Atti sessuali con minori in situazioni di coabitazione, ospitalità e relazioni domestiche

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 luglio 2024, n. 29358; Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 08/03/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa
in data 14/06/2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Gela, con la quale A.A.,
all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 609-quater
cod. pen. commesso in danno di minore con lo stesso convivente (“perché in più occasioni, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di convivente, compiva atti sessuali con
B.B., in periodo in cui questa aveva un’età inferiore agli anni quattordici e in periodo in cui era ultra
quattordicenne”.., dal 2010 al 02.05.2018) e condannato alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 417, lett. b) cod. proc. pen., eccependo la nullità
dall’imputazione per genericità ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen. e lamentando che la contestazione
era carente in ordine al tempo, luogo e modalità delle condotte ascritte all’imputato, con conseguente
lesione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra
il fatto contestato ed il fatto giudicato, lamentando che, a fronte della genericità del capo di
imputazione, i Giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile di due diverse condotte
legate a due precisi e distinti periodi temporali e facendo anche riferimento a due diverse modalità
dell’azione.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 609-bis, comma 3 e 609-quater, comma 3, cod. pen.
e art. 13, comma 1, della legge 19/07/2019 n. 69.
Argomenta che le condotte contestate come commesse dal 2013 al 2018 erano condotte meno invasive
e rientravano nella previsione normativa di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e, comunque,
dell’art. 609-quater cod. pen. precedente alla modifica introdotta quoad poenam dalla legge n.
69/2019; pertanto, la pena base, applicata nel minimo edittale, avrebbe dovuto individuarsi in anni
cinque di reclusione e non in anni sei di reclusione, come determinato dai Giudici di merito; inoltre,
tutte le condotte eventualmente commesse in data successiva al 24/6/2016, quando la minore compiva
quattordici anni, dovevano essere punite in maniera meno grave, in base al disposto dell’art. 609-
quater, comma 3, introdotto dalla legge n. 238/2021, norma più favorevole in base al disposto dell’art.
2 cod. pen.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’attendibilità della persona offesa.
Argomenta che la persona offesa non era mai stata sentita nel contraddittorio delle parti, nè in fase
dibattimentale, perché il giudizio era stato definito con il rito abbreviato, nè in sede di incidente
probatorio; inoltre, la Corte territoriale aveva disatteso i plurimi argomenti esposti dalla difesa al fine
di evidenziare le contraddizioni presenti nel narrato accusatorio; in particolare la lite avuta dalla
persona offesa con la madre, nel corso della quale la giovane aveva rivelato le molestie subite
dall’imputato, a distanza di otto anni dai fatti e quando il ricorrente si era schierato per la prima volta
dalla parte della compagna che aveva osteggiato la relazione della ragazza con un ragazzo assai più
grande e con abitudini discutibili; tale circostanza si poneva in contrasto con la genuinità della persona
offesa e con l’assenza di interesse della stessa; inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto conto
delle discrasie, indicate nell’atto di appello, presenti tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle
della sorella e del nonno, discrasie che indicavano una certa predisposizione al mendacio.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 609-quater, comma 3, come introdotto dall’art. 20,
comma 1, lett. d) legge 238/2021 e dell’art. 2 cod. pen., ribadendo che erroneamente la Corte
territoriale non aveva applicato tale norma, più favorevole, in ordine alle condotte a far data dal
24/6/2016, data del compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 609-bis, 609-quater e 2, comma
3, cod. pen., lamentando che entrambi i Giudici di merito avevano applicato la più grave pena edittale
minima di anni sei di reclusione, introdotta successivamente ai fatti dalla legge n. 69/2019.
Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen., argomentando che
i fatti contestati dovevano essere qualificati come fatti di minore gravità con riferimento agli episodi
posti in essere dal 2013 in poi, caratterizzati da minore invasività e sporadicità e non percepiti come
atti sessuali dalla minore.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso; il PG ha depositato memoria
ex art. 611 cod. proc. pen, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore della parte civile ha depositato memoria nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria
di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza
e difesa sostenute nel presente giudizio.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
L’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla l n. 103/2017, attribuisce effetto sanante alla
richiesta di giudizio abbreviato, senza distinguere tra le nullità che abbiano ad oggetto gli atti a
contenuto probatorio ovvero di altra natura, rimanendo escluse dalla sanatoria solo le nullità a
carattere assoluto e cioè quelle individuate dall’art. 179 cod. proc. pen.
La nullità prospettata dal ricorrente ha carattere relativo (fr. Sez.3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv.
275749 – 01, secondo cui la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a
giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa; conforme Sez.6,
n.50098 del 24/10/2013, Rv.257910 – 01) e, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza o meno
della eccezione sollevata, rientra nell’effetto sanante della richiesta di giudizio abbreviato.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di
correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si
trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso
che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti
essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta
in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne
consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza
l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei
suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione,
onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr.Sez.6 n. 35120
del 13.6.2003; Sez.6, n.17799 del 06/02/2014,Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014,
dep.12/01/2015) Rv.261925); ne consegue, pertanto, l’affermazione che “si ha violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi
essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa”
(cfr.Sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6,
n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015,
Rv.261925).
Ed è stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e
contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in
imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e
che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare
le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del
13/11/2013, Rv.257278).
Nella specie, non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto
ritenuto in sentenza, avendo i Giudici di merito ritenuto la responsabilità dell’imputato in piena
aderenza ai fatti contestati, mentre la doglianza proposta involge il merito della valutazione di
responsabilità, ambito diverso da quello afferente alla verifica della correlazione tra contestazione e
fatto ritenuto in sentenza.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio
convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,
sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le
regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di
riscontri esterni (Cfr., Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez.2, n.43278 del 24/09/2015,
Rv.265104 – 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente
portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità
della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame
particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente
emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004,Rv. 229755 – 01). Anche più di recente si è
ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche
da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più
penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora
risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento
idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove
del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente
quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva Cfr. Sez.5, n. 21135
del 26/03/2019, Rv. 275312 – 01).
Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge
un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del
racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di
essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica
dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito
abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez.2, n.7667 del
29/01/2015, Rv.262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006,
Rv. 235578).
Nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per
il reato contestato, richiamando la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate
sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta attendibile.
In particolare (cfr. pp. 12,13, 14,15, 16 della sentenza impugnata), la Corte territoriale, a conferma
della valutazione di attendibilità della persona offesa, ha evidenziato come il narrato accusatorio fosse
organico, costante e coerente e privo di rilevanti discrasie, se non su aspetti non rilevanti e non
riguardanti il nucleo centrale del racconto, e come la predetta avesse precisato di non aver rivelato ad
alcuno delle molestie subite, neanche alla sorella, prima della lite con la madre, perché se ne
vergognava tantissimo e perché pensava che la colpa dell’accaduto fosse sua; ha, poi, evidenziato che
le lievi discrasie, indicate nell’atto di appello, tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese
dalla sorella e dal nonno riguardavano circostanze assolutamente marginali e non il nucleo portante
del racconto, rimasto sempre costante; ha, quindi, chiarito, con riferimento alle modalità con le quali
la ragazza aveva lasciato l’abitazione familiare per trasferirsi in quella del nonno, che la versione della
persona offesa non era in contrasto con quella del nonno, che aveva riferito di una decisione
concordata tra madre e figlia, in quanto si era trattato di momenti concitati seguiti ad una lite e che il
trasferimento della ragazza presso il nonno, proprio a seguito dei rapporti conflittuali tra madre e
figlia, era voluto da entrambe; ha, infine, rimarcato come le dichiarazioni della persona offesa
avessero trovato riscontro indiretto nelle dichiarazioni rese dalla sorella e nel video realizzato
dall’imputato (cancellato e recuperato dal consulente del PM).
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di
legittimità.
4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che l’art 609-quater cod. pen., che prevede il delitto di atti sessuali con minorenne,
dispone al comma 1 che soggiace alla pena stabilita per il delitto di violenza sessuale chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis cod. pen., compie atti sessuali con persona che, al
momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici (comma 1 n.1) o non ha compiuto gli anni
sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza (comma 1 n. 2); il
comma 2 della predetta norma, poi prevede che “fuori dei casi previsti dall’art . 609-bis cod. pen.,
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che
abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua
posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici”.
In sintesi, la norma tutela tout court il minore degli anni quattordici, subordina la tutela del minore
degli anni sedici all’esistenza di un rapporto di affidamento qualificato o all’esistenza di un rapporto
di convivenza e quella del minore ultrasedicenne all’abuso dei poteri connessi alla posizione
dell’affidatario qualificato o del convivente.
L’art. 20, comma 1, lett. d) L.n. 238/2021 ha, poi, inserito nell’art. 609-quater cod. pen. un’ulteriore
fattispecie (comma 3) con la quale si punisce con la reclusione fino a quattro anni “chiunque compie
atti sessuali con persona minore, che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa
presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata in ragione della propria qualità o dell’ufficio
ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito
con la reclusione fino a quattro anni”.
La nuova previsione ha carattere residuale, come evidente dall’incipit del comma (“Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti”) in quanto trova applicazione solo ove il fatto non sia riconducile alle
previsioni dei commi 1 e 2 dell’art. 609-quater cod. pen.
Essa contempla tre condotte che hanno quale tratto comune l’abuso che deve correlarsi o alla fiducia
riscossa presso il minore o all’autorità rivestita da soggetto agente nei confronti del minore o
all’influenza esercitata sul minore in ragione della qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.
Orbene, il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare, con riferimento alle
condotte poste in essere a far data dal 24/6/2016, allorché la minore, con lo stesso convivente,
compiva quattordici anni, la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 609-quater cod.pen, inserita
dall’art. 20, comma 1, lett. d) L.n. 238/2021, in quanto disposizione più favorevole a norma dell’art.
2 cod. pen., in considerazione del trattamento sanzionatorio meno grave.
La doglianza è manifestamente infondata.
Va ricordato che di un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali si può argomentare solo
quando il reato previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica rimane identico a se stesso e
la nuova norma si caratterizza solo per la diversità della sanzione applicabile.
Tanto non è avvenuto nella specie, in quanto la nuova fattispecie incriminatrice si è affiancata alle
precedenti fattispecie criminose, costituendo una ulteriore figura criminosa, caratterizzata da condotte
diverse da quelle contemplate nei precedenti commi 1 e 2 dell’art. 609-quater cod. pen.
Le condotte poste in essere dall’imputato allorché la persona offesa (nata il 24.6.2002) era
infraquattrodicenne rientrano nella previsione del comma 1 n. 1 e quelle poste in essere
successivamente, dopo il compimento dei quattordici anni e fino al 2.5.2018 (termine temporale finale
dell’imputazione), allorché la minore era infrasedicenne, nella previsione del comma 1 n. 2, in ragione
della relazione di convivenza.
Va evidenziato che il riferimento alla “coabitazione, all’ospitalità ed alle relazioni domestiche” nella
fattispecie criminosa introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. d) L. n. 238/2021 ha ampliato l’ambito di
operatività dell’art. 609-quater cod. pen., precedentemente limitata a situazioni di convivenza, a casi
in cui il contatto tra adulto e minore è meno intenso la relazione di convivenza è caratterizzata da
legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale mentre la coabitazione
si fonda su ragioni di mera opportunità e convenienza (Sez. 5, n. 31276 del 14/09/2020, Rv 279753).
Anche sotto tale profilo, risulta evidente che la condotta contestata all’imputato con riferimento al
periodo in cui la minore era infrasedicenne ed accertata dai Giudici di merito risulta connotata e
qualificata dalla relazione di convivenza con la persona offesa e, quindi, risulta diversa da quella
contemplata nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 609-quater cod. pen.
5. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, all’esito di una valutazione globale del fatto, ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 609 bis ult. comma cod. pen., richiamando la reiterazione, la natura degli atti
(toccamenti delle parti intime) e la non trascurabile compromissione della libertà sessuale della
persona offesa.
La motivazione è adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del
riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma,
cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i
mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e
psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa
attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez.3,n.6784
del 18/11/2015, dep.22/02/2016,Rv.266272;Sez.3, n. 21623 del 15/04/201515, Rv.263821; Sez.3,
n.23913 del 14/05/2014, Rv.259196; Sez.3,n.5002 del 07/11/2006, dep.07/02/2007, Rv.235648)
E si è precisato che la reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell’intensità del dolo in capo
all’imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non
compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez.3, n. 4960 del 11/10/2018,
dep.01/02/2019, Rv.275693 – 01; Sez.3, n. 6784 del 18/11/2015, dep.22/02/2016, Rv. 266272 -01).
6. Il terzo ed il sesto motivo sono fondati nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono
La doglianza relativa all’applicabilità della norma di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.,
introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. d) L. n. 238/2021, è stata già esaminata e ritenuta manifestamente
infondata al paragrafo 4, al quale si rimanda.
La doglianza relativa all’applicabilità della circostanza attenuante speciale della minore gravità è stata
già esaminata e ritenuta manifestamente infondata al paragrafo 5, al quale si rimanda.
È, invece, fondata la doglianza afferente all’erronea individuazione ed applicazione del minimo
edittale previsto per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. al momento del fatto.
L’art. 609-quater cod. pen. espressamente richiama quoad poenam la sanzione edittale stabilita
dall’art. 609-bis cod. pen.
La pena edittale del delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. vigente al momento dei fatti contestati ed
accertati (“dal 2010 a data antecedente e prossima al 02.05.2018”) era pari nel minimo ad anni cinque
e nel massimo ad anni dieci di reclusione; solo successivamente ai fatti, la sanzione edittale è stata
fissata dal legislatore nella misura della reclusione “da sei a dodici anni”, a seguito della modifica ad
opera dell’art. 13, comma 1, della I 19 luglio 2019 n. 69.
Orbene, la Corte di appello confermava l’entità della pena irrogata dal primo giudice, ritenendola
congrua facendo riferimento al fatto che la pena base risultava fissata nel minimo edittale pari a sei
anni di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag 15 della sentenza di
primo grado e pag 16 della sentenza di appello).
Risulta, pertanto, violato il disposto dell’art. 2, comma 4, cod. pen., che recita testualmente “Se la
legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quelle le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Nella specie, risulta applicato il minimo edittale della sanzione introdotta dall’art. 13, comma 1, della
I 19 luglio 2019 n. 69, mentre norma più favorevole è evidentemente quella vigente al momento del
fatto perché prevede un trattamento sanzionatorio più mite (da cinque a dieci anni di reclusione).
Risulta, quindi, fondata la doglianza difensiva e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in
base al disposto dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. relativamente al trattamento sanzionatorio, che va
rideterminato nella pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (pb anni cinque di
reclusione-1/3 per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche = anni tre e mesi quattro di
reclusione-1/3 per la scelta del rito = anni due, mesi due e giorni venti di reclusione).
7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente al trattamento
sanzionatorio che va rideterminato come specificato ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel
resto.
8. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., in via generica,
alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di
tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n.115/2002
(Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, Rv.277760 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
rideterminando la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il
ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella
misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai
sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 19 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.

Amministrazione di Sostegno: è competente il giudice del luogo in cui il beneficiario conserva la propria abituale dimora.

Corte di Cass., Sez. I civ, Ord. 21 ottobre 2024, n.27190,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Rel.
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1634/2024 proposto da:
A.A., quale amministratore di sostegno di B.B., elett.te domiciliata presso l’avv.
Andrea Aletto, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
– nei confronti di –
B.B.;
– resistente –
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Mantova emesso il 17.12.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal
Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO CHE
Con decreto del 16.5.17, il Tribunale di Brescia disponeva l’amministrazione di
sostegno per B.B., in quanto affetto da schizofrenia e altre patologie, durante il
ricovero di quest’ultimo presso la Rems di R in esecuzione di un provvedimento del gip
del Tribunale di Brescia del 26.3.12, poi trasferito presso la Rems di C.
Con provvedimento del 6.6.2022 il Tribunale di Brescia dichiarava la propria
incompetenza in quanto il beneficiario era stabilmente inserito in una struttura sita in
provincia di Mantova.
Il 26.9.23 il B.B. veniva trasferito in un una struttura presso (Omissis), in P (CN).
Con ricorso del 13.11.23, A.A., quale amministratore di sostegno del figlio B.B., ha
chiesto che il Tribunale di Mantova dichiarasse la propria incompetenza nel
procedimento in questione per essere competente il Tribunale di Brescia.
Con provvedimento del 17.12.2023, il Tribunale di Mantova, rilevato che il beneficiario
della misura era stato trasferito in una struttura sita in provincia di Cuneo, ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli
atti al Tribunale di Cuneo, quale giudice competente per territorio in ragione della
dimora abituale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno propone regolamento di competenza avverso il suddetto
provvedimento d’incompetenza territoriale, lamentando che il Tribunale non aveva
tenuto conto che il beneficiario si trovava presso la struttura C.P.A. (Omissis) solo per
un periodo transitorio, essendo da sempre in cura presso l’ospedale di B, località
presso la quale risiedevano i parenti e lo stesso amministratore di sostegno.
L’istante rileva altresì che P, ove è sita la struttura ove era stato trasferito in cura il
beneficiario della misura, rientrava comunque nell’ambito del circondario di P.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso,
argomentando che: l’individuazione del giudice competente per l’amministrazione di
sostegno di soggetto collocato presso una Struttura residenziale psichiatrica sita in P
(provincia di Torino, ma ricadente nel circondario del Tribunale di Ivrea) – stante il
disturbo schizofrenico del quale soffre il sostenuto – deve tenere conto del carattere
non volontario di tale collocamento; il suddetto collocamento, iniziato in data
26.9.2023, non è coattivo come l’internamento in una Residenza per l’esecuzione delle
Misure di Sicurezza (REMS); peraltro, il collocamento è ascrivibile ad una scelta
dell’amministrazione sanitaria, a cause delle precarie condizioni mentali del sostenuto,
difficilmente in grado di compiere una scelta consapevole del luogo di dimora; era
applicabile la giurisprudenza di legittimità che, in tema di individuazione del giudice
competente per l’amministrazione di sostegno delle persone sottoposte a misura
detentiva, fa riferimento all’ultimo luogo di loro dimora abituale proprio a cagione della
mancanza di volontarietà del trasferimento presso questa o quella struttura carceraria
o di internamento, trasferimento riferibile, invece, all’amministrazione penitenziaria
(Cass. Sez. VI-1, 18943/2020 ; 7241/2020 ; 20471/2015 ; 19017/2011 . Sez. I,
588/2008).
Il ricorso è fondato, in conformità del parere espresso dal Pubblico Ministero.
Invero, in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai fini dell’individuazione
del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza
effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell’amministrando, salvo che
risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del
centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la
volontarietà di tale spostamento (Cass, n. 19431/20 ). In tema di nomina
dell’amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di
cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà
dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni
personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la
persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora (Cass., n.
23571/16 ).
Nella specie, il soggetto interessato è stato trasferito in una casa di cura, essendo
affetto da grave forma di schizofrenia, sita nel circondario del Tribunale di Ivrea, per
disposizione dell’autorità sanitaria competente (l’ospedale di B, luogo di residenza del
beneficiario e dei suoi parenti), e non emergono dagli atti elementi che inducano a
ritenere non transitorio il ricovero o che lo stesso sia stato volontario (fatto che
comunque la grave patologia renderebbe quanto meno incerto).
In definitiva, la mancanza di prova del carattere permanente di tale collocamento –
sempre revisionabile a seconda delle condizioni di salute del collocato e, comunque,
della durata massima di 36 mesi, motivatamente prorogabile di altri 12- non consente
si possa parlare di mutamento della dimora abituale, e quindi della residenza, del
collocato (Cass. Sez. VI-1, 23571/2016 . Sez. VI-2, 21370/2011).
Nella specie, il provvedimento impugnato ha semplicemente affermato che il luogo
della dimora abituale è quello dell’ultimo ricovero, senza dare atto del carattere
transitorio, o meno, del ricovero, non elaborando pertanto una corretta interpretazione
del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la competenza territoriale del
Tribunale di Brescia.
Considerata la natura della controversia, in mancanza di resistenti sostanziali,
controinteressati al ricorso, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Brescia.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della
presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2024.

Sull’opportunità del trasferimento all’estero con il figlio da parte del genitore collocatario

Tribunale di Firenze, Sent., 29 maggio 2024, n. 1710; Pres. Governatori, Rel. Benincasa
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. SN ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con CV, la quale, a propria volta, ha proposto contestualmente ricorso di
divorzio.
A seguito della riunione dei giudizi, è stata espletata un’istruttoria con documenti e c.t.u. psicologica,
e all’udienza cartolare del 26/2/2024 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla L. 6 maggio
2015, n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti
che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso
in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto”
purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall’avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente
l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il Tribunale di
Firenze, con decreto n. 5295/2020, pubblicato in data 4/8/2020, aveva omologato la separazione
personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate (doc. 6).
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4/2/2022), erano
sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi
richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa
quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La figlia minore della coppia, AVS nata in data …, attualmente vive con la madre in E., e frequenta
il padre come indicato dal c.t.u. dr.ssa AC nella relazione depositata il 10/11/2023, ovvero fine
settimana alternati, oltre a due giorni infrasettimanali (con un pernotto) nella settimana il cui weekend
è di competenza materno, e un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana il cui weekend è
di competenza paterno.
La consulenza tecnica si è resa necessaria a causa dell’intensa conflittualità che connotava il rapporto
tra le parti (la madre aveva chiesto l’affido super-esclusivo della minore e una riduzione degli incontri
tra A e il padre) e anche in relazione alla richiesta di VC di trasferirsi in Svizzera dal compagno
insieme alla figlia, richiesta cui il padre si è opposto.
Il c.t.u., con relazione congruamente motivata (alla quale si rinvia), ha concluso affermando che
entrambi i genitori hanno instaurato un legame positivo con la figlia, e al momento appaiono
ugualmente idonei ad esercitare la loro responsabilità nei confronti della stessa.
Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione tecnica, A deve essere affidata in via condivisa ad
entrambi i genitori, come richiesto peraltro dagli stessi in sede di precisazione delle conclusioni, non
essendovi ragioni per distaccarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei
figli minori in caso di rottura dell’unione familiare.
3. In merito alla collocazione della bambina, si deve premettere che la madre ha dichiarato di essere
in procinto di trasferirsi a L., in S., dove ella ha un progetto di vita con l’attuale compagno, e dove ha
reperito un lavoro (v. interrogatorio libero della C espletato da ultimo all’udienza del 21/2/2024).
Di fronte alla decisione già assunta dalla madre, il Tribunale deve dunque stabilire se sia più
opportuno mantenere ferma l’attuale collocazione della bambina presso la madre, autorizzando, di
conseguenza, il trasferimento di A in S. (come richiesto dalla C, oppure modificare la collocazione
della minore, spostandola presso il padre a F.
Orbene, occorre rilevare che il padre non ha domandato la collocazione di A presso di sé, avendo
invece, nelle conclusioni precisate nella nota scritta depositata il 26/2/2024, espressamente
domandato la collocazione della figlia presso la madre.
Il S, in effetti, ha richiamato de plano le conclusioni già precisate nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., senza neppure considerare l’ipotesi del trasferimento in S. della madre – trasferimento di
per sé del tutto lecito, non potendo essere ostacolata la libertà di movimento delle persone, garantita
anche costituzionalmente – nonostante che la C, all’udienza del 21/2/2024, avesse già dichiarato che
si sarebbe comunque trasferita in S.
Il tenore delle conclusioni paterne consente dunque di desumere una indisponibilità del S a gestire la
bambina per la maggior parte del tempo, come invece accadrebbe dopo il trasferimento della madre
a L., in caso di collocazione della figlia in F. presso il padre.
Si deve poi rilevare che secondo il c.t.u. “per età e per i bisogni di identificazione con la figura materna
e sulla base delle osservazioni effettuate, non vi sono motivi per modificare l’attuale collocamento
della minore presso la madre che si dovrà fare garante di mantenere l’accesso al contesto paterno” (v.
relazione pag. 37).
Sulla base di quanto osservato, il Tribunale ritiene di dovere mantenere ferma la collocazione di A
presso la madre, e di conseguenza ne autorizza il trasferimento a L., in S.
A potrà cominciare a L. la scuola primaria, instaurando nuove amicizie, e potrà comunque mantenere
un solido rapporto con il padre ed il nucleo paterno, grazie anche ai numerosi periodi di vacanza
previsti dalle scuole svizzere durante l’anno. Autorizzando il trasferimento della minore in S.,
risultano assorbite le domande paterne relative al rilascio dei documenti validi per l’espatrio e relative
alla possibilità per A di espatriare.
4. In merito alla frequentazione tra NS e la bambina, si ritiene congruo quanto proposto dal c.t.u. alle
pagg. 39 e ss. della relazione, con indicazioni alle quali la madre ha sostanzialmente aderito.
Pertanto, il Tribunale prevede che, a decorrere da quando AV si sarà trasferita con la madre in S.,
durante il periodo scolastico padre e figlia si incontrino due fine settimana al mese, dal venerdì
pomeriggio alla domenica pomeriggio; la madre dovrà, a proprie spese, accompagnare A presso il
padre e poi riportarla presso la propria abitazione; questi periodi permetteranno alla bambina di
frequentare anche la famiglia patema, mantenendo un legame con i nonni.
Il padre potrà raggiungere A per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica sera in
modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e
conoscere la rete amicale della bambina.
Nel periodo estivo il collocamento sarà alternato ed organizzato in periodi di una settimana con
ciascun genitore. I genitori potranno trascorrere periodi di villeggiatura con la bambina per 15 giorni
anche consecutivi, la cui calendarizzazione andrà concordata entro il 31 maggio di ogni anno; in caso
di mancato accordo, A alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall’ 1 al 15 agosto con il
periodo dal 16 al 31 agosto.
Nel periodo invernale il padre potrà stare con la figlia, ogni anno, per l’intera settimana di vacanza
“autunnale” prevista dal calendario scolastico svizzero; per l’intera settimana di vacanza in occasione
del Carnevale prevista dal calendario scolastico svizzero; la settimana di Pasqua.
Nel periodo natalizio deve essere privilegiata la relazione con il padre e le vacanze andranno suddivise
con la seguente programmazione che si alternerà ogni anno: periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 30
dicembre ore 11,00 con la madre, e periodo dal 30 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con il padre;
oppure periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 11,00 con il padre e periodo dal 31 dicembre ore
11,00 al 6 gennaio con la madre.
5. In ordine al mantenimento di A il Tribunale osserva che. in ragione della prevalente collocazione
della figlia presso la madre, deve essere posto a carico del padre l’onere di contribuire anche in via
indiretta al mantenimento della figlia, attraverso il pagamento alla C di un assegno periodico.
In merito all’entità di detto assegno, risulta congruo l’importo sostanzialmente concordato dalle parti
(nella comparsa conclusionale, a pag. 13, il S ha dichiarato di accettare sul punto le richieste materne),
ovvero Euro 570,00 mensili, tenuto conto dei diversi tempi di permanenza della figlia presso i
genitori, dell’atto che entrambe le parti lavorano ed abitano con compagni con i quali possono
condividere le spese.
Le spese straordinarie necessarie per A graveranno sul padre nella misura del 70% e sulla madre nella
misura del 30%, come già previsto nella separazione omologata, e come concordato tra i genitori
anche nel presente giudizio; per la regolamentazione di dette spese, occorrerà fare rinvio al Protocollo
presso il Tribunale di Firenze dell’anno 2011, secondo quanto richiesto dalle parti.
6. Tenuto conto dell’accordo raggiunto dai genitori in merito alle questioni economiche, e della
circostanza che la situazione fattuale è mutata in corso di causa, le spese di lite del presente grado di
giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con precedente decreto, devono essere poste in via definitiva carico di
entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, considerato il comune interesse dei genitori a verificare
le condizioni della minore ed i rapporti della stessa con ciascuno di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
– pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in F. (FI) in data (…) 2018 da
SN, n. a S. M. (P.) il X (…), e CV n. a E. (F.) il X (…), trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fiesole al n. X , parte X serie X, anno 2018;
– la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguto del matrimonio;
– ordina all’Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all’annotazione della presente sentenza;
– affida AVS ad entrambi i genitori in via condivisa;
– colloca AV presso la madre, e ne autorizza il trasferimento a L. (S.) con VC
– a decorrere da quando AV si sarà trasferita con la madre in S,, durante il periodo scolastico la figlia
frequenterà il padre due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio; la
madre dovrà accompagnare A a proprie spese presso il padre e poi riportarla presso la propria
abitazione; il padre potrà raggiungere A per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica
sera in modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e
conoscere la rete amicale della bambina;
nel periodo estivo il collocamento sarà alternato ed organizzato in periodi di una settimana con
ciascun genitore; i genitori potranno trascorrere periodi di villeggiatura con la bambina per 15 giorni
anche consecutivi, la cui calendarizzazione andrà concordata entro il 31 maggio di ogni anno; in caso
di mancato accordo. A alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall’1 al 15 agosto con il
periodo dal 16 al 31 agosto; nel periodo invernale il padre potrà stare con la figlia, ogni anno, per
l’intera settimana di vacanza “autunnale” prevista dal calendario scolastico svizzero; per l’intera
settimana di vacanza in occasione del Carnevale prevista dal calendario scolastico svizzero; la
settimana di Pasqua;
nel periodo natalizio le vacanze andranno suddivise con la seguente programmazione che si alternerà
ogni anno: periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 30 dicembre ore 11,00 con la madre, e periodo dal
30 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con il padre; oppure periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre ore
11,00 con il padre e periodo dal 31 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con la madre;
– pone a carico di NS l’obbligo di corrispondere a VC l’importo mensile di Euro 570,00, soggetto a
rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare
entro il giorno 10 di ogni mese;
– pone le spese straordinarie necessarie per AV a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a
carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione al Protocollo
presso il Tribunale di Firenze dell’anno 2011;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
– pone le spese di c.t.u. in via definitiva carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’alt. 10 L. 1 dicembre 1970,
n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio

La particolare tenuità del fatto non esclude la punibilità del reato se la violazione degli obblighi di assistenza familiare non è occasionale

Corte di Cass., Sez. VI Pen., Sent. del 5 giugno 2024 n. 22806, Cons. Rel. Dott. Benedetto Paterno Raddusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a V il (Omissis) avverso
la sentenza della Corte di appello di Torino del 22 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno Raddusa;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza del
ricorso
Svolgimento del processo
1. La difesa di A.A. impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la
Corte di appello di Torino, ferma la responsabilità del predetto in relazione al
reato di cui all’art 570-bis cod. pen (per non avere versato quanto stabilito dal
Tribunale di Vercelli per il mantenimento della figlia minore, dal maggio 2019 e
in permanenza) riconosciuta dalla decisione appellata in esito a giudizio
abbreviato, ha ridotto il trattamento irrogato dal Tribunale di Vercelli in ragione
del riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse in primo grado.
2. Si evidenzia, nel ricorso, con il primo motivo, che i giudici del merito, al fine
di valutare la addotta impossibilità oggettiva del ricorrente di adempiere al
versamento del dovuto, avrebbero valorizzato documenti (quelli allegati alla
istanza di riconoscimento del gratuito patrocinio, attestanti lo svolgimento di
attività lavorativa da parte dell’imputato in alcuni mesi del 2019), non
utilizzabili ai fini della decisione, perché estranei al perimetro degli atti
apprezzabili ex art 442, comma 1 -bis cod. proc. pen.
3.Con il secondo motivo si lamenta difetto integrale di motivazione con
riguardo alla richiesta, formalizzata con l’appello, diretta alla applicabilità, nel
caso di specie, della causa di non punibilità prevista dall’art 131-bis cod. pen.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La valutazione operata dai giudici del merito nell’escludere natura oggettiva
alla impossibilità di adempiere prospettata dalla difesa, risulta fondata su
documenti attestanti dati reddituali – mai smentiti in punto di fatto dalla difesa
né contrastati sul relativo versante inferenziale apprezzato nel disattendere la
Giurisprudenza di legittimità Ondif
sollecitazione difensiva- comunque acquisiti, quale che ne sia la ragione, al
patrimonio valutativo del decidente in forza di una allegazione operata dallo
stesso imputato, cosi da risultare neutralizzata, a monte, le lesione delle
prerogative difensive rivendicata con il ricorso.
3. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.
Va, infatti, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131 -bis cod. pen. è applicabile al reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare a condizione che l’omessa
corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera
occasionalità. Laddove, di contro, la condotta illecita si sia protratta nel tempo
sostanziandosi in reiterate omissioni nel versamento del contributo al
mantenimento, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al
riconoscimento del beneficio e irrilevante la particolare tenuità di ogni singola
azione od omissione, la causa di non punibilità in questione non potrà trovare
applicazione
(Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020; Rv. 278722; Sez. 6 n. 5774 del 28/01/2020
Rv. 278213).
Nel caso, l’inadempimento contestato all’imputato si è protratto
ininterrottamente per circa tre anni, cosi da rendere la situazione a giudizio
inconciliabile, per quanto sopra rassegnato, con la rivendicata applicabilità
dell’art 131-bis cod. pen.
Da qui l’ indifferenza del silenzio mostrato sul punto dalla sentenza gravata a
fronte del motivo di appello prospettato sul tema, attesa la manifesta
inconferenza della relativa pretesa in punto di diritto.
4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 616 cod.
proc. pen, definite nei ntermini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Irrevocabile il consenso al divorzio manifestato nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. a domanda congiunta.

Tribunale di Vicenza, 11 giugno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. _______ del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell’anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
M.N., C.F._____________, nata a ___________, rappresentata e difesa
dall’avvocato B.A. del Foro di Vicenza (rinunciante)
e
B.M., C.F. _______________, nato a _______________ il _______________,
rappresentato e difeso dall’avvocato F.N. del Foro di Vicenza
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni originarie delle parti:
• i figli E. B., c.f. ______________, e G. B., c.f. _________________,
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento
prevalentemente presso la madre in _________________________(VI);
• il padre sig. M. B. concorrerà al loro mantenimento ordinario indiretto
mediante la corresponsione alla madre sig.ra M. M. entro il giorno quindici di
ogni mese della somma mensile di € 400,00 ciascuno, così per un totale di €
800,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat come per legge, a
mezzo di bonifico sul conto corrente a questa intestato
• i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella
misura del 50% ciascuno, come da Protocollo dell’intestato Tribunale del
26.10.2017, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
l’assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% fra i genitori così come le
residue detrazioni fiscali;
• i turni di responsabilità dei genitori saranno regolamentati come segue:
E. a G. resteranno presso il padre a fine settimana alternati dall’uscita da
scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà in classe;
inoltre, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, E.
e G. staranno con il padre due giorni infrasettimanali consecutivi,
indicativamente dall’uscita da scuola del martedì fino al giovedì mattina,
quando li accompagnerà in classe; invece, nelle settimane in cui
trascorreranno il fine settimana con il padre, E. e G. staranno con lui un solo
giorno infrasettimanale, indicativamente dall’uscita da scuola del martedì fino
al mercoledì mattina, quando li accompagnerà in classe; i bambini potranno
stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e
compatibilmente con i loro impegni scolastici;
• i genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro i ponti festivi, quali a
titolo esemplificativo quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1
novembre;
• ciascun genitore starà con i figli il giorno del proprio compleanno; i bambini
trascorreranno di preferenza il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi
i genitori;
• i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi quanto prima gli
impegni di E. e G. (quali – a titolo esemplificativo – visite pediatriche, eventi
sportivi, saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose,
colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi –
compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
• i genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le
modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figli che si rendano
opportune in ragione di eventuali impegni imprevisti personali e/o lavorativi e
del preminente interesse di E. e G. a trascorrere dei tempi significativi sia con
la madre che con il padre; in particolare i genitori convengono che qualora a
causa di trasferte di lavoro il padre non potesse restare con i bambini durante i
tempi convenuti egli potrà, nella settimana successiva, stare con i figli un
giorno con pernottamento in più rispetto al consueto calendario;
• durante le vacanze estive E. e G. trascorreranno con ciascun genitore 2
settimane di vacanza anche non consecutive da concordarsi entro il mese di
maggio; durante le vacanze di fine d’anno ad anni alterni i bambini resteranno
con il padre dal 24 al 30 dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio
compresi, in modo che i minori, anno per anno, trascorrano il Natale con l’uno
e il Capodanno con l’altro genitore. Nel corso delle festività pasquali, per tre
giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il
giorno di Pasqua e il Lunedì in albis; i genitori convengono che nell’estate del
corrente anno i bambini trascorreranno in vacanza con la madre le prime due
settimane di agosto mentre trascorreranno con il padre le ultime due
settimane di agosto; durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso
accordo dei genitori, questi continueranno ad osservare il predetto calendario
di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con i bambini ed il padre
anziché ritirare e riportare i bambini a scuola li ritirerà e poi li riporterà presso
la residenza materna.
• la sig.ra M. si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza
anagrafica dalla residenza familiare alla sua nuova abitazione presso il Comune
di A. V. (VI) entro il corrente mese di giugno;
• i coniugi si impegnano entrambi a chiudere i conti correnti di cui sono
cointestatari entro il corrente mese di giugno;
2) decorso il termine di cui all’art. 3 legge 898/1970, previa fissazione
dell’udienza di comparizione personale delle parti davanti al Giudice Relatore,
verificato il passaggio in giudicato dell’emananda sentenza di separazione e
della perdurante volontà dei coniugi di non riconciliarsi, pronunciare la
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni
concordate per la loro separazione personale, ordinando all’Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere all’annotazione della sentenza;
Il sig.B., all’udienza del 11.06.24, ha così concluso, si rimette al Collegio,
chiedendo la condanna alle spese della sig.ra M. nel caso venisse dichiarata
l’improcedibilità del giudizio
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l’accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14.06.2023 i coniugi indicati in
epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) in data
_________, che l’unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano
all’intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni
di cui in ricorso e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato
della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione
personale.
All’esito dell’udienza del 14.09.23 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno
insistito entrambi per l’accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza parziale n. 1820/2023 era stata pronunciata la separazione
personale dei coniugi alle conclusioni di cui in epigrafe e fissata l’udienza per la
pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come
dalle parti richiesto congiuntamente, decorso il termine semestrale di legge e
previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Nelle more, passata in giudicato la sentenza di separazione, vi era la rinuncia
al mandato dell’avv. B.A., difensore comune dei coniugi, la costituzione del
nuovo legale del solo sig. B. e la mancata presenza alle udienze fissate della
sig.ra M., che non si costituiva con nuovo avvocato. All’udienza del 11.06.24 il
solo sig. B. precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e il g.i.
riservava di riferire al Collegio per la decisione.
E’ opinione del Collegio che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti
civili del matrimonio tra le parti alle condizioni inizialmente richieste.
La nuova disciplina, dettata dall’art. 473bis.49 c.p.c., permette alle parti,
disgiuntamente o congiuntamente ex art. 473bis.51 c.p.c. (v. Cass. n.
11906/2023) di richiedere la separazione e il successivo divorzio, cumulando le
domande in unico procedimento.
Con tale procedimento, scelto liberamente dalle parti (che ben avrebbero
potuto scegliere di instaurare due procedimenti separati, prima quello di
separazione, da concludersi con sentenza definitiva, e previo passaggio in
giudicato di tale pronuncia e decorso il termine di legge, quello di divorzio,
come nel previgente regime ante riforma “Cartabia”), in realtà, le stesse
chiedono, in definitiva, di sciogliersi dal vincolo coniugale e su tale decisione
fondano, nei casi di ricorso congiunto, il loro accordo, previo passaggio dalla
fase di separazione, obbligatoria per legge. Così opinando ritiene il Tribunale
che a tale procedimento vada applicata la previgente giurisprudenza di
legittimità che sosteneva la irrevocabilità del consenso, una volta ritualmente
manifestato, nei procedimenti di divorzio congiunto.
In particolare la Suprema Corte sul punto aveva avuto modo di statuire quanto
segue: Cass. ord. n. 19540/2018: “in tema di divorzio a domanda congiunta,
questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’accordo sotteso alla relativa
domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti
necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è
soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al
riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti
economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le
condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta
irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva
non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia
del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura
negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle
condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità
di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma
di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla
domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile
soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664)”, conforme anche Cass.
19348/2021.
La sopra esposta conclusione è avvalorata anche dalla citata sentenza Cass. n.
11906/2023 ove in motivazione può leggersi: “Ciò che viene segnalato da una
parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla
possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione
e di divorzio (l’intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da
parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o
riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà,
semmai, determinare l’applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti
giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a
quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine
all’inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in
senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata
l’improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere
comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia,
costitutiva, sul divorzio)..” oltre che dalla dottrina finora edita sull’argomento
che fa riferimento, per il caso di revoca unilaterale del consenso al divorzio,
alla giurisprudenza sopra richiamata.
Ciò premesso, non vi è da dubitare della sussistenza dei requisiti per la
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il
termine di legge semestrale ed essendosi concluso il giudizio di separazione
con la sentenza parziale n. 1820/2023, passata in giudicato, nonché risultando
evidentemente impossibile la ricostruzione della comunione materiale e
spirituale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, le stesse sono identiche a quelle della
separazione, già omologate dal Collegio e non sono emerse nuove circostanze
di fatto, idonee a mutare il giudizio circa la loro omologabilità che deve essere,
pertanto, anche in questa sede confermata.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è
stata proposta dalle parti in forma congiunta, quantomeno inizialmente e la
cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata alle condizioni
inizialmente concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M. M. e
da B. M. in Sovizzo (VI) il __________ alle condizioni originarie in epigrafe
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
sentenza a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sovizzo (VI) al n. ____,
parte II, serie A, anno _____;
c) compensa le spese di lite tra le parti.

Maltrattamenti. L’infedeltà del coniuge e il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali non incidono sul dolo

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 8 luglio 2024 n. 26934 – Pres. De Amicis, Cons. Rel. Travaglini
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato il (Omissis) a V
avverso la sentenza del 24/04/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato …in sostituzione dell’Avvocato…, nell’interesse della parte civile B.B., che ha
richiesto dichiararsi tardiva la memoria difensiva depositata dall’Avvocato …., allegando
conclusioni scritte e nota spese;
udito l’Avvocato …nell’interesse del ricorrente, che ha richiamato la memoria difensiva depositata
il 5 marzo 2024 e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del
Tribunale nei confronti di A.A. per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie. B.B., e dei tre
figli, “dal 2008 al 20 giugno 2012” (capo A), e ha dichiarato la prescrizione per tutti gli altri (lesioni
aggravate, violazione di domicilio, violenza privata e minacce).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso A.A., con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando
i motivi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 70 cod. proc. pen., in quanto,
nonostante in altro processo, dinnanzi alla Corte di appello di Roma, a carico del ricorrente, per reati
fiscali, fosse stata riconosciuta la sospensione per incapacità processuale, la medesima istanza era
stata respinta nel presente procedimento a fronte di una perizia, disposta dal Collegio, che aveva
riscontrato un deterioramento cognitivo ritenuto erroneamente compatibile con il delitto di
maltrattamenti e con l’elaborazione di una strategia difensiva.
2.2. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione circa il rigetto dell’acquisizione della
sentenza del Tribunale civile di Roma in ordine al contenzioso insorto tra il ricorrente e la moglie
relativamente alla titolarità del castello (Omissis), e dell’annessa tenuta, utile a dimostrare la
strumentalizzazione della denuncia da parte di B.B.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per
il delitto di maltrattamenti che per l’epoca successiva al 2012 trovava la propria giustificazione nella
scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dalla B.B. che, con il nuovo compagno, tentava
di spogliare il marito del suo patrimonio, come dimostrato dai documenti prodotti dalla difesa e
dalle dichiarazioni del figlio della coppia (pag. 57 dell’atto d’appello). Si assume, in sostanza, che la
sentenza, considerando erroneamente le sole condotte oggettive, ha ignorato che la natura reattiva
dei comportamenti di A.A., mossi dall’infedeltà della moglie, niente affatto succube del marito, fosse
tale da escludere il dolo.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti
generiche, in quanto fondato soltanto su alcuni precedenti penali dell’imputato, senza tenere conto
che le condotte maltrattanti costituivano soltanto la reazione all’ingiusta minaccia all’unità familiare
e alla condotta della persona offesa, contraria ai principi fondanti il matrimonio e volta ad
appropriarsi del patrimonio del marito tanto da rendere applicabile l’attenuante della provocazione
su cui la Corte di merito non si è pronunciata.
3. In data 5 marzo 2024 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con allegati, in
cui si rappresenta che in altro procedimento penale per il delitto di atti persecutori il giudice ha
disposto accertamento sulla capacità processuale di A.A.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve preliminarmente accogliersi l’eccezione della difesa di parte civile di tardività della memoria
presentata, nell’interesse del ricorrente, dall’Avvocato …in data 5 marzo 2024.
Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc.
pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in
udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137
del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in
pubblica udienza, onde la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in
esame le stesse (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv.281647; Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv.
278719).
3. Il primo motivo, relativo alla sospensione del processo per incapacità dell’imputato, è
manifestamente infondato.
3.1 La Corte di appello di Roma, in adesione ad una perizia correttamente riportata, ha rigettato il
motivo di appello con un percorso argomentativo privo di fratture logiche ed esplicativo della
decisione assunta, fondata sulla documentazione sanitaria e sulla visita a cui è stato sottoposto A.A.,
avente ad oggetto anche le vicende oggetto del procedimento.
In forza di detti elementi di fatto, non contestati dal ricorso, l’imputato è stato ritenuto, innanzitutto,
capace di intendere e di volere al momento dei fatti e, per quello che interessa il motivo in esame,
capace di partecipare coscientemente al processo. A detto ultimo riguardo, la sentenza ha richiamato
come dagli atti fosse risultato che A.A. avesse un moderato deterioramento cognitivo, incidente
sull’attenzione e sulla memoria (pag. 6), ma non sulla comprensione delle accuse a suo carico. Infatti,
aveva descritto le condotte oggetto dell’imputazione fornendo una propria autonoma ricostruzione
nel corso del dibattimento di primo grado, inoltre, aveva predisposto una precisa linea difensiva
volta a contestare le emergenze a suo carico nei termini indicati nei paragrafi che seguono.
La sentenza impugnata, infine, ha dato atto che i rilievi difensivi, intesi ad accreditare l’incapacità di
stare in giudizio dell’imputato, valorizzassero erroneamente le diverse conclusioni dei periti di altro
processo, concernente reati, quali quelli fiscali, la cui tecnicità poteva incidere sulla capacità di stare
in giudizio di A.A. ai fini di comprendere le accuse mosse.
3.2. A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione
in fatto, rispetto a valutazioni che attengono alla capacità di stare in giudizio dell’imputato. Si tratta,
infatti, di un ambito che, fatte salve patologie radicali ed irreversibili, quali non risultano essere
quelle diagnosticate al A.A., impone di delineare in modo puntuale la condizione psichica del
soggetto nel caso concreto, come correttamente rappresentato dal perito e dalla sentenza che ne ha
fatte proprie le conclusioni.
Peraltro, in tema di incapacità processuale, la sussistenza di una patologia psichiatrica non è
sufficiente ad escludere il requisito della cosciente partecipazione, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen.,
ma è necessario che sia di gravità tale da non consentirgli la difesa in giudizio, il cui accertamento,
rimesso al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se motivato nel rispetto della
logica processuale e delle emergenze nosografiche (Sez. 1, n. 10926 dell’11/03/2022, Campisi, Rv.
282963).
3.3. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infine, l’esito di una perizia psichiatrica,
eseguita in altro e diverso procedimento penale, non può avere alcuna influenza in un successivo
giudizio nel quale la valutazione viene compiuta alla stregua di altro accertamento peritale e del
tutto indipendente da quello eseguito in precedenza (Sez. 2, n. 13778 dell’8/03/2019, Mosca, Rv.
276415), tanto da rendere irrilevante la memoria depositata in questa sede con la relativa produzione
documentale.
3.4. Deve ritenersi irrilevante, in questa Sede, il fatto che in altri procedimenti (vedi par. 3) siano stati
disposti accertamenti sulla capacità processuale dell’odierno ricorrente, trattandosi di elementi di
fatto che mirano a sollecitare una diversa valutazione di merito, come tale non consentita nel
giudizio di legittimità.
4. Il secondo e il terzo motivo, entrambi generici, possono essere esaminati contestualmente perché
attengono agli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.
4.1. Detti motivi di censura non sono tesi a porre in discussione, nei termini previsti dai limiti del
giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza, ma tentano di spostare la valutazione su un
piano diverso, implicante apprezzamenti di fatto riguardanti i comportamenti della persona offesa.
Infatti, il ricorso, esclusa espressamente la natura calunniatoria della denuncia, ha ritenuto che le
pronunce di merito avessero omesso di considerare la circostanza che l’aggressività dell’imputato
fosse dovuta alla scoperta di una relazione extra-coniugale della moglie, la quale ne aveva persino
approfittato per ragioni economiche, così da porre in pericolo l’unità familiare.
4.2. Premesso che non sono contestate le gravi e quotidiane violenze, fisiche e psicologiche,
perpetrate da A.A. nei confronti di B.B. e dei tre figli, soprattutto della “figlia C.C., in quanto donna”
(pag. 3 della sentenza di primo grado), appellata, come la madre, con epiteti sessisti, la pronuncia
impugnata, in piena conformità a quella di primo grado, con argomenti completi e logici, basati su
un coerente apparato probatorio, ha escluso che le condotte, consistite in violenze di A.A.
costituissero meri conflitti familiari, accentuatisi a seguito della scoperta della relazione
extraconiugale della consorte.
Infatti, la Corte di appello di Roma, in piena adesione alla consolidata giurisprudenza di questa
Corte, ha correttamente ritenuto che integrassero il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. le quotidiane
condotte maltrattanti di A.A. sulla moglie e sui figli, dal giorno della loro nascita, costretti a vivere
in un clima di terrore, violenze fisiche e psicologiche, umiliazioni che li costringeva a scappare di
casa e rifugiarsi per ore, anche di notte, nel bosco, per sottrarvisi (pagg. 3 e 5 della sentenza del
Tribunale), o le continue ingiurie ed umiliazioni alle donne di famiglia a cui si rivolgeva con
appellativi sessisti.
4.3. Altrettanto generico è il motivo di ricorso nella parte in cui riconduce l’assenza di dolo della
condotta di A.A. alla presunta violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie e al tentativo
di “spoliazione del patrimonio del marito”.
4.3.1. Il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, da intendersi, nella specie, come l’idoneità a
ledere beni di rilievo costituzionale quali la dignità, l’autodeterminazione e l’integrità fisica e
psichica (Sez. 6, n. 19847, del 22/04/2022, M., non mass.; Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv.
279326) non è accertabile sulla base delle condotte tenute dalla persona offesa, perché oltre a
contrastare con la logica, finirebbe per sovvertire l’oggetto della valutazione giudiziaria,
concernente, sul piano soggettivo, l’accertamento della colpevolezza di chi agisce. Infatti, i
comportamenti della persona offesa sono estranei alla struttura oggettiva e soggettiva del reato di
maltrattamenti.
Il dolo, inoltre, si distingue dal movente, che costituisce una finalità ulteriore di per sé ininfluente ai
fini dell’integrazione del reato.
4.3.2. La Corte di appello con puntuali argomenti, in conformità a quelli impiegati dal Tribunale, ha
escluso che avessero inciso sulle violenze praticate dall’imputato sia la presunta relazione affettiva
intrattenuta dalla moglie, sia la volontà di costei di spogliare il marito del suo patrimonio, alla luce
della protrazione dei maltrattamenti di A.A. ai danni della donna e dei figli dalla nascita di costoro,
cioè da decenni.
In ogni caso, ritenere l’infedeltà coniugale della persona offesa come determinatrice delle violenze
dell’autore e tale da escludere il dolo del reato, come prospettato dal ricorso, richiama schemi
interpretativi ampiamente superati dalla coscienza sociale e dall’ordinamento giuridico, perché
riconosce come plausibile la chiave di lettura discriminatoria offerta dall’agente sul presupposto che,
l’onore maschile, leso dal mero dubbio di relazioni extra-coniugali della moglie, imporrebbe di
rimediarvi attraverso forme punitive, mosse da pulsioni incontrollabili, capaci di riaffermare, anche
pubblicamente, la propria supremazia e, dunque, la propria rivendicata identità (Sez. 6, n. 28217 del
20/12/2022, dep. 2023, G., non mass.).
Giustificare la condotta maltrattante, sotto il profilo soggettivo, in questi termini è giuridicamente
errato sotto due profili.
Innanzitutto, contrasta con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.; con il divieto di
utilizzo di pregiudizi di genere enunciato sia dall’art. 12.1 della Convenzione di Istanbul (“Le parti
adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio culturali
delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra
pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o sui modelli stereotipati dei ruoli delle donne e
degli uomini”) che dall’art. 5 della Cedaw (“Gli Stati prendono ogni misura adeguata: a) al fine di
modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di
giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che
siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea
di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”), e con lo stesso art. 572 cod. pen. che, secondo
l’esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata adottata da questa Corte (tra le tante, da
ultimo, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273), è una norma posta a tutela di diritti umani
inalienabili e, per questo, rende illecite le pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione
femminile ad obblighi familiari o coniugali, di qualsiasi natura, ingiunti dall’autore per presunte
lesioni dell’unità familiare.
Inoltre, l’argomento difensivo non tiene conto che l’elemento soggettivo del reato di violenza
domestica ai danni delle donne è costituito dalla coscienza e volontà dell’autore, la cui matrice è
espressa dal Preambolo della Convenzione di Istanbul, allorché ne richiama “la natura strutturale” e
qualifica questa specifica ‘ forma di violenza come espressiva di “una manifestazione dei rapporti di
forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione”
(Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., cit., par. 5.2.).
Attraverso la chiave di lettura offerta dalle fonti sovranazionali in materia (Convenzione per
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne, detta Cedaw, ratificata dall’Italia con
la L. del 14 marzo 1985, n. 132 e Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul,
ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77), per come recepita dall’interpretazione
giurisprudenziale, a partire innanzitutto dalla sentenza delle Sez. U., n. 10959 del 29 gennaio 2016,
P.O. in proc. C., Rv. 265893, viene ormai riconosciuto il disegno discriminatorio che guida gli autori
dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non da passioni incoercibili
o emozioni incontrollabili, ma da deliberati intenti di possesso, dominazione e controllo della libertà
femminile per impedirla (Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C., non mass.).
4.3.3. Allo stesso modo è incensurabile la motivazione della sentenza impugnata là dove, a fronte di
prove convergenti sulle sistematiche violenze di A.A. su moglie e figli, ha ritenuto irrilevanti la
circostanza della permanenza di B.B. nella residenza familiare e le questioni connesse alla sua attività
imprenditoriale (pag. 10), oltre che priva di supporto probatorio l’asserita spoliazione economica
praticata dalla persona offesa ai danni del marito, utilizzando “strumentalmente” la denuncia per
maltrattamenti.
Non considera il ricorrente che, a fronte di un delitto di mera condotta, come è quello di
maltrattamenti, in cui è solo il comportamento dell’autore ad essere oggetto di accertamento per
valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non incide sul dolo
del reato la circostanza che la persona offesa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, il
riconoscimento dei propri diritti patrimoniali nei confronti del marito (Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023,
P., Rv. 285185).
4.4. Sotto ulteriore profilo, infine, il ricorso, paventando una sorta di provocazione, chiede di
escludere l’illiceità del fatto in base alla reazione della persona offesa, peraltro neanche indicata.
Va ribadito che le sentenze di merito fondano, con argomenti logici e coerenti, l’accertamento della
responsabilità sui soli comportamenti dell’imputato e non su un dato estrinseco, rappresentato dalla
reazione di chi subisce i comportamenti illeciti, perché se così fosse si finirebbe per invertire l’oggetto
dell’accertamento giudiziario (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., cit.; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022,
dep. 2023, P. Rv. 284107; Sez.6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022,
M., non mass).
5. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, per genericità e aspecificità, si perviene in ordine
al motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha spiegato con valutazioni sintetiche, ma esaustive, perché fosse corretta la
decisione assunta in primo grado.
Premesso che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma
richiede l’apprezzamento di elementi concretamente favorevoli in nessun modo prospettati da A.A.
il ricorso reitera, anche sotto il profilo della pena, argomenti volti a giustificare la violenza esercitata
perché la persona offesa aveva tenuto una condotta “sicuramente contraria ai principi fondanti del
matrimonio”.
La Corte di appello, di converso, ha fornito adeguata motivazione sulla dosimetria della pena –
peraltro fissata sui minimi e senza gli aumenti per la continuazione interna derivanti dall’essere più
persone le vittime delle condotte maltrattanti – e sul diniego delle attenuanti, ritenendo infondata la
tesi difensiva, basata su una asserita provocazione (pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 10
della sentenza di secondo grado), e valutando al contrario la gravità delle condotte di A.A. e la loro
protrazione nel tempo.
6. Sulla base degli argomenti che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo
fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente
grado di giudizio dalla parte civile, B.B., che vanno liquidate in complessivi Euro 3.686,00, oltre
accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente giudizio della parte civile, B.B., che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di
legge.

Obbligo di informazione dell’avvocato

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 10 luglio 2024 n. 18908 – Pres. Manna, Cons. Rel. Pirari
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere – rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2019 R.G. proposto da
A.A. , rappresentato e difeso dall’avv…., con studio in Salerno, via A.M. …e domicilio telematico
presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
– ricorrente –
contro
B.B. , rappresentato e difeso dall’avv…., con studio in Verona, via …presso il cui studio è
elettivamente domiciliato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, n. 488-2019, pubblicata il 5 aprile 2019 e non
notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dalla dott.ssa
Valeria Pirari;
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1986/2013, pubblicata il 25 luglio 2013, il Tribunale di Salerno condannò C.C. ,
B.B. e D.D. al pagamento, in favore dell’attore A.A. , della somma di Euro 20.021,13 a titolo di
corrispettivo dovuto per lo svolgimento di attività defensionale nell’ambito di due giudizi riuniti
celebrati davanti al Tribunale di Verona, riducendo le pretese attoree e dichiarando che quest’ultimo
aveva il diritto di escludere dal vincolo di solidarietà E.E. e F.F. , anche nell’interesse dei quali erano
stati instaurati i giudizi.
Il giudizio d’appello, incardinato su iniziativa di A.A. , si concluse, nella resistenza di C.C. , B.B. e
D.D. , che proposero a loro volta appello incidentale, con la sentenza n. 488/2019, pubblicata il 5
aprile 2019, con la quale la Corte d’Appello di Salerno rigettò tanto l’appello principale quanto quelli
incidentali.
In particolare, premesso che, nel primo giudizio, G.G. (dante causa degli appellati C.C. , B.B. e D.D.),
E.E. , H.H. (deceduto nelle more) e F.F. avevano chiesto, per il tramite del difensore A.A. , che venisse
dichiarata la nullità della rinuncia della madre, I.I. , all’eredità del secondo marito, J.J. , essendo
maturati i presupposti per ritenere tacitamente accettata l’eredità, o, in subordine, che alla rinuncia
venisse attribuita la natura di donazione indiretta nei confronti della figlia nata dal predetto, K.K. ,
soggetta a collazione, e che si procedesse allo scioglimento della comunione, mentre nel secondo
giudizio, incardinato in seguito alle difese della convenuta K.K. nel primo giudizio, allorché aveva
dedotto, tra l’altro, l’esistenza di un testamento olografo del padre che la istituiva erede universale,
dispensandola dalla collazione, chiesero, come risulta dal ricorso (non essendovi specificazione nella
sentenza), che, in subordine, si desse prevalenza alla delazione testamentaria rispetto a quella
legittima e che i due procedimenti venissero riuniti, i giudici d’appello, confermando la sentenza di
primo grado, ritennero che nulla fosse dovuto al difensore per il patrocinio riguardante questa
seconda causa, quantomeno fino alla sua riunione alla prima, sia perché il difensore avrebbe potuto
ritualmente e tempestivamente approntare le medesime difese già nel primo giudizio, sia perché
questi non aveva dimostrato, benché ne fosse onerato, di avere informato i propri clienti della
proposizione del secondo giudizio e della necessità di instaurarlo a causa delle deduzioni della
convenuta K.K. , non rilevando, a dimostrazione del contrario, il fatto che C.C. , B.B. e D.D. avessero
rilasciato le loro procure, risalendo le stesse al 2003, ossia ad epoca di gran lunga antecedente a
quella in cui il secondo giudizio era stato incardinato.
2. Contro la predetta sentenza, A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. B.B.
resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184
cod. proc. civ. , nella versione antecedente alle novelle processuali del 2005, e degli artt. 620, 1460 e
2943 cod. civ. e di tutte le norme desumibili dai motivi che seguono, in relazione all’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ. , per avere i giudici di merito escluso il diritto al compenso del ricorrente per tutte le
attività professionali da lui svolte con riguardo al secondo giudizio, fino al momento della sua
riunione al primo, in quanto le domande in esso spiegate avrebbero potuto ritualmente e
tempestivamente essere proposte nel primo, giacché, a fronte delle difese della controparte K.K. , gli
attori avrebbero potuto, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. , proporre domande ed eccezioni
conseguenti alle avverse argomentazioni e richieste, nonché precisare e modificare domande,
eccezioni e conclusioni già proposte. Il ricorrente ha, in proposito, obiettato che, al momento della
notifica dell’atto di citazione, non risultava pubblicato, né trascritto alcun testamento olografo
riconducibile a J.J. e contenente la nomina di K.K. quale erede universale, che di esso ne aveva fatto
menzione quest’ultima solo nella comparsa di costituzione del 31/10/2002, allorché aveva affermato
che lo stesso, essendo intervenuta la rinuncia all’eredità della madre, I.I. , non era stato pubblicato,
né essa intendeva avvalersene, che detto documento era stato prodotto soltanto con le memorie
istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. , allorché si era saputo della sua pubblicazione avvenuta il
22/10/2002, che, pertanto, aveva chiesto la rimessione in termini per la formulazione delle
conseguenti domande, che il giudice aveva rigettato l’istanza e che, pertanto, aveva notificato l’atto
di citazione del 3/5/2005, in nome e per conto di tutti gli eredi legittimari, introducendo il secondo
giudizio che era stato riunito al primo. Alla stregua di tali precisazioni, il ricorrente ha, quindi,
affermato che, prima del deposito del testamento olografo, non avrebbe potuto proporre alcuna
correlata domanda per la lesione della legittima dei propri assistititi, essendo il relativo diritto
divenuto attuale soltanto con l’accettazione dell’eredità da parte della chiamata, in assenza della
quale sarebbe mancato l’interesse alla domanda.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. , per avere
i giudici di merito affermato che le procure notarili rilasciate da B.B. , C.C. e D.D. risalivano al 2003
e, dunque, ad epoca di gran lunga antecedente all’istaurazione del giudizio e che le stesse,
nonostante gli ampi poteri rilasciati al difensore, non facevano riferimento al secondo giudizio, ma
a quello antecedentemente intrapreso. Peraltro, per non incorrere nell’inammissibilità del motivo
per la c.d. doppia conforme, il ricorrente ha precisato che le pronunce di primo e secondo grado
erano sul punto diverse, posto che il Tribunale non aveva riconosciuto alcun compenso per il
secondo giudizio, in quanto era mancato da parte dell’avvocato l’adempimento dell’obbligo di
informazione nei confronti del cliente, senza citare in alcun modo le procure, mentre la Corte
d’Appello aveva preso posizione sul punto.
3. Con il terzo motivo di ricorso, subordinato al secondo, si lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 82, 83, 84 cod. proc. civ. e 1708 cod. civ. e di tutte le altre norme desumibili dai motivi, in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , per avere i giudici di merito escluso il diritto al compenso
del difensore, in quanto questi aveva violato l’obbligo di informazione in relazione all’introduzione
del giudizio di secondo grado, senza considerare che la procura alle liti, che costituisce una mera
designazione, derivando l’attribuzione dei poteri del difensore direttamente dalla legge, dava facoltà
a quest’ultimo di impostare la lite, di scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi
del cliente e di modificarla in relazione agli sviluppi della causa, sicché le procure rilasciate al
ricorrente gli conferivano il potere di proporre le domande più opportune, proprio perché non
eccedenti l’ambito della lite originaria.
4. Per motivi di priorità logica, si ritiene di dover analizzare il secondo e il terzo motivo, la cui
inammissibilità, prima ancora che infondatezza, determina a cascata l’inammissibilità del primo.
E invero, come precisato in premessa, i giudici d’appello hanno fondato la decisione su due
autonome rationes decidendi, avendo escluso il diritto al compenso del difensore, sia in quanto il
secondo giudizio avrebbe potuto essere evitato se il legale avesse proposto la medesima domanda
con le memorie ex art. 183 cod. proc. civ. , nella formulazione antecedente alla novella del 2005, sia
in quanto il legale non aveva dimostrato di avere informato i propri assistiti della proposizione del
secondo giudizio, non potendo considerarsi a tal fine dirimente né la procura ad esso rilasciata da
C.C. , B.B. e D.D. , in quanto di gran lunga antecedente alla instaurazione dello stesso e, pur
attribuendo al procuratore ampie facoltà, non riferita al secondo giudizio, ma a quello già intrapreso
dal loro dante causa, né i documenti prodotti e le circostanze in essi attestate. Tale documentazione
è attinente a soggetti diversi dagli appellati e non idonea a dimostrare, in maniera piena e
incontrovertibile, la conoscenza, acquisita grazie all’informazione che il professionista avrebbe
dovuto dare loro, dell’introduzione del secondo giudizio e della sua necessità derivante dalle difese
della controparte K.K. . Ne deriva che il giudicato formatosi sulla prima ratio decidendi non può che
ridondare nell’inammissibilità della seconda, essendo la prima in sé idonea a reggere la decisione.
Con riguardo, in particolare, alla questione afferente all’omessa dimostrazione, da parte del
ricorrente, dell’adempimento dell’obbligo di informazione, occorre, innanzitutto, evidenziare come
le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, come quelle dell’avvocato, sono, di
regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si
impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo,
senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento
del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri
inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il
quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il
parametro della diligenza professionale media fissato dall’art. 1176, secondo comma cod. civ. , da
commisurarsi alla natura dell’attività esercitata, sicché la relativa responsabilità può trovare
fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo,
a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi
tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo
l’espresso disposto dell’art. 2236 cod. civ. , solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. , Sez. 2, 14/8/1997,
n. 7618).
In sostanza, la responsabilità del legale, quale prestatore d’opera professionale, è normalmente
regolata dall’art. 1176 cod. civ. , che fa obbligo al professionista di usare, nell’adempimento delle
obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la
conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve, mentre nella sola ipotesi che la prestazione
dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma
dell’art. 2236 cod. civ. prevede un’attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il
professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave (Cass. , Sez. 2,
11/8/1990, n. 8218); sicché, essendo la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. di integrazione per
complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon
professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell’attività prestata, mentre
quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la
successiva norma dell’art. 2236 cod. civ. , che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla
colpa grave (Cass. , Sez. 3, 15/1/2001, n. 499).
E allora, analizzando più nel dettaglio la questione oggi controversa, non può che affermarsi come
la condotta ascritta al difensore attenga ad un obbligo, quello di informazione, che l’art. 13, comma
5, della L. n. 247 del 2012 gli impone di adempiere per ogni questione sottoposta alla sua attenzione,
indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà di essa, non solo all’atto del conferimento del
mandato, ma anche nel corso dello svolgimento del rapporto. Obbligo, questo, che deve essere
assolto attraverso la rappresentazione al cliente di tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque
insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti
dannosi, la richiesta di elementi necessari o utili in suo possesso e l’opera di dissuasione
dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole nel corso dello
svolgimento del rapporto (Cass. , Sez. 3, 11/12/2023, n. 34412; Cass. , Sez. 3, 19/7/2019, n. 19520),
derivando dall’omessa informazione il totale inadempimento della prestazione, che, in quanto
improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, fa venir meno il diritto al compenso (in termini
analoghi, Cass. , Sez. 3, 26/2/2013, n. 4781).
Questi essendo, dunque, i principi da applicare nella specie, appare evidente come, a fronte
dell’accertato inadempimento all’obbligo di informazione da parte del ricorrente, nessun rilievo
possano assumere gli esiti favorevoli del giudizio di merito che sarebbero stati conseguiti in caso di
impugnazione della sentenza di rigetto, né tantomeno i poteri conferiti al difensore attraverso il
rilascio della procura necessaria all’esercizio dello jus postulandi, siccome inidonei a deporre per la
compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del
cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o
intervenire in giudizio (Cass. , Sez. 2, 19/7/2019, n. 19520; Cass. , Sez. 2, 30/7/2004, n. 14597), specie
ove si consideri che non rientra tra i doveri di correttezza dell’avvocato ex art. 1227 cod. civ. , quello
di intraprendere un’azione giudiziaria aggiuntiva con accollo dei costi e dei rischi relativi (Cass. ,
Sez. 2, 14/8/1997, n. 7618), giacché sarebbe stata rilevante la sola prova della condotta mantenuta, il
cui onere, gravante sullo stesso ricorrente (Cass. , Sez. 3, 11/12/2023, n. 34412), è stato considerato
dalla Corte d’Appello non assolto.
Orbene, le due censure, per come articolate, non colgono la ratio decidendi della sentenza
impugnata, nella quale la questione afferente alla procura è stata esaminata, unitamente, peraltro,
ad altra documentazione fornita e giudicata a sua volta inidonea, solo in quanto prospettata come
dimostrativa dell’assolvimento dell’obbligo di informazione gravante sul legale, non certo per
negare la sussistenza di poteri rappresentativi in capo ad esso nell’instaurazione del secondo
giudizio o per mettere in discussione la strategia difensiva dallo stesso adottata e i poteri difensivi
ad essa connessi, come dedotto con la terza censura, che, peraltro, sono stati stigmatizzati sotto altro
profilo, ossia quello delle facoltà esercitabili nel primo giudizio ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.
Inoltre, il secondo motivo tende altresì a rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la
valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai
giudici del merito, benché tale possibilità, trattandosi di accertamento di fatto, sia preclusa in sede
di legittimità (ex plurimis Cass. , Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844; Cass. , Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass. ,
Sez. 6 – 5, 7/12/2017, n. 29404; Cass. , Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056). La valutazione delle prove raccolte è
attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui
conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono, per l’appunto, sindacabili
con il ricorso per cassazione (Cass. , Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass.
29/10/2018, n. 27415).
Per quanto detto, le due censure sono inammissibili.
5. Dall’inammissibilità del secondo e terzo motivo, deriva l’inammissibilità del primo, atteso che,
qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali
logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso
per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità (o, come nella specie,
la pronunciata inammissibilità della censura riguardante una di esse), per difetto di interesse, anche
del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non
inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata o, pur censurata, inammissibile, con la conseguenza
che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. , Sez. I, 18 aprile 1998,
n. 3951; Cass. , Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).
6. In conclusione, stante l’inammissibilità delle censure, deve essere rigettato. Le spese del giudizio,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 – bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Assegno divorzile riconosciuto in funzione assistenziale anche se lo stato di bisogno non è attuale

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 luglio 2024 n. 18850 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Meloni
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2004/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Brescia Via…, presso lo studio dell’avvocato …((Omissis)) che lo
rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in SPOLETO VIA G. ELLADIO N. 3, presso lo studio dell’avvocato
…((Omissis)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato …((Omissis))
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1300/2022 depositata il 07/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere MARINA
MELONI.
Svolgimento del processo
A.A. impugna la sentenza resa inter partes dalla Corte d’Appello di Brescia n. 1300/2022 pubblicata
in data 07/11/2022,notificata in data 07/11/2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Brescia n. 423/2022 depositata il 22/02/2022, ha riconosciuto a favore della signora B.B.
e a carico di A.A. un assegno divorzile pari a Euro 800,00 mensili, somma rivalutabile annualmente
secondo gli indici Istat a far data dalla sentenza in primo grado, da corrispondersi entro il giorno 5
di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con unico motivo e memoria.
B.B. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia: 1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 5,
comma 6, L. 898/1970, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. perché La Corte d’Appello di Brescia, ha,
preliminarmente, criticato, con la propria sentenza, l’iter logico-giuridico che il Tribunale di Brescia
ha utilizzato per negare l’assegno divorzile, iter definito: “illogico e contraddittorio, oltre che errato
in diritto laddove opera una scissione tra la valutazione dei criteri di riferimento in relazione all’an
e al quantum, scissione che, come è noto, è stata superata dalla più recente giurisprudenza di
legittimità” (Cfr. doc. 1 sentenza impugnata, pag. 10), ma poi ha disatteso essa stessa i principi
giurisprudenziali richiamati.
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti dalla sentenza impugnata che la signora B.B. non aveva sempre lavorato in costanza
di matrimonio: dal 1990 al 1997 era stata disoccupata; nel 1998, in seguito alla nascita del figlio
Andrea, aveva lavorato part time; nel 2005 era stata immessa in ruolo ma era tornata a lavorare full
time solo dopo la separazione. Inoltre, contrariamente a quanto indicato in sentenza, ella non era
andata in pensione e non potrà andarci fino al compimento dei 67 anni secondo la normativa vigente,
cioè in data 1/9/2028. Tra l’altro, secondo una proiezione della pensione, non le spetterebbero più di
1000 Euro netti al mese e ciò a causa del contributo apportato alla famiglia che l’aveva costretta a
non lavorare con continuità. Va infine osservato che la signora B.B., per ragioni oggettive di età, non
ha la possibilità di reperire una attività lavorativa idonea a ridurre o a elidere lo squilibrio
economico.
Ciò premesso: “La Corte ritiene pertanto che l’assegno divorzile in funzione compensativo-
perequativa debba essere riconosciuto avendo anche, in parte, funzione assistenziale, in quanto la
signora B.B., se non si trova oggi in uno stato di bisogno, a breve avrà una pensione ridotta che
presumibilmente non le consentirà di mantenere gli immobili e quindi anche una vita dignitosa.
Tenuto conto di una certa autosufficienza economica dell’appellante e della intestazione a lei dei due
immobili, acquistati, quantomeno in parte, con il contributo del marito, la Corte ritiene di
determinare l’assegno divorzile in Euro 800 mensili, somma dovuta dalla pronuncia in primo grado
(in precedenza mantenendo vigore i provvedimenti presidenziali), con rivalutazione annuale
secondo gli indici Istat”. È giudizio arbitrario ritenere, come fa il Tribunale, che tale sperequazione
non sia anche frutto di un accordo tra i coniugi nella gestione della vita familiare, giacché l’accordo
nella suddivisione dei compiti, come sopra delineati, si presume quando la durata del matrimonio
è trentennale e dal matrimonio sono nati due figli, né basta certo la contestazione generica, ex post,
da parte dell’appellato. Alla luce di queste considerazioni, ella aveva ritenuto che le rinunce
professionali fatte in costanza di matrimonio per prendersi cura della famiglia e dei figli (circostanze
mai contestate dall’ex marito) avevano di fatto agevolato il Graziani nella sua attività lavorativa,
permettendogli di specializzarsi, di studiare e di girare il mondo per diventare un luminare in campo
medico-scientifico.” Con conseguente accrescimento cospicuo del suo patrimonio mobiliare ed
immobiliare grazie ai sacrifici della B.B.
Appare altresì opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, nr. 18287 del
11/07/2018) hanno affermato “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge,
cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi
dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi
dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre
attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà
essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno
divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento
del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del
patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (sul punto anche Cass. 5603/2020 e
17098/2019).
Quanto alla condizione economica dei coniugi degli ultimi tre anni, emerge dalla sentenza quanto
segue: B.B.: 2019 reddito complessivo Euro 74.331,00; 2020 reddito complessivo Euro 69.579,00; 2021
reddito complessivo Euro 66.610,00 (comprensivi dell’assegno). Graziani: 2019 reddito complessivo
Euro 261.418,00; 2020 reddito complessivo Euro 219.304,00; 2021 reddito complessivo Euro
243.231,00. Appare pertanto evidente la notevole sperequazione tra i redditi e anche tra i patrimoni
immobiliari delle parti.
Ciò premesso nel caso concreto, la censura risulta infondata posto che la moglie ha diritto al
riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione compensativa
risultando provato il contributo offerto alla comunione familiare con rinuncia concordata ad
occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio (Cassazione SSUU nr.
32198 del 5/11/2021).
La corte di merito ha motivato adeguatamente sulla sussistenza delle condizioni per riconoscere la
componente perequativo-compensativa dell’assegno la cui prova può anche essere data anche con
presunzioni.
Il ricorso deve quindi essere respinto ed il ricorrente condannato alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del
controricorrente che si liquidano in Euro 4000,00 complessive più Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti
processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente
ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
Conclusione
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2024

Circonvenzione di incapace e persona sordomuta

Tribunale Nola, sentenza 16 gennaio 2024 n. 1835
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il giudice Dott.ssa Giusi Piscitelli;
alla pubblica udienza del 30.10.2023 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
nei confronti di: S.A., nato a N. (N.), il (…), residente in M. del C. (A.) alla via M. m. 35, difeso di
fiducia dagli avv.ti …
Libero-Assente
IMPUTATO
del delitto p. e p. dall’art. 643 c.p. perché, per procurare a sé ad altri un profitto, abusando dello stato
d’infermità di S.R., in ragione della sua età e del suo stato di salute (certificato dal Ministero del
Tesero – Commissione Medica Periferica per le Invalidità Civile), lo induceva a compiere atti che
comportavano effetti giuridici dannosi per il predetto, e precisamente lo induceva a farsi
sottoscrivere l’assegno postale nr (…) determinando un danno economico pari ad Euro 11.500,00.
In Nola (NA) 1124.6.2019
Con la recidiva reiterata
Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 23.3.2021 il GUP in sede rinviava a giudizio l’imputato S.A. innanzi a
questo Tribunale, in composizione monocratica, affinché rispondesse del reato a lui ascritto in
rubrica.
All’udienza del 6.12.2021, dichiarata l’assenza dell’imputato. In data 23.5.2022 dichiarato aperto il
dibattimento erano ammesse le prove così come richieste e si procedeva all’escussione del teste E.G.,
in servizio presso il Commissariato di PS di Nola; altresì’ era acquista documentazione tra cui
documentazione bancaria (relativa al conto intestato a S.R., copia assegno e specimen relativi al
conto banco posta) nonché documentazione medica prodotta da S.R..
In data 22.5.2023 erano escussi i testi S.L. e S.R., di cui era acquisita con il consenso delle parti la
denuncia querela sporta in data 3.7.2019 con successiva integrazione dell’11.7.2019
In data 30.10.2023 il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento ed avevano luogo le discussioni delle
parti. Infine, all’esito della camera di consiglio, il Giudice deliberava la presente decisione, resa
pubblica mediante lettura.
Motivi della decisione
All’esito dell’istruttoria dibattimentale risulta provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la
responsabilità di S.A. per il reato a lui ascritto in rubrica.
La genesi del presente procedimento trae origine dalla denuncia querela sposta da S.R., nipote della
persona offesa S.R..
Fonti di prova sono la denuncia sporta in data 3.7.2019 – con successiva integrazione-nonché la
deposizione resa da S.R. riscontrata dalla deposizione resa dal teste S.L. nonché dalla
documentazione in atti da cui è emerso quanto segue.
Sin d’ora di evidenzia la piena credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi in quanto
dotate di precisione, coerenza e concordanza.
S.R., sordomuto dalla nascita, era titolare di un conto corrente a lui intestato su cui confluiva la
pensione di invalidità.
Giova premettere che sia la denuncia querela sia la deposizione resa da S.R. nel corso del giudizio
sono state rese con l’assistenza di S.L., nipote della p.o. nonché fratello dell’imputato S.A., in quanto
S.R. utilizza un linguaggio dei segni convenzionalmente noto soltanto ai familiari più stretti e non
potendo dunque avvalersi di un esperto della lingua dei segni che non avrebbe capito il linguaggio
utilizzato da costui.
Di seguito si riporta quanto emerso dalla denuncia sporto in data 3.7.2019 da S.R..
S.R. doveva andare presso l’Ufficio Postale di Nola per chiudere il conto corrente e consegnare il
blocchetto degli assegni. Nell’occasione S.A., suo nipote, si offrì di accompagnarlo.
In data 27 giugno 2019 R. effettuava un estratto conto constatando che in data 17.6.2019 erano sti
prelevati Euro 11.500,00 tramite assegno postale n. (…).
Visto l’ammanco realizzava che il prelievo era stato effettuato da S.A. in occasione della restituzione
del blocchetto degli assegni.
Chiamato il nipote A. gli riferiva che gli aveva sottratto Euro 11.500,00 e li doveva restituire pertanto
il giorno stesso alle ore 14.30 circa, ad un appuntamento fissato con lo zio R. nel bar di fronte all’A.,
restituiva una parte della somma parti ad Euro 4.000,00 in contanti, dicendogli che il giorno dopo
gli avrebbe restituito i restanti 7.500,00 Euro. A fronte della mancata restituzione della somma, R. si
confidava con il nipote S.L. il quale, contattava in presenza di L., il fratello A. chiedendogli di
restituire il resto dei soldi; A. riferiva che l’assegno lo aveva fatto lo zio R. mettendo come beneficiano
S.A. e quindi non doveva restituire niente allo zio; L. rispondeva che se non li avesse restituiti lo zio
lo avrebbe querelato, il fratello A. rispondeva testuali parole “fate quello che volete perché lo zio è
diventato scemo” e chiudeva la telefonata.
Ad integrazione di quanto denunciato il giorno 11.7.2019 anno 2019, S.R. ulteriormente precisava
tramite l’assistenza di S.L. che dunque parla in prima persona “Premesso quanto già denunciato
precedentemente in data 03.07.2019 presso i Vostri Uffici, vorrei riferivi che sono venuto in possesso
della copia dell’assegno n. (…) di Euro 11500,00 emesso a favore di S.A. a firma di mio zio S.R. : detta
copia del titolo l’ho mostrata a mio zio, che mi ha fatto capire di non aver mai apposto la firma di
quietanza. Inoltre vi riferisco che in data 24 giugno 2019 mio fio si è recato all’Ufficio postale centrale
insieme a mio fratello S.A., in quanto la direttrice dell’Ufficio Postale chiedeva che fosse firmata una
dichiarazione di regolarità di emissione dell’assegno in parola a favore di S.A.. In detta sede , mio
zio che effettivamente firmava la dichiarazione pensava, perché indotto in errore da mio fratello ,
che stesse firmando la riconsegna del blocchetto degli assegni, atteso che effettivamente in detta sede
e circostanza consegnava il blocchetto degli assegni ,completo e mancante del solo assegno n. (…) di
Euro 11500,00 emesso a favore di S.A., A.D.R. Vorrei ribadire che mio fio non conosce l’alfabeto dei
segni , è analfabeta ed è sordomuto dalla nasata, tuttavia riesce a farsi capire con una mediazione tra
segni e suoni . —————/
A.D.R.: Il blocchetto degli assegni era nelle mani di mio fratello, perché mio fio gli aveva fatto capire
che voleva riconsegnarlo alle Poste, in quanto non gli necessitava, poiché per i prelievi utilizzava il
bancomat.A.D.R. Non ho altro da dichiarare o modificare;- A.D.R.: Vi consegno la copia del titolo in
questione e la copia della dichiarazione di regolarità dell’emissione del titolo.”.
In dibattimento S.R., confermando quanto riferito in sede di denuncia asseriva che non voleva dare
la somma di Euro 11.500 al nipote A. e che avesse apposto la firma soltanto perché tratto in inganno
dallo stesso in ordine alla disposizione patrimoniale.
Tanto che si era accordo dell’ammanco solo quando, pochi giorni dopo essersi recato all’ufficio
Postale con il nipote, egli aveva controllato il saldo del conto rendendosi conto che era stato
prosciugato.
Il teste S.L. confermava il narrato della persona offesa asserendo che lo zio R. si fosse presentato da
lui arrabbiato perché gli era stata sottratta una somma di Euro 11.500 sul conto corrente credendo
lui il responsabile. A. infatti interpellato dallo zio aveva dato la colpa al fratello.
Per quanto riferito dal S.R. al nipote, la somma era sparita dopo che egli era recato in posta
accompagnato dal nipote A.. In quella occasione, pensando di dover chiudere il conto e consegnate
il blocchetto di assegni, egli aveva firmato delle carte.
Solo dopo si era reso conto che sul conto mancava la somma di Euro 11.500.
Orbene, L. allora chiamava il fratello A., in presenza dello zio R., per comprendere cosa fosse
accaduto. A. asseriva che lo zio gli avesse prestato consapevolmente la somma, di 11.500 Euro,
perché doveva fate dei lavori e che li avrebbe restituiti. Il teste asseriva di aver creduto alla versione
dello zio R. in quanto già altre volte egli aveva erogato prestiti ad A. e non vi era stati problemi, per
cui se lo zio stavolta lamentava un ammanco era certamente perché non aveva inteso erogare alcun
prestito.
Credendo invece alle parole dello zio R., S.L. aveva accompagnato lo zio presso l’ufficio postale per
verificare in che modo l’imputato avesse prelevato la somma; ivi la direttrice, comunicando che era
stato emesso un assegno, riferiva che, prima di mettere all’incasso il titolo, avesse anche chiesto a
S.R. se riconoscesse o meno la firma ivi apposta, ricevendo risposto affermativa da S.R..
Nonostante ciò, il teste S.L. riferiva che lo zio più di una volta gli avesse ribadito che, pur avendo
messo la firma, egli non aveva compreso il significato della disposizione patrimoniale che aveva
compiuto.
Invero, nella documentazione in atti trovava conferma la circostanza che fosse stato emesso l’assegno
n. (…) dell’importo di Euro 11.500,00 datato 17.6.2019 in favore dell’imputato S.A., con firma
emissione compatibile con quella della p.o. S.R. e che, in data 24.6.2019, S.A. avesse anche confermato
per iscritto al direttore dell’ufficio postale l’emissione dell’assegno ( cfr. copia assegno e
dichiarazione di regolarità dell’emissione del titolo).
Altresì emergeva quanto alla condizione soggettiva della p.o. S.R. che egli era invalido civile per
sordomutismo (cfr. pratica di invalidità ed accertamento seduta del 3.7.96).
Tale il fatto, così come ricostruito alla luce delle dichiarazioni della p.o. S.R. nonché del teste S.L.
appaiono ampiamente credibili perché intrinsecamente coerenti, costanti nel tempo (come è dato
evincere dalla assenza di contestazioni) e, soprattutto, perché suffragate dalla documentazione,
prevalentemente bancaria, acquisita in dibattimento, appare opportuno inquadrare gli elementi di
struttura del reato di circonvenzione di incapace, oggetto degli addebiti, al fine di verificare se, nel
caso concreto, ne ricorrano gli estremi.
Preliminarmente è utile osservare come la fattispecie disciplinata dall’art. 643 del codice penale
rientri tra i delitti “a soggetto passivo qualificato” (o “qualificati dal soggetto passivo”), nei quali
l’interesse tutelato fa capo soltanto a determinate categorie di soggetti: come noto, in questi casi la
norma penale richiede, ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica, una particolare qualità o
qualifica, naturalistica o giuridica, della persona offesa4. Ebbene, l’art. 643 c.p. menziona
espressamente tre categorie di soggetti passivi, connotati da altrettanti specifici status’, minori,
infermi di mente e deficienti psichici.
Quindi La fattispecie incriminatrice de qua vertitur richiede, in primo luogo, che il soggetto passivo
sia una persona minore ovvero affetta da infermità o deficienza psichica. Limitandoci ad enuclearne
la definizione, per “deficienza psichica” generalmente si intende una stato di minorazione della sfera
intellettiva, volitiva o affettiva produttivo di un effetto deviante dal pensiero critico (come detto, non
necessariamente fondato su cause patologiche od ambientali), che influisce sulla realizzazione
dell’azione. Dunque, sinteticamente, una (generica) situazione di “minorata difesa psichica”,
suscettibile di esplicare un effetto turbatore della funzione volitiva, tale da favorire la realizzazione
dell’azione criminosa da parte dell’agente, rendendo più agevole l’altrui opera di suggestione.
All’interno del concetto vengono fatte rientrare le situazioni più disparate, inglobando finanche
condizioni psichiche di minore portata o meramente transitorie (come vedremo a breve, tale
circostanza si rivelerà molto utile ai fini della nostra indagine). Si è parlato, specialmente in
giurisprudenza, di idee deliranti di gelosia o di persecuzione, emarginazione ambientale, rusticitas,
infermità fisiche, crisi di astinenza del tossicodipendente, sordomutismo, debolezze caratteriali,
forme depressive e manifestazioni emozionali collegate alla vecchiaia, e, in generale di ogni altra
analoga situazione che si presti agli abusi, purché idonea ad escludere la capacità del circonvenuto
di avere cura dei propri interessi.
Nel caso in esame, la parte offesa, S.R., può essere certamente considerata affetta da deficit psichico
in quanto sordomuta dalla nascita.
Questa condizione soggettiva è sufficientemente provata, oltre che dalla documentazione medica in
atti, da ulteriori riscontri emersi in dibattimento. A supporto, si evidenzia la testimonianza resa dal
nipote S.L. il quale dichiara in dibattimento che S.R., pur essendo in grado di attendere alle spese
quotidiane, avesse bisogno di essere accudito dai nipoti, soprattutto quando doveva comunicare con
terzi in quanto soltanto i familiari riuscivano a comprendere cosa dicesse.
Tale situazione assume particolare rilevanza nei cd. delitti di cooperazione con la vittima –
come è quello in esame – presupponenti un rapporto interattivo tra ‘incube’ e ‘succube’: la resistenza
della vittima inferma, infatti, può risultare ancor più scemata nei confronti di persone con le quali vi
sia un legame di fiducia, come quello che caratterizzava S.R. e l’imputato S.A..
Nucleo essenziale della fattispecie criminosa è, poi, il compimento di un atto ”’che importi qualsiasi
effetto giuridico … dannoso” per la vittima o per terze persone. Nonostante non ci sia unanimità di
vedute sul punto, tali effetti giuridici devono – ad avviso di chi scrive – causare alla vittima del reato
un danno di natura patrimoniale, poiché la sistematica del codice include l’art. 643 c.p. nella
categoria dei delitti contro il patrimonio.
Fatta questa premessa, l’analisi delle movimentazioni bancarie del conto corrente correlato intestato
alla p.o. – acquisite agli atti del procedimento – mostra con chiara evidenza che S.R. ha subito un
pregiudizio patrimoniale di rilevante entità: infatti, l’estratto conto, che in data 17.6.2019 era
addebitata sul conto la somma di Euro 11.500,00 per pagamento dell’assegno n.(…), in favore di A.S.;
somma che costruiva l’importo complessivo dei risparmi posseduti dallo S.R..
Altro requisito di struttura del reato in contestazione è, poi, l’induzione del soggetto passivo a
compiere gli atti di disposizione che si rivelino pregiudizievoli.
Tale attività induttiva “può essere desunta in via presuntiva quando la persona offesa sia affetta da
una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di
autodeterminazione … potendo l’induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento o
attività – come una semplice richiesta – cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace
di opporsi, e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali
non avrebbe compiuto, e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente” (Cass. n. 18583 del
7.4.2009, RV. 244546, imp. Padovani, relativa ad una ipotesi in cui la vittima, affetta da demenza
senile, aveva firmato all’imputata una serie di assegni e reso la stessa beneficiaria di una polizza sulla
vita).
Quindi, la prova della condotta induttiva può essere tratta “anche da elementi indiziari e prove
logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni
altro accadimento connesso al suo compimento” (Cass. n.6078 del 9.1.2009, RV. 243449. imp. T.).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso sottoposto al vaglio del Tribunale, la natura
dell’atto dispositivo compiuto da S., indotto dall’imputato, dimostra chiaramente, per le ragioni
analiticamente esposte, come non trovino in alcun modo giustificazione in un interesse dello S.R.
pertanto può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si tratta di atto che la P.O. – se non
fosse stata in una condizione di minorazione psichica – non avrebbe mai compiuto, considerato che
la somma costituivano gli unici risparmi che lo stesso avesse sul conto nonché considerata la sua età
e la condotta di vita.
Per quanto riguarda il dolo, esso implica – come coscienza e volontà del fatto tipico – la
consapevolezza da parte dell’agente della condizione di minorità, infermità o deficienza psichica del
soggetto passivo, nonché l’intenzione di strumentalizzarla.
Pertanto, non è possibile ritenere che l’odierno imputato non fosse in grado di sapere e di rendersi
conto dello stato psichico dello zio.
In altre parole, la situazione di deficienza psichica della vittima era oggettiva e riconoscibile da parte
di tutti, in modo che chiunque ne avrebbe potuto abusare per i propri fini illeciti (ex multis, Cass.,
45327 del 10.11.2011, RV. 251219, imp. S.).
E’ inoltre giurisprudenza consolidata che la prova del dolo può essere anche di natura presuntiva,
poiché “lo stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di
esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza
dimostrata dal circonvenuto” (Cass. n.6782 del 14.12.1977, RV. 139201, imp. H.).
L’ulteriore elemento psicologico richiesto dalla norma – ovvero il dolo specifico, che si ravvisa nella
finalità di procurare a sé o ad altri un profitto – è anch’esso inequivocabilmente dimostrato dal tenore
dell’operazione finanziaria che non trovava diversa giustificazione.
L’imputato non forniva alcuna versione dei fatti, tuttavia dalla deposizione resa dai testi emergeva
che avesse corrisposto in contanti la somma di Euro 4000,00 a titolo di restituzione del maltolto, tatto
che appare significativo in ordine al fatto che la somma non fosse stata erogata spontaneamente da
S.R..
Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento
processuale.
Va esclusa la recidiva contestata (recidiva reiterata) atteso che l’imputato è gravato da un solo
precedente penale, per cui sussiste al più recidiva semplice di cui all’art. 99 comma 2 c.p.; tuttavia si
ritiene che può essere esclusa l’applicazione della recidiva potendosi ritenere la commissione
dell’ulteriore reato come occasionale ricaduta del reo.
Invero, la circostanza dell’esistenza di precedenti penali, da sola considerata, non può in alcun modo
condurre, da parte del giudice, ad una applicazione automatica dell’istituto della recidiva
richiedendosi, viceversa, una “relazione qualificata” tra tali precedenti e il nuovo delitto non colposo
commesso. E infatti la valutazione deve essere compiuta in concreto, alla luce delle peculiarità del
caso di specie, tenendo in considerazione tutta una serie di indici descrittivi della fattispecie tra i
quali rientrano, a titolo di esempio, la natura e la tipologia dei reati commessi, il lasso temporale
intercorrente tra gli stessi, l’offensività delle diverse condotte, ecc. La valutazione di tali elementi
può condurre, infatti, anche all’accertamento di una occasionalità della ricaduta del reo, che non
integra in alcun modo una rafforzata propensione a delinquere, unica circostanza che può
legittimamente comportare l’applicazione di un aumento sanzionatorio per la ritenuta recidiva.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 133 c.p.,
si stima equo irrogare la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione: pena base anni due di
reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena inflitta.
Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena avendone beneficiato già una volta
a fronte della condanna ad anni uno di reclusione per cui la concessione della sospensione
condizionale della pena per la seconda volta non rispetterebbe i limiti di cui all’art. 164 c.p.
Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
La complessità delle questioni trattate giustifica la concessione del più lungo termine indicato in
dispositivo per il deposito dei motivi.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara S.A. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, e esclusa la
recidiva contestata, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno
e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Non viola la privacy la telecamera se non eccede le necessità di tutela

Cassazione civile sez. I – 19/03/2024, n. 7289
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7258/2023 R.G.
proposto da:
Da.Gi., elettivamente domiciliato in Casalnuovo Di Napoli Via Roma 222 Dom
Digitale, presso lo studio dell’avvocato Ammendola Fortuna (Omissis)
che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
– ricorrente –
contro
Io.Cr., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Guzzo
Salvatore (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Capasso Michele (Omissis), come da procura speciale in
atti.
– controricorrente –
Avverso la Sentenza della Corte D’appello di Napoli n. 119/2023
depositata il 13 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 febbraio 2024 dal
Consigliere Tricomi Laura.
RILEVATO CHE:
In data 5 ottobre 2011 i germani Io.Ma. e Io.Cr. e Di.Ma. convennero innanzi al
Tribunale di Nola Da.Gi., esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in
C (N) alla Via IX Ma. n. (Omissis), confinante con l’immobile di proprietà di
Da.Gi.
A parere degli attori, Da.Gi. aveva installato sulla facciata esterna della propria
abitazione un sistema di videosorveglianza che riprendeva il tratto di strada
privata antistante il cancello d’ingresso della proprietà; essi dedussero che tale
installazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momento che erano
soliti percorrere la predetta via privata in forza del diritto di servitù di
passaggio esistente in favore del proprio fondo ed a carico del fondo di
proprietà di Da.Gi.
Tanto premesso, gli attori chiesero all’adito Tribunale di condannare Da.Gi. –
che contestava l’avverso dedotto – alla rimozione e/o ricollocamento
dell’impianto nonché al pagamento in loro favore della somma di Euro
15.000,00=, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento
danni.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1164/17 rigettò la domanda degli attori.
La Corte di appello di Napoli, su impugnazione del solo Io.Cr., ha riformato la
prima decisione e ravvisato la violazione della disciplina della tutela dei dati
personali, rilevando che l’istallazione e lo svolgimento di riprese di video
sorveglianza era avvenuta senza la prestazione del preventivo consenso degli
interessati; ha disposto la rimozione delle video camere, ha accolto la
domanda risarcitoria e condannando Da.Gi. in via equitativa nella misura di
Euro 5.000,00, oltre interessi dalla domanda di primo grado.
Da.Gi. ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, per la
cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli Io.Cr. ha replicato con
controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione e
principio di sinteticità degli atti processuali. Il ricorrente deduce che l’atto
introduttivo del giudizio di appello era sproporzionato, constando di
novantacinque pagine a fronte di una sentenza di primo grado di sette pagine.
2.2.- Il primo motivo è inammissibile.
2.3.- Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e
vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa
condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi
tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso
deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità
ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle
categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; deve essere rivolto alla sentenza
impugnata e la parte che ricorre, che ha l’onere della indicazione specifica dei
motivi di impugnazione, deve indicare con precisione gli errori contenuti nella
sentenza impugnata, atteso che il singolo motivo assolve alla funzione
condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass. n.16763/2002;
Cass. n.1479/2018; Cass. n.6519/2019).
La censura in esame non concerne la sentenza impugnata, ma l’atto di appello,
e ciò ne palesa l’inammissibilità.
3.1. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del
D.Lgs. 196/2003 (di seguito, anche il Codice) e dei provvedimenti a carattere
generale emessi dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali
(provvedimento 08.04.2010).
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravame basandosi su
un’interpretazione dell’art.4 del D.Lgs. 196/2003 come modificato e rafforzato
dal D.Lgs. n.101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018 e quindi
successivamente alla fattispecie di cui si tratta iniziata, solo giudizialmente,
nell’anno 2011, applicando una norma non esistente all’epoca dei fatti e di più
ampio tenore e respiro.
Aggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbe potuto essere
applicata se fosse stato valutato un importante elemento accertato
incontrovertibilmente in sede di esame peritale disposto dal Giudice di primo
grado, e cioè che le telecamere dallo stesso collocate a tutela della propria
abitazione, avevano esclusivamente un fine personale: le immagini
momentaneamente rilevate infatti, non venivano conservate, riprodotte a terzi,
comunicate o diffuse.
Sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) in
un caso, come questo, in cui il “trattamento” è stato effettuato da persone
fisiche per fini personale, a meno che i dati non siano destinati a una
comunicazione sistematica e/o alla diffusione.
3.2. – Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare è opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento
di dati personali avvenuto nell’anno 2011, al caso in esame si applica il Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato
in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento).
Nel merito, la decisione impugnata è immune da vizi laddove, nell’individuare
la normativa applicabile ha affermato, in riforma della prima decisione, che
l’uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento dei dati personali
comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale
l’utilizzo di immagini (cfr. art. 4, comma 1, lett. b del D.Lgs. 196/2003) e può
incidere sulla riservatezza del domicilio, la cui tutela ha copertura
costituzionale nelle disposizioni degli artt. 2 e 14 della Costituzione ed ha
individuato la normativa di riferimento nel D.Lgs. n. 196/2003, anteriore alle
ricordate modifiche, ma tale disciplina ha applicato falsamente, per le ragioni di
seguito esposte.
3.3.1. – Non può dubitarsi, invero, che l’immagine di una persona, in sé
considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa
costituire “dato personale” ai sensi dell’art.4. lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003
(Cass. n. 17440/2015; Cass. n. 13663/2016) ed è decisivo ricordare in tal
senso, la previsione, nell’ambito del Codice privacy, di una specifica norma
(art. 134) in materia di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni
del Garante per la protezione di dati personali, tra le quali più significative
appaiono il “Provvedimento generale” in materia di videosorveglianza del 29
aprile 2004 (1003482) sostituito poi dal “Provvedimento in materia di video
sorveglianza” dell’8 aprile 2010 (1712680).
In tema, di recente, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha
adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso
dispositivi video (versione 2.0.)” in data 29 gennaio 2020, a seguito
dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD).
3.3.2. – Come osservato dal Garante per il trattamento dei dati personali nel
Provvedimento dell’8 aprile 2010, il trattamento dei dati personali effettuato
mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di
legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali
in tema di protezione dei dati personali.
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di
immagini configurano anche autonomamente considerate, forme di
trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È
considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona
fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione.
La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici
fini meritevoli di perseguimento (protezione e incolumità degli individui, finalità
di sicurezza ed ordine pubblico, protezione della proprietà, rilevazione e
prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude la necessità di
garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, di guisa che la
possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentita purché ciò non
determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli
interessati.
In particolare, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve
avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati
personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali, tra
le altre, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di
interferenze illecite nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti
pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.
Inoltre, è necessario:
– che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato
su uno dei “presupposti di liceità” che il Codice prevede espressamente per i
soggetti pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e
per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo
di legge, provvedimento del Garante di c.d. “bilanciamento di interessi”,
consenso libero ed espresso ex artt. 23-27 del Codice).
– che sia rispettato il “principio di necessità” ex art.3 del Codice, il quale
comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di
programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali;
– che l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d.
“principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione
degli apparecchi, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare,
comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).
3.3.3. – Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, l’utilizzo
di sistemi di video sorveglianza può determinare, in relazione al
posizionamento degli apparecchi e della qualità delle immagini un trattamento
di dati personali, quando, può mettere a rischio la riservatezza di soggetti
portatori di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento e
deve essere effettuato nel rispetto dei principi prima ricordati.
3.3.4.- Va ulteriormente rimarcato, tuttavia, che la disciplina del Codice non
trova integrale applicazione nel caso di “trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali” qualora i dati non siano
comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall’art. 5,
comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi,
resta ferma l’applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e
necessaria l’adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli artt.
15 e 31 del Codice.
Segnatamente, l’art. 15 prevede espressamente la risarcibilità del danno,
anche non patrimoniale, ai sensi dell’art.2050 c.c. per effetto del trattamento
dei dati personali, compreso il caso di violazione delle disposizioni su modalità
di trattamento e requisiti dei dati (art. 11 del Codice); l’art. 31 stabilisce ampi
obblighi di sicurezza nel trattamento e nella custodia dei dati.
In particolare, possono rientrare nell’ambito descritto dall’art. 5, comma 3, del
Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si
accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre
apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione),
oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di
condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al
fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata
(art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato
ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad
esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di
ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili,
pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di
altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell’8
aprile 2010, al par. 6.1. “Trattamento di dati personali per fini esclusivamente
personali”.
3.3.5. – Di contro, nel caso di “Trattamento di dati personali per fini diversi da
quelli esclusivamente personali”, anche ad opera di un privato (par.6.2. del
Provvedimento dell’8 aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove
sia stato espresso il consenso preventivo dell’interessato (art.23 del Codice)
oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 24 del Codice in
alternativa al consenso.
In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di
strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in
concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha
ritenuto di dare attuazione all’istituto del bilanciamento di interessi (art. 24,
comma 1, lett. g), del Codice) procedendo all’individuazione dei casi in cui la
rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza
consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stesso provvedimento, sia
effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di
persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti,
atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Segnatamente, il Garante ha distinto due ipotesi, per le quali ha escluso la
necessità del consenso preventivo informato, avendo attuato il bilanciamento
degli interessi ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. g) del Codice:
– I) Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini). Tali
trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano
l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio
aziendale. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza
registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali,
adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza),
resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da
limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per
quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino
rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
– II) Riprese nelle aree condominiali comuni, qualora i trattamenti siano
effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione).
3.3.6.- In sintesi, per quanto interessa il presente procedimento, e in relazione
alla normativa applicabile ratione temporis, va affermato che:
– In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l’impiego di sistemi di
videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto
privato deve rispettare i presupposti di liceità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, il
principio di necessità ed il principio di proporzionalità;
– La disciplina derogatoria di cui all’art .5, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 è
applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza solo
nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica a fini personali e
senza diffusione o comunicazione dei dati, entro un ambito operativo
circoscritto, in linea di massima e in via esemplificativa, mediante strumenti di
videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in
luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o
all’interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai
soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad
esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di
ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri
soggetti;
– Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza (con o
senza registrazione delle immagini) per fini diversi da quelli esclusivamente
personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di
concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone,
della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede
quale presupposto di liceità il consenso informato dell’interessato, in quanto
ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma 1, lett. g) del
D.Lgs. n. 196/2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli
interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (par.6.2.2.1.); resta fermo,
in osservanza del principio di proporzionalità, che l’utilizzo delle
apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili
(perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di
emergenza), deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo
visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la
ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di
particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali,
istituzioni ecc.).
3.4.1. – Indiscussa, nel caso in esame, la circostanza che il trattamento sia
stato eseguito da un privato ed abbia riguardato le zone antistanti la sua
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abitazione insistenti sulla strada privata di sua proprietà sulla quale gode di un
diritto di servitù di passaggio il controricorrente, la sentenza impugnata è
viziata, per avere falsamente applicato il D.Lgs. n. 196/2003 e il
Provvedimento emesso dall’Autorità Garante in data 8 aprile 2010, e va
cassata perché rettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell’ambito del
“Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente
personali”, ma erroneamente ha ritenuto che richiedesse il rilascio del
preventivo consenso da parte dell’interessato.
3.4.2. – In breve, la Corte di appello, dopo avere ricondotto l’attività contestata
nell’ambito della nozione di “trattamento”, ha ritenuto applicabile al
trattamento in questione la disciplina del consenso informato ex art. 23 del
Codice e ha ravvisato, in assenza di tale consenso, l’illiceità del trattamento,
ritenuto invasivo in violazione del diritto alla riservatezza del controricorrente.
Segnatamente, sulla scorta della premessa fattuale incontestata che il sistema
di video sorveglianza insisteva su un’area costituita da una strada privata, su
cui concorrevano il diritto di proprietà dell’odierno ricorrente (autore della
video sorveglianza) e la servitù di passaggio del controricorrente (che di tale
video sorveglianza si duole) la Corte di appello ha dedotto che “l’unico
riferimento positivo civilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è
contenuto nell’art. 1122 ter c.c. … Da questa norma si trae una prima
importante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto reale di
godimento debba esprimere il suo consenso quando un impianto di
videosorveglianza incida nella sua sfera privata.” ed ha concluso che l’impianto
non era stato legittimamente installato in assenza del consenso del soggetto
titolare del diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nel loro ambito di
ripresa.
3.4.3. – Tale conclusione non può essere condivisa.
3.4.4. – Innanzi tutto, va osservato che non è calzante, il richiamo alla
disciplina di cui all’art. 1122 ter c.c., in materia di condominio (peraltro,
introdotto dall’art. 7, comma 1, della L. n.220/2012 ed entrato in vigore dal 18
giugno 2013, dopo i fatti in contestazione), sulla scorta della quale, in via
latamente ed inammissibilmente analogica, la Corte di appello ha affermato
(fol. 7 della sent. imp.) che “anche a prescindere dalla videoproiezione delle
immagini su monitor, la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vietati,
quando, come nella fattispecie che occupa, possono mettere a rischio la
riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridica soggettiva
riconosciuta dall’ordinamento quale è quella della servitù di passaggio” ed ha
ravvisato la necessità che “il titolare di un diritto reale di godimento debba
esprimere il suo consenso quando un impianto di video sorveglianza incida
nella sua sfera privata”.
Invero, la circostanza che il diritto di proprietà dell’odierno ricorrente e il diritto
di servitù di passaggio dell’odierno controricorrente insistano
contemporaneamente sulla strada privata di cui si discute non rende la
fattispecie sussumibile nell’ambito applicativo della disciplina civilistica dettata
dagli artt. 1117 e ss., che concerne il “condominio negli edifici” e riguarda
l’esercizio dei diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle
singole unità immobiliari di unità immobiliari, edifici o condomini di unità
immobiliari. Né risulta applicabile l’art. 1122 ter c.c. che disciplina le delibere
delle assemblee condominiali concernenti “l’installazione sulle parti comuni
dell’edificio di impianti volti a consentire la video sorveglianza su di esse”,
posto che nel caso di specie non ricorre una fattispecie né di condominio, né di
assemblea condominiale e non si controverte sull’installazione di impianti su
“parti comuni dell’edificio”.
In proposito, va rammentato che questa Corte, ha già escluso l’applicabilità
analogica, in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni dettate
in tema di condominio a fattispecie a questa non assimilabili – come quella
delle servitù in esame per le ragioni già illustrate – non essendo consentito il
ricorso all’analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni (Cass.
n. 14346/2012) e che tale arresto non è inciso né dall’introduzione
dell’art.1122 ter c.c., né della adozione del Provvedimento del Garante dell’8
aprile 2010.
3.4.5. – Nel caso in esame, l’affermazione della illegittimità della installazione
del sistema di videosorveglianza – che si colloca nell’ambito di un trattamento
di dati personali effettuato da un privato per fini diversi da quelli
esclusivamente personali – è errata, perché fondata esclusivamente sulla
mancata prestazione del consenso preventivo del soggetto titolare del diritto di
servitù di passaggio sulle aree rientranti nell’ambito di ripresa, consenso che,
nel caso di specie, non era richiesto in applicazione del provvedimento di
bilanciamento preventivo degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile
2010 (par. 6.2.2.1.).
Invece, il vaglio di liceità della specifica attività di video sorveglianza messa in
atto, avrebbe dovuto riguardare la ricorrenza degli altri requisiti già illustrati,
che è onere del titolare del trattamento provare, e all’accertamento di essi
dovrà procedere il giudice del rinvio.
Invero, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da
un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia
effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a
protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio
di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a
riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo
visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la
ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di
particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di
proporzionalità).
La Corte di appello in sede di rinvio, in applicazione dei principi espressi, dovrà
procedere al riesame del trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza,
verificandone la liceità mediante la valutazione di necessità e proporzionalità
dello stesso, alla luce dei principi prima illustrati, che devono
contraddistinguere in concreto l’attività di trattamento messa in atto.
4. – In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in
motivazione, inammissibile il primo; la sentenza impugnata è cassata con
rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame
alla luce dei principi enunciati e la liquidazione delle spese anche del presente
giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione,
inammissibile il primo ricorso;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52.