La Corte Costituzionale riafferma il principio che l’acquisizione di una nuova identità di genere, in quanto risultato di un processo individuale, non postula la necessità di intervento chirurgico

Corte cost., 14 luglio 1986, n. 185
ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dal Tribunale ordinario di Avezzano, nel procedimento vertente tra S. T. e Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del 12 gennaio 2017, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato, in riferimento agliartt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nell’interpretazione data dalla sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte e dalla sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 della Corte di cassazione, in quanto il riconoscimento del diritto alla rettifica dell’attribuzione di sesso, anche in assenza di modifica dei caratteri sessuali primari, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare “il pieno duopolio uomo/donna”, comprimendo irragionevolmente i doveri inderogabili di solidarietà sociale, e imporrebbe alla collettività la necessità di adeguarsi alla sua estrinsecazione anche nei confronti di minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati;
che il giudice a quo è chiamato a decidere in ordine ad una domanda di rettificazione dell’attribuzione di sesso, da maschile a femminile, in assenza dell’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali; d’altra parte, la consulenza tecnica d’ufficio, acquisita nel corso del giudizio, ha affermato l’idoneità psicofisica della parte istante al cambiamento di genere;
che, dopo avere illustrato le recenti pronunce della Corte di cassazione (prima sezione civile, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138) e di questa Corte (sentenza n. 221 del 2015), con le quali è stata riconosciuta al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare il proprio percorso di transizione, il rimettente deduce che nelle stesse sarebbe mancata la dovuta attenzione verso l’aspetto relazionale, essendo stata trascurata, sia la valutazione dell’entità delle modificazioni ritenute necessarie, sia la rilevanza degli effetti di tale impostazione sulla collettività;
che, ad avviso del giudice a quo, laddove anche nel trattamento ormonale fosse ravvisata una costrizione della propria identità personale, o comunque una violazione del diritto alla salute, si arriverebbe all’accoglimento di qualsiasi istanza di rettifica, ancorché sorretta dal solo elemento volontaristico, ossia dall’esigenza di adeguare la propria identità fisica a quella psichica, a prescindere da qualsiasi intervento;
che, tuttavia, il dato normativo continua a richiedere l’intervenuto mutamento dei caratteri sessuali, poiché l’inciso “quando necessario”, contenuto nell’art.31, comma 4, delD.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo54dellaL. 18 giugno 2009, n. 69), sarebbe riferibile ai casi nei quali il mutamento sia l’effetto di malformazioni congenite, ovvero di trattamenti chirurgici eseguiti all’estero;
che, a suo avviso, la domanda di rettificazione dovrebbe, quindi, essere respinta laddove essa si fondi esclusivamente “su un desiderio irrefrenabile del soggetto agente, senza che questi appaia conforme, anche esteticamente ed esteriormente, al sesso richiesto”; viceversa, l’accezione del diritto all’identità di genere sostenuta dalle due pronunce in esame varrebbe a configurare l’identità sessuale come oggetto di una mera scelta soggettiva dell’interessato, di cui la consulenza medica si limiterebbe ad accertare la serietà ed univocità;
che, d’altra parte, tale impostazione trascurerebbe la considerazione dei rapporti interpersonali; viceversa, il principio personalista andrebbe declinato anche nelle relazioni sociali, attraverso un bilanciamento dell’interesse del singolo con l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici;
che, sotto questo profilo, si osserva che la vita di relazione conterrebbe numerose occasioni di contatto, nelle quali rilevano anche i caratteri sessuali primari della persona; in ciascuna di esse ricorrerebbe l’esigenza di stabilirne con sicurezza il “genere”, al fine di evitare che alcuno, a fortiori se minorenne, possa essere disorientato in ordine all’identità di genere del “mutato di sesso”;
che, viceversa, laddove l’elemento documentale prevalesse su quello fisico, la società non sarebbe più fondata sul “duopolio uomo/donna”, ma su un numero indeterminato di generi; si verificherebbe una “promiscuità fondata sul dato cartolare”, in danno della maggioranza dei cittadini, la quale, essendo ancorata ad altri valori, sarebbe costretta “ad elaborare regole di comportamento certamente molto lontane dalla tradizione secolare”;
che, pertanto, ad avviso del rimettente, sarebbe insufficiente il mutamento dei caratteri secondari, dovendosi attribuire rilievo anche ai caratteri sessuali primari; la scelta meramente personalistica del proprio orientamento sessuale costituirebbe un aspetto sicuramente degno di considerazione, ma dovrebbe essere valutata alla luce di regole di analogo rilievo costituzionale, che devono essere bilanciate con criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
che si porrebbe un problema di tutela delle maggioranze ed una questione di parità di trattamento “al contrario”; si dovrebbe, infatti, rendere compatibile la situazione di coloro che abbiano ottenuto la rettifica anagrafica senza intervento chirurgico con il diritto degli altri consociati a ricevere servizi differenziati in ragione della propria appartenenza ad un sesso;
che, ad avviso del rimettente, sarebbe privo di fondamento costituzionale l’adeguamento che la società sarebbe chiamata a compiere al fine di consentire l’integrale esplicazione del diritto in esame;
che, inoltre, nel caso oggetto del giudizio a quo, la consulenza tecnica d’ufficio attesterebbe un'”idoneità alla prosecuzione dell’iter transizionale”, ma non la sua definitiva maturazione; si avrebbe, infatti, la percezione autonoma e soggettiva della condizione femminile, ma non già quella obiettiva, da parte della collettività; tale situazione non sarebbe indicativa di un definitivo ed irreversibile cambiamento di genere ma, anzi, porterebbe al riconoscimento del transgender come tertium genus, rispetto al quale verrebbero in rilievo le sole caratteristiche psichiche del soggetto, restando, viceversa, molto sfumata l’identità sessuale secondaria;
che viceversa, laddove si escludesse la rilevanza dei soli aspetti psicologici, ovvero del trattamento ormonale, il test sui caratteri sessuali secondari non sarebbe così evanescente e, pertanto, inidoneo a dimostrare la definitiva trasmigrazione all’altro genere;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato, in riferimento agliartt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
che il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata – nell’interpretazione adottata dalla sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte e da quella della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 – contrasti con gliartt. 2 e 3 Cost., perché il riconoscimento del diritto alla rettifica dell’attribuzione di sesso, anche in assenza di intervento chirurgico, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare il pieno “duopolio uomo/donna” ed implicherebbe che la società debba adeguarsi all’estrinsecazione delle sue conseguenze anche verso minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati;
che il giudice a quo ritiene che nella scelta ermeneutica compiuta nelle due pronunce in esame sia mancata la dovuta considerazione dei suoi effetti sulla collettività; egli paventa il rischio che, nonostante il dato normativo continui a richiedere l’intervenuto mutamento dei caratteri sessuali ai fini della rettifica anagrafica, questa linea interpretativa porti ad accogliere qualsiasi istanza in tal senso, purché sorretta dal solo elemento volontaristico, a prescindere da ogni intervento;
che, tuttavia, l’analisi e le osservazioni del giudice a quo non tengono adeguatamente conto dei principi affermati dalle decisioni richiamate, le quali hanno indicato un’interpretazione della disposizione censurata, rispettosa dei valori costituzionali e posta “nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”, come già affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 161 del 1985;
che, in particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, affermando che l’acquisizione di una nuova identità di genere, in quanto risultato di un processo individuale, non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento tecnico in sede giudiziale;
che, nello stesso senso, la successiva sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte ha affermato che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982consenta di escludere la necessità del ricorso all’intervento chirurgico di normoconformazione, ai fini della rettifica anagrafica dell’attribuzione di sesso;
che, in particolare, l’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto fermo il dato testuale dell’art. 1, comma 1, il quale prevede, comunque, le “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”;
che, d’altra parte, tale pronuncia non ha sottovalutato, né tanto meno escluso, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l’intento così manifestato;
che la linea interpretativa adottata nelle pronunce sopra richiamate mostra di tenere nella dovuta considerazione proprio le esigenze evidenziate dallo stesso rimettente, in particolare laddove si riconosce che nellaL. n. 164 del 1982la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all’identità personale, di cui è parte l’identità di genere, trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici;
che, sebbene l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e “vissuto” costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia – in un quadro di “irriducibile varietà delle situazioni soggettive” (sentenza n. 221 del 2015) – è stato individuato affidando al giudice, nell’ambito di un giudizio cui partecipa anche il pubblico ministero, l’accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere;
che, pertanto, risulta del tutto privo di fondamento l’assunto del rimettente circa la possibilità che, ai fini dell’accertamento della transizione, rivesta esclusivo o comunque prioritario rilievo il solo elemento volontaristico;
che, d’altra parte, va rilevato che la denunciata imposizione di un onere di adeguamento da parte della collettività non costituisce affatto una violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma anzi ne riafferma la perdurante e generale valenza, la quale si manifesta proprio nell’accettazione e nella tutela di situazioni di diversità, anche “minoritarie ed anomale” (sentenza n. 161 del 1985);
che, a questo riguardo, va rilevato che le preoccupazioni del rimettente attengono a situazioni di fatto destinate a verificarsi a prescindere dalla disciplina della rettificazione anagrafica, la quale è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura;
che, pertanto, le censure del rimettente in ordine alla prospettata lesione dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. si rivelano manifestamente infondate.
Visti gli artt.26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agliartt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Avezzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.