Va revocata l’assegnazione della casa familiare (già concessa in comodato) se non è più utilizzata

Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13778/2015 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza c Fernando De Lucia n. 15, presso lo studio dell’avvocato Dattolo Rosa, rappresentata e difesa dall’avvocato Sirianni Domenico, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, presso lo studio dell’avvocato Campagna Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato De Meco Natale, giusta procura a margine del controricorrente e ricorrente incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
C.B., provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, rese in giudizio di separazione personale dei coniugi, con la quale era stata revocata l’assegnazione della casa familiare già disposta a suo favore, quale collocataria privilegiata dei figli M. (classe (OMISSIS)) e Y.M. (classe (OMISSIS)) e confermato l’assegno di mantenimento posto a carico del marito, a favore della moglie (Euro 100,00) e dei due figli (Euro 300,00 per ciascuno).
A.S. replica con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su tre motivi.
Il ricorso, fissato dinanzi all’adunanza camerale della Sesta sezione civile della Cassazione, è stato rimesso exart. 375 c.p.c., alla pubblica udienza del 22/03/2018, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione
1.1. Primo motivo del ricorso principale – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – A parere della ricorrente la pronuncia di revoca della assegnazione della casa familiare non ha tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla circostanza che l’allontanamento da detta abitazione era avvenuto a seguito del distacco delle utenze domestiche compiuto dal marito, il quale per tali fatti era stato condannato con sentenza del Tribunale Penale di Crotone, depositata il 19/11/2014, oggetto di appello.
1.2. Secondo motivo del ricorso principale – Violazione ed errata applicazione del principio secondo il quale i fatti giuridici estintivi del rapporto giuridico sostanziale che forma oggetto della cognizione, verificatisi dopo la formazione del giudicato, ben possono essere dedotti in appello; violazione dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.6, come sostituito dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.11.
Sostiene la ricorrente che l’abitazione, concessa in comodato d’uso alla famiglia dai genitori del marito, non poteva essere distolta da questa assegnazione per nessun motivo; sollecita quindi la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, ricorda che il figlio soffre di patologia cardiaca, che lei stessa non ha redditi e che il marito non versa l’assegno di mantenimento.
1.3. I motivi primo e secondo possono essere trattati congiuntamente perché avvinti sotto il profilo logico; vanno respinti perché inammissibili.
1.4. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha pronunciato la revoca dell’assegnazione della casa familiare sita in (OMISSIS), già oggetto di comodato gratuito da parte dei genitori dell’ A., proprietari, al nucleo familiare, sulla scorta di altra sentenza della Corte di appello di Catanzaro, resa in data 25/09/2012, passata in giudicato, che aveva condannato la C. al rilascio dell’immobile a favore dei proprietari in quanto l’appartamento già da tempo non costituiva più residenza del nucleo familiare, osservando che “da tempo C.B. – che nel frattempo è divenuta madre di un altro bambino – per sua decisione spontanea (ha) trasferito altrove il domicilio proprio e quello dei figli e, segnatamente, in via dei (OMISSIS), presso il sig. Cr.Pa., padre del figlio ultimogenito della donna” (fol. 3/4 della sent. imp.).
Orbene, a fronte di tale statuizione che appare conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia perché tiene conto del giudicato formatosi sull’ordine di rilascio, sia perché dà atto che l’utilizzo familiare dell’immobile era oramai cessato per scelta della C. (v. Cass. n. 24618 del 03/12/2015, Cass. Sez. U. n. 20448 del 29/09/2014) la ricorrente introduce circostanze di fatto, relative al distacco delle utenze domestiche compiute dal marito ed alle ricadute che tale condotta – che sarebbero oggetto di un processo penale non ancora definitivo -, avrebbe avuto sulla scelta dì abbandonare la casa familiare, senza tuttavia chiarire se e quando tali circostanze, meramente asserite, siano state sottoposte al giudice di appello, posto che nella sentenza non ve ne è menzione e nel ricorso le controdeduzioni all’appello formulate dalla ricorrente non sono riprodotte (fol. 4 del ricorso). Ciò induce evidenti ricadute negative sul piano dell’autosufficienza, sia quanto al primo che al secondo motivo, che peraltro non appaiono nemmeno centrati sulla ratio decidendi, prima ricordata.
2.1. Primo motivo del ricorso incidentale, articolato in due sub motivi – Violazione e falsa applicazionedell’art. 156 c.c., commi 1 e 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e motivazione contraddittoria sulle statuizioni di carattere economico concernenti l’assegno di mantenimento previsto a favore della moglie (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Il ricorrente si duole del mancato esame di documentazione (debito Findomestic per spese familiari, CUD relativi agli anni dal 2009 al 2014, etc.) volta a comprovare le sue condizioni economiche al fine di escludere o di parametrare in misura ridotta l’assegno di mantenimento in favore del coniuge. Afferma che, erroneamente, la Corte di appello ha sostenuto la mancata esibizione da parte dell’obbligato di attestazioni reddituali ulteriori rispetto al CUD 2006.
2.2. Secondo motivo del ricorso incidentale – Violazionedell’art. 2697 c.c.(art. 3 c.p.c., comma 1, n. 5) sempre riferito alla mancata valutazione della documentazione successiva al 2006, comprovante un disagio economico del ricorrente incidentale.
2.3. Terzo motivo del ricorso incidentale – Violazionedell’art. 345 c.p.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sempre riferito alla mancata valutazione della documentazione economica; il ricorrente incidentale sostiene che l’acquisizione dei mezzi di prova e dei documenti è ammissibile sino all’udienza di discussione (Cass. n. 1656/2007) e avvalora la tesi della loro indispensabilità, dolendosi della mancata motivazione e valutazione circa la non indispensabilità da parte della Corte di appello.
2.4. I motivi del ricorso incidentale, tutti afferenti all’obbligazione per il mantenimento della moglie, possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, poiché attengono alla mancata valorizzazione di documentazione che, a dire del ricorrente incidentale, sarebbe stata prodotta in appello ed avrebbe potuto dimostrato le sue ridotte capacità economiche.
2.5. I motivi sono inammissibili e vanno respinti.
2.6. Innanzi tutto va rilevato che le censure non colgono la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello che, dopo avere ricordato i criteri di legge per la commisurazione dell’assegno di mantenimento, ha anche precisato che “… per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo del patrimonio dell’obbligato, attraverso l’acquisizione di dati numerici o di rigorose analisi contabili e finanziarie” (fol. 4 della sent. imp.), ed ha escluso la ricorrenza di presupposti per revocare o modificare l’obbligazione, già prevista in misura contenuta, tenuto conto della mancanza di redditi della moglie.
2.7. Quindi, va rimarcato che i motivi sostanzialmente vertono sulla mancata valutazione da parte della Corte di appello di documentazione – a detta del ricorrente decisiva -, ma trascurano che la Corte di appello, contrariamente a quanto sembra assumere il ricorrente, ha accertato che questi non aveva esibito le attestazioni reddituali successive al CUD 2006 e cioè gran parte della documentazione di cui sollecitala valutazione.
Infine, i motivi risultano tutti inammissibili anche considerando che nel ricorso – ai fini dell’assolvimento degli oneri di autosufficienza – non è riprodotto l’atto di appello, quanto meno con riferimento ai passi significativi, non sono precisati tempi e modalità della asserita produzione documentale, né ne viene chiarito in modo adeguato il contenuto al fine di consentire l’apprezzamento della effettiva decisività.
3.1. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
Sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale hanno dichiarato di essere esenti dal contributo unificato ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.10, comma 2.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.