, il passaggio di L____ da un genitore all’altro avvenisse a
scuola anziché presso le rispettive case).
Chiedeva di ammonire il signor M____ ai sensi dell’art. 709 ter cpc
ordinandogli l’immediata cessazione sia delle condotte svalutative nei
confronti della madre, che dell’adozione unilaterale delle scelte importanti per
la vita della minore e del ricorso strumentale alle Forze dell’Ordine in
presenza della minore. Chiedeva di disporre ex art. 614 bis cpc la condanna
del signor M____ a corrispondere alla signora O_____ la somma di € 150,00
o quella meglio vista, ogni volta in cui il padre avesse omesso di affidare la
figlia L___ alle persone di fiducia espressamente delegate dalla madre, in
caso di impedimento materno a presenziare (in particolare alla madre della
signora O____ ed al marito della signora O___), nonché ogni volta che il
signor M_____ avesse assunto unilateralmente scelte fondamentali per la vita
della figlia, in assenza del consenso del Servizio affidatario e della madre della
minore.
Chiedeva inizialmente anche la revoca del divieto di espatrio per la minore ed
il rilascio del passaporto per la stessa stante il dissenso paterno (domande
successivamente rinunciate all’udienza di comparizione delle parti).
All’udienza del 29.10.2018, fissata per la comparizione personale delle parti,
la signora O____ dava preliminarmente atto di essere intervenuta sull’amico
che aveva pubblicato le foto in cui compariva anche la figlia L____, ottenendo
la rimozione del post contenente le foto di L____; al riguardo le parti trovavano
un accordo secondo cui “ciascuno dei genitori si asterrà dal pubblicare sui
social media fotografie di L____ e nel caso in cui dovesse venire a conoscenza
del fatto che terze persone hanno pubblicato immagini della bambina, si farà
immediatamente parte diligente presso la terza persona (ove si trovi nella sua
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sfera di competenza) perché rimuova l’immagine di L____, comunicandolo
all’altro genitore. Nel caso in cui la pubblicazione della foto sia dipesa da
persone estranee alla sfera dei genitori, i genitori concorderanno tra loro le
misure ritenute più opportune per ottenere la rimozione delle immagini di
L____”.
Va pertanto rilevata la cessazione della materia del contendere in relazione alla
questione della pubblicazione delle foto di L____ oggetto del ricorso: ai fini
della disciplina delle spese di lite, deve peraltro osservarsi che la domanda
diretta ad ottenere la rimozione della foto era stata erroneamente diretta dal
ricorrente nei confronti della resistente, posto che, secondo quanto premesso
dallo stesso M____, era stata una persona diversa dalla signora O___ a postare
le fotografie di L___ su Facebook e la madre ne era semplicemente venuta
successivamente a conoscenza (avendo espresso al riguardo il suo gradimento
con il “like”). Nessuna ammonizione deve e può pertanto essere fatta al
riguardo alla signora O___, che peraltro, appena ricevuta la notifica del
ricorso, si è fatta parte attiva presso V___ (autore del post non gradito dal
M___) ottenendone la rimozione.
Le parti all’udienza del 29.10.2018 hanno parimenti concordato che, a
modifica delle modalità di visita in atto, i week end di rispettiva competenza
partano dal venerdì (dall’uscita di scuola di L___) anziché dal sabato mattina. I
genitori hanno infine concordato che L____ trascorra con ciascuno dei genitori
quattro settimane di vacanza estiva, di cui almeno due consecutive.
All’udienza il padre non negava affatto di aver più volte chiamato le Forze
dell’Ordine perché intervenissero in occasione dello scambio di L____ da un
genitore, ritenendo di essere questa sua scelta ampiamente giustificata dal fatto
che quando si era recato presso la casa materna a riprendere con sé la figlia
L___, anziché trovare la signora O____, aveva trovato la bambina con il
marito della stessa signor A____. Il signor M___ nemmeno negava di aver
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cancellato il nominativo del signor A____ dall’elenco delle persone legittimate
al ritiro della minore da scuola, affermando di non essere d’accordo circa la
possibilità che lo stesso venisse autorizzato a farlo, perché ciò avrebbe potuto
ingenerare nell’ambiente scolastico di L___ una situazione di confusione circa
l’effettivo ruolo del signor A____ (che lungi dall’essere il padre di L____, era
solo il marito della madre della bambina).
All’udienza la difesa del ricorrente eccepiva l’incompetenza funzionale del TO
sulla questione del ritiro della bambina da scuola, essendo semmai competente
sulla questione il Giudice Tutelare
Ciò premesso, osserva il Collegio che le condotte del signor M____ lamentate
da parte resistente in comparsa, non sono state nemmeno contestate dal
ricorrente che, anzi, ha affermato il proprio “buon diritto” a tenerle,
manifestando così la totale assenza di consapevolezza circa i possibili effetti
psicologici negativi sulla minore della sua condotta ostruzionistica e non
collaborativa nei confronti della madre della minore e delle figure familiari che
coadiuvano la signora O____ nella gestione della bambina (in particolare del
marito signor A____ con cui la minore L___ ora stabilmente abita nei periodi
di spettanza materna), né sullo stato d’ansia e di agitazione derivabile alla
minore dall’intervento delle Forze dell’Ordine reiteratamente richiesto dal
M____ in presenza della piccola L____ per risolvere problemi riguardanti la
gestione della minore, agevolmente affrontabili con il semplice buon senso.
Si osserva inoltre che il signor M____, a giustificazione della operata
cancellazione del nominativo del signor A____ dall’elenco delle persone
delegate per il ritiro di L____ da scuola, lungi dal preoccuparsi di possibili
disagi per la minore, ha dimostrato di avere a cuore esclusivamente il suo
personale “amor proprio”, intendendo principalmente evitare che presso la
scuola di L___ si potesse ingenerare confusione circa il ruolo del signor
A_____ (marito della O____) rispetto a quello del padre della bambina.
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In realtà – come evidenziato e documentato da parte resistente – l’inserimento
del nominativo del signor A____ tra i soggetti delegati a ritirare la bambina da
scuola (al pari del nonno e dello zio paterni coabitanti con il signor M___ e
della nonna materna) non risulta in alcun modo nocivo per L____ (la quale
peraltro, come già evidenziato, ormai abita unitamente alla madre O___ a casa
dell’A____), tanto che i Servizi Sociali affidatari hanno espresso il loro parere
favorevole al riguardo (cfr. produzione O____): nel caso in esame la
circostanza che la minore sia tuttora affidata ai Servizi Sociali del Comune di
Genova comporta peraltro che, in caso di contrasto tra i genitori su questioni
come quella in esame, siano i Servizi Sociali affidatari adottare per la minore la
soluzione di maggior interesse per la stessa. Il nominativo del signor A____
(originariamente presente nell’elenco dei soggetti delegati al ritiro della
minore L___ presso l’Istituto Comprensivo Sampierdarena predisposto dai
genitori con l’assenso dei Servizi Sociali affidatari e successivamente
unilateralmente cancellato dal signor M____) andrà pertanto ripristinato,
avendo già ricevuto l’assenso del Servizio affidatario.
Le condotte sopra indicate – lamentate dalla resistente e non contestate dal
resistente- si pongono in evidente contrasto con i diritti della figlia minore
L____ (come delineati dall’art. 315 bis c.c.): il signor M___ va pertanto
ammonito ai sensi dell’art. 709 ter cpc in modo che si astenga dal tenerle in
futuro, al fine di garantire a L___ il diritto ad un rapporto familiare sereno
anche con la madre: in particolare dovrà astenersi dal cancellare dal diario e dal
materiale scolastico di L____ i riferimenti materni (cognome ____, indirizzo
materno); dall’assumere unilateralmente scelte riguardanti la figlia minore
riguardanti la sfera medica, scolastica e religiosa in assenza di previo accordo
con la madre e con i Servizi Sociali del Comune di Genova affidatari della
minore (ivi compresa la cancellazione del nominativo della nonna materna e
del signor A____ dall’elenco delle persone incaricare al ritiro della figlia da
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scuola); dal rifiutare la necessaria collaborazione con la madre signora O____
nella gestione della figlia ed in particolare di affidare la figlia minore L____ a
persone di fiducia della madre signora O____ da questa a ciò delegate (madre
e marito della signora O____) in caso di indisponibilità della signora O____ a
intervenire personalmente; dal richiedere l’ultroneo intervento delle Forze
dell’Ordine alla presenza della figlia minore L___.
A tutela della minore L____ ritiene inoltre il Collegio di dover prevedere a
carico del signor M___ l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 614 bis cpc
ogni volta in cui il signor M_____ dovesse nuovamente porre in essere le
condotte sopraindicate, ritenute lesive del diritto della minore ad un rapporto
materno sereno e protetto, quantificando la somma dovuta dal signor M____
alla signora O____ per ogni violazione o inosservanza degli obblighi così
delineati in € 50,00.
Le spese di lite del presente procedimento vengono compensate tra le parti per
1/3 in considerazione del parziale accordo cui le parti sono giunte all’udienza
del 29.10.2018 e poste per i restanti 2/3 a carico del signor M____ in
considerazione della sua soccombenza sulle altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, ogni altra domanda ed eccezione rigettata,
definitivamente pronunciando:
-prende atto dell’accordo intervenuto tra le parti all’udienza del 29.10.2018 a
parziale modifica delle condizioni di divorzio in vigore tra le parti in punto
modalità di visita della figlia minore L____ e dispone che i week end di
rispettiva competenza dei genitori partiranno anziché dal sabato mattina, dal
venerdì all’uscita di scuola di L____. Inoltre L____ trascorrerà con ciascuno
dei genitori quattro settimane di vacanza estiva, di cui almeno due consecutive;
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– prende atto dell’accordo tra le parti secondo cui ciascuno dei genitori si
asterrà dal pubblicare sui social media fotografie di L____ e, nel caso in cui
dovesse venire a conoscenza del fatto che terze persone hanno pubblicato
immagini della bambina, ciascuno dei genitori si farà immediatamente parte
diligente presso la terza persona (ove si trovi nella sua sfera di competenza)
perché rimuova l’immagine di L____, comunicandolo all’altro genitore. Nel
caso in cui la pubblicazione della foto sia dipesa da persone estranee alla sfera
dei genitori, i genitori concorderanno tra loro le misure ritenute più opportune
per ottenere la rimozione delle immagini di L____;
– visto l’art. 709 ter cpc ammonisce il signor M____ affinché: si astenga dal
tenere condotte svalutative della figura materna ed in particolare che si astenga
dal cancellare dal diario e dal materiale scolastico di L___ i riferimenti materni
(cognome O____, indirizzo materno); si astenga dall’assumere unilateralmente
scelte riguardanti la figlia minore relative alla sfera medica, scolastica e
religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del
Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del
nominativo della nonna materna e/o del signor A___ dall’elenco delle persone
incaricare al ritiro di L____ da scuola); si astenga dal rifiutare la necessaria
collaborazione con la madre signora O____ nella gestione della figlia L____
ed in particolare si astenga dal rifiutare di affidare la minore L____ alla
signora I___ e/o al signor ____ A____ (rispettivamente madre e marito della
signora O____) se a ciò delegati dalla signora O____ in caso di indisponibilità
della stessa a intervenire personalmente nella consegna e/o nella presa in
consegna della figlia; si astenga dal richiedere l’ultroneo intervento delle
Forze dell’Ordine alla presenza della figlia minore L___ per questioni relative
alla gestione della minore stessa.
-visto l’art. 614 bis cpc fissa in € 50,00 la somma che il padre signor M___
dovrà versare alla madre signora O____ per ogni violazione o inosservanza
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successiva all’emissione del presente provvedimento inerente la figlia L___ ed
in particolare:
– €50,00 ogni volta che il padre depenni e/o cancelli dal diario e/o dal
materiale scolastico di L____ i riferimenti materni (cognome O___, indirizzo
materno);
-€ 50,00 ogni volta che il padre assuma unilateralmente scelte
riguardanti la figlia minore L____ relative alla sua sfera medica, scolastica e
religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del
Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del
nominativo della nonna materna e/o del signor A____ dall’elenco delle
persone incaricare al ritiro di L___ da scuola);
-€ 50,00 ogni volta che il padre rifiuti di affidare la minore L____
alla signora I____ e/o al signor A____ (rispettivamente madre e marito della
signora O____) se a ciò delegati dalla signora O____, in caso di indisponibilità
della stessa a intervenire personalmente;
-€50,00 ogni volta che il padre richieda l’ultroneo intervento delle
Forze dell’Ordine alla presenza della figlia minore L___ per questioni relative
alla gestione della minore stessa.
Compensa tra le parti le spese processuali del presente procedimento per 1/3 e
pone i restanti 2/3 pari ad € 2000,00, oltre IVA e CPA di legge, a carico del
signor M____ ed a favore della signora O___.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell’8.11.2018
Il Presidente dott.Francesco Mazza Galanti
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