Erroneo l’affido condiviso se il padre è assente dalla vita del figlio.

Corte d’Appello di Bologna, 15 settembre 2020
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
decidendo sul reclamo exart. 708 c.p.c. iscritto al n. 103 del 2020 R.V.G.
proposto da B__, con avv.to Valeria Mazzotta, contro il provvedimento del
Presidente Delegato del Tribunale di Bologna del 24-1-2020;
rilevato che non si è costituito L____;
Il Procuratore Generale è intervenuto, concludendo per l’accoglimento del
reclamo,
all’esito dell’udienza dell’11-9-2020;
OSSERVA
Pronunciandosi in via provvisoria e urgente sul ricorso per separazione
proposto da B___ nei confronti di L___, con l’ordinanza reclamata il Presidente
delegato del Tribunale di Bologna: a) autorizzava i coniugi a vivere separati, b)
affidava ad entrambi i genitori il minore O__, nato il ___-2008, con
collocazione presso la madre, c) assegnava a B_____ la casa famigliare, d)
regolamentava la frequentazione padre-figlio, d) poneva a carico di L____
l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma di euro 200,00 mensili
rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al
50% delle spese straordinarie.
B______ ha proposto reclamo avverso detto provvedimento chiedendo che
l’adita Corte, previo ascolto del minore O___, in riforma dell’ordinanza
impugnata, disponga l’affidamento super esclusivo del minore alla madre o, in
subordine, l’affidamento esclusivo del minore alla madre; disponga che la
frequentazione padre-figlio avvenga mediante incontri protetti organizzati dai
servizi sociali territorialmente competenti.
Espone la reclamante che il provvedimento presidenziale è viziato da profili di
manifesta erroneità in quanto:
-ella aveva allegato nel ricorso introduttivo: a) l’assenza del padre nella vita
del figlio e l’incapacità dello stesso di relazionarsi con il figlio a causa di
differenze culturali e della barriera linguistica non avendo il padre mai voluto
imparare l’italiano, b) che L____ non ha mai lavorato, quindi non possiede
redditi né un luogo ove trasferirsi, fa uso frequente e cospicuo di sostanze
alcoliche e, causa anche dell’alterazione determinata dall’alcol, è accaduto che
L_____ abbia verbalmente aggredito la moglie e, in un’occasione, sia anche
stato necessario far intervenire le forze dell’ordine con conseguente
segnalazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni e l’intervento del
Servizio Sociale, c) ad Aprile 2019 il padre i era trasferito a Nizza e
successivamente a Ginevra per fare rientro a Bologna solo alla fine di luglio
2019;
–L____ non si era costituito in giudizio né si era presentato all’udienza
presidenziale così confermando il proprio disinteresse per il figlio;
-l’esistenza di una situazione di abbandono morale e materiale del minore e
una abdicazione della responsabilità genitoriale da parte del padre che rende
necessario l’affidamento super esclusivo o esclusivo richiesto dalla madre;
-che il Presidente aveva regolamentato la frequentazione padre-figlio senza
considerare che L___ è disoccupato e non ha una sistemazione abitativa
diversa dalla casa coniugale.
L___ non si è costituito nel giudizio di reclamo.
Il Procuratore Generale è intervento nel giudizio ed ha chiesto l’audizione del
minore O____; di stabilire che gli incontri con il padre avvengano in forma
protetta, con assistenza dei Servizi; di accertare, anche tramite i Servizi, che il
padre, una volta interrotta la convivenza con la moglie, abbia una residenza
propria ove eventualmente ospitare il figlio.
All’udienza dell’11-9-2020 fissata per la discussione del reclamo la Corte si è
riservata la decisione.
Va premesso che il presente giudizio partecipa della stessa natura di cognizione
sommaria che caratterizza il provvedimento impugnato e che, come già
ritenuto da questa Corte, in sede di reclamo avverso l’ordinanza con la quale il
Presidente del Tribunale adotta i provvedimenti provvisori e urgenti
nell’interesse dei coniugi e dei figli (ex art. 708 c.p.c.) rilevano unicamente i
profili di erroneità dell’ordinanza medesima immediatamente rilevabili.
Il reclamo consiste nella rinnovazione dell’accertamento, sommario, compiuto
dal Presidente, con la conseguenza che non possono essere valutati nuovi
elementi e nuovi documenti.
Ha ritenuto in particolare questa Corte che, secondo un’interpretazione
sistematica del novellato art. 708 c.p.c., il controllo esercitato in sede di
reclamo debba intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto
situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste ed erronee,
senza possibilità di approfondimenti istruttori che porterebbero il giudice del
reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell’indagine
processuale a lui riservata: pertanto, la rivisitazione del provvedimento
presidenziale dovrà essere condotta dalla Corte d’Appello alla luce delle sole
emergenze processuali in allora sottoposte al vaglio del primo giudice, così da
consentire l’eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal
medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando
invece riservata al G.I. -in aggiunta al potere di riesaminare i provvedimenti
presidenziali anche in assenza di mutamenti nelle circostanze – la possibilità di
revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio
adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze
acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
Il provvedimento impugnato dà atto che L____ non si è costituito in giudizio e
non è comparso all’udienza presidenziale nonostante la ritualità della notifica
del ricorso introduttivo effettuata presso la casa famigliare e che, a seguito di
un episodio di violenza assistita, il TM ha incaricato il Servizio Sociale di vigilare
sul nucleo famigliare.
Ciononostante e nonostante la gravità delle circostanze allegate dalla ricorrente
nel ricorso introduttivo secondo l’impugnato decreto non vi sono elementi
concreti che esprimono totale disinteresse del genitore verso il minore.
Tale valutazione è ictu oculi incongrua.
La contumacia di L____ nel giudizio di primo grado e la sua assenza all’udienza
presidenziale nonostante le gravissime circostanze allo stesso riferite secondo
le allegazioni effettuate dalla ricorrente nel primo giudizio e ribadite in questo
grado di reclamo (totale assenza nella vita del figlio e incapacità di relazionarsi
allo stesso, abuso di sostanze alcoliche, mancanza di autonoma sistemazione
abitativa, minacce di sottrazione del minore) è condotta processuale
(proseguita, peraltro, nel presente giudizio di reclamo) che questa Corte reputa
di per sé indicativa, quanto meno agli effetti della sommaria delibazione da
effettuarsi in sede di provvedimento temporaneo da assumere ex art. 708, 3°
comma cpc, del citato totale disinteresse che rende inopportuno un
affidamento condiviso e giustifica, quindi, l’affidamento esclusivo del minore
richiesto dalla ricorrente-reclamante.
Il totale disinteresse di L___ rispetto alle gravi circostanze che secondo le
allegazioni effettuate dalla ricorrente nel primo giudizio, e ribadite in questo
grado di reclamo, sono allo stesso riferibili, la molteplicità delle stesse (totale
assenza nella vita del figlio e incapacità di relazionarsi allo stesso, abuso di
sostanze alcoliche, mancanza di sistemazione abitativa, minacce di sottrazione
del minore) ed il fatto che il Tribunale per i Minorenni abbia già segnalato il
nucleo ai Servizi Sociali per un’attività di vigilanza sono elementi idonei anche
a far ritenere fondata la richiesta di B___ volta a far sì che gli incontri di L___
con il figlio O__ avvengano in forma protetta e vengano organizzati dai Servizi
Sociali territorialmente competenti secondo un calendario dagli stessi
prestabilito.
Le allegazioni della reclamante rendono, infatti, oltremodo necessarie le
indagini richieste anche dal PM circa la disponibilità da parte di L___a di
un’idonea sistemazione abitativa.
In via prudenziale ed in mancanza di idonea istruttoria va, altresì, disposto il
divieto di espatrio del minore O____ nato il ____-2008.
Alla sommaria delibazione propria della presente fase non si attaglia
l’incombente istruttorio richiesto sia dalla reclamante che dal PG (ascolto del
minore) anche se da tale incombente, che ben potrà essere effettuato
nell’ambito dell’istruttoria di primo grado, potranno trarsi elementi per vagliare
la correttezza o meno di quanto stabilito in sede interinale e provvisoria in
merito al regime di affidamento del minore e frequentazione dello stesso da
parte del padre.
Il reclamato provvedimento va, quindi, riformato in parte qua, disponendosi: a)
l’affidamento esclusivo di O____ alla madre B_____ con incarico ai Servizi
Sociali competenti per territorio di organizzare un calendario di incontri del
minore con il padre L____, da effettuarsi in forma protetta, b) il divieto di
espatrio del minore O_____ nato il ____-2008.
L’impugnato decreto resta confermato nel resto.
Le spese del presente reclamo verranno regolate con il merito.
P.Q.M.
LA CORTE
Visto l’art. 708 c.p.c.,
in accoglimento del reclamo,
1) dispone l’affidamento esclusivo di O____, nato il ____-2008, alla madre
B___;
2) dà incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di organizzare un
calendario di incontri tra il minore e il padre L____, da effettuarsi in forma
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protetta;
3) dispone il divieto di espatrio del minore O____, nato il ___-2008,
4) conferma nel resto l’impugnato decreto.