La morte del coniuge in pendenza di giudizio comporta la cessazione della materia del contendere

Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 novembre 2017, n. 26489
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ORDINANZA
sul ricorso 19341/2016 proposto da:
O.S., O.A., O.C., S.M.T., in proprio e nella qualità di eredi del sig. O.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 37, presso lo studio dell’avvocato AGNESE DI CAPRIO, rappresentate e difese dall’avvocato ROSA MARRONCELLI;
– ricorrenti –
contro
C.C.G., O.N.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CIRO CENTORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 466/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2016, ha accolto parzialmente il gravame di C.C.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le sue domande di attribuzione di un assegno divorzile, nonché di una quota del TFR e del risarcimento dei danni nei confronti dell’ex coniuge O.A., con il quale la C. aveva contratto matrimonio il (OMISSIS), sciolto con sentenza parziale del 3 marzo 2011; la Corte ha quindi attribuito alla C. un assegno divorzile di Euro 1.000,00 ed ha rigettato le altre domande.
L’ O. era deceduto nel corso del giudizio di appello, nel quale, aderendo alle sue difese, si erano costituiti S.M.T., quale coniuge superstite, e i suoi figli ed eredi O.A., O.C. e O.S.; si era costituito anche O.N.A., nato dall’unione della C. con l’ O., aderendo alle domande della C..
S.M.T., O.A., O.C. e O.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; C.C.G. e O.N.A. hanno resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
I ricorrenti hanno denunciato, con i primi tre motivi, violazione di norme di diritto e vizi motivazionali in ordine all’an e, nei restanti motivi, in ordine al quantum debeatur dell’assegno divorzile.
L’esame dei suddetti motivi è tuttavia precluso dal rilievo pregiudiziale del decesso di O. nel corso del giudizio di appello.
Trova infatti applicazione la condivisibile giurisprudenza secondo la quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi; l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. n. 661 del 29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997).
Pertanto, giudicando sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata.
Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, in considerazione dell’esito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.