La corretta instaurazione del contradditorio nella procedura di ADS

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 luglio 2024, n. 19935; Pres. Acierno, Rel. Cons. Russo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Svolgimento del processo
A.A. e B.B. odierni ricorrenti, sono fratelli di D.D., beneficiario di amministrazione di sostegno aperta
su istanza del Pubblico Ministero, con ricorso depositato il 15 novembre 2022, sulla base di quanto
riferito dai vigili urbani e dai servizi sociali in merito allo stato di trascuratezza e di scarsa igiene in
cui viveva il soggetto.
Il giudice tutelare, sentito il beneficiando e nella opposizione dei suoi fratelli, ha ritenuto opportuna
la nomina quale amministratore di un terzo estraneo alla famiglia nella persona dell’avv. C.C..
I fratelli del beneficiario hanno proposto reclamo deducendo che il loro congiunto può essere
adeguatamente protetto dalla rete familiare.
La Corte d’appello ha confermato il provvedimento di apertura di amministrazione di sostegno sul
rilievo che lo stesso interessato ha dichiarato di avere bisogno di qualcuno che lo aiuti nelle faccende,
e che, come segnalato dei vigili urbani e degli assistenti sociali, la persona viveva in una condizione
di degrado e di scarsa igiene personale ed erano stati trascurati i suoi affari, quali la richiesta di
pensione e la dichiarazione della successione materna; che i fratelli si erano dimostrati poco
collaborativi giungendo persino a rifiutare la fornitura di pasti messa a disposizione dal servizio
sociale.
Avverso il predetto provvedimento propongono ricorso per cassazione i fratelli affidandosi a quattro
motivi.
Resiste con controricorso l’avv. C.C. nella qualità di amministratore di sostegno di D.D..
Motivi della decisione
Preliminarmente sulla integrità del contraddittorio e sulla regolarità della procedura:
L’odierno ricorso per cassazione, promosso dai fratelli del beneficiario, è stato notificato
all’amministratore di sostegno (avv. C.C.) di D.D. ma non a quest’ultimo personalmente. Ugualmente
non risulta che gli sia stato notificato il reclamo, promosso sempre dai fratelli, notificato invece
all’amministratore di sostegno nella (erronea) supposizione che egli sia legittimato a rappresentare il
beneficiario nel presente procedimento.
Deve qui ricordarsi che nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno non
esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione (Cass. n. 14190 del
05/06/2013) e che l’amministratore di sostegno non può rappresentare il beneficiario nel giudizio di
impugnazione (Cass. n. 451 del 08/01/2024) in particolare quando si discuta della sua capacità di
autodeterminarsi.
L’art. 720 – bis nella formulazione ratione temporis vigente richiama infatti l’art. 716 c.p.c. sulla
conservazione della capacità processuale dell’interessato, e negli stessi termini oggi dispone l’art. 473
bis.55 c.p.c., in relazione all’art. 473 bis.58 c.p.c.
La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi
della capacità di autodeterminarsi è un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in
tema di interdizione ed inabilitazione dall’art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della
legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto la misura della amministrazione di sostegno, e risponde
ai principi costituzionali espressi dagli artt.24 e 111 Cost., in ragione dei quali deve essere assicurata
al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi
diritti vengono in discussione, a maggior ragione se si tratta di diritti fondamentali della persona.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la “ratio” dell’art. 716 c.p.c., a norma
del quale l’interdicendo non perde la capacità processuale di agire e contraddire nel giudizio di
interdizione, pur dopo che gli è stato nominato un tutore provvisorio (e quindi deroga in parte qua
all’art. 75 c.p.c.), è di consentirgli di difendere il diritto all’integrale conservazione della capacità di
agire. Ne deriva da un lato che il predetto tutore non è parte necessaria di tale giudizio, non
configurandosi un interesse della tutela all’esito del medesimo; dall’altro che il tutore provvisorio non
assume la veste, nel giudizio di interdizione, di rappresentante processuale dell’interdicendo (Cass.
16/11/2000, n. 14866).
Questo principio è stato applicato dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di amministrazione
di sostegno, pur prendendo atto che si tratta di misura che non necessariamente comporta la
limitazione della capacità di agire; tuttavia ogniqualvolta si discuta, in un giudizio promosso per la
apertura della amministrazione sostegno della possibilità di applicare l’art 411 c.c. che consente al
giudice tutelare di estendere al beneficiario determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per
l’interdetto o l’inabilitato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige
che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le
procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa
e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a
provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali (Cass. 29/11/2006, n.25366; Cass. n. 6861 del
20/03/2013).
Ciò non significa che il beneficiando debba necessariamente costituirsi a mezzo di un difensore, o
avere un difensore d’ufficio, ma, dovendo fruire della stesse garanzie previste per l’interdicendo e per
l’inabilitando deve essere informato della pendenza del procedimento e della facoltà di difendersi in
esso, pur avendo la libertà di restare – consapevolmente – contumace. Per questa ragione il giudice
tutelare deve, ogni caso in cui il provvedimento da emettere – sia o non corrispondente alla misura
richiesta – incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona, invitare la parte a nominare un
difensore, e salvo il dovere di sentire personalmente l’interessato secondo quanto dispone l’art. 407
c.c. (Cass. n. 25366/2006, cit.).
Nel caso di specie, il contraddittorio non appare regolarmente instaurato, in primo luogo nel presente
giudizio di legittimità, posto che il ricorso come sopra si diceva non è stato notificato all’interessato
ma al suo amministratore di sostegno, che però in questo giudizio non può rappresentarlo, quali che
siano i poteri conferiti dal giudice tutelare.
Una volta regolarmente instaurato il contraddittorio innanzi alla Corte di Cassazione, dovrà discutersi
della regolarità ab initio della procedura posto che il difetto di contraddittorio è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del processo ed anche per la prima volta in sede di legittimità.
Non risulta infatti, quantomeno dal tenore degli atti qui portati alla attenzione del Collegio, che il
giudice tutelare, pur procedendo alla audizione del beneficiario, lo abbia avvisato della facoltà di
nominare un difensore, e non risulta che al beneficiario personalmente sia stato notificato il reclamo
in appello e ciò salvo che le parti, che a tal fine si invitano espressamente ad interloquire sul punto,
indichino ulteriori atti cui fare riferimento.
P.Q.M.
Dispone che il ricorso per cassazione sia notificato, unitamente alla presente ordinanza,
personalmente a D.D., entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e
rinvia il processo alla udienza pubblica del 13 novembre 2024, invitando le parti ad interloquire sulle
questioni evidenziate in parte motiva.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.