Responsabilità civile del genitore

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 dicembre 2016 – 26 maggio 2017, n. 13412

Fatti di causa
Con atto notificato nel 1995 F. G. e G. C., genitori esercenti la potestà sul figlio minore L., agirono in giudizio nei confronti di C. I. e di R. C., in proprio e in rappresentanza del figlio minore S., esponendo che L. G. era stato ferito all’occhio sinistro con un ceppo dal compagno di giochi S. I. e che aveva riportato lesioni così gravi da essere costretto a lunga degenza ospedaliera e a subire due interventi chirurgici con la definitiva riduzione del visus di un 1/12 con lenti corneali.
Tanto premesso gli attori chiesero al Tribunale di Lanciano di dichiarare la responsabilità dei convenuti per l’infortunio occorso al figlio e di condannare gli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente in lire 300.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite.
I convenuti si costituirono deducendo la genericità della domanda e l’estraneità del figlio S. alla causazione delle lesioni al piccolo L. e chiesero e ottennero di chiamare in causa i genitori di un terzo bambino, G. F., che nella circostanza stava giocando con i già indicati minori.
L. F. e R. S. si costituirono resistendo alle domande proposte nei loro confronti.
II Tribunale adito, con sentenza del 10 maggio 1997, dichiarò che l’infortunio di cui si discute in causa era attribuibile a colpa esclusiva del minore S. I. e per l’effetto condannò C. I. e R. C., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, in solido tra loro, al pagamento dei danni in favore dell’infortunato, liquidati in lire 188.500.000, oltre rivalutazione ed interessi, rigettò la domanda proposta nei confronti dei coniugi I. in proprio e rigettò la domanda proposta da questi ultimi nei confronti dei genitori di G. F. e regolò tra le parti le spese di lite.
Avverso la decisione di primo grado C. I. e R. C., in proprio e in rappresentanza del figlio minore S., proposero appello cui resistettero da un lato, F. G. e G. C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore L. G.., che proposero pure appello incidentale, e, dall’altra, R. S. e L. F., in proprio e in rappresentanza del figlio.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 giugno 2000, rigettò l’appello incidentale, con il quale F. G. e G. C., in proprio e nella dedotta qualità, avevano chiesto la condanna di C. I. e R. C., in proprio e nella dedotta qualità, al risarcimento dei danni ex art. 2048 cod. civ. nella misura già determinata dal Tribunale, accolse l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da F. G. e G. C., in proprio e nella dedotta qualità, nei confronti di C. I. e R. C., in proprio e nella detta qualità, con compensazione tra le predette parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito; condannò, inoltre, F. G. e G. C., in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese di quel grado in favore di L. F. e R. S..
I genitori di L. G., in proprio e nella qualità, proposero ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistettero soltanto C. I. e R. C., in proprio e nella qualità.
Questa Corte, con sentenza n. 1148 del 2005, accolse il primo motivo di ricorso, rigettò il secondo e rinviò la causa alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione, affermando, tra l’altro, che: «la Corte di appello, nell’esaminare gli appelli principale e incidentale, ha corretto la qualificazione giuridica dell’azione di danno, riconducendola nell’ambito dell’art. 2047 del codice civile, essendo il fatto eziologicamente riferibile alla condotta di un bambino di sette anni compiuti e cioè, secondo le circostanze accertate, incapace di intendere e volere.
Tale norma prevede la responsabilità diretta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
Orbene, poiché nessuno contesta il punto della accertata incapacità del minore (come si desume dal tenore del ricorso) la fattispecie appare esattamente inquadrata nello ambito dell’art. 2047 del codice civile, che ha una propria autonomia rispetto al successivo art. 2048 (Cfr. Cass. 24 maggio 1997 n.4633).
Ma la censura appare fondata sul punto relativo al cd. affidamento, come fatto traslativo della vigilanza.
Sul punto così motiva la Corte di appello (ff 13 della sentenza) “La presenza del G., padre di L., evidenziata dal primo giudice in riguardo alla condivisibile esclusione della culpa in vigilando della madre del S. (incapace e danneggiante) vale altresì ad impedire che nella specie possa assegnarsi fondamento critico alla censura che detto minore fosse abbandonato a sé stesso nella fase successiva del gioco, vero essendo al contrario che tale sorveglianza, nella consapevolezza materna della presenza di un adulto qualificato, che assisteva al gioco e della iniziale diversità ed innocuità dello stesso, non poteva che ritenersi tacitamente delegata a costui in virtù dell’id quod plerumque accidit, secondo i principi di civile convivenza”.
Questo ragionamento è giuridicamente errato proprio in relazione alla fattispecie normativa sotto cui sussumere il fatto storico lesivo, posto che la prova della traslazione della vigilanza incombeva al genitore dell’incapace danneggiale, ed è una prova particolarmente rigorosa, poiché la legge esige la dimostrazione di un fatto impeditivo assoluto (il non poter impedire un fatto, ad esempio perché determinato da forza maggiore o dal fortuito o dal fatto del terzo) mentre la Corte si affida ad una mera congettura di presunzione semplice (la normalità degli eventi tra persone dotate di buona educazione.) (cfr. Cass. 24 maggio 1997 n. 4633). Deve pertanto accogliersi il primo motivo di censura, sia sotto il profilo dell’error iuris che sotto quello della insufficienza della motivazione.
Infondata è invece la seconda censura in cui si richiede la applicazione in via equitativa della indennità di cui al secondo comma dell’art. 2047, sotto un duplice profilo: vuoi perché tale domanda non è stata mai proposta neppure in via implicita nella fase del merito, sia perché con l’accoglimento del primo motivo il danneggiato è posto in grado di ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza.
F. G., G. C. e L. G.. riassunsero quindi la causa dinanzi al giudice del rinvio.
Si costituirono in quella sede C. I., R. C. e S. I..
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 31 luglio 2014, rigettò l’appello principale proposto da C. I. e da R. C., in proprio e nella qualità, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da F. G., G. C. e L. G.., in totale riforma della sentenza impugnata, condannò C. I. e R. C., in solido, quali soggetti tenuti alla sorveglianza del minore S. I., al pagamento, in favore di L. G.., della somma di Euro 172.725,70, oltre interessi, e regolò tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma C. I. e R. C. hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.
F. G., G. C. e L. G.. hanno resistito con controricorso.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis cod. pro. civ. del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.

Ragioni della decisione

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. L’unico motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli art. 384 comma 2 c.p.c. e 2047 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame su di un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile)».
I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe solo in apparenza applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte, perché non avrebbe «compiuto, nella sua interezza, l’accertamento che …[le] era stato demandato, volto ad accertare il verificarsi della traslazione della vigilanza di cui in narrativa».
Lamentano in particolare i ricorrenti che non sarebbe stato esaminato e valutato quanto riferito dagli attori nell’atto di citazione datato 21 novembre 1995, da cui emergerebbe che l’evento si sarebbe verificato nella campagna di F. G. e, quindi, nella sua proprietà, e alla presenza dello stesso soltanto quale adulto. Ad avviso dei ricorrenti, se tale circostanza fosse stata accertata avrebbe potuto ritenersi raggiunta la prova della traslazione della vigilanza del piccolo S. dai suoi genitori a F. G. e a tale conclusione dovrebbe pervenirsi tanto più valutando, nella sua interezza, la dichiarazione resa dalla nonna di S., che la Corte di merito avrebbe esaminato solo in parte.
2.1. Il motivo va rigettato.
2.2. Le doglianze proposte sono, infatti, per un verso infondate, non sussistendo la lamentata violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per l’asserita violazione del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 1148 del 2005, essendosi a tale principio la Corte territoriale effettivamente – e non solo apparentemente, come lamentato dai ricorrenti – attenuta, né sussistendo la prospettata violazione dell’art. 2047 cod. civ., peraltro neppure sorretta da specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con la indicata norma regolatrice della fattispecie o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 15/01/2015, n. 635; Cass. 12/02/2013, n. 3285; Cass. 16/10/2007, n. 828), né sussistendo il vizio di omessa motivazione e di omesso esame su punti decisivi della controversia, avendo la Corte di merito motivato la sua decisione e avendo la stessa tenuto conto della presenza in loco di F. G. e della deposizione resa dalla teste A. M.. Va poi evidenziato che l’elemento di fatto desumibile dall’atto di citazione e della cui mancata valutazione si dolgono i ricorrenti (verificarsi dell’evento nella campagna di proprietà di F. G.), oltre a non risultare dall’atto di citazione, in cui manca ogni riferimento alla proprietà del fondo in cui si verificò il sinistro, risulta del tutto nuovo, non facendosi ad esso alcun cenno nella sentenza, né avendo i ricorrenti precisato in ricorso quando e in che termini si sia discusso dello stesso tra le parti, con conseguenti profili di inammissibilità della censura sollevata al riguardo. Si osserva infatti a tale ultimo riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 3 marzo 2009, n. 5070; Cass. 30 novembre 2006, n. 25546 Cass. 18/10/2013, n. 23675). E comunque, ove sussistente, tale elemento di fatto sarebbe comunque privo di decisività.
2.3. Per altro verso, il motivo risulta inammissibile, nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 31 luglio 2014, nella specie trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente, come già sopra evidenziato – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
2.4. Si rileva, inoltre, che, con le doglianze proposte, i ricorrenti tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità (Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758; Cass. 10/04/2006, n. 9233 e Cass. 21/10/2015, n. 21439).
Ed invero, con la proposizione del ricorso la parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della particolarità della vicenda all’esame e alla luce della norma di cui all’art. 92 cod. proc. civ. nel testo ratione temporis applicabile nella specie.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.