Adozione e assenza di coesione familiare.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 4 dicembre 2019, n. 31672; Pres. Giancola, Cons. Rel. Parise
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16639/2017 proposto da:
S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato Milano Gerardo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Procura Generale Corte d’Appello di Brescia, e R.G.;
– intimati –
contro
L.C., in qualità di curatore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino
della Battaglia n. 17, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima, e P.L., in
qualità di tutore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino della
Battaglia n. 17, presso lo studio dell’avvocato L.C., che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 787/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, del 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. Dott.
PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 787/2017 pubblicata il 26/5/2017 e comunicata a mezzo pec nella stessa data la
Corte d’appello di Brescia, sezione minorenni, pronunciando sugli appelli proposti da S.M. e R.G.
avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 103/22016 con la quale era stato
dichiarato lo stato di adottabilità della minore S.J., rigettava gli appelli, confermando la sentenza
impugnata e compensando tra le parti le spese di giudizio. Per quanto ancora di interesse, la Corte
territoriale riteneva, in base agli elementi acquisiti, che non vi fosse coesione familiare e solidità di
rapporti tra la minore e i suoi genitori, da un lato, e tra la zia paterna e suo marito, dall’altro, i quali
ultimi si erano dichiarati disponibili a richiedere in adozione o in affidamento la minore.
2. Avverso questa sentenza S.M. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con
controricorso da S.J., rappresentata dal suo curatore speciale. E’ rimasta intimata R.G., madre della
minore.
3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 5/4/2019, la causa è stata rinviata a
nuovo ruolo, rilevata la mancanza agli atti della prova dell’intervenuta comunicazione anche al
difensore della parte controricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
del 29 gennaio 2019.
4. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1.Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “Nullità ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e
falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4, 8, 12 e 15, dell’art. 3 della Convenzione di
New York sui Diritti del Fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25.01.96, della Carta dei
Diritti fondamentali della UE del 07.12.2000, in relazione alla insussistenza delle condizioni di
abbandono morale e materiale della minore e per aver omesso di valutare l’interesse superiore della
minore a vivere nella famiglia di origine della zia paterna, della quale condivide il legame parentale,
la nazionalità e la cultura”. Deduce il ricorrente che “l’errata interpretazione di alcune circostanze in
fatto ha indotto la Corte in un errore interpretativo e applicativo della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4,
8, 12 e 15 in particolare nel combinato disposto che disciplina la condizione di abbandono nella
fattispecie dell’esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi
con il minore”.
Segnatamente lamenta che la Corte territoriale abbia desunto lo stato di abbandono della minore
omettendo di valorizzare adeguatamente la presenza nella vita della piccola J. della famiglia della
zia paterna, ossia dei coniugi S.K. e A.M., resisi tempestivamente disponibili ad assumere l’affido
vicariante. Deduce che dalla data nascita della bambina ((OMISSIS)) e sino a quando la coppia
genitoriale ha avuto “libertà di movimento” (ossia fino al 24.09.2014) gli incontri con la famiglia
paterna sono avvenuti in maniera adeguata alla distanza logistica (tra Italia, Tunisia e Francia). Si
duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che la
famiglia d’origine paterna allargata risiede all’estero ed inoltre era stato sicuramente accertato che
all’età di circa un anno della minore i genitori l’abbiano portata presso i parenti in Tunisia e in
Francia e che questi ultimi abbiano incontrato J. in altre sporadiche occasioni. Ad avviso del
ricorrente la manifestazione di disponibilità della zia paterna e di suo marito non può essere
considerata tardiva, atteso che “la situazione di abbandono della piccola J. si è conclamata
solamente nel corso del mese di (OMISSIS), ossia, quando la madre, a fronte della previsione della
sua dimissione, ha inopinatamente deciso di abbandonare definitivamente la Comunità”. Inoltre il
ricorrente si trovava in stato di detenzione carceraria e la Corte territoriale non aveva tenuto conto
dei tempi tecnici indispensabili per comunicare al padre l’evolversi dei fatti, data la sua condizione
di detenuto. Ad avviso del ricorrente la discrasia rilevata dalla Corte territoriale circa l’incontro tra
la minore e la zia in Francia riferito come avvenuto nel 2015 era da attribuire a una confusione sul
dato temporale, poichè il fatto era invece avvenuto nel 2014, e non rivestiva decisiva valenza. La
Corte territoriale aveva invece omesso di valorizzare che i coniugi S.- A., per due udienze, erano
intervenuti personalmente nel procedimento, affrontando significative spese di viaggio dalla Francia
all’Italia e sostenendo spese per l’interprete. Richiama il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 8526/2006 e n. 11426/2003) secondo cui la significatività del legame parentale non può
escludersi solo perchè sia mancata un’intensa frequentazione, mentre è rilevante il rapporto
parentale, da valutarsi all’attualità e in base a dati oggettivi, mediante il quale sia manifestato
interesse e assistenza concreta, come nella specie.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha affermato, esprimendo un orientamento al quale il Collegio intende dare
continuità, che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della
disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non
sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi
potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo
sviluppo equilibrato della loro personalità. Il requisito, espressamente previsto dalla L. n. 184 del
1983, art. 12 della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne
l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è
valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di
stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12 (Cass. n. 9021/2018 e
Cass. n. 2102/2011).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi ai suesposti principi di diritto, ha accertato
l’insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e la zia paterna e suo marito,
rimarcando anche che la richiesta dei parenti non era stata ragionevolmente tempestiva. Secondo
l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, la zia paterna e suo marito,
residenti in Francia, prima della dichiarazione di disponibilità espressa con nota depositata il 18
ottobre 2016, non avevano intrattenuto relazioni significative con la minore. In particolare la Corte
territoriale, dando conto in dettaglio delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non veritiero il fatto
relativo ad un incontro avvenuto tra la zia paterna e la minore nel 2015 ed ha evidenziato la non
tempestività della disponibilità manifestata dagli zii, rilevante perché emblematica di insussistenza
di coesione familiare e di solidità dei rapporti anche con i genitori della minore. Considerato,
inoltre, che sin dal luglio 2014 quest’ultima e la madre erano state prese inprico dai Servizi sociali,
la Corte d’appello ha affermato la mancanza di qualsiasi riscontro circa i tentativi della zia paterna
di incontrare la minore nel periodo in cui quest’ultima era stata inserita in un progetto comunitario
assieme alla madre.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, pertanto, non può riscontrarsi la condizione dell’impossibilità
incolpevole in ordine alla creazione e conservazione di rapporti significativi con la minore. Ricorre
altresì la mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo
equilibrato della personalità della minore, anche in considerazione dell’oggettivo radicale
cambiamento contestuale e linguistico che si determinerebbe, stante la residenza degli zii in
Francia, e che, alla luce dell’indagine di fatto insindacabile svolta dalla Corte d’Appello, non è
affrontabile senza il riferimento relazionale affettivo preesistente e significativo richiesto dalla
legge.
Il quadro fattuale posto a base della decisione impugnata risulta sufficientemente completo e
l’accertamento dei fatti, in quanto apprezzamento di merito, è sottratto al controllo di legittimità al
di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come costantemente interpretato
dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. unite, n. 8053/2014).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, ricorrendo gravi ed eccezionali
ragioni in virtù della delicatezza e della difficoltà di accertamento dei fatti in contestazione.
5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle
parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019
