Azione revocatoria esperibile in presenza di scientia damni.

Cass. 11 settembre 2020 n. 25857
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Dario Sestini – Presidente –
Dott. Francesco De Stefano – Rel. Consigliere –
Dott. Stefano Olivieri – Consigliere –
Dott. Francesco Maria Cirillo – Consigliere –
Dott. Cristiano Valle – Consigliere –
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35363/2018 R.G. proposto da LV RR in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso Io studio dell’avv. GIUSEPPE LA SPINA, che li rappresenta e difende –
ricorrenticontro
Azienda X di CB S.N.C. Società X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLLINA 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MORELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FEDELI; – controricorrenti –
contro
BS, RB – intimati – avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 03/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del di 11/09/2020 dal relatore
Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
ricorrono, con atto notificato per la cassazione della sentenza del 03/03/20 la Corte d’appello la
reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di un atto di
compravendita immobiliare da parte di BR – già convivente more uxorio della prima e genitore
con lei del secondo, inadempiente alla corresponsione di assegno di mantenimento per quest’ultimo
– in favore dell’Azienda X e CB;
la ragione del rigetto, dopo che era intervenuto in causa in proprio anche GA e che era stata
dispiegata da SB autonoma domanda revocatoria anch’essa respinta, è stata individuata non solo
nell’esclusione della simulazione assoluta dinanzi alla prova di una volontà delle parti di porre in
essere un negozio, ma pure nella carenza di prova sull’elemento soggettivo della revocatoria in capo
all’acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi alla pure evidente dolosa
preordinazione dell’alienante ai danni del credito degli attori; e tanto per essere stato qualificato il
credito per la contribuzione al mantenimento come non ancora insorto al momento dell’atto
revocando, essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa domanda al giudice;
degli intimati (BR , Azienda X di CB società agricola e SB resistente con controricorso la sola
azienda agricola;
avviato il ricorso alla trattazione all’adunanza camerale del di 11/09/2020, non risultano depositate
memorie ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis l cod. proc, civ., come inserito dal comma
1, lett. f), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n.
197;
considerato che:
in ricorso questi sono i dati di fatto rilevanti per la causa:
– la convivenza more uxorio della prima con BR ,
allietata il 31/05/1997 dalla nascita del figlio (che, prima della riforma di cui all’art. 1, comma 11,
legge 10 dicembre 2012, n. 219, andava qualificato naturale) R , era durata dal 1993 ai primi mesi
del 2002;
– la L , venuta meno con la convivenza ogni contribuzione del genitore naturale alle spese di
mantenimento del figlio (cui quello era tenuto ai sensi dell’art. 148 cod.civ., anche come modificato
dalla legge appena richiamata), aveva agito per conseguire una contribuzione del padre alle spese di
mantenimento del figlio, attivandosi, tra l’altro, con domanda proposta davanti al giudice civile il
12/06/2002;
– l’atto di disposizione di cui si chiede la revoca, relativo ad una villa in X e ultimo cespite
immobiliare rimasto in testa all’ex compagno (che si era disfatto pure di ingente patrimonio
mobiliare e dell’azienda suinicola annessa alia villa), era stato rogato il 26/06/2002, dopo che il
22/08/2001 l’immobile era stato scorporato – riacquisito così al patrimonio del R – dalla coeva
vendita dell’azienda suinicola;
i ricorrenti VLe RR articolano cinque motivi ed in particolare:
-col primo (rubricato «violazione art. 2901 c.c. … in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria
anche quando il credito manchi della certezza, della liquidita e della esigibilità e quindi anche
quando si tratti di credito eventuale e/o condizionato o di aspettativa e/o ragione di credito»)
lamentano che erroneamente e stata esclusa dalla corte territoriale l’esperibilità della revocatoria in
presenza di una mera aspettativa e/o ragione di credito da accertare giudizialmente, come nella
specie, in cui il credito per il rimborso delle spese di mantenimento e per il concorso a quello futuro
già sussisteva, come dimostrato dall’avvio del giudizio civile in tempo anteriore;
– col secondo [rubricato «violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c. e
all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con violazione
in via derivata dell’art. 2901, comma 1), n. 1), c.c., il tutto ex art. 360 n. 5) e n. 3) c.p.c., con
riguardo all’anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto impugnato per revocatoria e alle
conseguenti condizioni soggettive per l’esercizio della revocatoria], deducono che, poiché
occorreva riferirsi alla data in cui era insorte l’aspettativa (anteriore quindi al suo riconoscimento in
giudizio, solo questo effettivamente successivo), il credito era da qualificarsi anteriore rispetto
all’atto e, quindi, doveva considerarsi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio
agli interessi dei creditori;
-col terzo [rubricato «violazione dell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3)
c.p.c., con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo»], adducono l’erroneità
della esclusione, da parte della corte d’appello, della conoscibilità della sussistenza del credito
cautelato o comunque la scorrettezza dell’impostazione che esigeva la partecipazione del terzo alla
dolosa preordinazione del debitore (che pure era stata data per scontata), anziché la sola
consapevolezza del pregiudizio: comunque ribadendo la sufficienza, quale oggetto della tutela, di
una mera aspettativa o ragione di credito non ancora accertata;
-col quarto [rubricato: «violazione degli artt. 342 c.p.c. e/o 132 n 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
4) c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con
violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. e, per conseguenza, dell’art. 2901, comma 1) n. 2) c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.»], contestano la conclusione della carenza di prova, osservando
doversi qualificare meramente apparente la motivazione sul punto, in presenza invece di molti
elementi dedotti come specifico motivo di appello: la concatenazione vendita azienda – riacquisto
villa – rivendita villa; la mancata presa di possesso della villa da parte degli acquirenti; l’entità vile
del prezzo; la carenza di accessi alla villa da parte degli acquirenti; il carattere simulato di un furto
per costringere l’attrice a lasciare la villa; la mancata permanenza della villa nell’ambito aziendale;
l’unicità del fine – e sua conoscenza da parte degli acquirenti – del R nel senso di fuggire
all’estero per sposare altra straniera);
-con il quinto ed ultimo [rubricato: «violazione degli artt. 2727, 2729, 2901, comma 1), n. 2), c.c.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all’esistenza, negata dalla Corte di merito, anche
della participatio del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, quand’anche non necessaria,
trattandosi di atto di vendita posteriore al sorgere del credito»], infine, la L e il R sostengono che,
poiché il rapporto di convivenza era cessato nei primi mesi del 2002 e la prima si era subito attivata
per farsi riconoscere l’assegno di mantenimento, il credito era insorto prima dell’atto di
disposizione; e che c’erano comunque elementi presuntivi idonei a desumere la prova della
participatio degli acquirenti, cioè quelli già esaminati col quarto motivo (conclusi da sostanziale
inutilizzazione del bene per oltre sedici anni);
deve dapprima negarsi rilievo al mancato coinvolgimento di GA: egli è stato parte in causa in primo
e secondo grado, ma, benché tanto si ricavi solo in via indiretta dagli atti di causa, solo quale
interventore adesivo alle ragioni della convenuta originaria Aziend X, evidentemente società
semplice tra lui stesso e l’altro socio BC , sicché nei suoi confronti la causa è evidentemente da
qualificarsi scindibile e, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell’impugnazione e dalla
pubblicazione della sentenza gravata, non vi e più nemmeno motivo di applicare l’art. 332 cod.
proc, civ.;
correttamente vanno qualificati meri intimati SB (interventore volontario in primo grado – con atto
11/07/2008: v pag. 7 sentenza di primo grado, n. 559 del 19/03/20 Tribunale di Perugia – per
esperire autonoma azione revocatoria e soccombente anche lui davanti al tribunale) e, a seguito di
notifica del ricorso ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. in evidente rispetto dei relativi presupposti e
formalità, BR sia pure mediante una loro congiunta disamina e previa opportuna riqualificazione
della censura come complessivamente dispiegata, i motivi primo, secondo e terzo vanno ritenuti
fondati; invero, malamente la corte territoriale indaga sull’elemento soggettivo del terzo quale
participatio sull’erroneo presupposto della posteriorità del credito rispetto all’atto revocando,
ritenendo che il credito alla contribuzione al mantenimento del figlio possa dirsi sorto solo con
l’eventuale provvedimento giudiziale e quindi in tempo di certo successivo alla compravendita
stessa, nonostante la relativa domanda fosse a quest’ultima anteriore;
ora, è vero che si è esclusa la legittimazione proprio all’azione revocatoria in capo all’aspirante
all’assegno di mantenimento prima del provvedimento presidenziale e che il relativo credito è stato
reputato come insorgente con quest’ultimo (Cass. 07/03/2017, n. 5618), ma il principio non può
sorreggere la conclusione della corte territoriale; infatti, detto principio: da un lato, è stato enunciato
senza specifico riferimento all’elemento soggettivo del terzo rilevante ai fini dell’azione
revocatoria; dall’altro lato e soprattutto, si riferisce al diverso istituto dell’assegno correlato
all’incoato procedimento di separazione personale dei coniugi, sicché deve coordinarsi allora:
-in via preliminare, col generale principio per il quale l’obbligo dei genitori di mantenere la prole
sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo
(per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n. 5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285);
-da una parte, con la corrente affermazione della sufficienza, per l’attivazione della tutela del
creditore con l’actio pauliana, della sussistenza dei presupposti del credito, in particolare non
rilevando la data dell’accertamento giudiziale (per limitarsi alle più recenti, che pure richiamano
principi affermati da lunghissimo tempo: Cass, ord. 05/09/2019, n. 22161; Cass. ord. 26/11/2019, n.
30737);
-d’altra parte, col generale principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale
prima dell’atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi ha ragione il tempo necessario a
far valere il diritto (in tal senso, proprio in materia di assegno di mantenimento: Cass. 11/04/2000,
n. 4558) e di norma retroagendo, per le pronunce dichiarative, l’effetto della sentenza al tempo della
proposizione della domanda;
-infine, se non in via dirimente, con Io specifico principio proprio della materia familiare, per il
quale la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un
assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza
dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei
genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non
subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l’obbligo di
ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacita, all’assistenza ed al
mantenimento dei figli (Cass. 03/11/2004, n. 21087; Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 20/08/1997,
n. 7770);
pertanto, essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna del
padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento e temporalmente anteriore rispetto all’atto
di disposizione, ai fini dell’elemento soggettivo da verificare nella fattispecie un tale atto va
qualificato successivo all’insorgenza della ragione di credito;
ne consegue che non era necessaria la prova della participatio, bastando in capo al terzo la mera
consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), sicché a questo andava
specificamente rivolta l’intera analisi del compendio probatorio;
poiché tanto non è avvenuto, la gravata sentenza va cassata, in applicazione del seguente principio
di diritto: «poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell’altro genitore al
mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il
momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria avente
ad oggetto un’alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda,
quel credito va qualificato come insorto anteriormente all’alienazione ed è allora sufficiente, ad
integrare l’elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente
alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non
occorrendo prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza,da parte di quest’ultimo, della
dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito»;
a tanto consegue l’assorbimento in senso tecnico del quarto e quinto motivo, dovendo il giudice del
rinvio, che si individua nella medesima corte territoriale in diversa composizione e a cui si demanda
pure di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in relazione all’andamento complessivo
della lite, rivalutare il materiale probatorio alla luce di quanto effettivamente a tal fine necessario e,
comunque, non focalizzandosi sulla dolosa preordinazione, ma esclusivamente sulla
consapevolezza generica del pregiudizio per le ragioni dei creditori in capo alla controparte dell’atto
di disposizione oggetto della revocatoria;
l’accoglimento, sia pur parziale, del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge
n. 228 del 2012, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione;
p.q.m. accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia alia
Corte d’appello di Perugia, in di versa composizione, pure per le spese del presente giudizio di
legittimità. Cosi deciso in Roma addì, 11/09/2020.