Amministrazione di Sostegno: è competente il giudice del luogo in cui il beneficiario conserva la propria abituale dimora.
Corte di Cass., Sez. I civ, Ord. 21 ottobre 2024, n.27190,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Rel.
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1634/2024 proposto da:
A.A., quale amministratore di sostegno di B.B., elett.te domiciliata presso l’avv.
Andrea Aletto, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
– nei confronti di –
B.B.;
– resistente –
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Mantova emesso il 17.12.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal
Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO CHE
Con decreto del 16.5.17, il Tribunale di Brescia disponeva l’amministrazione di
sostegno per B.B., in quanto affetto da schizofrenia e altre patologie, durante il
ricovero di quest’ultimo presso la Rems di R in esecuzione di un provvedimento del gip
del Tribunale di Brescia del 26.3.12, poi trasferito presso la Rems di C.
Con provvedimento del 6.6.2022 il Tribunale di Brescia dichiarava la propria
incompetenza in quanto il beneficiario era stabilmente inserito in una struttura sita in
provincia di Mantova.
Il 26.9.23 il B.B. veniva trasferito in un una struttura presso (Omissis), in P (CN).
Con ricorso del 13.11.23, A.A., quale amministratore di sostegno del figlio B.B., ha
chiesto che il Tribunale di Mantova dichiarasse la propria incompetenza nel
procedimento in questione per essere competente il Tribunale di Brescia.
Con provvedimento del 17.12.2023, il Tribunale di Mantova, rilevato che il beneficiario
della misura era stato trasferito in una struttura sita in provincia di Cuneo, ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli
atti al Tribunale di Cuneo, quale giudice competente per territorio in ragione della
dimora abituale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno propone regolamento di competenza avverso il suddetto
provvedimento d’incompetenza territoriale, lamentando che il Tribunale non aveva
tenuto conto che il beneficiario si trovava presso la struttura C.P.A. (Omissis) solo per
un periodo transitorio, essendo da sempre in cura presso l’ospedale di B, località
presso la quale risiedevano i parenti e lo stesso amministratore di sostegno.
L’istante rileva altresì che P, ove è sita la struttura ove era stato trasferito in cura il
beneficiario della misura, rientrava comunque nell’ambito del circondario di P.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso,
argomentando che: l’individuazione del giudice competente per l’amministrazione di
sostegno di soggetto collocato presso una Struttura residenziale psichiatrica sita in P
(provincia di Torino, ma ricadente nel circondario del Tribunale di Ivrea) – stante il
disturbo schizofrenico del quale soffre il sostenuto – deve tenere conto del carattere
non volontario di tale collocamento; il suddetto collocamento, iniziato in data
26.9.2023, non è coattivo come l’internamento in una Residenza per l’esecuzione delle
Misure di Sicurezza (REMS); peraltro, il collocamento è ascrivibile ad una scelta
dell’amministrazione sanitaria, a cause delle precarie condizioni mentali del sostenuto,
difficilmente in grado di compiere una scelta consapevole del luogo di dimora; era
applicabile la giurisprudenza di legittimità che, in tema di individuazione del giudice
competente per l’amministrazione di sostegno delle persone sottoposte a misura
detentiva, fa riferimento all’ultimo luogo di loro dimora abituale proprio a cagione della
mancanza di volontarietà del trasferimento presso questa o quella struttura carceraria
o di internamento, trasferimento riferibile, invece, all’amministrazione penitenziaria
(Cass. Sez. VI-1, 18943/2020 ; 7241/2020 ; 20471/2015 ; 19017/2011 . Sez. I,
588/2008).
Il ricorso è fondato, in conformità del parere espresso dal Pubblico Ministero.
Invero, in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai fini dell’individuazione
del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza
effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell’amministrando, salvo che
risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del
centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la
volontarietà di tale spostamento (Cass, n. 19431/20 ). In tema di nomina
dell’amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di
cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà
dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni
personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la
persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora (Cass., n.
23571/16 ).
Nella specie, il soggetto interessato è stato trasferito in una casa di cura, essendo
affetto da grave forma di schizofrenia, sita nel circondario del Tribunale di Ivrea, per
disposizione dell’autorità sanitaria competente (l’ospedale di B, luogo di residenza del
beneficiario e dei suoi parenti), e non emergono dagli atti elementi che inducano a
ritenere non transitorio il ricovero o che lo stesso sia stato volontario (fatto che
comunque la grave patologia renderebbe quanto meno incerto).
In definitiva, la mancanza di prova del carattere permanente di tale collocamento –
sempre revisionabile a seconda delle condizioni di salute del collocato e, comunque,
della durata massima di 36 mesi, motivatamente prorogabile di altri 12- non consente
si possa parlare di mutamento della dimora abituale, e quindi della residenza, del
collocato (Cass. Sez. VI-1, 23571/2016 . Sez. VI-2, 21370/2011).
Nella specie, il provvedimento impugnato ha semplicemente affermato che il luogo
della dimora abituale è quello dell’ultimo ricovero, senza dare atto del carattere
transitorio, o meno, del ricovero, non elaborando pertanto una corretta interpretazione
del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la competenza territoriale del
Tribunale di Brescia.
Considerata la natura della controversia, in mancanza di resistenti sostanziali,
controinteressati al ricorso, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Brescia.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della
presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2024.
