Adozione. È nulla la consulenza tecnica d’ufficio se non rispetta il principio del contraddittorio nell’intero svolgimento delle operazioni peritali

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 387/2022 proposto da:
D.L.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via …, presso lo studio dell’avvocato G. P. E.,
rappresentato e difeso dall’avvocato C. F., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
U.L., quale Curatore Speciale della minore D.L.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via …,
presso lo studio dell’avvocato A.G., rappresenta e difesa da sè medesima;
– controricorrente –
Sindaco Comune L’Aquila quale tutore provvisorio della minore D.L.V., Procuratore Generale
Corte Appello L’Aquila, W.K., Pubblico Ministero C/o Tribunale Minorenni L’Aquila, Coppia
Collocataria / Affidataria Minore (generalità Omesse) W.N.;
– intimati –
e contro
avverso la sentenza n. 32/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 14/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal cons. ACIERNO
MARIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato lo stato di
adottabilità della minore D.L.V. (nata nel (OMISSIS)) sulla base delle seguenti affermazioni:
1.1 D.L.C. e sono i genitori biologici della minore. La madre ha perso la vita nel 2018. Il nucleo
familiare, a causa dell’accesa conflittualità tra i genitori che si manifestava in condotte persecutorie
poste in essere dal padre della minore nei confronti della sua compagna, era sotto osservazione già
dal 2017. Con decreto del 28/8/2017 il Tribunale per i minorenni aveva sospeso dalla responsabilità
genitoriale il padre, il quale a causa della ludopatia di cui era affetto, non contribuiva i bisogni della
figlia ed era in cura presso il SERD. Dopo una prima fase di comportamenti aggressivi ed antisociali,
tuttavia, gli incontri con la minore erano risultati positivi per entrambi.
1.2 Dopo la morte della madre il Tribunale peri minorenni ha collocato la minore presso una casa
famiglia ed ha aperto il procedimento volto alla verifica dello stato di abbandono.
Il percorso della minore in casa famiglia non era negativo ma emergeva che il padre aveva nascosto
di essere agli arresti domiciliari e di volta in volta autorizzato dall’Autorità giudiziaria per le visite
alla figlia. Emergeva altresì che aveva a più riprese partecipato a programmi di recupero in relazione
alla ludopatia che pareva aver superato ed aveva due figli adulti con i quali non aveva rapporti.
1.3 La consulenza tecnica d’ufficio evidenziava che il padre aveva competenze genitoriali di primo
grado ma era gravemente carente il relazione a quelle di secondo e terzo livello (relazionali, psichiche
e normative) ed indicava in 4 anni almeno il tempo di recupero delle stesse, attraverso un percorso
psico terapeutico. Il consulente aggiungeva che l’avanzata età del D.L. (nato nel (OMISSIS)) e la
grave rigidità e viscosità del suo pensiero rendevano anche improbabile un effettivo cambiamento.
Tenuto conto che la minore versava in una condizione di istituzionalizzazione dal settembre del 2018
si riteneva che la stessa dovesse essere rapidamente collocata in un ambito familiare competente.
1.4 La sentenza di primo grado dichiarava lo stato di adottabilità della minore e veniva impugnata dal
padre il quale rilevava come la conflittualità con la compagna era stata determinata dagli ostacoli
frapposti dalla stessa agli incontri con la minore e che i reati per i quali aveva scontato la pena erano
di scarso allarme sociale, oltre che molto risalenti nel tempo. Osservava che la figlia gli era molto
legata e aveva piacere di d’incontrarlo aggiungendo di aver seguito un percorso formativo e
piscologico volto ad acquisire adeguate competenze genitoriali. Ciò emergeva dalle relazioni del
Centro per le Famiglie, sottolineando che il CTU non aveva tenuto contro delle osservazioni del
proprio consulente di parte e della psicologa della casa famiglia.
Chiedeva la revoca della dichiarazione di adottabilità pur potendo la figlia mantenere una condizione
di semiresidenzialità per completare il proprio percorso psicologico prima di rientrare a casa. In
subordine chiedeva la cd. adozione mite.
2. La Corte d’Appello ha disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio affidata al
medesimo esperto del primo grado al fine di valutare se la conservazione del legame con il padre
rispondesse al preminente interesse della minore o fosse preferibile la definitiva recisione di ogni
legame con la famiglia di origine. Alla luce delle conclusioni del supplemento d’indagine, la corte
D’Appello, dopo aver rilevato che l’esperto aveva fornito esaurienti e convincenti risposte ai rilievi di
parte, ha ritenuto che la ripresa dei rapporti con il padre e la conseguente sovrapposizione di figure
affettive avrebbe determinato effetti destabilizzanti e avrebbe ritardato ulteriormente il rafforzamento
della struttura identitaria della minore. L’atteggiamento collaborativo del padre, l’affetto e
l’attaccamento sempre mostrato dalla bambina verso di lui non avrebbero potuto sopperire al grave
deficit di capacità genitoriali riscontrate.
Tale valutazione ha condotto alla reiezione dell’appello.
3.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre della minore. Ha resistito con
controricorso il curatore speciale della minore. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
4.Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10, 15,
44, 45 e 46, oltre che dell’art. 315 bis c.c., ed art. 8 Cedu per non essere stata presa in esame dalla
Corte d’Appello la subordinata richiesta di procedere alla cd. adozione mite. La situazione dedotta in
giudizio, secondo il ricorrente, non impone l’adozione legittimante come extrema ratio dal momento
che la minore e il padre sono molto legati, hanno rapporti continuativi e le osservazioni dei tecnici
dei servizi hanno rilevato la positività di questi rapporti. La Corte non ha fornito risposte su questo
rilevante profilo.
5.Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 156, 157, 161, 162 e 194 c.p.c.,
nonché dell’art. 92 disp. att. c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., e la conseguente nullità della
consulenza tecnica espletata in secondo grado. Rileva la parte ricorrente che il consulente d’ufficio
ha richiesto che gli incontri con la minore (accompagnata dalla famiglia affidataria) dovessero essere
effettuati senza la presenza del CTP di parte appellante e del suo legale. Questi ultimi sarebbero stati
messi al corrente dell’esito degli incontri con riassunto orale o idonea audioregistrazione solo nel caso
in cui non fossero stati presenti elementi che avrebbero potuto permettere d’individuare il luogo e
l’identità dei soggetti interessati. Nonostante la ferma e tempestiva opposizione di parte appellante e
la richiesta in via gradata di far partecipare solo il CTP, anche a distanza in modo da poter interloquire
durante i colloqui con la minore anche solo per il tramite del CTU o di disporre video registrazione e
non solo audioregistrazione o infine quanto meno di escludere la presenza della coppia affidataria,
nessuna delle predette istanze era accolta e l’esame della minore si svolgeva come richiesto dal CTU
in contrasto con la tutela del diritto di difesa dell’appellante. Aggiunge il ricorrente che tuttavia erano
presenti i consulenti di parte della curatrice e della coppia affidataria sia ai colloqui con la minore che
con il padre. Anche dopo l’invio della bozza della CTU è stata ribadita la lesione del diritto di difesa
dovuta alla mancata partecipazione del CTP di parte appellante al colloquio con la minore. E’ stato di
conseguenza impedito un esame effettivo del colloquio stesso, attesa l’insufficienza della
audioregistrazione.
5.Ritiene il Collegio che questo motivo vada affrontato per primo per ragioni di priorità logica avendo
ad oggetto la dedotta lesione del diritto di difesa in relazione all’unica attività d’indagine istruttoria
svolta nel giudizio di secondo grado.
5.1. La censura è fondata. Il Collegio condivide pienamente l’esigenza di salvaguardare la riservatezza
della famiglia affidataria nella vigenza della pronuncia di primo grado, provvisoriamente esecutiva,
avente ad oggetto lo stato di adottabilità della minore, così come di garantire loro l’esercizio del diritto
di partecipare attivamente al giudizio d’appello L. n. 184 del 1983, ex art. 5. L’osservanza di queste
prescrizioni legislative, volte a creare un contraddittorio pieno tra tutti i soggetti coinvolti dalla
decisione relativa all’adottabilità della minore non può però determinare la lesione del diritto di difesa
dei genitori biologici i quali sono parti necessarie ed hanno il diritto, sancito dalla L. n. 184 del 1983,
art. 1, di partecipare al giudizio in una condizione di totale parità sia con il tutore o curatore speciale
che con gli affidatari al fine di essere nella condizione (processuale) di salvaguardare il legame
genitoriale con il minore, di rappresentare l’esistenza e la qualità di questa relazione in funzione della
sua conservazione oltre che di promuovere l’interesse del minore a non essere privato della famiglia
di origine, ove non sussistano condizioni effettivamente ostative.
5.2 Nella specie, tuttavia, la salvaguardia della riservatezza della famiglia affidataria è stata realizzata
privando la parte appellante degli stessi poteri e facoltà processuali delle altre parti.
E’ stato dedotto ed allegato ritualmente dalla parte ricorrente che al colloquio con la minore oltre alla
famiglia affidataria erano presenti i consulenti di parte del curatore speciale e della famiglia
affidataria mentre era stata inibita la partecipazione del legale dell’appellante e del consulente di parte.
E’ stato, altresì, evidenziato come fossero state proposte soluzioni che potessero salvaguardare la
riservatezza necessaria senza violare il principio di parità delle armi e come, nonostante tali opzioni
alternative, la Corte d’Appello avesse ritenuto sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di
difesa l’audioregistrazione del colloquio con la minore.
6. Ritiene il Collegio che la decisione di escludere radicalmente dalla partecipazione al colloquio con
la minore esclusivamente il tecnico ed il difensore della parte appellante sia lesivo del diritto di difesa
di tale parte e non costituisca, certamente l’esclusiva modalità di salvaguardia della riservatezza della
famiglia affidataria e della serenità o della mancanza di condizionamento della minore.
6.1. La determinazione adottata ha prodotto la privazione del pieno esercizio del diritto di difesa ad
una sola parte nello svolgimento dello snodo più rilevante e delicato dell’indagine peritale, ovvero il
colloquio con la minore. Al riguardo deve evidenziarsi che al consulente tecnico d’ufficio deve essere
lasciata un’ampia possibilità di scegliere le modalità di ascolto del minore più idonee a salvaguardarne
la serenità, ad ottenere le risposte utili allo svolgimento dell’indagine e a garantire la riservatezza delle
parti ove imposto dalla legge ma tale libertà di conduzione dell’indagine (autorizzata e condivisa con
il giudice) non può determinare la violazione del principio del contraddittorio. Nella scelta il
consulente, anche attraverso l’indicazione del giudice che del contraddittorio è il principale custode,
non deve trascurare la necessità di non privare una o più parti del diritto di difesa. A titolo
esemplificativo si rileva che le garanzie di tutela della serenità della minore potevano essere realizzate
attraverso forme di colloquio che, pur non escludendo la presenza della famiglia affidataria accanto
alla minore in funzione protettiva della stessa, mettessero in condizione tutte le parti con strumenti di
partecipazione telematica sincronica, ampiamente diffusi ed accessibili, di esaminare ed interloquire,
nei modi concordati con il CTU, nello svolgimento del colloquio anche senza essere visti dalla
minore. La riservatezza della famiglia affidataria poteva essere salvaguardata limitando alla minore
ed al CTU il raggio visivo dei partecipanti a distanza. Ma anche altre modalità potevano essere scelte
salvo quella della privazione della partecipazione diretta od a distanza di una sola parte, trattandosi
di un vulnus che non può essere colmato con l’audio registrazione perchè lo strumento, peraltro
insufficiente in sè in quanto privo della rappresentazione visiva dell’andamento del colloquio, non
colma la forte disparità determinatasi nel dispiegamento del diritto di difesa.
7. Deve, in conclusione, essere accolta la censura relativa alla nullità della consulenza tecnica
d’ufficio, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte in ordine alla necessità di rispettare
il principio del contraddittorio nell’intero svolgimento delle operazioni peritali (ex multis Cass. 26304
del 2020).
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo e la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione perchè si attenga
nell’esecuzione dell’indagine peritale ai principi indicati nel par 6.1 oltre che, in considerazione
dell’età della minore al momento dell’incombente, ai doveri informativi coerenti con la sua capacità
di discernimento.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di
legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2022