La gelosia può integrare l’aggravante dei motivi futili

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente –
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –
Dott. MANCUSO F.A. Luigi – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. TOSCANI Eva – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO Franca, che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bologna confermava quella
della Corte di Assise di Ferrara che aveva condannato C.S. alla pena dell’ergastolo per il delitto di
omicidio, aggravato dalla relazione affettiva e sentimentale, di F.C., uccisa con ripetuti e violenti
colpi al capo con un mattarello di cucina.
Non è in discussione la responsabilità dell’imputato. La Corte territoriale, rigettando il motivo di
appello che invocava l’applicazione delle attenuante della provocazione, aveva ricostruito il delitto
come frutto di gelosia nei confronti della vittima, preordinato ed eseguito cogliendo di sorpresa la F.,
crollata a terra dopo il primo colpo inferto con il mattarello e ripetutamente colpita anche a terra, fino
a provocare uno sfacelo cranico. Per di più, la donna era stata lasciata a terra in un lago di sangue e
agonizzante e l’imputato le aveva messo in bocca un fazzoletto, rendendole difficile la respirazione.
Erano stati gli operatori del 118 a togliere il fazzoletto dalla bocca della vittima, che era ancora viva
al momento del loro intervento.
Sulla base di quanto rinvenuto sul posto dagli inquirenti, era emerso che C. aveva iniziato ad operare
per occultare il cadavere (erano stati rinvenuti guanti e sacchi e l’imputato si era cambiato d’abito),
salvo rendersi conto che la pattuglia dei Carabinieri che si trovava all’esterno del locale in cui era
avvenuta l’aggressione lo avrebbe visto; l’imputato, allora, aveva preparato la versione di un delitto
frutto della reazione ad un’aggressione da parte della giovane; ma tale versione era stata smentita
dagli esiti della autopsia, che aveva dimostrato che il primo colpo alla testa era stato inferto a sorpresa,
senza alcuna difesa da parte della F..
La Corte territoriale rigettava il motivo di appello con cui la difesa dell’imputato aveva chiesto la
concessione delle attenuanti generiche, sottolineando il dolo intenso dimostrato dalla violenza e dal
numero dei colpi, dimostrazione di una condotta “tanto efferata quanto studiata”, la preordinazione
del delitto, l’intenzione dell’imputato di occultare il cadavere, il pregresso controllo operato sulla vita
sentimentale della giovane, la spiegazione artefatta dei motivi dell’azione criminosa, la crudeltà
dimostrata, la condotta successiva al delitto.
Le dichiarazioni dell’imputato tendevano a ridimensionare la causale del delitto ma integravano una
versione difensiva fallita sul punto dell’esistenza di un dolo d’impeto; non vi era stata ampia e leale
collaborazione e nemmeno resipiscenza da parte dell’imputato.
La sanzione penale massima era ritenuta, quindi, coerente con la gravità dell’azione e con la capacità
a delinquere dell’imputato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di C.S., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Tale diniego era basato su una ricostruzione del fatto dubbia, non supportata da prove certe nè da
meri indizi ma da meri sospetti. Non vi era prova che l’omicidio fosse stato premeditato, nè era emersa
una propensione di C. alla violenza o alla sopraffazione delle donne. L’imputato aveva fornito una
spiegazione del suo comportamento post-factum, nè vi era prova di un tentativo di occultare il corpo
o di inquinare le prove. C. si era consegnato spontaneamente ad una pattuglia dei Carabinieri che si
trovava nelle vicinanze a regolare il traffico; i militari non sapevano nemmeno che egli si trovasse
all’interno del locale.
La difesa ribadisce che l’imputato aveva sempre collaborato con gli inquirenti e aveva mostrato
pentimento.
Inoltre, poichè il movente dell’omicidio era la gelosia nei confronti della F., le attenuanti generiche
avrebbero potuto essere concesse alla luce dell’incapacità dell’uomo di affrontare la fine del rapporto
con la donna, che costituiva un ennesimo fallimento nella sua vita. L’omicidio era conseguenza di
uno scatto di gelosia frutto di un equilibrio psicologico destabilizzato e della perdita di ogni
razionalità: uno stato emotivo fragile e complesso.
Il diniego delle attenuanti generiche creava una disparità di trattamento, equiparando C. ad un crudele
omicida che occulti il cadavere, occulti le prove, nasconda ogni indizio e tenti la fuga.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco, nella requisitoria scritta, conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte territoriale ha fornito ampia e logica motivazione del diniego delle attenuanti generiche,
basandosi sugli elementi indicati dall’art. 133 c.p., e analizzando la gravità del fatto, l’intensità del
dolo, il comportamento dell’imputato durante e dopo l’omicidio e la condotta processuale.
Il ricorrente non fa che proporre considerazioni in fatto, tentando di ricostruire quanto avvenuto in
maniera difforme da ciò che risulta dalla sentenza, senza in alcun modo dimostrare la manifesta
illogicità della motivazione o il travisamento di dati probatori.
La considerazione difensiva, secondo cui la ricostruzione operata dalla Corte territoriale costituisce
soltanto una tra quelle possibili, è generica: la sentenza ricostruisce in dettaglio i fatti e fornisce
adeguata spiegazione della adozione di quella specifica ricostruzione, cosicchè la rappresentazione
astratta di ricostruzioni alternative non integra un motivo ammissibile.
La presentazione del motivo della gelosia in senso favorevole all’imputato come stato emotivo e
passionale che, in qualche modo, può incidere sulla applicazione delle attenuanti generiche – contrasta
con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che ritiene, al contrario, che la gelosia
integri l’aggravante dei motivi futili (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P, Rv. 278082).
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella
presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2022

L’assegno di mantenimento può essere escluso se la convivenza more uxorio ha carattere di stabilità

Cass. Civ., Sez. I, ord., 10 giugno 2022, n. 18862 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Mercolino

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5681/2019 R.G. proposto da:
N.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Scarselli, con domicilio eletto in Roma, via
Cassiodoro, n. 1/a;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 2149/18, depositato il 13 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Guido
Mercolino.
Svolgimento del processo
1. B.G. convenne in giudizio la moglie N.V., per sentir disporre la modifica delle condizioni
economiche stabilite dalla sentenza del 15 luglio 2016, con cui il Tribunale di Lucca, nel pronunciare
la separazione personale dei coniugi, aveva posto a carico dell’uomo, sull’accordo delle parti,
l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia minore ed un assegno mensile di Euro 200,00 per il mantenimento della
donna, dando atto dell’impegno, assunto dai coniugi, di provvedere alla vendita della casa familiare,
assegnata alla N. in qualità di genitore collocatario della figlia, e di utilizzare il ricavato per
l’estinzione di un mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile, nonchè di acquistare un altro
immobile da intestare alla figlia e da adibire ad abitazione della minore e della madre.
1.1. Con ordinanza del 30 marzo 2018, il Tribunale di Lucca rigettò la domanda.
2. Il reclamo proposto dal B. è stato accolto dalla Corte d’appello di Firenze, che con decreto del 13
dicembre 2018 ha revocato l’assegno dovuto per il mantenimento della N. e ridotto ad Euro 400,00
mensili quello dovuto per il mantenimento della figlia.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto insussistente il peggioramento della situazione
economica del reclamante, reputando ininfluente, a tal fine, l’intervenuto decesso di uno dei soci del
laboratorio odontotecnico da lui gestito e la conseguente necessità di provvedere alla liquidazione
della quota sociale in favore dei suoi eredi, dal momento che, oltre ad aver determinato un
accrescimento della quota del B., ed un conseguente incremento della quota di utili a lui spettante,
la predetta liquidazione aveva avuto luogo mediante il ricorso ad un finanziamento bancario, che
non sarebbe stato verosimilmente concesso se, come affermato, l’azienda fosse risultata
effettivamente in crisi.
Quanto alle condizioni economiche della N., la Corte ha ritenuto provato che la stessa aveva
intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale aveva instaurato una
comunione materiale e spirituale di vita, tale da rendere configurabile una coppia di fatto,
indipendentemente dall’insussistenza di una convivenza continuativa. Rilevato infatti che il nuovo
compagno della donna, oltre ad aver pagato la parcella del tecnico incaricato di predisporre la
relazione necessaria per la vendita della casa familiare, aveva sostenuto ulteriori esborsi per
complessivi Euro 5.000,00, ha ritenuto verosimile che lo stesso avesse provveduto anche alle spese
necessarie per gl’innumerevoli viaggi, gite e cene cui aveva partecipato la resistente, la quale non
avrebbe potuto permetterseli, se veramente si fosse trovata in difficoltà economiche. Ha affermato
che tale scelta di vita aveva reciso definitivamente il legame derivante dal matrimonio, ed ha ritenuto
applicabile l’orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, che esclude il diritto
dell’ex coniuge all’assegno in caso di formazione di una nuova famiglia di fatto con un’altra persona,
precisando che a tal fine non è necessaria la prova nè di una coabitazione continuativa, che può
mancare anche nelle coppie sposate, nè di un miglioramento della situazione economica del
richiedente, ma è sufficiente la realizzazione di una nuova comunità di affetti ed interessi economici.
3. Avverso il predetto decreto la N. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi,
illustrati anche con memoria. Il B. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione
dell’art. 156 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la relazione sentimentale
intrapresa da essa ricorrente costituisse un fatto sopravvenuto alla separazione, laddove, come
affermato dallo stesso reclamante nel ricorso introduttivo del procedimento, la convivenza aveva
avuto inizio in epoca anteriore.
1.1. Il motivo è infondato.
La qualificazione della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla ricorrente come fatto
sopravvenuto alla pronuncia della separazione, idoneo a giustificare la cessazione dell’obbligo
dell’intimato di corrispondere l’assegno di mantenimento posto a suo carico, non si pone in alcun
modo in contrasto con il contenuto del reclamo, nel quale, come si evince dal passo riportato a
corredo della censura, il B. non aveva affatto sostenuto che all’epoca della separazione la N.
convivesse more uxorio con un altro uomo, ma si era limitato ad affermare che quest’ultimo era “già
presente nella vita della donna”. La genericità di tale espressione, riferibile tanto a una semplice
frequentazione quanto a un vero e proprio rapporto affettivo o addirittura a una coabitazione,
impedisce di affermare con sicurezza che il reclamante intendesse alludere alla costituzione di un
nuovo nucleo familiare, anzichè all’esistenza di una relazione amichevole o sentimentale, la cui
instaurazione in epoca anteriore alla separazione non sarebbe risultata sufficiente ad escludere ab
origine l’obbligo di contribuzione.
In tema di separazione, e con riferimento all’incidenza di una nuova relazione sentimentale
intrapresa dal coniuge sul diritto all’assegno di mantenimento, questa Corte ha infatti distinto tra il
semplice rapporto occasionale, che non comporta il venir meno del predetto diritto, e la famiglia di
fatto, la cui costituzione esclude l’obbligo dell’altro coniuge di corrispondere l’assegno di
mantenimento, determinandone la cessazione nel caso in cui si verifichi successivamente alla
separazione. Tale distinzione trova giustificazione nel carattere di stabilità che connota il fenomeno
della famiglia di fatto, il quale, determinando l’insorgenza di doveri reciproci di assistenza a carico
dei componenti, conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra gli stessi, tale da
renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto riguarda la tutela dei figli minori che per
quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, ed in particolare con riferimento alla
persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno in questione (cfr. Cass., Sez. I, 10/08/2007,
n. 17643; 29/03/2001, n. 4586; 4/04/1998, n. 3503).
2. E’ invece fondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa
applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c., rilevando che il decreto impugnato non si è limitato ad
escludere il diritto di essa ricorrente all’assegno di mantenimento, ma ha ridotto anche quello dovuto
per la figlia minore, la quale aveva diritto ad essere mantenuta dal padre, indipendentemente dalla
costituzione di una nuova famiglia da parte della madre.
2.1. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prestazione di assistenza
di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere infatti rilievo
soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, che costituiscono uno
dei parametri di riferimento per il riconoscimento e la liquidazione dell’assegno di mantenimento in
suo favore, ma non può incidere sull’obbligo dell’altro coniuge di provvedere al mantenimento dei
figli, che in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, ed è
rivolto a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma
estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, indipendentemente
dall’eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere
necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica (cfr. Cass., Sez. I, 3/08/2007, n. 17043;
24/02/2006, n. 4203; 26/03/2004, n. 6074).
3. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 156 c.c.,
censurando il decreto impugnato per aver ritenuto applicabile l’orientamento giurisprudenziale in
tema di assegno divorzile, senza tener conto delle differenze esistenti tra lo stesso e quello di
mantenimento. Sostiene infatti che, in quanto avente come presupposto la persistenza del vincolo
coniugale e finalizzato al superamento della fase transitoria conseguente alla separazione, l’assegno
di mantenimento ha carattere temporaneo, con la conseguenza che il relativo obbligo non può venir
meno per effetto della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell’avente diritto.
3.1. Il motivo è infondato.
Certamente, non può condividersi il richiamo del decreto impugnato al principio, più volte ribadito
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di divorzio e peraltro rimesso recentemente in
discussione, secondo cui la costituzione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia, ancorchè di
fatto, comportando la rescissione di ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita che ha
caratterizzato la precedente fase di convivenza matrimoniale, fa definitivamente venir meno ogni
presupposto per la riconoscibilità dell’assegno, con la conseguenza che il relativo diritto non entra
in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2466; Cass.,
Sez. I, 3/04/2015, n. 6855). Indipendentemente dagli sviluppi della segnalata rimeditazione, tale
richiamo non tiene conto delle profonde differenze esistenti tra l’assegno divorzile e quello di
mantenimento, a cominciare dal relativo fondamento, costituito nel primo caso dalla solidarietà
post-coniugale, che postula l’intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale, e nel secondo dalla
persistenza di tale vincolo, la quale implica, per converso, la conservazione degli effetti del
matrimonio, nei limiti in cui gli stessi risultino compatibili con la cessazione della convivenza, sì da
potersi affermare che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento costituisce una
continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall’art. 143 c.c.. Diversi
sono d’altronde i presupposti e i criteri di commisurazione dei due assegni, costituiti per quello
divorzile dall’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge e dall’impossibilità
di procurarseli per ragioni obiettive, da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati previsti dalla L.
1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21234; 23/01/2019, n. 1882), e per quello di mantenimento dall’indisponibilità di mezzi
idonei ad assicurare al richiedente la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della
convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 2/02/2020, n. 5605; 16/05/2017, n. 12196; Cass., Sez. VI, 24/06/2019, n.
16809), sicchè anche la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che
integra un momento comune della valutazione preordinata al riconoscimento dei relativi diritti,
s’inquadra in ciascuno dei due casi in una prospettiva diversa.
Sono proprio le segnalate differenze esistenti tra i due istituti ad aver indotto questa Corte ad
escludere, in sede di separazione, che l’instaurazione di una nuova convivenza da parte di uno dei
coniugi determini la perdita automatica del diritto all’assegno di mantenimento, e ad evidenziare
conseguentemente la necessità, a tal fine, di un accertamento non solo in ordine alla stabilità della
relazione, ma anche alla consistenza e continuità dell’apporto economico fornito dal convivente al
coniuge avente diritto all’assegno. Se per un verso, infatti, è stata ribadita la rilevanza della famiglia
di fatto, tutelata dall’art. 2 Cost., quale formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la
personalità dell’individuo, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, per altro verso
è stata evidenziata la particolarità del contesto in cui tale decisione viene assunta, caratterizzato dalla
persistenza del vincolo coniugale e dalla reversibilità della scelta di porre fine alla convivenza con il
coniuge: si è infatti osservato che, in quanto presa da una persona che è ancora coniugata, in una
fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi,
la decisione d’instaurare un nuovo rapporto non può considerarsi sempre espressione di una
compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della
convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di reciproca assistenza morale e materiale;
si è quindi affermato che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento può essere escluso o
dichiarato cessato solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza
more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuatività ed effettiva progettualità
di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano
messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/ 2018, n. 32871;
27/06/2018, n. 16982). E’ stato altresì precisato che, configurandosi la convivenza stabile e
continuativa del coniuge avente diritto con altra persona come fatto impeditivo o estintivo del diritto
all’assegno, l’onere di fornire la relativa prova incombe all’altro coniuge che si opponga al
riconoscimento di tale diritto o chieda dichiararsi cessato il relativo obbligo, mentre resta ferma la
facoltà del richiedente di allegare e provare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non
influisce in senso migliorativo sulle sue condizioni economiche, risultando i suoi redditi
complessivamente inidonei a garantirgli la conservazione del tenore di vita precedentemente
goduto (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982).
Tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non possono
ritenersi violati dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo richiamato in linea generale
l’orientamento giurisprudenziale che propugnava l’automatismo della perdita dell’assegno in caso
di costituzione di una famiglia di fatto, ha proceduto all’accertamento in concreto delle condizioni
necessarie per la cessazione del relativo obbligo, individuandole nel rapporto sentimentale
instaurato dalla ricorrente con un altro uomo e nel contributo economico fattivo da quest’ultimo
fornito al menage familiare della nuova coppia, ritenuti idonei a rescindere ogni collegamento con
il tenore di vita goduto dalle parti nel corso della convivenza matrimoniale.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 156 c.c.,
nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, rilevando che, ai fini
dell’esclusione del diritto all’assegno, il decreto impugnato si è limitato a dare atto della mera
instaurazione di una convivenza, astenendosi dal verificare se la stessa avesse comportato la
costituzione di una famiglia di fatto, contraddistinta dall’elaborazione di un progetto di vita comune
e da un rapporto consolidato e protrattosi nel tempo, e se la convivenza avesse inciso positivamente
sulle condizioni economiche di essa ricorrente.
4.1. Il motivo è fondato.
Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, nonostante il richiamo
all’orientamento giurisprudenziale che subordinava la perdita del diritto all’assegno alla
costituzione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, da parte dell’avente diritto, ha ritenuto
superflua, a tal fine, la mancata instaurazione di un rapporto di coabitazione tra la ricorrente e
l’uomo a cui si è legata, affermando che la convivenza continua sotto lo stesso tetto non costituisce
l’unico indice idoneo ad evidenziare l’esistenza di una relazione sentimentale stabile, tale da
allentare o recidere il legame con il coniuge, e quindi da comportare il venir meno dei presupposti
per il mantenimento.
Come si è detto, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nell’escludere ogni automatismo tra
l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno, ha posto in
risalto l’esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuatività,
astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si
accompagni l’elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi
bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello
familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita
precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e
spirituale di vita che, dando luogo all’assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale
da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l’esistenza di una famiglia di fatto, non
configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l’assenza di obiettivi condivisi e relazioni
comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione
di un durevole consorzio. Nell’ambito del relativo accertamento, l’instaurazione di un rapporto di
coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l’unico indice dell’avvenuta
costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del
quale può farsi a meno soltanto a fronte dell’accertata sussistenza degli altri elementi che
contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in
comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre. In contrario,
non può ritenersi pertinente l’osservazione del decreto impugnato, secondo cui la coabitazione
continuativa non costituisce un dato imprescindibile neppure nel matrimonio, potendo la sua
mancanza trovare giustificazione nelle più diverse esigenze, e dovendo comunque essere intesa, in
difetto di elementi contrari, come espressione di una scelta della coppia di per sè inidonea ad
escludere la comunione spirituale e materiale tra i coniugi: tale affermazione, desunta da un
precedente di questa Corte che, in tema di separazione, ha escluso la necessità della pregressa
convivenza tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore di uno di
essi (cfr. Cass., Sez. I, 22/09/2011, n. 19349; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 19/11/2003, n. 17537;
4/04/1998, n. 3490), trova infatti giustificazione nella considerazione che la mancata instaurazione o
la cessazione della convivenza tra i coniugi non impediscono rispettivamente l’insorgenza e la
permanenza dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio; essa non è quindi riferibile sic et
simpliciter alla famiglia non fondata sul matrimonio, nella quale l’assunzione dei doveri reciproci di
assistenza morale e materiale da parte dei componenti costituisce l’effetto non già di un atto
giuridico fondante del vincolo, ma del rapporto stesso nella sua dimensione fattuale, quale si
desume da una pluralità di elementi, tra i quali, come si è detto, è destinata ad assumere un
particolare valore proprio la coabitazione.
Non merita pertanto consenso il decreto impugnato, nella parte in cui, a fronte dell’accertata
conservazione di distinte residenze da parte della ricorrente e dell’uomo con cui ha instaurato una
nuova relazione sentimentale, ha omesso di procedere a qualsiasi verifica in ordine all’effettiva
sostanza del rapporto intercorrente tra gli stessi, ed in particolare al loro comune intento di dar vita
ad una stabile comunione di vita; ai fini dell’affermazione dell’avvenuta costituzione di un nuovo
nucleo familiare da parte della N., la Corte d’appello si è infatti accontentata della prova di
circostanze idonee al più ad evidenziare un’assidua frequentazione ed un legame affettivo con il
nuovo compagno, quali i frequenti viaggi all’estero compiuti insieme, la partecipazione a gite e cene
e la sopportazione da parte dell’uomo delle relative spese, nonchè di quelle per la predisposizione
della relazione tecnica necessaria per la vendita della casa familiare, senza domandarsi neppure se
l’accollo di tali oneri economici costituisse manifestazione della volontà di contribuire in senso più
ampio al mantenimento della ricorrente, e quale fosse l’apporto personale o economico fornito da
quest’ultima a fronte di tali erogazioni.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente
rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche
al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa il decreto impugnato,
in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella ordinanza.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022

Gelosia e comportamenti ossessivi configurano il reato di stalking

Cass. Pen., Sez. V, sent., 15 giugno 2022, n. 23366 – Pres. Palla, Cons. Rel. Belmonte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
Dott. BELMONTE T. Maria – rel. Consigliere –
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE di APPELLO di TORNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
SERRAO D’AQUINO Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udienza tenutasi ai che sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8.
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del G.U.P.
del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato M.R. colpevole di atti persecutori ai danni
di A.S., con cui aveva avuto una relazione sentimentale, condannandolo alla pena di giustizia, con
le statuizioni in favore della parte civile.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge
un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità.
Sostiene che la sentenza impugnata non ha adeguatamente scrutinato l’evento del reato, omettendo
di replicare alle doglianze dell’appellante, e fornendo una motivazione contraddittoria, laddove ha
individuato nella persona offesa la vittima di atti persecutori, pur dando atto della reciproca
conflittualità e gelosia.
Motivi della decisione
1.II ricorso è inammissibile, vuoi perchè finalizzato a una diversa, quanto inammissibile,
ricostruzione in fatto, sia perchè reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell’appello, e
da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come
richiede l’art. 581 c.p.p., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente
dell’art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,
Rv. 255568; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).
2. Omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha ben
spiegato le ragioni per cui la versione dell’imputato – tendente a sminuire i fatti e a ricondurli
nell’ambito di un rapporto sentimentale fortemente conflittuale – sia smentita dagli altri risultati
istruttori. La Corte di appello ha individuato la causa scatenante della condotta dell’imputato nella
asfissiante gelosia dell’uomo, e nel desiderio di possesso manifestatosi attraverso condotte ossessive
e minacce anche di morte fino alla lite con il nuovo compagno della donna, a seguito della quale M.
venne arrestato.
3.Parimenti puntuale lo scrutinio dell’evento del reato, in relazione al quale la sentenza impugnata
ha posto in luce lo stato di ansia, la preoccupazione, la condizione di prostrazione nel quale era
caduta la persona offesa a seguito della condotta petulante, molesta, asfissiante dell’imputato, anche
connotata da angherie, come quando la donna si vide costretta a chiudersi nell’auto per sfuggire alle
minacce del ricorrente, armato di un coltello. D’altro canto, la Corte di appello ha anche dato atto
del cambiamento di abitudini della persona offesa, in tal senso venendo in rilievo il cambio del
numero di utenza cellulare, il trasferimento presso amici e parenti, anche in (OMISSIS), da
(OMISSIS), e finanche la perdita del lavoro, quale conseguenza della condotta dell’imputato che
impediva alla persona offesa di andare a lavorare. Non è superfluo ricordare che, ai fini della
configurabilità del reato di atti persecutori, trattandosi di delitto che prevede eventi alternativi, la
realizzazione di ognuno di essi è idonea ad integrarlo, e che la prova dell’evento non può che essere
ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, atteso che non può scandagliarsi
diversamente “il foro interno” della vittima. Assumono allora importanza, ai fini della prova, sia le
dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i “comportamenti conseguenti e successivi alla
condotta posti in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta
idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di
luogo e di tempo in cui è stata consumata” (Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, Rv. 252314).
4.Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a
sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno
schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla
aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n.
28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109;
vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione
conforme ai criteri fissati dall’art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica
della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157),
le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel
segno, laddove fanno riferimento alla gelosia della persona offesa e a un suo atteggiamento
ambivalente, e non si rivelano idonee a scardinare la ratio decidendi della sentenza, che ha tratto la
sussistenza del delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. da una compiuta ricostruzione della condotta
dell’imputato, prendendo in considerazione la condizione della persona offesa e il contesto di
riferimento.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si
stima equo liquidare in Euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente
provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022

Fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona non integrano il delitto di maltrattamenti i famiglia

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 03 giugno 2022, n. 21646; Pres. Fidelbo, Rel. Cons. Capozzi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIORGI Maria Silvia Consigliere – N. 446 –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 08/02/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOROSINI
Piergiorgio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in
data 24 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nei confronti di R.A. con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere
in relazione al delitto di cui agli art. 81 cpv., art. 572 c.p., commi 1 e 2, ai danni dei genitori.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:
2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 572 c.p., comma 2, in relazione all’assenza di qualsiasi
riferimento all’uso di armi per la commissione del reato, non bastando al riguardo il solo rinvenimento
del coltello a serramanico e di un taglierino.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 572 c.p., e 273 c.p.p. in relazione alla ritenuta gravità
indiziaria mancando una abituale condotta vessatoria, essendosi travisate le dichiarazioni dei familiari
che in effetti si sono riferiti ad un ristretto periodo temporale (a far data dal 31 dicembre 2021)
riferendo genericamente di atteggiamenti aggressivi e di due soli specifici episodi – avvenuti il 19
gennaio 2022 ai danni del padre ed il 20 gennaio 2022 ai danni della madre. In ogni caso, le stesse
dichiarazioni palesano l’assenza di uno stato di soggezione dei due genitori nei confronti del figlio,
del quale è evidenziata una condizione di sofferenza psichica e di cattivo uso degli psicofarmaci,
assunti unitamente ad alcool e probabilmente a stupefacenti.
2.3. Con il terzo motivo, manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge in
relazione alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, non essendosi tenuto conto
delle contingenze del caso ed il precario stato di salute del ricorrente, non potendosi desumere il
pericolo di reiterazione del reato e la adeguatezza della massima misura dalla reazione avuta in sede
di arresto, soprattutto considerando questo quale effetto della denuncia dei propri familiari.
3. Il procedimento si è svolto ai sensi del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, art. 23, commi 8 e 9, conv.
in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato sull’assorbente fondatezza del secondo motivo.
Ritiene questa Corte che il Tribunale, nel valutare le dichiarazioni dei familiari del ricorrente ha
mancato di considerare la necessità di individuare la abitualità della condotta maltrattante ed il
conseguente stato di soggezione nelle parti offese necessari a configurare l’elemento oggettivo del
reato in questione, non bastando al riguardo l’enunciazione del solo principio di legittimità che esclude
la non necessità a riguardo di un tempo prolungato, senza però una puntuale verifica fattuale dei
termini oggettivi della vicenda che, secondo quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, si
è manifestata dopo il 31 dicembre 2021 ed a seguito del coinvolgimento del ricorrente in un incidente
stradale, emergendo conclusivamente venti giorni dopo con le dichiarazioni rese alla p.g. alle quali
ha fatto seguito la restrizione del ricorrente.
Rispetto a tale ineludibile esigenza risulta, invero, approssimativa la disamina condotta dal Tribunale
del contenuto delle predette dichiarazioni – che come risulta dalle ampie allegazioni difensive
richiamano piuttosto minacciosi diverbi tra il ricorrente – già in cura per patologia psichiatrica e
sottoposto anche a trattamenti sanitari obbligatori – ed i genitori, scaturiti dai rimproveri di questi
ultimi al primo e verificatisi soprattutto tra il 19 ed il 20 gennaio 2022, appuntandosi piuttosto la
motivazione del Tribunale sulle preoccupazioni che l’atteggiamento aggressivo palesato dal ricorrente
ha ingenerato nei familiari, ancorchè non attinti – come la sorella – da condotte aggressive. Nè a dare
spessore indiziario soccorre il richiamo operato dal Tribunale al solo rinvenimento del coltello a
serramanico e del taglierino indosso al ricorrente, senza che ad essi le dichiarazioni dei familiari
facciano in qualche modo mai riferimento.
Invero, secondo consolidato orientamento nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’oggetto
giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da
comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle
persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un
rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene
protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità
personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità
del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad
imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003
Rv. 226794 Caruso) essendosi spiegato in motivazione che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali
della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti
interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano
la propria autonomia di reati contro la persona. Cosicchè, come è stato più di recente ribadito, ai fini
della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti
che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo
una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Conf. Sez.6, n.
8953/1984, Rv.166250). (Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018 Ud. (dep. 2019) Rv. 275033).
4. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi
dell’art. 309 c.p.p., comma 7. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2022

Azione di simulazione del matrimonio e decesso del convenuto.

Cassazione civile sez. I – 01/06/2022, n. 17909. Pres. GENOVESE, Rel. TERRUSI.
Fatto
La corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la
domanda di F.M.F. avente a oggetto l’annullamento, per simulazione ex art. 123 c.c., del
matrimonio contratto con A.B.L. il (*).
Ha ritenuto non provato l’accordo simulatorio, tenuto conto della non univocità e della
polivalenza delle dichiarazioni testimoniali anche a proposito delle motivazioni che avevano
portato all’interruzione della convivenza tra i coniugi.
Ha osservato che sia la breve durata di tale convivenza, durata solo due mesi, sia il modesto
numero di invitati al matrimonio (meno di dieci), sia la semplicità del festeggiamento, non
potessero considerarsi circostanze indicative di un accordo diretto a non dare esecuzione al
complesso di diritti e doveri nascenti dall’atto.
F. ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
Hanno replicato con controricorso P.A.S. e S.A., genitori ed eredi di A.B.L. deceduta dopo la
notifica del ricorso per cassazione.
Motivi
I. – Col primo motivo il ricorrente assume che la sentenza avrebbe errato nel non ravvisare
l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e art. 2697
c.c. in quanto la corte territoriale, interpretando correttamente le citate norme, avrebbe
dovuto desumere che il giudizio d’appello ha le caratteristiche dell’impugnazione a critica
vincolata e che in esso l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto alla domanda
d’appello, sicché su di lui, e non sulla controparte (come invece detto dalla sentenza
impugnata), ricadrebbe l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame.
II. – I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Innanzi tutto è da osservare che l’appello della P., la cui parte saliente è trascritta nel ricorso e
la cui consistenza questa Corte è in grado di verificare direttamente essendosi al cospetto della
denunzia di un vizio processuale, non era affatto generico.
L’appellante aveva sottoposto a critica l’esito della valutazione probatoria che aveva indotto il
giudice di primo grado a ritenere provato l’accordo simulatorio.
Tanto basta a far ritenere l’appello ammissibile.
L’art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, mediante confutazione delle ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Tale giudizio – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo –
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Sez. U n.
27199-17).
Ne segue che in nessun modo può seguirsi l’assunto per cui sarebbe stato onere dell’appellante
dare la prova contraria di ciò che era stato affermato nella sentenza di primo grado a
proposito dell’accordo simulatorio del matrimonio.
La posizione delle parti rispetto a una domanda di simulazione non muta per il fatto che si
tratti della fase d’appello, considerato che l’appello è impugnazione interamente sostitutiva.
In caso di domanda diretta a fare accertare la simulazione, l’onere della prova incombe
sempre su chi la simulazione abbia dedotto.
III. – Pure i motivi terzo e quarto possono essere esaminati unitariamente.
Vi si deduce: (i) nel terzo, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione o falsa applicazione
degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. a proposito della ritenuta inesistenza dell’accordo simulatorio;
(ii) nel quarto, la violazione delle medesime norme e, di nuovo, l’omesso esame di fatti decisivi
a proposito della valutazione della convivenza dopo il matrimonio.
I motivi sono all’evidenza inammissibili poiché si risolvono in altrettante censure in fatto circa
l’esito della valutazione probatoria, e segnatamente della prova orale: valutazione
istituzionalmente rimessa al giudice del merito e nella specie compiutamente e idoneamente
motivata.
IV. – Il quinto motivo, riguardante la consequenziale sorte delle spese del grado d’appello,
resta assorbito.
V. – La costituzione quali eredi dei genitori della P. è rituale, essendo legittimata dall’art. 127
c.c.
Questa norma, così come consente al terzo portatore di interesse, che sia anche erede di chi
abbia impugnato il matrimonio, di proseguire l’azione esperita dal de cuius quando il giudizio
è già pendente alla morte dell’attore (per riferimenti, v. Cass. n. 33409-21), così per identica
ratio autorizza il medesimo erede a resistere all’azione proposta contro il de cuius prima della
morte di questi.
Al rigetto del ricorso deve quindi conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nei confronti dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in
5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese
generali nella massima percentuale di legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli
altri dati significativi.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 19 maggio 2022

Adozione per i minori se i genitori mostrano poco interesse

Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 6 giugno 2022, n. 18071 – Pres. Rel. Giacinto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. …/2020 proposto da:
S.S., rappresentato e difeso dall’avv…., giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
SA.ST., s.s.s. E S.I., rappresentati e difesi dall’avv…., nella qualità di curatore speciale dei minori,
giusto decreto di nomina del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila del 10.05.2018, elettivamente
domiciliati presso il suo studio in L’Aquila, Via…;
– controricorrenti –
e contro
i coniugi affidatari dei minori Sa.St., s.s.s. e S.I., rappresentati e difesi dall’avv. …giusta procura in
calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del suddetto difensore
all’indirizzo pec: clorinda.dellipaoli.pecordineavvocatilaquila.it;
– controricorrenti –
e contro
B.L.G.I., rappresentata e difesa dall’avv…., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del
suddetto difensore all’indirizzo pec: deberardis.valeria.pec-avvocatiteramo.it;
– intimata –
SINDACO DI (OMISSIS), in qualità di tutore provvisorio dei minori, elettivamente domiciliato preso
il domicilio digitale all’indirizzo pec: (OMISSIS)teramo(OMISSIS);
– intimato –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
L’AQUILA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2020 della Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione civile per i minorenni,
pronunciata nell’ambito del procedimento r.g. …/2019, pubblicata il 10.09.2020 e comunicata via pec
il 10.09.2020;
letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dal ricorrente, con la quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila con sentenza n. …/2019 del 07.11.2019, depositata il
14.11.2019, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori SA.ST. (nato il (OMISSIS)), s.s.s. (nato il
(OMISSIS)) e S.I. (nata il (OMISSIS)), dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei
sig.ri S.S. B.L.G.I., con divieto di qualsivoglia contatto, anche telefonico, con i figli e confermando
l’affido dei minori al Servizio Sociale del Comune di (OMISSIS) e la nomina del curatore speciale
dell’avv. Simona Fiorenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il S.S. che ha chiesto la revoca dello stato di adottabilità
dei minori e di disporre in suo favore l’affidamento esclusivo dei minori; la B.L.G.I. ha aderito
all’appello, mutuandone le motivazioni. Per i minori si è costituito in giudizio il curatore speciale,
mentre i coniugi affidatari si sono costituiti a mezzo di atto di intervento volontario.
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 15/2020 del 10.09.2020, ha respinto gli appelli e ha
confermato la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.S., affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso SA.ST., s.s.s. E S.I., rappresentati dal curatore speciale avv. Simona
Fiorenza, e i coniugi affidatari dei minori, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dell’avverso
ricorso.
Non hanno spiegato difese la sig.ra B.L.G.I., madre dei minori, e il SINDACO DI (OMISSIS), intimato
quale tutore provvisorio dei minori.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila non ha svolto difese.
Motivi della decisione
che:
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del
1983, art. 15, poichè lo stato di adottabilità è stato dichiarato in assenza dei presupposti
espressamente previsti dalla legge.
Il ricorrente eccepisce in particolare l’assenza di prova nel giudizio di merito della mancanza di
assistenza materiale o morale da parte dei genitori nei confronti dei minori nonchè l’assenza della
dimostrazione della irrecuperabilità della capacità genitoriale.
La censura è inammissibile in quanto è volta a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e
probatorie svolta dalla Corte di Appello e in particolare la valutazione dell’indagine svolta dal c.t.u.
in ordine alla mancanza di assistenza morale e materiale e l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali
da parte del ricorrente. Il predetto apprezzamento è un’attività riservata al giudice del merito, cui
compete la valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato, sulla base delle relazioni svolte dai servizi sociali,
che i diversi progetti di recupero delle capacità genitoriali non sono stati portati a termine da
nessuno dei due genitori e che entrambi hanno mostrato poco interesse circa la possibilità di
incontrare i propri figli, non presentandosi agli appuntamenti sulla base di scuse che la Corte ha
ritenuto “puerili”. In particolare, il ricorrente non si è mai sottoposto regolarmente alle prescritte
valutazioni del SERD, nonostante tale monitoraggio fosse necessario per poter incontrare i figli.
La Corte ha rilevato che “tale comportamento abulico, non collaborativo e privo di progettualità, ha
fatto sì che non siano state colmate, neppure parzialmente, le carenze che i SS avevano individuato
già all’inizio dell’osservazione della famiglia: tant’è che quelle stesse carenze sono state riscontrate
anche dal c.t.u. a luglio del 2019”.
Proprio sulla base della relazione depositata dal c.t.u., la Corte ha rilevato che non era ravvisabile
alcun miglioramento che potesse rendere possibile una positiva previsione circa i tempi necessari ai
genitori per il pieno recupero della genitorialità, stante l’assenza, da parte loro, di un effettivo
affidamento ed una proficua collaborazione con i servizi del territorio. Inoltre, sempre facendo
riferimento a quanto esposto nella relazione del c.t.u., la Corte ha rilevato l’esistenza di un forte
patimento psicologico dei minori causato dai comportamenti dei genitori che giustificava l’urgenza
che i minori venissero accolti in una nuova famiglia.
In considerazione delle citate valutazioni, la Corte di Appello ha rigettato gli appelli proposti con
provvedimento adeguatamente motivato.
Pertanto, il motivo di ricorso in esame è inammissibile, in quanto chiede sostanzialmente a questa
Corte una lettura delle risultanze istruttorie e probatorie diversa da quella già fornita dal giudice di
appello.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e
332 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 29 Cost., degli artt. 30 e 31 Cost.,
nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Cedu.
La suddetta censura è inammissibile in quanto si limita a denunciare in modo generico la violazione
e falsa applicazione di norme senza dedurre in maniera specifica le affermazioni di diritto contenute
nella sentenza impugnata che contrastano con le norme che si ritengono violate.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte: “Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione
dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e
soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente
dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo
alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della
lamentata violazione” (Cass. civ. sez. 1 n. 16700 del 05.08.2020; Cass. civ. sez. 1 n. 24298 del
29.11.2016; Cass. civ. sez. n. 5353 del 08.03.2007).
Nell’esposizione del motivo in esame, la parte ricorrente non confuta le argomentazioni della
sentenza impugnata spiegando in quali termini si possa ravvisare una violazione, ma si limita a
riprodurre genericamente le doglianze formulate. Le censure espresse con il motivo sono, quindi,
prive del carattere della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
Il ricorso pertanto va rigettato, in considerazione della natura della controversia che coinvolge diritti
fondamentali delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione del presente provvedimento sia omessa
l’indicazione delle generalità e degli altri elementi identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2022

Valido il contratto vitalizio di mantenimento.

Tribunale di Benevento 2 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento
II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
nullità di contratto di cessione di bene immobile – simulazione
TRA
DO. FE., DO. LU., DE LU. AN. E DE LU. EM., rappresentati e difesi
dall’avv. Ma. Sp., come da procura in atti;
ATTORI
E
CA. TE., PA. EM. E PA. MA.,
rappresentati e difesi dall’avv. An. Le., come da procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2/3/2020 gli attori in epigrafe esponevano di essere tutti eredi
legittimi di Do. Ma., nata a (omissis) il (omissis), nubile, deceduta in (omissis) il (omissis), essendo
Do. Fe. e Do. Lu. fratelli della de cuius, De Lu. An. e De Lu. Em. nipoti della de cuius, in quanto
figli della sorella Do. Am., deceduta in (omissis) in data (omissis). Deducevano che Do. Ma., con
atto per No. Sa. Sa. del (omissis), Rep. n. (omissis), Racc. n. (omissis), sottoscritto in (omissis) alla
C.da (omissis), presso l’abitazione di Ca. Te., cedeva e trasferiva, riservandosi l’usufrutto vitalizio, a
Ca. Te., la quale accettava ed acquistava non per sé stessa, bensì a favore dei costituiti terzi
beneficiari Pa. Ma. e Pa. Em., la nuda proprietà del fabbricato urbano per civile abitazione
composto da otto vani distribuiti tra i piani seminterrato, rialzato e terra, con piccola corte
circostante. Nel rogito era scritto che il pagamento della somma di Euro ventimila, si compensava
legalmente, con il credito vantato da essa Ca. Te. nei confronti della cedente, per spese tecniche, di
manutenzione e miglioramento dell’immobile oggetto del contratto e per l’assistenza prestata per
circa anni quindici da essa Ca. Te. nei confronti di Do. Ma., il tutto con rilascio di reciproca
quietanza. La Ca. Te. assumeva l’obbligazione nei confronti della cedente di continuare a
mantenerla vita sua natural durante, sia direttamente che indirettamente, provvedendo alla cura della
persona con somministrazione di tutto quanto necessario per i suoi bisogni (vitto, alloggio,
medicinali, vestiario, cure mediche, ivi compreso anche le spese funerarie) e tutto quant’altro
necessario per una decorosa assistenza. Ai fini di determinazione dell’imposta di registro, il valore
dell’immobile veniva in atto indicato in Euro 37414,00. Gli attori allegavano che l’immobile oggetto
di trasferimento era pervenuto alla cedente, Do. Ma., mediante atto di mantenimento vitalizio
oneroso stipulato in data (omissis), da quest’ultima e sua madre Pa. Ad., madre degli attori Do. Fe. e
Do. Lu. e nonna degli attori De Lu. An. e De Lu. Em., ed era stata l’abitazione familiare dei Do.,
costruita con l’aiuto economico di tutti i componenti dell’originario nucleo familiare e l’immobile
era stato poi acquisito dalla sorella nubile Do. Ma. che era l’unica rimasta residente in (omissis) e
convivente con la mamma Pa. Ad.. Gli attori argomentavano che l’atto notarile in questione andava
inquadrato come “contratto atipico di mantenimento”, per la cui validità doveva esserci da una parte
una proporzionale situazione di incertezza tra il vantaggio e la correlativa perdita economica,
dall’altra l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, in mancanza della quale il
contratto era da ritenersi nullo per difetto di causa. Aggiungevano che nella fattispecie la Do. Ma.,
al momento del contratto, aveva già raggiunto la considerevole età di (omissis) anni e versava in
precarie condizioni di salute e di fatto decedeva dopo soli due mesi dalla stipula del rogito. Inoltre
godeva di una sufficiente posizione economica e patrimoniale essendo titolare di pensione e,
pertanto, era in grado di provvedere a se stessa e alla proprietà con i propri mezzi e l’immobile
ceduto aveva un valore venale ben superiore a quello dichiarato in atto. Per tali motivi essi attori
chiedevano al giudice di accertare e dichiarare la nullità dell’atto per No. Sa. Sa. del (omissis), Rep.
n. (omissis), Racc. n. (omissis), per difetto di causa stante l’assenza di aleatorietà e proporzionalità
tra le prestazioni dei contraenti; in via subordinata, di accertare e dichiarare che l’impugnato atto era
simulato, in quanto dissimulante una donazione e, per l’effetto, dichiararne la nullità e/o l’inefficacia
e/o l’annullabilità, con ogni conseguenza di legge.
Costituitisi in giudizio, i convenuti Ca. Ta., Pa. Em. e Pa. Ma. deducevano che Ca. Te. ebbe a
prestare assistenza morale e materiale alla Do. Ma. per la durata di anni 15 e, ciò, fino alla sua
scomparsa, nella completa assenza morale e materiale, degli attori, in alcun modo interessatisi alle
necessità della parente, finanche in punto di morte. Oltre alle esigenze di natura quotidiana la Ca.
Te. aveva provveduto a proprie spese, per conto della de cuius, ad innumerevoli e considerevoli
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabile in questione, come la messa in
sicurezza e ristrutturazione dei servizi igienici, delle facciate esterne dello stabile, degli interni per
piano giorno e piano notte, del tetto e dei canali di gronda, nonché alla manutenzione di tutta la rete
fognaria mediante spurgo e sostituzione parziale dei pozzetti in cls e tubazioni esterne, sempre
attinenti al predetto stabile sito in (omissis) alla C. (omissis), foglio (omissis), particella (omissis),
sempre nell’interesse esclusivo della Do. Ma., per la quale aveva affrontato, a differenza degli attori,
le spese per il rito funebre e la successiva tumulazione. Per tali motivi la Ca. Te., a compensazione
delle spese effettuate accettava di acquistare la nuda proprietà dell’immobile, non per sé, ma
beneficiando i suoi due figli Pa. Ma. e Pa. Em., con riserva in favore della Do. Ma. del diritto di
usufrutto perpetuo dello stesso immobile. Rilevavano che il contratto non era affatto simulato né
privo di alea, atteso che la Do. non aveva patologie gravi che potessero far pensare ad una morte
imminente e che l’obbligazione di assistenza materiale e morale assunte dalla Ca., considerato il
pregresso credito maturato ed il valore dell’immobile, non era affatto sproporzionata rispetto alla
cessione della nuda proprietà.
Rigettate le prove orali, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate
le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Giova preliminarmente evidenziare che gli attori nulla hanno eccepito riguardo alla capacità di
intendere e di volere della Do. Ma. e della sua libera volontà negoziale espressa nell’atto impugnato,
peraltro rogato davanti ad un notaio, il quale ha il dovere di accertare la capacità di agire delle parti,
la loro reale volontà negoziale, gli intenti perseguiti con la stipula del contratto. Orbene dall’atto
oggetto di impugnazione emerge in modo chiaro che trattasi di un atto di trasferimento a titolo
oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento vitalizio oneroso, al pari di quello
costituente il titolo di provenienza dell’immobile in capo alla Do. Ma.. Nell’atto si dà atto del credito
maturato dalla Ca. Te. per via dell’assistenza morale e materiale fornita alla Do. Ma. per ben
quindici anni e per le spese di manutenzione dell’immobile dalla stessa affrontate nell’interesse della
cedente. Considerate le notevoli obbligazioni assunte dalla cessionaria, tra cui anche quella di fare
personalmente compagnia alla Do. Ma., e ritenuto il valore dato all’immobile per natura,
classificazione catastale e luogo (paesino di montagna soggetto, come tanti altri paesini isolati, da
crisi demografica, economica e abbattimento dei valori immobiliari), i valori indicati nel rogito non
appaiono affatto sproporzionati e comunque rappresentano una libera e ragionevole espressione
della libera autonomia negoziale delle parti. La stessa età dell’alienante (anni (omissis)) e le sue
condizioni di salute, non lasciavano affatto ritenere che la stessa potesse morire da un momento
all’altro, cosa che è nella natura delle cose per qualsiasi vivente, indipendentemente dall’età. Era
evidente l’intento della Do. Ma. di voler cristallizzare in un atto di cessione onerosa ciò che già da
tempo caratterizzava i rapporti tra lei e la Ca.: da una parte il suo bisogno di cura della persona e di
ogni altra esigenza quotidiana di vita materiale e anche di natura morale, dall’altra la disponibilità
della Ca. a prendersi cura di ogni bisogno della anziana signora, dedizione di durata già
quindicennale e promessa anche per il futuro fino a vita natural durante, ivi compresa quella di farle
personalmente compagnia.
Quindi, l’atto oneroso stipulato non solo aveva il suddetto reale intento negoziale, ma non era affatto
privo di alea, ben potendo la Do. Ma. vivere per almeno dieci e più anni. Peraltro, riguardo alla
domanda subordinata, anch’essa infondata per i motivi predetti, finalizzata ad ottenere una
dichiarazione di simulazione dell’atto in quanto dissimulante una donazione, non si ravvisa negli
attori alcun concreto ed attuale interesse giuridico ad ottenerla, in quanto essi, come parenti
collaterali, non rientrano tra gli eredi legittimari di cui all’art. 536 c.c., per cui non potrebbero
colpire con l’azione di riduzione la fantomatica donazione fatta in vita dalla de cuius, per farla
rientrare nell’asse ereditario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo un valore della
causa tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 tariffe medie (studio Euro 1.620,00 – fase introduttiva
Euro 1.147,00 – trattazione Euro 1.720,00 – decisionale Euro 2.767,00 = 7.254,00), con l’aumento
del 60% per il numero delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Condanna in solido gli attori al pagamento ai convenuti delle spese di giudizio, che liquida in
Euro 11.606,40 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge,
con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Benevento, il 30 gennaio 2022
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022

ILLEGITTIME TUTTE LE NORME CHE ATTRIBUISCONO AUTOMATICAMENTE IL COGNOME DEL PADRE

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 27 aprile 2022
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le
questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano,
nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la
Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune
accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in
mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di
entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della
Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate
illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che
attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i
genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce
elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori
nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune
accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i
genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone
l’ordinamento giuridico.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme
che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con
riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente
decisione.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Roma, 27 aprile 2022

Illecito divulgare sul web un video ritraente due giovani in atteggiamenti intimi

Tribunale Trani, Sez. I, sent., 30 novembre 2021, n. 2062 – Giud. Camporeale
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE PRIMA
nella persona del Giudice dott. Luigi Camporeale, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2012, riservata
in decisione all’udienza del 21 febbraio 2020, vertente
TRA
A.G.G., (…), e D.T.C.A., (…), rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto di citazione,
dagli avv.ti …e …e presso di loro elettivamente domiciliati in VIA …MOLFETTA,
-ATTORI-
E
G.D., (…), G.D., (…), e B.P., (…), rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di
risposta, dall’avv. …e presso di lui elettivamente domiciliati in …
-CONVENUTI-
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato A.G.G. e D.T.C.A., convenivano in giudizio G.D., B.P.
e G.D., i primi due in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore D.,
al fine di sentire accertare la loro responsabilità per la diffusione su You Tube di un video artigianale
che li rappresentava nell’atto di consumare un rapporto sessuale e condannare, conseguentemente,
i convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di Euro
50.000 per ciascuno di essi o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento
delle spese di lite.
Sempre con l’atto introduttivo gli attori deducevano che il 13 ottobre 2009 avevano denunciato
all’autorità giudiziaria che, navigando causalmente sulla rete internet, si erano imbattuti in un video
artigianale che li rappresentava nell’atto di consumare un rapporto sessuale e che a seguito delle
indagini gli inquirenti avevano individuato gli esecutori materiali della ripresa visiva e della
immissione sulla rete internet attraverso E-Mule, identificandoli in D.B.P.A. e D.R.A.P., ed accertato
altresì l’identità di colui che aveva immesso il video su You Tube, con conseguente diffusione
illimitata del video, appunto G.D..
Evidenziavano, altresì, che, per tali fatti, tutti i predetti soggetti erano stati imputati presso il
Tribunale dei Minorenni di Bari per il reato di cui all’art. 600 ter c.p. e precisamente quanto al G.D.
ai sensi del comma 3 dell’art. 600 ter c.p. per aver divulgato per via telematica materiale
pornografico, procedimento conclusosi con il riconoscimento del perdono giudiziale.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali nel merito, contestavano in radice la fondatezza della
domanda evidenziando che il minore G.D. si era limitato a trasferire su You Tube un vecchio video
già esistente in rete, che comunque l’immissione in rete del video era stata effettuata senza alcuna
intenzione di nuocere ad alcuno ma solo per provare le sue abilità e conoscenze telematiche, ed
ancora che i volti dei soggetti non erano riconoscibili, che nessuna responsabilità poteva essere
ascritta ai genitori del minore ed infine la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c., espletata attività istruttoria
mediante produzione documentale ed assunzione delle prove orali ammesse, interveniva più volte
il mutamento del giudice persona fisica e, da ultimo, precisate le conclusioni davanti a questo
giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, prevista assegnazione dei termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, va detto che l’istruttoria, consistita nell’interrogatorio
formale degli attori, nella prova testimoniale e nella acquisizione documentale degli atti formati nel
procedimento penale sopra richiamato, prodotti dagli attori, ha consentito, anzitutto, di appurare
che effettivamente su You Tube era stato divulgato un video che rappresentava gli attori nell’atto di
consumare un atto sessuale; peraltro la circostanza di fatto non è stata contestata dalla difesa di parte
convenuta e pertanto può ritenersi dato pacifico.
La circostanza, poi, sostenuta dalla difesa secondo cui il video già esisteva in rete, ad avviso di questo
giudicante, non risulta idonea ad escludere la prova di un coinvolgimento del G.D. nella vicenda
diffusiva del video degli attori nell’atto di consumare un rapporto sessuale intimo fatto oggetto della
pubblicazione sul portale You Tube ma piuttosto decisiva al fine di apprezzare la concreta portata
offensiva della divulgazione posta in essere dall’allora minorenne G.D..
Ciò detto la posizione del minore G.D., assume, ad avviso di questo giudicante, rilevanza illecita nel
campo civilistico.
Invero, benché il video fosse già presente in rete perché caricato telematicamente su E-Mule, la
condotta del G. non può qualificarsi del tutto lecita e priva di portata offensiva, in quanto si è
concretizzata in un’attività di cessione e trasmissione del video, arrecando in tal modo un
pregiudizio apprezzabile alla personalità degli attori.
Sotto il profilo dell’illiceità deve, infatti, affermarsi che la trasmissione di quel video mediante You
Tube costituisce una condotta non consentita dall’ordinamento, poiché, laddove non autorizzata, la
divulgazione a terzi di un video ritraente le immagini di due individui che consumano nella loro
intimità ed in privato un atto sessuale lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra
cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onere, all’immagine ed il fatto che il video fosse
già esistente in rete non abilita coloro che ne sono venuti indirettamente in possesso a divulgarlo
ulteriormente.
Essendo attinti interessi che attengono alla sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti
dall’art. 2 della Costituzione, è certamente risarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale che
ne consegue.
La sussistenza del danno può essere provato per il tramite di presunzioni alla stregua del canone di
ciò che per lo più accade e, nella specie, si ritiene di liquidarlo in via equitativa – tenuto conto
dell’intimità dell’immagine, della sua peculiare offensività, della minore età degli attori all’epoca dei
fatti, del senso di screditamento elaborato verso le persone ritratta, della sofferenza patita e della
portata diffusiva del mezzo telematico utilizzato, capace di raggiungere un numero indeterminato
di soggetti, come accertato dal CTU, ing…., e dalla circostanza che il video risulta ancora presente
in rete perché non rimosso dal suo divulgatore.
Ed infatti, la sconsiderata scelta di postare il video su un portale di larghissima utilizzazione tra i
frequentatori della rete si è inevitabilmente ripercossa sulla reputazione e sull’onore dei minori,
soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza.
Di tale condotta devono rispondere anche i genitori del minore G.D.; su tale profilo, non può non
rilevarsi come la disposizione di cui all’art. 2059 c.c. onera il genitore di provare e dimostrare il
corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo
potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria.
Nella specie, nulla in particolare è stato dimostrato, ma al contrario, i fatti – quello della
pubblicazione su You Tube del video a contenuto pornografico – esprimono, di per sé, una carenza
educativa dell’allora minorenne, dimostratosi in tal modo privo del necessario senso critico, di una
congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e
nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbe dovuto già godere in relazione all’età posseduta.
Considerata la gravità del fatto, da reputarsi elevata, per l’ampia diffusione del mezzo utilizzato, per
la notevole gravità del discredito, la rilevanza penale del fatto e la risonanza mediatica della vicenda,
si ritiene di quantificare il danno, per ciascuno degli attori, da porsi a carico dei convenuti in solido
tra loro, nella misura di Euro 35.000, somma da intendersi già rivalutata all’attualità, oltre gli
interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al
13.10.2009 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in
solido, al loro pagamento nei confronti degli attori nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico
dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.G.G. e D.T.C.A. nei
confronti di G.D., B.P. e G.D., così provvede:
-ACCOGLIE la domanda proposta da A.G.G. e D.T.C.A., e, per l’effetto, CONDANNA i convenuti
G.D., B.P. e G.D., in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori
mediante il pagamento in favore di questi ultimi della somma, per ciascun attore, di Euro 35.000,00,
somma da intendersi già rivalutata all’attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi
del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 13.10.2009 e via via rivalutata annualmente sino
alla presente sentenza; infine, sull’importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al
tasso legale dalla decisione al saldo;
-CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite
che liquida nella somma complessiva di Euro 10.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi, come per legge;
– Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dei
convenuti in solido tra loro.
Conclusione
Così deciso in Trani, il 26 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021

Risoluzione per inadempimento della donazione indiretta modale di un’autovettura

Tribunale Sciacca, sent., 1 marzo 2022, n. 98 – G.O.T. Barba
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
01/03/2022, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
nel procedimento portante il n. 986/2018 del ruolo generale affari civili e contenziosi vertente tra:
F.A., NATA A S. (A.), IL (…), C.F.: (…)
Rappresentato e difeso: dall’Avv. …
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.L., NATA A S. (A.), IL (…), C.F.: (…)
A.A., NATO A S. (A.), IL (…), C.F.: (…)
Rappresentati e difesi: dall’Avv. …
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, F.A. conveniva in giudizio C.L. e A.A. per ivi sentir
ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto verbale concluso contestualmente all’acquisto
dell’autovettura FIAT PANDA, tg. (…), per inadempimento degli stessi; condannare gli stessi alla
restituzione della somma di € 12.200,00 o, in subordine, alla restituzione della medesima autovettura
con trascrizione del relativo passaggio di proprietà presso il competente PRA.
A sostegno delle spiegate domande, l’attrice rappresentava che in data 22.06.2017, con proprio
denaro, veniva acquistata l’autovettura FIAT PANDA, tg. (…), in conseguenza dell’accordo verbale
che la stessa venisse utilizzata dai convenuti per il trasporto vita natural durante della propria sorella
F.G..
Dopo soli tre mesi circa, i convenuti non adempivano più all’obbligazione assunta ed
interrompevano qualsiasi rapporto con la F.G., ragion per cui venivano diffidati a restituire le
somme utilizzate per l’acquisto dell’autovettura.
Costituitisi in giudizio, i convenuti C.L. e A.A. rappresentavano che in data 01.06.2017, la prima,
veniva chiamata dall’attrice per l’assistenza in favore della propria sorella F.G. e, stante le difficoltà
del caso, veniva coinvolto anche il convenuto A.A..
A titolo remunerativo, le parti si accordavano per i lascito futuro, mediante testamento pubblico,
dell’asse ereditario della F.G..
In relazione all’autovettura, poi, evidenziavano la non necessità dell’acquisto della stessa poiché
ambedue già proprietari di altri due veicoli e, quindi, l’acquisto della FIAT PANDA, tg. (…), era da
identificarsi quale mera donazione indiretta, a nulla rilevando che di lì a poco il rapporto di
assistenza si interrompeva.
C. i termini di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle
prove documentali ed orali addotte dalle parti e, all’esito, veniva rinviato per la precisazione delle
conclusioni all’udienza del 07.09.2021, ove veniva posto in decisione con assegnazione dei termini
di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L’individuazione giuridica della natura dell’atto di acquisto dell’autovettura FIAT PANDA, tg. (…),
pagata con denaro dall’attrice F.A., ed intestata alla convenuta C.L., rientra inequivocabilmente nella
donazione.
Donazione che è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra parte
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un’obbligazione.
Dal genere donazione, la cui modalità di stipula necessita ad substantiam la forma scritta per atto
pubblico, derivano le donazioni specifiche: quella rimuneratoria ex art. 770 cod. civ.; le donazioni di
modico valore ex art. 783 cod. civ.; le donazioni in favore di nascituri (art. 784 cod. civ.) e quelle in
riguardo di matrimonio (art. 785 cod. civ.). Deriva, altresì, la donazione modale di cui all’art. 793
cod. civ., ed infine quella definita dalla giurisprudenza quale “donazione indiretta”, cioè l’acquisto
di un bene da parte del donatario il cui prezzo, in tutto o in parte, è stato pagato con denaro proprio
– erogato direttamente al venditore ovvero consegnato al donatario – del soggetto donante.
La disciplina della donazione, pertanto, seppur univoca e generalizzata, varia in relazione alla
tipologia di donazione effettuata.
Ecco che, quindi, anche nel caso oggi all’attenzione di questo Tribunale, appare necessario
individuare la tipologia specifica della donazione, dei termini e dei limiti della prestazione a carico
dell’una o dell’altra parte.
Indiscutibile il fatto che nel caso specifico, ci si trovi innanzi ad una “donazione indiretta”, per come
prospettato ed eccepito da parte convenuta, che diversamente dalla “donazione diretta” non
soggiace affatto alla sussistenza obbligatoria della forma scritta per atto pubblico.
E’ infatti insegnamento della Suprema Corte quello per cui: “Per la validità delle donazioni indirette,
cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto
dall’art. 782 cod. civ., non è richiesta la formadell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle
forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809
cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con
negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive
l’atto pubblico per la donazione”(Cass. n.14197/2013).
Tale donazione, però, non esclude affatto che la stessa possa essere gravata di un onere per come
previsto dall’art. 793 cod. civ. che è negozio giuridico diverso da quello identificato quale contratto
di vitalizio assistenziale o vitalizio improprio, caratterizzato dall’alea quale elemento necessario
costituita dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario ed il conseguente
valore della prestazione a carico del donatario.
La donazione modale, infatti, prevede la sussistenza di uno specifico onere cui il donatario è tenuto
ad adempiere nei limiti del valore del medesimo bene donato.
Donazione modale che, come detto, non esclude affatto la sua previsione nell’alveo delle donazioni
indirette.
“In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità e perfettamente
compatibile con l’imposizione di un peso al beneficato, se tale peso non assume carattere di
corrispettivo, ma costituisce, invece, una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del
beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità”(Cass. n.748/1972).
A prescindere, pertanto, dalla sua identificazione specifica (donazione diretta o indiretta) il quella
modale di cui all’art. 793 cod. civ. il donatario non è tenuto a fornire la propria prestazione allorché
la stessa abbia superato il valore della donazione ricevuta.
Di contro, va stigmatizzato, ove necessario, che è specifico onere gravante sul donante/attore fornire
la prova della misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario. Ciò, per come sancito
dalla Suprema Corte allorché ha statuito: “In caso di donazione gravata da un onere modale che si
concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisca
perl’adempimento dell’onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal
donatario, contenuta, ai sensi dell’art. 793, comma 2, c.c., nei limiti del valore del bene donato; il
donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l’onere, in quanto l’assistenza
prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione”(Cassazione civile, sez. II, 26/01/2000, n.
865).
Orbene, nel caso di specie, sono emersi tutti gli elementi necessari alla identificazione del negozio
giuridico concluso tra l’attrice ed i convenuti, quale donazione indiretta modale.
E’ infatti emerso che l’autovettura FIAT PANDA, tg. (…), quale “regalo” (circostanza inequivoca per
come confermato sia dalle parti che dai testimoni escussi), è stata acquistata con denaro proprio
dell’attrice per complessivi € 12.200,00. Importo questo costituente il limite della prestazione dovuta
dal beneficato che, non avendo affatto contestato il rapporto di assistenza con la F.G. – sorella
dell’attrice, non può affatto trincerarsi, al fine di paralizzare il diritto e le domande spiegate
dall’attrice, dietro la mera circostanza della non necessarietà dell’acquisto dell’autovettura, giacché
proprietari rispettivamente di altri due veicoli.
E’ parimenti emerso che solo dopo circa tre mesi dall’acquisto dell’autovettura predetta, il rapporto
di assistenza in favore della F.G., sorella dell’attrice F.A., da parte di ambedue i convenuti C.L. e
A.A., si è interrotto e gli stessi, quindi, non hanno adempiuto all’onere imposto alla donazione
indiretta ricevuta.
In tale frangente, in caso e nell’ipotesi di donazione modale (diretta o indiretta che sia) i donatari
risultano gravati dell’onere posto a loro carico di provare la sussistenza di una causa esimente
dell’imputabilità dell’inadempimento per l’intero periodo di sussistenza in vita del beneficiario.
Sul punto, la Suprema Corte è granitica nello statuire che “Nel giudizio di risoluzione della
donazione per inadempimento dell’onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non
imputabile dell’inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed
indicare l’inadempimento deldonatario. Nel caso di onere di assistere moralmente e materialmente
il donante, l’allontanamento dalla casa di quest’ultimo non determina di per sé una causa non
imputabile ai fini dell’accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l’obbligazione,
occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l’ostacolo
all’adempimento”(Cassazione civile, sez. VI, 17/09/2013, n. 21208).
Nel caso di specie, indubbiamente, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda
principale spiegata dall’attrice in ordine all’inadempimento da parte dei convenuti all’onere sugli
stessi gravanti in forza della donazione ricevuta.
L’attrice, infatti, ha fornito prova dell’avvenuta donazione modale in favore dei beneficati e l’onere
sugli stessi gravanti; i convenuti, genericamente, hanno eccepito solamente la superfluità
dell’acquisto della nuova autovettura al fine del trasporto della F.G., ma non hanno fornito alcuna
prova in ordine all’adempimento dell’onere sugli stessi gravanti ovvero che il valore della loro
prestazione avesse già superato il valore della donazione medesima.
Valore che, stante la brevità del tempo intercorso tra l’acquisto dell’autovettura e l’inadempimento
posto in essere dai convenuti, non è stato sicuramente superato. Anzi, seppur equitativamente ex
art. 1226 cod. civ., può con certezza affermarsi che a fronte di una donazione del valore di € 12.200,00,
i beneficati hanno adempiuto all’onere sugli stessi gravanti per un valore non superiore ad € 2.200,00.
Inevitabile, allora, appare il dovere degli stessi di restituire il residuo valore del bene ricevuto con
donazione modale pari ad € 10.000,00.
Stante, pertanto, tutti i presupposti di fatto e di diritto, non può non accogliersi la domanda di
risoluzione della donazione indiretta modale, per come spiegata dall’attrice, per inadempimento
imputabile ai convenuti.
Non può trovare accoglimento, poi, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
convenuto A.A. poiché lo stesso, per espressa ammissione confessoria fatta in seno alla comparsa di
costituzione e risposta, aveva parimenti assunto l’obbligazione di assistere la F.G., sorella dell’attrice,
e parimenti ha interrotto tale assistenza dopo solo circa tre mesi dall’acquisto dell’autovettura
oggetto della donazione.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.831,00, di
cui € 331,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per lege.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa,
– Dichiara la risoluzione, per inadempimento imputabile ai convenuti C.L. e A.A., della donazione
indiretta modale conclusa tra le parti, avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura FIAT PANDA,
tg. (…) al fine del trasporto della F.G., sorella dell’attrice F.A.;
– Condanna i convenuti C.L. e A.A., in solido tra loro, alla restituzione del residuo valore del bene
donato pari ad €10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al
soddisfo;
– Condanna i convenuti C.L. e A.A., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano
in complessivi € 2.831,00, di cui € 331,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
come per lege.
Conclusione
Così deciso in Sciacca il 1 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2022