Il coniuge non assegnatario della casa familiare deve restituirla immediatamente al proprietario.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV, Sent., 27/09/2024, n. 3545
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, in persona del
giudice dott.ssa Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta
tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1682 /2023 r.g.a.c. e vertente
TRA
P1 , C.F. (…), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv.
Buononato Lucia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, Viale delle Milizie n. 114;
ATTORE
E
C1 , C.F. (…) ;
CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.02.23, P1 ha convenuto in giudizio C1
esponendo:
1) Di essere proprietario – avendolo acquistato con sua sorella- di un immobile
facente parte del villino bifamiliare sito in S. C., alla Via X snc piano S1, T -1 di
complessivi mq 239, acquistato con atto per notar X1 di X2 del (…), rep. (…),
racc. (…);
Giurisprudenza di merito Ondif
2) di aver sposato in data X 1990 C1 nata a X il X (…);
3) di aver pertanto adibito il suddetto immobile ad abitazione della costituenda
famiglia, permettendo così alla convenuta C1 di abitarvi;
4) di aver successivamente chiesto ed ottenuto, a causa di gravi accadimenti
sopravvenuti, la separazione prima ed il divorzio poi da C1
5) che, nonostante sia venuto meno il legame di coniugio che legittimava la
coabitazione della convenuta all’interno dell’immobile, la stessa vi è rimasta,
sebbene invitata al rilascio con diffida del 21.7.2016;
6) che la convenuta tutt’oggi non ha ancora rilasciato l’immobile e continua ad
occuparlo illegittimamente senza titolo alcuno, non essendo più coniuge del
proprietario;
7) di aver invano esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, cui la
convenuta non ha partecipato.
8) che, pertanto, sussiste un’occupazione sine titulo a far data dal Provv.
presidenziale cron. n. 11613 del 2016 del 19-20.6.2016, con la conseguenza
che, dalla predetta data e sino alla data odierna, è dovuta una somma
quantomeno di Euro 19.250,00 (77 mesi di occupazione per Euro 250,00),
ovvero al 50% tenuto conto della coabitazione nell’immobile con l’ex coniuge,
oltre Euro 250 mensili per ogni mese successivo alla data del ricorso e sino al
rilascio, risultando, in caso di occupazione senza titolo di un cespite
immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato in re ipsa in quanto
collegato al semplice fatto della perdita della disponibilità ed all’impossibilità di
conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla
natura normalmente fruttifera di esso.
Sulla base delle esposte circostanze, l’istante ha concluso chiedendo fosse: ”
accertato e dichiarato che la signora C1 nata a X (L.) il X (…) occupa senza
titolo alcuno l’ unità immobiliare di proprietà di P1 (nato a X il X (…)) sita in X2
Loc S. C. Via X snc, al C. F. X P. X sub X, cat (…) di vani 7.5 e per l’effetto,
condannare la stessa a rilasciare immediatamente libera e sgomberare da sé
persone e cose mobili alla stessa dimostrate come appartenenti , la detta unità
immobiliare di proprietà P1 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dello
stesso, e fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio; 2)
condannare la Sig.ra C1 al pagamento della indennità di occupazione dal luglio
2016 nell’ammontare complessivo ad oggi di Euro 19.250,00 nonché di Euro
250 mensile successivi e fino al rilascio; 3) in via subordinata con liquidazione
equitativa della indennità di occupazione”.
C1 pur raggiunta da regolare notifica, non si è costituita in giudizio per cui ne è
stata dichiarata la contumacia all’udienza del 22.06.23.
Giurisprudenza di merito Ondif
All’udienza del 25.10.23, all’esito dell’interrogatorio formale, la causa è stata
ritenuta matura per la decisione e rinviata, previo mutamento del rito, per la
precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
all’udienza, in trattazione scritta, del 10.04.24.
Con Provv. del 15 aprile 1924, la scrivente, rilevata la pendenza, innanzi
all’intestato Tribunale, del giudizio di separazione e divorzio tra le odierne
parti, aventi altresì ad oggetto la richiesta di assegnazione della casa familiare
e ritenuto, quindi, melius re perpensa, preliminare all’assunzione di ogni
ulteriore provvedimento invitare l’istante a dedurre e documentare circa lo
stato dei suddetti procedimenti, ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza
del 25.09.24, in trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta del 24.09.24, l’attore ha dato atto di aver
provveduto al deposito della sentenza di divorzio medio tempore intervenuta,
anche di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata
nel relativo giudizio dall’odierna convenuta, chiedendo pertanto la decisione.
Tanto premesso, le domande attorce appaiono solo in parte fondate, per cui
meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Principiando dalla domanda di rilascio, giova innanzitutto procedere alla
relativa qualificazione giuridica.
Orbene, dall’esame della domanda e delle ragioni svolte nell’atto introduttivo
del giudizio, nonché dal tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in
tutta evidenza come parte ricorrente abbia esperito un’azione personale di
rilascio per detenzione sine titillo del bene immobile di sua proprietà (cfr.
documentazione in atti). Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “la
domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione
dell’arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non
accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di
proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un’azione reale,
ma deve essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e,
qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un
titolo giuridico, la validità e persistenza di quest’ultimo diventa l’oggetto della
controversia” (cfr. Cass. civ. n. 23086/2004 ).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta innanzitutto piena prova della circostanza che la convenuta C1 occupi
l’immobile in questione, avendolo quest’ultima, in sede di interrogatorio
formale, espressamente ammesso.
Né risulta alcun titolo legittimante l’occupazione del bene. Anzi, dall’esame
della sentenza collegiale definitiva n. 4999/23 pubblicata dall’intestato
Giurisprudenza di merito Ondif
Tribunale in data 23.12.23, si evince che la richiesta di assegnazione della casa
coniugale ivi formulata da C1 è stata rigettata in quanto la figlia della coppia,
X3 è risultata essere economicamente autosufficiente. Ne discende che la casa
debba tornare nel godimento esclusivo del coniuge che risulti esserne l’unico
proprietario (cfr. Cass. n. 15373/2016 ), nel caso di specie l’attore.
In conclusione, venute meno le esigenze di mantenimento dei figli maggiori
della coppia, la convenuta è venuta ad assumere la posizione di detentore
“sine titulo” del bene altrui e, di conseguenza, va condannata all’immediata
restituzione, in favore dell’attore suo legittimo proprietario, dell’immobile per
cui è causa (cfr. Cass. civ. nn. 5987/2000 , 4718/1989 )
Va da ultimo respinta la domanda di risarcimento.
Si osserva al riguardo che, secondo una condivisibile giurisprudenza di
legittimità, nella “comune fattispecie di occupazione abusiva d’immobile è
richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di
godimento che è andata persa”, posto che il non uso “il quale è pure una
caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento”.
Cionondimeno, sebbene il danno da occupazione sine titulo, quale danno
evidente, possa agevolmente essere dimostrato sulla base di presunzioni
semplici, un tale alleggerimento probatorio non può includere anche l’esonero
dall’allegazione dei fatti che devono essere accertati (cfr. Cass. Sez. Un.
33645/2022 ).
Ebbene, nel caso che occupa l’istante, limitandosi ad assumere in via generica
la natura in re ipsa del danno derivante dall’occupazione illegittima, ha omesso
di allegare e contestualizzare in modo specifico la concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento perduta, non adempiendo pertanto
debitamente al suddetto onere di allegazione, di talché la domanda non può
trovare accoglimento.
In ragione della parziale soccombenza, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio e per l’effetto ordina a C1 di rilasciare
immediatamente, libero da persone e cose, in favore di P1 l’immobile sito nel
villino bifamiliare in S. C., alla Via X snc piano S1, T -1 di complessivi mq 239
meglio individuato in atti;
2) rigetta la domanda di risarcimento;
Giurisprudenza di merito Ondif
3) compensa integralmente le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2024.

Gli accordi economici raggiunti in sede di divorzio non sono successivamente opponibili tra le parti

. Tribunale di Vicenza,
Sentenza n. 1624 del 25 settembre 2024
Tribunale Civile di Vicenza – 25 set 2024 – N. 1624 Data Ud. : 23 set 2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Gli Antefatti e Le vicende processuali.
A. A. e B. B. sono stati sposati (dal [omissis]), ed hanno avuto due figlie,
[omissis] […] (nel [omissis]) ed [omissis] (nel [omissis]); essi acquistarono, in
ragione di una metà ciascuno, la casa adibita a casa coniugale, in [omissis], via
[omissis], con atto per Notaio [omissis] del [omissis], “seguito”, due mesi
dopo, da un mutuo che, nel frattempo, è stato estinto. Nel [omissis] i coniugi
ottenevano sentenza di separazione, che, fra l’altro, su congiunte richieste
delle parti, assegnava la casa coniugale al B. B. quale collocatario delle figlie
minori. Nel [omissis] interveniva la sentenza di divorzio, nuovamente su
congiunte richieste delle parti; in tal caso la formula relativa alla casa
coniugale non menzionava più una assegnazione ma il più generico termine di
“disponibilità”, sempre in favore del B. B.. Proponendo la presente causa, nel
[omissis], contro l’ex marito, che è rimasto contumace, A. A. […] ha avanzato
le seguenti domande:
PRIMA DOMANDA
La A. A. deduce che, all’indomani della sentenza di divorzio, del [omissis],
l’occupazione della casa ex coniugale da parte del B. B. le darebbe titolo per
ottenere, dall’ex marito, una indennità di occupazione per ogni mese decorso
da allora, per il solo fatto di occuparla, evidentemente, con esclusione della
attrice medesima, la quale, appena un mese dopo la pubblicazione della
sentenza di divorzio, avanzò già all’ex coniuge la richiesta di ricevere una
siffatta indennità di occupazione, calcolata nella metà del canone di locazione
ricavabile dall’immobile.
SECONDA DOMANDA
La A. A. deduce di aver sostenuto tutta una serie di spese inerenti,
nuovamente, l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione coniugale, fra
cui: acconti prezzo al venditore, compensi per le imprese per lavori
extracapitolato, spese del Notaio, acquisto di mobilio e di cucina, lavori di
impianto elettrico ed idraulico. Aggiunge poi che il prezzo speso per acquistare
la casa (190 milioni in vecchie lire, nel [omissis]) non è stato versato dai due
coniugi in parti uguali, nemmeno attraverso il mutuo: non solo, infatti, essa
avrebbe pagato la parte di prezzo non coperta da mutuo (il mutuo è stato di
83.000 euro, nel [omissis]) ma, diversamente dalla prassi di pagare, ciascuno,
la metà di ogni singola rata di mutuo, vi sarebbero state 11 rate che essa
avrebbe versato in modo esclusivo.
Giurisprudenza di merito Ondif
Tutte tali voci si traducono, in tesi, in un suo diritto di credito, per la parte
eccedente la metà di sua spettanza, che forma appunto oggetto della seconda
domanda.
TERZA DOMANDA
La A. A. domanda poi la divisione dell’immobile, ma, consapevole della sua
indivisibilità in natura, come attestata dalla CTU svolta in questa causa, non ne
chiede l’assegnazione per l’intero, ed “accetta”, quindi, che l’immobile sia posto
in vendita all’asta, per la spartizione del ricavato. Segnala peraltro come dalla
CTU sia risultata anche l’esistenza di una ipoteca iscritta dal B. B. sulla metà di
proprietà di lui. Nella contumacia del convenuto, la causa è stata istruita
mediante alcune prove orali (che non hanno avuto però particolare rilievo), e
mediante la già menzionata CTU (della geom. [omissis]), la quale ha accertato
la non divisibilità in natura dell’immobile in due parti di uguale valore. La causa
è oggi in decisione.
2. La Decisione
Si è detto che con la prima domanda la A. A. ritiene derivare a suo vantaggio,
dal fatto che il B. B. occupa la casa ex coniugale da dopo la sentenza di
divorzio (quando la formula dell’assegnazione della casa fu sostituita dalla
formula di una “disponibilità” della casa) un suo diritto di ottenere, dall’ex
marito, una indennità di occupazione per ogni mese decorso da allora, per
risarcire pro quota il mancato godimento proprio di lei.
La domanda è infondata.
Proprio nella clausola dei patti di divorzio, posti a base della sentenza, c’è,
come detto, la decisione dei comproprietari che la casa sarebbe “restata nella
disponibilità del B. B..Benché questo concetto sia diverso da quello
dell’assegnazione (assegnazione che infatti non è più menzionata), esso
tuttavia non è, naturalmente, privo di effetto e significato: e sta ad evocare
(tale è certamente l’unico senso attribuibile alla frase) che al B. B. fosse
lasciato l’uso esclusivo dell’immobile, uso che per di più deve intendersi anche
come gratuito, poiché in caso contrario la clausola sarebbe stata scritta
diversamente.
Pare dunque al Tribunale che con un negozio atipico, ma certamente valido, la
comproprietaria A. A. ha costituito con il comproprietario B. B. un’obbligazione,
avente efficacia solo fra le parti, in forza della quale ha lasciato a lui l’intero
godimento della abitazione, e ciò secondo sue proprie valutazioni rientranti
nell’economia del globale accordo intercorso. Né muta la situazione la lettera
scritta appena un mese dopo la sentenza di divorzio. Quella richiesta, infatti,
diversamente da un caso standard, non interveniva ad esprimere una
rimostranza rispetto ad una avvenuta occupazione “arbitraria” oppure inattesa
Giurisprudenza di merito Ondif
dell’altro proprietario, ma sorgeva all’indomani di una espressione di volontà
della stessa A. A. nel senso di attribuire al suo ex marito il diritto di godimento
della casa. Dunque, su un piano logico, stride che la A. A. esprimesse una
volontà contraria rispetto a quella espressa appena un mese prima, e, su un
piano giuridico, essa non poteva certo, con una manifestazione unilaterale,
porre nel nulla gli effetti di un negozio bilaterale validamente concluso.
Anche la seconda domanda è infondata, e ciò sulla base di un orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato, che anche in tempi recenti ha trovato
nuove conferme. Si tratta del noto principio secondo cui, in virtù dell’art. 143
c.c., entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia; pertanto a seguito di separazione coniugale non può
essere richiesto il rimborso delle spese sostenute per il soddisfacimento dei
bisogni collettivi durante il (o in vista del) matrimonio (così, di recente, ma fra
le tante, Trib. Rovigo 856/23). E la sentenza rodigina, trattando di un caso di
lavori di ristrutturazione di un immobile adibito a casa coniugale, pagati dalla
moglie a fronte della proprietà della casa in capo al marito, ha ricordato come i
bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma
dell’art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali
verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del
gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più
ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse
disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse
riconducibili alla logica della solidarietà coniugale. Essa ha poi richiamato, a
conferma dell’orientamento, la pronuncia di Cass., 9144/2023, e quella di
Cass., 10927/2018, secondo cui “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge
è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle
proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo
comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di
un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo
indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”. Nello stesso
senso: Cass., 10942/2015: non possono essere rimborsate le spese fatte da un
coniuge sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro, anche quando
incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell’obbligo di
contribuzione di cui all’art. 143 c.c.
Insomma, l’importo di cui l’attrice richiede il rimborso è in realtà la somma di
esborsi inquadrabili nell’alveo dei doveri di contribuzione previsti dall’art. 143,
terzo comma, c.c., anche perché non è stato provato il superamento dei limiti
di proporzionalità e adeguatezza. Va aggiunto poi che l’attrice ha citato in più
passaggi la disciplina del rimborso delle spese nell’ambito di una comunione
ordinaria; il riferimento è però improprio, in quanto la comunione di cui si
discute in questa sede è nata e si è sviluppata nel contesto di un rapporto di
coniugio, il quale, appunto, vive di regole proprie e specifiche che sono
estranee alla disciplina della comunione ordinaria.
Giurisprudenza di merito Ondif
Quanto alla domanda di scioglimento della comunione, benché essa sia
l‘espressione di un diritto di ogni comproprietario (art. 1111 cc), anch’essa
potrebbe suscitare qualche perplessità, per lo meno nella misura in cui
anch’essa viene a contraddire quel diritto di godimento del B. B. che la A. A.
stessa gli concesse con gli accordi del [omissis]. E’ chiaro infatti che l’attrice
non vuole l’assegnazione in natura dei beni, per cui l’unica soluzione sarà la
messa in vendita di essi, con successiva ripartizione del denaro ricavato, ma è
altrettanto chiaro che al terzo acquirente non sarà opponibile l’accordo del
[omissis], in quanto rapporto meramente obbligatorio. Di fatto, dunque, la A.
A. ha diritto ad ottenere la divisione dell’immobile, ma così facendo si porrà
nella situazione di soggetto inadempiente rispetto ai patti del [omissis] (in
forza dei quali si era impegnata a concedere all’ex coniuge il diritto di
godimento della casa); la situazione, come da regole generali, si potrà se del
caso risolvere con una separata ed eventuale domanda risarcitoria da parte del
B. B.
P. Q. M.
1. respinge le domande di parte attrice, ad eccezione di quella di scioglimento
della comunione,
2. dichiara che il compendio per cui è causa non è comodamente divisibile in
natura, e pertanto, dispone, con separata ordinanza, la sua messa in vendita,
con successiva ripartizione del denaro ricavato;
3. spese alla sentenza definitiva.

Decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre che da sempre si disinteressa totalmente dei figli.

Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, Sentenza del 13 febbraio 2024,
Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Tarantino
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZAR0
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e
così composto:
dott.ssa Teresa Chiodo Presidente
dott.ssa Teresa Tarantino Giudice rel
dott.ssa Roberta Mallamaci Giudice onorario
dott. Andrea Barbuto Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 106/2023 VG. relativo ai minori
C. R. , nato a G. (PG) il ____2014;
C. J. , nata a G. (PG) il _____2017 entrambi residenti in S. D. C. alla via D. M.
n. 53, i cui esercenti la responsabilità genitoriale sono:
C. M. , nato in Marocco il ____1986, residente in G. T. alla via V. V. n.23;
C. K. , nata a C. R. (Marocco) il ____1990, rappresentata e difesa dall’avvocato
A. F. ;
Instaurato su ricorso proposto, ai sensi dell’art. 330 c.c., da C. K. nei confronti
di C. M. ;
La ricorrente esponeva tramite il difensore:
– che nell’anno 2004 all’età di 14 anni si trasferiva con il padre dal Marocco
all’Italia, più precisamente a G. T. (PG), dove frequentava le scuole medie e
conseguiva il relativo diploma;
-che in occasione delle visite effettuate alla mamma, rimasta a vivere in
Marocco, conosceva il sig. C. M. , che sposava nel 2013 ed i coniugi andavano a
vivere a Casablanca;
– che successivamente, al fine di cercare lavoro, si trasferiva nuovamente in
Italia a G. T. presso l’abitazione del padre ed in data_______2014 nasceva il
primo figlio C. R. ;
-che dopo la nascita del figlio la ricorrente avviava la procedura per il
ricongiungimento familiare, al fine di permettere al sig. C. M. di venire in Italia
per riunire la famiglia;
-che a G. T. la ricorrente effettuava lavori saltuari e con l’aiuto del padre e del
fratello manteneva il figlio appena nato, mentre il marito rimasto a vivere a
Casablanca si disinteressava completamente del suo mantenimento in favore
suo e del figlio;
-che nel 2016 il sig. C. M. arrivava a G. T. ed andava a vivere con la moglie
ed il figlio presso l’abitazione del suocero, ma non si attivava al fine di cercare
un lavoro;
-che nel 2017 nasceva la secondogenita C. J. e nonostante il sig. C. avesse nel
frattempo trovato lavoro come badante, continuava a disinteressarsi ai bisogni
della moglie e dei figli contribuendo occasionalmente al loro mantenimento;
-che le divergenze tra i coniugi dovute alle immotivate gelosie che il sig. C.
aveva nei confronti della moglie ed alla non accettazione delle abitudini
occidentali della stessa, iniziate nel 2015 si accentuavano, tantoché nel
dicembre 2018 a seguito di un violento episodio, tale da rendere necessario
l’intervento delle Forze dell’Ordine, il sig. C. abbandonava per diversi mesi la
casa familiare e per tutto il periodo non si occupava di contribuire al
mantenimento della moglie e dei figli;
-che successivamente, faceva rientro nella casa familiare, ma la situazione
peggiorava a causa delle continue violenze fisiche e verbali, compiute dal marito
a danno della ricorrente alla presenza dei minori;
-che la ricorrente a causa dei continui maltrattamenti presentava il 04.04.2019
querela presso la Questura di Perugia contro il sig. C. , successivamente ritirata
per paura della reazione del marito;
-che nel settembre del 2019, la sig.ra C. K. si recava in Marocco dove avviava
le pratiche di divorzio dal coniuge e lasciava entrambi i suoi figli presso
l’abitazione della madre sig.ra N. C. , nell’attesa di trovare in Italia una stabilità
lavorativa ed abitativa;
-che in data 10.11.2020, il Tribunale del Marocco dichiarava il divorzio tra i
sig.ri C. e C. , affidava la custodia dei figli alla madre, poneva a carico del sig.
C. il mantenimento della sig.ra C. e dei figli minori e regolamentava il diritto di
visita del padre nei confronti dei figli minori in giorni prestabiliti;
-che nonostante quanto stabilito dal Tribunale il sig. C. continuava a non
provvedere al mantenimento della moglie e dei figli minori e mostrava un
completo disinteresse nei confronti degli stessi;
-che avendo trovato un lavoro a tempo indeterminato come badante ed
un’abitazione in comodato d’uso gratuito la ricorrente faceva rientrare in Italia i
minori che attualmente vivono insieme alla loro mamma, a S. D. C. (CS);
-che, pertanto, alla luce dei descritti comportamenti del padre dei minori la
ricorrente concludeva chiedendo “voglia previa valutazione dei comportamenti
commissivi ed omissivi di C. M. nei confronti dei figli minori C. J. e C. R. ,
dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre sui figli minori
o, in subordine, la sospensione dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
nell’ipotesi in cui, viceversa, il pregiudizio cagionato ai minori non sia
circoscritto in termini di gravità alla ipotesi contemplata all’art. 330 c.c., con
richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre.”
Con successivo provvedimento del 31.07.2023 il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro designava quale curatore speciale l’avvocato A. F. al fine di
assicurare la rappresentanza legale dei minori C. R. e J. Con fissazione
dell’udienza al 27.11.2023 ore 10,30 disponendo la comparizione personale dei
genitori.
Occorre precisare che non si reputa necessario procedere all’espletamento della
prova testimoniale richiesta da parte ricorrente alla stregua delle esaustive
risultanze procedimentali, costituite dalle dichiarazioni della ricorrente,
dall’ascolto dei minori e dalle informazioni assunte dai Carabinieri e dal Servizio
Sociale.
Osserva il Tribunale che la relazione del Servizio sociale, prudentemente
vagliata dopo essere stata oggetto di contraddittorio, è pienamente utilizzabile
dal Giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai
fatti liberamente constatati dagli operatori sociali sia quanto ai pareri espressi
sulla base di quei fatti ove l’autorità giudiziaria li faccia propri con adeguata
motivazione.
Ed, infatti, le risultanze delle indagini ed informazioni dei Servizi costituiscono
utili elementi di giudizio-rimessi alla valutazione del giudice procedente nel
quadro delle complessive emergenze istruttorie, fra cui quelle acquisite anche
su istanza delle parti (Cass.Sez.I, sentenza n.14675 del 29 dicembre 2009).
Tanto premesso, va rilevato che C. M. non compariva benchè il ricorso sia stato
ritualmente notifica presso l’ultima residenza per come risulta dalla
certificazione prodotta dal difensore.
All’udienza istruttoria la ricorrente ribadiva le ragioni del ricorso descrivendo il
signor C. come un uomo violento, disinteressato alla famiglia, tantoché nel
2016 nel 2019 era stata costretta a sporgere denuncia querela, la prima, per
minaccia e, la seconda, per maltrattamenti, querele queste successivamente
ritirate per paura della reazione dell’ex marito.
Specificava che quest’ultimo, pur lavorando come badante presso una famiglia
G. T. , non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e non si è mai
dimostrato amorevole con loro né ha provveduto al loro sostentamento,
essendosi sempre occupata da sola dei figli mantenendoli con il suo lavoro e con
l’aiuto economico di suo padre e di suo fratello.
Precisava che nel 2020 dopo l’ennesimo litigio con l’ex marito, il quale gli aveva
lanciato contro uno pneumatico provocandole lesioni, aveva chiesto il divorzio e
i giudici marocchini avevano stabilito con sentenza un assegno di mantenimento
per i bambini circa 500 € ed avevano previsto il diritto di visita del padre una
volta a settimana e per le vacanze, disposizioni queste mai rispettate da parte
del signor C. il quale si è sempre disinteressato sia economicamente che
moralmente dei figli, pur essendo a conoscenza del luogo in cui si trovavano.
Puntualizzava di non essere stata mai contattata dal signor C. per avere notizie
dei figli i quali non hanno più visto il padre né conoscono i parenti in linea
paterna.
Il minore R. ha dichiarato in ordine al rapporto con il padre di conoscere solo il
suo nome, di non sapere dove si trova, di non averlo mai visto di persona, ma
solo in una foto, di non averlo mai sentito al telefono e di non avere alcun
ricordo del padre di quando viveva insieme al papà e alla mamma a G. T. , di
non sentire la mancanza del papà.
Ha inoltre aggiunto di vivere a S. D. C. con la mamma la sorella e la signora M.
che è la signora anziana che la mamma assiste.
Anche la minore J. ha dichiarato che non ha alcun ricordo del padre e di averlo
visto soltanto in una foto.
Il servizio sociale trasmetteva relazione evidenziando di avere effettuato due
accessi presso il nucleo familiare nell’abitazione di S. D. C. constatando come
minori appaiono a proprio agio e ben inseriti nell’ambito familiare in cui
attualmente vivono, sono sorridenti e socievoli e l’ambiente che li circonda è
sereno ed accogliente con soddisfazione dei bisogni materiali affettivi da parte
della mamma e degli altri componenti adulti ossia la signora B. e la signora B. i
quali sono considerati come degli zii acquisiti.
Gli operatori sociali non sono riusciti a rintracciare il padre perché si è reso
irreperibile.
Ciò posto, va rilevato che alla stregua dell’istruttoria svolta sono emersi plurimi
elementi di prova inconfutabili sul disinteresse del genitore, manifestato nel
corso degli anni ed ulteriormente confermato dal suo contegno processuale.
E’ evidente che il genitore non ha mai intrattenuto con i figli alcun rapporto
affettivo, né si è occupato del loro sostentamento.
Egli non si è mai concretamente attivato per incontrarli né ha provveduto al loro
mantenimento per come stabilito nella sentenza di divorzio dimostrando
disinteresse anche nel presente procedimento.
Le circostanze riferite venivano confermate dal Servizio Sociale del comune di
S. D. C. che ha riscontrato la serenità dei minori.
Tanto premesso, va rilevato che, a norma dell’art.330c.c., il Tribunale per i
Minorenni può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando
il genitore viola, trascura i doveri o abusa dei poteri inerenti la responsabilità
con grave pregiudizio per il figlio.
E’ costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si rende necessario un
provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non al fine di
sanzionare il genitore inadempiente bensì al fine di evitare che si protraggano
ulteriormente nel tempo le conseguenze del comportamento inadempiente del
genitore con grave pregiudizio per il figlio minore ravvisabile quando la condotta
genitoriale, come nel caso di specie, si pone in contrasto con i doveri genitoriali
non avendo il genitore mai partecipato alla cura e all’educazione del figlio
minore e non essendo mai stato presente né moralmente né materialmente
nella sua vita con grave pregiudizio per il suo sereno sviluppo psico-fisico (in tal
senso Cass. Sez. VI 18.6.2018 n15949 secondo cui la decadenza costituisce un
provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a
scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore).
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, si è in presenza di una condotta
abbandonica di C. M. sia sotto il profilo materiale che morale protrattasi per un
arco temporale considerevole, sintomatica, senza alcun dubbio, di un palese
rifiuto dei figli, dei quali il genitore si è totalmente disinteressato per come è
emerso palesemente anche dal contegno processuale.
Tale violazione dei doveri genitoriali, di grave pregiudizio per l’equilibrato
sviluppo della personalità della minore, ha compromesso il percorso evolutivo
dei minori i quali hanno ormai irreversibilmente risentito dell’assoluta carenza
della figura genitoriale paterna.
Si appalesa, dunque, necessario nell’interesse dei minori, i quali vivono in un
contesto ambientale sereno, escludere il conferimento di un potere al padre che
sulla base di quanto esposto potrebbe seriamente compromettere il loro sereno
processo formativo.
Va precisato, infine, che il genitore decaduto dalla responsabilità perde i poteri il
cui esercizio continuerebbe a danneggiare la crescita del minore ma non perde i
doveri che gli incombono nel senso che non può continuare a disinteressarsi del
figlio facendogli mancare i mezzi di sussistenza (in tal senso Cass.21 marzo
2000 n.4887, secondo cui diversamente interpretando la pronuncia sulla
decadenza dalla potestà si trasformerebbe l’istituto in una sorta istituto di
carattere premiale per il genitore dimostratosi indegno, permettendogli di
continuare a disinteressarsi del figlio minore; Cass.24 aprile 2007, secondo cui
in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti
adottati ai sensi dell’art.330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole
subisca pregiudizi a causa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria
rispetto agli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti dei quali è pronunciata la
decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità di genitore, e,
segnatamente rispetto all’obbligo del loro mantenimento”; Cass.pen. Sez.VI,
27.3.2007 n.16559 e 29/10/2009 n.43288).
P.Q.M.
Sentito il P.M.M.;
Letti gli artt. 473 bis c.p.c. e 330 c.c.,
DICHIARA
C. M. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori C. R. e C. J. e,
per l’effetto, li affida esclusivamente alla madre C. K. la quale potrà esercitare
tutti i poteri inerenti la responsabilità genitoriale;
NULLA SULLE SPESE
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Si notifichi al P.M.M., alla ricorrente presso il domicilio eletto (studio avv.A. F.
del foro di Cosenza), al padre C. M. presso l’ultima residenza e al curatore
speciale, avv.to A. F. .
Si trasmetta al Giudice tutelare.
Catanzaro, 6.02.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Teresa Tarantino Teresa Chiodo

Decade dalla responsabilità genitoriale il padre sempre assente e inadempiente agli obblighi genitoriali

Tribunale di
Matera, Ordinanza n. cronol. 1867/2024 del 10 luglio 2024,
TRIBUNALE DI MATERA
composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA Giudice relatore
Dott. Angelo FRANCO Giudice
riuniti in camera di consiglio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nell’ambito del procedimento iscritto al n. 339/2023 RGVG promosso da
L. P. (c.f. ________), nata a M. il _____1992 ed ivi residente al B. V. , v. F.
10, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
dall’avv. Margherita VEGLIA;
-ricorrente-
contro
M. A. N. L (c.i. ____), nato a P. d. M. (S. ) il __1987 e residente in C. d. R. 3 –
E. P. d. M.
-resistente contumace–
e nei confronti di
E. N. M. P. (c.f. _____) nato a M. l’_____2019, rappresentato e difeso, giusta
decreto di nomina del 7.12.2023, dalla curatrice speciale, avv. Lucia Elsa
MAFFEI
***
Con ricorso del 27.2.2023, L. P. deduceva di aver intrattenuto una relazione
more uxorio con l’odierno resistente ed allegava che dalla loro unione era nato
in data ____2019 il piccolo E. , finché, cessato il legame sentimentale tra i suoi
due genitori, il Tribunale di Matera, adìto sempre dalla medesima odierna
ricorrente, aveva stabilito, con decreto del 30.9.2020, l’affido esclusivo del
minore alla madre, la regolamentazione degli incontri padre-figlio e la
determinazione del contributo di mantenimento a carico dell’odierno resistente
nell’importo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva, quindi, la ricorrente l’inadempimento del N. agli obblighi de quibus,
benché lo stesso risulti percepire in S. , ove risiede, “emolumenti mensili di
circa euro 1.400,00”, a fronte, invece, di quelli da lei percepiti, ammontanti a
“circa euro 950,00 mensili” e chiedeva pertanto, in ragione del perdurante e
reiterato disinteresse ed incapacità del resistente a prendersi cura del figlio, la
declaratoria di decadenza di M. A. N. L dalla responsabilità genitoriale, con
aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento a suo carico da € 250,00
ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L’odierno resistente, benché ritualmente citato, rimaneva contumace ed, in
considerazione della domanda ex art. 330 c.c. avanzata nel ricorso introduttivo
dalla P. , veniva nominato un curatore speciale del minore E. nella persona
dell’avv. Lucia Elsa MAFFEI, costituitosi in giudizio in data 10.1.2024.
Quanto alla richiesta principale della ricorrente, intesa ad ottenere la
declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore,
va osservato come il perdurante contegno omissivo ed inadempiente del
resistente, rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale ed alla
regolamentazione stabilita nel precedente decreto del Tribunale di Matera, si
appalesi da un lato indubbiamente e gravemente pregiudizievole per il minore,
essendo quest’ultimo totalmente privato della figura e presenza paterne e,
dall’altro lato, sufficientemente sintomatico di una incapacità del genitore a
prestare al figlio la cura e l’accudimento, attraverso anche periodi di
temporanea coabitazione, indispensabili per il corretto esercizio della
responsabilità genitoriale. E’ infatti pacifica nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione del principio secondo cui “il provvedimento di decadenza dalla
responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si
traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito
esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un
progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali”
(Cass., I, n. 12237/2023).
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche dell’art. 330 c.c. risulta al Collegio
evidente come la assenza totale del N. , residente all’estero, dalla vita del figlio
sia dettata da ragioni di disinteresse ed incuria rispetto al percorso di
maturazione psicofisica del minore, non constando peraltro, a fronte della
specifica allegazione della ricorrente ed in mancanza di contrarie evidenze che
il resistente avrebbe dovuto fornire costituendosi in giudizio, che egli abbia mai
versato gli assegni mensili di mantenimento, né che abbia esercitato i diritti di
visita col piccolo E. né, comunque, che abbia partecipato, neppure
indirettamente, agli eventi della crescita del bambino o se ne sia occupato,
ancorché sporadicamente, in termini di minimo accudimento. Tanto lascia
conseguentemente formulare una prognosi del tutto negativa sulla sua
effettiva possibilità di recupero di un rapporto genitoriale, avendo il resistente
costantemente disatteso anche le statuizioni giudiziali di cui al decreto del
30.9.2020.
Se, dunque, merita accoglimento la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale, non altrettanto fondata si appalesa, invece, la richiesta di aumento
dell’importo dell’assegno mensile di mantenimento, non avendo la ricorrente,
invero, neppure allegato un sopravvenuto mutamento in peius delle proprie
condizioni reddituali e, viceversa, un incremento di quelle del resistente,
avendo ella soltanto documentato il pagamento delle rette dell’asilo nido ed,
ancora una volta, allegato l’inadempimento del resistente ai suoi obblighi di
contribuzione al mantenimento del figlio minore.
Le spese processuali, infine, vengono compensate in ragione della metà, attesa
la contumacia del resistente e la parziale soccombenza della ricorrente rispetto
all’entità dell’assegno di mantenimento, e liquidate nella misura precisata in
dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto,
dichiara M. A. N. L, come in epigrafe generalizzato, decaduto dalla
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio E. N. M. P. (n. l’____2019);
previa compensazione in ragione della metà delle spese processuali, condanna
il resistente alla rifusione in favore di L. P. della somma complessiva di €
1.168,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in M. nella camera di consiglio dell’8.7.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria LA BATTAGLIA Giuseppe DISABATO

Commette il reato di maltrattamenti la maestra che sistematicamente utilizza metodi violenti a fini educativi.

Corte di cassazione, sez. VI penale, sent. 15 ottobre 2024, n.
37747,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere
Dott. TONDIN Federica – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorsi proposti da
A.A., nata a G il (Omissis)
B.B., nato a M il (Omissis)
avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
Giurisprudenza di legittimità Ondif
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14/08/2021 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato C.C.
responsabile del reato di maltrattamenti aggravato, commesso in qualità
di insegnante di una scuola dell’infanzia nei confronti dei minori
sottoposti alla sua autorità e a lei affidati. Con la medesima sentenza il
Tribunale ha condannato l’imputata, in solido con il responsabile civile,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al risarcimento del
danno nei confronti delle persone offese costituite parti civili, danno da
liquidarsi in sede civile.
2. In parziale riforma di detta sentenza, la Corte di appello di Trieste,
previa riqualificazione del fatto ascritto all’imputata come delitto di abuso
di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 cod. pen.), ha emesso
sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ha respinto
l’appello proposto dalle parti civili A.A. e B.B., in proprio e nella qualità di
genitori di D.D. e E.E., compensando le spese del grado di giudizio tra
tali parti e l’imputata.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
le parti civili sopra indicate, denunciando i motivi di annullamento, di
seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione di
legge e di difetto di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto
come abuso di mezzi di correzione e disciplina. La Corte di appello ha
valorizzato quasi esclusivamente le intercettazioni audio-video, che
hanno avuto una durata di 14 giorni, mentre i fatti addebitati
all’imputata si sono protratti per due anni scolastici, nonché la
descrizione delle riprese effettuata dal consulente tecnico della difesa,
sminuendo le deposizioni di decine di testi, che hanno direttamente
assistito ai fatti.
La motivazione, inoltre, è contraddittoria perché la stessa Corte
riconosce che le condotte tenute dall’imputata sono “connotate da un
intervento correttivo sproporzionato rispetto alle violazioni riscontrate”,
che erano idonee a cagionare un pericolo di malattia nel corpo o nella
mente dei minori e che sono stati posti in essere atti di violenza, quali
strattonamenti.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione di
legge e di difetto di motivazione in relazione alla mancata liquidazione
della provvisionale richiesta. La Corte ha reputato che la derubricazione
del fatto non consentisse di ritenere acquisiti sufficienti elementi per
provvedere alla liquidazione di una provvisionale, pur avendo
riconosciuto l’idoneità delle condotte a cagionare un pericolo di malattia.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la compensazione delle
spese processuali, per la parziale soccombenza delle parti civili, è stata
effettuata in violazione dell’art. 541 , comma 2, cod. proc. pen., che
prevede che la compensazione possa esser disposta se vi è richiesta
dell’imputato e solo per gravi ragioni.
4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di
richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore
generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va osservato che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (Sez. U n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953),
sussiste l’interesse della parte civile a impugnare la sentenza che ha
dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove con
l’impugnazione si contesti l’erroneità di detta dichiarazione. Le Sezioni
unite hanno precisato che la legittimazione della parte civile ad
impugnare deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576 , comma 1,
cod. proc. pen., che fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento,
fra le quali deve sicuramente ricomprendersi anche la sentenza di non
doversi procedere per estinzione del reato. In questo caso la Corte ha
ravvisato l’interesse ad impugnare della parte civile considerando il
vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e
all’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini delle
statuizioni civili, e, con specifico riferimento al ricorso in cassazione,
all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di
appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare “ex
novo” il giudizio civile.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto che le condotte tenute dall’imputata
fossero finalizzate all’educazione dei bambini e che si siano
concretizzate, in alcuni casi, in un uso distorto dei mezzi correttivi,
senza, però, alcuna sproporzione rispetto alle violazioni ascrivibili agli
alunni e senza ricorso alla violenza, tanto che la fattispecie concreta è
stata ricondotta a quella prevista dall’art. 571 cod. pen.
Per giungere a questa conclusione la Corte ha visionato le riprese audio-
video, installate nel refettorio e nell’aula in cui insegnava l’imputata dal
10 al 26 febbraio 2014, e, richiamando le relazioni del perito nominato
dal giudice e del consulente tecnico della difesa incaricati di descrivere le
scene riprese, ha ritenuto che in esse non fossero riscontrabili “violenze
gratuite, né condotte vessatorie ripetutamente rivolte ai minori” (p. 12).
Ha, poi, ritenuto che “nella direzione della inconfigurabilità di una
condotta di maltrattamento depongono anche le testimonianze prodotte
dalla difesa” che riportano non condotte maltrattanti ma una attività
educativa rispettosa dell’integrità fisica e psichica degli alunni; lo stesso
Giurisprudenza di legittimità Ondif
utilizzo della brandina, diversamente d quanto ritenuto dal giudice di
primo grado, non appariva ispirato a finalità punitive.
Sono, poi, valorizzate le deposizioni dei testi che riferiscono di condotte
particolarmente rigide, connotate da un intervento correttivo
sproporzionato (si citano F.F., che ha riferito che l’imputata era solita
dare ordini ai bambini, insistendo con autorità soprattutto affinché
mangiassero; G.G., secondo cui il metodo educativo dell’imputata era
autoritario, nel senso che si atteggiava verso i bambini cercando di
imporre il suo volere, minacciando punizioni e imponendo divieti; H.H.,
che ha riferito di condotte molto rigorose per quanto riguarda
l’alimentazione; H.H., che ha descritto condotte molto severe e
autoritarie).
Nella stessa sentenza, però, si dà atto che la maestra C.C. strattonava i
bambini, li costringeva, per punizione, a stare in tavoli separati (p. 13),
minacciava di punirli per imporre il suo volere (p. 14).
Non sono, poi, valutate altre deposizioni, che in parte vengono
sintetizzate e in parte vengono richiamate, mediante rinvio alla sentenza
di primo grado. Da tali deposizioni emerge che, per far mangiare una
bambina, l’imputata le ha infilato un bavaglino in un angolo della bocca
in modo da tenerla aperta e contemporaneamente le ha fatto ingoiare un
cucchiaio di minestra, continuando nella sua azione nonostante la bimba
si fosse messa a piangere (episodio narrato dalla teste oculare M.M., la
quale ha, altresì, riferito “che l’imputata aveva un modo dittatoriale di
porsi nei confronti dei bambini, che costringeva a mangiare ogni cosa…”
e che “i bambini seguiti dalla C.C. avevano un comportamento diverso
dagli altri, che evidenziava uno stato di paura” p. 8);
che, in un’altra occasione, l’imputata è stata vista imboccare una
bambina tenendole le braccia dietro la schiena, dare uno schiaffo ad un
bambino perché non mangiava, minacciare tutti i minori dicendo che se
non avessero mangiato sarebbero finiti sulla brandina. La teste ha,
altresì, riferito che quando erano minacciati si mettevano a piangere
(teste H.H., la cui deposizione è richiamata a p. 8 della sentenza
impugnata, con rinvio alla deposizione resa all’udienza del 07/03/018,
riportata nella sentenza di primo grado); che la brandina, acquistata allo
scopo di consentire ai bambini di dormire veniva impiegata come mezzo
di punizione, che una bambina quando vedeva la maestra C.C. non
voleva entrare (teste I.I., che ha anche riferito che di aver appreso dalla
propria figlia che un giorno un altro bimbo aveva portato delle forbici a
scuola e l’imputata, per fargli capire quanto fossero pericolose, lo aveva
punzecchiato sulla mano, finché non aveva cominciato a piangere, p. 8);
Condotte definite espressamente come “maltrattanti” (p. 9) vengono
riferite anche da J.J. (che, pur precisando che le condotte non erano mai
tenute con violenza, ha riferito che il piccolo K.K. veniva fatto sdraiare
sulla brandina quando era agitato), da L.L. (che ha riferito che l’imputata
Giurisprudenza di legittimità Ondif
diceva che i bambini dovevano mangiare tutto altrimenti li puniva,
lasciandoli seduti da soli), da H.H. (che ha assistito ad un episodio in cui
l’imputata ha costretto una bambina a mangiare). Nella sentenza si dà,
infine, atto che venivano posti in essere “strattonarmene eccessivi”.
Dall’insieme di tali deposizioni si ricava un quadro di minacce, di
coercizioni e pesanti punizioni, di violenze inflitte dall’imputata, maestra
di scuola materna, ai bambini affidati alle sue cure di età compresa tra i
tre e i cinque anni. Questi comportamenti non erano isolati, ma venivano
ripetuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori.
Reputa il Collegio che tali condotte, contrariamente a quanto ritenuto
nella sentenza impugnata, travalichino i limiti dell’uso dei mezzi di
correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò
deputati, che tendano cioè alla educazione della persona affidata alla
propria cura, senza trasmodare nel ricorso a mezzi violenti, che tali fini
formativi contraddicono.
Va condiviso sul punto il consolidato orientamento di questa Corte
secondo cui l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento
del minore affidato, anche il dove fosse sostenuto da “animus
corrigendi”, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei
mezzi di correzione ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n.
11956 del 15/02/2017, Rv. 269654). Ed infatti, affinché possa essere
configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione in luogo del reato di
maltrattamenti, la risposta educativa dell’istituzione scolastica deve
essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante
dell’alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi
dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore.
Né l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative
e correttive costituisce un elemento dirimente per far rientrare il
sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori
nella meno grave previsione di cui all’art. 571 c.p. anziché in quella
dell’art. 572 c.p. (Cass. Sez. 6, n. 45467 del 23/11/2010 , Rv. 249216).
L’intenzione soggettiva non è idonea a far entrare nell’ambito della
fattispecie meno grave dell’art. 571 c.p. ciò che oggettivamente ne è
escluso, in quanto il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul
piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale e al complesso
normativo fornito dall’ordinamento giuridico e non già dalla intenzione
dell’agente; deve pertanto essere escluso che l’uso sistematico della
violenza quale ordinario “trattamento” del minore, sia pure sostenuto da
“animus corrigendi”, possa rientrare nell’ambito dell’art. 571 c.p., in
considerazione della sicura illiceità di tale uso (Cass. Sez. 6, n. 4904 del
18/03/1996 , Rv. 205034).
Da ciò consegue che la fattispecie concreta non poteva essere ricondotta
a quella, meno grave, di cui all’art. 571 cod. pen. ma doveva essere
Giurisprudenza di legittimità Ondif
fatta rientrare, come ritenuto dal giudice di primo grado, in quella di cui
all’art. 572 cod. pen.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti
civili con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile
competente in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione
delle spese tra le parti per il grado di legittimità.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché il provvedimento
di liquidazione della provvisionale non è ricorribile per cassazione, in
quanto non ha valore vincolante di giudicato in sede civile, essendo
destinato ad essere travolto – per il suo carattere di provvisorietà e per la
sua natura meramente delibativa -dalle statuizioni definitive sul
risarcimento del danno (Sez. 4, Sentenza n. 36760 del 04/06/2004,
Cattaneo Rv. 230271 – 01).
4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Nel giudizio di appello le parti civili hanno ottenuto la conferma della
statuizione di condanna generica al risarcimento del danno contenuta
nella sentenza di primo grado, anche se hanno visto rigettata la propria
istanza di liquidazione di una provvisionale. Le spese del secondo grado
di giudizio sono state compensate “tenuto conto che a fronte delle spese
maturate per la conservazione della condanna generica, si pone la
soccombenza relativa al proposto appello” per la liquidazione di una
provvisionale.
Tale conclusione non è condivisibile in quanto, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, la parte civile che, in sede d’appello, resista
vittoriosamente all’istanza dell’imputato volta ad escludere il diritto di
quest’ultima al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si
procede, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
già anticipate anche se risulti parzialmente o totalmente soccombente in
relazione alle proprie richieste (Sez. 6, Sentenza n. 23017 del
19/01/2004 Rv. 229825 che, in applicazione di tale principio, ha accolto
il ricorso della parte civile in ordine alla mancata rifusione a favore della
medesima delle spese relative al giudizio di appello, nel quale era stato
dichiarato inammissibile il gravame di quest’ultima al fine di ottenere il
riconoscimento di una provvisionale). Infatti, ai fini della valutazione
della soccombenza della parte civile, è decisiva la circostanza che
l’imputato sia riuscito ad escludere il suo diritto al risarcimento dei danni
conseguenti al reato per cui si procede se l’impugnazione dell’imputato
non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese
sostenute dalla parte civile.
In conclusione, quindi, il terzo motivo di ricorso è fondato.
Provvederà il giudice di rinvio alla liquidazione delle spese sostenute
dalla parte civile nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio
per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di
appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per
questo grado di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma il 26 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2024.

Assegno divorzile. Stessi parametri per le unioni civili

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24930 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Relatore
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in PISTOIA VIA…, presso lo studio dell’avvocato …(Omissis) che lo
rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliata in PONTEDERA PISANA 15, presso lo studio dell’avvocato
…(Omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. …/2023 depositata il 02/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Pisa, con sentenza n.1360/2022, pubblicata il 9 novembre 2022, pronunciò lo
scioglimento dell’unione civile costituita tra A.A. e B.B. in data 3 settembre 2017 e pose a carico di
B.B. l’obbligo di corrispondere un contributo mensile al mantenimento di A.A. di Euro 100,00, oltre
adeguamento ISTAT.
La Corte di appello di Firenze, in sede di gravame, ha respinto l’appello principale con cui A.A.
aveva chiesto l’incremento dell’assegno di mantenimento ed ha, viceversa, accolto l’appello
incidentale con cui B.B. aveva chiesto la revoca dell’obbligo posto a suo carico.
Segnatamente, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla
valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di assegno, rimarcando che alcune delle
circostanze allegate da A.A. era generiche e non decisive ai fini della doglianza proposta,
segnatamente la circostanza che la stessa avesse in precedenza contratto un matrimonio
eterosessuale nell’ambito del quale erano nate tre figlie e la circostanza che ella avesse investito
affettivamente nella relazione di coppia; ha, inoltre, rilevato che il Tribunale aveva tenuto conto della
malattia dedotta da A.A. (patologia depressiva) perché non contestata da B.B., anche se non
documentata, rimarcando tuttavia che ciò che non era stato provato era l’inabilità al lavoro, posto
che era stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di A.A. durante la unione civile,
occupazione che aveva lasciato volontariamente per non perdere la pensione di invalidità.
La Corte di merito ha, tuttavia, accolto l’appello incidentale e revocato, come richiesto da B.B.,
l’assegno di mantenimento ravvisando la mancanza dei presupposti richiesti; in particolare, ha
accertato che l’obbligata era rimasta priva di redditi al momento della decisione di primo grado, pur
avendo svolto in precedenza attività lavorativa, e che era gravata da una serie di debiti, contratti nel
corso dell’unione civile, di guisa che la sostanziale e quasi totale assenza di redditi di entrambe le
parti non consentiva di porre obblighi di sostegno economico a carico di B.B.
A.A. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria; B.B. ha replicato con
controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.
115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c. ed in particolare per avere la
Corte d’Appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti: ossia non ha preso in considerazione dei fatti avvenuti prima dell’unione
civile.
La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto non decisive le vicende familiari,
riguardanti il suo pregresso matrimonio eterosessuale da cui erano nate tre figlie e la sua decisione
di trasferirsi a vivere con una figlia presso la compagna con cui aveva iniziato la nuova relazione
regolata, poi con l’unione civile.
Lamenta anche che non si sia tenuto in debito conto della sua condizione di invalida civile e di
quanto dedotto in merito all’inabilità al lavoro dalla stessa prospettata.
Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115
e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta
dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a
base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti
legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,
ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,
elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 27/12/2016; Cass. n. 1229 del
17/01/2019). Nella specie, invece, il mezzo involge esclusivamente un apprezzamento di merito di
cui sollecita una revisione, inammissibile in sede di ricorso per cassazione, senza, peraltro, indicare
fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti tempestivamente dedotti e provati in fase di merito,
veicolati con censura per vizio motivazionale.
3.- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 co. 2 c.c., dell’art.
132 n. 4) in relazione all’art. 360 n. 3 e 4) nella parte in essa si sostiene che non vi sarebbe alcuna
prova per ritenere la convenuta il soggetto più economicamente forte.
La ricorrente rimarca che l’assegno di mantenimento trova il proprio fondamento nel dovere di
assistenza che grava sul coniuge (a prescindere dal sesso) economicamente più forte e deduce che
avrebbe dovuto essere valutata non solo la durata dell’unione civile, ma anche la convivenza che la
aveva preceduta.
Quindi si duole che non sia stata rettamente comparata la condizione economica delle due parti e
deduce a tal fine che la resistente ha un lavoro, un’immobile abitativo suo personale (diverso da
quello dove vivevano, che era stato concesso gratuitamente da una cugina della B.B.), mentre essa
ricorrente gode di una pensione di invalidità, non ha beni immobili, neppure un autoveicolo.
Il motivo è inammissibile.
In caso di unioni civili, cui si applica l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiamato dall’art. 25
della legge n. 76/2016 (Cass. Sez. U. n. 35969/2023), il riconoscimento dell’assegno di mantenimento
in favore dell’ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia
sulla quantificazione dell’assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018. Il giudizio
deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente
diritto.
Nel caso in esame, la decisione impugnata si è attenuta ai criteri sopra ricordati ed ha accertato
l’assenza dei presupposti richiesti, prendendo in esame la documentazione probatoria versata in atti
da B.B., dalla quale ha dedotto la sua totale assenza di redditi, con accertamento che non è
efficacemente contrastato dalla ricorrente che propone personali prospettazioni e critiche non
accompagnate dall’indicazione – in osservanza dell’onere di specificità – di specifici elementi
probatori tempestivamente allegati a sostegno in fase di merito, atti a contrastare tale conclusione e
non esaminati.
4.- Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro
200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di
legge.
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 3 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.

AdS. Nel provvedimento di nomina non può parlarsi genericamente di condizione di fragilità senza specificazioni

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24878 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere-Relatore
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n…. /2023 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato …( Omissis)
-ricorrente-
contro
B.B., C.C.
-intimati-
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 341/2023 depositata il 03/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA
ANNA RUSSO.
Svolgimento del processo
Il ricorrente si è opposto alla avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in suo favore, su
ricorso del figlio, deducendo la sua piena integrità psico-fisica, attestata anche da certificati a firma
di medici di fiducia, in assenza di evidenze di decadimento; ha negato di avere posto in essere
disposizioni patrimoniali di dubbia convenienza ed adeguatezza; ha evidenziato di essere
perfettamente capace di badare ai suoi interessi personali e patrimoniali e di doversi preservare dagli
effetti economicamente pregiudizievoli di molteplici comportamenti tenuti dal figlio B.B.; ha
contestato la scelta di quest’ultimo, stigmatizzata come strumentale, volta a screditare il genitore e
ad ottenerne il “controllo” per i suoi interessi; ha lamentato che la misura assunta dal giudice tutelare
avrebbe un’illegittima connotazione esplorativa, in quanto diretta solo ad indagare pregresse
condotte di rilievo patrimoniale, senza un’attualità di pericolo.
La Corte d’Appello, premettendo che nel giudizio il nominato amministratore è litisconsorte
necessario per la salvaguardia dei diritti sostanziali e processuali del beneficiario, ha respinto il
ricorso, rilevando che il giudice di prime cure ha ritenuto necessaria la nomina provvisoria di un
amministratore di sostegno sia al fine di svolgere un approfondimento teso a ricostruire il
patrimonio del soggetto, nonché i suoi criteri di gestione rispetto ai singoli atti posti in essere, sia
allo scopo di proteggere – almeno in via contingente – la fragilità del soggetto in assenza di figure
vicarianti in grado di fornirgli un adeguato supporto. Ha pertanto ritenuto che si tratti di “nomina a
termine per svolgere un’attività di affiancamento interlocutorio, senza effettiva incidenza e
compressione attuale sulle/delle facoltà dell’Amministrato, il quale deve consentire che
l’Amministratore – in via meramente prudenziale e con finalità di monitoraggio – comprenda quali
siano i cespiti a sua disposizione, le modalità del loro impiego pregresso e prossimo, l’esistenza o
meno di ingerenze esterne che possano rivelarsi in qualsiasi maniera lesive degli interessi
dell’odierno reclamante” . La Corte di merito ha osservato che la misura temporanea così concepita
è ancorata alla vicenda di una compravendita, (la “Omissis” di Villa (Omissis), formalizzata “in
termini che paiono essere tutt’altro che proficui” Ha ritenuto pertanto che il provvedimento di primo
grado rispetti il principio che tutela della amministrato deve avvenire sempre con la minore
limitazione possibile della sua capacità di agire posto che il principio di autodecisione va rispettato
quando la persona in difficoltà abbia stabilito di puntare sull’ausilio delle persone affidabili
gravitanti nella sua cerchia ed abbia costituito una rete di stretti legami in grado di assicurare la
migliore attuazione della sua volontà, ma allo stato, non pare essere questa la condizione in cui si
trova il soggetto perché “perché non vi sono supporti e la riluttanza della persona fragile si fonda su
un senso di orgoglio non del tutto giustificato, con il rischio di non dare un’adeguata tutela ai suoi
interessi”.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a
cinque motivi. Non si sono costituiti gli intimati
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. con specifico riferimento all’insussistenza di una infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica del beneficiario.
1.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., degli artt. 2, 3 e 13 Cost. nonché dell’art. 8 della CEDU in
considerazione della condizione del ricorrente, soggetto capace e riluttante all’amministrazione di
sostegno.
1.3- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta travisata fragilità
del beneficiario ed all’insussistente presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’insussistenza
dell’incapacità del ricorrente di provvedere ai propri interessi ed all’insussistenza dei presupposti
per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., dell’art. 14 Cost. nonché dell’art. 8 della CEDU con riferimento alle
finalità ed alla ratio della procedura di amministrazione di sostegno.
L’odierno ricorrente deduce di non essere affetto da infermità o menomazione fisica o psichica
determinante l’impossibilità di provvedere ai propri interessi, e di essere per contro del tutto
autonomo e consapevole nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana e ciò è stato
confermato dallo stesso giudice tutelare laddove nel decreto di apertura dell’amministrazione di
sostegno ha premesso che a carico del beneficiario non risultano “evidenze di decadimento fisico o
psichico”. Il provvedimento impugnato si configura quindi come arbitrario e sproporzionato perché
impone delle misure restrittive alla capacità di agire ed alla libera determinazione di un soggetto nel
pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e psichiche che si è espressamente ed energicamente
opposto alla nomina dell’amministratore. Lamenta che i giudici abbaino ritenuto sussistente la
fragilità (senza ulteriori specificazioni) del ricorrente in difetto di qualsiasi concreto riscontro
probatorio, senza tenere in debito conto la certificazione medica in atti attestante l’assenza di
menomazioni. Osserva che la violazione di legge in cui è incorsa la Corte d’Appello risiede
nell’equazione, acritica e forzata, conflitto familiare – fragilità- impossibilità di provvedere ai propri
interessi, perché in realtà l’impossibilità che sola può giustificare la limitazione della capacità di agire
dell’individuo è quella conseguente, ex art. 404 c.c., ad una patologia fisica o psichica, insussistente
nel caso. Il decreto impugnato viola quindi gli artt. 404 c.c. e 115 e 116 c.p.c. anche sotto ulteriore
assorbente profilo, posto che fonda l’apertura della amministrazione su di una circostanza,
precipuamente la vendita della barchessa ed della villa storica a condizioni asseritamente
svantaggiose, di cui non solo non vi è alcun riscontro in giudizio ma che, anche ad ammetterla, si
configura del tutto irrilevante ed ininfluente al fine dell’applicazione o meno della misura di
sostegno. Inoltre il provvedimento viene utilizzato con finalità di accertamento istruttorio poiché la
Corte ha ritenuto di confermare che possa essere aperta una amministrazione con finalità istruttoria
e di accertamento sul patrimonio del beneficiario, sulla sua gestione e sull’esistenza di eventuali
ingerenze esterne.
2.- I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
2.1.- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale,
l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non è un litisconsorte e non può costituirsi
in nome e per conto del beneficiario, il quale in questo processo, ha diritto di difendersi scegliendo
liberamente il suo difensore (Cass. n. 451 del 08/01/2024).
2.2- Nel merito, la Corte d’Appello, pur correttamente enunciando il principio che l’amministrazione
di sostegno è una misura a tutela della persona e che deve avvenire con la minore limitazione di
capacità possibile, non ne fa corretta applicazione.
Deve qui ricordarsi che l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona
in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e
gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non -e nella misura in cui- è
strettamente indispensabile; la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la
misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare
all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di
autodeterminazione (Cass. sez. un., 30/07/2021, n.21985 Cass., sez. I 27 settembre 2017, n. 22602, Cass.
sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. sez. I 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. civ. sez. I 29 novembre
2006, n. 25366; Cass. civ. sez. I 12 giugno 2006, n. 13584; Cass. civ, sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962).
Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura
che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di
vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così
l’ordinamento mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più
attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di
quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra
soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze
predeterminate. Nell’assolvere a questi compiti di protezione della persona, non è la gravità della
malattia o menomazione che deve orientare il giudice, ma piuttosto la idoneità di tale strumento ad
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità
della relativa procedura applicativa (Corte Cost. 10/05/2019 n.114; Cass. civ. sez. I 4/03/ 2020, n. 6079;
Cass. sez. I del 12 /06/ 2006 n. 13584).
La flessibilità è il tratto distintivo di questa misura di protezione, che non ha una disciplina legale
predeterminata in ogni suo aspetto, posto che la normativa lascia ampi spazi di regolamentazione e
di adattamento della misura al caso concreto (il c.d. vestito su misura). Il giudice verifica, da un lato,
le competenze della persona e cioè le sue capacità e abilità, e, dall’altro, le sue carenze, muovendo
dal presupposto che la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con
sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale ed economica,
mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori. In esito a tale verifica il giudice, oltre
a decidere l’an della misura, deve anche definire e perimetrare i compiti e i poteri
dell’amministratore, in termini direttamente proporzionati all’incidenza degli accertati deficit sulla
capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi, di modo che la misura risulti specifica e
funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione
della capacità di agire della persona (Cass. 02/11/2022, n.32321).
La disciplina legale della misura, come si è detto, si caratterizza per una maggiore attenzione alla
dignità della persona, il che significa che la sua volontà, nei limiti del possibile, deve essere rispettata.
L’opinione del beneficiario non può essere considerata minusvalente solo perché espressa da un
soggetto fragile, disabile, affetto da malattia psichica, poiché in tal modo si riproporrebbe uno
schema rigido fondato su regole predeterminate, spesso desunte da dogmi indimostrati e talora
discriminatori; invece di valutare, come richiede un approccio orientato al rispetto dei diritti umani,
se nel caso concreto è possibile ed in quale misura rispettare la volontà dell’interessato senza
pregiudizio per i suoi interessi (Cass. n. 7414 del 20/03/2024, in motivazione).
3.- In sintesi, la misura si giustifica in quanto, in primo luogo, si accerti un deficit e cioè che la persona
non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi
interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (art 404 c.c.),
tenendo conto, nei limiti del possibile, della volontà del beneficiario, ovvero, se deve disporsi
diversamente, motivando adeguatamente sul punto.
La misura può avere finalità di mero supporto, oppure, ove il giudice tutelare ritenga di estendere
al beneficiario le limitazioni e decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato (art 411 c.c.)
comportare il conferimento all’amministratore di specifici poteri di rappresentanza o di assistenza,
analoghi rispettivamente a quelli del tutore o del curatore, e nei limiti strettamente necessari a
proteggere gli interessi del beneficiario, ma non può essere essa stessa un mezzo istruttorio e di
monitoraggio, poiché l’accertamento del deficit di competenze deve precedere e non seguire la
misura.
4.-Il provvedimento impugnato, pertanto, è stato reso in difformità alle norme ed ai principi che
disciplinano l’amministrazione di sostegno quanto a presupposti e finalità della misura.
Ciò in primo luogo perché non individua esattamente quale sarebbe la condizione di menomata
capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi, se non nella circostanza che avrebbe fatto un
cattivo affare o meglio un affare “in termini che paiono essere tutt’altro che proficui”; manca però
l’accertamento effettivo della riconducibilità di tale affare ad una condizione patologica, circostanza
dedotta dal figlio del beneficiario -il quale lamenta anche che il padre gli abbia tolto
l’amministrazione di una parte del patrimonio- ma non positivamente accertata dal giudice. Nel
provvedimento si parla genericamente di una condizione di fragilità ma senza ulteriori
specificazioni. Di conseguenza, la misura è stata finalizzata non a proteggere il soggetto da una
condizione di accertata inadeguatezza a provvedere ai suoi interessi, quanto piuttosto a verificare se
effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con
finalità di “monitoraggio”. Inoltre, la Corte ha erroneamente sminuito la portata della misura,
affermando che essa non sia invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario;
affermazione erronea, perché la misura consente ad un terzo, contro la volontà del diretto
interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e in sostanza di sottoporli a
controllo al fine di riferire al giudice tutelare. Si tratta quindi di una misura al tempo stesso limitativa
ed esplorativa che, ancor prima di un positivo accertamento della condizione di fragilità ed anzi al
fine di accertare se vi è effettivamente questa condizione di fragilità, sottopone la persona a un
controllo della gestione patrimoniale contro la sua volontà. Inoltre, non è stata tenuta in alcuna
considerazione l’opposizione della persona interessata, e i documenti medici da lui prodotti, se non
adducendo generiche e non meglio specificate fragilità da tutelare “in via prudenziale” -espressione
che in questo contesto è del tutto priva di significato-nonché argomentando su un altrettanto non
meglio specificata “riluttanza” del soggetto fondata su un “senso di orgoglio” non giustificato; senza
spiegare perché il legittimo orgoglio che ogni persona ha di provvedere da sé ai propri interessi non
sarebbe in questo caso giustificato.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio
alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione
delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in
diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di
legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.

A chi spetta la competenza nel caso di violenza sessuale aggravata?

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16 luglio 2024, n. 28485; Pres. Aceto, Rel. Cons. Magro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta del 10 gennaio 2023, appellata da A.A., riduceva la pena al medesimo
inflitta a 14 anni di reclusione, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto
colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia (capo 1) nonché dei reati di violenza sessuale ai
danni della moglie (capo 2) e dei due figli minori di anni 10 (capi 3 e 4) e del reato di produzione di
materiale pedopornografico utilizzando la figlia minore di anni 16, contestati come commessi
secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nelle imputazioni.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per
cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale attesa l’incompetenza
per materia del Tribunale di Caltanissetta e della Corte d’Appello di Caltanissetta, in quanto
competente a decidere in primo grado era la Corte d’assise e, in appello, la Corte d’assise d’appello
della stessa città.
In sintesi, si premette che il reato di violenza sessuale, ove commesso ai danni di minori di anni 10,
è attualmente punito con la pena della reclusione nel massimo di anni 24. Poiché in base all’articolo
5 del codice di procedura penale, la Corte d’assise è competente, per quanto qui di interesse, per i reati
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, nel caso di
specie, a giudicare avrebbe dovuto essere la Corte d’assise in primo grado e, di conseguenza, la Corte
d’assise d’appello in secondo grado. Richiamato il principio statuito da Sez. U. n. 3821/2006, si
sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta per incompetenza per materia
dei giudici che l’hanno, nei rispettivi gradi, emessa e parzialmente confermata, atteso che, nel presente
processo, erano stati emessi la richiesta di giudizio immediato e il decreto di giudizio immediato nel
luglio 2021, dunque in epoca di piena vigenza della novella normativa. Trattandosi di nullità assoluta,
riconducibile all’articolo 179 del codice di procedura penale, detta nullità sarebbe rilevabile ed
eccepibile per la prima volta anche in sede di legittimità.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in quanto la parte civile avrebbe
dovuto rivestire la qualità di coimputata e/o di imputata in procedimento connesso o collegato.
In sintesi, premesso che la parte civile venne sentita in incidente probatorio dal gip, si osserva come
la stessa aveva ammesso di essere andata via di casa per coltivare una delle sue tante relazioni
sentimentali, pur avendo già contezza degli abusi del marito sui due figli. Alla luce del suo ammesso
timore, si sarebbe dovuto fermare l’esame ai sensi dell’articolo 63 del codice di procedura penale ed
invitarla a nominare un difensore, con tutte le conseguenze processuali del caso, a partire dalla
necessità di individuare un riscontro a quanto testimoniato, nel caso in cui fosse scaturita un’indagine
o un processo a suo carico. Lasciare casa ed i figli in balia di un uomo considerato autore di tutti i
reati per cui è processo, avrebbe postulato la responsabilità della madre ai sensi dell’articolo 40 del
Codice penale, per non avere impedito che il marito abusasse dei figli, sicché andava indagata e poi
processata sulla base di quanto da lei stessa raccontato.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione per non essere stato rispettato
il principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio.
In sintesi, si sostiene che il giudice avrebbe dovuto fare i conti con il dato assai curioso di una
testimone, madre, unica teste relativamente alle violenze subite personalmente e dai figli, che più
volte aveva sostenuto e ribadito che il marito aveva abusato davanti ai suoi occhi dei minori e che,
nonostante ciò, aveva più volte, dopo la scoperta di tali abusi, abbandonato i figli in compagnia del
padre. Si censura, in particolare, l’assoluta assertività della motivazione sulla credibilità della
testimone in quanto in entrambe le sentenze ci si sarebbe limitati a definirla come credibile a dispetto
della sua condotta di vita. L’inadeguatezza della motivazione deriverebbe dall’assenza di confronto
del giudice con tale incoerenza, disapplicando la regola di giudizio secondo cui la responsabilità
penale è possibile solo quando la colpevolezza emerga al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 3 maggio 2024, ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza.
Rileva il PG che il ricorrente, con motivo di ricorso a carattere assorbente, lamenta violazione della
normativa processuale in tema di attribuzione della competenza, atteso che è contestato al capo 4) il
reato di violenza sessuale per il quale ha riportato condanna – commesso in danno di persona minore
di anni dieci nell’anno 2006 – e ai fini della determinazione della competenza – con la modifica
introdotta dall’art. 13, lett. b), della legge n. 69 del 2019, è stata attribuita la cognizione di fatti di tale
gravità alla Corte di assise. La competenza per materia a giudicare per il delitto di cui all’art. 609-bis
c.p. appartiene al Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, lett. c, cod. proc. pen.), rinviando,
quanto alla determinazione della pena, ai criteri fissati dall’art. 4 cod. proc. pen.; ed alla stregua di
tale ultima norma, ai fini della determinazione della competenza, occorreva tener conto, oltre che
della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, altresì delle circostanze
aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato, nonché delle
aggravanti ad effetto speciale, tali ultime essendo quelle circostanze aggravanti che comportano un
aumento di pena superiore ad un terzo (art. 63 cod. pen.). E poiché, nella specie, è stata contestata
l’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., la quale è in grado di comportare il raddoppio della pena
prevista (da sei a dodici anni di reclusione), la competenza a giudicare i reati spettava alla Corte di
assise. Se anche il fatto, nella sua materialità, è stato commesso in epoca antecedente alla modifica
normativa, è applicabile la regola secondo cui non rileva l’epoca di consumazione del reato, in quanto
l’individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento
in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale in una qualsiasi delle forme previste dal sistema
processuale. In applicazione del principio “tempus regit actum” che governa la successione nel tempo
delle norme processuali, la competenza per materia va determinata sulla base della normativa in
vigore al momento in cui il P.M. esercita l’azione penale e la competenza, così determinata, rimane
ferma in forza dell’ulteriore principio della “perpetuatio juri-sdictionis”, anche in caso di sopravvenuta
modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina
transitoria. Resta peraltro salva l’applicazione da parte del giudice competente delle disposizioni
sanzionatone più favorevoli al reo, in considerazione della data di consumazione del reato, ai sensi
dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie in tema di modifiche introdotte all’art. 186 C.d.S. dal
D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003 – Sez. 1, Sentenza n. 12148 del 02/03/2005, Rv.
231844; Sez. U, Sentenza n. 3821 del 17/01/2006, Rv. 232592).
4. In data 13 giugno 2024, il difensore Avv. L. A., in difesa di C.C., costituita parte civile ed ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
5. In data 13 maggio 2024 l’Avv. A. D.S., nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire le proprie
conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2,
D.Lgs. n. 150 del 2022, è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero, risulta che l’eccezione di incompetenza per materia è stata dedotta per la prima volta
davanti a questa Corte e che la stessa, integrando un’ipotesi di nullità assoluta è deducibile per la
prima volta anche in sede di legittimità.
Che si tratti di nullità assoluta non vi è infatti motivo di dubitare, atteso che al ricorrente sono
contestati sia al capo 3) che al capo 4) i reati di violenza sessuale per i quali il ricorrente ha riportato
condanna – commessi entrambi in danno di persona minore di anni dieci dal 2015 al 2018, quanto al
reato sub 3) e nel corso dell’anno 2016, quanto al reato sub 4) – e ai fini della determinazione della
competenza – con la modifica introdotta dall’art. 13, lett. b), della I. n. 69 del 2019, è stata attribuita
la cognizione di fatti di tale gravità alla Corte di assise. La competenza per materia a giudicare per il
delitto di cui all’art. 609-bis c.p. appartiene al Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, lett.
c, cod. proc. pen.), rinviando, quanto alla determinazione della pena, ai criteri fissati dall’art. 4 cod.
proc. pen.; ed alla stregua di tale ultima norma, ai fini della determinazione della competenza, occorre
tener conto, oltre che della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, altresì
delle circostanze aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del
reato, nonché delle aggravanti ad effetto speciale, tali ultime essendo quelle circostanze aggravanti
che comportano un aumento di pena superiore ad un terzo (art. 63 cod. pen.). E poiché, nella specie,
è stata contestata l’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., la quale è in grado di comportare il raddoppio
della pena prevista (da sei a dodici anni di reclusione), la competenza a giudicare i reati spetta in
effetti alla Corte di assise, essendo prevista nel massimo la pena di anni 24 di reclusione, rientrante
nella competenza della Corte d’assise ex art. 5, cod. proc. pen., non essendo peraltro stata prevista
dalla citata I. 69 del 2019 una normativa transitoria come, invece, avvenuto, ad esempio, in relazione
all’attribuzione della competenza per materia al Tribunale per i delitti “comunque aggravati” di cui
all’art. 416-bis, cod. pen. (per il quale, in caso di associazione armata, come è noto, la pena è della
reclusione di anni 26: art. 2, co. 1, D.L. n. 10 del 2010, conv. con modd. in I. 52 del 2010). Se anche
il fatto, nella sua materialità, è stato commesso in epoca antecedente alla modifica normativa, è
peraltro applicabile la regola secondo cui non rileva l’epoca di consumazione del reato, in quanto
l’individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento
in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale in una qualsiasi delle forme previste dal sistema
processuale.
Nella specie, la richiesta di giudizio immediato risulta depositata dal PM in data 15/07/2021, mentre
il decreto di giudizio immediato è stato emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data
30/07/2021. In applicazione del principio “tempus regit actum” che governa la successione nel tempo
delle norme processuali, la competenza per materia va determinata sulla base della normativa in
vigore al momento in cui il P.M. esercita l’azione penale e la competenza, così determinata, rimane
ferma in forza dell’ulteriore principio della “perpetuatici juri-sdictionis”, anche in caso di
sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica
disciplina transitoria. Resta peraltro salva l’applicazione da parte del giudice competente delle
disposizioni sanzionatone più favorevoli al reo, in considerazione della data di consumazione del
reato, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie in tema di modifiche introdotte all’art.
186 C.d.S. dal D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003: Sez. 1, n. 12148 del 02/03/2005, Rv.
231844; Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, P.G. in proc. Timofte, Rv. 232592).
3. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“A seguito della modifica introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), I. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore
dal 9 agosto 2019, competente per materia a giudicare del reato di violenza sessuale aggravata a
norma dell’art. 609-ter, u. co., cod. pen., ove il fatto sia stato commesso nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni dieci, è la Corte d’assise e non il Tribunale in composizione collegiale”.
4. Nel caso di specie, tuttavia, tale principio non può trovare applicazione, in quanto si versa
nell’ipotesi di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, disciplinata dall’art. 15,
cod. proc. pen.
Non v’è dubbio, infatti, che per le residue imputazioni, diverse da quelle per le quali vi è la
competenza della Corte d’assise, la competenza spettava al Tribunale in composizione collegiale.
Tuttavia, trattandosi di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, trova
applicazione la norma di cui all’art. 21, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale l’incompetenza
derivante da connessione, tra cui rientra l’ipotesi dell’art. 15, cod. proc. pen., “è rilevata o eccepita, a
pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2”, ossia “prima della conclusione dell’udienza
preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1”.
Trattandosi, nel caso di specie, di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, in
base al disposto del comma 3 dell’art. 21 cod. proc. pen. il ricorrente è decaduto dalla possibilità di
eccepirla, avendola sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte, né è consentito al Collegio di
rilevarla d’ufficio, essendo ciò precluso dalla stessa disposizione processuale (“è rilevata o eccepita”).
Ciò, del resto è confermato da quella giurisprudenza assolutamente dominante (salva l’isolata
pronuncia di Sez. 1, n. 40879 del 03/10/2012, Rv. 253473 – 01), secondo la quale, nei procedimenti
con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la
stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il
compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a
condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice
dell’udienza preliminare (da ultimo: Sez. 1, n. 30964 del 28/05/2019, Rv. 276439 – 01). Ne consegue,
pertanto, che, una volta superato lo sbarramento temporale individuato dal comma 2 dell’art. 21, cod.
proc. pen., richiamato dal comma 3 della stessa disposizione, l’incompetenza per materia derivante
da ragioni di connessione non può più essere né eccepita né rilevata d’ufficio.
5. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“L’incompetenza per materia o per territorio derivante da connessione, ai sensi degli artt. 15 e 16 cod.
proc. pen., non rilevata d’ufficio od eccepita prima della conclusione dell’udienza preliminare o,
quando questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della
costituzione delle parti in dibattimento, non può essere né eccepita né rilevata per la prima volta in
sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 21, comma 3, cod. proc. pen.”.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile.
È sufficiente a tal fine richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni rese
innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere
autoindiziante (dunque, a maggior ragione, quelle rese dinanzi al GIP in sede di incidente probatorio,
svolto nel contraddittorio tra le parti), non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente
utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a
tutela del solo dichiarante (da ultimo: Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 – 01).
In tal senso si è anche chiarito che in tema di prova dichiarativa, le dichiarazioni aventi contenuto
anche autoindiziante rese innanzi alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini –
quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile – non sono utilizzabili
contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la qualità di teste-parte
offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in
reato connesso (Sez. 2, n. 23!’:i94 del 11/06/2020, Rv. 279804 -01).
Ne discende, pertanto, la piena utilizzabilità nei confronti del ricorrente di quanto riferito dalla
persona offesa, quand’anche la stessa avesse reso dichiarazioni contra se, secondo la ipotetica
ricostruzione difensiva.
7. Infine, anche il terzo motivo è inammissibile.
La censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza della motivazione, tende in realtà a
proporre una rivalutazione in fatto della vicenda, censurando la valutazione espressa dai giudici
territoriali di attendibilità del narrato della persona offesa.
La violazione del principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio è dunque evocata senza alcuna ragione
giuridica apprezzabile, in quanto il “dubbio” prospettato, non riguarda certo la colpevolezza del
ricorrente quanto, piuttosto, l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, ciò che rende
all’evidenza inammissibile il relativo motivo.
Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta
illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che
la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole
dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice,
sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella
sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi
oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al
processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019,
dep. 2020, Rv. 278237 – 01).
E, nella specie, la prospettazione è all’evidenza meramente ipotetica e congetturale, se pur in astratto
plausibile.
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non
potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
9. Quanto alla condanna alle spese relative all’azione civile, non ricorrono le condizioni per disporla,
essendo state tardivamente depositate le conclusioni per via telematica, ossia solo il 13 giugno 2024,
giorno antecedente l’udienza.
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno
antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall’art.
23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha
natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può
ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148 – 01; v.
anche Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 14 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2024.

La corretta instaurazione del contradditorio nella procedura di ADS

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 luglio 2024, n. 19935; Pres. Acierno, Rel. Cons. Russo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Svolgimento del processo
A.A. e B.B. odierni ricorrenti, sono fratelli di D.D., beneficiario di amministrazione di sostegno aperta
su istanza del Pubblico Ministero, con ricorso depositato il 15 novembre 2022, sulla base di quanto
riferito dai vigili urbani e dai servizi sociali in merito allo stato di trascuratezza e di scarsa igiene in
cui viveva il soggetto.
Il giudice tutelare, sentito il beneficiando e nella opposizione dei suoi fratelli, ha ritenuto opportuna
la nomina quale amministratore di un terzo estraneo alla famiglia nella persona dell’avv. C.C..
I fratelli del beneficiario hanno proposto reclamo deducendo che il loro congiunto può essere
adeguatamente protetto dalla rete familiare.
La Corte d’appello ha confermato il provvedimento di apertura di amministrazione di sostegno sul
rilievo che lo stesso interessato ha dichiarato di avere bisogno di qualcuno che lo aiuti nelle faccende,
e che, come segnalato dei vigili urbani e degli assistenti sociali, la persona viveva in una condizione
di degrado e di scarsa igiene personale ed erano stati trascurati i suoi affari, quali la richiesta di
pensione e la dichiarazione della successione materna; che i fratelli si erano dimostrati poco
collaborativi giungendo persino a rifiutare la fornitura di pasti messa a disposizione dal servizio
sociale.
Avverso il predetto provvedimento propongono ricorso per cassazione i fratelli affidandosi a quattro
motivi.
Resiste con controricorso l’avv. C.C. nella qualità di amministratore di sostegno di D.D..
Motivi della decisione
Preliminarmente sulla integrità del contraddittorio e sulla regolarità della procedura:
L’odierno ricorso per cassazione, promosso dai fratelli del beneficiario, è stato notificato
all’amministratore di sostegno (avv. C.C.) di D.D. ma non a quest’ultimo personalmente. Ugualmente
non risulta che gli sia stato notificato il reclamo, promosso sempre dai fratelli, notificato invece
all’amministratore di sostegno nella (erronea) supposizione che egli sia legittimato a rappresentare il
beneficiario nel presente procedimento.
Deve qui ricordarsi che nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno non
esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione (Cass. n. 14190 del
05/06/2013) e che l’amministratore di sostegno non può rappresentare il beneficiario nel giudizio di
impugnazione (Cass. n. 451 del 08/01/2024) in particolare quando si discuta della sua capacità di
autodeterminarsi.
L’art. 720 – bis nella formulazione ratione temporis vigente richiama infatti l’art. 716 c.p.c. sulla
conservazione della capacità processuale dell’interessato, e negli stessi termini oggi dispone l’art. 473
bis.55 c.p.c., in relazione all’art. 473 bis.58 c.p.c.
La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi
della capacità di autodeterminarsi è un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in
tema di interdizione ed inabilitazione dall’art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della
legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto la misura della amministrazione di sostegno, e risponde
ai principi costituzionali espressi dagli artt.24 e 111 Cost., in ragione dei quali deve essere assicurata
al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi
diritti vengono in discussione, a maggior ragione se si tratta di diritti fondamentali della persona.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la “ratio” dell’art. 716 c.p.c., a norma
del quale l’interdicendo non perde la capacità processuale di agire e contraddire nel giudizio di
interdizione, pur dopo che gli è stato nominato un tutore provvisorio (e quindi deroga in parte qua
all’art. 75 c.p.c.), è di consentirgli di difendere il diritto all’integrale conservazione della capacità di
agire. Ne deriva da un lato che il predetto tutore non è parte necessaria di tale giudizio, non
configurandosi un interesse della tutela all’esito del medesimo; dall’altro che il tutore provvisorio non
assume la veste, nel giudizio di interdizione, di rappresentante processuale dell’interdicendo (Cass.
16/11/2000, n. 14866).
Questo principio è stato applicato dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di amministrazione
di sostegno, pur prendendo atto che si tratta di misura che non necessariamente comporta la
limitazione della capacità di agire; tuttavia ogniqualvolta si discuta, in un giudizio promosso per la
apertura della amministrazione sostegno della possibilità di applicare l’art 411 c.c. che consente al
giudice tutelare di estendere al beneficiario determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per
l’interdetto o l’inabilitato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige
che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le
procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa
e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a
provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali (Cass. 29/11/2006, n.25366; Cass. n. 6861 del
20/03/2013).
Ciò non significa che il beneficiando debba necessariamente costituirsi a mezzo di un difensore, o
avere un difensore d’ufficio, ma, dovendo fruire della stesse garanzie previste per l’interdicendo e per
l’inabilitando deve essere informato della pendenza del procedimento e della facoltà di difendersi in
esso, pur avendo la libertà di restare – consapevolmente – contumace. Per questa ragione il giudice
tutelare deve, ogni caso in cui il provvedimento da emettere – sia o non corrispondente alla misura
richiesta – incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona, invitare la parte a nominare un
difensore, e salvo il dovere di sentire personalmente l’interessato secondo quanto dispone l’art. 407
c.c. (Cass. n. 25366/2006, cit.).
Nel caso di specie, il contraddittorio non appare regolarmente instaurato, in primo luogo nel presente
giudizio di legittimità, posto che il ricorso come sopra si diceva non è stato notificato all’interessato
ma al suo amministratore di sostegno, che però in questo giudizio non può rappresentarlo, quali che
siano i poteri conferiti dal giudice tutelare.
Una volta regolarmente instaurato il contraddittorio innanzi alla Corte di Cassazione, dovrà discutersi
della regolarità ab initio della procedura posto che il difetto di contraddittorio è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del processo ed anche per la prima volta in sede di legittimità.
Non risulta infatti, quantomeno dal tenore degli atti qui portati alla attenzione del Collegio, che il
giudice tutelare, pur procedendo alla audizione del beneficiario, lo abbia avvisato della facoltà di
nominare un difensore, e non risulta che al beneficiario personalmente sia stato notificato il reclamo
in appello e ciò salvo che le parti, che a tal fine si invitano espressamente ad interloquire sul punto,
indichino ulteriori atti cui fare riferimento.
P.Q.M.
Dispone che il ricorso per cassazione sia notificato, unitamente alla presente ordinanza,
personalmente a D.D., entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e
rinvia il processo alla udienza pubblica del 13 novembre 2024, invitando le parti ad interloquire sulle
questioni evidenziate in parte motiva.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.

Violenza sessuale e manifestazione del dissenso

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 luglio 2024, n. 29356; Pres. Sarno, Rel. Andronio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 4 novembre 2015, il Tribunale di Belluno ha condannato l’imputato alla pena
sospesa di anni 2 di reclusione – nonché: alle pene accessorie di cui all’art. 609-nonies, primo comma,
nn. 2) e 5) ed al risarcimento del danno in favore di D.D., costituitasi parte civile – per i reati di cui al
capo 1) – artt. 81, 582, 585, 576, primo comma, n. 5), e 609-bis, ultimo comma, cod. pen. – perché,
con violenza e minaccia, rivolgendole al contempo frasi a sfondo sessuale, la costringeva a compiere
atti sessuali consistiti in toccamenti delle parti intime dell’uomo, causandole altresì lesioni personali,
rappresentate da contusioni lievi agli arti superiori. Con medesima sentenza, il Tribunale di Belluno
ha assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., contestato al capo 2) dell’imputazione,
commesso ai danni della parte civile B.B. – a lui contestato perché costringeva la donna, con la quale
aveva da pochissimo interrotto una relazione sentimentale, a subire un rapporto sessuale, nonostante
la resistenza opposta da costei, che lo scongiurava ripetutamente di smetterla, e che aveva poi subito
passivamente la violenza, memore di un precedente episodio di aggressione, subita sempre ad opera
dell’imputato – perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 aprile 2023, ha parzialmente riformato il
provvedimento di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in
ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 e 576, primo comma, n. 5), cod. pen., per essere lo stesso
estinto per prescrizione e condannando l’imputato per il reato di cui al capo 2) – riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, con la continuazione con il reato di cui all’art. 609-bis, ultimo
comma, cod. pen., di cui al capo 1) – alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, alle pene accessorie
di cui all’art. 609-nonies cod. pen. e a quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la
durata di anni 5, nonché al risarcimento del danno a favore della persona offesa B.B., liquidato in via
definitiva in Euro 10.000,00, ed alla rifusione delle spese legali, in favore delle parti civili costituite,
liquidate in Euro 1.418,00 per D.D. ed in Euro 2.752,00 per B.B.: con conferma, nel resto,
dell’impugnata sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.,
6 CEDU, 24 e 111 Cost., per essere gli appelli, proposti dal Pubblico Ministero presso il Tribunale e
dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, inammissibili ex art, 581, comma 1, lettere b), c)
e d), cod. proc. pen., in ragione del carattere meramente assertivo delle censure, nonché della
mancanza di enunciazione delle prove delle quali si deduce l’omessa o erronea valutazione e dei
motivi, mancando l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della
richiesta di riforma in peius della decisione assolutoria di primo grado.
In primo luogo, sostiene la prospettazione difensiva che l’atto di gravame proposto dal Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Belluno avrebbe omesso qualsivoglia critica alla valutazione del
materiale probatorio posto a fondamento della decisione assolutoria del giudice di primo grado; né
esso avrebbe proposto alcuna diversa, e più plausibile, interpretazione a sostegno dell’ipotesi
accusatoria, limitandosi, non solo ad una mera critica della prima pronuncia, ma anche alla semplice
riproposizione delle tesi già scartate in primo grado. Il Pubblico Ministero, non si sarebbe confrontato
né con il tema della manifestazione del dissenso, né con la valenza persuasiva di quei dettagli fattuali
– afferenti alle consuete modalità sessuali “aggressive” del A.A. e della B.B., nonché alla forte
dipendenza affettiva e al comportamento accomodante della donna per il timore della fine della
relazione con l’imputato – che, a parere del Tribunale di Belluno, avrebbero fondato un ragionevole
dubbio in ordine all’effettiva percezione, da parte dell’odierno ricorrente, di un inedito dissenso della
persona offesa, mancando di identificare con precisione quegli elementi che, all’opposto, nell’ambito
di una generale accondiscendenza della donna rispetto alle attitudini sessuali del ricorrente, avrebbero
potuto provare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’effettivo dissenso quel giorno manifestato da costei.
Insufficiente sarebbe, del resto, il richiamo alle mere dichiarazioni della persona offesa: a) da un lato,
infatti, il verbale di audizione dibattimentale della B.B. rappresenterebbe il medesimo materiale
istruttorio su cui il Tribunale di Belluno avrebbe fondato l’assoluzione dell’imputato, di talché la
pubblica accusa avrebbe dovuto individuare specificamente quei passaggi fattuali che avrebbero
potuto consentire di dimostrare l’effettivo dissenso al rapporto sessuale, manifestato dalla persona
offesa, e di avallare, dunque, la tesi della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo al
A.A.; b) dall’altro lato, l’impugnazione avrebbe potuto investire la questione della credibilità oggettiva
e soggettiva della dichiarante, precisando le ragioni per le quali la versione resa dalla donna avrebbe
dovuto essere considerata più veritiera rispetto a quella fornita dall’imputato. Secondo il ricorrente,
la concreta impostazione dell’atto di gravame ha impedito alla Corte di appello di identificare
correttamente i limiti del sindacato ad essa devoluto, così violando l’art. 597 cod. proc. pen.
Quanto invece all’impugnazione proposta dalla Procura Generale presso la Corte di appello, sostiene
l’imputato che, pur non consistendo nella mera riproposizione della tesi accusatoria, essa avrebbe
comunque omesso di confrontarsi con l’apparato motivazionale della decisione di primo grado,
fallacemente derivando l’erroneità delle conclusioni attinte dal primo giudice dall’espressione di un
inaccettabile giudizio etico, anziché da un’inesatta valutazione del materiale probatorio acquisito.
Ne consegue che, a parere del ricorrente, la Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto riconoscere
la carenza dei presupposti minimi per ritenersi validamente investita del potere di riesaminare la
decisione di primo grado, così dichiarando l’inammissibilità degli appelli.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano i vizi della motivazione, con riguardo alla
violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di reformatio in peius, relativamente alla
valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa e di attendibilità intrinseca ed
estrinseca della deposizione, anche alla luce della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nel corso
dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione nel giudizio di
appello.
Dopo avere richiamato le posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine al mancato
soddisfacimento dell’obbligo di motivazione rafforzata, sostiene il ricorrente che, nel caso di specie,
la Corte di appello di Venezia, nel disattendere le conclusioni del Tribunale, anziché limitarsi a riferire
il fatto, invero incontestato, della esplicita manifestazione del dissenso della donna nella fase iniziale
dell’approccio, avrebbe dovuto indicare specifica mente gli elementi fattuali sulla base dei quali si
poteva ritenere che il dissenso fosse reiterato per tutta la durata del rapporto. Si sarebbe dovuta
svolgere un’analisi critica delle dichiarazioni della B.B., spiegando altresì come avrebbe potuto
conciliarsi una violenza tanto grave con il fatto che la persona offesa non aveva deciso di denunciare
immediatamente il fatto né allontanato subitaneamente l’uomo, continuando invece a cercarlo con
insistenza – anche tramite l’amica D.D. – al fine di riprendere con lui la relazione sentimentale
precedentemente interrotta. Nello specifico, la sentenza impugnata sarebbe caduta in contraddizione,
nel ritenere sussistente, sin dall’inizio del rapporto, il dissenso della donna, salvo poi riconoscere che,
soltanto dopo la violenza perpetrata dal A.A. ai danni dell’amica, la B.B. si sarebbe effettivamente
resa conto della gravità di quanto accaduto, così confermando, a parere dell’imputato, la tesi della
mancata percezione, da parte di costui, di un dissenso esplicito al rapporto.
I giudici dell’appello non avrebbero pertanto rispettato l’obbligo di motivazione rafforzata, non
avendo operato la falsificazione logica dell’ipotesi assolutoria ricostruita dal giudice di primo grado,
ed essendosi limitati a fornire una diversa versione dei fatti in contestazione – priva, tuttavia, di quella
intrinseca credibilità logica e prevalenza rispetto all’iniziale ricostruzione assolutoria, necessarie
dinnanzi a sentenze di condanna pronunciate in riforma di precedenti assoluzioni – ed omettendo
altresì fallacemente di considerare che la motivazione assolutoria del Tribunale riguardava la
possibilità che, per le stesse modalità di esternazione, per il contesto dell’azione e per i rapporti
pregressi tra l’imputato e la persona offesa, il dissenso di questa potesse non essere stato
adeguatamente percepito dall’imputato, sì da porre in dubbio la ricorrenza dell’elemento soggettivo
della fattispecie. Nemmeno in sede di rinnovazione obbligatoria della prova dichiarativa, del resto, si
sarebbero affrontati i temi della effettiva percezione del dissenso e della equivocità dei comportamenti
tenuti dalla B.B. a seguito della presunta violenza sessuale: più precisamente, non si sarebbe
analizzato il contesto circostanziale sulla base del quale il giudice di primo grado era arrivato a
ritenere che l’imputato potesse non aver validamente compreso il diniego della donna, né si sarebbero
chiarite le molteplici contraddizioni emerse tra le dichiarazioni giudiziali di costei e la deposizione
resa nell’imminenza dei fatti.
3. Con memoria datata 2 aprile 2024, la difesa della parte civile B.B. ha chiesto che il ricorso sia
rigettato.
Quanto al primo motivo di doglianza, se ne rileva l’inammissibilità, sulla base della considerazione
che entrambi gli atti di impugnazione delle Procure appellanti sarebbero pienamente conformi agli
standard di specificità intrinseca ed estrinseca richiesti dalla sentenza n. 8825 del 27 ottobre 2016
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
In relazione al secondo motivo di censura, se ne deduce l’infondatezza. Dopo avere ricordato che, per
la riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, l’obbligo motivazionale rafforzato va
commisurato al percorso giustificativo seguito dalla sentenza appellata – con la conseguenza che,
laddove il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente
assertivo, non vi sarà neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni
alternative del primo giudice, essendo il giudizio d’appello l’unico realmente argomentato – la difesa
della parte civile sostiene che, a fronte di una sentenza di primo grado lacunosa, sia dal punto di vista
della ricostruzione del fatto che sotto il profilo dell’esposizione delle ragioni di diritto fondanti
l’assoluzione, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe completa, coerente e puntuale,
laddove: a) riconoscendo la piena capacità della persona offesa di operare tale distinzione, ha spiegato
la differenza intercorrente tra i rapporti violenti e “alternativi” ma consenzienti e quelli violenti ma
non voluti; b) ha chiarito e motivato, con vari richiami alla giurisprudenza di legittimità, quando possa
ritenersi sussistente o meno il consenso della parte alla consumazione del rapporto sessuale; c) ha
valorizzato la deposizione della stessa D.D. confermativa della genuinità del racconto della B.B. e
del dissenso di costei al rapporto sessuale, nonché la consapevolezza che di esso doveva avere
l’imputato, avendo la donna specificato che l’incontro era finalizzato al solo parlare della fine della
loro relazione e chiarito di non volere alcun rapporto, avendo il ciclo mestruale ed essendo presenti,
al piano superiore, i suoi figli; d) ha enfatizzato le scuse rivolte dall’imputato alla persona offesa il
giorno successivo a quanto accaduto; scuse che, a parere di quest’ultima, sarebbero state immotivate
qualora vi fosse stata la pretesa prestazione del consenso da parte di costei alla consumazione del
rapporto sessuale.
4. In data 2 aprile 2024, anche la difesa dell’imputato ha depositato memoria, con la quale insiste in
quanto già dedotto.
In primo luogo, ribadisce il ricorrente la denunciata inammissibilità degli appelli proposti dalla
Procura della Repubblica di Belluno e dalla Procura Generale di Venezia, i quali, non soddisfacendo
i requisiti minimi di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione – come individuati dalle Sezioni
Unite Galtelli e poi positivizzati nel nuovo comma 1 -bis dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto
dall’art. 33, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150 del 2022 – non avrebbero legittimamente investito
la Corte di appello del potere di riesaminare la decisione del Tribunale.
In secondo luogo, si ribadisce la censura circa l’inadempimento dell’obbligo di motivazione rafforzata
in caso di reformatio in peius: a parere del ricorrente, infatti, la Corte di appello di Venezia, lungi
dall’identificare, con precisione, quegli elementi di fatto o di diritto non valorizzati dal giudice di
primo grado che, sul piano logico probatorio, avrebbero invece reso certa, ogni oltre ragionevole
dubbio, l’effettiva percezione di un dissenso inequivoco al rapporto sessuale, da parte dell’imputato,
si sarebbe limitata a proporre una propria soggettiva lettura dei fatti, travisando la portata
dell’attitudine della coppia a rapporti improntati ad una certa violenza e della conseguente
accettazione degli stessi da parte della B.B., a partire dal precedente specifico risalente al 2012.
Motivi della decisione
1. Il ricorso – limitato al reato contestato come commesso in danno di B.B.- è infondato.
1.1. Il primo motivo di censura, relativo alla violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., 6 CEDU,
24 e 111 Cost. – per essere gli appelli, proposti dal Pubblico Ministero presso il Tribunale e dalla
Procura Generale presso la Corte di appello, inammissibili ex art. 581, comma 1, lettere b), c) e d),
cod. proc. pen., in ragione del carattere meramente assertivo delle censure nonché della mancanza di
enunciazione delle prove pretermesse o erroneamente valutate – è manifestamente infondato.
Secondo quanto chiaramente espresso dall’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.,
l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell’art. 581 cod. proc.
pen. Tale ultima norma, a sua volta, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 103
del 23 giugno 2017, prevedeva, nella lettera c), che l’impugnazione dovesse contenere l’enunciazione
“dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta”. Sull’interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza Gattelli delle Sezioni Unite (n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, risolvendo un contrasto relativo all’applicabilità della sanzione
dell’inammissibilità per “genericità estrinseca” anche all’appello, ha precisato che i motivi di
impugnazione in genere – e dunque anche di appello – sono affetti da “genericità estrinseca” quando
difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato. Sono invece affetti da “genericità intrinseca” quando risultano intrinsecamente
indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile (fermo restando che, in tal caso, non
vi era dubbio sulla possibilità di dichiararne l’inammissibilità, anche prima della citata sentenza).
La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell’art. 581, introducendo nella lettera b) un
requisito prima non previsto – l’indicazione, cioè, “delle prove delle quali si deduce l’inesistenza,
l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione” – e precisando che ciascuno dei requisiti
indicati nella norma doveva essere oggetto di “enunciazione specifica”. Il testo della lettera c) è stato
spostato nella lettera d).
La recente novella introdotta con il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha ulteriormente recepito l’esigenza di
specificità, introducendo un nuovo comma 1 -bis nel testo dell’art. 581, con espresso riferimento
all’atto di appello.
Ebbene, quando il ricorrente sostiene che entrambe le Procure appellanti avrebbero omesso
qualsivoglia critica alla valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione
assolutoria del giudice di primo grado, sta in realtà rivolgendo la sua critica al merito degli appelli,
cioè alla fondatezza o meno delle argomentazioni spese in ciascun atto, attestandone implicitamente
l’ammissibilità.
Del resto, come è chiaramente evincibile da tali atti e dal loro resoconto rinvenibile nella sentenza
impugnata, tanto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Belluno, quanto il Procuratore Generale
presso la Corte di appello si sono adeguatamente confrontati con le conclusioni assolutorie attinte dal
giudice di primo grado in relazione al secondo capo dell’imputazione e, dunque, con il tema della
manifestazione del dissenso, opponendovi logicamente le proprie argomentazioni contrarie, mediante
l’indicazione specifica e puntuale sia dei punti e/o capi della sentenza da censurare sia delle ragioni
poste a fondamento di ciascuna doglianza, nonché delle prove erroneamente valutate.
1.2. Il secondo motivo di doglianza – con il quale si censurano i vizi della motivazione, con riguardo
alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di reformatio in peius, relativamente
alla valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa e di attendibilità intrinseca
ed estrinseca della deposizione, anche alla luce della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nel
corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione nel giudizio
di appello – è, invece, infondato.
Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivazione della decisione,
la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare
specificamente, pena altrimenti il difetto motivazionale, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno
della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico
degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi
eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione
che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate
e della maggiore considerazione accordata da elementi di prova diversi o diversamente valutati (ex
plurimis, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907;
Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233083)
Conformemente a ciò, nel caso di specie, la Corte di appello di Venezia, a pag. 22 del provvedimento
impugnato, ha espressamente censurato la decisione assolutoria assunta dal Tribunale di Belluno –
nella parte in cui, non essendo in contestazione la materialità del fatto di reato, essa fonda il proprio
convincimento in ordine alla mancata percezione del dissenso da parte dell’odierno ricorrente sulla
base della natura violenta dei rapporti precedentemente intercorsi tra costui e la persona offesa e del
comportamento di quest’ultima, continuamente teso a riallacciare i rapporti con l’uomo –
evidenziandone puntualmente l’insostenibilità sul piano logico, oltre che giuridico, analizzata anche
in considerazione della rinnovazione istruttoria espletata nel giudizio di secondo grado.
In primo luogo, la Corte di appello ha opportunamente chiarito l’impossibilità di ricondurre un
episodio di violenza sessuale alla normale vita di coppia dell’imputato con la persona offesa sul rilievo
della presunta natura violenta dei rapporti sessuali solitamente intercorsi tra i due, valorizzando, nello
specifico, in maniera del tutto logica e coerente, la capacità della stessa persona offesa di distinguere
un atto di violenza sessuale dai rapporti, ancorché non convenzionali, consumati, in maniera
consenziente, con l’imputato.
In punto di diritto, pare dunque opportuno precisare che, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, in tema di reati sessuali, gli atti sessuali “non convenzionali”, possono essere ritenuti leciti
nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la
durata degli stessi (Sez. 3, n. 43611 del 19/10/2021, Rv. 282099; Sez. 3, n. 31513 del 04/10/2019,
dep. 2020, Rv. 278250); né alcun rilievo può conferirsi ai costumi sessuali della persona offesa, i
quali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’esistenza,
reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, Rv. 271124).
Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla donna, nel momento subito antecedente la
violenza, appaiono certamente univoche nel senso della mancata volontà di acconsentire al rapporto,
risultando ella ferma nel sottolineare, non solo il fine esclusivamente chiarificatore dell’incontro, ma
anche la propria indisposizione dovuta al ciclo mestruale e alla presenza dei figli al piano superiore
dell’abitazione, non potendosi in alcun modo valorizzare le contraddizioni in cui, secondo la
prospettazione difensiva, sarebbe incorso il narrato della persona offesa, invero irrilevanti giacché
non attinenti al nucleo essenziale del fatto di reato per il quale si procede. Del resto, è manifestamente
erronea la tesi difensiva secondo cui, per escludere il reato di violenza sessuale, il dissenso della
persona offesa deve essere manifestato per tutta la durata del rapporto. Ciò vale certamente per il
consenso, il quale, in quanto elemento negativo della fattispecie, la cui esistenza si pone come
impeditiva ai fini della completa integrazione del reato, deve perdurare pacificamente nel corso
dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art.
609-bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente ad un consenso
originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita,
ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (ex multis, Sez. 3, n. 15010 del
11/12/2018). Ma lo stesso non può dirsi in relazione al dissenso, il quale, non richiedendo, in linea
generale, una necessaria manifestazione – avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato
l’insussistenza di un indice normativo dal quale possa effettivamente ricavarsi un onere, ancorché
implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella propria sfera di intimità
sessuale, dovendosi piuttosto ritenere che tale dissenso sia da presumersi, laddove non sussistano
indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco,
consenso – a maggior ragione non deve essere espresso nell’arco dell’intera durata del rapporto
sessuale, essendo sufficiente anche la sua manifestazione soltanto iniziale. La manifestazione
esplicita del dissenso, in altri termini, non può mai ritenersi superata da comportamenti concludenti
ed impliciti contrari, ovvero non può mai ritenersi consentito fare affidamento sulla mancata veridicità
di un dissenso esplicito.
In applicazione di tali principi, lungi dal limitarsi a fornire una diversa versione dei fatti in
contestazione, priva di intrinseca credibilità logica e sub-valente rispetto all’iniziale ricostruzione
assolutoria, i giudici di merito hanno affrontato, in modo logico e coerente, sia il tema della effettiva
percezione del dissenso che quello della equivocità dei comportamenti tenuti dalla B.B., a seguito
della presunta violenza sessuale, invero comprensibili alla luce della dinamica complessiva della
vicenda, così adempiendo adeguatamente all’obbligo di motivazione rafforzata incombente sul
giudice in caso di reformatio in peius.
2. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’imputato deve essere anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella
misura che sarà liquidata dalla Corte d’Appello di Venezia con separato di decreto di pagamento ai
sensi degli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, con pagamento in favore dello Stato. Nulla è
dovuto per le spese sostenute dalla parte civile D.D., non essendovi stata impugnazione dell’imputato
nei suoi confronti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà
liquidata dalla Corte d’Appello di Venezia con separato di decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82
e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Nulla per le spese
sostenute dalla parte civile D.D.
Cosà deciso il 18 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.