Allontanamento dalla casa familiare in relazione al reato di maltrattamenti

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2024 n. 45846
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato il (omissis) a R;
avverso la ordinanza del 6/05/2024 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso
Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa il
23 aprile 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, che applicava a A.A. la
misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare in relazione al reato di maltrattamenti nei
confronti della compagna e dei figli della stessa.
Il compendio indiziario è costituito dalla denuncia querela della persona offesa e dal verbale dei
carabinieri della stazione di O – testimoni di uno degli episodi di maltrattamento – in data 22 aprile
2024.
La donna riferiva che, sin dall’inizio della convivenza risalente al 2020, l’indagato si era dimostrato
particolarmente aggressivo verbalmente, offendendola, denigrandola e minacciandola fino
all’attualità.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato deducendo i vizi di annullamento di seguito
sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 572 cod. pen.
273 e 282-bis e ter cod. proc. pen.
Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere attendibile intrinsecamente la persona offesa. A parte l’unico
episodio di quasi flagranza del 22 aprile 2024, sul quale si basa il verbale dei carabinieri, le pregresse
condotte vessatorie che l’indagato avrebbe posto in essere si fondano esclusivamente sul racconto
della vittima senza riscontro alcuno. Nell’aprile 2024, inoltre, l’indagato aveva avuto un alterco con
la sua convivente perché aveva ricevuto fotografie che la ritraevano con un altro uomo. La persona
offesa avrebbe reso le dichiarazioni accusatorie nei confronti di A.A. solo per sminuire le ragioni per
le quali l’indagato aveva reagito alla sua presunta infedeltà.
2.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle
esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’indagato una persona dalla scarsa capacità di autocontrollo,
verosimilmente riconducibile all’abuso di cocaina. In realtà non sussiste alcun indizio atto a
desumere tale circostanza.
Non è ravvisabile il pericolo di reiterazione della condotta: l’indagato non avrebbe avuto alcuna
ragione di minacciare l’ex convivente di cambiare la serratura per impedire a lei e ai suoi figli di
entrare nell’abitazione familiare, posto che di quell’abitazione egli era mero conduttore e destinatario
di intimazione di sfratto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera
replica delle deduzioni già mosse col ricorso per riesame e non si confronta con le – adeguate –
risposte date dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri,
Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali,
non consentita a questa Corte di legittimità (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074).
2. Deve preliminarmente sottolinearsi che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273
cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione
soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dì legge od in mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza
che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde
sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito
(Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
3. Nel caso in esame, la censura sollecita rivalutazioni di merito in ordine all’attendibilità della
persona offesa a fronte dell’applicazione di corretti criteri valutativi da parte del Tribunale e di
logiche e specifiche indicazioni (cfr. p. 3 dell’ordinanza) idonee a sostenere le conclusioni del
medesimo Tribunale in termini di attendibilità (per tutte, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,
Ferri, Rv. 273217).
Né è consentito in questa sede valutare direttamente il significato probatorio delle evidenze sul quale
si è fondato il convincimento dei giudici.
Quel che rileva è che la motivazione, con i richiami diretti agli elementi investigativi di supporto,
appare coerente, lineare e non affetta da illogicità manifeste.
Il ricorrente, tra l’altro in modo aspecifico, si concentra su singoli aspetti del ragionamento del
Tribunale, perdendo di vista le complessive evidenze investigative richiamate dalla ordinanza
impugnata.
3.1. Il Tribunale del riesame ha congruamente argomentato la conferma del giudizio sulla gravità
indiziaria, con solido ancoraggio alle emergenze investigative e con un ragionamento scevro da
illogicità manifesta, dando conto della credibilità del narrato della persona offesa e dei riscontri
obbiettivi ad esso (sia pure non necessari, v. Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv.
253214, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).
4. In ordine al secondo motivo deve rilevarsi come la censura manifesti un mero – e palesemente
infondato – dissenso valutativo in ordine alla valutazione di pregnanza delle esigenze cautelari,
senza confrontarsi con logiche e specifiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato a
loro sostegno.
Occorre osservare che, qualora risulti che, successivamente alla pronuncia del Tribunale del riesame,
effettivamente, a seguito di sfratto, la persona offesa non viva più nella casa familiare, sarà il G.i.p. a
dovere modificare il contenuto della misura cautelare.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In
ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria,
sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
degli interessati riportati in sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 2024.

Il minore è erede con la dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 6 dicembre 2024 n. 31310
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. …/2018 R.G. proposto da:
A.A. e B.B., rappresentati e difesi per procure alle liti allegate al ricorso dall’Avvocato …domiciliati
ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour.
Ricorrenti
Contro
UBI Banca Spa, con sede in Bergamo, in persona del procuratore speciale dott.ssa C.C. in forza di
atto del 22. 12. 2017 nn. 5376/3349 del notaio dott. D.D., rappresentata e difesa per procura alle liti a
margine del controricorso dagli Avvocati…, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via….
Controricorrente
avverso la sentenza n. …/2017 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2. 11. 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22. 10. 2024 dal consigliere Mario Bertuzzi.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo
Celentano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi l’Avv. …per i ricorrenti e l’Avv…., per delega dell’Avv…., per la controricorrente.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2014 A.A. e B.B. proposero dinanzi al Tribunale di Padova opposizione
all’esecuzione intrapresa nei loro confronti dal Banco di Brescia per il pagamento delle rate di mutuo
acceso dal loro genitore E.E., deceduto il (Omissis), eccependo che, avendo rinunciato all’eredità
paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 489 cod. civ., non
potevano rispondere del debito.
Nel contraddittorio delle parti il Tribunale respinse l’opposizione, rappresentando che, quando gli
attori erano ancora minorenni, la loro madre, F.F., aveva accettato, a loro nome e nel loro interesse,
l’eredità con beneficio di inventario, sicché la rinuncia da loro fatta successivamente era inefficace.
Proposto gravame, con sentenza n. 2464 del 2.11.2017 la Corte di appello di Venezia confermò la
decisione di primo grado.
Motivò tale conclusione sulla base dell’affermazione che l’eredità devoluta al minore e accettata dal
genitore con beneficio di inventario comporta, anche nel caso in cui l’inventario non sia redatto,
l’acquisto della qualità di erede da parte del minore. L’art. 489 cod. civ., infatti, attribuisce al minore,
una volta raggiunta la maggiore età, solo la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno,
non anche di rinunciare all’eredità, come confermato dal fatto che la rinuncia non è sottoposta a
forme di pubblicità. Escluse inoltre ogni efficacia nel giudizio pendente alla sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva invece dichiarato valida la rinuncia
all’eredità fatta da A.A., rilevando che essa non era opponibile alla banca convenuta, che non aveva
partecipato a quel giudizio, e che il giudicato non era stata tempestivamente eccepito e documentato.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 2.5.2018, hanno proposto ricorso A.A. e
B.B., affidandosi a tre motivi.
UBI Banca Spa, subentrata al Banco di Brescia, ha notificato controricorso.
Successivamente ha depositato memoria di costituzione Intesa SanPaolo Spa, incorporante per
fusione UBI Banca.
Fissata per la trattazione la pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13.12.2013 la
decisione della causa è stata rimessa alle Sezione unici civili della Corte.
Il P.M. e le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 471 e 484 cod. civ. in relazione
all’art. 489 c.c., censura la sentenza impugnata rappresentando che il principio da essa affermato si
pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con le pronunce
n. 9514 del 2017 e n. 4561 del 1988, secondo cui l’accettazione dell’eredità ex art. 484 cod. civ. da parte
del legale rappresentante del minore, che non sia seguita dalla redazione dell’inventario, non
comporta nei confronti dello stesso l’acquisto della qualità di erede, con l’effetto che egli, entro l’anno
dal conseguimento della maggiore età, può rinunziarvi. Tale conclusione si giustifica alla luce della
configurazione dell’accettazione con beneficio di inventario in termini di fattispecie a formazione
progressiva, i cui effetti si producono solo con il suo completamento e, quindi, con la redazione
dell’inventario.
Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 471, 484 e 489 cod. civ., in relazione agli artt. 519
e 521 e seguenti cod. civ., per avere la Corte di merito infondatamente ritenuto che l’inefficacia della
rinuncia all’eredità effettuata dagli opponenti trovasse una conferma normativa nella mancata
previsione di forme di pubblicità per renderla conoscibile ai terzi, trascurando che l’ordinamento
contempla strumenti per ovviare ad una trascrizione errata e che è prioritario evitare che l’incapace
risulti erede pur a fronte di un’eredità dannosa.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., sostenendo che la qualità di
rinunciante all’eredità in capo ai ricorrenti era stata accertata con sentenza passata in giudicato della
Commissione tributaria provinciale di Padova, che, avendo statuito sullo status di erede, aveva
efficacia erga omnes, non rilevando che al giudizio non avesse partecipato anche la Banca
procedente.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13.12.2023 la Seconda Sezione civile ha rimesso a queste
Sezioni unite la decisione del ricorso, per la presenza, con riguardo alla questione giuridica posta
dal primo motivo, di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte e reputando
comunque la questione di particolare importanza.
Il tema posto all’esame è così sintetizzato dall’ordinanza: se l’accettazione dell’eredità con beneficio
di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione
dell’inventario, consenta al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento
della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel
termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto
ricevuto.
In altri termini, posto che a mente dell’art. 471 cod. civ. l’accettazione con beneficio di inventario
costituisce l’unica forma di accettazione dell’eredità per i minori e che essa comporta, ai sensi dell’art.
484 cod. civ., il compimento delle operazioni di inventario dei beni caduti in successione, viene
chiesto di chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione
formale di accettazione con beneficio di inventario resa dal suo legale rappresentante, quindi anche
nel caso in cui questi non provveda a redigere l’inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la
posizione di chiamato all’eredità, con conseguente facoltà di rinuncia.
3. L’esame della questione richiede la necessaria sintetica ricognizione del quadro normativo di
riferimento e degli approdi giurisprudenziali sui temi connessi più rilevanti.
La disamina non può che partire dall’art. 471 cod. civ., secondo cui per i minori e per gli interdetti
l’eredità deve essere accettata con beneficio di inventario. L’espressione è intesa nel senso che tale
forma di accettazione è la sola consentita dalla legge per gli incapaci. La prescrizione è considerata,
in giurisprudenza e dalla dottrina, di ordine pubblico, rispondendo all’interesse generale di non
esporre il minore al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui.
La disposizione comporta, secondo la prevalente dottrina, l’invalidità, sotto specie di nullità per
violazione di norma imperativa (art. 1418 cod. civ.), di una dichiarazione del legale rappresentante
del minore di accettazione dell’eredità pura e semplice, cioè non accompagnata dalla volontà di
avvalersi del beneficio, e, certamente, l’inidoneità delle forme di accettazione tacita a far acquisire la
qualità di erede al minore, che rimane nella situazione di chiamato, non rientrando tali forme di
accettazione tra i poteri del legale rappresentante (Cass. n. 15267 del 2019; Cass. n. 21456 del 2017;
Cass. n. 2276 del 1995; Cass. n. 1267 del 1986; Cass. n. 162 del 1962). Va tenuto conto, inoltre, che
l’accettazione beneficiata richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 484 cod. civ., ed è
soggetta a trascrizione. L’ordinamento non prevede forme o strumenti diversi dalla dichiarazione
espressa per conseguire gli effetti del beneficio. L’argomento è altresì valido per escludere la tesi,
pure avanzata in passato in dottrina, secondo cui il minore acquisterebbe il beneficio ope legis, cioè
per il solo fatto del suo stato, a seguito di accettazione da parte del suo legale rappresentante, anche
se non espressa nella forma beneficiata.
Naturalmente rimane ferma la facoltà del legale rappresentante del minore di rinunciare all’eredità.
Per l’eredità devoluta al minore l’alternativa rimane fissata tra l’accettazione con beneficio di
inventario e la rinuncia. L’una e l’altra debbono essere autorizzate dal giudice tutelare (art. 320,
comma 3, cod. civ.). Il diritto di accettazione è soggetto a prescrizione, che decorre anche nei
confronti del minore, come si desume dall’art. 2942, comma 1, n. 1), cod. civ.
L’art. 484 cod. civ. prescrive che l’accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da
un notaio o da un cancelliere del Tribunale ed è inserita nel registro delle successioni e trascritta
presso il registro immobiliare.
La stessa disposizione precisa che l’accettazione deve essere seguita o preceduta dall’inventario, da
farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile (art. 769 e segg.). La norma va intesa
nel senso che in tanto l’erede può avvalersi del beneficio, che gli consente di soddisfare i creditori ed
i legatari nei limiti del valore della eredità ricevuta (art. 490 cod. civ.), in quanto vengano svolte le
operazioni di inventario. La disposizione risponde ad una logica interna e ad una esigenza di
chiarezza dei rapporti giuridici, in quanto la stessa separazione patrimoniale tra beni propri e beni
ereditati presuppone, per poter operare, l’identificazione materiale di questi ultimi e, al fine di
evitare incertezze, che essa si svolga in tempi celeri e secondo forme idonee ad assicurare la
correttezza delle operazioni.
Gli artt. 485 e 487 cod. civ. disciplinano l’obbligo di redigere l’inventario a seconda che il chiamato
sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l’inventario non è compiuto nel termine di tre
mesi, decorrente dal giorno dell’apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di
accettazione beneficiata nel secondo, “il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.
La relativa disciplina non è modulata soltanto in base alla situazione in cui il chiamato si trova
rispetto ai beni ereditari, ma anche in base alla sua condizione soggettiva. Dispone l’art. 489 cod. civ.
che i minori (gli interdetti e gli inabilitati) non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se
non al compimento di un anno dalla maggiore età (ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità),
quando, “entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”. La
disposizione introduce una proroga al termine di esecuzione dell’inventario, in quanto consente al
minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo, entro l’anno, le relative
operazioni e altresì di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel caso in cui il suo
rappresentante sia rimasto inerte ovvero abbia posto in essere una accettazione nulla o inefficace. Da
tale disposizione discende, per giurisprudenza costante, che, con riguardo alla eredità del minore,
non trova applicazione la disciplina degli artt. 485 e 487 sopra richiamati, che impongono la
redazione dell’inventario entro il termine di tre mesi. Di conseguenza, se il legale rappresentante fa
l’accettazione ma non compie l’inventario entro il termine previsto da tali articoli, giammai il minore
potrà essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio. La disposizione di cui
all’art. 489 cod. civ. è una estensione del principio posto dall’art. 471 cod. civ., da cui emerge che la
condizione dell’erede minorenne non può essere mai quella di erede puro e semplice e che, per tutta
la durata della minore età, non può verificarsi la decadenza dal beneficio.
4. Una delle maggiori questioni che si è posta sul piano sistematico riguarda la configurazione del
rapporto tra la dichiarazione di accettazione con beneficio e l’inventario.
Non v’è dubbio che la dichiarazione di accettazione con beneficio esprime la volontà del dichiarante
di accettare l’eredità e, quindi, di diventare erede. È sufficiente al riguardo richiamare l’art. 459 cod.
civ., secondo cui l’eredità si acquista con l’accettazione, ed il successivo art. 470 cod. civ., che indica
in essa una delle due modalità di accettazione, quanto agli effetti, consentita dalla legge.
È un dato acquisito, pertanto, che nella relativa dichiarazione l’intenzione di avvalersi della
limitazione di responsabilità non introduce una condizione sospensiva dell’efficacia della
accettazione, né un requisito del negozio di accettazione, come pure sostenuto in passato da una
dottrina minoritaria, basata sul tenore letterale dell’art. 955 cod. civ. del 1865.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario non subordina quindi la volontà di
succedere nel patrimonio del de cuius alla condizione che il dichiarante consegua il risultato di
tenere distinto il patrimonio del defunto dal proprio. Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei
beni ovvero che, non trovandosi in tale situazione, dichiara di accettare l’eredità con beneficio di
inventario rimane erede anche nel caso in cui non ottenga il beneficio, a causa dell’omessa redazione
dell’inventario o della decadenza comminata dalla legge. Nel primo caso gli artt. 485, 487 cod. civ.
sono univoci nel loro tenore letterale nello stabilire che il chiamato, se l’inventario non è redatto nel
termine di tre mesi, “è considerato erede puro e semplice”; nell’ipotesi di decadenza gli artt. 493, 494
e 505 cod. civ. chiariscono che ad essere caducato è solo il beneficio.
La volontà di avvalersi di quest’ultimo va dichiarata al momento dell’accettazione, non essendo
consentita la formulazione sul punto di diverse manifestazioni di volontà nel corso del tempo. Vale
in proposito il principio della irrevocabilità della accettazione. Anche a seguire la tesi, sostenuta da
parte della dottrina, secondo cui nella fattispecie si rinvengono due tipi di dichiarazione, ossia
l’accettazione della eredità e la volontà di avvalersi del beneficio, il relativo contenuto è indivisibile.
L’inventario consiste invece in operazioni materiali. Proprio per questo la legge manifesta
sostanziale indifferenza in ordine alla persona che lo pone in essere, consentendo che a richiedere
l’inventario possano essere soggetti diversi dall’erede (art. 769 cod. proc. civ.), tra i quali vanno
annoverati i presunti eredi ed i creditori. Ciò che interessa è invece la sua esecuzione materiale,
sicché l’erede usufruisce del beneficio anche se l’inventario è compiuto a cura di altri.
5. La relazione tra dichiarazione di accettazione beneficiata ed inventario è stata ricostruita in modo
diverso sia in giurisprudenza che in dottrina, nel tentativo di identificare ed attribuire un preciso
significato, anche dal punto di vista sistematico, alla locuzione normativa secondo cui, trascorso il
termine previsto senza la redazione dell’inventario, ” il chiamato all’eredità è considerato erede puro
e semplice ” (art. 485, comma 2, cod. civ.).
Possono al riguardo rinvenirsi nella giurisprudenza due diverse posizioni, succedutesi nel tempo.
Secondo la prima, l’accettazione e l’inventario sarebbero due atti distinti e la dichiarazione di
accettazione sarebbe di per sé sufficiente a far acquisire il beneficio, sia pure in via provvisoria,
consolidando i suoi effetti in forza della redazione dell’inventario nel termine prescritto, salvo farli
cessare in caso di omissione (Cass. n. 3842 del 1995; Cass. n. 11084 del 1993; Cass. n. 2198 del 1987;
Cass. n. 329 del 1977). La redazione dell’inventario sarebbe pertanto assimilabile ad un onere ed il
suo mancato adempimento costituirebbe una causa di decadenza dal beneficio.
Questo orientamento, fatto proprio dalla giurisprudenza meno recente, è stato poi abbandonato in
favore della soluzione che ravvisa nell’art. 484 cod. civ. una ” fattispecie a formazione progressiva “,
per la cui realizzazione i due adempimenti della dichiarazione e dell’inventario sono indispensabili
per acquisire l’effetto della limitazione di responsabilità ovvero della separazione dei patrimoni.
Secondo questo indirizzo, inaugurato dalla sentenza n. 11030 del 2003 e che può oggi definirsi
dominante, ” la dichiarazione, di per sé, ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta
il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in
universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, ma non incide sulla limitazione della relativa
responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata (anche) alla persistenza o alla tempestiva
sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante ” è considerato erede puro e semplice
” (art. 485, 487 e 488 cod. civ.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha
mai conseguito ” (così la citata sentenza n. 11030 del 2003; nello stesso senso: Cass. n. 16739 del 2005;
Cass. n. 16514 del 2015; Cass. n. 9099 del 2018; Cass. n. 7477 del 2018).
Una parte della dottrina configura la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e la
redazione dell’inventario come un procedimento di diritto privato, sia pure privo di un ordine fisso,
nel senso che l’inventario può seguire la dichiarazione o precederla. Secondo tale teoria soltanto con
il completamento del procedimento si produrrebbe l’effetto della limitazione di responsabilità per
l’erede, che altrimenti resterebbe escluso.
6. Merita infine accennare, perché se ne farà riferimento oltre, alla disposizione di cui all’art. 473 cod.
civ., che, con formula mutuata dalla disciplina per i soggetti incapaci, stabilisce che l’accettazione
dell’eredità da parte delle persone giuridiche ed associazioni (escluse le società), non può avvenire
se non con beneficio di inventario. La norma è interpretata nel senso che la mancata redazione
dell’inventario impedisce all’ente di succedere. Con riguardo agli enti morali, quindi, il mancato
perfezionamento della fattispecie della accettazione beneficiata, per omessa redazione
dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l’ente chiamato non acquisti la
qualità di erede (Cass. n. 9514 del 2017; Cass. n. 19598 del 2004; Cass. n. 2617 del 1979).
7. La questione se il minore, divenuto maggiorenne, e quindi acquisita la capacità di disporre, possa
rinunciare all’eredità accettata con beneficio dal proprio legale rappresentante nel caso in cui questi
non abbia provveduto alla redazione dell’inventario, ha ricevuto soluzioni contrastanti nella
giurisprudenza di questa Corte, come segnalato dalla ordinanza interlocutoria.
Secondo un primo orientamento, che può ricondursi alla sentenza della Seconda Sezione n. 4561
dell’11.7.1988, il minore, nel caso prospettato, rimane nella condizione di chiamato all’eredità e
quindi, raggiunta la maggiore età, è nella pienezza della potestà di decidere se accettare l’eredità
oppure rinunziarvi.
La conclusione è argomentata dal rilievo che la disposizione dettata dall’art. 485, comma 2, cod. civ.,
secondo cui l’erede che abbia accettato con beneficio ma non abbia compiuto l’inventario entro il
termine di tre mesi, è considerato erede puro e semplice, non è applicabile nell’ipotesi di eredità
devoluta al minore. L’art. 489 cod. civ. stabilisce, infatti, che i minori “non si intendono decaduti dal
beneficio di d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età…, qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della presente sezione “, ovvero, per l’aspetto che qui
interessa, non abbiano compiuto l’inventario. Nel caso in cui il legale rappresentante del minore
accetti l’eredità, nella forma beneficiata, ma non rediga l’inventario, il minore non può, pertanto,
essere considerato erede puro e semplice. Poiché, tuttavia, l’assenza dell’inventario impedisce al
minore anche di assumere la qualità di erede beneficiato, la conseguenza non può che essere quella
di mantenerlo nella condizione originaria di chiamato.
Il principio formulato dalla sentenza m. 4561 del 1988 è stato riaffermato dalla Sezione tributaria di
questa Corte, con orientamento uniforme, senza esposizione o aggiunta di motivazioni ulteriori
(Cass. n. 25666 del 2008; Cass. n. 22712 del 2009; Cass. n. 5211 del 2011; Cass. n. 24931 del 2016; Cass.
n. 841 del 2014). Risulta inoltre seguito dalla sentenza della Seconda Sezione n. 9648 del 2000, che ha
ritenuto valida la rinuncia all’eredità fatta dal minore una volta raggiunta la maggiore età pur in
presenza di una precedente accettazione con beneficio ed ha ribadito l’inoperatività, per il minore,
del meccanismo previsto dall’art. 485 cod. civ. nel caso in cui l’accettante non proceda all’inventario
nel termine prescritto. Si ispira a tale indirizzo anche la sentenza della Seconda Sezione n. 29665 del
16. 11.2018, che, richiamando il principio sopra esposto, ha ritenuto priva di effetto la rinuncia
all’eredità del minore divenuto maggiorenne non per il motivo che vi era stata una accettazione
beneficiata da parte del legale rappresentante, ma in forza del rilievo che, nel caso esaminato,
l’inventario era stato eseguito. Non costituisce invece un precedente in termini la sentenza di questa
Corte n. 9514 del 2017, citata dai ricorrenti, che tratta della diversa questione della mancanza
dell’inventario nel caso di eredità devoluta alle persone giuridiche (art. 473 cod. civ.).
Il diverso orientamento è seguito dalle sentenze di questa Corte n. 15267 del 2019, n. 8832 del 1999,
n. 2276 del 1995, n. 8034 del 1993 ed è motivato dal rilievo che la posizione del minore, una volta che
l’eredità a suo favore sia stata debitamente accettata con beneficio di inventario, è disciplinata dalla
norma, di carattere speciale, dettata dall’art. 489 cod. civ., secondo cui la decadenza a suo carico si
verifica soltanto se nell’anno successivo al raggiungimento della maggiore età non sia redatto
l’inventario. Il minore divenuto maggiorenne, nell’ipotesi considerata, non può rinunciare
all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo
procedere all’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e
semplice. Infatti, l’art. 489 cod. civ., che consente ai minori, entro il compimento di un anno dalla
maggiore età, di conformarsi alle norme sul beneficio di inventario e perciò, tra l’altro, di compiere
l’inventario, commina, nel caso di inosservanza delle norme suddette, non già la nullità
dell’accettazione con conseguente perdita della qualità di erede, ma la mera decadenza dal beneficio.
L’inapplicabilità dell’art. 485 cod. civ. nei confronti del minore discenderebbe, pertanto, non già dalla
impossibilità di configurare nei suoi confronti una responsabilità ultra vires, ma perché tale
disposizione è derogata, per i minori, dalla norma speciale dettata dall’art. 489 cod. civ.
8. Merita di essere qui confermato, in adesione alle motivate conclusioni del Procuratore Generale,
l’indirizzo interpretativo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione
di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e nega per
l’effetto la facoltà di una valida rinuncia successiva.
La ragione principale risiede nel rilievo, del tutto pacifico, che l’accettazione beneficiata è sempre
accettazione dell’eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato di succedere
nel patrimonio del defunto. Come già detto, la legge ripudia l’idea che l’intenzione di avvalersi del
beneficio di inventario possa essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva
dell’accettazione, tale da esprimere la volontà del dichiarante di essere erede solo se risponderà dei
debiti del de cuius nei limiti del valore dei beni ricevuti. L’accettazione con beneficio d’inventario
comporta, pertanto, l’acquisto della qualità di erede. Gli art. 485 e seguenti cod. civ. disciplinano le
condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione
di erede, che danno per acquisita.
È noto, inoltre, che il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile: chi accetta l’eredità l’acquista
in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio ” semel
heres semper heres ” (Cass. n. 1735 del 2024; Cass. n. 15663 del 2020).
In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del
legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso
possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato
all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di
accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non
consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario
e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore.
La dichiarazione di accettazione ai sensi dell’art. 484 cod. civ., al contrario, in quanto accettazione
dell’eredità, è atto idoneo e sufficiente a far acquistare al rappresentato la qualità di erede.
Secondo lo schema legale, il rappresentante del minore può rinunciare o accettare l’eredità, nella
forma beneficiata. Se accetta, il minore è erede.
L’art. 489 cod. civ. è il logico sviluppo di questo presupposto. La disposizione stabilisce che il minore
non decade dal beneficio di inventario se, entro un anno dal compimento della maggiore età, si
conforma alle norme in materia, cioè provvede a redigere l’inventario ed osserva i relativi obblighi.
La previsione normativa presuppone che l’inventario non sia stato eseguito. In caso contrario, la
concessione di un termine per porlo in essere non avrebbe senso, risolvendosi nell’obbligo di ripetere
un adempimento già realizzato (Cass. n. 9142 del 1993). Né tale necessità sussisterebbe nel caso in
cui l’inventario fosse stato eseguito dal legale rappresentante al di là del termine fissato dall’art. 485
cod. civ., essendo pacifico in giurisprudenza che tale ultima disposizione non si applica con riguardo
all’eredità del minore.
L’art. 489 cod. civ. appare riferirsi sicuramente anche al caso in cui il legale rappresentante del
minore abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, ma non lo abbia eseguito. Tale
inadempimento, per volontà della legge, non è causa di impedimento al prodursi degli effetti del
beneficio, ripugnando alla legge che il minore sia destinatario di una eredità dannosa ovvero, per
usare le parole della legge, si trovi nella posizione di erede puro e semplice. Lo strumento attraverso
cui la legge persegue tale risultato, è, sostanzialmente, la sterilizzazione del termine per la redazione
dell’inventario durante il periodo della minore età e l’allungamento ad un anno, dal raggiungimento
della maggiore età, per predisporlo. In caso vi provveda, egli usufruirà del beneficio che limita la
sua responsabilità, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice, essendo ogni ostacolo
a considerarlo tale superato dal raggiungimento della maggiore età. Correttamente l’inoperatività
nei confronti del minore della disposizione di cui all’art. 485 cod. civ. è stata motivata in ragione
della deroga che, con riguardo al tempo dell’inventario, risulta introdotta dall’art. 489 cod. civ.
Appare coerente con tali premesse il mancato riferimento, in quest’ultima disposizione, alla
possibilità per il minore, una volta raggiunta la maggiore età, in caso di mancata redazione
dell’inventario, di rinunciare all’eredità. La citata disposizione prospetta i possibili epiloghi, in
termini alternativi, esclusivamente sul piano della responsabilità per i debiti ereditari, senza
interessarsi e quindi incidere sulla sua condizione di erede, che dà per acquisita in forza della
precedente accettazione fatta dal suo legale rappresentante. Parlando la norma di decadenza dal
beneficio, essa fa intendere che l’incapace è già erede. Lo spettro di efficacia dell’art. 489 cod. civ. è,
pertanto, limitato al termine per conseguire il beneficio, non al termine per accettare o rinunziare
all’eredità.
Non condivisibile appare, perciò, l’argomento prospettato dall’orientamento qui disatteso, secondo
cui non potendo il minore, per la regola generale accolta dall’ordinamento, essere erede puro e
semplice e non potendo, in mancanza di inventario, considerarsi erede beneficiato, l’unica
conclusione possibile sarebbe quella di riconoscergli la posizione di mero chiamato all’eredità. Tale
tesi non considera che il termine per l’inventario è prorogato fino ad un anno dalla maggiore età e
che la legge ripropone, con riguardo ad esso, l’alternativa tra erede puro e semplice ed erede
beneficiato, secondo il meccanismo già utilizzato dall’art. 485 cod. civ. La differenza tra l’art. 485 e
489 cod. civ. va pertanto ravvisata, per il tema che qui interessa, esclusivamente nel termine per la
redazione dell’inventario, che, con una disposizione di indubbio favore, è prorogato per i minori
fino ad un anno della maggiore età.
9. L’indirizzo favorevole a riconoscere che il minore, in caso di accettazione non accompagnata
dall’inventario, conservi la posizione di chiamato, con conseguente facoltà di rinunciare
successivamente all’eredità, potrebbe fondarsi anche sulla considerazione che, essendo per i minori
l’accettazione con beneficio di inventario obbligatoria, anzi l’unica forma di accettazione prevista
dalla legge, ai fini del suo perfezionarsi dovrebbero intervenire entrambi gli elementi richiesti dalla
fattispecie per il conseguimento dei suoi effetti, vale a dire la dichiarazione di accettazione e
l’inventario. La dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dalle operazioni di inventario,
non comporterebbe, pertanto, l’immediata adizione dell’eredità. L’art. 489 cod. civ., in questa
prospettiva, andrebbe letto nel senso che esso intende conferire al minore, divenuto maggiorenne, la
possibilità di riappropriarsi pienamente, nonostante l’accettazione del proprio rappresentante, della
facoltà di prendere ogni decisione relativa ai suoi diritti successori, potendo fare l’inventario entro
un anno, ma anche rinunciare all’eredità.
L’argomento troverebbe conferma nella disposizione di cui all’art. 473 cod. civ., sulla devoluzione
all’eredità alle persone giuridiche, atteso che tale norma, letta in modo condiviso nel senso di negare
la qualità di erede all’ente in caso di mancanza di inventario, usa una formula identica a quella
impiegata dall’art. 471 cod. civ. per gli incapaci.
Queste considerazioni non meritano di essere condivise.
In contrario, può osservarsi che, per quanto gli artt. 471 e 473 cod. civ. impongano per i minori e gli
incapaci, il primo, e per i corpi morali, il secondo, l’accettazione nella forma beneficiata, la differenza
tra le due situazioni rimane nettamente diversa e non appare giustificare sovrapposizioni di
disciplina. La condizione che impedisce agli enti morali di accettare l’eredità ultra vires, infatti, è
considerata dalla legge insita nella loro condizione o natura, è quindi definitiva, nel senso che non è
superabile; per gli incapaci si tratta invece di una condizione temporanea, essendo destinata a
cessare, per i minori, al raggiungimento della maggiore età e, per gli interdetti, al cessare dello stato
di interdizione o d’inabilitazione, come si esprime lo stesso art. 489 cod. civ.
La stessa premessa che la legge regolerebbe le due situazioni in modo identico non tiene conto che
la disciplina sulla successione del minore non è regolata solo dal principio posto dall’art. 471 cod.
civ., ma anche dalla disposizione di cui al successivo art. 489.
La differenza si riflette anche nell’atteggiarsi dell’obbligo di redazione dell’inventario. Per gli enti
morali non vi è ragione di escludere la disciplina posta dall’art. 485 cod. civ. con riguardo al termine
entro cui l’inventario deve essere redatto. Per gli incapaci opera il diverso termine previsto dalla
norma speciale e non vi sono ragioni sostanziali per escludere che, raggiunta la maggiore età, la
mancata redazione dell’inventario determini la loro piena responsabilità patrimoniale.
10. A sostegno della conclusione accolta sono rinvenibili ulteriori argomenti.
Una prima conferma può trarsi dalla previsione dell’art. 320, comma 3, cod. civ., che sottopone
l’accettazione dell’eredità del minore alla autorizzazione del giudice tutelare. Come dedotto nella
sua requisitoria dal Procuratore Generale, la necessità della preventiva autorizzazione implica che
la legge riconosce all’atto di accettazione beneficiata, compiuto dal legale rappresentante, effetti nella
sfera giuridica del minore, effetti che non si vede possano essere diversi da quello dell’acquisto della
qualità di erede.
In senso analogo l’osservazione va estesa alla disposizione di cui all’art. 484 cod. civ., che prevede
l’inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall’inventario, nel registro
delle successioni e la sua trascrizione nei registri immobiliari, pur dovendosi dare atto che anche
l’inventario, una volta compiuto, è soggetto ad annotazione nel registro. L’onere della trascrizione,
pur non avendo essa efficacia costitutiva, presuppone il riconoscimento alla relativa dichiarazione
di un autonomo effetto ai fini della pubblicità, il quale, anche in questo caso, non può che identificarsi
nella accettazione dell’eredità.
La tesi qui disattesa non sembra poi considerare che, una volta compiuta l’accettazione beneficiata,
l’inventario può essere richiesto ed eseguito anche da soggetti diversi, a ciò legittimati dall’art. 769
cod. proc. civ.. Ciò comporterebbe che l’acquisto della qualità di erede, non già l’acquisizione del
beneficio, dipenderebbe non da condotte del legale rappresentante del minore, ma da condotte
altrui, che rileverebbero sulla condizione del minore, mutandola da semplice chiamato ad erede,
conclusione difficilmente accettabile in base ai principi generali in tema di successione, che fanno
dipendere la condizione di erede dalla volontà del chiamato.
Va inoltre osservato che, in base all’art. 487, comma 1, cod. civ., secondo l’interpretazione corrente,
la prescrizione del diritto di accettare l’eredità è impedita dall’atto di accettazione con beneficio di
inventario, senza necessità che entro il termine prescrizionale l’inventario sia compiuto. Questa
conclusione è coerente con l’affermazione che la dichiarazione di accettazione beneficiata disgiunta
dall’inventario vale come accettazione dell’eredità. Per contro, la tesi che il minore, nonostante
l’accettazione beneficiata, rimanga nella condizione di chiamato se l’inventario non è eseguito, mal
si concilia con l’effetto che la disposizione considerata attribuisce, ai fini della prescrizione, alla
suddetta dichiarazione. La conseguenza potrebbe essere quella di non riconoscere alcun effetto alla
dichiarazione del legale rappresentante, esponendo così il minore al rischio di vedere estinto il
proprio diritto di accettare l’eredità per prescrizione, la quale non è sospesa nei suoi confronti, ai
sensi dell’art. 2942, comma 1 n. 1), c.c., tranne i casi in cui il rappresentante si trovi in conflitto di
interessi (Cass. n. 12490 del 2012; Cass. n. 2211 del 2007).
La tesi qui disattesa, nel disconosce valore di accettazione alla dichiarazione del legale
rappresentante, se potrebbe produrre in casi particolari effetti favorevoli per il minore (la sentenza
n. 4561 del 1988 utilizza gli argomenti sopra esposti per escludere l’estensione della dichiarazione di
fallimento al minore e ad analoghi risultati vantaggiosi perviene la giurisprudenza tributaria,
chiamata a pronunciarsi sulla decorrenza dell’obbligo di presentare la denuncia di successione)
comporterebbe un generale svantaggio sul versante, di particolare rilevanza pratica, della
prescrizione del diritto di accettare l’eredità, in contrasto con la chiara intenzione del codice civile di
dettare una disciplina di accentuato favore per i minori chiamati a succedere.
Nello stesso ordine di idee, analoghe criticità si presentano nel caso di esercizio, da parte dei terzi
interessati, della c.d. actio interrogatoria prevista dall’art. 481 cod. civ., ritenuta applicabile, dalla
giurisprudenza e dalla dottrina, anche nei confronti del minore (Cass. n. 3828 del 1985; Cass. n. 1922
del 1973), potendo la tesi qui disattesa portare alla conseguenza di ritenere, nell’ipotesi considerata,
perduto il diritto di accettare l’eredità da parte del minore, al quale non rimarrebbe altra forma di
tutela se non quella risarcitoria nei confronti del proprio rappresentante.
11. Non appare esercitare influenza, ai fini della risoluzione della questione proposta dal ricorso, la
diversa configurazione della relazione tra dichiarazione di accettazione beneficiata e redazione
dell’inventario, di cui si è fatta menzione al precedente punto 5.
Il contrasto giurisprudenziale ha interessato esclusivamente l’applicazione, nella controversia tra
creditore ed erede, della regola dell’onere della prova della redazione dell’inventario. La soluzione
favorevole a ravvisare nel suo mancato adempimento una causa di decadenza del beneficio pone
l’onere a carico del creditore, mentre l’indirizzo che inquadra dichiarazione ed inventario in una
ipotesi di fattispecie a formazione progressiva lo pone a carico dell’erede.
In generale, il contrasto tra i predetti orientamenti si dispiega interamente sul piano del momento in
cui si producono gli effetti della limitazione di responsabilità, se dal momento della dichiarazione
beneficiata o da quello della redazione dell’inventario, nel caso in cui quest’ultimo non abbia
preceduto la prima.
Entrambi gli orientamenti non dubitano, invece, che la sola dichiarazione, disgiunta dall’inventario,
comporti nei confronti del dichiarante, con effetto immediato, l’acquisto della qualità di erede.
Non a caso del resto la stessa sentenza n. 11030 del 2003, che ha inaugurato il nuovo indirizzo
giurisprudenziale, ora prevalente, della fattispecie a formazione progressiva, tiene a precisare, al fine
di evitare incertezze al riguardo, che ” la dichiarazione ” di accettazione con beneficio di inventario,
“di per sé, ha… una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità
di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debito
del de cuius”, restando in discussione solo la” limitazione della relativa responsabilità intra vires
hereditatis, che è condizionata (anche) dalla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza
dell’inventario, mancando il quale l’accettante ” è considerato erede puro e semplice””; (nello stesso
senso: Cass. n. 16739 del 2005, secondo cui la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario
ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da
parte del chiamato che subentra perciò in ” universum ius defuncti”).
Non è pertanto condivisibile la tesi che, facendo leva sull’orientamento che ravvisa nell’accettazione
con beneficio di inventario una fattispecie a formazione progressiva, sostiene che l’accettante
conserva la posizione di chiamato all’eredità fino alla redazione dell’inventario.
Siffatta conclusione è altresì negata, in modo evidente, anche dall’indirizzo che ravvisa nella mancata
redazione dell’inventario una causa di decadenza del beneficio. Il punto di partenza di questa tesi,
che gli effetti della accettazione beneficiata si producono fin dal momento della dichiarazione, salvo
il loro venir meno per omessa redazione dell’inventario, implica infatti il riconoscimento della
acquisita condizione di erede del dichiarante.
Nello stesso ordine di idee si è posta la dottrina che configura la dichiarazione di accettazione
beneficiata e l’inventario come procedimento di diritto privato. Si è precisato, in proposito, che nulla
porta a concludere che la dichiarazione di accettazione beneficiata sia priva di effetti in mancanza
dell’inventario, essendo al contrario proprio la legge a stabilire che in tal caso, se non si verifica
l’effetto voluto, cioè la separazione dei patrimoni, si produce comunque l’effetto diverso dell’acquisto
dell’eredità.
12. La questione posta dalla ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione va quindi risolta nel
senso che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale
rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al
minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso
una volta raggiunta la maggiore età.
Il primo motivo di ricorso è perciò infondato.
13. Il secondo motivo di ricorso va considerato assorbito dalle considerazioni precedenti.
14. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza della Commissione provinciale di Padova, invocata dal ricorrente A.A., che ha ritenuto
valida la rinuncia da lui fatta all’eredità del padre, è priva infatti di efficacia nel presente giudizio.
La ragione risiede nel rilievo che, sulla base dei principi generali e dalla lettura della stessa decisione,
la sentenza invocata ha affrontato e risolto la questione della validità della rinuncia solo incidenter
tantum e non con efficacia di giudicato. Il giudice tributario, infatti, può conoscere le questioni che
ricadono in altra giurisdizione, quando dalla loro risoluzione dipenda la decisione sull’esistenza di
un particolare obbligo previsto dalla norma tributaria, ma ciò può fare solo in via incidentale, senza
efficacia di giudicato, dovendo altrimenti sospendere il giudizio in attesa che sulla relativa questione
si pronunci il giudice competente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 sul processo
tributario (Cass. Sez. un. n. 467 del 2000; Cass. Sez. un. n. 1557 del 2002; Cass. Sez. un. n. 6631 del
2003; Cass. n. 25116 del 2014; con riferimento al giudice civile, in rapporto con la giurisdizione della
Corte dei conti: Cass. Sez. un. n. 2814 del 2012). Il principio è scandito anche dall’art. 34 cod. proc.
civ., che, ai fini della decisione della questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, in presenza
di espressa domanda, presuppone che il giudice abbia giurisdizione sulla stessa, oltre che
competenza per materia e per valore.
L’affermazione della menzionata sentenza della Commissione tributaria in ordine alla validità della
rinuncia all’eredità da parte dell’odierno ricorrente risulta sprovvista pertanto di quella autorità
idonea ad esercitare effetti nel giudizio civile in corso, al di là delle questioni, pur rilevanti, della
ricorrenza degli altri requisiti a cui è legata, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., l’efficacia del giudicato in
altro giudizio.
15. Il ricorso va pertanto respinto.
La presenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla principale questione controversa
giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 22 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

Maltrattamenti in famiglia. Che valore ha la ritrattazione della vittima?

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 05 dicembre 2024, n. 44544; Pres. Rel. E. Aprile
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Torino, decidendo sulla richiesta di riesame presentata ai sensi dell’art. 309 cod.
proc. pen. dal difensore dell’indagato, riformava il provvedimento emesso il 25 luglio 2024 nei
riguardi di A.A. – sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 572 e 582 -585 cod. pen.,
commessi ai danni della compagna convivente B.B. – e revocava le misure cautelari dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria, dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto
di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa applicate all’A.A.
Rilevava il Tribunale del riesame come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero riscontrato
l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato con riferimento ad entrambi i delitti
addebitati, ma come i dati informativi acquisiti avessero escluso l’attualità delle esigenze cautelari
riconosciute dal provvedimento genetico delle misure, considerato che la persona offesa aveva riferito
di aver voluto tornare a vivere con il compagno, che aveva dimostrato “di essere cambiato” e “di aver
preso coscienza delle condotte contestate”: di talché poteva ritenersi oramai cessata quella
“conflittualità tra le parti” che aveva determinato la consumazione degli illeciti in parola.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero il quale ha dedotto la violazione
di legge, in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e
manifesta illogicità, per avere il Giudice del riesame contraddittoriamente riconosciuto la piena
attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa B.B., madre di una bambina di
pochi mesi, anche per i plurimi e significativi riscontri che le stesse avevano ricevuto, che avevano
“disegnato” una situazione di totale soggezione della prevenuta al suo compagno, e, nel contempo,
riconosciuta la credibilità della ritrattazione di alcuni giorni dopo, sostenendo che la B.B. si fosse
liberamente determinata a riprendenre il rapporto con l’A.A. , assicurando che fosse tra i due tornata
una “situazione di piena normalità”.
3. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le
modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni di legge.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.
2. È fondata la doglianza formulata dal Pubblico Ministero in termini di vizio di motivazione.
Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame per giustificare l’affermazione di una
sopravvenuta mancanza di attualità delle già riconosciute esigenze cautelari, poste a fondamento del
provvedimento genetico delle misure cautelari, appare gravemente contraddittorio.
Ed infatti, il Tribunale di Torino, dopo aver descritto in maniera dettagliata il contenuto delle
dichiarazioni accusatorie rese ai carabinieri il 7 e il 12 giugno 2024 dalla persona offesa B.B. – la
quale aveva raccontato di essere vittima, da oltre un anno, di gravissime forme di maltrattamenti fisici
e verbali ad opera del compagno convivente A.A. che di lei era geloso; di avere evitato di farsi
refertare le lesioni più volte patite, per paura di ritorsioni, nonostante le ripetute azioni violente
fossero state talora poste in essere in presenza della figlia minore; e di essere stata, da ultimo, il 7
giugno, aggredita dall’uomo per strada, che l’aveva percossa e l’aveva ferita ad una mano con un
coltello – e dopo aver chiarito come la lineare e non calunniosa narrazione della predetta fosse stata
riscontrata dalle deposizioni rese da una sorella e da alcuni vicini di casa, e non potesse dirsi
contraddetta dalla “non credibile” ritrattazione che la persona offesa aveva offerto ai carabinieri il 23
giugno 2024, in maniera del tutto illogica ha asserito che proprio quella ritrattazione aveva dimostrato
che i due si erano oramai riconciliati e che, essendo venuta meno la conflittualità, avendo la B.B.
riferito di voler riprendere la convivenza con il compagno, dovevano reputarsi non più attuale il
rischio che l’uomo potesse tornare a commettere reati della stessa natura di quelli per i quali è
indagato.
Nella motivazione del provvedimento gravato è riconoscibile, invero, una insanabile frattura nella
consequenzialità logica tra la descrizione dei fatti e la valutazione del relativo significato. Il Tribunale,
che pure aveva delineato un quadro di prolungata compromissione dei rapporti tra l’A.A. e la B.B., e
che aveva sottolineato come la scelta della donna, che maldestramente e in maniera niente affatto
credibile aveva cercato di “sminuire” la portata delle sue precedenti accuse, di ritrattare la propria
denuncia fosse stata preceduta da ripetuti interventi dell’A.A. – il quale (dapprima recandosi in
caserma e poi chiamando al telefono i carabinieri) aveva preannunciato che la compagna avrebbe
“rimesso la querela” ed aveva persino provato a chiedere ragioni circa le ulteriori iniziative di
indagine che i militari avevano avviato nonostante “la rimessione della querela” – ha acriticamente
“preso per buone” le affermazioni della B.B. che aveva riferito di “voler riprendere la convivenza con
l’indagato”, perché questi “era cambiato nei suoi confronti”, così dimostrando “un mutato
atteggiamento” verso di lei.
3. Sotto altro e complementare punto di vista, risultano fondate anche le censure che il Pubblico
Ministero ha formulato in termini di violazione di legge.
In una recente sentenza la Corte costituzionale, nel giudicare infondate le questioni di legittimità
costituzionale della disposizione dettata dall’art. 282-ter cod. proc. pen. – che, in materia di misure
cautelari applicabili nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati contro vittime vulnerabili,
prevedono rigidi e non derogabili criteri applicativi – ha chiarito che le scelte del legislatore
rispondono ad un ragionevole bilanciamento tra valori in tensione (da un lato, la libertà di movimento
della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata) che, oltre
a risultare coerenti con le prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica, “asseconda il criterio di priorità enunciato dall’art.
52 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’I 1 maggio 2011, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77 : (tenuto conto che) nel disciplinare le misure urgenti di
allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale
stabilisce infatti che deve darsi “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo” (Corte
cost., n. 173 del 2024).
Alla luce di tale autorevole indicazione interpretativa, nella decisione del Tribunale del riesame è
riconoscibile il mancato rispetto di quel “criterio di priorità”: dato che a fronte di una situazione che
gli stessi giudici di merito hanno descritto come protrattasi fino a pochi giorni prima della ritrattazione
della denuncia da parte della vittima e di un contesto caratterizzato da una relazione personale
nettamente “squilibrata” tra l’agente e la persona offesa, nell’ottica cautelare che doveva caratterizzare
la valutazione dei dati a disposizione, non è stata affatto verificata la reale spontaneità e autenticità
della seconde dichiarazione della vittima di essere disponibile a tornare a convivere con l’odierno
ricorrente.
In altri termini, in ragione delle peculiarità della specifica vicenda, che potrebbe imporre una
interpretazione applicativa dell’art. 274 cod. proc. pen. come finalizzata a garantire l’incolumità della
persona offesa del reato anche “contro la sua volontà”, spetterà al giudice di rinvio accertare, seguendo
le indicazioni al riguardo offerte dalla Cassazione (v. Sez. 6, n. 24027 del 21/01/2020, C., in
motivazione, par. 4), la plausibilità della valenza della ritrattazione delle precedenti accuse da parte
della persona offesa, anche con riferimento alla portata indiziaria delle prime dichiarazioni della
donna che -come si legge nel provvedimento impugnato – in una complessiva valutazione della
dinamica delle relazioni familiari, l’avevano vista “sola” al momento della scelta di denunciare un
compagno che, durante la pregressa convivenza, aveva tenuto abituali comportamenti aggressivi e
violenti, in particolare quando la stessa aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo.
Tale esegesi dell’art. 274 cod. proc. pen. è, altresì, conforme all’indirizzo costituente la ratio
dell’intervento del legislatore dell’Unione europea che, nella citata direttiva (UE) 2024/1385, ha
raccomandato le competenti autorità statuali ad effettuare “valutazioni individuali delle esigenze di
protezione delle vittime” (art. 16): senza trascurare che, “la preoccupazione principale dovrebbe
essere garantirne l’incolumità e fornirle un’assistenza su misura, tenendo conto tra l’altro della sua
situazione individuale. Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere,
ad esempio… il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, (e) il
rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato…” (considerando 39).
Va, dunque, ribadito che, in tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del
pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato
commesso in danno del coniuge o del compagno, la sola manifestata volontà della persona offesa, in
quanto occorre sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità
della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, in un’ottica di prioritaria sicurezza delle
vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse (in questo senso
Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542-01).
4. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Torino che, nel nuovo
giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi delineati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi
dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2024.

Pensione di reversibilità e domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 30 dicembre 2024, n. 34943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale
di Matera che, in accoglimento del ricorso proposto da A.A., titolare di pensione di reversibilità dal
1/10/2008 a seguito del decesso della moglie B.B. risalente al 7/9/2008, aveva riconosciuto il suo
diritto alla rivalutazione dei contributi versati ex lege 257/92 per l’esposizione all’amianto subita dal
coniuge per il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze dello stabilimento E. di P. dal 1966 al
1982. In particolare, respinta l’eccepita carenza di titolarità attiva del rapporto controverso, rilevabile
anche d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, ed escluso che il diritto al ricalcolo della
maggiorazione contributiva per l’esposizione qualificata all’amianto inerente ai ratei non richiesti sia
entrato nel patrimonio del de cuius, non avendone questi fatto richiesta all’INPS, e che per tale
ragione, stante la natura costitutiva della domanda amministrativa, esso possa essere stato trasmesso
per successione all’erede, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’originario ricorrente non
aveva chiesto ed ottenuto la condanna dell’istituito al pagamento dei ratei, ma solo il riconoscimento
del suo diritto alla rivalutazione contributiva della pensione di reversibilità per effetto della
esposizione ad amianto subìta dal proprio dante causa. La Corte territoriale ha inoltre respinto
l’eccezione di prescrizione decennale decorrente dal decesso del coniuge rispetto alla quale la
domanda del 25/3/2017 era tempestiva e, nel merito, ha ritenuto fondata la domanda tenuto conto
delle risultanze della CTU che, ricostruito l’ambiente di lavoro e le mansioni espletate dalla
lavoratrice, aveva ritenuto provata l’esposizione qualificata alle fibre d’amianto.
2. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale si
riporta nelle memorie da ultimo depositate.
3. La parte privata si è costituita con controricorso.
4. All’udienza camerale del 27 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. Con unico motivo, l’INPS deduce la violazione dell’art. 13 comma 8 della Legge n.257/1992, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo la Corte territoriale supposto un diverso regime
giuridico a seconda che l’erede, nel rivendicare l’applicazione della rivalutazione contributiva mai
richiesta dal dante causa, chieda l’accertamento del suo diritto jure hereditario alle differenze maturate
sui ratei della pensione eventualmente fruita dal de cuius, ovvero l’accertamento al ricalcolo della sua
pensione di reversibilità, da determinarsi sulla base della provvista contributiva intestata al lavoratore
deceduto ed incrementata per effetto del coefficiente moltiplicatore; e nel primo caso la pretesa
dell’erede non sarebbe fondata in quanto il credito relativo alle pretese maturate sui ratei non sarebbe
mai entrato nel patrimonio ereditario, invece nel secondo caso l’erede avrebbe diritto a far valere, ai
fini del ricalcolo della sua pensione, l’esposizione all’amianto subita dalla de cuius; il ricorrente
istituto non ritiene che tale distinzione sia conforme a diritto, non condividendo il differente regime
riservato, da un lato, al credito per le differenze sui ratei arretrati (mai sorto e non trasmissibile) e,
dall’altro, al diritto alla rivalutazione contributiva in se considerata (che sorgerebbe a prescindere dalla
domanda e sarebbe, dunque, trasmissibile). Invero, il moltiplicatore di cui all’art. 13 L. 257/92 non
inciderebbe affatto sui ratei di pensione bensì unicamente sulla contribuzione accreditata al lavoratore
esposto ad amianto. E nel riprendere le argomentazioni espresse in altra pronuncia di questa Corte
(ord. n. 11574/2015) l’istituto ricorrente precisa che nel patrimonio del lavoratore deceduto non era
mai entrato il diritto alla rivalutazione contributiva e, di conseguenza, neppure quello ai ratei
differenziali, tenuto conto che la prestazione in quel caso richiesta aveva ad oggetto un assegno
ordinario di invalidità, non reversibile. E poiché nel caso in esame la pensionata non aveva mai
presentato domanda amministrativa diretta ad ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione
ad amianto, non era mai sorto in capo alla predetta il diritto all’applicazione del coefficiente
moltiplicatore, di talché nessun diritto poteva essere azionato jure hereditario dal coniuge superstite,
per ottenere il ricalcolo della pensione di reversibilità, previo incremento della posizione assicurativa
e contributiva dell’assicurata deceduta.
2. Nel controricorso la parte privata, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità dall’ottobre
2008 e di avere presentato in data 24/3/2017 domanda amministrativa di rivalutazione dell’anzianità
contributiva della propria dante causa ai sensi dell’art. 13 L. 257/92, respinta dall’INPS per mancanza
di certificazione INAIL attestante l’esposizione all’amianto, contesta l’erroneo richiamo alla pronuncia
della Suprema Corte n. 11574/15 afferente al diverso caso di un richiedente jure hereditatis della
riliquidazione dei ratei dell’assegno ordinario di invalidità di cui aveva beneficiato in vita il defunto
coniuge in relazione ad un incremento di contribuzione figurativa derivante dall’esposizione
all’amianto, per il quale né il de cuius né l’erede avevano avanzato alcuna domanda amministrativa,
diversamente dal caso in esame in cui il richiedente aveva agito in qualità di coniuge superstite
esercitando il diritto jure proprio, in quanto titolare di pensione di reversibilità. Si riporta a quanto
stabilito dalla circolare INPS n. 58 del 15/4/2005 circa il riconoscimento del beneficio pensionistico,
su domanda, ai superstiti del dante causa che, prima del decesso, abbia maturato i benefici
pensionistici, tale essendo il coniuge del A.A. che al momento del decesso era titolare di una pensione
di anzianità; evidenzia che il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta sorge in capo al coniuge
superstite jure proprio, non in qualità di erede, e che la domanda di ricostituzione contributiva è
finalizzata alla rideterminazione dell’importo pensionistico del de cuius, che prima del decesso aveva
maturato i benefici pensionistici in esame, ed ancora che su di esso viene a sua volta rideterminato
l’importo della pensione del coniuge superstite. La domanda, quindi, non ha ad oggetto somme
spettanti al de cuius per gli arretrati maturati sulla propria pensione diretta, bensì unicamente il
ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base del riconoscimento dei benefici previdenziali in
favore del dante causa; pertanto, per determinare esattamente l’importo della pensione di reversibilità
è necessario preliminarmente procedere al ricalcolo dell’anzianità contributiva del de cuius, essendo
la pensione di reversibilità un riflesso della pensione diretta liquidata in percentuale sulla pensione
già in titolarità del de cuius.
3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
3.1 – In primo luogo, si rammenti che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza della
esposizione all’amianto costituisce, nell’interpretazione di questa Corte, un diritto autonomo e distinto
rispetto al diritto a pensione (lo ribadisce, da ultimo sent. n. 27149/2024, ivi richiamando le pronunce
n. 2351/2015, 2856/2017, 4283/2020, 14599/2022; ed altre ancora, cfr. ord. 7559/2019, 29624/2024,
18254/19), che sorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione
pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria (Cass. n. 2856/17). Ciò che si fa valere
nelle controversie ex articolo 13 legge 257/1992 non è il diritto al ricalcolo della prestazione
pensionistica ovvero alla rivalutazione dei singoli ratei, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure
previsto ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia; il beneficio
della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a
quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, condizioni
all’evidenza conosciute solo da chi le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell’INPS mediante
apposita domanda amministrativa.
3.2 – Come chiarito da questa Corte (ord. n. 11438/17), la domanda amministrativa di prestazione
previdenziale all’ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della
domanda giudiziaria “avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti
all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa
fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita
dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione
dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 732 del 2007)”. Alla
presentazione della domanda amministrativa corrisponde altresì l’insorgenza del diritto del privato a
esercitare tutela in sede giudiziaria, e la sua mancata presentazione si riverbera sulla sussistenza stessa
del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento (arg. da ord. n. 17281/2024):
in sintesi, la previa domanda amministrativa assurge a “elemento costitutivo del corrispondente
diritto” (cfr. Cass. 30283/2018, ivi richiamate anche ord. n.11574/15 e sent. n.732/07), e non integra
una mera condizione dell’azione, divenendo irrilevante ove sopravvenuta in corso di causa: donde la
necessità di presentarla prima dell’instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29/10/2018, n. 27384).
4. Ciò posto, va dunque precisato che, nel caso in esame, il titolare della pensione diretta (pensione
di anzianità, categoria VO), coniuge defunto dell’attuale controricorrente, non aveva in vita presentato
domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva ex art. 13 comma 8 L. 257/1992, sicché
all’apertura della sua successione, non è stato devoluto all’erede l’autonomo diritto al conseguimento
di una prestazione previdenziale maggiorata per effetto della predetta (eventuale) rivalutazione
contributiva – trattasi di una situazione giuridica soggettiva non sorta per mancato perfezionamento
della relativa fattispecie a formazione progressiva -.
Il coniuge superstite non ha tuttavia richiesto jure hereditatis il diritto alla rivalutazione contributiva
per il ricalcolo della pensione del de cuius, non ha presentato domanda amministrativa in tal senso e,
quindi, il diritto ex art. 13 co. 8 non soltanto non è stato trasmesso dal dante causa pensionato, ma
neppure è sorto in virtù ed a seguito di domanda dell’erede.
5. Diversamente, per la pensione di reversibilità, di cui il coniuge superstite era già titolare in proprio
sin dall’ottobre 2008, la domanda di rivalutazione dei contributi versati in vita dal de cuius ex lege
257/92 per l’esposizione ad amianto è volta alla ricostituzione dell’anzianità contributiva che
costituisce la base dell’originario calcolo e, di conseguenza, alla riliquidazione della pensione di
reversibilità. In tal modo, come è evidente, il richiedente ha inteso reintrodurre una rivalutazione
contributiva per esposizione ad amianto non esercitata dal congiunto, intendendo far valere un diritto
presupposto della propria pensione di reversibilità, non sorto in capo all’originario titolare e non
trasmesso al suo erede. Attraverso la domanda giudiziale di ricostituzione della anzianità contributiva
del coniuge defunto ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità, il richiedente avrebbe,
pertanto, inteso conseguire un ricalcolo del montante contributivo originario, quale base di calcolo
della propria pensione.
6. Devesi tuttavia rammentare la finalità dell’istituto: le prestazioni a favore dei superstiti mirano a
coprire il rischio del venir meno di una fonte di reddito (ancorché pensionistico) sulla quale i familiari
congiunti del pensionato avevano potuto fare affidamento; la morte rappresenta un evento protetto
dal regime di assicurazione obbligatoria, generatore di un bisogno socialmente rilevante, e la
prestazione spetta, in particolare, al coniuge superstite in virtù del vincolo di solidarietà coniugale.
Trattasi, come annunciato, di un diritto che i beneficiari stretti congiunti acquisiscono jure proprio, ai
sensi dell’art. 22 L. 903/1965, e qui si comprende il senso della entità economica del diritto,
commisurato al reddito mancato, nella percentuale corrispondente alla pensione “già liquidata” di cui
il congiunto godeva e sulla quale il superstite poteva contare anche per il proprio sostentamento, in
ossequio alla finalità solidaristica che sovrintende l’istituto e dell’apporto contributivo che la pensione
forniva alle esigenze del nucleo familiare. La prestazione in reversibilità, diritto proprio del superstite,
trova il suo fondamento di calcolo in una situazione soggettiva già conclamata, concernente la
pensione di anzianità del defunto, mentre la rivalutazione contributiva posta a base della pensione del
de cuius, non attivata attraverso la domanda ex art. 13 comma 8 L. 257/92, non si è perfezionata, non
è entrata nel patrimonio del titolare di pensione, e non è stata trasmessa. In sostanza la domanda di
riliquidazione della pensione di reversibilità (diritto proprio del coniuge superstite) si basa su un
diritto – non sorto – alla maggiorazione contributiva ex lege 257/92 (non acquisito jure hereditario),
ed è per tale motivo infondata.
In tali termini può essere data continuità alla pronuncia rammentata dal ricorrente istituto, ordinanza
n. 11574/2015, che, ancorché riferita ad una domanda di riliquidazione dell’assegno ordinario di
invalidità goduto in vita dal coniuge del richiedente, ha chiarito l’intrasmissibilità del diritto al
ricalcolo dei ratei non richiesti, in relazione alla contribuzione figurativa derivante dall’esposizione
ad amianto.
7. Dalle considerazioni svolte discende che, in mancanza della domanda amministrativa, in quanto
provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e
neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi (Cass., sez. VI L, 4 giugno 2015, n.
11574).
Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una
domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere in via diretta un
diritto iure proprio – ed in via mediata un diritto jure ereditario – vantando il diritto alla ricostituzione
dell’anzianità contributiva del proprio congiunto deceduto (in considerazione del riconoscimento
della sua esposizione all’amianto) sui ratei che, che in quanto non richiesti dal dante causa (che
pacificamente non ha presentato domanda all’INPS) non sono entrati nel patrimonio del de cuius e
non possono pertanto essere trasmessi per successione, con l’effetto consequenziale della
riliquidazione della pensione di reversibilità.
8. La pronuncia impugnata, che ha delimitato e sintetizzato l’oggetto della domanda alla rivalutazione
contributiva della pensione di reversibilità, non ha correttamente applicato la disposizione normativa
di cui al citato art. 13 comma 8, né i principi regolatori degli istituti coinvolti. Ne consegue la
cassazione della sentenza d’appello e, non residuando la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa senza rinvio, pronunciando il rigetto dell’originaria domanda introduttiva.
9. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in tutti i gradi, in ragione della
particolarità delle questioni trattate e del consolidarsi dell’orientamento di questa Corte su tutte le
implicazioni dei temi dibattuti, in epoca posteriore alla proposizione della domanda giudiziaria.
Non ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo versato dal ricorrente nella
introduzione della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
originariamente proposta. Compensa le spese dell’intero processo.
Dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del
comma 1 – bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2024.

Ai fini della dichiarazione di adottabilità la condizione di abbandono morale e materiale deve essere valutata nell’attualità.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31704
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente/Relatore
Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7394/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA ASSAROTTI, 7, presso lo studio
dell’avvocato BAVA ARTURO ((Omissis)) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
AVV. B.B., in qualità di tutore provvisorio della minore C.C. difesa da sé stessa
– controricorrente –
nonchè contro
Giurisprudenza di legittimità Ondif
3
PROCURATORE GENERALE CORTE D’APPELLO GENOVA
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 16/2024 depositata il
06/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dalla
presidente MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 16/2024 pubblicata il
06.03.2024, rigettava l’appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del
Tribunale per i minorenni e confermava lo stato di adottabilità del minore C.C.,
alias D.D. nata a D. il (Omissis).
In particolare, in data 2.6.2019, C.C., insieme al minore E.E., suo cugino, ed
alla (allora presunta) sorella F.F., incinta, sbarcavano, privi di documenti, a
Genova e venivano collocati nella struttura di (Omissis) a G.
In data 23.6.2019 F.F. si allontanava dalla struttura con i minori, e veniva
rintracciata il giorno successivo alla stazione ferroviaria di Genova in procinto
di partire per la Francia.
Il Tribunale per i minorenni di Genova (di seguito: TM) con decreto urgente
datato 24.06.2019 disponeva che i minori venissero affidati al Servizio Sociale,
collocati in struttura e nominava tutrice l’Avv. B.B., dichiarando poi aperta la
procedura di adottabilità.
Disposta l’audizione di F.F., la stessa affermava in data 19.09.2019 di avere
una sorella in Francia, madre di C.C., e di essere, in verità, la zia dei minori.
A seguito di dette dichiarazioni la sig.ra A.A. veniva contattata dai Servizi
Sociali, confermava di essere la madre della minore C.C., allegando estratto di
nascita.
I servizi sociali con relazione del 10.02.2020 riferivano che la sig.ra A.A., dopo
aver infruttuosamente esperito diversi tentativi al fine di mettersi in contatto
con loro, aveva chiesto notizie del figlio, aveva dichiarato di non essere stata,
precedentemente, in condizioni di contattarli a causa della situazione di
irregolarità in Francia, ma di aver comunque migliorato la propria condizione
economica. Aggiungeva di voler ritornare in Italia al fine di avere nuovamente
il figlio con sé.
Con decreto 8.3.2021 il TM disponeva la collocazione dei minori in famiglie
affidatarie, invitava poi, con lettera datata 12.04.2021, la sig.ra A.A., madre
della minore a costituirsi in giudizio tramite un avvocato onde essere ascoltata
entro il termine di 20 giorno dalla notificazione.
Con istanza del 1.06.2021 il tutore della minore evidenziava l’opportunità di
nominare un avvocato di ufficio per A.A., così come richiesto dal difensore
francese della stessa.
Ciononostante, il TM dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza, sul
riscontro che la sig.ra A.A. non aveva fornito prove di essere la madre del
minore né aveva deciso di costituirsi in giudizio.
Con comunicazione datata 5.8.2021 l’avocat N. del B. di Parigi riaffermava
l’intenzione dell’assistita di ricongiungersi con il figlio, chiedeva informazioni
sulla possibilità di costituirsi in giudizio, ribadiva l’impossibilità per la sig.ra
A.A. di recarsi in Italia in quanto richiedente asilo ancora priva di documenti.
Con atto datato 24.1.2022 la ricorrente attuale si costituiva in giudizio a mezzo
del difensore avv. A. B., comunicando l’avvenuto rilascio della carta di
residenza, chiedeva disporsi la comparizione dinanzi al TM, instava per il
rigetto della richiesta di adozione del minore C.C.
Comparendo pertanto innanzi al TM in data 3.3.2022, N.N. dichiarava di essere
partita dal 2015 dalla Costa d’Avorio, di aver lasciato C.C. con sua madre in
patria, di vivere in Francia, ove aveva contratto matrimonio, di non aver saputo
dell’iniziativa di F.F. di partire per l’Italia portando con sé i minori e di essere
venuta a conoscenza della presenza dei minori in Italia solo nel 2019.
Il Tribunale, valutando anche il corretto inserimento di C.C. nella famiglia
affidataria, alla luce delle predette circostanze, riteneva sussistente la
condizione di abbandono non transitorio.
Avverso tale sentenza ricorreva A.A.:
Lamentando di essere stata privata del diritto di difesa in quanto, pur essendo
nota la sua qualità di madre del minore già a partire dal 10.09.2019, il TM non
aveva disposto la nomina di un avvocato d’ufficio in violazione degli artt. 8 e
10 della L. 184/1983 . In relazione a ciò, la ricorrente sottolineava di essere
stata privata della possibilità di presentare la sua versione dei fatti.
Lamentando l’insufficienza istruttoria del TM, il quale avrebbe omesso di
indagare l’idoneità della ricorrente a prendersi cura della minore
Si opponeva, pertanto, alla dichiarazione di adottabilità.
Si costituiva in giudizio, l’avv. B.B. opponendosi ad ogni motivo di
impugnazione assumendo l’abbandono materiale e morale della minore.
La Corte d’Appello con Ordinanza del 17.11.2022 dichiarava l’inutilizzabilità
degli atti istruttori del procedimento di primo grado compiuti fino al
24.01.2022, disponeva audizione dei genitori affidatari del minore.
Con ordinanza del 25.05.2023 disponeva CTU sulle condizioni psicofisiche della
minore, osservando la sua relazione con la madre e con gli affidatari.
Con la sentenza n. 16/2024, la Corte d’Appello rigettava l’appello proposto da
A.A., confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente
fra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso ex art. 360 c.p.c. A.A. proponeva ricorso per Cassazione per i
seguenti motivi:
Ex art. 360 c.p.c. numero 3, violazione e falsa applicazione di legge in
relazione alla L. n. 184 del 1983 , artt. 1 , 8 , 10 e 15 , con riferimento alla
dichiarazione di inidoneità genitoriale della madre, basata sulla di lei supposta
incapacità genitoriale irreversibile.
In ogni caso in violazione degli artt. 1 e 8 L. 184 del 1983 , dell’art. 7 e 9
convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con
L. n. 176 del 1991 ); dell’art. 8 della convenzione di Strasburgo del 25.01.1996
(ratificata con L. n. 27 del 2003 ); con riferimento al diritto del minore a
crescere e mantenere contatti con la madre.
Ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo, consistente
nella la relazione dei servizi sociali francesi prodotta nel corso del giudizio di
appello.
Ex art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione e falsa applicazione di legge in relazione
all’art 30 Cost., co. 2; alla L. n. 184 del 1993 , agli artt. 1, 8, 10 e 15, con
riferimento alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento
volto a sostenere il ricorrente nelle funzioni genitoriali anche con l’ausilio
dell’attuale marito e dei servizi sociali di Parigi
Ex art. 360 c.p.c. n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla
L. n. 184 del 1983 , artt. 1 , 8 , 10 e 15 , con riferimento alla mancata
valutazione della possibilità di evitare la rescissione del legame filiale mediante
la cd. Adozione mite.
Motivi della decisione
Con la prima censura, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di
legge in relazione alla L. n. 184/1983 , artt. 1 , 8 , 10 e 15 , con riferimento
alla dichiarazione di inidoneità genitoriale della madre, basata sulla supposta
incapacità genitoriale irreversibile.
La ricorrente censura, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo e
segnatamente l’esame della relazione dei servizi sociali francesi prodotta nel
corso del giudizio.
Il primo motivo è fondato.
Occorre premettere che, come opportunamente osservato e coerentemente
con quanto disposto dalla Corte d’Appello con ordinanza del 17.11.2022, gli atti
istruttori compiuti sino al giorno della costituzione della stessa ricorrente (e
quindi le varie relazioni dei servizi sociali, il decreto del Tribunale per minorenni
che ha disposto la collocazione in famiglia affidataria del minore e gli ulteriori
atti compiuti in assenza del difensore della Sig.ra A.A.) non possono essere
tenuti in considerazione al fine della decisione a motivo della grave lesione
arrecata al diritto di difesa della ricorrente, messa nella condizione
d’impossibilità di partecipare fin dall’inizio al giudizio, assistita da un difensore.
Al riguardo, il rilievo della nullità da parte della Corte d’Appello concretamente
è risultato privo di conseguenze endoprocessuali e relative all’affidamento della
minore, dal momento che la “rinnovazione” disposta ha prodotto
esclusivamente la sanatoria ex tunc dell’attività pregressa, pur ritenuta
invalida, senza incidere su quanto già deciso nel corso del giudizio di primo
grado.
Ne è conseguita la conservazione della limitazione della responsabilità
genitoriale della ricorrente, pur se disposta in una fase del procedimento
giurisdizionale viziato da nullità.
Fin dall’inizio del procedimento giurisdizionale, di conseguenza, si deve
segnalare una rilevante carenza di effettiva attività istruttoria rivolta all’esame
della ricorrente, alle ragioni del suo allontanamento dalla minore, della
residenza in Francia, trascurando le istanze di partecipazione effettive al
giudizio in Italia.
Nel giudizio di secondo grado, svoltosi con la partecipazione della ricorrente,
assistita da difesa tecnica, è stata svolta attività istruttoria sostanzialmente
esauritasi nell’audizione della stessa e nello svolgimento della CTU, all’esito
della quale, tuttavia, la Corte d’Appello, come sottolineato nella prima parte
della censura, ha svolto una valutazione d’inidoneità fuori dal paradigma
normativo, radicalmente carente dei requisiti previsti dalla norma in esame.
Sono state ignorate le risultanze provenienti dai servizi sociali francesi e,
soprattutto, non è stata considerata adeguatamente la situazione attuale di
stabilità economica e familiare della ricorrente, risultando il giudizio negativo
fondato esclusivamente sullo stigma relativo alla condotta della stessa con
esclusivo riferimento alla fase di allontanamento iniziale dalla minore e a quella
successiva alla fuga in Italia della sorella (zia della minore), senza considerare
la situazione di contesto nella quale la ricorrente si trovava al momento
dell’arrivo della figlia minore in Italia, e senza considerare i plurimi tentativi di
partecipare al giudizio davanti al Tribunale per i minorenni.
La Corte d’Appello ha formulato la propria valutazione esclusivamente su alcuni
stralci della CTU che, tuttavia, hanno tratto la conclusione dell’inidoneità in
modo apodittico solo dalle condotte già descritte, senza alcuna indagine sulla
personalità della ricorrente, soprattutto con riferimento alle sue capacità di
relazione con la minore, dalla quale si è dovuta presto allontanare per lavorare
altrove. Non si tenuto conto infine della sua attuale condizione di madre e della
valutazione eventualmente da richiedere ai servizi sociali territorialmente
competenti, di questo profilo.
La Corte d’Appello ha, inoltre, ignorato le ragioni addotte dalla ricorrente in
sede di audizione, relative al non aver esposto la minore ad un trasferimento
difficile.
In conclusione, si è stabilita una continuità abbandonica solo sulla base di
giudizi valutativi sul trasferimento in Europa senza la minore, ma senza che la
stessa sia valutata alla luce delle ragioni, pur esplicitate, né avendo riguardo al
contesto in cui talune scelte sono maturate, così da dare luogo ad una
valutazione radicalmente carente e non coerente con il parametro normativo.
Infine, la valutazione di abbandono difetta del requisito dell’attualità, essendo
esclusivamente rivolta al passato e non alla condizione sopravvenuta fin dal
primo grado di giudizio di stabilità personale, familiare ed economica della
ricorrente, e si riduce ad un esame esclusivo della condizione di benessere
della minore nella famiglia affidataria, non sufficiente da sola a fondare la
dichiarazione di adottabilità, tenuto conto della centralità della valutazione
delle capacità dei genitori biologici.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo è costante nell’affermare che: “In
tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di
abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità,
deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto,
basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non
passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto
genitoriale da parte dei genitori” (Cass. civ. Sez. I, 29 settembre 2017, n.
22933 ).
Il giudizio di bilanciamento non può che tenere in massima considerazione il
diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia,
conseguendo da ciò la residualità dell’adozione del minore cui solo si può fare
ricorso allorquando la situazione di carenza di cure materiali e morali sia tale
da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio
psicofisico del minore, a motivo della ostinata inidoneità del genitore ad
assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie
responsabilità.
In particolare, questa Corte ribadisce il principio per cui “il diritto del minore di
crescere nell’ambito della propria famiglia di origine, considerata l’ambiente più
idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall’art. 1 della L. 4
maggio 1983, n. 184 . Ne consegue che il giudice di merito deve,
prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di
sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo
ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità,
prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la
necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e
corretto l’accertamento dello stato di abbandono” (Cass. sez. 1, sent. n. 6137
del 26.03.2015 ).
La valutazione del giudice, nel caso di specie, ignorando peraltro la radicale
impossibilità per la ricorrente di essere messa nelle condizioni effettive di
esercizio del proprio diritto di difesa per tutto il giudizio di primo grado, è
risultata carente di ogni approfondimento diretto alla sussistenza di detti
requisiti all’attualità, dando origine ad un provvedimento radicalmente viziato
per i motivi di cui alla prima censura.
Il primo motivo, va in conclusione accolto, con assorbimento dei rimanenti
motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Genova in diversa composizione perché provveda anche sulle
spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri e cassa la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione
perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2024.

Violenza sessuale in danno di minori: escluse le attenuanti generiche quando il fatto desta particolare allarme sociale.

Corte di Cass., Sez. III pen., Sent. 3 settembre 2024, n.
33350, Cons. Relatore Dott. Donatella Galtiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere-Relatore
Dott. BUCCA Antonella – Consigliere
Dott. DI STASI Lorenzo Antonio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a C il (Omissis)
B.B., nato a B il (Omissis)
C.C., nata a B l'(Omissis)
avverso la sentenza in data 14.11.2023 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie
di replica dei difensori degli imputati che hanno concluso per l’accoglimento dei
rispettivi ricorsi
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14.11.2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
condanna di A.A. per il reato di cui agli artt. 81 e 609-bis cod. pen. per aver
costretto le due nipotine D.D. e E.E., entrambe minori dei dieci anni, a subire in
ripetute occasioni atti sessuali tra il 2018 e il marzo 2019, B.B.del medesimo reato
commesso ai danni della sola D.D. nel corso dello stesso arco temporale e sia
quest’ultimo che C.C., madre delle bambine, per il reato di cui all’art. 609-quinquies
cod. pen. aver compiuto in presenza di costoro atti sessuali al fine di farvele assistere
ed infine la C.C. per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. per non aver impedito le
violenze sessuali che il padre convivente commetteva sulle proprie figlie.
2. Avverso il suddetto provvedimento tutti gli imputati hanno proposto, per il tramite
del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito
riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
B.B. ha articolato cinque motivi
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli
artt. 546 , secondo comma e 548 primo comma cod. proc. pen. la nullità sentenza di
primo grado in quanto priva della sottoscrizione del presidente del Collegio, rilevando
che quella recante la firma mancante, successivamente acquisita al di fuori del
contraddittorio in sostituzione di quella originariamente depositata, non potesse valere
a sanare il vizio non essendo consentito dall’ordinamento l’acquisizione di copie
sostitutive. Osserva che solo la sentenza depositata in cancelleria a conclusione della
fase decisionale valga come documento effettivo, che non ammette equipollenti.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito
all’art. 393 cod. proc. pen. l’inammissibilità dell’incidente probatorio con cui erano
state assunte le dichiarazioni della minore D.D. non essendo stati indicati i fatti su cui
la teste era chiamata a rispondere che, al pari di ogni altra testimonianza, devono
essere compiutamente esposti così da garantire alla controparte il diritto ad escutere
altri testimoni in prova contraria.
2.3. Con il terzo motivo censura l’affermazione di responsabilità cui la Corte di appello
era approdata in assenza di valutazione delle prove decisive a discarico evidenziate
dalla difesa, quali: a) le prime rivelazioni spontanee rese dalla minore all’assistente
sociale dott. ssa F.F. cui aveva menzionato tra gli autori delle condotte abusanti “pure
G.G., ma non il fidanzato di zia H.H., ma un altro fidanzato di zia H.H., quello con i
capelli, non quello con il melone” che nella deposizione dibattimentale dell’assistente
sociale era ingiustificatamente diventato “G.G., il fidanzato di zia H.H., quello con i
capelli”, laddove la bambina aveva precisato trattarsi di “un altro fidanzato di zia
H.H.”; b) le dichiarazioni rese dalla minore al dott. I.I. incaricato della consulenza
ginecologica cui aveva, in risposta alla domanda se fosse a conoscenza del motivo per
cui era sottoposta alla visita medica, che si trovava lì per gli abusi subiti dal nonno,
senza fare alcun riferimento all’imputato; c) la suggestione subita dalla minore al
momento di procedere al riconoscimento fotografico dell’imputato cui questi viene già
presentato dagli inquirenti, secondo quanto dalla videoregistrazione, come “colui che
avrebbe meritato tante sculacciate”, senza che fosse stato in precedenza chiaramente
indicato dalla minore quale autore delle violenze patite; d) la mancata verifica al fine
di chiarire chi fosse “il fidanzato di zia H.H.” indicato dalla p.o., dell’inizio delle
violenze sessuali tenuto conto che tra il 2017 e il 2018 l’imputato aveva cessato la sua
relazione sentimentale con la zia della bambina, secondo quanto univocamente riferito
dalla teste J.J. e dichiarato dagli altri due coimputati; e) i disegni spontaneamente
fatti dalla minore durante le indagini in cui veniva riprodotto solo il nonno; f) le iniziali
dichiarazioni rese dalla minore nell’incidente probatorio in cui solo il nonno viene
indicato come colui con il quale era stata incitata dalla madre a fare sesso,
affermazione più volte ripetuta, cui solo alla fine si aggiunge, dopo la domanda
reiterata ed inducente dell’esaminatore, la risposta che anche con costui faceva
“sesso”, e che si fosse trattato di una suggestione era emerso con chiarezza poco
dopo al momento del riconoscimento fotografico dove alla domanda ” che faceva
questo zio B.B.?” la risposta era stata “sesso” e alla successiva domanda “sesso con
chi?” la risposta immediata e spontanea era stata “con zia H.H.”; g) la descrizione
dettagliata ed accompagnata da descrizioni concrete degli abusi subiti per mano del
nonno in contrapposizione al carattere stereotipato delle condotte attribuite dalla
minore al ricorrente; h) la mancanza di un metodo di ascolto conforme ai protocolli
vigenti, con particolare riferimento alla “Step-Wise Interview”, nell’ascolto della
minore dove era stata quest’ultima a condurre l’interrogatorio e non già l’esaminatore
che non aveva seguito le fasi graduali previste nell’approccio con la bambina che
prevedono in sequenza la creazione del rapporto, il racconto di due eventi
autobiografici, la verifica della conoscenza, l’introduzione dell’argomento
dell’intervista, la narrazione libera, la fase delle domande generali, la fase delle
domande specifiche, gli aiuti ove necessari per il colloquio e il commiato; i) la costante
presenza della dott.ssa F.F. alle audizioni della minore che conseguentemente era
spinta a ripetere quanto aveva già raccontato a costei anche per compiacerla.
2.4. Con il quarto motivo lamenta l’insussistenza del dolo nel reato di corruzione di
minorenni alla luce di quanto dichiarato dalla stessa minore secondo la quale erano
state solo la zia e la mamma coloro che la volevano far assistere per mostrarle come
si faceva e non già il ricorrente, oltre all’evidente contraddizione che stando la
bambina nella camera dei nonni non era dato comprendere come potesse assistere ai
rapporti sessuali tra i due fidanzati.
2.5. Con il quinto motivo censura il trattamento sanzionatorio rilevando come
l’applicazione del massimo della pena, essendo i giudici di merito partiti da una pena
base di 13 anni non fosse giustificata dalla gravità dei fatti, dalla tenera età delle
vittime, dall’allarme sociale provocato dalle condotte e dal grave pregiudizio arrecato
alle minori trattandosi di elementi già contenuti nella aggravante dell’infradecennalità
delle p.o. e che perciò avrebbe richiesto un quid pluris rispetto alle conseguenze
previste dal legislatore. Censura, inoltre, l’equiparazione della pena base applicata al
coimputato C.C. e al ricorrente quando solo il primo rispondeva di violenze sessuali ai
danni di due minori e al quale soltanto erano state attribuite da D.D. le condotte più
cruente.
3. A.A. ha affidato le proprie doglianze a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito
all’art. 603 cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della rinnovazione istruttoria
concernente sia l’escussione dei testi K.K. e L.L. sia l’espletamento di una perizia volta
ad accertare se i problemi all’apparato genitale ed urinario da cui era affetto
l’imputato gli consentissero di porre in essere le condotte contestategli, entrambe
decisive ai fini della verifica della responsabilità di costui, senza che alcuna
motivazione fosse stata resa al fine di escludere la decisività. Rileva che l’unico
argomento speso ai fini del diniego di escussione del K.K. sia la mancata indicazione
delle sue generalità complete, senza che si fosse tenuto conto che costui fosse stato
indicato come il fidanzato della L.L., il che invece consentiva agevolmente all’ufficio di
rintracciarlo anche soltanto con l’escussione della fidanzata che lavorava come
psicologa presso la medesima comunità che ospitava la minore, sulla cui audizione la
Corte di appello non si era nemmeno espressa.
3.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito
agli artt. 196 e 393 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la valutazione di
attendibilità della vittima per essersi la Corte di appello limitata a riproporre
acriticamente le stesse argomentazioni spese dal Tribunale tralasciando le specifiche
censure articolate dalla difesa, quali: a) la verifica, anche attraverso un’indagine
peritale, della capacità a deporre della minore al fine di appurare la presenza o meno
di interferenze esterne idonee ad incidere sulla genuinità del racconto; b) la possibile
riconducibilità delle problematiche affettivo relazionali della minore ad eventi
traumatici vissuti quali la morte del padre e l’allontanamento dalla famiglia di origine e
come tali non giustificabili dagli abusi riferiti; c) la presenza nel racconto della minore
di elementi fantastici o comunque di soggetti che non era stato possibile identificare,
quali un tale M.M. non riconducibile ad alcun componente della famiglia o conoscente
frequentante la casa, ovvero un bambino, non meglio identificato di nome N.N. che
l’avrebbe anche lui spinta ad avere rapporti con il nonno, tutti soggetti che non
possono che essere il parto della fantasia della minore e che lasciano fortemente
dubitare della veridicità della restante parte del racconto; d) la discrasia tra la
descrizione dell’abitazione della vittima da parte dell’assistente sociale secondo cui si
trattava di un’abitazione di poche stanze in cui convivevano ben nove persone e la
“casa grande” emersa dal racconto reso dalla bambina allorquando già da tempo era
stata collocata nella comunità essendosi perciò abituata agli ampi spazi della struttura
di accoglienza con un possibile contagio dichiarativo dovuto all’interazione con gli altri
ospiti; e) l’utilizzo di espressioni poco consone al linguaggio di una bambina di 5 anni
come l’espressione “fare sesso” in stridente contrasto con il restante vocabolario tipico
invece della età infantile, come il termine “nocchettina”, segno inequivoco del
condizionamento esercitato sulla minore da terzi; f) la mancanza di approfondimenti
sulla genesi della rivelazione, quantunque a tale fase la Carta di Noto attribuisca la
massima importanza. Censura, inoltre, la metodologia seguita nello svolgimento
dell’incidente probatorio stante i plurimi condizionamenti cui era stata esposta la
minore che non solo era stata accompagnata all’audizione dalla F.F. preavvertendola
delle cose brutte che avrebbe dovuto raccontare, annuncio ben diverso dall’informare
il teste dell’oggetto del colloquio, che aveva consentito alla bambina di dirigere lei
stessa l’interrogatorio scegliendo cosa e quando dire quanto ci si aspettava da lei, ma
che era ben consapevole della presenza della F.F. che la aveva avvertita, approfittando
del momentaneo allontanamento dell’esaminatrice, di essere al di là del vetro oscurato
della stanza di ascolto dal quale poteva sentirla e vederla. Condotte queste che
avevano a detta della difesa pesantemente influenzato la spontaneità del racconto,
avendo attivato nella dichiarante un meccanismo riflesso volto ad assecondare e a
compiacere l’adulto di riferimento.
3.3. Con il terzo motivo si duole dell’eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio
determinato senza aver tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa con
conseguente malgoverno della discrezionalità anche in relazione al giudizio di
equivalenza tra le opposte circostanze. Lamenta in ogni caso il diniego delle attenuanti
generiche avuto riguardo alla sproporzione tra la pena e i fatti.
4. Il ricorso di C.C. si compone anch’esso di tre motivi, il cui contenuto è del tutto
sovrapponibile a quello interposto dal padre.
5. Con memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso
per l’inammissibilità di tutti i ricorsi, le difese hanno ulteriormente sviluppato i
rispettivi motivi di doglianza insistendo per il loro accoglimento
Motivi della decisione
1. Il ricorso di A.A. da valutarsi unitamente a quello della figlia C.C., dal contenuto del
tutto analogo anche con riferimento a censure riguardanti esclusivamente il
coimputato, non può ritenersi meritevole di accoglimento.
Il primo motivo concernente il diniego di rinnovazione dibattimentale non supera
neppure il vaglio di ammissibilità.
Va infatti rilevato con riferimento all’escussione dei testi K.K. e L.L. che le deposizioni
suddette non rivestono affatto il carattere di decisività che la difesa apoditticamente
afferma, essendo il ruolo di pretesa “fonte inquinante” rivestito dall’assistente sociale
F.F. rispetto alle dichiarazioni della vittima, sotteso alla richiesta ex art. 603 cod. proc.
pen. ampiamente scandagliato ed incontrovertibilmente escluso dalla Corte di merito
sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite senza che sulla base dell’ampia
motivazione fornita il supporto giustificativo possa ritenersi carente. Deve al riguardo
richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tanto il giudice
di appello può esercitare il potere di acquisire nuove prove o rinnovare quelle già
acquisite in quanto la presunzione di completezza dell’indagine probatoria
dibattimentale ceda alla constatazione dell’impossibilità di una decisione allo stato
degli atti, situazione che in tanto può profilarsi in quanto i dati già acquisiti si
presentino incerti, nella quale soltanto si esaurisce il vaglio rimesso al giudice del
gravame ai sensi dell’art. 603 primo comma cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 230
del 09/11/2006, Casale, Rv. 235809), a differenza di quanto previsto dal secondo
comma della stessa norma per le prove sopravvenute o scoperte successivamente alla
pronuncia della sentenza di primo grado.
Deve, del resto escludersi che nel caso in esame le deposizioni sollecitate alla Corte
territoriale rivestissero alcun carattere di novità. Ed invero il contenuto della
testimonianza del teste K.K. era ben noto alle difese, trattandosi del soggetto cui
aveva fatto riferimento la C.C., riferendo di essere stata contattata da costui che la
aveva messa a parte degli interessi perseguiti dalla F.F. e della conseguente
costruzione di un castello di false accuse nei confronti dei familiari delle bambine per
trattenerle nella comunità da lei gestita. Se è singolare che il teste suddetto non sia
mai stato citato in primo grado né ne siano state fornite le generalità, quantunque
ripetutamente richieste dal Tribunale, così da consentirne l’eventuale audizione ex
officio, generalità che, come argutamente sottolineato dalla sentenza di prime cure,
dovevano essere note alla difesa tenuto conto che le stesse dichiarazioni rese
all’imputata erano state ripetute anche al suo difensore che avrebbe potuto
verbalizzarle e produrle già nelle forme di cui agli artt. 391 bis ss. cod. proc. pen.,
non possono ora farsi ricadere le conseguenze della scelta difensiva sui giudici del
gravame onerandoli di un incombente a carico degli imputati, peraltro continuando a
non fornire i dati necessari per la identificazione del testimone, senza che comunque
venga evidenziata un’incertezza dei dati probatori sui quali è stata fondata la
decisione. Lo stesso vale anche per la teste L.L. in relazione alla quale neppure sono
state individuate le circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre.
Quanto alla richiesta ex art.603 cod. proc. pen. di una perizia volta ad accertare la
compatibilità delle problematiche dell’apparato genitale ed urinario di A.A. con le
condotte criminose ascrittegli, non risulta dal riepilogo dei motivi di gravame
contenuto nella parte iniziale della sentenza impugnata né dall’atto di appello essere
stata svolta alcuna doglianza in tal senso, né figurando essere mai stato introdotto nel
processo il tema delle condizioni fisiche dell’imputato, in relazione alle quali, peraltro,
la C.C. non vanta alcun interesse.
Conseguentemente di nessuna censura è passibile il silenzio tenuto dalla Corte
partenopea sul punto, così come il diniego espresso in relazione al diniego della prova
dichiarativa, scevro da lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del
provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state
presumibilmente evitate con l’assunzione delle testimonianze richieste.
2. Le contestazioni che i ricorrenti rivolgono con il secondo motivo dei rispettivi atti
alla pronuncia impugnata in relazione alla valutazione di attendibilità della minore non
possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
Se le doglianze afferenti alla capacità a deporre della vittima si sviluppano nell’orbita
della mera congetturalità, venendo evidenziate possibili cause della sindrome post
traumatica riconducibili al pregresso vissuto familiare della bambina ovvero pretese
sovrapposizioni fantastiche di differenti esperienze che si infrangono al cospetto di una
puntuale indagine peritale sulla sua capacità a deporre compiuta tanto in sede di s.i.t.
che di incidente probatorio dalle due consulenti incaricate anche di condurre
l’audizione che ne evidenzia gli schemi logici, la naturalezza delle espressioni utilizzate
proprie di una condizione ancora infantile e soprattutto la struttura del racconto volta
ad evidenziare immediatamente gli aspetti più rimarchevoli delle vicende subite per
poi soffermarsi su episodi risalenti secondo l’ordine marcatamente cronologico, tipica
di una narrazione genuina, le censure in ordine al condizionamento asseritamente
subito dalla dichiarante per la presenza della dott.ssa F.F. non possono comunque
ritenersi meritevoli di accoglimento.
Va in primo luogo rilevato, quanto al vizio di violazione di legge devoluto, che gli
eventuali vizi in procedendo concernenti le modalità dell’esame della minore non
possono essere eccepiti dall’imputato, trattandosi di norme dettate ad esclusiva tutela
del soggetto debole sottoposto all’audizione, sia che si tratti di un minore, sia di un
maggiorenne che versi in condizioni di particolare vulnerabilità nell’ottica della corretta
assunzione delle sue dichiarazioni così da salvaguardarne l’integrità fisica e psicologica
ed evitare al contempo l’insorgenza di fenomeni riconducibili alla ed. vittimizzazione
secondaria (Sez. 5, Sentenza n. 32374 del 08/06/2017, Rv. 270601; Sez. 3, Sentenza
n. 8648 del 11/01/2024, Rv. 285969). E ciò a fortiori nel caso di minori per quanto
concerne la presenza dei genitori o di altri soggetti indicati dallo stesso dichiarante,
soccorrendo al riguardo la specifica previsione dell’art. 609 decies terzo comma cod.
pen., che assicura in ogni stato e grado del procedimento l’assistenza affettiva e
psicologica della persona offesa minorenne attraverso la presenza dei genitori o di
persone idonee da quest’ultima indicate.
Quanto invece al preteso vizio motivazionale in punto di attendibilità della vittima
conseguente alle modalità della sua audizione, si osserva quanto segue.
Emerge effettivamente dalla sentenza di primo grado che tanto in sede di sommarie
informazioni rese dalla minore alla PG, quanto in sede di incidente probatorio
all’audizione sia stata presente sia pure parzialmente la dott.ssa F.F., ovverosia
l’assistente sociale che aveva raccolto le prime rivelazioni della bambina ospite presso
la struttura comunitaria ove era stata collocata insieme alla sorellina minore ben
prima dell’avvio delle indagini del presente processo stante il procedimento di
decadenza dalla responsabilità genitoriale avviato nei confronti dei di lei genitori dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli. Risulta infatti che nel corso della prima audizione
condotta dalla dott.ssa Raffaella Perrella, esperta di psicologia infantile nominata dal
PM, sia stata fatta entrare l’assistente sociale allorquando la minore, che dapprima
aveva spontaneamente risposto alle domande postele si è, al momento in cui l’esame
si è spostato sulla sua famiglia di origine, bloccata chiudendosi nel silenzio, per poi
riprendere con la presenza della F.F., che la stessa bambina aveva chiesto, il colloquio
in condizioni di serenità. Del pari, nel corso dell’incidente probatorio, svoltosi in una
stanza apposita munita di vetro a specchio ed impianto citofonico alla sola presenza
della dott.ssa O.O., ovverosia la psichiatra consulente del Gip conducente
l’interrogatorio, e la minore, quest’ultima ha acquisito consapevolezza della presenza
al di là del vetro della F.F. essendosi la stessa palesata con la voce cosi da rassicurala
quando, uscita momentaneamente dalla stanza l’esaminatrice, la bambina si è
spaventata essendo rimasta sola senza comprenderne le ragioni.
Orbene, non può ritenersi che tale presenza abbia inficiato la ritualità della prova, non
essendo ravvisabili le criticità dedotte nel ricorso nella assunzione delle dichiarazioni
della minore, né, a valle, nella sua valutazione.
Occorre al riguardo muovere da due fondamentali premesse. La prima in punto di
fatto è data dalla relazione instauratasi tra la bambina, priva di alcun contatto con le
figure familiari a seguito dalla sua collocazione nella comunità, e l’assistente sociale
che era diventata la sua unica referente affettiva e al contempo la sua guida tanto da
averle consegnato, nella successiva rielaborazione delle esperienze vissute in un
contesto finalmente neutro, le sue rivelazioni in merito alle penose vicende subite
nella sua famiglia di origine, così da sostituirsi alla stessa figura materna sul piano
fiduciario, spirituale ed emotivo. La seconda in punto di diritto, ma alla prima
strettamente connessa, risiede nella previsione in primis del sopra richiamato art.
609-decies terzo comma cod. pen. e, a seguire, dell’art. 498 quarto comma cod.
proc. pen. che consente espressamente la partecipazione all’esame dibattimentale del
minore di un familiare, così come di un esperto in psicologia infantile allorquando il
giudice nell’esercizio della sua discrezionalità ritenga di assicurare la teste la
necessaria assistenza affettiva e psicologica così da facilitarne l’audizione nelle
condizioni di maggiori serenità possibili, adeguando le condizioni di ascolto alla stessa
condizione anagrafica ed emotiva del dichiarante. Se quindi la ratio sottesa a tale
previsione nell’esclusiva tutela del soggetto debole sottoposto all’audizione, non può
ritenersi nel silenzio tenuto riguardo alla presenza di un familiare dagli artt. 392 ss
cod. proc. pen. che tale partecipazione incorra in alcun divieto, ove si consideri che
l’incidente probatorio altro non è che un’assunzione anticipata della prova rispetto al
dibattimento in presenza della particolare vulnerabilità del teste così come previsto
dall’art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen. Del resto, a conferma di tale conclusione,
soccorre il comma 5-bis dell’art. 398 cod. proc. pen. che rimette al giudice in
presenza, fra i soggetti interessati alla prova, di minorenni la discrezionalità dì stabilire
“il luogo, il tempo, e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente
probatorio quando le esigenze di tutela delle persone lo rendano necessario ed
opportuno”.
Sgombrato il campo dalla nullità assunta dalla difesa, si tratta di valutare se la
partecipazione dell’assistente sociale, da considerarsi nel caso di specie del tutto
assimilabile a quella di un genitore, alle audizioni possa aver inciso sulla valutazione di
attendibilità della minore.
Ma della problematica risultano essersi fatti ampiamente carico tanto i giudici di primo
grado quanto quelli del gravame, escludendo con valutazione conforme la suddetta
evenienza con argomentazioni non solo intrinsecamente logiche, ma altresì
particolarmente approfondite all’interno di una disamina ad ampio spettro delle
peculiarità del caso di specie che la difesa non supera, assestandosi le devolute
doglianze sul piano del dissenso valutativo che, com’è noto, non può trovare ingresso
nel vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità.
Le valutazioni compiute in ordine alla mancanza di un interesse sottostante
dell’assistente sociale a deviare il contenuto delle dichiarazioni della p.o. in termini
accusatori nei confronti degli imputati risultano invero fondate sulla constatazione che
tanto la vittima quanto la sorella più piccola erano state già da tempo, rispetto al
momento della rivelazione delle condotte criminose, collocate presso la struttura, dove
all’epoca la F.F. non rivestiva alcun ruolo, escludendo così alla radice la finalità
economica ventilata dalla difesa, derivante dai guadagni legati in forma di contributi
alla presenza delle minori all’interno della comunità ospitante, essendo stato peraltro
già in corso il procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti
della C.C.. D’altra parte il desiderio da parte della minore di compiacere la dott.ssa F.F.
su cui la difesa muta il tiro per sostenere la suggestione subita dalla piccola non solo
viene costruita in termini di mera congettura, restando tutto da dimostrare che la
volontà della minore fosse quella di ripetere le dichiarazioni già rese per non tradire le
aspettative della sua confidente di elezione, ma in ogni caso si scontra con il dato, del
tutto ignorato nel ricorso, che nel corso dell’incidente probatorio la minore avesse già
reso dichiarazioni in merito agli abusi subiti e comunque alle peculiari dinamiche
sessuali all’interno delle mura domestiche prima di rendersi conto della presenza
dell’assistente sociale al di là del vetro oscurante. È proprio la difesa, infatti ad
evidenziare, come sia stata la minore, non appena lasciata sola con la dott.ssa O.O.,
ad assumere la guida dell’audizione decidendo lei stessa cosa dire ed ignorando le
diverse sollecitazioni della psichiatra che avrebbe voluto inquadrare la vicenda
delittuosa partendo più da lontano ovverosia ottenendo prima delucidazioni sul
contesto familiare. Proprio l’ostinazione con cui la dichiarante ha voluto riferire prima
di tutto le “quattro cose brutte” che le erano accadute è stata valorizzata dalla
sentenza di primo grado, che si fonde con quella impugnata in un unico corpo
argomentativo, attese le convergenti conclusioni in punto di ricostruzione degli
accadimenti e della affermazione di responsabilità, per escludere la suggestione subita
dalla bambina, che aveva già riferito all’esaminatrice, prima di realizzare la presenza,
sia pur non de visu, della F.F., le vicende criminose di cui era stata vittima, senza che
risulti che dopo tale momento abbia in alcun modo mutato la sua versione. Che poi
tali dichiarazioni fossero il frutto di un indottrinamento da parte di costei è circostanza
che non solo stride con il contenuto delle rivelazioni raccolte a seguito dello spontaneo
racconto della bambina riferito dall’assistente sociale nella deposizione resa in
giudizio, ma che neppure ha un collegamento diretto con le “brutte cose” successe,
termine con il quale si è espressa l’assistente sociale per informare, incombente
questo rientrante nei suoi compiti, la minore, mentre l’accompagnava all’audizione,
dell’oggetto del colloquio con quella che ha presentato come una sua “amica”, così da
farle capire che avrebbe potuto stare a suo agio, prevenendo gli eventuali timori che
un’audizione formale avrebbe potuto suscitare nella bambina.
Va peraltro aggiunto che, a completamento del quadro probatorio emerso dalle
dichiarazioni accusatorie rese dalla p.o. nei confronti dell’imputato, soccorrono una
pluralità di riscontri sia diretti che indiretti puntualmente messi in luce dalle due
sentenze di merito, avuto riguardo agli esiti della perizia ginecologica rivelatrice di un
nodulo della membrana imenale della minore, del tutto compatibile con una
precedente lacerazione, nonché alla presenza di ben tre indicatori specifici, quali
l’enuresi, l’encopresi e l’erotizzazione precoce, elementi dei quali viene fornita
compiuta descrizione dal Tribunale avellinese.
Se quindi, da un canto, la presenza della assistente sociale durante le s.i.t. così come,
quanto meno in termini di consapevolezza della dichiarante, durante la seconda parte
dell’incidente probatorio non è elemento che consenta di desumere il condizionamento
subito, rispondendo per contro alla finalità di rassicurarla nell’esposizione delle
dolorose e al contempo scabrose vicende che la avevano vista protagonista all’interno
del nucleo familiare, dall’altro le argomentazioni difensive sulla suggestione cui
sarebbe stata in concreto assoggettata non trovano alcun riscontro nella sequenza
delle varie audizioni succedutesi, risultando al contrario esclusa dalla lineare e
convincente motivazione resa dai giudici di merito, argomentazioni che si tramutano
perciò in null’altro che in mere illazioni.
Il motivo in esame deve essere conseguentemente rigettato.
3. Inammissibili devono ritenersi invece le doglianze articolate dai due ricorrenti con il
terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio, non solo perché afferenti ad un
profilo della rejudicanda che, in quanto riservato all’apprezzamento discrezionale del
giudice di merito, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità all’infuori
delle ipotesi in cui la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento manifestamente illogico (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 , dep.
2014, Rv. 259142), ma ancor prima in ragione della loro aspecificità.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, le difese non confutano gli elementi
negativi e come tali ritenuti preponderanti dalla Corte di appello posti a fondamento
del diniego, limitandosi a censurare la sproporzione della pena rispetto alle concrete
modalità dei fatti. Va tuttavia ribadito che, non essendo il beneficio di cui all’art. 62-
bis cod. pen. un diritto automatico dell’imputato, il suo riconoscimento presuppone la
esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di favorevole apprezzamento,
nonché tali da prevalere sugli eventuali elementi di segno opposto, nell’ottica di una
valutazione complessiva rimessa alla discrezionalità del giudicante. Ciò premesso,
risponde al consolidato orientamento di questa Corte il principio, correttamente
declinato dai giudici partenopei che hanno evidenziato la peculiare gravità dei fatti alla
luce della tenera età delle vittime e del contesto familiare degli accadimenti tale da
aver generato un particolare allarme sociale, secondo il quale, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario prendere in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti (di cui il
presente ricorso non contiene alcuna menzione) o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che venga fatto riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Ancor più generiche risultano le censure articolate in punto di dosimetria della pena.
Avendo la sentenza in esame incentrato sugli stessi elementi valorizzati ai fini del
diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., nonché sul grave pregiudizio causato
alle minori con riferimento al corretto sviluppo della loro personalità sul piano
psicofisico, che di per sé costituisce la compiuta rappresentazione di un corretto uso
del potere discrezionale, incombeva sulla difesa l’onere di evidenziare l’illogicità o
comunque la contraddittorietà delle argomentazioni spese al riguardo dalla Corte
distrettuale. Per contro, i ricorrenti non hanno indicato alcun parametro che il Giudice
del merito avrebbe dovuto valutare e che invece non ha esaminato per un maggiore
contenimento della misura sanzionatoria inflitta, non valendo a tal fine il vago
riferimento al ricorso di appello di cui neppure è riassuntivamente indicato il
contenuto: in definitiva il motivo in disamina si risolve in un’astratta doglianza sul
corretto esercizio del potere discrezionale sia in ordine alla determinazione della pena
base che della quantificazione degli aumenti ex art. 81 cod. pen. che in difetto del
requisito della specificità richiesta dall’art. 581 lett. d) cod. proc. pen. incorre tout
court nella statuizione di inammissibilità.
4. Passando alla disamina del ricorso del B.B., il primo motivo, concernente la nullità
della sentenza contenente la sottoscrizione del Presidente del Collegio acquisita
successivamente a quella formalmente depositata in assenza della suddetta
sottoscrizione, deve ritenersi manifestamente infondato.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della
sentenza d’appello da parte del presidente del collegio (non giustificata espressamente
da un suo impedimento legittimo) e sottoscritta dal solo estensore, configura una
nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel
dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta
l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di
appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova
redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore,
deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv.
254671; Sez. 3, Sentenza n. 13942 del 03/03/2022, Omodei, Rv. 283130; Sez. 6, n.
46348 del 05/11/2015, Verteramo, Rv. 266308), risiedendo la ratio della nullità in
parola nell’esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi
logici e procedimentali della deliberazione collegiale.
Ciò detto, nel caso di specie alla sanatoria del vizio iniziale della “sentenza
documento” ha provveduto autonomamente il Presidente che, una volta resosi conto
della mancanza della sua sottoscrizione, ha provveduto ad apporla, rendendo ultronee
le doglianze difensive volte ad evidenziare un vizio che al momento dell’impugnazione
della pronuncia in esame non era più tale.
5. Neppure il secondo motivo, relativo all’eccepita inutilizzabilità dell’incidente
probatorio in mancanza di indicazione ad opera del PM dei fatti su cui avrebbe dovuto
vertere l’audizione della p.o., può ritenersi fondato.
Va al riguardo in primo luogo rilevato che in tema di assunzione ed utilizzazione delle
prove, non dà luogo alla sanzione prevista dall’art. 191 cod. proc. pen., la mancata
osservanza, delle regole fissate dal codice di rito, poiché non si tratta di prove assunte
in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove eventualmente assunte con
modalità diverse da quelle prescritte.
Mentre, infatti, la sanzione in esame è riferita alla sola inutilizzabilità patologica,
ricorrente in presenza di prove illegittimamente acquisite, ovverosia a quegli atti la cui
assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali
dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di
difesa dell’imputato e dunque violando una specifica norma processuale che disponga
il divieto, diverso è il caso dell’inutilizzabilità fisiologica, ricorrente allorquando si verta
nell’ambito di prove la cui assunzione è prevista ma si siano svolte senza l’osservanza
delle modalità fissate ex lege.
Come chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, se l’inosservanza delle
formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel
processo non è, di per sè, sufficiente a determinarne l’inutilizzabilità ai sensi del primo
comma dell’art. 191 cod. proc. pen., neppure è invocabile la categoria della nullità
che, pur operando nel campo della patologia della prova, presuppone l’inosservanza di
formalità espressamente previste per la sua assunzione, ove la loro mancanza non sia
a tale titolo espressamente sanzionata dalla legge (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996,
Sala, Rv. 204644).
Ciò detto, nel caso di specie, anche non voler ritenere sufficiente l’indicazione del capo
di imputazione a cristallizzare la prova da assumere in giudizio, pur essendo evidente
che proprio sui fatti ivi riportati non avrebbe potuto che vertere l’audizione della
minore, non soccorre in ogni caso neppure la categoria della nullità in difetto di
qualunque norma che la preveda, non potendosi inquadrare la violazione lamentata in
alcuna tra le previsioni di cui all’art. 178 cod. proc. pen., con la conseguenza che
l’incidente probatorio in contestazione deve ritenersi valido, quand’anche irregolare, e
perciò legittimamente valutato ai fini del decidere.
6. Ad analogo esito deve pervenirsi anche per il terzo motivo.
Rinviandosi a quanto già stigmatizzato in relazione al secondo motivo dei ricorsi degli
A.A. e C.C. in punto di modalità dell’audizione della minore e del vaglio condotto dai
giudici di merito sulla sua credibilità oggettiva e soggettiva, va nello specifico rilevato
che la valutazione di attendibilità della p.o. non presenta le carenze lamentate dalla
difesa neppure avuto riguardo al raffronto tra le dichiarazioni accusatorie rese nei
confronti dei due imputati in ordine agli abusi sessuali subiti. Quand’anche quelle
rivolte al nonno possano ritenersi maggiormente circostanziate, essendo stati descritti
una serie di particolari del tutto collimanti con il dato esperienziale, ovverosia il dolore
provato nell’atto della penetrazione, di cui la bambina riporta le grida che non aveva
potuto trattenere, la mimica della masturbazione nel mentre strusciava l’organo
genitale sul suo viso, la eiaculazione dell’uomo coerentemente definita rispetto al suo
bagaglio di limitate conoscenze come “una pipì bianca” che le andava a finire sul viso,
cui faceva seguito la pronta reazione di andarsi a lavare, gli analoghi gesti compiuti
nei confronti della sorellina cui lei stessa provvedeva immediatamente a sciacquare il
viso, univoche e insuscettibili di diversa interpretazione sono state tuttavia ritenute
anche quelle indirizzate al “fidanzato della zia H.H.”. Ferme sono state le dichiarazioni
della bambina poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità del ricorrente
che, così come sottolineato dalla Corte partenopea, non solo lo ha riconosciuto in tutte
le audizioni tra le fotografie sottopostole, ma ha chiaramente puntualizzato che anche
lui, come il nonno, le “faceva male alla nocchettina con il pisellino” richiamando con
termini facenti parte del suo lessico infantile gli atti penetrativi subiti che, anche
quanto al loro numero, si erano svolti “tante volte” come accaduto con lo A.A..
Al cospetto di una compiuta ricostruzione della vicenda e della sua valutazione ad
opera della Corte di appello in termini peraltro conformi a quanto già ritenuto dal
giudice di primo grado, le censure difensive risultano in realtà dirette ad ottenere la
rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici del
gravame, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla
motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata
valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza o una manifesta illogicità
motivazionale su punti decisivi dell’impugnativa (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del
11/06/2019, Rv. 276566 secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che,
offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo
ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo
sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della
interpretazione che ne è stata fornita).
Ed invero il ricorrente non offre, a fronte di una compiuta ricostruzione della vicenda e
della sua valutazione ad opera della Corte di appello, la necessaria rappresentazione e
dimostrazione di alcuna evidenza, pretermessa ovvero infedelmente riprodotta dal
giudicante, di per sé dotata di univoca ed immediata valenza esplicativa, tale cioè da
disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo
della sentenza gravata in ragione dell’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
In ogni caso, si è in presenza di una “doppia conforme” statuizione di responsabilità
che circoscrive i poteri di una rinnovata valutazione ad opera di questa Corte nel senso
che, ai limiti conseguenti all’impossibilità nel giudizio di legittimità di procedere ad una
diversa lettura dei dati processuali o di una diversa valutazione delle prove,
trattandosi di un giudizio al quale è estraneo il controllo della motivazione in rapporto
ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore preclusione in ordine al “travisamento della
prova” nel quale si sostanziano gli elementi di prova a discarico asseritamente non
valutati: a prescindere da ogni valutazione sulla loro decisività, il vizio in questione
non può essere in tal caso invocato stante il limite del devolutum conseguente alla
doppia conforme, fuoriuscendosi dall’ipotesi in cui il giudice di secondo grado abbia
fondato il proprio convincimento su dati probatori non esaminati dal primo giudice,
ovvero di travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale
macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro
della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto
al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del
09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). Nulla di tutto ciò viene lamentato nel caso di
specie: il ricorrente, infatti, non si duole del fatto che i giudici del merito abbiano
fondato l’affermazione di responsabilità su una prova inesistente o sul risultato di una
prova oggettivamente diverso da quello effettivo, ma pretende una diversa lettura del
compendio istruttorio in relazione alla valutazione di attendibilità della p.o.,
sollecitando un sindacato precluso a questa Corte. Deve al riguardo essere ribadito
che il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di
legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sa
strumentale ad una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli
auspici del ricorrente, miri ad una decisione diversa da quella impugnata, essendo di
tutta evidenza che le doglianze in esame, lungi dal far emergere una contraddittorietà
processuale, si risolvono piuttosto nella implicita richiesta di una rivalutazione
complessiva delle prove che si traduce ineludibilmente in un nuovo giudizio di merito.
7. Il quarto motivo è inammissibile.
Le censure, in parte generiche in parte squisitamente fattuali, sollevate dalla difesa
sull’elemento soggettivo del reato ex art. 609-quinquies cod. pen. non superano il
compimento degli atti sessuali da parte dell’imputato con la propria compagna dinanzi
alla bambina con l’obiettivo di farvela assistere: quand’anche la minore fosse stata
spinta solo dalla mamma e dalla zia, id est la donna con la quale il B.B.si congiungeva,
ad imparare, guardandoli, come si intrattenevano rapporti sessuali, ciò non elimina il
fatto che quest’ultimo fosse pienamente consapevole della presenza della minore nella
stessa stanza in cui avvenivano i rapporti carnali di cui egli era protagonista, laddove
la finalità perseguita, integrante il dolo specifico richiesto ai fini del perfezionamento
della condotta criminosa, è strettamente collegata alla capacità di percezione della
vittima che non risulta in alcun modo contestata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15633 del
12/03/2008, Rv. 240035, nonché Sez. 3, Sentenza n. 12537 del 29/01/2015, Rv.
263000 che specifica come la prova della direzione finalistica dell’atto possa essere
desunta anche sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti).
8. Alla statuizione di inammissibilità non si sottrae neppure il quinto motivo, che,
afferendo ad un profilo della rejudicanda riservato all’apprezzamento discrezionale del
giudice di merito, qual è il trattamento sanzionatorio, non può essere oggetto di
sindacato in sede di legittimità all’infuori delle ipotesi in cui la determinazione della
pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Cass. sez.
5, n. 5582 del 30/09/2013 , dep. 2014, Rv. 259142). Evenienza questa che non
ricorre nel caso di specie dove le doglianze in ordine alla quantificazione della pena si
incentrano su una pretesa disparità del trattamento riservato all’imputato rispetto alla
posizione asseritamente più grave di A.A., cui è stato ascritto anche il reato di violenza
sessuale anche ai danni della nipotina E.E. (capo b), senza considerare che il
prevenuto è stato dichiarato responsabile anche del reato di cui all’art. 609-quinquies
cod. pen. (capo d). Coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha confermato la
pena base fissata dal Tribunale per entrambi gli imputati per il reato più grave,
comune ad ambedue anche in relazione alla quantità degli abusi commessi,
motivatamente discostandosi dal minimo edittale, pena sulla quale ha applicato
l’aumento ai fini della continuazione per lo A.A. con il reato sub b) e per il B.B. con il
reato sub d): e poiché gli aumenti sono stati diversificati dai giudici del gravame in
ragione della differente gravità dei reati a costoro rispettivamente ascritti, riducendo
ad un anno di reclusione quello applicato al ricorrente, la relativa quantificazione non
presta il fianco ad alcuna delle censure articolate nel il motivo in disamina.
9.1 ricorsi devono essere in conclusione rigettati, seguendo a tale esito l’onere delle
spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in data 3 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2024.

Un mero rapporto affettivo non elide la solidarietà postconiugale

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09.09.2024, n. 24091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere-Relatore
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23951/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 72, presso lo
studio dell’avvocato TONINI ANDREA (Omissis) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
B.B., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NARDI
RAFFAELLA (Omissis) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5545/2023 depositata il
25/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 Consigliere
MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma con sentenza di separazione tra i coniugi dispose l’assegno
di Euro 500,00 a carico del Sig. A.A. da corrispondersi alla ex moglie B.B. per il
mantenimento della figlia C.C. (nata il (Omissis)), e condannò la ex moglie al
parziale pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura del 50% in Euro
2.130,00 oltre accessori. Con sentenza n. 5073/2014 del 28-7-2014 la Corte di
Appello di Roma, in parziale riforma della suddetta sentenza, revocava con
decorrenza dal gennaio 2013 l’obbligo di A.A. di corrispondere alla moglie
l’assegno di Euro 500,00 per il mantenimento della figlia.
Con successiva sentenza definitiva n. 6184/2020 del 16-4-2020 il Tribunale di
Roma pronunciando in merito al ricorso proposto da Sig. A.A., per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato con la
Sig.ra B.B. rigettò la domanda di B.B. volta ad ottenere l’assegno divorzile. Il
Tribunale ritenne che B.B. avesse intrapreso una relazione affettiva con altra
persona, individuata nel sig. D.D., con il quale lavorava, seppure in nero, e che
si fosse trasferita a vivere in una abitazione di proprietà del fratello del
medesimo.
B.B. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Roma con
sentenza nr. 5545/2023, indicata in epigrafe, in parziale accoglimento
dell’impugnazione, ha posto a carico di A.A., a far data dalla sentenza parziale
sullo status, un assegno divorzile mensile di Euro 400,00 con la rivalutazione
annuale secondo indici ISTAT, da corrispondere in favore di B.B. entro il giorno
5 di ogni mese presso il suo domicilio o in altra forma dalla stessa indicata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione A.A. affidato ad un
unico motivo e memoria. B.B. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto
decisivo ex art. 360 nr. 5 cpc perché la Corte di Appello di Roma, nel riformare
la sentenza di primo grado, ha omesso di esaminare un fatto che, laddove
fosse stato giustamente considerato nella sua centralità, sarebbe stato decisivo
e determinante per la decisione e cioè la sentenza N. 12284/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione X Penale il 18.10.2022, che ha assolto il
Signor A.A. dal reato di cui all’art. 570-bis c.p. al medesimo ascritto e
contestualmente accertato e riconosciuto la sussistenza di una stabile relazione
affettiva tra la stessa Signora B.B. ed il Signor D.D., perdurante sin dal 2014 ed
ancora in essere. La sentenza predetta è divenuta irrevocabile prima ancora
che le parti del giudizio di appello rassegnassero le proprie conclusioni
all’udienza del 23.03.23, ed è stata prodotta in giudizio dal difensore.
Il motivo è inammissibile. Al fine di contestare il riconoscimento alla moglie
dell’assegno divorzile, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’omesso esame di una sentenza penale, a suo dire prodotta in appello, dalla
quale si desumerebbe che la moglie aveva una stabile convivenza con un altro
uomo. Orbene, va rilevato che il mancato esame di un documento può essere
denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione
su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento
non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un
giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze
istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di
modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne
consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato
avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018,
n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150). Nel caso di specie, la sentenza
penale, peraltro trascritta in minima parte nel ricorso, non è affatto decisiva nel
senso suindicato, non rilevandosi dalla stessa altro che un rapporto affettivo –
non certo una stabile convivenza -della resistente con un altro uomo. La
censura, sul punto della decisività, è, peraltro, del tutto generica. Il ricorso
deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in
Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. nr. 115 del 30 maggio 2002
ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti.

Scuola. No alla bocciatura se le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute

T.A.R. Puglia Bari, Sez. Unite, Sent., 05 settembre 2024, n. 965; Pres. Est. Ciliberti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I – L’alunna -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2023/2024, frequentava la classe III sez. AC musicale e
coreutica del Liceo scientifico statale -OMISSIS-.
Al termine del I trimestre (ovvero dal 16/9/2023 al 16/12/2023), l’alunna riportava la media
complessiva in decimali di 6,66, con tre insufficienze, come da registro elettronico. Non veniva
attivato alcun corso di recupero in favore dell’allieva, onde darle la possibilità di conseguire l’idoneità
nelle tre materie in cui aveva riportato un voto d’insufficienza.
Condizioni di salute non buone la costringevano a effettuare diverse assenze, nondimeno l’alunna
riusciva a recuperare le insufficienze nelle materie di inglese e filosofia, mentre riportava lievi
insufficienze in storia e storia della danza, nel periodo intermedio, come rilevabile dal Registro
elettronico.
La frequenza delle lezioni, durante l’anno scolastico 2023/2024, veniva interrotta diverse volte, a
causa di condizioni di salute non ottimali (sepsi, stati febbrili, cefalee) che imponevano l’effettuazione
di esami diagnostici, come da certificati medici, a firma del dott. -OMISSIS- del 23.05.2024, del dott.
-OMISSIS- del 02.03.2024 e della dott.ssa -OMISSIS- dell’11.03.2024.
La ricorrente genitrice, oltre a far pervenire alla scuola i certificati medici attestanti lo stato di salute
della minore, aggiornava costantemente i docenti circa le condizioni di salute della propria figlia,
ricevendone peraltro messaggi di vicinanza e sostegno.
Il rendimento scolastico dell’allieva non era preoccupante tanto da temere una bocciatura e i ricorrenti
genitori, in occasione della riunione tenutasi in presenza in data 2 aprile 2024, ricevevano
rassicurazioni da parte dei docenti sull’effettiva possibilità della loro figliuola di superare l’anno
scolastico.
L’allieva veniva ammessa allo scrutinio finale, con la media del 6.22; in particolare, riportava le
seguenti votazioni: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5, Matematica 6, Fisica 5, Storia della
Danza 5, Storia della Musica 6, Tecnica Danza Classica 6, Tecnica Danza Contemporanea 6,
Laboratorio coreografico 6, Disegno e Storia dell’Arte 7, Educazione civica 6, Religione Buono,
Comportamento 8.
Accertato poi nell’allieva uno stato di gravidanza, le veniva imposta l’astensione dalle attività ginnico-
sportive e, a causa di una rilevata iperemesi gravidica, la stessa era obbligata a effettuare giorni di
riposo e ad assentarsi da scuola (cfr.: certificato medico, a firma del dott. -OMISSIS- del 6 giugno
2024).
La minore non poteva sostenere le ultime verifiche, che, peraltro, erano comunicate alla ricorrente
genitrice, a mezzo mail, nel giorno festivo del 2 giugno 2024.
All’esito dello scrutinio finale dell’08.06.2024, l’allieva non risultava ammessa alla classe quarta del
Liceo scientifico, riportando le seguenti insufficienze: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5,
Fisica 5, Storia della Danza 5.
In data 10.06.2024, la ricorrente genitrice avanzava formale richiesta di colloquio, onde poter ottenere
chiarimenti e spiegazioni circa l’esito sfavorevole dello scrutinio finale, senza ottenerne riscontro,
tant’è che la medesima, con nota del 13 giugno 2024, reiterava la richiesta di audizione.
In data 24.06.2024, entrambi i genitori ricorrenti avanzavano richiesta di accesso agli atti, in relazione
al verbale dello scrutinio finale dell’08.06.2024. Veniva loro trasmessa copia del verbale di scrutinio.
Dall’esame del predetto documento si evinceva che oltre alle insufficienze nelle materie di italiano e
inglese, dove l’allieva non aveva recuperato le lacune, nelle materie in cui aveva riportato lievi
insufficienze, i docenti avevano dato rilievo alle assenze della minore, nonostante la documentazione
medica prodotta.
I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato e depositato in data 08.08.2024, per impugnare gli atti
in epigrafe indicati.
Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della
totale irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato; evidente contraddizione tra i
voti rilevabili dal registro elettronico e le valutazioni riportate nel verbale di scrutinio; eccesso di
potere per incongruenza e illogicità manifesta.
I ricorrenti si soffermano, nelle loro argomentazioni, sulla valutazione del numero delle ore di assenza
effettuate dall’allieva (deducendone la violazione di legge), sulla mancata valutazione della capacità
di recupero dell’alunna (deducendo l’assenza di attivazione di corsi di recupero, la violazione di legge
e l’eccesso di potere), sulla contraddittoria e fuorviante comunicazione scuola – famiglia (con rilievi
di violazione di legge ed eccesso di potere), sulla disparità di trattamento (eccesso di potere) e sulla
mancata valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con D.P. n. 296 del 10 agosto 2024, è respinta la domanda di tutela cautelare monocratica.
Nella camera di consiglio del 4 settembre 2024, tenutasi a sezioni riunite per il giudizio cautelare
collegiale, sussistendone i presupposti e datane preventiva comunicazione alle parti, la causa è
trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è fondato.
III – La ricorrente genitrice ha sempre aggiornato i docenti della scuola sullo stato di salute della figlia
minore, anche con riferimento all’insorta gravidanza, ricevendone rassicurazioni e attestati di
solidarietà. La genitrice ha poi documentato e giustificato le assenze della figlia, che, dopo i periodi
di assenza, è sempre stata riammessa a frequentare le lezioni, previa esibizione di certificato medico.
In occasione dell’incontro scuola-famiglia tenutosi in data 2 aprile 2024, i ricorrenti genitori hanno
avuto riscontro del discreto rendimento scolastico della loro figlia, peraltro confermato dalle
valutazioni intermedie del pentamestre; ciò nonostante, le assenze già effettuate.
Nessun docente ha avanzato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare
l’anno scolastico. È, dunque, mancato un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento
scolastico dell’allieva.
La scuola ha informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva, solo
mediante il registro elettronico. Tuttavia, vi è stata una difettosa comunicazione e uno scarso
preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Ciò ha un qualche rilievo nella valutazione
della correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori (cfr.: T.a.r. Lazio Roma III-bis,
n. 12042 del 3 agosto 2023).
IV – L’Istituto non ha attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico: ciò solo è bastevole a
destituire di legittimità il procedimento qui contestato (cfr.: Cons. Stato VI, n. 638 del 20 gennaio
2021; 26 giugno 2020, n. 4107).
V – Dal pagellino del periodo infrapentamestre, l’allieva ha riportato insufficienze in tre materie ma,
in ogni caso, la media complessiva dell’intero anno è stata di 6.46, come rilevabile dal registro
elettronico.
Esaminando le votazioni visibili ai genitori, emerge che: 1) per la materia di storia, la media generale
dell’intero anno è pari a 6.41; 2) per la materia di filosofia, la media generale dell’intero anno è pari a
5.71; 3) per la materia di fisica, la media generale dell’intero anno è pari a 7.75; 4) per la materia di
storia della danza, la media generale dell’intero anno è pari a 6.72.
Dai voti rilevabili dal giudizio in ben tre delle materie che successivamente hanno determinato la
mancata ammissione all’anno successivo, emerge che l’allieva ha riportato una media complessiva
superiore alla sufficienza e, in ogni caso, la lieve insufficienza in filosofia è stata incongruamente
arrotondata per difetto.
Al contrario di quanto emerso a conclusione del Consiglio di classe dell’8 giugno 2024, l’allieva è
stata ammessa allo scrutinio finale con la media del 6.22, riportando due insufficienze importanti
(italiano e inglese) e una lieve insufficienza in filosofia. Nell’arco di poco tempo, la lieve insufficienza
in filosofia si è trasformata in insufficienza piena, con arrotondamento per difetto della media
complessiva conseguita, mentre le medie sufficienti riportate in storia, fisica e storia della danza si
sono trasformate in insufficienze che hanno determinato la mancata ammissione dell’allieva alla
classe successiva.
Il giudizio contenuto nel verbale di scrutinio impugnato, in particolare nelle materie di storia,
filosofia, fisica e storia della danza, è dipeso dal rendimento rilevato nell’ultimo mese di scuola, sicché
la bocciatura dell’allieva è stata valutata non in relazione all’intero anno, ma in base a quanto avvenuto
e rilevato nel mese di maggio 2024.
Ne discende che il giudizio finale relativo alle suddette materie, penalizzante per la valutazione
complessiva, è da ritenersi incongruo e illegittimo.
VI – I docenti non hanno valutato le circostanze particolari che hanno caratterizzato la fattispecie.
Non hanno tenuto in considerazione lo stato di salute e la gravidanza affrontata dalla minore. Non
hanno tenuto conto della circostanza che le assenze della minore sono dipese da quelle particolari
condizioni né che, nonostante la mancata partecipazione alle lezioni, il rendimento dell’allieva è stato
mediamente sufficiente. I docenti non hanno inteso valorizzare, in alcun modo, che la media dei voti
riportata dall’alunna durante l’intero anno scolastico è sempre andata oltre la sufficienza, né tampoco
hanno considerato l’impegno profuso dalla stessa per migliorare le insufficienze riportate nelle singole
materie durante l’infrapentamestre.
VII – Dall’esame dei giudizi espressi dai docenti di storia, filosofia, fisica e storia della danza riportati
nel verbale di scrutinio impugnato, emerge che il numero delle ore di assenza effettuato dall’allieva
ha, di fatto, avuto un peso rilevante nella valutazione finale.
Ebbene, se la normativa di legge (D.P.R. n. 122 del 2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini
della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, di quel decreto prevede deroghe al
suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per applicare la deroga, atteso che le assenze effettuate
dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici.
VIII – Sono stati, altresì, commessi alcuni errori e irregolarità procedurali: ad esempio, le
interrogazioni svolte nel mese di maggio dai docenti delle materie in cui la minore non ha conseguito
la sufficienza, risultano erroneamente eseguite in giornate in cui l’allieva era assente; inoltre, le
interrogazioni e le verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola sono state comunicate alla
ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024).
Priva di conferma è l’affermazione, riportata dalla docente di storia e contenuta nel giudizio finale,
laddove si asserisce che l’allieva “ha frequentato in modo saltuario le lezioni per dichiarati motivi di
salute che sono stati documentati alla fine dell’anno”. La madre dell’allieva, per contro, ha sempre
tempestivamente documentato le assenze della propria figlia (che, in caso contrario, non avrebbe
potuto essere riammessa a frequentare le lezioni), così come ha, per le vie brevi, tenuto informati i
docenti sulle condizioni della figlia.
Dallo scambio di mail e messaggi (versati in atti) emerge chiaramente come la madre dell’allieva
abbia puntualmente messo al corrente i professori dello stato di salute della figlia.
Come da documentazione medica nota ai docenti, l’allieva non avrebbe potuto essere presente a scuola
nell’ultimo periodo per motivi di salute, sicché la mancata esecuzione degli ultimi test non è dipesa
da una libera scelta, ma è stata determinata dalla necessità di prendersi cura della propria salute.
IX – In conclusione, il mancato preavviso, la mancata attivazione dei corsi di recupero, gli errori
procedurali e l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello
scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità degli atti impugnati.
X – Il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e la brevità del processo,
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni riunite), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione, con conseguente
annullamento degli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi
di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024.

Solo l’inadempimento serio e duraturo configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Corte di Cass., Sez. VI pen., Sent. del 29 maggio 2024 n. 21068,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere
Dott. DI GERONIMO Paolo – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nata in A il (Omissis)
avverso la sentenza del 29/6/2023 emessa dalla Corte di appello di Messina
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria depositata dall’Avvocato Carmelo Mobilia, difensore della
parte civile, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso, con condanna al
pagamento delle spese di giudizio;
letta la memoria depositata dall’Avvocato Rosita Vallone, che conclude per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna dell’imputata in
ordine al reato di cui all’art. 570-bis cod. pen.
2. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il travisamento della prova in quanto la Corte
di appello avrebbe negato la produzione della documentazione attestante
l’adempimento tardivo, dalla quale emergeva che a partire dal settembre del
2021, la ricorrente aveva versato gli assegni di mantenimento in precedenza
rimasti inadempiuti, provvedendo anche al regolare adempimento per le
scadenze successive.
Sostiene la difesa che copia di tutti i bonifici era stata depositata alle udienze
dibattimentali del 14 gennaio, 24 maggio e 6 ottobre 2022, sicché il giudice di
appello era incorso in un palese travisamento della prova, avendo ritenuto che
la prova documentale non era stata mai prodotta in giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
merito all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del
fatto, sottolineando come la Corte di appello era stata fuorviata dal fatto di non
aver riconosciuto l’adempimento tardivo, a fronte del quale le gravità della
condotta avrebbe sicuramente meritato una diversa considerazione.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che la ricorrente,
con l’atto dì appello e, successivamente, con il ricorso in cassazione, indica
specificamente di aver provveduto (nel corso delle udienze del 14.1.2022,
24.5.2022 e 6.10.2022) al deposito di documentazione attestante il sia pur
parziale e tardivo adempimento.
A fronte della puntuale indicazione della produzione documentale, la Corte di
appello ha totalmente omesso l’esame della questione, limitandosi ad
affermare che si trattava di una mera deduzione difensiva e senza verificare e
confutare il dato specifico allegato dalla ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di appello è incorso in un vizio di
motivazione apparente, posto che a fronte della specificità del motivo dedotto
in appello, la negazione della circostanza avrebbe reso necessaria l’esposizione
delle ragioni per cui non poteva ritenersi fornita la prova documentale,
procedendo in primo luogo alla verifica dell’effettività della produzione e, in
caso di positivo riscontro, alla valutazione nel merito della documentazione.
Tali doverosi passaggi sono stati del tutto pretermessi, il che inficia di per sé la
tenuta della motivazione, soprattutto ove si consideri la necessità di valutare la
gravità e rilevanza dell’inadempimento.
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, la condotta incriminata dall’art.
570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento
civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente
protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere
apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato
deve fornire (Sez.6, n. 47158 del 20/10/2022, Rv. 284023).
Quanto detto comporta che il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi
con la deduzione difensiva secondo cui l’inadempimento era consistito nel mero
ritardo nel versamento di alcune mensilità, cui aveva fatto seguito un sia pur
tardivo assolvimento dell’obbligo.
3. L’omessa valutazione del tardivo adempimento incide direttamente anche
sull’ulteriore profilo dedotto dalla ricorrente, relativo al mancato
riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo
al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez.6, n. 5774
del 28/1/2020, Rv. 278213).
L’applicazione di tale principio al caso di specie, imponeva la necessaria verifica
della dedotta corresponsione, sia pur tardiva, degli assegni di mantenimento
stabiliti in favore della prole, al fine di verificare se le concrete modalità della
condotta potessero o meno dar luogo all’applicazione dell’istituto di cui all’art.
131-ò/s cod. pen.
Anche con riguardo a tale profilo, pertanto, si rende necessario l’annullamento
con rinvio, al fine di integrare le lacune valutative e motivazioni in cui è incorsa
la sentenza impugnata.
4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio per nuovo giudizio, nel corso del quale il giudice dovrà procedere alle
verifiche in ordine alla sussistenza o meno di prove documentali idonee ad
attestare il tardivo adempimento, anche al fine di stabilire l’eventuale minima
offensività della condotta ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Messina.
Conclusione
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.
Depositato in Roma il 29 maggio 2024.

L’assegnazione della casa coniugale e regime delle pertinenze: onere della prova e questioni in tema di divisione

(nota a Cass. Civ., sent. 14 gennaio 2020, n. 510)
autore: G. Piccardo
Sommario: 1. Il caso e le questioni affrontate. – 2. Il regime giuridico delle pertinenze. – 3. Assegnazione della casa coniugale e pertinenze. – 4. Assegnazione della casa familiare, pertinenze e onere della prova. – 5. Assegnazione della casa coniugale e divisione. – 6. Profili ulteriori del regime delle pertinenze: accatastamento e profili tributari. – 7. Conclusioni

1. Il caso e le questioni affrontate

La sentenza in commento trae origine da un giudizio di scioglimento del matrimonio a seguito del quale il Tribunale di Fermo assegnava la casa coniugale alla moglie, unitamente alle pertinenze della medesima, costituite da due locali posti al piano seminterrato dell’edificio. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello di Ancona, adita dal marito in punto assegnazione all’ex coniuge non solo della casa coniugale, ma anche dei locali di pertinenza della stessa. I giudici di secondo grado, ravvisando la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità tra l’appartamento in oggetto ed i locali posti al piano seminterrato del fabbricato, in forza di un vincolo di complementarità-funzionalità tra le suddette unità immobiliari, confermavano l’assegnazione degli immobili suddetti alla moglie. Il marito proponeva, quindi, ricorso per Cassazione fondato su due motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 817 c.c. in relazione ad errore di percezione di prova decisiva, consistente nell’aver ravvisato il requisito oggettivo della contiguità tra l’appartamento già adito a casa coniugale ed i locali posti al piano seminterrato dell’edificio, benché dalla planimetria catastale degli immobili si evincesse che solo due dei locali assegnati fossero contigui all’alloggio;
b) violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., in forza del mancato assolvimento, da parte dell’ex moglie, dell’onere della prova circa l’esatta identificazione delle unità immobiliari pertinenziali all’appartamento già adibito a casa coniugale. La Suprema Corte respingeva il ricorso, sulla scorta delle argomentazioni dei giudici di merito, secondo le quali era onere del ricorrente fornire la prova di esclusione del vincolo di pertinenzialità tra l’appartamento ed i locali accessori, al fine di evitare l’operatività dell’automatismo del regime generale di accessorietà di cui all’articolo 818 c.c. e, di conseguenza, l’assoggettamento delle pertinenze agli effetti, agli atti ed ai rapporti giuridici riguardanti il bene principale. In assenza della suddetta prova, secondo la Suprema Corte, i locali posti al piano interrato dell’edificio dovevano essere considerati pertinenza dell’appartamento assegnato alla moglie, come ritenuto dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.

2. Il regime giuridico delle pertinenze
Il codice civile vigente, contrariamente a quello del 1865, che non contemplava in alcun modo la categoria delle pertinenze, ma solamente quella dei beni immobili per destinazione all’articolo 413, definisce le pertinenze, all’articolo 817 c.c., come i beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di altri beni (c.d. beni principali1 ). In forza della definizione codicistica delle pertinenze, sopra riportata, emerge, quindi, che la creazione di un vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio presupponga l’esistenza di una relazione tra le due tipologie di beni, con asservimento del bene accessorio a quello principale, in modo durevole. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, per la costituzione di un vincolo di pertinenzialità sono necessari due elementi: uno oggettivo ed uno soggettivo. L’elemento oggettivo consiste, come sopra già accennato, nella destinazione di un bene al servizio e/o ornamento di un altro, e non al servizio del proprietario del bene medesimo, mentre quello soggettivo nella rispondenza di tale strumentalità all’effettiva volontà dell’avente diritto di creazione del suddetto vincolo di strumentalità/complementarità funzionale, senza che sia necessario che il vincolo pertinenziale dia luogo ad una nuova individualità (come nel caso dell’incorporazione), né alla configurazione di un’utilità diversa da quella congiunta dei beni legati da vincolo di strumentalità. Inoltre, al fine della costituzione del vincolo di pertinenzialità, occorre che bene principale e bene accessorio siano di proprietà o nella titolarità di un medesimo soggetto, in quanto l’atto di destinazione (che è atto a forma libera, di natura dispositivo-attuativo e richiede la volontà inequivoca dell’avente diritto, desumibile da qualsiasi atto ritenuto idoneo in tal senso) comporta una modifica, vale a dire una disposizione sia del bene principale (che riceve una maggiore utilità) sia del bene accessorio (assoggettamento a vincolo con la cosa accessoria), il cui potere può competere solamente ad un medesimo proprietario o titolare. Circa il regime delle pertinenze, l’articolo 818 c.c. precisa che gli atti e i rapporti aventi ad oggetto il bene principale comprendono anche le pertinenze, se non è stabilito diversamente, con la conseguenza della sussistenza di un automatismo tra vicende giuridiche relative al bene principale e vicende giuridiche del bene accessorio, fatta salva la possibilità di scissione dei rapporti tra i due beni per volontà delle parti, ai sensi dell’articolo 818, comma 2 c.c., secondo il quale le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La medesima volontà dispositiva del soggetto titolare del diritto è, altresì, strumento idoneo alla cessazione del vincolo pertinenziale, qualora il bene accessorio non sia più idoneo allo scopo di servizio, o nel caso in cui il titolare del diritto intenda escludere la pertinenza in un atto avente ad oggetto il bene principale. Nell’impossibilità di poter individuare, nominativamente, le pertinenze, esse sono state identificate dalla giurisprudenza, sulla scorta del principio guida della sussistenza del nesso di funzionalità tra bene principale e bene accessorio, indicativamente, nei seguenti beni immobili: locali garages, locali cantina, posti macchina, aree scoperte, tettoie e solai2 . Infine, in relazione ai potenziali conflitti tra terzi di buona fede acquirenti del bene principale in forza di un atto non escludente in modo espresso la pertinenza ed i titolari di diritti sulla pertinenza medesima, l’articolo 819 c.c. stabilisce che, qualora il bene principale sia una bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri, i diritti preesistenti alla costituzione del rapporto di pertinenzialità sono fatti salvi se risultano da atto avente data certa anteriore. Tali diritti si identificano, essenzialmente, con la proprietà e l’usufrutto, cedibili ai sensi di legge, a differenza dei diritti di uso, abitazione ed enfiteusi, non trasferibili a terzi.
3. Assegnazione della casa coniugale e regime delle pertinenze
Nel nostro ordinamento la nozione di “casa familiare” risale alla riforma del diritto di famiglia del 1975; in precedenza, si riteneva – in assenza di una disciplina specifica al riguardo – che l’assegnazione della casa familiare dovesse avvenire a favore del coniuge titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile già adibito a casa coniugale. Successivamente alla citata prima, organica, riforma del diritto di famiglia, l’assegnazione della casa familiare era prevista solo in caso di separazione personale dei coniugi, mentre per il divorzio si dovette attendere il 1987, con la modifica della legge 1 dicembre 1970, n 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, ed in particolare dell’articolo 6, comma 6 della medesima, il quale dispone che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”. L’unitarietà della disciplina dell’assegnazione della casa familiare è il risultato della successiva riforma del 2006, come risultante dal disposto dell’articolo 155-quater c.c., successivamente trasfuso nell’articolo 337-septies c.c. il quale pur non definendo la casa familiare, né circoscrivendo i criteri di identificazione della stessa, ne uniforma la disciplina nell’ambito della separazione e del divorzio3 . La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, di cui all’articolo 337-septies c.c. costituisca a favore dell’assegnatario un diritto personale atipico di godimento, finalizzato alla tutela della prole ed al mantenimento a favore della medesima dell’ambiente domestico e di vita, anche successivamente alla separazione dei genitori4.
Si esclude, quindi, la realità del diritto di assegnazione della casa familiare, in quanto in contrasto con il principio della tipicità dei modi di costituzione dei diritti reali. La tesi prevalente ha trovato conferma anche successivamente alla novella dell’articolo 155-quater c.c., con particolare riguardo alla trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in forza della natura mista dell’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all’articolo 2643 c.c., il quale contempla sia atti aventi natura reale, sia atti di natura personale. Il riferimento all’articolo 2643 c.c. non sarebbe, dunque, indicativo della volontà del legislatore di riconoscere al provvedimento di assegnazione effetti costitutivi, in relazione ad entrambe le categorie di atti.
Circa l’individuazione dei beni oggetto di assegnazione, in forza del principio di accessorietà di cui all’articolo 818 c.c., la giurisprudenza consolidata è orientata nel ritenere che l’assegnazione debba estendersi non solo all’abitazione già costituente casa familiare, bensì a tutte le unità immobiliari che il richiedente tale assegnazione dimostri essere poste al servizio del bene principale, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo. Il criterio oggettivo consiste nella durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale, con necessità del concreto asservimento del bene accessorio a quello principale durante la vita matrimoniale; il requisito soggettivo consiste, invece, nell’appartenenza dei beni al medesimo proprietario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, intende in modo costante il requisito oggettivo nel senso di “contiguità” tra bene principale e bene accessorio, da intendersi come anche solo di servizio, ai fini della quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità a quello principale. La dottrina, invece, pur condividendo la duplicità degli elementi costitutivi delle pertinenze, riconosce quale loro presupposto genetico soggettivo l’atto di destinazione con il quale il bene accessorio viene posto al servizio o ad ornamento di quello principale, in conformità al dettato dell’articolo 817 c.c. .

4. Assegnazione della casa familiare, pertinenze e onere della prova

L’opinione tradizionale sostenuta della dottrina dominante, formatasi sotto il codice civile del 1865 e riproposta anche successivamente all’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura civile, ritiene che nell’azione di accertamento negativo sia onere a carico dell’attore non solo la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto dedotto in giudizio, ma anche la prova dell’inesistenza dell’insussistenza dei fatti costitutivi del medesimo diritto .
La suddetta impostazione, che valorizza il ruolo processuale assunto dalle parti nella controversia, è stata oggetto di critiche in dottrina, da chi, in adesione ad una tesi di matrice tedesca, condivisa da diverse pronunce giurisprudenziali8 , ritiene che la necessità di individuazione dell’interesse ad agire di chi si affermi titolare di un diritto comporta, quale corollario di carattere processuale, che debba essere il convenuto a dover dimostrare il fatto negativo che può neutralizzare le pretese attoree in quanto, in caso contrario, si graverebbe l’attore di un onere eccessivamente gravoso, consistente nella prova dell’inesistenza del diritto vantato dalla controparte. La tesi minoritaria sopra esposta valorizza il ruolo sostanziale delle parti, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., che nel disciplinare l’onere della prova tra le parti del processo, non ricollega l’onere suddetto alla posizione processuale assunta, ma alla relazione tra parte e fatti oggetto di prova, nonché al principio di c.d. “vicinanza della prova”, in forza del quale l’onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità per l’una o per l’altra Parte di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare, alla luce della effettiva titolarità del diritto fatto valere. Inoltre, a confutazione della tesi tradizionale, viene rilevato che in caso di rigetto dell’azione di accertamento negativo si configurerebbe, sotto il profilo processuale, l’accertamento pressoché automatico dell’esistenza del diritto, anche nel caso in cui il convenuto non avesse allegato fatti a supporto della propria domanda o, addirittura, fosse rimasto contumace nel giudizio e, dunque, senza che sia stata svolta attività istruttoria o di accertamento in relazione a quei fatti. Tuttavia, anche la prospettazione dottrinale e giurisprudenziale minoritaria si presta a critiche e perplessità, laddove sembrerebbe imprimere all’azione di accertamento negativo la struttura di un onere di azione e/o di prova, con conseguente violazione del principio dispositivo e del diritto di difesa. L’applicazione dei principi sopra illustrati alla fattispecie della prova del vincolo pertinenziale comporta, sotto il profilo pratico, nella prospettiva della tesi minoritaria, una rigidità ed una forte limitazione dell’onere della prova per il convenuto in relazione alla dimostrazione del vincolo di accessorietà tra bene principale e bene accessorio, sotto il profilo funzionale e della “contiguità” degli immobili, al fine della dimostrazione del nesso funzionale tra i medesimi.
Infatti, qualora si ritenesse che il suddetto onere probatorio dovesse gravare sul convenuto, e non sull’attore, l’interpretazione dell’assenza di prova contraria quale fatto ininfluente al fine di contrastare una presunzione assoluta in senso contrario, risulterebbe particolarmente vessatoria per la parte convenuta, a differenza del caso in cui si ritenesse quanto asserito da parte attrice, in relazione al vincolo di pertinenzialità, oggetto di prova contraria, anche negativa, in quanto presunzione non assoluta, ma meramente relativa. Infine, pare opportuno evidenziare, in tema, che la giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia che aderisce all’orientamento minoritario in relazione all’onere della prova del vincolo di pertinenzialità tra casa coniugale e unità immobiliari accessorie, del quale si è dato conto in precedenza, ha ribadito l’estensibilità dei principi sopra esposti anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione, in contrasto con l’opinione che ritiene tale opposizione quale eccezione avente la forma di azione, e ciò in tutte quelle fattispecie in cui un coniuge agisca in via esecutiva al fine di ottenere il rilascio dell’immobile pertinenziale da parte dell’altro coniuge, a seguito del provvedimento di assegnazione del medesimo9 .
5. Assegnazione della casa coniugale e divisione
La questione della divisione della casa familiare sorge nei casi in cui quest’ultima sia oggetto di comunione ordinaria tra i coniugi a seguito dello scioglimento della comunione legale per separazione o divorzio che, ai sensi dell’articolo 191, comma 2 c.c., come novellato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, avviene all’udienza nella quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente e adotta i provvedimenti provvisori e urgenti a favore della prole10. La dottrina e la giurisprudenza più recenti, superando la precedente impostazione giurisprudenziale che tendeva aprivilegiare e rafforzare la tutela del coniuge assegnatario11, sono orientate nell’affermare che in assenza di mutamento di destinazione della casa familiare a luogo di mantenimento dell’habitat domestico per i figli, anche a seguito di divisione, sussista totale autonomia tra l’istituto dell’assegnazione e quello della divisione dell’immobile12. La trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell’articolo 337-sexies c.c. o, in caso di divorzio, dall’articolo 6, comma 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, depone quale argomento ulteriore a favore della possibilità di addivenire ad una divisione della casa familiare, in quanto il vincolo di destinazione impresso sull’immobile e opponibile a terzi in forza della suddetta trascrizione, non viene meno a seguito dell’alienazione a terzi o dell’assegnazione dell’immobile al coniuge non assegnatario. Peraltro, la giurisprudenza, anche prima della novella legislativa del 2006, che ha consentito la trascrizione del provvedimento di assegnazione, si era posta la questione della tutela del coniuge assegnatario della casa familiare nell’interesse dei figli minori, e a tal fine aveva ritenuto possibile l’applicazione analogica dell’articolo 1111 c.c., in forza del quale il Giudice, nel caso in cui lo scioglimento immediato della comunione possa arrecare un pregiudizio alle ragioni di un condividente (nel caso di specie l’interesse della prole a mantenere il proprio habitat), può concedere una congrua dilazione non superiore a cinque anni per le operazioni divisionali13. Tuttavia, con riferimento alla suddetta possibilità di dilazione, in dottrina14 è stato evidenziato che poiché il pregiudizio che giustifica la dilazione di cui all’articolo 1111 c.c. deve avere natura economico-patrimoniale, ovvero deve incidere sulla consistenza oggettiva dell’immobile, tale dilazione potrebbe essere concessa in caso di alienazione dell’immobile a terzi, potendone i comproprietari ricavarne un valore inferiore a quello di mercato del bene, in forza dell’assegnazione nell’interesse della prole. Le osservazioni di cui sopra possono essere estese anche nel caso di divisione convenzionale della casa familiare ed indipendentemente dalla natura del diritto di assegnazione della casa familiare, in quanto anche in considerazione di quanto innanzi indicato, il compimento delle operazioni divisionali potrebbe essere impedito da uno specifico pactum de non petendo, limitativo del diritto di godimento dell’immobile, patto che potrebbe contenere, come precisato in dottrina, una espressa rinuncia al diritto potestativo alla divisione del bene o una riserva dell’esercizio del diritto medesimo, senza limite temporale, trascrivibile nei registri immobiliari, ai fini dell’opponibilità ai terzi ed a prescindere dall’eventuale, preesistente, diritto sull’immobile da parte del coniuge non assegnatario, in quanto soccombente rispetto all’interesse della prole15. Nel caso in cui la divisione dell’immobile avvenga in natura, la giurisprudenza si è espressa nel senso di tenere in considerazione, quale criterio preferenziale, il preesistente diritto di godimento del coniuge richiedente, derivante dal provvedimento di assegnazione, optando, invece, per la scelta opposta, nel caso in cui manchino i presupposti per l’assegnazione in natura del bene, vale a dire quando quest’ultimo risulti comodamente divisibile, ai sensi degli articoli 1114 c.c. e 720 c.p.c.16. Circa la nozione di comoda divisibilità della casa familiare, essa è stata delineata e precisata dalla giurisprudenza, la quale la ritiene sussistente nel caso in cui l’immobile sia frazionabile senza che ciò comporti un deprezzamento o l’impossibilità di realizzare porzioni immobiliari autonome sotto il profilo funzionale e del loro utilizzo, come tali idonee a mantenere il loro valore economico e ad assolvere la funzione economica di tutto il bene, seppur limitatamente e proporzionalmente alla ridotta superficie derivante dal frazionamento17. Nel caso in cui l’immobile sia, dunque, comodamente divisibile, il giudice, ove richiesto dai coniugi, potrebbe procedere all’assegnazione parziale del bene, con attribuzione al genitore collocatario della prole del godimento di una porzione determinata di immobile, ovvero di singoli piani di esso, sufficiente per le effettive necessità familiari; soluzione, questa, della quale potrebbero beneficiare i figli della coppia, in quanto consentirebbe loro di poter mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori e di particolare utilità nelle ipotesi in cui la casa familiare sia adibita, in parte, ad usi diversi da quello di abitazione, come si dirà meglio infra. Tuttavia, è evidente che siffatta soluzione non è praticabile in caso di forte conflittualità nella coppia di coniugi; di tale situazione la giurisprudenza ha preso atto, affermando, espressamente, l’ostatività dell’accesa conflittualità tra genitori all’assegnazione parziale della casa familiare, in quanto incidente, negativamente, sul corretto sviluppo e sulla serenità dei figli18. Infine, al riguardo, si precisa che l’assegnazione parziale, nella prassi, viene concessa solamente se la domanda sia corredata da un progetto dal quale risulti la fattibilità dell’intervento, anche sotto il profilo edilizio ed urbanistico, mediante realizzazione di una pluralità di unità immobiliari autonome, dotate di metratura minima e di servizi essenziali (cucina, servizi igienici ecc.).
A fini di completezza delle possibili situazioni che possono incidere sull’assegnazione della casa coniugale, si evidenzia il caso in cui l’immobile utilizzato come casa familiare costituisca luogo di lavoro (studio professionale, ufficio) o venga assegnato in concessione ad impiegati civili dello Stato. La giurisprudenza, anche in siffatte ipotesi, qualifica la casa data in concessione adibita a luogo di lavoro come casa familiare, in quanto comunque utilizzata per soddisfare anche le esigenze abitative della famiglia, con la precisazione, nella fattispecie specifica di immobili in concessione da parte dello Stato, che in caso di cessazione del rapporto concessorio, gli obblighi gravanti sull’occupante, in particolare quello del pagamento del corrispettivo convenuto, saranno a carico del coniuge assegnatario19. In ogni caso, a prescindere dalle modalità di assegnazione della casa familiare, è opinione condivisa in dottrina che l’esito della divisione di un immobile gravato da assegnazione a favore del coniuge affidatario della prole, giudiziale o convenzionale che sia, sono quelli tipici di una comunione con un unico bene20, con la conseguenza della necessità della preventiva determinazione del valore dell’immobile, al fine della formazione dei lotti, dell’attribuzione unitaria dell’immobile medesimo, o della vendita a terzi, ai sensi dell’articolo 720 c.p.c. Nel caso in cui, in seguito alla divisione, la casa familiare (e le relative pertinenze, come meglio si dirà nel successivo paragrafo), venga attribuita al coniuge non assegnatario, si dovrà tenere conto del minor godimento del bene, ai fini del valore del medesimo. Qualora, invece, la casa familiare venga assegnata al coniuge assegnatario, si verificherà confusione tra il diritto all’assegnazione ed il diritto di proprietà sull’immobile, libero da vincoli. In tale, ultima ipotesi, parte della giurisprudenza ritiene che, ai fini della divisione, il diritto di abitazione non potrà influire sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge, quale compensazione del valore dell’immobile a seguito del venire meno del diritto di godimento atipico, derivante dall’assegnazione dell’immobile, al fine di non penalizzare il coniuge non assegnatario in relazione al ricevimento di un prezzo pari all’effettivo valore della metà dell’unità immobiliare21. La suddetta prospettazione, tuttavia, si pone in contrasto con l’opinione secondo la quale la divisione della casa familiare non fa venire meno il vincolo di assegnazione, che incide sulla proprietà del bene.

Con riferimento al suddetto contrasto interpretativo, autorevole dottrina, ha evidenziato che il punto di divergenza tra le due tesi consista, essenzialmente, nel ritenere che il vincolo di asservimento della casa familiare, legato alle esigenze di tutela della prole non venga meno con il mutamento di titolarità della proprietà della medesima e che il suddetto vincolo si estingua solamente con l’assegnazione della casa familiare al coniuge assegnatario23. Peraltro, riguardo la suddetta divergenza interpretativa, utili indicazioni potrebbero derivare dalla disamina della disciplina del diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare, ai sensi dell’articolo 540 c.c., il quale opera quale legato ex lege e rileva, in termini di valore economico, al fine della determinazione della quota di legittima spettante al coniuge. Nella suddetta, ultima, fattispecie, occorre considerare che il diritto si estingue con la morte dell’avente diritto e che, così come per l’assegnazione della casa familiare, la problematica, delicata e di non facile soluzione, consiste nell’esigenza di evitare il sorgere di vantaggi ingiustificati derivanti dal deprezzamento del bene occupato.

6. Profili ulteriori del regime delle pertinenze: accatastamento e profili tributari

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. “legge di stabilità 2016”), all’articolo 1, comma 21 e, successivamente, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016, hanno modificato il regime di accatastamento delle pertinenze, apportando sostanziali modifiche al pregresso quadro normativo di riferimento. Prima dell’entrata in vigore della suddetta novità legislativa, era possibile rappresentare le unità immobiliari costituenti pertinenza dell’immobile principale sulla medesima planimetria catastale, cosicché l’unità immobiliare accessoria risultava censita come vano legato funzionalmente all’immobile principale, con incidenza minima sulla rendita catastale complessiva Tale modalità di accatastamento, per le abitazioni esistenti all’entrata in vigore della normativa suddetta, resta valida, anche nel caso in cui si debbano apportare variazioni catastale agli immobili. Nel caso di nuove costruzioni, invece, non sarà più possibile inserire le pertinenze all’interno della medesima planimetria catastale dell’abitazione, con conseguente necessità di creazione di un diverso subalterno e accatastamento della pertinenza nella categoria di riferimento, quale vano accessorio dell’alloggio. Tuttavia, le conseguenze delle suddette modalità di accatastamento delle pertinenze rivestono carattere meramente economico, restando il vincolo funzionale e di accessorietà tra bene principale e pertinenza, come meglio precisato nei precedenti paragrafi, l’unico criterio di individuazione del vincolo pertinenziale tra più immobili. Sotto il profilo tributario, ed in particolare ai fini del pagamento dell’IMU, la sopra citata circolare dell’Agenzia delle Entrate esplicativa della suddetta imposta, afferma esplicitamente che il contribuente possa considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre, appartenenti ognuna a una categoria diversa, tra quelle individuate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, di cui infra. Inoltre, al riguardo, si segnala una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna24, la quale ha ritenuto, partendo dal dato normativo dell’articolo 4, comma 12-quinquies del d.l. 16 del 2012, convertito nella legge 26 aprile 2012 n. 44, riproduttiva dei medesimi presupposti impositivi dell’ICI, che soggetto passivo di imposta sia il coniuge al quale viene assegnata la casa coniugale in forza di provvedimento giudiziale, in conformità al presupposto impositivo dell’utilizzo effettivo dell’immobile principale e della pertinenza; e ciò a prescindere da ogni considerazione relativa alla comproprietà dell’immobile da parte del coniuge o di un terzo (nel caso specifico del provvedimento in oggetto, la suocera)25. A quanto sopra si aggiunga, per completezza espositiva, che la disciplina dell’IMU, rispetto a quella dell’ICI, ed in particolare all’articolo 13, comma 2 del d.l. 201/2011, ha stabilito che le pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione26. Le imposte IMU (e TASI) si applicano anche agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Peraltro, solo in alcuni casi i soggetti detentori sono esenti dalla contribuzione fiscale: questi non sono determinati dalla tipologia dell’immobile, bensì dalla sua destinazione d’uso, ovvero dall’effettivo collegamento fisico o utilitaristico che intercorre tra la stessa e la prima casa di abitazione. La stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia in data 30 novembre 2009 n. 2512727, ha ritenuto non ragionevole la sottrazione alla piena imposizione fiscale immobili che non siano effettivamente e concretamente utilizzati secondo destinazione economica o estetica. L’onere della prova dell’asservimento pertinenziale, nell’ottica di diritto tributario, è valutato con maggiore rigore rispetto a quella richiesta nei rapporti privatistici, interessando profili di interesse pubblico relativi al reperimento di risorse finanziarie da parte dello Stato, mediante l’imposizione fiscale, da utilizzare a fini pubblici. Con particolare riguardo alla specifica questione dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali “prima casa” sull’acquisto del box auto, anche separatamente rispetto all’acquisto dell’abitazione principale, occorre la sussistenza del vincolo di pertinenzialità rispetto all’abitazione principale. Il comma 3 della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986 (c.d. “T.U. dell’imposta di registro”), infatti, specifica che deve trattarsi di pertinenze dell’immobile acquistato come “prima casa” e che le stesse, infatti, devono essere poste a suo servizio, stabilendo, peraltro, il limite di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Infine, per completezza di informazione, pare utile evidenziare che la Suprema Corte, con ordinanza in data 28 marzo 2017 n. 8017, ha affermato che presupposto per l’esenzione Imu sia il corretto inquadramento dell’immobile: al riguardo, non spetta l’esenzione ICI o IMU se l’immobile destinato ad abitazione principale è inquadrato catastalmente come ufficio o studio28 e che è ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai comproprietari della pertinenza medesima, in quanto l’asservimento reciproco del bene accessorio comune permette di considerare sussistente una volontà implicita dei comproprietari di vincolare il bene accessorio alle rispettive proprietà esclusive.
7. Conclusioni
La sentenza annotata, seppur non esprima principi innovativi in relazione alla possibilità di assegnazione delle pertinenze della casa familiare, unitamente a quest’ultima, non solo pone un ulteriore punto fermo in relazione alla valutazione in concreto dell’individuazione e sotto il profilo funzionale delle pertinenze della casa familiare, ma si rivela particolarmente interessante sotto il profilo dell’onere della prova della natura pertinenziale dei beni posti al servizio del bene principale, costituito dalla casa già coniugale, da individuare secondo l’ampia nozione che ne ha dato la Suprema Corte, in assenza di una sua definizione codicistica. Poiché tale interesse deriva, come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, dall’adesione della sentenza in commento alla tesi, sostenuta da autorevole dottrina, ma minoritaria in giurisprudenza, secondo la quale deve essere il convenuto a dover provare il fatto negativo che può neutralizzare le pretese attoree (nel caso di specie l’assenza del vincolo pertinenziale), di particolare interesse sarà la verifica circa il mantenimento del suddetto orientamento da parte dei Giudici di legittimità o il ritorno all’adesione ai principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria.
NOTE
1 La bibliografia in materia di pertinenze è molto vasta. Tra i contributi più significativi, si citano: P. rasi, Le pertinenze e le cose accessorie, Padova, 1955; B. BiONdi, I beni, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, vol. IV, I, Torino, 1993; T. sCOzzafaVa, M. BellaNte, I beni, in Trattato di diritto civile, diretto da M. BessONe, vol. VII, t. 1, I, 25, Torino 1993; L. COstaNtiNO, Universalità di beni mobili e pertinenze, in Trattato di diritto privato diretto da resCiGNO, Torino, 2005, 77 ss.; C.M. BiaNCa, La proprietà, in Diritto Civile, vol. III, 46 ss., 2a ed., Milano, 2017; f. GalGaNO, Trattato di diritto privato, vol. III, 3a ed., 389, Milano, 2015; L. CarOta, Le categorie di beni, in Trattato di diritto immobiliare diretto da G. VisiNtiNi, vol. I, 46 e ss., Padova, 2013.

2 In giurisprudenza, circa il vincolo strumentale-funzionale tra bene principale e bene accessorio cfr., ex multis: Cass. 29 giugno 1979 n. 3676, in Rivista del Notariato, 1980, 133; Cass. 26 giugno 1989 n. 3103, in Foro Italiano, 1989, voce “Pertinenze” n. 2; Cass. 8 novembre 2000 n. 14528, in Mass. Giust. Civ., 2000; Cass. 10 maggio 2000, n. 6001, in Mass Giust. Civ., 2000; Cass. 29 aprile 2003 n. 6656, in Nuovo diritto, 2003, 1011, secondo la quale la costituzione del vincolo pertinenziale non richiede la forma solenne; Cass. 17 ottobre 2005 n. 20033, in Mass. Giust. Civ., 2005, secondo la quale il vincolo di pertinenzialità attiene all’utilità del bene accessorio a quello principale e non al proprietario di quest’ultimo; Cass. 21 settembre 2011 n. 1926, in Immobili e proprietà, 2011, 12, 804; Circa l’elemento costitutivo soggettivo del vincolo di pertinenzialità, rappresentato dalla volontà del titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale: Cass. 29 aprile 2006 n. 9911, in Mass. Giust. civ., 2006. Riguardo l’identità tra proprietario del bene principale e proprietario del bene accessorio cfr., ex multis: Cass. 29 settembre 2005 n. 19157, in Mass. Giust. Civ., 2005; Cass. 26 giugno 2000 n. 8659, in Mass. Giust. Civ., 2000; Cass. 30 luglio 1990 n. 7655, in Rivista Giuridica dell’edilizia, 1990, I, 881. Con riferimento alla costituzione ed alla cessazione del vincolo di pertinenzialità: Cass. 26 giugno 1989 n. 3103, cit.; Cass. 27 gennaio 1986 n. 550, in Foro It., 1986, voce “Pertinenze” n. 1; Cass. 12 aprile 1999 n. 3574, in Vita notarile, 1999; Cass. 23 luglio 1994 n. 6873, in Mass. Giust. Civ., 1994. Infine, circa l’individuazione dei beni costituenti pertinenze: Cass. 5 settembre 1994, n. 7651, in Mass. Giust. Civ., 1994, per le autorimesse; Cass. 4 febbraio 1992 n. 1155, in Mass. Giust. Civ., 1993 per le cantine; Cass. 8 gennaio 1980 n. 109, in Mass. Giust. Civ., 1980 per i sottotetti, le soffitte ed i solai vuoti, vale a dire solai aventi la funzione di isolamento termico.
3 L’articolo337-septiesrecita,testualmente:“Ilgiudice,valutatelecircostanze,può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
4 La Corte costituzionale, con la sentenza 27 luglio 1989, n. 454, in CED Cassazione, pd 13763, aveva precisato in modo chiaro ed inequivoco la ratio dell’istituto della casa familiare, precisando che: “Poiché sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l’assegnazione giudiziale dell’abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli è ispirata all’identica ‘ratio’ dell’esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole, la cui situazione è assolutamente identica in entrambi i casi, è del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre è opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo è, invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., è costituzionalmente illegittimo l’art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi”. Circa la natura del diritto di assegnazione della casa familiare cfr. in dottrina e, in generale, l’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio, prima della novella legislativa del 2006: G. CeCCheriNi, Tutela del coniuge separato, e assegnazione della casa familiare: riflessioni critiche, in RDPC, 1988, 243; e. Quadri, L’attribuzione della casa familiare in sede di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 1995, 269 ss.; u. BreCCia, Separazione personale dei coniugi, in Digesto Italiano, IV, XVIII, Torino, 1998; V. fralliCiardi, Assegnazione della casa familiare nella separazione personale dei coniugi e nel divorzio: quale diritto per l’assegnatario, in Studi in onore di Guido Capozzi, I, Milano, 1992. Successivamente alla riforma, in dottrina: M.G. CuBeddu, L’assegnazione della casa familiare. L’affidamento condiviso, a cura di s. patti, l.r. CarleO, Milano, 2006; B. de filippis, Affidamento condiviso nei figli nella separazione e nel divorzio, II ed., Padova, 2007; l. BellaNOVa, B. de filipppis, l. fiOrillO, f. GiaNNattasiO, r. Mea, i. MOliNarO, M. paladiNi, a. sCarpa, L’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio, collana Biblioteca del diritto di famiglia diretta da B. de filippis, Padova, 2010; M. dOGliOtti, La separazione giudiziale, sez. II, in Trattato di diritto privato, diretto da BONiliNi, CattaNeO, Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2007; G. ferraNdO, L’assegnazione della casa familiare, in Trattato teorico pratico di diritto civile, diretto da G. alpa, s. patti, a cura di G. ferraNdO, l. leNti, Padova, 2011, 309; U. rOMa, L’assegnazione della casa familiare, in L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura di M. sesta, a. arCeri, Torino, 2012; Codice della Famiglia, a cura di M. sesta, III edizione, Milano, 2015; C. MiGliO, L’assegnazione della casa familiare, in a. CaGNazzO, f. peite, V. taGliaferri, Il nuovo diritto di famiglia, vol. II, Milano, 2011, 1597 ss.; A. MONdiNi, L’assegnazione della casa familiare a seguito di divorzio e separazione, in Le tutele legali nelle crisi di famiglia, tomo I, Rimini, 2018; G.F. BasiNi, L’assegnazione della casa familiare, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. BONiliNi, vol. III, 3161 ss., Torino, 2016; F. rusCellO, Diritto di famiglia, Pisa, 2017; a.M. fasaNO, a. fiGONe, Assegnazione della casa familiare, in AA.VV., La crisi delle relazioni familiari. Scioglimento del vincolo e cessazione della convivenza, Milano, 2019, 335 ss. Per la tesi dell’assimilazione del diritto di assegnazione della casa familiare ai diritti reali V. JaNNarelli, Incerta sorte per la casa familiare, in Foro Italiano, 1986, I, 1318. In giurisprudenza, prima della novella legislativa del 2006: Cass. 17 settembre 2001 n. 11.630, in Giust. Civ., 2002, I, 55, con nota critica di M. fiNOCChiarO, Divisione della casa familiare assegnata in sede di divorzio al coniuge affidatario dei figli minori e (pretesa) inidoneità del provvedimento di assegnazione a incidere sul valore commerciale del bene; in Familia 2002, con nota adesiva di e. al MuredeN, Scioglimento della comunione, attribuzione della casa coniugale e computo del preesistente diritto ad abitarla, in Giur. It., 2002, con nota di L. COstaNtiNO, Assegnazione della casa familiare e natura del diritto di abitazione. Successivamente alla novella legislativa v. Cass. 3 marzo 2006 n. 4719, in DFP, 2007, 1097; Cass. 12 aprile 2011 n. 8361, pubblicata in NGCC, 2011, 11, 1157, con nota di GalassO; Cass. 20 gennaio 2008 n. 25.486 in Famiglia, Persone, Successioni 2008., 12, 990 con nota di faNtetti; Cass. 8 aprile 2003 n. 5455, in FDP, 2003, 49, con nota di QuarGNOlO, Assegnazione della casa coniugale e tutela del terzo acquirente, secondo la quale il diritto di assegnazione ha natura personale e non reale, con la conseguenza che l’assegnatario potrebbe agire ai sensi dell’articolo 1489 c.c. per far valere la responsabilità del venditore; Cass. 16 marzo 2007 n. 6192, in FDP, 2007, 775, con nota di salVati, Assegnazione della casa familiare ed imposta comunale sugli immobili; Cass 10 aprile 2019. n. 9990, in Foro It., 2019, 7-8, 1, 2356, relativa all’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare in caso di vendita dell’immobile da parte del coniuge proprietario, secondo la quale: “Il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al terzo che abbia anteriormente acquistato l’immobile dal coniuge proprietario esclusivo del bene, se non nel caso in cui si accerti l’instaurazione tra il coniuge assegnatario e il terzo di un apporto tale da costituire un diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, ipotesi che ricorre quando il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero quando il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del nucleo familiare, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, dell’utilizzo del bene immobile da parte della famiglia”. Prima della novella del 2006, la giurisprudenza si era espressa anche in senso difforme rispetto alla tesi prevalente: cfr. Cass 2 aprile 1992 n. 4016, in GCM, 1992, 517, secondo la quale sussiste assimilazione tra diritto di assegnazione della casa familiare e comodato; Cass. 11 dicembre 1992 n. 13126, in Diritto della famiglia e delle persone, 1993, 497, secondo la quale dall’assegnazione della casa familiare deriva per l’assegnatario un diritto di godimento in via esclusiva.
5 C.M. BiaNCa, I diritti d’uso e abitazione della casa familiare nella successione del coniuge, in Diritto Civile, VI, La Proprietà, 1999, 636, il quale afferma che la formulazione dell’articolo 2643 c.c. ha reso non più attuale il dibattito sulla natura dell’assegnazione della casa familiare, in ogni caso soggetto a trascrizione nei Registri Immobiliari.
6 In dottrina, circa i requisiti costitutivi delle pertinenze, oltre ai richiami di cui alla nota n. 1, cfr.: C.M. BiaNCa, op. cit., 66; G. taMBurriNO, Pertinenze (diritto privato), in ED, XXIII, Milano, 1983, 548; G. pesCatOre, R. alBaNO, Della proprietà, in Comm. Cod. Civ., III, Torino, 1968; G. puGliatti, Immobili e pertinenze, in La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, 38; L. CONtursi Lisi, Le pertinenze, Padova, 1952; A. GaMBarO, La proprietà, in Trattato Iudica-Zatti, Torino, 1990, 21; A. fusarO, Destinazione (Vincoli di), DI, IV civ, V, Torino, 1989, 32; In giurisprudenza v., ex multis, Cass. 13 novembre 2009 n. 24104, in GCM, 2009, 11, 1592; Cass. 2 marzo 2006 n. 4599, in Guida al Diritto, 2006, 16, 89; Cass. 6 settembre 2002 n. 12983, in Giurisprudenza Italiana 2003, 249, con nota di ferOrelli; Cass. 3 novembre 2000 n. 14350, in Rivista Giuridica dell’edilizia, 2001, I, 187; Trib. Palermo 21 marzo 2017, in Famiglia e diritto n. 11/2017, 976 e ss. on nota di CastellaNi. I principi sopra riportati rilevano, oltre che sul piano giuridico, anche sotto il profilo fiscale. L’Agenzia delle Entrate, infatti, sulla scorta del principio di strumentalità-funzionalità del bene accessorio a quello principale, ha ritenuto che anche la pertinenza condivisa possa rientrare tra quelle dell’abitazione principale, come tale legittimanti la deduzione ai fini delle imposte sui redditi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016). Peraltro, anche la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l’accertamento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere la volontà dei comproprietari di voler mantenere il medesimo in favore delle rispettive proprietà esclusive; in tal senso v. Cass 5 dicembre 2013 n. 27302, in CED Cassazione, rv 629143.
7 Nella dottrina più risalente in tema di azione di accertamento negativo, cfr.: G. ChiOVeNda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1935, 303 ss.; L. MOrtara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, II, Milano, 1923, 603; G.a. MiCheli, L’onere della prova, Milano, 1942. Per la dottrina successiva, cfr.: L. MONtesaNO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994; l. MONtesaNO, G. arieta, Trattato di diritto processuale civile, vol. IV, Padova, 2008; l. laNfraNChi, Contributo allo studio dell’azione di mero accertamento negativo, Milano, 1969, 92; A. PrOtO PisaNi, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, 161 ss.; Le tutele di mero accertamento, in Le tutele giurisdizionali dei diritti, Napoli, 2003; C. CariGlia, Profili generali delle azioni di accertamento negativo, Torino, 2013, la quale pur rilevando la maggiore difficoltà dell’onere probatorio per parte convenuta in relazione a fatti dimostrabili con prova negativa, sembra comunque aderire alla tesi minoritaria che conferma tale impostazione; e. MerliN, Azione di accertamento negativo di credito ed oggetto del giudizio (casi e prospettive), in Riv. dir. proc. civ., 1997, 1089; a. rOMaNO, L’azione di accertamento negativo, Napoli, 2006.

8 MerliN, op. cit.; rOMaNO, op. cit., v. precedente nota 7; in giurisprudenza, di recente, Cass. sez. lavoro 5 aprile 2011, n. 7747, in CED Cassazione, 2011, rv 616547; Cass. sez. lav. 18 maggio 2010 n. 12108, in Rivista di diritto e procedura civile, 2011, 6, 1551, annotata da rOMaNO; Cass. sez. lav. 10 settembre 2010 n. 19.354, in CED Cassazione, 2010, rv 614985; Cass. 28 novembre 2011 n. 24968, in Famiglia e Diritto, 2012, 6, 564; Cass. SS. UU 15 giugno 2015 n. 12307, in NGCC, 2015, 10, 960, con nota di MaCCari, secondo la quale grava sulla parte he contesti l’autenticità di un testamento olografo l’onere di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, secondo i principi generali in materia di prova dell’azione di accertamento negativo.
9 Cass. 28 novembre 2011 n. 24968, in Famiglia e Diritto, 2012, 6, 564; nello stesso senso, ex multis: Cass. sez. lav. 22 luglio 2002 n. 10.658, in Archivio Civile, 2003, 567. In dottrina si segnala la posizione di E. LieBMaN, Le opposizioni di merito nel processo esecutivo, Roma, 1936, 251, secondo il quale nei procedimenti di opposizione all’esecuzione, il rigetto della domanda equivale a pronuncia di accertamento del diritto del creditore, così ricostruendo la questione in termini di presunzione di avvenuta prova della pretesa di controparte mediante la mancata prova del fatto negativo da parte della parte che agisce in giudizio (v. al riguardo nota n. 8).
10 Sulla novella legislativa del c.d. “Divorzio breve” v. in particolare, tra i tanti contributi sul tema: G. OBertO, “Divorzio breve” separazione legale e comunione legale tra coniugi, in Famiglia e diritto, 2015, 615 ss.; M. Blasi, Divorzio “breve” e “facile”, Torino, 2015. Sulla divisione della casa familiare, in dottrina: M. FiNOCChiarO, Assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi e diritto dell’altro di chiedere la divisione o della pretesa indissolubilità della comunione incidentale, in Giustizia civile, 1992, I, 543; M. Di NardO, L’assegnazione della “casa familiare”: evoluzione legislativa e attuali orientamenti giurisprudenziali, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1998, II, 342; G. OBertO, I contratti della crisi coniugale, II, Milano, 2, 1999, 1097; G. TedesCO, Divisione della casa coniugale di proprietà comune e provvedimento di assegnazione, in Giustizia civile, 2003, 113 ss.; A. Neri, Del rapporto tra giudizio di divisione dei beni e scioglimento della comunione stessa e il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in Giustizia civile, 2001, I, 827; M.G. CuBeddu, Provvedimento di assegnazione della casa familiare e divisione del bene, in Famiglia, persone e successioni, 2005, 37; C. Irti, Divisione giudiziale della casa familiare in comunione e incidenza economica del vincolo discendente dal provvedimento di assegnazione, in Famiglia e diritto, 2017, 5, 436; E. Quadri, Famiglia e ordinamento civile, Torino, 2015; A.M. FasaNO, A. FiGONe, Assegnazione della casa familiare, in AA.VV., La crisi delle relazioni familiari. Scioglimento del vincolo e cessazione della convivenza, Milano, 2019, 335 ss. Nella prospettiva comparatistica, v. per tutti, A. FusarO, Tendenze del diritto privato in prospettiva europea, II, Torino, 2017.

11 Trib. Monza 24 ottobre 1991, in Giustizia Civile, 1992, I, 539, con nota di M. FiNOCChiarO, cit.; Trib. Monza 21 aprile 1989, in Giustizia Civile, 1989, I, 2199; Trib. Roma 4 aprile 1985, in Diritto delle persone e della famiglia, 1985, I, 629 e in Temi Romani, con nota critica di F. StOraCe, Domanda di divisione della casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi proposta dal coniuge non assegnatario; Trib. Bologna 27 ottobre 1992, in Vita notarile, 1994, 141.

12 In dottrina, oltre alle citazioni di cui alla nota 10, v, in particolare: FiNOCChiarO, op. cit.; G. OBertO, La comunione legale tra coniugi, II, Amministrazione, responsabilità patrimoniale, scioglimento e interferenze, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Milano, 2010, 2060 ss.; F. TafurO, Ammissibilità dell’azione di divisione della casa coniugale, in NGCC, 1994, I, 700. In giurisprudenza: Cass. 24 maggio 1963 n. 1360, in Giustizia Civile, I, 1360; Cass. 17 settembre 2001 n. 11640, in Giustizia civile, 2002, I, 55; Cass. 9 settembre 2016 n. 17843, in Foro Italiano, 2017, I, 1, 1226; Trib. Bologna 21 gennaio 1993, in Diritto della famiglia e delle persone, 1995, 187; Trib. Torino 9 ottobre 2001, in Giurisprudenza di merito, 2002, 1271; Trib. Roma 4 luglio 2000, in Giustizia civile, 2001, I, 819, con nota di Neri, cit.

13 Trib. Milano 23 gennaio 1997, in Famiglia e Diritto 1997, 563; Cass. 9 dicembre 1983 n. 7303, in Giurisprudenza Italiana, 1984, I, 1, 641.

14 OBertO, op. cit.; A. CeCCheriNi, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, Milano, 1991, 53; Cass. 24 maggio 1963, cit., secondo la quale il pregiudizio andrebbe inteso come obiettivo e nell’interesse della comunione e non nell’interesse dei singoli a mantenere posizioni personali di vantaggio.

15 OBertO, op. cit., il quale suggerisce di prevedere, in caso di riserva all’esercizio del diritto alla divisione sino al perdurare del diritto di abitazione, e comunque entro il limite massimo di dieci anni ex art. 1111 c.c., una pattuizione che disciplini le conseguenze di una eventuale situazione di non opponibilità del patto nei confronti dei terzi, mediante compensazioni della perdita del diritto, ad esempio mediante aumento dell’assegno di mantenimento o, comunque, la dazione di una somma periodica o una tantum finalizzata a coprire le spese di reperimento di un altro alloggio.

16 V. Trib. Bologna 21 gennaio 1993, cit.

17 Trib. Taranto, sez. II, 21 febbraio 2017, reperibile sul sito www.

personaedanno.it, con nota di V. CiaNCiOlO, La comoda divisibilità dell’ex casa coniugale.

18 Cass. 11 aprile 2014 n. 8580, in CED Cassazione, 2014, rv 631071; Trib. Palermo 2 aprile 1991, in Il diritto della famiglia e delle persone, 1991, 669.

19 Così Cass. 9 luglio 1989 n. 3247, in Mass. Giur. It., 1989; Cass. 8 marzo 2018 n. 5575, in CED Cassazione, rv 647751-01, secondo la quale: “L’alloggio assegnato in concessione, a titolo oneroso, ad un impiegato civile dello stato, a norma dell’art. 3 della l. n. 329 del 1949, è qualificabile come ‘casa familiare’, in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipendente pubblico e dei componenti della sua famiglia. Detto alloggio, pertanto, in caso di separazione personale, può essere attribuito, anziché al concessionario, all’altro coniuge affidatario della prole, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c., ratione temporis applicabile; su quest’ultimo graveranno, in caso di cessazione del rapporto concessorio, gli obblighi inerenti all’occupante, quali quello di pagamento del corrispettivo convenuto per l’utilizzo dell’alloggio, salvo il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 c.c.”.

20 FiNOCChiarO, op. cit.; TedesCO, op. cit.

21 Cass. 17 settembre 2001 n. 11630, cit.; Cass. 9 settembre 2013 n. 17843, in Famiglia e diritto 5/2017, 434; Cass. 9 settembre 2016 n. 17843, in Foro Italiano, 2017, I, 1, 226; Cass. 20 dicembre 2018 n. 33069, in Notariato, 2019, 2, 161.

22 V. di recente, Cass. 22 aprile 2016 n. 8202, in CED Cassazione, 2016, rv 639528.

23 M. ANGelONe, Scioglimento della casa familiare promossa dal comproprietario non assegnatario, in AA.VV., La casa familiare nelle esperienze latine, Napoli, 275 ss.

24 Trattasi della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale Emila Romagna, Sezione XI, del 13 dicembre 2019, reperibile sul sito internet dell’Osservatorio del Diritto di famiglia www.osservatoriofamiglia.it, sezione giurisprudenza, consultato in data 24 febbraio 2020.
25 In sede di giudizio di primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto soggetto passivo di imposta non solo il coniuge assegnatario della casa familiare, ma anche la suocera proprietaria dell’immobile, la quale lo aveva concesso in comodato al figlio quale casa coniugale, sul presupposto che nel caso in cui il coniuge non assegnatario non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento sull’immobile non può essere esclusa la soggettività passiva IMU anche del proprietario comodante e soggetto terzo rispetto alla separazione. La sentenza, nel respingere questa impostazione, richiama la sentenza della Suprema Corte 30 aprile 2019 n. 11416, in Fisco, 2019, 21, 2081 con nota di PiCCOlO, secondo la quale: “Ai fini dell’IMU i benefici previsti per la casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano anche per l’abitazione principale e le relative pertinenze della famiglia ‘di fatto’ (conviventi more uxorio) in caso di separazione dei conviventi, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti”. La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, con un interessante obiter dictum, afferma, in conformità alla sentenza della Suprema Corte innanzi citata, che la normativa IMU che pone a carico dell’effettivo utilizzatore del bene l’obbligo impositivo deve trovare applicazione in tutti i casi riconducibili alla medesima aedem ratio e, quindi, anche nel caso di famiglia di fatto.
26 La categoria C/2 comprende i magazzini e i locali di deposito, nonché le cantine e le soffitte disgiunte dall’abitazione e con autonoma rendita catastale; la categoria C/6 comprende le stalle, le scuderie, i box per auto, i posti auto (pertinenziali) scoperti, le rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, le autorimesse (non pertinenziali), gli autosilos ed i parcheggi a raso aperti al pubblico; la categoria C/7 comprende le tettoie (chiuse o aperte), i lavatoi pubblici coperti e i posti auto su aree private coperte o su piani pilotis.
27 La sentenza risulta pubblicata in Boll. Trib., 2010, 7, 570, con nota di CONte e FiCari.
28 Cass. Ord 28 marzo 2017 n. 8017, in Boll. Trib., 2017, 14, 1143 nota di riGhi, secondo la quale in relazione all’ICI, che ha i medesimi presupposti applicativi dell’IMU, “ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile che si sostenga costituire l’abitazione principale del contribuente ma che risulti iscritto come ‘ufficio-studio’, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 1, primo comma, de d.l. 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126); qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento”.
29 Così Cass. 2013 n. 27302, cit. alla nota 8.