Affidamento esclusivo se il genitore non si fa carico dei figli
Tribunale di Rieti, 22 gennaio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI SEZIONE VOLONTARIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Pierfrancesco de Angelis – Presidente est. dott. Gianluca Morabito – Giudice dott.ssa Francesca Sbarra – Giudice nel procedimento proposto ex artt. 337 quater e ss. c.c da: F. _____, nata a RIETI il ____/1980, elettivamente domiciliata in Rieti presso lo studio dell’avv. DEL RE ARIANNA che la rappresenta e difende per delega in atti Ricorrente Contro C.______ nato a RIETI il ____/1979, elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio dell’avv. PETRESCA VALTER che lo rappresenta e difende per delega in atti Resistente 1
OSSERVA
Con ricorso depositato il 19/02/2020, F.______, premesso di aver avuto una relazione sentimentale, poi conclusasi, con C._____ dalla quale erano nati i figli K.___ (il ___/2008) e N.____ (il ____/2010), entrambi riconosciuti dal C.___, chiedeva che venisse disposto l’affido esclusivo a lei dei figli, regolamentato il diritto di visita del padree posto a suo carico un assegno mensile, a titolo di mantenimento dei figli, pari ad euro 500,00. A tal fine riferiva che questo Tribunale nel 2014 aveva già stabilito la misura dell’assegno di mantenimento in € 420,00 mensili, annualmente rivalutabili, e che però, successivamente, lei aveva stipulato un accordo privato con il C.____ in base al quale quest’ultimo si era obbligato a corrisponderle, a titolo di mantenimento per i due figli minori, la complessiva somma di € 430 comprensiva di spese scolastiche, mediche, ludiche ed accessori entro il 5 del mese. Aggiungeva però che il C.___ non aveva adempiuto all’accordo e dal mese di ottobre 2019 non versava più nulla per il mantenimento dei bambini. Riferiva inoltre che il C.____ non aveva mai rispettato la regolamentazione del diritto di visita e si disinteressava dei figli. Da oltre un anno infatti non teneva con sé i bambini a dormire, non li portava in vacanza e, nelle rare volte in cui li prendeva per una mezza giornata, li lasciava in casa coi nonni. Il C.___ si costituiva l’11/5/2020 contestando in toto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l’affido condiviso dei figli ed il loro collocamento presso l’abitazione materna con regolamentazione del suo diritto di visita. Chiedeva inoltre che nulla venisse disposto a suo carico per il mantenimento di K.___ e N.____ in quanto era disoccupato e non in grado di far fronte al loro sostentamento se non nei periodi in cui gli stessi si trovavano presso la sua abitazione. All’udienza del 17 giugno 2020 si procedeva all’audizione dei minori K.___ e N.____ e successivamente veniva disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti. Nelle more, con atto in data 28/9/2020, il C.____ presentava “rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.”. All’esito della CTU, all’udienza del 20/1/2021, il procuratore di parte ricorrente insistevanelle domande proposte. Il P.M. esprimeva il parere favorevole all’accoglimento del ricorso, in data 21 gennaio 2021. Preliminarmente si deve rilevare come l’accennata rinuncia agli atti presentata dal C.____sia del tutto priva di effetto perché, indipendentemente dalla mancata accettazione, si tratta di un atto che può essere proposto solo da chi ha agito in giudizio (attore, ricorrente, appellante) e certo non anche da chi, come il C.____, è stato convenuto. Ne consegue che il C.____ permane parte del giudizio con il ministero del difensore nominato non essendo intervenuta alcuna revoca ed essendo ovviamente irrilevante la mancata partecipazione alle udienze successive. Ciò posto, sono chiaramente sussistenti tutti i presupposti per il chiesto affidamento esclusivo dei minori K.___ e N.____ alla madre con il loro collocamento presso la sua abitazione. Come è noto in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui deve 2
attenersi il giudice è l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre i danni derivati dalla disgregazione della coppia e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori. A tal fine l’individuazione del genitore idoneo deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dicrescere ed educare i figli, considerando elementi concreti, ovvero esaminando le modalità con cui ciascun genitore ha, in passato, svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione dello stesso, valutandone la personalità, le abitudini di vita e l’ambiente che questi è in grado di offrire alla prole. La giurisprudenza ha individuato molteplici comportamenti, sia commissivi che omissivi,posti in essere da uno dei genitori tali da giustificare un provvedimento di affido esclusivo. Così, ad esempio, è stato ritenuto, un valido motivo per disporre l’affido esclusivo: il fatto che il genitore obbligato non provveda a contribuire al mantenimento dei figli perché viola in tal modo i doveri di cura, assistenza ed educazione; l’ atteggiamento del genitore non convivente con i figli che dimostri di non avere alcun progetto educativo come può evincersi nel caso in cui non formuli in giudizio specifiche richieste riguardo alle modalità del proprio diritto di visita, alla divisione dei compiti con l’altro genitore, al modo per dedicare ai figli cura, educazione ed istruzione; il completo disinteresse di un genitore verso i figli, ricavabile dalla mancata partecipazione alla loro vita quotidiana e alle scelte che li riguardano, la mancata conoscenza dei loro problemi (anche di salute), le profonde carenze nei compiti di cura edi educazione. Ebbene nella specie sono ravvisabili tutte le condotte accennate da parte del C.___ da unlato perché abbandonando di fatto il presente giudizio ha dimostrato il suo completo disinteresse verso i figli, dall’altro, soprattutto, perché, la totale mancata sua contribuzione al loro sostentamento, a partire quantomeno dall’ottobre 2019 (circostanza non contestata), è indicativa della sua incapacità di curare adeguatamente i loro interessi morali e materiali. A ciò si aggiunga che la volontà di non avere più contatti con i figli è stata espressamenteaffermata dal medesimo C.___ che nel messaggio (prodotto) del 14 agosto 2020, dopo aver saputo delle dichiarazioni da loro rilasciate in sede di audizione, ha scritto: “io sono il tuo papà. E mi fai rischiare di andare in carcere Ti ho amato tanto vergognati tu e chi ti ha costretto a fare certe dichiarazioni tramite il vostro legale, stamattina mi è arrivata la notifica dal tribunale. Tu conme hai chiuso per sempre, dimentica papà.” Il disinteresse nei confronti dei figli ha poi continuato a manifestarsi con la mancata partecipazione agli incontri fissati dal CTU il quale, ciò nonostante, dopo un attento esame sia dei minori che della madre ha potuto concludere, con ragionamento logico, coerente e sicuramente condivisibile, che le modalità relazionali del C.____, tese al coinvolgimento dei figli nelle questioni adulte e alla loro colpevolizzazione, “rappresentanoun rilevante fattore di rischio per il loro sviluppo psicofisico”. Non può quindi che ribadirsi l’affidamento esclusivo dei minori alla madre. Nell’accennata situazione gli incontri del C.____ con i figli devono avvenire con le modalità indicate in dispositivo sia a cagione di quanto riferito dai bambini medesimi in sede di audizione, laddove hanno raccontato che il padre avrebbe addirittura assunto 3
stupefacente in loro presenza, sia, soprattutto, per la corretta conclusione cui è giunto il CTU che, nel rilevare che il C.____ al momento non appare comunque disponibile, ha affermato che anche laddove egli mostrasse l’intenzione di recuperare il rapporto con i figli, tali incontri dovranno svolgersi in modalità protetta (in spazio neutro e con supervisione di personale esperto), da attivarsi previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso di un percorso di sostegno alla genitorialità di almeno 6 mesi, finalizzato a sostenere la motivazione del genitore ad avere una relazione con i minori. Con riferimento al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, pare opportuno rammentare che, come è noto, anche chi è disoccupato deve mantenere i figli sino a quando non raggiungano l’indipendenza economica (Cass., sez. I, 24/8/2017, n. 39411/17) perché ciò che rileva in proposito è soltanto la capacità generica di lavoro in quanto l’obbligazione sorge in conseguenza del mero rapporto di filiazione. L’onerato infatti deve mettere a frutto tutte le sue capacità per contribuire in ogni caso alle esigenze dei bambini collocati presso l’altro genitore. Tale principio, più che consolidato in giurisprudenza, si fonda sulla presunzione secondo la quale chiunque, se davvero vuole, può e deve trovare un’occupazione, anche umile, salvo prova contraria. A ciò si aggiunga che il fatto di essere disoccupati non significa necessariamente e in automatico non aver altri redditi: è possibile infatti non avere un lavoro, ma vivere con un canone di affitto per un immobile di proprietà, o vivere grazie agli aiuti dei genitori o ad un risparmio presente in conto corrente. Da questo punto di partenza ovviamente ci si può spostare solo se si dimostra il contrario: è il genitore che deve provare di essersi adoperato a trovare un’occupazione o che le proprie condizioni di salute glielo impediscono e, nello stesso tempo, di non aver altri redditi da cui attingere per aiutare i figli (ad esempio immobili dati in affitto, un conto in banca benché modesto, ecc.). Non importa dunque che il padre sia senza reddito e senza lavoro a meno che non dimostri di essere totalmente incapace economicamente e di aver comunque tentato inutilmente di trovare un nuovo posto di lavoro. Conseguentemente, applicando gli accennati principi alla fattispecie, appare del tutto irrilevante l’asserito (ma probabilmente inesistente) stato di disoccupazione del C.____, sotto il profilo dell’“an” dell’obbligazione trattandosi di un fatto che non può esimerlo dall’obbligo del mantenimento dei figli (obbligo che, ovviamente, grava anche sulla madre presso la quale la minore è stata collocata e che pertanto la accudisce e mantiene in forma diretta). Si tratta allora di stabilire il “quantum”. Sul punto, considerato che il C.___ svolge attività professionale di istruttore di arti marziali (appare del tutto non credibile l’affermazione contenuta nella comparsa di costituzione secondo la quale tale attività sarebbe svolta a titolo gratuito), si reputa equo stabilire il contributo per il mantenimento dei figli nella somma mensile di 430,00 euro (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), ossia nella somma che era già statastabilita dalle parti con l’accordo del febbraio 2016. Sono poi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, da individuarsi secondo i criteri dettati dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Rieti, che dovranno essere 4
documentate dal genitore che le sopporta nel momento della richiesta di rimborso all’altro genitore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Con separata ordinanza si liquidano le spese di CTU a carico della parte soccombente C.__.
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 e 337 ter c.c., così dispone: 1) affida i figli minori K.___ e N.____ esclusivamente alla madre F.____ con collocazione presso l’abitazione di quest’ultima, sita in Rieti alla via ____; 2) il padre C.____ potrà incontrare i figli con modalità protetta alla presenza di operatoridel servizio sociale in spazio neutro da attivarsi previa richiesta del padre medesimo e positivo superamento da parte sua di un percorso di sostegno alla genitorialità di almeno 6 mesi, 3) pone a carico di C.____ l’obbligo di versare a F._____, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 430,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori K.__ e N.___, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate secondo i criteri dettati dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Rieti. 4) condanna C.____ a rifondere le spese di lite sostenute da F.___ che liquida in euro 1100,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, spese da distrarsi in favore dell’Erario attesa l’avvenuta ammissione della F.___ al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 22/1/2021
