La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Trib. Teramo, Sent., 13 ottobre 2020 – Giud.: Mastro
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1764/2012 r.g. e vertente
TRA
N.B. SPA (già B.M.), rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Referza;
PARTE ATTRICE
E
M.G.
CONVENUTO CONTUMACE
E
P.P.
CONVENUTA CONTUMACE
E
M.V., rappresentato e difeso dall’avv. Divinangelo D’Alesio;
CONVENUTO
E
P.S. S.r.l. unipersonale e per essa, in qualità di mandataria, I.I. S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Fioretti;
INTERVENUTO
Svolgimento del processo
Ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall’art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 2-4 agosto 2012 la B.M. S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale M.G., P.P. e M.V., esponendo quanto segue:
– di essere creditrice di M.G. della somma di Euro 21.926,00 per scoperto di conto corrente n. (…) e per prestito chirografario;
– che il credito era stato accertato nel decreto ingiuntivo n. 408/2012, emesso dal Tribunale di Teramo in data 12 giugno 2012 e notificato il 26 giugno 2012;
– che con atto per Notar R.L., rep. N. (…) del (…), trascritto in data 18 ottobre 2011, reg. gen. N. 15168, reg. part. N. (…), i coniugi G.M. e P.P. avevano costituito un fondo patrimoniale sui seguenti beni, di proprietà esclusiva di G.M.:
1) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub. (…), in via G. B. n. 14, piano 1, int. 2, scala 1, cat. (…), classe (…), vani 7, rendita Euro 777,27;
2) appartamento ad uso abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2, z.c. 1 cat. (…) classe (…), vani 7,5, rendita Euro 823,79;
3) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2-3, interno 5, scala 1, z.c. 2, vani 7, rendita Euro 777,27;
– che, inoltre, con scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata dal Notaio S.R., rep. N. (…) racc. n. (…) in data 27 ottobre 2011, trascritta in data 8 novembre 2011, reg. gen. 10527, reg. part. (…), M.G. aveva venduto al fratello M.V. i seguenti beni di sua proprietà:
1) area urbana sita in via N. U., censita in Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), piano terra, area urbana, consistenza mq 200, senza rendita;
2) porzione di fabbricato ad uso civile abitazione censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…) p.lla (…) sub (…), via G. B., piano 1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), vani 1,5, rendita Euro 166,56;
3) fondaco censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub (…), via G. B., piano S1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), consistenza mq 22, rendita 62,49;
Ravvisando parte attrice gli estremi per un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è stato introdotto il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 novembre 2012 si è costituito in giudizio M.V., contestando la domanda attorea e deducendo di non aver avuto mai conoscenza dell’esposizione debitoria del fratello, sicché ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando l’insussistenza dell’elemento soggettivo della partecipatio fraudis del terzo richiesto dalla legge per la revocatoria degli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito.
Non si è costituito in giudizio il convenuto M.G., pertanto, all’udienza del 21 dicembre 2012, verificata la regolarità della notifica, ne era dichiarata la contumacia.
Parimenti non si è costituita in giudizio P.P., malgrado l’atto di citazione le sia stato regolarmente notificato, pertanto deve dichiararsene la contumacia.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l’audizione di testimoni; in data 21 giugno 2016 si è costituita in giudizio N.B., subentrata all’originaria attrice B.M., dando atto di aver trasferito il credito oggetto di causa a R.G.C. S.p.A., e di aver ricevuto a sua volta da quest’ultima mandato per la gestione e il recupero dei crediti oggetto di cessione.
In data 18 maggio 2018 si è costituita in giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la società I.I. S.p.A., in qualità di mandataria di P.S. s.r.l., cui R. ha ceduto, unitamente ad altri, il credito in discussione, in data 15 giugno 2017.
In data 8 febbraio 2019 il fascicolo è stato assegnato alla scrivente e, all’udienza del 3 giugno 2020, celebratasi mediante trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di P.P., non costituitasi in giudizio pur essendo stata regolarmente citata.
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta.
1) FONDO PATRIMONIALE COSTITUITO IN DATA 18 OTTOBRE 2011
Con specifico riguardo alla domanda di revocatoria del fondo patrimoniale costituito da M.G. e P.P., valga quanto segue.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass., 17/01/2007, n. 966), la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (cfr. Cass., 07/03/2005 n. 4933; Cass., 02/08/2002, n. 11537, Cass. 21/05/1997, n. 4524; Cass., 02/09/1996, n. 8013; Cass., 18/03/1994, n. 2604 ), azione di per sé volta a tutelare il creditore rispetto agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, senza che sia possibile effettuare alcun distinguo circa lo scopo ulteriore da quest’ultimo avuto di mira con il compimento dell’atto dispositivo (a tale stregua considerandosi soggetti all’azione revocatoria anche gli “atti aventi un profondo valore etico e morale”, come ad es. il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, in favore di quest’ultimo: in tali termini cfr. Cass., 26/07/2005, n. 15603).
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’articolo 167 c.c., che va ricompresa tra le convenzioni matrimoniali, comporta invero, in presenza di figli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass., 28/11/2002, n. 16864; Cass., 01/10/1999, n. 10859 ).
A tale stregua essa limita l′aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta, problematica o anche solo più difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (cfr. da ultimo Cass., 15/272007, n. 3470; Cass., 17/1/2007, n. 966; Cass., 15/3/2006, n. 5684), in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Si deve ritenere ammissibile l’azione revocatoria per fare dichiarare l’inefficacia di un atto di disposizione con il quale si costituisce un fondo patrimoniale rivolto a soddisfare esigenze familiari: il presunto contrasto con le esigenze della famiglia tutelate a livello costituzionale, infatti, va escluso considerando il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi” (Cass. civ., Sez. III, n. 7250 del 22.03.2013).
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto di disposizione; nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In presenza di un atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale stante l’assenza di un sinallagma di corrispettività fra i disponenti (cfr. Cass., 08/08/2007, 17448; Cass., 07/07/2007, n. 15310; Cass., 17/01/2007, n. 966; Cass., 23/03/2005, n. 6267; Cass., 20/06/2000, n. 8379), anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi (cfr. Cass., 07/03/2005, n. 4933; Cass., 22/01/1999, n. 591; Cass., 18/03/1994, n. 2604; Cass., 15/01/1990, n. 107), giacché essa non può considerarsi integrare l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. (cfr. Cass., 17/6/1999, n. 6017).
Nell’ambito della nozione ampia di “credito” ivi accolta, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell’azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira essenzialmente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali: cfr. Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/7/2003, n. 11471 ), è certamente da considerarsi ricompreso il credito vantato da parte attrice in forza della posizione debitoria assunta da M.G. nei confronti della banca, posta a fondamento del D.I. n. 408 del 2012 emesso dal Tribunale di Teramo.
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. Nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito – in coerenza con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori – deve considerarsi ricompresa la fideiussione” (Cass. Civ., Sez. III, n. 24757 del 07.10.2008).
Avendo l’azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione – , a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito, sicché per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’eventuale esazione coattiva del credito medesimo.
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144 ), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico ad es. del danaro (cfr. Cass., 17/01/2007, n. 966), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass., 07/07/2007, n. 15310; Cass., 15/27/2007, n. 3470; Cass., 01/06/2000, n. 7262 ).
Il riconoscimento dell’esistenza dell’eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass., 09/03/2006, n. 5105).
Non essendo richiesta, a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profilo, dell’ eventus damni (cfr. Cass., 18/03/2005, n. 5972; 15 Cass., 06/08/2004, n. 15257; Cass., 24/07/2003, n. 11471).
Con riguardo alla vicenda in commento, come già osservato, alcun dubbio sussiste in ordine alla posizione debitoria assunta dal convenuto M.G. nei confronti dell’istituto di credito; quanto all’ eventus damni, pur in assenza di elementi che possano fornire un quadro complessivo della situazione economica dei convenuti, rimasti contumaci, è lecito presumere che l’atto dispositivo di cui trattasi abbia effettivamente comportato un’importante contrazione della garanzia patrimoniale, in ragione della molteplicità e della consistenza dei beni conferiti al fondo, sicché deve senz’altro ritenersi sussistente l’elemento oggettivo dell’eventus damni, così come descritto dalla giurisprudenza innanzi citata. Quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è anteatto rispetto al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901, 1 co. n. 1, c.c., è necessaria la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Diversamente, nel caso in cui l’atto disposizione sia successivo non è invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore.
Non è cioè necessaria la volontà del debitore, alla data della stipulazione dell’atto di disposizione assunto come pregiudizievole, che l’atto dispositivo medesimo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto (cfr. Cass., 27/2/1985, n. 1716). Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione e volontà del pregiudizio da arrecare ai creditori.
Ad integrare l′ animus nocendi o consilium fraudis previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo per il creditore – cfr. Cass., 23/09/2004, n. 19131).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. in particolare Cass., 21/09/2001, n. 11916).
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che il credito vantato dalla banca sia anteriore rispetto all’atto di disposizione oggetto di revocatoria.
Invero, sebbene l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulti anteriore rispetto all’emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ravvisare l’anteriorità di un atto dispositivo del proprio patrimonio rispetto al credito che si intende tutelare attraverso la proposizione dell’azione revocatoria non può non tenersi conto delle particolarità che derivano dai contratti che hanno determinato la posizione debitoria, che istituiscono rapporti (bancari) di lunga durata, soggetti a modificazioni nel corso del tempo. In particolare, non può non tenersi conto che i rapporti negoziali tra i debitori e l’istituto di credito erano sorti già negli anni precedenti. Ciò porta a ritenere che l’atto dispositivo del patrimonio fosse successivo al sorgere del debito nei confronti della banca.
Tanto premesso, può legittimamente presumersi che il non rilevante spazio di tempo intercorso tra la posizione di sofferenza registrata dal conto corrente aperto da M.G. presso la N.B. (già B.M.) e la costituzione del fondo patrimoniale sia da considerarsi come un elemento significativo ai fini della valutazione della sussistenza di detto elemento psicologico: in altre parole, è inverosimile ipotizzare che il M. non fosse a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito.
Ne consegue l’accoglimento della spiegata domanda.
2) ATTO DI VENDITA DEL 27 OTTOBRE 2011
È altresì fondata la domanda di revocatoria della vendita mediante la quale M.G. ha venduto alcuni immobili di sua proprietà al fratello M.V., con scrittura privata autenticata del 27 ottobre 2011.
Fermo restando quanto già osservato sinora in merito alla sussistenza, sul piano oggettivo, del credito e dell’eventus damni, e, sul piano soggettivo, del consilium fraudis in capo al debitore, è necessario – trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito – indagare in ordine all’esistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, M.V..
La partecipatio fraudis del terzo M.G. ricorre nel caso di specie per i motivi ivi di seguito indicati.
La consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d’altra parte, il requisito della scientia damni può essere provato per presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cass. n. 1068/2007; n. 25016/2008; n. 3676/2011).
Si è già evidenziato come l’atto impugnato sia stato stipulato pochi mesi prima la messa in mora, da parte della banca, del convenuto M.G., il quale evidentemente era a conoscenza della propria esposizione debitoria, facilmente dagli estratti conto emessi dalla banca.
È opportuno sottolineare, inoltre, che M.G. e M.V. sono fratelli germani.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Civ., Sez. III, n. 5359 del 05.03.2009).
Nel caso di specie, oltre alla sussistenza dello stretto vincolo parentale, occorre considerare che i due fratelli abitano nello stesso stabile, come pacificamente ammesso dallo stesso M.V., di talché è inverosimile ipotizzare che quest’ultimo non fosse a conoscenza delle condizioni finanziarie del fratello.
Del resto, il medesimo M.V. ha affermato, in più occasioni e finanche in sede di scritti conclusivi, che al momento della cessione era a conoscenza della “crisi di liquidità” in cui versava il fratello: deve pertanto ritenersi che il terzo acquirente non poteva ignorare la potenzialità lesiva dell’atto al momento della stipula.
Va pertanto accolta anche la domanda di revocatoria dell’atto di vendita del 27 ottobre 2011.
3) SPESE
All’accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte attrice, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’attrice e dall’intervenuta, liquidate come da dispositivo secondo il valore della controversia.
Segnatamente, all’attrice (N.B. s.p.a., già B.M.) dovranno essere liquidate le spese processuali relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria della controversia secondo i parametri medi a tal riguardo, deve osservarsi che non rileva la mancata precisazione delle conclusioni da parte dell’originaria creditrice, poiché secondo consolidata giurisprudenza “nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
All’intervenuta dovranno invece essere liquidate le spese processuali relative alla sola fase decisionale, secondo i parametri minimi, in ragione della ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1764/2012 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di P.P.;
2) accoglie la domanda attorea e, per l’effetto,
3) dichiara l’inefficacia, nei confronti di P.S. s.r.l., dell’atto per Notar R.L., rep. N. (…) del (…), trascritto in data 18 ottobre 2011, reg. gen. N. 15168, reg. part. N. (…), con il quale i coniugi G.M. e P.P. hanno costituito fondo patrimoniale sui seguenti beni: 1) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub (…), in via G. B. n. 14, piano 1, int. 2, scala 1, z.c.1, cat. (…), classe (…) vani 7 rendita Euro 777,27; 2) appartamento ad uso abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2, z.c. 1 cat. (…) classe (…), vani 7,5, rendita Euro 823,79; 3) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2-3, interno 5, scala 1, z.c. 2, vani 7 rendita Euro 777,27;
4) dichiara l’inefficacia, nei confronti di P.S. s.r.l., della scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata dal Notaio S.R., rep. N. (…) racc. n. (…) in data (…), trascritta in data 8 novembre 2011, reg. gen. 10527, reg. part. (…), con la quale M.G. ha venduto al fratello M.V. i seguenti beni di sua proprietà: 1) area urbana sita in via N. U., censita in Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), piano terra, area urbana, consistenza mq 200, senza rendita; 2) porzione di fabbricato ad uso civile abitazione censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…) p.lla (…) sub (…), via G. B., piano 1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), vani 1,5, rendita Euro 166,56; 3) fondaco censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub (…), via G. B., piano S1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), consistenza mq 22, rendita 62,49;
5) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR. II. con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
6) condanna i convenuti M.G., P.P. e M.V., in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell’attrice N.B. S.p.A. (già B.M. S.p.a.), che liquida in complessivi Euro 3673,00 di cui Euro 458,00 per spese ed Euro 3215,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
7) condanna i convenuti M.G., P.P. e M.V., in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell’intervenuta che liquida in complessivi Euro 810,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
Così deciso in Teramo, il 11 ottobre 2020.
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2020.
