La coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati

Corte di Appello di Palermo, sentenza 5 marzo 2024 n. 358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Palermo, ### composta da: 1) ### 2) ### 3)
### rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n…. 2021 R.G., promossa in grado di
appello DA ### nata a ### il ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall’avv. ### – appellante –
CONTRO
### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### -appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. ###/2021 il Tribunale di Sciacca, all’esito del giudizio a cognizione piena promosso
da ### in seguito al ricorso in opposizione all’esecuzione proposto da ### riteneva l’avvenuta
riconciliazione dei predetti coniugi negli anni compresi tra il 2011 ed il 2015 e quindi la definitiva
caducazione del decreto di omologa della separazione coniugale del 28.03.2011, titolo della
procedura esecutiva opposta.
La soccombente ha interposto appello. ###, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, all’esito della trattazione del 7 luglio
2023, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini e### art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza per non avere il primo Giudice accolto
l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per inosservanza delle prescrizioni dell’art. 615 c.p.c.
sull’instaurazione del giudizio.
Il rilievo non merita di essere condiviso, dal momento che le omissioni denunciate dall’appellante
non hanno impedito la regolare instaurazione del contraddittorio e il regolare svolgimento del
processo (per una visione sostanzialistica della problematica, vds. Cass. 27162/2006).
Con il secondo motivo si lamenta che sia stata data per dimostrata la riconciliazione dei coniugi, con
conseguente caducazione del titolo del credito fatto valere da ### costituito dal decreto di
omologazione della separazione consensuale.
Il motivo è fondato.
Per l’art. 157 c.c., i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una
espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di
separazione.
Esclusa nella specie la dichiarazione espressa, osserva la Corte che gli elementi sintomatici
valorizzati dal primo Giudice (coabitazione, comune partecipazione a eventi ludici o festivi) sono
ben lontani dal dare la prova del “ripristino della comunione di vita e d’intenti” (Cass. 17596/2023)
e della “reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (Cass. 27963/2022) postulate
dalla legge.
Ne costituisce conferma quanto documentato da parte appellante a proposito del recente passaggio
in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a suo
tempo pronunciata da altra sezione di questa Corte sull’argomentato presupposto dell’insussistenza
di alcuna pregressa riconciliazione dei coniugi.
La sentenza appellata deve, dunque, essere riformata nel senso del rigetto dell’opposizione
all’esecuzione.
Le spese dei giudizi di primo e di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, ### nel contraddittorio delle parti, in
riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. ###/2021, appellata da ### rigetta l’opposizione
all’esecuzione proposta da ### condanna ### a rifondere a ### le spese del primo grado del giudizio,
che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e ###
condanna ### a rifondere a ### le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e ###