Il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi
Cass. civ. Sez. lavoro, 13 aprile 2018, n. 9237
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27503/2012 proposto da:
A.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE RUTIGLIANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANTONIETTA ZINGRILLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2662/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/07/2012 r.g.n. 1574/2010.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO:
1. che la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.2662 del 2012, ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto di A.I. alla corresponsione integrale della pensione di reversibilità, quale superstite del padre, con condanna dell’INPS al pagamento della prestazione con decorrenza della data della domanda amministrativa;
2. che la Corte di merito ha ritenuto, dal compendio testimoniale acquisito in giudizio, non sufficientemente provato, in capo ad A.R., il requisito della vivenza a carico del defunto genitore, con il consequenziale riconoscimento del beneficio della pensione di reversibilità, in via esclusiva, ad A.I.;
3. che avverso tale sentenza A.R. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese, con controricorso, A.I., rappresentata in giudizio dall’amministratore di sostegno, A.V.;
4. che l’INPS non ha svolto difese;
CONSIDERATO:
5. che la parte ricorrente, deducendo illogica e contraddittoria motivazione e violazionedell’art. 2697 c.c., si duole che la Corte del gravame abbia ritenuto decisive prove testimoniali incentrate su un requisito – la mancata coabitazione con il defunto genitore – insufficiente a fondare la sussistenza della vivenza a carico e per avere invertito l’onere probatorio (primo motivo); deducendo, inoltre, violazione e falsa applicazione dellaL. n. 903 del 1965,art.22, censura l’erronea interpretazione del requisito della vivenza a carico offerto dalla Corte di merito (secondo motivo);
6. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
7. che, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata);
8. che, come già affermato da Cass. 3 luglio 2007, n. 14996, agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell’istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale;
9. che, l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a normadell’art. 2697 c.c., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d’ufficio mezzi di prova a normadell’art. 421 c.p.c., è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n. 11353);
10. che l’accertamento, in concreto, del sostentamento del figlio inabile, da parte del genitore, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n. 8023);
11. che, nella specie, la Corte di merito, incentrando la ratio decidendi sull’insussistenza del contributo rilevante del genitore al sostentamento economico di A.R. inabile, non solo non ha imperniato la decisione sulla necessaria coabitazione tra ascendente e figlia inabile ultramaggiorenne, come assume la parte ricorrente, ma si è conformata ai principi sopra delineati;
12. che, peraltro, criticando l’asserita non decisività di circostanze costituenti, per la Corte di merito, il fulcro delle emergenze testimoniali dimostrative dell’insussistenza della dipendenza economica dal genitore, l’attuale ricorrente non evidenzia, nell’illustrazione delle censure, la tempestiva introduzione, nelle sedi di merito, di elementi idonei e decisivi volti a dimostrare, in un delicato e conflittuale contesto familiare, il costante mantenimento da parte del genitore fino al momento del decesso, e richiamando le risultanze dell’interrogatorio formale (incentrato sull’aiuto ricevuto, di nascosto, dal genitore a causa della conflittualità con gli altri fratelli) ed una deposizione testimoniale (evocativa dell’elargizione di minime somme di denaro per il conto della spesa) richiede, alla Corte di legittimità, un’inammissibile valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie;
13. che la sentenza è, pertanto, immune da censure;
14. che le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo le condizioni previstedall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall’atto introduttivo del giudizio, dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
