IL PUNTO SUL PROCESSO CIVILE. PROF. F.P. LUISO
ANALISI GIURISPRUDENZIALE
Corte Costituzionale 3 giugno 2024, n. 96, Foro it. 2024, I, 1628
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c. dell’art. 171-bis c.p.c.,
nella parte in cui prevede l’emanazione, con decreto, di provvedimenti di
carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio
preventivo con le parti, in riferimento all’art. 24 Cost.
Corte di Cassazione s. u. 19 gennaio 2024, n. 2075, Foro it. 2024, I, 784
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura,
di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del
relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo
a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o
mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia
antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia
successivo alla notificazione del ricorso stesso.
Corte di Cassazione s. u. 19 gennaio 2024, n. 2077, Diritto & Giustizia 2024,
22 gennaio
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in
modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al
messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è
notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale
l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta
su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata
con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c.,
di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la
procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente
conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per
cassazione.
Corte di Cassazione s. u. 5 marzo 2024, n. 5792, Foro it. 2024, I, 2487
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di
svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della
riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo
istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto,
in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il
fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza
ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto
probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso
dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si
tratti di fatto processuale o sostanziale.
Corte di Cassazione s. u. 12 marzo 2024, n. 6477, Diritto & Giustizia 2024,
13 marzo
Se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in
forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è
sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la
paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la
notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura
generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua
copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato
dello Stato.
Corte di Cassazione s. u. 28 marzo 2024, n. 8486, Diritto & Giustizia 2024,
3 aprile
Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a
quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere
proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente,
destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli
oggetto del precedente atto di impugnazione.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le
forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria
dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua
proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da
un’impugnazione incidentale tardiva.
Corte di Cassazione s. u. 10 aprile 2024, n. 9611, Foro it. 2024, I, 1819;
Foro it. 2024, I, 2469
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione
inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il giudice che ha
formulato la proposta di definizione accelerata può far parte, anche in
qualità di relatore, del collegio che definisce il giudizio, non sussistendo
alcuna situazione di incompatibilità rilevante ai fini dell’astensione o della
ricusazione, sia perché la proposta non ha funzione decisoria e non è
suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, sia perché la
decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente
non si configura quale fase distinta e autonoma del giudizio di legittimità né
ha contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Corte di Cassazione s. u. 29 aprile 2024, n. 11399, Foro it. 2024, I, 2396
Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le
condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto
che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa.
Corte di Cassazione s. u. 30 aprile 2024, n. 11676, Diritto & Giustizia 2024,
3 maggio
Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale
– che l’art. 54, comma 2, d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia
contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato,
al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di
decadenza, l’art. 343, comma 1, c.p.c., prescrive sia contenuto nella
medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le
ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei
giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause
scindibili; pertanto, l’appellato che intende impugnare la sentenza anche nei
confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta
dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre
l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 d.lg. n. 546 del 1992,
decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non
oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione.
Corte di Cassazione s. u. 7 maggio 2024, n. 12449 Foro it. 2024, I, 1752
Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna
specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo
la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto
dall’art. 1284, comma 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche
sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico
accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in
quanto, da un lato il giudice dell’esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo
giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione
al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall’altro lato, il comma 4
dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva
degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una
fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento
giurisdizionale.
Corte di Cassazione s. u. 13 maggio 2024, n. 12946 Foro it. 2024, I, 1707
Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di
divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno
divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto
di riconoscimento dell’urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel
presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave
pregiudizio alle parti.
Corte di Cassazione s. u. 29 maggio 2024, n. 15130 Foro it. 2024, I, 2017
In tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza di
rinvio emessa dal giudice di merito senza aver sentito le parti sul proposito
di investire la Corte di cassazione, in violazione del comma 1 dell’art. 363-
bis c.p.c., non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il
rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase
dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica
udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte.
Corte di Cassazione s. u. 17 giugno 2024, n. 16784 Foro it. 2024, I, 3042
Gli atti di formazione del ruolo e di calendarizzazione delle cause e delle
udienze non sono atti giurisdizionali, né amministrativi, bensì di
«amministrazione del processo civile» interni all’ordinamento giudiziario e,
in quanto tali, non sono sindacabili dalle parti, le quali dispongono di una
pluralità di strumenti esercitabili ex ante ed ex post e funzionali a tutelare il
proprio diritto ad una decisione della causa in tempi ragionevoli, che
spaziano dalle istanze, seppur atipiche, di anticipazione, ovvero di rinvio
delle udienze, ai rimedi preventivi, ovvero indennitari di cui alla l. n.
89/2001, sino alla segnalazione in sede disciplinare degli illeciti compiuti
dal giudice.
Corte di Cassazione s. u. 15 ottobre 2024, n. 26727 Diritto & Giustizia 2024,
16 ottobre
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte
dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella
introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro
fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione
della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.
Corte di Cassazione s. u. 5 novembre 2024, n. 28452 Diritto & Giustizia
2024, 6 novembre
Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lg. n. 149 del 2022, la
notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis l. n.
53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di
mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come
nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla
dicitura ‘casella piena’), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta
consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare
la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a
riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme
ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del
momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria
notificazione inviata a mezzo PEC.
Corte di Cassazione s. u. 14 novembre 2024, n. 29432 Diritto & Giustizia
2024, 15 novembre
Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e
391-bis c.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non
diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di
interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla
liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una
situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c.,
neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al
contraddittorio, opponga resistenza all’istanza.
Corte di Cassazione s. u. 19 novembre 2024, n. 29812
In tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della
parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo
il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di
cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non
determina l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione, in forza del principio
di ultrattività del mandato.
Corte di Cassazione s. u. 4 dicembre 2024, n. 31136
Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo
sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due
diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia
individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza
della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa
alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo
alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331
c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del
rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello
formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado,
ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o
anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della
pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice
d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente,
possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo
assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può
limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e
respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale
condizionato.
