Diritto agli alimenti: è necessaria la prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento
Corte d’Appello Milano, Sez. delle persone, dei minori e della fam., Sent., 01/04/2025, n. 929
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO – Presidente dott. FEDERICO BOTTA – Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA – Giudice ausiliario rel. e con l’intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello promossa da: C.G., nato a M. (…), C.F. (…), residente in P. B. via P. G. XXIII n.24, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario De Pascale del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Viale Regina Margherita n. 39 APPELLANTE contro C.E.B., nato a M. il (…), C.F. (…), residente in V. P. Piazza P. n.16/F, rappresentato e difeso dall’Avv Giovanni Esposito del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Fontana n. 5 APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il 17.6.2024, avente ad oggetto domanda ex artt. 433 e 438 c.c. Svolgimento del processo Con atto di citazione in appello notificato il 16.7.2024 e iscritto a ruolo il 18.7.2024 il sig. C.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lodi n.478/2024 – emessa nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il 17.6.2024, con cui sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva le domande 1,2,3,4, proposte da G.C. nei confronti di E.B.C. ex artt.433 e 438 c.c, nonchè per carenza di legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. ed è stata respinta ogni altra domanda dell’attore, la domanda riconvenzionale del convenuto, con compensazione integrale delle spese di lite. Il Tribunale di Lodi ha così riassunto la vicenda allegata dall’attore: conclusioni di parte attrice: 1)accertare in via preliminare e incidentale lo stato di bisogno della comune madre P.C. non disponendo di mezzi propri essenziali; 2)dichiarare tenuti i due figli ex artt. 433 e 438 c.c. al pagamento degli alimenti a favore della comune madre; 3)accertare che C.G. ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle badanti fino ad ora della madre; 4)dichiarare tenuto in via di regresso ex art. 1299 c.c. e condannare C.E.B. alla rifusione al fratello C.G. della somma di Euro 34.715,09 corrisposta al suddetto titolo; 5)in via subordinata dichiarare tenuto in via di regresso il fratello a rifondergli la diversa somma e/ quota parte degli importi di cui al punto 4); 6)accertare e dichiarare che B.C. per il futuro e fino a quando la madre resterà in vita a rifondere al fratello l’intero costo da questi sostenuto per le badanti della madre; 7)respingere le domande di risarcimento danni ex art. 2043 avanzata dal convenuto e condannarlo ex art. 96 c.p.c.; 8)con vittoria delle spese di lite; 9)in via istruttoria l’ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. conclusioni di parte convenuta: carenza di legittimazione attiva di C.G. in relazione allo stato di bisogno della madre e conseguenti domande di accertamento di obbligo al pagamento degli alimenti; rigettare tutte le domande; in via subordinata: nell’ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza della domanda determinare l’entità delle somme da ripetere all’attore ex art. 1229 c.c. in ragione dell’effettivo bisogno della madre e in proporzione alle effettive capacità economiche delle parti; in via riconvenzionale: accertato che dal dicembre 2020 il sig. G.C. preclude al fratello B. ogni contatto con la madre e accertato l’illiceità della condotta, condannare C.G. al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in Euro 500,00 per ciascun mese fino alla data del presente atto per complessivi Euro 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; in via istruttoria l’ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n.2 e n.3 c.p.c.; con vittoria di spese. Il Tribunale di Lodi non ha ammesso le istanze istruttorie ivi compresa la richiesta CTU; ha ritenuta fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per la domanda 1) e quindi per le nn. 2,3,4,) in quanto non risulta che C.G. sia rappresentate o mandatario della madre o suo Amministratore di Sostegno e quindi non vi è diritto a far valere in giudizio una posizione giuridica altrui; l’unico soggetto legittimato ad agire contro C.E.B. sarebbe la madre P.C. nata il 6.4.1931 e qualsiasi diversa prospettazione si porrebbe in contrasto con l’art. 81 c.p.c.; la domanda n.5 proposta ex art. 1299 c.c. come apparentemente svincolata dall’obbligo alimentare è infondata: i contratti stipulati con le badanti sono stati sottoscritti da C.G., unico obbligato ai pagamenti, da cui non emerge nemmeno che la prestazione deve essere resa a favore di terzi e rispetto a questi contratti il convenuto è terzo non obbligato; stessa posizione di terzietà assume il fratello per le ulteriori spese allegate; stessa motivazione vale per la domanda ci cui al n.6; C.G. potrebbe chiedere il rimborso alla madre la quale si suppone sia stata la beneficiaria delle prestazioni. Quanto alla domanda di risarcimento svolta in via riconvenzionale da parte del convenuto il Tribunale di Lodi ne ha dichiarato l’infondatezza per carenza di allegazione a supporto e di prove. Ha compensato le spese legali. Ha proposto appello C.G. per riproporre tutte le domande rigettate. Quanto alla carenza di legittimazione attiva per le domande 1,2,3,4 sostiene che: non ha voluto agire per conto della madre, ma ha agito in via di regresso verso il fratello coobbligato in solido ex art. 433 c.c. (causa petendi) per ottenere il rimborso di quanto ha pagato a vario titolo per far fronte alle esigenze di vita della comune madre e la domanda di accertamento dello stato di bisogno della madre ha avuto una necessità strumentale pregiudiziale all’azione di regresso; chi ha adempiuto ex art. 433 c.c. matura un diritto di credito nei confronti degli altri coobbligati; lo stato di bisogno della madre e i suoi pagamenti sono stati provati documentalmente e le istanze istruttorie formulate utili a ciò sono state respinte; per l’effetto devolutivo al Giudice di appello riformula le istanze di merito da accertarsi superato il vaglio della sussistenza della legittimazione ad agire. Chiede l’accertamento a mezzo CTU delle condizioni di salute della madre; dal gennaio 2021 ha assunto come badante la sig.ra A.M.B. con mansioni “assistenza persona non autosufficiente” rimasta in servizio fino al 16.5.2021 con stipendio lordo di Euro 5.648,95 (doc.3); al 12.5.2021 ha assunto con le medesime mansione la sig.ra L.A.T.C. per 40 ore settimanali e stipendio netto mensile di Euro 1220,00, la quale tuttora è in servizio, alla quale nel 2021 sono stati corrisposti Euro 9.833,60 per netto in busta paga e Euro 1461,98 per contributi; nel 2022 Euro 14.432,28 per netto in busta paga e Euro 2.338,58 per contributi (doc.4); fino ad oggi ha corrisposto Euro 34,715,09; la madre percepisce solo la pensione di reversibilità di Euro 1220,00 mensili (doc.1) accreditato sul conto corrente in banca a cui è delegato il figlio G. utilizzato per il pagamento del canone di locazione e ulteriori spese di Euro 900 e i rimanenti Euro 300 per spese alimentari e per i beni di prima necessità (doc.6); Lui è in difficoltà economica e deve farsi aiutare dalla compagna; il fratello è in pensione ed è proprietario di due appartamenti; la domanda n.5 e 6 è svicolata dalla domanda n.1 in quanto chiede la rifusione in via di regresso di una quota parte al fratello del costo delle badanti e non l’integrale rimborso; reitera tutte le istanze istruttorie. Si è costituto C.E.B. il 28.1.2025, il quale sostiene che: è corretto il rilievo del Giudice che il fratello non è legale rappresentante della madre e, qualora avesse ritenuto la situazione di bisogno della madre, avrebbe dovuto chiedere la nomina di un ADS; non vi è prova dello stato di bisogno della madre e dell’effettiva spesa esclusiva del fratello a sua vantaggio; l’aver provveduto spontaneamente in favore della madre costituisce l’adempimento di un’obbligazione naturale morale non ripetibile ex art. 2034 c.c.; le allegazioni sullo svolgimento dei fatti viene contestato, lui provvedeva alla madre la quale non era depressa ma viveva normalmente fino al 2020 e poi lui non è più riuscito a contattarla, non ha un telefono e dove vive non vi è il citofono; non vi è stato di bisogno della madre la quale percepisce la pensione e ha cospicui risparmi; il contratto locativo prodotto è assai oneroso e le firme non appaiono autentiche ovvero della sig.ra C.; nel gennaio 2016 la madre aveva sul proprio conto corrente la somma di Euro 48.868,16 e non ha poi mai avuto spese straordinarie; il figlio G. le dava Euro 700 dalla pensione lasciando sul conto i restanti 500/600 mensili che dovrebbero essersi accumulati arrivando ad essere circa Euro 80.000: la stessa documentazione prodotta da controparte doc.17 documenta un saldo di c/c della madre al novembre 2020 di Euro 51.454 e la predetta somma pare essere stata utilizzata per pagare debiti della società C. Srl alias G.C. per la ristrutturazione dell’immobile formalmente locato alla madre; la composizione societaria della predette società ora sono: per C. il 10% B., compagna del fratello, e per il 90% della società fiduciaria canadese A.D. Limited (prima di C.G.) e per la M. il 100% alla detta società canadese prima del C.G.; C.G. è un facoltoso imprenditore nel campo pubblicitario oltre che Presidente dell’A. (A.I.P.) e la M. srl, società operativa, con uffici nella medesima villa di via A. G. 2 ove vive l’attore con la propria famiglia e con la madre (grande villa con piscina in Mediglia); a Co.ri.gre sono intestati altri immobili e la M. ha un volume d’affari superiori ad Euro 500.000 annui con emolumento per la formale amministratrice di soli Euro 5160 annui; E.B.C. ha unica fonte di reddito a pensione mensile di Euro 1627,75 ed è proprietario di un piccolo appartamento a V.P. in cui vive con la famiglia; gli scontrini prodotti non sono riferibili alla madre; ogni spesa compresa quelle delle badanti non è mai stata concordata; corretta la motivazione del Tribunale nel rigetto delle domande 5 e 6. Chiede conferma sentenza; in via subordinata nell’ipotesa di fondatezza anche parziale dell’appello, determinare l’entità delle somme da ripetere ex art. 1229 c.c in ragione dell’effettivo stato di bisogno della madre e in proporzione delle capacità economiche di E.B.C. e in caso di ammissione di ammissione delle prove avversarie richiama le proprie. Parte appellante in data 28.1.2025 ha depositato: Redditi 2021 reddito complessivo Euro 31.533; Redditi 2022 reddito complessivo Euro 40.565; Redditi 2023 reddito complessivo Euro 7468,00 e in data 19.2.2025 ha depositato la Nota di precisazione delle conclusioni. Parte appellante in data 27.2.2025 ha depositato la Nota di Precisazione delle conclusioni. All’udienza del 4 marzo 2024, tenutasi con la modalità di trattazione orale, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte della parte costituita contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte in questo grado da parte appellante, considerato che l’istruttoria esperita in primo grado sia sufficiente per definire le posizioni delle parti in causa, confermando sul punto la decisione del Tribunale di Lodi anche a riguardo della irrilevanza della richiesta CTU sullo stato di bisogno della madre che si presenta irrilevante e meramente esplorativa. L’appello nel merito è infondato. Va condivisa la decisione del Tribunale di Lodi che ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del sig. G.C. in applicazione dell’art. 81 c.p.c. rispetto alla domanda n.1 volta a richiedere l’accertamento dello stato di bisogno della propria madre e per conseguenza di connessione anche rispetto alle domande indicate ai nn.2,3,4. Infatti, appare indiscutibile che C.G. non sia portatore di alcun titolo che possa legittimarlo a far valere in giudizio la posizione giuridica della madre P.C., non risultando essere per la stessa rappresentante legale o suo amministratore di sostegno. Inoltre, per l’esercizio dell’azione di regresso verso il fratello tenuto all’obbligo alimentare verso la comune madre, avrebbe dovuto essere documentato lo stato di bisogno della stessa per giustificare il fatto che il figlio G.C. si fosse fatto carico dei relativi costi. Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova documentale a cui non avrebbe potrebbe sopperire il Tribunale disponendo la richiesta CTU. Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10033 “Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. L’articolo 438 del c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all’an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell’alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e laimpossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” La Corte condivide anche il rigetto della domanda n. 5 svolta da parte attrice ora appellante in via subordinata, per diritto proprio avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi asseritamente assunti per le badanti della madre P.C. oltre a varie altre spese di cui a scontrini e ricevute. C.G. ha stipulato i contratti prodotti e pertanto non può invocarne una co-obbligazione in capo al fratello E.B.C. ed in ogni caso la documentazione prodotta a fondamento della domanda non contiene espliciti riferimenti al beneficiario delle prestazioni pagate, che, qualora fosse la madre sarebbe l’unica ad essere tenuta al rimborso a favore del figlio G.. Stante il rigetto dell’appello deve essere disposta a carico di C.G. la soccombenza alle spese di lite a favore di C.E.B., nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornate al 2022. P.Q.M. La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata il 11.6.2024, così dispone: 1)rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; 2)condanna C.G. a rifondere a C.E.B. le spese di lite del grado liquidate nella misura di Euro 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta; 3)sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co.1 quater TUSG a carico dell’appellante. Conclusione Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025. Depositata in Cancelleria il 1 aprile 20
