La perdita del congiunto può determinare danno parentale e danno biologico.

Corte di Cassazione, 11 novembre 2019 n. 28989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24793-2017 proposto da:
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
avverso la sentenza n. 1819/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/03/2017;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 20/3/2017, la Corte d’appello di Roma, in
accoglimento dell’appello proposto da D.B.M., in proprio e in qualità di genitore
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D.B.C., e in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha condannato l’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma al risarcimento, in favore degli appellanti (originari attori), dei danni
dagli stessi subiti a seguito del decesso di M.G. (coniuge e madre degli attori),
contestualmente confermando il rigetto della medesima domanda nei confronti
dei medici dell’azienda sanitaria convenuta, A.M.G. e M.U..
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato
l’avvenuta dimostrazione, a seguito delle indagini tecniche svolte nel corso del
giudizio, della riconducibilità del decesso della M. all’incidenza di un’infezione
da stafilococco aureo contratta dalla paziente nel corso del ricovero presso la
struttura ospedaliera dell’azienda sanitaria convenuta, senza che a tale
processo causale avesse contribuito l’eventuale condotta degli altri medici
chiamati in giudizio.
3. Ciò posto, la corte d’appello ha provveduto alla liquidazione del danno
rivendicato dagli originari attori, nella misura specificamente indicata in
sentenza.
4. Avverso la decisione d’appello, l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione.
5. D.B.M. e D.B.C. resistono con controricorso.
6. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
7. L’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l’azienda ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la
corte territoriale erroneamente ascritto la responsabilità della struttura
sanitaria in relazione a condotte verificatesi nel periodo compreso tra il 9 e il
16 novembre 2007, là dove la domanda originariamente proposta dagli attori
era stata limitata alle condotte della struttura sanitaria convenuta poste in
essere in occasione dell’accesso della paziente al pronto soccorso in data
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9/11/2007, con la conseguente decisione della causa in violazione del principio
di obbligatoria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,
l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e
all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di
legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della
motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta
l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla
medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale
volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri
del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali
provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio
esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto
giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01).
4. Peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute,
ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa
fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,
Rv. 637476 – 01).
5. Nella specie, l’odierna ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme
dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che
ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta
essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso
dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure
proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; e
tanto, al di là dall’assorbente rilievo concernente il carente assolvimento degli
oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n.
6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riferimento all’omessa integrale
allegazione degli atti processuali indispensabili ai fini dell’esatta ricostruzione
del contenuto della domanda originariamente proposta dagli attori.
6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 40 c.p., comma 2 e degli artt. 1218, 1228, 1175 e 1375 c.c.
(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale
erroneamente affermato la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il
fatto della struttura sanitaria convenuta e il decesso della M., sulla base di
un’inadeguata valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti
nel corso del giudizio e delle contraddittorie risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio, giungendo ad affermare erroneamente la responsabilità della struttura
sanitaria, ai sensi dell’art. 1228 c.c., nonostante l’avvenuta attestazione
dell’insussistenza di alcun illecito colposo dei medici della medesima struttura.
7. Il motivo è infondato.
8. Dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla ricorrente
con riguardo alla contestazione del ragionamento probatorio contenuto nella
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sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra il
fatto della struttura sanitaria e il decesso della M., trattandosi della pretesa
ridiscussione nel merito del significato rappresentativo degli elementi di prova
complessivamente richiamati dal giudice d’appello, secondo i termini di
un’operazione critica radicalmente inammissibile in sede di legittimità.
9. Ciò posto, varrà osservare come la corte territoriale abbia deciso sulla
domanda degli originari attori allineandosi con puntualità al consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale
l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta
l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria – rispetto a quella
principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la
patologia del ricoverato – avente ad oggetto la salvaguardia della sua
incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di
aggressione (Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014, Rv. 632999 – 01).
10. Nella specie, una volta comprovata la riconducibilità causale del danno alla
salute al fatto della struttura sanitaria che aveva accettato il ricovero della M.,
incombeva su detta struttura l’onere di fornire la prova della riconducibilità
dell’inadempimento a una causa autonoma ad essa struttura non imputabile, in
coerenza al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza
del quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria,
incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di
provare il nesso di causalità tra l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o
l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere,
spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da
causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato
determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria
diligenza (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 – 01).
11. Avendo dunque gli attori comprovato la sussistenza di un preciso nesso di
derivazione causale tra il fatto della struttura sanitaria convenuta e l’insorgenza
della patologia che condusse la M. al decesso, e non avendo detta struttura
dimostrato la riconducibilità dell’inadempimento, o dell’impossibilità
dell’adempimento, a una causa ad essa non imputabile, del tutto
correttamente il giudice a quo ha sancito la responsabilità risarcitoria della
struttura sanitaria convenuta per l’inadempimento contrattuale ad essa
concretamente ascritto.
12. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5),
per avere la corte territoriale omesso di considerare il complesso delle
circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso che avrebbero, ove
esaminate, contribuito a escludere il riconoscimento del nesso di causalità tra
la condotta ascritta alla struttura sanitaria convenuta e il decesso della M..
13. Il motivo è inammissibile.
14. Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una
sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo
dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del
2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012),
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ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”.
15. Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità,
tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di
legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione
apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla
motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la
Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice
a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali
(rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di
discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che
l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie
prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un.,
22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
16. Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo
la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita
decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle
occorrenze di fatto analiticamente richiamate in ricorso e asseritamente dalla
stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una
sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.
17. Converrà pertanto rilevare come, attraverso l’odierna censura, la ricorrente
altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il
proprio soggettivo punto di vista, ancora una volta in coerenza ai tratti di
un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede
di legittimità.
18. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la
corte territoriale erroneamente liquidato, in favore degli attori, una somma a
titolo di risarcimento del danno morale soggettivo dopo aver già riconosciuto,
in favore degli stessi soggetti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto
parentale, con la conseguente indebita duplicazione degli importi risarcitori
riferiti a un medesimo pregiudizio, e per avere altresì riconosciuto, in favore
degli attori, l’importo massimo previsto dalle tabelle utilizzate per la
liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale,
nonostante la sopravvivenza di altri congiunti e il mancato venir meno
dell’intero nucleo familiare dei danneggiati.
19. Il motivo è fondato.
20. Osserva il Collegio come, seguendo l’iter motivazionale dipanato nella
sentenza impugnata, la corte territoriale abbia liquidato, in favore degli attori,
un risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unitamente
4
a un risarcimento a titolo di danno morale soggettivo per lo stesso fatto,
procedendo, dunque, dopo la liquidazione del primo danno, a un’ulteriore
maggiorazione a titolo di danno morale, in tal modo pervenendo a una vera e
propria duplicazione, ossia a una doppia considerazione della stessa lesione di
interessi, consistente nel peculiare patimento che affligge una persona per la
perdita del rapporto parentale.
21. Varrà al riguardo richiamare la testuale previsione di Cass. Sez. Un., 11
novembre 2008, n. 26972 (punto 4.8) secondo cui: “determina duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la
sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che
accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che
componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente
ristorato”.
22. La conclusione è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3,
Sentenza n. 25351 del 17/12/2015, Rv. 638116 – 01 (v. altresì Cass. 8 luglio
2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) in cui si ribadisce come,
ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara,
la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del
danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di
risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è
percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l’esistenza
del soggetto che l’ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano
elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad
essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del
risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo
congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo
possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il
danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento
dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza
n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 – 01).
23. Le richiamate esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento, in
particolare, trovano radice nella più recente elaborazione della giurisprudenza
di questa stessa Terza Sezione, là dove è intervenuta a delimitare i contorni del
compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, precisando
come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario
concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia
evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno
2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).
24. Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nelle conclusioni cui, da
ultimo, è pervenuta questa Corte, là dove ha stabilito, in tema di danno non
patrimoniale da lesione della salute, come costituisca duplicazione risarcitoria
la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale,
atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il
grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita
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anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè
non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del
grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di
sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata
l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Sez. 3,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 – 01, successivamente
confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 – 02).
25. Ciò posto, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del
rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la
prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto
ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità
delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019,
Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla
base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell’eventuale
sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in
precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano
morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel
proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa,
in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del
soggetto che l’ha subita). E’ in tale quadro che emergerà, con intuitiva
evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al
fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge,
convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)
secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul
piano presuntivo e salva la prova contraria) nell’ambito delle tradizionali figure
parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera
dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più
lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si
pensi, a mero titolo di esempio, all’eventuale intenso rapporto affettivo che
abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si
qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e
apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della
gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al
contrario, al venir meno dell’intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero,
ancora, dell’effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il
danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nono e nipote, Sez. 3, Sentenza n.
21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 – 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146
del 14/06/2016, Rv. 640287 – 01), o, infine, di ogni altra evenienza o
circostanza della vita (come, ad es., l’età delle parti del rapporto parentale) che
il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
26. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all’identificazione
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delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa
dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della
serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano
morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio,
nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso
e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può
ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle
abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali
cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare; tale
onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non
potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez.
3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 – 02; Sez. 3, Sentenza n.
16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 – 01).
Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da
perdita, o lesione, del rapporto parentale e l’eventuale danno biologico che
detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso
che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre
al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata
sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di
una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo
invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come
elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del
principio della onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria
(Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015, Rv. 637744 – 01).
27. Ciò posto, dovendo procedersi – in forza dell’accoglimento del motivo in
esame e della conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata –
all’integrale rielaborazione dei calcoli per la liquidazione del danno relativo alla
perdita del rapporto parentale, la successiva censura, riferita al riconoscimento
del massimo importo tabellare, deve ritenersi assorbita.
28. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la
corte territoriale erroneamente riconosciuto, in favore degli attori, il
risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, nella specie dagli stessi
non concretamente rivendicato, con la conseguente violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
29. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 1126,2056 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza del
diritto degli attori al risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, in
contrasto con i più recenti arresti della giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione.
30. Il sesto motivo è fondato e idoneo ad assorbire la rilevanza del quinto.
31. Osserva il Collegio come, sulla base dell’articolazione argo-mentativa
seguita nella sentenza impugnata, il giudice a quo abbia obiettivamente
riconosciuto la liquidazione, in favore degli attori, di un danno, iure
haereditario, per la perdita, da parte della de cuius, del bene della vita in sè
considerato, ossia di un danno in sè diverso, tanto dal danno alla salute,
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quanto dal c.d. danno biologico terminale e dal c.d. danno morale terminale
(c.d. catastrofale) e, dunque, indipendente dalla consapevolezza che il
danneggiato possa averne avuto.
32. Ciò posto, la decisione così compendiata deve ritenersi errata, dovendo
nella specie trovare applicazione i principi sul punto statuiti da questa Corte,
secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata
da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita,
bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare
e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si
verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve
escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel
primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del
bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio,
ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo
(Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un
apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore
del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico
stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell’unitarietà del genus
del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare
improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da
percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia
nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza
dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona
si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire
la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi
irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale
e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”
(Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 – 01).
In ogni caso, rimane esclusa l’indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale
da perdita della vita; e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento
del “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di
carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita)
non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba
esplicarsi, nè, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni
derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria,
il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque
carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema
della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non
sull’evento lesivo in sè considerato (Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016,
Rv. 640733 – 01).
33. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del
quarto e del sesto motivo, la complessiva infondatezza dei primi tre e
l’assorbimento del quinto, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte
d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il sesto motivo; rigetta i primi tre; dichiara assorbito il
quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla
Corte d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.