Non spetta al Giudice del reclamo ex art 473-bis.24 c.p.c. decidere sulle istanze istruttorie controverse

Corte d’Appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia,
ordinanza 24 settembre 2024,
N. 708/2024 V.G.
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Lucia di Filippo Consigliere onorario
Dott. Bruno Pighi Consigliere onorario
ha emesso il seguente
ORDINANZA
sul reclamo presentato in data 3.08.2024 da
R. V. C. (C.F. ________) nato a M. il ____79 e C. C. S. (C.F. ______) nata a F. V. (FI) il
____81, rappresentati e difesi- giusta procura agli atti- dall’Avv. Daniela Valoti e dall’Avv.
Alessandro Zuco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Daniela Valoti, sito in Rho
(MI), Corso G. Garibaldi n.90
RECLAMANTI
CONTRO
R. M. (C.F. __________) e B. M. C. (C.F. _____), rappresentati e difesi- giusta procura agli atti-
dall’Avv. Ottavia Borella
RECLAMATI
Con l’intervento
del Curatore Speciale per i minori C. G. S. R. e F. P. G. nella persona dell’avv. Fabio Ray;
del Curatore Speciale per la minore C. O. T. S. , nella persona dell’avv. Giada Simona Andriolo;
del P.G. presso la Corte d’Appello di M. ,
avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di M. in data 25.07.2024, depositato e
comunicato in pari data, reso nel procedimento n. 834/2024 R. Gen. MIN, nell’interesse dei
minori:
➢ C. G. S. R. , nato a M. il __/2007 (17anni);
➢ C. F. P. G. , nato a M. il ___/2008 (16 anni);
➢ C. O. T. S. , nata a M. il ___ /2013 (11anni).
Indice:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ………………………………………………………………………………… 2
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ……………………………………………………………………. 2
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO ……………………………………………………………… 8
II. MOTIVI DELLA DECISIONE……………………………………………………………………………………… 11
2.1 LA ECCEZIONE DI INAMMISSIBIILTÀ …………………………………………………………………… 11
2.2 LE ISTANZE ISTRUTTORIE ……………………………………………………………………………………… 15
III. P. Q. M…………………………………………………………………………………………………………………. 16
La Corte sciogliendo la riserva che precede
LETTI gli atti,
OSSERVATO in premessa quanto segue:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano veniva aperto in data 13.02.2024
con ricorso del PM per la revisione delle disposizioni del Decreto Definitivo n. 2457/2022 del
2.12.2022, che così aveva disposto: “(…) I minori risultano già affidati al servizio sociale del
Comune di Milano giusto decreto definitivo del 2.12.22 – depositato il 10.1.23 – a definizione del
procedimento n. 2457/20 con mandato di: i. mantenere i minori collocati presso i genitori; ii.
avvalersi della disponibilità offerta dai nonni paterni ad essere una concreta risorsa vicariante le
competenze genitoriali laddove la gestione degli aspetti anche di vita quotidiana dei minori non sia
sufficientemente tutelata ovvero si verifichino nuovamente situazioni per c.d. emergenziali; iii.
regolamentare tempi e modalità di permanenza dei minori presso i nonni paterni, nell’esclusivo
interesse dei minori; iv. mantenere per i minori tutti i più idonei interventi educativi, anche
domiciliari, ed ogni utile e necessario supporto ove necessario anche di tipo psicologico; v.
mantenere la presa in carico dei genitori presso il N.O.A. e il Ser.D. territorialmente competenti per
interventi di monitoraggio e presa in carico secondo le indicazioni degli stessi servizi; vi. mantenere
per i genitori gli interventi già attivati di supporto alla coppia e alla genitorialità; vii. predisporre
anche per i nonni percorsi dedicati finalizzati ad un miglior esercizio del loro ruolo vicariante e di
supporto ai genitori; viii. individuare un servizio specialistico competente per un trattamento delle
relazioni familiari come specificato in motivazione a cui dovranno essere inviati entrambi i nuclei
familiari; ix. trasmettere ogni tre mesi al Giudice Tutelare di Milano, competente per l’attività di
vigilanza, una relazione di aggiornamento sull’attuazione e sul rispetto delle presenti statuizioni
(…)”1.
Nello specifico, il PM segnalava nel suo ricorso che: “…a distanza di oltre un anno dal decreto
stesso, l’attività di mediazione familiare, prescritta dal decreto del 2 dicembre 2022, non è stata
nemmeno avviata…nel frattempo, i Servizi Sociali sostengono che i genitori hanno seguito le
1 In sintesi, il Tribunale per i Minorenni motivava la propria decisione avendo rilevato quanto segue: “ (…) Il nucleo di origine dei minori G. ,
F. ed O. C. è stato portato all’attenzione di questa A.G. dalla nonna paterna degli stessi, sig.ra R. M. , e dal di lei marito, signor B. M. C. , i quali
hanno espresso le loro preoccupazioni sulle condizioni di vita che i nipoti stavano conducendo una volta ricongiunti ai propri genitori, dopo un lungo
periodo nel quale erano stati accuditi dai ricorrenti a motivo del ricovero della coppia genitoriale presso “Le Betulle”. I ricorrenti si dolevano altresì
della fatica, incontrata da quel momento, nel mantenere una continuità di relazione con i minori a cui sarebbe così stata preclusa la possibilità di
beneficiare di tutti i vantaggi – anche sul piano educativo/ludico/esperienziale – derivanti dalla posizione sociale dei nonni e dettagliatamente riportati
in ricorso. (…) Ora il contesto di vita dei genitori presenta indubbi profili di criticità correlati anche alle fragilità psichiche riscontrate in entrambi e
che non sono venuti meno nel corso del procedimento, ma anzi si sono confermati in tutta la loro rilevanza non solo negli esiti delle espletate
valutazioni, ma nei comportamenti concreti attuati (quali, a mero titolo esemplificativo, le bollette insolute con conseguente interruzione delle forniture
nella villetta familiare o il deciso repentino trasferimento in altra regione che avrebbe potuto anche rappresentare – finalmente – la messa in atto di un
percorso di individuazione personale, lavorativo, abitativo e di riassunzione del proprio ruolo anche attraverso una distanziamento “fisico”, se non
fosse stato un piano privo di concreta progettualità e predisposto in pendenza di giudizio e senza preventiva condivisione neppure con l’E.A.) (…) E’
risultato evidente dalla espletata CTU – al netto dei suggestivi interventi dei CTP di parte ricorrente che hanno finito con il procrastinare l’iter peritale,
appesantendo il clima già di per sé conflittuale e gravato dalle copiose produzioni di parte anche non autorizzate – che il funzionamento individuale del
signor C. , della signora C. (e, di riflesso, della coppia C. /C. ) consegua, in modo simmetrico, alle dinamiche relazionali all’interno del sistema
familiare che vede un rapporto fusionale e simbiotico tra la R. ed il figlio (…) Il tentativo di affrancarsi e prendere le “distanze” dal descritto sistema
familiare [anche attraverso distanze fisiche nel momento in cui C. ha vissuto all’estero ovvero attraverso condotte antisociali legate all’assunzione di
stupefacenti all’inizio della vita di coppia e nel momento di crisi della coppia], rappresenta una costante nella vita del padre dei minori che è stata,
tuttavia, sempre attraversata da eventi che lo hanno alla fine riportato in famiglia o hanno in qualche modo “giustificato” il suo rientro. E così anche
la storia di coppia e della famiglia creata con la nascita dei tre figli si è sviluppata all’interno di queste dinamiche familiari che hanno investito
finanche G. F. ed O. nella misura in cui sono diventati “il centro” della costante tensione in atto tra gli adulti i quali, rivendicando – ciascuno – un
proprio posto ed un proprio ruolo – hanno generato la situazione portata all’attenzione di questo Tribunale dalla stessa R. .
A quest’ultima va, in ogni caso ed in ultima analisi, comunque riconosciuto un indiscusso autentico investimento affettivo verso il figlio e sicuramente
verso i nipoti ed una altrettanto autentica preoccupazione riguardo alla loro situazione al punto da rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, pur nella
consapevolezza di cosa la segnalazione avrebbe comportato (se non altro in termini di messa in discussione anche della propria figura).
Ora, quanto al primo aspetto di preoccupazione – ossia i trascorsi di dipendenza della coppia – questo Collegio non può che osservare come l’esito
degli esami tossicologici esperiti dal SERT su matrice pilifera sia stato negativo su tutte le sostanze stupefacenti per entrambi e indicativo di un
sporadico, lieve, abuso alcolico per il padre.
Dagli elementi emersi non sono stati rilevati tratti francamente attinenti all’area della dipendenza patologia da sostanze, pur non potendo escludere i
CTU ricadute in caso di eventuali situazioni di stress, soprattutto se inerenti alla relazione coniugale.
Ne consegue la necessità di mantenere la presa in carico dei genitori presso il competente servizio specialistico, anche in quanto il tema è comunque
dalla coppia non problematizzato, come qualcosa di passato, trattato ed assimilato.
Secondo le indicazioni del SERT è utile un supporto psicologico per la madre e per il padre dovrà richiedersi al servizio specialistico anche un
supporto psicologico e un monitoraggio sociale, oltre che medico.
Sono invece emersi profili personologici con marcati tratti dipendenti di personalità che porta la coppia C. /C. a faticare ad affrancarsi dal punto di
vista economico/finanziario dalla famiglia R. ed a basarsi, al suo interno, su un “legame terapeutico delle rispettive
fragilità”.
Riportano i CTU che il signor C. presenta forti tratti di dipendenza personologica e relazionale e che le fragilità della C. – donna dal canto suo
proveniente da una storia familiare connotata da continui allontanamenti e tentativi di avvicinamento, separazioni e traumi subiti in famiglia- trovano
compensazione nel rapporto forte, simbiotico ed ambivalente con il marito (…)”.
prescrizioni loro imposte, risultando rispetto ad esse collaboranti: sempre negativi all’uso di
sostanze stupefacenti, si sono messi in gioco anche sotto un profilo psicologico, avvicinandosi alle
istanze di autonomia e di ascolto dei figli, anche in relazione alle loro diverse età e tappe di crescita.
A riacuire il conflitto mai sopito e strisciante, il progetto della coppia genitoriale di trasferirsi a M.
, dove il padre avrebbe reperito un lavoro a tempo indeterminato nel suo settore professionale – la
ristorazione: progetto appoggiato dall’ente affidatario, sempre più persuaso che solo un
affrancamento della coppia genitoriale dal vincolo economico ed emotivo che la tiene legata ai
nonni paterni – obiettivo perseguito e specificato dallo stesso decreto del TM – possa mettere al
riparo i minori dal conflitto cui rimangono tuttora esposti. La posizione dei Servizi di promozione
del progetto di trasferimento del nucleo a M. lascia, tuttavia, estremamente perplessi. In primo
luogo, i curatori dei minori segnalano le ambivalenze dei minori, che gli stessi CTU di codesto
Tribunale avevano valutato preda di un rilevante conflitto di lealtà, che non pare essersi nel
frattempo sopito. Nel frattempo, il padre sta lavorando come cameriere in un blasonato ristorante di
M. ; il progetto di vita caldeggiato dai Servizi è, tuttavia, tutt’altro che concreto, visto che la casa di
M. è nuovamente priva del riscaldamento e anche questo inverno si è riproposta la necessità di
sfollare il nucleo – figli e nuora – presso l’abitazione della nonna paterna. Le istanze di autonomia
del nucleo C. paiono, ancora una volta, disattese nei fatti dagli stessi genitori che così
calorosamente le rivendicano. Se è così importante recidere la dipendenza dalla nonna paterna,
come mai non vengono adottate soluzioni idonee a garantire un alloggio in autonomia? Come mai
non si sceglie di abitare in una casa meno estesa e meno dispendiosa da riscaldare? Come mai i
soldi che il padre delle minori sta guadagnando non vengono utilizzati per garantire il
riscaldamento del nucleo familiare? Come mai la madre, a sua volta, non trova un lavoro, magari
nelle – numerose – ore in cui i figli sono assorbiti dagli impegni scolastici? Deve, inoltre, segnalarsi
la grave contraddittorietà tra le conclusioni dell’ente affidatario – circa il benessere dei minori e il
progressivo riacquisto delle capacità genitoriali – e quelle dei curatori dei minori – circa il
permanere di larghe aree di disinteresse e di disinvestimento da parte degli stessi genitori, in ambito
sanitario, per esempio, ovvero in ambito scolastico. Entrambi i curatori, inoltre, affermano che i
minori sarebbero tuttora vittime di un conflitto di lealtà che ne inficerebbe la spontaneità,
inducendoli ad affermare un’adesione al progetto di vita con i genitori in M. , piuttosto che a
rifiutare proposte ricreative provenienti dalla nonna paterna, nell’unica necessità di risultare
coerenti con le aspettative genitoriali. Risulta, pertanto, evidente la permanenza e la stagnazione del
conflitto tra i genitori e i nonni paterni, ormai cronicizzato, e la necessità, previa breve istruttoria, di
una modifica delle statuizioni già adottate, valutando il più opportuno collocamento dei minori e
l’ampliamento dei poteri di rappresentanza diretta dei curatori speciali” 2.
2. Con decreto ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 7.03.2024 (nel proc. n. 834-2024 Min) il primo
giudice, a parziale integrazione del provvedimento definitivo del 12.12.2022, provvedeva a
nominare i Curatori Speciali per i minori, assegnava termini di legge per la costituzione dei genitori e
incaricava ex art. 473 bis 27 c.p.c. i Servizi sociali di M. (in ragione del trasferimento del sig. C. ) di
svolgere indagine sul tenore e sulla condotta di vita del padre e sul rispetto delle prescrizioni
dell’autorità giudiziaria.
3. In data 12.03.2024 su ricorso di C. R. V. e C. C. S. (genitori dei tre minori) veniva aperto
avanti il Tribunale per i Minorenni il proc. n. 1441-2024 sub 1 min. I ricorrenti chiedevano
l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte nell’interesse del Figlio C. G. S. R. , al fine
2 In data 15.12.2023, il Giudice Tutelare di M. , investito della vigilanza sull’attuazione del citato decreto, diC. va chiusa la vigilanza e trasmetteva
gli atti alla Procura della Repubblica presso il TM. Il GT, inoltre, rilevava la propria incompetenza ad adottare provvedimenti utili nell’interesse dei
minori ai sensi dell’art. 473 bis 38 c.p.c. ed evidenziava che il mancato rispetto del Decreto definitivo del 2.12.2022 imponeva la necessità di ulteriori
interventi per la sua attuazione e per la risoluzione delle controversie tra i genitori e i nonni paterni.
di consentire il trasferimento del ragazzo in M. (SI), presso l’abitazione dei nonni materni (ove
avrebbe abitato assieme al padre) e l’iscrizione del minore presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Bandini di Siena- Liceo Linguistico Lambruschini di M. .
4. In data 13.03.2024 il TM, sussistendo i presupposti ex art. 273 -274 c.p.c., provvedeva alla
riunione dei due procedimenti e rigettava l’istanza dei genitori in merito all’emissione del
provvedimento inaudita altera parte.
5. I Servizi sociali di M. con la relazione del 14.03.2024 riferivano che: “Si fa presente che la
situazione dei minori in oggetto è in carico alla scrivente da maggio u.s. a seguito di un decreto
definito da parte del TM, emesso il 2 dicembre 2022 (n. 2457/20). Sin da subito si è lavorato in
stretto raccordo e confronto con i Servizi Specialistici, il Consultorio Familiare, il SERD, i Curatori
e tutti gli operatori dei progetti educativi che supportano i minori. Sono stati effettuati colloqui sia
individuali che di coppia con i genitori, con i minori, con i nonni paterni e con i curatori speciali;
visita domiciliare, incontri di rete con i Servizi Specialistici, educativi e scolastici. I tre minori erano
collocati con i genitori, nell’abitazione di via M. A. , una villa di tre piani, e successivamente si sono
spostati, insieme alla madre, presso l’abitazione dei nonni a far data 12/11/23.Da fine settembre il
padre dei minori, Signor C. , a seguito di numerosi confronti con L’Ente Affidatario e i Servizi
Specialistici, sulla praticabilità di tale scelta ha infine preso la decisione di trasferirsi a M. (SI) per
intraprendere il lavoro da cameriere presso un ristorante, con un contratto a tempo indeterminato.
(…) Anche quest’inverno, come lo scorso, la coppia genitoriale ha riferito di non essere stata in
grado di sostenere le ingenti spese di riscaldamento dell’abitazione in comodato d’uso in cui vivono;
pertanto, ci si è avvalsi della disponibilità dei nonni paterni ad accogliere mamma e figli e risanare
un debito per le spese di riscaldamento. (…) Considerato il bisogno e la mancanza di soluzioni
alternative, la signora C. e i tre figli minori, il 12 novembre si sono trasferiti a casa dei nonni
paterni in maniera emergenziale e temporanea (fino allo spegnimento degli impianti di
riscaldamento). A differenza dello scorso inverno, la signora C. , pur evidenziando la fatica dovuta
alle divergenze sullo stile educativo rispetto alla suocera, ha comunque scelto di non lasciare soli i
figli e di condividere questo periodo con loro. Alla signora C. a fine ottobre è scaduto il contratto di
lavoro e nell’attesa di reperire una nuova occupazione sta percependo l’indennità mensile di
disoccupazione, occupandosi a tempo pieno dei suoi figli. Riguardo la regolamentazione con la
nonna paterna, si è confermata quella predisposta, in precedenza: visita infrasettimanale i
mercoledì. Considerata la situazione e l’età dei minori non si è optato per una regolamentazione
troppo strutturata, lasciando libertà ai ragazzi di accogliere le proposte dei nonni, al fine di
incentivare una maggiore fluidità nella relazione (…). I tre minori, come da indicazioni del medico
di base e del pediatra, da poco sono in carico e stanno svolgendo delle valutazioni presso
l’ambulatorio di nutrizione pediatrica e dell’adolescenza dell’ASST Santi P. e C. , Considerato il
loro sovrappeso/(si allegano referti). (…) Come riportato nella relazione dell’educativa domiciliare,
Nuovi Orizzonti, gli educatori della cooperativa riferiscono che “i genitori risultano attenti a
preparare pasti variati ed equilibrati. Con la madre ultimamente si è cercato di elaborare un menù
da comunicare al personale domestico che si occupa di fare la spesa e cucinare nella casa di Piazza
C. . In questi mesi in Piazza C. non sembra esservi stata possibilità di comunicazione tra la madre e
la nonna riguardo a questo tema, in quanto la signora R. ha riferito che non si occupa di queste
incombenze.”(…) La Signora R. ha spesso svalutato le risorse e i percorsi positivi messi in atto
dalla coppia genitoriale (…) Secondo lei R. e C. sono competenti nel fornire affetto e momenti di
divertimento ai figli, ma non per quanto riguarda le responsabilità di cura e di gestione (…) La
nonna si è subito adoperata a sostenere ogni spesa necessaria, ad esempio la scorsa estate
considerate le entrate economiche dei genitori, gli stessi, dopo essersi confrontati con i Servizi,
avevano valutato e condiviso il passaggio di O. in una scuola pubblica, la nonna, come anche la
Curatrice allora presente, hanno di C. to la loro contrarietà (…)”.Conclusivamente, i Servizi sociali
riferivano di condividere il progetto del nucleo familiare relativo al trasferimento del nucleo presso il
comune di M. ed alla possibilità del reperimento di un’attività lavorativa per la signora C. , della
ricerca di un’abitazione adeguata al nucleo e dell’individuazione di scuole, servizi sanitari e sportivi
per i tre ragazzi. Aggiungevano che nonostante la contrarietà della nonna paterna al trasferimento dei
minori in una nuova regione, rimaneva essenziale per i ragazzi preservare e valorizzare il legame
affettivo tra nonni e nipoti con possibile effettuazione di periodi di vacanza presso i nonni e una
specifica regolamentazione di alcuni fine settimana e festività da trascorrere presso di loro. Da
ultimo, i Servizi chiedevano al primo giudice di meglio specificare le competenze attribuite all’Ente
affidatario anche in ragione della nomina dei Curatori Speciali ed evidenziavano l’opportunità di
revocare l’affidamento dei tre minori all’Ente ed attribuire ai Servizi sociali l’attivazione ed il
monitoraggio degli interventi di natura socioeducativa necessari.
5. Con Decreto del 3.04.2024 il primo giudice, richiamando il decreto del 7.03.2024 mediante il
quale erano stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. ed a seguito dell’audizione dei
genitori e dei nonni paterni avvenuta in data 22.03.2024, nominava ex art 473 bis 26 c.p.c. un esperto
scelto in accordo tra le parti – Centro M. S. P. – per l’individuazione di un contesto educativo nel
quale i minori possano concentrarsi sul percorso personale di studi lontano dalle complesse
dinamiche familiari in attesa sia che si risolvano le controversie giudiziarie che il progetto di
trasferimento dei genitori acquisisca maggiore concretezza. Il Tribunale per i Minorenni, a seguito
della richiesta dei Servizi sociali di M. , provvedeva altresì ad indicare l’ambito dei compiti e dei poteri
spettanti ai Curatori speciale ed all’Ente 3.
6. In data 17.05.2024 i Servizi sociali di M. riferivano l’assenza di criticità al trasferimento dei
minori. Essi rappresentavano di aver incontrato il nucleo familiare durante le vacanze di Pasqua
(poiché la madre ed i figli avevano raggiunto il padre a M. ); di un adeguato tenore di vita del C. , il
quale lavorava presso il ristorante “il G. ” con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio
mensile di 1.700 euro; di aver effettuato la visita domiciliare in data 7.05.2024 presso l’abitazione
del padre (per cui paga un canone di 700 euro mensili) e di considerare quest’ultima idonea ad
ospitare l’intero nucleo familiare.
7. In data 22.5.24 su accordo delle parti il primo giudice ha nominato ex articolo 473 bis 26 cpc
l’ausiliario esperto lo studio professionale M. S. P. per un trattamento delle relazioni familiari come
specificato nel decreto definitivo di questo tribunale n 455/23 Con termine sino al 30 ottobre 2024
per il deposito di una prima relazione che riferisca sull’attività svolta e fornisca indicazioni per gli
interventi necessari a sostegno dei minori assegnando altresì termine alle parti sino al 15 novembre
2024 per note scritte e disponendo l’ulteriore rinvio al giorno 22 novembre 2024
3 Nello specifico: “ (…) a) a fronte del permanere della limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle “decisioni di maggior interesse
inerenti alle scelte educative, sanitarie, d’istruzione nonché in relazione al collocamento ed agli incarichi affidati all’Ente anche con riferimento a tutte
le decisioni inerenti la fissazione della residenza anagrafica, la individuazione del domicilio e collocamento dei minori” è ai servizi affidatari dell’Ente
territoriale che compete l’assumere le relative decisioni, sentiti i genitori in quanto limitati e non privati della responsabilità genitoriale, ma anche in
autonomia in caso di dissenso o contrasto con gli stessi o in presenza di decisioni di questi ultimi non rispondenti agli interessi concreti dei figli, e
comunque avvalendosi “della disponibilità offerta dai nonni paterni ad essere una concreta risorsa vicariante le competenze genitoriali laddove la
gestione degli aspetti anche di vita quotidiana dei minori non sia sufficientemente tutelata ovvero si verifichino nuovamente situazioni per c.d.
emergenziali” (cfr. decreto definitivo del 2.12.22 – depositato il 10.1.23 – a definizione del procedimento n. 2457/20);
b. ai curatori, in quanto dotati di poteri anche sostanziali, compete di assicurare l’adozione e l’attuazione delle decisioni che si rendessero di volta in
volta necessarie laddove si debba supplire alle difficoltà derivanti dall’esasperato conflitto tra le figure di riferimento dei minori e alle indubbie
fragilità genitoriali che in più di un’occasione hanno già ritardato/interferito con l’azione di cura e di accudimento concreto dei minori;
c. a tal fine i curatori dovranno mantenere un costante confronto con tutti gli operatori e i soggetti che a vario titolo si occupano dei minori nonché con
le parti, sollecitare i servizi affidatari affinché adottino le scelte necessarie negli ambiti decisionali conferiti dalla Autorità Giudiziaria a limitazione
della responsabilità genitoriale, sostituirsi in caso di inerzia per la loro attuazione e rivolgersi a questa Autorità Giudiziaria in presenza di contrasto
tra le parti.
8. In data 6.06.2024 il Consultorio familiare – Asst Santi P. e C. – in merito al nucleo familiare C.
– C. ed alle dinamiche relazionali con i nonni paterni, conclusivamente, riferiva che: “L’osservazione
clinica ha mostrato inoltre una evoluzione rispetto a quanto segnalato in sede di CTU, in merito al
concetto di “conflitto di lealtà” che pare ad oggi ampiamente superato.
Genitori e nonni, infatti, con l’ausilio dei Servizi hanno ripreso la comunicazione su alcuni temi
riguardanti i ragazzi (vacanze e tempo libero) che hanno permesso agli stessi di sentirsi liberi di
scegliere “cosa voler fare” e “con chi stare”, senza sentirsi vincolati alla necessità di soddisfare e di
non deludere gli adulti. In particolare, sul tema delle vacanze le decisioni sono state condivise, tra
genitori, nonni e minori, senza condizionamenti. genitori, hanno gradualmente raggiunto una
adeguata capacità genitoriale, che permette loro di gestire le questioni educative, normative,
sanitarie e scolastiche dei figli, lasciando alla nonna paterna l’opportunità di coltivare la relazione
con i nipoti, in assenza del ruolo vicariante, a nostro avviso non più necessario come in passato. (…)
Sebbene, infatti, in passato sia stato utile che i nonni svolgessero una funzione vicariante, ad oggi,
stante l’evoluzione personale dei signori C. /C. , il permanere dell’assenza di differenziazione tra il
ruolo dei genitori e quello dei nonni, genera confusione, sofferenza e profondo disagio nei ragazzi.
In particolare, le verbalizzazioni squalificanti nei confronti dei genitori, esplicitate ai tre minori
dalla nonna paterna in differenti occasioni (riferite agli operatori sia dai minori che dai genitori)
rappresentano un fattore di sofferenza per gli stessi. (…) La permanenza nel medesimo contesto
cittadino, renderebbe più complessa la riappropriazione del ruolo genitoriale tenuto conto
dell’evidente mancanza di fiducia che più volte la nonna paterna ha espresso nei confronti del figlio
e della nuora, anche alla presenza degli operatori. (…) Infine, tale trasferimento potrebbe garantire
al nucleo di concretizzare il percorso di stabilità economico/lavorativo/abitativa affrancandosi dalla
famiglia paterna, come richiesto da codesta A.G. Da quanto si legge nella relazione è evidente
come, per parte nostra, la strada da percorrere nel prossimo futuro sarebbe quella di pervenire ad
un trasferimento dei minori con i genitori a M. . (…) Ciò comporta il crearsi di una difficile e
delicata situazione al momento della ripresa della scuola a settembre p.v.. anche alla luce dei
cambiamenti di istituto o di indirizzo di studi che si prospettano, per G. , F. e O. . Ci chiediamo se
sia opportuno e/o possibile, impregiudicata ogni altra determinazione che il tribunale vorrà stabilire
sui quesiti ancora aperti, un pronunciamento provvisorio che consenta ai ragazzi di avviare il
prossimo anno scolastico a M. , anche in considerazione del fatto che per ragioni abitative e di
lavoro anche la mamma potrebbe trasferirsi stabilmente a M. avendo la possibilità di iniziare la
propria attività lavorativa nel mese di luglio p.v. (…) Infine, a parere delle scriventi, sarebbe
opportuno mantenere l’affido all’Ente territorialmente competente per consolidare i percorsi avviati,
con particolare riguardo al sostegno delle capacità genitoriali e alla presa in carico da parte di un
servizio specialistico in ambito dietologico nutrizionistico, per accompagnare genitori e figli al
progressivo miglioramento dello stile alimentare e al riconoscimento del ruolo che il cibo ha assunto
nella loro vita, con esiti disfunzionali.(…)” 4.
4 Quanto agli interventi psicologici sui tre minori si leggeva che: “ (…) G. ha proseguito gli incontri con la psicologa portando, oltre ai temi
relativi alla famiglia e alla scuola, quelli legati al proprio mondo di adolescente. E’ apparso progressivamente più sereno e capace di esprimere,
coerentemente con la sua età, il proprio punto di vista. In merito alla scuola e a fronte delle valutazioni scolastiche gravemente insufficienti, la prof.ssa
Cannavale in data 21.05.24 ha convocato i genitori e gli operatori assieme a G. per comunicare la probabile bocciatura. In quella occasione il
ragazzo ha espresso il proprio desiderio di proseguire lo studio delle materie di suo interesse per “essere bocciato con dignità” esprimendo un senso
di responsabilità e di consapevolezza maturato nei mesi precedenti. Gli adulti di riferimento lo hanno accolto nella fatica emotiva e lo hanno
rinforzato rispetto alla possibilità di scegliere un indirizzo più consono alle proprie inclinazioni, in futuro. Il ragazzo ha espresso la richiesta di
iscriversi in un liceo linguistico dove potrebbe mettere a frutto l’ottima padronanza della lingua inglese e il suo interesse per l’apprendimento delle
lingue straniere.
in merito alla possibilità di proseguire gli studi in un contesto lontano dalla famiglia, si è diC. to contrario in quanto il suo desiderio è di restare
assieme ai propri genitori e fratelli. Più volte è emersa per lui l’importanza di salvaguardare le proprie radici laotiane (ad esempio tramite il racconto
di piatti tipici che gli prepara la mamma oppure nel desiderio di tornare in L. con i propri genitori). Con lui si è iniziato ad affrontare il tema del
legame con il cibo, di cui appare ancora parzialmente consapevole. (…)
F. : sta vivendo una fase di separazione individuazione che lo vede ricercare momenti di vicinanza alle figure genitoriali ed altri in cui si immagina e si
vive in una dimensione di costruzione della propria autonomia. Ha sofferto il trasferimento a casa della nonna paterna, durante l’inverno, in quanto ha
dovuto modificare molte delle proprie abitudini legate alla quotidianità familiare. Si è detto felice del cambio di indirizzo scolastico (da scientifico ad
artistico), confermato anche dai buoni voti e dalle gratificazioni ottenute da un impegno costante. Nel prossimo anno scolastico affronterà un nuovo
cambiamento legato alla scelta dell’indirizzo specialistico del triennio. Nell’approfondimento della conoscenza con F. è emerso anche il tema del suo
9. In data 15.07.2024, i genitori R. V. C. e C. C. S. depositavano istanza di modifica ex art 473
bis 29 c.p.c. finalizzata ad ottenere il trasferimento dei tre minori a M. con i genitori nei tempi
idonei a consentire loro l’iscrizione scolastica dei figli presso i nuovi istituti scolastici.
10. Con decreto in data 25.07.2024, il primo giudice rigettava le istanze avanzate dai genitori
evidenziando che era in corso istruttoria da parte dell’ausiliario esperto- Centro M. S. – nominato ex
art. 473 bis 26 c.p.c. Il primo giudice rilevava altresì che l’aggiornamento del Consultorio familiare,
datata 6.6.2024, si scontrava con le risultanze processuali presenti in atti (es. contratto di locazione
ad uso abitativo transitorio della durata di anni 1 con scadenza 30/4/25 e doc. contratto di lavoro
della madre con scadenza 31.10.24) e con la complessità del quadro familiare. Il primo giudice
“riservato ogni provvedimento” rinviava all’udienza del 22.11 24 per le ulteriori determinazioni.
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Con ricorso in data 3.08.2024 R. V. C. e C. C. S. hanno chiesto: “modificare parzialmente il
Decreto definitivo del 2 dicembre 2022, emesso e depositato in data 10 gennaio 2023 nel
procedimento R.G. n. 2457/2020 e successivamente confermato dal Decreto provvisorio dell’8
marzo 2024 – Cron. 1909/2024 – R.G. n. 834/2024 nonché dal Decreto Collegiale del 3 aprile 2024
– R.G. n. 834/2024, adeguando il provvedimento alla situazione attuale e quindi autorizzando il
trasferimento dei minori G. , F. e O. a M. , nei tempi e nelle modalità descritte in narrativa,
consentendo per effetto la regolare iscrizione degli stessi all’anno scolastico 2024/2025 presso gli
Istituti Scolastici della zona sopra indicati. In ragione dell’approssimarsi dell’inizio dell’anno
scolastico, considerato altresì il periodo di ferie estive, si chiede all’Ill.ma Corte d’Appello adita di
provvedere con sollecitudine affinché l’iter di trasferimento-iscrizione dei ragazzi presso i nuovi
Istituti Scolastici possa essere effettuato nei tempi previsti e vada a buon fine”. Il reclamante ha
censurato il provvedimento del primo giudice sotto plurimi profili:
1) in primo luogo, i reclamanti lamentano la omessa valutazione della “situazione del nucleo
familiare” nella attualità; sostengono che infatti, l’assetto sarebbe sensibilmente cambiato e
sarebbero state superate le circostanze che, in precedenza, avevano indotto all’assunzione di
determinati provvedimenti nei confronti dei minori. Rimarcano che il sig. C. è stato assunto
con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile pari ad € 1.700; ha
sottoscritto un contratto di locazione per un immobile sito nel centro storico di M. in una
zona ben servita e ben collegata; sottolineano che l’unità immobiliare è stata valutata
positivamente anche dai Servizi; infine, anche la sig.ra C. ha trovato un’occupazione
lavorativa, essendo stata assunta con un contratto a tempo determinato, con una retribuzione
pari ad € 1.350,00 mensili presso un’Enoteca di M. .
investimento affettivo nei confronti della famiglia di origine materna (nonni, zii e cugini) che vive da sempre come un punto di riferimento accogliente e
mai intrusivo. Rispetto ad una prosecuzione degli studi lontano dalla propria famiglia si è espresso coerentemente con la sua età anagrafica in modo
chiaro nel non considerarla una opportunità di crescita, ma solo una fonte di sofferenza (…)
O. : A partire da febbraio 2024 sono stati effettuati incontri di monitoraggio con la minore (dott.sa B.). (…) Negli incontri successivi ha riconosciuto
come positivi i momenti con l’educatrice domiciliare; in relazione, invece, ai colloqui con la scrivente, da un lato ha ribadito di non averne tanta
voglia, dall’altro ha verbalizzato che le sembra possano servirle perché è un luogo in cui poter parlare di sé e delle proprie emozioni. Dai colloqui con
la minore emerge un sentimento di sano, positivo e adeguato senso di appartenenza al proprio nucleo familiare: parla della mancanza del babbo
che vive distante, dei momenti speciali con la mamma quando il venerdi sono fuori solo loro due a pranzo, dei rapporti con i fratelli, degli animali
domestici di famiglia e del dispiacere per la recente morte di un loro cagnolino, del desiderio di vivere tutti insieme in una casa che sia “la loro
casa”. Emerge un legame affettivo con la nonna, con qualche nota di gelosia per la maggiore attenzione che avrebbe per il fratello G. ; descrive con
piacere le attività svolte con lei, ma più volte segnala che le piacerebbe che anche i genitori potessero partecipare (p.e. viaggio a Parigi, matrimonio
della zia E. ). Esprime una comprensibile tristezza per le relazioni difficili tra gli adulti e per l’incertezza rispetto a quanto verrà deciso dal
Tribunale.(…)”.
2) In secondo luogo, parte reclamante, richiamando la Relazione dei Servizi di M. del
12.03.2024, insiste sulla piena idoneità genitoriale e sulla forte motivazione e attivazione per
un cambiamento evolutivo mostrato anche dalla sig.ra C. , circostanze, queste che, a suo dire,
non sarebbero state valutate dal Giudice di prime cure.
3) Infine, parte reclamante ritiene che il provvedimento impugnato meriti di essere riformato
poiché ometterebbe di considerare il concreto interesse dei minori. In particolare, il Giudice
di primo grado impendendo la piena e pratica realizzazione del progetto di vita proposto dai
genitori e ritenuto, altresì, idoneo dai Servizi5, avrebbe impedito la realizzazione delle
proposte più tutelanti per i minori.
2. In data 30.08.2024, si è costituito il Curatore Speciale della minore O. , avv. Giada S.
Andriolo: in primo luogo, deducendo l’inammissibilità del reclamo, poiché proposto avverso un
provvedimento non modificativo o peggiorativo della situazione familiare de quo; in secondo luogo,
sottolineando la mancata conclusione della fase istruttoria nel procedimento di primo grado; infine,
ribadendo le proprie perplessità circa i vantaggi di un eventuale trasferimento del nucleo familiare a
M. .In particolare, il Curatore ha evidenziato come, da un lato, non possa considerarsi
“sovrapponibile il desiderio dei figli di stare con i genitori con il desiderio di trasferirsi a M. ” e
dall’altro, come le istanze di autonomia del nucleo C. risultino ancora disattese dai genitori che non
riescono a rendersi del tutto indipendenti dalla nonna paterna, (cfr. costituzione, pag. 17).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, il Curatore ha formulato le seguenti conclusioni: “In via
preliminare e principale:
– rigettare il reclamo proposto in ragione della propria inammissibilità e/o improcedibilità e/o della
propria infondatezza in fatto e in diritto, non apparendo la domanda funzionale all’attuale
protezione degli interessi dei Minori, con conseguente integrale conferma del provvedimento
impugnato; Firmato
In via subordinata, nel caso in cui la Corte d‘Appello adita ritenesse di accogliere il reclamo:
– disporre in urgenza l’integrazione d’indagine sul ramo genitoriale materno, che dovrebbe essere di
supporto al nucleo familiare, nell’ambito del c.d. progetto M. ;
– assumere sommarie informazioni dai nonni paterni in merito a quanto riferito da O. nel corso
delle vacanze estive sulla scuola e sull’ipotesi di trasferimento;
– Pur nella consapevolezza dei confini della cornice giuridica del procedimento in fase di reclamo,
disporre un supplemento/aggiornamento della C.T.U. espletata nel procedimento R.G. 2457/2020
avanti il Tribunale per i Minorenni di M. , con specifico ma non esclusivo focus sulla libera
determinazione dei Minori e sul loro benessere anche evolutivo.
Con ogni più ampia riserva”.
3. In data 30.08.2024, si è costituito il Curatore Speciale dei minori G. e F. , avv. Fabio Ray, che
ha dedotto quanto segue: in primo luogo, l’inammissibilità del reclamo proposto dai genitori per
“inesistenza dei presupposti giuridici” e “per errata individuazione del rimedio nonché del Giudice”;
5 “Tale trasferimento permetterebbe di avviare un processo di reale emancipazione dei genitori, che si assumerebbero
la responsabilità di agire e di scegliere per il benessere dei loro figli, all’interno di una cornice giuridica tutelante. Al
contrario, il permanere nella condizione attuale, all’interno di un sistema familiare in cui non vi è una netta separazione
tra i ruoli genitoriali e quelli dei nonni paterni, impedirebbe ai genitori di raggiungere quella indipendenza economica e
psicologica necessaria ad un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali e di consolidamento di sé, con ulteriori
ricadute sul benessere psicologico dei tre figli […] Il trasferimento del nucleo familiare a M. , come da progetto
presentato dai genitori, agevolerebbe la differenziazione tra il ruolo dei genitori e quello dei nonni, garantendo ai
minori il bisogno di appartenenza al proprio nucleo familiare, salvaguardando il rapporto con i nonni in una dimensione
differente da quella normativa/educativa.
La permanenza nel medesimo contesto cittadino renderebbe più complessa la riappropriazione del ruolo genitoriale
tenuto conto dell’eventuale mancanza di fiducia che più volte la nonna paterna ha espresso nei confronti del figlio e
della nuora , anche alla presenza degli operatori”, (Cfr. Relazione ASST Santi P. e C. , pagg. 6 ss.).
l’improcedibilità del reclamo per omessa notifica al P.M.; l’inammissibilità del reclamo perché
proposto avverso un provvedimento carente di elementi di novità. In secondo luogo, nel merito, il
Curatore Speciale ha affermato l’impraticabilità del progetto di trasferimento a M. , in quanto
“carente di ogni presupposto soggettivo o oggettivo”6.Infine, il Curatore Speciale ha ribadito che
“non è affatto sufficiente rappresentare i vantaggi del trasferimento per i genitori (cd.
“affrancamento”) neppure spacciandoli come vantaggi indiretti per i minori, ma è imprescindibile
rappresentare quali sono i concreti vantaggi per i minori nel trasferirsi a M. ”. Più nello specifico, il
Curatore ha evidenziato la preminenza degli interessi dei minori su quelli dei genitori, evidenziando,
in particolar modo, la delicata situazione scolastica del minore G. , non ammesso, per la seconda
volta, alla classe terza del liceo classico. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’avv. Ray ha
concluso come segue: “che Codesta Ecc.ma Corte voglia:
In via preliminare e principale:
– rigettare il reclamo proposto in ragione della propria inammissibilità e/o improcedibilità e/o della
propria infondatezza in fatto et in diritto, con conseguente integrale conferma del provvedimento
impugnato;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere il
Reclamo:
– disporre in urgenza l’integrazione d’indagine sul ramo genitoriale materno, che dovrebbe essere di
supporto al nucleo familiare, nell’ambito del c.d. progetto M. ;
– assumere sommarie informazioni dai nonni paterni circa quanto riferito loro da G. e F. e anche
dalla cugina G. in merito a quanto riferitole da G. nel corso dell’estate in merito a scuola,
trasferimento, progetti e quotidianità in M. ;
– disporre un aggiornamento della CTU effettuata nell’ambito della procedura r.g. 2457/2020 avanti
il Tribunale per i Minorenni di M. con specifico ma non esclusivo focus sulla libera determinazione
dei minori e sul loro benessere anche evolutivo.
In ogni caso:
– valutare di procedere all’ascolto dei minori richiedenti G. e F. C. e, ove ritenutane l’opportunità
e/o la necessità, anche eventualmente con l’assistenza dell’ausiliario esperto ex art 473 bis 5 c.p.c.”.
4. In data 1.09.2024, si sono costituiti i nonni paterni, R. M. (C.F. Rpsmcr53b49f205d) E B. M.
C. affermando: in primo luogo, l’inammissibilità del reclamo ex adverso proposto “per genericità
dell’individuazione dei punti contestati del provvedimento reclamato e delle relative doglianze” e
“per carenza dei presupposti necessari alla reclamabilità”, dato che il provvedimento reclamato non
sarebbe modificativo, bensì confermativo di una situazione già in essere. Nel merito, i resistenti
hanno insistito sulla correttezza della decisione del Giudice di prime cure e sulla fondamentale
importanza dell’attività istruttoria ancora in corso innanzi al T.M.7 Nello specifico, i nonni paterni
hanno evidenziato la provvisorietà della vita a M. e le conseguenze negative che ne discenderebbero
6 “L’inconsistenza/fragilità di questo progetto è attestata oggi dal fatto che nel reclamo si legge dell’ipotesi di
assunzione presso altro e diverso ristorante. Il contratto di locazione è ad uso transitorio […] Il contatto di lavoro della
madre è a tempo determinato (quindi non certo “stabile” come si legge nell’istanza) – nessuna garanzia di stabilità
economica oltre il semestre. Le attività ludico-ricreative offerte da M. riportate nel progetto (cfr. doc. 1 allegato alla
memoria 24.07.24) e quindi nell’istanza, non implicano l’effettiva frequentazione da parte dei ragazzi che, di fatto, ad
oggi non svolgono attività alcuna (eccezion fatta per il calcio di G. ), non essendo evidentemente stati adeguatamente
incentivati nè motivati sull’importanza di tali attività sportive e/o culturali”, (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9).
7 “Il percorso presso il Centro M. S. , iniziato prima dell’estate, si è finalmente attivato dopo il grave inadempimento
dell’Ente rispetto alle indicazioni del provvedimento definitivo che già prevedeva fra gli incarichi un lavoro sulle
relazioni intrafamiliari volto a mettere al centro i ragazzini per la costruzione di un progetto capace di preservare tutte
le relazioni affettive nonché garantire ai minori l’accesso a opportunità di vita alle quali hanno diritto.
Il giudice di prime cure ha correttamente ribadito l’importanza dello svolgimento proficuo del percorso, che tuttavia è
stato già alterato da “dinamiche processuali tipicamente contenziose nuovamente oggi sollecitate, prematuramente ed
inaspettatamente, dagli operatori del C.F. prima e dai genitori poi”, (cfr. comparsa di costituzione, pag. 15).
ai danni dei tre minori8, insistendo sull’attuale incapacità dei genitori di costruire un percorso di vita
con una prevedibilità tale da mettere in sicurezza i figli. Infine, con riferimento alle vicende
giudiziarie che hanno coinvolto la famiglia i nonni paterni hanno evidenziato un atteggiamento
vittimistico e non collaborativo assunto dai genitori, che, dunque, si sarebbero mostrati, ancora una
volta, incapaci di perseguire i reali interessi dei tre figli minori.
Dunque, i nonni paterni hanno concluso come segue:
“che Codesta Ecc.ma Corte voglia:
– in via preliminare: dichiarare l’inammissibilità del reclamo per i motivi di diritto esposti in
narrativa;
– nel merito: – rigettare le domande proposte dai reclamanti in quanto infondate e inammissibili e
per l’effetto confermare nella sua interezza l’impugnato decreto n. 7148/2024 emesso in data 25
luglio 2024 dal Tribunale per i minorenni – Giudice delegato Dr.ssa Marino, nell’ambito del
procedimento R.G. 834/2024. – condannare i signori C. e C. al pagamento delle spese processuali
ex art. 96 c.p.c.
– In subordine: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse ammissibile il reclamo
e necessario acquisire ulteriori elementi per provvedere, disporre un aggiornamento della
consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito della procedura r.g. 2457/2020”.
5. In data 3.09.2024, il PG ha espresso “parere favorevole alla conferma del provvedimento
impugnato, con rigetto del reclamo”. In particolare, il PG – valutata la situazione familiare
complessiva, nonché l’aspro conflitto genitori-nonni, l’incompletezza dell’attività istruttoria del
giudizio pendente innanzi al T.M., il mancato ascolto dei minori fino alla data odierna e considerate
le fragilità dei tre minori stessi, ha motivato il suddetto parere sulla base delle seguenti
argomentazioni: “si ritiene che il trasferimento dei minori con la coppia genitoriale a M. , secondo il
progetto presentato dai genitori (e sostenuto dagli operatori) non appaia rispondente all’interesse
preminente dei minori, come argomentato dal Tribunale. Si condividono altresì le forti
preoccupazioni sul benessere dei minori, vittime di un conflitto di lealtà, che si trovano in una
situazione a rischio evolutico per mancanza di adeguata tutela genitoriale, come indicato
concordemente nelle comparse dei curatori speciali. […] la domanda di trasferimento riproposta
dai genitori nelle forme di reclamo appare strumentale, traducendosi nell’ennesima reiterazione
dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dei minori in Toscana, presentata in
più occasioni, sia al TM che al GT, istanza sempre rigettata, perché non adeguata, né tutelante per il
benessere dei minori”.
6. In data 5.9.24 i curatori con note distinte hanno riferito, in ordine alla mancata partecipazione del
Minore G. C. alle prove d’esame di amissione al liceo linguistico S. C. . in data 03 settembre 2024.
7. In data 10.9.24 hanno depositato note scritte sia i reclamanti che i reclamati.
8 “La provvisorietà tocca ancora ogni aspetto della vita non solo dei genitori, ma in primis dei figli.
I tre minori, che da anni ormai cambiano casa a seconda delle stagioni (ospiti dei nonni paterni nei mesi invernali
perché i genitori non garantiscono il riscaldamento), anche quest’anno vivono l’imprevedibilità di non sapere dove
abiteranno, quali scuole frequenteranno e con chi vivranno. I tre ragazzini permangono coinvolti in segreti e rinunce
personali affettive e progettuali. I genitori continuano a muoversi in spregio alle decisioni dell’Autorità giudiziaria
(come peraltro già avvenuto) e persistono nel loro intendimento a scapito dei propri figli. Questo emerge C. mente
ancora oggi dal contenuto del reclamo che non supera le riflessioni critiche svolte dai nonni, dai curatori e in ultimo dal
Tribunale sui punti di scuola, salute e affettività dedotti puntualmente negli ultimi scritti. Seguirà nel presente atto la
disamina e un aggiornamento su una delle tematiche più di significato per i ragazzini, ossia la scuola, esemplificativa
dell’atteggiamento manchevole dei genitori: le proposte scolastiche non tengono in nessun conto l’individualità dei figli,
la continuità e un’idea prospettica, almeno per loro, sul futuro”.
8. In data 11.09.2024, è pervenuta nota di aggiornamento da parte del curatore dei minori G. e F.
C. , Avv. Fabio Ray, da cui si legge che: “lo scrivente Curatore ritiene essenziale aggiornare la
Corte Ecc.ma in merito agli eventi dedotti con la precedente nota del 04.09.24 […] ciò che appare di
una gravità assoluta è che la difesa dei genitori nella propria memoria depositata ieri, non solo non
faccia menzione alcuna di tale volontà di G. , ma addirittura insista, anche pervicacemente, a
rappresentare la di lui diversa volontà di trasferirsi a M. per essere ivi iscritto al liceo locale,
giugnendo fino ad insinuare oscure macchinazioni da parte del Curatore (e senza neppure avvedersi
che i dubbi e la perplessità del Curatore circa la volontà di G. rappresentata dai genitori e/o per
essi dai suoi difensori e/o ASST erano evidentemente ben più che fondati)”
9. All’udienza 12 settembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, la Corte se è riservata sulla
scorta delle allegazioni in atti.
********
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 LA ECCEZIONE DI INAMMISSIBIILTÀ
RILEVATO che preliminarmente va affrontata la questione dell’ammissibilità del reclamo che
comporta l’esigenza di operare alcune distinzioni sulla scorta della diversa tipologia dei
provvedimenti impugnati, tra loro non assimilabili , al fine di circoscrivere la cognizione devoluta a
questa Corte .
– Con riferimento al Decreto Definitivo n. 2457/2022 del 2.2.2022, relativo al proc R.G. n.
2457/2020 , il ricorso è manifestamente tardivo ed in quanto tale inammissibile.
– Quanto al Decreto provvisorio dell’8 marzo 2024 – Cron. 1909/2024 – R.G. n. 834/2024 emesso
inaudita alter partem dal giudice monocratico si tratta di provvedimento per legge non impugnabile
.In tal senso depone il disposto di cui all’art 473 bis 15 cpc secondo cui – “In caso di pregiudizio
imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione
dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie
informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse
dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa
entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti
adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”. La
Cassazione ha individuato l’ambito di operatività dell’istituto ( cfr. Cass. n .1168 in data 21 marzo
2024 ) affermando che “Ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, la
norma consente al presidente, o al giudice da lui delegato, in caso di pregiudizio imminente ed
irreparabile al diritto o di pregiudizio all’attuazione della misura, di adottare provvedimenti
opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il
contraddittorio, salvo, poi, fissare un’udienza entro i successivi quindici giorni nella quale
riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate;9.” “ E pacifica
9 L’interesse tutelato prioritariamente dalle nuove norme è, infatti, quello del minore, cioè un interesse, la cui
realizzazione dipende dall’attuazione di obblighi a carattere prevalentemente personale, che impongono che il potere-
dovere di adottare provvedimenti provvisori con funzione cautelare, il potere-dovere di regolare in via definitiva il
rapporto controverso, nonché il potere-dovere di garantire sul piano esecutivo il rispetto delle decisioni assunte spettino
tutti al medesimo giudice, che rappresenta l’unico punto di riferimento da cui si irradia la tutela giurisdizionale nelle tre
tradizionali direttrici tipiche (dichiarativa, esecutiva e cautelare), secondo un principio di tutela giurisdizionale globale
dell’interesse del minore. L’aderenza della disciplina positiva a tale principio assicura, infatti, che tale interesse sia
preso in cura dalla giurisdizione con provvedimenti costantemente adeguati alla mutevolezza del rapporto giuridico
tutelato, evitando – così – che venga esposto al rischio di subire pregiudizi non più riparabili».” L’art. 473-bis.15 cod.
la non reclamabilità del provvedimento indifferibile reso con decreto inaudita altera parte (in
quanto equiparabile ai provvedimenti endoprocedimentali, ovvero quei provvedimenti che si
caratterizzano dalla previsione di un termine finale di efficacia, come appunto nel caso previsto
dall’art. 473-bis.15 cod. proc. civ. che prevede la fissazione di un’udienza per la loro conferma,
modifica o revoca). ( cfr. Cass n .1168 in data 21 marzo 2024 ) Nella specie il decreto in esame è
stato oggetto di conferma ed è quindi assorbito dal successivo provvedimento collegiale emesso in
data 3.4.24 sicché il reclamo è parimenti inammissibile .
-Con specifico riferimento al Decreto Collegiale del 3 aprile 2024 – R.G. n. 834/2024, si tratta di
decreto con cui il giudice di prime cure ha provveduto , segnatamente confermandoli , in ordine ai
provvedimenti indifferibili ex art 473 bis 15 cpc .Nella specie nulla questio circa la ammissibilità
del reclamo che è espressamente prevista .10”.L’esigenza di provvedimenti indifferibili anche nel
corso del giudizio può dipendere dall’inidoneità degli istituti preesistenti (artt. 337-ter, comma 3,
terzo periodo, cod. civ. e 709-ter, comma 1, cod. proc. Civ) a fronteggiare situazioni, potenzialmente
pregiudizievoli, che si verifichino dopo la prima udienza (si pensi, ad esempio, ai contrasti tra i
genitori sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, che, investendo diritti primari del
proc. civ., come si è già anticipato, consente oggi (diversamente da quanto era possibile in base alla previgente
disciplina, essendosi colmato, così, un grave vuoto di tutela che andava a verificarsi in una fase in cui, oltretutto, vi è
l’assoluta esigenza di agire con tempestività), fin dal momento del deposito del ricorso introduttivo (in quest’ottica,
dunque, è innegabile che si sia al cospetto di provvedimenti resi in corso di causa. Quanto, poi, alla possibilità, o non, di
ammettere tali provvedimenti pure ante causam, vale a dire ancor prima del deposito del ricorso di cui all’art. 473-
bis.14 cod. proc. civ., non si ritiene di potere/dovere prendere espressamente posizione in questa sede, stante il già
rimarcato perimetro dell’indagine richiesta dalla ordinanza di rinvio pregiudiziale) alla parte – ma, evidentemente,
anche al giudice, d’ufficio, laddove rilevi la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma – di chiedere la pronuncia
dei provvedimenti “indifferibili” in presenza di un “pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione
delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”. Ove ricorrano tali ipotesi, il presidente o il giudice
delegato, “assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti
necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti”, fissando entro i successivi
quindici giorni l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca degli stessi. . L’assonanza di tale previsione col
disposto, da un lato, dell’art. 700 cod. proc. civ. e, dall’altro, dell’art. 669-sexies del medesimo codice è palese e
dimostra, dunque, non solo la natura cautelare di detti provvedimenti (pressoché riconosciuta da tutti i commentatori
della riforma) ma pure che la previsione di cui all’art. 473-bis.15 di cui si discute deve trovare applicazione laddove
l’urgenza di provvedere al fine di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive interessate è massima e tale da non
potersi attendere l’udienza prevista dall’art. 473 bis.21 cod. proc. civ..
10 il tema della reclamabilità, o non, ed eventualmente in quali limiti, del medesimo provvedimento, reso in forma di
ordinanza, che, appunto, confermi, modifichi o revochi il decreto predetto, impone di stabilire innanzitutto, se
l’ordinanza con tale contenuto debba essere pronunciata dal tribunale in composizione monocratica (lo stesso, cioè, che
ha emesso il decreto inaudita altera parte) o collegiale (come sostenuto, invece, da autorevole dottrina sul presupposto
che «ai sensi dell’art. 473-bis.1 c.p.c., […], nel procedimento “unificato” in materia di stato delle persone, minorenni e
famiglie “il tribunale giudica in composizione collegiale”. Non è revocabile in dubbio che l’udienza per la conferma,
modifica o revoca del decreto debba tenersi davanti al medesimo giudice monocratico (presidente o giudice delegato)
che lo ha emesso, deponendo in tal senso sia il dato normativo, che non richiede che l’udienza ad hoc sia fissata davanti
ad altri, sia la pacifica interpretazione ed applicazione del corrispondente passo dell’art. 669-sexies, comma 2, cod.
proc. civ.. In questa direzione, del resto, sembra porsi pure lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato nel
corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 febbraio) della cd. Riforma Cartabia che, per quanto qui di rilievo,
prevede, all’art. 3, comma 6, lett. c), che: “all’articolo 473-bis.15: 1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole
«fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza» sono inserite le parole «davanti a sé»”, altresì leggendosi, nella
corrispondente Relazione illustrativa, che “si apportano modifiche all’articolo 473-bis.15, al fine di chiarire alcuni
dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all’adozione dei provvedimenti indifferibili
senza per questo ridurre le garanzie per le parti. “Alla stregua della premessa ritiene la Suprema Corte che “ i
provvedimenti indifferibili siano piuttosto assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione
analogica dell’art. 669-terdecies c.p.c. In tal senso depone la relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 che, rispetto all’art.
473-bis.15 c.p.c., prevede che “(…) Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina
dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. ( cfr. sentenza n .1168 in data 21 marzo 2024 )” »
minore, hanno sempre, in astratto, carattere di urgenza). 11Non è questa la sede per inserirsi
nell’ampio dibattito che attiene alla generale reclamabilità o meno dei provvedimenti indifferibili
adottati dal giudice di prime cure . Ci si chiede, infatti ,se avverso l’ordinanza di conferma,
modifica o revoca dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. sia consentito il reclamo, in ogni caso
,ovvero, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei
provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove detti provvedimenti
sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano
sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano
l’affidamento a soggetti diversi dai genitori . L’opinione più diffusa si esprime per l’ammissibilità
del reclamo avverso i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., quantomeno nelle materie
di cui al all’art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. purché sospendano o introducano sostanziali limitazioni
alla responsabilità genitoriale sulla scia della tesi ,che sui medesimi presupposti afferma la
generale reclamabilità di tutti i provvedimenti emessi in corso di causa – ivi compresi, dunque, i
provvedimenti indifferibili –laddove il ricorso al reclamo si giustifichi in ragione della sottostante
esigenza di evitare un pregiudizio per il minore . La giurisprudenza citata, in un’ ampia ricognizione
dell’ambito di rilevanza non solo processsuale ma anche sostanziale del reclamo ex art 473 bis -24
cpc, si è espressa in tal senso precisando che «In tema di procedimento in materia di persone,
minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs.
n. 149 del 2022, avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili
resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi
innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida
con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove
sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano
sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano
l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. “.( In senso conforme anche Cass. ord. 19 marzo 2024,
n. 7311 secondo cui : “Sono impugnabili e ricorribili per cassazione i provvedimenti sulla
decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, benché non definitivi o conclusivi del
procedimento, in quanto influenzano in modo stabile l’esercizio della responsabilità genitoriale. I
decreti de responsabilitate hanno carattere decisorio e definitivo, in quanto incidono su diritti di
natura personalissima di priM. rango costituzionale, essendo modificabili e revocabili soltanto per
la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quindi idonei ad acquistare efficacia di
giudicato”).”Di conseguenza intanto sussiste la cognizione del giudice del reclamo ex art 473 bis 24
cpc in quanto il provvedimento anche provvisorio, adotti statuizioni limitative della responsabilità
genitoriale.
Nella specie dirimente è il rilievo che il provvedimento in esame si limita a confermare le statuizioni
già adottate con l’originario Decreto Definitivo n. 2457/2022 del 2.2.2022 senza introdurre
restrizioni di alcun genere. Infatti, l’attribuzione di compiti sostanziali ai curatori ai sensi dell’art
473 bis -8 cpp, ivi contenuta, era già prevista nell’originario decreto definitivo e il provvedimento de
quo si è limitato a definire i predetti incarichi.
– Per quanto attiene al provvedimento ex art 473 bis 22 comma II cpc vale a dire il Decreto emesso
in data 25 luglio 2024 dal Tribunale per i Minorenni di M. , Presidente Dott.ssa Elly Marino, nel
procedimento R.G. n. 834/2024– come sopra ricordato il reclamo è ammissibile «contro i
provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche
dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti
11 “L’ipotesi, che prima della riforma era disciplinata dagli artt. 337-ter, comma 3, terzo periodo, cod. civ. e 709-ter,
comma 1, cod. proc. civ., ora non è espressamente contemplata dalle nuove norme, sicché lo strumento da utilizzarsi per
risolvere la questione può ricercarsi anche (e proprio) nella richiesta di un provvedimento indifferibile”. ( cfr. sentenza
n .1168 in data 21 marzo 2024 )” »
diversi dai genitori» (art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c Nella specie il provvedimento esorbita
dall’ambito di operatività della disciplina invocata laddove il primo giudice non solo si limita a
“confermare” le statuizioni limitative adottate in precedenza , ma senza stabilire ulteriori e diverse
prescrizioni rispetto a quelle già adottate in altre sedi , con espressa “ riserva di ogni ulteriore
provvedimento “ ha disposto in via interlocutoria ulteriori adempimenti istruttori e di supporto (
vedasi istanza concorde delle parti ex art 473 bis -26 cpc e relativo provvedimento ) .
Pertanto anche sotto il profilo che attiene ai provvedimenti interinali di cui al proc R.G. n. 834/2024
il reclamo è inammissibile.
2.2 LE ISTANZE ISTRUTTORIE
RITENUTO che quanto alle le verifiche chieste da più parti, seppure a fini contrapposti, non
possono essere espletate in questa sede, sia perché incompatibili con il rito di cui infra sia perché
potenzialmente sovrapponibili a quelle già in corso. La questione sollevata ,in particolare dai
curatori ( che hanno chiesto anche disporsi CTU) relativa alla necessità che vengano svolti
approfondimenti istruttori, si salda con il tema più generale relativo all’ambito di operatività della
norma in questione alla luce della nozione restrittiva attribuita dal legislatore ai poteri istruttori del
giudice in sede di reclamo. L’ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo art. 473bis.24,
c.p.c segnatamente con specifico riferimento al comma 1 della medesima disposizione, è
espressamente circoscritta Infatti a norma del comma terzo dell’art. 473-bis.24, c.p.c., è limitato alle
deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha
emesso il provvedimento reclamato; eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte
alla cognizione di quel giudice, con l’unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere
assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile (non
anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione. Tali provvedimenti restano sempre
modificabili, ma solo in presenza di nuovi accertamenti istruttori o di fatti sopravvenuti (art.
473bis.23 c.p.c.) invocati nella specie dai reclamanti .Pertanto la possibilità di procedere ad una
forma sommaria di istruzione quale quella prevista ex art 473 bis c 24 cpc indurrebbe ad escludere
che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo – per così dire – ab externo della
decisione, essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base delle sommarie
informazioni .Tuttavia l’inciso che espressamente circoscrive ai casi in cui sia strettamente
“indispensabile” ,lo spazio per l’attività istruttoria che va ,comunque, limitata alle mere
“informazioni”, per di più “ sommarie”, dimostra come in ultima analisi ,debba essere privilegiata
la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni nell’ambito del medesimo
procedimento. In altri termini, anche se la riforma ha espressamente previsto la reclamabilità dei
provvedimenti l’intervento del giudice di appello nel corso di un procedimento di primo grado
dovrebbe essere connotato da estrema cautela, onde non travolgere l’attività istruttoria in corso
avanti al Tribunale, unico organo giudiziario competente sul merito del procedimento in corso ed
evitare il rischio di pronunce contrastanti .Ciò premesso ad avviso di questa Corte non spetta al
giudice del reclamo decidere ex art 473 bis 24 cpc delle istanze istruttorie controverse in causa .Ad
ulteriore conforto della impostazione si qui seguita è l’affermazione contenuta nella pronuncia della
Cassazione n. 11688 del 30.4.24 secondo cui tutte le questioni relative alle istanze istruttorie
restano devolute alla cognizione del Collegio ex art 177 cpc (ove si legge “ In questa parte
l’ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall’articolo 177 cod. proc.
civ., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti
sopravvenuti).
Rispetto alle statuizioni fin qui adottate un diverso provvedimento della Corte, diretto a stabilire
ulteriori adempimenti o presidii, provocherebbe una indebita sovrapposizione con le determinazioni
interinali la cui esecuzione è già in corso, e determinerebbe con pregiudizio per le risultanze degli
interventi con il rischio che vengano falsificati e vanificati gli accertamenti istruttori già disposti
suscettibili di verifica entro un ristretto arco temporale ( udienza istruttoria al 22.11.24)
Pertanto, il reclamo va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
***
III. P. Q. M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da R. V. C. e C. C. S.
nei confronti di R. M. e B. M. C.
I. RESPINGE il reclamo proposto da R. V. C. e C. C. S.
II. CONDANNA R. V. C. e C. C. S. corrispondere in favore di R. M. e B. M. C. le spese
di lite che liquida in euro 1200 ,00 oltre accessori.

No all’addebito della separazione se la violazione dei doveri coniugali è conseguenza del deterioramento del rapporto.

Tribunale di Savona,
sentenza del 29 luglio 2023, Est. Dott. Davide Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. D. E ATZENI Presidente Rel.
Dott. STEFANO POGGIO Giudice
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2013 del Ruolo Generale dell’anno 2021 vertente
TRA
C. P., rappresentato e difeso dall’Avvocato A. M. D. S. con studio in Santa Maria Capua Vetere
(CE);
RICORRENTE
E
M. B. , rappresentata e difesa dall’Avvocato Marzio Bini con studio in Genova;
RESISTENTE
E
C. M. e C. D., in persona del Curatore Speciale Avvocato L. V., rappresentati e difesa
dall’Avvocato L. V. ed elettivamente domiciliati in Loano, via Ghilini n° 51
TERZI INTERVENUTI IN GIUDIZIO
E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della
convivenza tra i coniugi M. B. e C. P. era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle
decise e categoriche affermazioni in proposito di entrambe le parti e dalle accuse che si rivolgono
con i rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei
coniugi M. B. e C. P.
Per quanto concerne le domande di addebito, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell’art.
151 co^2 c.c. postula, non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai
doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l’accertamento che a tale comportamento sia causalmente
ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della
prosecuzione della convivenza: Cass. civ. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I
11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859). Di fronte a
rappresentati comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il
giudice non dispone di un potere-dovere di disporre d’ufficio mezzi istruttori, in quanto non è
consentito derogare alle regole generali sull’onere della prova se non nei casi in cui tale deroga sia
giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell’ipotesi di provvedimenti relativi
all’affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ex art. 155 codice civile. Al fine di
decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i
coniugi.
Entrambi i coniugi hanno proposto domanda di addebito, ciascuno adducendo comportamenti ed
atteggiamenti ostili, irrispettosi, offensivi e comunque violativi dei doveri coniugali da parte
dell’altro. In particolare il ricorrente ha dedotto – tra l’altro – che la moglie avrebbe violato il
dovere di fedeltà coniugale, avendo conosciuto “tra l’anno solare 2020 ed il 2021” (cfr la memoria
istruttoria del 1.3.2022 da esso depositata ai sensi dell’art.183 n° 2 c.p.c.) un altro partner (tale Sig.
C. P. residente in provincia di Caserta) presso l’ospedale Gaslini di Genova ove era ricoverato il
primo figlio della coppia M. , poi ivi deceduto in data 4.6.2021, partner presso il quale essa, a
seguito del decesso di M. , si è recata ad abitare portando con sé i figli minori M. e D. La resistente
ha invece lamentato – tra l’altro – che il Sig. C. avrebbe omesso di recarsi a fare visita al figlio M.
in particolare nel secondo periodo di ricovero (tra il 2020 ed il 2021) in cui quest’ultimo, ormai
prossimo al decesso, chiedeva di lui e dei fratelli M. e D. , ed inoltre che il Sig. C. avrebbe omesso
di recarsi a prendere i figli minori presso la struttura sita in Campania ove essi erano rimasti
collocati a seguito della fine del periodo di abitazione (durato peraltro solo pochi giorni) presso la
casa del Sig. P. .
Al riguardo va evidenziato che dalle stesse deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi atti difensivi
risulta che la crisi coniugale verificatasi tra di esse e che ha poi condotto all’instaurazione del
presente giudizio è assai risalente, essendo avvenuta già nel periodo immediatamente successivo
alla nascita del figlio D. , nato il _____2011 (cfr quanto dichiarato dal ricorrente alla CTU Dott.ssa
L. T. nel corso dei colloqui peritali: “ad Agosto 2019…..era il periodo che mio figlio M. era in
ospedale poi a Novembre 2019 mio figlio è stato a casa con noi. Prima del ricovero io lavoravo
fuori e tornavo a casa nei weekend a settimane alterne e si litigava sempre. Poi M. è stato
ricoverato il 13 Marzo 2020 e poi da lì non ho più sentito la signora. Quando M. si è aggravato la
nostra situazione era già compromessa……I problemi di coppia pesanti ci sono stati dopo la
nascita di D. …..Ad Agosto 2019…..ho iniziato a dire che mi volevo separare. Sono andato
dall’avvocato ma il legale di mia moglie metteva i bastoni tra le ruote”; cfr inoltre quanto più volte
dedotto dal ricorrente nei propri atti difensivi, da ultimo anche in comparsa conclusionale: “dopo i
primi anni di convivenza, i rapporti tra i suddetti coniugi si sono andati deteriorando, venendo
meno l’affectio coniugalis così da rendere insopportabile l’ulteriore convivenza e, quindi, è venuta
meno l’unione materiale e spirituale tra gli stessi”; cfr poi le deduzioni difensive svolte dalla
resistente, laddove la stessa ha dedotto che la crisi della coppia si è verificata quantomeno a partire
dall’anno 2019, nel corso del quale il Sig. C. ha manifestato la propria volontà di separarsi; essa
inoltre nel corso dell’udienza presidenziale del 28.9.2021 ha espressamente dichiarato: “voglio
separarmi perché io e mio marito già non andavamo d’accordo, poi ha abbandonato me e mio
figlio [M. , n.d.r.] e non potrei mai stare con una persona del genere).
È dunque evidente che tutte le condotte violative dei doveri coniugali asseritamente poste in essere
dalle parti, essendo state tutte commesse in periodi successivi rispetto al momento in cui già si era
verificata l’irreversibile crisi del rapporto coniugale, non possono aver avuto alcuna efficienza
causale nel dare luogo alla crisi medesima; sotto tale aspetto deve essere tra l’altro evidenziata
l’assoluta irrilevanza dei capitoli di prova da esse dedotti nelle proprie memorie istruttorie,
trattandosi per l’appunto di capitoli volti a dimostrare circostanze e condotte che – oltre a risultare
peraltro in buona parte già provate sia dai documenti versati in atti che dalle stesse deduzioni
difensive ed ammissioni su richiamate – non possono in alcun modo aver dato luogo alla rottura del
menàge coniugale per essere intervenute in un momento in cui tale rottura si era già ampiamente
consumata (cfr, ad ulteriore riprova di ciò, le dichiarazioni rese dal Sig. C. al CTU durante le
operazioni peritali laddove esso ha ammesso di aver acconsentito all’abbandono del tetto coniugale
posto in essere dalla moglie all’indomani del decesso del figlio M. , allorquando quest’ultima si è
recata assieme ai figli minori M. e D. ad abitare presso l’alloggio del Sig. P. sito in provincia di
Caserta: “dopo la morte di mio figlio vengo a sapere che mia moglie si è legata con un altro signore
che anche lui aveva il figlio in ospedale, era di Caserta e si chiamava C. P. e poco dopo mia moglie
decide di trasferirsi a Caserta con i due ragazzi e io accetto per non mettere altri disguidi. Ci
sentivamo al telefono tutti i giorni e mia figlia grande non ci voleva stare, si lamentava che mia
moglie li trascurava e stava fuori tutto il giorno”).
Per quanto poi concerne le asserite relazioni extraconiugali che – secondo le deduzioni del Sig. C. –
la resistente avrebbe intrattenuto nel corso della convivenza coniugale (tra le quali quella con un
capocantiere della ditta per la quale esso svolge la propria attività lavorativa), le stesse non risultano
suffragate da alcun elemento di prova, né i capi di prova formulati dal ricorrente erano rivolti a dare
dimostrazione degli assunti da esso svolti al riguardo.
Pertanto, sulla base di tutti gli assunti sinora svolti, va ritenuto che eventuali condotte violative dei
doveri coniugali in ipotesi poste in essere dai coniugi ben possano aver costituito non la causa del
deterioramento del rapporto coniugale e della situazione di intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, ma il frutto e la conseguenza di tale situazione e della decisione di entrambe le parti di
non proseguire oltre nel rapporto coniugale.
Le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti devono pertanto essere rigettate.
Venendo ora a trattare delle ulteriori domande conseguenti alla separazione proposte dalle parti, e
per quanto innanzitutto concerne il regime di affido, di collocazione abitativa e di visita dei figli
minori M. e D. , va rilevato che dalla relazione redatta in data 27.4.2023 dal CTU nominato
Dott.ssa L. T. – e peraltro anche dal provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova in data 6.8.2021 e dalle relazioni redatte dai Sevizi Sociali affidatari nel corso del giudizio
– è emersa la sussistenza in capo ad entrambi i genitori dei minori di gravi carenze dal punto di
vista dell’esercizio della responsabilità genitoriale nonché di una elevata conflittualità; conflittualità
che costituisce anch’essa un ostacolo consistente al corretto esercizio della funzione genitoriale da
parte dei Sigg.ri C. e M. , e che allo stato preclude agli stessi ogni possibilità di comunicare e di
gestire i minori in modo adeguato (cfr sul punto l’elaborato peritale redatto dal CTU, ove tra l’altro
si legge: “la famiglia C. /M. si trascina il peso enorme del lutto del primogenito M. deceduto a
causa di una leucemia. Questo evento si viene a sovrapporre ad una relazione di coppia già in crisi
e con una ipotesi di separazione già esplicitata dal C.
L’equilibrio familiare si è sempre basato su una separazione dei ruoli molto chiara: il padre in
trasferta a lavorare e a portare i soldi in casa e la madre in casa ad occuparsi della gestione
completa della casa e dei figli. Questa gestione era presente quando vivevano nella terra natia
vicino alle loro famiglie di origine e si è poi mantenuto anche quando si sono trasferiti in Liguria e
sono rimasti un nucleo famigliare solo ed isolato.
Ma se il C. riesce sempre a ottemperare al suo obiettivo di lavorare e garantire i soldi necessari
alla famiglia, non è possibile dire la stessa cosa per la M. , che ha dimostrato pesanti carenze sia
da un punto di vista affettivo che anche di concreto accudimento basico.
L’affetto e l’amore per i figli non è in discussione ma vi sono negligenze importanti nella gestione
dei ragazzi ed entrambi i genitori risultano trascuranti e abbandonici anche se con modalità
diverse tra loro.
Il sig. C. è un uomo dedito al lavoro, pratico, concreto e poco capace di esprimere la sua affettività
se non con gesti concreti. L’aspetto empatico risulta contenuto.
È poco capace di esprime ed avanzare le sue richieste e i suoi bisogni tanto che non è facile
comprendere il confine tra il non sentirsi in diritto di chiedere e invece l’assenza vera e propria di
un bisogno.
La sua comprensione della realtà è semplice e poco articolata, e non si è evidenziato il bisogno di
comprendere appieno alcune dinamiche familiari (io avevo interrotto i contatti perché mia moglie
non voleva avere a che fare con i miei parenti, a tutt’oggi non so che motivo c’era. Ma la signora
aveva interrotto i rapporti anche con la sua famiglia).
Il suo atteggiamento e i suoi comportamenti sono apparsi scarsamente proattivi, e poco tutelanti la
prole. Ad esempio, quando non si è opposto all’improvvisa decisione della moglie di trasferirsi con
il nuovo fidanzato P. , non si è reso disponibile ad andare a prendere i figli che erano ospiti in
struttura in Campania, o quando non si è attivato per avere tutte le informazioni sulla salute di M.
quando il figlio era in ospedale e si rifiutava di incontrarlo M. era diventato maggiorenne nel 2020
ed io non ho più avuto diritto di avere notizie e quando sono andato in ospedale non mi hanno fatto
entrare e i medici mi hanno detto che madre e figlio avevano firmato un documento per la privacy.
Si è evidenziato un atteggiamento trascurante verso i figli: D. e M. riferiscono delle negligenze
educative e di accudimento della madre che vengono anche confermate dalla zia e non è possibile
pensare che il C. nei suoi rientri a casa nei fine settimana non si sia mai reso conto del ménage
familiare portato avanti dalla moglie visto che i figli direttamente non gli hanno detto mai nulla lei
dava delle regole molto rigide ai miei figli e i ragazzi non parlavano di niente con me perché
avevano paura delle punizioni.
Non si è mai opposto alla locazione dei ragazzi in struttura, vede che stanno bene e l’unica cosa di
cui si lamenta è la logistica il posto dove sono i ragazzi che è lontano dalla città e sono verso le
montagne ed è fuori mano veramente, speriamo che non succeda mai niente perché se nevica
diventa difficile raggiungerli.
Chiede di poter fare i weekend alternati e si augura che anche la madre possa fare altrettanto. Dal
colloquio con i servizi sociali non risulta che abbia mai chiesto direttamente modifiche ampliative
del calendario neanche quando ha avuto il periodo delle ferie estive.
Il rapporto con i figli si esprime solo nel lato ludico e pare esaurirsi negli orari e nei tempi decisi
dal servizio; anche nell’ultimo colloquio non avanza richieste particolari, a differenza invece della
sorella che animatamente chiede, prevaricando il fratello, come se fosse lei il genitore dei ragazzi.
La sig.ra M. appare una donna fragile da un punto di vista emotivo, facile a farsi trasportare e
travolgere dagli affetti anche estemporanei (come quando decide di trasferirsi con il P. ci
trasferiamo ma mi rendo conto che C. non è una persona stabile e dopo una settimana decido di
andare via.) senza tener conto dei dati di realtà e delle conseguenze che le sue scelte possono avere
sugli altri.
La signora appare ancora molto provata dal lutto di M. ed è bisognosa di condividere questo peso
con i suoi figli, cosa che fa senza rendersi conto non solo dell’inadeguatezza del comportamento
ma anche della risposta degli interlocutori. Possiamo dire che la M. appare egoriferita e poco
capace di guardare oltre i suoi bisogni e laddove riesce a vedere l’altro, comunque non ne tiene
conto chiedo di trasferirmi con i bambini in provincia di Caserta con il mio nuovo compagno C. P..
M. non era contenta, C. aveva conosciuto i miei figli all’obitorio.
Dobbiamo dire però, che questo aspetto sta migliorando grazie anche al lavoro con la sua
psicologa dott.ssa M. G. Nei colloqui peritali, la madre è apparsa in grado di comprendere le
diverse esigenze dei due figli e di accettare le diverse disponibilità che i figli hanno verso di lei, in
particolare di accogliere l’ostilità di M. .
Difetta ancora di una corretta comprensione pratica delle cose, ad esempio le informative con i
servizi sociali e gli operatori della comunità hanno avuto delle difficoltà per la scarsa tempestività
delle comunicazioni per le numerose variazioni degli orari di lavoro che impedivano alla madre di
presenziare agli incontri con i figli che erano stati stabiliti.
Ad inizio consulenza, chiede e desidera di avere i suoi figli a casa con lei senza che vi siano i
minimi presupposti concreti atti a rendere possibile questo progetto. Diversamente, in coda alla
perizia pare aver ridimensionato le sue aspettative”).
Sempre dall’elaborato peritale, e più in generale dagli atti di causa, è poi emerso che le gravi
carenze mostrate dalle parti nell’esercizio della funzione genitoriale hanno causato ai figli minori
notevoli problematiche, sofferenze psicologiche ed un generale disorientamento (cfr la relazione
peritale a pagina 33, ove si legge: “M. è una ragazza che porta tutti i segni della trascuratezza e
della negligenza in cui è dovuta crescere ed anche il suo essere adultizzata ne è una conseguenza. Il
suo mondo è diviso nettamente in buoni e cattivi senza nessuna sfumatura, alla mamma non
vengono fatti sconti mentre il papà viene decisamente idealizzato. Vero è che la gestione materna è
stata deficitaria (in comunità mi trovo benissimo, rispetto a quando stavo con mia mamma, ho più
libertà, una casa più pulita, ho amicizie, sto andando bene a scuola e non sto più incollata al
telefono, sto socializzando e sto facendo esperienze nuove) ma, è anche vero che la figura paterna è
stata presente in maniera molto contenuta e di fatto non occupandosi esattamente dell’accudimento
è stato più facile risultare una figura “buona”, (rapporto con papà: è bellissimo, mi dà dei
consigli, non mi sgrida mai e non mi alza le mani, è una persona calma, mi fa divertire, dice
sempre la verità. Mi piace così, mi piace tutto. ….. S. 27. La mia famiglia mi tratta come, la
mamma mi tratta come se fossi una bambina, papà come se fossi una principessa).
Dobbiamo però riflettere che anche se il padre viene mostrato da M. come una figura positiva, non
lo ritiene completamente affidabile tanto che per il futuro ha ipotizzato di occuparsi lei del fratello.
M. presenta delle buone risorse personali e appare capace di guardare al futuro in maniera
costruttiva.
D. essendo più piccolo d’età, è stato meno esposto rispetto alla sorella, alla trascuratezza e alla
negligenza genitoriale e di conseguenza ne porta meno i segni anche se è esattamente in grado di
confrontare e apprezzare la gestione in comunità Ci sto bene in comunità, sto scoprendo cose
nuove, stiamo viaggiando tanto, mi fanno capire di più le cose quando studio.
È molto legato alla sorella che di fatto le ha fatto da “genitore” ma comincia a sentire il peso della
visione esattamente dicotomica che M. ha dei due genitori e sente la necessità di staccarsene per
vivere più liberamente il rapporto con la madre”).
Le carenze nell’esercizio della responsabilità genitoriale manifestate dai genitori, unitamente alla
considerazione della persistenza in capo agli stessi di un’elevata conflittualità che preclude loro
ogni possibilità di dialogo e di comunicazione per quanto concerne la gestione dei figli minori,
hanno indotto il CTU, condivisibilmente, ad auspicare la conferma dell’affido degli stessi ai Servizi
Sociali territorialmente competenti già disposto sia dal Tribunale per i Minorenni di Genova che dal
Presidente del Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché, per
quanto concerne la loro collocazione abitativa ed il regime di visita con i genitori, a caldeggiare la
conferma della collocazione abitativa presso la comunità per ragazzi ove attualmente essi già
risiedono nonché l’adozione di un progetto graduale di ampliamento degli spazi di incontro dei
minori con ciascun genitore (cfr l’elaborato peritale, ove si legge: “entrambi i genitori in passato
hanno presentato importanti criticità nelle loro funzioni genitoriali di accudimento e cura e nella
funzione empatico e affettiva. Queste criticità sono in parte ancora presenti, pertanto si ritiene
opportuno mantenere l’affido dei minori ai servizi sociali di competenza e mantenere la
collocazione presso la comunità attuale…..
Si ritiene opportuno prevedere un calendario di incontri genitori/figli con un progetto di graduale
ampliamento degli spazi che permetta di sollecitare le competenze genitoriali residue presenti. I
cambiamenti di ampliamento si prevedono ogni due mesi se le cose procedono positivamente.
Per il papà che al momento gode di 4 ore comprensive di pranzo a settimane alterne nei weekend,
si passerà alla mezza giornata comprensiva di pranzo e cena a settimane alterne, dopo due mesi la
giornata intera e dopo due mesi al weekend completo di pernotto dal sabato mattina fino alla
domenica sera comprensiva di cena.
I cambiamenti e le progressioni valgono per entrambi i figli.
Per la mamma ora gode di due ore a settimane alterne con entrambi i figli e con D. 4 ore ogni 15
giorni da alternare in modo che incontri la mamma una volta alla settimana tutte le settimane Si
mantengono fermi gli incontri di due ore a settimane alterne con entrambi i figli.
Per D. ogni 15 giorni si passerà alla mezza giornata comprensiva di pranzo e cena, poi dopo due
mesi alla giornata intera e dopo due mesi alle due giornate col pernotto.
Al momento si prevedono gli ampliamenti solo per D. .
Per quanto riguarda la zia paterna, visto che abbiamo preso atto che già da tempo incontra i nipoti
liberamente durante gli spazi con il papà, ritengo sia senza senso continuare con l’incontro
protetto che viene quindi eliminato. Però, non si prevedono altri spazi per la sig.ra C. , se non
quelli di compresenza con il sig. C. quando incontra i propri figli.
Si chiede anche un colloquio mensile della zia con l’assistente sociale al fine di sollecitare
l’apporto costruttivo e positivo della sig.ra C. e limitare gli aspetti di disturbo.
I servizi sociali dovranno monitorare l’evoluzione dei diversi passaggi con facoltà di eventuale
sospensione della progressione prevista laddove sorgessero problemi e/o complicazioni. Rispetto
allo stabilire le giornate della settimana e gli orari più precisi, demando sempre ai servizi sociali
che si confronteranno con i genitori rispetto alle esigenze logistiche”).
Sempre con riferimento al punto in esame va poi evidenziato come all’esito del giudizio non appaia
necessario disporre l’audizione dei minori M. e D. ; ciò in quanto gli stessi sono già stati più volte
sentiti sia dal Tribunale per i Minorenni (cfr il verbale dell’audizione in atti, prodotto dal loro
Curatore Speciale), sia dai Servizi Sociali affidatari, sia in fine dal CTU nominato Dott.ssa L. T. ,
ed in tali sedi hanno pertanto già avuto la possibilità di esporre compiutamente i propri intendimenti
in relazione al proprio affidamento, alla propria collocazione abitativa ed al regime di visita con i
propri genitori, dimodochè una loro ulteriore audizione, oltre che apparire palesemente superflua,
rischierebbe inoltre di rivelarsi potenzialmente pregiudizievole per gli stessi, considerato il notevole
carico di stress che le procedure giudiziali (oltre all’attuale situazione di grave e persistente conflitto
sussistente tra i genitori) hanno verosimilmente già comportato per loro.
Sul punto in esame il Tribunale stima pertanto opportuno provvedere nei termini seguenti:
“dispone l’affido dei figli minori delle parti M. e D. ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
con collocazione abitativa degli stessi presso la comunità per ragazzi ove essi già attualmente
risiedono; il padre e la madre potranno visitarli e tenerli con sé secondo le modalità e con le
tempistiche di cui al progetto delineato dal CTU Dott.ssa L. T. nel proprio elaborato peritale
redatto in data 10.4.2023/27.4.2023 e richiamato nella parte motiva della presente sentenza, con
facoltà per i Servizi Sociali affidatari di sospendere e/o di modulare in modo diverso la
frequentazione tra i genitori ed i figli qualora gli incontri dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il
sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori, e con facoltà per i Servizi medesimi di prevedere –
solo all’esito del percorso di cui al progetto – ulteriori tempi di permanenza dei minori presso
ciascun genitore qualora il progetto sia andato a buon fine e gli incontri si siano rivelati positivi
per il sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori”.
Deve essere inoltre disposto che i Sevizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare un percorso di
sostegno psicologico in favore di ciascuno dei figli minori.
Inoltre i genitori devono essere invitati ad intraprendere – o a continuare ove già intrapreso – un
percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso di mediazione familiare.
Per quanto poi concerne il regime di mantenimento dei figli minori, va rilevato: 1) che il ricorrente
svolge attività lavorativa dipendente sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato quale
operaio metalmeccanico trasfertista (con attuale sede di lavoro sita in Ravenna, città dalla quale
esso rientra in Savona nei fine settimana anche per poter visitare i figli minori), realizzando un
reddito mensile netto pari a circa € 2.300,00/2.400,00 (cfr le certificazioni uniche e le buste paga da
esso prodotte); 2) che la resistente – che nel corso della convivenza coniugale ha svolto l’attività di
casalinga – successivamente alla fine del rapporto con il marito ha svolto svariate attività lavorative
sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato ed a chiamata, tra le quali l’attività di
cameriera di sala per un ristorante e l’attività di addetta alle vendite per varie ditte (quest’ultima è
l’attività che essa svolge anche attualmente); 3) che dalle buste paga da essa prodotte risulta che
essa nell’ultimo periodo ha ritratto dal proprio lavoro un reddito pari mediamente a circa € 640,00
mensili netti; 4) che il ricorrente abita in Savona in un alloggio preso in locazione al canone mensile
di € 500,00; 5) che la resistente abita in Vezzi Portio (SV) in un alloggio preso in locazione al
canone mensile di € 350,00; 6) che le parti non sono proprietarie di beni immobili; 7) che in
considerazione del notevole divario reddituale attualmente sussistente tra i coniugi va ritenuto
opportuno porre le spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi
sono collocati nella misura del 60 % a carico del ricorrente, e nella misura del 40 % a carico della
resistente; 8) che inoltre, essendo previsto che il figlio minore D. entro breve – pur mantenendo la
propria abitazione principale nella comunità per ragazzi – cominci a trascorrere presso la madre
periodi di tempo non indifferenti, va ritenuto opportuno, sempre in considerazione del divario
reddituale sussistente tra le parti, che il padre versi alla madre, a titolo di concorso al mantenimento
del minore ed a decorrere dal momento in cui quest’ultimo comincerà a trascorrere con la madre i
periodi di mezza giornata comprensivi di pranzo e cena indicati dal CTU, la somma di € 150,00
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze testè menzionate ed in
particolare delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti nonché delle esigenze personali e
di vita dei figli minori desumibili dalla loro età, stima opportuno provvedere sul punto in esame nei
termini seguenti:
“pone a carico del padre nella misura del 65 % ed a carico della madre nella misura del 35 % le
spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati;
dispone inoltre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
minore D. ed a decorrere dal momento in cui quest’ultimo comincerà a trascorrere con la madre i
periodi di mezza giornata comprensivi di pranzo e cena indicati dal CTU, la somma di € 150,00
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni
mese”.
In caso di separazione personale fra i coniugi, il coniuge al quale non sia addebitabile la
separazione, ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non
abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a
quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima
della separazione. In tema di separazione personale tra i coniugi, le condizioni per il riconoscimento
del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non
titolarità di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto
in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. D’altro canto, ai
fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento occorre, ai sensi dell’art. 156
c.c. comma 2, avere riguardo “alle circostanze e ai redditi dell’obbligato” intendendosi per
circostanze tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini
economici, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Ciò premesso va rilevato che dall’istruttoria documentale è chiaramente emerso che il reddito del
ricorrente (proveniente da lavoro dipendente a tempo indeterminato) è di gran lunga superiore
rispetto a quello della resistente, la quale inoltre, a differenza del marito, non è ancora riuscita –
nonostante l’impegno profuso, testimoniato dai numerosi contratti di lavoro da essa prodotti – a
stabilizzare in modo definitivo la propria posizione lavorativa, e continua pertanto a lavorare solo
sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. Quanto al contributo per il mantenimento della
moglie appare, pertanto, congruo un importo mensile pari ad euro 300,00 annualmente rivalutabili
secondo gli indici ISTAT.
Stante l’esito della controversia devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico solidale di C. P. e di M. B. , con la
precisazione che qualora la resistente dovesse essere ammessa in via definitiva a fruire del
patrocinio a spese dello Stato potrà esserle richiesta – e per essa potrà essere richiesta allo Stato –
solo la corresponsione del 50 % della metà dei compensi liquidati al CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di M. B. e C. P. , coniugi per matrimonio contratto in R. d. C.
a il _____2001;
2) dispone l’affido dei figli minori delle parti M. e D. ai Servizi Sociali territorialmente
competenti, con collocazione abitativa degli stessi presso la comunità per ragazzi ove essi già
attualmente risiedono; il padre e la madre potranno visitarli e tenerli con sé secondo le modalità e
con le tempistiche di cui al progetto delineato dal CTU Dott.ssa L. T. nel proprio elaborato peritale
redatto in data 10.4.2023/27.4.2023 e richiamato nella parte motiva della presente sentenza, con
facoltà per i Servizi Sociali affidatari di sospendere e/o di modulare in modo diverso la
frequentazione tra i genitori ed i figli qualora gli incontri dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il
sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori, e con facoltà per i Servizi medesimi di prevedere –
solo all’esito del percorso di cui al progetto – ulteriori tempi di permanenza dei minori presso
ciascun genitore qualora il progetto sia andato a buon fine e gli incontri si siano rivelati positivi per
il sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori;
3) dispone che i Sevizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare un percorso di sostegno
psicologico in favore di ciascuno dei figli minori;
4) invita le parti ad intraprendere – o a continuare ove già intrapreso – un percorso di sostegno alla
genitorialità nonché un percorso di mediazione familiare;
5) pone a carico del padre nella misura del 65 % ed a carico della madre nella misura del 35 % le
spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati;
dispone inoltre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
minore D. ed a decorrere dal momento in cui quest’ultimo comincerà a trascorrere con la madre i
periodi di mezza giornata comprensivi di pranzo e cena indicati dal CTU, la somma di € 150,00
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni
mese;
6) pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, a
titolo di concorso al mantenimento della stessa, la somma di € 300,00 annualmente rivalutabili
secondo gli indici ISTAT;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) pone in via definitiva a carico solidale di C. P. e di M. B. le spese di CTU, con la precisazione
che qualora la resistente dovesse essere ammessa in via definitiva a fruire del patrocinio a spese
dello Stato potrà esserle richiesta – e per essa potrà essere richiesta allo Stato – solo la
corresponsione del 50 % della metà dei compensi liquidati al CTU.
Savona, 29.7.2023
Il Presidente Rel.
Dott. Davide e Atzeni

No all’annullamento del matrimonio per disforia di genere.

Tribunale di Livorno, sentenza 12 luglio 2024, Est. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore
dott. Nicoletta Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3629/2022 promossa da:
T. P. (c.f. ___), con gli avv. ti ALICE DOMINICI e ALESSANDRO DI TEODORO
ATTORE/I
contro
G. F. (c.f. ___), con gli avv. ti ALBERTO GUALANDI e ANNALISA D’AMICIS
₪₪₪
In data 7/3/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni
precisate dalle parti come da note in sostituzione di udienza depositate in data
6/3/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, T. LE P. conveniva davanti al
Tribunale di Livorno G. Di F., al fine di sentire accogliere le seguenti
conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
in via principale pronunciare, con effetti ex tunc, l’annullamento del
matrimonio contratto in data 02.08.2003 tra il Sig. T. Le P. e la sig.ra G. Di F.,
iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno, anno 2003,
parte 1, serie 2003, e per l’effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato
Civile di Livorno di provvedere alle prescritte annotazioni. In ogni caso con
vittoria di spese di giudizio oltre accessori”.
A sostegno della domanda, l’attore premetteva di aver contratto matrimonio
civile con l’odierna convenuta il 2/8/2003 in Livorno e di non esser dall’unione
matrimoniale nati figli, poiché, secondo quanto riferito dalla Di F. al Le P., la
stessa negli anni ‘90 avrebbe dovuto subire l’asportazione dell’utero a causa di
una malattia che l’avrebbe colpita in giovane età.
Parte attrice premetteva, altresì, che, in seguito ad un periodo di crisi
intervenuto successivamente alla richiesta di adozione, da parte dei coniugi, di
F. B. (pratica che, peltro, non venne mai formalizzata), le parti addivenivano
alla pronuncia della separazione, ove veniva stabilito, a carico del Le P.,
l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno di €
650,00 mensili, somma quest’ultima parzialmente modificata in sede di appello
in € 450,00 mensili.
Ciò posto, il Le P. deduceva che nel giugno 2022, nel procedere all’ispezione
ipotecaria e catastale dei beni immobili intestati all’odierna convenuta, scopriva
che la Di F. prima di conoscerlo era un uomo e che, dunque, i riferiti problemi
di infertilità erano in realtà riconducibili a detta circostanza, come risultante
dalla sentenza di mutamento di sesso n. 96 del 27.10.1992 emessa dal
Tribunale di Livorno, ove la convenuta veniva appunto autorizzata alla rettifica
dei dati anagrafici con correzione del sesso da “maschile” a “femminile” e con
modifica del nome da “G. Di F.” a “G. Di F.”.
Secondo l’assunto attoreo, la fattispecie in esame sarebbe riconducibile all’art.
122 c.c., secondo cui il matrimonio può essere annullato, tra l’altro, in caso di
errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, atteso che il Le P.,
laddove avesse sin dal principio conosciuto la verità in ordine alla qualità della
persona della Di F. ed alle reali motivazioni della impossibilità di procreare, non
avrebbe contratto il matrimonio con l’odierna convenuta.
2. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio G. DI F., la quale
chiedeva l’integrale reiezione della domanda attorea, eccependo in via
preliminare l’inammissibilità della domanda medesima, stante l’impossibilità di
ricondurre la fattispecie in esame all’art. 122 c.c. e, conseguentemente, di
esercitare da parte del Le P. la relativa azione.
Ed invero, secondo la prospettazione dell’odierna convenuta, se è vero che la
norma invocata dall’attore prevede che il matrimonio possa essere impugnato
ove il consenso sia stato dato per effetto di errore sulla identità della persona o
errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, cionondimeno, al
momento del matrimonio con il Le P. e per tutta la durata dello stesso, non vi
sarebbe stato alcun errore che riguardasse una malattia fisica o psichica, né
una anomalia o deviazione sessuale tali da costituire un vizio nella formazione
del consenso.
Ciò posto, la Di F. eccepiva, altresì, che l’odierno attore sarebbe stato
perfettamente informato, da parte della medesima, ben prima di contrarre
matrimonio e fin dall’inizio della loro relazione sentimentale, dell’intervenuto
procedimento di rettificazione del sesso che la aveva riguardata.
Al termine dell’istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti
precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 7/3/2024 e il
Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell’art. 281 quinquies c.p.c.,
assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie
conclusionali e delle memorie di replica.
3. Occorre preliminarmente osservare che il presente giudizio ha ad oggetto
l’annullamento del matrimonio inter partes e la questione controversa attiene
alla riconducibilità della fattispecie in esame all’art. 122, commi 2 e 3, c.c.,
secondo cui “il matrimonio può essere impugnato – tra l’altro – da quello dei
coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della
persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.
L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo
consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi
l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”.
Nel caso di specie, dunque, ai fini della decisione, va in primis verificata, in
capo all’attore, la mancata conoscenza, prima della celebrazione del
matrimonio, dell’intervenuta rettificazione del sesso subita dalla convenuta.
In secundis, una volta risolta positivamente la predetta questione, occorre
valutare se l’errore in ordine al transessualismo e, dunque, all’intervenuto
procedimento di rettificazione del sesso sia qualificabile – astrattamente e nel
caso di specie – come errore sulla identità della persona ovvero, in alternativa,
come errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge; in tale
seconda ipotesi, va, altresì, riscontrata la c.d. essenzialità dell’errore,
ricorrendo, detta essenzialità, qualora si accerti sia che l’attore non avrebbe
prestato il proprio consenso se avesse esattamente conosciuto le qualità
personali taciute, sia che l’errore sia riferibile ad una malattia fisica o psichica o
ad una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della
vita coniugale.
Tanto premesso, la domanda va rigettata per le motivazioni che seguono.
3.1 Sotto il primo profilo, nel caso in esame, può ritenersi adeguatamente
dimostrata – sia pure nei termini di seguito meglio precisati – la mancata
conoscenza, in capo al Le P., del fatto che la moglie, prima della celebrazione
del matrimonio, fosse nata di sesso maschile.
Ed invero, dalla registrazione audio relativa ad una conversazione telefonica
avvenuta tra le parti in data 19/7/2022 (cfr. doc. 6 parte attrice), emerge che
l’odierno attore effettivamente non era stato messo direttamente a
conoscenza, da parte della di F., del fatto che ella aveva intrapreso il
procedimento per la rettifica del sesso e del nome. Infatti, in tale
conversazione, la convenuta nega più volte di essere stata prima di sesso
maschile e prospetta persino che i dati risultanti dal registro catastale possano
essere frutto di un errore.
Tuttavia, dalla medesima conversazione, si desume pure che la Di F. omise di
rendere edotto il Le P. del proprio passato, in quanto egli stesso, di fronte alla
possibilità offertagli dalla convenuta di conoscere in maniera più chiara le cause
della incapacità della medesima convenuta di avere figli, disse alla Di F. di non
voler “approfondire” (cfr. minuti 2:20 e 16:40 della conversazione telefonica in
atti). Pertanto, se è vero che, nel caso di specie, l’attore non fu messo a
conoscenza dell’avvenuta rettificazione del sesso da parte della convenuta, è
altrettanto vero che tale mancata conoscenza non sembra essere riconducibile,
in termini giuridici, ad un errore ai sensi dell’art. 122 c.c., in quanto, come
detto, imputabile allo stesso Le P., che preferì “non approfondire” le cause
dell’incapacità a procreare dell’odierna convenuta, di cui invece sin da subito
venne edotto.
3.2 In ogni caso, anche ove si volesse qualificare tale mancata conoscenza in
termini di errore, la domanda deve essere comunque respinta. Infatti, tale
errore non risulta qualificabile né come errore sulla identità della persona né
come errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge.
Non vi è stato errore sulla identità della persona in quanto il Le P., a tutti gli
effetti, si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva di
sposare, ossia con G. Di F., che all’epoca già risultava donna, tanto
anagraficamente quanto sotto l’aspetto dei caratteri sessuali.
A riguardo, poi, occorre ricordare i principi espressi dalla Corte Costituzionale
in materia di rettificazione dell’attribuzione del sesso, la quale, nel rigettare le
questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L. n. 164/1982 per
potenziale contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., ha in primis riconosciuto “il
diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità
personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della
persona ai sensi dell’art. 2, 3 e 32 Costituzione e art. 8 Convenzione Europea
Diritti Uomo” (Corte costituzionale sentenza 24/05/1985); in secondo luogo, la
Consulta ha affermato che il procedimento di rettificazione dell’attribuzione di
sesso, per la persona affetta da disforia di genere, non rappresenta e non dà
luogo ad un reale cambio di identità, bensì rappresenta lo strumento, messo a
disposizione dall’ordinamento, per adeguare l’aspetto esteriore della persona
alla propria identità, sostenendo persino che “per ottenere la rettificazione del
sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento
chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”
(in tal senso, Corte Costituzionale sentenza 221/2015, ma v. anche sentenza
della Corte di Cassazione n. 15138/2015 ).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame, quindi, deve
recisamente escludersi che vi sia stato un errore sulla identità della persona,
atteso che l’identità (di genere) della Di F. si è sempre identificata con quella
femminile e non con quella maschile, tanto che, la stessa Di F., in modo
particolarmente significativo, nella conversazione telefonica sopra richiamata,
per più di una volta, nel rispondere alle domande incalzanti del Le P. relative al
fatto se fosse o se fosse stata in passato un uomo, ha ribadito “io non sono un
uomo”, “io non ero un uomo”.
Ad ulteriore riprova della correttezza delle precedenti conclusioni, va altresì
segnalato come nella stessa L. n. 164/1982 (oggi integrata dall’art. 31 del
D.Lgs n. 150/2011), vengono dettate disposizioni in materia di “rettificazione
di attribuzione di sesso” e di “adeguamento dei caratteri sessuali mediante
intervento chirurgico”; anche dal tenore letterale della normativa sopra citata,
la quale appunto utilizza le locuzioni “rettificazione” e “adeguamento”, anziché
“mutamento” (di sesso), si desume che, al fine del conseguimento di un pieno
benessere psichico e fisico della persona, con il procedimento disciplinato in
tale normativa, non si ha alcuna modificazione dell’identità sessuale della
persona, ma, piuttosto, vengono ad essere adeguati i caratteri somatici e le
risultanze anagrafiche alla reale identità dell’individuo ed alla percezione di sé
che l’individuo ha sin dalla nascita.
Ciò posto, va altrettanto escluso che il Le P. sia caduto in errore “essenziale” su
qualità personali dell’altro coniuge.
Ed invero, in tema di annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle
qualità personali dell’altro coniuge e relativo onere probatorio, la
giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il seguente principio di
diritto: “il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto
art. 122, è tenuto a provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica (o di
una anomalia o deviazione sessuale) dell’altro coniuge e la mancata
conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla
influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso
al giudice l’apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell’ordinario
svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del
coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità,
alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostanza obiettiva
emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici
timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali” (in tal senso, Sez. 1,
Sentenza n. del 07/03/2006 (Rv. 590750 – 01), ma v. anche Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. del 13/02/2017 (Rv. 643654 – 01)).
Nel caso di specie, anche volendosi ammettere che l’attore non si sarebbe
sposato se fosse stato a conoscenza della rettificazione del sesso della
convenuta, deve escludersi che la precedente condizione della Di F. abbia inciso
sulla vita coniugale delle parti.
Ed invero, il matrimonio tra il Le P. e la Di F., protrattosi per ben 18 anni, prima
che i coniugi addivenissero alla separazione, si è sempre svolto serenamente,
avendo le parti costruito un sincero legame di affetto e di intimità, come anche
emerge dalla relazione della dott.ssa M. B., redatta ai fini della richiesta di
adozione, ove si legge che “la relazione di coppia appare caratterizza da
sentimenti di rispetto e di stima” e che lo stile coniugale, orientato
all’autonomia individuale all’interno della coppia, è legato alla possibilità di
ciascuno di esprimere la propria personalità pur nella condivisione e
realizzazione di progetti” (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta).
Inoltre – e soprattutto – le parti hanno condotto una piena vita matrimoniale
anche avuto riguardo alla manifestazione della propria personalità nella sfera
sessuale, atteso che non risulta che la precedente condizione della convenuta
abbia inciso sulla normale vita della coppia, tanto che l’attore anche negli atti
del processo ha sostenuto di non essersi mai reso conto della precedente
condizione della moglie.
Inoltre, l’intervenuta rettificazione non ha in alcun modo leso le aspettative del
Le P. sul futuro della famiglia che stava costruendo con la convenuta, in quanto
risulta pacifico che la Di F., prima di unirsi in matrimonio, aveva informato
quest’ultimo circa la propria impossibilità di avere figli, tanto che le parti
avevano poi deciso di percorrere la strada dell’adozione.
Tali conclusioni non possono essere inficiate dai principi di diritto espressi dalla
giurisprudenza di merito invocata, in maniera inconferente, dallo stesso attore.
Il Tribunale di Milano nella sentenza del 13 febbraio 2013, infatti, nel
pronunciarsi sull’annullamento del matrimonio per omosessualità celata da
parte del coniuge, ha affermato il seguente principio di diritto: “l’errore sulla
omosessualità non riguarda una malattia o anomalia o deviazione sessuale del
marito (ex art. 122 III comma nr. 1 c.c.) nessun lessico giuridico, medico,
sociale ed etico collocando la omosessualità in tale paradigma nosografico, ma
quella sua ‘identità sessuale’ (ex art. 122 II comma c.c.) che ne definisce
l’orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è, ne può
essere, una mera ‘qualità’ della persona ma ne indica uno degli aspetti che
costituiscono, compongono, definiscono la sua identità complessiva, la
specifica individualità, la sua soggettività”; nella medesima sentenza, il giudice
di merito ha altresì statuito che “l’errore in cui il comportamento silente del
convenuto ha indotto la parte attrice è rilevante non tanto perché riguarda la
sua omosessualità, quanto perché concerne la sua incapacità\impossibilità di
garantire lo svolgimento della vita matrimoniale come luogo di espressione
della sessualità sia come valore sia come bene funzionale alla procreazione”.
Tale pronuncia, in primo luogo, infatti, non riguarda l’ipotesi del coniuge che ha
subito la rettifica del sesso, che – come già detto – è semplicemente lo
strumento offerto dall’ordinamento per permettere alla persona la piena
realizzazione della propria identità e nulla ha a che vedere con le questioni di
orientamento sessuale affrontate nella succitata sentenza.
Inoltre, ed in ogni caso, anche in tale pronuncia ciò che ha determinato
l’accoglimento della domanda non è la celata omosessualità di uno dei coniugi,
bensì il fatto che l’orientamento sessuale di uno dei due avesse impedito una
normale vita intima e sessuale tra le parti, circostanza che, nel caso di specie,
come sopra spiegato, va esclusa.
La domanda va, pertanto, rigettata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
da T. LE P. contro G. DI F., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l’attore al pagamento, in favore dello Stato, delle spese
processuali, che liquida in complessivi € 5.430,00, oltre rimborso forfettario
delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Livorno, 12 luglio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott.
Gianmarco Marinai

No all’interdizione di persona affetta da schizofrenia cronica già sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Tribunale Avellino, Sez. I, Sentenza 17.06.2024, n. 1195
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera
di consiglio: dott. (…) dott.ssa (…) giudice dott.ssa (…) giudice relatore ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. (…)/2023 del R.G., Affari Contenziosi, avente ad
oggetto richiesta di interdizione TRA (…) nata ad (…) il (…), C.F. (…), (…)
nato ad (…) il (…), C.F. (…) e (…) nata a (…) il (…), C.F. (…), in qualità di
fratelli germani di (…) nata ad (…) il (…), rappresentati e difesi, come da
procura in atti, dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliat (…); RICORRENTI
E (…) nata a (…) il (…), C.F. (…), rappresentata e difesa dall’avv. (…) ed
elettivamente domiciliat (…); RESISTENTE
Con il parere del PM reso in data (…)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato il (…) (…) (…) e (…) hanno chiesto al Tribunale di (…)
di dichiarare l’interdizione di (…) (…) effettuando tutte le indagini ritenute
necessarie, anche di carattere medico-legale, per accertare la sussistenza dello
stato di abituale infermità di mente dell’interdicenda. In punto di fatto i
ricorrenti hanno esposto che l’interdicenda si trova in una abituale condizione
di infermità mentale risultando incapace di provvedere ai propri interessi,
anche economici, rappresentando che la stessa risulta affetta da “(…)” ed
ospite della struttura “(…)” di (…) sin dal mese di aprile del 2022. Le parti, a
riprova del disturbo dell’interdicenda, hanno richiamato e prodotto la sentenza
penale del 17.03.2023 e l’ordinanza del magistrato di sorveglianza precisando
che l’interdicenda risulta incapace di orientare le scelte comportamentali e che
la misura dell’amministrazione di sostegno, attualmente operante, risulta
inadeguata per la grave ed irreversibile patologia sofferta dalla stessa che non
le consente di prendere decisioni sull’impiego del denaro percepito. Con
memoria difensiva del 17.12.2023 si è costituita in giudizio (…) chiedendo il
rigetto del ricorso o, in via subordinata, la nomina di un tutore individuato al di
fuori del nucleo familiare per la presenza di contrasti con i parenti. In
particolare la parte, dopo aver premesso di essere affetta da “disturbo
schizofrenico di tipo paranoideo” e che si trova ristretta presso la struttura
polifunzionale sanitaria per la salute di (…) in misura di sicurezza della libertà
vigilata per la durata di un anno ove ha intrapreso un percorso terapeutico e
riabilitativo, ha richiamato la consulenza del dott. (…) resa nel procedimento
penale azionato nei suoi confronti nella parte in cui veniva evidenziata la sua
capacità “di partecipare scientemente al processo” e uno stato di pericolosità
sociale attenuabile mediante la collocazione presso una struttura di bassa
assistenza. La parte ha, quindi, dedotto che le patologie sofferte non
compromettono la sua capacità cognitiva e la sua autonomia osservando che,
rispetto all’epoca in cui è stata disposta la misura dell’amministrazione di
sostegno, non vi è stato un aggravamento delle sue condizioni di salute tali da
giustificare il provvedimento di interdizione da applicare come extrema ratio e
in casi diversi da quello oggetto del giudizio. Infine, la parte ha richiamato la
relazione redatta dalla dott.ssa (…) nella parte in cui si segnala il suo
miglioramento e la sua partecipazione adeguata alle attività riabilitative.
Con note scritte del 28.12.2023 i ricorrenti si sono riportati alle conclusioni
rassegnate in ricorso insistendo per la nomina di un consulente d’ufficio al fine
di accertare le condizioni neurologiche dell’interdicenda. Inoltre, i ricorrenti
hanno richiamato la relazione dell’A. in ordine alla pericolosità sociale della
stessa.
Con note scritte del 3.01.2024 la parte resistente si è riportata ai propri atti
ribadendo che il percorso riabilitativo seguito era stato proficuo.
Con note del 5.04.2024 i ricorrenti hanno depositato il decreto di accoglimento
reso all’esito del giudizio cautelare R.G. n. (…)/(…) azionato avverso il
provvedimento di sostituzione del precedente amministratore di sostegno (…)
e la nomina dell’avv. (…) rilevando che la procura alle liti conferita all’avv. (…)
dal revocato amministratore e non anche dall’interessata interdicenda non
aveva alcun valore.
All’udienza del 8.04.2024 in merito alla questione della procura l’avv. (…) ha
rappresentato di poter regolarizzare eventualmente la procura con il rilascio
della stessa in suo favore da parte dell’interdicenda.
Alla medesima udienza l’interdicenda, in assenza delle parti e dei difensori, ha
dichiarato: “Mi chiamo (…) (…) sono nata il (…). Risiedo a (…) da più di venti
anni. In passato ho sempre lavorato, prima come bidella di scuola a (…) poi
come commessa da (…) un negozio di abbigliamento che si trovava al corso
(…) Ho anche dovuto allevare le mucche, coltivare la terra, raccogliere le
nocciole. So fare la sarta. Il mio compagno si chiama (…) lui mi ha tolto dalla
strada dopo che i miei familiari mi avevano abbandonato. (…) e (…) dicono
che io sono pazza, ma sono loro che non stanno bene con la testa. Dicono che
io voglio ucciderli, ma dovrebbero essere denunciati per calunnia. (…) sorella
(…) è deceduta per una grave malattia, un tumore. I miei familiari mi hanno
rotto il braccio, ho qui una cicatrice, mi hanno sempre messo le mani addosso,
mi hanno usata e mi hanno picchiata. Mi hanno minacciata di togliermi tutto e
di farmi interdire. I miei genitori sono morti, mia madre nel 2004. Il dott. (…)
mi ha fatto riconoscere l’accompagnamento e ha riferito che ho un disturbo
bipolare e non ero collocabile al lavoro. Percepisco una pensione di invalidità e
la pensione di reversibilità. Avevo due figlie, secondo me (…) è mia figlia, si
dovrebbe fare la prova del (…) Ho avuto anche un’altra figlia, (…) che è stata
cresciuta da una casa famiglia e poi adottata. Il giudice si chiama (…) Ora non
so dove è e da chi è stata adottata, vorrei sapere come sta. So leggere e so
firmare. Ho azionato un giudizio nel 2008 relativo ad alcuni buoni fruttiferi e ho
vinto la causa. I miei familiari vogliono i miei soldi. Mi vogliono sfruttare. I miei
familiari fanno stregoneria. Hanno messo in mezzo un sacco di cose strane
dicendo che rubavo alla standa, ma si tratta di cose fatte da ragazza. Quando
sono in struttura svolgo così la giornata: mi alzo, mi faccio la doccia, faccio
colazione con due fette biscottate e il latte perché ho il diabete, leggo, aiuto a
fare i servizi, cucino, faccio lavori di laboratorio, ho la compagnia di (…) ed
anche di altri. So fare anche la sarta. Nelle ore di permesso che ho avuto sono
andata a pulire la casa dove vive (…) viene a trovarmi. Io sono cattolica. La
mia dott.ssa sia chiama (…) è la dott.ssa con cui faccio la riabilitazione. Oggi è
lunedì 8 aprile 2024.” All’esito dell’esame dell’interdicenda (…) ha confermato
l’attivazione di un giudizio da parte dell’avv. (…) nel 2007/2008 volto ad
ottenere il sequestro di alcuni buoni fruttiferi intestati all’interdicenda pari a
circa 300 milioni. Con riferimento al ricorso in esame la parte ha, poi,
rappresentato di aver agito al solo fine di fare curare la sorella e di trovare una
struttura adeguata a tale fine. (…) (…) ha dichiarato, allo stesso modo, di aver
agito in giudizio per far curare la sorella evidenziando la necessità della
gestione del suo patrimonio per evitare che terzi possano approfittare di lei.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che il ricorso deve essere respinto per le
motivazioni di seguito illustrate.
Deve essere, anzitutto, osservato che dall’esame del ricorso e dei documenti
allegati emerge che la parte resistente è affetta da “schizofrenia di tipo
paranoideo subcronico con acerbazioni acute” (cfr. certificato medico del dott.
(…) dell’1.07.2021); che l’interdicenda è stata seguita direttamente dal
dipartimento di psichiatria dell’A. di (…) che la stessa, prima del covid, si
presentava allo studio del medico con elevata frequenza e dimostrava continui
pensieri paranoici che sfociavano in aggressioni agli altri pazienti. Dalla
relazione psichiatrica del 25.01.2021 risulta che l’interdicenda è ospite della
struttura (…) dal 7.08.2008 con diagnosi “disturbo schizofrenico di tipo
paranoideo con esarcebazioni periodiche della sintomatologia psicopatologica”
dal mese di agosto del 2020.
Deve essere, inoltre, rilevato che dall’esame della sentenza penale n.
454/2023 del 27.02.2023 emerge che l’interdicenda, imputata dei reati di cui
all’art. 639 c.p. per aver imbrattato un muro perimetrale di un agriturismo
trascrivendo più volte il proprio cognome e lasciando per terra fotografie che la
ritraevano o autografate, e di cui all’art. 612 bis c.p. per aver perseguito (…)
con minacce e ingiurie, è stata assolta per difetto di imputabilità e che il
consulente, dott. (…) nominato alla prima udienza del 19.12.2022 al fine di
valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputata, ha affermato che
l’imputata, affetta da disturbo schizofrenico cronico, in carico da molti anni
presso il centro di salute mentale e dal 15.06.2021 sottoposta dalla misura di
sicurezza di libertà vigilata con obbligo di ricovero, ha commesso il reato in
assenza di consapevolezza, con abolizione del controllo della volontà e
dell’impulsività e, quindi, in assenza della capacità dell’intendere e di volere,
ma che, al contempo, risulta capace di partecipare scientemente al processo.
Con riferimento alla pericolosità sociale, il ctu ha, poi precisato che dal quadro
complessivo “si evince un sufficiente compenso psicopatologico in presenza di
parziale consapevolezza della malattia, fattore che non può inficiare una
corretta aderenza alle terapie proposte e di conseguenza non garantire un
adeguato compenso clinico”.
Orbene ritiene il Tribunale di dover precisare, in punto di diritto, che la
pronuncia di interdizione non è obbligatoria in presenza di una condizione di
abituale infermità avendo l’ordinamento apprestato anche altre forme di tutela.
Infatti, ai sensi dell’art. 404 c.c., “la persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita
da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in
cui questa ha la residenza o il domicilio” mentre l’art. 414 c.c. subordina la
pronuncia dell’interdizione oltre che all’abituale infermità di mente e
all’incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità di
assicurare adeguata protezione all’interessato, sicchè essa è da escludere a
fronte della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona
interdicenda e dell’assenza di un complesso e rilevante patrimonio da gestire.
Da quanto esposto deriva che le persone che, per effetto di infermità di natura
psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di
provvedere ai propri interessi devono essere tutelate, di regola, attraverso la
nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che
importa una limitazione generale della capacità di agire. Infatti, soltanto nel
caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla
situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza,
insufficiente ad offrire protezione all’incapace, è consentito, invece, ricorrere
all’istituto della interdizione. In materia la Corte Costituzionale con la pronuncia
9.12.2005 n. 440 ha chiarito l’interdizione configura una misura residuale che
può essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all’incapace
adeguata protezione.
Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che, con la
sentenza 12.06.2006 13584, ha chiarito che la differenza tra amministratore di
sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella
maggiore o minore gravità della malattia o dell’handicap della persona
interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, e non rendere
necessaria l’interdizione, ma in un criterio funzionale in base al quale tener
conto della natura e del tipo di attività che l’incapace non è più in grado di
compiere da sé e dell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare
all’incapace la protezione più adeguata con il suo minore sacrificio. (…) di
sostegno è, pertanto, l’istituto di elezione e di primo impiego per la tutela della
persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo ove tale misura
si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell’attività da
gestire o per impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé anche
in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione o in
ogni altra ipotesi in cui si pone un’analoga esigenza, potrebbe farsi luogo alla
misura più radicale della interdizione, che attribuisce, a differenza
dell’amministrazione di sostegno, uno status di incapacità. Sotto tale ultimo
profilo, inoltre, è stato chiarito che la prima forma di tutela deve essere
preferita non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e
delle procedure più snelle, ma anche su quello etico – sociale perché rispetta
maggiormente la dignità dell’individuo. In altri termini l’interdizione costituisce
una extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti
dell’amministrazione di sostegno e dell’inabilitazione non appaiono idonei ad
assicurare la protezione dell’infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente,
a provvedere ai propri interessi.
Sempre in punto di diritto deve essere soggiunto che la scelta della tutela più
adeguata dovrà necessariamente essere compiuta caso per caso in
considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta
in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che
possono assumere rilievo per la decisione e senza tener conto, come detto, del
grado di invalidità (c.d. criterio quantitativo). In merito vale, inoltre,
evidenziare che nei giudizi come quello in esame generalmente l’esame
dell’interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del
convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso
elementi utili per la decisione (cfr. Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078).
In applicazione dei principi suesposti è stato, quindi, affermato che deve essere
disposta l’interdizione quando, all’esito dell’esame dell’interdicendo, risulti che
il destinatario sia affetto da un’alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive
che comportino una totale incapacità di provvedere ai propri interessi attinenti
a tutti gli aspetti della vita (e non soltanto a quello economico) e,
precisamente, nei soli casi di maggiore gravità in cui non è possibile, per
l’incidenza della patologia, conservare neanche un’area parziale della capacità
d’agire del soggetto e questo perchè l’amministrazione di sostegno ha la
finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi
nella minore misura possibile la capacità di agire, con la valorizzazione di un
sistema di gestione collaborativa e non sostitutiva.
Con particolare riferimento ad un caso di schizofrenia la Cassazione (cfr. Cass.
1 marzo 2010 n. 4866 ) ha affermato che se il giudice non ravvisa la necessità
di eliminare completamente la capacità d’agire del soggetto al punto da
richiedere la presenza di un sostituto o di un assistente con i poteri del tutore o
del curatore, deve preferire l’amministrazione di sostegno e questo anche nel
caso di infermità di mente grave quando la persona ha necessità di compiere
solo pochi atti precisando che in questo caso il giudice tutelare eliminerà la
capacità di agire soltanto con riguardo ad alcuni atti che saranno compiuti
dall’amministratore rappresentante.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, in base ai documenti prodotti e all’esame
dell’interdicenda, emerge che la parte resistente, certamente bisognosa di
assistenza e protezione, non deve essere interdetta in quanto conserva,
sebbene parzialmente, le facoltà intellettive e la misura già in atto risulta
adeguata alle sue esigenze di protezione e al tipo di attività che devono essere
compiute per conto della stessa. Infatti, dall’esame diretto dell’interdicenda è
emerso che la stessa risulta in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio; non
ha nessuna difficoltà nel movimento e nella parola; ha risposto adeguatamente
alle domande del giudice descrivendo, con particolare precisione, anche fatti e
circostanze confermate dai ricorrenti ed episodi di vita personale che
dimostrano la grande conflittualità con i parenti. Dall’esame degli atti emerge,
altresì, che la stessa sta seguendo una terapia efficace svolgendo
autonomamente le comuni attività della vita quotidiana ed avendo difficoltà
solo nei rapporti relazionali. La dott.ssa (…) ha, in merito, affermato che (…)
(…) cura in maniera abbastanza adeguata il proprio aspetto e il proprio
abbigliamento; mantiene in ordine la propria stanza e il proprio armadio; aiuta
volentieri gli operatori della struttura nel rifacimento letto, riordino armadio,
lavatrice e riordino vestiario; è inserita all’interno dei gruppi riabilitativi e nelle
attività riabilitative esterne e negli ultimi sei mesi ha mostrato un rilevante
miglioramento con un punteggio pari a 74 nelle aree dei rapporti personali e
sociali e nell’area dei comportamenti disturbanti e aggressivi; ha maturato una
migliore capacità di pianificare, iniziare un’attività e seguire i vari passaggi per
completare il compito; partecipa in maniera adeguata alle attività riabilitative
mostrando interesse e una maggiore consapevolezza delle sue problematiche;
sta acquisendo maggiore autonomia nella gestione del denaro e, grazie ai
supporti esistenti, non effettua più acquisti di non utilità; ha avuto notevoli
miglioramenti nelle varie aree della persona manifestando un comportamento
controllato grazie al supporto e alla presenza dell’amministratore di sostegno (
relazione del 14.12.2023 in atti).
In altri termini ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, nonostante
l’interdicenda sia affetta da una grave patologia, lo strumento per assicurare la
sua protezione già disposto ed operante sia idoneo ed adeguato.
In merito, in accoglimento delle richieste congiunte formulate all’udienza del
8.4.2024 dai legali di entrambe le parti, si dispone la trasmissione degli atti al
giudice tutelare al fine della valutazione in ordine all’opportunità di procedere
alla sostituzione dell’amministratore di sostegno, (…) (…) per la sussistenza di
rilevanti contrasti familiari che sconsigliano, allo stato, che le funzioni di
amministratore di sostegno siano svolte dalla sorella dell’interdicenda o da un
suo familiare. Infine, osserva il Collegio che la questione dell’inefficacia della
procura sollevata dai ricorrenti non risulta fondata. In merito vale anzitutto
osservare che l’amministratore di sostegno (…) è stato nominato con decreto
del 7.10.2013 e con decreto del 15.12.2023 è stato autorizzato a costituirsi in
giudizio come di fatto avvenuto il (…) per il tramite dell’avv. (…) in disparte la
precisazione che precede ritiene il Tribunale che le vicende successive alla
predetta nomina non possono avere alcuna incidenza sul rapporto processuale
in corso in quanto il beneficiario di amministrazione di sostegno è dotato di
autonoma legittimazione processuale e l’autorizzazione del giudice tutelare è
prevista solo per promuovere alcuni giudizi (cfr. art. 374 c.c. e Cass. 2020 n.
5380), ma non anche per resistere in giudizio.
Ne deriva che la parte resistente risulta regolarmente costituita in giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano
d’ufficio come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa
e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in ragione del grado di
complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in
epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: -rigetta la
domanda di interdizione azionata da (…) (…) e (…) -condanna le parti
ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente delle spese di
giudizio che si liquidano in Euro 2.905,00 per compensi professionali forensi,
oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese
forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti del presente procedimento
al giudice tutelare per le valutazioni in ordine all’opportunità di sostituire
l’amministratore di sostegno come richiesto anche dai ricorrenti.
Conclusione
Così deciso in Avellino, il 17 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2024.

Negato l’affido condiviso al padre pregiudicato e incapace di trasmettere sani valori educativi ai figli

Corte d’Appello di Milano,
Sentenza 30 settembre 2024,
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Giurisprudenza di merito Ondif
pagina 3 di 19
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio
all’udienza collegiale del 19 settembre 2024, promossa con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 da
C. P. , C.F. ____________, nato il _____1969 a C. (CO) residente in C. , Via _______ n. _,
rappresentato e difeso dall’ Avv. C. L. del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, viale
Europa n.100 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
L. B. , C.F. _______, nata il _____1970 a C. ed ivi residente in Via ____ n._, rappresentata e difesa
dall’ Avv. O.M.C., presso il cui studio sito in C. , via _____ n.__ è elettivamente domiciliata, giusta
procura in atti
APPELLATO
E con l’intervento di
Avv. S. L., costituita in proprio nella sua qualità di Curatore Speciale dei minori L. C. nato in data
____ 2011 e B.A. C. nata in data _____ 2013
Con l’intervento del P.G. presso la Corte d’Appello di Milano che ha chiesto il rigetto dell’appello
principale e di quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata, così motivando:
Ritenuto che la sentenza impugnata appare ampiamente motivata relativamente all’affido super
esclusivo dei minori alla madre in considerazione dei comportamenti dell’appellante e del difficile
rapporto del medesimo con i figli minori. Rilevato che dall’ultima relazione dei S.S. si evince che
l’appellante ha ripreso i contatti con i figli e le parti si sono accordate anche per una settimana di
vacanza con il padre nel periodo estivo. Ritenuto che la relazione tra padre e minori necessiti di
monitoraggio attesa la reattività dell’appellante a qualsiasi esigenza dei figli, esigenze che talvolta
interferiscono con incontri già fissati dimostrando scarsa attenzione ai bisogni dei minori. Ritenuto
che non vi siano i presupposti per la sospensiva del provvedimento impugnato. Ritenuto che anche
rispetto all’appello incidentale il giudice di primo grado ha correttamente motivato in punto a spese di
lite
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 249/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione
Prima Civile, il 26.01.2024 e depositata il 28.02.2024 nel procedimento n. R.G. 26/2012
Il procedimento di primo grado
➢ Le parti contraevano matrimonio a C. il ____ 2015, iscritto negli appositi registri del Comune
di C. , anno 2015, Atto n. _, parte I, serie -, ufficio 1.
➢ Dall’unione coniugale, nascevano i figli L. in data ___ 2011 e B.A. in data ___ 2013
➢ Con ricorso depositato il data 5 gennaio 2022 L. B. ha adito il Tribunale di Como
chiedendo: pronunciarsi separazione giudiziale tra i coniugi, con riserva di formulare domanda
di addebito della colpa in capo al resistente; l’affidamento esclusivo dei figli minori con
collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché la
determinazione del contributo mensile per ciascun figlio in € 500 che il resistente doveva
ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle
spese straordinarie, con percezione integrale degli assegni familiari a proprio favore.
➢ In data 28 aprile 2022 si teneva udienza presidenziale, in cui il resistente compariva
personalmente, venivano sentite entrambe le parti.
➢ In data 31 maggio 2022 si costituiva nel procedimento n. R.G. 26/2022 C. P. il quale non
opponendosi alla domanda di contributo al mantenimento della prole, chiedeva disporsi
regolamentazione del proprio diritto di visita a fine settimana alterni oltre a una sera
infrasettimanale; la previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento dei due figli
pari ad € 250,00 per ciascuno; nessun riconoscimento economico tra le parti essendo entrambe
autosufficienti economicamente.
➢ All’udienza del 31 maggio 2022 le parti raggiungevano un accordo provvisorio, che prevedeva
la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre nella
misura di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, compresa la mensa scolastica; la
percezione integrale dell’assegno unico da parte della madre; lo spostamento della residenza del
padre; la regolamentazione del diritto di visita del padre a fine settimana alterni oltre a una sera
infrasettimanale; la disponibilità del padre ad un incontro con la psicologa dei figli.
➢ In data 20 settembre 2022 si teneva udienza presidenziale all’esito della quale, in
considerazione del mancato raggiungimento di una soluzione conciliativa tra le parti, veniva
disposto l’affido condiviso dei figli minori ai genitori, con collocamento presso la madre; la
regolamentazione delle visite padre e figli, l’assegnazione della casa coniugale alla moglie; la
determinazione in € 500 dell’assegno di mantenimento per i minori da porsi a carico del padre,
oltre al 50% delle spese straordinarie, con autorizzazione alla madre a sottoporre i figli minori
agli accertamenti diagnostici suggeriti dalla psicologa e disponendo un ordine di esibizione ex
art. 210 c.p.c. al fine di acquisire la documentazione relativa al secondo pilastro svizzero del
resistente.
➢ All’udienza del 25 gennaio 2023 innanzi al Giudice Istruttore, trattata in forma cartolare,
entrambe le parti chiedevano l’immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle
conclusioni e il procedimento veniva a tale scopo rinviato, disponendo il deposito della
documentazione reddituale aggiornata dei coniugi.
➢ In data 16 ottobre 2023 la difesa della ricorrente depositava note scritte per l’udienza
chiedendo: “ Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi, con
addebito della stessa in capo al signor C. . Dato atto che lo stesso non ha depositato la
documentazione relativa al secondo pilastro maturato per l’attività lavorativa svolta in
Svizzera, né la documentazione, anche aggiornata, indicata nel decreto di fissazione
dell’udienza del 27 gennaio 2023, né ha provveduto a erogare contributo alcuno per i figli
dalla data di trasferimento dal tetto coniugale e nemmeno dopo il provvedimento presidenziale
e la signora L. sta percependo l’importo di € 500,00 direttamente dal datore di lavoro E.L.
S.r.l.s., importo che deve ritenersi insufficiente alla luce di tutta la documentazione di cui il
Tribunale è in possesso e andrà rivisitato per consentire una vita dignitosa ai due minori. In
ogni caso detto comportamento dovrà essere valutato anche in ordine alla buonafede
processuale di parte resistente. CONDIZIONI 1. Disporsi la modalità di affido che il Tribunale,
valutata la situazione anche a mezzo di ausiliario del Giudice, valuterà essere da prediligere
per i figli, rappresentando che nella situazione che ormai perdura da almeno tre anni sarebbe
auspicabile un affido in capo alla ricorrente dei figli minori L. e B. con collocazione
prevalente presso la madre nell’abitazione coniugale. 2. Disporsi il diritto di visita del padre
secondo modalità di gradualità atteso il mancato interesse del padre che si protrae da mesi e la
necessità che i bambini siano supportati negli incontri. In ogni caso attendere nel disporre il
pernottamento dei minori all’esito di valutazioni approfondite sulla figura del padre. 3.
Disporsi che la signora L. , quale genitore collocatario dei minorenni, così come previsto dalla
legge (articolo 211 della Legge n. 151/1975), percepisca direttamente gli assegni familiari
corrisposti per i figli in funzione del rapporto di lavoro subordinato del genitore avente diritto.
4. Disporsi che il signor P. C. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli L. e
B. la somma di € 500,00= mensili per ciascun figlio, o comunque quella maggiore o minore
somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto del fatto che la signora sta onorando anche
finanziamenti contratti dal coniuge. Importo da versarsi il giorno cinque di ogni mese, anche a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora B. L. . Importo
soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT. Obbligo dalla data del ricorso introduttivo del
giudizio.5. Disporsi che il signor P. C. provveda nella misura del 70% alle spese straordinarie
sostenute nell’interesse dei figli previamente concordate se non necessarie, come da Protocollo
del Tribunale di Como del 25 maggio 2018. 6. Nel caso di accordo disporsi che i coniugi
acconsentano reciprocamente al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equivalente
valido per l’espatrio solo per motivi di vacanza. In ogni caso • Con vittoria di competenze, oltre
spese forfettarie del 15%, oltre accessori così come per legge dovuti, anche alla luce del grave
comportamento omissivo nella produzione documentale di parte resistente e si chiede che il
Tribunale valuti l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 96 c.p.c.. In via istruttoria: •
Laddove il Tribunale ritenesse di procedervi, si insiste per l’ammissione dei mezzi di prova
formulati in corso di causa con il ricorso introduttivo e la memoria integrativa.
➢ In data 18.10.2023 la difesa di parte resistente depositava note scritte per l’udienza richiamando
le conclusioni già rassegnate chiedeva: “…pronunciare la separazione personale dei signori P.
C. e B. L. alle seguenti condizioni: − Il sig. C. corrisponderà per il mantenimento dei due
figli l’importo di € 250,00 a figlio (per un totale di € 500,00); − Diritti di visita come indicati al
Giurisprudenza di merito Ondif
pagina 7 di 19
punto n. 5 della memoria; − Nessun riconoscimento economico tra le parti essendo entrambe
autosufficienti economicamente…”.
➢ All’esito dell’udienza cartolare del 18.10.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la
decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica di cui all’art. 190 c.p.c..
➢ Con la sentenza n. 249/2024 emessa il 26.01.2024, pubblicata in data 28.02.2024, il Tribunale
di Como così definitivamente pronunciava: “…1. DICHIARA la separazione personale, ex
art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi B. L. , nata a C. (CO) il ___1970, e P. C. , nato a C. (CO)
il ______1969, che hanno celebrato matrimonio a C. in data ___2015 (anno 2015, atto n. _,
parte I, serie -, ufficio 1); 2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del
dispositivo della presente sentenza all’Ufficiale di stato civile del Comune di C. per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 3. AFFIDA i figli minori L. (nato il _.2011) e
B.A. (nata il __.2013) in via super-esclusiva alla madre ai sensi dell’art. 337 quater comma 3
c.c. con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l’educazione,
l’istruzione, la salute e la residenza dei figli minori; 4. CONFERMA il collocamento dei
minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica; 5. INCARICA il Servizio
Tutela Minori territorialmente competente (Comune di Como ) di regolamentare le visite tra il
padre e i figli, su richiesta del padre, nelle forme ritenute maggiormente rispondenti
all’interesse dei minori; 6. PONE a carico di P. C. l’obbligo di corrispondere a B. L. , a
titolo di mantenimento dei figli, l’importo mensile di € 300 per ciascun figlio (per complessivi €
600 mensili) – somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente
secondo indici Istat a partire da gennaio 2025 – oltre al 50% delle spese straordinarie con
applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como ; 7. DISPONE che l’assegno
unico e universale per la prole sia interamente percepito da B. L. ; 8. RIGETTA la domanda
di addebito avanzata dalla moglie; 9. COMPENSA le spese di lite”.
Il procedimento di appello
➢ Con ricorso depositato il 02.04.2024, C. P. ha chiesto la parziale riforma della sentenza sopra
indicata, notificata in data 06.03.2024, formulando le seguenti conclusioni: “…Voglia l’Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 249/2024
del 26.01.2024, pubblicata il 29.02.2024 a definizione del giudizio di cui all’n.r.g. 26/2022 –
Tribunale Ordinario di Como – Sez. Prima Civile – Pres. Rel. dott.ssa Cao – notificata il
06.03.2024, così decidere: Nel merito e in via preliminare: accertata e dichiarata la
sussistenza dei presupposti ex art. 283 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, sospendere
l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della sentenza impugnata, con adozione di ogni
conseguenziale e ritenuto provvedimento; Nel merito e in via principale: accogliere, per i
motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l’effetto, in parziale riforma della
sentenza n. 249/2024 del 26.01.2024, depositata in data 28.02.2024 dal Tribunale di Como a
definizione del giudizio di cui all’n.r.g. 26/2022 – Pres. Rel. Dott.ssa Cao – notificata in data
6.03.2024, accogliere le domande già formulate in primo grado dall’odierno ricorrente, e
dunque adottare le seguenti disposizioni in tema di affidamento dei figli e diritto di visita del
padre: – I figli L. e B.A. continueranno ad essere affidati in modo condiviso ad entrambi i
genitori, che continueranno ad esercitare sugli stessi la responsabilità genitoriale congiunta. I
minori rimarranno collocati presso la casa materna, ove continueranno a vivere con la madre-
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative
all’istruzione, educazione e alla salute, incluse le cure farmacologiche. Ogni decisione che
fosse imposta da ragioni di urgenza per preservare la salute psico-fisica dei figli potrà essere
presa dal genitore con cui i minori si troveranno in quel periodo, con l’obbligo di riferire
prima possibile le motivazioni di tale scelta e concordare con l’altro genitore la fase successiva
dell’eventuale intervento urgente. – Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno
adottate in maniera autonoma da ciascun genitore nel periodo in cui vivrà con i figli. – Quanto
al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nel rispetto delle loro esigenze e
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e sempre salvo diversi
interveniendi accordi tra i due coniugi, con le seguenti modalità: – fine settimana alternati dalle
ore 19:30 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica; – durante la settimana in cui il padre
lavora potrà passare a trovare i figli una sera dalle ore 19:00 fino alle ore 19:30; – durante le
vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01, salvo il giorno di
Natale, che verrà trascorso ad anni alterni il pranzo con la madre e la cena con il padre; – le
vacanze di Pasqua ad anni alterni; – durante le vacanze scolastiche estive, per almeno due
settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
– nel caso in cui i figli dovessero essere affidati a terze persone da parte della madre, l’altro
genitore dovrà essere tempestivamente informato di ciò ed essere messo al corrente del luogo
dove si trovano i figli; – conseguentemente disattendere le eccezioni e le istanze sollevate
dall’appellata in riferimento all’affidamento ed alla frequentazione paterna dei minori dinanzi
al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; – confermare la sentenza
impugnata relativamente ai restanti capi (1,2,4,6,7,8 e 9) IN VIA ISTRUTTORIA. – Chiede sia
ammessa la documentazione depositata unitamente al presente atto in quanto decisiva ed
indispensabile ai fini della parziale riforma della sentenza nonché per ogni ulteriore motivo di
cui alla narrativa e soprattutto considerato l’interesse pubblicistico oggetto del presente
giudizio relativo alla tutela dei minori; – Chiede sia ammessa prova testimoniale sui fatti
anticipati nelle premesse e dunque sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti
dalla dizione “Vero che”: 1) Nel mese di gennaio 2023 il sig. Luigi C. ha preso in uso dal
fratello sig. C. S. l’unità abitativa sita in C. , Via _____, _ ristrutturandola ed ammobiliandola
al fine poter ospitare nei fine settimana i figli, L. e B.A.; 2) Nel periodo gennaio 2023/marzo
2024 il sig. C. P. ha tenuto con sé presso la propria abitazione sita in C. , Via ________, ____,
i figli minori, L. e B.A., dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera con rientro
dei medesimi presso la casa materna alle ore 21; 3) Nel periodo gennaio 2023/marzo 2024 nei
fine settimana alternati trascorsi dai i figli minori, L. e B.A., presso la residenza paterna sita in
C. , Via ____, _ è capitato che nel mese di febbraio 2024 la figlia pernottasse ivi insieme alla
sua compagna di scuola, G. ;4) Nel mese di luglio 2023 il sig. C. P. ha acquistato due telefoni
cellulari e due schede telefoniche regalati ai figli al fine di poterli contattare quotidianamente e
direttamente; 5) Dal luglio 2023 il sig. C. P. sente telefonicamente i figli ogni giorno; 6) Nei
giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì il sig. P. C. si reca presso l’abitazione materna
sita in C. , Via _____, 4, ove abitano i minori, e chiede agli stessi di scendere per stare insieme;
7) Nel periodo giugno 2021/dicembre 2022 il Sig. P. C. teneva con sé i due figli minori, a fine
settimana alternati con la moglie, presso l’abitazione della sorella, sig.ra C. A. , sita in G.
(CO), Via __, _ nella quale lo stesso è stato ospitato nel periodo maggio 2021/dicembre 2022;
8) Nel periodo giugno 2021/dicembre 2022 quando il sig. P. C. teneva con sé i figli, nei fine
settimana alternati con la moglie, presso l’abitazione della sorella sita in G. (CO), Via _____,
_, i figli frequentavano anche i cugini e i nonni paterni; Si indicano a testi: sig. C. S. residente
in C. , Via ________, _; C. A. residente in G. (CO) Via ___, _; – C. V.M., residente in C. ,
Via _________, _; – P.M.F. residente in P. (CO), Via ________, _; – M.F. residente in C. (CO),
Via ___, _; – F.C., re.te in G. (CO), Via _, _; – G. S. re.te in V.D’A. (MI), Via _____, _. –
Chiede sia disposta l’audizione dei minori, L. e B.A., per ogni motivazione di cui in narrativa,
sui fatti di cui in premessa ed in particolare: – sulla relazione dei medesimi con il padre nonché
sulle modalità e tempistiche delle frequentazioni paterne attuali nonché precedenti al deposito
della sentenza, con particolare riferimento al periodo in cui gli stessi pernottavano presso la
nuova (ed attuale) abitazione paterna; – sul desiderio dei medesimi di continuare a frequentare
il padre nelle medesime modalità e tempistiche; – nonché su ogni ulteriore questione ritenuta
dall’Ecc. ma Corte utile e necessaria alla loro tutela ed al fine di valutare la frequentazione
instaurata dai medesimi con il padre, le loro reali e concrete esigenze al riguardo. Ove ritenuto
necessario, chiede sia disposta C.T.U. psicologica sulla persona del ricorrente al fine di
valutare la capacità e l’idoneità genitoriale del medesimo, nonché la propensione e l’interesse
del medesimo al proprio ruolo di padre; Chiede sia disposta l’acquisizione del fascicolo di
primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge.
Nello specifico, parte appellante ha impugnato il capo 3 del provvedimento che ha disposto
l’affido super esclusivo dei figli minori alla madre ed ha altresì impugnato il capo 5, che ha
incaricato i Servizi sociali di C. di regolamentare le visite tra il padre e i figli, senza che,
previamente, fossero stati disposti mezzi istruttori di sorta per dimostrare il presunto
disinteresse del padre nei confronti dei figli, quali avrebbero potuto essere, per esempio, una
CTU, e senza disporre il previo ascolto dei figli minori della coppia. Non si sarebbe tenuto
conto della circostanza che in un primo tempo il C. era stato ritenuto genitore idoneo
all’affidamento condiviso, e che le successive difficoltà nell’incontrare regolarmente i figli
erano unicamente da ascriversi alle mutate condizioni economiche paterne. Ugualmente
immotivato e gravatorio sarebbe, ad avviso del ricorrente, la decisione del giudice di prime cure
di affidare ai Servizi Sociali la regolamentazione degli incontri tra il padre ed i figli, atteso che
in ogni caso costui aveva sempre mostrato l’interesse a frequentarli, e l’intermediazione dei
Servizi non avrebbe che accresciuto le difficoltà organizzative esistenti, legate al lavoro svolto
dall’istante, e non certo al suo disinteresse, apprezzato sulla scorta di dati non probanti.
In definitiva, il ricorrente censura la decisione di prime cure per aver disposto l’affidamento
super esclusivo alla madre in difetto dei presupposti legittimanti una misura di siffatta gravità,
solitamente individuati dalla giurisprudenza in situazioni gravi quali l’assenza totale del
genitore, l’inadempienza protratta all’obbligo di mantenimento, condotte violente, irreperibilità
del genitore, o una grave inadeguatezza nell’esercizio delle funzioni genitoriali; in aggiunta, tale
provvedimento sarebbe stato emesso senza neppure disporre CTU e senza ascoltare i figli
minori, violando il fondamentale diritto degli stessi al contraddittorio.
Per questi motivi, il ricorrente insisteva altresì per la sospensiva in via urgente della sentenza
impugnata.
➢ Con decreto presidenziale del 03.04.2024 veniva nominato Consigliere relatore la dott.ssa
Alessandra Arceri e veniva fissata l’udienza del 18.06.2024 con la modalità della trattazione
scritta ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter.
➢ In data 24.05.2024 L. B. si costituiva nel procedimento di appello depositando comparsa di
risposta in cui ha proposto appello incidentale “…Affinché la Corte d’Appello adita, in parziale
riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia
disporre la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni “… 1) Rigettare il ricorso in appello
avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra dedotti, confermando
la sentenza n. 249/2024 del 26 gennaio 2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024 dal
Tribunale di Como, a definizione del giudizio R.G. 26/2022. 2) Riformare la sentenza di primo
grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite anche alla luce dei
comportamenti processuali dell’appellante e, per l’effetto, condannare l’appellante al
pagamento delle spese del primo grado di giudizio. 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA. del giudizio d’appello”.
Nel chiedere la reiezione del gravame, parte appellata sottolineava come il processo di prime
cure si fosse svolto nella sostanziale assenza del C. , che vi aveva partecipato praticamente
soltanto all’udienza del 31 maggio 2022, dove – in esito alla proposta formulata dal giudice –
erano stati presi alcuni accordi, peraltro da costui mai rispettati. Nello specifico, il C. non aveva
versato il contributo al mantenimento che lui stesso aveva accettato e considerato adeguato alle
sue capacità economiche; non aveva rispettato il diritto di visita stabilito; non aveva effettuato il
trasferimento di residenza; non aveva incontrato la psicologa che seguiva i figli né ha firmato la
documentazione necessaria per la visita neuropsichiatrica dei figli, costringendo la L. a non
poter parteciparvi. Il convenuto neppure aveva dedotto mezzi istruttori per contrastare le
affermazioni della L. , né aveva presentato ulteriori difese dopo il deposito della comparsa di
risposta.
Rilevava parte appellata che anche il capo 5 della sentenza conteneva decisione condivisibile,
atteso che il C. non aveva mai rispettato le modalità di visita dei figli stabilite concordemente
all’udienza del 31 maggio 2022, presentandosi saltuariamente e senza preavviso presso
l’abitazione familiare per incontrarli. In via incidentale, l’appellata chiedeva la riforma della
pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del
grado, chiedendo la condanna del C. al pagamento delle stesse.
➢ In data 04.06.2024 i Servizi sociali di C. depositavano nota informativa in cui veniva precisato
che : “ Lo scrivente Servizio non ha mai avuto in carico il nucleo C. /L. . Il Tribunale
Ordinario di Como ha trasmesso la sentenza del 26-01-2024 e ha dato mandato di :
“INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di C. ) di
regolamentare le visite tra il padre e i figli, su richiesta del padre, nelle forme ritenute
maggiormente rispondenti all’interesse dei minori”. Nel marzo 2024 il legale del sig. C.
comunicava allo scrivente servizio la disponibilità e volontà dello stesso di incontrare i propri
figli. Nel mese di aprile le scriventi hanno effettuato un primo colloquio con il sig. C. il quale
ha riferito che a seguito della sentenza era riuscito ad incontrare i suoi figli. Inizialmente solo
L. ma poi anche la figlia B.. Il colloquio si è chiuso senza la necessità di definire un calendario
ma con la disponibilità e l’intenzione del sig. C. di avere con sé i figli per 1 settimana intera
nel mese di agosto durante le vacanze estive. Nel mese di maggio le scriventi hanno incontrato
la sig.ra L. (13/05/24) ed in un’occasione i minori L. e B. (15/05/24). La situazione che viene
rappresentata da tutto il nucleo è che non vi sono più particolari problematiche nel diritto di
visita del padre con i figli. L. è molto legato affettivamente al padre e, quindi, non aveva mai
manifestato difficoltà nell’incontrarlo; B., invece, a parte un momento specifico legato
prevalentemente ai suoi impegni sportivi, ora si reca a casa del padre serenamente e con
continuità. Già all’epoca del primo colloquio con il sig. C. lo stesso si vedeva garantito un
weekend con i figli a settimane alterne, in quanto, essendo un autotrasportatore, non può
dedicare ulteriori momenti ai ragazzi. Questa calendarizzazione vede tutti concordi, compresa
la sig.ra L. . Le questioni che vengono, però, sollevate da quest’ultima, riguardano le modalità
che, a suo dire, il sig. C. adotta con lei e con i figli. Sostiene che si rivolga a lei, tramite
messaggi sul telefono, in modo irrispettoso ed offensivo, nonché che non le risponda alla
maggior parte delle richieste che pone. Mentre con i figli, sempre secondo il suo racconto,
tende ad impaurirli con la minaccia “vi faccio portare via dalla mamma dai Servizi Sociali”,
oppure “vi faccio mettere in Comunità”. Queste esternazioni pare vengano utilizzate quando,
per motivi contingenti, il sig. C. riceve la comunicazione che ci sono impedimenti nelle
giornate di visita e quest’ultimo le interpreta come azioni oppositive agite dalla sig.ra. La
stessa racconta che il sig. C. , infatti, fatica a comprendere i bisogni dei figli, perché sempre
orientato in modo pregiudizievole a credere che sia lei ad influenzare i ragazzi, soprattutto B..
Anche di fronte ad impegni sportivi, a detta della sig.ra, il padre si lamenta e fatica ad
assecondare le richieste dei figli, arroccandosi sul suo diritto di visita. Con i sig.ri C. /L. sono
stati definiti gli orari del weekend di spettanza in modo più chiaro ( dal sabato mattina alla
domenica sera) ed, inoltre, è stata calendarizzata la prima vacanza con il padre che avverrà
nella prima settimana di agosto p.v. La sig.ra L. ha accolto questa richiesta positivamente”.
➢ Con parere depositato in data 13.06.2024 il P.G così concludeva. “… Ritenuto che la
sentenza impugnata appare ampiamente motivata relativamente all’affido super esclusivo dei
minori alla madre in considerazione dei comportamenti dell’appellante e del difficile rapporto
del medesimo con i figli minori. Rilevato che dall’ultima relazione dei S.S. si evince che
l’appellante ha ripreso i contatti con i figli e le parti si sono accordate anche per una settimana
di vacanza con il padre nel periodo estivo. Ritenuto che la relazione tra padre e minori
necessiti di monitoraggio attesa la reattività dell’appellante a qualsiasi esigenza dei figli,
esigenze che talvolta interferiscono con incontri già fissati dimostrando scarsa attenzione ai
bisogni dei minori. Ritenuto che non vi siano i presupposti per la sospensiva del provvedimento
impugnato. Ritenuto che anche rispetto all’appello incidentale il giudice di primo grado ha
correttamente motivato in punto spese di lite”.
➢ Con ordinanza in data 18 giugno 2024 questa Corte così statuiva:
“Letti gli atti, visti i documenti prodotti, sciogliendo la riserva formulata all’esito dell’udienza del
18 giugno 2024, nel contraddittorio tra le parti rilevato che: il provvedimento qui impugnato ha
adottato, all’esito di giudizio di separazione personale tra le parti, coniugatesi in data ___ 2015,
un provvedimento fortemente limitativo della responsabilità genitoriale paterna, in ragione
dell’emergenza, dagli atti, di disinteresse del padre nei riguardi di entrambi i figli (L. , nato il
______ 2011 e B.A., nata il _____ 2013), concretatasi anche nel protratto inadempimento degli
obblighi economici nei confronti degli stessi; in caso di provvedimenti limitativi della
responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ed in specie, nei casi in cui sussista
elevata conflittualità, come nel presente, ritiene la giurisprudenza che l’interesse supremo del
minore vada tutelato mediante nomina, in suo favore, di soggetto terzo che, in posizione
equidistante rispetto alle figure parentali, assorbite dal conflitto, svalutanti l’una nei riguardi
dell’altra, ovvero caratterizzate da profonde carenze nelle rispettive attitudini genitoriali, possa
rappresentarlo adeguatamente (v. per es. Trib. Bari, 7 agosto 2023 in www.osservatoriofamiglia.it,
che ha disposto la nomina di un curatore speciale in un caso in cui il comportamento del genitore
collocatario fosse fortemente ostacolante nei riguardi delle possibilità di frequentazione dell’altro
genitore), nomina che, nel caso di specie, appare sommamente opportuna giacché la madre stessa
ha descritto un contesto di paura insorta nella figlia minore di frequentare il padre, mentre il padre
ha riferito di possibili manipolazioni materne poste in essere sulla predetta, e di una forte
incomunicabilità tra genitori; secondo il preferibile e recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7331; Pres. Genovese, Rel. Cons. Tricomi),
la mancata nomina del curatore speciale comporta, quale naturale conseguenza della non corretta
costituzione del rapporto processuale con adeguata rappresentanza del minore coinvolto nel
conflitto, la nullità dell’intero processo, con la precisazione che, in tema di procedimenti in cui si
discute della regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’emersione nel
giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti anche ex art. 333 c.c.,
pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del
sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del
giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello,
dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della
ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6 CEDU), di
particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura
tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383 c.p.c., comma 3. Ne discende dunque che la
nomina del Curatore speciale possa avvenire, con effetto sanante, anche in fase di appello,
evitando, per evidenti ragioni legate alla ragionevole durata del processo, la regressione del
giudizio in prime cure; ritenuto, del pari, che non risulta alcuna motivazione in relazione alla
mancata audizione dei due figli minori, rispettivamente di anni 13 ed 11, certamente coinvolti dalla
decisione sull’affidamento e sull’esercizio dei diritti genitoriali;
P.Q.M.
La Corte, provvisoriamente pronunciando nella controversia in oggetto, così provvede: – nomina
curatore speciale dei minori, con potere di rappresentarli processualmente, l’avv. S.L. del Foro di
Lecco, cui dovranno essere immediatamente ostesi gli atti processuali tutti, invitandola a costituirsi
in via telematica entro e non oltre il 5 luglio 2024, demandando al Curatore la valutazione circa
l’opportunità e le modalità di audizione dei minori in vista della costituzione; – dispone farsi luogo
all’ascolto dei figli minori della coppia, previo preliminare vaglio della capacità di discernimento
della figlia minore B.A., deputando all’uopo l’udienza del 10 luglio 2024 ore 15 dinanzi al
Consigliere Delegato dott.ssa Alessandra Arceri, avvertendo fin d’ora che l’incombente prevederà
la sola presenza dei minori; – precisa che nell’audizione verrà domandato ai minori di parlare del
proprio contesto familiare, sociale, relazionale e scolastico, con particolare riferimento ai rapporti
con entrambi i genitori; – invita le parti a depositare, nel termine massimo dell’8 luglio p.v., brevi
note con precisazione di ulteriori temi che si desidererebbe veder trattati. – Fissa fin d’ora nuova
udienza dinanzi al Collegio, in forma cartolare, al 19 settembre 2024 ore 10,30, con termine per il
deposito di note difensive sostitutive del verbale di udienza entro il 17 settembre 2024”.
➢ Il giudice delegato procedeva all’audizione dei figli minori della coppia in data 10 luglio 2024;
➢ All’udienza del 19 settembre 2024 le parti presentavano deduzioni sostitutive del verbale di
udienza e la Corte riservava la presente decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte osserva che la causa appare matura per la decisione alla luce degli
elementi già acquisiti, ovvero sulla scorta della relazione dei servizi sociali e dell’audizione dei figli
minori della coppia, nonché delle circostanze risultanti dagli atti di causa.
Unico motivo di gravame (la convenuta ha da ultimo dichiarato di non insistere nel motivo
incidentale, non coltivando ulteriormente dunque la richiesta di condanna del C. al pagamento
delle spese del giudizio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata) concerne la decisione
di affidamento super esclusivo dei due figli minori della coppia genitoriale alla madre, che
l’appellante ritiene esser stata assunta dal Tribunale in grave e patente violazione del diritto dei
minori alla cd. “bigenitorialità”, oltretutto in assenza di approfondimenti istruttori, e senza disporre
l’ascolto dei minori.
Sotto quest’ultimo profilo, va osservato che la Corte d’Appello ha convenientemente colmato ogni
possibile lacuna ipoteticamente ravvisabile nel procedimento di primo grado: infatti ha richiesto
informazioni ai Servizi Sociali competenti, incaricati di organizzare e monitorare le visite paterne,
ed ha disposto l’ascolto dei minori, svolto dal Consigliere Delegato in data 10 luglio 2024.
Non occorre, dunque, dare ingresso anche alla CTU psicodiagnostica richiesta dal C. , in quanto a
parere di questa Corte, vi sono già a disposizione sufficienti elementi che consentono di assumere la
decisione sulla questione controversa, e la consulenza avrebbe pertanto, nel contesto familiare
specifico, una valenza esplorativa e potenzialmente deleteria nei confronti dei minori, che si
vedrebbero, ancora una volta, coinvolti nel conflitto giudiziario, effetto indesiderabile, come
chiaramente emergente dalle dichiarazioni rese, all’udienza del 10 luglio u.s., dal figlio minore L. ,
che si è detto desideroso di una maggiore armonia e capacità di dialogo tra i genitori.
Non ignora questa Corte che, nell’attuale contesto normativo, l’affidamento condiviso rappresenta
scelta preferenziale e normalmente coincidente con il child’s best interest, in quanto tale formula di
affidamento si presta a garantire, meglio di ogni altra, il soddisfacimento del diritto della prole a
mantenere regolari e soddisfacenti rapporti affettivi ed educativi con entrambi i genitori (vedasi per
es. Corte Cass. Ord. n. 12474 dell’8 maggio 2024, secondo la quale: La regola dell’affidamento
condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde
garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l’affidamento
condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr.
Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i
genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l’interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017)”).
Tuttavia, tale regola generale ammette deroghe in circostanze tutt’affatto eccezionali, che implicano
un possibile pregiudizio della prole nel rapportarsi, in modo continuativo, ad uno dei genitori e
presuppongono il verificarsi di impossibilità o inidoneità educativa di uno dei genitori. Tali
circostanze non consistono necessariamente nell’eventuale maggiore attitudine di uno dei genitori
ad adempiere al proprio ruolo rispetto all’altro, ma possono sostanziarsi in situazioni che, sebbene
non espressamente declinate dal legislatore, sono riscontrate dalla prevalente elaborazione
giurisprudenziale, per esempio, nel caso di gravi condizioni soggettive capaci di dare origine a
situazioni di rischio per l’incolumità o il benessere psico-fisico del minore, di situazioni di
manifesto disinteresse e incapacità del genitore di instaurare un rapporto affettivo con il figlio, in
caso di persistente avversione, disagio e consapevole rifiuto del minore di frequentare il genitore
(sul punto v. Cass., 17 gennaio 2017, n. 977; Cass., 24 luglio 2013, n. 17990, entrambe in
www.leggiditalia.it e Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587, in Foro it. 2, 1, 428, 2010. 6 Cfr. Trib.
Genova 9 giugno 2006, in Corr. mer., 10, 1119,2006 e Trib. Firenze 22 aprile 2006, in Fam. e dir.,
291, 2006. 7 Cit. Cass., 31 dicembre 2020, n. 29999, in www.osservatoriofamiglia.it 8 Cit. Cass.,
31 dicembre 2020, n. 29999, cit. 9 Cfr. Cass., 7 ottobre 2016, n. 20107).
Nel caso che occupa, i motivi per derogare alla generale regola dell’affidamento condiviso
appaiono sussistenti, senza che, si ripete, appaia necessario espletare l’attività istruttoria sollecitata
dall’appellante, ovvero le prove orali articolate o la CTU.
In punto, si rammentano le lucide dichiarazioni rese, dinanzi al Giudice delegato, dai minori
coinvolti nel processo, i quali, con grande maturità, hanno dichiarato di vedere di buon grado il
padre, cui sono profondamente affezionati, ogni due settimane, non ostacolati in tal senso dalla
madre, ma di non desiderare ulteriori spazi di frequentazione o di ingerenza nella propria vita da
parte di costui, soggiungendo di trovarsi bene insieme alla madre.
Hanno peraltro specificato di non frequentare il padre molto volentieri, annoiandosi nei periodi di
permanenza presso la sua abitazione, in quanto costui non offre spazi di rapporto esclusivo con gli
stessi e non da’ loro alcuno stimolo, educativo o culturale, limitandosi a far trascorrere ai minori
interi pomeriggi in casa, senza mai uscire, stando in camera da letto o seduti sul divano.
Rilevato che, ciò nonostante, i minori si erano dichiarati disposti a trascorrere un periodo di ferie
insieme al padre, che aveva loro proposto una gita fino in Spagna a bordo del proprio auto
articolato, vacanza che non ha potuto aver luogo in quanto proprio il 27 luglio u.s. il C. risulta
esser stato arrestato per possesso di stupefacenti (un discreto quantitativo di hashish, pari a circa
129 grammi) a bordo del proprio camion, e trovato in possesso della non irrisoria somma di €
14.000 in contanti, 430 franchi svizzeri, nonché di armi bianche, quali un coltello a serramanico ed
un machete con lama di ben 41 cm.
Il tutto, tra l’altro, a dimostrazione della esecrabilità del comportamento serbato dall’uomo durante
tutto il giudizio di prime cure, e protratto anche all’attualità, di persistente inadempimento alle
obbligazioni di mantenimento assunte nei riguardi dei figli, accampando inesistenti difficoltà
economiche, e non ostendendo le proprie fonti di reddito, costringendo la moglie ad estenuanti
ricerche e tentativi di apprensione di quanto necessario per il sostentamento familiare.
Sono infatti documentati plurimi tentativi del difensore della L. di rintracciare i datori di lavoro del
C. per ottenere la soddisfazione coattiva degli obblighi da costui assunti, non riuscendo nell’intento
anche a causa della scarsa trasparenza e collaborazione del marito, comportamenti che hanno
giustamente spinto la donna ad abbandonare ogni tentativo di composizione amichevole della
controversia separativa, e di collaborazione col padre, nell’interesse dei figli.
Soccorre, a tal proposito, altro consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “La
regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. con
riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 2,
l. 8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed
abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono
sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso
comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Conclusivamente, tutti i motivi sopra enunciati portano a propendere per la corrispondenza della
decisione di affido super esclusivo alla madre di L. e B.A. al loro miglior interesse; infatti la madre
appare il genitore più affidabile, ed offre loro, sicuramente, un contesto relazionale ed educativo
lontano dalle logiche devianti che, evidentemente, sono proprie del padre.
Occorre infatti sottolineare come egli stesso, comparso all’udienza del 31 maggio 2022 dinanzi al
Tribunale, abbia ammesso di avere precedenti penali, e da ultimo, in procinto delle vacanze estive
in compagnia che offriva ai figli a bordo del proprio camion, per recarsi con loro fino in Spagna, è
stato perfino arrestato in quanto a bordo di detto stesso mezzo sono stati rinvenuti sostanza
stupefacente e contanti, oltre a pericolose armi da taglio.
Dalla sentenza di condanna del 31 agosto 2024, prodotta dal Curatore, risulta peraltro che il C. ,
pur non avendo egli precedenti penali specifici in tema di droga, è stato ripetutamente condannato
per violazione degli obblighi familiari.
Lo stesso annovera anche altre condanne per truffa, appropriazione indebita, furto, detenzione
illegale di armi.
Il tutto a comprova di un radicamento in ambienti criminali di elevato spessore, dai quali egli non
sembra intenzionato a prendere le distanze, tant’è che, anche nel recente processo celebrato con rito
abbreviato, non ha prestato alcuna collaborazione con l’a.g. e si è avvalso della facoltà di non
rispondere.
Non è quindi possibile ritenere che, quale genitore, il C. offra garanzie di serena ed equilibrata
crescita dei minori, con trasmissione di sani valori educativi.
Il genitore maggiormente idoneo a svolgere tale compito è, senza tema di smentita, la madre, che
oltretutto, mai risulta aver impedito i contatti tra il padre ed i figli, o lo svolgimento di
frequentazioni regolari, il cui svolgimento, opportunamente, è stato demandato alle decisioni ed alla
supervisione dei Servizi Sociali.
L’appello, pertanto, deve essere respinto, e la sentenza impugnata confermata, con condanna
dell’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo tenendo conto
della natura della lite e dell’attività difensiva svolta, sia a favore dell’appellata, sia a favore della
Curatrice costituita, e per essa, all’Erario, ai sensi dell’art. 133 T.U. n. 115/2002. Seguirà con
separato decreto la liquidazione delle spettanze del Curatore, a carico dell’Erario.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge l’appello, e per l’effetto, condanna C. P. al pagamento delle spese di lite, in favore di L. B. ed
in favore del Curatore Speciale avv. S.L., che liquida, per ciascuna delle predette, in € 3.200 per
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendo che il compenso del Curatore
venga versato, ai sensi dell’art. 133 T.U. spese di giustizia, all’Erario.
Milano, così deciso il 19 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Alessandra Arceri Anna Maria Pizzi

La differenza reddituale tra i coniugi giustifica l’assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09.09.2024, n. 24110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere Rel.
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21905/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in SALERNO VIA FELLINE 11/B, presso lo studio
dell’avvocato CELENTANO LUIGI (Omissis) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
B.B.
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 492/2023 depositata il
11/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere
MARINA MELONI.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1843/2022 pubblicata il 25/05/2022 dichiarava
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da A.A. con B.B., con revoca
dell’obbligo a carico del A.A. di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei
figli; negava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di
mantenimento in favore della B.B., atteso che la medesima non aveva specificamente
allegato e documentato la propria situazione economico-patrimoniale, costituente
presupposto imprescindibile per l’accertamento della situazione di squilibrio
economico, essendosi limitata ad allegare di non svolgere alcuna attività lavorativa e
di avere svolto l’attività di casalinga per volere del marito.
La Corte di Appello di Salerno accoglieva parzialmente l’appello, e ritenuto che dal
quadro probatorio complessivo, legato sia a presunzioni che a mancate contestazioni,
B.B. si era sempre dedicata alla conduzione della vita familiare in via pressocché
esclusiva durante la vita matrimoniale, contribuendo attivamente alle decisioni
concernenti l’unione matrimoniale e, stante uno squilibrio reddituale tra i coniugi,
riteneva sussistente il diritto di essa B.B. alla percezione dell’assegno divorzile.
Avverso la sentenza n. 492 del 2023 della Corte di Appello di Salerno, ha proposto
ricorso in cassazione A.A. affidato a tre motivi e memoria. B.B. non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono i seguenti:
I MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115
c.p.c.e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. A.A. ha
dimostrato, anche documentalmente, che B.B. ha sempre lavorato in costanza di
rapporto matrimoniale; inoltre, esso A.A. ha sempre puntualmente contestato il rilievo
– infondato – che la stessa si sia dedicata, in via esclusiva, alla famiglia rinunciando
alla propria vita professionale.
II MOTIVO: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c. L’avvenuta
parziale riforma della sentenza di primo grado, in dispregio delle univoche risultanze
probatorie, consente di invocare anche la violazione del motivo di cui al n. 5) dell’art.
360 c.p.c., nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.
III MOTIVO: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. La Corte di Appello ha affermato apoditticamente
che B.B. si sia dedicata, in via pressocché esclusiva, alla vita familiare durante il
matrimonio senza indicare la fonte, ed anzi contraddicendo tutti di elementi di segno
contrario emersi nel giudizio.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti diretti ad
evidenziare che la Corte di Appello di Salerno ha accolto la richiesta di un assegno
divorzile nella componente perequativo-compensativa, senza considerare che la
richiedente non avrebbe in alcun modo dimostrato a quali occasioni lavorative avrebbe
rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia, come richiesto da recente
giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, nr. 18287 del 11/07/2018) hanno affermato
“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi
dell’art. 5 , comma 6, della L. n. 898 del 1970 , richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli
per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in
particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del
patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (sul punto anche Cass.
5603/2020 e 17098/2019 ).
Ebbene, nel caso concreto, la Corte d’Appello ha correttamente tenuto conto della
suddivisione dei ruoli all’interno della famiglia, frutto di una decisione condivisa, e
riconosciuto di conseguenza l’assegno divorzile alla ex moglie, in quanto ha ritenuto
che la scelta di dedicarsi alla cura della famiglia e della casa sia stata decisa
congiuntamente dai coniugi.
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, infatti, l’assegno divorzile deve
essere – oltre alla eventuale componente assistenziale – anche adeguato, sia a
compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere
rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente
l’assegno ha l’onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia
ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei
fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento
del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio
familiare e personale dell’altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale
profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva – idonea a fondare il criterio
compensativo-perequativo – è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario
economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale,
quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del
contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell’altro
coniuge, il che – in un’ottica di giustizia distributiva all’interno della famiglia – giustifica
l’assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie
(Cass. sent. 35434/2023 ). Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato che, sia
per via presuntiva che in forza di non contestazioni da parte del marito, la moglie si
era sempre dedicata alla famiglia ed all’accudimento del marito e dei figli. Tanto che
non risultava che essa avesse alcuna fonte di guadagno, e lo stesso ricorrente aveva
rilevato in primo grado, che la medesima aveva dismesso l’attività di parrucchiera fin
dal 2014. Le censure tendono, sostanzialmente, ad una rivalutazione del merito.
Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in
mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i
presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione
della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle
parti.

L’onere di provare le circostanze sopravvenute è a carico del richiedente la modifica delle condizioni di divorzio

Cass., Sez. I civ., Ord. del 13 giugno 2024 n. 16579, Cons.
Rel. Dott.ssa Daniela Valentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da
Dott. TRICOMI Laura – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall’ Avv. Romina Amicolo, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Taddeo da Sessa CDN Isola C9
scala B, int. 53
– ricorrente –
Contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Trento,
con sede in Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento
pec:prot.pg.trento@giustiziacert.it;
– intimata –
Nonchè
B.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Annarosa Giovanna Molinari, ed
elettivamente domiciliata nel suo studio in Trento, via Diaz, 8
– controricorrente –
Avverso il decreto reso nella Camera di consiglio del 06.04.2022 dalla Corte di
Appello di Trento, Sezione Prima Civile, nell’ambito del procedimento recante
R.G. n. 119/2022 V.G. e comunicato a mezzo pec in data 7.7.2023, non
notificato.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere
Daniela Valentino.
Svolgimento del processo
1. – Con reclamo iscritto in data 28.12.2022, A.A. ha impugnato il decreto del
Tribunale Trento pronunciato ai sensi dell’art. 710-bis c.p.c. e dell’art. 9 l.n.
898/1970 , con il quale è stata rigettata la domanda di riduzione dell’assegno
di mantenimento e condannato il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in
Euro 2.000 oltre al rimborso forfettario al 15%, TVA e CPA. Ha formulato
istanza di sospensione dell’immediata esecutività del decreto di primo grado ex
art. 283 c.p.c. e la riforma nel merito.
Con ordinanza del 23.1.2023 la Corte ha fissato l’udienza del 6.4.2023 per la
trattazione in presenza della causa e ha assegnato termini per la notifica del
reclamo e per la costituzione in giudizio; con successivo decreto è stata
disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
e in data 3.4.2023 il PG ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
B.B. si è costituita, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione del
pagamento delle spese di giudizio di l° grado, in quanto infondata per
mancanza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, e
comunque conforme al principio di soccombenza; nel merito, ha chiesto il
rigetto del reclamo perché infondato.
Il Procuratore Generale è intervenuto e ha chiesto il rigetto dell’istanza di
sospensione della condanna al pagamento delle spese di lite e del reclamo.
2. – Il ricorrente esponeva che aveva contratto matrimonio civile in data
27.11.2004 e dall’unione era nato il figlio minore C.C.. In data 19.11.2009, si
era separato consensualmente; lo scioglimento del matrimonio era stato
dichiarato con sentenza del Tribunale di Trento, nella quale era stato
determinato un contributo mensile a suo carico di Euro 270 a titolo di
mantenimento ordinario e straordinario del figlio C.C.
All’epoca del divorzio A.A., disoccupato, conviveva con il figlio minore D.D.,
nato da altra relazione, e le risorse economiche erano costituite dal RdC pari a
Euro 600 mensili e dal programma di sostegno alla povertà disposto dal
Comune di Apice. Dopo la sentenza di divorzio, nel 2021, tali condizioni
sarebbero peggiorate a causa dei mancato rinnovo, da maggio-giugno 2022,
del RdC dovuto all’esaurimento dello stesso (A.A. aveva già usufruito del
reddito per due volte e le prospettive di lavoro, a suo dire, erano nulle a causa
del possesso della sola terza media e della scarsa reperibilità di offerte di
lavoro) e ai numerosi procedimenti penali ai quali era continuamente
sottoposto per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Al contrario, l’ex
moglie avrebbe avuto una situazione economica migliore, grazie
all’ottenimento di un alloggio ITEA a titolo gratuito che esonerava dagli oneri di
locazione.
3. – Il Tribunale, con il decreto n. 3606/2022, ha rigettato la richiesta di
modifica del provvedimento economico di mantenimento del figlio C.C. (nato
nel 2005), adottato con sentenza del 2021 sulla base degli accordi economici
delle parti. L’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di
Appello di Trento che con il decreto impugnato ha respinto il reclamo.
4. – Per quanto qui di interesse la Corte adita ha preliminarmente, ricordato
che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 283/2020) ha sottolineato che “I
provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati
passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo
“rebus sic stantibus”, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere
ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti,
né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che
comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per
impedirne la definitività…. ” (nello stesso senso cfr. anche Cass. Sez. I, ord.
6639 del 06.03.2023 ). Ha quindi statuito che:
a) il Tribunale ha correttamente valorizzato la documentazione dimessa dallo
stesso richiedente in sede di revisione e, in particolare, il modello ISEE
presentato all’INPS il. 10.1.2022 e relativo ai redditi dell’anno precedente, che
costituisce la ricostruzione, effettuata da A.A., della propria situazione
reddituale esistente nel 2021, cioè nello stesso periodo in cui è intervenuto
l’accordo sulla misura del mantenimento del figlio primogenito;
b) Anche la relazione del SST, prodotta in primo grado, è datata 30.11.2021:
attesta la presa in carico per l’erogazione di interventi di sostegno al reddito
nonché l’istanza per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, con riferimento
alle condizioni economiche sussistenti nel 2021, le stesse che le parti avevano
considerato ai fini delle conclusioni congiunte rassegnate in sede di divorzio;
c) Né fatto nuovo sopravvenuto può essere considerata la circostanza del
mantenimento diretto da parte da A.A. del figlio secondogenito D.D., nato da
relazione more uxorio con E.E., atteso che l’ordinanza, in forza della quale il
minore risulta collocato prevalentemente presso il padre, è stata adottata il
29.11.2016, ben prima dell’intervenuto accordo divorzile;
d) dalle predette circostanze provate non si evince una modificazione in peius
delle condizioni economiche del reclamante, dopo la sentenza di divorzio, in
forza di fatti nuovi sopravvenuti, in quanto il suo assetto economico e
personale non è variato tra gli anni 2021 e 2022 (cioè tra il periodo del divorzio
e quello del procedimento di revisione);
e) La misura dell’assegno di mantenimento del figlio minore, in realtà, è il
frutto di determinazione concordata dalle parti che, nel 2021 l’hanno ritenuta
sostenibile e adeguata alle esigenze del figlio sedicenne e che, parimenti, può
essere tuttora considerata un sostegno economico minimale rispetto al
complesso dei bisogni della fascia d’età del giovane, tenuto conto del fatto che
l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua
crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
f) il paventato miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie è
rimasto non provato, poiché la circostanza che la stessa con il figlio si sia
trasferita presso la casa della madre nell’alloggio ITEA in via (Omissis) per un
breve periodo (poco più di un mese) non può essere considerato migliorativo
anche sull’allegazione dell’ex moglie di aver preso poi autonomamente in
locazione altro appartamento sostenendo i maggiori oneri abitativi per sé e per
il figlio.
5.- A.A. ha presentato ricorso straordinario per cassazione con due motivi.
B.B., ha presentato controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
6. – Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.,
nonché la motivazione apparente, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo
per la controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. perché
la Corte di Appello di Trento avrebbe omesso di valutare un documento, quale
l’accesso al banco alimentare per il mese di novembre 2022, che proverebbe,
in modo decisivo, il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, in
data successiva alla pronuncia della sentenza di divorzio, decisa in data
21.05.2021; ed inoltre, non avrebbe valutato che le condizioni della Sig.ra B.B.
erano migliorate in quanto “ha ottenuto un alloggio ubicato presso la unità di
proprietà dell’ente pubblico ITEA di Trento, sito in Trento alla Via (Omissis), a
titolo gratuito. Tale circostanza sarebbe provata dalla richiesta di cambio di
residenza del figlio minore presso il nuovo alloggio “senza costi a carico della
madre” inoltrata dalla B.B. al A.A., il quale ha prestato il consenso, come da
dichiarazione prodotta”. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello di Trento,
omettendo la valutazione di tale decisivo documento, erroneamente aveva
ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcun “indizio” del miglioramento
delle condizioni di reddito dell’ex moglie. Lamenta che non sia stata valutata la
omessa produzione, sia in primo grado, sia in grado di appello, da parte della
resistente ex moglie, della documentazione fiscale e del certificato di residenza
e stato di famiglia, anteriori e successivi alla sentenza di divorzio, che avrebbe
comprovato il miglioramento delle sue condizioni reddituali.
6.1 – La censura è inammissibile ed anche in parte infondata. È infondata
perché la Corte ha dato ampia valutazione sulla circostanza del presunto
cambio di residenza in un alloggio ITEA evidenziandone la temporaneità, e
l’attribuzione dell’alloggio alla madre della B.B. e la definitiva sistemazione in
altro alloggio a sue spese.
È anche inammissibile perché sulle altre circostanze evidenziate omette di
considerare che l’apprezzamento degli esiti probatori è attività riservata al
giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche
la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a
fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017 ; Cass., n. 11511/2014 ; Cass.,
n. 13485/2014 ; Cass., n. 16499/2009 ). E, inoltre la doglianza sulla mancata
valutazione della documentazione fiscale non tiene conto che nella fase di
richiesta di modifica delle condizioni economiche è onere della parte allegare
quali siano le circostanze sopravvenute che dovrebbero determinare una
modifica rispetto alla pregressa situazione accertata in sede di definizione
dell’assegno, mentre quanto dedotto circa la cessazione della percezione del
RdC non appare decisivo, atteso che la temporaneità di questa misura era nota
alla parte sin dall’inizio della sua erogazione e nulla di concreto risulta essere
stato esplicitato in fase di merito sulle ragioni ostative all’inserimento del
ricorrente nel mondo del lavoro, sia pure in occupazioni congrue con le
modeste competenze dichiarate.
7. – Con il secondo motivo: violazione dell’art. 9 legge 898/1970 per la
modifica delle condizioni di divorzio, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3,
c.p.c., perché la Corte di Appello di Trento, nel rigettare nel merito la richiesta
di adeguamento, avrebbe sostenuto che il carattere consensuale della
determinazione della misura del mantenimento, esclude la possibilità di una
modifica.
7.1 – La censura è inammissibile. La motivazione della decisione sul punto è
sostenuta da due rationes diverse. In particolare, la Corte ha precisato anche
che oltre la presenza dell’accordo la misura dell’assegno “(…) parimenti, può
essere tuttora considerata un sostegno economico minimale rispetto al
complesso dei bisogni della fascia di età del giovane, tenuto conto del fatto che
l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua
crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”. Alcuna censura viene
mossa a tale motivazione che di per sé fonda autonomamente la decisione, con
cui il doveroso assegno di mantenimento è stato confermato rilevandone la sua
quantificazione in termini di “sostegno economico minimale”.
Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse
“rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la
statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di
esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla
“ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass.,
n. 20118/2006 ; Cass., n. 18641/2017 ; Cass., n. 13880/2020 ; Cass., n.
5102/2024 ).
. – Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo in considerazione che il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, ex art. 74 , comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 , non vale ad addossare
allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare
all’altra parte, risultata vittoriosa (Cass., n. 8388/2017 ; Cass., n. 25653/2020
).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art. 52
D.Lgs. n.196/2003
Raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 =
per compensi e Euro 200,00 = per esborsi oltre spese generali, nella misura
del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-
quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115 , nel testo introdotto dall’art. 1 , comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 , dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 23
aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2024.

L’irrecuperabilità delle competenze genitoriali determina lo stato di abbandono morale e materiale del figlio

Corte
d’Appello di Brescia, Sezione III Civile – Minori, Sent. del 22
luglio 2024, Presidente Rel. Dott.ssa Maria Grazia Domanico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Giulia Perin Consigliere onorario
Gian Paolo Baronchelli Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
con ricorso depositato in data 12.10.2023 da:
M. F., nato a C. (CR) il _____1977, e
S. G. R., nata a M. (ES) il ______-1994
residenti a C. (CR), Via_______, _ entrambi rappresentati e difesi
dall’Avvocato Cristina Pugnoli del Foro di Cremona, presso il cui studio in
Cremona (CR), Piazza Roma 2 sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
avverso la sentenza n. 103/23, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia
il 5.9.2023, depositata il 7.9.2023, con cui è stato dichiarato lo stato di
adottabilità del minore:
M. S. C., nato a M. il ______2019
sottoposto a tutela e rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Castauro del
Foro di Brescia
CON L’INTERVENTO
DEL P.G., in persona della dott.ssa Cristina Bertotti
DEL TUTORE-DIFENSORE DEL MINORE Avv. Maria Grazia Castauro
DEGLI AFFIDATARI rappresentati dall’Avv. Carla Loda
*****
OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
CONCLUSIONI
PER LE PARTI APPELLANTI
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale, − in riforma della sentenza n. 103/2023 (R.G. ADS _/2020)
resa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 5.09.2023, depositata in
Cancelleria in data 7.09.2023, notificata a mezzo pec – nel loro domicilio eletto
– ai ricorrenti in data 12.09.2023, revocare la dichiarazione di adottabilità del
minore C. M. S. non sussistendone i presupposti;
dichiararsi – per l’effetto – il non luogo a provvedere e, previa assunzione dei
provvedimenti ritenuti necessari nell’interesse del minore, disporre il suo
collocamento in idonea famiglia affidataria, senza mire adottive, con
regolamentazione del diritto di visita tra il minore ed i genitori;
In subordine, − in riforma della sentenza n. 103/2023 (R.G. ADS _/2020) resa
dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 5.09.2023, depositata in
Cancelleria in data 7.09.2023, notificata a mezzo pec – nel loro domicilio eletto
– ai ricorrenti in data 12.09.2023 laddove ritenutane la necessità, disporre
l’adozione in casi particolari del minore C. ex art. 44 comma 1 lett. d) L.
184/1983, garantendo, per il tramite del servizio sociale competente, la ripresa
degli incontri del minore ed i genitori al fine di salvaguardare il rapporto tra C.
e gli odierni appellanti secondo le modalità ed i tempi ritenuti opportuni per la
tutela degli interessi del minore.
In via istruttoria, − Disporsi, occorrendo, nuova CTU al fine di valutare
l’adeguatezza dei Signori M. e S. G. a sviluppare e mantenere una positiva
relazione genitori – bambino.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 55/2014.
PER L’INTERVENUTO P.G.:
Chiede il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
PER IL TUTORE DEL MINORE:
Rigettarsi l’appello proposto dai Sig.ri F. M. e R. S. G., genitori biologici di C.,
con conseguente conferma della sentenza n. 103/23 del Tribunale per i
Minorenni di Brescia depositata in cancelleria il 7.09.23, mantenendo il minore
nella famiglia affidataria a rischio giuridico ove egli si trova.
Spese di lite rifuse.
FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 103/2023, emessa il 5 settembre 2023 e pubblicata il
7.9.2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di
adottabilità del minore M. S. C., nato a M. il ____2019, figlio di F. M. e R. S.
G.; con immediata efficacia ai sensi dell’art. 10 L. adoz. ha dichiarato la madre
e il padre decaduti dall’esercizio delle responsabilità genitoriali; ha confermato
la sospensione dei rapporti tra il minore e la madre e il padre e ogni parente;
ha confermato la nomina quale tutore del minore dell’Avv. Castauro del Foro di
Brescia che continuerà a svolgere le funzioni di difensore; ha confermato il già
disposto collocamento del minore, a rischio giuridico, presso la coppia scelta
dal Tribunale.
Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato quanto segue:
‣ la procedura di adottabilità veniva aperta a seguito di ricorso del P.M.M. del
14.1.2020 con cui rappresentava: che il minore era stato segnalato dalla
Polizia in quanto la madre, il 4 settembre 2019, aveva chiesto di essere
collocata in comunità protetta perché abbandonata, priva di mezzi, dal
compagno in seguito a litigi. La madre del minore risultava invalida al 65% e
segnata da esperienze abbandoniche. Era inoltre madre di un altro minore
collocato in Spagna in affido etero familiare. La signora S. G. presentava
difficoltà psichiche complesse e risultava affetta da ritardo mentale. Il padre
del minore era anche egli affetto da ritardo mentale ed era già padre di due
figli, maggiorenni, che non vedeva da anni. Il signor M. era stato inserito in
una struttura di accoglienza. Il rapporto tra i genitori del minore era
ambivalente. Infine, il P.M.M. evidenziava che il minore era giunto in comunità
non vaccinato e la madre necessitava di continue sollecitazioni degli operatori
per l’accudimento del figlio.
‣ Con decreto emesso in via d’urgenza il 21 gennaio 2020 il Tribunale per i
Minorenni sospendeva i genitori dall’esercizio delle responsabilità genitoriali,
evidenziate le importanti fragilità personali di ciascuno; confermava in via
provvisoria la collocazione del minore con la madre in Comunità; impartiva
prescrizioni ai genitori vietando l’espatrio del minore; dava impulso all’attività
istruttoria richiedendo indagini ai servizi territoriali.
‣ All’udienza del 2 luglio 2020 venivano sentiti i genitori, la madre anche con
l’ausilio di un mediatore culturale. Si procedeva quindi all’ascolto della
responsabile della Comunità che accoglieva la madre con il figlio.
‣ Dalla relazione del servizio sociale del Comune di C. del 30 marzo 2020
emergeva che la madre del minore doveva essere seguita in un rapporto
costante da un educatore a lei esclusivamente dedicato e necessitava di essere
controllata a vista per preservare l’incolumità del minore; con relazione del 10
aprile 2020 gli operatori riferivano che la madre era aggressiva verso gli
operatori e gli ospiti della struttura e aveva nei confronti del figlio una cura
ossessiva, senza rispettarne tempi e bisogni. Dalla relazione del CPS del 20
luglio 2020 emergeva che la signora assumeva una terapia farmacologica a
scopo ansiolitico destabilizzatore dell’umore e che il ritardo mentale di cui era
affetta non era suscettibile di terapia. La donna non comprendeva il significato
delle regole e dei divieti e si mostrava reattiva nei confronti degli operatori.
Con relazione del 28 luglio 2020 il SERD di Cremona riferiva che il signor M.
persevera nell’uso di cocaina e nell’abuso di alcolici ed era scarsamente
collaborante con il servizio. Gli operatori segnalavano infine la impossibilità di
proseguire nel collocamento di madre e bambino in Comunità; la donna aveva
infatti aggredito un’altra ospite provocando l’intervento delle forze dell’ordine.
In data 31 agosto 2020 la Comunità sollecitava nuovamente le dimissioni della
signora R. S. G. che esprimeva quale suo unico progetto il rientro in Spagna
con il figlio presso una famiglia di gitani, con conseguente suo rifiuto di
integrarsi nel contesto ospitante, mostrandosi incapace di beneficiare degli
aiuti e dei sostegni offerti. La signora non appariva consapevole degli elementi
di criticità evidenziati e dei comportamenti pregiudizievoli per il figlio. La
Comunità ribadiva che la madre aveva bisogno della costante presenza di un
educatore a lei esclusivamente dedicato. Destava preoccupazione la tendenza
della signora a frequentare con leggerezza uomini poco raccomandabili, noti
alla Comunità.
‣ Il signor M., dopo l’evidenza delle analisi, aveva ammesso di essere dedito da
molti anni all’uso di sostanze stupefacenti e di non avere dedicato tempo al
figlio in quanto impegnato nella ricerca di un lavoro.
‣ Gli operatori avevano convocato il nonno del minore, C. M., di anni 70, che
però non si era presentato alla convocazione e, per il tramite del figlio, aveva
comunicato di non voler essere coinvolto.
‣ Il 31 agosto 2020 il piccolo C. subiva un nuovo ricovero ospedaliero a seguito
di ingestione di detersivo, circostanza riferita dalla madre che all’inizio si
rifiutava di seguire il figlio sull’ambulanza; gli operatori manifestavano
preoccupazione per la incolumità del minore anche nel contesto comunitario
perché la madre non era in grado di tutelarlo e di rispondere ai suoi bisogni;
appariva centrata su di sé e non collaborava con gli operatori, non traendo
giovamento dai sostegni offerti.
‣ In data 19 agosto 2020 il PMM proponeva domanda di declaratoria di
adottabilità del minore, con richiesta di decadenza di entrambi i genitori dalla
responsabilità genitoriale e collocamento del minore presso una coppia
adottiva.
‣ Con decreto del in data 19 agosto 2020 il Tribunale accoglieva la domanda
del PMM; evidenziava che il padre del minore persevera nell’abuso di sostanze
stupefacenti e alcoliche anche in pendenza del procedimento e contravvenendo
alle prescrizioni impartite. Ammetteva di non essere nelle condizioni di
provvedere al figlio. La madre si trovava con il figlio in Comunità ormai da un
anno e aveva dimostrato, anche per i suoi limiti cognitivi, aggravati da una
condizione psichica compromessa e da una storia personale di gravissima
deprivazione in ambito familiare, di non essere in grado di trarre beneficio dagli
aiuti offerti. Il minore non era tutelato dagli agiti impulsivi e improvvidi della
madre. A titolo esemplificativo: aveva quasi perforato il timpano del figlio nel
tentativo di pulirlo; C. aveva subito un avvelenamento per ingestione di
detersivo mentre era con la madre che non aveva neppure compreso la gravità
dell’episodio.
‣ Non vi erano parenti disponibili e idonei a prendersi cura del minore.
Con il decreto del 19 agosto 2020 il tribunale disponeva altresì la sospensione
dei rapporti con il padre che persevera nell’abuso di cocaina e alcolici senza
aderire ad un progetto terapeutico; si prevedevano incontri protetti con la
madre da modulare in ragione delle scelte di vita della madre; si disponeva il
collocamento del minore presso la coppia idonea ad una sua eventuale futura
adozione. Infine, si dava ingresso ad ulteriore attività istruttoria in relazione
alle condizioni dei genitori.
‣ Venivano acquisite ulteriori relazioni sociali specialistiche; veniva sentita la
coppia collocataria in contraddittorio con il tutore; venivano depositate
comparse conclusionali dalle parti e acquisito il parere del PMM.
‣ Con decreto in data 7 giugno 2022 il tribunale prendeva atto che il padre del
minore, nella memoria conclusiva, aveva rappresentato una modificazione delle
sue condizioni di vita. Gli approfondimenti venivano pertanto demandati a
c.t.u. collegiale. Acquisita la relazione peritale e precisate dalle parti le
conclusioni, il tribunale tratteneva la causa in decisione.
‣ Deve ritenersi accertato che il minore C. si trovi in uno stato di abbandono
materiale e morale e che ne va dichiarata la adottabilità come richiesto anche
dal pm e dal tutore. In applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte, a
distanza di oltre tre anni dall’apertura del procedimento, nonostante gli intensi
interventi di sostegno attuati dai servizi territoriali, deve ritenersi che per la
madre le capacità genitoriali sono risultate inequivocabilmente irrecuperabili e
anche dannose per il figlio, tanto da rendere necessaria la separazione del
minore dalla madre. Quanto al padre, egli non ha mai dimostrato interesse
reale per il figlio né si è mai attivato per un recupero della loro relazione,
disattendendo le prescrizioni impartite. Dunque, per entrambi i genitori le
capacità genitoriali non sono recuperabili e interventi di sostegno e educativi
sono insufficienti a sopperire alle loro gravi carenze.
‣ La consulenza collegiale ha consentito di accertare ulteriormente che la
madre non possiede sufficienti capacità genitoriali e che le stesse non sono
recuperabili in tempi compatibili con i bisogni del figlio. Le c.t.u., dott.ssa P. e
M., hanno accertato che il funzionamento della madre è profondamente
segnato da significative fragilità personologiche e da una sostanziale
disorganizzazione del sé, plausibilmente anche a matrice traumatica, che la
lasciano ancora oggi in balia di angosce, rabbie, conflitti e insaziabili bisogni
primari in un assetto generale caratterizzato da impulsività, immaturità, ritiro
sociale, imprevedibilità relazionale e traduzione attraverso il corpo del proprio
malessere. Le profonde fragilità personologiche impattano notevolmente sulle
carenze genitoriali rendendo la donna incapace di immaginare l’altro come
dotato di pensieri, emozioni e bisogni differenziati. La pervasività delle carenze
genitoriali rende inverosimile un possibile recupero, soprattutto in tempi
compatibili con i bisogni evolutivi di C.
‣ Le conclusioni delle consulenti trovano conferma oggettiva dei fatti e nella
storia della madre del minore nonché nel suo comportamento tenuto e
osservato nel tempo, lungo periodo nel quale sono stati dispiegati intensi
sostegni volti al recupero del suo ruolo genitoriale che si sono però rivelati non
sufficienti proprio a causa dei limiti della madre.
‣ La signora S. G. sembrerebbe non essere stata riconosciuta dal padre e
abbandonata di fatto dalla madre. Sarebbe stata allevata prima dei nonni
materni, zingari gitani, e poi da tale C. S., amica di famiglia, anche lei gitana.
Durante l’adolescenza risulta essere stata collocata in una comunità
terapeutica per un anno. Significativo è il suo comportamento verso il suo
primo figlio, R. S. G., di circa sette anni, che si troverebbe in Spagna presso
una famiglia, di cui la madre si disinteressa completamente. Giunta in Italia
con il signor M. e collocata in Comunità con il bambino, fin dal marzo 2020
emergeva la necessità che la madre fosse seguita in un rapporto costante con
un educatore solo a lei dedicato in quanto necessitava di essere controllata a
vista per preservare l’incolumità del minore. Era stata poi segnalata la
aggressività della donna nei confronti degli operatori e degli altri ospiti della
struttura nonché una cura ossessiva del figlio, senza rispettarne le reali
necessità. Da una relazione del CPS del 20 luglio 2020 emergeva che la madre
assumeva una terapia farmacologica. A causa del suo ritardo mentale non
comprendeva le regole e le indicazioni e si mostrava reattiva. La signora non
era consapevole di tutti questi elementi di criticità. Sentita in udienza, aveva
dichiarato di non voler avere niente a che fare con il signor M., con il quale la
relazione si sarebbe a suo dire interrotta a gennaio 2020; affermava quindi di
voler tornare in Spagna con il minore presso la signora S. Dichiarava infine non
voler più stare in Comunità.
‣ Una volta collocato il minore presso la famiglia scelta dal tribunale, dal 26
novembre 2020, la madre interrompeva la presa incarico al CPS e restava
collocata presso il B&B “l’H.” a M. a carico del Comune di C.
‣ La madre del minore ha subito diversi accessi al pronto soccorso nell’estate
2021 per malesseri vari, scomparsi quando, a settembre del 2021, aveva
comunicato che avrebbe ripreso la convivenza con M. e che aveva trovato un
alloggio a C. Dopo pochi giorni, aveva comunicato che tale progetto era fallito
a causa dei continui litigi con il compagno. Si trovava in una condizione
personale di dipendenza economica e nella gestione e cura di sé. Non vi era
alcuna progettualità per il futuro. Il vissuto abbandonico, unito ai limiti
cognitivi, alimentavano la sfiducia nell’altro, tanto da portarla a rifiutare gli
aiuti. Aveva infatti interrotto le visite psichiatriche e rifiutato il sostegno
psicologico.
A gennaio 2022 la madre del minore aveva comunicato di aver fissato la
residenza a casa del M. ma il rapporto era sempre caratterizzato da alti e bassi
e la signora, oltre che non collaborare con gli operatori, viveva in un
isolamento sociale.
Gli incontri con il figlio permanevano carenti di contenuti educativi e
l’organizzazione del momento era stereotipata e il bambino sembrava esistere
solo nel presente mentre non emergeva alcun interesse per le sue esperienze
di vita reale; non apparivano nella madre preoccupazioni circa il futuro del
figlio ed emergeva la estrema fragilità del legame. Tali incontri, nocivi per il
minore, andavano pertanto sospesi, essendo prevalente l’interesse di C. ad
avere stabili condizioni di vita presso la famiglia dove era stato collocato,
valutata idonea all’adozione. Anche le c.t.u. hanno valutato che il collocamento
del minore presso la famiglia risponde pienamente a tutti i suoi bisogni e che il
legame instaurato con le figure di accudimento è inscindibile.
‣ Non vi sono i presupposti per la conservazione del legame con la madre le cui
capacità genitoriali non sono recuperabili, che non ha del resto esercitato nei
confronti del primo figlio e che ha con C. un legame poco significativo, fondato
esclusivamente sul gioco stereotipato, non suscettibile di alcuna evoluzione. Gli
incontri con la madre sono pertanto destinati a non avere alcun significato per
il minore i cui diritti sarebbero pregiudicati dalla mancanza di possibilità di
definire la sua condizione giuridica.
‣ Il padre non ha mai dimostrato un concreto interesse per il figlio. Egli ha
proprio carico diversi procedimenti penali per reati contro il patrimonio; è
padre di due figli residenti a Roma con la madre, che non frequenta da anni.
Ha sempre avuto condizioni di vita poco chiare minimizzando e anche negando
l’uso di cocaina e abuso di alcolici anche dopo la nascita del minore. Nel corso
del procedimento ha vissuto a lungo in dormitorio o in casa di accoglienza per
senza tetto. È un soggetto immaturo e superficiale e non ha risorse per
compensare le gravi fragilità materne. I suoi incontri con il figlio sono stati
sospesi in quanto nel corso del procedimento, in seguito alle analisi e agli
accertamenti compiuti, ha ammesso di continuare a far uso di sostanze
stupefacenti da molti anni, fin da quando era sposato con l’ex moglie,
continuando a farne uso durante il periodo di permanenza in Spagna. Ha
interrotto ogni relazione con il servizio sociale a novembre 2020 e non ha più
chiesto notizie del figlio apparendo centrato sulla sua situazione personale.
Le consulenti hanno accertato che il funzionamento del signor M. è
caratterizzato da una immaturità di base che si sostiene su fragilità risalenti
all’età infantile. Ha una scarsa capacità riflessiva e manifesta un atteggiamento
minimizzante, con tendenza a non farsi coinvolgere nei vissuti emotivi perché
privo di strumenti adeguati a farvi fronte. È assente un reale investimento nel
suo ruolo genitoriale; non vi è l’intenzione né il desiderio di modificare il
proprio stile di vita al fine di riadattarlo alle esigenze del figlio. I consulenti
hanno accertato che egli asseconda il desiderio di genitorialità della compagna,
seppure non lo condivida nel profondo, manifestando sostanzialmente un
disinvestimento rispetto a C. Le consulenti hanno quindi concluso che egli non
possa rappresentare un riferimento affettivo, stabile e coerente per il figlio.
‣ Le risultanze dell’istruttoria sono chiare e univoche ed eventuali tempi di
recupero delle capacità genitoriali non sono compatibili con i bisogni evolutivi
del minore.
Non vi sono parenti che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore
e, in ogni caso, nessun parente ha dato la disponibilità ad essere valutato per
l’affido del minore.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appello i genitori del minore, che hanno
chiesto di revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio,
concludendo come riportato in epigrafe.
Con il primo motivo gli appellanti, fatte alcune premesse teoriche sui
presupposti che integrano lo stato di abbandono, si sono limitati ad evidenziare
quanto segue:
‣ il Tribunale “ha omesso di accertare e provare, in concreto, quali sarebbero le
gravi ragioni che impedirebbero ai genitori di garantire al proprio figlio C. una
normale crescita ed adeguati riferimenti educativi, basandosi, esclusivamente,
su un pregiudizio, radicatosi poi in base alle risultanze di una CTU: ci si
riferisce al disturbo mentale di entrambi i genitori ed al fatto che gli stessi
abbiano altri figli di cui non si stanno, nei fatti, occupando”;
‣ la sentenza è quindi in contrasto con gli orientamenti interpretativi della
Suprema Corte (ex multis sentenze nn. 1501 del 2006, 26667 del 2007, 4388
e 5739 del 1995, 12491 del 2000) secondo la quale deve essere preferita la
crescita del minore nella famiglia naturale.)
‣ La sentenza ha dedotto lo stato di abbandono da elementi del tutto astratti,
essendo stato il minore istituzionalizzato in tenerissima età ed essendo stata,
di fatto, inibita ogni sperimentazione di affido ai ricorrenti.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della “omessa valutazione circa
la sussistenza dei presupposti per un’adozione ex art. 44, lett. d) L. 184/1983”
deducendo che:
‣ il Tribunale ritiene che non sussistano elementi per poter preservare un
legame tra il minore e la famiglia di origine, sostenendo che le capacità
genitoriali non sono recuperabili e che gli interventi di sostegno sia materiali
sia educativi sono insufficienti a sopperire alle gravi e non emendabili
deficienze genitoriali, senza tuttavia prendere in considerazione se vi fossero o
meno i presupposti di fatto e giuridici per un’adozione “mite” ex art. 44 lett. d)
L. n. 184/83;
‣ sussistono i presupposti per una eventuale declaratoria dello stato di
adottabilità che al contempo non rescinda completamente i rapporti con la
famiglia di origine, come invece dispone l’art. 27 della legge sull’adozione, in
quanto la previsione di una adozione legittimante “aperta” ammessa in taluni
casi da recenti arresti giurisprudenziali nella prospettiva della protezione della
continuità affettiva e del rispetto della vita privata e familiare – si fonda pur
sempre sull’opportunità di tutelare l’interesse del minore adottato a conservare
nel tempo un rapporto con i familiari che sia per lui significativo e funzionale
alla crescita.
‣ i genitori naturali, pur con le loro difficoltà e limiti dovuti anche ad un ritardo
psichico, sono una risorsa ulteriore per il minore, in quanto rappresentanti
affettivi della sua famiglia di provenienza che vanno inseriti, progressivamente,
nella vita di C. Si ritiene, infatti, imprescindibile, per la sua salute psichica,
l’acquisizione, discreta e progressiva, della sua situazione familiare, appunto
costituita – per così dire – da due famiglie.
‣ compito dell’autorità giudiziaria e, su suo incarico, del servizio sociale non è
solo quello di rilevare le insufficienze del nucleo o dei parenti prossimi, ma
altresì quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove
possibile. E tale affermazione è tanto più vera nel procedimento che coinvolge
C. posto che confermare, oggi, la sua dichiarazione di adottabilità si
sostanzierebbe in un provvedimento del tutto sproporzionato ed ingiusto;
‣ laddove si ritenesse di dover confermare la declaratoria circa lo stato di
abbandono del minore e la conseguente sua adottabilità, si insiste perché
venga disposta la cd. “adozione legittimante aperta”, posto che nel nostro
ordinamento giuridico coesistono sia il modello di adozione fondato sulla
radicale recisione dei rapporti con la famiglia di origine, sia modelli che
escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le
forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 e ss. della L. 148/1983.
3. In data 16.11.2023 il difensore degli appellanti ha depositato atto di rinunzia
al mandato, comunicato ai propri assistiti con raccomandata a.r., di cui ha
prodotto copia.
4. In data 10.1.2024 si è costituita in giudizio la tutrice e difensore del minore
Avv Maria Grazia Castauro depositando comparsa di costituzione con cui ha
chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il difensore del minore ha dedotto quanto segue:
‣ Il primo motivo di appello è infondato: la conclusione a cui è giunto il
Tribunale per i Minorenni si è basata sull’osservazione del rapporto madre
figlio, visto che inizialmente il minore è stato collocato in struttura con la
madre, nonché sugli esiti di una lunga e complessa CTU. È stato
dall’osservazione diretta che è emersa l’assoluta incapacità della madre di
rispondere alle più elementari esigenze materiali del neonato, il quale in un
caso ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso a seguito ingestione di
detersivo.
‣La necessità di costante monitoraggio a seguito delle pesanti carenze
genitoriali, l’incapacità di creare un rapporto con le ospiti e con il personale ha
portato alle dimissioni della madre da ben due strutture ed al collocamento di
C. dapprima in famiglia affidataria e poi in “famiglia a rischio giuridico”
‣ Il padre ha dimostrato la propria incompetenza genitoriale nel momento in
cui ha continuato, nonostante la nascita del figlio, a far uso di sostanze
stupefacenti, che hanno portato all’interruzione degli incontri protetti, mai più
ripresi e che mai il padre ha richiesto di riattivare.
‣ La CTU ha concluso per la irrecuperabilità delle funzioni genitoriali per
entrambi i genitori.
‣ L’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale si basa su una
completa istruttoria e non su valutazioni superficiali o pregiudizi e va pertanto
confermato.
5. In data 25.1.2024 è stata depositata una memoria autorizzata ex art. 5 l.
184/1983 nell’interesse della coppia collocataria, con cui si riferisce quanto
segue:
‣ con provvedimento del 02.11.2020 è stata comunicata la decisione del
tribunale minorile di collocare il minore presso di loro e, poco dopo, i signori
hanno conosciuto C; da quel momento è iniziato il percorso di avvicinamento
che si è concluso con lo stabile inserimento del bambino presso i collocatari in
data 26.11.2020 (dopo circa un mese trascorso presso altra famiglia di pronto
intervento); all’epoca il bambino aveva circa un anno e mezzo;
‣durante il periodo del collocamento a rischio giuridico C. ha incontrato la
mamma R. con incontri protetti con cadenza mensile per la durata di un’ora
presso un luogo neutro indicato dal Comune di C.; gli incontri si sono svolti
sino al mese di settembre 2023;
‣ Dopo una prima fase di “assestamento” C. è oggi un bambino sereno che
sente di avere un futuro garantito dalla presenza affettuosa e strutturante di
quelli che ormai considera i suoi genitori. C. ha oggi quasi cinque anni e ha
vissuto la gran parte della sua vita nel nucleo familiare dei collocatari.
Attualmente il bambino frequenta il secondo anno della scuola dell’infanzia
bilingue ed ha instaurato ottime relazioni sia con le maestre sia con i compagni
(ved. relazione – doc. 02). Il rapporto che si è strutturato con la coppia in
questi oltre tre anni di accoglienza ha ormai i caratteri della naturalezza e della
sicurezza, tanto che C. riconosce nei collocatari le figure esclusive di
riferimento; nel tempo C. ha anche costruito legami di profondo affetto con
tutta la famiglia allargata e con gli amici dei collocatari.
6. In data 2.2.2024 è pervenuta la relazione di aggiornamento da parte dei
servizi sociali.
Gli operatori hanno riferito che, dopo l’interruzione dei rapporti tra madre e
figlio gli operatori hanno avuto solo due contatti telefonici con la signora S. R.
Invitata a recarsi personalmente dagli operatori, la signora si era rifiutata
affermando di ritenersi una buona madre e mostrando di non comprendere le
proprie difficoltà nell’accudimento del figlio. Aveva riferito agli operatori di aver
svolto diversi lavori, ma di aver avuto problemi personali con i titolari delle
varie attività, motivo per cui non vi era stata continuità nei contratti di lavoro.
Aveva riferito, all’inizio del 2022, di aver ripreso la relazione con il signore F. M.
che a suo dire si era impegnato per la ripresa della convivenza. Dalla
primavera 2021 il padre non aveva mai presentato richiesta di colloqui con gli
operatori né di vedere il figlio. Nel 2022, su pressione della compagna, come
da lui dichiarato, aveva telefonato agli operatori non esprimendo peraltro
alcuna richiesta né alcuna preoccupazione in merito al piccolo C. ma
limitandosi a comunicare che la compagna stava esercitando su di lui una certa
pressione in relazione alla situazione. Da allora gli operatori non avevano più
avuto contatti con il signor M.
7. In data 2.2.2024 il P.G. ha emesso parere del seguente tenore: “letti gli atti
del proc. civ. n. 356/23 V.G., osserva: va confermata la declaratoria di
adottabilità del minore C., pronunciata dal Tribunale dopo aver svolto una
istruttoria approfondita, anche attraverso una C.T.U.; è emerso chiaramente
che entrambi i genitori non sono in condizione di prendersi cura in maniera
adeguata del figlio e che non vi è stato un recupero delle capacità genitoriali
durante il lungo svolgimento del giudizio (ricorso depositato dal P.M. il
14.1.20), né detto recupero appare seriamente ipotizzabile in tempi brevi;
entrambi i genitori hanno dei figli nati da altre unioni di cui non si occupano; la
madre presenta una grave condizione di fragilità, dipendenza psicologica ed
economica, assenza di progettualità, aggressività con gli operatori, scarsa
consapevolezza delle esigenze del figlio (v. ad esempio quanto accaduto
quando il minore ha ingerito del detersivo), immaturità, ed è affetta da un
ritardo mentale insuscettibile di futuro miglioramento; il padre abusa di alcool
e cocaina, non ha una stabile organizzazione di vita, è gravato da precedenti
penali, a novembre 2020 ha interrotto ogni rapporto con i Servizi Sociali, e si è
disinteressato del figlio, rispetto al quale ha manifestato un sostanziale
disinteresse; il minore, collocato presso una coppia dal 26.11.20, si è inserito
nella nuova famiglia, alla quale è profondamente legato; vive una situazione di
stabilità emotiva e psicologica, rassicurato dall’affetto dei collocatari; in questa
situazione, non ricorrono i presupposti per stabilire che i genitori continuino ad
avere contatti con il figlio, anzi: detti contatti sarebbero certamente dannosi
per C., minandone l’equilibrio raggiunto sinora; chiede, pertanto, il rigetto
dell’appello.”.
8. All’udienza del 9.2.2024 gli appellanti non sono comparsi personalmente. Il
difensore ha riferito di aver rinunciato al mandato e che le parti si erano rese
irreperibili. La Corte ha rinviato la causa per consentire agli appellanti di
munirsi di nuovo difensore delegando, nelle more, i consiglieri ausiliari a
procedere all’ascolto degli affidatari, mantenendone riservate le generalità.
9. In data 6.3.2024 sono stati sentiti gli affidatari del minore che hanno riferito
che C., che è in famiglia dal 26.11.2020, è sereno e ha molti amici. Hanno
riferito che nel primo periodo era triste e impaurito, anche se fin da subito
aveva chiamato mamma l’affidataria, attaccandosi a lei. Attualmente appare
molto tranquillo, non ha problemi di distacco quando va alla scuola materna, è
allegro, sicuro, divertente e fantasioso. Ha momenti di rabbia quando si sente
frustrato. Inizialmente non riusciva a gestire questa rabbia, poi gradualmente è
riuscito a controllarla. Ha iniziato un percorso di psicomotricità. “Il bimbo non
chiede della famiglia di origine e noi, comunque, gliene parliamo per fargli
capire che non era sbagliata. Fino ai primi di settembre abbiamo portato il
bimbo agli incontri con la madre biologica e dopo questi incontri lui era
arrabbiato. Prima degli incontri con la madre biologica il bimbo non evidenziava
alcuna reazione. Anche all’asilo ci segnalavano il malessere del bimbo dopo gli
incontri.”.
10. All’udienza del 12.4.2024 gli appellanti non sono comparsi personalmente e
i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste come sopra
trascritte.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
11. La Corte ritiene che l’appello proposto dai signori F. M. e R. S. G., al limite
della ammissibilità, debba essere respinto e la sentenza confermata,
sussistendo lo stato di abbandono del minore C. M.
Nonostante l’appello palesi diversi profili di inammissibilità, è opportuno
comunque valutarne nel merito il contenuto, data la importanza e gravità della
decisione assunta.
La Corte condivide integralmente la motivazione della sentenza impugnata,
sopra in parte riportata, avendo il Tribunale per i Minorenni esaminato in modo
esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una
valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da
parte degli appellanti in tempi compatibili con le esigenze di crescita del
minore.
Nel loro atto di appello i signori M. e S. G. non si confrontano con il contenuto
delle numerose relazioni degli operatori psicosociali in atti, né con la relazione
delle CTU, né le contestano quanto allo svolgimento degli accadimenti e alle
valutazioni ivi contenute, in relazione ai comportamenti concreti tenuti dai
genitori del minore.
Le doglianze sono assolutamente generiche e censurano la sentenza, di fatto,
solo richiamando noti principi generali in materia.
Con il secondo motivo di appello si prospettano e sovrappongono soluzioni
diverse, impropriamente richiamando l’art. 44 lettera D legge adozione, che è
istituto del tutto diverso dalla adozione legittimante con mantenimento dei
legami e che è domanda inammissibile in questa sede.
Quanto alla domanda subordinata di conferma della pronuncia di adottabilità,
ma con modifica della sentenza nella parte in cui interrompe i legami con i
genitori, non viene illustrato il motivo per cui, in concreto, il mantenimento dei
legami con la famiglia di origine sarebbe nell’interesse del minore, mentre le
relazioni in atti e la motivazione del Tribunale illustrano perché il rapporto con i
genitori era, fino alla sospensione dei rapporti anche con la madre, di
pregiudizio per il minore che, dopo la sospensione, mai li ha nominati,
mostrando un attaccamento sempre più sicuro alla famiglia adottiva.
È significativo che nell’atto di appello non venga posta alcuna attenzione alle
condizioni psico-fisiche del minore, né venga spesa alcuna parola che lo
riguardi in concreto, in relazione alle condizioni in cui si trovava quando era con
la madre, ai pericoli che ha corso anche per la sua incolumità, alla natura del
legame con la madre, apparso – all’osservazione successiva degli incontri in
spazio neutro – poco profondo, nonostante avesse vissuto con lei in Comunità.
Il minore è apparso particolarmente accondiscendente con la mamma,
cercando di assecondare le sue aspettative e, comunque, sempre lui
propositivo nel gioco. Nella relazione del 2.3.2022 si legge: “…gli incontri si
ripetono piuttosto simili, seguendo la ritualità delle fasi gioco-merenda-gioco.
Ad inizio incontro la signora S. chiede sempre al figlio di dimostrarle di
riconoscerla attraverso la domanda: “io chi sono?” e accompagnando la
risposta: “sono mamma R.” Rimane predominante il bisogno della signora di
documentare l’incontro attraverso video e foto con il figlio, rispetto al quale si
limita a commentarne l’aspetto esteriore, come il taglio dei capelli, l’aumento
dell’altezza e del numero di scarpe, dimostrando di avere una visione del figlio
relativa al “qui e ora” dell’incontro protetto e non estesa alla totalità dei vari
aspetti di vita del bambino…. C. accede tranquillamente agli incontri e con
altrettanta serenità si congeda dalla mamma non appena gli viene comunicato
che è terminato il tempo a disposizione. Nei confronti della madre C. mantiene
un atteggiamento tra l’accondiscendente e il giocoso, limitando i
comportamenti di autoaffermazione tipici dell’età perché poco graditi alla
madre, che tende a interpretarli come reazioni alla sua persona.”
Le argomentazioni degli appellanti, spese per evidenziare la insussistenza, a
loro giudizio, dello stato di abbandono, non appaiono idonee a contrastare la
motivazione del Tribunale per i Minorenni, né il contenuto delle relazioni degli
operatori psico-sociali e delle consulenti, mantenendosi su un profilo
esclusivamente astratto.
Le gravi carenze di accudimento e di vicinanza emotiva al figlio hanno
determinato un danno psicofisico a C., evidenziato nei primi tempi del
collocamento nelle famiglie, superato nel tempo grazie alla stabilità e sicurezza
acquisite presso la famiglia adottiva.
Ritiene la Corte, così come le consulenti e il Tribunale per i Minorenni, che non
possa formularsi una prognosi favorevole in relazione ad un recupero, neppure
parziale, delle responsabilità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di
crescita e accudimento di C. La Corte condivide pertanto il giudizio espresso
dal Tribunale per i Minorenni di Brescia sulla sussistenza dei presupposti per la
dichiarazione di adottabilità del minore, non essendo gli appellanti in grado di
assumersi un compito genitoriale in tempi compatibili con le esigenze di
crescita del figlio, che ha diritto di crescere in ambiente accogliente e
protettivo.
Va evidenziato che i signori M. e S. G. si sono del tutto disinteressati del
presente giudizio, non comparendo alle due udienze e rendendosi anche
irreperibili al difensore che ha rinunciato al mandato, proseguendo comunque
nella sua attività difensiva sino alla rimessione della causa in decisione non
avendo provveduto gli appellanti a munirsi di novo difensore.
In relazione al padre del minore, da tempo questi aveva manifestato
comportamenti indicatori di un abbandono materiale del figlio,
disinteressandosi totalmente di lui e non chiedendo di poterlo vedere. Egli ha
interrotto da anni i rapporti anche con i precedenti due suoi figli. È sempre
apparso totalmente acritico rispetto alla gravità della situazione e anche il
rapporto ambivalente con la signora S. G. dimostra la superficialità e
immaturità del suo stile di vita, mostrando una notevole fragilità della sua
personalità. Le consulenti nelle loro conclusioni evidenziano che “… sebbene il
sig. M. si sia reso disponibile alle indagini peritali partecipando ai colloqui e
sottoponendosi alla valutazione testale, la sua collaborazione è apparsa
sostanzialmente formale oltre che costantemente connotata da un importante
affaticamento generale. L’assetto rinunciatario rispetto alla possibilità di
costruire un rapporto con il figlio C., reso evidente dalle sue dichiarazioni
emerse nell’incedere degli incontri peritali, rende difficile immaginare un
effettivo desiderio, oltre alla capacità, di investire risorse ed energie in tal
senso. Inoltre, la sua esplicita volontà di non collaborare con i servizi
giustificata da vissuti abbandonici e conseguenti sentimenti rabbiosi di stampo
vittimistico, non consente una reale monitoraggio rispetto alle attuali condotte
di vita dell’uomo che potrebbero inficiare ulteriormente le capacità genitoriali.
Nonostante il suo odierno stile di vita, da quanto da lui rappresentato, appaia
caratterizzato da un sufficiente equilibrio, è parere di chi scrive che la
destabilizzazione provocata dall’introduzione di una variabile come quella del
reinserimento del figlio all’interno della sua vita (oltretutto non personalmente
ricercata, ma frutto dell’assecondare i desiderata della compagna R.) potrebbe
destrutturare l’attuale precaria stabilità personale e di coppia. Poiché dal
gennaio 2020 gli incontri padre-figlio sono stati interrotti, le scriventi non
hanno ritenuto opportuno riattivarli entro il contesto peritale ai soli fini
valutativi in assenza di una traiettoria chiara della relazione padre-figlio, al fine
di preservare il benessere psico-emotivo del minore. Pertanto, non è stato
ritenuto opportuno svolgere un’osservazione diretta da C. il signor M. Se
appare evidente che un rientro di C. in famiglia biologica non sia oggi
auspicabile oltre che possibile, risulta inoltre pregiudizievole l’eventuale ripresa
dei rapporti tra il bambino e il signor M. in quanto la motivazione estrinseca
alla base della sua formale richiesta non garantisce adeguate premesse per
poter procedere in tal senso. La riapertura alla relazione sarebbe sicuramente
elemento destabilizzante per il minore e, qualora non sostenuto da una
costanza, una stabilità e da un effettivo investimento, rischierebbe di divenire
per lui destrutturante e traumatizzante”.
Nessun dubbio, pertanto, che, con riferimento alla figura paterna, sussista
l’abbandono materiale e morale del figlio.
In relazione alla figura materna, richiamato tutto quanto evidenziato dal
Tribunale per i Minorenni, si richiamano altresì le conclusioni delle consulenti
che evidenziano che “…il funzionamento della signora R. S. G. è profondamente
segnato da significative fragilità personologiche e da una sostanziale
disorganizzazione del Sé (plausibilmente anche a matrice traumatica e
sicuramente ulteriormente debilitata da una scarsità di risorse cognitive) che
lasciano ancora oggi in balia di angosce, rabbie, conflitti e insaziabili bisogni
primari in un assetto generale caratterizzato da impulsività, immaturità, ritiro
sociale, imprevedibilità relazionale e traduzione attraverso il corpo del proprio
malessere. La fragilità psichiche della signora appaiono lievemente più
compensate quando contenuta entro le dinamiche di coppia con il signor M., le
cui attenzioni devono essere totalmente investite su di lei. Entro gli incontri
protetti con C., la donna appare riuscire spesso a mantenere un assetto che
permette la genesi di un clima abbastanza sereno, plausibilmente anche grazie
a una routine ormai consolidata e alla funzione di contenimento attivo degli
operatori presenti. La profonda fragilità personologiche impattano
notevolmente sulle carenze genitoriali della donna, rendendola incapace di
immaginare l’altro come dotato di pensieri, emozioni dei bisogni differenziati
e/o non funzionale al soddisfacimento dei propri. La pervasività delle carenze
personologiche e genitoriali rendono inverosimile un possibile recupero in tal
senso, soprattutto in tempi compatibili con i bisogni evolutivi di C.”
Quanto ai rapporti tra madre e figlio, le consulenti, preso atto che per il tempo
trascorso il legame con la madre biologica era ormai consolidato nel mondo
psichico del bambino, concludevano ritenendo che una interruzione di tale
legame “…rischierebbe di cristallizzare nel mondo affettivo e psichico del
bambino aspetti relativi alla relazione con il materno biologico che potrebbero
consolidarsi in termini disfunzionali per il suo processo di sviluppo. Pertanto, è
auspicabile che vengano mantenuti gli incontri protetti tra C. e la signora R.
S.”. Tali conclusioni, per la verità molto poco motivate, se non in astratto, non
sono condivise dalla Corte, richiamandosi sul punto tutte le osservazioni svolte
dal tribunale per i minorenni.
A fronte dell’accertato stato di abbandono del minore e della irrecuperabilità
delle competenze genitoriali materne, bene evidenziate dalle consulenti, il
mantenimento dei legami nell’ambito di una adozione legittimante richiede ben
altri presupposti che non la semplice opportunità, data al minore, di fare i conti
con le proprie origini attraverso rapporti reali e coltivati nel tempo.
L’adozione legittimante con mantenimento dei legami, recentemente
prospettata dalla Corte costituzionale e, in realtà, da oltre un ventennio
riconosciuta, sia pure in rarissimi casi, anche da alcuni tribunali per i
minorenni, ha come presupposto una valutazione approfondita e
contestualizzata all’oggi dell’interesse del minore a mantenere la relazione.
Nel caso di specie il minore ha vissuto con la madre plurimi avvenimenti
traumatici, non ha costruito una relazione profonda e significativa con lei tanto
che gli incontri protetti gli provocavano, successivamente all’incontro, uno
stato di agitazione, come riferito dagli operatori, dalla famiglia collocataria e
dalla scuola.
Una volta interrotti i rapporti C. non ha mai fatto riferimento alla famiglia di
origine. Le stesse consulenti hanno accertato che “…l’attuale collocamento di C.
risulta oggi la base fondamentale per un positivo sviluppo psico-emotivo del
bambino. I signori collocatari vengono riconosciuti dal minore come riferimenti
affettivi solidi e stabili. Il minore li ha interiorizzati come figure genitoriali
accudenti, accoglienti e contenitive. I signori collocatari, sicuramente
profondamente legati al bambino, hanno investito e continuano ad investire
energie per comprendere e centralizzare i bisogni del bambino e sintonizzarsi
con i suoi stati emotivi. Pare fondamentale che tale assetto familiare venga
riconosciuto entro una cornice priva di incertezze e precarietà, in modo da
preservare i processi affiliativi già ben avviati, permettere al minore di
avvalersi di una base stabile per la propria costruzione identitaria e facilitare i
collocatari nell’elaborazione profonda del proprio ruolo genitoriale necessaria
per il benessere del bambino”. Tali conclusioni contraddicono dunque
chiaramente la precedente prospettata possibilità di mantenimento dei legami
e dei rapporti con la madre, che viene motivata solo in astratto, ovvero con la
necessità (che allora hanno tutti i figli adottivi) di fare i conti con le proprie
origini ogni qual volta si abbia comunque un ricordo della vita vissuta con la
famiglia biologica. Ma conoscere la propria storia e le proprie origini, cosa
certamente importante e che è anche compito della famiglia adottiva favorire,
non richiede il mantenimento dei legami e dei rapporti con i genitori biologici,
nonostante ciò venga spesso affermato da professionisti e operatori del diritto,
in particolare dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale, che in realtà
dice altro. Piuttosto, meglio sarebbe consentire all’adottato una ricerca delle
proprie origini con modalità più semplici e ampie rispetto a quelle previste
dall’art. 28 l. adozione.
Il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine può essere previsto
quando vi sia un rapporto significativo, quando il comportamento del genitore
non rechi pregiudizio al figlio e quando vi sia una accettazione, da parte del
genitore, che il figlio sia accudito, cresciuto e educato da un’altra famiglia.
Nel caso di specie, la signora R. S. non ha consapevolezza dei propri limiti, non
riesce neppure ad accedere ad una relazione di aiuto, ha sempre anche avuto
condotte oppositive e financo aggressive. Dunque, mancano tutti i presupposti
perché possa configurarsi, anche solo in via astratta, il mantenimento di un
rapporto tra C. e la madre nell’ambito di una adozione legittimante.
In conclusione, la Corte ritiene accertato lo stato di abbandono materiale e
morale in cui si trovava, e si trova a tutt’oggi C. M., con la conseguenza che
deve essere confermata la sentenza impugnata, come richiesto anche dalla
tutrice e dal P.G.
P.Q.M.
La Corte respinge l’appello proposto da M. F. e da S. G. R. e conferma la
sentenza n. 103/23, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il
5.9.2023, depositata il 7.9.2023, con cui è stato dichiarato lo stato di
adottabilità del minore M. S. C., nato a M. il _____2019.

Il tradimento e la condotta trascurante del coniuge e dei figli giustifica l’addebito della separazione.

. Corte d’Appello di Genova, Sentenza del 3
ottobre 2024, Consigliere Estensore Dott. Franco Davini
R.G. n. 1124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni – Presidente
Dott. Franco Davini – Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata – Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione coniugi
Fra:
C. P. (C.F.: ________) rappresentato e difeso dall’Avv. A. M. D. S. , presso il cui
studio sito in S. Via XX Settembre n. 9/3 è elettivamente domiciliato, come da
mandato in calce al ricorso di appello
– Appellante –
-contro-
M. B. rappresentata e difesa dall’Avv. M. B. , presso il cui studio sito in Genova
Via Fiasella 1/18 è elettivamente domiciliata, come da mandato allegato al
procedimento di primo grado
-Appellata e appellante incidentale –
E nei confronti
Avv. V. L. , con studio in Loano, via Ghilini 51/1 nella qualità di curatore speciale
dei minori M. e D. C.
– Appellato-
Conclusioni delle parti
Per l’appellante:
“Accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1-dichiarare nulla e totalmente riformare la sentenza impugnata;
2-dichiarare l’addebito della separazione a carico della sig.ra M. B. , a seguito
delle sue violazioni dei doveri coniugali e più precisamente per abbandono del
tetto coniugale, per adulterio ed abbandono di minori;
3-dichiarando la capacità lavorativa e l’autonomia della sig.ra M. B. , statuire che
il sig. C. P. nulla le deve a titolo di mantenimento;
4-i figli minori, C. M. e D. , dovranno essere esclusivamente affidati al padre sig.
C. P. , alla luce della C.T.U. espletata, il padre ha mostrato la piena capacità di
esercitare la sua potestà genitoriale, a differenza della madre, sig.ra M. B. , ma
non si escludono, in ogni caso, incontri con la madre la cui determinazione si
lascia all’Autorità Giudiziaria;
5-in subordine, statuire l’affido condiviso con collocazione dei figli minori, C. M. e
D. , presso il padre, sig. C. P. ;
6-porre a carico della sig.ra M. B. l’obbligo di versare ogni mese € 500,00, al sig.
C. P. , per il contributo del mantenimento dei figli minori M. e D. C. ;
7-in via ulteriormente subordinata, confermare l’affido dei minori presso i Servizi
Sociali, ove sia il padre che la madre potranno visitarli, con l’esclusione della
possibilità per la madre di trascorrere del tempo al di fuori dell’istituto con il figlio
D. come stabilisce il dispositivo della sentenza impugnata al punto 5, non avendo
quest’ultima dimostrato di aver quanto meno recuperato la piena responsabilità
genitoriale nei confronti dei suoi due figli, facendo venire meno, pertanto l’obbligo
del sig. C. P. al versamento della somma di € 150,00 mensili per il
mantenimento del minore D. , confermando invece le visite del padre;
8-sempre in via subordinata, porre a carico dei genitori nella misura del 50% le
spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi
sono collocati;
9-ancora in via subordinata, condannare la sig.ra M. B. , alla luce delle conclusioni
della C.T.U. e del fatto che il padre gode di maggior tempo da trascorrere con i
due figli mensilmente, al versamento per il contributo del mantenimento dei
minori della somma di € 250,00 a mese al sig. C. P. per il tempo trascorso con
quest’ultimo;
10-Condannare la sig.ra M. B. alla ripetizione in favore del sig. C. P. di tutte le
somme che quest’ultimo le ha versato a titolo di mantenimento personale in base
alla sentenza impugnata;
11-vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, reiterando nella loro totalità l’articolazione e la richiesta di
ammissione delle prove orali del primo grado, SI CHIEDE:
A-l’audizione dei figli, C. M. e D. , ex art. 315 bis c.c., direttamente dal
Giudicante. Si segnala, nuovamente, le ordinanze n. 7262 del 04.03.2022 e n.
32876 dell’ 08.11.2022 della S.C. di Cassazione che ha sancito che il mancato
ascolto del minore infradodicenne costituisce una violazione del contraddittorio,
nell’ambito del giudizio di affidamento e di collocamento dello stesso, giacché il
bambino ha diritto di essere sentito essendo portatore di diritti e di interessi
diversi da quelli dei genitori; per cui, nel nostro caso, dovranno essere ascoltati C.
M. e C. D. ; infine, tale modalità di ascolto dei minori è stata sacramentata nella
recente riforma Cartabia con gli artt. 473bis e ss c.p.c. Si precisa che le prove di
cui si chiede l’ammissione vertono su circostanze anche diverse dalla questione
dell’affidamento dei minori.
In particolare SI CHIEDE:
B-l’ammissione dell’interrogatorio formale della sig.ra M. B. su tutti i seguenti
capitoli di prova e poi, sempre su tutti i seguenti capitoli, si chiede l’ammissione
della prova testimoniale:
1-Vero è che, tra l’anno solare 2020 ed il 2021, la sig.ra M. B. conobbe presso
l’ospedale Gaslini di Genova il sig. C. P. ;
2-Vero è che, tra l’anno solare 2020 ed il 2021, la sig.ra M. B. ed il sig. C. P.
instaurarono una relazione sentimentale ed intima;
3-Vero è che, nel Giugno 2021 la sig.ra M. B. si recava in S. M. a V. presso
l’abitazione del sig. C. P. portando con sé i figli minori, M. e D. ;
4-Vero è che, in S. M. a V. , presso l’abitazione del sig. C. P. , la sig.ra M. B.
ometteva di cucinare, pulire ed accudire i figli M. e D. ;
5-Vero è che, dopo alcuni giorni di convivenza, la sig.ra M. B. si allontanava
dall’abitazione del sig. C. P.;
6-Vero è che, la sig.ra M. B. si allontanava dalla casa famiglia P. P. di C. ad
inizio Luglio 2021;
7-Vero è che, quando il figlio M. C. era in fin di vita, il sig. B. M. accompagnò il
sig. P. C. dal figlio presso l’ospedale Gaslini di Genova ove il sig. C. P. chiedeva di
poter vedere il figlio e chiedeva informazioni circa lo stesso ai medici;
8-Vero è che, la sig.ra M. B. lasciava e gestiva la casa coniugale ove abitava
insieme con il sig. P. C. ed i figli come dalle fotografie e dai video (esibiti in
giudizio) che vengono mostrati al testimone;
9-Vero è che, tra il Marzo ed il Maggio 2020 il sig. C. P. si recò dalla madre
malata in R. di C.
10-Vero è che, nel Giugno 2021 in occasione del soggiorno presso l’abitazione del
sig. C. P. , la sig.ra M. B. usciva, omettendo di accudire e cucinare per i figli M. e
D. C. ;
11-Vero è che, il sig. C. P. varie volte dichiarava al sig. C. P. ed alla sig.ra M. B.
di voler prendere con se i figli, M. e D. ;
12-Vero è che, il sig. C. P. mai si è rifiutato di trattenere con sé i figli M. e D. ;
13-Vero è che, il sig. C. P. si rendeva pronto a versare al sig. C. P. somme di
denaro per i costi che quest’ultimo aveva sostenuto per i suoi figli minori, C. M. e
D. ;
14-Vero è che, il minore D. C. aveva un rendimento scolastico insufficiente
presso la scuola elementare M.G. R. in S. ;
15-Vero è che, al minore D. C. veniva spesso comunicato il negativo esito della
sua attività scolastica e di ciò venivano fatte note sul suo diario, note da portare a
conoscenza della madre.
16-Vero è che, il Prof. A. B. da decenni esercita la professione di medico in
Genova e precisamente presso la Clinica Montallegro alla Via Monte Zovetto n.27;
17-Vero è che, la sig.ra B. M. , nei periodi in cui il figlio M. C. è stato ricoverato
presso l’Ospedale GASLINI di Genova, ha percepito somme dall’associazione
CILLA LIGURIA ONLUS;
18-Vero è che, la sig.ra B. M. ha richiesto e ottenuto la pensione di invalidità con
i connessi vantaggi economici per il figlio M. C. ;
19-Vero è che, il sig. C. P. ha apposto la propria sottoscrizione sui moduli di
informativa e autorizzazione per genitore/tutore legale del 15.05.2020 e del
29.05.2020;
20-Vero è che, il sig. C. P. ha apposto la propria sottoscrizione sui moduli di
assenso per adolescenti “il mio studio con DARATUMUMAB” del 29.05.2020 e del
15.05.2020.
Su tutti i predetti capitoli, si chiede l’ammissione della prova testimoniale con tutti
i seguenti soggetti:
1-B. V. – Via P. M. – 89135 – G., R. di C.
2-R. V. – Piazza P. G. n.19 – 20131 – M.
3-C. C. – Corso V. V. n.2 – S. 4- B. M. – Via A. n.6 – 31100 – T.
5-P. C. – Via L. B. n.17 – S. M. a V. (CE)
6-S. F. – domiciliata in S. presso la scuola elementare M.G. R. di C. alla via M.
n.5 Si chiede, in ogni caso, di essere ammesso a prova contraria di quella
eventualmente ammessa a controparte.”
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello adìta, disattesa e respinta ogni contraria
istanza e domanda e per le causali in atti
In via preliminare:
– dichiarare in toto l’appello principale inammissibile ex art. 348 bis cpc;
– in subordine, qualora non ritenga che il mancato rispetto delle specifiche
tecniche sulla forma e dei criteri e limiti di redazione dell’atto comportino
l’invalidità dell’atto di appello, valutare la violazione ai fini della decisione sulle
spese ex art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.;
– in ulteriore subordine dichiarare inammissibile la domanda posta dal ricorrente e
rassegnata nelle sole conclusioni (n.9 pag. 31 ricorso in appello) perché nuova; In
via principale:
– respingere l’appello formulato dal Sig. C. nonché tutte le domande ed eccezioni
formulate nell’atto di impugnazione, in quanto immotivato, infondato in fatto e
diritto e comunque basato su circostanze errate o comunque non provate per i
motivi tutti esposti in narrativa;
– In via incidentale, riformare parzialmente la sentenza ed ammettere le prove
orali non ammesse in primo grado; – In via incidentale rinformare parzialmente la
sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare la separazione dei coniugi M.
B. e C. P. , con addebito esclusivo della stessa al Signor C. P. , per i motivi di cui
in narrativa; – in via incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ad
espressione del diritto dei minori di vivere in famiglia, disporre l’affidamento
condiviso tra i genitori del figlio minore D. C. con collocazione di quest’ultimo,
anche in via graduale e controllata da parte dei Servizi, presso la madre con
diritto del padre a vederlo nei weekend e comunque anche in giorni differenti
secondo le disponibilità del padre e previo accordo dei genitori;
– conseguentemente, dichiarare il Sig. C. tenuto a corrispondere alla Sig.ra C. la
somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo
di contributo al mantenimento dei figli;
In via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi
principali dell’appello incidentale proposto, riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Savona e conseguentemente, confermare l’affidamento del figlio
Minore D. ai Servizi Sociali, e disporre, anche in modo graduale ma definito, la
collocazione principale presso la Sig.ra M. B. con diritto del padre a vederlo nei
weekend e comunque anche in giorni differenti secondo le disponibilità del padre
e previo accordo dei genitori;
– conseguentemente, dichiarare il Sig. C. tenuto a corrispondere alla Sig.ra C. la
somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo
di contributo al mantenimento dei figli;
In via di ulteriore subordine:
– nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi
principali dell’appello incidentale proposto, riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Savona e conseguentemente, confermare l’affidamento dei minori ai
Servizi Sociali con collocazione nella struttura nella quale già risiedono, con
progressivo e determinato programma di ampliamento dei momenti e periodi di
permanenza presso i genitori;
– conseguentemente confermare la sentenza ponendo le spese relative ai figli
minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati nella
misura del 65 % a carico dell’appellante, e nella misura del 35 % a carico
dell’appellata;
– conseguentemente confermare la sentenza ponendo a carico del Signor C. P. il
pagamento in favore della Signora M. B. , per consentire alla madre di offrire una
adeguata qualità del tempo trascorso con i figli minori – entro il giorno 10 di ogni
mese – la somma di Euro 150,00, da aumentarsi a seguito dell’aumento dei
periodi di permanenza presso la madre, o quella diversa stabilità dalla Corte,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; inoltre a titolo di
mantenimento della Signora M. B. porre a carico del Sig. C. P. il pagamento –
entro il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro 300,00, annualmente rivalutabili
secondo gli indici ISTAT, fino a che la Signora M. non abbia una stabile e duratura
occupazione lavorativa;
In ogni caso:
– respingere l’appello formulato dal Sig. C. nonché tutte le domande ed eccezioni
formulate nell’atto di impugnazione, in quanto immotivato, infondato in fatto e
diritto e comunque basato su circostanze errate o comunque non provate e
confermare, per il resto la Sentenza del Tribunale di Savona n. 593/2023;
– con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, di quello
di primo grado, oltre accessori di Legge.
In via istruttoria:
– ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze
indicate nei capitoli di prova dedotti ed indicati nella memoria ex art. 183, comma
VI n.2) del 17/2/2022 con i testi ivi indicati.”
Per l’Avv. V. , curatore speciale dei minori
“Voglia l’’Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie di rito meglio viste e
ritenute, anche con riferimento alla verifica del deposito della prevista relazione di
aggiornamento da parte dei Servizi affidatari, previo altresì, l’ascolto del minore
D. C. e/o l’integrazione e/o il supplemento della relazione della dott.ssa T. in
Giurisprudenza di merito Ondif
pagina 10 di 20
ordine alle condizioni emotive dello stesso in ordine a un suo possibile
reinserimento extra comunitario presso i genitori, in parziale modifica della
sentenza del Tribunale di Savona n. 593/2023, pubblicata il primo agosto 2023,
e previ gli accertamenti richiesti sopra,
a) affidare il figlio minore D. C. in via condivisa a entrambi i genitori con
collocazione di quest’ultimo, anche in via graduale e controllata da parte dei
Servizi, presso la madre dal lunedì, dall’uscita da scuola, al venerdì, all’ingresso a
scuola, e confermare quello presso il padre dal pomeriggio del venerdì, all’uscita
da scuola, al lunedì, all’ingresso a scuola ovvero, fuori dal periodo scolastico, dal
lunedì mattina al venerdì mattina presso la madre, e dal venerdì pomeriggio al
lunedì mattina presso il padre;
b) in continuità col punto che precede, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il
figlio metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali (alternativamente
comprendenti il giorno di Natale e Pasqua). Per le ulteriori festività dovrà valere il
criterio dell’alternanza; ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con il figlio il
giorno del proprio compleanno e in alternanza il pranzo o la cena del giorno del
compleanno del minore; quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere
con sé il figlio almeno quattro settimane anche non consecutive; i genitori
dovranno concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31.5 di ogni anno e, in
caso di mancato accordo, si stabilisce fin d’ora che il padre potrà tenere con sé D.
la prima e seconda settimana di luglio nonché la terza e la quarta settimana
d’agosto; il regime così delineato dovrà essere inteso dalle parti in modo elastico,
avuto riguardo alle esigenze di D. e ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici,
aventi valenza prevalente;
c) porre a carico di entrambi i genitori un contributo al mantenimento per la figlia
M. C. nella misura ritenuta equa e di giustizia avuto riguardo al fatto che la stessa
vive stabilmente presso la residenza del padre e che questi si fa carico di tutte le
relative spese;
d) in caso di conferma del regime di affidamento e pernottamento come
individuato alla soprastante lettera “a)”, porre a carico del padre un contributo
per il mantenimento del figlio D. di 300,00 euro mensili rivalutabili annualmente
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi e richiedersi
secondo i protocolli vigenti nel Tribunale ove la famiglia stabilirà la residenza
prevalente, in subordine, in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto sub
“a)” e “b)”, sempre in parziale riforma della Sentenza di primo grado, e)
confermare l’affidamento di D. C. ai Servizi Sociali del Comune di S. e la sua
collocazione nella struttura nella quale già risiede, incaricando gli stessi di
predisporre un progressivo e determinato programma di ampliamento dei
momenti e periodi di permanenza presso i genitori; conseguentemente,
confermare la sentenza appellata laddove f) pone le spese relative ai figli minori
non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati nella misura
del 65 % a carico dell’appellante, e nella misura del 35 % a carico dell’appellata;
Si insta altresì per la liquidazione delle spese del presente procedimento da porsi
a carico dello Stato, nella misura indicanda in corso di causa.”
Per la Procura Generale:
“Dichiara di intervenire e conclude allo stato per il rigetto di entrambi gli appelli”.
IN FATTO E DIRITTO
1.C. P. e M. B. contraevano matrimonio il ______ 2001 e dalla loro unione
nascevano i figli M. (nato nel 2002 e deceduto nel 2021), M. (nata nel 2006) e D.
(nato nel 2011).
Iniziato il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, il Tribunale di
Savona con sentenza n. 593/2023 del 29 luglio 2023 pubblicata il 01 agosto
2023 stabiliva quanto segue.
Il Tribunale riteneva di rigettare la domanda di addebito della separazione chiesta
da entrambe le parti per le condotte violative dei doveri coniugali costituendo non
la causa del deterioramento del rapporto di coniugio ma la conseguenza di un
rapporto patrimoniale ormai irrimediabilmente in crisi.
Per quanto riguardava il regime di affido dei minori il Tribunale riteneva che dalle
risultanze della CTU espletata, nonché dal provvedimento del Tribunale per i
Minorenni del 06 agosto 2021 e dalle relazioni dei Servizi Sociali ne derivava una
elevata conflittualità e la mancanza di comunicazione oltre che gestione dei figli
minori tale che i genitori non potevano svolgere correttamente il loro ruolo
genitoriale, il tutto connotato dal grave lutto subito con la perdita del figlio M.
Pertanto, il Tribunale confermava l’affido dei minori ai Servizi Sociali con loro
collocazione presso la comunità che li ospitava.
Per quanto riguardava il regime economico il Tribunale, valutando le condizioni
reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi e considerato che i minori si trovino
presso la “comunità ragazzi” stabiliva un contributo economico al mantenimento
di D. da quando comincerà a trascorrere con la madre i periodi di mezza giornata
comprensivi di pranzo e cena a carico di C. della somma di euro 150,00 mensili,
rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 65% a carico del padre e al 35% a
carico della madre per le spese non coperte dalla struttura.
Il Tribunale tenuto conto del loro divario reddituale ove il C. operaio
metalmeccanico trasfertista con contratto a tempo indeterminato percepiva un
reddito mensile di circa 2300/2400 mentre M. lavorava con contratti a tempo
determinato, fosse opportuno attribuire un assegno al mantenimento di euro
300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
2. C. P. proponeva appello chiedendo che fosse dichiarato l’addebito della
separazione alla moglie e che nulla venisse corrisposto a titolo di mantenimento
alla stessa, mentre chiedeva l’affidamento esclusivo dei figli o in subordine l’affido
condiviso sulla base dei seguenti motivi di appello
Primo motivo di appello,
la relazione del consulente tecnico di ufficio aveva travisato le dichiarazioni rese
dall’appellante durante i colloqui.
Infatti, sarebbe emersa una personalità del C. come uomo dedito al lavoro ma
incapace di esprimere le emozioni verso la famiglia, visto dai figli come una
“figura buona” rispetto alla madre fragile da un punto di vista emotivo, molto
provata dal lutto del primo figlio e con scelte che inconsapevolmente si
ripercuotevano sulla vita degli altri, come il suo trasferimento in Campania presso
l’abitazione dell’uomo che aveva conosciuto durante il ricovero di M. portando
con sé gli altri due figli.
C. sosteneva che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento solo sulla
base della CTU espletata nel corso del giudizio senza tenere conto dei documenti
e dichiarazioni degli specialisti della struttura ove risiedono i ragazzi.
Inoltre, il Tribunale aveva previsto un contributo al mantenimento per il figlio
durante la permanenza presso la madre di euro 150,00 mensili, anziché
prevedere l’affidamento esclusivo al padre non avendo alcuna carenza genitoriale
o, in subordine, l’affidamento condiviso con collocazione presso la di lui
abitazione.
Secondo motivo di appello.
C. contestava la decisione impugnata sottolineando che la crisi coniugale era da
attribuire ai continui tradimenti della moglie e, nonostante ciò, il Tribunale aveva
riconosciuto il versamento di un assegno a favore della moglie pari a euro 300,00
mensili.
Terzo motivo di appello
C. lamentava il riconoscimento di un sostegno economico in favore della moglie.
Il Tribunale aveva riconosciuto alla M. la capacità lavorativa con il deposito dei
vari contratti a tempo determinato.
Pertanto, chiede C. la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha
disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie non godendo dei
requisiti previsti dalla legge.
Quarto motivo di appello.
C. lamentava che il Giudice di prime cure non aveva ritenuto opportuno sentire i
minori così che aveva deciso sull’affido degli stessi presso la comunità,
comportando una violazione del contraddittorio per il loro mancato ascolto.
Quinto motivo di appello.
Non erano state ammesse le istanze istruttorie volte a valutare la domanda di
addebito dell’appellante con mezzi di prova.
Sesto motivo di appello.
C. contesta le percentuali di spese a carico di entrambi i coniugi ove nella
motivazione fa riferimento al 60% a carico di C. e 40% a carico di M. per poi
indicare in dispositivo le percentuali rispettivamente del 65% e del 35%.
Con il settimo motivo di appello.
C. chiedeva la ripetizione delle somme versate a M. da settembre 2023.
3. M. B. si costituiva chiedendo in via preliminare il rigetto dell’appello per
mancanza di specificità dei motivi di appello, chiedendo altresì nel caso di validità
dell’appello la Corte ne tenga conto in sede di decisione delle spese processuali.
In via incidentale domandava la riforma della sentenza in punto di affidamento
dei figli, in punto economico, istanze istruttorie e l’addebito della separazione al
C.
Sul primo motivo di appello, osserva che l’abbandono dei figli sostenuto dal C. era
avvenuto nel periodo in cui M. era stato ricoverato in ospedale per
l’aggravamento delle condizioni di salute e vi era la necessità di assistenza.
Inoltre, il trasferimento in Campania era avvenuto dopo il decesso del figlio e, in
quella occasione, M. aveva deciso di portare con sé i propri figli piuttosto che
lasciarli a casa da soli, anche se poi trasferiti in struttura non potendo il padre
occuparsi di loro essendo impegnato per lavoro fuori sede.
La M. aveva sempre cercato un maggiore spazio di incontro da passare con i figli
e partecipando ai programmi per migliorare il rapporto con loro ove con D. non vi
sono problemi mentre risulta essere conflittuale con M. .
La M. aveva sempre riconosciuto il ruolo genitoriale di C. quale padre capace di
garantire un sostentamento economico alla famiglia, risultando invece carente di
affetto sia nei suoi confronti che dei figli.
La CTU espletata in primo grado a cura della Dott.ssa T. aveva fatto emergere
“atteggiamenti e comportamenti scarsamente proattivi, e poco tutelanti per la
prole”.
Per quanto riguardava il ruolo della zia paterna, C. C. , pur avendo una influenza
positiva nei confronti dei ragazzi non poteva il padre sostituire la figura
genitoriale della madre con la zia delegandola al ruolo genitoriale.
Sul secondo motivo di appello correttamente il Tribunale aveva ritenuto non
sussistente l’addebito, essendo emerso in primo grado che la crisi coniugale era
già intercorsa da tempo.
Sul terzo e settimo motivo di appello inerente al mantenimento per la M. il
Tribunale aveva sostenuto che pur avendo delle potenzialità lavorative al
momento non disponeva di redditi propri e si trovava in una condizione reddituale
peggiorativa rispetto al C. , come emerso nel corso del giudizio.
Pertanto, risultava uno squilibrio reddituale che avrebbe giustificato l’attribuzione
di un assegno al mantenimento.
Nel caso di revoca dell’assegno di mantenimento il C. avrebbe richiesto la
ripetizione delle somme, ma tale conclusione non potrebbe essere accolta per
aver utilizzato le somme per il proprio sostentamento.
Sul quarto motivo di appello non può trovare accoglimento avendo il Tribunale
motivato l’omessa audizione dei minori in considerazione dello stress che avevano
subito con le vicende giudiziarie e avendo espresso le loro volontà in merito alla
loro collocazione.
Sul quinto motivo di appello inerente alla omissione delle istanze istruttorie il
Tribunale aveva ravvisato il mancato raggiungimento della prova per la
dimostrazione degli assunti utili per l’accoglimento di una domanda di addebito.
Sul sesto motivo di appello in ordine alle percentuali sulle spese a carico di
entrambi i coniugi si trattava di un errore materiale e da ciò non potrebbe
derivare una superficialità dell’intera decisione del giudice.
Sulle nuove richieste formulate M. chiede l’inammissibilità del punto 9. potendo C.
procedere ad una modifica delle condizioni economiche con autonomo giudizio.
Appello incidentale. Il Tribunale aveva erroneamente affermato che vi erano delle
forti conflittualità tra i coniugi in ordine all’esercizio della responsabilità
genitoriale. Sul punto si ribadisce che i rapporti tra marito e moglie erano già
incrinati da tempo e si sono accentuati con il grave lutto che ha dovuto subire la
famiglia. Ad oggi, le relazioni peritali hanno evidenziato una collaborazione
significativa tra M. e C. volta a superare le difficoltà comunicative ed emotive per
il benessere dei figli.
L’appellata inoltre non aveva mai voluto escludere il padre dalla vita dei figli,
tant’è che nel ricorso principale non ha mai avanzato richieste di affido esclusivo.
Pertanto, chiedeva una diversa collocazione dei minori alla luce delle risultanze
della CTU che aveva previsto un percorso di ampliamento dei genitori in vista di
una collocazione in famiglia dei figli.
In particolare, chiedeva l’affidamento condiviso di D. (essendo M. divenuta
maggiorenne) con collocazione primaria presso la madre, in subordine chiedendo
il permanere dell’affidamento ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre
o, in ulteriore subordine di ampliare i tempi di permanenza con i genitori.
In punto economico seguono la richiesta modifica del regime di affido ed a un
maggior coinvolgimento dei genitori nel loro accudimento.
Inoltre, chiedeva l’addebito a carico di C. per aver dimostrato durante la vita
matrimoniale una personalità distaccata ai bisogni familiari.
Nel caso di accoglimento delle prove orali riproposte in sede di appello da C. ,
l’appellata chiedeva anch’essa l’ammissione delle istanze istruttorie nella parte in
cui prevedeva l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali nonché in punto di
addebito in quanto le prove avrebbero dimostrato che la crisi coniugale era da
ricondurre al C. per le effettive carenze affettive dimostrate nei confronti della
moglie.
4. Si costituiva altresì l’Avv. V. , quale curatore speciale di M. e D. C. chiedendo
per M. un contributo da entrambi i genitori divenuta maggiorenne ma non
economicamente indipendente rimettendo alla stessa la decisione in ordine alla
collocazione abitativa, mentre per D. chiedeva la sua audizione e l’affido
condiviso con collocazione presso la madre dal lunedì al venerdì un genitore con
affido condiviso .
La richiesta di un contributo non era poi riproposta quando la ragazza
maggiorenne si era trasferita dal padre né la stessa interveniva nel procedimento.
La Procura Generale chiedeva il rigetto dell’appello.
La Corte procedeva all’audizione del figlio minore.
Le parti precisavano richieste e conclusioni all’udienza del 15 maggio 2024,
tenuta con le modalità della trattazione scritta ed all’esito la Corte decideva il
procedimento con camera di consiglio telematica.
5. Circa l’appello principale e l’appello incidentale in punto addebito della
separazione si osserva quanto segue.
L’appello incidentale è infondato.
Il fatto che il C. sia stato impegnato dal lavoro per mantenere la famiglia ed
obbligato a fare molto spesso trasferte fuori sede, nell’ambito di una consensuale
ripartizione dei compiti fra i due coniugi, non può essere certo essere causa di
addebito.
Essendo il figlio ricoverato seguito dalla madre è anche giustificato che il C. si sia
concentrato a casa sui due figli minori, ovviamente trascurati dalla madre.
Del resto il profondo affetto dimostrato da entrambi i figli nei confronti del padre
odierno appellante, che hanno portato la figlia M. una volta maggiorenne ad
andare a vivere da lui e il secondo figlio a dichiarare che come desiderio più
grande vorrebbe anche lui andare da lui smentiscono la tesi di un appellante
indifferente alla vita familiare.
Merita invece di essere accolto l’appello principale in punto addebito della
separazione alla Marino.
Non vi è prova di pregressi è ripetuti tradimenti da parte della M. B. in quanto le
asserite videocassette trovate, che comproverebbero i tradimenti, non sono mai
state prodotte e le prove orali dedotte appaiono generiche.
E’ invece non oggetto di contestazione il fatto che durante i giorni di malattia del
figlio M. M. B. tradì il marito con C. P. conosciuto in ospedale e dopo la morte
del figlio primogenito lasciò la casa coniugale per andare dall’amante nei pressi di
Caserta, che però la mandò via dopo poco più di un mese. Al che M. B. decise di
mettere i due figli minori mettendoli in comunità.
E’ facile immaginare l’effetto devastante dal punto di vista psicologico per il C.
della concomitante morte del figlio, scoperta del tradimento della moglie,
abbandono del tetto coniugale e sottrazione dei due figli.
Tutto questo integra una condotta altamente lesiva della dignità e della sensibilità
del C. che giustifica l’addebito.
Il fatto che il C. sia riuscito a controllarsi e non abbia reagito cercando di opporsi
in modo violento all’allontanamento, come purtroppo spesso accade, deve essere
apprezzato come segno di controllo e di adesione a modalità corrette di
comportamento e non come una indifferente acquiescenza.
6. L’accoglimento dell’appello principale in punto addebito fa venire meno il diritto
di M. B. di un assegno di separazione con conseguente assorbimento del relativo
motivo di appello.
Si osserva comunque che il fatto che M. B. concludesse contratti di lavoro a
tempo determinato che davano un reddito mensile di circa 1400,00 Euro al mese
e la documentazione fotografica scaricata da Instagram e depositata
dall’appellante, in cui sembrerebbe che M. B. abbia una stabile relazione con tale
P. G. farebbe dubitare che anche in caso di mancato addebito sussistano in fatto
i presupposti economici per un assegno di separazione.
Circa la domanda di restituzione delle somme erogate come assegno di
separazione tale importo non è specificato né sono stati documentati i
versamenti.
7.Circa i due figli, la figlia M. appena maggiorenne ha lasciato la comunità e si è
trasferita ad abitare presso il padre.
Il figlio D. , sentito dalla Corte, ha dichiarato:” il mio desiderio è stare a casa di
mio padre definitivamente e quando voglio stare con mia madre fare qualche
giorno con lei. M. ha compiuto 18 anni il 30 aprile ed attualmente sta con mio
padre.”
Non pare però consigliabile al momento un immediato ritorno del minore nella
casa paterna.
Infatti premesso che per sua stessa dichiarazione il minore si trova bene in
comunità, il minore è ancora un po’ piccolo per stare da solo quando il padre è via
per trasferte lavorative né si può pretendere che la sorella diciottenne M. si occupi
stabilmente ed in via continuativo del fratello.
Piuttosto nell’ambito di una sempre maggiore permanenza per alcuni giorni del
minore presso il padre, i Servizi Sociali dovranno monitorare le possibilità di un
rientro definitivo nella casa paterna, probabilmente intorno ai 15 anni.
Circa le modalità di incontro fra madre e figlio lo stesso si è dichiarato contento
delle attuali modalità di frequentazione.
Rimane fermo il contributo che i genitori devono versare alla comunità ospitante
D.
Per quanto riguarda M. la domanda di un contributo diretto a carico di entrambi
genitori inizialmente avanzata dalla curatrice speciale quando non è stata
riproposta nella formulazione delle conclusioni né la ragazza, divenuta
maggiorenne, è intervenuta per riproporre autonomamente la domanda,
Risulta opportuno disporre il sostegno psicologico ad entrambi i genitori e per il
figlio D. .
L’accoglimento solo parziale dell’appello comporta la compensazione delle spese
del giudizio di appello fra tutte le parti in causa.
Si deve dichiarare ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.
Si deve disporre che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30
giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
Sull’appello proposto da C. P. e sull’appello incidentale di M. B. accoglie
parzialmente l’appello principale e respinge l’appello incidentale e in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di S. con sentenza n. 593 del 1° agosto
Giurisprudenza di merito Ondif
pagina 20 di 20
2023 addebita la separazione a M. B. e revoca il contributo al mantenimento a
carico di C. P. ed a favore di M. B. .
Dispone che i Servizi Sociali curino un supporto psicologico a favore di entrambi i
genitori e del figlio D.
Dispone che i Servizi Sociali aumentino i giorni di permanenza del minore D. C.
presso il padre al fine di un progressivo trasferimento dello stesso dalla attuale
comunità ospitante alla residenza del padre.
Mantiene l’attuale modalità di frequentazione fra M. B. ed il figlio D. ,
Spese del giudizio di appello compensate fra tutte le parti in causa
Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115 che l’appello incidentale è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30
giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni

Il reclamo ex art. 473-bis.24 non è sovrapponibile al 708 IV co. cpc.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza 25 settembre
2024, Est. Dott.ssa Arceri
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Nel procedimento promosso da
A. A., nato a ___ il ____.1976 (C. F. _____), rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Roberta
Mandelli del Foro di Lecco (C.F. MNDRRT71R68E507L), con studio legale in Calco (LC), Via
Italia n. 44, presso la quale è elettivamente domiciliato
RECLAMANTE
contro
C. D. (C.F. ___) nata a ___ il ___.1981 e residente in ______, rappresentata e difesa- giusta procura
agli atti- dall’Avv. Marilena Guglielmana del Foro di Lecco, presso il cui studio sito in Lecco, alla
via Cavour n. 41, è elettivamente domiciliata;
RECLAMATA
Giurisprudenza di merito Ondif
3
Con l’intervento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano
OGGETTO: reclamo ai sensi dell’art. 473 bis 24 c.p.c. depositato in data 10 luglio 2024 avverso
l’ordinanza, emessa ai sensi ex art 473 bis 22 c.p.c., del Tribunale di Lecco del 26 giugno 2024 e
comunicata alle parti in data 1 luglio 2024, nell’ambito del procedimento recante R.G. n. 396/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Col provvedimento sopra citato il Tribunale di Lecco, in via provvisoria, ha così statuito: “(…)
“autorizza i coniugi a vivere separati, con l’obbligo del mutuo rispetto; dispone l’affidamento
condiviso delle due figlie minorenni, con collocazione presso la madre; assegna l’intera casa
familiare di _____ alla madre con quanto l’arreda, dando termine al coniuge fino al 31.7.2024 per
asportare dalla stessa i propri effetti personali e beni inerenti l’attività edile; dispone che il padre
veda e tenga con sé le figlie in base ad accordi che vorrà di volta in volta adottare con loro; pone a
carico di A. A. l’obbligo di corrispondere a C. D. in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese la
somma di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e la somma di euro
500,00 per ciascuna delle due figlie a titolo di contributo nel mantenimento delle stesse: il tutto per
12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT; – il 70% delle spese straordinarie
secondo il seguente schema (…)
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell’altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor
tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso
di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o
conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). Fissa
per la prosecuzione del giudizio la nuova udienza del 3 ottobre 2024 ore 11.30 per comparizione
parti ed ammissione prove (…)”.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo in data 10 luglio 2024 A. A. chiedendo:
“(…) In via preliminare Sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento in questa sede
reclamato con decreto inaudita altera parte od in subordine con ordinanza. In via principale -dare
atto e disporre che, a revoca della ordinanza reclamata, la Sig.ra C. non abbia diritto ad alcun
contributo a titolo di assegno di mantenimento né alimentare, in quanto la stessa dispone di capacità
economica e lavorativa e percepisce reddito per i titoli e causali che precedono; -mandare assolto il
Sig. A. A. dal pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della sig.ra C., valutandone la
capacità lavorativa e la percezione di reddito; -dare atto della raggiunta indipendenza economica
della figlia S. e per l’effetto nulla prevedere per la medesima a titolo di contributo al mantenimento
ordinario;- determinare il contributo paterno al mantenimento della figlia F. in misura non
superiore a euro 250,00, sino al raggiungimento dell’indipendenza economica, ovvero nella misura
che sarà ritenuta consona, oltre al 50% delle spese straordinarie;- in accoglimento del presente
reclamo revocare ogni diversa ulteriore statuizione incompatibile prevista nella ordinanza
reclamata e disporre che il ricorrente abbia diritto alla restituzione di quanto nelle more
eventualmente versato in virtù della esecutività della ordinanza reclamata per mantenimenti e/o
spese alla moglie ed alle figlie, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e eventuali spese
occorrende. -stabilire che il box e l’intercapedine sul retro dell’immobile rimangano in possesso del
Sig. A., affinché lo stesso si serva di tali pertinenze per la propria attività lavorativa; In via
subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiccate
in via principale, ovvero ove la Corte avesse a confermare il diniego di mantenimento nel possesso
dell’intercapedine e dell’autorimessa site presso l’immobile adibito a casa coniugale e a negare la
raggiunta indipendenza economica della figlia S.:
– dare atto che la Sig.ra C. non ha diritto ad alcun contributo a titolo di assegno di mantenimento in
quanto la stessa dispone di capacità economica e lavorativa e percepisce reddito;
– disporre l’onere del sig. A. al contributo al mantenimento delle figlie nella misura di euro 250,00
cadauna, ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua in ragione della necessità di quest’ultimo a
dover reperire una soluzione alternativa ove ricoverare il proprio veicolo e gli strumenti per la
propria attività lavorativa, ciò oltre al 50% delle spese straordinarie; -revocare ogni diversa
statuizione prevista in ordinanza incompatibile con le presenti richieste, revocare il contributo al
mantenimento previsto per mogli e figlie in accoglimento del presente reclamo.
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle
domande avanzate in via subordinata, ovvero ove la Corte avesse a confermare il diniego di
mantenimento nel possesso dell’intercapedine e dell’autorimessa site presso l’immobile adibito a
casa coniugale, la debenza in capo alla sig.ra C. e ad entrambe le figlie del contributo a titolo di
mantenimento: -rigettare ogni richiesta anche per assegno di mantenimento o alimentare avanzata
dalla sig.ra C. e riformare / revocare ogni statuizione contenuta nella ordinanza reclamata
incompatibile con la presente richiesta; -determinare il contributo paterno al mantenimento delle
figlie in misura non superiore a euro 250,00 per ciascuna delle figlie, sino al raggiungimento della
loro indipendenza economica, ovvero nella misura che sarà ritenuta consona, oltre al 50% delle
spese straordinarie. In ogni caso Vinte le spese ed i compensi oltre IVA, CPA come per legge anche
per la fase di reclamo (…)”.
A sostegno della propria impugnazione ha censurato l’ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione della percezione di reddito da parte della sig.ra C..
Parte reclamante ha lamentato il provvedimento del primo giudice per averlo obbligato a
corrispondere quale contributo al mantenimento nei confronti della moglie la somma mensile di
€500. Egli ha rappresentato che tale obbligo è stato previsto: sulla base della presunta mancanza di
prove di entrate economiche “in nero” della resistente; sulla presunta certezza dell’accordo coniugale
per la cessazione dell’attività lavorativa della C.; sulla necessità di supporto per l’ex moglie durante
la ricerca di occupazione e sulla valutazione errata dei redditi del ricorrente.
Nello specifico, ha dedotto che la moglie lavora in nero svolgendo attività di pulizia e di assistenza
agli anziani (v. doc. 13 sub. doc. B- indagine investigativa svolta da ente autorizzato) e che la stessa
riceve mensilmente versamenti di denaro che sembrano rappresentare delle retribuzioni economiche.
2. Errore di fatto e diritto nella valutazione della capacità economica della sig.ra C..
Quanto alla capacità lavorativa della moglie e alla ricerca di un’attività lavorativa, il reclamante ha
sottolineato che la stessa non ha prodotto, all’interno del procedimento, documentazione idonea a
dimostrare né l’impegno nella ricerca di un lavoro, né l’iscrizione in alcuna lista di disoccupazione o
del Centro per l’impiego.
3. Errore di fatto e di diritto nella ritenuta esistenza di un accordo in punto di cessazione
dell’attività lavorativa da parte della sig.ra C.
Con il terzo motivo di impugnazione, parte reclamante ha insistito sull’inesistenza di un accordo tra i
coniugi in merito all’interruzione dell’attività lavorativa della madre per potersi occupare dei figli
minori. Ha aggiunto che il consenso da lui prestato sarebbe stato frutto di un inganno perché dato
sulla base di presupposti fattuali differenti, ovvero, che i genitori della C. non avrebbero aiutato la
figlia nella gestione dei minori.
4. Errore di fatto e di diritto nella valutazione dei redditi del sig. A..
Il sig. A. ha altresì censurato il provvedimento del giudice di prime cure nella parte in cui non ha
determinato l’ammontare del proprio reddito al netto della tassazione e valutato la situazione
patrimoniale relativa agli anni 2020, 2021e 2022. Ha ricordato di essere un lavoratore autonomo e di
sostenere una serie di oneri fiscali (retribuitivi e contributivi); di dover far fronte alle spese
straordinarie delle figlie e al pagamento del mutuo per l’acquisto della nuova casa. Ha dichiarato di
percepire un reddito mensile di € 3.891,25 e di sostenere le seguenti spese: rata mutuo immobile in
C___ (€ 921,94); rata finanziamento automobile ___ (€ 253,28); rata finanziamento Agos Ducato (€
167,47); spese condominiali immobile in C_____e (€ 134,52); la somma di € 1.500 quale contribuito
al mantenimento per le figlie e per la sig.ra C. nonché le spese relative alla gestione dell’immobile
nel quale risiede.
Inoltre, egli ha evidenziato che se dovesse essere confermato l’ordine di liberare l’intercapedine e il
garage della casa coniugale utilizzata attualmente per il furgone e gli strumenti della propria attività
edile egli si vedrebbe costretto ad affrontare ulteriori spese per il canone di locazione di un nuovo
spazio adibito a tale uso, riducendo ulteriormente le proprie disponibilità.
5. Errore di fatto nella valutazione degli estratti conto Banca Mediolanum.
Il reclamante ha altresì lamentato la quantificazione del contributo al mantenimento a proprio carico
da parte del Tribunale di Lecco perché fondata su accrediti (pari ad euro 100.000,00) sul conto
corrente presso la Banca Mediolanum relativi all’anno 2022, che corrispondono a somme lorde e non
al netto disponibile. Infatti, l’ammontare effettivamente disponibile per il sig. A., a fronte degli
esborsi che ha dovuto sostenere, risulta significativamente inferiore in quanto i saldi finali del conto
corrente al 30.09.2022 era di euro 14.705,66 e al 31.12.2022 di euro 7.957,92.
6. Errore di fatto nella valutazione dei canoni di locazione dell’immobile di Ca….
Con tale motivo, il sig. A. ha contestato la dichiarata esistenza di una compensazione tra il canone di
locazione dallo stesso percepito dall’immobile di Ca… e quello del rateo mensile del mutuo contratto
per l’acquisto di una nuova abitazione. Ha precisato di sostenere tutti i costi di gestione relativi
all’appartamento e che per una corretta analisi delle entrate nette derivanti da tale locazione devono
essere detratte tutte le spese e gli oneri fiscali associati.
7. Mancata valutazione circa la raggiunta indipendenza economica della figlia S..
Quanto all’obbligo di contributo al mantenimento nei confronti della figlia S., maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente, ha riferito che la ragazza ha intrapreso un’attività lavorativa (con
contratto di apprendistato) dal mese di giugno 2024 e che la minore F. sta svolgendo uno stage con
probabile assunzione.
8. Erronea ripartizione delle spese straordinarie contratte nell’interesse delle figlie.
Il sig. A. ha contestato l’ordinanza impugnata anche in merito alla ripartizione delle spese
straordinarie per le figlie (70% a carico del padre e 30% a carico della madre) perché fondata su
un’erronea valutazione delle risorse economiche delle parti.
9. Errore di fatto e di diritto sul diniego alla richiesta di conservazione del possesso del box e
dell’intercapedine.
Quanto disposto dal Tribunale di Lecco di liberare entro il 31 luglio 2024 il possesso del box e
l’intercapedine della casa coniugale (ora assegnata a parte reclamata) costringerà il reclamante, data
l’impossibilità di procedere all’acquisto, di individuare un nuovo immobile adatto a fungere da
garage o magazzino comportando un ulteriore aggravio finanziario.
10. Sulla sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Da ultimo, nel caso di specie, per parte reclamante sussistono i requisiti per la sospensione
dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti temporanei ed urgenti disposti con l’ordinanza impugnata
sia in ragione del fumus boni iuris che del periculum in mora. Infatti, l’importo di euro 18.000,00 che
il sig. A. sarebbe tenuto a versare per 12 mensilità a titolo di contributo al mantenimento, sottratto
dal suo reddito netto annuo di euro 46.695,00, lascia un disponibile residuo di euro 28.695,00.
Tuttavia, è doveroso precisare che tale reddito netto mensile di euro 2.391,25 non rappresenta il
proprio disponibile effettivo, poiché deve essere decurtato dai molteplici oneri finanziari.
3. Parte reclamata, costituitasi nei termini assegnati, ha resistito al gravame, ritenuto infondato in
fatto e in diritto, ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiararlo inammissibile in assenza dei
presupposti di legge. Nel merito, ha insistito per il rigetto del reclamo e la conferma del
provvedimento del Tribunale di Lecco. In particolare, la stessa ha tenuto a precisare che
l’impugnazione non introduce nulla di nuovo rispetto al ricorso giudiziale avanti il primo giudice e
che vengono evidenziate le stesse censure con le medesime argomentazioni.
4.Il PG, in data, ha depositato parere del seguente tenore letterale:
Il Sostituto Procuratore Generale Simonetta Bellaviti, Visti gli atti del procedimento n. 617/2024
relativo a A. A. e D. C.; Rilevato che l’impugnazione del provvedimento provvisorio attiene
esclusivamente alle statuizioni economiche; rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente
motivato il provvedimento impugnato e allo stato non sussistono i presupposti per la modifica dello
stesso. C H I E D E Il rigetto de ricorso e la conferma dell’impugnato provvedimento. Milano,
17/09/2024
5. All’udienza del 19 settembre 2024, svoltasi in assenza delle parti come da decreto presidenziale
del 12 luglio 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve enuclearsi l’ambito di cognizione rimesso a questa Corte d’appello in fase di
reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c., strumento che la riforma del rito familiare ha apprestato per la
revisione dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi ai sensi dell’art. 473bis.22 c.p.c. all’esito
dell’udienza celebrata ai sensi dell’art. 473 bis.21 c.p.c., udienza di trattazione che ha sostituito,
innovandola, la previgente disciplina dettata per il rito familiare, creando una nuova sede
processuale, unica per famiglia coniugale e non matrimoniale, deputata all’adozione dei
provvedimenti provvisori destinati a regolare i principali aspetti legati alla dissoluzione del nucleo
familiare.
La cognizione del giudice di seconde cure, in fase di reclamo, potrebbe in prima battuta ritenersi
estesa all’intera materia del contendere con disponibilità di poteri istruttori, impressione che potrebbe
ricavarsi dal potere, attribuito alla Corte in quella sede, di assumere, ove necessarie, “sommarie
informazioni”. E pur tuttavia, la precisazione, contenuta nel successivo art. 473 bis .23 c.p.c.,
secondo la quale la cognizione delle sopravvenienze è rigorosamente attribuita al giudice procedente,
porta invece a concludere come la cognizione del giudice del reclamo, fase oltretutto destinata ad
esaurirsi in tempi rapidi, anche per esigenze di non sovrapposizione del provvedimento del giudice
del gravame con l’eventuale procedimento di revisione del provvedimento reclamato promosso,
come è possibile, dinanzi al giudice procedente, sia necessariamente circoscritta all’emenda dei soli
errori di valutazione o di diritto evidenti, con possibilità di esaminare il solo materiale e le sole
argomentazioni già esaminate (o non esaminate perché colpevolmente trascurate) dal giudice che ha
emesso il provvedimento reclamato. In questi termini questa Corte si è già ripetutamente espressa,
sostanzialmente ritenendo che l’odierno strumento di gravame non sia nella sostanza sovrapponibile
a quello già previsto, nel rito previgente, dall’art. 708 quarto comma c.p.c.
Se tanto è vero, reputa questa Corte che i rilievi svolti dal reclamante non possano essere accolti e
che il reclamo non abbia individuato, ad avviso della Corte, errori manifesti in diritto o in fatto, del
provvedimento reclamato in punto di contributo al mantenimento per le figlie e per l’ex moglie.
La documentazione presente agli atti conferma la valutazione, espressa dal giudice di prime cure,
circa la elevata disparità reddituale esistente tra le parti.
Infatti la signora C. ha potuto godere, grazie ai guadagni del marito, un agiato tenore di vita garantito
dal possesso di due case di proprietà, intestate al marito, di cui una condotta in locazione; la stessa,
per dedicarsi all’accudimento della prole, ha abbandonato la propria attività lavorativa, potendo
contare sul sostegno economico del marito durante l’intero arco del matrimonio, in base ad un
accordo che certamente non può essere il frutto di una falsa rappresentazione della realtà, così come
sostenuto dall’A..
Non è infatti pensabile che questi non avesse mai avuto, durante tutta la vita matrimoniale, occasione
di interloquire con i suoceri in ordine alla loro disponibilità ad accudire le figlie, ed è presumibile
che, laddove non vi fosse stato consenso all’abbandono, da parte della C., della propria attività
lavorativa, costei avrebbe potuto, sommando i propri redditi a quelli, certo non esigui, del coniuge,
contare sull’aiuto di baby sitters.
In ogni caso, una volta avviate le figlie alla scuola, avrebbe potuto svolgere attività part time, e se ciò
non è avvenuto, certamente ciò rappresentava frutto di accordo di indirizzo della vita familiare, ex art
144 c.c.
Quanto all’asserita insussistenza dei presupposti, dunque, per il riconoscimento di un assegno di
mantenimento a favore della C., ed a carico del marito, valga osservare che sussiste, tra le parti, un
evidentissimo divario economico, non colmato né in ragione dell’assegnazione alla reclamata del
domicilio familiare nella sua interezza (il provvedimento impugnato non è certo irragionevole o
abnorme nella parte in cui non ha assentito una utilizzazione frazionata da parte del marito delle
pertinenze indicate in atti, per la sua attività, in quanto ciò avrebbe creato una promiscuità non
desiderabile), né tanto meno dall’eventuale esercizio, da parte della medesima, per qualche mese,
dell’attività di badante per anziani per qualche ora il mattino, come risulterebbe dalla relazione
investigativa prodotta dal marito (doc. n. 13) e dagli estratti conto della C..
Si rammenta, a tale proposito, che secondo la Corte di Cassazione l’assegno di mantenimento, che ha
funzioni e ratio diversi rispetto all’assegno di divorzio, tende ad assicurare al coniuge privo di mezzi
adeguati la conservazione, ove la separazione non gli sia addebitabile, del medesimo tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, tenore che ben può essere desunto dalle complessive disponibilità
familiari.
In particolare, da ultimo, Cass. 29/04/2024, n.11494 ha affermato che “il giudice di merito, per
quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile
la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui
la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la
quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell’onerato.
A tal fine, il giudice di merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla
documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato,
suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (così, tra le tante, Cass. 9915/2007 e da
ultimo Cass.22616/2022). E’ stato altresì chiarito da questa Corte che, in tema di effetti
della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del
precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno e della prole costituisce un
obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione,
notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto
dall’appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi – in termini,
soprattutto, di contenimento delle spese fisse – riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi
connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti
consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate
dall’art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di
tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due
coniugi al fine di stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro
(Cass. 9878/2006).
Dunque, poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i
“redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156, comma 1, cod. civ.,
l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere
il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass.
12196/2017). Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge –
cui non sia addebitabile la separazione – sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di
redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al
fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di
riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
E’ stato ulteriormente precisato da questa Corte che il riconoscimento di
un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento
diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da
identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle
risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla
titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato
benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006 e da
ultimo Cass. 952/2023)”.
Se tanto è vero, basti osservare che, oltre alla disponibilità di un reddito netto dichiarato di oltre
5.000 euro mensili, il reclamante è proprietario di ben tre immobili, di cui uno condotto in locazione,
sito in località turistica, ed altro, dove ha stabilito la propria dimora, recentemente acquistato,
contraendo un mutuo di 50.000 euro, per un prezzo che non è stato documentato dal reclamante,
come sarebbe stato doveroso fare, ma che comunque esprime tanto una sua capacità patrimoniale,
quanto restitutoria, sicuramente molto elevata.
Infatti la circostanza che il reclamante possa contrarre e sostenere gli oneri di rimborso di svariati
finanziamenti, da costui dedotta per significare la disponibilità di un effettivo netto di poche
centinaia di euro mensili, altro non fa che confermare, all’opposto, la sussistenza di una notevole
solidità patrimoniale, difettando la quale egli non riceverebbe credito.
Quanto poi all’assegno di mantenimento a favore delle figlie, la circostanza che la figlia S., da poco
diciottenne, abbia concluso un contratto di apprendistato, ancora non comprovava, al momento
dell’adozione del provvedimento qui reclamato, una piena autosufficienza economica.
Non appare dunque senz’altro sproporzionato l’onere di contribuzione che il giudice del
provvedimento impugnato ha complessivamente – e si sottolinea provvisoriamente – imposto a carico
del padre per il mantenimento delle figlie S. e F. e per la sig.ra C. nonché l’obbligo di sostenere le
spese straordinarie per le figlie nella misura del 70% a carico del padre.
Tale quantificazione è infatti avvenuta considerando la temporanea inattività lavorativa – quanto
meno stabile – della C., nell’auspicabile prospettiva, come dalla stessa affermato all’udienza davanti
al primo giudice, del reperimento di una occupazione tale da garantirle adeguato sostentamento,
affrancandosi dalla contribuzione maritale; dell’età delle figlie e del graduale inserimento nel mondo
del lavoro della figlia appena maggiorenne S..
Risulta, inoltre, che gli aspetti economici del mantenimento verranno nuovamente in discussione
alla prossima udienza del 3 ottobre p.v., alla quale sarà possibile certamente discutere, di fronte dal
giudice del merito, di una complessiva rimodulazione degli oneri imposti a carico dell’odierno
reclamante, considerando altresì, ai sensi dell’art. 473 bis.23 c.p.c., il fatto sopravvenuto, in modo
corretto e trasparente rappresentato dalla reclamata, di aver concluso nelle more un contratto di
lavoro a tempo determinato.
L’istanza di sospensiva è dunque assorbita dai superiori rilievi, non sussistendo, dunque, evidenti
motivi per rivedere le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato.
Segue il rigetto del reclamo, e la condanna di parte reclamante al pagamento delle spese processuali
relative al presente procedimento incidentale, liquidate secondo i parametri della fase cautelare,
valore indeterminabile non elevato, considerando il limitato impegno nella trattazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, come sopra composta, decidendo sul reclamo in oggetto,
visto l’art. 473 bis.24 c.p.c., così provvede:
respinge il reclamo, e per l’effetto, conferma integralmente l’ordinanza impugnata;
condanna parte reclamante al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese processuali, che
liquida in complessivi € 1.200 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
Si comunichi al Procuratore Generale, alle parti e ai difensori.
Milano, così deciso in data 19 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi