Spese straordinarie: solo quelle prevedibili, ponderabili e quantificabili possono essere azionate in forza del titolo originario
Tribunale Enna, Sent., 21/06/2025, n. 215
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2021 PROMOSSA P1 , nata ad (…) il giorno (…) (C.F.: (…)) elettivamente domiciliata in N. , via F.lli Testa n. 53, presso lo studio dell’Avv. S. T. (C.F. (…)), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Attrice OpponenteCONTRO C1 nato a (…) il (…) (C.F.: (…)), elettivamente domiciliato in L. , al C. U. n. 500. presso lo studio dell’avv. A. D. M. (C.F.: (…) ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Convenuto Opposto – Svolgimento del processo Con atto di opposizione qualificato ex artt. 615, comma 1 e 617 c.p.c., P1 ha convenuto in giudizio C1, proponendo opposizione avverso l’atto di precetto notificatole in data 09/06/2021, con il quale le è stato intimato il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dal Sig. C1 per la figlia nel periodo compreso tra il 24.2.2019 (recte settembre 2019) e il 31.12.2020, quantificate complessivamente in Euro 1.693,68, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, in virtù dei seguenti titoli esecutivi: a) sentenza n. 427/2016 del 04.08.2016 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti; b) decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 del 06.12.2018 del medesimo Tribunale, spedito in forma esecutiva il 26.06.2019. A sostegno della propria opposizione la P1 ha contestato: i) l’improcedibilità dell’azione essendo il titolo esecutivo azionato sospeso in virtù dell’ordinanza emessa dalla Dott.ssa X2 in data 13.11.2020 nel giudizio 1588/2019 R.G.-Trib. Enna; ii) l’irregolarità formale del titolo esecutivo “già formulate in seno al procedimento 1588/2019, in quanto il presente precetto del 9.6.2021 è fondato sugli stessi titoli del precedente del 15.11.2019”; iii) l’esaurimento del diritto di azione essendo stati notificati due precetti per lo stesso periodo “Il primo precetto fa riferimento a spese sostenute fino alla data del 31.8.2019, il secondo precetto riporta spese dal 24.2.2019 al 31.12.2020, con ciò sovrapponendo le richieste per uno stesso periodo dal 24.2.2019 al 31.08.2019, per il quale il precettante ha già avanzalo richiesta e per il quale pende giudizio di opposizione iv) l’inesistenza del titolo esecutivo per le spese richieste essendo lo stesso non certo, né liquido cd esigibile; v) mancanza del carattere della straordinarietà delle spese; vi) Conteggi errati: discrasia tra gli importi risultanti dal precetto e quelli risultanti dalla somma degli scontrini allegati; vii) istanza di riunione del presente procedimento a quello pendente al n. 1588/2019 pendente presso il tribunale di enna Conclusivamente, l’opponente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l’inefficacia del precetto opposto, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. In data 15 settembre 2021, si è costituito in giudizio C1 , il quale ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di nel merito, ha contestato la fondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna dell’opponente alle spese processuali e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. All’udienza del giorno 1 febbraio 2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione del procedimento de quo con quello portante il n. 1588/2019 r.g. “stante il diverso stato in cui i due procedimenti si trovano, atteso che il procedimento in epigrafe è chiamato oggi alla prima udienza di trattazione e occorre che ci si riservi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo avanzata dall’opponente, oltre che sulle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, mentre il procedimento iscritto al n. 1588/2019 r.g.a.c. viene chiamato per la precisazione delle conclusioni e verrà posto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.”. Con ordinanza del 3 febbraio 2022, resa a scioglimento dell’udienza predetta, il Giudice Istruttore, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione, ha rigettato la relativa istanza, unitamente alle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, rinviando per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 giugno 2022, in seguito differita per il prosieguo all’udienza del 7 novembre 2023. In data 25 ottobre 2023, si è costituito il nuovo procuratore di parte opposta, avv. A. D. M. , il quale, in seno alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore, si è riportato integralmente a quanto dedotto ed eccepito dal precedente procuratore, ad esclusione dell’accezione di incompetenza del giudice adito. In data 19.07.2024, all’esito dell’atto di rinuncia al mandato professionale da parte dell’avv. D. , procuratore di parte opponente, si è costituito in giudizio il nuovo procuratore, avv. S. T. , il quale ha reiterato le domande giudiziali e le richieste già formulate nell’atto di citazione in “opposizione a precetto ex artt.615 comma 1 e 617 c.p.c.” richiamandone per relationem perfectam le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni difensive. Si sono susseguiti una serie di rinvii d’ufficio, all’esito dei quali è stata celebrata l’udienza di precisazioni delle conclusioni del 22/10/2024. Con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento dell’udienza predetta, il G.I. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Preliminarmente, in relazione all’eccezione di incompetenza dell’adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di (…) sollevata da parte opposta, la stessa, non è stata riproposta dal nuovo procuratore costituito in seno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, pertanto la stessa deve ritenersi rinunciata. Nel merito dell’opposizione, si rileva che il precetto opposto è stato notificato per il recupero del 50% delle spese straordinarie, sostenute dal Sig. C1 per la figlia X nel periodo compreso tra il 24.2.2019 (recte settembre 2019) e il 31.12.2020, quantificate in: – Euro 515,27 per spese mediche e farmaci (50% di Euro 1.030,54); – Euro 1.016,95 Spese scolastiche e universitarie (50% di Euro 2.033,96); e dunque complessivamente Euro 1.532,22, cui sommare le spese del precetto, oltre la rivalutazione monetaria, interessi e spese. Il precetto, oggi opposto, è stato notificato in virtù dei seguenti titoli esecutivi: a) sentenza n. 427/2016 del 04.08.2016 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti e in forza della quale “i ricorrenti, ciascuno nel periodo di permanenza dei figli presso la propria abitazione, provvederanno al mantenimento degli stessi. Per quanto riguarda il resto, abbigliamento, istruzione di ogni ordine e grado, viaggi, concorsi, sanità, assicurazioni, svaghi e le spese straordinarie necessarie, documentate i genitori provvederanno, ognuno, nella misura del 50%;”; b) decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 del 06.12.2018 del medesimo Tribunale, spedito in forma esecutiva il 26.06.2019, a tenore del quale era previsto a carico della madre, P1 l’obbligo di versare a C1 “a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore , con il padre convivente, della somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (08.8.2018) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta”, già notificati insieme al un precedente precetto del 15.11.2019, anch’esso opposto in seno al giudizio RG. 1588/2019 dell’intestato tribunale. Orbene, in ordine alla contestata improcedibilità del titolo esecutivo, atteso che lo stesso sarebbe stato sospeso dalla dott.ssa X2 nell’ambito del giudizio predetto, si rileva che, nel corpo dell’ordinanza del 13.11.2020, si evince che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è prevista solo “in relazione alle somme pretese dal C1 a titolo di arretrati dell’assegno dovuto dalla signora P1 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da agosto 2018 a dicembre 2018 ” (all. 3 comparsa di costituzione e risposta), mentre il presente giudizio attiene alle somme relative al periodo intercorrente dal mese di settembre 2019 a dicembre 2020. Con riferimento, invece, all’irregolarità formale del titolo esecutivo “giù formulate in seno al procedimento 1588/2019. in quanto il presente precetto del 9.6.2021 è fondato sugli stessi titoli del precedente del 15.11.2019”, attesa la mancata riunione dei due procedimenti le eccepite irregolarità, non riportate nell’atto introduttivo del presente giudizio, non possono essere conosciute da questo Giudice, né sul punto può aversi contraddittorio. Venendo al merito dell’opposizione, si osserva quanto segue. Con riferimento al diritto del C1 di agire esecutivamente per la corresponsione delle spese da ripartire al 50% tra i coniugi a far data dal settembre 2019 deve, preliminarmente, osservarsi che, a fronte dell’inadempimento del genitore obbligato a concorrere alle spese straordinarie necessarie al mantenimento della prole, il genitore creditore ha facoltà di ricorrere a diverse forme di tutela giurisdizionale. A tal riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale ha affermato che “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore” (cfr. Cass. n. 11316 del 2011); a tale orientamento si affianca, senza contraddirlo, quello secondo cui è legittima la scelta del creditore di munirsi di altro titolo esecutivo quando si ritenga necessario un accertamento a cognizione piena a fronte delle prevedibili contestazioni di controparte; in tal senso si pone quella giurisprudenza di legittimità che statuisce che “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità” (Cass. 1758 del 2008 cui sono seguite Cass. 4543 del 2011 ; Cass. 1161 del 2017 , in quest’ultima pronuncia si ritiene necessario l’accertamento giudiziale quando le somme da pagare non siano determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico; da ultimo v. Cass. Sez. 6- 1 n. 4513 del 21/02/2020 ). Il principio da cui muovere è quello per il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per diletto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione e oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitalo e quantificato, in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso e all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche. Risulterebbe, infatti, priva di reale efficacia la condanna alla contribuzione di una quota delle spese straordinarie (senza altra specificazione) ove sul coniuge creditore gravasse comunque l’onere di azionare nuovamente il credito per le spese straordinarie, normalmente futuro e incerto nel quantum al momento della pronuncia sul vincolo matrimoniale, chiedendo al giudice, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento diretto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758 ). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzala dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze dei figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio” (Cass. civile sez. I, 13/01/2021, n. 379). Pertanto, seguendo l’orientamento al quale si aderisce, le spese che sebbene qualificate come straordinarie, nella sostanza rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento della prole tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Da ciò discende la idoneità in astratto del titolo azionato al fine del recupero del 50% delle spese straordinarie. Fermo quanto sopra evidenzialo in relazione all’efficacia del titolo esecutivo per il recupero coattivo dell’onere di contribuzione, deve ritenersi parzialmente fondato il motivo di opposizione riguardante la somma pretesa a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese indicate in precetto pari ad Euro 1.532,22 sostenute e qualificate come straordinarie dal genitore collocatario. Occorre soffermarsi sul significato da riconoscersi alla locuzione “spese straordinarie”, non ricomprese in quanto tali nell’assegno mensile quantificato in modo forfettizzato per il mantenimento della prole, e ciò nell’intento di realizzare un equo contemperamento tra le ragioni del genitore creditore anticipatario e quelle dell’altro genitore, tenuto al rimborso “pro quotai il tutto all’interno di una più generale cornice nella quale si realizza l’interesse della figlia ad essere educata e mantenuta dai genitori nel rispetto delle sue esigenze. Il provvedimento del Tribunale di Enna di cessazione degli effetti civili del matrimonio conferma le disposizioni di carattere economico concordate dalle parti in seno al ricorso congiunto, utilizzando una formula concisa e generica che manca di una esatta individuazione delle spese straordinarie le quali, esulando dall’assegno ordinario che il genitore non collocatario versa all’altro, per poter essere rimborsate devono essere state preventivamente concordate e di quelle che, invece, vanno comunque rimborsate, anche senza un preventivo accordo sulle stesse. Disposizioni che. peraltro, non sono state interessate dal decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 emesso da questo Tribunale, anche alla luce di quanto rilevato nell’ordinanza del 08/05/2020 resa nel procedimento di correzione dell’errore materiale, prodotta da parte opposta. Si osserva che un criterio abbastanza diffuso ritiene che il concetto stesso di straordinarietà presupponga, per definizione, uno scostamento da quello di ordinarietà e di normalità. Per spese ordinarie s’intendono, dunque, quelle atte a soddisfare i bisogni della quotidianità dei tigli, mentre, le spese straordinarie sono quelle preordinate a fronteggiare le esigenze dipendenti da eventi imprevedibili ed eccezionali, ovvero non rientranti nelle consuete abitudini di vita del figlio ovvero ancora quelle che non siano determinabili o quantificabili preventivamente o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. A tal riguardo, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 3835 del 15/02/2021, ha specificato che “In tema di contributo al mantenimento dei figli, all’interno della categorie delle così dette spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, occorre distinguere quelle che, pur non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all’an”. Dunque, la pronuncia richiamata pone una distinzione non solo tra spese ordinarie e straordinarie ma anche tra spese straordinarie imprevedibili e spese che, seppure non ricomprese nell’assegno di mantenimento, poiché ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, possono integrare, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. In altri termini, tra le spese qualificate come straordinarie dall’opposto, elencate in precetto e allegate in sede esecutiva al titolo già ottenuto, sono rimborsabili (nella misura del 50%) esclusivamente quelle che, in quanto routinarie e prevedibili, rispondono ad esigenze di mantenimento della figlia o necessarie al soddisfacimento dei suoi bisogni quotidiani, ma che non possono ritenersi ricomprese nell’assegno di mantenimento. Trattasi nel caso di specie di spese relative ad analisi cliniche, visite mediche specialistiche (dermatologica, ginecologica, gastroenterologica, certificato medico per patente di guida) o di natura scolastica che, in quanto tali, rientrano nella nozione di straordinarietà intesa nell’accezione lata di eccezionalità prevedibile. Venendo all’esame delle singole spese, oggetto del precetto opposto, emerge che l’importo complessivamente dovuto ammonta ad Euro 1.397,19 (quale metà della maggiore somma pari ad Euro 2.794,38), per: – Analisi cliniche (fattura n. (…) del 28.08.2020 di Euro 81,95 e fattura n. (…) del giorno 01.09.2020 di Euro 56,86); – Certificato medico per patente di guida (fattura n. (…) del 06.08.2020 di Euro 50,00); – Visite mediche (visita dermatologica fattura n. (…) del 25.08.2020 di Euro 100.00; Visita ginecologica ricevuta n. 205 del 04.06.2020 di Euro 170,00; visita gastroenterologica ticket n. 5867 del 27.08.2020 Euro 102,00) – Acquisto occhiali da vista come da scontrino fiscale pari ad Euro 230,96; – Acquisto libri scuola superiore (effettuato con tre ordini di acquisto, nel mese di settembre 2019, su piattaforma on-line di importo pari rispettivamente a Euro 29,13 – Euro 36,29 – Euro 22,80, si esclude un ordine di acquisto pari ad Euro 31,35 effettuato da un soggetto terzo); – Bonifico del 07.02.2020 a favore dell’istituto di istruzione superiore (…) di Euro 25,00; – Pagamento del 15.06.2020, tramite F24, delle tasse scolastiche di Euro 48,39; – Tasse universitarie (bonifico del 06.09.2020 di Euro 186,00); – Spese per alloggio universitario (n. 2 Bonifici di Euro 1.116,00 del 9.09.2020 ed Euro 539.00 del giorno 8.12.2020 a favore della Fondazione (…) ). Con riferimento alla sussumibilità delle spese di alloggio universitario nell’alveo delle spese straordinarie si richiama, quanto da ultimo espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza del 18 marzo 2024 n. 7169, a tenore della quale “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente “fuorisede”), non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter , comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erutto attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno”. Il Tribunale ritiene, invece non dovute le somme relative alle spese, che di seguito si indicano: – Spese per l’acquisto di beni presso un negozio di calzature (scontrino negozio V. del 17.09.2020 di Euro 34,75), le stesse sono riconducibili nel circuito dell’ordinarietà perché attinenti alla vita quotidiana e alle esigenze della stessa e, in quanto tali devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento; – L’acquisto di un libro di scuola superiore, effettualo nel mese di settembre 2019, su piattaforma on-line di importo pari ad Euro 31,35, effettuato da un soggetto terzo; – Sono altresì da escludere gli innumerevoli scontrini relativi all’acquisto di farmaci, per i quali non è possibile verificare se rientrino tra i farmaci da banco, da ricomprendere nelle spese di mantenimento ordinario, ovvero nelle spese straordinarie, come farmaci oggetto di prescrizione specialistica, atteso che sugli scontrini non è chiaramente riportata né l’indicazione del medicinale, né è allegata la relativa prescrizione medica; Da tutto quanto sopra esposto discende che l’opposizione proposta da P1 è solo parzialmente fondata e va, in pari misura accolta, dovendosi nella presente sede rideterminare il quantum dovuto da quest’ultima al C1 nell’importo di Euro 1.397,19, corrispondente al 50% delle spese che, tra quelle documentate da quest’ultimo nel presente giudizio, possono effettivamente qualificarsi come straordinarie prevedibili e rispetto alle quali deve, quindi, affermarsi la sussistenza del diritto dell’opposto di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 24704 del 05/11/2020 “in tenui di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, essendo comunque valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative spese”). L’esito della lite, in termini di parziale accoglimento della domanda, basta a motivare il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti. L’accoglimento del motivo di opposizione che ha ridotto – ancorché di poco – l’entità del credito, è altresì motivo per compensare interamente le spese di lite (cfr. Cass. n. 20374 del 11/10/2016 ). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 880/2021, ogni diversa istanza cd eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -Accoglie parzialmente l’opposizione proposta da P1 dichiara la parziale nullità e inefficacia dell’atto di precetto opposto e, per l’effetto, limita l’efficacia esecutiva del precetto opposto alla minor sorte capitale di Euro 1.397,19, oltre le spese precettate, gli interessi al tasso legale dalla scadenza di pagamento al saldo; -Rigetta le restanti domande formulate dalle parti; – Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Conclusione Così deciso in Enna, il 18 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2025
