Per il riconoscimento dell’assegno non si guarda alla comparazione dei redditi fra le parti

Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 2018, n. 6663
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ORDINANZA
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 7 agosto 2013, ha accolto il gravame di M.D.
avverso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto a suo carico l’obbligo di
pagamento di un contributo di mantenimento di un figlio maggiorenne e – per quanto ancora
interessa – lo ha rigettato nella parte in cui gli aveva imposto il pagamento dell’assegno
divorzile, quantificato in Euro 150,00 mensili, in favore dell’ex moglie Ma.Na., con la quale si
era sposato il 23 gennaio 1982.
La Corte ha ritenuto che i redditi della Ma. non fossero adeguati a farle conservare un tenore di
vita analogo a quello goduto durante il rapporto matrimoniale, tenuto conto che i suoi redditi
(di Euro 21.511,00 nel 2010) erano inferiori seppur di poco a quelli del M. (di Euro 30.171,00),
differenza che peraltro si riduceva al netto delle imposte, e delle spese che essa avrebbe
dovuto sostenere per procurarsi la disponibilità di un alloggio; ad avviso della Corte, non
rilevavano gli oneri sopportati dal M. per la locazione dell’appartamento ove abitava, per il
pagamento del residuo del mutuo sulla casa familiare (ancora abitata dalla ex moglie) e per la
nascita di un altro figlio dalla convivenza intrapresa con altra persona, essendo quest’ultima
dotata di disponibilità economiche.
Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso, illustrato da memoria; la Ma. non ha svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il M. ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, mod. dalla L. n. 74 del 1987, per avere la Corte d’appello confermato
la sentenza del Tribunale che aveva attribuito l’assegno divorzile alla ex moglie in ragione di
vaghe finalità compensative, senza tuttavia indicare in alcun modo le fonti di prova a
dimostrazione della cura e dell’educazione dei figli cui essa si sarebbe prodigata durante la vita
matrimoniale, mentre era vero il contrario, poiché era stato lui a seguire maggiormente i figli
nella crescita; inoltre, la Ma. disponeva di un reddito fisso da lavoro dipendente (di Euro
1.850,00 mensili) ed aveva ancora in via di fatto la disponibilità della casa coniugale, fino a
quando questa sarà divisa tra gli ex coniugi, mentre su di lui incombevano pesanti oneri
derivanti dalla nascita di un figlio e dalla convivenza con una donna che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla controparte, percepiva una modesta retribuzione inferiore a Euro
800,00.
Il motivo in esame è fondato.
La sentenza impugnata ha giustificato l’attribuzione dell’assegno divorzile in ragione della
inadeguatezza dei mezzi a disposizione della Ma., intesa come inidoneità a conservare un
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tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, dimostrata dal pur modesto
squilibrio delle condizioni economiche e patrimoniali tra le parti, all’epoca della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Queste argomentazioni collidono con i principi, enunciati da questa Corte (a partire dalla
sentenza n. 11504 del 2017, seguita dalla giurisprudenza successiva: tra le più recenti Cass.
nn. 2042, 2043, 3015 e 3016 del 2018), secondo cui il riconoscimento del diritto all’assegno di
divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del
1987, art. 10, presuppone una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi,
tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla
seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del
diritto): una prima fase, concernente l'”an debeatur”, il cui oggetto è costituito esclusivamente
dall’accertamento della sussistenza, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex
coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il “quantum debeatur”, improntata al
principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei
confronti dell’altro, quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe
soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
In particolare, il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del
relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'”an debeatur”, se la domanda
dell’ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi
adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo
ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo
riferimento alla “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali
“indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie
e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu”
imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità
e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato
del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò
sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul
quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova
contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti
gli elementi indicati dalla norma: “condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune” e “reddito di entrambi”, “tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
A giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni
reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né di per sé il peggioramento delle condizioni del
coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la
mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come
impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e
dignitosa (Cass. n. 23602 del 2017, n. 3015, 3016 e 2042 del 2018).
Infatti, nella fase del giudizio concernente l'”an debeatur” (con la quale in nessun modo può
essere confusa la fase del “quantum debeatur”), il coniuge richiedente l’assegno, per il
principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale “persona singola” a dimostrare la
propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli
indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell’altro coniuge può aversi
riguardo soltanto nell’eventuale fase della quantificazione dell’assegno (unitamente agli altri
elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma), alla quale è possibile accedere solo nel caso
in cui la fase dell'”an debeatur” si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente
l’assegno.
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Ad opinare diversamente si finirebbe per invertire l’ordine logico-giuridico, imposto dalla
struttura della norma, tra il criterio di attribuzione (che è quello dell’inadeguatezza dei mezzi o
della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e i criteri di quantificazione dell’assegno
nella stessa norma indicati.
Tra questi ultimi è ricompresa la valutazione dei redditi di entrambi gli ex coniugi nel solo caso
in cui – come detto – si sia concluso positivamente il giudizio sull’an debeatur, il quale da
astratto diventa concreto qualora, valutati i suoi redditi, per l’ex coniuge destinatario della
domanda di assegno sia sostenibile l’imposizione di un contributo economico integrativo dei
redditi dell’altro, al solo fine di consentire a quest’ultimo di raggiungere l’autosufficienza
economica.
Il nuovo orientamento è più coerente con il principio di uguaglianza dei coniugi (art. 29 Cost.,
comma 2 e art. 143 c.c., comma 2) anche nella fase post-matrimoniale che segue quella del
rapporto matrimoniale, essendosi superata la concezione paternalistica che, nel passato,
imponeva al marito di somministrare alla moglie tutto quanto necessario ai bisogni della vita
“in proporzione alle sue sostanze” (come previsto nel testo originario dell’art. 144 c.c.), (Cass.
n. 2042/2018).
Analogamente, il criterio del “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale di ciascun coniuge e di quello
comune” è indicato nell’art. 5, comma 6, della Legge del 1970 ai fini della quantificazione (e
non dell’attribuzione) dell’assegno e costituisce pur sempre oggetto di prova nel giudizio,
seppure in via presuntiva, di cui è onerata la parte che richiede l’assegno (Cass. n. 3015 e
3016 del 2018). Come rilevato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11490 del 1990, se
“è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato
dal coniuge richiedente al patrimonio dell’altro, senza alcun riferimento all’inadeguatezza dei
mezzi dello stesso richiedente (…), l’assegno (divorzile), avendo natura esclusivamente
assistenziale, non potrà essere riconosciuto”.
La sentenza impugnata è incorsa nella violazione dei principi sopra enunciati, avendo attribuito
l’assegno divorzile nella fase dell’an debeatur” sulla base di criteri riguardanti, invece, la
quantificazione dello stesso, come la valutazione comparativa dei redditi dei coniugi tra l’altro
sostanzialmente equivalenti, considerando anche i sopravvenuti oneri del M. per la nascita di
un altro figlio – e il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare dal
coniuge richiedente l’assegno, tra l’altro a prescindere dalla necessaria prova – di cui è onerata
la parte richiedente l’assegno dell’esistenza e dell’entità del suddetto contributo dato dalla Ma.
alla vita familiare.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata, restando
assorbito il secondo motivo riguardante la valutazione delle disponibilità economiche del M..
La causa, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, può essere decisa nel
merito nel senso dell’insussistenza del diritto della Ma. a percepire l’assegno divorzile, non
risultando, infatti, una condizione di non autosufficienza economica che potrebbe giustificare
l’attribuzione dell’assegno in suo favore.
Le spese dell’intero giudizio devono essere integralmente compensate, in considerazione
dell’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la materia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto l’assegno divorzile richiesto da
Ma.Na.; compensa le spese dell’intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018.