La gratuità dell’assegnazione della casa familiare non si estende alle spese correlate all’uso

Corte d’Appello Milano, Sez. III, sent., 27 luglio 2022, n. 2188
CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d’appello promossa avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Varese n.
…/2021, posta in decisione nella camera di consiglio del 22.06.2022
DA
M.V. (C.F. (…) ), con il patrocinio dell’avv…., presso il cui studio in …è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
A.G. (C.F. (…) ), con il patrocinio dell’avv…., presso il cui studio in VIA … è elettivamente
domiciliato
G.F. (C.F. (…) ), con il patrocinio dell’avv…., presso il cui studio in VIA …è elettivamente domiciliato
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese, n…. /2021, pubblicata il 9.12.2021, in
materia di “locazione e comodato di immobile urbano”.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-Nella descrizione dei fatti: con ricorso ex 447 bis c.p.c., i Sig.ri G.A. e F.G. convenivano in giudizio
la Sig.ra V.M., per sentirla condannare al pagamento a loro favore della complessiva somma di Euro
9.682,33, dovuta da quest’ultima dal 2007 per i consumi di energia elettrica, gas, acqua e per le spese
di manutenzione della fossa biologica dell’appartamento di loro proprietà, dove la V. tuttora abita
con la figlia (nonché loro nipote). Infatti, G.A. e F.G., in quanto comproprietari di un complesso
immobiliare sito a L.G, in via M. n. 5, costituito da tre unità abitative, anni addietro, avevano
concesso in comodato d’uso gratuito, una di queste tre unità immobiliari, a loro figlio, G.G., il quale
aveva adibito l’immobile a casa familiare, andandovi ad abitare con la sig.ra V.M. (all’epoca sua
moglie) e la loro figlia minore. Nell’anno 2007, i coniugi G.G. e V.M. si erano separati giudizialmente,
davanti al Tribunale di Varese, che (con provvedimento Presidenziale del 2007) aveva disposto
l’assegnazione della casa familiare alla moglie. L’assegnazione della casa coniugale alla V. era stata
confermata con la sentenza del Tribunale di Varese, n. 1523/2012, a definizione del procedimento di
separazione giudiziale tra i coniugi. La sig.ra V., dopo la separazione dal marito nel 2007, era dunque
rimasta ad abitare nella casa di proprietà di G. e F., senza tuttavia pagare le spese relative al consumo
delle utenze di acqua, luce, gas ecc., nonostante fosse stata più volte a ciò sollecitata dagli ex suoceri.
-I sig.ri G. e F. lamentavano, quindi, che a seguito dell’assegnazione alla sig.ra V. del loro
appartamento (originariamente dato in comodato d’uso a loro figlio) quest’ultima non aveva mai
pagato le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas ecc. e detto comportamento della
V., che loro reputavano del tutto ingiustificato, li aveva costretti ad anticipare la quota di spettanza
della stessa (per evitare l’interruzione della fornitura trattandosi di un unico impianto) quota della
quale, con ricorso al Giudice, chiedevano il rimborso da parte della V., sostenendo che la stessa fosse
obbligata al pagamento.
-la Sig.ra V., costituendosi in giudizio, rilevava che ai fini della procedibilità del giudizio ex art. 447
bis c.p.c. non poteva dirsi assolta la condizione preliminare dell’avvio della mediazione, poiché in
quella espletata non vi era stata una fattiva partecipazione da parte degli ex suoceri; chiedeva
pertanto la sospensione della causa con concessione alle parti del termine per l’introduzione di un
nuovo ed effettivo tentativo di mediazione. Nel merito, la V. confermava di essere assegnataria di
una porzione di immobile di proprietà degli ex suoceri, che l’immobile da lei occupato non era una
unità abitativa autonoma in quanto separata da una libreria dall’abitazione degli ex suoceri, che le
utenze (energia elettrica, acqua e gas per uso riscaldamento) non erano parimenti autonome in
quanto vi era un unico impianto, con eccezione della corrente elettrica che dal 2011 era stata resa
autonoma, che data la peculiarità dell’immobile in questione non era possibile ripartire tra le parti i
consumi realmente ad ella riferibili e che quindi riteneva di non dover pagare alcun importo
richiesto.
-Il Giudice di primo grado, dopo aver concesso alcuni rinvii per consentire l’esperimento del
procedimento di mediazione obbligatorio, che ha avuto esito negativo, disponeva apposita CTU
volta ad accertare quali fossero le quote da ripartire tra le parti, relative ai consumi di energia
elettrica, gas e acqua e di manutenzione della fossa biologica, relative a ciascuna unità immobiliare.
-Successivamente al deposito della CTU, la Sig.ra Vascon eccepiva la nullità della procura alle liti
inizialmente depositata in giudizio da G. e F., in quanto la stessa si riferiva ad altre cause intentate
sempre nei suoi confronti da G. e F., ragion per cui il Tribunale, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., concedeva
a questi ultimi il termine ultimo fino al 10.06.2021 per la regolarizzazione della procura, mediante
deposito telematico, deposito che veniva da loro effettuato in data 4.06.2021, tramite procura alle liti
in rinnovazione.
-All’esito della CTU, il Giudice del Tribunale tratteneva la causa in decisione e con la sentenza n.
1071/2021, pubblicata in data 9.12.2021, così statuiva: “…accoglie le domande svolte della parte
attrice e, per l’effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di
Euro 8.504,18, oltre agli interessi legali come in parte motiva. Condanna la parte convenuta a
corrispondere alla parte attrice a titolo di spese di lite la complessiva somma di Euro 3.570,00, di cui
Euro 270,00 per anticipazioni, oltre agli accessori di legge. Pone definitivamente a carico della parte
convenuta le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa”.
-In particolare, il Giudice di primo grado -per quanto riguarda le eccezioni preliminari sollevate
dalla Sig.ra V.- quanto alla mediazione, riteneva che dovesse considerarsi correttamente assolta la
condizione del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto i
ricorrenti (G. e F.) avevano depositato in giudizio il relativo verbale negativo; quanto alla procura
alle liti, il Giudice rilevava che dovesse considerarsi sanata la presunta nullità della procura
inizialmente prodotta in atti, a seguito del deposito da parte di G. e F. di una nuova procura, entro
il termine loro concesso per la regolarizzazione del mandato.
-Nel merito, il Giudice di primo grado applicava al caso in esame le norme sul comodato gratuito di
immobile ex art. 1808 c.c. secondo cui “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per servirsi della cosa”, di conseguenza condannava la V., nella veste di comodataria, al pagamento
delle spese ordinarie di manutenzione dell’immobile dalla stessa occupato; secondariamente, il
Giudice rilevava che, trattandosi di assegnazione di casa coniugale, l’assegnatario della casa
coniugale era tenuto, comunque, al pagamento delle spese connesse all’utilizzo di detto immobile,
come peraltro statuito dalla Suprema Corte (Cass. 18476/2005 e Cass. 10927/2018). Per la
quantificazione delle somme dovute per i consumi di acqua, gas, energia elettrica ecc., il Giudice del
Tribunale, condividendo i calcoli di ripartizione delle spese operati dal CTU, come analiticamente
riportati nell’elaborato peritale, riconosceva a favore dei Sig.ri G. e F. la somma complessiva di Euro
8.504,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
-Con ricorso in appello depositato il 31.01.2022, la sig.ra V. ha impugnato la sentenza e ha chiesto,
in sua riforma, l’accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-E’ stato chiesto il rigetto dell’appello dai sig.ri G.A. e F.G. che costituendosi hanno replicato ai
motivi di impugnazione ed hanno chiesto l’accoglimento delle conclusioni come in epigrafe
riportate.
– All’udienza del 22.06.2022 i procuratori delle parti, all’esito della discussione orale, hanno precisato
le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle formulate nei propri atti introduttivi.
-La causa è stata decisa, come da dispositivo letto in udienza.
-Con il primo motivo di appello, l’appellante V.M. lamenta la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 125 c.p.c. per avere il Giudice del Tribunale ammesso la
sanatoria della procura alle liti mediante la concessione del termine per la regolarizzazione della
stessa, con effetti sananti ex tunc, mentre, la difesa di V. sostiene che la sanatoria non potrebbe mai
operare in ipotesi di insussistenza originaria della procura, come nel caso in esame. Secondo
l’appellante, l’art. 182 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, che prevede la possibilità
di sanare eventuali vizi della procura alle liti entro un termine perentorio concesso dal Giudice,
troverebbe il suo limite nell’art. 125 comma 2 c.p.c., secondo cui la procura al difensore può essere
rilasciata dopo la notifica dell’atto, ma sempre prima dell’avvenuta costituzione in giudizio della
parte rappresentata e detto articolo di legge non sarebbe stato in alcun modo
modificato/abrogato/derogato dalla riforma apportata dalla L. n. 69 del 2009. Dal combinato
disposto dei due articoli in questione, dunque, l’appellante ritiene che il deposito della nuova
procura alle liti da parte dei Sig.ri G. e F., nonostante sia avvenuto entro il termine concesso dal
Giudice del Tribunale (ovvero entro il 10.06.2021), deve considerarsi comunque tardivo, in quanto,
lo stesso, è successivo alla costituzione degli appellati nel primo grado di giudizio e, pertanto, non
rispetterebbe il termine inderogabile previsto dall’art. 125 c.p.c. con conseguente inammissibilità e/o
improcedibilità dell’azione da loro promossa.
-Con il secondo motivo di appello, l’appellante lamenta la violazione del principio dell’onere della
prova che grava su colui che chiede l’accertamento di un proprio diritto, sostenendo che il Giudice
di primo grado, nell’accogliere la domanda dei Sig.ri G. e F., avrebbe violato il principio dell’onere
probatorio disposto dall’art. 2697 c.c. Ciò in quanto, sempre secondo l’appellante – rientrando il caso
in esame nell’ipotesi di comodato gratuito di immobile -l’eventuale pattuizione tra comodante e
comodatario di rimborso delle spese collegate all’uso dell’immobile a carico di quest’ultimo- deve
essere provata in giudizio, trattandosi di un comodato oneroso o modale, che necessita di forma
scritta. Pertanto, l’appellante lamenta che il Giudice del Tribunale, in assenza di una precisa
pattuizione tra comodante e comodatario sulla divisione delle spese per i servizi di energia elettrica,
acqua, gas e manutenzione della fossa biologica in uso all’intero complesso immobiliare, non
avrebbe potuto sostituirsi alla volontà delle parti, nominando un proprio consulente tecnico per
stabilire i criteri di ripartizione dei costi da porre a carico del comodatario.
-Il primo motivo di appello è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, appurata l’inefficacia della originaria procura
alle liti (trattandosi di quella utilizzata per altri procedimenti giudiziali pendenti tra le stesse parti)
è sempre possibile per la parte effettuare la sanatoria della propria costituzione in giudizio, mediante
la produzione di una nuova procura ad hoc, con efficacia sanante ex tunc. L’art. 182, comma 2, c.p.c.
nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009 (da ritenersi applicabile
anche nel giudizio di appello) secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza,
assistenza o autorizzazione, è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte
che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni
derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto
oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al
riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. ord. 23353/2021; Cass.
sent. 23958/2020; Cass. ord. 10885/2018).
-Dunque, è evidente che la nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c., contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante, non trova alcun limite nel dettato normativo di cui all’art. 125 comma 2
c.p.c., essendo sempre possibile la sanatoria della procura alla liti, con efficacia ex tunc, entro il
termine stabilito dal Giudice, anche nell’ipotesi estrema, della sua totale mancanza.
-Nel caso in esame, peraltro, si osserva che non risulta una assenza assoluta di procura alle liti
rilasciata prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado dai Sig.ri G. e F. al proprio difensore,
posto che la procura inizialmente depositata in giudizio da costoro, secondo quanto riportato dalla
stessa difesa della Sig.ra V., sarebbe stata utilizzata, sempre dal loro stesso difensore, anche in altri
procedimenti, precedentemente instaurati nei confronti della V..
-Alla luce di quanto premesso, dunque, si rileva che correttamente il Giudice di primo grado ha
assegnato il termine di legge a G. e F. per poter regolarizzare la loro rappresentanza giudiziale, e
questi ultimi hanno provveduto a tale regolarizzazione, mediante deposito tempestivo della procura
alle liti in rinnovazione, così sanando la propria costituzione in giudizio, con efficacia ex tunc.
-Il secondo motivo di appello è infondato.
Nel caso in esame si evidenza, infatti, che, inizialmente il titolo che ha permesso alla Sig.ra V. di
abitare nella casa di proprietà dei Sig.ri G.A. e F.G. era costituito da un contratto di comodato
gratuito, in base al quale questi ultimi, per loro stessa ammissione, avevano concesso l’immobile in
questione in uso gratuito al figlio, il Sig. G.G., che lo aveva adibito a casa coniugale ed era andato a
viverci assieme alla Sig.ra V. (all’epoca sua moglie) unitamente alla loro figlia.
-Tuttavia, a partire dal 2007, con l’avvio davanti al Tribunale di Varese del procedimento di
separazione giudiziale tra il Sig. G.G. e la Sig.ra V.M. (RG 4492/2007) e con la conseguente
emanazione (sempre nel 2007, intanto del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa
coniugale alla sola Sig.ra V., poi confermato con la sentenza n. 1523/2012) si è verificata una
conseguente nuova qualificazione del titolo legittimante l’occupazione dell’immobile dei Sig.ri G.A.
e F.G. da parte della Sig.ra V., titolo che, da quel momento in poi, diversamente da quanto indicato
dal primo Giudice, non era più quello di comodato gratuito, ma più correttamente quello di
assegnazione della casa coniugale.
-Pertanto, si rileva che dal 2007, pur nella sua nuova veste (non più di comodataria unitamente al
marito) più propriamente di assegnataria della casa coniugale, la sig.ra V.M. era, comunque,
obbligata alle spese per il consumo delle utenze di energia elettrica, acqua, gas e di manutenzione
della fossa biologica, come legittimamente richiesto da G.A. e F.G.. Ciò in applicazione del principio
di diritto secondo cui “L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal
pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, in
parte qua, del comproprietario dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione
dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si
estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano
l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare,
le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, …” (Cass. 10927/2018); come peraltro di
recente confermato sempre dalla Suprema Corte secondo cui “l’essenziale gratuità dell’assegnazione
della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il
godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle spese correlate all’uso (….),
spese che – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio,
che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – vanno a carico del coniuge assegnatario.” (Cass.
16613/2022).
-Da ultimo, gli appellati hanno formulato solo nel petitum della comparsa di costituzione e risposta
la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., primo comma, senza neppure allegare alcun elemento
giustificativo della stessa; l’istanza, pertanto, va respinta.
-La sentenza appellata deve, dunque, essere confermata, sulla base di quanto qui motivato.
-Al rigetto dell’appello consegue la conferma della sentenza appellata e, per il principio della
soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., la condanna dell’appellante alla rifusione, in favore delle parti
appellate, delle spese relative al presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in
dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 e dello scaglione applicabile nella
fattispecie con riferimento alla media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi,
esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi, con riduzione a metà della fase decisoria risoltasi in
una unica udienza ed in una discussione orale limitata al semplice richiamo delle difese svolte nei
rispettivi atti scritti.
-Si dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo pari al contributo
unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da V.M. contro G.A. e
F.G., avverso la sentenza del Tribunale di Varese, n. 1071/2021, pubblicata il 9.12.2021, così provvede:
-rigetta l’appello;
-rigetta la domanda degli appellati ex art. 96 c.p.c., primo comma;
-condanna l’appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in
complessivi Euro 2.867,00 di cui Euro 1.080,00 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase
introduttiva, Euro 910,00 per la fase decisionale, oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M.
n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, comma
inserito dall’art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 22 giugno 2022

Il giudice ha sempre il potere di adottare d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 04 agosto 2022, n. 24179; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Caiazzo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25626/2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato B.N. S., che lo
rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato E.N., rappresentata e
difesa dagli avvocati G. L.S., e S. F.I, con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 316/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal
Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo
CHE:
Su ricorso di M.M. nei confronti della moglie A.M., il Tribunale di Spoleto, con sentenza del
17.2.2020, disponeva l’affido congiunto dei figli della coppia ad entrambi i genitori, fissandone la
residenza abituale presso la madre, statuendo a carico del M. il contributo al mantenimento dei figli
in Euro 1.300,00 mensili e rigettando la domanda di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale
considerava che il M. disponeva di un reddito di Euro 3.500,00 mensili, gravato da un mutuo di Euro
1.500,00, a fronte del minor reddito di Euro 500,00 percepito dalla ex-moglie, assegnataria della casa
familiare.
La A. ha proposto appello che la Corte territoriale ha parzialmente accolto con sentenza del 3.7.2020,
determinando l’assegno divorzile a suo favore nella somma di Euro 400,00 mensili e la ripartizione
delle spese straordinarie per i figli concordate nelle percentuali del 60% a carico del M. e del 40%
della ex-moglie, osservando che sussiste una evidente disparità economica e reddituale tra le parti,
dovuta alla mancanza di una stabile condizione lavorativa da parte della A.. Tale divario, accresciuto
dal patrimonio immobiliare e dai benefici che l’ex-marito trae dal supporto della famiglia d’origine e
dalla società da lui amministrata, unitamente al fatto che l’appellante si è sempre dedicata ai figli
pregiudicando così la possibilità di trovare una occupazione stabile, legittima secondo la Corte
d’appello il riconoscimento dell’assegno divorzile.
M.M. ricorre in cassazione con sei motivi. A.M. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
CHE:
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 354 e 112 c.p.c., avendo la
Corte d’appello pronunciato incorrendo in ultrapetizione sulla ripartizione tra i genitori delle spese
straordinarie relative ai figli minori (con la percentuale del 60% a carico del ricorrente) poichè la
relativa domanda, non giustificata da mutamenti dello stato di fatto, costituisce mutatici libelli e
pertanto è inammissibile.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello statuito sulle
spese straordinarie per i figli minori omettendo di esaminare l’eccezione sollevata dal ricorrente
d’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda afferente alla modifica delle statuizioni inerenti
alle suddette spese.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 9170, art. 5, comma 6, per
aver la Corte d’appello riconosciuto l’assegno divorzile all’ex-moglie sulla base della generica
affermazione della incapacità di quest’ultima di procurarsi un maggior reddito da lavoro, omettendo
inoltre l’accertamento della effettiva impossibilità.
Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6, per
difetto assoluto di motivazione, ovvero per aver la Corte d’appello adottato una motivazione apparente
sui presupposti legittimanti l’assegno divorzile.
Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ed emerso
nella prova testimoniale, ovvero il difetto assoluto di motivazione in ordine alla circostanza
dell’offerta di lavoro (non accettata dalla A.) nonostante tale offerta fosse coerente alle sue attitudini
ed ai suoi interessi. Inoltre, contesta l’incidenza della lieve malattia del figlio minore sulle capacità di
lavoro della madre.
Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 9170, art. 5, comma 6,
artt. 2730 e 2732 c.c., art. 24 Cost., art. 346 c.p.c., per aver la Corte d’appello provveduto sull’assegno
divorzile applicando erroneamente un criterio fiscale astratto e richiamando arbitrariamente le difese
svolte dal ricorrente in primo grado.
Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel determinare l’importo dell’assegno
divorzile a favore dell’ex moglie, abbia tenuto conto della possibilità per il M. di detrarne fiscalmente
l’importo e della richiesta, subordinata al rigetto della domanda di assegno divorzile, di non fissarlo
in misura superiore all’importo di Euro 400,00 mensili.
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente poichè connessi, vanno respinti. Il
ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia pronunciato ultra petita in ordine alla percentuale delle
spese straordinarie a carico del ricorrente, considerando la domanda introduttiva della A., la quale
aveva limitato al 50% tale percentuale, e la mancata emersione di fatti nuovi rispetto alla sentenza di
primo grado. Invero, va osservato che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed
anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi
i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto
in passato dall’art. 155 c.c., e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è
vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche
ultra petitum (Cass., n. 25055/17; n. 11412/14).
Nell’ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole
è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di
adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la
migliore protezione dei figli minori (Cass., n. 7734/22; n. 21178/18).
Atteso il predetto consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la
sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui ha statuito l’aumento della percentuale delle
spese straordinarie relative ai figli nella misura del 60%, indipendentemente dalla specifica posizione
difensiva della controparte. Il terzo motivo è inammissibile. La doglianza è diretta al riesame del
merito circa la questione della prova incombente sulla A. della concreta ed oggettiva possibilità di
procurarsi un’attività lavorativa (v. al riguardo Cass., SU, n. 18287/18). Invero, la Corte territoriale
ha ritenuto di riconoscere l’assegno divorzile alla controricorrente sulla base della notevole disparità
delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex-coniugi, rilevando che la A. si è dedicata e si
dedica ai figli, in particolare al figlio G. che soffre di lievi disturbi autistici. La A. ha sicuramente
incontrato seri ostacoli nel reperire una adeguata occupazione lavorativa compatibile con il suo
impegno nella conduzione della vita familiare.
Deve escludersi pertanto che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i principi
sull’onere probatorio in tema di determinazione dell’assegno divorzile.
Il quarto motivo è inammissibile poichè del tutto generico circa l’insussistenza o apparenza della
motivazione della sentenza impugnata, avendo invece il giudice di secondo grado motivato su ogni
questione dibattuta.
Il quinto motivo è inammissibile per carenza d’autosufficienza in ordine alla doglianza riguardante
l’omesso esame di fatto decisivo. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di un documento ovvero
di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di omesso
esame del documento o di elementi deducibili dal documento, oppure dalla deposizione, che si
palesino idonei a condurre – secondo una valutazione che la Corte di Cassazione esprime sul piano
astratto e in base a criteri di verosimiglianza – ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice
di merito. Nella denuncia di questo vizio, il ricorrente ha dunque l’onere, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero della
prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in
modo da permettere siffatta valutazione di decisività, essendo insufficienti i richiami per relationem
agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass., n. 4405/06; n.
19985/17).
Invero, nel caso concreto, il ricorrente non ha trascritto i verbali della prova testimoniale invocata,
circa l’omesso esame di fatti rilevanti in ordine all’occasione di lavoro occorsa all’ex-coniuge
beneficiario dell’assegno divorzile, precludendo in tal modo anche la verifica della decisività dei fatti
da provare (v. anche Cass., n. 17915/2010; n. 21632/13).
Il sesto motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto sostanzialmente al riesame dei fatti,
avendo la Corte d’appello riconosciuto l’assegno divorzile alla controricorrente applicando criteri
conformi alla giurisprudenza di questa Corte, mentre la censura riguarda fatti irrilevanti estranei alla
ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, quali i riferimenti alla detrazione
fiscale, o alla difesa del ricorrente in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla
maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022

I presupposti per l’assegno di mantenimento sono diversi da quelli previsti per l’assegno divorzile

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 04 agosto 2022, n. 24249; Pres. Scotti, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11839/2021 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato M. P., e rappresentato e
difeso dall’avvocato P. F.;
– ricorrente –
contro
F.P.;
– intimata –
avverso sentenza n. 2840/2020 della Corte d’appello di Venezia, deposita il 29/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal
Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2840/2020, depositata il 29/10/2020, ha confermato,
respingendo sia il gravame principale di C.S. sia quello incidentale di F.P., la decisione di primo
grado, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche
domande di addebito proposte dai coniugi, disponendo l’affidamento delle figlie minori ai Servizi
Sociali del Comune di C., investiti delle facoltà di prendere le decisioni inerenti l’ordinaria gestione
delle bambine, con collocamento di queste ultime presso la madre, cui veniva assegnata la casa
coniugale, fissazione delle modalità di visita da parte del padre e dell’obbligo del medesimo di
contribuire al mantenimento delle figlie minori, versando la somma mensile d Euro 2.000,00, oltre
rivalutazione Istat, nonchè determinazione dell’assegno di mantenimento della moglie a carico del
marito nella misura di Euro 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, con condanna del C. al
risarcimento dei danni cagionati alle figlie per contegno pregiudizievole nei loro confronti, liquidati
nell’importo di Euro 19.500,00, in favore di ciascuna delle figlie.
In particolare, per quanto in questa sede interessa, la Corte territoriale ha respinto i primi tre motivi
di appello principale del C., vertenti sulla chiesta revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento
del coniuge e di quello a titolo di contributo delle figlie, rilevando che l’assegno deve avere oltre ad
una funzione “perequativo-compensativa” anche una funzione assistenziale e che, nella specie la
sproporzione patrimoniale ed economica dei coniugi, quale accertata in primo grado, con consulenza
tecnica d’ufficio, giustificava la conferma delle statuizioni di primo grado, nonchè l’ultima doglianza,
in punto di condanna ex art. 709 ter c.p.c., considerate le condotte del C., depauperative del proprio
patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l’accertamento peritale,
nonchè le continue schermaglie con la F. “per tutto quanto riguardava le figlie minori”, e la corretta
determinazione del quantum, secondo equità.
Avverso la suddetta pronuncia, C.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 23 e 27/4/21, affidato
a tre motivi, nei confronti di F.P. (che non svolge difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i
relativi presupposti.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c.,
n. 4, dell’art. 132 c.c., per motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, nonchè
violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in relazione alla determinazione dell’assegno di
mantenimento della moglie; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360
c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 112 e 132 c.p.c., per motivazione apparente, perplessa, illogica e
contraddittoria, in punto di valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, avendo la Corte di
merito ritenuto sufficiente l’accertata “sproporzione patrimoniale ed economica dei coniugi”; c) con
il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.c., per
motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria, in punto di conferma della condanna del
padre al risarcimento dei danni cagionati alle figlie per asserite condotte depauperative e/o occultative
del patrimonio nonchè per alcune condotte asseritamente strumentali ed ostruzionistiche rispetto ad
aspetti salienti della vita delle figlie.
2. Le prime due censure sono fondate.
La sentenza risulta sul punto affetta da vizio di motivazione del tutto carente. Questa Corte, a Sezioni
Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza
è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture” (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da
considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale
di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).
Ora, la Corte di merito ha ritenuto che fossero integrati i presupposti dell’assegno di mantenimento
del coniuge separato in quanto, data la asserita natura composita dell’assegno, assistenziale,
compensativa e perequativa, sussisteva una effettiva disparità economica tra i redditi delle parti, tale
da giustificare la contribuzione da parte del C. in favore della ex moglie.
Tuttavia, nella specie, si verteva in materia di assegno di separazione non di assegno divorzile.
Questa Corte ha affermato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi
adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge,
in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza
ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio” (Cass.
12196/2017; Cass. 16809/2019; Cass. 4327/2022).
Ne consegue che il riferimento alla natura composita dell’assegno ed al rilievo, ai fini della
componente assistenziale, della sola componente della sproporzione reddituale dei coniugi,
isolatamente considerata, si risolve in una motivazione apparente, intrisa di considerazioni generiche
ed apodittiche, non calate nella fattispecie in esame. Il ricorrente deduce poi di avere con l’appello
invocato l’erroneità della statuizione di primo grado, considerati la breve durata del matrimonio, la
disponibilità della casa coniugale assegnata alla moglie, la giovane età e la piena capacità lavorativa
della moglie (dipendente pubblica). Di tutto ciò non v’è traccia nella sentenza impugnata.
3. La terza doglianza, in punto di condanna del C. al risarcimento del danno da illecito endofamiliare,
è, invece, infondata.
Invero, la Corte di merito, a fronte della censura sollevata dall’appellante, il quale aveva contestato
sia l’an debeatur (per assenza di condotte pregiudizievoli per le figlie, tali non potendo definirsi la
vendita di quote societarie, o ostruzionistiche) e il quantum debeatur, ha affermato che la misura
sanzionatoria doveva essere confermata, considerate le condotte del C. depauperative del proprio
patrimonio, come accertato dal CTU, e ostruzionistiche, volte ad ostacolare l’accertamento peritale,
nonchè le continue schermaglie con la F. “per tutto quanto riguardava le figlie minori”, e che era
corretta determinazione del quantum, secondo equità.
Trattasi di motivazione che non può essere definita del tutto apparente o carente.
L’argomentazione svolta nella memoria in ordine all’asserita conseguenzialità tra i primi due motivi
ed il terzo è inconferente, essendo la statuizione ex art. 709 ter c.c., del tutto autonoma, rispetto a
quella in punto di assegno di mantenimento del coniuge separato.
4.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, respinto il terzo,
va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa
composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, respinto il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022

La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio non può discendere da un inadempimento formale

Cass. Pen., Sez. VI, sent., 16 agosto 2022, n. 31136 – Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Silvestri
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino l’08/01/2021; visti gli atti, il provvedimento
impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo relativo alla non menzione
della condanna e la inammissibilità del ricorso nel resto; udita l’avv.ssa Federica De Boni, difensore
delle parti civili P.I. e C.F., che ha concluso chiedendo che i ricorso sia dichiarato inammissibile o
rigettato con conseguente conferma della statuizioni civili;
udito l’avv. Alfredo Cavallone, difensore dell’imputato, che ha concluso insistendo nell’accoglimento
dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui C.V., assolto dal
delitto di cui all’art. 572 c.p., è stato condannato per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2,
limitatamente al periodo novembre 2010- settembre 2013.
All’imputato è contestato di essersi allontanato dalla casa familiare nel novembre del 2010, sottraendosi
in tal modo agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale, e di non avere versato
alcunchè alla moglie ed al figlio minore, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, perseverando tale
condotta anche quando il figlio era divenuto maggiorenne, ma non economicamente autonomo.
2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione quanto al giudizio di
responsabilità.
La Corte non avrebbe considerato che l’imputato, piuttosto che eseguire il bonifico mensile, avrebbe
versato nel tempo, seppur con causali diverse da quelle del contributo al mantenimento, in favore della
moglie e del figlio rilevanti somme di denaro – come l’intero ricavato della vendita di un camper, ovvero
come il versamento sul conto della moglie della somma ricevuta dal fondo che aveva acceso in favore
del figlio; nè sarebbe stato valutato che l’imputato aveva lasciato in favore dei famigliari la propria casa
con tutti i mobili e gli arredi.
Si evidenzia che le somme e le provviste corrisposte sarebbero superiori alla somma dei versamenti che
l’imputato avrebbe dovuto versare mensilmente; sul punto la motivazione sarebbe viziata e i fatti
riportati in denuncia sarebbero stati ritenuti attendibili nonostante l’assoluzione per il reato di
maltrattamenti per il quale pure era stata presentata denuncia.
Nè sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che il Pubblico Ministero avesse chiesto per i
fatti per cui si procede richiesta di archiviazione, di cui viene riportato il contenuto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto all’omesso riconoscimento del
beneficio della non menzione della condanna.
La Corte, pur dando atto del motivo di appello, sarebbe silente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa sul presupposto
che la condotta non potesse considerarsi occasionale.
3. E’ stata trasmessa una corposa memoria nell’interesse dell’imputato con cui si riprendono e si
sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente rispetto agli altri.
2. La Corte di appello ha dato atto come l’imputato avesse dedotto, proprio per il periodo di tempo in
contestazione, di aver “di fatto” garantito al figlio la somma mensile di 250 Euro – nel periodo novembre
2010- agosto 2013 – e di aver “conferito denari tratti dalla vendita di un’automobile e di un fondo assicurativo,
liquidato nel 2011, conferito integralmente alla moglie e, pro quota (Euro 10.000) al figlio”.
Rispetto a detta questione, la Corte di appello ha tuttavia confermato il giudizio di responsabilità sulla
base dell’assunto secondo cui” da una parte, l’imputato non avrebbe corrisposto una “somma fissa,
concordata – per il periodo in cui i coniugi s’erano separati soltanto di fatto – con la moglie, perchè
fossero garantiti i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore” (così testualmente la Corte a pag. 4
della sentenza impugnata), e, dall’altra, perchè il figlio non avrebbe potuto trarre “fonte di
sostentamento” dalla somma derivante dal fondo in quanto “non immediatamente fruibile”.
3. Si tratta di una motivazione viziata.
La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio è stata fatta sostanzialmente discendere
dall’inadempimento formale consistente nella mancata corresponsione mensile delle somme, senza
tuttavia spiegare perchè quanto versato dall’imputato in quello stesso periodo non dovesse essere
valutato al fine della verifica dell’elemento oggettivo del reato e, sotto altro profilo, di quello soggettivo
e, ancora, ai fini della prova dell’inadempimento colpevole (sul tema, tra le altre, Sez. 6, n. 4960 del
21/10/2014, dep. 2015, S. Rv. 262157).
Ciò che in particolare non è stato accertato è se, al di là dell’inadempimento formale, l’imputato abbia
fatto mancare in concreto i mezzi di sussistenza al proprio figlio e, posto che lo abbia fatto, se lo abbia
fatto per tutto il periodo in contestazione e se lo abbia fatto con dolo, tenuto conto delle somme
comunque destinate al minore e al coniuge.
Nè è stato spiegato quale sia il senso dell’affermazione secondo cui le somme del fondo non sarebbero
state immediatamente fruibili.
4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, ai fini penali, senza rinvio essendosi il reato estinto
per prescrizione, e, quanto ai fini civili, con rinvio al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore
in grado di appello.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2022

Niente mantenimento per il figlio maggiorenne resosi indipendente dal nucleo familiare

Cass. Civ., Sez. I, ord., 25 luglio 2022, n. 23132 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Vella
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2020 proposto da:
P.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato…, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.D., C.C., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato…, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons. Dott. Paola
Vella.
Svolgimento del processo
CHE:
1. – Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte d’Appello di Genova ha respinto il reclamo proposto
da P.M. (n. La Spezia il 6 maggio 1995) avverso il decreto del Tribunale di Massa che ha respinto il
ricorso ex art. 147 c.c. e ex art. 337-septies c.p.c. da egli presentato il 19/10/2018 per ottenere un
assegno di mantenimento mensile a carico dei genitori P.D. e C.C., fino al raggiungimento della sua
indipendenza economica, oltre al pagamento “a prima richiesta” delle spese per le cure mediche e
sanitarie nonchè “per il percorso di studio universitario (compreso l’alloggio anche in sede
universitaria, spese di trasferta, tasse d’iscrizione, libri e materiale didattico e quant’altro
necessario)”.
2. – La Corte territoriale, dichiarate preliminarmente inammissibili le produzioni documentali
effettuate in udienza dal reclamante, “in quanto relative a fatti successivi al deposito del ricorso”, ha
osservato: i) che “nel caso in esame non si tratta di cessazione della contribuzione in favore del figlio,
in quanto lo stesso, già allontanatosi dalla dimora familiare nell’anno 2013, non ha percepito fino
all’istanza di cui al ricorso in primo grado alcunchè, dimostrando anzi notevoli disponibilità
finanziarie utilizzando automobili, cellulari, computer di nuova generazione (come dichiarato dalla
madre davanti ai CC. e non contestato dal figlio)”; ii) “che pertanto è applicabile alla fattispecie in
esame il diverso principio secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio
maggiorenne, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato
iniziato ad espletare un’attività lavorativa così dimostrando il raggiungimento di una adeguata
capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte
del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento
economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti
meno ferma restando invece l’obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni”; iii) “che
secondo quanto esposto dal medesimo reclamante, e non contestato da controparte, egli si è reso
autosufficiente fin dal raggiungimento della maggiore età, non avendogli la famiglia fornito aiuti
economici come espressamente dallo stesso dichiarato”; iv) che quindi, “attesa la sua indipendenza
dal nucleo familiare con cui non ha condiviso alcun progetto di vita e neppure l’abitazione,
essendosene allontanato per sua volontà al fine di seguire le sue inclinazioni personali, non
sussistono i presupposti per la richiesta di contributi ex art. 147 c.c.”; v) “che non vi è alcuna prova
degli asseriti maltrattamenti subiti del reclamante mentre è in corso un processo per lo stesso reato
a carico dello stesso per fatti commessi nei confronti della madre”; vi) “che nel ricorso in primo grado
non era formulata alcuna domanda di assegno alimentare”.
3. – P.M. ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione articolato su otto motivi, cui gli
intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
CHE:
3.1. – Il primo motivo prospetta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115/1 e
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di
secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omesso esame di
documenti ritualmente prodotti (Dichiarazioni testimoniali allegate sub 3 al ricorso introduttivo di
primo grado; Dichiarazione testimoniale ulteriore e fatture, allegate sub 10 e 15 alla memoria
autorizzata in primo grado) e relativi ad un fatto decisivo ossia che il ricorrente fosse mantenuto
dalla carità di soggetti terzi estranei”.
3.2. – Il secondo denunzia “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115/1 e art. 132
c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di secondo
grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omesso esame circa un fatto
decisivo ossia che il ricorrente fosse mantenuto dalla carità di soggetti terzi estranei, non tenuti”.
3.3. – Il terzo deduce “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo i Giudici di secondo
grado corredato la decisione di una motivazione in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale
di questa Ecc.ma Corte in merito ai presupposti per ritenere integrato il raggiungimento della
indipendenza dal nucleo famigliare del figlio maggiorenne atta ad escluderne il diritto al
mantenimento ex art. 147 c.c.”.
3.4. – Il quarto lamenta “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115/1 c.p.c.; art. 132
c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di secondo
grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omessa ammissione di
mezzo di prova, e, significatamente, la querela per maltrattamenti sporta dal ricorrente nel luglio
2019 ma riferita ad episodi anteriori alla proposizione del ricorso ex art. 147 c.c., documento atto a
dimostrare un fatto decisivo ossia che il ricorrente subisse maltrattamenti in famiglia e che si
allontanò dalla casa famigliare per sottrarvisi”.
3.5. – Il quinto deduce “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e
2; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, avendo i Giudici di
secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa dell’omesso esame di
elementi istruttori (prima querela, allegata sub 5 al ricorso di primo grado con relativi allegati;
seconda querela, con relativi allegati, non ammessa in sede di Appello; video che ritraggono scene
di violenza domestica, contenuti nella chiavetta USB allegata sub 2 in sede di ricorso introduttivo;
certificazione sulla compatibilità dei disturbi del ricorrente con i lamentati maltrattamenti rilasciata
da neurologo e psicologa della Asl, allegati sub 16 e 17 alla memoria autorizzata in primo grado) atti
a dimostrare un fatto decisivo ossia che il ricorrente subisse maltrattamenti in famiglia e che si
allontanò dalla casa famigliare per sottrarvisi”.
3.6. – Il sesto censura la “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1
e 2; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 27 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e
5, avendo i Giudici di secondo grado corredato la decisione di una motivazione apparente a causa
della erronea attribuzione di responsabilità penale del ricorrente in assenza di sentenza di condanna
definitiva, così escludendo il diritto all’assegno ex art. 147 c.c.”.
3.7. – Il settimo denuncia “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 147 c.c. e art. 30 Cost. anche in conseguenza della violazione degli artt. 115 c.p.c., dell’art.
132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 27 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5,
per avere i Giudici della C.A. di Genova escluso il diritto alla prosecuzione degli studi ed il diritto
al mantenimento a carico dei genitori sulla base di motivazione apparente per aver omesso l’esame
di fatti decisivi e dando per fondata una penale responsabilità del ricorrente in assenza di sentenza
di condanna”.
3.8. – L’ottavo lamenta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA per violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 30 Cost. e art. 147 c.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 4 ed in relazione all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, per aver la Corte di Appello di Genova,
con una motivazione in contrasto con la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte di Cassazione,
escluso il diritto alla prosecuzione degli studi e al mantenimento di figlio maggiorenne (24enne,
incolpevolmente non autosufficiente economicamente, che ha dimostrato buon profitto scolastico e
che ambisce a formazione universitaria utile ai fini dell’inserimento lavorativo a carico dei genitori
capienti)”.
4. – I primi cinque motivi sono inammissibili poichè veicolano questioni che, per quanto risulta dagli
atti, non erano state sollevate in sede di reclamo.
4.1. – Invero, a pag. 1 e s. del decreto impugnato si legge che il reclamante aveva dedotto (solo)
“l’erronea valutazione da parte del Tribunale della propensione agli studi dello stesso nonchè della
capacità patrimoniale dei genitori e delle condotte violente ed ingiuriose del ricorrente nei confronti
di quest’ultimi; inoltre il reclamante lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto neppure il diritto
agli alimenti”.
4.2. – Tale ricostruzione dei motivi di reclamo trova conferma a pag. 9 e s. del ricorso per cassazione,
in cui si deduce che il reclamante aveva eccepito “il travisamento dei fatti in ordine a: – le scelte di
vita del ricorrente, erroneamente ritenute soggette a repentini e drastici mutamenti atteso che,
invece, il ricorrente veniva inviato da un Istituto all’altro perchè più di tanto non lo potevano
mantenere e ha lasciato il Seminario per accedere ad una Facoltà che gli consentirà una formazione
professionale, una volta compreso di non avere la vocazione sacerdotale; – una erroneamente pretesa
scarsa attitudine agli studi ed una mancata allegazione sul relativo profitto (…); – alle condizioni dei
genitori erroneamente ritenute deficitarie sia a livello economico che di salute (…)”.
4.3. I primi tre motivi difettano anche di autosufficienza, poichè non indicano con precisione se,
quando e come fossero state allegate in sede di reclamo le circostanze emergenti dalle dichiarazioni
testimoniali dei due sacerdoti che avrebbero provveduto al mantenimento del ricorrente ed
all’acquisto dei beni “meramente concessi in prestito al P.”, il quale non avrebbe perciò svolto attività
lavorativa nè si sarebbe reso autosufficiente, come affermato dalla corte territoriale.
4.4. – Inoltre la mancata ammissione, lamentata nel quarto e nel quinto motivo, della produzione
della querela sporta nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, ma relativa ai
maltrattamenti asseritamente subiti dal ricorrente prima dell’instaurazione del giudizio, integra un
aspetto non decisivo, avendo lo stesso ricorrente ammesso, a pag. 21 del ricorso, come quella querela
“non potesse essere sufficiente per fondare l’apertura di un procedimento penale a carico dei di lui
genitori”.
4.5. – Più in generale si osserva che il ricorrente che denunci in sede di legittimità il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, o sulla valutazione di esso, ha
l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro
trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e quindi delle prove
stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità
deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non
è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 19985/2017, 17915/2010).
5. – Il sesto motivo è infondato, in quanto nessuna attribuzione di responsabilità penale vi è stata da
parte della Corte d’appello in violazione dell’art. 27 Cost., essendosi la stessa limitata a dare atto
della semplice pendenza del processo a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti nei
confronti della madre.
6. – Il settimo e l’ottavo motivo, sostanzialmente riepilogativi delle doglianze formulate con i motivi
precedenti, restano assorbiti dalla inammissibilità o infondatezza degli stessi.
7. – Per mero scrupolo di completezza si ricorda che, secondo l’orientamento di questa Corte,
l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano
raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora
dipendenti dai genitori; di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento
a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con
conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi
autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle
opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni,
senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.
27904/2021, 17183/2020, 32529/2018).
7.1. – E’ stato altresì chiarito che i presupposti da accertare ai fini del diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne sono integrati dalla sua età (nel senso che al suo aumentare si accompagna,
tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento
del mantenimento), dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica
e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass.
5088/2018, 12952/2016); con la precisazione che ove il figlio abbia ampiamente superato la maggiore
età, senza reperire, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una
occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente autosufficiente, questi non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui
realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di
mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione
sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione
alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita
dell’individuo bisognoso (Cass. 38366/2021; cfr. Cass. 10450/2022, in tema di reddito di cittadinanza).
8. – Il ricorso va dunque rigettato, ma i profili di merito sottesi ai motivi di impugnazione dichiarati
inammissibili e le peculiarità del caso giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del
giudizio di legittimità.
9. – Si dà atto che ricorrono in astratto i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo
unificato a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, qualora
esso risultasse in concreto dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2022

Violenza sessuale e configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 01 giugno 2022, n. 21255; Pres. Sarno, Rel. Cons. Sessa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere –
Dott. SESSA Gennaro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.F.G., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 10/09/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA Gennaro;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
RICCARDI Giuseppe, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 10/09/2021 la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta del precedente 22/05/2020 con cui S.F.G., in esito a
giudizio abbreviato, era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di violenza sessuale
pluriaggravata continuata e condannato alle pene ritenute di giustizia, rideterminando la pena
principale in senso meno afflittivo giusta la valutazione delle già concesse attenuanti generiche in
termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e sostituendo la pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per la durata massima.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del S., avv.to F. V.,
che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto
dell’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge
in relazione a quanto previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 3 e vizio di motivazione per
contraddittorietà in punto di denegata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità.
Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, sebbene avesse escluso la sussistenza di un rapporto di
parentela tra l’imputato e la vittima, aveva finito col fondare la mancata concessione dell’indicata
attenuante ad effetto speciale sull’affidamento da quest’ultima riposto nell’agente, in ragione di una
pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei “Testimoni di Geova”,
valorizzando in tal modo, in maniera del tutto erronea, un presunto “tradimento della fiducia”, assai
difficilmente ipotizzabile rispetto a un soggetto ultraquattordicenne e perciò ben orientato,
destinatario, peraltro, di molestie sessuali reiterate.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui al D.L. n.
137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. n. 176 del 2020, cui effetti sono stati prorogati
dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, convertito dalla L. n. 126 del 2021 e, ancora, dal D.L. n. 228 del 2021
art. 16, convertito dalla L. n. 15 del 2022.
Motivi della decisione
1. Il ricorso presentato nell’interesse di S.F.G. è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito
si espongono.
2. Destituito di fondamento risulta l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in
relazione a quanto previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 3 e vizio di motivazione per contraddittorietà
in punto di denegata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, sostenendo che,
riconosciuta l’insussistenza di un rapporto di parentela tra le parti, si era giustificata la mancata
concessione dell’indicata attenuante ad effetto speciale con l’affidamento riposto nell’imputato dalla
parte lesa per effetto della pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei
“Testimoni di Geova”, con conseguente erronea valorizzazione di un presunto “tradimento della
fiducia”, che difficilmente si sarebbe potuto ipotizzare con riguardo a un soggetto ultraquattordicenne,
ben orientato e vittima già in passato di attenzioni moleste rivoltegli dallo stesso agente.
Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di gravame, la Corte
di appello di Torino abbia esposto, con argomentazioni logiche e coerenti (rinvenibili alle pagg. 6 e
7 della sentenza impugnata), le ragioni fondanti la decisione assunta, che ha indicato nell’età
adolescenziale del soggetto abusato (che aveva quattordici anni allorquando fu perpetrata in suo
danno la prima violenza e quindici anni da poco compiuti in occasione della seconda), nel forte
vincolo che legava da tempo la famiglia della vittima e l’imputato (ascrivibile alla comune
appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova), nella strumentalizzazione, da parte di
quest’ultimo, del rapporto di fiducia instauratosi con i genitori del minore (che, in un primo momento,
non a caso, non credettero al racconto dell’accaduto fatto dal figlio), nell’inganno escogitato dallo
stesso per incontrare una seconda volta la vittima e sottoporla nuovamente a violenza sessuale
(indicativo di callidità ed esecrabile pervicacia) e nella confessione resa nel corso dell’interrogatorio
di garanzia (all’evidenza sintomatico della piena consapevolezza dell’illiceità delle condotte abusanti
reiteratamente tenute).
La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, sorretta da un impianto motivazionale congruo e
del tutto scevro da contraddizioni, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno,
risolvendosi, oltretutto, nella mera riproposizione di lamentazioni illo tempore prospettate con il
primo motivo di appello.
E’ tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non
possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.
La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento
che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all’inammissibilità dell’impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,
Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 25384901).
Tanto chiarito, deve altresì evidenziarsi che la decisione gravata non presenta neanche il dedotto vizio
di violazione di legge, conformandosi la denegata concessione dell’indicata attenuante ad effetto
speciale all’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di violenza sessuale, ai fini della
configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis c.p.,
comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i
mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e
mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare che
la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima
un danno grave, anche in termini psichici” (in tal senso, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv.
277615-01, nonchè, in precedenza, Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516-01 e Sez. 3, n.
23913 del 14/05/2015, C., Rv. 259196-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi d6ll’art. 616 c.p.p., le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato
che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa
delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che, in caso di diffusione della presente
sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati, in
quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2022.

Usucapione. Il possesso ultraventennale può essere provato dall’accordo di separazione personale

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 27 maggio 2022, n. 17230; Pres. Cristiano, Rel. Cons. Vannucci

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25130/2017 proposto da:
Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio illimitatamente responsabile
M.M., in persona del curatore pro tempore (autorizzato alla proposizione del ricorso con Decreto
emesso il 29 settembre 2017 dal giudice delegato a tali fallimenti), elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell’avvocato A. V., rappresentata e difesa dall’avvocato N. per procura speciale
estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato E. M. A., che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato M. C., per procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1425/2017 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 16 giugno 2017;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal Consigliere Dott.
Marco Vannucci.
Svolgimento del processo
1. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi delle parti (anche riproduttivi dei contenuti degli atti
e documenti acquisiti al giudizio di merito), sono fra costoro incontroversi i seguenti fatti: il
(OMISSIS) i coniugi M.M. e P.G. comperarono, in comunione, la proprietà di immobile sito in
(OMISSIS); il (OMISSIS) venne fra tali coniugi perfezionato accordo di separazione personale,
omologato dal Tribunale di Firenze, con cui, per quanto qui interessa, M. cedette alla moglie la quota
ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dell’intero, di cui egli era titolare; il 17 luglio 2014
il Tribunale di Firenze dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e, in estensione, di
M.M. in quanto socio accomandatario; l’accordo di separazione personale sopra indicato venne
trascritto solo il 26 agosto 2014; P. adì il Tribunale di Firenze per far accertare il proprio diritto di
proprietà esclusiva dell’immobile per effetto dell’accordo di separazione “o comunque” per effetto di
intervenuta usucapione; la curatela del fallimento resistette a tali domande deducendo che l’accordo
di separazione personale non era opponibile alla massa dei creditori del fallito M. in quanto trascritto
successivamente alla pronuncia del suo fallimento e che la domanda di acquisto della proprietà
dell’immobile per effetto di usucapione era inammissibile perchè l’accordo di separazione personale
era valido titolo per l’acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito; il Tribunale di
Firenze rigettò le domande di P..
2. Adita da P., la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 16 giugno 2017, in riforma della
sentenza di primo grado: accertò che P. era proprietaria esclusiva dell’immobile per effetto di
usucapione ventennale anche nei confronti del fallimento di M.; condannò la curatela del fallimento
a rimborsare all’appellante le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello nella misura
nella sentenza stessa liquidata.
2.1 La motivazione di tale decisione può essere così riassunta: l’appellante possedeva in esclusiva il
bene fin dal 1993; tale possesso esclusivo era da lei esercitato uti dominus, “in quanto deve presumersi
conforme al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologata”;
la proprietà è diritto dal contenuto autodeterminato, con la conseguenza che la deduzione del suo
acquisto a titolo originario “non si pone in contraddizione con l’acquisto a titolo derivativo” e che
sono “irrilevanti” i modi di acquisto di tale diritto; l’avvenuta dichiarazione di fallimento del
disponente M. non costituisce fatto idoneo a interrompere il possesso ad usucapionem dell’appellante.
3. La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio illimitatamente
responsabile M.M. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di
impugnazione, assistiti da memoria.
4. La Signora P. resiste con controricorso.
5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo, complesso, motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da
violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1158 c.c., nonchè da “erronea motivazione in
relazione all’art. 360, n. 5, rispetto all’applicazione della L. Fall., art. 45, per avere la Corte di Appello
trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa all’inefficacia rispetto ai
creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento”, in
quanto: a) P. appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo l’accertamento della quota
ideale di proprietà, pari alla metà dell’intero, dell’immobile sopra indicato e, solo in via subordinata,
l’accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza
che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte
comporta violazione dell’art. 112 c.p.c.; b) il presupposto per l’acquisto della proprietà di bene per
usucapione (art. 1158 c.c.) è costituito dal non essere il possessore di buona fede proprietario del bene
medesimo, mentre P. era già proprietaria dell’immobile per effetto dell’acquisto a titolo derivativo
costituito dalla compravendita del (OMISSIS) e dal valido accordo di separazione personale fra
coniugi del (OMISSIS), con la conseguenza che essa non poteva acquistare per usucapione la
proprietà dell’immobile, anche perchè l’acquisto, a titolo derivativo, della proprietà di bene non
comporta anche, in presenza di titolo valido, l’acquisto del relativo possesso; c) “l’esistenza e la
validità del titolo derivativo, per effetto delle norme dell’art. 2644 c.c., e L. Fall., art. 45, esclude ogni
ipotesi di acquisto a titolo originario”, con la conseguenza che la sentenza di appello ha ignorato la
questione relativa all’inefficacia nei confronti dei creditori del fallito della trascrizione dell’accordo
di separazione in quanto eseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, da un lato, “non si possono
sanare con l’usucapione le conseguenze della mancata trascrizione di un atto valido, che sia in sè
incapace di produrre effetti verso i terzi, in quanto la sua trascrizione è intervenuta dopo la genesi di
un vincolo di indisponibilità del bene oggetto dell’atto valido” e, dall’altro, “non si può applicare
l’istituto dell’usucapione, nel momento in cui il fatto genetico affermato dall’attore posto come fatto
costitutivo del suo diritto, sia un titolo derivativo”.
2. Il motivo pone due questioni: la prima, di natura solo processuale, riguarda la pronuncia giudiziale
su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata (nella specie, acquisto della
proprietà di bene immobile per usucapione) senza il preventivo esame di quella che si afferma essere
stata avanzata in via principale (nella specie, acquisto di quota ideale, pari alla metà dell’intero, di
proprietà dello stesso bene per effetto di accordo di separazione consensuale intervenuto prima della
dichiarazione di fallimento del disponente ma trascritto dopo tale evento); la seconda, anche di diritto
sostanziale, attiene alla compatibilità fra domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di
acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione e
alla refluenza sul regime proprietario del bene del precetto di cui alla L. Fall., art. 45.
2.1 La prima censura è manifestamente infondata perchè sostanzialmente priva di oggetto.
Essa infatti ha il suo esclusivo presupposto nel, dedotto, vincolo di subordinazione fra le due domande
di accertamento in discorso a esse impresso da P. con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Così però non è.
Risulta infatti dal contenuto delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado,
riprodotte nel ricorso (pag. 3), che P. chiese “accogliere la domanda attrice e per gli effetti: accertare
il diritto di piena proprietà o comunque l’intervenuta usucapione del medesimo in favore dell’attrice”
dell’immobile in questione.
Le due domande di accertamento di proprietà, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo
(compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale) o a titolo originario (usucapione)
furono chiaramente proposte come del resto dedotto in questa sede dalla controricorrente – in via fra
loro alternativa; sì che costituisce un fuor d’opera l’affermazione della curatela ricorrente di violazione
da parte del giudice di appello dell’art. 112 c.p.c.
2.2 La seconda censura è infondata.
Su di essa la sentenza impugnata ha dato specifica risposta, affermando la compatibilità fra le due
domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminato del diritto di proprietà che ne
costituisce l’oggetto e concludendo per l’avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione
ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente; così, implicitamente,
affermando la non sussistenza del presupposto di applicabilità della citata disposizione della legge
fallimentare.
È in primo luogo da premettere la proponibilità della domanda di acquisto della proprietà immobiliare
per usucapione nei confronti della curatela del fallimento, atteso il carattere di acquisto a titolo
originario che, con essa, si intende far verificare; a ciò non risultando di ostacolo L. Fall., art. 42 e
45, in quanto la prima di tali disposizioni, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni
del fallito – con equiparazione del fallimento al pignoramento – non può essere riferita a fatti
acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito,
mente, mentre la seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente – in applicazione della stessa
regola posta, per l’esecuzione individuale, dall’art. 2914 c.c., – alle condizioni di opponibilità, al
fallimento, di atti, è del tutto estranea all’ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi
agisca per conseguire l’accertamento dell’usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l’art. 2651
c.c., si limita a disporre al riguardo una forma di “trascrizione” (della sentenza e non anche della
domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema
pubblicitario (in questo senso, cfr. Cass. n. 13184 del 1999; cfr. anche, in motivazione, Cass. n. 17605
del 2015).
Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la
proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti
“autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come
rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative
azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione
ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque,
alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della
prova (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 22591 del 2020; Cass. n. 23565 del 2019; Cass. n.
22598 del 2010; Cass. n. 3192 del 2003; Cass. n. 18370 del 2002; Cass. n. 5894 del 2001; Cass. n.
11521 del 1999; Cass. n. 1682 del 1991; Cass. n. 4354 del 1980).
È poi vero che la norma recata dall’art. 1143 c.c. (secondo cui quando il possessore attuale vanti un
titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo), è
ispirata alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad
un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, talché non è dettata per l’usucapione ventennale
(come quella di specie) perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del
possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente
idoneo (e, quindi, valido) alcuna necessità di invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o
di altro diritto reale (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19501 del 2015; Cass. n. 1899 del 2011; Cass. n.
9134 del 1993).
È però altrettanto vero che in determinate circostanze, come quella di specie (in cui vi è titolo valido
astrattamente inopponibile alla massa dei creditori del disponente fallito), il titolo ben può rilevare,
facendo presumere che il possesso necessario all’usucapione ventennale abbia avuto inizio alla data
del titolo inopponibile alla curatela del fallimento (arg. da Cass. n. 17605 del 2015 che cassò la
sentenza di appello in quanto non aveva ammesso la prova per testimoni relativa alla usucapione
formulata da soggetto munito di titolo di acquisto della proprietà di immobile non opponibile alla
massa dei creditori dell’alienante fallito perchè non trascritto prima della dichiarazione di fallimento).
È dunque condivisibile l’affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui l’inopponibilità del titolo
alla massa dei creditori del fallito “non esclude il valore iniziale (e nei confronti di tutti quelli che
potenzialmente subiscono gli effetti dell’usucapione: compreso il curatore del fallimento
dell’alienante) che lo stesso di per sè ha quale mero fatto storico che dimostra (salvo prova contraria)
la data di inizio del possesso da parte dell’acquirente”.
E ciò, senza considerare che la curatela ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il possesso della Signora P. uti domina (anche della
quota ideale di cui il marito era titolare) durava da più di venti anni (data di inizio: (OMISSIS)) prima
della dichiarazione di fallimento (in estensione) del marito (17 luglio 2014) 3. Con il secondo motivo
la sentenza è dalla ricorrente ritenuta nulla, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per assenza
di pronuncia sull’appello incidentale proposto da essa ricorrente per la riforma della sentenza di primo
grado, nella parte in cui ebbe a dichiarare inammissibile la domanda, riconvenzionale, volta a ottenere
la cancellazione della trascrizione, eseguita il 26 agosto 2014, del sopra richiamato accordo del 1993
di separazione consensuale fra i coniugi M. e P., omologato dal Tribunale di Firenze.
4. La censura è inammissibile per mancanza di interesse a proporla, in quanto: il rigetto del primo
motivo di ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui
contiene l’accertamento di avvenuto acquisto da parte della Signora P. della proprietà dell’immobile
in discorso per usucapione; la L. Fall., art. 45, afferma l’inefficacia assoluta nei confronti dei creditori
dell’imprenditore fallito delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (fra le quali
è da ricomprendere, ai sensi dell’art. 2657 c.c., il verbale di separazione consensuale fra coniugi,
contenente trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti reali sugli stessi, omologato dal tribunale;
in questo senso, cfr.: Cass. n. 10443 del 2019; Cass. n. 27409 del 2019; Cass. n. 4306 del 1997), sì
che per conseguire tale effetto non è appunto necessario cancellare tali formalità, la cui legittimità è
da valutare solo in riferimento alle norme di legge che rispettivamente le governano.
5. Infine, la ricorrente deduce (terzo motivo) che la sentenza ha erroneamente condannato essa
curatela ala pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, in quanto,
“stante la mancanza di ogni liquidità in capo alla Curatela per essere essa ammessa a Gratuito
Patrocinio”, gli errori commessi “in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso” debbono
“necessariamente comportare una revisione della pronuncia in ordine alle spese, con conseguente
annullamento del capo relativo a tale condanna”.
6. Premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento
delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della
lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad
un criterio unitario e globale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte, Cass.
n. 9064 del 2018), il motivo, per come (non linearmente) dedotto è inammissibile, in quanto: sembra
presupporre l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con conseguente non sussistenza di alcuna
censura specifica relativa al capo della sentenza impugnata relativo alla decisione sulle spese
processuali; l’ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato non interferisce
punto sul contenuto precettivo della disciplina del codice di rito relativa alla ripartizione fra le parti
delle spese processuali (il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, del D.P.R. n. 115 del
2002, ex art. 74, comma 2, non vale peraltro ad addossare allo Stato anche le spese che la parte
ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa; cfr., per tutte: Cass. n. 10053 del
2012; Cass. n. 8388 del 2017).
7. In conclusione: il ricorso deve essere rigettato; la curatela ricorrente, soccombente, deve essere
condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da costei anticipate nel presente giudizio di
legittimità nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese anticipate
nel presente giudizio, liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 3.500 per compenso di avvocato,
oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte della ricorrente, se
dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2022

Parto anonimo. Se la madre biologica è deceduta, è tutelato il diritto alla conoscenza delle proprie origini

Tribunale per i minorenni di Potenza, ord. 26 aprile 2022 – Pres. Rel. Montaruli

Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
1) dott. Valeria MONTARULI Presidente rel.
2) dott. Emiliano MISTRULLI Giudice
3) dott. Carmela GENOVESE Giudice On.
4) dott. Gerardo MONTESANO Giudice On.
letti gli atti del fascicolo n. 174/2021 C.C.A.G. relativo all’istanza ex art. 28, comma 7, legge n. 184/83,
avanzata da (…) con atto depositato in data 12.4.2021;
sentito il Pubblico Ministero;
osserva guanto segue.
Con atto depositato in data 12.4.2021 (…) (alla nascita (…), nato a (…) il (…), premesso di essere nato
da donna che al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, chiedeva a questo
Tribunale, previo interpello della madre biologica, di essere autorizzato ad accedere alle
informazioni riguardanti l’identità di quest’ultima, nonché di eventuali fratelli o sorelle biologici.
Dalle indagini espletate è emerso che la madre biologica dell’istante risulta essere deceduta nell’anno
2016.
L’istanza in esame si inserisce nel dibattuto tema del diritto all’accesso alle origini da parte di soggetti
nati da madre biologica che non ha inteso essere nominata al momento della nascita, con la
particolarità che, nella fattispecie, la madre non può essere interpellata, essendo deceduta.
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e delle circostanze della propria nascita
trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale. Tali principi
sono stati affermati dalla giurisprudenza CEDU, da ultimo con sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo del 25 settembre 2012 – Ricorso n. 33783/09-n.33783/09 – Godelli c. Italia, che ha
censurato la vigente disciplina interna dell’anonimato, laddove non dà alcuna possibilità al figlio
adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle
sue origini, non consentendo la reversibilità del segreto. La Corte richiama analoghi precedenti, in
cui si afferma che il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione
della nozione di “vita privata” (Odièvre c. Francia (GC), n. 42326/98, paragrafo 29, CEDU 2003 III, e
Mikulic c. Croazia, n. 53176/99, paragrafo 53, CEDU 2002 I). Nella giurisprudenza costituzionale, la
facoltà della donna di dichiarare nell’atto di nascita di non voler essere nominata è stata riconosciuta
da Corte cost. 5 maggio 1994, n. 171, e da Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425, che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alla previsione dell’intangibilità
della volontà di anonimato della madre biologica. Successivamente, Corte Cost.22 novembre 2013,
n. 278, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 28 legge n. 183/1984 sull’adozione dei minori, in guanto
non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata
nell’atto di nascita, per l’eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio. In
particolare, la Corte ha riconosciuto all’adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato
i profili di irragionevolezza nell’irreversibilità dell’anonimato della madre biologica, prevedendo la
possibilità di un interpello di questa da attuarsi all’interno di un procedimento caratterizzato dalla
massima riservatezza. Viene operata anche dalla nostra Corte la riferita operazione di bilanciamento
tra il diritto della madre all’anonimato, che si fonda «sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato
da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali,
ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la
stessa incolumità di entrambi», e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla
propria storia parentale – atteso che tale «bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti
della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una
persona in quanto tale».
L’importante pronuncia Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, afferma il principio di diritto
per cui, ancorché il legislatore non sia ad oggi intervenuto in adeguamento al principio espresso
nella sentenza della Corte cost. 22 novembre 2013,n. 278, sussiste la possibilità per il giudice, su
richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata, con modalità procedimentali tratte dal quadro normativo
e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee a garantire la massima riservatezza
e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite
insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito
all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
In questo quadro, la Cassazione civile si era già occupata della tematica del parto anonimo con due
pronunce del 2016, con le quali ha affermato che il diritto dell’adottato – nato da donna che abbia
dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, art. 30, comma 1
– ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica
sussiste e può essere concretamente esercitato, anche se la stessa sia morta e non sia possibile
procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando
nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di
assistenza al parto o della cartella clinica di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, a
condizione che i dati personali della defunta siano trattati lecitamente ed in modo tale da non
arrecare un danno all’immagine, alla reputazione o ad altri beni di primario rilievo costituzionale,
ad eventuali terzi interessati. (Cass. civ. sez. 1,9 novembre 2016, n. 22838, Cass. civ. sez. I 26 aprile
2017, Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024). Tali pronunce stabilivano il principio per cui il diritto
dell’adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più
possibile procedere all’interpello della madre naturale. Infatti, lo sbarramento temporale imposto
dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, alla rivelabilità dell’identità della donna che ha scelto l’anonimato
al momento della nascita del figlio, non è temperato, nella specie, dalla possibilità di verifica
dell’eventuale sopravvenuta volontà di revoca della scelta compiuta alla nascita.
Il diritto all’identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche
dopo la morte della madre biologica, non esclude tuttavia la protezione dell’identità “sociale”
costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente
costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato. In particolare, la pronuncia Cass. civ., sez. I,
21 luglio 2016, n. 15024, configura un vero e proprio affievolimento del diritto all’anonimato della
madre, nella misura in cui dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto
all’anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in
generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona
della madre. In questa prospettiva, argomenta la Corte, non è il diritto in sè della madre
all’anonimato che viene garantito, ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza
e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre in vita
può essere, dungue, la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere
anonima, in relazione al venir meno di quell’esigenza di protezione che le ha consentito la scelta
tutelata dall’ordinamento. In termini analoghi si è espressa Cass. civ. sez I 7 febbraio 2018 n. 3004 in
un caso in cui veniva chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino di accedere alle informazioni
riguardanti l’identità dei propri genitori biologici.
Va infine menzionata Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963, per cui l’adottato ha diritto, nei casi di
cui all’art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle
informazioni concernenti non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle
sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento
giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei
soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di
constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto. La Cassazione dà una lettura
estensiva dell’art. 28 comma 5, stabilisce, infatti, che l’«adottato, raggiunta l’età di venticinque anni,
può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici»,
escludendone la natura pleonastica e ritenendo che essa, faccia riferimento a uno spettro più esteso
d’informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell’identità personale, affermando
tuttavia che rispetto ai fratelli tale diritto appare, dunque, affievolito e non ha natura potestativa ed
è sempre subordinato all’interpello.
A fronte di una giurisprudenza di legittimità che riconosce con ampiezza la tutela del diritto
all’identità personale dell’adottato da madre anonima, si è affermata una giurisprudenza di merito
che, in caso di avvenuto decesso della medesima, garantisce tutela ai suoi congiunti, ove esistenti.
In particolare, Trib. Min. Genova 28 novembre 2019 ha ritenuto non accoglibile l’istanza di
autorizzazione ad accedere alle informazioni circa la propria origine, nonché l’identità della madre
biologica che abbia optato per l’anonimato, in caso di morte della medesima, se risulti che la donna
deceduta abbia avuto altri figli, non essendo desumibile il dato se essi siano a conoscenza della
vicenda adottiva, e non potendosi procedere all’interpello degli stessi al solo fine di apprendere la
conoscenza o meno di tale vicenda, perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di
tale dato particolarmente sensibile. La pronuncia in esame costruisce un tipo di bilanciamento
difforme rispetto a quello divisato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, facente riferimento
alla tutela del diritto alla vita privata, ai sensi dell’art. 8 CEDO, dei fratelli biologici, che verrebbe
leso da una non richiesta rivelazione circa un “segreto” così dirompente della propria defunta madre.
Non si ritiene, tuttavia, corretto questo orientamento, in quanto attribuisce, in caso di morte della
madre anonima, un’impropria subvalenza rispetto alla tutela del diritto all’identità personale della
madre anonima, in contrasto con il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale, in caso di
decesso della madre anonima, il suo diritto all’oblio diviene recessivo rispetto al diritto all’identità
personale dell’adottato richiedente.
La posizione soggettiva dei congiunti della madre anonima non trova, invero, specifica tutela nella
disciplina dell’art. 28 della legge n. 184/1983, come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 278/2013 e interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata, ma si
fonda sulla richiamata disciplina generale sul trattamento dei dati personali, che, sulla base dell’art.
5 del Regolamento UE 679/2016, devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato. L’accesso ai dati identificativi della madre anonima deve, dunque,
avvenire senza pregiudizio di “terzi eventualmente coinvolti”, i quali possono legittimamente
vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all’oblio, e, diversamente, a reclamare che l’accesso a
dati avvenga senza cagione di pregiudizio (cfr., sul punto, Cass. civ. 7 febbraio 2018, n. 3004). I rimedi
attraverso cui l’ordinamento tutela gli interessati contro il trattamento illecito dei dati personali,
sono, oltre ai generali rimedi risarcitori, quelli sanzionatori di natura penale di cui agli artt. 167 e
seguenti del Codice della privacy, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera g), del D.L. 8 ottobre
2021, n. 139. Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto richiesta di accedere all’identità dei fratelli. La
richiesta non è accoglibile, non sussistono i presupposti per valutare l’attivazione dell’interpello dei
medesimi, secondo l’interpretazione proposta dalla richiamata sentenza della Cassazione n.
6963/2018, secondo la quale, potrà essere consentito l’accesso ai dati identificativi dei fratelli, soltanto
se questi, appositamente interpellati, prestino il loro consenso. Il caso oggetto di esame nell’unico
precedente della Suprema Corte sul punto attiene infatti ad una fattispecie diversa da quella oggi in
considerazione, relativa a un’istanza di accesso alle origini formulata ai sensi dell’art. 28 comma 5
della legge n. 184/1983, per cui l’adottato, raggiunta l’età di venticingue anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-
fisica. La fattispecie in esame è invece proposta ai sensi dell’art. – 28 comma 7, ovvero nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
In questo caso entra in gioco, sulla base delle pronunce della Cassazione del 2016, il bilanciamento
di interessi rispetto alla protezione dell’identità “sociale” costruita in vita dalla madre che ha scelto
di rimanere anonima. La prassi giurisprudenziale dimostra come sovente le madri anonime
interpellate neghino il consenso alla rivelazione della propria identità per salvaguardare da tale
rivelazione i propri congiunti, i quali ignorano l’esistenza del figlio non riconosciuto dalla madre
deceduta, a differenza che nei casi rientranti nella fattispecie di cui al comma 5, in cui la richiesta di
accesso si riferisce a fratelli consapevoli di essere stati adottati e verosimilmente dell’esistenza di
propri congiunti biologici. Nel caso di specie, dunque, l’esigenza di tutela dell’identità sociale della
madre deceduta, che versa nell’impossibilità di operare la scelta protettiva della sfera personale dei
propri congiunti dalla rivelazione dell’esistenza di un fratello biologico, induce a ritenere non
estensibile a questa fattispecie l’interpretazione evolutiva sposata dall’unico precedente della
Cassazione del 2018.
L’istanza del (…) può dunque essere accolta con riferimento ai soli dati relativi alla madre biologica,
mentre nessuna ricerca (e nessuna informazione) può essere effettuata (o fornita) in relazione ad
eventuali fratelli o sorelle biologici (o altri terzi). L’utilizzo delle informazioni relative all’identità
della madre biologica non può dunque eccedere la finalità per la quale tali informazioni vengono
fornite e delle stesse deve dunque essere fatto un uso corretto e lecito (art. 11 lett. a) D.Lgs. n.
196/2003) e senza cagionare danno, anche non patrimoniale all’immagine, alla reputazione ed ad
altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)
(vedi anche Corte Costituzionale n. 278/2013). Pertanto, al fine di avvalorare, nel caso di specie, il
principio del corretto trattamento dei dati personali, l’istante viene avvertito che non dovrà cercare
di mettersi in contatto con i parenti, potendo altrimenti incorrere nei rimedi risarcitori e sanzionatori
previsti dalla legge per la violazione della tutela dei diritti dei terzi.
P.Q.M.
AUTORIZZA (…) ad accedere alle informazioni relative all’identificazione della madre biologica, con
esclusione di informazioni relative a terzi, informando il medesimo del divieto di ricercare i propri fratelli, e
delle conseguenze sanzionatorie in cui potrebbe incorrere in caso di violazione di questo divieto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, anche in ordine alla comunicazione del
provvedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, nei termini imposti dalla legge.
Così deciso in Potenza il 31 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2022

Matrimonio fra stranieri. In mancanza di scelta, il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato

Tribunale di Modena, sentenza 12 aprile 2022 – Pres. Rel. Di Pasquale

TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. ../2022 promosso dai coniugi:
X (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv…., elettivamente domiciliata in CORSO …MODENA, presso
il difensore avv. …
Y (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ..e dell’avv., elettivamente domiciliato in …RIMINI presso il
difensore avv. …
RICORRENTI
Con l’intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
– vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
– rilevato che l’udienza si è svolta nelle forme della cosiddetta trattazione scritta, come consentito,
quale misura di contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, dall’art. 23 co. 6 D.L. 137/2020
conv. L. 176/2020 e successive proroghe;
che le parti hanno depositato telematicamente dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse
dichiara:
– di essere a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
– di essere stata resa edotta della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi
aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi riconciliare con il coniuge;
– di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
– rilevato che la giurisdizione deve essere determinata in forza di quanto disposto dal Regolamento
CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione indipendentemente
dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in
via residuale. Tale regolamento si applica anche in relazione ai cittadini di Stati terzi, che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio degli Stati membri (cfr. Corte giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo);
– ritenuto che sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. a del Regolamento
2201/2003 in quanto la residenza abituale di entrambi i coniugi è in Italia dove si è svolta la vita
matrimoniale;
– ritenuto che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri
dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro
ordinamento; ciò in applicazione dell’art. 28 l, n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale
di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento: la
trascrizione ha una rilevanza solo dichiarativa nel nostro ordinamento; tale formalità non è elemento
costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all’estero, è valido in Italia sempre
che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. I, n. 569 del
14.2.1975). “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra
cittadini stranieri, la circostanza che l’eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è
stato mai trascritto” (Cass, Civ., Sez. Unite, n. 5292 del 28.10.1985);
– rilevato che la legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in
quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge
richiamata anche se di paesi che non siano membri;
che l’art. 8 prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione
personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l’autorità giurisdizionale…”
– ritenuto che, nel caso in esame, è dunque applicabile la legge italiana, non avendo i ricorrenti
operato una scelta ai sensi dell’art. 5 citato;
– ritenuto che sussista la giurisdizione italiana anche in ordine all’affidamento ed al mantenimento
della prole ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003) ed alle obbligazioni alimentari (art. 3 Regolamento
CE 4/2009);
– visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 12/05/2008, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena;
– viste le conclusioni del P.M., che chiede l’accoglimento del ricorso;
– atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente
del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L. 1.12.1970
n. 898);
– atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
– considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi
riconciliare;
– ritenuta l’equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre; diritto del padre di vedere le figlie quando
vorrà, previo accordo con la madre. I genitori concorderanno con un preavviso di una settimana i giorni e gli
orari in cui le bambine si tratterranno con il padre; – Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori; – a titolo di contributo al mantenimento delle minori
il sig. Y verserà alla moglie la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, obbligandosi, tuttavia, a pagare
il 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche). A decorrere dall’anno successivo alla firma del presente
accordo, l’assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali Istat,
di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai. – Le parti rinunciano a chiedere l’assegno
di mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle esigenze personali di vita;”
– ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di
mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole
stessa ed alle condizioni concrete;
– ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non
economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni
economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
– ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di
legge;
– considerato che l’accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente
superfluo l’ascolto della prole minorenne ai sensi dell’art. 337 octies cod. civ.;
– ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta
e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l’art.4 comma 16° e l’art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l’intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Marocco il 24/08/2000 fra X nata
in MAROCCO il 17/08/1978 e Y nato in MAROCCO il 06/06/1977 alle condizioni sopra trascritte il
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022

Le condotte contrarie ai doveri del matrimonio legittimano la pronuncia di addebito

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 11 maggio 2022 n. 602 – Pres. Parisoli, Giud. Est. Meoli

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli – Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi – Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. …/2021 vertente tra:
TRA
X , con l’avv….;
– RICORRENTE
E
Y;
– RESISTENTE CONTUMACE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
– INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All’udienza del 5/5/2022, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti, rinunciando ai
termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSA
Con ricorso del 30/07/2021, X ha convenuto in giudizio Y per chiedere che sia dichiarata la loro
separazione.
A tal fine ha allegato che le parti hanno tre figli, di cui due minorenni, e che dall’epoca della
separazione non si sono riconciliate.
Ha, inoltre, prospettato che la fine del matrimonio sarebbe stata causata dal marito, che ha
abbandonato la casa coniugale e inflitto alla ricorrente violenze e vessazioni.
Ha, pertanto, chiesto l’addebito della separazione al marito, l’affidamento esclusivo dei figli, e che il
resistente sia condannato a contribuire al mantenimento dei figli A. e F. con l’importo mensile di €
400.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata.
È noto che, ai sensi dell’art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione
in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente
individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono
rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una
sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il
comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di
conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati.
Nel corso del processo, infatti, è emersa l’esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità
da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce
l’indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle accuse mosse dalla
ricorrente al resistente; dall’interruzione della convivenza tra le parti; dal disinteresse mostrato da
parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni
forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro
separazione personale.
2. Richiesta di addebito
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata.
Sul punto, va premesso che l’addebito della separazione è disciplinato dall’art. 151, co. 2, c.c.,
secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio».
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l’accertamento
dell’attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai
doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la
prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l’addebito (cfr. Cass.
2059/2012).
Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha allegato di aver subito violenze dal marito, producendo
copia di un referto medico (doc. 3) e della successiva querela sporta contro di lui (doc. 4).
Dal momento che il resistente non è comparso e non ha giustificato alcun modo le circostanze che
emergono dal referto, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda della ricorrente.
Peraltro, tale domanda potrebbe essere accolta anche semplicemente perché la ricorrente ha riferito
che il marito ha abbandonato la casa coniugale, e il resistente – non costituendosi – non ha potuto
giustificare la circostanza.
Di conseguenza, il Y risulta aver in ogni caso violato l’obbligo di convivenza nascente dal
matrimonio.
3. Affidamento dei figli minori
Ai sensi dell’art. 337- ter, co. I e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di
cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della
loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli».
E noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va
interpretata nel senso che l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola,
derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel
caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere
l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo
diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare
quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il
quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).
Nel caso per cui si procede, vista l’irreperibilità del resistente, occorre disporre l’affido esclusivo alla
madre del figlio Fedi, stabilendo altresì che il padre potrà incontrare il minore solo con
l’intermediazione dei Servizi Sociali.
4. Mantenimento dei figli
Ai sensi dell’art. 337-ter, Co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche
di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice».
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il
padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe
determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato
dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla
norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall’età dei figli e dalle condizioni
economiche della madre.
Di conseguenza, il Collegio ritiene che gli importi, peraltro abbastanza esigui, chiesti dalla ricorrente
(€ 200 per figlio) siano adeguati per una ragazza maggiorenne e un ragazzo di quindici anni.
5. Spese
Le spese vanno poste a carico del resistente, vista la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi;
• addebita la separazione al resistente;
• affida il figlio minore alla madre, stabilendo che le visite paterne siano organizzate a cura e
con l’intermediazione dei Servizi Sociali;
• pone a carico del padre l’obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di
ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento dei figli, somma che andrà
automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat; pone altresì a carico del
padre l’obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo
il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
• condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 100 per spese, €
2.800 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.
Reggio Emilia, 5/5/2022
Il Presidente
Francesco Parisoli
Il Giudice est.
Lorenzo Meoli
Pubblicazione il 11/05/2022