Allontanamento dalla casa familiare in relazione al reato di maltrattamenti
Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2024 n. 45846
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato il (omissis) a R;
avverso la ordinanza del 6/05/2024 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso
Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa il
23 aprile 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, che applicava a A.A. la
misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare in relazione al reato di maltrattamenti nei
confronti della compagna e dei figli della stessa.
Il compendio indiziario è costituito dalla denuncia querela della persona offesa e dal verbale dei
carabinieri della stazione di O – testimoni di uno degli episodi di maltrattamento – in data 22 aprile
2024.
La donna riferiva che, sin dall’inizio della convivenza risalente al 2020, l’indagato si era dimostrato
particolarmente aggressivo verbalmente, offendendola, denigrandola e minacciandola fino
all’attualità.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato deducendo i vizi di annullamento di seguito
sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 572 cod. pen.
273 e 282-bis e ter cod. proc. pen.
Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere attendibile intrinsecamente la persona offesa. A parte l’unico
episodio di quasi flagranza del 22 aprile 2024, sul quale si basa il verbale dei carabinieri, le pregresse
condotte vessatorie che l’indagato avrebbe posto in essere si fondano esclusivamente sul racconto
della vittima senza riscontro alcuno. Nell’aprile 2024, inoltre, l’indagato aveva avuto un alterco con
la sua convivente perché aveva ricevuto fotografie che la ritraevano con un altro uomo. La persona
offesa avrebbe reso le dichiarazioni accusatorie nei confronti di A.A. solo per sminuire le ragioni per
le quali l’indagato aveva reagito alla sua presunta infedeltà.
2.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle
esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’indagato una persona dalla scarsa capacità di autocontrollo,
verosimilmente riconducibile all’abuso di cocaina. In realtà non sussiste alcun indizio atto a
desumere tale circostanza.
Non è ravvisabile il pericolo di reiterazione della condotta: l’indagato non avrebbe avuto alcuna
ragione di minacciare l’ex convivente di cambiare la serratura per impedire a lei e ai suoi figli di
entrare nell’abitazione familiare, posto che di quell’abitazione egli era mero conduttore e destinatario
di intimazione di sfratto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera
replica delle deduzioni già mosse col ricorso per riesame e non si confronta con le – adeguate –
risposte date dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri,
Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali,
non consentita a questa Corte di legittimità (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074).
2. Deve preliminarmente sottolinearsi che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273
cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione
soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dì legge od in mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza
che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde
sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito
(Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
3. Nel caso in esame, la censura sollecita rivalutazioni di merito in ordine all’attendibilità della
persona offesa a fronte dell’applicazione di corretti criteri valutativi da parte del Tribunale e di
logiche e specifiche indicazioni (cfr. p. 3 dell’ordinanza) idonee a sostenere le conclusioni del
medesimo Tribunale in termini di attendibilità (per tutte, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,
Ferri, Rv. 273217).
Né è consentito in questa sede valutare direttamente il significato probatorio delle evidenze sul quale
si è fondato il convincimento dei giudici.
Quel che rileva è che la motivazione, con i richiami diretti agli elementi investigativi di supporto,
appare coerente, lineare e non affetta da illogicità manifeste.
Il ricorrente, tra l’altro in modo aspecifico, si concentra su singoli aspetti del ragionamento del
Tribunale, perdendo di vista le complessive evidenze investigative richiamate dalla ordinanza
impugnata.
3.1. Il Tribunale del riesame ha congruamente argomentato la conferma del giudizio sulla gravità
indiziaria, con solido ancoraggio alle emergenze investigative e con un ragionamento scevro da
illogicità manifesta, dando conto della credibilità del narrato della persona offesa e dei riscontri
obbiettivi ad esso (sia pure non necessari, v. Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv.
253214, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).
4. In ordine al secondo motivo deve rilevarsi come la censura manifesti un mero – e palesemente
infondato – dissenso valutativo in ordine alla valutazione di pregnanza delle esigenze cautelari,
senza confrontarsi con logiche e specifiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato a
loro sostegno.
Occorre osservare che, qualora risulti che, successivamente alla pronuncia del Tribunale del riesame,
effettivamente, a seguito di sfratto, la persona offesa non viva più nella casa familiare, sarà il G.i.p. a
dovere modificare il contenuto della misura cautelare.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In
ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria,
sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
degli interessati riportati in sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 2024.
