AdS. Nel provvedimento di nomina non può parlarsi genericamente di condizione di fragilità senza specificazioni
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24878 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere-Relatore
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n…. /2023 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato …( Omissis)
-ricorrente-
contro
B.B., C.C.
-intimati-
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 341/2023 depositata il 03/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA
ANNA RUSSO.
Svolgimento del processo
Il ricorrente si è opposto alla avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in suo favore, su
ricorso del figlio, deducendo la sua piena integrità psico-fisica, attestata anche da certificati a firma
di medici di fiducia, in assenza di evidenze di decadimento; ha negato di avere posto in essere
disposizioni patrimoniali di dubbia convenienza ed adeguatezza; ha evidenziato di essere
perfettamente capace di badare ai suoi interessi personali e patrimoniali e di doversi preservare dagli
effetti economicamente pregiudizievoli di molteplici comportamenti tenuti dal figlio B.B.; ha
contestato la scelta di quest’ultimo, stigmatizzata come strumentale, volta a screditare il genitore e
ad ottenerne il “controllo” per i suoi interessi; ha lamentato che la misura assunta dal giudice tutelare
avrebbe un’illegittima connotazione esplorativa, in quanto diretta solo ad indagare pregresse
condotte di rilievo patrimoniale, senza un’attualità di pericolo.
La Corte d’Appello, premettendo che nel giudizio il nominato amministratore è litisconsorte
necessario per la salvaguardia dei diritti sostanziali e processuali del beneficiario, ha respinto il
ricorso, rilevando che il giudice di prime cure ha ritenuto necessaria la nomina provvisoria di un
amministratore di sostegno sia al fine di svolgere un approfondimento teso a ricostruire il
patrimonio del soggetto, nonché i suoi criteri di gestione rispetto ai singoli atti posti in essere, sia
allo scopo di proteggere – almeno in via contingente – la fragilità del soggetto in assenza di figure
vicarianti in grado di fornirgli un adeguato supporto. Ha pertanto ritenuto che si tratti di “nomina a
termine per svolgere un’attività di affiancamento interlocutorio, senza effettiva incidenza e
compressione attuale sulle/delle facoltà dell’Amministrato, il quale deve consentire che
l’Amministratore – in via meramente prudenziale e con finalità di monitoraggio – comprenda quali
siano i cespiti a sua disposizione, le modalità del loro impiego pregresso e prossimo, l’esistenza o
meno di ingerenze esterne che possano rivelarsi in qualsiasi maniera lesive degli interessi
dell’odierno reclamante” . La Corte di merito ha osservato che la misura temporanea così concepita
è ancorata alla vicenda di una compravendita, (la “Omissis” di Villa (Omissis), formalizzata “in
termini che paiono essere tutt’altro che proficui” Ha ritenuto pertanto che il provvedimento di primo
grado rispetti il principio che tutela della amministrato deve avvenire sempre con la minore
limitazione possibile della sua capacità di agire posto che il principio di autodecisione va rispettato
quando la persona in difficoltà abbia stabilito di puntare sull’ausilio delle persone affidabili
gravitanti nella sua cerchia ed abbia costituito una rete di stretti legami in grado di assicurare la
migliore attuazione della sua volontà, ma allo stato, non pare essere questa la condizione in cui si
trova il soggetto perché “perché non vi sono supporti e la riluttanza della persona fragile si fonda su
un senso di orgoglio non del tutto giustificato, con il rischio di non dare un’adeguata tutela ai suoi
interessi”.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a
cinque motivi. Non si sono costituiti gli intimati
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. con specifico riferimento all’insussistenza di una infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica del beneficiario.
1.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., degli artt. 2, 3 e 13 Cost. nonché dell’art. 8 della CEDU in
considerazione della condizione del ricorrente, soggetto capace e riluttante all’amministrazione di
sostegno.
1.3- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta travisata fragilità
del beneficiario ed all’insussistente presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’insussistenza
dell’incapacità del ricorrente di provvedere ai propri interessi ed all’insussistenza dei presupposti
per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., dell’art. 14 Cost. nonché dell’art. 8 della CEDU con riferimento alle
finalità ed alla ratio della procedura di amministrazione di sostegno.
L’odierno ricorrente deduce di non essere affetto da infermità o menomazione fisica o psichica
determinante l’impossibilità di provvedere ai propri interessi, e di essere per contro del tutto
autonomo e consapevole nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana e ciò è stato
confermato dallo stesso giudice tutelare laddove nel decreto di apertura dell’amministrazione di
sostegno ha premesso che a carico del beneficiario non risultano “evidenze di decadimento fisico o
psichico”. Il provvedimento impugnato si configura quindi come arbitrario e sproporzionato perché
impone delle misure restrittive alla capacità di agire ed alla libera determinazione di un soggetto nel
pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e psichiche che si è espressamente ed energicamente
opposto alla nomina dell’amministratore. Lamenta che i giudici abbaino ritenuto sussistente la
fragilità (senza ulteriori specificazioni) del ricorrente in difetto di qualsiasi concreto riscontro
probatorio, senza tenere in debito conto la certificazione medica in atti attestante l’assenza di
menomazioni. Osserva che la violazione di legge in cui è incorsa la Corte d’Appello risiede
nell’equazione, acritica e forzata, conflitto familiare – fragilità- impossibilità di provvedere ai propri
interessi, perché in realtà l’impossibilità che sola può giustificare la limitazione della capacità di agire
dell’individuo è quella conseguente, ex art. 404 c.c., ad una patologia fisica o psichica, insussistente
nel caso. Il decreto impugnato viola quindi gli artt. 404 c.c. e 115 e 116 c.p.c. anche sotto ulteriore
assorbente profilo, posto che fonda l’apertura della amministrazione su di una circostanza,
precipuamente la vendita della barchessa ed della villa storica a condizioni asseritamente
svantaggiose, di cui non solo non vi è alcun riscontro in giudizio ma che, anche ad ammetterla, si
configura del tutto irrilevante ed ininfluente al fine dell’applicazione o meno della misura di
sostegno. Inoltre il provvedimento viene utilizzato con finalità di accertamento istruttorio poiché la
Corte ha ritenuto di confermare che possa essere aperta una amministrazione con finalità istruttoria
e di accertamento sul patrimonio del beneficiario, sulla sua gestione e sull’esistenza di eventuali
ingerenze esterne.
2.- I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
2.1.- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale,
l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non è un litisconsorte e non può costituirsi
in nome e per conto del beneficiario, il quale in questo processo, ha diritto di difendersi scegliendo
liberamente il suo difensore (Cass. n. 451 del 08/01/2024).
2.2- Nel merito, la Corte d’Appello, pur correttamente enunciando il principio che l’amministrazione
di sostegno è una misura a tutela della persona e che deve avvenire con la minore limitazione di
capacità possibile, non ne fa corretta applicazione.
Deve qui ricordarsi che l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona
in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e
gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non -e nella misura in cui- è
strettamente indispensabile; la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la
misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare
all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di
autodeterminazione (Cass. sez. un., 30/07/2021, n.21985 Cass., sez. I 27 settembre 2017, n. 22602, Cass.
sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. sez. I 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. civ. sez. I 29 novembre
2006, n. 25366; Cass. civ. sez. I 12 giugno 2006, n. 13584; Cass. civ, sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962).
Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura
che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di
vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così
l’ordinamento mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più
attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di
quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra
soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze
predeterminate. Nell’assolvere a questi compiti di protezione della persona, non è la gravità della
malattia o menomazione che deve orientare il giudice, ma piuttosto la idoneità di tale strumento ad
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità
della relativa procedura applicativa (Corte Cost. 10/05/2019 n.114; Cass. civ. sez. I 4/03/ 2020, n. 6079;
Cass. sez. I del 12 /06/ 2006 n. 13584).
La flessibilità è il tratto distintivo di questa misura di protezione, che non ha una disciplina legale
predeterminata in ogni suo aspetto, posto che la normativa lascia ampi spazi di regolamentazione e
di adattamento della misura al caso concreto (il c.d. vestito su misura). Il giudice verifica, da un lato,
le competenze della persona e cioè le sue capacità e abilità, e, dall’altro, le sue carenze, muovendo
dal presupposto che la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con
sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale ed economica,
mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori. In esito a tale verifica il giudice, oltre
a decidere l’an della misura, deve anche definire e perimetrare i compiti e i poteri
dell’amministratore, in termini direttamente proporzionati all’incidenza degli accertati deficit sulla
capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi, di modo che la misura risulti specifica e
funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione
della capacità di agire della persona (Cass. 02/11/2022, n.32321).
La disciplina legale della misura, come si è detto, si caratterizza per una maggiore attenzione alla
dignità della persona, il che significa che la sua volontà, nei limiti del possibile, deve essere rispettata.
L’opinione del beneficiario non può essere considerata minusvalente solo perché espressa da un
soggetto fragile, disabile, affetto da malattia psichica, poiché in tal modo si riproporrebbe uno
schema rigido fondato su regole predeterminate, spesso desunte da dogmi indimostrati e talora
discriminatori; invece di valutare, come richiede un approccio orientato al rispetto dei diritti umani,
se nel caso concreto è possibile ed in quale misura rispettare la volontà dell’interessato senza
pregiudizio per i suoi interessi (Cass. n. 7414 del 20/03/2024, in motivazione).
3.- In sintesi, la misura si giustifica in quanto, in primo luogo, si accerti un deficit e cioè che la persona
non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi
interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (art 404 c.c.),
tenendo conto, nei limiti del possibile, della volontà del beneficiario, ovvero, se deve disporsi
diversamente, motivando adeguatamente sul punto.
La misura può avere finalità di mero supporto, oppure, ove il giudice tutelare ritenga di estendere
al beneficiario le limitazioni e decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato (art 411 c.c.)
comportare il conferimento all’amministratore di specifici poteri di rappresentanza o di assistenza,
analoghi rispettivamente a quelli del tutore o del curatore, e nei limiti strettamente necessari a
proteggere gli interessi del beneficiario, ma non può essere essa stessa un mezzo istruttorio e di
monitoraggio, poiché l’accertamento del deficit di competenze deve precedere e non seguire la
misura.
4.-Il provvedimento impugnato, pertanto, è stato reso in difformità alle norme ed ai principi che
disciplinano l’amministrazione di sostegno quanto a presupposti e finalità della misura.
Ciò in primo luogo perché non individua esattamente quale sarebbe la condizione di menomata
capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi, se non nella circostanza che avrebbe fatto un
cattivo affare o meglio un affare “in termini che paiono essere tutt’altro che proficui”; manca però
l’accertamento effettivo della riconducibilità di tale affare ad una condizione patologica, circostanza
dedotta dal figlio del beneficiario -il quale lamenta anche che il padre gli abbia tolto
l’amministrazione di una parte del patrimonio- ma non positivamente accertata dal giudice. Nel
provvedimento si parla genericamente di una condizione di fragilità ma senza ulteriori
specificazioni. Di conseguenza, la misura è stata finalizzata non a proteggere il soggetto da una
condizione di accertata inadeguatezza a provvedere ai suoi interessi, quanto piuttosto a verificare se
effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con
finalità di “monitoraggio”. Inoltre, la Corte ha erroneamente sminuito la portata della misura,
affermando che essa non sia invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario;
affermazione erronea, perché la misura consente ad un terzo, contro la volontà del diretto
interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e in sostanza di sottoporli a
controllo al fine di riferire al giudice tutelare. Si tratta quindi di una misura al tempo stesso limitativa
ed esplorativa che, ancor prima di un positivo accertamento della condizione di fragilità ed anzi al
fine di accertare se vi è effettivamente questa condizione di fragilità, sottopone la persona a un
controllo della gestione patrimoniale contro la sua volontà. Inoltre, non è stata tenuta in alcuna
considerazione l’opposizione della persona interessata, e i documenti medici da lui prodotti, se non
adducendo generiche e non meglio specificate fragilità da tutelare “in via prudenziale” -espressione
che in questo contesto è del tutto priva di significato-nonché argomentando su un altrettanto non
meglio specificata “riluttanza” del soggetto fondata su un “senso di orgoglio” non giustificato; senza
spiegare perché il legittimo orgoglio che ogni persona ha di provvedere da sé ai propri interessi non
sarebbe in questo caso giustificato.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio
alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione
delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in
diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di
legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.
