L’assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 aprile 2024, n. 10486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza n. 186/2021 il Tribunale di Civitavecchia, facendo seguito alla decisione non
definitiva con cui era stato pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
A.A. e M. F. il 16/4/1988 da cui erano nati due figli oramai adulti, rigettò la domanda della F. in
ordine alla corresponsione dell’assegno divorzile condannandola al pagamento delle spese di lite.
La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto da F. e le ha riconosciuto un assegno
divorzile di euro 250, 00 mensili, oltre adeguamento ISTAT.
La Corte di merito ha considerato circostanze decisive al fine del riconoscimento del diritto e della
commisurazione economica dello stesso la durata del matrimonio, protrattosi per circa 22 anni, la
circostanza che, pacificamente, per tutta la durata del rapporto, mentre A.A. aveva lavorato come
operaio turnista dell’Enel, M.F., secondo quanto dichiarato dalla medesima nel corso dell’udienza
presidenziale, aveva lavorato “quasi sempre”, come colf, o in pizzeria, o in un negozio di
abbigliamento, guadagnando a sufficienza per sé e per i figli; il fatto che la moglie aveva contribuito
al ménage familiare con i suoi lavori precari e che il marito, soggetto ad impegnativi turni di lavoro,
aveva potuto fare affidamento sul suo ausilio per la crescita dei figli; la comparazione dei redditi degli
ex coniugi sfavorevole alla F., anche se entrambi non avevano fornito compiuta dimostrazione della
propria situazione reddituale.
A.A. ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, chiedendo la cassazione della
sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata il 17/10/2022. F. ha replicato con controricorso e
memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5, c. 6, della l. 898/1970 in quanto la
Corte d’Appello, pur riconoscendo in capo a F. la “evidente disponibilità di ulteriori risorse non
dichiarate” ed una capacità lavorativa, avendo la stessa ammesso di aver svolto diversi tipi di lavoro,
ha riformato la corretta decisione del Tribunale e riconosciuto alla medesima un assegno divorzile.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello
ha affermato che di L. non avrebbe prodotto in giudizio documentazione (fiscale, bancaria e di
destinazione di somme ai figli) che, al contrario, risultava copiosamente prodotta dall’odierno
ricorrente fin dal primo grado (ed addirittura aggiornata in appello), così violando il disposto del
citato articolo che prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti”.
3.1.- I motivi vanno accolti.
3.2.- Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio
mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, la cui
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnatagli dal legislatore, non è
finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della
famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con particolare riferimento al caso in esame, va rammentato che il riconoscimento dell’assegno di
divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età
dell’avente diritto (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass. n.
28936/2022).
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno
deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione assistenziale
e perequativo-compensativa.
3.3.- Orbene, nel caso di specie, con riferimento al primo motivo, la Corte di appello non si è attenuta
ai ricordati principi, perché, nonostante abbia ravvisato la ricorrenza di plurime incongruenze nella
esposizione della situazione economica della F. e della sua capacità reddituale e l’esistenza di risorse
economiche non dichiarate (fol. 6 della sent. imp.), le ha riconosciuto ugualmente l’assegno, con
finalità compensative, ritenendo, in maniera incongruente, che quanto dalla stessa percepito non fosse
sufficiente a condurre una vita dignitosa.
3.4.- Sotto altro profilo, riferito al secondo motivo di ricorso, si osserva che questa Corte ha più volte
chiarito che sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c. solo quando il giudice, in contraddizione espressa
o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non
introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia
disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento, mentre non è censurabile per questa
via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di
convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116
c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 20867/2020; conf. ex plurimis Cass. n.29246/2021).
Nel caso di specie la Corte di appello non ha dato buona applicazione all’art. 115 cod. proc. civ.,
laddove ha genericamente affermato che l’odierno ricorrente non aveva prodotto documentazione
afferente reddito e patrimonio, circostanza contraddetta nel ricorso, specifico sul punto in osservanza
dell’onere di cui all’art.366 cod. proc. civ., dal quale si evince che venne prodotta copiosa produzione
su cui la Corte di appello non si è soffermata.
4.- In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per
il riesame e per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in
diversa composizione.
Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi,
in caso di diffusione del presente provvedimento.