Solo la convivenza more uxorio stabile e duratura e non anche la “relazione” rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno di divorzio
Cass. civ. Sez. VI – 1, 5 febbraio 2018, n. 2732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23567-2014 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PASINETTI;
– ricorrente –
C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NUNZIA COPPOLA LODI, PAOLO LODI;
– contro ricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCO LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PASINETTI;
avverso il decreto n. 222/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, emesso il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In un procedimento di modifica di condizioni di divorzio, tra V.G. e C.B., la Corte d’Appello di Brescia, riformava la pronuncia di primo grado, escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario di assegno facesse venir meno il diritto all’assegno stesso.
Ricorre per cassazione il V..
Resiste con controricorso la C.,che pure propone ricorso incidentale.
Richiesta dalla controricorrente la trattazione davanti alle Sezioni Unite, il fascicolo è stato restituito a questa sezione 6.
Va preliminarmente osservato che il decreto impugnato, pur privo della data di emissione e di quella di deposito, risulta comunque sottoscritto dal Presidente e sono indicati i componenti del collegio. E’ da presumere che la data di deposito coincida con quella di comunicazione alle parti.
Il ricorso principale va accolto, in quanto manifestamente fondato.
Giurisprudenza di questa Corte, ampiamente consolidata da alcuni anni (tra le altre, Cass. N. 17195 del 2011; Cass. 6855 del 2015; Cass. 18111 del 2017), afferma che la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, che all’evidenza, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all’assegno. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente. Del resto è la stessa controricorrente che, anche nel giudizio di appello, ammetteva tale convivenza more uxorio.
Anche il ricorso incidentale appare manifestamente fondato, nei limiti che si indicheranno. Afferma la C. che la convivenza more uxorio predetta già esisteva durante la procedura di divorzio (se così fosse, il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito). Sostiene altresì che il V. aveva ammesso tale situazione; richiama in tal senso il verbale presidenziale, nel quale peraltro l’odierno ricorrente principale si era limitato a precisare che esisteva una relazione della moglie con altra persona, ciò che è ovviamente altra cosa rispetto alla convivenza more uxorio, ed è ben possibile che la relazione si sia poi trasformata, successivamente, alla pronuncia di divorzio. in convivenza. D’altra parte, la questione costituiva oggetto di un motivo di reclamo, sul quale la Corte di merito non si è per nulla pronunciata. Rimane evidentemente assorbita la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
Va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che, fermo il principio per cui la convivenza more uxorio, stabile e duratura, dell’ex coniuge esclude il suo diritto all’assegno, ferma altresì la sussistenza di tale convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita. Il giudice del rinvio si pronuncerà pure sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, e, nei limiti di cui in motivazione, quello incidentale; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento. omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
