I requisiti per l’assegno divorzile attengono alla mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità di procurarseli e prescindono dal “tenore di vita”.
Tribunale di Matera, sent. del 7 marzo 2018
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Giorgio PICA Presidente,
relatore Tiziana CARADONIO Giudice Mariadomenica MARCHESE Giudice ha pronunciato la
seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 776/2015 R.G.A.C., T R A
D.L., nato a Potenza il dd-mm-aaaa ed ivi residente a Xxxxxxxxxx, n. xx, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Leonardo Pinto e Cesare Pinto, in virtù di mandato a margine del ricorso
introduttivo; RICORRENTE E B.E., nata a Potenza il gg-mm-yyyy ed ivi residente al Yyyyyyy,
n. yy, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiana Coviello, in virtù di mandato in calce alla
comparsa di costituzione; RESISTENTE NONCHE’ PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO ex lege OGGETTO: cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI: all’udienza del 6-4-2017 i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni
rassegnate nei rispettivi atti, e precisate all’udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso depositato il 7-5-2015 D.L., premesso:
di avere contratto matrimonio civile a B. (Paese Estero) il dd-m-Aaaa con B.E., dal quale era
nata la figlia _. il gg-mm-aaaa; che con decreto del 7-1-2010, il Tribunale di Potenza aveva
omologato la separazione dei coniugi, confermando le condizioni così concordate: «i coniugi
vivranno separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto e, salvo diversi accordi che
assumeranno in specifiche occasioni in rapporto alla volontà della figlia, che essi si impegnano
ad assecondare, stabiliscono che: 1) la figlia E., di anni 4, rimarrà in affidamento condiviso ai
coniugi, con residenza prevalente presso la madre; 2) il padre dovrà incontrare e tenere con sé
la figlia il lunedì e martedì di ogni settimana, a partire dalle ore 15.00 e sino alle ore 20.00, e
potrà farlo con la medesima tempistica negli altri giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) previa
intesa da assumere con l’altro genitore entro il fine settimana precedente in rapporto alle
esigenze lavorative di entrambi; 3) il padre, a fine settimana alterni, potrà tenere con sé là
figlia, presso il proprio domicilio anche di notte, dal venerdì pomeriggio alla domenica
pomeriggio, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di salute o per altri gravi motivi; 4)
durante le festività natalizie, salvi diversi accordi tra i genitori, ad anni alterni, ciascun genitore
terrà con sé la figlia – in deroga a quanto previsto dai punti precedenti – o nei giorni 24, 25, 26
dicembre, ovvero nei giorni 31 dicembre, 1° e 6 gennaio;
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5) per la festività di Pasqua, salvi diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà la domenica
con un genitore e il lunedì con l’altro ad anni alterni, mentre per il compleanno, sempre salvi
diversi accordi tra i genitori in rapporto alla volontà della figlia, rimarrà ad anni alterni con
ciascuno dei genitori, in entrambi i casi in deroga alle previsioni di cui ai punti che precedono;
6) durante il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola e sino alla
riapertura di questa, salvi diversi accordi tra i genitori, gli stessi terranno con sé la bambina
per periodi venti giorni consecutivi ciascuno; 7) i genitori consentiranno alla figlia dì
comunicare con l’altro genitore tutte le volte che ciò sia possibile, permettendo ogni diversa
modalità organizzativa e di incontro che dia modo alla piccola E. di vivere con la maggiore
serenità possibile la loro separazione; 8) il signor D.L. verserà alla signora B.E., entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento) di cui € 500,00 (cinquecento) a titolo di
contributo per il suo mantenimento ed € 300,00 (trecento) per quello della figlia E., da
aggiornare annualmente secondo gli indici Istat e, in occasione del pagamento della 13° e 14°
mensilità (marzo e dicembre di ogni anno), verserà alla signora B.E. un ulteriore importo di
euro 750,00 (settecentocinquanta) e, perciò, forfettariamente e complessivamente euro 1.500;
9) il signor D.L. si obbliga a garantire alla signora B.E. la copertura assicurativa per spese
mediche sino ad un importo di euro 100,00 (cento) mensili; 10) le spese straordinarie
necessarie per la minore, ivi comprese quelle necessarie per libri scolastici, occorrente
scolastico e viaggi- studio, dovranno essere preventivamente decise congiuntamente dai
genitori e la relativa spesa sarà posta a carico del signor D.L.; 11) il genitore gravato
dell’assegno di mantenimento mensile potrà eseguire integralmente la detrazione Irpef per
“figli a carico»; e che i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva che il Tribunale adìto: 1)
dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto da D.L. e B.E. in data 13-9-2003,
trascritto presso l’ufficio dello stato civile del Comune di Potenza al n. XX, P. Il S.C., e
conseguentemente ordinasse all’ufficio dello stato civile del predetto Comune l’annotazione
dell’emananda sentenza; 2) affidasse la minore E. ad entrambi i genitori con collocamento
della medesima presso l’abitazione della madre, in Matera alla Via Xxxxxxxx n. XX. 3) ponesse
a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di €. 350,00 in favore della minore
E. da corrispondere alla madre, convivente, anticipatamente, il primo giorno di ogni mese. 4)
ponesse a carico di ciascun genitore le spese straordinarie della figlia minore nella misura del
50%, secondo le indicazioni specificate in ricorso; 5) dichiarasse l’insussistenza del diritto
della B.E. all’assegno divorzile; 6) regolasse il diritto di visita della figlia minore, da parte del
padre come richiesto in ricorso, in ragione degli impegni lavorativi del genitore; 7) In caso di
opposizione della resistente, condannasse la medesima alle spese e competenze di giudizio. Si
costituiva B.E., contestando la domanda, e insistendo per la sussistenza delle condizioni per
l’assegno di mantenimento in suo favore e la conferma delle statuizioni decise in sede di
separazione, con previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 500, oltre
rivalutazione annuale secondo indici ISTAT; nonché per la fissazione di un assegno di
mantenimento per la figlia di euro 400 a carico del ricorrente, essendone aumentate le
esigenze con l’aumentare dell’età; nonché con attribuzione integrale delle spese straordinarie
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per la figlia al D.L., almeno finquando la B.E. non avesse recuperato un reddito sufficiente al
proprio mantenimento. Infine chiedeva che il Tribunale recepisse l’accordo intervenuto tra le
parti in ordine al pagamento da parte del D.L. del pagamento del canone di locazione
dell’alloggio della B.E. e della figlia, pari ad euro 650,00 ed ai consumi delle utenze. Quanto al
rapporto della piccola con i genitori, chiedeva che venisse statuito l’obbligo degli ex coniugi
ritrovarsi almeno una volta al mese, in pizzeria o altro pubblico locale, per stare insieme al fine
di creare un clima di serenità per la bambina, nonché la permanenza della figlia, nei weekend
stabiliti, anche per la domenica notte, con onere del padre di accompagnarla a scuola il lunedì
mattina. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. All’esito dell’udienza di comparizione
delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione, e dopo aver richiesto chiarimenti alle
parti, il Presidente con ordinanza in data 2-2-2016 confermava le statuizioni contenute
nell’accordo per la separazione coniugale omologato dal Tribunale di Potenza in data 8-1-2010
tra D.L. e B.E., designando sé stesso per l’ulteriore trattazione, e assegnando i termini per la
regolarizzazione del contraddittorio in sede contenziosa. Con sentenza non definitiva del 18-5-
2016, depositata il 19-5-2016, era pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i suddetti
coniugi e si disponeva per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza. Costituitosi in data
27/9/2016 il nuovo difensore della Sig.ra B.E., con istanza depositata il 4/10/2016, la
resistente chiedeva la modifica dell’ordinanza presidenziale limitatamente alle statuizioni
economiche. Con ordinanza del 15/11/16 il Presidente, , formulava alle parti una proposta
conciliativa ex art.185 bis c.p.c. e fissava l’udienza dell’1/12/16 per la comparizione delle parti,
riservandosi di provvedere in merito alla predetta istanza. Rifiutata da entrambe le parti la
proposta conciliativa, con ordinanza depositata il 14/12/2016, il G.I. onerava le parti di
depositare le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2013 al 2015. Acquisita la
documentazione reddituale, dopo aver riascoltato le parti, essendo mutata nel frattempo la
persona del presidente – giudice istruttore, era fissata udienza di precisazione delle
conclusioni. Precisate le conclusioni, all’esito della scadenza dei termini per le memorie
conclusionali e per le repliche, la causa erra rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio
riteneva l’opportunità di un riascolto dei coniugi, avendo prospettato la possibilità di un
mutamento di collocamento della figlia, onde verificare se tale ipotesi rispondeva alla reale
volontà delle parti e della minore e realizzasse l’interesse della figlia. All’esito era nuovamente
riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni oggetto della presente decisione. Osserva il Tribunale che residuano da regolare
le sole questioni economiche tra le parti, e incidentalmente la questione della collocazione della
figlia, sollevata dal ricorrente in comparsa conclusionale, atteso che è già stata pronunciata
sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, e pertanto
unicamente su questi aspetti deve concentrarsi la decisione. Il ricorrente ha chiesto, sul piano
economico, l’esclusione di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, e quanto alla figlia
minore, oggi undicenne, la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350 mensili. Ha
inoltre chiesto una dettagliata regolamentazione delle spese straordinarie per la figlia, da porre
a carico di entrambi i genitori, ciascuno per il cinquanta per cento, ma specificando le spese da
concordare previamente tra i genitori e quelle che invece possono essere disposte senza previa
consultazione del genitore non convivente con la prole. In comparsa conclusionale il ricorrente
ha modificato in parte le precedenti conclusioni, deducendo: – di essere gravato da un ulteriore
onere, (non dedotto nel ricorso introduttivo), costituito dal pagamento mensile della rata di €
359,57 per l’estinzione del prestito concessogli da BancaXxxxx (come da piano di
ammortamento in atti, rilasciato dalla banca il 14.10.2015, e quindi non disponibile il 7.5.2015
quando è stato depositato il ricorso per lo scioglimento del matrimonio), – di aver inoltre, il
17/9/2016, contratto nuovo matrimonio con C.E. (come da certificato di matrimonio allegato
alla memoria di parte ricorrente del 9/11/16); – che l’ex coniuge B.E. lavorerebbe, e quindi
percepirebbe un reddito proprio, e che non avrebbe offerto alcuna prova circa la mancanza di
mezzi adeguati o dell’oggettiva impossibilità di procurarseli tali da giustificare il riconoscimento
del preteso assegno divorzile; – che sarebbe inammissibile la richiesta di addebitare al D.L.
anche il canone di locazione dell’immobile abitato dall’ex coniuge e dalla figlia, avendo peraltro
la B.E. stipulato in proprio un nuovo contratto di locazione a Potenza, allorché trasferitasi in
detta città; – che comunque la B.E. da quando si è trasferita a Potenza vivrebbe a casa del suo
nuovo compagno. Ha inoltre il ricorrente introdotto un domanda nuova, chiedendo, oltre alla
conferma dell’affidamento condiviso, la collocazione della minore presso l’abitazione del padre
in Matera, con addebito, in tal caso, alla B.E. di un contributo di euro 450 a favore del D.L. per
il mantenimento della figlia. La resistente ha insistito per il riconoscimento di assegno divorzile
di euro 500, oltre rivalutazione annuale, e ha chiesto un assegno di mantenimento per la figlia
di euro 400 a carico del ricorrente, essendone aumentate le esigenze; nonché l’attribuzione
integrale delle spese straordinarie al D.L.; e l’obbligo per questi di corrispondere il canone di
locazione dell’alloggio della B.E. e della figlia, ed i consumi. Il punto di partenza non può che
essere il reddito disponibile dalle parti, ed in particolare dal D.L., dal momento che per gli artt.
316-bis c.1, 337-ter c.4, c.c., nonché per il sesto comma dell’art. 5 L. 898/1970, il reddito del
genitore/exconiuge comunque costituisce in ogni caso il quadro economico ineliminabile entro
cui collocare e parametrare tutti gli obblighi di natura economica. Ma prima di affrontare gli
aspetti strettamente economici, è necessario chiarire i profili di diritto relativi alla sussistenza o
meno dei diritti ed obblighi dai quali poi discenderebbero gli oneri economici in questione.
2. L’affidamento e la collocazione della figlia minore. Non vi cono contrasti tra le parti in ordine
all’affidamento della figlia, che è stato concordato come condiviso in sede di separazione, e non
sono state formulate richieste di modifica di tale regime. Il ricorrente, dopo aver chiesto, sia in
ricorso introduttivo, e sia nella memoria integrativa del 17-2-2016, la conferma del
collocamento della figlia, presso la madre, già concordato in sede di separazione consensuale,
ha
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improvvisamente mutato avviso nella comparsa conclusionale, chiedendo la collocazione della
figlia presso il padre in Matera. Ma la nuova domanda appare in stridente contrasto, oltreché
con le precedenti richieste, anche con le ripetute asserzioni del ricorrente secondo cui il suo
lavoro non gli consente di poter tenere con sé la figlia oltre gli orari e i giorni che vengono
indicati in ricorso, giungendo a lamentarsi del fatto che la B.E. avrebbe lasciato la figlia presso
l’abitazione della nonna paterna o del D.L. oltre i giorni e orari concordati. Soprattutto al
riguardo evidenziato che i figli non possono essere considerati oggetti, e come tali spostabili
indifferentemente da un luogo all’altro, a discrezione degli adulti, ma hanno anch’essi una vita
affettiva e sociale, nonché esigenze di continuità scolastica, e quindi non è possibile decidere
della loro collocazione senza considerare le loro esigenze ed il loro interesse, che per legge ha
rilevanza preminente, e peraltro le loro esigenze necessitano di ancor maggiore attenzione
nelle situazioni di crisi familiare, che aggravano insicurezze, disagi e problemi psicologici dei
minori. Pertanto la richiesta di mutamento della collocazione di un figlio minore deve essere
sorretta da gravi ragioni e da fatti nuovi che siano sopravvenuti e che esigano il mutamento
nell’interesse del minore. Nella specie nessun motivo specifico né alcun fatto nuovo è stato
addotto a sostegno della richiesta del ricorrente. Piuttosto il mutamento della domanda appare
chiaramente correlato alla determinazione degli oneri economici a carico del medesimo, che,
ove la figlia fosse collocata presso di lui, non dovrebbe più versare la quota di concorso per il
suo mantenimento alla B.E., ma anzi potrebbe a sua volta pretendere una partecipazione
dell’ex coniuge al mantenimento della figlia. È però evidente che non è possibile prendere in
considerazione tale ultima domanda del ricorrente, al di là della sua tardività rispetto ai tempi
di delineazione del thema decidendum, sia perché non supportata da adeguata motivazione in
ordine alle esigenze della minore, e sia perché dalle stesse dichiarazioni rese dai coniugi al
G.I., a seguito della rimessione in istruttoria per la loro audizione, è emersa con chiarezza la
problematicità e l’incongruenza di uno spostamento della figlia minore presso il padre a
Matera. Infatti la B.E. si è trasferita con la figlia a Potenza, dopo la separazione, non per
capriccio, ma perché le famiglie di origine (anche del D.L.) sono potentine e ivi risiedono i
familiari di entrambi i coniugi, e quindi allo scopo sia di poter contare sull’aiuto non soltanto
economico dei propri familiari, e sia di consentire alla figlia di mantenere i rapporti affettivi con
entrambe le famiglie. La figlia attualmente frequenta la scuola a Potenza, e non appare certo
coerente con il suo interesse portarla via dalla scuola e dalla cerchia di compagni e amici in cui
si è inserita, per giunta in corso di anno scolastico, oltreché allontanarla anche dalle rispettive
famiglie di origine, al solo fine di consentire la revisione dei rapporti economici tra i coniugi
divorziati a favore del D.L.. Va premesso che qualunque modifica del regime di collocamento
e/o affidamento della prole minorenne presuppone per legge il previo suo ascolto obbligatorio,
ex artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., e prima ancora dall’art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dall’art. 12
della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.
176. La madre, B.E., ascoltata dal presidente – G.I. all’udienza dell’8-2-2018, ha chiarito che la
figlia è ben inserita a Potenza, che non vuole lasciare l’ambiente e la scuola, e che inoltre non
ha buoni rapporti con la nuova moglie del padre, per cui non gradirebbe la convivenza con
essa. D’altro lato, anche il D.L., ascoltato dal presidente – G.I., pur avendo egli accennato alla
possibilità di vedere la figlia collocata presso di lui, ha però confermato i suoi impegni lavorativi
imprevedibili quanto a orari e luoghi, e quindi le scarse possibilità di prendersi in concreto cura
– anche – della prima figlia, confermando indirettamente che la nuova domanda era
esclusivamente correlata all’esigenza di riduzione dei propri oneri economici. Alla stregua delle
dichiarazioni rese dalle parti, non è quindi risultato necessario ascoltare la minore, non
essendo in discussione l’affidamento, ed essendo apparsa palese l’irragionevolezza di un
modifica del collocamento della figlia, per il quale comunque il Tribunale aveva voluto
riascoltare informalmente i coniugi, a chiarimenti di eventuali modificazioni delle rispettive
posizioni nonché della possibilità di raggiungere un accordo sugli aspetti economici, anche alla
luce della proposta conciliativa offerta alle parti, purtroppo invano, dal precedente G.I. titolare
del processo. Va in conclusione, all’esito dell’ascolto dei coniugi, confermato il collocamento
della figlia presso la madre, che evidentemente, se è stato concordato tra i coniugi in sede di
separazione, e ne è stata poi chiesta altresì la conferma negli atti introduttivi e nelle memorie
istruttorie, resta, in assenza di fatti nuovi successivi, la collocazione ottimale. 3. La domanda
di assegno divorzile. Il ricorrente ha chiesto l’esclusione di un assegno divorzile per l’ex
coniuge, deducendo, riassuntivamente: a) di godere di un reddito netto di circa 2.900 euro
mensili; b) di essere gravato da un ulteriore onere, per il pagamento mensile dei ratei di un
finanziamento acceso presso Bancapulia; c) di avere, il 17/9/2016, contratto nuovo
matrimonio; d) che l’ex coniuge B.E. lavorerebbe, e quindi sarebbe percettore di reddito
proprio, e non avrebbe offerto alcuna prova circa la mancanza di mezzi adeguati o
dell’oggettiva impossibilità di procurarseli; e) l’inammissibilità della pretesa di addebitare al
D.L. anche il canone di locazione dell’immobile locato di sua iniziativa dalla B.E.; f) che
comunque la B.E. da quando si è trasferita a Potenza vivrebbe a casa del suo nuovo
compagno. Con riferimento all’asserita convivenza della B.E. con altro compagno, si tratta di
una circostanza non provata, e peraltro appare anche logicamente incoerente con la locazione
da parte della B.E., da quest’ultima confermata, di un immobile, per abitarvi con la figlia. Che
senso avrebbe infatti prendere in locazione un appartamento, sia pure di due soli vani,
nonostante il minimo budget economico a disposizione della B.E., se lei era convivente con
altra persona? E se la figlia, per giunta, non è in età da poter essere lasciata sola in un
appartamento diverso da quello in cui vive la madre? Appare quindi infondata la tesi del
ricorrente, per mancanza di prova, oltreché per inconciliabilità logica con la realtà. Per quanto
concerne la tesi del ricorrente secondo cui la B.E. lavorerebbe, o comunque avrebbe capacità
lavorativa, va rilevato che le argomentazioni difensive del D.L. appaiono in parte
contraddittorie e in parte infondate. 7
Il D.L. ha ripetutamente asserito che la B.E. lavorerebbe. Di contro, la B.E. ha negato di avere
un occupazione, dichiarando, anche in sede di audizione da parte del G.I., a seguito della
rimessione sul ruolo istruttorio, che ha tentato ripetutamente varie strade per impegnarsi
lavorativamente, ma senza successo, e chiarendo di aver perso il lavoro di promoter
pubblicitaria, che aveva allorché si era sposata, proprio a seguito della gravidanza e della
nascita della figlia, che non le aveva più consentito di andare continuamente in giro con l’auto
tra i clienti della società di pubblicità per cui lavorava. Quindi, in definitiva, la perdita del lavoro
della B.E. è dovuto alle esigenze di salvaguardia e assistenza della prole e dalla famiglia. Le
dichiarazioni della B.E., in ordine all’impossibilità di recuperare il lavoro che svolgeva, appaiono
plausibili, alla luce degli stravolgimenti che ha subito il mercato della pubblicità con l’avvento di
Internet, per cui è credibile che non abbia più potuto reinserirsi nel ruolo lavorativo
precedente, che tra l’altro era molto ben retribuito, perché la comunicazione telematica ha da
un lato favorito la progressiva concentrazione della gestione del mercato pubblicitario in pochi
enti attrezzati tecnologicamente, ed ha dall’altro tagliato fuori le tradizionali agenzie di
pubblicità, così come ha fatto scomparire le tecniche di approccio alla clientela, ed i relativi
profili professionali, basati sul contatto diretto con la clientela. Del resto, ove la B.E. avesse
realmente oggi un reddito – e a maggior ragione ove svolgesse attività analoga a quella svolta
in passato, per la quale i compensi sono in larga parte a provvigione in quanto legati alla
produttività, e dunque necessariamente da documentare e non occultabili – se ne troverebbe
traccia evidente nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria oltreché nelle sue
dichiarazioni dei redditi. Resta valido il principio cardine in materia di prova secondo cui onus
probandi incumbit ei qui dicit, e quindi è comunque onere del ricorrente dare la prova della
asserzione secondo cui la B.E. lavorerebbe: prova che non è stata offerta. Infatti parte
ricorrente ha chiesto solo di provare che la B.E. avrebbe lasciato la figlia presso il padre oltre i
limiti di orario e giorni concordati, “per poter svolgere la sua attività lavorativa”. Siffatta
richiesta di prova è stata ritenuta, e resta, inammissibile, sia perché richiedeva ai testi
dichiarazioni di conoscenza de relato, e dunque irrilevanti, ovvero l’enunciazione di mere
opinioni; e sia, soprattutto, perché pretendeva di far desumere, attraverso la prova della più
frequente presenza della figlia con il padre, un fatto diverso e non collegato causalmente al
primo. Infatti la presenza della figlia con il padre non è in correlazione logica necessaria con
l’asserito impegno lavorativo della B.E., ben potendo derivare dalla volontà della figlia, ovvero
dello stesso padre (non conoscibili da testimoni terzi), oppure da contingenze occasionali,
ovvero anche da altrettanto occasionali necessità di tempo della B.E. proprio per la ricerca di
una occupazione (come ha confermato la B.E.), attraverso la effettuazione di colloqui, incontri,
test o esami, ed anche periodi di prova in attività nelle quali però i costi erano ampiamente
superiori ai compensi. D’altro lato, è evidente che il genitore collocatario della figlia minorenne
ha dei limiti di tempo oggettivi – derivanti dalle necessità di cura e assistenza della figlia, che
ricadono solo sulle sue spalle e non sono più divisi con l’altro genitore – nelle sue possibilità di
allontanarsi dalla casa per lavoro, ed è dunque penalizzato rispetto all’altro coniuge nella
ricerca e nelle possibilità di attività lavorativa.
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Sono, queste, considerazioni che avrebbe potuto e dovuto fare anche il ricorrente, atteso che
con la separazione si è automaticamente liberato dalla partecipazione agli oneri di assistenza e
gestione quotidiana della figlia, che normalmente nel matrimonio sono condivisi e ripartiti con
l’altro genitore, e che con il divorzio gravano sul solo genitore collocatario. In ogni caso, la B.E.
ha depositato documentazione formale, sottoposta alla A.G.E., attestante la inesistenza di
reddito, ed a fronte di questa documentazione, soltanto la prova certa dello svolgimento di
una attività lavorativa “a nero” potrebbe validamente smentire la condizione di disoccupazione
affermata dalla B.E.. Va data dunque per provata l’attuale condizione di inoccupazione della
B.E., ed occorre verificare quale rilevanza può assumere tale condizione in sede di divorzio,
anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte di legittimità, n. 11504 del 2017.
4. Il nuovo orientamento della Cassazione sull’assegno divorzile: l’eliminazione del riferimento
al “tenore di vita”. La motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 si
articola sui seguenti punti: 1) che «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso — sulla base dell’accertamento
giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3» (cfr.
artt. 1 e 2, mai modificati, nonché l’art. 4, commi 12 e 16, della legge n. 898 del 1970) —, il
rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei
coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro
rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco
dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in
presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da
parte di entrambi gli ex-oniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.).»;
2) che «Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno
di divorzio – previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito
dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in
base all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex-coniuge richiedente
l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”.»;
3) che il giudizio relativo all’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile si articola «in
due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall’eventuale riconoscimento del diritto
(fase dell’an debeatur) e – solo all’esito positivo di tale prima fase – dalla determinazione
quantitativa dell’assegno (fase del quantum debeatur)»; (osservazione, questa della
separazione tra presupposti dell’assegno e criteri di determinazione, già comune alla
giurisprudenza precedente: cfr., ad es., Cass. sez. 1, n. 6660 del 2001; Cass. sez. 1, n. 4809
del 1998; Cass. n. 10901/1991, etc.). 4) che «La complessiva ratio dell’art. 5, comma 6, della
legge n. 898 del 1970 …. ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà
economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi
gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona”
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economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in
questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell’assegno di
divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell’ex-coniuge economicamente più
debole (art. 2 Cost.) – natura che in questa sede va ribadita –, sia la giustificazione della
doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).»; 5) «Sicché – prosegue la sentenza – , se
il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge nella fase dell’an
debeatur, l’assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum
debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì
“in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l’incipit del comma 6 dell’art. 5
cit: «[….] il tribunale, tenuto conto [….]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure
nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un
periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli
ex-coniugi.»; 6) che «Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto
all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi
adeguati” dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire
della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in
carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l’eventuale riconoscimento del diritto si
risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della
“mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata
tendenzialmente sine die: il discrimine tra “solidarietà economica” ed illegittima locupletazione
sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno, nella
fase dell’an debeatur.». Il significato reale della decisione della Cassazione emerge con
chiarezza nell’ultimo periodo della richiamata motivazione, laddove si afferma che il
riconoscimento di un assegno divorzile in assenza dei presupposti indicati dal sesto comma
dell’art. 5 L. 898/1970 integra una indebita locupletazione per il coniuge che ne fruisce. Con
tale affermazione la sentenza (seguita poi anche da altre: cfr. ad es. Cass. nn. 11504, 15481,
23602, 20525, 25327 del 2017), ha inteso superare l’orientamento giurisprudenziale che
ancorava l’assegno divorzile al c.d. “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio: Nel
contempo, ha voluto anche sottolineare la separazione tra le due fasi del giudizio sulla
spettanza dell’assegno divorzile, la fase dell’an debeatur e quella del quantum debeatur, che
nella prassi a volte sono state confuse dando luogo ad una commistione di concetti e alla
sovrapposizione di criteri e presupposti.
5. La inattualità del riferimento al “tenore di vita” goduto ante divorzio.
Va evidenziato che il collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era
operato, nella giurisprudenza precedente, non attraverso una estensione dei criteri di
quantificazione dell’assegno (nessuno dei quali fa espresso riferimento al “tenore di vita”) – e
dei quali la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la sudditanza rispetto all’accertamento dei
presupposti – ma proprio attraverso l’interpretazione dei presupposti dell’assegno – a cui la
sentenza 11504/2017 ribadisce che si deve guardare esclusivamente per decidere l’an – e cioè
del concetto di “adeguatezza” dei mezzi, considerando appunto non adeguati i mezzi che non
consentivano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sez. 1,
n. 3019/1992; Cass. sez. 1, n. 3049/1994; Cass. sez. 1 n. 4809 del 1998). Quindi non appare
sufficiente il richiamo della recente Cassazione a guardare in termini tassativi i presupposti
dell’assegno fissati dalla legge (adeguatezza dei mezzi e impossibilità oggettiva di
procurarseli) per superare il precedente orientamento giurisprudenziale, che ribadisce
anch’esso la rilevanza esclusiva dei due presupposti, ma che introduce il parametro del
precedente “tenore di vita” proprio attraverso l’interpretazione del concetto di “adeguatezza”
dei mezzi. Per rafforzare il rifiuto del riferimento al “tenore di vita”, la sentenza 11504/2017 si
poggia essenzialmente sulla considerazione che ratio dell’assegno divorzile è il principio
costituzionale di solidarietà. Ma, al di là della ratio dell’istituto, è pur sempre
nell’interpretazione della “adeguatezza” dei mezzi che deve risolversi la questione della
riferibilità o meno al “tenore di vita” precedente. Per quanto concerne la ratio dell’assegno
divorzile, nella giurisprudenza successiva alla novella legislativa del 1987 è pressoché univoco
il rilievo che la disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo
dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 989, «ha attribuito all’assegno di divorzio natura
esclusivamente assistenziale» (Cass. sez 1, n. 7199/1997; Cass. sez. 1, n. 3049/1994):
affermazione che è coerente con l’affermazione, di Cass. 11504/2017, del fondamento
dell’assegno insito nel dovere di solidarietà, ben coordinandosi la natura assistenziale con il
fondamento dell’obbligo di solidarietà. Ma l’affermazione della giurisprudenza precedente in
ordine alla ratio “meramente assistenziale” dell’istituto risulta in netto contrasto con il
contemporaneo riferimento al tenore di vita prima goduto, perché il concetto di assistenza
implica un trattamento economico finalizzato alla sopravvivenza, e non certo in termini di
equivalenza alle precedenti condizioni di agiatezza. Analogamente – come ha giustamente
rilevato, indirettamente, la sentenza 11504/2017 – la scelta di far riferimento al tenore di vita
quo ante risulta in contrasto anche con la funzione di solidarietà, che può intendersi in senso
solo di poco più ampio della funzione assistenziale. In realtà, la teorica del tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio appare una traslazione, per via interpretativa, nel nuovo
testo dell’art. 5, sesto comma, L. 898/1970, di concetti che erano enunciati nel testo
previdente del quarto comma dell’art. 5 cit., nel quale si prevedeva l’obbligo del coniuge più
abbiente di versare un assegno divorzile “in proporzione alle proprie sostanze e ai propri
redditi” al coniuge meno abbiente. Traslazione che, non consentendolo più la lettera della
norma introdotta dalla legge 74/1987, è stata attuata attraverso l’interpretazione del concetto
di “mezzi adeguati”. Non vi è dubbio che tale orientamento giurisprudenziale sia stato motivato
dall’esigenza di salvaguardia del coniuge più debole. Come per la verità non può negarsi che
anche la nuova norma preveda una proporzionalità rispetto alle «condizioni» ed ai «redditi»,
ma di entrambi i coniugi, e non più in funzione di equiparazione delle rispettive condizioni
economiche. Per cui l’interpretazione perpetuante l’esigenza di adeguamento al benessere
dell’ex coniuge risulta effettivamente non coerente, oltreché con la nuova previsione normativa
introdotta con la riforma del 1987, con la disciplina generale del divorzio, oltreché
contraddittoria con l’incontroversa funzione assistenziale dell’assegno divorzile.
Per superare questa discrasia interpretativa la sentenza 11504/2017 prende le mosse dalla
considerazione che «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti
alla trascrizione del matrimonio religioso ….. il rapporto matrimoniale si estingue
definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò
considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali
(art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e
materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio
della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex-coniugi
(cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.)». Se sono venuti meno gli
obblighi derivanti dal matrimonio, perché si deve riconoscere – attraverso una forzatura
interpretativa quale l’intendere l’adeguatezza riferita al tenore quo ante – al coniuge meno
abbiente un assegno divorzile che ripristini una situazione economica di cui egli non ha più
diritto di fruire? La mancata previsione tra i presupposti dell’assegno (ma anche tra i criteri di
quantificazione) del precedente «tenore di vita» – espressione con la quale si intende il livello
di agiatezza di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio – è agevolmente spiegabile,
ove si consideri che il «tenore di vita» della famiglia non è espressione della semplice somma
aritmetica delle capacità produttive dei singoli coniugi (come in qualche sentenza si è
affermato: ad es. Cass. 4764/2007, che lo individua nell’«ammontare complessivo dei loro
redditi … e disponibilità patrimoniali»), ma è la scaturigine dell’apporto dato alla famiglia da
tutti i suoi componenti, in primis dai coniugi (ovvero anche dagli ascendenti od altri familiari
conviventi, e a volte, successivamente, anche dai figli) i quali, dando concreta e spontanea
attuazione ai principi di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della
famiglia e di coabitazione, nonché di contribuzione ai bisogni della famiglia, in base alla propria
capacità lavorativa ed alle proprie sostanze, costruiscono appunto il «tenore di vita» comune
della famiglia. Il venir meno dell’unione e della comunione familiare necessariamente fa venir
meno quel tenore di vita, perché viene meno il concorso degli apporti dei coniugi, riportando
inevitabilmente ciascuno dei coniugi alla dimensione economica e sociale che aveva prima del
matrimonio, salvo appunto il correttivo del soccorso solidaristico dell’ex coniuge, finquando
l’ex-coniuge non recuperi una propria autonomia reddituale ovvero si costruisca un nuovo
tenore di vita complesso, costituendo una nuova unione. Dunque non sarebbe possibile, in
linea di principio, per valutare il diritto al mantenimento di un coniuge, fare riferimento ad un
livello di vita che è stato pur sempre frutto dell’apporto complesso di entrambi, e dal quale non
appare agevolmente scorporabile l’apporto di ciascuno, considerato che apporto vi è anche
qualora il coniuge non abbia prodotto e aggiunto reddito in termini economici, ma si sia
dedicato alle attività domestiche e di gestione della casa, e/o di cura dei figli: apporto che
comunque ha un valore economico, quantomeno (ma non solo) in termini di risparmio del
pagamento di persone incaricate di tali incombenze, e di cui si giova l’economia familiare ed
anche l’altro coniuge che produce reddito: e di cui è anche giusto tener conto nel caso
sussistano i presupposti per l’assegno, ma che non può assurgere al livello di mantenimento
del tenore di vita matrimoniale. D’altro lato, è la stessa disposizione normativa, allorché
menziona tra i criteri di calcolo dell’assegno «il contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune», ad evidenziare da un lato la fusione degli apporti individuali che da luogo al tenore di
vita matrimoniale, e dall’altro ad escluderne la rilevanza tra i presupposti dell’assegno
divorzile, confinandolo tra i criteri di computo. In definitiva, dall’enunciazione normativa dei
criteri di quantificazione si evince che il tenore di vita è il frutto della cooperazione materiale e
spirituale dei coniugi, e quindi, in quanto connaturato al matrimonio, non solo è naturale che
venga meno con la separazione prima, e poi definitivamente con il divorzio, ma il suo venir
meno è altresì consapevole e voluto dai coniugi, nel momento in cui decidono di separare le
loro vite e di non cooperare più fra loro, per prendere ciascuno la sua strada. Sulla base di tali
considerazioni, l’adeguatezza dei mezzi non può essere rapportata al tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, che non è ricostruibile cessato il matrimonio, e non avrebbe senso che
si protraesse finita la cooperazione tra i coniugi, rischiando ogni statuizione legata a tale
concetto di tradursi, come osserva la citata sentenza 11504/2017, in una indebita
locupletazione a danno del coniuge più abbiente. Il venir meno dell’unione matrimoniale, in
conclusione, giustifica il ritorno alle rispettive differenti posizioni economiche godute da ciascun
coniuge prima del matrimonio, fatti salvi i rispettivi diritti derivanti dalla divisione del
patrimonio comune (che non trovando ingresso in sede di procedimento di famiglia, per la
diversa natura dell’azione e la diversità del rito, spesso non vengono considerati), con
l’eccezione dei casi previsti dall’art. 5, sesto comma, L. 898/1970. Pur risultando condivisibile
la valenza attribuita alla cesura del vincolo matrimoniale nella definizione dei rapporti tra i
coniugi, forse andrebbero considerati, in particolare per i casi di condizioni economiche meno
abbienti, gli effetti, spesso negativi, della progressiva riduzione dei tempi tra separazione e
divorzio, che spiega un’incidenza rilevante sui rapporti economici. E’ noto che la giurisprudenza
costantemente ha affermato l’indipendenza delle statuizioni economiche della separazione da
quelle del divorzio, sulla base da un lato della ribadita diversità di funzione e di disciplina dei
due assegni (ad es. Cass. 1758/2008; Cass. 25010/2007; Cass. 11575/2001), e dall’altro per
la necessità per il giudice di procedere ad una verifica delle attuali condizioni economiche delle
parti (Cass. 1758/2008), pur se non mancano decisioni che affermano che «anche l’assetto
economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella
misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita
goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi» (pur riferendo la
funzione del raffronto alla superata concezione dell’adeguamento al tenore di vita) (Cass.
11686/2013). Le recenti riforme, riducendo e pressoché azzerando il lasso di tempo che in
origine intercorreva per legge tra separazione e divorzio, hanno finito per ridurre – e quasi
azzerare – di fatto anche la differenza tra i due regimi economici, sia perché che i due istituti
sono ormai temporalmente ravvicinatissimi, ed a volte si sovrappongono, sopraggiungendo la
pronuncia di divorzio persino mentre è ancora in corso il giudizio di separazione; e sia perché
con l’abbreviazione dei tempi è venuta meno la funzione di “cuscinetto” del periodo di
separazione, che consentiva di graduare nel tempo l’assestamento, anche economico, dei
rapporti tra i coniugi e concedeva i tempi per il recupero, quando possibile, di una rispettiva
autonomia economica.
Probabilmente si potrebbe cercare di operare una correzione, nei casi più critici, attraverso i
criteri di quantificazione indicati dal sesto comma. Ma forse sarebbe opportuno un intervento
legislativo che ridefinisca meglio i confini tra i due istituti.
6. I presupposti dell’assegno divorzile. I “mezzi adeguati”. Chiarita la funzione dell’art. 5, sesto
comma, L. 898/1970, che è derogatoria degli effetti rescissori naturali del divorzio, e la
tassatività dei casi in ci tale deroga può operare, occorre definire i presupposti dell’assegno
divorzile, che il legislatore ha indubbiamente espresso in termini piuttosto vaghi, e quindi
chiarire i criteri di determinazione, onde poterne verificare la sussistenza del diritto invocato
dalla resistente nella vicenda in esame. Recita testualmente il sesto comma dell’art. 5 cit. che
«con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.». Dal tenore
letterale e sintattico della disposizione del sesto comma, è evidente che il presupposto che
giustifica la spettanza dell’assegno divorzile è costituito dalle sole due condizioni racchiuse nel
periodo finale della norma in esame («quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per ragioni oggettive»), dal momento che la congiunzione temporale
“quando” indica appunto il momento, e implicitamente anche il caso, in cui spetta il diritto. Per
quanto esposto in precedenza l’adeguatezza dei mezzi non può essere individuata con
riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale, che indica un concetto non più attuale,
essendosi sciolta già con la separazione l’unione coniugale, e che non può rappresentare un
parametro per le esistenze individuali, essendo il frutto unico e irripetibile della cooperazione
materiale e spirituale dei coniugi in costanza di matrimonio, si possono prospettare diverse
ipotesi. La giurisprudenza a volte ha preso in considerazione – quale paragone per
l’adeguatezza – il reddito e/o la condizione patrimoniale del coniuge più abbiente, pur se
mascherata attraverso circonlocuzioni o enunciazioni surrettizie, come ad esempio allorché si è
chiede al ricorrente «la prova della propria impossidenza o della mancanza di mezzi economici
e altresì la prova dell’ammontare dei redditi e delle sostanze dell’obbligato» (Cass. sez. 1, n.
7199/1997). Paradigmatica dell’indirizzo giurisprudenziale che considera quale riferimento il
reddito del coniuge più abbiente risulta la sentenza n. 13169/2004, nella quale si osserva,
quanto al secondo presupposto (della impossibilità di procurarsi mezzi adeguati) che si deve
«trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della
mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a
quello goduto in costanza di matrimonio». A parte il fatto che nel momento in cui si considera
il reddito del coniuge più abbiente, e si gravasse quest’ultimo di un assegno a favore del meno
abbiente allo scopo di bilanciare ed equiparare i due redditi, automaticamente il reddito del
primo non sarebbe più quello considerato, ma dovrebbe essere nuovamente apprezzato
detratto l’importo dell’assegno che gli viene tolto per essere attribuito all’altro, e dunque
dovrebbe essere riveduto al ribasso anche l’assegno, siffatto modo di ragionare produce
effettivamente una ingiusta locupletazione a favore del coniuge beneficiario, come ha rilevato
Cass. 11504/2017, poiché, andando ben oltre la soglia – che è già oltre la funzione
assistenziale – della autosufficienza economica, attua un riequilibrio economico coattivo che è
privo di causa, stante il venir meno dell’unione coniugale e dell’obbligo dei coniugi di reciproca
assistenza e cooperazione nell’interesse comune, e di conseguente condivisione del benessere
economico. Si tratta, quindi, di un ragionamento non condivisibile, perché: – la differenza di
redditi viene già in considerazione tra i criteri di valutazione enunciati dalla prima parte del
sesto comma, e non può integrare anche il presupposto di fatto dell’assegno; – il paragone
con il reddito del coniuge abbiente confliggerebbe con la natura assistenziale dell’assegno,
trasformandolo in uno strumento di compensazione di un divario economico, ma in mancanza
di un obbligo di legge che imponga tale compensazione; – configgerebbe altresì con il principio
del venir meno – con il divorzio – dell’obbligo di cooperazione materiale e morale dei coniugi, e
del conseguente diritto alla condivisione del benessere economico. Se la funzione dell’assegno,
come appare corretto ritenere anche secondo la costante giurisprudenza, è assistenziale (cfr.
ad es. Cass. 3049/1994: «ha carattere esclusivamente assistenziale»; idem: Cass. 7199/1997;
Cass. 8183/1999; Cass. 3101/2000; Cass. 8109/2000; Cass. 6660/2001; Cass. 1809/1991;
Cass. 10901/1991; Cass. 12682/1992; Cass. 3049/1994; Cass. 11117/1994; Cass.
13017/1995), ed è posto a carico dell’ex-coniuge in attuazione del dovere di solidarietà
(solidarietà che si spiega per essersi il coniuge più abbiente giovato, per la durata del
matrimonio, dell’apporto del coniuge meno abbiente), allora il parametro di riferimento per
stabilire l’adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge più debole non può più essere
quello della ricchezza dell’altro coniuge, bensì la condizione oggettiva del coniuge più debole,
che deve essere tale da non poter vivere un’esistenza dignitosa. Il principio della «mancanza
di mezzi adeguati», letto in chiave assistenziale, deve allora essere interpretato con riferimento
alla disposizione costituzionale che esplicitamente considera l’ipotesi della mancanza di mezzi
adeguati, e cioè l’art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che
siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Gli eventi in tale articolo
contemplati quali generatori della mancanza di mezzi adeguati coincidono con la larghissima
parte dei casi in cui uno dei coniugi divorziati si trova in condizioni di indigenza. Nel concetto di
«disoccupazione involontaria» ben rientrano le ipotesi in cui la condizione di disoccupazione è
dovuta al fatto di essersi il coniuge dedicato in maniera totalitaria alle esigenze della famiglia,
ovvero all’impossibilità di cercare un lavoro, per dovere il coniuge meno abbiente ancora
dedicarsi – oltre la fine del matrimonio – alla cura di figli non autonomi o gravati da inabilità.
Altrettanto rilevanti sono i casi di vecchiaia o inabilità, che impediscono il lavoro (e dunque
rilevano anche ai sensi dell’ulteriore presupposto, esplicativo del precedente), nonché di
malattia o infortuni, finquando perdurino le conseguenze ostative di una attività lavorativa.
L’espressione normativa, parlando di mancanza di “mezzi adeguati”, ingloba in sé non solo le
ipotesi di assoluta mancanza di qualunque provento economico, ma anche i casi in cui il
coniuge indigente goda di proventi minimi, ma non sufficienti a costituire “mezzi adeguati” di
sussistenza. Ben vi rientrano quindi, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno (da
parametrare, però secondo i criteri e i limiti che si esaminano oltre), anche i casi di
svolgimento di prestazioni lavorative occasionali e casuali, la cui retribuzione è in termini
talmente minimi, che non può garantire la possibilità di procurarsi il minimo quotidianamente
necessario per vivere. Il problema concreto è a quale soglia di valore ancorare il livello minimo
di “mezzi adeguati”, al di sotto del quale, pur in presenza di redditi, si possa prevedere un
assegno divorzile “integrativo”. Stante la natura assistenziale dell’assegno divorzile, alla
stregua della normativa di settore, il parametro reddituale standard minimo deve ritenersi
l’importo dell’assegno sociale, (che in prospettiva dovrebbe essere sostituito dal ReI, reddito di
inclusione, di cui alla D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017), che ammonta, oggi, ad euro 453
mensili, (ma su tredici mensilità, ed ovviamente la previsione di una tredicesima mensilità
nell’assegno divorzile potrebbe essere congrua solo se anche nel reddito del coniuge più
abbiente fosse prevista tale voce retributiva). Ovviamente ciò non vuol dire che deve essere
sempre riconosciuto un importo di tale valore, poiché tale valore funge da parametro minimo,
ma va poi corretto sulla base dei criteri di determinazione indicati nella prima parte del sesto
comma, e ben può essere variato: in aumento, se sulla base delle condizioni rispettive dei
coniugi e dei redditi rispettivi, nonché attesi gli altri criteri, l’importo appare troppo basso (ma
pur sempre nei limiti di un’ottica assistenziale), oppure anche in diminuzione, se il reddito
dell’altro coniuge si limita anch’esso ad un assegno o ad una pensione sociale, o di invalidità,
etc. (ipotesi tutt’altro che infrequente), e dunque sarebbe impossibile imporgli il versamento
anche della soglia minima predetta. Nel caso di redditività di gran lunga superiore dell’altro
coniuge, e sempre che lo giustifichino i criteri di determinazione fissati nella prima parte del
sesto comma, ben potrebbe Per quanto riguarda il secondo inciso «o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive», in giurisprudenza lo si è inteso non come un’alternativa al
primo presupposto (ed in effetti non lo è, perché in realtà i due concetti non si escludono tra
loro, ma spesso coesistono, sE.i considerando due diversi aspetti della condizione di inferiorità,
uno “statico” e l’altro “dinamico”), ma come un’ipotesi «esplicativa» della prima (Cass. n.
294/1991; Cass. n. 13169/2004). L’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sussistenza
deve essere oggettiva e dunque derivare non dalla volontà di non impegnarsi lavorativamente
(che configgerebbe tra l’altro con i principi costituzionali di rilevanza del lavoro quale
parametro di dignità e qualità oltreché diritto-dovere dell’individuo: artt. 1 c.1, 2, 35-38, Cost.)
ma dall’impossibilità di lavorare: ad es. perché si deve «dedicare con continuità all’assistenza
di due figli minori handicappati a lei affidati» (Cass. sez. 1, n. 294 del 14/1/1991); oppure
perché per l’età della persona non è più possibile il suo reinserimento nel mondo del lavoro, o
perché soffre di un handicap fisico, ovvero nella zona in cui vive non è possibile trovare
l’occupazione corrispondente alla qualifica o al settore professionale, o alle sue capacità, o
infine perché è una zona (e non sono affatto rare, specie nel meridione), priva di offerta
lavorativa e comunque la persona non può allontanarsene per avere lì la casa e/o familiari da
assistere. L’interpretazione dell’adeguatezza nel senso di considerarla in rapporto alle risorse
sufficienti ai bisogni minimi dell’esistenza esprime un concetto più coerente con la finalità
assistenziale enunciata concordemente dalla giurisprudenza, con le correzioni apportabili sulla
base dei criteri della prima parte del sesto comma dell’art. 5 in esame.
7. I criteri di determinazione dell’assegno. In assenza di “mezzi adeguati” il sesto comma
dell’art. 5, nella prima parte, afferma – recependo alcuni dei criteri già enunciati nel testo
dell’art. 5 precedente la novella – che il Tribunale deve determinare l’assegno «tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio». I criteri sono enunciati in successione, con la sola crasi di una
virgola, e dunque devono intendersi elencati non secondo un ordine di prevalenza, ma
appaiono tutti egualmente rilevanti, salvo i collegamenti logici che li legano. Va osservato che
probabilmente alcuni dei criteri indicati rivestivano ben maggiore utilità nel regime normativo
precedente, che perseguiva l’esigenza di perequazione delle rispettive condizioni degli exconiugi,
non prevedendo il presupposto – oggi vigente – della mancanza di mezzi (che ha
ravvicinato l’assegno divorzile all’assegno di mantenimento nella separazione). Ma, atteso che
la finalità di perequazione è stata espunta già dal legislatore, ed evidenziata dalla
giurisprudenza più recente, e che rileva quale presupposto dell’assegno solo la condizione di
indigenza, alcuni dei criteri, trasfusi nella nuova disposizione dal testo precedente, appaiono
ultronei. Il riferimento alle «condizioni dei coniugi» ripete in parte un criterio già contemplato
nel testo precedente, nel quale però le condizioni erano integrate dalla specificazione
«economiche». L’eliminazione dell’aggettivo lascia intendere che non vanno considerate solo le
condizioni economiche, ma anche quelle personali, e cioè di salute o di età, mentre il plurale
«coniugi» evidenzia che il criterio non riguarda solo il coniuge bisognoso, ma entrambi, e
dunque impone all’interprete di operare un raffronto tra le rispettive condizioni. Ma se – come
appare corretto – non è più l’equiparazione delle rispettive condizioni patrimoniali il fine
dell’assegno divorzile, qual è la funzione della verifica delle condizioni di entrambi i coniugi nel
momento della quantificazione dell’assegno? La funzione del criterio appare da un lato rivolta
ad inquadrare la fascia socio-economica delle parti, e di invitare il giudice alla massima
elasticità nella valutazione concreta delle situazioni, trattandosi di una materia in cui la
complessità è sovrana e la diversità di situazioni soggettive è enorme. Proprio il riferimento
della norma alle condizioni dei coniugi non solo economiche, ma nel senso più ampio del
termine, includendo aspetti strettamente personali, affettivi, di rapporti con il coniuge e con i
figli, di collocazione spaziale e abitativa, di natura e modalità della attività lavorative svolte e/o
cercate, di capacità lavorativa, di distanze dei luoghi di lavoro, di compatibilità con le esigenze
dei figli, etc., non può non esigere una specifica ed attenta – quanto difficile, anche per il
frequente tentativo delle parti in lite di occultare le reali condizioni – personalizzazione della
decisione del giudice.
Il criterio del «reddito di entrambi» i coniugi costituisce la “cornice” entro la quale può e deve
muoversi il giudice, nel senso che qualunque pretesa del coniuge meno abbiente deve
comunque rapportarsi al reddito dell’altro coniuge e, con particolare riguardo ai casi – molto
più frequenti – di redditi bassi di entrambi i coniugi, non potrebbe mai trovare riconoscimento
in termini economici tali da che comportare l’eccessivo depauperamento dell’ex coniuge che ha
mantenuto una capacità reddituale. Il criterio delle «ragioni della decisione» (che non può
essere riferito ai motivi della decisione, e cioè alle argomentazioni che supportano la decisione
del giudice, perché in tal caso si verificherebbe una inversione logica, non potendo l’argomento
motivazionale, che è successivo alla decisione costituire contemporaneamente il criterio di
decisione) è stato interpretato sin dall’inizio dalla giurisprudenza come riferibile alla
responsabilità per il fallimento del matrimonio (Cass. sez. un. 26-4-1974 n. 1194; Cass.
270/1982; Cass. 405/1975; Cass. 2934/1977), ed ovviamente – così inteso – il criterio rileva
nei casi in cui la separazione e quindi il divorzio siano scaturiti da gravi inadempienze del
coniuge, ovvero da una delle cause indicate nell’art. 3 della legge 898/1970. Si è però
obbiettato che non esistendo un divorzio per colpa, né una addebitabilità formale del divorzio,
come invece per la separazione, una simile indagine sarebbe ultronea, atteso anche il limite
generale costituito dal presupposto dell’assegno, e cioè la mancanza di mezzi adeguati. Per cui
le ragioni della decisione, e cioè della pronuncia di divorzio, andrebbero riferite alla casistica di
ipotesi che giustificano il divorzio, contenuta nell’art. 3 della legge 898/1970, casistica che però
esprime in larga parte una valenza comunque simile alle cause di addebito nella separazione.
Pur volendo ritenere che, attraverso tale criterio, «ai fini dell’attribuzione dell’assegno di
divorzio, il giudice non può omettere di considerare, quanto alla responsabilità per il fallimento
del matrimonio, le risultanze della causa di separazione personale per colpa, nè la circostanza
che uno dei coniugi sia stato condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare» (Cass. 1, n. 2934/1977), e dunque che nella quantificazione dell’assegno devono
entrare valutazioni indennitarie/risarcitorie (Cass. 11490/1990, Cass. 11491/1990 e Cass.
11492/1990, richiamate in motivazione da Cass. 7199/1997, per la quale «i criteri indennitario
e risarcitorio, a seguito della riforma del 1987 non costituiscono più elementi per il
riconoscimento dell’assegno, ma solo criteri utilizzabili, al massimo, per la sua
parametrazione») il problema per l’interprete resta comunque la verifica di quanto possa
incidere questo criterio, come pure gli altri, nella determinazione dell’assegno, se non è più
parametro il riferimento il precedente “tenore di vita” in costanza di matrimonio, se il
presupposto del riconoscimento è pur sempre e solo la “mancanza di mezzi adeguati”, e se
l’assegno non ha funzione ristoratoria e/o risarcitoria ma assistenziale (Cass. 7199/1997). Il
«contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune» riflette pressoché pedissequamente
il criterio enunciato nel testo normativo ante riforma, con l’aggiunta del riferimento al
patrimonio di ciascun coniuge oltre che a quello comune, ed era pienamente funzionale alla
finalità della perequazione della ricchezza considerata nel regime precedente, ma anche alla
rilevanza al lavoro endofamiliare del coniuge, prima del 1975 neppure considerato
dall’ordinamento. Il criterio ha una effettiva utilità al fine della quantificazione dell’assegno
divorzile, ancora una volta in funzione equitativa, per elevare l’importo dell’assegno – pur
sempre però da rapportarsi alla finalità assistenziale – a compensazione del fatto che il coniuge
meno abbiente non abbia potuto provvedere a crearsi una propria capacità reddituale perché si
è dedicato prevalentemente o totalmente alle esigenze familiari, a volte – caso tutt’altro che
infrequente – per la insuperabile pretesa in tal senso dell’altro coniuge, che si è voluto
assicurare la sua dedizione assoluta alla famiglia e a sé stesso. In tale ultimo caso, in cui alla
genesi della situazione di indigenza post-matrimoniale ha dato causa il comportamento del
coniuge più abbiente, appare non solo equo, ma doveroso, attribuirgli un obbligo maggiore,
anche se pur sempre in rapporto alla sua capacità reddituale (Cass. 1, n. 2934/1977: il
giudice «deve, inoltre, considerare l’apporto dato dalla moglie alla formazione del patrimonio
comune, anche con la sola attività di casalinga»). L’elevazione dell’assegno in base a tale
criterio non può però non tener conto del limite generale imposto dall’altro criterio del reddito
del coniuge più abbiente. Infine, il «rapporto alla durata del matrimonio» sembra poter fungere
anch’esso da criterio correttivo – in senso ampliativo o riduttivo, a seconda della durata, ma
pur sempre limitato dalla “cornice” della disponibilità reddituale del coniuge più abbiente –
quando la situazione di indigenza post-divorzio è scaturita, come si è detto, dalla dedizione
prevalente o totale del coniuge alle esigenze della famiglia. In definitiva, pur se i predetti criteri
di determinazione dell’assegno sono considerati dalla giurisprudenza come esplicativi, e non
graduati gerarchicamente, e si è ritenuto che ciascuno di essi possa essere da solo sufficiente a
fondare la quantificazione (cfr. in tal senso Cass. 10201/2005, per la quale deve escludersi che
il giudice debba dare adeguata giustificazione della decisione, con la puntuale considerazione di
tutti parametri di riferimento enunciati dal sesto comma dell’art. 5), tuttavia un rapporto di
precedenza o di sudditanza, e in definitiva di gerarchia, emerge tra loro sul piano logico. Tutti
sono in grado di svolgere un ruolo preciso nel guidare la quantificazione, ma appare evidente
che i criteri delle «condizioni dei coniugi» e dei «redditi» di entrambi costituiscono la «cornice»
entro cui inevitabilmente si deve muovere il giudice nella quantificazione, sulla base degli altri
criteri indicati, non potendo onerare alcuno dei coniugi di obblighi insostenibili in base alla sua
obbiettiva condizione economica e reddituale. assolvendo anche indirettamente – qualora non
considerati direttamente nella valutazione – una funzione di delimitazione del rischio di
sproporzione della quantificazione, non dovendo comunque la liquidazione operata confliggere
con uno di essi.
8. Considerazioni conclusive sui principi normativi. Sulla base delle considerazioni svolte, sulla
scorta delle chiarificazioni rese dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
11504/2017, nonché Cass. n. 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017), è possibile sintetizzare i
seguenti principi in materia di assegno divorzile: 1) il divorzio, recidendo in nuce il vincolo
matrimoniale, recide tutti gli obblighi che da esso derivano, sia di natura personale che
patrimoniale, fatti salvi quegli obblighi di cui la legge medesima afferma la persistenza oltre il
divorzio. 2) Vengono conseguentemente meno gli obblighi di reciproca cooperazione materiale
e morale per la famiglia, e quindi anche il conseguente reciproco diritto alla condivisione del
benessere economico prodotto con il comune apporto. 3) Il sesto comma dell’art. 5 L.
898/1970 introduce una eccezione al principio generale del venir meno di ogni legame
personale e patrimoniale tra i coniugi divorziati, solo ed unicamente in quei casi in cui il
coniuge più debole, nel ritornare alla dimensione economico-patrimoniale individuale, venga a
trovarsi in una condizione di «mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità oggettiva di
procurarseli»: previsione che, stante la sua natura eccezionale, non può essere applicata oltre i
casi in esso considerati, né può essere estesa interpretativamente. 4) Il “tenore di vita”
matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassativi che giustificano la concessione di un
assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltreché
per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in conflitto
con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale. 5)
I criteri di quantificazione dell’assegno hanno pari rilevanza, anche se con diversa funzione
logica, e possono essere utilizzati anche singolarmente; 6) Il reddito del coniuge più abbiente
costituisce il criterio cornice entro il quale, ed in proporzione al quale deve essere quantificato
l’assegno, non potendo il soddisfacimento della finalità assistenziale del coniuge indigente
provocare l’impoverimento l’altro coniuge, e neppure dovendo realizzare una equiparazione
patrimoniale, che stante la fine dell’unione familiare ha più ragion d’essere. 7) Le esigenze
della prole non vanno ovviamente considerate nella determinazione dell’assegno divorzile,
poiché ne è ben diverso il fondamento, ed il mantenimento dei figli segue altri criteri di
determinazione: se l’assegno divorzile non va proporzionato al reddito del coniuge più
abbiente, il mantenimento dei figli è invece per legge legato proporzionalmente al reddito di
ciascun coniuge (art. 337-ter c.4 c.c.), ed in caso di forti disparità di reddito tra i due genitori i
figli hanno pieno diritto di continuare a godere di un tenore di vita proporzionato a quello del
genitore più abbiente.
9. La determinazione dell’assegno divorzile e del mantenimento della figlia nella vicenda in
esame. Chiariti nei predetti termini i principi applicabili in materia di assegno divorzile, è
possibile affrontare l’esame in concreto delle domande delle parti. Nella vicenda in esame
sussiste il presupposto di legge per il riconoscimento dell’assegno divorzile, della mancanza di
mezzi adeguati da parte dell’ex coniuge B.E., che, come si è visto, costituisce il presupposto
primario, di cui il secondo presupposto («non può procurarseli per ragioni oggettive») per
costante affermazione giurisprudenziale rappresenta un’esplicazione e non una nuova ipotesi
alternativa alla prima. E’ evidente che il diritto all’assegno ritornerà in discussione nel
momento in cui la B.E. dovesse reperire un’occupazione stabile che le fornisca “mezzi
adeguati” per vivere. Ed a tal fine nulla impedisce che il D.L. si attivi per aiutare la B.E. nel
reperimento di un’attività lavorativa stabile, e sufficiente ad assicurarle i mezzi minimi adeguati
alle esigenze di sussistenza (ma anche confacente alla sua professionalità, che va rispettata e
considerata tra le «condizioni dei coniugi», pur se non necessariamente equivalente al
precedente), atteso che quest’ultima ha comunque ribadito di voler trovare, anche per propria
dignità oltreché per recuperare l’indipendenza economica. Ma fino a quel momento va
riconosciuto il diritto a percepire un assegno divorzile. E’ emerso dagli atti che la B.E. ha perso
il lavoro non per suo capriccio o scelta volontaria, ma per essersi messa a disposizione della
famiglia, con la maternità, il cui impegno ha certamente ha una valenza essenziale e superiore
a qualunque altro impegno sociale od economico, ed ovviamente contando sul sostegno
economico del coniuge, e co-genitore, finquando non fosse stata in grado di riprendere
l’attività lavorativa. La sopravvenuta frattura dell’unione coniugale ha fatto saltare ogni
previsione, relegando la B.E. in una situazione, certamente non voluta, di dipendenza
economica dall’ex coniuge, le cui cause sono rimaste occultate dalla definizione dell’accordo
per una separazione consensuale. La B.E. tra l’altro svolgeva un lavoro di promoter
pubblicitario che le assicurava un reddito anche superiore a quello del D.L.. Purtroppo
l’oggettiva impossibilità della B.E. di recuperare la capacità lavorativa e reddituale quo ante è
scaturita dalle innovazioni, radicali e improvvise, introdotte anche nel suo settore dalla
comunicazione in rete, che ha reso obsoleta ma anche eccessivamente costosa – al paragone
con le modalità di comunicazione on line con la clientela – l’attività che in precedenza era
svolta “porta a porta”, ed ha provocato la cancellazione dal mercato del lavoro del profilo
professionale rivestito dalla B.E.. Ritiene quindi il Tribunale di dover considerare, ai fini della
determinazione dell’assegno: la funzione assistenziale dell’assegno; le condizioni complessive
dei due coniugi (la B.E., disoccupata, e con una figlia minore e studentessa convivente, il cui
mantenimento è regolato autonomamente; e il D.L., occupato, ma con un nuovo nucleo
familiare ed un’altra figlia piccola); il reddito complessivo del D.L. (euro 2.900 mensili circa);
l’apporto dato dalla B.E. alla famiglia, con la gravidanza e l’abbandono del lavoro per essa e
per curare poi la figlia piccola; le condizioni concordate in sede di separazione consensuale che
costituiscono un indice di ragionevole sostenibilità delle obbligazioni ivi assunte, in quanto
appunto accettate da entrambi i coniugi; la durata del matrimonio, di anni 7, nei quali la B.E. si
è allontanata dal mondo del lavoro per circa cinque anni. Per cui sulla base di tali elementi, e
delle considerazioni svolte in precedenza, ritiene di dover quantificare l’assegno divorzile per la
B.E., da corrisponderle fino a che non troverà una occupazione stabile, nel medesimo importo
concordato in sede di separazione, e cioè di euro 500 (di poco superiore al valore dell’assegno
sociale, pari ad euro 453), considerato anche che, avendolo concordato le parti, evidentemente
è stato ritenuto da entrambe, rispettivamente, congruo e sostenibile. Va confermata altresì la
clausola con cui, in sede di accordo di separazione, il «D.L. si obbliga a garantire alla signora
B.E. la copertura assicurativa per spese mediche sino ad un importo di euro 100,00 (cento)
mensili», che deve considerarsi integrazione del predetto assegno. Per quanto concerne la
richiesta della B.E. di ottenere dal D.L. anche il pagamento del canone di locazione
dell’appartamento per sé e per la figlia, richiesta di cui il ricorrente sostiene l’inammissibilità,
essa poggia sulla tesi secondo cui vi sarebbe stato un accordo informale tra le parti in tal
senso, poi non trasfuso in sede di separazione. È vero, per averlo dichiarato lo stesso D.L. al
presidente-G.I., che egli ha pagato per un certo periodo il canone di locazione
dell’appartamento dove era rimasta ad abitare la B.E.. Ma è anche vero che nell’accordo di
separazione non vi è traccia di tale clausola, e non può desumersi l’esistenza di un tale obbligo
dal fatto dell’avvenuto pagamento per un certo periodo da parte del D.L., che ben si potrebbe
spiegare con l’intestazione a lui sia del contratto di affitto che delle utenze domestiche, o
comunque come un contributo ulteriore volontario. Per cui non appare accoglibile la pretesa
della B.E. di addebitare al D.L. il pagamento dell’intero canone di locazione sulla base di un
accordo preesistente tra le parti.
Va tuttavia considerato che la fruizione di una casa di abitazione, oltreché per la B.E., è
indispensabile per la figlia minore, non essendovi stata nella specie l’assegnazione della casa
familiare, che non era di proprietà di alcuno dei coniugi, e che è stata lasciata dalla B.E. per le
menzionate esigenze di avvicinamento ai luoghi ed alle famiglie di origine. Poiché è evidente
che la figlia minore ha bisogno di una casa ove abitare, del cui peso economico non può farsi
carico esclusivamente la B.E., non lavorando, ed il relativo onere deve essere posto a carico di
entrambi i genitori, afferendo alle irrinunciabili esigenze di mantenimento della figlia, in
proporzione del rispettivo reddito (che per la B.E. attualmente non c’è, se non di riflesso sulla
base dell’assegno erogato dal D.L.), appare necessario includere nell’assegno di mantenimento
per la figlia una quota di partecipazione del padre alle spese di locazione della casa, nella
misura del 50 per cento del canone di locazione dell’appartamento, pari ad euro 275. Per
quanto concerne l’assegno dovuto a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, premesso
che a norma dell’art. 337-ter c.4 c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito». Il principio dell’eguale attribuzione ad entrambi i genitori degli obblighi e degli oneri
relativi ai figli, che discende dall’ontologico ed intuitivo ruolo paritario nella famiglia, è
l’espressione di una parità giuridica, ma è ancorato alla disponibilità economica di ciascuno (in
questo nulla mutando rispetto al regime in corso di matrimonio, in cui evidentemente è il
coniuge che ha il maggior reddito a doversi fare maggior carico delle esigenze dei figli), e
dunque va corretto sulla base della concreta disponibilità economica dei coniugi. Al momento,
tra i due coniugi, è evidente che è il solo D.L. ad avere un reddito. Ma è anche vero che,
avendo avuto un’altra figlia dalla nuova unione, deve operarsi un bilanciamento tra le esigenze
delle due figlie, che devono avere paritaria priorità nella considerazione dell’impegno
economico del padre. Pertanto ritiene il Tribunale, considerato il reddito complessivo del D.L.,
di quantificare l’importo per le esigenze ordinarie di mantenimento della figlia E. in euro 325,
che sommate alla partecipazione alle spese della locazione, comportano un assegno mensile di
euro 600 complessivi per la figlia, a carico del D.L.. A tale somma va aggiunto l’importo degli
assegni familiari, spettante per la minore E., che l’ente datore di lavoro dovrà versare
direttamente alla B.E.. Complessivamente quindi, va posto a carico del D.L. l’obbligo di versare
euro 1.100 mensili alla B.E., di cui euro 600 per la figlia, ed euro 500 per l’ex coniuge. In
ordine alla regolazione delle spese straordinarie per la figlia, tenuto conto che il D.L. ha anche
un’altra figlia cui provvedere, vanno poste a suo totale carico le spese per i libri scolastici e per
le necessità scolastiche della figlia E., che sono essenziali per la formazione della figlia e per
consentirle di raggiungere in futuro un’autonomia economica, e le spese sanitarie non coperte
dal servizio sanitario, finquando la madre non recupererà una autonomia economica: momento
dal quale saranno dovute da ciascun genitore per la metà. Mentre le altre spese straordinarie
vanno poste a carico del D.L. per la metà, previo accordo tra i coniugi sulla loro necessità (ed
in mancanza di accordo, deciderà il Tribunale).
10. Il diritto-dovere di visita della figlia.
Il ricorrente in ordine alla regolazione del diritto di visita ha chiesto che il Tribunale, in
considerazione dei suoi impegni di lavoro disponesse che il medesimo possa vedere e tenere
con sé la figlia nei seguenti giorni e periodi: a) il lunedì e martedì di ogni settimana, dalle ore
16,00 alle ore 20,00; potrà, altresì, vederla il mercoledì, giovedì e venerdì, con la medesima
tempistica, previe intese da concordare con l’altro genitore entro il fine settimana precedente
tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi; b) a fine settimana alterni, dal venerdì
pomeriggio alla domenica pomeriggio, salvo che ciò sia impossibile per motivi di salute, di
lavoro o altri gravi motivi; c) ad anni alterni durante le festività natalizie, salvo diversi accordi
tra i genitori, nei giorni 24, 25 e 26 dicembre o nei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio; d)
durante le festività di Pasqua, la minore trascorrerà la domenica con un genitore e il lunedì
dell’Angelo con l’altro ad anni alterni; e) il giorno del suo compleanno, la piccola E., sempre
salvo diversi accordi tra i genitori e secondo la sua volontà, lo trascorrerà ad anni alterni
presso uno o l’altro genitore; f) durante il periodo estivo, infine, a partire dal giorno successivo
alla chiusura della scuola e sino alla riapertura della stessa, ciascun genitore terrà con sé la
bambina per un periodo di venti giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra i medesimi. La
resistente ha sostanzialmente aderito alle richieste del D.L., che però appaiono eccessive
laddove si prevede che egli possa vedere la figlia tutti i giorni della settimana, poiché nel
regolare il diritto di visita del genitore non coabitante occorre tener presenti prioritariamente le
esigenze della prole, di studio e sociali, oltreché eventuali impedimenti per motivi di salute etc.
D’altro lato la regolazione del diritto di visita ha la funzione di disciplinare i tempi ed orari
minimi di permanenza con l’altro genitore, ma non è certo di ostacolo a ulteriori visite in altri
momenti, purché siano concordate con il genitore collocatario e con la figlia, ove sia in età da
partecipare a tali accordi, nel rispetto degli impegni e delle esigenze di quest’ultima. Per cui si
ritiene di confermare tempi ed orari concordati nella separazione, che potranno essere
modificati liberamente, d’accordo tra le parti e con la figlia, ornai dodicenne.
11. Regolazione delle spese processuali. Il ricorrente ha chiesto in ricorso introduttivo che il
Tribunale condanni, in caso di opposizione della resistente, la medesima al pagamento delle
spese e competenze di giudizio. La domanda è mal posta, poiché non è la semplice opposizione
alla domanda dell’altra parte, che costituisce espressione del diritto di difesa, non comprimibile
né sanzionabile (se non trasmodi nella temerarietà), a poter giustificare la condanna alle
spese, bensì la soccombenza, a norma dell’art. 91 c.p.c. Nella specie, le parti, nel mentre
hanno aderito e condiviso entrambe la domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio,
sono invece rimaste entrambe soccombenti parzialmente quanto alle rispettive richieste
economiche, ed entrambe hanno altresì rifiutato la proposta conciliativa formulata dal G.I. in
corso di causa, che peraltro, pur con diversa articolazione delle voci, risulta essere coincidente
con la, liquidazione operata in questa sede decisionale.
Conseguentemente appare corretto compensare integralmente tra le parti le spese di questo
giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.L.
con ricorso depositato il 7-5-2015 nei confronti di B.E., preso atto della intervenuta
declaratoria di scioglimento del matrimonio con sentenza in data 18-52016, così provvede: 1)
Dichiara il diritto di B.E. all’assegno divorzile, che quantifica, per quanto esposto in
motivazione, in euro 500 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat; 2) Pone a
carico del D.L. l’obbligo di corrispondere alla B.E., a titolo di concorso nel mantenimento della
figlia E., l’assegno mensile di euro 600, oltre rivalutazione annuale Istat, ed oltre assegni
familiari spettanti al medesimo per la figlia E.; 3) Pone a carico del D.L. le spese le spese per i
libri scolastici e per le necessità scolastiche della figlia E., e le spese sanitarie non coperte dal
servizio sanitario, finquando la madre recupererà una autonomia economica, momento dal
quale saranno divise per la metà tra i coniugi; 4) Pone a carico di entrambi i coniugi per la
metà le altre spese straordinarie per la figlia E., purché preventivamente concordate tra i
coniugi; 5) Dispone il versamento diretto alla madre B.E., da parte dell’ente datore di lavoro
ovvero dell’INPS, degli assegni familiari spettanti al D.L. per la figlia minore E.. 6) Compensa
integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Matera nella Camera di Consiglio della
sezione civile, il 7 Marzo 2018. Il Presidente, est.
