Atti sessuali con minori in situazioni di coabitazione, ospitalità e relazioni domestiche
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 luglio 2024, n. 29358; Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 08/03/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa
in data 14/06/2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Gela, con la quale A.A.,
all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 609-quater
cod. pen. commesso in danno di minore con lo stesso convivente (“perché in più occasioni, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di convivente, compiva atti sessuali con
B.B., in periodo in cui questa aveva un’età inferiore agli anni quattordici e in periodo in cui era ultra
quattordicenne”.., dal 2010 al 02.05.2018) e condannato alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 417, lett. b) cod. proc. pen., eccependo la nullità
dall’imputazione per genericità ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen. e lamentando che la contestazione
era carente in ordine al tempo, luogo e modalità delle condotte ascritte all’imputato, con conseguente
lesione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra
il fatto contestato ed il fatto giudicato, lamentando che, a fronte della genericità del capo di
imputazione, i Giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile di due diverse condotte
legate a due precisi e distinti periodi temporali e facendo anche riferimento a due diverse modalità
dell’azione.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 609-bis, comma 3 e 609-quater, comma 3, cod. pen.
e art. 13, comma 1, della legge 19/07/2019 n. 69.
Argomenta che le condotte contestate come commesse dal 2013 al 2018 erano condotte meno invasive
e rientravano nella previsione normativa di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e, comunque,
dell’art. 609-quater cod. pen. precedente alla modifica introdotta quoad poenam dalla legge n.
69/2019; pertanto, la pena base, applicata nel minimo edittale, avrebbe dovuto individuarsi in anni
cinque di reclusione e non in anni sei di reclusione, come determinato dai Giudici di merito; inoltre,
tutte le condotte eventualmente commesse in data successiva al 24/6/2016, quando la minore compiva
quattordici anni, dovevano essere punite in maniera meno grave, in base al disposto dell’art. 609-
quater, comma 3, introdotto dalla legge n. 238/2021, norma più favorevole in base al disposto dell’art.
2 cod. pen.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’attendibilità della persona offesa.
Argomenta che la persona offesa non era mai stata sentita nel contraddittorio delle parti, nè in fase
dibattimentale, perché il giudizio era stato definito con il rito abbreviato, nè in sede di incidente
probatorio; inoltre, la Corte territoriale aveva disatteso i plurimi argomenti esposti dalla difesa al fine
di evidenziare le contraddizioni presenti nel narrato accusatorio; in particolare la lite avuta dalla
persona offesa con la madre, nel corso della quale la giovane aveva rivelato le molestie subite
dall’imputato, a distanza di otto anni dai fatti e quando il ricorrente si era schierato per la prima volta
dalla parte della compagna che aveva osteggiato la relazione della ragazza con un ragazzo assai più
grande e con abitudini discutibili; tale circostanza si poneva in contrasto con la genuinità della persona
offesa e con l’assenza di interesse della stessa; inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto conto
delle discrasie, indicate nell’atto di appello, presenti tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle
della sorella e del nonno, discrasie che indicavano una certa predisposizione al mendacio.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 609-quater, comma 3, come introdotto dall’art. 20,
comma 1, lett. d) legge 238/2021 e dell’art. 2 cod. pen., ribadendo che erroneamente la Corte
territoriale non aveva applicato tale norma, più favorevole, in ordine alle condotte a far data dal
24/6/2016, data del compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 609-bis, 609-quater e 2, comma
3, cod. pen., lamentando che entrambi i Giudici di merito avevano applicato la più grave pena edittale
minima di anni sei di reclusione, introdotta successivamente ai fatti dalla legge n. 69/2019.
Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen., argomentando che
i fatti contestati dovevano essere qualificati come fatti di minore gravità con riferimento agli episodi
posti in essere dal 2013 in poi, caratterizzati da minore invasività e sporadicità e non percepiti come
atti sessuali dalla minore.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso; il PG ha depositato memoria
ex art. 611 cod. proc. pen, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore della parte civile ha depositato memoria nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria
di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza
e difesa sostenute nel presente giudizio.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
L’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla l n. 103/2017, attribuisce effetto sanante alla
richiesta di giudizio abbreviato, senza distinguere tra le nullità che abbiano ad oggetto gli atti a
contenuto probatorio ovvero di altra natura, rimanendo escluse dalla sanatoria solo le nullità a
carattere assoluto e cioè quelle individuate dall’art. 179 cod. proc. pen.
La nullità prospettata dal ricorrente ha carattere relativo (fr. Sez.3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv.
275749 – 01, secondo cui la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a
giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa; conforme Sez.6,
n.50098 del 24/10/2013, Rv.257910 – 01) e, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza o meno
della eccezione sollevata, rientra nell’effetto sanante della richiesta di giudizio abbreviato.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di
correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si
trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso
che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti
essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta
in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne
consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza
l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei
suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione,
onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr.Sez.6 n. 35120
del 13.6.2003; Sez.6, n.17799 del 06/02/2014,Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014,
dep.12/01/2015) Rv.261925); ne consegue, pertanto, l’affermazione che “si ha violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi
essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa”
(cfr.Sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6,
n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015,
Rv.261925).
Ed è stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e
contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in
imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e
che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare
le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del
13/11/2013, Rv.257278).
Nella specie, non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto
ritenuto in sentenza, avendo i Giudici di merito ritenuto la responsabilità dell’imputato in piena
aderenza ai fatti contestati, mentre la doglianza proposta involge il merito della valutazione di
responsabilità, ambito diverso da quello afferente alla verifica della correlazione tra contestazione e
fatto ritenuto in sentenza.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio
convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,
sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le
regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di
riscontri esterni (Cfr., Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez.2, n.43278 del 24/09/2015,
Rv.265104 – 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente
portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità
della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame
particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente
emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004,Rv. 229755 – 01). Anche più di recente si è
ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche
da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più
penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora
risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento
idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove
del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente
quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva Cfr. Sez.5, n. 21135
del 26/03/2019, Rv. 275312 – 01).
Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge
un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del
racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di
essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica
dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito
abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez.2, n.7667 del
29/01/2015, Rv.262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006,
Rv. 235578).
Nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per
il reato contestato, richiamando la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate
sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta attendibile.
In particolare (cfr. pp. 12,13, 14,15, 16 della sentenza impugnata), la Corte territoriale, a conferma
della valutazione di attendibilità della persona offesa, ha evidenziato come il narrato accusatorio fosse
organico, costante e coerente e privo di rilevanti discrasie, se non su aspetti non rilevanti e non
riguardanti il nucleo centrale del racconto, e come la predetta avesse precisato di non aver rivelato ad
alcuno delle molestie subite, neanche alla sorella, prima della lite con la madre, perché se ne
vergognava tantissimo e perché pensava che la colpa dell’accaduto fosse sua; ha, poi, evidenziato che
le lievi discrasie, indicate nell’atto di appello, tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese
dalla sorella e dal nonno riguardavano circostanze assolutamente marginali e non il nucleo portante
del racconto, rimasto sempre costante; ha, quindi, chiarito, con riferimento alle modalità con le quali
la ragazza aveva lasciato l’abitazione familiare per trasferirsi in quella del nonno, che la versione della
persona offesa non era in contrasto con quella del nonno, che aveva riferito di una decisione
concordata tra madre e figlia, in quanto si era trattato di momenti concitati seguiti ad una lite e che il
trasferimento della ragazza presso il nonno, proprio a seguito dei rapporti conflittuali tra madre e
figlia, era voluto da entrambe; ha, infine, rimarcato come le dichiarazioni della persona offesa
avessero trovato riscontro indiretto nelle dichiarazioni rese dalla sorella e nel video realizzato
dall’imputato (cancellato e recuperato dal consulente del PM).
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di
legittimità.
4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che l’art 609-quater cod. pen., che prevede il delitto di atti sessuali con minorenne,
dispone al comma 1 che soggiace alla pena stabilita per il delitto di violenza sessuale chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis cod. pen., compie atti sessuali con persona che, al
momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici (comma 1 n.1) o non ha compiuto gli anni
sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza (comma 1 n. 2); il
comma 2 della predetta norma, poi prevede che “fuori dei casi previsti dall’art . 609-bis cod. pen.,
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che
abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua
posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici”.
In sintesi, la norma tutela tout court il minore degli anni quattordici, subordina la tutela del minore
degli anni sedici all’esistenza di un rapporto di affidamento qualificato o all’esistenza di un rapporto
di convivenza e quella del minore ultrasedicenne all’abuso dei poteri connessi alla posizione
dell’affidatario qualificato o del convivente.
L’art. 20, comma 1, lett. d) L.n. 238/2021 ha, poi, inserito nell’art. 609-quater cod. pen. un’ulteriore
fattispecie (comma 3) con la quale si punisce con la reclusione fino a quattro anni “chiunque compie
atti sessuali con persona minore, che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa
presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata in ragione della propria qualità o dell’ufficio
ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito
con la reclusione fino a quattro anni”.
La nuova previsione ha carattere residuale, come evidente dall’incipit del comma (“Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti”) in quanto trova applicazione solo ove il fatto non sia riconducile alle
previsioni dei commi 1 e 2 dell’art. 609-quater cod. pen.
Essa contempla tre condotte che hanno quale tratto comune l’abuso che deve correlarsi o alla fiducia
riscossa presso il minore o all’autorità rivestita da soggetto agente nei confronti del minore o
all’influenza esercitata sul minore in ragione della qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.
Orbene, il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare, con riferimento alle
condotte poste in essere a far data dal 24/6/2016, allorché la minore, con lo stesso convivente,
compiva quattordici anni, la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 609-quater cod.pen, inserita
dall’art. 20, comma 1, lett. d) L.n. 238/2021, in quanto disposizione più favorevole a norma dell’art.
2 cod. pen., in considerazione del trattamento sanzionatorio meno grave.
La doglianza è manifestamente infondata.
Va ricordato che di un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali si può argomentare solo
quando il reato previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica rimane identico a se stesso e
la nuova norma si caratterizza solo per la diversità della sanzione applicabile.
Tanto non è avvenuto nella specie, in quanto la nuova fattispecie incriminatrice si è affiancata alle
precedenti fattispecie criminose, costituendo una ulteriore figura criminosa, caratterizzata da condotte
diverse da quelle contemplate nei precedenti commi 1 e 2 dell’art. 609-quater cod. pen.
Le condotte poste in essere dall’imputato allorché la persona offesa (nata il 24.6.2002) era
infraquattrodicenne rientrano nella previsione del comma 1 n. 1 e quelle poste in essere
successivamente, dopo il compimento dei quattordici anni e fino al 2.5.2018 (termine temporale finale
dell’imputazione), allorché la minore era infrasedicenne, nella previsione del comma 1 n. 2, in ragione
della relazione di convivenza.
Va evidenziato che il riferimento alla “coabitazione, all’ospitalità ed alle relazioni domestiche” nella
fattispecie criminosa introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. d) L. n. 238/2021 ha ampliato l’ambito di
operatività dell’art. 609-quater cod. pen., precedentemente limitata a situazioni di convivenza, a casi
in cui il contatto tra adulto e minore è meno intenso la relazione di convivenza è caratterizzata da
legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale mentre la coabitazione
si fonda su ragioni di mera opportunità e convenienza (Sez. 5, n. 31276 del 14/09/2020, Rv 279753).
Anche sotto tale profilo, risulta evidente che la condotta contestata all’imputato con riferimento al
periodo in cui la minore era infrasedicenne ed accertata dai Giudici di merito risulta connotata e
qualificata dalla relazione di convivenza con la persona offesa e, quindi, risulta diversa da quella
contemplata nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 609-quater cod. pen.
5. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, all’esito di una valutazione globale del fatto, ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 609 bis ult. comma cod. pen., richiamando la reiterazione, la natura degli atti
(toccamenti delle parti intime) e la non trascurabile compromissione della libertà sessuale della
persona offesa.
La motivazione è adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del
riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma,
cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i
mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e
psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa
attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez.3,n.6784
del 18/11/2015, dep.22/02/2016,Rv.266272;Sez.3, n. 21623 del 15/04/201515, Rv.263821; Sez.3,
n.23913 del 14/05/2014, Rv.259196; Sez.3,n.5002 del 07/11/2006, dep.07/02/2007, Rv.235648)
E si è precisato che la reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell’intensità del dolo in capo
all’imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non
compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez.3, n. 4960 del 11/10/2018,
dep.01/02/2019, Rv.275693 – 01; Sez.3, n. 6784 del 18/11/2015, dep.22/02/2016, Rv. 266272 -01).
6. Il terzo ed il sesto motivo sono fondati nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono
La doglianza relativa all’applicabilità della norma di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.,
introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. d) L. n. 238/2021, è stata già esaminata e ritenuta manifestamente
infondata al paragrafo 4, al quale si rimanda.
La doglianza relativa all’applicabilità della circostanza attenuante speciale della minore gravità è stata
già esaminata e ritenuta manifestamente infondata al paragrafo 5, al quale si rimanda.
È, invece, fondata la doglianza afferente all’erronea individuazione ed applicazione del minimo
edittale previsto per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. al momento del fatto.
L’art. 609-quater cod. pen. espressamente richiama quoad poenam la sanzione edittale stabilita
dall’art. 609-bis cod. pen.
La pena edittale del delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. vigente al momento dei fatti contestati ed
accertati (“dal 2010 a data antecedente e prossima al 02.05.2018”) era pari nel minimo ad anni cinque
e nel massimo ad anni dieci di reclusione; solo successivamente ai fatti, la sanzione edittale è stata
fissata dal legislatore nella misura della reclusione “da sei a dodici anni”, a seguito della modifica ad
opera dell’art. 13, comma 1, della I 19 luglio 2019 n. 69.
Orbene, la Corte di appello confermava l’entità della pena irrogata dal primo giudice, ritenendola
congrua facendo riferimento al fatto che la pena base risultava fissata nel minimo edittale pari a sei
anni di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag 15 della sentenza di
primo grado e pag 16 della sentenza di appello).
Risulta, pertanto, violato il disposto dell’art. 2, comma 4, cod. pen., che recita testualmente “Se la
legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quelle le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Nella specie, risulta applicato il minimo edittale della sanzione introdotta dall’art. 13, comma 1, della
I 19 luglio 2019 n. 69, mentre norma più favorevole è evidentemente quella vigente al momento del
fatto perché prevede un trattamento sanzionatorio più mite (da cinque a dieci anni di reclusione).
Risulta, quindi, fondata la doglianza difensiva e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in
base al disposto dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. relativamente al trattamento sanzionatorio, che va
rideterminato nella pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (pb anni cinque di
reclusione-1/3 per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche = anni tre e mesi quattro di
reclusione-1/3 per la scelta del rito = anni due, mesi due e giorni venti di reclusione).
7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente al trattamento
sanzionatorio che va rideterminato come specificato ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel
resto.
8. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., in via generica,
alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di
tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n.115/2002
(Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, Rv.277760 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
rideterminando la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il
ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella
misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai
sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 19 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.
