Solo la prova di una relazione stabile e continuativa con condivisione di un progetto di vita determina il venir meno dell’assegno di mantenimento

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18955
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Dott. TRICOMI Laura – Presidente Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel. Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14108/2024, proposto da A.A., rappres. e difeso dall’avv. Erminio Mazzucco, per procura speciale in atti; – ricorrente – – contro – B.B., rappres. e difeso dall’avv. Alice Burigo, per procura speciale in atti; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 594/2024, pubblicata in data 26.3.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. Svolgimento del processo Con sentenza n. 335/2019, pubblicata l’11.7.2019, il Tribunale di Belluno, dando atto di aver già dichiarato la separazione dei coniugi, A.A. e B.B., e di aver disposto sull’affidamento dei figli minori e sul contributo in loro favore, pronunciava l’addebito a carico del marito e rigettava la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie. La Corte d’Appello, su ricorso della B.B., emetteva sentenza, non definitiva, n. 2718/20, pubblicata il 16.10.2020, con cui rigettava l’appello incidentale del A.A. e, con separata ordinanza, nel disporre la prosecuzione dell’istruzione, ordinava all’Agenzia delle Entrate il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per accertarne la situazione patrimoniale. La Corte d’Appello con pronuncia n. 536/2021, pubblicata il 9.3.2021, rigettava anche l’appello principale, rilevando che la situazione patrimoniale delle parti risultava sostanzialmente immutata per cui non vi erano gli estremi né per aumentare gli assegni ai figli, né per accogliere la richiesta della B.B. volta ad ottenere una somma onnicomprensiva dal marito. B.B. ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza; la Corte Suprema emetteva ordinanza n. 14373/2023 dell’11.5.2023, depositata il 24.9.2023, con cui cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, stabilendo che il giudice di rinvio valutasse gli ulteriori indici con rilevanza economica (non solo il dato patrimoniale) nonché la concreta capacità della moglie nel reperire un’occupazione. In data 26.3.2024, veniva pubblicata la sentenza che definiva il giudizio di rinvio, che riconosceva all’appellante principale, a carico del marito, un contributo al mantenimento di Euro 200 mensili, per tre ragioni: 1) lo squilibrio tra i redditi delle parti; 2) l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie derivanti da eredità e risarcimento al netto dell’acquisto della casa familiare; 3) il tenore di vita matrimoniale, reputato superiore a quello attualmente goduto dalla moglie. A.A. ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza con sette motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione agli artt. 392 e 393 c.p.c. e 360 c. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte d’Appello rimesso in termini B.B. per il deposito di valida procura relativa alla fase di rinvio, non considerando che gli artt. 392 e 393 c.p.c. stabiliscono termini perentori e decadenziali che non consentono sanatorie. Al riguardo, il ricorrente assume che: il giudizio di rinvio non si configura quale prosecuzione del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, essendo eventuale e subordinato alla proposizione di un atto di riassunzione; il mandato conferito per il terzo grado di giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio; il difetto di procura non può essere sanato dal fatto che l’Avv. Burigo avesse assistito la moglie sia nel grado d’appello, sia in quello di Cassazione, in quanto il mandato relativo al giudizio di legittimità, allegato nella fase di rinvio quale procura alle liti, riportava espressamente la formula “con revoca di ogni precedente mandato”. Il secondo motivo denunzia violazione artt. 383 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. – violazione dei principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio – circa l’insussistenza degli elementi per riconoscere un assegno di mantenimento alla moglie, nonché illogicità argomentative e contraddittorietà della sentenza impugnata tra premesse e conclusioni. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata ha travisato le stesse presunte ragioni del contributo, contraddicendo gli assunti cui è correttamente giunta, senza tener conto di altri aspetti, provati in corso di causa, che escludono la debenza dell’assegno di mantenimento per la moglie (intervenuta attività lavorativa, stabile convivenza con C.C. condividendo con questi un comune progetto di vita, capacità economica, godimento in via esclusiva della casa in comproprietà; esclusivo mantenimento della figlia D.D. a carico del ricorrente). Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte territoriale, commettendo due errori, da un lato indicato in Euro 400,00 invece di Euro 500,00 l’introito netto mensile della moglie e, dall’altro, evidenziato il reddito imponibile (e quindi lordo) del ricorrente, indicato in Euro 31.200,00 per l’anno 2023, laddove il reddito netto era di Euro 24.697,00 come specificato nella nota di deposito del 10.1.2024. Al riguardo, il ricorrente assume che: non abitava più con la moglie sin dal 2010 e la causa di separazione era stata avviata, due anni dopo, nel 2012 quando i figli stavano per compiere 16, 14 e 11 anni, età oramai tali da consentire alla madre, giovane e comunque abile al lavoro, di reperire perlomeno un’occupazione part time (ad esempio coincidente con l’orario scolastico dei figli); negli anni seguenti le due figlie sono divenute maggiorenni: alla data della prima pronuncia del 5.4.2018, D.D., studentessa universitaria dal 2015, abitava presso il padre ed era in procinto di iniziare un progetto Erasmus in Spagna (con mantenimento e spese totalmente a carico del ricorrente); E.E. si era trasferita a vivere in A, formando un proprio nucleo familiare con il convivente con il quale aveva concepito una figlia, nata il (Omissis); il figlio, ventiduenne, era rimasto collocato presso la madre; la B.B., dunque, già da anni, avrebbe potuto integrare le proprie entrate con qualche impiego, quantomeno part-time, considerata la sua età, la sua capacità lavorativa piena e il possesso di un livello di istruzione tale da consentirle di reimpiegarsi nel mondo del lavoro e, almeno dal 2016, avrebbe potuto attivarsi per un impiego full time, ma né in primo, né in secondo grado la stessa aveva provato di avere utilmente cercato un’occupazione; quest’ultima era intestataria per intero della casa familiare, non gravata da mutuo, aveva un impiego ufficiale, una stabile convivenza con il proprio compagno datore di lavoro, viveva con i figli E.E. e F.F., entrambi maggiorenni (rispettivamente di 25 e 22 anni), che non studiavano, con occupazioni saltuarie; il ricorrente era privo di abitazione di proprietà ed oltre agli assegni di mantenimento per i figli, contribuiva in via esclusiva al mantenimento della secondogenita (circostanza accertata nelle sentenze del 2018 e 2019 del Tribunale di Belluno e mai contestata da controparte); ne conseguiva che l’asserito squilibrio economico era inesistente; l’ex moglie non aveva mai dimostrata l’attitudine al lavoro prima del divorzio (15.11.2022), reperendo solo nel 2023 un lavoro ufficiale, all’età di sessant’anni, circostanza che dimostrava, per fatti concludenti, quant’ella potesse reinserirsi nel mondo del lavoro già al momento della proposizione della domanda iniziale di separazione (2012) e non l’avesse intenzionalmente fatto; pertanto, la Corte d’Appello, nonostante fosse stata sollecitata a ciò dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, non ha verificato se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere un impiego, considerate le proprie competenze, le esperienze lavorative in costanza di matrimonio, e l’età dei figli. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , cc, per aver la Corte d’Appello affermato che il ricorrente, nella memoria conclusionale del giudizio di divorzio, aveva dichiarato che la moglie si era servita dei propri risparmi per ottenere l’assegnazione della casa familiare, e ciò costituiva piena prova confessoria della (sua) capacità economica, patrimoniale e reddituale. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale: invece di trarre anche dal suddetto elemento un chiaro indicatore economico delle disponibilità della moglie (mai contestato dalla difesa avversaria), ha concluso in maniera illogica, dicendo che i risparmi della B.B. non esistevano più perché quest’ultima “li ha dovuti impiegare per rimediare all’inadempimento del marito”, atteso che dal 2019 il ricorrente non aveva concorso al pagamento del mutuo e che dall’acquisto dell’immobile non era desumibile che la stessa moglie disponesse di ulteriori risorse economico-finanziarie; il mancato versamento delle rate del mutuo della casa familiare di Levego, citato anche nell’ordinanza della Corte di Cassazione, era circostanza imputabile ad entrambi i coniugi; con provvedimento del 27.6.23, l’ex moglie aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare corrispondendo, per sua stessa ammissione, l’importo di Euro 107.347,39, nonostante fosse stata ammessa – nelle cause di separazione e divorzio (tutti i gradi) – al patrocinio a spese dello Stato; detto pagamento contrastava con le argomentazioni addotte da controparte per sostenere – infondatamente – di essere il “coniuge debole” tale da necessitare di un contributo per il proprio mantenimento; l’intestazione dell’intera proprietà della casa familiare dimostrava una capacità economica precedente, risalente alla costanza di matrimonio per stessa ammissione della difesa avversaria; a conferma di ciò, peraltro, era invocabile il fatto che il Tribunale di Belluno, a p. 4 della sentenza n. 335/19 del 5.6.2019, aveva dato atto, circostanza incontestata, che la moglie aveva “ricevuto beni mobili per Euro 75.000 ed ulteriori Euro 200.000 a titolo risarcitorio”, somme superiori a quella utilizzata per la suddetta assegnazione della casa familiare. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , c.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto provato il tenore di vita che aveva legittimato l’assegno di mantenimento. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 156 , c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che fosse stato dimostrato il tenore di vita matrimoniale, avendo il ricorrente fornito piena prova sia della stabile convivenza, sia dell’instaurazione da parte dell’ex moglie di un comune progetto di vita con un nuovo compagno, connotato dalla “spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”, situazione che escludeva il diritto al mantenimento, incidendo sul tenore di vita preesistente. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello lo ha condannato a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio, sebbene nei vari gradi di merito fosse emersa una reciproca soccombenza, atteso che non tutte le richieste della moglie erano state accolte. Il primo motivo è infondato. La Corte d’Appello, all’udienza per la comparizione delle parti al 10.01.2024, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal A.A. (in ordine ad una procura rilasciata alla controparte solo per il giudizio di Cassazione), visto l’art. 182 , II co cpc, assegnava un termine perentorio alla B.B. per rinnovare la procura alle liti. L’art. 182 , comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consentiva di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si faceva riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , ove si è espressamente estesa la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass., n. 2851/2023 ; SU, n. 37434/2022). Nella specie, applicandosi l’art. 182, c.2, nella formulazione novellata nel 2022, quantunque s’intenda ritenere l’inesistenza della procura (perché rilasciata per il solo giudizio di Cassazione), la Corte di merito ha dunque correttamente concesso termine per il rilascio di nuova procura. Il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice del rinvio si è attenuto a quanto statuito nell’ordinanza che aveva cassato senza rinvio la prima sentenza della Corte d’Appello, in ordine all’accertamento delle effettive capacità della B.B. di rinvenire un’attività lavorativa. Invero, il giudice del rinvio ha riconosciuto l’assegno di mantenimento a carico del ricorrente, considerando: l’evidente squilibrio dei redditi tra le parti, l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie a seguito dell’acquisto della casa, e il tenore di vita nel corso del matrimonio, decisamente diverso da quello attualmente goduto dalla moglie. Il terzo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in quanto dalla sentenza impugnata era emerso che la moglie aveva trovato la prima occupazione nel 2023, a 60 anni, mentre dalla ctu si desumeva che la controricorrente aveva lavorato come segretaria fino alla nascita dei figli, per poi lasciare l’attività lavorativa, prima provvisoriamente, poi definitivamente, per occuparsi dei bisogni dell’intera famiglia. Il quarto motivo è inammissibile perché parimenti diretto al riesame dei fatti concernenti la situazione economico-patrimoniale della moglie che non avrebbe giustificato l’assegno riconosciuto a suo favore, specie considerando l’avvenuta assegnazione della casa per la quale la stessa moglie aveva corrisposto la somma di Euro 107.347,39. Al riguardo, il ricorrente sollecita, di fatto, un nuovo apprezzamento del merito circa lo squilibrio reddituale tra le parti in ordine al quale va comunque osservato che il suddetto pagamento per l’acquisto della casa familiare non presenta decisività, se considerato avulso dall’esame degli altri elementi valutati nella sentenza impugnata. Parimenti, il quinto motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti circa i presupposti del mantenimento, sui quali la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato. Il sesto motivo è del pari inammissibile. In tema di crisi familiare, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., n. 34728/2023 ; n. 16982/2018 ). Nella specie, il ricorrente non ha allegato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività. Infatti, il ricorrente deduce di avere fornito piena prova ma, a prescindere dalla tardività della produzione documentale, avvenuta solo in sede di giudizio di rinvio (in un caso con la comparsa conclusionale), non illustra gli specifici elementi che dovrebbero dimostrare la comunanza di una vita comune assimilabile al coniugio, esclusa dalla Corte territoriale sulla base della sola convivenza, limitandosi a ribadire il suo personale convincimento e sostanzialmente sollecitando un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate. Infine, anche il settimo motivo è inammissibile. In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass., n. 13212/2023 ). In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 , comma 2, c.p.c. (SU, n. 32061722). Nella specie, il ricorrente lamenta che la domanda della B.B. non sia stata accolta nell’interezza, ma la decisione di non compensare non può essere sindacata, non emergendo una soccombenza reciproca tra le parti, ma un accoglimento parziale delle varie istanze della moglie. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Oscuramento dei dati personali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Conclusione Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 20