La chat tra moglie e amante costa l’addebito della separazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guglielmo Garri Presidente Relatore
dott.ssa Maria Casaregola Giudice
dott.ssa Amelia Pellettieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 2962/17
avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi
promossa da
nato a cod. fisc.
rappresentato e difeso dall’avv.
cod. fisc. giusta delega in calce al ricorso introduttivo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
PARTE ATTRICE RICORRENTE
Contro
PARTE CONVENUTA RESISTENTE
E con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 20/11/2019, l’avv.
precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella memoria 183
n. 1 c.p.c.: “Piaccia all’Eccellentissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, ragione ed eccezione, pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi
secondo le seguenti modalità e condizioni:
A) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto. B) La casa coniugale,
sita in di proprietà di entrambi i
coniugi al 50%, verrà lasciata nella disponibilità della Sig.ra
con tutti i mobili ivi contenuti, e continuerà a risiedervi con i figli. C) Il mutuo
residuo relativo all’immobile sito in
verrà assunto al 50% da entrambi i coniugi; in particolare, a fronte di rate mensili di €
700,00 cadauna, il Sig. verserà l’importo di € 350, mentre la restante parte pari ad € 350,00 verrà corrisposta dalla D) L’autovettura modello di proprietà della Sig.ra
resterà in uso alla medesima. E) I figli minori continueranno a risiedere con la Sig.ra e su di
essi entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale, in regime di
affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il
padre di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 19.30, salvo modifica dei giorni e dell’orario da concordare
previamente con la madre, anche in base alle esigenze dei ragazzi e degli impegni di
lavoro del sig. ed ogni due settimane dalle ore 10,00 del sabato
alle ore 10,00, con pernotto, alle ore 19.30 della domenica allorché li ricondurrà
presso la madre. Quanto alle festività, i minori, previo accordo tra i genitori,
trascorreranno le solennità natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la
madre. Il giorno dei rispettivi compleanni verrà passato con entrambi i genitori. Per
quanto concerne il periodo estivo (mese di agosto), i figli, previo accordo tra coniugi,
resteranno per quindici giorni con la madre e per i restanti quindici con il padre. In
difetto di accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori dal 16
agosto al 30 agosto. F) Il Sig. verserà mensilmente (entro il
giorno 05 di ogni mese), per il mantenimento dei figli minori, l’importo complessivo
di € 400/00 (€ 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie per i bambini.
G) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra
l’importo di € 300/00 quale assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile
secondo gli indici ISTAT.
L’avv. presente che precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e rileva che il ricorrente
non ha depositato la documentazione reddituale relativa alla società cooperativa
: “Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al sig. ordinandone l’annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri; – Determinare quale contributo al mantenimento della
moglie la somma mensile di € 2000,00 che sarà accreditata entro
e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT al consumo; – Determinare quale contributo al
mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 1000,00
(€ 500,00 per ciascun figlio) ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia
all’esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno
cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo; – quanto alle spese straordinarie, considerato il divario tra la
diversa capacità reddituale dei coniugi, disporre che le spese straordinarie siano poste
a totale carico del ricorrente, ovvero, in subordine, nella misura dell’80% a carico del
sig. e il restante 20% a carico della sig.ra -Assegnare la dimora
coniugale al genitore, comproprietario, in quanto ivi convivente
con i figli minorenni, oltre che con – Disporre l’affidamento condiviso dei
figli a ciascun genitore, con allocazione prevalente presso la ex casa coniugale sita in
– l’autovettura di proprietà della sig.ra resterà ad essa proprietaria; – Regolare come segue il
diritto di visita in favore dell’altro genitore:
Quanto a il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le seguenti
modalità: il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 ed ogni due settimane
dalle ore 10:00 alle ore 19:30 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 19:30 della
domenica, escluso il pernotto come richiesto dal ricorrente. Riguardo le festività,
previo accordo tra i genitori, trascorrerà le solennità natalizie e pasquali
alternativamente con il padre e con la madre. Per quanto concerne il periodo estivo
(mese di agosto) i figli, previo accordo tra i coniugi, resteranno per dieci giorni con la
madre e per i restanti dieci giorni con il padre. Si fa presente che ha
manifestato di voler vedere il padre senza la presenza dell’attuale compagna
Quanto a ha da poco compiuto due anni; stante la tenera età del bambino, la signora manifesta la propria disponibilità, al momento e fin quando il bambino non avrà acquisito un minimo di autonomia, a consentire al padre di vedere il bambino quando vuole presso la casa coniugale e previo
appuntamento da concordarsi anticipatamente con la resistente e con modalità da
condividere di volta in volta nel primario interesse del bambino.
– Quanto alle spese straordinarie, considerato il divario tra la diversa capacità
reddituale dei coniugi, disporre che le spese straordinarie siano poste a totale carico
del ricorrente, ovvero, in subordine, nella misura del 75% a carico del sig. e
il restante 25% a carico della signora
Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla sig.ra il sig.
chiedeva che il Tribunale adito disponesse, in sede presidenziale, i
provvedimenti temporanei ed urgenti come qui appresso indicati:
A) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto. B) La casa
coniugale, sita in di proprietà di
entrambi i coniugi al 50%, verrà lasciata nella disponibilità della Sig.ra
con tutti i mobili ivi contenuti, e continuerà a risiedervi con i figli. C)
Il mutuo residuo relativo all’immobile sito in
verrà assunto al 50% da entrambi i coniugi; in particolare, a fronte di rate
mensili di € 700,00 cadauna, il Sig. verserà l’importo di € 350,
mentre la restante parte pari ad € 350,00 verrà corrisposta dalla
D) L’autovettura modello di

proprietà della resterà in uso alla medesima. E) I figli minori
continueranno a risiedere con la Sig.ra
e su di essi entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà
genitoriale, in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la
madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti
modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19.30, salvo modifica dei
giorni e dell’orario da concordare previamente con la madre, anche in base alle
esigenze dei ragazzi e degli impegni di lavoro del sig. ed ogni due
settimane dalle ore 10,00 del sabato alle ore 10,00, con pernotto, alle ore 19.30 della
domenica allorché li ricondurrà presso la madre. Quanto alle festività, i minori,
previo accordo tra i genitori, trascorreranno le solennità natalizie e pasquali
alternativamente con il padre e con la madre. Il giorno dei rispettivi compleanni verrà
passato con entrambi i genitori. Per quanto concerne il periodo estivo (mese di
agosto), i figli, previo accordo tra coniugi, resteranno per quindici giorni con la
madre e per i restanti quindici con il padre. In difetto di accordo tra i genitori, il padre
potrà vedere e tenere con sé i minori dal 16 agosto al 30 agosto. F) Il Sig.
verserà mensilmente (entro il giorno 05 di ogni mese), per il
mantenimento dei figli minori, l’importo complessivo di € 400/00 (€ 200 per ciascun
figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
mediche, scolastiche e straordinarie per i bambini. G) Il Sig.
corrisponderà alla Sig.ra l’importo di € 300/00 quale
assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Si costituiva la Sig.ra con patrocinio a carico dello Stato,
aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo che venisse pronunciata la
separazione con addebito al marito, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale
da anni, ovvero già in costanza di matrimonio, con un’altra donna, con la
quale, attualmente, sarebbe convivente.
Inoltre, la resistente chiedeva un contributo al mantenimento per sé pari ad €
2.000,00, essendo priva di occupazione, nonché un assegno di mantenimento di
complessivi € 1.000.00 per i figli minori, oltre alla concorrenza al pagamento delle
spese straordinarie nella misura dell’80%.
Per quanto concerne l’affidamento concordava con il ricorrente in ordine al regime
dell’affido condiviso dei figli minori, con collocamento
prevalente presso la madre nella casa coniugale, con possibilità per il padre di vederli
secondo le modalità meglio specificate nella comparsa ed in particolare con una
frequentazione compatibile con la tenera età del figlio
A scioglimento della riserva assunta dal Presidente f.f. del Tribunale di Velletri
all’udienza del 14.09.2017, venivano adottati i seguenti provvedimenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l’obbligo di mutuo rispetto. 2) Dispone
l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione
prevalente presso la madre signora con la quale è rimasto a
convivere anche l’altro figlio maggiore d’età, 3) La casa coniugale lasciata
in godimento alla signora unitamente al relativo arredo. 4)
Possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri
previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana
nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita
da scuola fino alle ore 20,00 e, per la sola a week end alterni dal sabato
mattina fino alla domenica alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze della
ragazza. Per quanto riguarda possibilità per il padre di vederlo e tenerlo
con sé nel week end anche per l’intera giornata del sabato e della domenica
riaccompagnandolo presso la casa della madre alle ore 19,30, senza pernottamento, in
ragione della tenera età del bambino; nel periodo estivo, possibilità per il sig.
di restare 15 giorni con la figlia anche non consecutivi, previo
accordo tra i genitori, festività natalizie e pasquali ad anni alterni tra i genitori;
opportunità, per il padre, di tenere con sé il figlio per 15 giorni, dalle ore
09,30 sino alle ore 19,30, senza pernotto. 5) Obbligo per il sig. di
corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori,
la somma di € 1.000,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici ISTAT
annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, previamente
concordate; ed € 600,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT annuali, per il
mantenimento della sig.ra
Con la medesima ordinanza il Presidente nominava il giudice istruttore e fissava
l’udienza di comparizione e trattazione, assegnando al ricorrente termine di giorni 30
prima dell’udienza sopra indicata per il deposito di memoria integrativa ex art. 163
c.p.c. ed alla resistente termine di giorni 10 prima dell’udienza sopra indicata per la
costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la
proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Di ciò è stata data comunicazione al P.M., in ossequio al disposto di cui all’art. 70
c.p.c. ed in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le altre,
v. Cass. 24.05.05 n. 10894; 07.02.03 n. 1829) secondo cui l’obbligatorietà
dell’intervento del P.M. nelle cause di separazione dei coniugi, come nelle altre cause
in cui tale partecipazione è imposta dalla legge, non richiede che un rappresentante di
detto ufficio sia presente alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione
della rimessione della causa al Collegio, ma postula soltanto che detto ufficio sia
informato del processo, per poter esercitare in esso i poteri attribuiti dall’ordinamento,
ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al
Collegio.
All’udienza di prima comparizione del 24/01/2018, successivamente al deposito
rispettivamente della memoria integrativa e della comparsa di costituzione e risposta,
il G.I. a scioglimento della riserva relativamente alle istanze di integrazione della
ordinanza presidenziale del 23.09.2017, disponeva che:
– “i giorni di sabato e domenica che il minore deve trascorrere con il padre,
la madre lo consegni entro le ore 10:00 dei predetti giorni”,
– “l’assegno per il mantenimento del coniuge e dei figli a carico del sig.
sia da questi versato entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal
prossimo mese di maggio 2018”.
Inoltre, su istanza concorde dei procuratori, concedeva alle parti i triplici termini di
cui all’art. 183 6° comma, c.p.c. rinviando, per la decisione sulle istanze istruttorie,
all’udienza del giorno 31 ottobre 2018.
Nelle memorie predette le difese delle parti incentravano la controversia su due
questioni fondamentali: i) la quantificazione degli assegni di mantenimento per la
resistente e per i figli ad esclusione di in quanto maggiorenne ed
economicamente autosufficiente; ii) la domanda di addebito formulata dalla
basata sulla relazione extraconiugale del con la sig.ra
In ordine alla crisi coniugale la difesa del dopo aver addotto in ricorso una
sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi quale causa della crisi, nella
memoria integrativa ha precisato che sussistevano “primi sintomi” di una crisi
risalenti a “10 anni or sono”, quando la signora avrebbe,
inspiegabilmente, iniziato ad avere un atteggiamento di freddezza, tanto da costituire
una “barriera” che ha a mano a mano allontanato i consorti.
Nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art 183
c.p.c., la difesa della resistente contestava tale ricostruzione rilevando che tali
affermazioni trovavano puntuale smentita nella decisione maturata nel 2012 dai
coniugi di acquistare in proprietà una casa per la famiglia contraendo un mutuo nel
novembre 2012 e, soprattutto, di avere un altro figlio nel 2015 (nonostante le
condizioni di salute della sconsigliassero una nuova gravidanza,
soprattutto per l’età di 46 anni). Inoltre, parte resistente evidenziava come negli anni
di matrimonio i coniugi avessero avuto una perfetta intesa di coppia, anche dal punto
di vista lavorativo tale da determinare una crescita dell’attività imprenditoriale con
profitti che hanno consentito alla famiglia di vivere molto agiatamente.

Ad avviso di parte resistente, il sig. avrebbe, in realtà, vissuto due “vite
parallele” a partire dal settembre 2011, allorquando avrebbe iniziato la relazione con
la signora (sua attuale compagna, con la quale convive dall’aprile
2016 unitamente ai due figli di lei) di cui la moglie solo a dicembre 2015 avrebbe
scoperto la esistenza.
Tale situazione sarebbe stata confermata, ad avviso della difesa della sig.ra
dallo stesso in un messaggio inviato alla moglie in data
18.3.2016 nel quale si legge testualmente “… sono stato bravissimo a non fartene
accorgere (…)”.
La relazione extra-coniugale, scoperta nel dicembre 2015, dapprima minimizzata
come una “semplice sbandata”, sarebbe stata anche ammessa dalla stessa amante del
marito con la quale la resistente avrebbe avuto un fitto scambio di messaggi
WhatsApp. In particolare, la difesa riporta un messaggio in cui la signora
scrive alla che il 23/9 (anno 2015) hanno festeggiato 5 anni; in un altro
messaggio la signora riferisce “quando è nato lui stava a letto
a casa mia”.
Il rapporto coniugale, quindi, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso con la
scoperta nel dicembre 2015 della relazione extraconiugale intrattenuta dal sig.
con l’attuale compagna (pochi mesi dopo la nascita del
figlio ) e, all’esito di un duro confronto con il marito, nel corso del quale
questi ammetteva la relazione.
In conclusione, la ricostruzione offerta dalla difesa della sig.ra
dimostrerebbe come il tradimento del marito sia stato la causa della rottura del
matrimonio, non corrispondendo al vero che il sig. dopo essersi rifugiato
nell’aprile del 2016 presso la casa della sig.ra si sarebbe ripresentato presso
la casa coniugale per “risolvere i problemi insorti”, e dopo un solo giorno, la
lo avrebbe inspiegabilmente cacciato via in malo modo.
Per quanto riguarda le questioni economiche la difesa della ha insistito
per una corresponsione di ammontare di gran lunga superiore a quanto proposto in
ricorso dal attesa la reale e non dichiarata capacità reddituale del ricorrente
quale titolare di una ditta di manutenzione di impianti di riscaldamento che durante il
matrimonio avrebbe consentito alla famiglia una vita agiata e piena di svaghi,
vacanze frequenti e costose, nonché un complessivo tenore di vita compatibile con il
riconoscimento di un assegno alla moglie di € 2.000,00 mensili e ai due figli di
complessivi € 1.000,00.
In particolare, la difesa della resistente deduce che gli incassi quotidiani per l’attività
svolta dal ricorrente sarebbero andati da un minimo di € 250,00 a 700/800 € per una
media di circa 5 interventi al giorno; tali ricavi sarebbero incompatibili con le
dichiarazioni di natura fiscale in considerazione della consolidata pratica adottata di
richiedere per gli interventi predetti il pagamento in nero senza ricevuta, circostanza
questa ben nota alla signora che, in ragione del ruolo svolto di contabile,
riceveva giornalmente l’elenco degli interventi eseguiti. A dire della resistente vi era
in uso tra le parti un codice di comunicazione per distinguere gli interventi con
ricevuta e quelli senza, ovvero misti, che superavano di gran lunga quelli con
ricevuta. Di questi interventi, come detto, prendeva nota a fine giornata la signora
alla quale venivano consegnate le schede degli interventi recanti le
annotazioni “s/r” (senza ricevuta) e “c/r” (con ricevuta) (V. Doc. 13 e Doc. 14).
Ad oggi l’attività del sig. prosegue proficuamente con l’impresa
familiare costituita unitamente al figlio come socio al 49%.
Per quanto concerne lo svolgimento da parte della di attività lavorativa
presso la la difesa della resistente ne contestava la sussistenza.
In ordine alla situazione reddituale la difesa del ricorrente deduceva viceversa come
la situazione lavorativa attualmente abbia risvolti completamente diversi rispetto al
passato considerato che il lavora con il mandato di assistenza di un solo
marchio mandato che viene rinnovato annualmente e senza diritto di esclusiva; inoltre, le zone di competenza sarebbero state ridotte
drasticamente con l’apertura di nuovi centri assistenza che hanno come competenza la
provincia di Latina che in passato era di competenza esclusiva del ricorrente, e sulla
quale ora non può più operare.
Pertanto, gli introiti derivanti dalla attività si sarebbero notevolmente ridotti a causa
della concorrenza; parte ricorrente inoltre contestava la allegazione circa le entrate in
c.d. nero atteso che nel settore nel quale lavora il ormai da diversi anni
durante gli interventi vi è l’obbligo di rilasciare il “Libretto di Climatizzazione” che
attesta la regolarità della manutenzione sui prodotti di riscaldamento e questo di
conseguenza prevede l’emissione di ricevuta, stessa cosa avviene nel caso di
sostituzione di parti di ricambi sulle quali viene riconosciuta la garanzia di 2 anni da
parte dell’azienda produttrice esclusivamente presentando un documento fiscale che
attesta il periodo di sostituzione dello stesso ed è importante ricordare che il sig.
lavora con tariffe che gli vengono obbligate dalla azienda madre come da
listini che gli vengono inviati annualmente.
A riprova di quanto detto la difesa del allegava che l’utile netto relativo
all’anno 2017 è stato pari ad € 30.003,00 così ripartito tra il ricorrente ed il figlio
il 49%, pari ad € 14.701,00 è spettato al sig. e la
somma di € 15.302,00, pari al 51%, al sig.
A seguito dell’espletamento dei termini di cui sopra, l’odierno giudicante in
sostituzione definitiva del precedente assegnatario, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza predetta, ammetteva con ordinanza del 24/11/2018 le prove per
testi che venivano escussi successivamente.
I testi afferenti alla dedotta attività lavorativa della resistente hanno dichiarato quanto
segue:
il teste ha riferito: “vado abitualmente a ritirare le pizze da asporto presso la
trattoria e in una sola occasione nell’estate del 2018 ho intravisto in
cucina la signora che conosco personalmente” “ Vado a prendere le pizze
li quasi tutti i fine settimana e in altre occasioni non ho visto la signora anche per la
collocazione della cucina all’interno del locale”;
il teste ha riferito: “nell’estate del 2018 in occasione di una cena con i miei
collaboratori della ditta ho visto la signora in cucina” “Mi sono recato
altre due volte alla trattoria successivamente a questo episodio e non ho visto la
signora in occasione di una sagra nel giugno del 2018 che lavorava per la
trattoria che aveva uno stand all’interno della sagra stessa”.
In ordine alla circostanza relativa alla pratica di dissimulare gli incassi ha riferito il
teste fratello del ricorrente che ha dichiarato: “ho lavorato con
mio fratello fino all’ottobre del 2015 e successivamente mi sono dimesso.” Sui
capitoli da 9 a 14 dichiara: Sugli interventi di assistenza eseguiti da me accanto
all’importo indicavo la dicitura sr ossia senza ricevuta. Sul capitolo 19 nulla so; io
incassavo di media circa € 300,00 giornalieri; eravamo io e mio fratello a fare gli
interventi”.
Infine, ha deposto come teste la sig.ra attuale convivente del signor
che ha testualmente dichiarato: “La mia relazione col è iniziata nel
2016” “Confermo quanto scritto nei messaggi di cui al doc. 15, ma preciso di aver
scritto certe cose solo per rabbia, atteso che sebbene avesse intrapreso una relazione
con me sin dal giugno 2016, frequentava saltuariamente anche la moglie
dal punto di vista intimo; a riprova la mi mandava messaggi in tal senso”.
Alla udienza del 20/11/2019 il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i
termini di legge di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1. Separazione personale
La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe
le parti deve essere accolta, in quanto l’indisponibilità delle parti ad una
riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la
convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull’impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L’elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione
iniziata, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti
provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di
una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza.
2. Addebito
Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione
presuppone l’accertamento da parte del giudice non solo, ovviamente, del
comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi ai doveri
coniugali, ma anche che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale e che
sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la
pronuncia di separazione (cfr. Cass. sez. 1, n. 279 del 12/01/2000; n. 23071 del
16/11/2005; n. 9877 del 28/04/2006; n. 18074 del 20/08/2014; sez. 6-1, ord. n. 3923
del 19/02/2018).
La pronuncia di addebito postula, quindi, in ogni caso, l’accertamento che il
comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074) mentre non può
operare nei casi in cui emerga che il rapporto sia già compromesso per
incompatibilità caratteriale o altre cause, poiché in questo caso la condotta è
conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.
Quale corollario di questi principi, e del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la
giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che «grava sulla parte che
richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione
all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi
eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi
dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le
circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi
matrimoniale all’accertata infedeltà» (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018;
conforme sez. 1, sent. n. 2059 del 14/02/2012).
In punto di fatto, l’istruttoria svolta ha permesso di dimostrare che la relazione
extraconiugale del è pacificamente anteriore alla crisi
coniugale e che questa ha causato il definitivo allontanamento dell’odierno ricorrente
dalla casa coniugale nel mese di Aprile 2016.
La anteriorità della relazione anzidetta è comprovata dalle risultanze della
deposizione della teste attuale compagna del la quale ha
confermato la riconducibilità a sé dei messaggi Whatsapp intercorsi nell’agosto 2016
con la in cui riferisce la esistenza della relazione antecedentemente alla
convivenza con il stesso e, in particolare, che allorquando la resistente
aveva partorito il terzo figlio nell’agosto 2015, il “era a letto” con
lei. Inoltre, sempre in tale conversazione la conferma, in risposta a precisa
domanda della che tale relazione extraconiugale durava da circa 5 anni e
che il 23 settembre del 2015 avevano festeggiato 5 anni di relazione. Queste
circostanze contenute nei messaggi predetti sono da ritenersi provate proprio in
considerazione della espressa conferma da parte della circa la
riconducibilità a lei degli stessi; la circostanza che la teste abbia tentato di modificare
la tempistica della sua relazione con il dichiarando “di aver scritto certe
cose solo per rabbia, atteso che, sebbene avesse intrapreso una relazione con me sin
dal giugno 2016 frequentava saltuariamente anche la moglie dal punto
di vista intimo; a riprova la mi mandava messaggi in tal senso”, non sia
da ritenere plausibile e credibile in considerazione della attuale stabilità di relazione
fra la stessa e l’odierno ricorrente. E’ da ritenersi, invero, più attendibile quanto
riferito dalla tramite messaggi in un momento in cui la situazione non era
ancora sfociata nella attuale lite giudiziaria.

D’altra parte, la anteriorità della relazione è suffragata dalla condotta del
che nell’aprile 2016 ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi senza soluzione
di continuità presso l’abitazione della è da rilevarsi come tale
comportamento non possa che ritenersi compatibile esclusivamente con uno stabile e
consolidato rapporto pregresso che ha determinato il non appena possibile a
trasferirsi presso la con la quale intratteneva da tempo una relazione
extraconiugale.
Ciò posto, è evidente che la crisi coniugale e la rottura della convivenza fra i coniugi
sia stata determinata dalla decisione unilaterale del ricorrente di abbandonare la casa
coniugale in relazione alla sua decisione unilaterale di andare a convivere con la
abbandonando definitivamente la propria famiglia nell’aprile del 2016 a
soli sei mesi dalla nascita del suo terzo figlio. Tale condotta è stata determinata dalla
scelta del di abbandonare la sua famiglia per consolidare definitivamente la
sua relazione extraconiugale che ha, quindi, determinato in via irreversibile la rottura
del rapporto di coniugio.
In altri termini, la relazione extraconiugale risalente a più di cinque anni antecedenti
ha determinato irreversibilmente il a rompere definitivamente ogni relazione
con la e dunque ad abbandonare la casa familiare.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere accolta.
3. Affidamento dei figli minori e regolamentazione del diritto di visita paterno
Occorre rilevare come, successivamente all’ordinanza presidenziale che ha disposto
l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori e la collocazione degli
stessi presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla
medesima, la difesa del sig. ha concentrato le proprie istanze ed
allegazioni esclusivamente sulla questione della quantificazione dal punto di vista
economico degli assegni medesimi.
Inoltre, l’attuale età del figlio minore fa ritenere al Collegio di poter
modificare il vigente regime di visita del padre prevedendo il pernotto presso lo
stesso sempre che il minore abbia garantito uno spazio a lui dedicato presso
l’abitazione del
Conseguentemente, non essendovi alcuno specifico motivo per modificare l’attuale
assetto come predisposto dal Presidente f.f. ritiene il Collegio di dover confermare le
condizioni tuttora vigenti sia con riferimento all’affidamento, al collocamento ed alla
conseguente assegnazione della casa coniugale.
Pertanto, si dispone l’affidamento condiviso dei figli minori con
collocazione prevalente presso la madre signora con conseguente
assegnazione dell’abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi. Dispone inoltre
che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo
accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana nei
giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita da
scuola fino alle ore 20, nonché a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 10,00
della mattina fino alla domenica alle ore 20, tenendo conto delle esigenze dei figli.
Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli minori, nel periodo delle vacanze estive,
15 giorni, anche non consecutivi (o in diversi periodi concordati tra i coniugi), pervio
accordo con la madre, nonché le festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle
prime, il periodo tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6
gennaio e, quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di
Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori, salvo diverso accordo tra
le parti.
4. Assegno di mantenimento per i figli
Per quanto concerne il mantenimento per i figli minorenni le parti non hanno discusso
in ordine all’an debeatur, ma hanno dissentito esclusivamente in relazione alla
quantificazione del medesimo.
In proposito, ci si deve rifare ai parametri delineati dall’art. 337 ter c.c., ovvero, alle
condizioni economiche del coniuge obbligato, alle esigenze di vita dei figli in base
alla loro età ed al tempo di permanenza presso ciascun genitore (che incide sul
contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario,
questi provvede in via diretta al mantenimento dei figli).
Al riguardo la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013) ha
affermato il principio secondo cui “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la
prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità
di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese
all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di
una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di
cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 cod.
civ., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a
ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella
determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso
goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi
di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e
di cura da loro assunti.”. Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla
Cassazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) che ha ribadito, in
particolare, la rilevanza del principio di proporzionalità secondo cui “A seguito della
separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto
dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il
principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di
entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del
tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte
d’appello per non aver effettuato un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e
reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la
maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).”.
Con riferimento alle capacità economiche, è stato chiarito come il parametro di
riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri
finanziari è costituito non soltanto dalle sostanze materiali, ma anche dalla capacità di
lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, implicando quindi una
valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis primo
comma, c.c.).
Invero, quanto al coniuge obbligato, deve aversi riguardo non solo e non tanto
esclusivamente al reddito, quanto alla sua complessiva capacità economica (cfr. Cass.
sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente
valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013).
In base a questi criteri rileva il Collegio come vada nel caso di specie confermato
l’ammontare stabilito in sede presidenziale di complessivi € 1.000,00 (€ 500,00
ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, atteso che il ha
una reale capacità reddituale non compatibile con quanto dichiarato in termini di utili
derivanti dalla impresa familiare costituita con il figlio maggiorenne pari a circa €
15.000,00 annui. Invero, è da ritenere presumibile, alla luce della gestione pregressa
delle società riconducibili al come emergente dalla documentazione in atti
nonché dalla deposizione del fratello socio della cooperativa
esercente la medesima attività di impresa ad oggi svolta dal ricorrente, che gran parte
degli introiti nella misura di circa il 50% vengano percepiti in nero con la
corresponsione del danaro da parte del cliente per il servizio prestato senza la
emissione della prescritta ricevuta. A tal riguardo, il teste ha
confermato che, quando era socio lavoratore della cooperativa GMC, incassava per
accordo con gli altri due soci, odierne parti del presente giudizio, gran parte dei
corrispettivi per i servizi svolti senza emissione di ricevuta. Al riguardo è da ritenersi
che tale prassi purtroppo assai diffusa nel paese continui ad essere utilizzata anche
per la gestione della attuale impresa familiare costituita dal con il figlio
Emanuele, per cui è presumibile che il ricorrente possa in concreto fare affidamento
su introiti ben più alti di quelli dichiarati a fini fiscali.
Conseguentemente, è da ritenere induttivamente che il percepisca almeno
un utile pari al doppio di quello dichiarato con la conseguenza che possa fare
affidamento su circa € 3.000,00 mensili.
Tale situazione reddituale fa ritenere congruo un ammontare pari ad € 1.000,00
mensili per i figli. Per quanto concerne le spese straordinarie rileva il Collegio che lo
squilibrio economico fra i coniugi (la è attualmente disoccupata avendo
perso la sua occupazione di addetta alla contabilità della impresa del marito) possa
comportare una ripartizione all’80% a carico del da corrispondersi alla
previo accordo in ordine alla decisione circa il sostenimento delle stesse.
5. Assegno di mantenimento per la moglie
In punto di diritto si ricorda che, secondo la giurisprudenza, occorre avere riguardo al
fatto che la separazione, a differenza del divorzio, «presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156
c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale»
(Cass. sez. 1, n. 12196 del 16/05/2017); è poi stato chiarito che, oltre ai redditi del
coniuge obbligato – o meglio, alla sua complessiva capacità economica (cfr. Cass.
sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente
valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013), occorre
tenere conto anche di altri fattori (le “circostanze” non tipizzate e non individuate
dall’art. 156 c.c.), costituiti da tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o
comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere
sulle condizioni economiche delle parti (in questi termini Cass. sez. 1, n. 605 del
12/01/2017); con particolare riferimento, tra i fattori da valutare, alla capacità
lavorativa del coniuge richiedente, la Suprema Corte ha evidenziato che «l’attitudine
al lavoro proficuo … quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento
valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da
parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di
svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto
fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e
ipotetiche» (Cass. sez. 6-1, n. 5817 del 9/03/2018; sez. 1, n. 3502 del 13/02/2013).
Sintetizzando i principi sopra richiamati, si può dunque affermare che i tre
presupposti per ottenere il mantenimento a favore di uno dei coniugi sono la non
addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l’assegno, la mancanza da
parte del beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità
economica tra i due coniugi, dovendosi precisare, come già detto, che con il termine
di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra
diversa utilità, purché economicamente valutabile (ex multis Cass. 4543/1998; Cass.
19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015).
L’onere probatorio di dimostrare i suddetti presupposti grava, ovviamente, sulla parte
che chiede l’attribuzione dell’assegno in suo favore, che non solo deve provare la
mancanza di redditi adeguati o addirittura il suo stato di indigenza (Cass. sez. 1, n.
4204 del 24/02/2006), e, più in generale, la sua attuale condizione patrimoniale, ma
anche il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e l’impossibilità di procurarsi
mezzi adeguati per ragioni oggettive – quest’ultima «da valutarsi in relazione alla
situazione esistente nell’attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di
svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e
condizioni personali, d’età e di salute» (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 25781 del 30/10/2017).
Sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali osserva il Collegio come la
domanda di parte resistente vada accolta con riferimento all’an debeatur considerata
la non opposizione da parte del che nelle conclusioni ha chiesto che il
Tribunale riconoscesse alla “un assegno di € 300/00 quale assegno di
mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.”.
Le odierne parti controvertono, pertanto, esclusivamente in ordine al quantum
debeatur.
Al riguardo, ritiene il Tribunale congruo quanto stabilito in sede presidenziale, atteso
che la risulta pacificamente essere stata impegnata a tempo pieno sia per
la famiglia da ormai circa 20 anni che nel lavoro di contabile al servizio della impresa
del coniuge da cui è fuoriuscita a seguito della separazione, per cui allo stato attuale
non possiede una stabile attività lavorativa che le consenta la percezione di una
autonoma retribuzione mensile. Tale situazione comporta un evidente squilibrio
reddituale fra le parti che impone il riconoscimento alla stessa di un assegno di
mantenimento al fine di consentirle di godere di un tenore di vita se non identico, ma,
comunque, analogo a quello sostenuto durante la vita coniugale. Peraltro, la
circostanza dedotta dal resistente circa le potenzialità della ricorrente di trovare una
idonea attività lavorativa non è suffragata da alcun elemento specifico; la attuale
precaria e saltuaria attività lavorativa quale cameriera presso la trattoria non
consente di ritenere la resistente economicamente autonoma ed autosufficiente,
sebbene faccia presumere una sua potenzialità reddituale.
Ritiene, pertanto, il Collegio congruo un assegno mensile pari ad € 600,00 oltre
rivalutazione ISTAT, come quantificato in sede presidenziale.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra
con addebito al sig. ordinando l’annotazione al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri;
2) dispone l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
3) dispone che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli minori, le decisioni di maggior interesse
per gli stessi – riguardanti l’istruzione, l’educazione e la salute – mentre per le
sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene
all’organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà
esercitata dal genitore presso cui i minori sono collocati;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo
desideri previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi
ogni settimana nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra
le parti, dall’uscita da scuola fino alle ore 20, nonché a week end alterni dal
sabato mattina dalle ore 10,00 della mattina fino alla domenica alle ore 20,
tenendo conto delle esigenze dei figli. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i
figli minori, nel periodo delle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi
(o in diversi periodi concordati tra i coniugi), pervio accordo con la madre,
nonché le festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle prime, il periodo
tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e,
quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di
Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori, salvo diverso
accordo tra le parti.
5) determina in complessivi euro 1.000,00 (€ 500,00 mensili ciascuno)
annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l’assegno quale contributo
di mantenimento dovuto da ai figli da corrispondersi al 5 di
ogni mese alla madre tramite bonifico bancario su c/c
intestato alla stessa, con decorrenza dalla pubblicazione della presente
sentenza, fermi i provvedimenti assunti in corso di causa;
6) dispone che contribuisca al 80% delle spese straordinarie
per i figli, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso
questo tribunale, da intendersi qui riportato;
7) determina in complessivi € 600,00 annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT, l’assegno quale mantenimento dovuto da alla
da corrispondersi al 5 di ogni mese tramite bonifico
bancario su c/c intestato alla stessa, con decorrenza dalla pubblicazione della
presente sentenza, fermi i provvedimenti assunti in corso di causa;
8) rigetta ogni altra domanda;
9) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di
che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in
data 09/03/2020.
IL PRESIDENTE EST.
dott. Guglielmo Garri