La condotta aggressiva dell’uomo va comunque punita, anche se “provocata” dall’atteggiamento esasperante della donna

Cass. del 21 marzo 2018 n. 6997.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.A.
contro la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la sua separazione dal marito
F.V.M. andasse addebitata a quest’ultimo, risultando provato che il venir meno
dell’unione matrimoniale e l’elevata conflittualità esistente fra i coniugi era stata
determinata dalla condotta aggressiva e violenta tenuta dal marito verso la moglie.
La sentenza, pubblicata il 25.7.016, è stata impugnata da F. con ricorso per
cassazione affidato a tre motivi, cui C. resiste con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c. Il ricorrente ha depositato
memoria.
Motivi della decisione
Ritenuto che:
Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 151 c.c., il ricorrente deduce
che la corte d’appello non ha operato la dovuta comparazione fra il suo
comportamento e quello della moglie, nè ha verificato se la situazione di
intollerabilità della convivenza fosse preesistente alle condotte addebitategli,
ritenute causa della separazione.
Col secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione ed error in procedendo, F.
lamenta l’errata ricognizione delle risultanze istruttorie ed, in particolare, delle
dichiarazioni rese dalla cognata, in parte inutilizzabili ed in parte del tutto
generiche.
Col terzo motivo, che denuncia error in procedendo per l’omesso esame di
documenti ed ulteriore violazione dell’art. 151 c.c., il ricorrente torna a sostenere che
la corte del merito avrebbe, da un lato, sottovalutato le cause scatenanti dei suoi
comportamenti, determinati da una situazione che si protraeva da tempo (le cattive
condizioni igieniche dell’appartamento coniugale per la presenza, imposta dalla
moglie, di numerosi animali maltenuti), che era stata riscontrata anche dai CC.,
nell’occasione in cui erano intervenuti a sedare una lite, e, dall’altro, omesso di
considerare ulteriori comportamenti della consorte (le false accuse rivoltegli di far
uso di stupefacenti, di averla minacciata con una pistola, di essersi indebitamente
appropriato di oggetti) che miravano unicamente a danneggiarlo.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’assunto del ricorrente è infatti smentito dalla piana lettura della sentenza
impugnata, nella quale la corte del merito ha dato atto sia che la conflittualità fra i
coniugi era risalente nel tempo, sia che la condotta della moglie contribuiva ad
esasperare la loro relazione, ma, nell’operare proprio quel giudizio di comparazione
che si assume omesso, ha ciò nonostante ritenuto che la causa determinante
dell’intollerabilità della convivenza fosse costituita dai comportamenti reattivi del
marito, che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica della signora.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Premesso che l’omessa (o l’errata) valutazione da parte del giudice di risultanze
istruttorie non integra un errore procedurale e può essere denunciata solo sotto il
profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nei limiti in cui l’attuale testo della
norma lo consente), va infatti rilevato che la prima delle due censure in esame si
risolve nella richiesta di una diversa lettura di dichiarazioni testimoniali che,
peraltro, costituiscono solo uno degli elementi di prova sui quali la corte d’appello
ha fondato la propria decisione.
La seconda lamenta invece l’omesso esame di taluni fatti storici, ma non chiarisce se
essi abbiano formato oggetto di contraddittorio fra le parti, nè ne illustra la
decisività, e di altri fatti che il giudice del merito ha invece considerato, traendone
però una valutazione difforme da quella auspicata, che non può essere sindacata
nella presente sede di legittimità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso
forfetario e accessori di legge Dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso
menzionati.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018.