Va assicurato al genitore straniero il celere assolvimento delle esigenze dei figli.
Tribunale di Verona, 5 gennaio 2020
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. promosso da
Gaia, con l’avv. R.C.
RICORRENTE
contro
Cornelio, con l’avv. Z.Z.
CONVENUTO
a scioglimento della riserva assunta;
visto il parere del Pubblico Ministero;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
visto il ricorso depositato in data 05.02.2019 da Gaia;
sentita la ricorrente personalmente all’udienza del 09.05.2019, la quale ha confermato
il contenuto del ricorso, anche in relazione alle condotte di violenza e maltrattamenti
da parte del convenuto Cornelio, siccome prospettati nell’atto introduttivo; la
ricorrente ha dunque dichiarato di non avere più visto il padre dei minori nati dalla
loro unione, Gaietta (nata in data 04.10.2003) e Tulliolo (nato in data 20.10.2004),
dall’ultimo episodio di aggressione del maggio 2018; la stessa ha precisato che il
padre nei mesi successivi non si è occupato delle esigenze materiali dei minori,
omettendo di contribuire, come già in precedenza, al loro mantenimento, né ha
chiesto di vedere i figli;
rilevato che la ricorrente ha altresì precisato di avere incontrato difficoltà nella
gestione delle esigenze dei figli, in particolare sul piano scolastico e di rinnovo dei
documenti, a causa della assenza del padre convenuto
preso atto delle conclusioni formulate dalla ricorrente in udienza, con la richiesta di
affidamento esclusivo dei figli minori e facoltà di assumere autonomamente le scelte
relative alle questioni scolastiche, sanitarie ed il rinnovo dei documenti dei figli;
…oooOooo…
ritenuta la competenza del giudice adito in ordine alle domande di affidamento
esclusivo e di contribuzione al mantenimento dei figli minori, sulla base dell’art. 8,
paragrafo 1, del Reg. 2201/2003 CE e dell’art. 3, lett. b Reg. 4/2009 CE, stante la
residenza in Verona della ricorrente e dei minori che con essa convivono;
ritenuta altresì l’applicabilità della legge italiana;
ritenuto in particolare per quanto riguarda la domanda di affidamento esclusivo la
sussistenza della competenza del giudice adito e l’applicabilità della legge italiana va
affermata sulla base dell’art. 5 e dell’art. 15 paragrafo 3, della Convenzione dell’Aja del
19.10.1996 sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei
minori, ratificata in Italia con L. n. 101 del 18.06.2015, stante la residenza in Verona
della ricorrente e dei figli Gaietta e Tulliolo; quanto alla istanza di contribuzione al
loro mantenimento, la domanda attiene alla materia delle obbligazioni alimentari, (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 21053 del 01/10/2009; nonché a livello europeo, C.G.C.E., decisione n.
220/95 del 27 febbraio 1997, van den Boogaard c. Laumen, con riferimento ai criteri
di giurisdizione di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del
successivo Reg. 44/2001 CE); e in tema di obbligazioni alimentari, per via del rinvio
operato dall’art. 15 del Reg. n. 4/2009 CE, deve applicarsi, a partire dal 18 giugno
2011, il Protocollo dell’Aja del 23/11/2007, che ha sostituito la convenzione dell’Aja
del 2/10/1973; detto Protocollo, anche per le obbligazioni alimentari tra genitori e
figli, all’art. 3 prevede in primis la regola generale fondata sulla residenza abituale del
creditore;
ritenuto nel merito che la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori proposta
dalla ricorrente deve essere accolta; secondo quanto dalla stessa dichiarato, il
convenuto ha abbandonato la famiglia, senza dare notizie più notizie di sé, all’esito
dell’ultimo episodio di violenza di maggio 2018, in occasione del quale la ricorrente,
dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Borgo Trento (VR) sarebbe stata accolta
presso il centro antiviolenza PETRA di Verona; la mancata costituzione del convenuto
Cornelio, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul
punto per valutare eventuali contestazioni; attesa la mancata costituzione del
convenuto e valutate le dichiarazioni rese dalla ricorrente, deve essere confermato il
regime richiesto; a prescindere dall’accertamento delle condotte di maltrattamenti e
violenza allegate dalla ricorrente, infatti, lo stato di irreperibilità del convenuto
attestato dall’ufficiale giudiziario appare sintomatico della veridicità delle affermazioni
di Gaia in relazione allo stato di abbandono da parte del padre;
ritenuto dunque di accogliere la domanda di affidamento esclusivo dei minori; reputa
peraltro il Collegio che il verosimile completo disinteresse del padre rispetto ai
bisogni di crescita e mantenimento dei figli giustifichi, oltre all’affidamento in via
esclusiva degli stessi in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest’ultima
delle decisioni di maggiore interesse per i minori, in virtù della deroga normativa
stabilita dall’art. 337 quater comma terzo c.c.;
ritenuto infatti che lo stato di irreperibilità e dunque il verosimile abbandono e
disinteresse del padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle
esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che diversamente incontrerebbe la
madre per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie;
ritenuto, in definitiva, di disporsi che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso
l’esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere
autonomamente e senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse dei
figli Gaietta e Tulliolo, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai
trattamenti sanitari;
rilevato che peraltro al padre convenuto spetta pur sempre il diritto – dovere di
vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, ben potendo ricorrere al giudice ai
sensi dell’art. 337-quater ultimo comma c.c. qualora ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli per i minori da parte della madre ricorrente,
ritenuto che appare inoltre congrua la misura del contributo al mantenimento dei
figli, richiesta dalla ricorrente nell’importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun
figlio) con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come
da Protocollo famiglia adottato dal tribunale di Verona;
ritenuto di porre le spese di lite a carico del convenuto, secondo il principio della
soccombenza; spese che sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di
riferimento e dei valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche
emerse nel caso di specie, con l’esclusione della fase istruttoria che non ha visto
l’espletamento di prove costituende e con una riduzione della fase decisoria, tenuto
conto della mancanza di memorie conclusive; si da atto della ammissione in via
provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; dunque le stesse sono
liquidate già tenuto conto della dimidiazione ai sensi dell’art. 130 D.Lgs 115/2002 e
con distrazione a favore dell’Erario;
P.Q.M.
AFFIDA i figli minori Gaietta e Tulliolo alla madre, che ne curerà l’educazione,
l’istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione
naturale ed aspirazioni; la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso
del padre le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle
questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari; il padre conserva il diritto – dovere di
vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori ai sensi dell’art. 337 quater ultimo
comma c.c. e potrà vedere e tenere con sé i figli, qualora dovesse mostrare interesse
in tal senso, previo accordo con la madre.
PONE a carico di Cornelio l’obbligo di corrispondere a Gaia entro il giorno 5 di ogni
mese la somma complessiva di € 500,00 quale contributo per il mantenimento dei
figli (€ 250,00 per ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali,
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Verona, siglato in data 03.12.2018.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA Cornelio a rifondere ad Gaia le spese di lite, che si
liquidano, già tenuto conto della dimidiazione di cui all’art. 130 D.Lgs 115/2002, in €
1.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque da non ricalcolare).
Sui compensi I.V.A. e C.P.A. con distrazione a favore dell’Erario.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 5 gennaio 2020
il giudice estensore il presidente
Francesco Bartolotti Ernesto D’Amico
