Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei genitori soccombenti.

Tribunale di Pisa, decreto 9 ottobre 2024
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Vista la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal curatore del
minore, Avv. XX, in ragione dell’attività svolta e dell’impegno profuso;
considerato che – benché la nomina del curatore del minore nel presente
procedimento sia stata assunta in applicazione delle norme antecedenti alla
c.d. Riforma Cartabia e quindi ai sensi del disposto dell’art. 78 c.p.c., al fine di
tutelare al meglio l’interesse del minore, vista la peculiare problematicità del
caso – tale nomina si inserisce nel solco che il legislatore della riforma ha poi
tracciato con il rafforzamento dell’istituto;
considerato che, nel perdurante silenzio sul punto del legislatore (anche nelle
nuove norme di cui all’art. 473 bis. 7 e 473 bis.8 c.p.c.), i curatori dei minori
sono nella prassi, nella stragrande maggioranza dei casi, avvocati specializzati
nel diritto di famiglia, quindi professionisti che fanno applicazione nell’esercizio
dell’incarico, oltre che delle proprie doti umane di equilibrio e buon senso,
anche e soprattutto del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali
(tanto che nelle prassi di molti uffici giudiziari costituisce titolo preferenziale
per la nomina l’aver svolto specifici corsi di formazione);
ritenuto che si debba far ricorso ai principi generali e in particolare al principio
dell’eccezionalità del carattere gratuito o meramente volontario di un’attività
lato sensu professionale e dunque pur sempre lavorativa, quale quella in
questione;
considerato altresì che, allorché il legislatore ha voluto stabilire la gratuità di
un incarico lo ha fatto espressamente come ad esempio per il tutore
dell’incapace (art. 379 c.c.) o per l’amministratore di sostegno (art. 411 c.c.
nella parte in cui fa rinvio anche all’art. 379 c.c.);
ritenuto, conseguentemente, che in assenza di un’analoga norma che preveda
la gratuità dell’Ufficio di curatore del minore, non è lecito inferirne la gratuità,
ma sia invece necessario ritenerne l’essenziale onerosità;
considerate le peculiarità della figura e del ruolo del curatore del minore, e
ritenuto che essa non sia inquadrabile nella nozione di mandatario, come
ritenuto da alcuni giudici di merito, in quanto la figura del mandatario
presuppone appunto il “mandato” ossia un incarico di compiere uno o più atti
giuridici nell’interesse del mandante, mentre nel caso del curatore l’incarico
non proviene dall’interessato, bensì dal giudice e ha ad oggetto non tanto e
non solo atti giuridici, ma una variegata attività anche fattuale (come ad
esempio i colloqui con i genitori, l’ascolto del minore…) non riconducibile
quindi ad atti giuridici in senso tecnico;
letto l’art. 3, lett. n del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale dà una
definizione ampia di “ausiliario del magistrato” e vi ricomprende, tra gli altri,
“qualunque altro soggetto (…) comunque idoneo al compimento di atti, che il
magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”;
ritenuto che tale ampia definizione si attagli al caso di specie e che pertanto,
anche in assenza di una normativa specifica e in forza del tenore letterale di
tale ultima norma, sia applicabile il Capo V del Titolo II delle Disposizione di
attuazione del c.p.c.;
letto, conseguentemente, l’art. 52 disp. att. c.p.c., in base al quale il compenso
deve essere liquidato con decreto dal Giudice che ha nominato l’ausiliario
“tenuto conto dell’attività svolta” e il decreto con cui i compensi sono liquidati,
a norma dell’art. 53 disp. att. c.p.c., deve contenere l’indicazione della “parte
che è tenuta a corrisponderli”;
ritenuto, quanto ai criteri e parametri di liquidazione da applicare, che il
Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (regolamento recante modifiche al
decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) al cui art. 10-septies
prevede che “Per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore
del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle
allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta
in volta nominato”;
ritenuto che ove il curatore speciale del minore non abbia svolto attività
prettamente “difensive”, ma abbia invece rappresentato l’interesse del minore
nei rapporti con i genitori e con il giudice e proceduto all’ascolto del minore,
non sia applicabile tale norma, quanto piuttosto, in base a criteri generali
stabiliti, la normativa per la liquidazione del compenso degli ausiliari del
giudice e quindi innanzitutto dell’art. 49 L DPR 115/01 cit. (“agli ausiliari del
magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di
viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico”) e
dell’art. ART. 51 (L) DPR cit. (“Nel determinare gli onorari variabili il magistrato
deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della
prestazione fornita”);
ritenuto che, quanto alla misura degli onorari, sia applicabile l’art. 50 DPR
115/01 e poiché l’attività del curatore non rientra in alcuna delle attività per le
quali sono previsti onorari a tariffa, che debba conseguentemente farsi ricorso
agli onorari a vacazioni;
ritenuto che l’onere del pagamento dei compensi debba gravare sui genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo alcuno per
discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente
dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori
(artt. 147, 148, 316, 316 bis, 320 c.c.);
ritenuto, infatti, di non condividere la diffusa tesi secondo la quale, mutuando
l’orientamento consolidatosi presso i tribunali per i minorenni, dovrebbe
ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore, il quale
quindi, in quanto di regola privo di redditi, dovrebbe sempre beneficiare
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (facendo anche leva, da parte
dei sostenitori di questa tesi, sulla norma di cui all’art. 76 L DPR 115/02 cit.
che consente – in caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con
quelli degli altri familiari con lui conviventi – di tener conto solo dei redditi del
richiedente (in questo caso appunto del solo minore);
ritenuto, infatti, che debbano valutarsi a tal fine i seguenti elementi, in senso
contrario alla tesi anzidetta:
– nella grande maggioranza dei casi, dinanzi al TO si verte in situazioni in cui i
genitori si trovano ancora nella piena titolarità della responsabilità genitoriale e
quindi, come tali, sono direttamente obbligati col proprio patrimonio a far
fronte agli obblighi civili della prole minorenne – al contrario di quanto accade
comunemente presso i Tribunali per i minorenni;
– la nozione di conflitto di interessi che è alla base della norma di cui all’art. 76
L DPR 115/02 che non si attaglia al caso in questione: infatti, tra il genitore
esercente la responsabilità genitoriale ed il proprio figlio minore può sussistere
un mero conflitto di fatto, ma mai un conflitto di interesse in senso tecnico,
come quello delineato da tale norma, atteso che il genitore ha l’obbligo
giuridico di perseguire l’interesse vero ed ultimo del figlio minore (e quindi
anche eventualmente ove diverso da quello che egli/ella ritenga tale);
– ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita
considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore
speciale del minore per individuare quale sia l’interesse del minore e tutelarlo
anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal
genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel
superiore interesse del figlio minore;
– sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull’Erario e dunque sulla
collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del
curatore (attesa l’implementazione che all’istituto ha dato la Riforma Cartabia,
munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della
nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti
violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei
confronti dei propri figli minori;
– ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero
ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione
finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite
e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l’onere del compenso del curatore
del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al
pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della
soccombenza;
ritenuto, tuttavia che, al pari di quanto accade per gli ausiliari, non possa
procedersi alla liquidazione, una volta che la causa sia definita, posto che dopo
tale momento il giudice perde il potere di emettere il provvedimento con cui
grava le parti delle spese del giudizio, (in tal senso, sulla liquidazione del ctu
dopo la definizione della causa, Cass. civ. Sez. IV, ord. 30/11/2021 n.
37480/21, nella quale la Suprema Corte ricorda che al professionista rimane la
possibilità di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo);
rilevato, infatti che una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere
delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla
liquidazione del compenso di un ausiliario, pena l’emissione di un
provvedimento abnorme, emesso da un Giudice in carenza di potere, che
andrebbe ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo (Cass.
civ. VI sez., Ord. 3/8/2021 n. 24101);
ritenuto, per quanto precede, di non poter procedere alla liquidazione;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.

Dichiarazione giudiziale di paternità: anche il test del DNA sui figli del genitore biologico costituisce mezzo di prova.

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 31 dicembre 2024, n. 35232,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2423/2024 R.G. proposto da:
A.A., B.B., in qualità di eredi di C.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA
BEVAGNA 3, presso lo studio dell’avvocato DE GASPERIS MAURIZIO (Omissis)
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MARZIO STEFANIA
MARIA (Omissis) per procura speciale allegata al ricorso;
ricorrente
Contro
D.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 1606, presso lo studio
dell’avvocato LAPENNA ALBERTO (Omissis) che lo rappresenta e difende per
procura speciale allegata al controricorso
Controricorrente
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7717/2023
depositata il 29/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2212/2022 del 27 gennaio 2022,
all’esito dell’espletamento di C.T.U. genetica, dichiarava che C.C. era padre di
D.D., nato il (Omissis), ordinava all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma di annotare la sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti
di nascita di D.D. e condannava in solido i convenuti A.A., B.B., in qualità di
eredi di C.C., al pagamento delle spese di lite, ponendo le spese di C.T.U. per
metà a carico di parte attrice e per metà a carico dei convenuti. L’attore, a
sostegno della domanda, aveva dedotto di aver sempre sospettato di non
essere il figlio biologico di E.E., marito della propria madre, e di avere avuto la
certezza di ciò solo in data 14 Luglio 2013, data in cui aveva ricevuto una
lettera confessoria con la quale sua madre H.H. aveva dichiarato di aver
intrattenuto, da giovane, una relazione adulterina con C.C., nel corso della
quale ella sarebbe rimasta incinta; tale relazione si era di seguito interrotta, a
causa dell’imminente matrimonio del C.C. con F.F., madre di B.B. e di A.A.
La confessione della madre aveva quindi indotto l’attore ad adire il Tribunale di
Roma per sentir dichiarare che E.E., marito della H.H., deceduto in data 3
Aprile 1977, non era in effetti il suo genitore biologico. Con sentenza n.
16719/2017 il suddetto Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando che
E.E. non era il padre biologico dell’attore. Di conseguenza, quest’ultimo aveva
incardinato il giudizio di riconoscimento della paternità nei confronti degli eredi
di C.C., e specificamente dei figli G.G. e B.B., giudizio che si era concluso con la
citata sentenza n. 2212/2022.
2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 7717/2023 pubblicata il
29/11/2023, rigettava l’appello proposto da A.A. e B.B., nella qualità di eredi di
C.C., avverso la suddetta sentenza. La Corte di merito riteneva attendibile la
dichiarazione olografa sottoscritta da H.H., con la quale quest’ultima rivelava al
figlio l’identità del suo genitore biologico, anche se avvenuta a distanza di molti
anni dalla morte del marito della donna e dalla morte dello stesso C.C., e
riteneva non rilevanti alcune discrasie cronologiche evidenziate dagli appellanti.
La Corte d’Appello aggiungeva che la suddetta dichiarazione, di indubbio valore
indiziario, era stata avvalorata, nel corso dell’istruttoria di primo grado,
dall’accertamento peritale disposto dal Tribunale, all’esito del quale il nominato
consulente tecnico di ufficio, dopo accurata verifica tecnica ed approfondito
esame scientifico del materiale biologico acquisito, aveva inequivocabilmente
affermato che i risultati ottenuti sulla base della comparazione genetica dei
campioni analizzati (quello del D.D. e quelli dei germani C.C.) erano
“fortemente indicativi di una comune discendenza in linea paterna tra D.D. e
C.C. A.A. e B.B. con una probabilità superiore al 99,70 per cento e che tale
condivisione non presenta le caratteristiche della casualità”. Dette conclusioni
erano state poi integralmente confermate dal tecnico dell’ufficio, anche in
seguito alla valutazione delle osservazioni formulate dai consulenti di parte dei
convenuti.
3. Avverso la suddetta sentenza, A.A. e B.B., nella qualità di eredi di C.C.,
propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di D.D.,
che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Le parti
hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. I ricorrenti denunciano: i) con il primo motivo la violazione e falsa
applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e,
per l’effetto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 269 e 2697 Cod. Civ.,
per avere il Giudice di appello illegittimamente ritenuto che la sentenza emessa
dal Tribunale di Roma dovesse essere confermata sul presupposto che la prova
della paternità di D.D. potesse essere, in primo luogo, desunta dalla
dichiarazione confessoria di sua madre H.H.; deducono che avevano sempre
contestato la valenza probatoria della suddetta dichiarazione confessoria e, con
evidente travisamento, la Corte di merito aveva affermato che tale
dichiarazione non avesse costituito oggetto “di specifica contestazione da parte
dei convenuti, quanto alla provenienza e al contenuto”; denunciano la
violazione dell’art. 115 c.p.c. e deducono che il decisum si poneva, altresì, in
contrasto di cui agli artt. 269 e 2697 c. c., poiché non poteva ritenersi, in
alcun modo, raggiunta la prova dell’accertamento di paternità; ii) con il
secondo motivo la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 , comma 1, n.
4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 e dell’art. 115 c.p.c., e, comunque, per
difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente
apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, per avere la
Corte di appello fondato la propria decisione su un dato probatorio inesistente,
e frutto di un evidente travisamento; deducono che, come evidenziato di
consulenti di parte, l’analisi era stata effettuata sia in assenza del presunto
padre sia in assenza della madre del probando, atteso che si disponeva
unicamente di un numero esiguo di parenti (i fratelli C.C.) ed, oltretutto,
l’indagine era stata svolta esclusivamente sulla linea paterna, sicché ad avviso
del ricorrenti era assolutamente e scientificamente impossibile l’esatta
ricostruzione del profilo genetico del presunto padre; iii) con il terzo motivo la
violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.,
degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’esame effettuato dalla Corte di
appello del presupposto legittimante la condanna alle spese di lite dei
ricorrenti, che non potevano considerarsi soccombenti, data la peculiarità della
situazione, e anche perché in sede di costituzione in giudizio avevano
dichiarato la propria disponibilità a sottoporsi agli esami, genetici ed
ematologici, necessari all’accertamento della dedotta paternità.
2. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro
connessione, sono inammissibili.
2.1. Circa le doglianze svolte con il primo mezzo, si osserva che la Corte di
merito ha in dettaglio esaminato la valenza probatoria della confessione della
madre del controricorrente e, con motivazione congrua, l’ha ritenuta solo un
indizio avvalorato dal test del DNA ed ha in ogni caso espresso la valutazione di
attendibilità di quella dichiarazione non solo richiamando il principio di non
contestazione, ma anche e soprattutto valorizzando plurimi elementi fattuali,
analiticamente indicati, anche a confutazione degli argomenti contrari addotti
dagli odierni ricorrenti.
Le articolate censure svolte a tale riguardo dai ricorrenti non si confrontano
compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e si
risolvono, in realtà, impropriamente in una richiesta di riesame dei fatti e delle
risultanze probatorie. Occorre ribadire che in tema di ricorso per cassazione, la
violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice
abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso
avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie
basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la
violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,
contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale
disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte
dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,
non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,
essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. 26769/2018 ; Cass.
26739/2024 ).
Nella specie i ricorrenti, tramite l’apparente denuncia di vizi di violazione di
legge (artt.115 c.p.c., 269, 2697 c. c.), censurano la valutazione dei fatti e
delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte di merito, sollecitandone il
riesame in sede di legittimità.
Quanto alle doglianze riferite all’accertamento peritale e all’esame genetico
ricostruito solo mediante indagine sugli altri figli di C.C. (secondo motivo),
secondo l’orientamento consolidato di questa Corte che il Collegio condivide, in
tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli
accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova
storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre,
giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 ,
comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di
una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella
paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una
sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per
converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e
risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento
all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali
attinenti allo status (tra le altre Cass. 3479/2016 ). In tema di mezzi utilizzabili
per provare la paternità naturale, l’art. 269 c. c. ammette anche il ricorso ad
elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone
dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per attendibilità e concludenza,
a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano
utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato
comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a
cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. tractatus), sia la
manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia,
infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su
campioni biologici di stretti parenti (nella specie, i figli) del preteso genitore
(Cass. 1279/2014 ). L’art. 269 cod. civ. – che, nel testo antecedente alle
modifiche introdotte dall’art. 113 della legge di riforma del diritto di famiglia,
ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell’ambito di alcune
presunzioni legali espressamente previste – nella sua attuale formulazione, che
consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai
mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice
di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente
fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di
filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario,
senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione
dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il
periodo del concepimento (Cass. 12166/2005 ).
La Corte d’Appello si è attenuta ai suesposti principi, disponendo il test
genetico con riguardo ai figli del soggetto della cui paternità si trattava e
nominando altresì il consulente tecnico d’ufficio, che, dopo accurata verifica
tecnica ed approfondito esame scientifico del materiale biologico acquisito,
aveva affermato che i risultati ottenuti sulla base della comparazione genetica
dei campioni analizzati (quello del D.D. e quelli dei germani C.C.) erano
“fortemente indicativi di una comune discendenza in linea paterna tra D.D.
Dario e C.C. A.A. e B.B. con una probabilità superiore al 99,70 per cento e che
tale condivisione non presenta le caratteristiche della casualità”. La Corte di
merito ha aggiunto che dette conclusioni erano state integralmente confermate
dal tecnico dell’ufficio, anche in seguito alla valutazione delle osservazioni
formulate dai consulenti di parte dei convenuti, e neppure rispetto a detta
ultima affermazione si rinviene in ricorso una critica compiuta e pertinente. In
definitiva, pure le doglianze di cui trattasi sono generiche e inconferenti, poiché
si risolvono in una mera reiterazione di argomenti già sottoposti ai giudici
d’appello e confutati con idonea motivazione, anche in ordine al diniego di
rinnovazione della C.T.U.
3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto corretta e condivisibile la statuizione del
Tribunale sulle spese di lite, stante la integrale soccombenza degli appellanti,
odierni ricorrenti, rispetto alla domanda. Nello specifico la Corte di merito ha
rimarcato che gli appellanti, pur essendosi dichiarati disponibili a fornire tutto il
materiale necessario allo svolgimento degli accertamenti tecnici, avevano
tuttavia decisamente resistito alla domanda, rilevandone la assoluta
infondatezza e invocandone il rigetto. A fronte di detto lineare percorso
argomentativo, e in disparte il rilievo dell’incensurabilità in sede di legittimità
della statuizione di compensazione delle spese di lite nel senso precisato da
questa Corte (Cass. 17816/2019 ), ancora una volta non è dato rinvenire nel
ricorso una critica compiuta e pertinente, ma una mera riproposizione delle
difese svolte nel giudizio di merito.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente
dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , deve darsi atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020 ).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 , art. 52 .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla
rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.700,00, di
cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15 per cento) ed
accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore del
controricorrente avv. Alberto Lapenna dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art.13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 , art. 52 .
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.

Reati sessuali. La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 10 dicembre 2024, n. 45239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 08/04/2024, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data
01/06/2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale A.A. e B.B. erano stati dichiarati
responsabili dei contestati reati di violenza sessuale aggravata e di atti sessuali con minorenne
commessi in danno di C.C. e, escluse le aggravanti di cui agli artt. 609-ter n. 5 quater e 5 sexies cod.
pen., e condannati, riconosciuta alla B.B. la diminuente di cui all’art. 11cod. pen., il A.A., alla pena
di anni quindici di reclusione e, la B.B. alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione ed alle
correlate pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di
fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ed
eccepiscono la nullità della sentenza di appello ai sensi degli artt. 604 e 179 cod. proc. pen.
Argomentano che tra le fonti di prova ritenute dirimenti ai fini dell’attribuzione della colpevolezza
degli imputati erano stati posti i risultati delle analisi del RIS di Roma sul materasso sequestrato
presso il casolare ubicato nella cd “terra degli animali”; tali risultati erano inficiati dall’assenza di
comunicazioni ai difensori degli imputati circa la sottoposizione a prelievo del DNA della persona
offesa, avvenuta in un momento successivo ed assolutamente sconosciuto rispetto a quello in cui gli
imputati, spontaneamente ed alla presenza del difensore avv. M. B., si sottoponevano alle operazioni
di prelievo del loro DNA da parte dei RIS (operazioni avvenute presso la Caserma CC di Vallo della
Lucania contemporaneamente al campionamento dei reperti sul materiale sequestrato ed al correlativo
prelevamento e catalogazione); la questione era stata erroneamente disattesa dalla Corte di appello
sul presupposto che trattavasi di nullità a regime intermedio per la quale era intervenuta sanatoria,
mentre essendo stato leso il diritto di intervenire dell’imputato, è configurabile una nullità assoluta ed
insanabile.
Con il secondo motivo deducono vizio assoluto di motivazione in relazione ai reati contestati per
omesso scrutinio del motivo di appello concernente la prova scientifica.
Argomentano che la sentenza impugnata non si era soffermata sulla censura relativa alla prova
scientifica, DNA, mossa con l’atto di appello e, cioè, al vizio inerente l’approccio
scientifico/metodologico, in relazione alla circostanza che l’imputata B.B. e la persona offesa sono
madre e figlia con identità di DNA mitocondriale e che, quindi, le tracce biologiche trovate sul
materasso erano da imputare all’imputata e non alla persona offesa.
Con il terzo motivo deducono motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla valutazione delle
prove decisive ai fini della affermazione di responsabilità, lamentando che, come evidenziato in sede
di appello, il Tribunale aveva dato valenza ai fini dell’attendibilità della persona offesa alla perizia
espletata dal consulente dell’accusa, priva di una metodologia scientifica di riferimento, come
evidenziato dal consulente di parte in sede di esame dibattimentale.
Con il quarto motivo deducono carenza di motivazione in ordine alle divergenze e contraddizioni tra
la querela presentata dalla vittima e l’incidente probatorio espletato, lamentando che la Corte di
appello non aveva dato specifica risposta alle relative censure difensive inerenti il tempus ed il focus
commissi delicti come descritti dalla persona offesa (epoca del primo episodio di abuso, epoca di
assunzione della pillola anticoncezionale; data del primo rapporto sessuale di gruppo; descrizione del
terreno cd degli animali e del terreno cd degli ulivi).
Con il quinto motivo deducono l’illegalità della pena per i fatti ravvisati in continuazione, lamentando
che i Giudici di merito avevano applicato una cospicua frazione di pena a titolo di continuazione in
assenza di effettiva dimostrazione dei singoli episodi, costituenti ciascuno una ipotesi di reato, avvinti
dal vincolo della continuazione.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e
dei difensori delle parti. Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore della parte civile ha
depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente disatteso la censura qui riproposta, evidenziando sia che le
operazioni di prelievo del DNA effettuate da parte dei Carabinieri del RIS di Roma sulla persona
offesa non costituivano accertamento irripetibile e, pertanto, non trovava applicazione la disciplina
prevista dall’art. 360 cod. proc. pen., sia che, comunque, l’eccezione era stata tardivamente proposta
solo con l’atto di appello.
Va osservato che l’omissione dell’avviso all’indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti
irripetibili integra un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita
prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Rv. 256105-
01; Sez. 6, n. 10688 del 15/10/1996, Rv. 206576-01).
L’eccezione in esame, pertanto, risulta intempestiva, perché proposta solo i motivi di gravame avverso
la sentenza di primo grado.
La doglianza, comunque, è anche manifestamente infondata.
Questa Corte ha precisato che l’attività di prelievo del DNA non ha una sua autonomia probatoria
essendo una operazione prodromica alla effettuazione di analisi tecniche successive che, nel caso
della analisi del Dna, si individuano nella attività tecnica di estrazione del profilo genetico sia dai
campioni prelevati coattivamente che dalle tracce presenti sui reperti e nella successiva attività di
comparazione dei profili estratti. Nel caso della attività di identificazione attraverso il Dna è
sufficiente carpire un campione salivare o acquisire capelli o peli: si tratta di un intervento che non
richiede l’utilizzo di competenze tecniche tali da attivare i presidi di tutela che regolamentano
l’acquisizione della prova scientifica (dr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 261866-
01).
E si è osservato, ulteriormente, che occorre distinguere tra rilievi tecnici ed accertamento tecnici, e
all’interno di questi ultimi, tra accertamenti tecnici ripetibili ed accertamenti tecnici non ripetibili,
conformemente atte disposizioni di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
Il rilievo tecnico consiste nell’attività di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede,
mentre l’accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al toro studio e atta loro valutazione
critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici (cfr. Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, dep.
04/09/2009, Chiesa e altro, Rv. 244950). In questo contesto, i prelievi sul DNA (sulla persona o
attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici), qualificabili come rilievi tecnici e
delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente
prodromici all’effettuazione di successivi accertamenti tecnici – ripetibili o irripetibili – e non
richiedendo conseguentemente l’osservanza di garanzie difensive (cfr. Sez. 1, n. 18246 del
25/02/2015, Rv. 263859-01; Sez. 1, n. 8393 del 02/02/2005, dep. 03/03/2005, Candela e altro, Rv.
233448).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha disatteso la deduzione difensiva qui riproposta, evidenziando che la doglianza
era priva di adeguato supporto scientifico idoneo a superare le risultanze dalla CTP dei Carabinieri
del RIS di Roma, posta a base della affermazione di responsabilità unitamente alle complessive
risultanze istruttorie (cfr. pp 14 e 15 della sentenza impugnata e paragrafo 2.8. della sentenza di primo
grado).
I ricorrenti, neppure confrontandosi con tali argomentazioni (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 cod. proc. pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv.
243838; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181), propongono censure orientate a sollecitare
una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del
23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U,
n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Da tanto discende l’inammissibilità della doglianza.
3. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente
connessi, sono manifestamente infondati.
3.1. Va premesso che, in caso di “doppia conforme” affermazione di responsabilità – come nella specie
– è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della
sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non
contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. È, infatti, giurisprudenza
pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è
difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed
inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le
eventuali carenze di quella di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891
del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011,
dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed
altri, Rv. 197250).
Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio
convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,
sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le
regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di
riscontri esterni (Cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,
Rv. 265104-01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente
portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità
della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame
particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente
emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Rv. 229755-01). Anche più di recente si è
ribadito che te dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche
da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più
penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora
risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento
idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove
del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente
quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez. 5, n.
21135 del 26/03/2019, Rv. 275312-01).
Tali principi trovano applicazione ancor più rigorosa allorché la persona offesa sia un minore ed i fatti
narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o infantile, sì
da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o
autoprotettivi, in quanto – ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali
alla capacità del minore di rendere testimonianza (sez. 3, 6 maggio – 8 luglio 2008, n. 27742) – si
impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità
rielaborativa (sez. 3, 3 luglio 1997, Ruggeri).
In proposito va ricordato che questa Corte ha reiteratamente affermato che la valutazione delle
dichiarazioni testimoniali del minore, persona offesa di reati sessuali, presuppone un esame della sua
credibilità in senso onnicomprensivo e che tenga conto di più elementi.
È necessario, infatti, che l’esame della credibilità tenga conto dell’attitudine a testimoniare, della
capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l’attitudine psichica, rapportata
all’età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché del
complesso dette situazioni che attingono la sfera inferiore del minore e le condizioni emozionali che
modulano i rapporti col mondo esterno, il contesto delle relazioni con l’ambito familiare ed
extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute” (cfr. Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007,
Maggioni, Rv. 237952 e Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri., Rv. 247740).
Va anche ricordato che linee guida della Carta di Noto, nei casi in cui le prescrizioni non siano
nemmeno indirettamente trasfuse in analoghe previsioni del codice di rito (casi e modi in cui
procedere all’accertamento della capacità a testimoniare del minorenne – artt. 5 e 6 della Carta; modi,
procedure e protocolli scientifici da seguire in sede di assunzione di dichiarazioni dal minorenne –
art. 7 della Carta; metodiche più corrette che l’esperto deve seguire per esprimere il proprio parere ed
il contenuto del parere stesso – artt. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16 della Carta), riguardano non tanto le
modalità estrinseche di assunzione della prova (peraltro già disciplinate dal codice di rito), ma le
modalità ritenute scientificamente e metodologicamente più adatte a garantire la genuinità intrinseca
delle dichiarazioni del minore e la loro capacità evocativa del fatto, preservandole, ad un tempo, dal
pericolo di manipolazioni di qualsiasi tipo, non necessariamente volontarie.
In questi casi, dunque, le linee guida della Carta di Noto acquistano rilevanza non nella fase di
assunzione estrinseca della prova (già disciplinata dal codice di rito), ma in quella della sua successiva
valutazione in relazione agli artt. 192 comma 1 cod. proc. pen. e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
(Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, Rv. 262976).
Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge
un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del
racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di
essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica
dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito
abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez. 2, n. 7667 del
29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006,
Rv. 235578).
La valutazione di attendibilità della persona offesa va tenuta distinta dalla valutazione della capacità
di testimoniare, trattandosi di apprezzamenti che si pongono su piani distinti.
La valutazione della attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente
all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri
esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e
consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l’accertamento dell’idoneità mentale del
teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia
attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 47033 del
18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662; Sez. 3, n. 24264 del
27/05/2010, Rv. 247703).
Non vanno, quindi, confusi i due piani valutativi: la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad
accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo
pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere
influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, mentre l’accertamento
dell’attendibilità del teste, in relazione agli aspetti connessi della credibilità soggettiva e della
attendibilità intrinseca del narrato, deve formare oggetto del vaglio del giudice. Il giudizio di
legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo
deducibile, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Ed è stato precisato, a rimarcare la diversità degli ambiti di valutazione, che il mancato espletamento
della perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore non determina l’inattendibilità della
testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori
di età assai ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità,
ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n.
8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016,
Rv. 267323; Sez. 3, n.3 8211 del 07/07/2011, Rv. 251381; Sez. 3, n. 27742 del 06/05/2008, Rv.
240695).
L’esperto può giungere alla conclusione che il teste è idoneo a rendere testimonianza, nel senso che
nei suoi meccanismi psichici non si ravvisa, da un punto di vista clinico, alcun processo che possa
interferire con le facoltà della memoria e, quindi, con la capacità di rievocare il ricorso; stabilire se il
dichiarante ha detto il vero o il falso è una conclusione che riguarda, invece, la verità processuale e
che è di stretta competenza del giudice; in definitiva, l’esperto non può esprimersi sui fatti oggetto di
denuncia e, nello specifico, non può esprimersi sulla credibilità soggettiva della persona offesa e
sull’attendibilità intrinseca del racconto, ambiti che restano di competenza esclusiva del giudice.
3.2. Ciò posto, nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l’affermazione di responsabilità
degli imputati, richiamando la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate sulle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta capace di testimoniare e pienamente attendibile, ed
anche riscontrate dagli esiti della istruttoria svolta; hanno, quindi, esaminato e disatteso le doglianze
difensive mosse con l’atto di appello volte a contestare la valutazione di attendibilità della predetta,
rimarcando come le stesse fossero meramente ripetitive, in maniera acritica, delle questioni già
esaminate in maniera condivisibile dal primo giudice, le cui argomentazioni ha richiamato facendole
proprie (p. 16 della sentenza impugnata e pp 12,13,14,15,16 e 17, paragrafo 3., 3.1, 3.2., 3.3. della
sentenza di primo grado).
Dall’esame congiunto delle sentenze di primo e di secondo grado, emerge che i Giudici di merito,
hanno, innanzitutto, compiutamente valutato la capacità di testimoniare della minore, ma già in
avanzata età adolescenziale (16 anni) al momento del disvelamento degli abusi, richiamando le
positive risultanze della perizia (ad opera della dott.ssa D.D.) disposta dal Giudice per le indagini
preliminari in sede incidente probatorio (valutando anche la irrilevanza della consulenza tecnica della
difesa- ad opera della dott.ssa D.D. volta a confutare il giudizio del perito, in quanto fondata su
considerazioni apodittiche e prive di dimostrata conseguenzialità).
I Giudici di merito hanno, quindi valutato compiutamente la attendibilità della dichiarante. In
particolare, hanno valutato il vissuto emotivo e familiare della ragazza, evidenziando come le fonti
dichiarative dessero atto dell’ottimo inserimento nella giovane nel nuovo contesto familiare,
scolastico e sociale della ragazza, che era vissuta in precedenza all’estero e senza la presenza dei
genitori; hanno, quindi, evidenziato la spontaneità della prima rivelazione e la medesima spontaneità
nel racconto in sede di incidente probatorio (espletato nel rispetto dei canoni della Carta di Noto), la
coerenza intrinseca del narrato, l’assenza di inserzione di elementi accusatori aggiuntivi o di
circostanze additive non riferite nella prima denuncia, la presenza di plurimi riscontri costituite dalle
testimonianze assunte (dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa, dalle compagne di classe
della stessa e dalla cugina di sua madre, in ordine alle confidenze della giovane circa i reiterati abusi
sessuali che elle aveva subito, in circostanze prossime o coeve ai fatti), nonchè dai risultati delle
analisi del RIS di Roma sul materasso sequestrato presso il casolare ubicato nella cd terra degli
animali”, luogo indicato e descritto dalla persona offesa come teatro di alcuni dei rapporti sessuali
contestati in imputazione; hanno, infine, esaminato esaustivamente le censure difensive volte ad
evidenziare inverosimiglianze ed incongruenze nel narrato accusatorio (inverosimiglianza del
racconto del primo rapporto sessuate avvenuto nella cd “terra degli ulivi; epoca di assunzione della
pillola anticoncezionale da parte della persona offesa; data del primo rapporto sessuale di gruppo).
Le argomentazioni, in linea con i suesposti principi di diritto, sono congrue e logiche e si sottraggono
al sindacato di legittimità.
I ricorrenti, neppure confrontandosi criticamente con il complessivo tessuto argomentativo,
ripropongono, in sostanza, le stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di
merito, sollecitando una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, riportando stralci delle
risultanze istruttorie, rivalutazione preclusa in sede di legittimità.
Giova ricordare che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
introdotte dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv.
234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) e, in particolare,
di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,
Rv. 234148).
Ed è stato affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili quei motivi che,
deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri
stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto
processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori – come
avvenuto nella specie -, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni
degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (cfr. Sez. 1, n.
23308 del 18/11/2014 – dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601).
5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, evidenziato che in sede di appello non veniva proposto uno specifico motivo di
gravame relativo al trattamento sanzionatorio. Va, quindi, richiamato l’orientamento costante di
questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge
non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione;
non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3,
n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato
e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del
29/01/2016, Rv. 266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
La doglianza proposta è, comunque, anche manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel determinare l’aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati ha specificamente
individuato il reato base (reato di cui all’art. 609-bis cod. pen, commesso in data 15.2.2022),
giustificandone l’individuazione con specifiche argomentazioni (modalità dell’azione caratterizzate
da maggiore violenza fisica rispetto agli altri episodi), determinato la pena base (anni sette di
reclusione – in misura inferiore alla media edittale – per A.A. e anni sei di reclusione – in misura pari
al minimo edittale – per la B.B., con applicazione per entrambi dell’aumento di 1/3 per l’aggravante
di cui all’art. 609 ter n. 5 cod. pen; ha, quindi, indicato specificamente il numero dei reati in
continuazione e l’epoca di commissione degli stessi, in aderenza alle dichiarazioni rese dalla persona
offesa; l’entità della pena base e l’aumento di pena per ogni singolo reato in continuazione,
determinato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 8cod. pen., sono stati, poi, adeguatamente giustificati
attraverso l’indicazione di specifici parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (gravità dei reati, rapporto
di genitorialità, elevata intensità del dolo dimostrata dal lungo periodo di tempo nel quale si sono
ripetute le condotte), specificandosi anche che il trattamento sanzionatorio maggiore della B.B. per
gli aumenti per la continuazione, rispetto al A.A. era giustificato dalla estrema gravità della condotta
per il suo ruolo di madre della ragazza e per averla convinta a partecipare ad incontri sessuali
trilaterali.
La motivazione è adeguata e priva di vizi logici, nonchè in linea con i principi di diritto affermati in
subiecta materia da questa Corte.
Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione
della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o
attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media
edittale, ipotesi che qui non ricorre. Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena
congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o
alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto
presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere
discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009 Rv. 245596; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197); inoltre, in tema di reato
continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e
stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno
dei reati satellite, in quanto il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti
di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il
rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati
i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di
pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01; Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).
6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
8. I ricorrenti vanno condannati, inoltre, in base al disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., in via
generica, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese
dello Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione
di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82
e 83 D.P.R. n. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 277760-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo
il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 6 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024.

Separazione. Occorre tenere conto della concreta e attuale capacità lavorativa del richiedente

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 234
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA …, presso lo studio dell’avvocato …(c.f. Omissis) che
lo rappresenta e difende
– ricorrente –
Contro
B.B., rappresentata e difesa dall’avvocato …(c.f. Omissis)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. …/2023 depositata il 26/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA A.
RUSSO.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi A.A. – B.B. addebitandola al marito e
respingendo l’addebito della separazione alla moglie, ponendo a carico del marito un assegno in
favore della moglie di Euro 2.300,00 e per il mantenimento dei figli di Euro 2.000,00 assegnando alla
moglie la ex casa coniugale sita in N piazza (Omissis).
A.A. ha proposto appello che la Corte d’Appello di Napoli ha respinto rilevando che dalla prova
escussa in primo grado non emergono ragioni per addebitare la separazione alla moglie; che il
reddito del A.A. non solo derivante da lavoro dipendente ma anche da lavoro autonomo è
“certamente capiente” rispetto all’assegno, avendo egli oltretutto ereditato dalla madre la casa di
piazza (Omissis) che pur se aggravata da un “temporaneo diritto abitazione in favore dei figli” gli
consentirebbe agevolmente se venduta di fare fronte per molti anni a venire degli oneri di
mantenimento.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandosi a tre motivi. Ha
svolto difese con controricorso la B.B.
Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c.,
comma 1, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che la moglie ha redditi assai modesti,
trascurando però che l’assegno di mantenimento nella separazione -contrariamente a quanto
affermato dalla Corte territoriale – non mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il
matrimonio, ma assicura solo un contributo al coniuge economicamente più debole, sempre che,
però, lo stesso si sia attivato per la ricerca di un lavoro, e non sia invece rimasto al riguardo del tutto
inerte; in tal modo, la moglie ha aggravato ingiustificatamente la posizione debitoria del ricorrente.
Il ricorrente afferma che dopo il revirement del 2018 delle Sezioni Unite in tema di assegno di
divorzio si è ritenuto che la decisione assunta in tema di assegno divorzile possa applicarsi anche al
mantenimento, successivamente, pronunciandosi in tal senso la giurisprudenza di legittimità.
Deduce che la moglie non ha mai dato prova di essersi attivata per cercare di procurarsi i mezzi
adeguati in maniera autonoma, mentre dalle testimonianze risulta che la donna è laureata e che nel
2006 aveva svolto attività lavorativa per alcuni anni; l’attitudine al lavoro è uno degli elementi che è
indispensabile esaminare ed è stato e disatteso prima dal Tribunale di Napoli e poi dalla Corte la
quale ha semplicemente valorizzato l’esigenza di assicurare al coniuge un tenore di vita adeguato a
quello goduto in costanza di matrimonio.
2.- Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
La Corte territoriale si è limitata ad affermare che la moglie al momento della separazione non
lavorava e che ha diritto di conservare l’elevato tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza,
senza valutare se ella sia in possesso di risorse economiche tra le quali rileva certamente, oltre che
l’eventuale patrimonio, anche la capacità lavorativa, da valutarsi in concreto e non in astratto (Cass.
n. 24049 del 06/09/2021).
2.1.- Non si tratta qui di estendere automaticamente alla separazione i principi affermati da questa
Corte in tema di assegno divorzile (Cass. S.U. 18287/2018), quanto di verificare se sussistano i
presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento ed in che misura, con accuratezza e
considerando la concreta situazione, pur tenendo fermo che assegno di divorzio ed assegno di
mantenimento sono diversi quanto a natura presupposti e funzioni; e segnatamente, l’assegno di
mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è correlato al tenore
di vita ed è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall’altro
coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art 156 c.c.).
2.2.- Nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha funzione conservativa,
pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, tanto che questa Corte
ha affermato che in tema di crisi familiare, in ragione dell’unica causa della crisi, nell’ambito del
procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche con
domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Secondo l’id quod prelumque accidit, si osserva che la crisi separativa conduce, sia pure
attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamento delle posizioni soggettive (diritti e
doveri) dei coniugi, dal fatto separativo e con altissima probabilità all’esito divorzile successivo
(Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
2.3.- Il diritto all’assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza
materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto; il principio di parità richiede che tale sostegno sia
reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in
motivazione).
3.- Il Collegio ritiene di aderire a tutt’oggi a questo orientamento, considerando che l’assegno di
mantenimento è fondato – come sopra si diceva – sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e
non ha – a differenza dell’assegno di divorzio – componenti compensative. Tuttavia, deve rilevarsi
che l’accertamento del diritto ad esser mantenuti dall’altro coniuge a seguito di separazione non è
scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà,
incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge
separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio
di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali
presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che
nessuno si sottragga ai propri doveri.
4. – Deve quindi rilevarsi che ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione,
vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di
risorse adeguate. L’art. 156 parla invero di mancanza di “adeguati redditi propri”, e non di “mezzi
adeguati” come l’art. 5 della legge divorzile, ma, ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale
capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi
propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso
interessato.
4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il riconoscimento dell’assegno previsto
dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può
estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in
grado di procurarsi da solo (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Ed ancora si è affermato che l’attitudine
al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento
valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del
giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del
06/09/2021).
Nella specie la Corte d’Appello di Napoli non ha fatto buon governo di questi principi nell’omettere
qualsivoglia indagine sulle capacità lavorative concrete della richiedente assegno e non indagando
sulla possibilità che la moglie si procuri redditi diversi, ad esempio da patrimonio, limitandosi ad
affermare che la stessa al momento della separazione non lavorava.
5.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta il travisamento della prova in relazione all’art 360 n.
5 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 132 comma 4 c.p.c. Il ricorrente deduce che la Corte
d’Appello ha evidentemente travisato la prova circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato
oggetto di discussione tra le parti ed in particolare non ha valutato la relazione di consulenza tecnica
del dott. C.C. e la documentazione fiscale allegata depositata dal ricorrente nel giudizio di primo
grado, affermando sulla base di semplici presunzioni e considerazioni soggettive che esso ricorrente
avrebbe un reddito fortemente superiore a quanto emerge dagli atti di causa, non valutando il
documentato peggioramento delle sue condizioni economiche patrimoniali, né la effettiva
consistenza del suo reddito che è pari ad Euro 1.715,00 mensili; lamenta che il giudice d’appello
abbia omesso di valutare la situazione di sovraindebitamento dando valore al tenore di vita passato
dei coniugi e allo svolgimento di ulteriore attività lavorativa che non è stata provata.
6.- Il motivo è fondato.
La sentenza incorre nel vizio di nullità per omessa motivazione sul punto della capacità patrimoniali
del A.A. dal momento che la Corte napoletana, a fronte delle contestazioni dell’interessato il quale
ha documentato il suo reddito da lavoro dipendente anche con una consulenza di parte, si è limitata
a osservare che “come documenta la difesa dell’appellata” il reddito del A.A. è tuttora costituito non
solo da proventi di lavoro o dipendente ma anche da introiti da lavoro autonomo ed è un importo
complessivo lordo “certamente capiente” per il pagamento di cui è onerato.
Si tratta di una motivazione apparente, che per quanto graficamente esistente, non offre contezza
delle ragioni per le quali il A.A. è stato ritenuto in grado di pagare un assegno di mantenimento di
Euro 2.300,00 a fronte di un reddito documentato in misura inferiore. Segnatamente non è stato
specificato né che tipo di lavoro autonomo svolge, su quali prove si fonda l’accertamento dello
svolgimento di attività libero professionale e a quanto ammonta il reddito che ne ricaverebbe;
giungendo poi infine a valutare quale disponibilità economica l’essere proprietario della casa
coniugale assegnata alla moglie.
Peraltro, non è chiaro se la casa sia effettivamente gravata da “temporaneo” diritto di abitazione in
favore dei figli, come dice la Corte napoletana, verosimilmente male inquadrando la fattispecie,
posto che la assegnazione della casa al genitore convivente con i figli medesimi costituisce invece un
diritto personale di godimento (Cass. n. 4719 del 03/03/2006), mentre il diritto di abitazione è un
diritto reale. In ogni caso, la possibilità di venderla è stata valutata quale posta attiva del patrimonio
del soggetto obbligato in termini generici ed astratti. Se la casa è effettivamente gravata da diritto
reale di abitazione o da diritto personale di godimento opponibile ai terzi, avrebbe dovuto essere
valutata la concreta appetibilità sul mercato di un bene con tale vincolo; se libera da vincoli
opponibili a terzi, a parte l’incongruenza di suggerire una soluzione contraria all’interesse dei figli a
mantenere il loro ambiente domestico, avrebbe dovuto valutarsi che il padre in caso di rilascio della
casa in favore del terzo acquirente dovrebbe farsi carico delle spese abitative del nucleo familiare.
7.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132
c.p.c., e la nullità della sentenza in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il
giudice territoriale non si è pronunciato sul motivo di appello relativo all’addebito della separazione
posto a carico di esso ricorrente.
La parte deduce la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca
dell’addebito al marito sull’errato presupposto che lo stesso non avesse spiegato nessuna domanda
in tal senso. Invece nell’atto di appello si legge a pag. 24 e 25: “impugna altresì la suddetta sentenza
esattamente nella parte in cui la separazione viene addebitata al Dott. A.A. La causa della crisi
coniugale è da ascriversi in via esclusiva alla sig.ra B.B. per le gravi violazioni dei doveri coniugali
da lei posti in atto in costanza di matrimonio e, più precisamente, per i comportamenti gravemente
ingiuriosi ed irrispettosi rivolti al marito e ai di lui familiari, che hanno determinato l’intollerabilità
della prosecuzione della convivenza fra i coniugi” avendo peraltro esso ricorrente contestato che tra
i presunti tradimenti e la crisi coniugale vi fosse un nesso causale.
8. – Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello, limitandosi ad esaminare la domanda di addebito alla moglie, ha omesso
effettivamente di pronunciarsi per intero sul motivo di appello, non cogliendone la effettiva portata.
Dal tenore dell’atto d’appello trascritto dalla parte, si desume che obiettivamente vi era
impugnazione del capo di sentenza di primo grado che ha addebitato la separazione al A.A., avendo
costui dedotto che la responsabilità della crisi non era sua ma esclusivamente della moglie, il che è
cosa ben diversa dal prospettare che la responsabilità sia di entrambi
Controparte eccepisce che il A.A. non abbia riportato le conclusioni dell’atto d’appello; tuttavia la
parte dell’atto d’appello che egli trascrive è più che sufficiente a fare ritenere che egli abbia proposto
detta questione, rendendo evidente che il suo obiettivo non era quella di ottenere una sentenza di
addebito reciproco bensì una sentenza di addebito in via esclusiva alla moglie, e ponendo quindi
una questione non adeguatamente esaminata dalla Corte d’Appello la quale si è limitata ad
affermare che i litigi di cui aveva riferito il teste Stara non avevano avuto incidenza casuale sulla fine
del rapporto e a richiamare, quanto alla incidenza causale dei comportamenti del A.A. una
valutazione, resa da una teste nel giudizio canonico, e non fatti oggettivi. Si tratta quindi di una
valutazione parziale che non tiene conto della complessiva esposizione del motivo di appello.
Deve qui ricordarsi che secondo la giurisprudenza adi questa Corte che tanto nel regime previgente
alla riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, che in quello successivo la mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò
destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo
equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto
complessivo dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà
di proporre impugnazione per quello specifico motivo (Cass. n. 25751 del 2013 e Cass. n. 41438 del
23/12/2021);
Ne consegue, in accoglimento di tutti i motivi del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e
il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai
principi sopra richiamati e in particolare al seguente principio di diritto:
In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell’art
156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore
di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell’assegno di divorzio, componenti
compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi
propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l’istante non
la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può
estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in
grado di procurarsi da solo.
La Corte d’Appello provvederà anche sulle spese in esse comprese le spese del giudizio di
legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di
Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2025.

Testamento. L’indisponibilità dell’originale del documento è superata dagli esiti della C.T.U.

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 15 gennaio 2025 n. 1012
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in…(Omissis), presso lo studio dell’avvocato ….(Omissis), che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato …(Omissis), con procura speciale in atti;
– RICORRENTE –
contro
B.B., elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE dell’avvocato
…(Omissis), che la rappresenta e difende, con procura speciale in atti;
– CONTRORICORRENTE-
e
C.C.;
– INTIMATO –
avverso la sentenza di Corte d’appello di Genova n. 675/2023, depositata il 09/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere Giuseppe
Fortunato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 675/2023, la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello di D.D., confermando
la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’autenticità del testamento redatto da E.E. in data
16.7.2015, il quale, nel disporre di tutto il patrimonio, aveva attribuito alla moglie B.B. il 50% dell’asse
ereditario, e all’attrice e al fratello C.C. esclusivamente la quota legittima.
Secondo il giudice distrettuale la consulenza svolta nel procedimento di mediazione, cui non
avevano partecipato tutti i chiamati alla successione e che, peraltro, neppure aveva accertato in modo
inequivoco la falsità della scheda testamentaria, data l’indisponibilità dei documenti in originale, era
superata dagli esiti della c.t.u., che aveva utilizzato la più avanzata metodologia di analisi dello
scritto e rilevato plurimi elementi di convergenza tra il testamento e le scritture di comparazione. Ha
respinto, dichiarandola generica e valutativa, la prova orale capitolata dall’appellante, regolando le
spese.
Per la cassazione della sentenza di appello …ha proposto ricorso affidato a sei motivi.
B.B. resiste con controricorso e con memoria illustrativa; C.C. non ha formulato difese.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.
Su istanza del ricorrente, che ha chiesto la decisione, è stata fissata l’adunanza camerale.
2. È infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relata di
notifica della sentenza, dovendo evidenziarsi che la sentenza è stata depositata in data 9.6.2023 e che
l’impugnazione in cassazione è stata proposta con notifica avviata il 31.8.2023, entro il termine di
sessanta giorni dal deposito (Cass. 17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021).
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di
merito non abbia pronunciato sulla questione proposta con la comparsa conclusionale di appello
circa il fatto che in calce al testamento era presente l’espressione “in fede” e non la sottoscrizione di
E.E., con conseguente nullità dell’atto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1421 c.c., per non aver la Corte rilevato d’ufficio il
difetto di sottoscrizione e l’invalidità del testamento.
Il terzo motivo il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il giudice di
appello rilevato l’errore in cui era incorso il consulente, non avvedutosi che il testamento era privo
di firma, e per esser incorso in un errore di percezione riguardo alla completezza del documento.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
L’assenza di sottoscrizione del testamento è smentita dalla Corte di merito, che ha accertato
l’autenticità della scheda in tutti i suoi elementi e la sua validità, con pronuncia esplicita anche
quanto alla presenza della firma, conformemente agli esiti della consulenza, fondata sulla
comparazione del testamento con documenti originali del testatore e con valutazione del tratto
grafico di tutto il testo della scheda testamentaria, condotto con strumentazione tecnica (cfr.
sentenza, pag. 9).
Non può neppure imputarsi alla Corte di merito un errore di percezione circa la presenza della
sottoscrizione invece che della dicitura “in fede” in calce al testamento, vizio peraltro denunciabile
con la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., e non con il ricorso in cassazione.
Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, si versa in ipotesi di cd. doppia conforme, con la
preclusione sancita dall’art. 348, commi IV e V c.p.c. e comunque il testamento, quanto alla sua
completezza e validità, è stato specificamente esaminato (Cass., sez. un., 8053/2014).
4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 183, settimo comma, c.p.c., 2697 c.c.,
censurando la mancata ammissione delle prove testimoniali, sull’assunto che il giudice era tenuto
ad utilizzare tutti i mezzi di prova per l’accertamento dell’autenticità della scheda.
Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116, 183, settimo comma, c.p.c. e 2697
c.c., per non aver il giudice dato ingresso alla prova orale vertente sugli accertamenti svolti dai periti
di parte sulla presenza di solchi ciechi nello scritto.
Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 183, comma settimo, c.p.c. e 2697 c.c.,
lamentando la mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrare che il teste, che aveva
lavorato con il de cuius, ne conosceva il tratto grafico ed era in condizione di riferire sull’autenticità
del documento.
I tre motivi sono infondati.
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per
cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della
controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea
a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di
merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 3075//2006; Cass.
11501/2006; Cass. 4178/2007; Cass. 11457/2007; Cass. 11353/2010; Cass. 16214/2019; Cass. 18072/2024).
Ha evidenziato la Corte d’appello che il capitolo di prova era privo di dettagli riguardo agli elementi
di divergenza del tratto grafico, verteva direttamente sulla riferibilità dello scritto alla mano del
testatore, oltre che sul fatto che il teste aveva lavorato per un lungo periodo fianco a fianco con il de
cuius, potendo il teste esprimere un proprio personale apprezzamento, non idoneo ad inficiare con
carattere di certezza il contrario accertamento fondato sulla c.t.u.
Risulta esplicito il giudizio di insufficienza del mezzo istruttorio rispetto alla finalità di dimostrare i
fatti controversi, senza alcuna assoluta negazione della possibilita che il giudizio di falso possa
fondarsi anche su elementi diversi dalla consulenza, se pertinenti.
Quanto all’audizione dei periti, si deve osservare che nel quadro del principio, espresso nell’art. 116
c.p.c., di libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di prova legale – il giudice
civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti
per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente gli altri
mezzi istruttori richiesti dalle parti.
La presenza di solchi ciechi nello scritto è risultata non decisiva alla luce dei plurimi elementi di
conferma dell’autenticità della scheda (cfr. sentenza pag. 9). Il relativo apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità, essendo logico e coerente il valore preminente ed esaustivo
attribuito alla consulenza tecnica (Cass. 11176/2017).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art.
380 – bis, c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 –
bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna
della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente
determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle
ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad Euro 500 e non superiore a
Euro 5.000; cfr. Cass., sez. un., 27433/2023; Cass., sez. un., 27195/2023; Cass., sez. un., 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro
8.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese
generali in misura del 15%, nonché di Euro 8.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e
dell’ulteriore importo di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2025.

Diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni a contenuto sessuale

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 17 gennaio 2025, n. 2112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale
di Napoli Nord, che aveva dichiarato A.A. colpevole del delitto di cui all’art. 617-septies cod. pen. (in
esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo B), per avere diffuso, mediante
applicativo whatsapp, una ripresa audio/video, effettuata fraudolentemente con il proprio telefono
cellulare, di un incontro privato avvenuto con B.B., avente a oggetto le fasi immediatamente
successive a un rapporto sessuale tra i due, avvenuto all’interno dell’abitacolo dell’autovettura in uso
alla p.o., in cui la stessa appariva in pose intime.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato D.
D.I., che svolge tre motivi – enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
2.1. Vizi di motivazione in relazione al primo motivo di appello, laddove ci si doleva della mancata
dimostrazione della diffusione del video incriminato a opera dell’imputato, evidenziando come la
sentenza abbia affidato l’affermazione di responsabilità alla ‘verosimile’ riconducibilità della condotta
diffusiva all’imputato, in spregio al principio del ‘ragionevole dubbio’, senza neppure prendere in
considerazione la possibilità che il video sia stato estrapolato dal telefono della p.o. o l’alternativa
dell’accesso di un hacher all’interno del cellulare. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, si lamenta che
non sia stato provato il dolo specifico, incompatibile con il ravvisato dolo eventuale.
2.2. Vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen. Si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia valorizzato profili di
negatività del fatto senza procedere a una valutazione complessiva, prendendo in esame aspetti, quali
la incensuratezza e la giovanissima età dell’imputato, l’assenza di abitualità e la rudimentalità della
condotta.
2.3. Vizi di motivazione in relazione all’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, per il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena,
riconoscibili in ragione dell’atteggiamento processuale collaborativo tenuto dall’imputato, sia in sede
di interrogatorio che optando per il rito abbreviato.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
1.1.Non ha pregio il primo motivo, laddove ci si duole del vizio di motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui ha affermato la riconducibilità della diffusione dei video incriminato
all’imputato affidandosi a un mero giudizio di verosimiglianza.
1.2.In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, emerge che la
Corte di appello – nel condividere il percorso argomentativo esplicitato dal giudice di primo grado –
ne ha pedissequamente riportato le valutazioni, conformemente a questi ritenendo espressamente
provata “oltre ogni ragionevole dubbio” la responsabilità dell’imputato, alla luce di plurimi indici,
analiticamente indicati in entrambe le sentenze di merito (dichiarazioni analitiche e dettagliate della
p.o., riscontri provenienti dalle altre prove dichiarative, perizia sui cellulari, dichiarazioni
dell’imputato), della riconducibilità al A.A. della diffusione del video fraudolentemente carpito.
1.3.Nel riportare le valutazioni del primo giudice, la Corte di appello ha, effettivamente, inserito
l’avverbio “verosimilmente” (pg.3) con riguardo alla attribuibilità della condotta di diffusione del
video, ma, all’evidenza, si tratta di una improprietà linguistica (da elidere) resa palese dal complessivo
ragionamento probatorio nel quale, impropriamente, essa si inserisce. La sentenza impugnata ha,
invero, dato conto delle ragioni della ritenuta captazione fraudolenta delle immagini, e, cioè
dell’assenza di consenso della p.o., come plasticamente reso evidente – oltre che dalle modalità della
ripresa, fugacemente realizzata subito dopo un rapporto sessuale, – da alcune immagini del video, in
cui la p.o. esprime la propria sorpresa e contrarietà per quell’azione improvvida, invitando l’autore a
mettere da parte il telefono, e delle ragioni del convincimento per cui l’autore della diffusione non
poteva che essere stato il A.A.: i due giovani era soli in auto quando vennero fatte le riprese, e il video
è venuto in possesso della p.o. solo dopo che era stato già diffuso.
1.4. Quanto alle possibilità alternative che non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di
appello – al di là della considerazione che, invece, la Corte di appello, e già il primo giudice, avendo
specificamente argomentato in merito alle ragioni per cui hanno ritenuto che la diffusione del video
fosse attribuibile al A.A., hanno, in tal modo, implicitamente escluso altre possibili ricostruzioni del
fatto – giova anche considerare come, essendo stato dedotto, in proposito, il vizio di motivazione di
cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la predetta censura non concerna né la ricostruzione
dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica
che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella
motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In particolare, con riguardo al vizio di illogicità della motivazione,
la menzionata disposizione postula che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la
decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741). La giurisprudenza di
legittimità è, invero, chiara nell’affermare che “non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza
che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame,
quando il suo ridetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza” (Sez. 4, n. 5396
del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv. 284096). Sotto tale aspetto, la doglianza si risolve in un dissenso
‘decisionale’, inidoneo, come tale, a segnalare in questa sede precarietà logiche della decisione
impugnata o, peggio, vuoti di motivazione sui punti interessati, peraltro dovendo sottolinearsi come
l’imputato non abbia offerto realistiche alternative da confrontare, non potendo aver rilievo, a fini
inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un’ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se
in astratto plausibile (da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204), come quella dell’azione di un
‘hacher’ prospettata dalla difesa. Invero, la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è propria del
giudice del merito e, quando l’interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione, continua
ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma che ha novellato l’art. 606
comma primo lett. e) cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la
valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui è inserita e che un simile
compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale
suggeritagli dal ricorso per cassazione. (V. in argomento, Sez. 2, 23/03/2006, n. 1399 e Sez. 6,
24/03/2006, n. 14054, Rv. 233454). A ciò deve aggiungersi che neppure l’emersione di una criticità
su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare
l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia
rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri,
Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che
riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli
essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione, quale risultante dall’esame del
complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del
08/02/2013, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Rv.
212053). 2. Non è fondata neppure la doglianza incentrata sull’elemento soggettivo.
2.1. È opportuno, a tale proposito, ricordare che il delitto di diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente, previsto dall’articolo 617-septies del codice penale – in attuazione della legge delega del
23 giugno 2017, n. 103, intervenuta a seguito di un lungo dibattito critico, generato soprattutto della
diffusione da parte dei mass media dei contenuti delle intercettazioni e dalla lesione del diritto alla
riservatezza non solo dei soggetti diretti destinatari dell’ intercettazione, ma anche dei soggetti esterni
e coinvolti in quanto semplici interlocutori del soggetto-bersaglio – è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs.
29 dicembre 2017, n. 216, con decorrenza dal 26 gennaio 2018, per reprimere comportamenti che
violano la riservatezza degli individui (e, contestualmente, la loro reputazione e immagine) tramite la
diffusione di materiale raccolto fraudolentemente, ai fine di danneggiare i beni giuridici menzionati;
con tale innesto, si sono volute colmare lacune emerse nel sistema penale riguardo alla tutela della
riservatezza, colpita da aggressioni poste in essere mediante l’impiego di sistemi captativi a carattere
tecnologico.
2.2. L’art. 617-septies cod. pen. punisce “Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o
immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di
incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o
telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.”
L’inserimento della disposizione nel Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titolo dodicesimo (Dei
delitti contro la persona), Capo Terzo (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione Quinta (Dei
delitti contro l’inviolabilità dei segreti) del codice penale fornisce indicazioni sul bene giuridico che
si intende tutelare: la norma affonda le proprie radici nell’ art. 15 Cost., che tutela la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, ma anche nell’art. 21 Cost. posto
a presidio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La tutela della libertà e segretezza delle conversazioni e comunicazioni passa naturalmente anche
dalla inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), dal momento che, con la norma di nuovo conio, non
si può garantire tutela alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero (quale che sia la forma
assunta) avvenuta in un contesto ed in luogo pubblico per volontà delle parti o per le specifiche
modalità con cui la comunicazione/conversazione viene concretamente posta in essere.
Si può cogliere, dunque, la ratio della norma incriminatrice, non soltanto nella libertà e segretezza
delle conversazioni o comunicazioni, ma anche nella tutela dell’onore e della reputazione degli
interlocutori della conversazione, di qualsiasi genere, che avvenga in privato, i cui contenuti sono e
devono intendersi destinati a rimanere tra i presenti (i quali hanno diritto a non vedere carpite con
l’inganno parole o esternazioni di qualsivoglia genere, e a vederle diffuse nell’etere), semprechè non
sussista espresso consenso alla divulgazione.
In questo senso, si può affermare che la inviolabilità e la segretezza delle comunicazioni o
conversazioni sono protette dalle ingerenze esterne o dalla arbitraria e non autorizzata diffusione extra
presenti, non soltanto perché viene in tal modo garantita la libera esplicazione e manifestazione del
pensiero, ma anche per evitare che una indebita circolazione dei contenuti di conversazioni o
comunicazioni private possa ledere la reputazione e l’onore del soggetto passivo.
Giova richiamare un passo della Relazione illustrativa trasmessa al Parlamento, la quale chiarisce
che: “La norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate
con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo scopo di
recare nocumento all’altrui reputazione. Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa
registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della
successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi
tecnologici del tutto idonei all’ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti
senza l’altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e ali ‘uso dei soci al
media). Ne consegue un grave pregiudizio all’onore e alla dignità della vittima, discendente dalla
divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una
comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva
restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.”
La previsione della procedibilità a querela conferma come oggetto di tutela dell’art. 617-septies cod.
pen. sia l’interesse del singolo al mantenimento del proprio onore e della reputazione e a evitarne la
compromissione a seguito di indebite e non autorizzate divulgazioni all’esterno delle manifestazioni
del proprio pensiero, espresse in privato.
2.3.Sul piano strutturale, la condotta sanzionata consiste nella diffusione di una captazione
fraudolenta, effettuata mediante riprese audio/video o registrazioni, di conversazioni o incontri di tipo
privato, alle quali l’agente abbia preso parte o sia stato presente.
La fattispecie in questione pone il tema del raffronto con i reati a sfondo sessuale come quello di
“diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, previsto dall’art. 612-ter cod. pen.,
che si sostanzia nella divulgazione non autorizzata online di file multimediali a contenuto
sessualmente esplicito, soprattutto a scopo di vendetta nei confronti dell’ex partner. L’art. 612-ter:
punisce chiunque “invia, consegna, cede, pubblica o diffonda immagini o video a contenuto
sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentate”.
Peculiarità di questo tipo di immagini e video – oltre alla connotazione del loro contenuto, che deve
essere sessualmente esplicito, laddove nel reato di cui all’art. 617-septies assume rilievo la fraudolenta
captazione delle immagini/registrazioni di dati sensibili – è che gli stessi sono girati con il consenso
della persona ritratta (all’interno di coppie, nell’ambito di momenti intimi consensuali). A essere non
consensuale, dunque, nel reato di cui all’art. 612-ter, non è la realizzazione del materiale pornografico,
ma la sua successiva diffusione.
2.4. Sotto il profilo soggettivo, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 617-septies cod. pen.,
si richiede che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all’immagine altrui, con tale
previsione risultando chiaro, in coerenza con le descritte rationes, come la acquisizione fraudolenta
di conversazioni/incontri privati abbia l’obiettivo di tutelare non solo la segretezza delle conversazioni
e delle comunicazioni, ma anche la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa
dovuta alla divulgazione di dati sensibili. In tale contesto normativo, la captazione in quanto tale
costituisce un antefatto penalmente irrilevante, richiedendosi che la condotta miri ad arrecare danno
alla reputazione e all’immagine altrui.
La norma incriminatrice in questione si caratterizza, dunque, per la presenza del dolo specifico nel
soggetto agente, richiedendosi, cioè, quale elemento essenziale della fattispecie, un requisito di natura
psichica, consistente in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente: la
norma, punendo la fraudolenta ripresa, audio o video, di incontri privati, o la registrazione, anch’essa
fraudolenta, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, a cui l’agente abbia preso parte o abbia
presenziato, richiede, ai fini della configurazione del reato de quo, non la mera diffusione del
materiale, bensì che la diffusione avvenga al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine.
Non sarebbe, ad esempio, sufficiente a integrare il reato la sola diffusione di immagini o registrazioni
carpite senza il consenso della vittima, pur supportata dal dolo generico: non è punibile,
esemplificando, la condotta di chi abbia ‘cliccato’ sul tasto condividi, richiedendosi il quid pluris,
sotto il profilo soggettivo, costituito dall’intenzione di danneggiare l’immagine e la reputazione della
persona offesa, uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, una
proiezione finalistica, sebbene non se ne richieda, ai fini dell’esistenza della fattispecie, l’effettivo
conseguimento.
È chiaro che tale finalizzazione della volontà presuppone il dolo – generico – richiesto per la
realizzazione dell’evento tipico della fattispecie (diffusione delle immagini o della registrazione),
comprensivo quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la messa
in circolazione delle riprese o delle registrazioni fraudolentemente carpite possa determinarne la
diffusione.
2.5.Alla luce di tali coordinate, rileva il collegio come, nella sentenza impugnata, l’affermazione della
Corte di appello, circa la ravvisabilità dell’elemento psicologico del dolo eventuale nella fattispecie
in esame, debba essere intesa come riferita all’elemento soggettivo che sorregge la condotta materiale
del reato, da intendersi quale volontaria messa in circolazione del video ritraente un momento intimo
dell’incontro privato tra l’imputato e la p.o. e la sua eventuale diffusione.
Poiché però, ai fini della integrazione della fattispecie criminosa si richiede, sotto il profilo soggettivo,
che la condotta diffusiva (dolo generico, anche eventuale) sia accompagnata dalla finalità di arrecare
danno all’immagine o alla reputazione della vittima (dolo specifico), va ricordato come la prova di
tale elemento possa essere tratta da ogni elemento utile allo scopo, attraverso un ragionamento logico-
inferenziale, secondo le regole generali in tema di valutazione dell’elemento soggettivo del reato,
desumendolo, cioè, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa,
attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva
del soggetto, in modo da evidenziarne, oltre alla cosciente volontà e rappresentazione degli elementi
oggettivi del reato, l’intenzione di danno specificamente richiesto dalla norma.
2.6.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato come le modalità della condotta fossero
chiaramente fraudolente, e la diffusione del video imputabile all’odierno ricorrente, mentre il fine
specifico perseguito dall’agente può trarsi dalla stessa oggettiva materialità della condotta, ovvero
dalle modalità con le quali il filmato è stato realizzato, immediatamente dopo il rapporto sessuale (ciò
che rende evidente una finalità diversa da quella erotica o comunque collegata al rapporto sessuale
appena consumato) e dal mezzo di diffusione del filmato, che è stato fatto circolare su una chat di
amici, comuni anche alla p.o., elementi che appaiono direttamente esplicativi della precisa volontà di
danneggiare la reputazione della vittima. È, dunque, riscontrabile nella fattispecie in esame, accanto
al dolo generico (anche eventuale) che deve supportare psicologicamente la condotta diffusiva,
l’ulteriore elemento volitivo necessario ai fini dell’integrazione del delitto sotto il profilo soggettivo,
costituito dalla specifica volontà di danneggiare la vittima, integrante il dolo specifico.
2.7. Il principio di diritto che deve essere affermato è, quindi, che, ai fini dell’integrazione del reato
di cui all’art. 617-septies, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in
capo all’agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all’altrui reputazione o
immagine.
3. Non ha pregio il secondo motivo con cui ci si duole del vizio argomentativo che sorregge, nella
sentenza impugnata, il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la lieve
entità del fatto. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato plurimi indici della gravità del fatto (pg.4),
con valutazione del tutto coerente con ì principi di diritto affermati da questa Corte, anche nella sua
più autorevole composizione. Invero, le Sezioni Unite Tushaj’ (S.U. n. 13681 del 25/02/2016) hanno
rilevato che l’art. 131-bis cod. pen. fa riferimento testuale alle modalità della condotta, per inferirne
che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di
estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della
condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla
legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre, pertanto, avere riguardo – ai fini della
applicabilità della causa di non punibilità – al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita
da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente, perché non è in questione la
conformità al tipo (la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo, ma il
cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l’entità
del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta
nella sua componente oggettiva e soggettiva. Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità
dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per
l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 -bis cod. pen.
sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del
riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che
l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche
di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte del primo
comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del
danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità. (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez.
6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), Sez. 7
Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). Risulta, pertanto, del tutto decontestualizzata,
rispetto a tale canone ermeneutico, la doglianza difensiva incentrata sulla mancata valorizzazione di
alcuni indici favorevoli al ricorrente, giacché, come detto, la Corte di appello ha enucleato una
pluralità di fattori di segno opposto.
4. Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di
appello ha dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio
della sospensione condizionale della pena (pg. 5). Invero, l’art. 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice
la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno
determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta “post
delictum”, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l’opportunità di attenuare la pena edittale.
Trattandosi di valutazione di merito, essa si sottrae alle censure di legittimità, potendo il giudice di
merito escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf.
sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole
o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).
4.1. In tema di sospensione condizionale della pena, vige il medesimo principio di diritto già sopra
richiamato, secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha
l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi
ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731
del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.l, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).
5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
5.1. L’imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Poiché la parte civile è ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali
spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli
artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019. (dep. 2020), De Falco, Rv.
277760).
5.2. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri
dati identificativi, a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,
l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di
appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2025.

Rito famiglia ante- Cartabia. I provvedimenti del G.I. non sono reclamabili

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2025 n. 2299
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso …/2023 proposto da
A.A.; B.B.; rappresentate e difese dall’avv. …per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
C.C., rappres. e difeso dagli avv.ti…, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
-intimato-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. …/2023, depositata in data 5.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.12.2024 dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo.
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. …/19, in data 28/02/19, il Tribunale di Verona, dichiarava la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto tra C.C. e A.A. ai sensi dell’art. 4, comma 12, L. 898/70, disponendo,
con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche
del divorzio.
Con sentenza definitiva dello stesso Tribunale, emessa nel 2023, veniva rigettata la domanda della
A.A. di assegnazione della casa coniugale, ponendo a carico di C.C. l’obbligo di versare a titolo di
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne B.B. la somma di Euro 550,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT, con versamento diretto alla figlia e decorrenza dal
mese di gennaio 2022, oltre alla forfettizzazione delle spese straordinarie nella misura di Euro250,00
mensili e conguaglio alla fine di ogni semestre.
Al riguardo, il Tribunale osservava che la domanda materna di assegnazione della casa coniugale
era palesemente infondata, tenuto conto che la revoca di tale assegnazione alla ex moglie era stata
disposta con la sentenza non definitiva sullo status n. …/19 resa in data 28/02/19 che, in difetto di
impugnazione delle parti – le quali non avevano fatto riserva di appello – era ormai passata in
giudicato ed era, quindi, divenuta definitiva, restando del tutto irrilevanti sul tema le deduzioni
della ex moglie in ordine sia alla pretesa natura fittizia del trasferimento di residenza della figlia, sia
alle condizioni economico/reddituali delle parti, sia alle condizioni di salute della stessa B.B.;
nell’accordo siglato dai coniugi il 25/07/14, la pretesa natura fittizia del trasferimento di residenza
della figlia non emergeva in alcun modo, poiché in esso si faceva espresso riferimento alla frequenza
da parte della stessa dell’Istituto paritario sito in P, che necessariamente presupponeva la presenza
nella città siciliana per tutta la durata del corso; doveva pertanto escludersi che da tale documento
risultasse un accordo tra le parti volto a mantenere la residenza effettiva della figlia presso la casa di
Legnago, emergendo per contro documentalmente l’avvenuto trasferimento di B.B. a P, necessario
per motivi di studio; a fronte di tale compendio probatorio, madre e figlia non avevano fornito in
causa alcuna prova concreta del fatto che nel periodo in esame (2014/2015) la figlia fosse, invece,
effettivamente rimasta ad abitare stabilmente a L; in caso di separazione o divorzio, il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale o di revoca dell’assegnazione è pronunciato nei
confronti del coniuge, non dei figli, sicché non aveva pregio la tesi dell’ex moglie per cui la sentenza
non definitiva del Tribunale di Verona sarebbe nulla perché emessa senza la partecipazione al
procedimento della stessa figlia (chiamata in causa dopo la pronuncia della sentenza non definitiva,
per l’integrazione del contraddittorio sulla domanda paterna attinente alla elisione/modifica del
contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne), tenuto conto che, nel giudizio
relativo alla domanda della moglie di assegnazione della casa coniugale, la figlia non era
litisconsorte necessaria (senza considerare che sia la moglie che la figlia, costituite in giudizio dopo
la sentenza non definitiva che aveva revocato l’assegnazione della casa, non avevano impugnato nei
termini la sentenza stessa, né fatto espressa riserva d’appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c.); non era
parimenti meritevole di accoglimento neanche la domanda di figlia e moglie diretta all’aumento del
contributo paterno al mantenimento della figlia B.B., tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria sia
in ordine alle condizioni reddituali/patrimoniali dei due genitori, sia in ordine alle condizioni di
salute della figlia; richiamato integralmente per relationem, a tale riguardo, il contenuto
dell’ordinanza depositata il 22/01/22, con la quale il giudice, all’esito di puntuale disamina sia della
documentazione reddituale/patrimoniale prodotta in causa dalle parti, sia delle condizioni di salute
della figlia, e valutata la circostanza dedotta da madre e figlia che quest’ultima, pur avendo ottenuto
un cambio di residenza per esigenze di studio, non aveva mai, di fatto, cessato la coabitazione con
la madre, né acquisito l’indipendenza economica, aveva rideterminato in Euro550,00 mensili il
contributo paterno al mantenimento di B.B. (originariamente stabilito, in sede di separazione
consensuale nel 2010, nella misura di Euro350,00 mensili, rivalutato alla data dell’ordinanza a circa
Euro390,00), con versamento diretto alla figlia stessa e decorrenza dal mese di gennaio 2022,
stabilendo la forfettizzazione delle spese straordinarie nella misura di Euro250,00 mensili, con
conguaglio alla fine di ogni semestre; madre e figlia hanno, invece, chiesto l’aumento a Euro1.200,00
mensili (in via principale) e a Euro700,00 mensili (in via subordinata) della contribuzione a carico
del padre e la forfettizzazione delle spese straordinarie, avendo entrambe allegato la natura
invalidante delle patologie che affliggevano la ragazza e la difficoltà di ottenere il pagamento della
quota paterna delle spese sanitarie, per avere il padre da sempre disconosciuto e sminuito l’esistenza
e la gravità dei problemi di salute della figlia; il contributo al mantenimento di quest’ultima poteva
essere confermato nella misura già stabilita dall’ordinanza depositata 22/01/22, pari a Euro550,00
mensili, con versamento diretto alla figlia e decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre alla
forfettizzazione delle spese straordinarie nella misura di Euro250,00 mensili, con conguaglio alla fine
di ogni semestre, non avendo le parti allegato alcun significativo mutamento delle rispettive
condizioni reddituali; nella detta ordinanza, il giudice aveva evidenziato che “…sulle entrate del
ricorrente grava la metà della rata di mutuo della casa familiare (in comproprietà con la ex moglie
A.A.) pari ad Euro 258,50 e da quanto risulta in atti il ricorrente sta pagando anche gli arretrati delle
rate di mutuo, anche per la quota parte della ex moglie resistente (cfr. doc. 26C; doc. 26B)”, ed aveva
altresì precisato che “…il ricorrente sta quindi anticipando la quota della rata di mutuo anche per la
parte della resistente”; la madre resistente e la figlia chiamata in causa avevano documentato che ad
B.B., a seguito di riconoscimento da parte della Commissione medica INPS di una invalidità del 75%
della ragazza, in conseguenza della diagnosi di “soggetto con diatesi allergica e diagnosi di malattia
rara (sindrome di Elhers Danlos tipo ipermobile in terapia con cannabis e fans. e ambliopia
occasionale. Intolleranza a fruttosio e lattosio istamina. Aneurisma del setto interatriale”) era stato
riconosciuto un assegno di invalidità di importo mensile pari a Euro 297,42, categoria INVCIV, con
decorrenza dal 01/06/21; madre e figlia non avevano specificamente allegato, né documentato in
causa, l’effettiva incidenza della patologia che affliggeva B.B. sulla sua concreta capacità lavorativa,
tant’è che la madre, nella comparsa conclusionale di replica, aveva definito detta patologia in termini
di “…handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 con inevitabile diminuzione
della capacità lavorativa o comunque del tempo dedicabile allo svolgimento di attività lavorativa”,
senza chiarire né l’entità di detta diminuzione, né la residua misura del tempo che la ragazza era in
grado di dedicare al lavoro; lo stesso certificato medico, a firma Dr. D.D., prodotto descriveva un
quadro sintomatologico caratterizzato da persistenza di sindrome dolorosa prevalentemente
incidente sulla capacità motoria della paziente e, in particolare, sulla capacità di fare spostamenti
tramite mezzi di trasporto pubblici, che nulla diceva rispetto alla capacità lavorativa della ragazza
per attività che potrebbero astrattamente essere svolte in smart working o, comunque, senza
spostamenti dalla propria residenza.
Con sentenza del 21.2.23, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto da A.A. e B.B., osservando
che la domanda di assegnazione della casa di abitazione familiare proposta dalla madre era stata
rigettata con la sentenza parziale n. …/2019, sul punto passata in giudicato, che copriva il dedotto ed
il deducibile; il primo giudice, sebbene per relationem, aveva richiamato i contenuti della precedente
ordinanza del 22 gennaio 2022, precisando che nella stessa erano stati indicati gli assetti reddituali e
patrimoniali delle parti atti a giustificare il contributo in Euro. 550,00 mensili; tale statuizione non
era stata impugnata; al riguardo, la mera richiesta di aumento non si poteva giustificare assumendo
che l’invalidità del 75% risulterebbe per ciò sola sufficiente, in quanto non erra stato specificato e
criticato il decisum, ove si è dato conto che la residua capacità lavorativa (anche in regime di smart
working) sarebbe rimasta con la possibile incidenza sul reddito; il motivo di impugnazione per il
riconoscimento dell’assegno divorzile, se così inteso il petitum, non poteva essere accolto in quanto
genericamente formulato; il motivo sulle spese non si rapportava alla ratio decidendi ed era
parimenti infondato in diritto; non era fondato l’appello circa la compensazione delle spese di lite
nella misura del 50%,-con condanna delle resistenti in solido tra loro a rifondere al ricorrente il
residuo 50%- in considerazione sia della soccombenza di madre e figlia sul tema dell’assegnazione
della casa coniugale, sia del biasimevole comportamento processuale di entrambe rispetto al doc. 6
prodotto dall’ex marito all’utilizzazione del quale la A.A., dopo le fondate rimostranze del ricorrente,
aveva dichiarato di voler rinunciare; le appellanti non erano vincitrici in quanto la domanda per
l’assegnazione della casa familiare era stata rigettata, mentre la domanda per l’assegno della figlia
aveva trovato solo in parte accoglimento, tanto che il primo giudice aveva operato la compensazione
ex art. 92, c.2, c.p.c.
A.A. e B.B. ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza di secondo grado, con otto motivi,
illustrati da memoria. C.C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione
e falsa applicazione degli artt. 101 c. 1-2, 112, 156, 163 c. 3 n. 2, 164 e 331 c.p.c., in relazione agli artt.
111, c. 1 e 2, Cost. e 6 par. 1 CEDU e al mancato contraddittorio nei confronti di B.B. nel giudizio
conclusosi con la sentenza (non definitiva) n. …/2019.
Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è avvenuta
in difetto di partecipazione al procedimento da parte della figlia B.B. e nonostante il fatto che,
secondo consolidato orientamento del giudice di legittimità, il giudice debba comunque verificare
che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole, per cui la sentenza
impugnata, in relazione agli altri, è nulla e come tale improduttiva di effetti giuridici nei confronti
di B.B., la quale, pertanto, aveva pieno diritto di ottenere l’assegnazione della casa familiare, che
viene disposta nel preminente interesse dei figli
A tal proposito, si evidenzia come correttamente il primo giudice avesse ribadito con l’ordinanza
17.01.2022, l’assoluta tempestività delle domande ed eccezioni di B.B., la quale era dunque
legittimata a svolgere tutte le difese e richieste, in quanto il giudizio si era svolto, nella prima fase,
senza la sua necessaria partecipazione e la previa instaurazione del contradditorio nei suoi confronti
che, ai sensi dell’art. 383 c. 3 c.p.c. data la ricorrenza di una nullità del giudizio di primo grado,
avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a rimettere le parti a quest’ultimo.
Le ricorrenti lamentano, in definitiva, che il preteso trasferimento della figlia a Palermo non era mai
avvenuto, per cui la revoca dell’assegnazione della casa familiare non avrebbe potuto essere disposta
in quanto la stessa non aveva mai perso la funzione di abitazione principale per B.B.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento “ab origine”,
per violazione e falsa applicazione degli artt. 70, n. 1, 72, 101, c. 1 e 2, 156, 163, c. 3, n. 2, 164 e 331
c.p.c., nonché dell’art. 5, c. 5, della legge n. 898 del 1970, in relazione agli artt. 111, c. 1 e 2, Cost. e 6
par. 1 CEDU, in ragione della violazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero,
nell’ambito del giudizio conclusosi con sentenza definitiva n. 334/2023.
Sul punto, le ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza e dell’intero procedimento di primo e
secondo grado, per avere la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale di Verona che
aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare ed ogni altra richiesta di A.A. e della
figlia chiamata in causa, senza che risulti alcuna notifica al Pubblico Ministero, quale litisconsorte
necessario, né il successivo avviso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, né il deposito di
conclusioni scritte da parte di quest’ultimo, come rilevabile anche dallo storico del fascicolo (doc. 25
– fasc. Cass.).
Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa
applicazione degli artt. 4, c. 12, L. 898/1970 e 340 c.p.c., nonché degli artt. 112, 115, 116, 132, 324 c.p.c.,
in relazione all’asserito passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, in ordine
all’assegnazione della casa coniugale e all’omesso esame della riserva di appello, proposta in sede di
costituzione.
Sul punto, si evidenzia che tale domanda era stata oggetto di apposita riserva di appello, ex art. 340
c. 1, c.p.c., nell’interesse della A.A., nella comparsa di costituzione in data 30/7/2019 nel giudizio di
primo grado; il pactum dolens riguardante tale doglianza si incentra sugli effetti della sentenza non
definitiva pronunciata in materia di divorzio.
Al riguardo, le ricorrenti assumono che la pronuncia della sentenza non definitiva è relativa solo allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed il relativo giudicato potrà
formarsi solo sullo status; la riserva di appello era stata correttamente espressa anteriormente alla
prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, in conformità con quanto stabilito
dall’art. 340 c.p.c., e la domanda era stata oggetto di impugnazione nell’atto di appello; pertanto il
dictum codicistico della riserva di impugnazione contenuta nell’art. 340 c.p.c. risulta ampiamente
rispettato, a nulla rilevando l’attestazione di preteso “passaggio in giudicato”, citata in sentenza, in
quanto erroneamente rilasciata – e, tutt’al più riferibile allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio; la Corte di Appello, pertanto, nel valutare la richiesta di assegnazione della
casa coniugale, ha errato nel ritenere tale domanda passata in giudicato, soprattutto laddove non ha
valutato la richiesta di riserva di appello formulata nella comparsa e costituzione avvenuta prima
dell’udienza successiva alla comunicazione della sentenza, ex art. 340 comma 1 c.p.c.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 e 156 u.c. c.c., in
relazione all’omessa motivazione sulla domanda avente ad oggetto l’assegnazione della casa
familiare, svolta anche dalla figlia in proprio, quale soggetto non autosufficiente e invalida nella
misura del 75%, in quanto la Corte territoriale, ritenendo erroneamente la formazione del giudicato,
è venuta meno all’onere motivazionale sulle domande proposte da entrambe le ricorrenti, negando
la facoltà di modifica e riesame anche dei provvedimenti qualificabili come definitivi.
Sussisteva, pertanto, in merito a questa specifica censura, una palese violazione di legge, nonché una
manifesta illogicità e carenza della motivazione, ciò comportando la nullità della sentenza
impugnata.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., con riguardo alla
revoca dell’assegnazione della casa coniugale, per aver la Corte d’Appello redatto una motivazione
apparente circa le condizioni di salute di B.B. (affetta da una sindrome fibromialgica secondaria a
lassità legamentosa, altresì chiamata “Sindrome di Ehlers-Damlos EDS di tipo ipermobile”) e non
coerente con i fini di tutela della prole, per i quali l’istituto è sorto, stante che, come affermato dalla
Consulta, salvo che l’assegnazione non venga meno di diritto al verificarsi di una nuova convivenza
di fatto o nuovo matrimonio, “la decadenza dalla stessa deve essere subordinata ad un giudizio di
conformità all’interesse del minore” (C. Cost., sent. n. 308/2008).
Difatti, le ricorrenti assumono altresì che, terminato l’anno scolastico, la figlia aveva spostato
nuovamente la propria residenza in Legnago (VR), nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti con la
scrittura privata del 25.07.2014, che i giudici del merito non hanno in alcun modo esaminato.
Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione artt. 156 u.c. c.c. e 709 c. 4 c.p.c. circa la
misura dell’assegno di mantenimento in favore della figlia, che non è stata congruamente motivata,
in ordine alla mancata rivalutazione in termini inferiori rispetto alla domanda, in virtù della
invalidità civile riconosciuta ad B.B. nella misura del 75%, e alla riconosciuta riduzione permanente
della capacità lavorativa dal 74% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e 9/D.L. 509/88), senza tener conto che
già il Tribunale aveva evidenziato, nell’ordinanza del 17.01.2022, la graduale diminuzione del
reddito netto della A.A., la quale, per accudire la figlia si era gravata di tutte le ulteriori spese
mediche, essendo sottoposta alla cessione del 1/5 dello stipendio per fare fronte a tali oneri.
Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte
d’Appello condannato le ricorrenti al pagamento delle spese, omettendo di esaminare la riserva di
appello e affermando, erroneamente, la formazione del giudicato sulla domanda proposta dalle
appellanti.
L’ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 54, D.L. n. 83/2012 e ss.mm., ex L.
n. 134/2012, con riferimento al principio del minimo costituzionale in relazione all’omessa
motivazione e al mancato esame di più documenti decisivi per il giudizio, in particolare con riguardo
alla scrittura privata del 25/7/2014 (doc. 20), ai certificati di residenza di B.B., da cui si evinceva che
si era verificato uno spostamento provvisorio della residenza per ragioni di studio (doc. 21).
In particolare, le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di motivare la
propria decisione riguardante il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale da loro
proposta nell’atto di appello in virtù della riserva formulata ex ante, fondando la relativa statuizione
su elementi, quali il passaggio in giudicato della domanda, non conformi alla realtà processuale.
Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà.
Anzitutto, non è fondata l’istanza di rinvio a nuovo ruolo contenuta nella memoria illustrativa
presentata dalle ricorrenti, imperniata su una censura d’incostituzionalità dell’art. 380 bis per
asserita violazione del diritto di difesa nella fissazione delle udienze camerali.
Tale critica d’incostituzionalità, del tutto generica, non ha pregio poiché nel procedimento delle
decisioni camerali sui ricorsi per cassazione il diritto di difesa è del tutto garantito; né le istanti
specificano quale sarebbe la violazione paventata.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’Appello, con la sentenza parziale n. …/2019, ha
dichiarato inammissibile il capo d’impugnazione riguardante la revoca dell’assegnazione della casa
familiare a favore delle ricorrenti, in quanto tale domanda era stata espressamente esaminata per
essere rigettata nel merito e, in difetto di impugnazione, tale questione non è più riesaminabile
essendosi su essa formato il giudicato che copre il dedotto ed il deducibile.
Al riguardo, la statuizione impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte a tenore del
quale, il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda,
continuando l’esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise
con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del
procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice
dell’impugnazione avverso la sentenza non definitiva (Cass., n. 29321/21).
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in
sede d’impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa (Cass., n. 10067/20).
Nella specie, la doglianza, nella sua prolissità, non coglie la ratio della sentenza impugnata, che ha
evidenziato la preclusione formatasi sulla questione della revoca dell’assegnazione della casa
familiare, senza la partecipazione al giudizio della figlia, con il formarsi del giudicato derivante dalla
mancata impugnazione della sentenza non definitiva, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio
per le altre questioni.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli
minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge n. 898 del 1970 (come novellati dalla legge n. 74 del
1987), il Pubblico ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare
di un autonomo potere di impugnazione in relazione agli interessi dei suddetti figli, con la
conseguenza che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di
primo grado riguardante i predetti interessi, il relativo atto d’appello deve essere notificato anche al
P.M. presso il Tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre
l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 cod. proc. civ (Cass., n.
23379/2007).
Nella specie, il Pubblico Ministero è intervenuto nella prima fase del giudizio, conclusosi con la
sentenza parziale, mentre B.B. nelle more della prosecuzione del giudizio è divenuta maggiorenne.
Terzo, quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono invece
fondati.
Nelle conclusioni relative alla comparsa di risposta successiva alla sentenza parziale di primo grado
sul vincolo e sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale, la A.A. si “riservava” l’appello,
formulando un’istanza urgente ex art. 709, u.c., c.p.c. previgente- applicabile ratione temporis- sulla
modifica della statuizione della suddetta revoca adducendo circostanze nuove.
Invero, nel terzo motivo, nell’ultima parte, le ricorrenti allegano questo profilo assumendo che il
giudicato è modificabile rebus sic stantibus e che all’interno del giudizio possono essere dedotte
modifiche. L’art. 709, u.c., c.p.c., prevede infatti, che i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti
dal presidente con l’ordinanza di cui all’art. 708 c. 3 c.p.c. possono essere modificati e revocati dal
giudice istruttore.
Su questa istanza la sentenza impugnata tace, limitandosi a dar conto del giudicato formatosi sulla
mancata formulazione della riserva d’appello, fatto che dunque, di per sé, nella fattispecie, non
precludeva la suddetta istanza a norma dell’art. 709, u.c., sulla quale la Corte d’Appello avrebbe
dovuto pronunciarsi.
Al riguardo, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti
adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di
quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni
soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni
separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione
di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del
giudizio a cognizione piena (Cass., n. 15416/2014).
Va altresì rilevato che anche la figlia ha formulato la domanda di assegnazione della casa coniugale
per la quale non è intervenuta la decisione della Corte territoriale.
Gli altri motivi sono da considerare assorbiti.
Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto, la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio alla Corte d’Appello, anche in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara
inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa
composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza
si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2025.

Incolpevole la non autosufficienza economica del figlio con patologia psichiatrica diagnosticata

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2025 n. 32
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n…. /2024 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato dall’avvocato …(Omissis) per procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente-
contro
B.B.
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI – sezione distaccata di SASSARI –
n. 334/2023 depositata il 12/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 54/2023, emessa in data 17.1.2023, il Tribunale di Sassari, dato atto che con
sentenza del 25.03.2022 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra B.B. e A.A.,
rigettava, per quanto ora di interesse, la domanda della B.B. diretta alla condanna del resistente al
pagamento di un contributo al mantenimento del figlio C.C., nato il (Omissis), e rigettava la
domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in U alla Via (Omissis).
2. La Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con la sentenza n. 334/2023 pubblicata il
12-10-2023, accoglieva l’appello proposto dalla B.B. avverso la citata sentenza, poneva a carico del
padre, A.A., un contributo al mantenimento del figlio C.C. di Euro 250,00 mensili, da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT, ed assegnava la casa coniugale alla madre, dichiarando
interamente compensate tra le parti le spese di lite del procedimento.
3. Avverso la suddetta sentenza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei
confronti di B.B., che è rimasta intimata.
4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato
memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337
septies c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1
n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che la persistente condizione di non autosufficienza
economica del figlio (ultra)maggiorenne fosse dipesa esclusivamente dalle peculiari e specifiche
ragioni individuali di salute, omettendo ogni e qualsiasi valutazione circa l’effettivo carattere
invalidante delle patologie sofferte dal ragazzo e circa il suo comportamento inerziale nel ricercare
una occupazione; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 315 bis c.c.,
337 septies, comma 1, c.c., nonché il difetto di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per avere
la Corte di appello omesso ogni e qualsiasi valutazione in ordine alla raggiunta età matura del figlio
maggiorenne ed all’assoluta inerzia dello stesso nella ricerca di una occupazione; iii) con il terzo
motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter, comma 4 c.c. e 337 septies, comma 2, c.c.,
nonché il difetto di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. per avere la Corte di merito
quantificato l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto dall’odierno ricorrente al figlio
maggiorenne senza tenere conto delle mutate – in peius, rispetto alla data di separazione – condizioni
economiche del padre.
2. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono
infondati e in parte inammissibili.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di
mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione
del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è
gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall’età del figlio,
destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente
più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti,
il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un
livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di
una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l’onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento –
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un
lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del
principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il
mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023; Cass.
12123/2024).
2.2. La Corte d’Appello si è attenuta ai suesposti principi, scrutinando tutti i profili di rilevanza,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ed ha accertato, con motivazione congrua, sulla base
delle risultanze istruttorie, che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico
reddituale del figlio maggiorenne fosse dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e
specifiche ragioni individuali di salute, che avevano, di fatto, impedito al ragazzo, fino al momento
della decisione, di reperire una attività lavorativa. In particolare, la Corte di merito ha rimarcato che
C.C. (nato nel (Omissis)) era affetto da depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico
da stress e insonnia reattiva, causate dagli episodi di aggressività fisica e verbale posti in essere dal
padre nei confronti della madre, che avevano profondamente turbato il ragazzo. A quest’ultimo era
stata riconosciuta nel 2021 una provvidenza in base alla legge regionale n. 15/1992 proprio in
relazione alla suddetta infermità, in quanto rientrante tra quelle indicate nell’allegato A della citata
legge come invalidante.
Infine, la Corte territoriale ha rilevato che la patologia psichiatrica era stata diagnosticata nel febbraio
2020, ossia pochi mesi dopo la sentenza di separazione, pronunciata tra le parti nel settembre 2019,
quando C.C. aveva già compiuto 20 anni, e che con la suddetta sentenza era stato riconosciuto per il
figlio il contributo di mantenimento a carico del padre, per l’importo mensile di Euro 250,00, pari a
quello riconosciuto con la sentenza ora impugnata. La Corte d’Appello ha, quindi, ritenuto che fosse
incolpevole la persistente mancanza di autosufficienza economica del figlio, “allo stato, anche tenuto
conto dell’età del ragazzo e del breve tempo intercorso dalla sentenza di separazione e dalla diagnosi
medica”, così facendo corretta applicazione dei principi suesposti.
Neppure coglie nel segno il rilievo del ricorrente circa l’asserita contraddittorietà della motivazione
in quanto resa “allo stato”, poiché all’evidenza si tratta di una decisione emessa rebus sic stantibus,
per essere la situazione del figlio rivalutabile nel futuro, ad esempio anche in ipotesi di
miglioramento della sua infermità psichica.
2.3. Le censure sono inammissibili nella parte in cui si risolvono in una critica alla valutazione delle
risultanze probatorie, in ordine alla natura invalidante della patologia, che la Corte di merito ha
accertato in fatto con motivazione adeguata, mediante richiamo delle certificazioni mediche e di
quanto risultante per effetto della concessione al ragazzo di provvidenze spettanti in base alla legge
regionale citata.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
La doglianza è generica e difetta di autosufficienza, poiché nel ricorso non si indica compiutamente
quando, come e dove sia stato allegato nei giudizi di merito il peggioramento, non menzionato nella
sentenza impugnata, delle condizioni economiche dell’odierno ricorrente. Inoltre neppure è
precisato in che termini ed in quale entità il suddetto peggioramento si sarebbe concretizzato, atteso
che il ricorrente si limita a richiamare le dichiarazioni dei redditi “in atti” (pag. 14 ricorso). Altrettanto
vaghe sono le deduzioni critiche circa l’assegnazione della casa familiare alla madre, che
correttamente è stata disposta dalla Corte d’Appello, in quanto la casa familiare deve essere
assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni
non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il
mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono
radicate (Cass. 25604/2018).
4. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di
attività difensiva della parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13, ove dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2025.

Riconoscimento del diritto agli alimenti alla figlia per riduzione parziale della capacità lavorativa

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024 n. 31555
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2023 R.G. proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato …(OMISSIS) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
B.B., rappresentata e difesa dall’avvocato …(OMISSIS) per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 437/2023 depositata il 04/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 135/2022 il Tribunale di Torino rigettava la domanda di mantenimento proposta
da B.B., e dichiarava in capo alla stessa, il diritto alla percezione di un assegno alimentare posto a
carico del padre, A.A., nella misura di Euro 350,00 mensili; condannava il convenuto al pagamento
delle spese del giudizio in favore della figlia in misura di 2/3; compensava le spese di lite tra le parti
per la restante quota; poneva altresì le spese di CTU, per la quota di 2/3 a carico del convenuto e per
la restante parte a carico dell’attrice.
2. Con sentenza n.437/2023 pubblicata il 4-5-2023 la Corte d’Appello di Torino, per quanto ora di
interesse, ha rigettato l’appello principale proposto da A.A. avverso la citata sentenza del Tribunale.
3. Avverso questa sentenza A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito con
controricorso da B.B.
4. All’esito di istanza di sollecita trattazione presentata da parte ricorrente, il ricorso è stato fissato
per la trattazione in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente denuncia a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 438,
comma 1 e 2697, comma 1, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per
avere la Corte d’Appello ritenuto che il riconoscimento del diritto agli alimenti fosse subordinato
alla “incolpevole incapacità di provvedere al proprio sostentamento” (elemento soggettivo) e non,
come previsto dall’art. 438 c.c., alla “impossibilità di provvedere al proprio sostentamento” (elemento
oggettivo); b) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli art. 438, comma 1 c.c.,
artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto
che l’art. 438 citato potesse consentire il riconoscimento del diritto agli alimenti anche solo per la
sussistenza di una riduzione parziale della capacità lavorativa generica, e non richiedesse al
contrario la prova della impossibilità oggettiva di provvedere al proprio sostentamento; c) con il
terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli art. 438, comma 1 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto che la disponibilità
di ingenti somme da parte della figlia non comportasse l’insussistenza dello stato di bisogno e la
possibilità di provvedere al proprio mantenimento; d) con il quarto motivo la violazione e falsa
applicazione degli art. 438, comma 1 e 2697, comma 1, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., co. 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che una CTU meramente “referente” su
alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie del diritto agli alimenti potesse costituire fonte di
prova sulla quale fondare il riconoscimento del diritto agli alimenti alla figlia; e) con il quinto motivo
la violazione e falsa applicazione degli art. 438, comma 1 e 2697, comma 1, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.,
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici d’appello fondato il giudizio su mere
“deduzioni” circa l’impossibilità da parte della B.B. di mantenersi economicamente; f) con il sesto
motivo la violazione e falsa applicazione degli art. 438, comma 1 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito svolto alcuna valutazione circa
l’esistenza dell’altro elemento della capacità economica dell’obbligato, tale da poter sopportare
l’onere degli alimenti.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte infondati e
in parte inammissibili.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il diritto agli
alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di
provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività
lavorativa, sicché, ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o
l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un’occupazione confacente alle
proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata
(Cass.21572/2006). È stato altresì precisato (Cass. 11889/2015; Cass. 33789/2022) che lo stato di
bisogno deve essere connotato da una oggettiva impossibilità di soddisfare i bisogni primari con
proprie fonti o attingendo anche da una rete solidale, per quanto non giuridicamente vincolante e
però sostanzialmente fruibile e continuativa e deve essere valutato in relazione alle effettive
condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo
disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e
della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (così anche Cass.25248/2013).
2.2. Nel caso di specie la Corte di merito, sulla scorta dell’accertamento peritale effettuato in primo
grado e degli elementi probatori acquisiti, ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, e,
dopo aver dato conto delle complesse patologie fisiche da cui era affetta la controricorrente e della
situazione anche psicologica in cui si trovava, ha affermato che la B.B. non era, allo stato,
“concretamente in grado di attivarsi per reperire (e per mantenere) una occupazione lavorativa,
seppur astrattamente compatibile con la propria formazione universitaria e con le proprie condizioni
e limitazioni fisiche (ad esempio riprendendo le traduzioni a domicilio)”. In particolare la Corte di
merito ha condiviso la valutazione effettuata dal Tribunale, secondo cui la malattia rara (“displasia
neuronale viscerale, interessante il tubo digerente, con sintomatologia insorta nell’infanzia, con
stipsi ostinata”) da cui è affetta la figlia del ricorrente aveva comportato, a partire dal 2013, interventi
chirurgici e cure costanti. Era inoltre emersa “, pur a fronte di una pregressa istruzione universitaria
ed attività lavorativa come traduttrice per alcune case editrici e privati, una attuale (dal 2013 ad oggi)
situazione di ritiro sociale, assenza di occupazione, continua necessità di dedicarsi a specifiche
manovre fisiologiche derivanti dalla patologia, con impossibilità di uscire di casa se non per poco
tempo ed in dipendenza dalle condizioni fisiche del momento; la signora è risultata di umore
deflesso, con note ansiose, affetta da “attendibile disturbo alimentare in magrezza grave”. Il
consulente ha riconosciuto alla stessa una riduzione della capacità lavorativa generica, in rapporto
ai quadri morbosi coesistenti, del 67%”.
Sulla base di tali risultanze, la Corte di merito ha quindi concluso ritenendo “sussistente,
quantomeno ad oggi, di fatto, uno stato di bisogno dovuto ad una incolpevole capacità di
provvedere al proprio sostentamento”.
A fronte di tale congruo percorso motivazionale, la censura espressa con il primo motivo non coglie
nel segno, poiché con la locuzione “incolpevole incapacità di provvedere al proprio sostentamento”
la Corte di merito non ha affatto inteso, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, valorizzare
un elemento soggettivo, ma proprio, invece, l’impossibilità concreta dell’alimentanda, allo stato, “di
attivarsi per reperire (e per mantenere) una occupazione lavorativa” , così come previsto dall’art. 438
c.c.
2.3. Le doglianze espresse con gli altri motivi sono inammissibili perché non si confrontano
compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata o sollecitano impropriamente il
riesame del merito.
Nello specifico, la Corte d’Appello ha dato atto che la controricorrente non ha più lavorato, come
traduttrice a domicilio, solo da quando le sue condizioni di salute sono peggiorate e ha subito una
serie ravvicinata di interventi chirurgici (e non da venti anni come si assume in ricorso) e non ha
affatto basato il proprio convincimento sulla sola sussistenza di una riduzione parziale della capacità
lavorativa generica (secondo motivo), ma sulla complessiva situazione fisica e psichica riscontrata
dal C.T.U. e valutata all’attualità, ed anzi ha auspicato che l’alimentanda trovi un supporto “in quelle
difficoltà collaterali (ad esempio nell’alimentazione, che la stessa ha riferito essere attualmente solo
liquida), anche di natura verosimilmente psicologica, che le hanno reso sino ad oggi concretamente
non spendibile neppure quella residua capacità lavorativa alla stessa riconosciuta dal consulente”.
I motivi terzo (ingenti disponibilità economiche della controricorrente), quarto (CTU “referente”) e
quinto (convincimento basato su mere deduzioni) denunciano la violazione degli artt. 428 c.c. e 115
e 116 c.p.c., ma in realtà si tratta di doglianze impropriamente dirette al riesame dei fatti. La Corte
d’Appello ha preso in considerazione la situazione economica della controricorrente, in particolare
l’aiuto anche economico consistente datole negli anni dallo zio materno, ma ne ha escluso
motivatamente la rilevanza ai fini che qui interessano, così affermando “Il lodevole aiuto, di carattere
materiale e non solo, fornito alla sig.ra B.B., da circa 20 anni (sostanzialmente dal decesso della
madre) dallo zio materno non può essere utilizzato né per escludere lo stato di bisogno dell’appellata
(atteso che le somme erogate sono ovviamente soggette ad inevitabile erosione in assenza di redditi
periodici) né per esonerare il padre dal proprio onere di solidarietà familiare”.
Le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio hanno consentito di accertare la reale condizione
fisica e psichica dell’alimentanda e le conclusioni peritali sono state condivise dalla Corte d’Appello
e, prima, dal Tribunale in quanto basate su riscontri oggettivi e documentati. La motivazione della
sentenza impugnata è congrua e pienamente comprensibile, nonché ancorata a dati di riscontro e
sorretta da un ragionamento logicamente argomentato.
2.4. Il sesto motivo è parimenti inammissibile, perché anche le condizioni dell’obbligato sono state
esaminate. Nello specifico la Corte d’Appello ha riconosciuto l’assegno di Euro350 mensili, a fronte
dei redditi pensionistici -circa Euro 2.000,00 mensili- del padre, non gravato da oneri abitativi, in
quanto titolare di due immobili. La censura è, in realtà, impropriamente diretta a sollecitare il
riesame dei fatti.
3. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della
controricorrente, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 28-11-2023,
disponendo, ai sensi dell’art.133 del D.P.R. n. 115 del 2002, il pagamento in favore dell’Erario.
Ai sensi dell’art.13 D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ART. 13 (L) – (Importi) , comma 1-quater del D.P.R. 115
del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U.
n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle
spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito,
disponendo il pagamento in favore dell’Erario.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art.13, ove dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.

Il reato di maltrattamenti in famiglia non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 31 dicembre 2024, n. 47648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 21
aprile 2023 con la quale il Tribunale di Cassino aveva condannato A.A. alla pena ritenuta di giustizia
in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali commessi
ai danni della ex compagna B.B.
2. Ha proposto ricorso A.A., con atto sottoscritto dal suo difensore, affidato ad un unico articolato
motivo, con cui ha dedotto:
– violazione di legge, in relazione agli artt. 572 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio di
motivazione per omissione, illogicità e manifesta contraddittorietà, per avere la Corte di appello
sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell’art. 572 cod. pen. nonostante la breve
durata della convivenza e la omessa indicazione da parte della presunta persona offesa di precisi e
dettagliati episodi di vessazione, collocabili nel ristretto periodo di convivenza.
Gli episodi – descritti nella imputazione e/o riferiti dalla persona offesa – si collocavano in un periodo
o antecedente o immediatamente successivo alla convivenza (iniziata a febbraio del 2021 e cessata
all’incirca un anno dopo, il 22 febbraio 2022), di guisa che non era configurabile il reato di
maltrattamenti in famiglia: reato che – in assenza di prole – presuppone l’abitualità delle condotte
vessatorie e di prevaricazione nell’ambito di un effettivo e stabile rapporto di convivenza.
Né il Tribunale né la Corte di appello avevano indicato il quantum e il quomodo degli episodi di
aggressione fisica e/o di vessazioni che la B.B. avrebbe subito nel ristretto periodo di convivenza: il
narrato era generico, inconsistente e privo di riscontri, anzi smentito dai testi a discarico, alcuni dei
quali avevano esplicitamente riferito in ordine ad atteggiamenti “reattivi” da parte della donna nei
confronti del A.A.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso non superi il preliminare vaglio di ammissibilità perché generico,
declinato in fatto e manifestamente infondato.
2. Non è consentito il motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 192 cod. proc.
pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per censurare l’omessa od erronea valutazione della prova
dichiarativa (rectius dichiarazioni della persona offesa): i limiti all’ammissibilità delle doglianze
connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non
possono essere superati ricorrendo al motivo dì cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella
parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello,
Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019,
Onofri, Rv. 77518).
Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla
lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di
deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento
impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” (lett. e)),
laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi
questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U,
n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).
3. Oltre il perimetro normativo si pone anche la doglianza formulata in termini di violazione di legge,
in relazione all’art. 572 cod. pen., perché la difesa non ha introdotto questioni relative alla errata
soluzione di una questione di diritto, attinenti propriamente ad una erronea interpretazione della
norma incriminatrice oggetto di addebito ovvero ad una sua erronea applicazione, ma piuttosto – nel
contestare l’abitualità delle condotte vessatorie e lo stato di soggezione della persona offesa, anche
per la particolare reattività manifestata dalla B.B. – ha sostanzialmente sollecitato, come si avrà modo
di sottolineare, una ridefinizione di questioni di fatto già decise dai giudizi di merito, operazione che
non è consentita in sede di legittimità, in assenza di uno dei vizi della motivazione codificati dalla
disciplina del codice del processo penale.
4. Il motivo – con cui è stato dedotto il vizio di motivazione- è inammissibile perché generico e
presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
4.1. Il ricorrente – nel contestare la mancata individuazione di condotte vessatorie nel periodo di
effettiva convivenza e la mancata valutazione della reattività della donna – rimanda a questioni di
fatto sollecitando una diversa ricostruzione della vicenda sub iudice, nella sua oggettiva materialità e
storicità, alternativa rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale e senza realmente “dialogare”
con gli argomenti che i giudici di merito avevano posto a fondamento delle proprie decisioni.
4.2. La Corte distrettuale- anche attraverso il richiamo recettizio alla trama motivazionale della
decisione impugnata (operazione, questa, pacificamente consentita in presenza di una “doppia
conforme”) -ha fornito una valutazione esaustiva e analitica della res iudicanda.
È stata congruamente scrutinata la credibilità e l’attendibilità della persona offesa, il cui racconto
rinveniva oggettivo riscontro anche nelle concordi dichiarazioni di alcuni amici della coppia,
destinatari delle confidenza della giovane ma anche testimoni oculari dei segni e dei lividi che le
percosse avevano lasciato sul corpo della donna : A.A., spesso in preda ai fumi dell’alcol sin dalle
prime ore del mattino, aveva assunto nei confronti della compagna convivente, atteggiamenti sempre
più aggressivi, verbali e fisici, tanto da ingenerare un clima di tensione e uno stato di crescente ansia
nella B.B. che – a seguito dell’ennesimo allarmante episodio di violenza occorso il 22 febbraio 2022-
aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione e la convivenza (cfr sentenza del Tribunale
pagg. 3 e ss.; sentenza della Corte di appello pagg. 2).
4.3. Analogamente i Giudici di merito non sottraevano al compito di valutare anche la prova a
discarico, rilevandone la scarsa significanza probatoria per essere la maggioranza degli episodi di
vessazione accaduti tra le mura domestiche e quindi in assenza di testimoni.
4.4. Né la prospettata “reattività” della B.B. è argomentazione in grado di destrutturare e minare la
tenuta logica della sentenza impugnata.
L’argomentazione difensiva non coglie nel segno dal momento che il reato di maltrattamenti in
famiglia è, comunque, configurabile nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino
l’unico registro di comunicazione con il familiare vessato, potendo anche accadere che le abituali
vessazioni, capaci di cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, siano intervallate da condotte
“normali” e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa: ciò tenuto conto
che il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona
offesa o da momenti di reattività della stessa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie
incriminatrice la riduzione della vittima a stabile succube dell’agente ovvero una totale soggezione
della persona offesa (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273;
Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107-01; Sez. 6, n. 4015 del 04/03/1996, G., Rv.
204653).
Ed invero, in considerazione della natura abituale del reato (Sez.6, n. 4935 del 23/01/2019, Moreschi
Rv. 274617; Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794), non è necessario che le condotte
vengano realizzate per un tempo prolungato; non rileva che durante lo stesso periodo la condotta
dell’imputato sia stata, in alcune fasi e momenti, “corretta”; non è significativo che si riscontrino
periodi di normalità o di accordo con il soggetto passivo; non è necessaria l’intenzione di sottoporre
la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la
consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria(così, tra le tante, Sez. 6, n. 15146 del
19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042)
4.5. In una tale prospettiva, il provvedimento impugnato sfugge a censure di illogicità e rimane
indenne da vulnus motivazionali, vieppiù al cospetto di doglianze che o rifuggono da un compiuto
confronto critico con le argomentazioni spese dai giudici di merito o enunciano, in modo assertivo,
la mancata individuazione di episodi specifici e/o di un numero minimo di condotte maltrattanti, o
evocano apoditticamente un concetto di parità tra le parti nel tentativo di ridimensionare la gravità
della vicenda per cui è processo.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
Il ricorrente, in quanto soccombente, va altresì condannato al pagamento delle spese di costituzione
e di difesa sostenute dalla parte civile anche nel presente grado di giudizio, nella misura che sarà
liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82
e 83 D.P.R. n. 115/2002 essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n 115/2002
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 31 dicembre 2024.