Per la riconciliazione vale la ricostruzione spirituale e materiale del vincolo matrimoniale.

Tribunale di Bergamo, 13 luglio 2022 n. 1746
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. MARRAPODI Veronica – Presidente –
Dott. COSTANZO Rosa Maria Alba – rel. Giudice –
Dott. GRIFFINI Carlotta Rosa Maria – Giudice onorario –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo
generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data
30/11/2020 da:
F.S.H., c.f. (OMISSIS), assistita e difesa
dagli avv. PASINETTI Alessia e PASINETTI Antonio, come da procura in
atti;
– ricorrente –
nei confronti di:
S.G.S.T., c.f. (OMISSIS), assistito
e difeso dall’avvocato BEZZI Chiara, come da procura in atti;
– resistente –
con l’intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71
c.p.c..
CONCLUSIONI:
per F.S.H.; come da foglio di precisazione delle
conclusioni depositato telematicamente;
per S.G.S.T.: come da foglio di precisazione
delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto.
RG n. 7915/2020 H.F.S. e S.G.S.T. hanno contratto matrimonio civile in
(OMISSIS).
Dalla loro unione sono nati M., maggiorenne ed economicamente autonoma, Gh.
e Gi., ancora minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora F.S. ha domandato lo
scioglimento del matrimonio contratto col coniuge, l’affido esclusivo dei figli con
collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre in forma
protetta e un contributo per il loro mantenimento pari a 350 Euro per ciascun
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo
status e ha inoltre richiesto di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale,
la regolamentazione delle modalità di affido, collocamento e visite secondo le
forme ritenute più opportune e la quantificazione del contributo dovuto per il
mantenimento della prole in 200 Euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
All’udienza del 12 ottobre 2021, la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di
causa, ha dichiarato di voler rimandare di qualche mese il divorzio per valutare
se il marito fosse cambiato, mentre il resistente ha affermato di non voler
divorziare. Ritenuto il fallimento del tentativo di conciliazione, a fronte delle
dichiarazioni rese dalla moglie, le quali lasciavano presagire la mera volontà di
sperimentare una ripresa del rapporto col coniuge, il Presidente designato, con
ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha
nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di
comparizione e trattazione della causa in data 12 ottobre 2021.
L’ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al
Pubblico Ministero. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il resistente, comparso
personalmente, ha dichiarato di aver ripreso la convivenza con la moglie da
quattro mesi e ha pertanto eccepito l’improcedibilità del ricorso, alla quale la
difesa della ricorrente si è opposta.
Disposta la comparizione personale dei coniugi, la signora F.S.H. ha dichiarato
di voler divorziare, di non vivere più col marito da un mese e di averci convissuto
per qualche settimana, mentre il signor S.G.S.T. ha confermato di aver vissuto
con la moglie per quattro mesi e di aver trascorso insieme a lei anche il periodo
delle vacanze estive.
Il Giudice Istruttore, all’esito dell’udienza, ritenuta la causa matura per la
decisione, in carenza di istanze istruttorie e di richiesta di assegnazione dei
termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha rinviato per la precisazione delle
conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni
precisate dai coniugi all’udienza del 22 marzo 2022, celebrata in forma scritta,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti
conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull’eccezione di improcedibilità della domanda.
La ricorrente ha domandato in via principale la pronuncia di scioglimento del
matrimonio contratto col marito, essendo decorso il termine previsto ex lege
dalla comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione,
definito con sentenza n. 1443/2017, pubblicata da questo Tribunale il 24 maggio
2017 e passata in giudicato.
Il resistente, pur avendo inizialmente aderito alla domanda, con la memoria
integrativa, ne ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo di essersi medio
tempore riconciliato con la moglie.
Occorre dunque soffermarsi, preliminarmente, sull’eccezione di improcedibilità
della domanda di divorzio.
Il signor S.G.S.T. ha affermato di aver convissuto con la moglie presso
l’abitazione della stessa per almeno quattro mesi, da agosto a dicembre 2021,
durante i quali i coniugi hanno rinstaurato la loro relazione, trascorrendo insieme
anche le vacanze estive.
A sostegno di quanto dedotto, ha richiamato le dichiarazioni rese dalla moglie
agli assistenti sociali, ritenute prova inequivocabile di una stabile ripresa del
rapporto coniugale e, quindi, della riconciliazione, confermata anche da M., figlia
maggiorenne della coppia (v. relazione SS Val Cavallina del 16 agosto 2022).
In sede di comparsa conclusionale, ha peraltro rappresentato di aver ripreso la
convivenza con la ricorrente dal mese di marzo 2022 e ha chiesto che la causa
venga rimessa in istruttoria per procedere agli accertamenti necessari, anche
mediante l’escussione testimoniale della figlia maggiorenne.
La ricorrente, di contro, ha escluso la ripresa di una relazione affettiva dei
coniugi, sostenendo che la convivenza non sia ripresa in modo stabile e
significativo e che, ad ogni modo, si sia concretizzata in un semplice aiuto
materiale diretto all’accudimento della prole. Si è pertanto opposta all’eccezione,
insistendo per l’accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata e pertanto
meriti di essere accolta, senza che si renda necessario procedere ad
un’integrazione del materiale probatorio in atti, come richiesto dal resistente.
Anzitutto, pare opportuno rammentare che La riconciliazione per fatti
concludenti tra coniugi legalmente separati, ostativa alla pronuncia del divorzio,
deve desumersi univocamente dalla concreta ripresa da parte loro di reciproche
relazioni di vita, oggettivamente idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale
e materiale del rapporto matrimoniale, con conseguente superamento delle
condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della
convivenza, non avendo invece particolare rilievo né i meri elementi psicologici,
né, di per sé, la stessa ripresa della convivenza (Cass. 24 dicembre 2013, n.
28655).
La Corte Suprema ha inoltre affermato che In tema di riconciliazione tra coniugi
separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi
abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo
invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono
il nucleo del vincolo coniugale (Cass. 21 maggio 2021, n. 14037).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, nel corso del giudizio,
la ricorrente ha inizialmente espresso la volontà di tentare un ricongiungimento
familiare, tant’è che, all’udienza presidenziale del 13 maggio 2021, sentita in
sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: Voglio rimandare il divorzio di
qualche mese, voglio vedere se è cambiato. Mio marito mi ha proposto di andare
in vacanza tutti insieme ma con camere separate e, ancora, io vedo che lui è
cambiato, se è così io sono contenta perché i miei figli hanno bisogno del papà
(v. verbale del 13.5.2021).
Nell’ambito dell’indagine delegata in fase presidenziale ai servizi sociali, gli
operatori hanno inoltre riferito a questa Autorità Giudiziaria di aver preso contatti
con la madre dei minori, riportando che: La sig.ra H., in sede di colloquio, ha
riferito di aver intrapreso una relazione con il sig. S., in quanto, a suo dire, lo
stesso è cambiato, e appare più gentile, educato, disponibile a collaborare per
la crescita dei figli e attento ai loro bisogni e, ancora, La signora ha raccontato
che a fronte di questa situazione, lei e l’ex marito, hanno iniziato a frequentarsi
regolarmente e riallacciare i rapporti. La stessa di alcune perplessità e dubbi
riportati dalla scrivente ha riferito” decido io con chi stare. Io sono la mamma e
so di cosa hanno bisogno i bambini; quando c’era bisogno l’ho denunciato, ora
loro hanno bisogno del loro papà e lui è cambiato e mi ha mostrato in vari modi
che posso fidarmi di lui. “. La signora ha dichiarato di star effettuando degli
accertamenti sanitari al fine di verificare l’effettivo stato di gravidanza (v.
relazione SS Val Cavallina del 16 agosto 2022).
Sul piano probatorio, tali dichiarazioni, pur essendo state acquisite nell’ambito
di un accertamento disposto per altri scopi, assumono valore confessorio e
valgono a dimostrare, ad avviso di questo Collegio, l’effettiva ripresa di una
comunione materiale e spirituale dei coniugi, non essendo state oggetto di
alcuna contestazione da parte della ricorrente.
Invero, deve ritenersi che la signora H.F.S., la quale ha inizialmente espresso il
mero desiderio di tentare un ricongiungimento col marito – di per sé non
sufficiente a determinare la riconciliazione dei coniugi, come sostenuto dalla
giurisprudenza di legittimità sopra ricordata – in un secondo momento ha
ripristinato una comunione materiale e spirituale col marito, dichiarandosi
appagata e soddisfatta della loro relazione nella convinzione che il signor S. fosse
cambiato. Del resto, la fermezza della decisione della signora F.S. di riprendere
stabilmente il rapporto col resistente risulta anche dalla condotta adottata in
violazione delle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni che, con decreto del 4
febbraio 2019, ha vietato la coabitazione dei coniugi e l’avvicinamento del marito
alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla moglie, nonché di questo
Tribunale, avendo la stessa riferito agli assistenti sociali che i bambini incontrano
liberamente il padre e pertanto non comprende il senso di proseguire con gli
incontri protetti e chiesto informazioni e l’iter necessario da compiere per
permettere al sig. S. di riacquisire la responsabilità genitoriale (v. relazione SS
Val Cavallina del 16 agosto 2022).
Anche la figlia primogenita M., sentita dagli assistenti sociali, ha confermato la
ripresa della relazione dei genitori, riferendo di essere contenta dell’evoluzione
della situazione, e vedere i fratelli felici per questo riavvicinamento e anche i
suoi figli adorano il nonno (v. relazione SS Val Cavallina del 16 agosto 2022).
Alla luce di tali elementi, non appaiono credibili le dichiarazioni rese dalla
ricorrente all’udienza del 25 gennaio 2022, allorché ha riferito di aver convissuto
col marito per appena una settimana, considerato quanto precedentemente
narrato agli operatori sociali e quanto affermato dal resistente, comparso
personalmente all’udienza del 12 ottobre 2021, e non contestato dalla difesa
della ricorrente, che si è limitata a dichiarare che la propria assistita non era
ancora sicura di questa scelta (v. verbale 12.10.21).
Non può ritenersi, inoltre, che la convivenza dei coniugi, pacificamente
protrattasi per almeno quattro mesi, abbia assunto i tratti di una mera
coabitazione ovvero che, come sostenuto dalla ricorrente, fosse funzionale alla
gestione dei figli, in quanto, nell’arco di tale periodo, le parti hanno trascorso
insieme le vacanze estive, il marito ha collaborato e contribuito ai bisogni della
famiglia sia sotto il profilo materiale, occupandosi di comprare la spesa e quanto
necessario per i minori (v. verbale 15.7.21), sia sotto il profilo morale, essendosi
occupato insieme alla moglie dei doveri di accudimento della prole e avendo
ripreso anche rapporti sessuali, al punto che la signora ha espresso il dubbio di
essere incinta.
Oltretutto, si osservi che la ricorrente, con la propria memoria di replica, non ha
contestato specificatamente quanto affermato dalla controparte in ordine alla
ripresa della convivenza dei coniugi nel mese di marzo 2022.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene pertanto che i
coniugi, dopo aver sperimentato la convivenza, si siano effettivamente
riconciliati, superando le ragioni che ne avevano reso a suo tempo intollerabile
la prosecuzione per ricongiungersi e ricostituire una comunione di vita materiale
e spirituale, connotata dalla coabitazione, dalla collaborazione nell’interesse
della famiglia, dall’assistenza morale e materiale e dal reciproco affetto.
L’intervenuta riconciliazione dei coniugi rende improcedibile la domanda di
divorzio, non potendo valere in senso contrario il sorgere di una successiva crisi
coniugalis che abbia nuovamente determinato l’interruzione della convivenza.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, considerate le ragioni che ha
condotto alla presente pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza
anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l’improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per
intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022

Le condotte violente rilevano anche ai fini dell’affidamento dei figli.

Tribunale di Terni 27 maggio 2022
Tribunale – Terni, 27/05/2022, n. 448
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Monica VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa Marzia DI BARI Giudice
dott. Luca PONZILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2020 promossa
da:
P. G. M. A., nata a GUAYAQUIL – ECUADOR il –omissis–, con il
patrocinio dell’avv. GIULIANA ASTARITA, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’avv. RAQUEL JUSTINE GRIFONI come da procura in
atti;
RICORRENTE
E
P.A., nato a –omissis–;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
‘Voglia l’Ill.mo Giudice adito:
a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a
carico del Sig. P. A.;
b) disporre che i figli minori P. S. e P. J. A. siano affidati in via
‘super esclusiva’, ex art. art. 337 quater c.c., alla madre, con
collocamento prevalente presso l’abitazione materna;
c) incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di
sostenere P. S e P. J. A. con ogni utile intervento, regolando in
modalità protetta i rapporti tra padre e figli;
d) ordinare che il Sig. A. P. contribuisca al mantenimento della
Sig.ra G. M. A., con un versamento mensile di E 200,00, oggetto di
rivalutazione annuale secondo l’indice Istat, da corrispondersi entro
il giorno 5 di ogni mese;
e) ordinare che il Sig. P. A. contribuisca al mantenimento ordinario
dei figli di età minore P. S. e P. J. A., con un versamento mensile di
E 400,00 (E 200,00 per ciascun figlio), oggetto di rivalutazione
annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese;
f) ordinare che il Sig. P. A. contribuisca al mantenimento dei figli
di età minore P. S. e P. J. A., nella misura del 50% delle spese
straordinarie e di istruzione (intendendosi comprese in detto ambito
le eventuali uscite scolastiche, i trasporti scolastici, i libri
scolastici, lo sport ed il tempo libero, escluse le spese per mense)
e delle spese mediche non mutuabili, previa esibizione, da parte della
Sig.ra P. G. M. A. della relativa documentazione fiscale.
Con condanna, a carico del Sig. P. A., del compenso professionale,
accessori di legge e spese del presente procedimento.’
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/10/2020, M. A. P. G. ha chiesto la pronuncia della
separazione dal coniuge, A. P., esponendo che il matrimonio è stato celebrato in
data –omissis–, e che dall’unione è nata la figlia S., in –omissis–, e che il figlio
della ricorrente J. A., nato il –omissis–, maggiorenne non economicamente
indipendente, è stato adottato dal resistente. La ricorrente ha dedotto, a
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente
deteriorati a causa di condotte aggressive e violente tenute dal marito in danno
della moglie e tali da recare pregiudizio alla figlia minore delle parti; ha quindi
chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l’affidamento
esclusivo della figlia minore a sé, con collocazione presso l’abitazione materna,
con imposizione a carico del marito di assegno mensile di E 500,00 quale
contributo al mantenimento dei figli otre ISTAT annuale ed oltre al contributo
per il 50% delle spese straordinarie, ha inoltre chiesto la condanna del P. al
pagamento di assegno mensile di E 250,00 quale contributo al mantenimento
della stessa ricorrente (con rivalutazione ISTAT); con vittoria di spese.
All’udienza presidenziale del 18 gennaio 2021 è comparsa la sola ricorrente
dichiarando di esercitare attività lavorativa come badante, con reddito mensile
medio di E 420,00 per 12 mensilità, di risiedere in immobile in locazione con
canone mensile di E 300,00; il resistente pur regolarmente citato non è
comparso; all’esito dell’udienza sono stati emessi i provvedimenti presidenziali
provvisori, con affidamento esclusivo della minore alla madre attribuendo alla
stessa anche le scelte di maggiore rilevanza, prevedendo incontri tra il padre e
la minore una volta a settimana alla presenza del figlio maggiorenne, con
imposizione a carico del resistente di contributo di E 400,00 per il mantenimento
dei figli oltre al 50% della spese straordinarie, ed é stata disposta la prosecuzione
del giudizio in fase istruttoria.
Nell’udienza dinanzi al Giudice istruttore, verificata la corretta notifica dei
provvedimenti presidenziali al resistente, non costituitosi, ne è stata dichiarata
la contumacia; su richiesta della parte ricorrente, il giudice istruttore ha riservato
al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia da parte del difensore
all’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 482/2021 è stata pronunciata la separazione tra le
parti.
Nel prosieguo del procedimento, sono stati acquisiti i documenti depositati, sono
state ammesse le prove richieste procedendo all’escussione del teste M. B. J. C..
All’esito dell’istruttoria la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni rese
dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe con termini ex art. 190 c.p.c.
Dato atto che con sentenza parziale è stata pronunciata la separazione delle
parti, occorre decidere le ulteriori domande accessorie.
Preliminarmente il Collegio ritiene la causa pienamente istruita condividendo la
decisione sulle istanze istruttorie adottata nel corso del procedimento.
Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a
fondamento dell’istanza condotte aggressive e vessatorie tenute dal marito nei
confronti della stessa ricorrente alla presenza della figlia minore, oltre a condotte
del P. di mancato adempimento agli obblighi sullo stesso gravanti di accudimento
e mantenimento della prole, per essersi disinteressato dei bisogni dei figli non
provvedendo alle loro necessità affettive e materiali.
Dall’escussione del teste è emerso che il padre nel corso del matrimonio era
dedito al gioco d’azzardo, e ha posto in essere condotte aggressive e minacciose
in danno della moglie anche alla presenza della figlia. A causa della dipendenza
dal gioco, il P. destinava le risorse familiari a tale vizio, e anche in data
successiva all’emissione dei provvedimenti presidenziali non ha provveduto a far
fronte alle necessità della prole non adempiendo agli obblighi sullo stesso
gravanti di corrispondere in contributo al mantenimento determinato
nell’ordinanza presidenziale.
In particolare il teste M. B. J. C., cognato della ricorrente, ha dichiarato:
‘Si è vero, mio cognato A. P. anche durante il matrimonio era solito giocare alle
slot machine ed alle carte; giocava al bar di –omissis–; giocava anche al gratta
e vinci e spendeva tutti soldi per i giochi di azzardo…. spendeva tutti i soldi nel
gioco e per questo discuteva con la moglie; io vedevo i gratta e vinci sparsi per
terra sia in cantina che in casa…. Ho visto il signor _____ discutere con la moglie
a causa del gioco d’azzardo; più volte mi ha detto che voleva ammazzare la
moglie; l’ho visto fare scene violente nei confronti della moglie anche di fronte
alla figlia ______’. Il teste ha confermato che durante il matrimonio era la sola
ricorrente che andava a lavorare ‘perché lui non aveva voglia di lavorare…. non
collaborava in nulla: non pagava le bollette, né faceva la spesa’. In merito alla
situazione successiva alla separazione il teste ha esposto: ‘E’ vero non si
interessa della figlia’.
Dalle dichiarazioni del teste emerge che il resistente ha tenuto nel corso del
matrimonio condotte violative dei doveri familiari, minacciando la moglie e non
collaborando alle esigenze della famiglia.
Da tali risultanze risulta provato che il resistente ha gravemente violato gli
obblighi coniugali, ponendo in essere condotte aggressive a danno della coniuge
alla presenza dei figli e non collaborando alle esigenze della famiglia.
Le condotte aggressive impongono l’accoglimento della domanda di addebito.
‘In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati
a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative
ed inderogabili, e si traducano nell’aggressione a diritti fondamentali della
persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima
di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità
del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l’accoglimento della
domanda’ (cfr. Tribunale di Roma sent. n.17462/2014; dal ultimo sent.
21.4.2017).
Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione al P., formulata
dalla ricorrente, deve essere accolta.
Affidamento della figlia minore
Preliminarmente occorre premettere che possono essere adottate disposizioni in
merito all’affidamento solo con riferimento alla figlia minore delle parti.
L’affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l’interesse del
minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel
caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca
al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla
relazione affettiva, ecc. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: ‘La regola
dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove
la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel
caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente
all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori
ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle
maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del
genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente’ (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587).
Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati
in presenza delle condotte di aggressività descritte nel punto precedente.
L’art. 31 della ‘Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica’, cd.
Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge del 27 giugno 2013, n.
77 (in vigore nell’agosto 2014), dispone che ‘al momento di determinare i diritti
di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi
di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione’. Le
condotte del resistente devono essere qualificate come violenza domestica e
come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di
affidamento.
All’esito del giudizio è emersa l’idoneità genitoriale della madre che ha
dimostrato di accudire correttamente la figlia nel periodo del giudizio, essendo
emerso lo stato di stabilità della stessa e non essendo state evidenziate criticità.
Per quanto esposto, deve essere confermato l’affidamento esclusivo della figlia
minore alla madre, già correttamente disposto nei provvedimenti provvisori. La
madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le
questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti la minore, con esclusione
da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso
l’abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlia le condotte paterne come emerse
all’esito del giudizio, e il sostanziale disinteresse del padre per le esigenze della
figlia impongono di adottare cautele prevedendo che il padre possa vedere la
figlia, una volta alla settimana alla presenza del fratello maggiore o di persona
di fiducia della madre, giorno da individuare nella domenica pomeriggio, in
mancanza di diverso accordo. In mancanza di disponibilità di queste persone il
padre potrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente con
riferimento al luogo di residenza abituale della minore per l’organizzazione di
incontri alla presenza di personale specializzato, previa verifica della condizione
del padre, della situazione della minore e della positività della relazione padre
figlia per la minore stessa.
Contributo al mantenimento della prole.
Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno
per il mantenimento della minore e del figlio maggiorenne non autonomo
economicamente, adottato dal resistente, da porre a carico del padre l’art. 316-
bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei
confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare
la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete
di accudimento della minore. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare
l’assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di
permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la
valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente percepisce come badante i seguenti redditi:
730/2021 reddito complessivo lordo annuo E 6.333;
730/2022 reddito complessivo lordo annuo E 7.848
È gravata da canone di locazione per E 300,00 mensili; ha dichiarato di far fronte
alle necessitò familiari anche grazie all’aiuto della Caritas.
Non è nota l’occupazione del resistente che secondo quanto dichiarato dal teste
non ha mai adeguatamente contribuito alle necessità della famiglia, né lavorato
stabilmente.
Anche in assenza di stabile occupazione, aderendo a costante giurisprudenza, i
genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a
partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che
il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come
costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, la specifica natura
dell’obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo
fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell’obbligo di mantenimento
anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa
generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib.
Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, di cui all’art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull’interessato
l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di
adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non
può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione
(cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nel caso di specie il resistente
è dotato di capacità lavorativa che può mettere a frutto.
Preso atto di tali risultanze, considerata la quasi totale interruzione delle
frequentazioni tra il padre ed entrambi i figli, con conseguente onere per il
mantenimento ordinario dei figli integralmente a carico della madre, devono
essere confermati i provvedimenti presidenziali prevedendo che il padre
corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad
euro E 400,00 mensili per ciascuno, oltre ISTAT annuale. Il contributo è
determinato tenendo conto del reddito delle parti, della loro capacità reddituali,
delle presumibili esigenze economiche della prole, rapportate all’età ed al tenore
di vita della famiglia, ed infine dei tempi di permanenza dei figli presso la madre.
L’importo sarà dovuto con decorrenza dal mese di ottobre 2020 (data della
domanda).
Occorre, infine, precisare che l’assegno di mantenimento è comprensivo delle
voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo
da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione
del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono
le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente
imprevedibili nell’an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività
prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad
esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l’intestato
Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, il Collegio dispone che
ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per i figli,
precisando che in considerazione dell’affidamento esclusivo alla madre sarà la
stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il
rimborso pro quota al resistente.
Assegno di mantenimento per la ricorrente
La domanda della ricorrente di porre a carico del P. contributo per il di lei
mantenimento non può essere accolta.
Dall’esito dell’istruttoria è emerso che la ricorrente percepisce propri redditi che
seppure esigui non è stato provato che siano inferiori a quelli del resistente.
Pertanto essendo la sperequazione reddituale e patrimoniale requisito principale
per porre a carico di un coniuge il contributo al mantenimento dell’altro, la
circostanza che nel caso di specie tale sperequazione non sia stata provata
impone il rigetto della domanda.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda
di separazione, accoglimento della domanda di addebito e di affidamento
esclusivo della figlia, accoglimento parziale della domanda di contributo al
mantenimento dei figli, e rigetto della sola domanda di contributo al
mantenimento della ricorrente, le spese di giudizio devono essere compensate
nella misura del 50%, condannando il resistente a rifondere alla ricorrente la
restante quota nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale
n. 482/2021 è stata pronunciata la separazione tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda di addebito della separazione a A. P.;
affida la figlia minore S., nata il –omissis–, alla madre M. A. P. G., con esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione
attinenti all’organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di
maggiore interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e
salute, determinazione della residenza abituale decisioni che potranno essere
assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del
consenso del padre;
dispone che la minore risieda stabilmente presso l’abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere la figlia una volta a settimana, in mancanza
di diverso accordo la domenica pomeriggio, alla presenza del fratello
maggiorenne ovvero di persona di fiducia della madre, onerando in caso di
indisponibilità di queste persone il resistente a rivolgersi al servizio sociale
territorialmente competente per l’organizzazione di incontri in spazio neutro
secondo quanto indicato in parte motiva;
determina in 400,00 euro (E 200 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto
da A. P. per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre
2020 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo
della vita calcolati dall’ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese
straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in motivazione;
compensa tra le parti le spese il 50% delle spese di giudizio; condanna A. P. a
corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese di giudizio, quota che si liquida
in E 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 maggio 2022

Il figlio naturale in assenza di riconoscimento ha diritto all’assegno vitalizio?

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 26 ottobre 2022, n. 31672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19372/2017 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA …., presso lo studio dell’avvocato R. M. G. rappresentata
e difesa dagli avvocati I.G., M.S.;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA …, presso lo studio dell’avvocato R.M.G. che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato B. S.;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 660/2017 depositata il
22/03/2017;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 660/2017 pubblicata il 22 marzo 2017 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato
l’appello proposto da A.A. nei confronti di B.B. e per l’effetto ha confermato la sentenza non definitiva
impugnata n. 225/2015 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda proposta per
ottenere l’assegno vitalizio ai sensi dell’art. 580 c.c. da B.B., quale assunto figlio naturale di C.C., nei
confronti di A.A., quale erede di D.D., fratello di C.C., e, a seguito del decesso di D.D., quale erede
di C.C., deceduto nel (Omissis) e già de cuius del primo, con rimessione della causa sul ruolo per la
quantificazione del suddetto assegno vitalizio. La Corte di merito, nel condividere le argomentazioni
svolte dal Tribunale, ha affermato che: a) la prova dello status di figlio nato fuori dal matrimonio è
sussumibile anche da seri e concorrenti elementi indiziari del trattamento del figlio come tale
(tractatus) da parte del preteso padre e della notorietà della manifestazione esterna di tale relazione
nei rapporti sociali (fama), senza che sia necessaria anche la prova di rapporti sessuali tra i genitori;
b) la prova della exceptio plurium concubentium, che gravava sulla parte convenuta, di seguito
appellante, non era stata fornita in modo convincente nè con le prove testimoniali dedotte ed assunte,
nè con la prodotta documentazione epistolare, da cui era solo emerso che la madre E.E. era corteggiata
da molti uomini; c) il testimoniale dedotto dall’attore aveva permesso di accertare che C.C. aveva più
volte affermato di essere il padre di B.B., in ambito locale tale filiazione era notoria e anche
nell’ambito familiare era ammessa e riconosciuta; d) le contrarie deposizioni indotte dalla convenuta
non avevano efficacia dirimente, atteso che facevano riferimento ad epoca successiva agli anni 60-
70, quando B.B. era ormai adulto e la madre già si era da tempo sposata con F.F., che aveva pure
riconosciuto B.B. come suo figlio.
2. Avverso questa sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato
con memoria, resistito con controricorso, pure illustrato con memoria, da B.B.
3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte pubblicata il 30-12-2021 è stato disposto il rinvio
della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza del ricorso, già fissato per l’adunanza
in camera di consiglio dell’11-11-2021 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale
rito “cartolare” previsto dal D.L. 137 del 28 ottobre 2020 art. 23, comma 8 bis, convertito con
modificazioni dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020 e prorogato a tutto il 2022 dal D.L. 30-12-2021
n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022.
4. Le parti hanno ritualmente depositato nuove memorie illustrative. La Procura Generale ha
depositato conclusioni scritte oltre il termine di legge.
Motivi della decisione
5. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma
1 n. 5 c.p.c., in relazione al rigetto dell’exceptio plurium concubentium, per non avere la Corte
d’appello esaminato il fatto che la madre dell’attore, all’epoca del concepimento, intratteneva un
rapporto di fidanzamento con un uomo diverso dal presunto padre; deduce, richiamando le risultanze
probatorie, che era stato dimostrato con certezza che la madre dell’attore, attuale controricorrente, era
fidanzata con tale G.G. e detto dato, non esaminato dalla Corte di merito, e perchè se ne desume che
la madre aveva rapporti intimi almeno con un altro uomo, ossia con il fidanzato, oltre che con F.F., il
quale aveva riconosciuto B.B., pur se nato prima del matrimonio con la madre, sicchè il mancato
esame di quel fatto indiziario senza darne ragione rende implausibile il percorso motivazionale; con
il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 269
c.c. e 116 c.p.c., ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice basato il ragionamento posto a
fondamento del rigetto dell’exceptio plurium concubentium su un argomento logico-deduttivo
illogico e non verosimile, impiegato per risalire dal fatto noto e provato (rapporto di fidanzamento tra
la madre e G.G.) al fatto ignoto (rapporti intimi tra le suddette persone); rileva che, come
incontroverso in causa, il controricorrente era stato concepito tra persone non sposate e dunque la
madre aveva avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio, pur se, come affermato dal Tribunale, negli
anni ’40 ciò costituiva un disvalore, sicchè, ad avviso della ricorrente, il percorso motivazionale della
sentenza impugnata non può considerarsi fondato su parametri di logica e ragionevolezza.
6. Osserva il Collegio, ritenuto pregiudizialmente non preclusivo il pronunciamento del Tribunale di
Pisa del 2009 in quanto espresso solo in termini argomentativi, che, come affermato nella citata
ordinanza interlocutoria, nella specie si pone una serie di questioni inerenti al rapporto tra
accertamento di paternità e titolo di stato di filiazione, ai fini del riconoscimento dell’assegno vitalizio
ai sensi dell’art. 580 c.c., come modificato dalla L. n. 151/1975 e applicabile anche alle successioni
apertesi prima dell’entrata in vigore di detta ultima legge, nella ricorrenza delle condizioni di cui
all’art. 237 della stessa legge. Con il regime dettato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, applicabile, ex art.
104 stesso D.Lgs., retroattivamente ai rapporti di filiazione in essere, salvi gli effetti del giudicato
formatosi prima dell’entrata in vigore della legge, delega n. 219 del 2012, il legislatore ha introdotto
il fondamentale principio dell’unicità dello stato di figlio, rimanendo, nel contempo, fermo l’altro
principio secondo il quale la formazione di un titolo è sempre necessaria perchè possa propriamente
parlarsi di tale stato, mentre la disposizione di cui all’art. 580 è rimasta sostanzialmente invariata,
stante il semplice adeguamento lessicale costituito dalla locuzione “figli nati fuori dal matrimonio”
in luogo di quella “figli naturali”.
Dunque, alla stregua del mutato contesto normativo, ove applicabile in base alla richiamata disciplina
transitoria, il figlio non è mai impossibilitato neppure all’esercizio dell’azione di disconoscimento
della paternità, che è divenuta per il figlio imprescrittibile, sicchè vieppiù si pone il tema, evidenziato
dalla dottrina, del raccordo interpretativo tra la disciplina dettata dell’art. 580 c.c., in combinato
disposto con l’art. 279 c.c., e i principi di cui si è detto.
7. Occorre aggiungere che, già nella vigenza della precedente disciplina sulla filiazione, questa Corte,
attribuendo all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., natura giuridica di legato ex lege, aveva
affermato il principio secondo cui l’accertamento incidentale della procreazione naturale si configura
come puro fatto materiale, riscontrabile senza efficacia di giudicato, in quanto meramente strumentale
al riconoscimento di un diritto patrimoniale, per l’appunto quello all’assegno vitalizio, specificamente
azionato in via autonoma, che non presuppone l’attribuzione dello status di figlio “naturale” (Cass.
12733/1992; Cass. 467/1986). Tutto ciò subordinatamente alla sussistenza del pre-requisito –
configurato come condizione di ammissibilità dell’azione ex art. 580 c.c., da Cass. 12733/1992 citata
– dell’assoluta e originaria impossibilità per il figlio di esperire l’azione di accertamento della paternità
oppure di disconoscimento di paternità. Con successiva pronuncia (Cass. 6365/2004), ai fini del
riconoscimento del diritto ex art. 279 c.c., è stata, invece, attribuita rilevanza anche all’impossibilità
sopravvenuta, ossia derivante dall’omessa proposizione di disconoscimento di paternità entro il
termine di decadenza in allora vigente per il figlio.
Con la riforma del 2013 è rimasto sostanzialmente invariato, stante la sola eliminazione delle parole
“legittimo o legittimato”, anche il disposto dell’art. 253 c.c., secondo cui è vietato il riconoscimento
del figlio già riconosciuto da altro soggetto, ferma restando l’imprescrittibilità del diritto di
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del figlio, già prevista dalla
previgente disciplina sulla filiazione, anche ante riforma del 1975.
8. Tanto precisato, nella specie l’odierno controricorrente B.B. è figlio “non riconoscibile” in forza
del divieto di cui al citato art. 253, in quanto egli, nato prima del matrimonio tra sua madre e F.F.,
che lo aveva riconosciuto dopo il suddetto matrimonio, è erede di quest’ultimo in forza di un titolo di
filiazione tuttora in essere e valido e, nel contempo, rivendica la paternità naturale di C.C., come mero
fatto procreativo che rileva solo a fini patrimoniali (assegno vitalizio art. 580 c.c.).
Deve, pertanto, stabilirsi quale sia, alla luce non solo dell’ultima novella ma anche e soprattutto della
concezione sempre più marcatamente sostanziale della famiglia (cfr. Cass. S.U. 12193/2019 e Corte
Cost. 127/2020) e della necessità di tutelare l’identità famigliare del figlio, quale declinazione della
sua personalità ex art. 8 CEDU (cfr. parere consultivo del 10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte
Europea dei diritti dell’uomo), la corretta interpretazione degli artt. 580 e 279 c.c., norma,
quest’ultima, richiamata dalla prima, e di conseguenza stabilire se possano comprendersi nell’ambito
di applicazione dell’art. 580 c.c., anche i casi in cui il figlio non si attivi per rimuovere lo stato di
“figlio altrui” che gli impedisce di conseguire quello corrispondente alla verità biologica nei confronti
del preteso padre defunto, in relazione al quale rivendica il diritto patrimoniale successorio in forza
situazione soggettiva di “figlio non riconoscibile”.
9. Occorre premettere, ricostruendo in estrema sintesi il sistema specialmente come delineato con
l’ultima riforma (L. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), che, pur essendo il fatto procreativo e la
successiva nascita del figlio i presupposti per il sorgere della responsabilità del genitore ex art. 316 e
ss. c.c., questa viene in essere e produce effetti giuridici, compresi quelli di carattere patrimoniale,
soltanto a seguito di accertamento dello status, che è requisito essenziale per la piena titolarità e
l’esercizio di situazioni giuridiche soggettive derivanti dal rapporto filiale. In altri termini, il fatto
procreativo non determina automaticamente la costituzione del rapporto giuridico di filiazione e la
relativa attribuzione con efficacia erga omnes dello status, occorrendo a tal fine, come ben evidenziato
dalla dottrina richiamata anche dal controricorrente, o un atto di autoresponsabilità del genitore, o un
provvedimento del giudice, o comunque – con riferimento alla filiazione matrimoniale – l’operare del
sistema di presunzioni di cui agli artt. 231 ss. c.c.
In quest’ottica di sistema si innesta l’ulteriore rilievo che, in talune fattispecie legali, il fatto
procreativo in sè può assumere una ben minore valenza, diversa sia per natura sia per conseguenze
giuridiche, poichè può determinare solo il sorgere di una responsabilità patrimoniale limitata del
genitore, senza che avvenga la costituzione dello status, come per l’appunto si verifica nelle ipotesi
previste dalla legge, derogatorie ed eccezionali, di accertamento cd. indiretto della paternità, nel cui
alveo si inquadra la fattispecie disciplinata dall’art. 580 c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità a quanto affermato da questa Corte con le
pronunce sopra citate, secondo cui la ratio della disposizione di cui trattasi è quella di assicurare, in
via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di
credito nei confronti dell’eredità del genitore biologico, senza attribuzione nè della qualità di erede
dello status di figlio, ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius.
Pertanto, il fatto procreativo, come puro fatto materiale, nei casi di accertamento cd. indiretto di
paternità connotati dalla “non riconoscibilità” del figlio, determina solo il sorgere di un rapporto
obbligatorio ex lege a limitati fini patrimoniali.
Le ipotesi a cui la tutela è certamente riferibile sono quelle in cui il figlio si trova dinanzi ad un
ostacolo alla rimozione dello stato di “figlio altrui” non dipendente dalla propria volontà (figli non
riconoscibili perchè nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salva
l’autorizzazione del giudice – art. 250, comma 5, c.c.; figlio infraquattrodicenne non riconoscibile per
mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l’autorizzazione
del Tribunale – art. 250, commi 3 e 4, come modificato dall’arti, comma 2, lett. d) L. n. 219/2012;
figlio privo di assistenza morale e materiale, per il quale siano intervenuti la dichiarazione di
adottabilità e l’affidamento preadottivo – art. 11, ultimo comma, L .n. 184/1983- per essere in tale
ipotesi il riconoscimento divenuto inefficace).
10. Ritiene il Collegio che nel novero della categoria dei figli “non riconoscibili” propria della
fattispecie disciplinata dall’art. 580 c.c., il cui testo è rimasto sostanzialmente immutato dopo l’ultima
riforma, che, dunque, nè lo ha abrogato, nè ne ha specificato l’ambito soggettivo di applicazione,
debbano comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole
non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento
di paternità, e ciò in linea di continuità evolutiva rispetto a quanto statuito dalla citata Cass.
6365/2004, che ha attribuito rilevanza anche all’impossibilità sopravvenuta, ossia derivante
dall’omessa proposizione dell’azione di disconoscimento di paternità entro il termine di decadenza in
allora vigente per il figlio, ai fini del riconoscimento ex art. 279 c.c.
10.1. Non osta a detta opzione interpretativa il principio dell’unicità dello stato di figlio, dal momento
che, come si è visto, la peculiare tutela successoria di cui trattasi attribuisce solo un diritto di credito
verso l’eredità del genitore biologico, e non lo stato di figlio, nè quello di erede, sicchè è destinato a
restare uno solo il titolo di status, ossia quello preesistente e mai rimosso, pur se, in realtà, non
corrispondente alla procreazione biologica.
10.2. Neppure osta alla suddetta soluzione ermeneutica il principio del favor veritatis, che non ha
valenza costituzionale (da ultimo Cass. 30403/2021; Cass. 4791/2020; Cass.26767/2016; Corte Cost.
272/2017 e 127/2020). Questa Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dal Giudice delle
leggi, ha affermato, in tema di azioni volte alla rimozione dello status (cfr. Cass. 30403/2021
concernente l’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento proposta dal curatore del
minore su iniziativa del P.M.M.), che nell’ottica del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla verità
biologica e l’interesse del figlio (soprattutto se minore), il primo può essere recessivo, nel caso
concreto, ove si accerti la necessità di tutelare “il diritto all’identità personale del figlio, non
necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi
all’interno di una famiglia”, e ciò “con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto
in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo,
educativo e sociale” (così Cass.26767/2016 citata). Di conseguenza, a date condizioni, può consentirsi
al genitore “sociale” il mantenimento dello status genitoriale e la permanenza del rapporto giuridico
di filiazione con un soggetto rispetto al quale difetta il fatto procreativo.
Nel caso in esame ritiene il Collegio che possano mutuarsi gli stessi principi, con gli opportuni
adattamenti. Nello specifico, una volta affermato che il favor veritatis non ha valenza costituzionale.,
nonchè ribadito che è salvaguardato il principio dell’unicità dello stato di filiazione poichè uno solo
resta il titolo di stato, subordinare il riconoscimento dei diritti patrimoniali successori del figlio
biologico alla rimozione dello status preesistente significherebbe violare il suo diritto all’identità
familiare, declinato ex art. 30 Cost., e anche ex art. 8 Cedu, che tutela il diritto alla stabilità
dell’identità familiare del figlio in tutti casi in cui, sul piano fattuale e sostanziale, si sia instaurato,
per un periodo apprezzabile, un rapporto corrispondente alla genitorialità (cfr. parere consultivo del
10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’uomo).
10.3. Da quest’impostazione evolutiva, in linea anche con l’art. 2 Cost., oltre che con l’ordinamento
sovranazionale, discende che non può negarsi al figlio, pena la violazione delle citate norme, la
possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., non subordinata alla
previa rimozione dello status di figlio altrui, e quella “piena” che gli competerebbe ove facesse
giuridicamente accertare la filiazione biologica. Come rimarcato dalla dottrina richiamata anche dal
controricorrente, solo attribuendo la suddetta scelta al figlio gli si consente di operare un
bilanciamento dipendente da sue valutazioni soggettive e personali correlate a più diritti meritevoli
di tutela, ossia solo in tal modo gli si può consentire di decidere di preservare lo status e l’identità
familiare con il genitore sociale, in forza di un legame affettivo verosimilmente consolidatosi in
maniera continuativa per anni, senza dovere, al contempo, rinunciare ad ottenere quanto dovuto dal
genitore biologico per i limitati diritti patrimoniali successori previsti dalla legge.
11. La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: “Il diritto
all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., che sorge “ex lege” per responsabilità patrimoniale del
genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso
“status” di figlio altrui e nel novero dei figli “non riconoscibili” devono comprendersi anche coloro
che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente
riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendo negarsi al
figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost., e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la minore
tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare
precedente, e quella “piena” che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione
biologica”.
12. Passando ora all’esame dei motivi di ricorso, il primo è in parte inammissibile e in parte infondato.
12.1. In disparte il rilievo che il primo motivo d’appello, avente per l’appunto ad oggetto l’exceptio
plurium concubentium e le conseguenze che comporta in tema di valutazione delle prove (pag. 3 e 4
sentenza impugnata), è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di merito e detta statuizione non è
specificamente censurata, secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide
ed intende qui ribadire, il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolve
nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053/2014; tra le tante successive conformi Cass.
14324/2015 e Cass. 27415/2018).
Nella specie, la circostanza relativa al fidanzamento della madre del B.B. con tale G.G. non appare
decisiva, tenuto conto che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti, può essere utilmente dedotto ove abbia carattere decisivo, vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto, l’omesso esame di
elementi istruttori (in tesi il suindicato fidanzamento) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie le relazioni sessuali con
altri uomini, ivi compreso il G.G.), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Va aggiunto che è solo la suddetta
circostanza del fidanzamento, secondo la prospettazione di cui al ricorso, a configurarsi come fatto
storico, non anche la relazione sessuale tra i fidanzati, che, infatti, la stessa ricorrente assume come
presunzione probabile scaturente dal rapporto di fidanzamento.
Ciò posto, la Corte di merito ha scrutinato le varie censure svolte dall’appellante e odierna ricorrente,
richiamando in dettaglio le risultanze probatorie, e, quanto alle frequentazioni di E.E. con altri uomini
all’epoca (febbraio 1941) della assunta relazione con C.C., ha “condiviso l’assunto del primo giudice
che rileva il contenuto “generico” delle missive prodotte dall’appellante come doc. da 3 a 6, redatte
prevalentemente da militari al fronte e dimostrative solo del fatto che la madre dell’appellato all’epoca
era molto corteggiata, ma nulla di più. Inoltre il primo giudice sottolinea come il testimoniale (N.N.,
H.H., I.I., L.L. e M.M.) dedotto a prova di relazioni sessuali (le sole rilevanti) con tali uomini era
rimasto del tutto carente dei risultati di prova dedotti: il che riceve conferma nelle dichiarazioni dei
testi, riportate anche in sentenza” (pag.13 della sentenza impugnata).
12.2. Alla stregua di quanto precede, la censura è infondata sia perchè concerne il mancato esame di
un elemento istruttorio nei termini precisati, sia perchè la motivazione non è affatto priva di
giustificazione.
La medesima censura è inammissibile nella parte in cui sollecita una rivalutazione del materiale
probatorio, riproponendo il contenuto delle testimonianze dalle quali sarebbe dato evincere la
fondatezza di quanto la ricorrente sostiene in ordine alla pluralità di rapporti sessuali della E.E. con
diversi uomini nel periodo del concepimento. In tema di procedimento civile, sono, infatti, riservate
al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo
dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla
formazione del proprio convincimento, sicchè è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso
probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre (ex plurimis Cass. 21187/2019).
13. Il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo la doglianza concerne la motivazione della sentenza del Tribunale, non quella della
Corte d’appello (pag.17 ricorso), nella quale ultima non è espressa, nè è specificamente richiamata la
ragione di decisione che viene criticata (nella società degli anni ’40 era tutt’altro che scontato che due
fidanzati avessero rapporti intimi).
Secondariamente vanno ribaditi i principi secondo cui: a) in sede di legittimità è possibile censurare
la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero
quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi
raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli
considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto
controverso (Cass. 3541/2020); b) il ragionamento del giudice di merito è censurabile ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3. solo qualora sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della
presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei
requisiti (Cass. 29635/2018; Cass.18611/2021).
Nella specie, sotto il profilo sub a), non è affatto dedotto il vizio di sussunzione nei termini suindicati,
nè e in ogni caso ricorre avendo la Corte di merito ritenuto, con motivazione adeguata, non dimostrato
il fatto che avrebbe dovuto considerarsi noto e dimostrato (rapporti intimi tra la madre del
controricorrente e altri uomini nel periodo del concepimento), e perciò non utilizzabile come indizio
escludente nella ricostruzione del fatto ignoto e controverso indagato (rapporto sessuale con il A.A.
e concepimento del figlio B.B. ad opera dello stesso).
Sotto il profilo sub b), la ricorrente non lamenta che il giudice di merito abbia sussunto erroneamente
sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti
che non sono invece rispondenti a quei requisiti, con riferimento al tractatus e alla fama, posti a
fondamento della decisione, ma svolge argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando
la ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte di merito circa la mancanza di prova di rapporti intimi
con altri uomini, dolendosi, in buona sostanza, della mancata valorizzazione di un fatto diverso (B.B.
fu concepito tra persone non sposate e la madre ebbe rapporti sessuali fuori dal matrimonio), così
prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale probatorio.
14. In conclusione, il ricorso va rigettato.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L.
228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.

Costringe la compagna a tatuarsi il viso: confermata la condanna per maltrattamenti in famiglia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
Dott. BELMONTE Mariateresa – Consigliere –
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto di
dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. C.N., per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il
ricorso ovvero di rigettarlo.
udite le conclusioni dell’avv. V.A.C., per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Svolgimento del processo
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che
ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, resa all’esito
di rito abbreviato, che aveva condannato L.A. per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 583-quinquìes c.p.,
commessi in danno della compagna convivente D.C.F.. In particolare, il reato di deformazione
dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso sarebbe stato commesso inducendo in
errore l’esecutore materiale di alcuni tatuaggi impressi al volto della vittima, circa la sussistenza del
consenso di quest’ultima.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo
del proprio difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, deduce l’inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 393, 395
e 396 c.p.p., per l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’ordinanza di ammissione dell’incidente
probatorio, relativo alla deposizione della persona offesa.
Rappresenta che: il difensore di fiducia dell’imputato è l’avvocato V. A. C., con studio in … alla Via
… con p.e.c. (OMISSIS); la notifica dell’ordinanza in questione era stata, invece, notificata
all’omonimo avvocato V. C., con studio in … alla Via …, con p.e.c. (OMISSIS); l’incidente probatorio
si era svolto senza la partecipazione del difensore di fiducia, ma con l’assistenza di un difensore
d’ufficio; nel corso del giudizio abbreviato la difesa aveva tempestivamente eccepito l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; il giudice dell’udienza preliminare aveva rigettato
l’eccezione; la difesa aveva riproposto l’eccezione in secondo grado, facendone specifico motivo
d’appello; la Corte di appello aveva ritenuto infondato il motivo, “aderendo” alla motivazione del
giudice di primo grado.
La parte evidenzia che, in alcune istanze (aventi diverso oggetto) presentate dal L. al giudice per le
indagini preliminari il 18 e il 25 gennaio 2020, erano stati correttamente indicati l’indirizzo e il numero
di telefono dell’effettivo difensore di fiducia: dati che avrebbero dovuto evitare qualsiasi equivoco in
ordine all’esatta identificazione del difensore nominato.
La parte deduce che, trattandosi di nullità di carattere assoluto, essa può essere fatta valere anche
nell’ambito del giudizio abbreviato.
2.2 Con un secondo motivo, deduce l’inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 572 c.p.
Sostiene che non sarebbe configurabile la fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi,
atteso che, nel caso in esame, non vi sarebbe stato alcun stabile rapporto di continuità familiare nè
alcun legame di reciproca assistenza per un apprezzabile periodo di tempo: la relazione tra il L. e la
D.C. sarebbe durata solo quattordici giorni.
2.3 Con un terzo motivo, deduce l’inosservanza della legge penale e delle norme processuali, in
relazione agli artt. 582 e 585 c.p. e 336 e 337 c.p.p..
Rappresenta che il reato di lesioni è stato confessato dall’imputato, in sede di interrogatorio, ma in
relazione a esso la persona offesa non ha presentato querela.
La procedibilità d’ufficio è legata alla contestata aggravante del nesso teleologico con il reato di
maltrattamenti, che, tuttavia, una volta ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, verrebbe meno,
rendendo il reato perseguibile solo a querela.
2.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale, in
relazione al reato di cui all’art. 583-quinquies c.p.
Sostiene che la sentenza di secondo grado, nella parte relativa al reato in questione, sarebbe del tutto
priva di motivazione, avendo la Corte di appello solo aggiunto qualche osservazione “alle riflessioni
svolte dal primo giudice”.
Entrambe le sentenze di merito sarebbero prive di effettiva motivazione, perchè si baserebbero sulle
dichiarazioni della persona offesa, che sarebbero inutilizzabili in quanto rese nel corso di un incidente
probatorio, al quale il difensore di fiducia non aveva partecipato per omessa notifica.
I giudici di merito, inoltre, non avrebbero adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai testi P.G.,
C.L. e G.C., dalle quali si dovrebbe desumere che l’imputato non avrebbe costretto la persona offesa
a lasciarsi tatuare il volto.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il
ricorso.
4. L’avv. C. N., per la parte civile, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.
5. L’avv. V.A.C., nell’interesse dell’imputato, ha presentato memoria scritta, insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa notifica al difensore di fiducia dell’ordinanza di
ammissione dell’incidente probatorio, è infondato.
Dagli atti (che possono essere analizzati, essendo stata dedotta l’inosservanza di norme processuali),
emerge che il L., in data 3 gennaio 2020, presso la matricola del carcere, ha nominato l’avvocato V.
C. del foro di Roma, senza fornire alcun altro dato. In assenza di ulteriori indicazioni, la notifica del
provvedimento relativo all’incidente probatorio, effettuata il 13 gennaio 2020 all’avv. V. C. (e non
all’avv. V. A.C.), appare correttamente eseguita.
Solo l’8 aprile 2020, con la procura speciale per l’istanza di giudizio abbreviato, l’indagato ha fatto
specifico riferimento all’avv. V.A.C.. Tale atto, però, era successivo alla notifica in questione e,
addirittura, all’udienza dell’incidente probatorio.
Analogo discorso vale per le istanze indirizzate al Giudice per le indagini preliminari, presentate solo
il 18 e il 25 gennaio 2020, e, dunque, ininfluenti rispetto alla precedente notifica. Va, peraltro,
evidenziato che si tratta di istanze che non contengono alcuna nomina e nelle quali il difensore viene
ancora una volta indicato con le generalità di V. C.. Esse, per il solo fatto di indicare l’indirizzo e il
numero di telefono dell’avv. V. A. C., non erano certo idonee a superare la nomina fatta in carcere.
Va, peraltro, evidenziato che le sentenze di merito, nel ricostruire il fatto, utilizzano, essenzialmente,
le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali – i cui verbali
erano pienamente utilizzabili, in ragione del rito scelto dall’imputato – e non quelle rese nel corso
dell’incidente probatorio.
1.2. Anche il secondo motivo, relativo alla breve durata del rapporto tra l’imputato e la persona offesa,
è infondato.
Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che il rapporto tra i due, pur non essendo durato a lungo, è
stato intenso e stabile e che la coppia progettava di prolungare la vita in comune. La Corte di appello,
pertanto, ha fondatamente ritenuto integrato un rapporto di convivenza giuridicamente rilevante ai
fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 572 c.p.
Al riguardo, va rilevato che “E’ configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza
di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purchè sia sorta una prospettiva di
stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà” (Sez. 6, n. 17888 dell’11/02/2021, O., Rv. 281092).
1.3. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante del nesso teleologico.
Infatti, essendo infondato il secondo motivo di ricorso, rimangono ferme la contestata aggravante del
nesso teleologico e la procedibilità d’ufficio.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato relativamente alla questione della presunta inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e inammissibile in ordine alle altre censure.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio si è già evidenziato
che esse sono pienamente utilizzabili, poichè rese nell’ambito di un incidente probatorio, nel quale il
contraddittorio era stato regolarmente costituito.
Va, peraltro, ribadito che le sentenze di merito si basano, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese
dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali e non su quelle rese nel corso
dell’incidente probatorio.
Inammissibili sono le restanti censure mosse con il quarto motivo di ricorso.
Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio
di motivazione e dell’inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono all’evidenza
dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di
appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,
Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità
frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella
loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).
Le sentenze di merito sono motivate in maniera adeguata e coerente e risultano prive di vizi logici
desumibili dal testo del provvedimento.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in Euro
3.510,00, oltre accessori di legge.
3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza,
l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente giudizio dalla parte civile, D.C.F., che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori
di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2022

Addebito della separazione e assolvimento dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 settembre 2022, n. 27771;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6001/2020 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via …, presso lo studio dell’avvocato R.A., che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato S.A., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via …, presso lo studio dell’avvocato P.M., che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati P.F., P. C., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2955/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO pubblicata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dal cons. MELONI
MARINA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 11 gennaio 2018, ha pronunciato la separazione giudiziale
tra L.L. e B.E., accogliendo la domanda di addebito avanzata da quest’ultima per violazione del
dovere di fedeltà del marito. Ha previsto l’affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale, delle figlie minori e assegnato la casa familiare alla madre collocataria.
Inoltre, si è disposto a carico dell’Avv. L. un assegno a titolo di mantenimento della moglie
disoccupata di Euro 2.000,00 mensili e un assegno in favore delle figlie di Euro 2.000,00, oltre al
100% delle spese straordinarie delle stesse.
Successivamente, con sentenza del 19 gennaio 2019, la Corte di Appello di Milano ha respinto
entrambi gli appelli (principale e incidentale) e confermato in toto la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione L.L., affidandosi a otto motivi contenenti
plurime censure. B.E. si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., e art. 151 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto i giudici di merito
hanno erroneamente disposto l’addebito della separazione al medesimo pur in assenza di prova del
nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver
erroneamente assunto che fosse onere del ricorrente fornire la prova dell’insussistenza del nesso
causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,
in quanto la sentenza impugnata non ha indicato il procedimento logico in forza del quale è possibile
retrodatare l’inizio della relazione extraconiugale ad un momento antecedente a quello in cui il
ricorrente ha comunicato la propria volontà di separarsi.
Con la quarta censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116
c.p.c., perchè la Corte territoriale ha erroneamente accertato l’esistenza della relazione extraconiugale
del ricorrente in base alle sole dichiarazioni della moglie, senza indicare le ragioni a fondamento del
proprio convincimento.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., in quanto i giudici di
merito hanno erroneamente ritenuto accertati fatti neppure desunti dalla resistente, in violazione del
principio dispositivo.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta mancanza assoluta di motivazione in riferimento all’art. 360
c.p.c., n. 5) perchè la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il calcolo dei redditi del ricorrente
in riferimento alla determinazione degli assegni di mantenimento disposti in favore della moglie e
delle figlie.
Con la settima censurai si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4), perchè, in violazione
dell’art. 132 c.p.c., l’assenza di argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento dei giudici di
merito rende la motivazione, benchè graficamente esistente, solo apparente.
Infine, con l’ottavo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 337 bis c.c.,
in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto i giudici di merito hanno determinato l’ammontare
dei contributi di mantenimento per la moglie e per le figlie basandosi sui redditi lordi e non netti
dell’obbligato.
I primi cinque motivi di ricorso sono fondati.
In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 16991/2020). E, in
particolare, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della
separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione
dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire
l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012). Nel
caso concreto, la Corte d’appello, nello statuire che il L. non sarebbe riuscito a provare le “pluriformi
alternative in un lunghissimo tempo della crisi irreversibile della coppia” (p. 13), alternative – si
intende – alla relazione extraconiugale, finisce col porre a carico del medesimo – in violazione dell’art.
2697 c.c., – l’onere di provare la causa della rottura della crisi coniugale, in contrasto con i principi
suesposti. La Corte perviene, peraltro, del tutto incongruamente alla conclusione che, “attesa la
contestualità tra la relazione instaurata da L. con la nuova persona e la separazione da lui annunciata
alla moglie”, la separazione sia al medesimo addebitabile. Per converso, la parte onerata dell’onere
della prova non aveva affatto comprovato che la relazione extraconiugale risalisse ad epoca più
risalente o, almeno, coeva alla dichiarata intenzione del L. di separarsi, avvenuta il 30 marzo 2014.
L’unico episodio comprovato dalla B., invero, a mezzo di relazione investigativa, è stato un incontro
del marito con una donna, avvenuto il 30 maggio 2014, ossia dopo la data suindicata. Il che avrebbe
dovuto indurre la Corte a ritenere che, al di là della apparente vita comune che la coppia svolgeva, la
crisi era molto più risalente, e non certo dovuta alla relazione extraconiugale del marito, che ne è stata
una conseguenza. Tanto più che – come la stessa Corte territoriale rileva – la assenza di rapporti
sessuali tra i coniugi, da tempo, non era stata contestata dalla moglie (p. 10).
Il sesto e settimo motivo di ricorso (mancanza assoluta di motivazione sui redditi) sono infondati. Dal
riepilogo finale operato dalla Corte d’appello (p. 36, si evince che gli importi dovuti dal L. per moglie
e figlie sono stati commisurati al “reddito imponibile” al 2017 per l’attività professionale, ammontanti
ad Euro 47.454,00, ad altre voci di reddito, nonchè “alle somme che sia nel 2016 che nel 2017 L. ha
cominciato a trarre dalle cariche ricoperte nelle varie società”. Ebbene, queste somme – ammontanti
ad Euro 59.195,64, per il 2016 e ad Euro 90.443,66 per il 2017 – costituiscono voci di reddito diverse
dal reddito tratto per l’attività professionale.
L’ottavo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il riferimento al reddito imponibile, ossia quello
soggetto a tassazione, prima che questa venga operata, ossia al reddito lordo, è – invero – errato. In
materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge
obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore
dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poichè, in costanza
di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa
(Cass. 9719/2010; Cass. 13954/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi cinque motivi di ricorso nonchè
all’ottavo motivo di ricorso, rigettato il sesto e settimo motivo, cassato il provvedimento impugnato
con rinvio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Accoglie i primi cinque motivi di ricorso nonchè l’ottavo motivo di ricorso, rigetta il sesto e settimo
motivo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione
perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione,
il 11 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2022

AdS per la persona affetta da abituale infermità di mente

Tribunale Salerno, Sez. I, sent., 27 luglio 2022, n. 2708 – Pres. Costabile, Giud. Rel. Chiosi
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2022 del Ruolo Generale,
avente per oggetto: Dichiarazione di Interdizione, vertente
TRA
M.M., nata a E. (S.) il (…), C.F.: (…)
P.D., nato a C. (S.) il (…), C.F.: (…)
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. … che li rappresenta e difende in virtù di procura in
calce al ricorso
RICORRENTE
E
P.A., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
T.M., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
P.R., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
P.A., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
P.R., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
M.S., residente in C. (S.) alla Via D. n. 317
M.N., residente in P. (M.) alla Via U. n. 19
L.A., residente in E.(S.) alla Via S. A. n. 16
RESISTENTI CONTUMACI
E
P.A., nato a B. (S.) il (…), C.F.: (…)
RESISTENTE CONTUMACE-INTERDICENDO
NONCHE’
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato in data 11 aprile 2022, M.M. e P.D., in qualità di genitori, hanno chiesto
dichiararsi l’interdizione di P.A. in quanto affetto fin dalla nascita da un ritardo nello sviluppo cognitivo
e linguistico, con conseguente totale compromissione delle facoltà di discernimento e di scelta.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che A. non è in alcun modo in grado di svolgere le più normali
e quotidiane attività fisiche ed intellettuali, al punto di non essere più in nulla autosufficiente e, dunque,
di necessitare una continua assistenza e cura; al riguardo, hanno precisato che lo stesso non è in grado
di assumere alcuna decisione in merito al proprio stato di salute né di provvedere ai propri interessi
patrimoniali e hanno chiesto la pronuncia di interdizione al fine di tutelarlo in modo adeguato e di
offrirgli completo supporto e sostegno.
Esaminato l’interdicendo, sentiti i suoi genitori, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
senza i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
2. La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell’interdicendo e degli altri resistenti, verificata la
regolarità delle notifiche del ricorso.
Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell’art. 417 cod.
civ., in quanto genitori conviventi con l’interdicendo.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l’art. 414 cod. civ., come sostituito dall’art. 4
comma 2 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del
maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti
incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l’inabilitazione e
l’amministrazione di sostegno. E’ richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della
patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell’inabilitato, escluda totalmente la loro
idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo
status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la
misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la
meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un’efficacia tutela
dell’incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi,
deve accordarsi preferenza allo strumento dell’amministrazione di sostegno ove, in ragione della
specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto; in
particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto,
poiché la protezione dell’incapace richiede un’attività minima, estremamente semplice, tale da non
rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio
disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione
ordinaria del reddito da pensione) e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i
risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare,
corrisponderà l’amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell’inabilitazione e
della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in
considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per
il maggior rispetto della dignità dell’individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un’attività di una
certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario
impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in
considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere
contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela
apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi
della persona che la legge richiede, è quest’ultimo, e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che
deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il
legislatore affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la
tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita. Solo
se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può
ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status
di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di
applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno
intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di
autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto
soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all’amministrazione di sostegno
nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è
sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la
gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell’inabile non
può essere garantita dall’amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell’amministratore in nessun
caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto
dell’infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Al riguardo, all’udienza del 23 giugno 2022, è stato effettuato l’esame dell’interdicendo, principale fonte
di convincimento del Giudice, che ha evidenziato lo stato di grave ed abituale infermità di mente di A.
che, per la sua patologia, non ha potuto sostenere alcuna forma di dialogo e di interazione con il mondo
esterno, mostrandosi altresì` disorientato nello spazio e nel tempo (cfr. verbale di causa del 23 giugno
2022).
Orbene, nel caso di specie, l’interdicendo, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se
legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione, come risulta altresì` dalla documentazione medica
prodotta, non risulta essere titolare di un patrimonio di notevole consistenza e, soprattutto, difficile da
gestire, essendo tra l’altro circondato dall’affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di
contrasti; in definitiva, le sue attuali esigenze possono essere soddisfatte con la nomina di un
amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono,
sulla base dell’art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare
competente, al quale spetta l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea
a ricoprire l’incarico in via definitiva e l’indicazione dei relativi poteri.
A tal proposito, deve dirsi che sono emersi nel corso dell’istruttoria specifici e puntuali elementi da cui
desumere la necessità di adottare singoli provvedimenti urgenti a tutela dell’interessato, atteso che non
è stato nominato il tutore provvisorio, avendo i genitori ricorrenti manifestato la necessità di provvedere
agli interessi personali e patrimoniali di A..
Al riguardo, il Tribunale dispone la nomina della ricorrente, M.M., ad amministratore di sostegno
provvisorio del figlio, attribuendo alla stessa i seguenti compiti nelle more del procedimento per
amministrazione di sostegno:
a) rappresenterà il beneficiario nella richiesta della pensione di invalidità e di altre pensioni e/o
indennità allo stesso spettanti per legge;
b) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza dello stesso a titolo di
pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente
bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì` essere trasferiti i saldi di ulteriori conti
di pertinenza del beneficiario che verranno estinti; preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme
necessarie per la cura e mantenimento di quest’ultimo;
c) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con
gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere,
sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo a rappresentarlo nelle richieste di cure e di
terapie necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così` provvede:
a) dichiara la contumacia dell’interdicendo e degli altri resistenti;
b) rigetta il ricorso per interdizione presentato nei confronti di P.A.;
c) nomina M.M., nata a E. (S.) il (…), C.F.: (…), amministratore di sostegno provvisorio del figlio, P.A.,
con gli specifici comiti di cui in parte motiva;
d) dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la sentenza) al Giudice Tutelare;
a) nulla si dispone sulle spese del giudizio.
Conclusione
Così deciso in Salerno, il 21 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2022

Cognome. La volontà dei genitori del minore al mutamento non è condizione sufficiente

T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sent., 25 agosto 2022, n. 245
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2019, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio
e per la minore -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati…, con domicilio eletto presso lo
studio …in -OMISSIS-, …;
contro
U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS-, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Interno, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Bologna,
domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con cui la Prefettura di -OMISSIS-ha rigettato la richiesta di
modifica del cognome (mediante aggiunta del secondo cognome) della minore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS-e di Ministero della
Giustizia e di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 17 giugno 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. In data -OMISSIS-la sig. -OMISSIS-, unita civilmente con la sig. -OMISSIS-, ha partorito la piccola
-OMISSIS- e l’ha riconosciuta come figlia innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile di -OMISSIS-.
2. In data-OMISSIS-, la sig. -OMISSIS-ha riconosciuto quale propria figlia la piccola -OMISSIS-
innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile di -OMISSIS-, il quale ha annotato nel Registro di Stato Civile
tale riconoscimento, in aggiunta a quello già effettuato dalla sig. -OMISSIS-.
3. In data -OMISSIS-, la sig. -OMISSIS-ha depositato presso la Prefettura di -OMISSIS-istanza per
ottenere il cambiamento del cognome della figlia da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS- -OMISSIS-“,
dichiarando quale motivo della richiesta di voler “aggiungere il cognome della mia compagna come
progetto di famiglia” e corredando la propria istanza con la manifestazione di consenso della sig. –
OMISSIS-.
4. In data -OMISSIS-, l’amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego alla sig. -OMISSIS- ai
sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241 del 1990.
5. In data -OMISSIS-, le sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- – “in proprio e in qualità di esercenti la
responsabilità genitoriale della minore -OMISSIS-” – hanno inviato alla p.a. le proprie
controdeduzioni.
6. Con provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, il Prefetto di -OMISSIS-ha respinto la
domanda della sig. -OMISSIS- con un’articolata motivazione nella quale ha osservato, tra l’altro, che
“nel presente procedimento risultano … compresenti, da una parte, l’interesse privato dalla signora
-OMISSIS- -OMISSIS-a ottenere il mutamento del cognome della figlia minore -OMISSIS- -OMISSIS-
… e dall’altra parte, l’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del cognome, quale segno
identificativo della persona, interesse riconducibile alla sfera generale dell’ordine pubblico … nel
suo più ampio significato quale insieme dei principi fondanti l’ordinamento giuridico nel suo
complesso e dei valori etici cui esso si ispira, nonché quale limite estrinseco della sfera
dell’autonomia privata, desumibile, oltre che dalla Carta costituzionale, anche dalle norme
civilistiche attinenti sia i diritti primari che l’autodeterminazione e la libertà negoziale … dalle norme
di diritto internazionale privato … dalla recente normativa sulle unioni civili e dalle norme
comunitarie”; ha evidenziato che “nel caso di specie il minore risulterebbe destinatario di una scelta operata
(imposta) da altri, potendo solo al raggiungimento della maggiore età eventualmente modificare tale scelta, i
cui effetti sul piano dell’identità personale e sociale del medesimo si sarebbero ormai abbondantemente prodotti
e consolidati”; ha sottolineato che “in nessuna norma del vigente ordinamento si rinvengono disposizioni che
contemplano un diritto pieno e assoluto di imporre al figlio (minorenne) di una delle parti di un’unione civile
il cognome dell’altra parte … con l’intento di attribuire al minore una stabile identità familiare”; e ha
conclusivamente affermato che il mutamento di cognome richiesto dalla sig. -OMISSIS- per la
propria figlia non può essere disposto poiché incide “contemporaneamente su un diritto fondamentale e
sull’interesse primario all’identità personale della stessa minore, nonché sull’interesse pubblico alla
tendenziale stabilità del cognome della persona umana”.
7. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS-, le sig.re -OMISSIS-e –
OMISSIS– sempre “in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore –
OMISSIS-” – hanno chiesto a questo Tribunale di annullare il provvedimento Prefetto di -OMISSIS-,
-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- sulla base di un unico articolato motivo di gravame.
Segnatamente, le due ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento del Prefetto per
“violazione e falsa applicazione dell’art. 84 e seguenti della L. n. 396 del 2000; eccesso di potere per
violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. della L. n.
241 del 1990; sviamento di potere” sostenendo – in primo luogo – che “nei procedimenti ex art. 84 e
ss. L. n. 396 del 2000 l’attività del Prefetto è “vincolata” e in presenza del consenso esplicito di
entrambi i genitori, come è nel caso di specie, lo stesso deve unicamente limitarsi a valutare la
documentazione prodotta a comprova della realtà dichiarata”.
Le ricorrenti hanno inoltre osservato che “oltre a eccedere i propri limiti di competenza il Prefetto
della Provincia di -OMISSIS-giunge infatti a una erronea e arbitraria ponderazione degli interessi in
gioco”, notando che la fattispecie oggetto del giudizio ha “a oggetto un’istanza di “aggiunta” e non
di “sostituzione” del cognome della piccola -OMISSIS- e non lede l’esigenza sociale dell’immutabilità
del cognome in quanto la semplice aggiunta di un cognome, mantenendo quindi il precedente, si
limita a maggiormente specificare – e non a modificare – la situazione di fatto esistente” e sostenendo
che “il caso che occupa riguarda esclusivamente il diritto di formalizzare una realtà di fatto già
legalmente riconosciuta a monte”.
Infine, le ricorrenti hanno evidenziato che “il diritto al nome rientri nella categoria dei diritti
inviolabili, in quanto elemento primario nell’individuazione della persona umana che ha una
principale funzione di identificazione attribuita dalla legge alla persona e tutelata anche nei
confronti dello Stato”, sostenendo che “il diniego impugnato determinerebbe un serio pregiudizio
anche alla sfera di diritti inviolabili del minore e potrebbe ingenerare nei consociati incertezza
nell’individuazione della piccola -OMISSIS-, che pur conosciuta nella comunità come figlia delle
Sig.re -OMISSIS-e -OMISSIS-vedrebbe il proprio cognome ricollegato unicamente alla prima delle
due”.
8. Con memoria del -OMISSIS-, l’amministrazione ha spiegato le proprie difese insistendo per
l’infondatezza della pretesa delle ricorrenti.
In particolare l’amministrazione ha evidenziato “l’incoerenza delle argomentazioni proposte dalle
ricorrenti, le quali … nell’intero testo del gravame delineano una costruzione teorica basata su diritti
soggettivi che importerebbe la giurisdizione del giudice ordinario laddove invece è palese che nel
caso in ispecie si è di fronte alla mera impugnativa per asseriti vizi di legittimità di un
provvedimento amministrativo (prefettizio) concernente il cambiamento del cognome di un minore,
e dunque si verte sulla materia dell’interesse legittimo”.
Nel merito, poi, l’amministrazione ha sottolineato di essersi “attenuta rigorosamente all’applicazione
delle norme vigenti, in linea anche con la giurisprudenza in materia, esercitando e congruamente
motivando il potere discrezionale attribuitogli dalla legge”.
9. In data -OMISSIS-, la stessa p.a. ha depositato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-con cui – in
accoglimento del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS–
è stato ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di -OMISSIS-di procedere alla
“cancellazione dell’atto di riconoscimento effettuato da -OMISSIS-con riferimento alla minore –
OMISSIS- … e alla cancellazione della relativa annotazione apposta sull’atto di nascita”.
10. Con memoria del 16 maggio 2022, le due ricorrenti hanno evidenziato di aver promosso innanzi
al Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna procedimento per adozione ex art. 44, L. n. 184
del 1983 e hanno chiesto il rinvio della trattazione della causa in attesa della decisione su tale ultimo
procedimento “che farebbe venir meno … l’interesse … a proseguire il presente giudizio”, insistendo, in
subordine, per l’accoglimento di tutte le domande proposte nel gravame.
11. All’udienza del 17 giugno 2022, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere dal prendere in considerazione
la sussistenza di un profilo di difetto di legittimazione in capo alla sig. -OMISSIS-(la quale non ha
proposto istanza al Prefetto; non è destinataria del provvedimento di diniego; e non esercita – almeno
allo stato e fatto salvo l’esito del procedimento di adozione in corso – potestà genitoriale nei confronti
della sig. -OMISSIS-).
2. Il presente giudizio riguarda un’istanza di mutamento del cognome proposta ai sensi dell’art. 89,
D.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui “chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un
altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela
l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto”.
Il provvedimento prefettizio di decisione su detta istanza, com’è noto, “ha carattere discrezionale,
dovendo l’amministrazione valutare e contemperare i contrapposti interessi pubblici e privati
sussistenti in materia, tra cui, dal lato pubblico, appare preminente l’esigenza che i cognomi siano
tendenzialmente stabili nel tempo, in modo da assolvere alla funzione tipica di identificazione della
persona” (Consiglio di Stato, IV, 29 febbraio 2008, n. 777).
Da ciò discende che tale provvedimento deve essere corredato da una motivazione congrua e logica
da cui si evincano le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a determinarsi nel senso
dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza e che, al contempo, “il sindacato esercitabile dal giudice
amministrativo in sede di legittimità è limitato al riscontro di eventuali profili di abnormità
nell’ambito dei criteri valutativi valorizzati dall’amministrazione, non potendo il giudice
direttamente procedere al giudizio di bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti ma
dovendosi limitare a verificare se il provvedimento di diniego esibisca profili disfunzionali
estrinsecamente percepibili, poggiando su criteri chiaramente inidonei a perseguire e tutelare gli
interessi pubblici e privati in materia (cfr. ancora Consiglio di Stato, IV, n. 777/2008).
Nello stesso senso è stato notato che “dalla natura discrezionale del provvedimento prefettizio
discende “che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto … sotto il limitato profilo
della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione”
(Consiglio di Stato, IV, 26 aprile 2006, n. 2320).
È stato inoltre specificato che l’ordinamento non prevede un diritto soggettivo al cambiamento del
cognome e che il riconoscimento di una posizione soggettiva di interesse legittimo in capo agli istanti
“intende escludere che dall’esercizio della facoltà del privato, normativamente prevista, di chiedere
la modifica del proprio prenome o cognome, possa conseguire un nocumento del principio
pubblicistico della stabilità dei segni identificativi e della corretta identificazione dei cittadini”
(Consiglio di Stato, I, 8 giugno 2020, n. 1094).
È stato infine evidenziato che “dalla disciplina normativa in materia si evince il principio secondo
cui i cambiamenti, le aggiunte o le rettifiche al nome – inteso in senso ampio – rivestono carattere
eccezionale e sono autorizzate solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, in quanto il
nome costituisce un elemento fondante dell’identità personale, connesso ai suoi profili pubblicistici
come mezzo di identificazione dell’individuo” (Consiglio di Stato, I, 22 maggio 2014, n. 1658).
3. Ciò premesso sulla natura del potere prefettizio, è evidente l’infondatezza delle doglianze
proposte dalle ricorrenti.
3.1. Non può in primo luogo condividersi l’assunto secondo cui “nei procedimenti ex art. 84 e ss. L.
n. 396 del 2000 l’attività del Prefetto è “vincolata” e in presenza del consenso esplicito di entrambi i
genitori, come è nel caso di specie, lo stesso deve unicamente limitarsi a valutare la documentazione
prodotta a comprova della realtà dichiarata”.
Rispetto a tale osservazione deve innanzitutto premettersi che, nel caso di specie, non vi è una
richiesta congiunta da parte di due genitori, ma si è in presenza della richiesta della madre biologica
e del consenso della persona unita civilmente con quest’ultima (il cui cognome dovrebbe essere
aggiunto a quello della minore).
Precisato quanto sopra, va in ogni caso evidenziato che se è vero che l’istanza di mutamento del
cognome della persona minore d’età deve essere di regola presentata congiuntamente dai genitori
(cfr. ex multis Tar Lazio, I, 26 novembre 2018, n. 11410), la concorde volontà degli stessi non limita
in alcun modo il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione di detta istanza.
Ciò per un verso, in ragione, del fatto che – in via generale – il potere prefettizio è orientato, come si
è già detto, alla tutela di interessi pubblici, quale è innanzitutto quello della tendenziale stabilità del
cognome della persona. Per altro verso, perché, proprio la presenza di un minore impone al Prefetto
di considerare l’interesse dello stesso all’accoglimento della domanda.
In altri termini, la concorde volontà dei genitori del minore è condizione necessaria (salve ipotesi
peculiari, v. circolare Ministero dell’Interno n. 15/2008 e Tar Bologna, I, 8 novembre 2021, n. 902) ma
non sufficiente per il mutamento del cognome del minore e non esime l’amministrazione
dall’effettuare quel delicato bilanciamento tra i diversi interessi pubblici e privati che vengono in
rilievo in tale materia.
3.2. Non può ritenersi, poi, come hanno sostenuto le ricorrenti, che il Prefetto di -OMISSIS-sia giunto
“a una erronea e arbitraria ponderazione degli interessi in gioco in quanto l’aggiunta del cognome,
a differenza della sua sostituzione, non lede l’esigenza sociale dell’immutabilità del cognome e si
limita a maggiormente specificare – e non a modificare – la situazione di fatto esistente”.
A tal proposito, va in primo luogo osservato che l’aggiunta di un cognome è idonea ad incidere
sull’identità della persona (nonché sull’interesse pubblico alla stabilità dei cognomi) al pari della sua
modificazione.
A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, la ponderazione degli interessi in gioco effettuata dal
Prefetto non appare nient’affatto manifestamente irragionevole e/o arbitraria. E, infatti, come si è già
notato nella ricostruzione in fatto sub (…), il Prefetto di -OMISSIS-nell’adozione del diniego ha
effettuato un’accurata ricostruzione di tutti gli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nella
vicenda odierna (l’interesse privato dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-a ottenere il mutamento del
cognome della figlia, l’interesse di quest’ultima, nonché l’interesse pubblico alla tendenziale stabilità
del cognome) e ha conclusivamente ritenuto che il mutamento di cognome richiesto dall’istante per
la figlia non può essere disposto poiché incide “contemporaneamente su un diritto fondamentale e
sull’interesse primario all’identità personale della stessa minore, nonché sull’interesse pubblico alla
tendenziale stabilità del cognome della persona umana”.
Corrette e ragionevoli sono altresì le considerazioni, svolte in motivazione, secondo cui “nel caso di
specie il minore risulterebbe destinatario di una scelta operata (imposta) da altri, potendo solo al
raggiungimento della maggiore età eventualmente modificare tale scelta, i cui effetti sul piano
dell’identità personale e sociale del medesimo si sarebbero ormai abbondantemente prodotti e
consolidati” e secondo cui “in nessuna norma del vigente ordinamento si rinvengono disposizioni
che contemplano un diritto pieno e assoluto di imporre al figlio (minorenne) di una delle parti di
un’unione civile il cognome dell’altra parte … con l’intento di attribuire al minore una stabile identità
familiare”.
3.3. Non può essere accolta, poi, l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui “il caso che occupa
riguarda esclusivamente il diritto di formalizzare una realtà di fatto già legalmente riconosciuta a
monte”: a tal proposito è dirimente la circostanza che con provvedimento Tribunale di -OMISSIS-è
stata ordinata la “cancellazione dell’atto di riconoscimento effettuato da -OMISSIS-con riferimento
alla minore -OMISSIS- nonché la cancellazione della relativa annotazione apposta sull’atto di
nascita”.
3.4. Prive di pregio, infine, sono le argomentazioni svolte dalle ricorrenti (prima, nell’ambito delle
deduzioni prodotte nel procedimento e, poi, nell’atto introduttivo del giudizio) in ordine al fatto che
il diniego sull’istanza della sig. -OMISSIS- si porrebbe in violazione del “diritto al nome” della
minore.
Per un verso, e in via generale, infatti, deve ribadirsi che non sussiste un diritto al cambiamento del
cognome ex art. 89, D.P.R. n. 396 del 2000 e che il presente giudizio è volto a contestare la decisione
resa dal Prefetto nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti dagli artt. 89 e ss. D.P.R. n. 396 del 2000,
sicché sarebbe comunque estranea al perimetro del presente giudizio (oltreché alla giurisdizione di
questo giudice) ogni valutazione circa l’eventuale sussistenza di un diritto soggettivo della minore
ad acquisire il cognome della persona unita civilmente con la madre.
Per altro verso, si è già notato che – come correttamente osservato dal Prefetto di -OMISSIS– “in
nessuna norma del vigente ordinamento si rinvengono disposizioni che contemplano un diritto
pieno e assoluto di imporre al figlio (minorenne) di una delle parti di un’unione civile il cognome
dell’altra parte … con l’intento di attribuire al minore una stabile identità familiare”.
Ancora, deve evidenziarsi che proprio il diritto al nome della persona – quale segno distintivo
dell’identità personale – garantito e protetto dall’art. 6 c.c. impone alla p.a. di considerare con
particolare rigore l’istanza di modifica del cognome di un minore, specie ove tale istanza sia
finalizzata a creare un legame identitario con un soggetto (la persona unita civilmente con l’unico
genitore) che – allo stato e fatto salvo l’esito del procedimento di adozione – non è legato al minore
in questione da alcun vincolo legale idoneo a fornire la necessaria stabilità al legame identitario (che
sarebbe stato) creato dal mutamento del cognome.
4. Per tutte le superiori ragioni, il ricorso deve essere respinto.
5. In ragione della peculiarità della vicenda, tuttavia, sussistono giuste ragioni per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di -OMISSIS-(Sezione
Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla
segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare le parti

L’intersessualismo richiede giudizio di rettifica dell’atto di nascita

Tribunale di Paola, Decreto 28 ottobre 2021, Est. Ruggiero
TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione civile
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per la rettifica dell’atto di nascita della minore Tizio
promosso da CAIA e SEMPRONIO e iscritto al n. 95/2021 del R.G.V.G.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4.2.21, CAIA e SEMPRONIO, premesso che: 1)
In data 5.10.2020 presso l’ospedale San Giovanni di Lagonegro (PZ) la sig.ra CAIA ha
partorito il neonato Tizio, con sindrome adreno-genitalica al quale è stato subito attribuito
sesso maschile; 2) Il bambino presentava organi genitali esterni ambigui che ad un primo
esame hanno indotto i medici dell’ospedale di Lagonegro (PZ) a ritenere che appartenesse al
genere maschile; 3) la patologia presentata dal neonato, “ sindrome adreno – genitalica con
perdita di sali e genitali ambigui” ha richiesto l’immediato trasferimento del neonato presso
il reparto di neonatologia dell’azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza; 4) da successivi
esami ecografici i medici hanno accertato che il neonato possiede organi genitali interni
femminili e le indagini genetiche sul cariotipo hanno confermato che il pattern cromosomico
è 46 XX, pertanto, di sesso femminile; 5) in data 11.11.2020, il sig. Sempronio, alla luce delle
risultanze di cui sopra, ha chiesto all’ufficio per i servizi demografici, Stato Civile, del
Comune di Scalea, la rettifica del sesso e del nome del figlio Tizio scegliendo come nome
femminile Tizia in luogo di Tizio; 6) In data 21.12.2020 i genitori del bambino, a mezzo del
sottoscritto difensore, hanno nuovamente presentato istanza di rettifica sull’atto di nascita del
nome e del sesso della loro bambina, Tizio; 7) in data 7.01.21, preso atto che l’istanza di
rettifica di cui sopra, presentava un errore di battitura, il sottoscritto difensore ne ha chiesto
la correzione materiale; 8) che ad oggi l’Ufficio preposto alla rettifica dell’atto di nascita, non
ha fornito formalmente risposta alcuna; hanno domandato: in via principale: assunte, ove
occorra sommarie informazioni, accertare e dichiarare che Tizio appartiene al genere
femminile e, conseguentemente, ordinare all’Ufficiale di Stato Civile competente,
responsabile dei servizi demografici – Ufficio Atti Stato Civile – del Comune di Scalea (CS),
di rettificare l’atto di nascita della minore Tizio nata a Lagonegro (PZ) in data _____– 2020
e correttamente scrivere sesso femminile, nome Tizia. Disporre ogni altro provvedimento che
appaia più idoneo a tutelare nell’immediatezza l’interesse della minore e ad eliminare il
pregiudizio subito e subendo, con vittoria di spese di lite.
Dichiarata la contumacia del resistente, all’udienza del 28.10.21 il Collegio riservava la causa
in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni.
Si discute, in dottrina e giurisprudenza, se sia ammissibile un provvedimento d’urgenza ex
art. 700 c.p.c. in funzione di assicurazione provvisoria degli effetti di una sentenza di mero
accertamento, cioè se vi sia spazio per la tutela cautelare atipica di mero accertamento. Il
problema è dato dal fatto che la funzione della tutela di mero accertamento è quella di fornire
certezza giuridica sull’esistenza o sul contenuto di un diritto controverso con un
provvedimento basato sulla piena cognizione del giudice, capace di passare in giudicato
formale e sostanziale. Al contrario, i provvedimenti resi ex art. 700 si fondano sulla
probabilità del diritto invocato, sulla cognizione sommaria dei fatti allegati e sono pronunciati
in funzione del provvedimento principale ed in presenza del periculum in mora; inoltre sono
instabili e quindi incapaci di divenire cosa giudicata. Assegnando dunque al provvedimento
ex art. 700 c.p.c. il contenuto dichiarativo proprio della pronuncia di accertamento si
tratterebbe di anticipare un effetto conseguibile solo a seguito dell’intervenuto giudicato di
merito.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato, con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di
accertare e dichiarare l’appartenenza della minore al genere femminile, nonché la
rettificazione dell’atto di nascita della medesima.
Parte ricorrente ha precisato, nelle memorie depositate in data 09.06.2021, di aver “fondato
la domanda sull’articolo 1 della Legge n. 164/1982”.
Ne deriva, per ciò solo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’art. 1 l. n. 164/1982 richiede
una sentenza passata in giudicato, onde tale effetto specificamente richiesto dalla norma non
può essere anticipato da un provvedimento cautelare, ontologicamente inidoneo al giudicato.
La disposizione testé citata, inoltre, si riferisce testualmente all’attribuzione ad una persona
di “sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali”, dunque all’ipotesi di transessualismo, ossia di mutamento di sesso,
generatore di una difformità sopravvenuta tra il contenuto dell’atto di nascita e la realtà
fattuale.
Tale fattispecie è ben diversa da quella di “intersessualismo”, oggetto del presente giudizio,
in cui la detta difformità è originaria, nel senso che il soggetto apparteneva ab origine al genere
sessuale opposto a quello indicato nell’atto pubblico.
Tale divergenza, a differenza del caso di transessualismo, non è dipesa da una sopravvenienza
fattuale, ossia da un’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali, bensì da un mero errore
del pubblico ufficiale ovvero da una situazione di “apparenza”, come nella peculiare ipotesi
in oggetto (“sindrome adreno – genitalica con perdita di sali e genitali ambigui”).
In entrambi i casi, la discrepanza tra forma e sostanza, tra contenuto dell’atto e realtà fattuale,
incidente inevitabilmente sulla veridicità del primo, è emendabile mediante lo strumento,
ampio e versatile, previsto dagli artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000, che, non a caso, distinguono
tra correzione e rettificazione.
Si evidenzia in proposito come la Suprema Corte, superata la desueta tesi restrittiva in base
alla quale il giudizio di rettificazione sarebbe esperibile soltanto nei limitati casi di lapsus
calami in cui sia incorso l’ufficiale di stato civile nella redazione dell’atto (e quindi, di fatto,
per la correzione di un mero errore ortografico), affermi ormai da decenni che il procedimento
di rettificazione possa «essere promosso per la eliminazione di ogni ipotesi di difformità fra
la realtà effettiva, alla stregua della normativa vigente, e quella riprodotta negli atti stessi,
indipendentemente dalla ragione di tale difformità e dal soggetto che l’abbia causato» (in
questi termini: Cass. 16 dicembre 1986, n. 7530).
Appare, dunque, indubitabile che sia proprio il procedimento di rettificazione degli atti di
stato civile quello che il soggetto intersessuale deve esperire per la rettificazione
dell’indicazione del prenome e del sesso nel proprio atto di nascita, proprio perché esso tende
«alla riparazione di irregolarità occorse nella redazione degli atti di stato civile», tra le quali
deve essere ricompresa l’«erronea indicazione del sesso» di un soggetto intersessuale, atteso
che, da ultimo, «la rettificazione non tocca l’essenza dell’atto e invariato, quindi, resta, lo
stato della persona alla quale si riferisce» (Così Trib. Firenze 10 giugno 1936).
Il giudizio camerale cui l’art. 95 D.P.R. 396/2000 rinvia presenta natura polimorfa e variabile,
ma, in questo caso, sempre di volontaria giurisdizione «pura»: il procedimento in parola è
finalizzato all’accertamento della veridicità di un fatto materiale così come indicato nell’atto
di nascita, ossia il sesso effettivo di un individuo avente organi genitali ambigui.
In tale ipotesi si ravvisa un unico interesse, comune e convergente, di natura sia pubblica che
privata, alla corrispondenza tra quanto attestato nello stato civile e la realtà dei fatti.
Dall’inquadramento della fattispecie in esame nell’ipotesi di intersessualismo scaturisce la
necessità, per comporre il prefato contrasto tra contenuto dell’atto e realtà fattuale, di esperire
ricorso per rettificazione, che, come innanzi chiarito, è un procedimento di volontaria
giurisdizione, rispetto al quale è incompatibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. Ne
deriva, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità del ricorso cautelare proposto.
La natura del procedimento, la peculiarità delle questioni trattate e la contumacia del resistente
inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili
nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Paola, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così
provvede:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del resistente
contumace

Il principio di autoresponsabilità sovraintende al mantenimento dei figli maggiorenni

Tribunale di Firenze, 19 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Monica Tarchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2019
promossa da: TIZIA IULIO, nata a Bari il ____1993 (C.F. _____), residente in Firenze, via ________,
rappresentata e difesa dall’Avv. Niccolò Seghi e CAIA IULIO, a nata a Bari il ___1994 (C.F. __________),
residente in Firenze, via ________, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Seghi
PARTE ATTRICE
Contro
SEMPRONIO IULIO, nato a Bari il ____.1957 (C.F. _______), residente a Firenze, via ______, rappresentato e
difeso dall’Avv. Claudio Cecchella e dall’Avv. Lucia Elsa Maffei
MEVIA, nata a Casarano (LE) il ____1962 _______, res.te in Bari Via ________, rappresentata e difesa dall’Avv.
Lucia Moramarco
PARTE CONVENUTA
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parti ricorrenti TIZIA e CAIA come da comparsa conclusionale del 7.06.22 nella quale sono state richiamate
le conclusioni rassegnate nel foglio di p.c. del 7.07.21: “Quanto all’istanza ex art. 446 c.c. le medesime si
riportano al ricorso in corso di causa depositato in data 03.03.2021 che, data l’urgenza, dovrà essere accolto,
ordinando a carico dei convenuti quali obbligati a corrispondere gli alimenti alle figlie determinando l’importo
nella somma già richiesta nel giudizio di merito come alle conclusioni riportate in atti e che di seguito si
precisano. Quanto al giudizio di merito, le sig.re IULIO: in via istruttoria, insistono nell’ammissione dei mezzi
di prova dedotti opponendosi a quelli dedotti da controparte; nel merito, insistono nelle già rassegnate
conclusioni che di seguito si riportano e rassegnate nell’atto di citazione notificato ai conventi in data
18.11.2019 a seguito del mutamento del rito disposto dalla Dott.ssa Mazzeo. Voglia l’Ecc.mo Tribunale di
Firenze, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, condannare il Dr. SEMPRONIO e la Signora MEVIA
al pagamento di un assegno mensile da versarsi direttamente in favore di TIZIA pari ad € 1.000,00, con
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, così suddiviso in ragione delle capacità economiche: (i) quanto
ad € 700,00 a carico del Dott. SEMPRONIO; (ii) quanto ad € 300,00 a carico della Sig.ra MEVIA; condannare,
il Dr. SEMPRONIO e la Signora MEVIA al pagamento di un assegno mensile da versarsi direttamente in favore
di CAIA pari ad € 750,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, così suddiviso in ragione delle
capacità economiche: (i) quanto ad € 500,00 a carico del Dott. SEMPRONIO; (ii) quanto ad € 250,00 a carico
della Sig.ra MEVIA; in ipotesi, salvo gravame, condanni il Dr. IULIO SEMPRONIO e la Sig.ra MEVIA, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze, alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 1.000,00, o
diversa somma ritenuta di giusti-zia, a favore di TIZIA e di € 750,00, o diversa somma ritenuta di giustizia, a
favore di CAIA; in ogni caso, condanni il Dr. SEMPRONIO e la Signora MEVIA al pagamento del 50% ciascuno,
o diversa percentuale in ragione della capacità reddituale, delle spese straordinarie in favore di TIZIA e CAIA.
Con vittoria di spese e compensi. In ogni caso si chiede che il giudice liquidi a favore dei procuratori delle
sig.re IULIO CAIA e TIZIA, ammesse a patrocinio a spese dello Stato, i compensi ai medesimi dovuti per il
giudizio di merito e quello cautelare (anche quello di reclamo e quello ex art. 446 c.c.) come da nota a spese
che si produrrà in sede di discussione o comunque in fase decisoria”.
Parti convenute:
SEMPRONIO come da comparsa conclusionale del 7.06.22 nella quale ha richiamato quelle rassegnate
all’udienza del 18.05.2022 “ in via istruttoria, ammettere i messi di prova capitolati nella memoria n. 2 ex art.
183 comma VI, cp.c.; in rito, dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo; perchè promosso con rito
camerale e inammissibilità della disposta conversione; nel merito, quanto a TIZIA, rigetto della domanda con
condanna alle spese, per CAIA: in via principale, rigettare la domanda, in subordine, riconoscimento di un
contributo di e. 230,00, oltre rivalutazione Istat del 50% delle sole spese universitarie per due anni, purchè
nel primo anno abbia superato almeno 5 esami a far data dalla sentenza, con condanna alle spese di
controparte, tenuto conto delle fasi cautelari incidentali avviate”;
MEVIA come da conclusioni rassegnate all’udienza del 18.05.22, nel corso della quale si è riportata alle
conclusioni di cui alla memoria del 26.05.20 e a quelle rassegnate per l’udienza dell’08.07.21 affinchè “ove
accolta nell’an la domanda proposta e determinato l’assegno in favore di TIZIA e CAIA, venga posto a carico
della concludente un importo non superiore ad E 250,00 per ciascuna richiedente, per le ragioni esposte e
documentate; si chiede altresì di determinare in ragione del 70% a carico di SEMPRONIO la quota relativa
alle spese straordinarie e universitarie delle richiedenti”.
Fatto e diritto
1.Con ricorso del 03.01.19, TIZIA e CAIA hanno adìto il Tribunale allo scopo di chiedere il riconoscimento a
loro favore e la relativa quantificazione del contributo a titolo di mantenimento ex art. 337 septies c.c. dovuto
dal padre SEMPRONIO, in quanto, ancorché maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti.
Con provvedimento del 29.10.19, il Giudice ha rilevato che il procedimento fosse da introdurre con atto di
citazione anziché con ricorso, di tal chè, per esigenze di economia processuale, ha fissato udienza al 25.02.20,
disponendo la notifica dell’atto introduttivo nei confronti dei convenuti, sebbene costoro fossero già
costituiti, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.; pertanto, in data 18.11.19, è stato notificato a
SEMPRONIO e MEVIA l’atto di citazione del presente giudizio. In data 04.02.20, si è costituito in giudizio
SEMPRONIO, chiedendo il rigetto integrale della domanda formulata dalle figlie TIZIA e CAIA o, in subordine,
di disporre che il valore di detto contributo non superasse la somma di €. 200,00 mensili e che la sua
partecipazione alle spese straordinarie necessarie per le due ragazze si limitasse a quelle mediche non
coperte dal SSN nella misura del 50%. Già costituitasi in data 03.04.19, la madre delle ricorrenti MEVIA,
nonché ex coniuge di SEMPRONIO, ha evidenziato di aver sempre supportato, dal punto di vista economico
le proprie figlie, seppur nei limiti e in proporzione della propria minore capacità economica rispetto all’ex
coniuge; ha chiesto, quindi, che ove fosse accolta nell’an la richiesta di parte attrice, che sia tenuto conto
della diversità reddituale e patrimoniale sussistente tra i due genitori e che in ragione di tale diversità venga
determinato il quantum del contributo al mantenimento della prole, come previsto dall’art. 316 bis c.c..
All’udienza del 01.07.20, il Tribunale ha concesso alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c., e, a seguito delle istanze delle parti di procedere a trattazione scritta stante la vigenza della
pandemia connessa a Covid-19 e l’impossibilità di accesso alle aule giudiziarie, con provvedimento del
04.02.21 ha concesso termine fino al 20.02.21 per il deposito delle rispettive note scritte di trattazione,
riservando ogni decisione. Allo stesso tempo, TIZIA e CAIA, con istanza cautelare in corso di causa ex art. 446
c.c., hanno chiesto in via provvisoria e urgente che il Tribunale ponesse a carico del padre SEMPRONIO e della
madre MEVIA l’obbligo di versare loro un contributo al loro mantenimento; in esito all’udienza tenutasi in
data 08.07.21, il Tribunale, con provvedimento del 16.12.21, ha rigettato l’istanza cautelare dichiarandone
l’inammissibilità, atteso che la misura richiesta ha come petitum, ai sensi degli artt. 433 ss. c.c., l’obbligo di
prestare gli alimenti, laddove nel presente giudizio si discute del diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 337
septies, c.c., a favore di figli maggiorenni non indipendenti economicamente; con il medesimo
provvedimento, il Tribunale la rigettato la richiesta di prove orali formulate da ambo le parti e disposto una
CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del patrimonio del padre e della madre delle ricorrenti, fissando
udienza per il giorno 22.12.21 per il giuramento del consulente dott. Sandro Cantini; nel corso di tale detta
udienza, il convenuto SEMPRONIO ha chiesto di essere rimesso in termini per poter depositare una serie
documenti formatisi successivamente al termine per il deposito della memoria n. 2 art. 183 co. VI c.p.c.; con
ordinanza emessa in data 22/12/21, il Tribunale ha autorizzato il IULIO al deposito di tale documentazione,
riservandosi di decidere sulla sua ammissione, sospendendo il conferimento dell’incarico peritale e
concedendo alle parti termine di gg. 15 dalla data di tale produzione per il deposito di memorie; in ossequio
a tale provvedimento, SEMPRONIO ha depositato in PCT: 1) esposto-querela dell’Avv. FILANO contro
CALPURNIO (investigatore privato) del 11/01/21; 2) rapporto delle indagini della polizia giudiziaria del
16/03/2021; 3) verbale delle sommarie informazioni rese di TIZIA in data 15/02/21; 4) ordinanza di
archiviazione del Gip del tribunale di Firenze in data 13/08/21; 5) iscrizione all’albo praticanti presso l’Ordine
degli avvocati di Firenze di TIZIA, dal 17/04/20, svolgente pratica nello studio dell’Avv. FILANO; 6) istanza per
accesso agli atti amministrativi presso l’Università del Salento per conoscere lo stato degli esami sostenuti di
CAIA, formulata da SEMPRONIO con pec del 23/11/21, con delega all’Avv. Giuseppe Romeo e emissione di
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna; 7) mail del Prof. Avv. Claudio Cecchella, diretta all’Avv.
Niccolò Seghi, con richiesta di conoscere lo stato dell’iter universitario di CAIA. In data 14.02.22, a
scioglimento della riserva incamerata, il Tribunale ha ammesso l’acquisizione dei documenti depositati dal
convenuto, in quanto non tardivi e rilevanti ai fini del decidere, ha disposto l’esibizione ex art. 210 c.p.c.
all’Università degli Studi UniSalento dello stato curriculare di CAIA ed ha revocato la CTU contabile
precedentemente sospesa; infine, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la
precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c. ; all’udienza di p.c.
del 18.05.022, le parti hanno riportato le proprie conclusioni ed il Tribunale ha trattenuto la causa in
decisione.
Ritiene il Tribunale di dover esaminare nel merito le richieste conclusive delle parti, richiamando per tutte le
altre eccezioni di inammissibilità, deduzioni e/o richieste istruttorie le considerazioni già espresse nei
numerosi provvedimenti adottati in corso di causa.
a) Posizione di TIZIA
Va premesso che ai fine della valutazione della posizione di TIZIA risultano dirimenti i documenti acquisiti in
forza di ordinanza emessa in data 14.02.22, tutti formatisi nell’anno 2021 e pertanto successivamente al
deposito delle memorie istruttorie (la n. 2 scadente il 13/10/2020 e la n. 3 scadente il 2/11/2020) e pertanto
non tardivi; in particolare, dai doc. da n. 1 a n. 5, emerge la sussistenza di una condizione di stabile convivenza
tra TIZIA e l’Avv. FILANO, peraltro già ricavabile dal contratto di locazione stipulato in data 1/06/28, e
registrato all’Agenzia delle entrate di Firenze il 14/06/18, al n. ____, avente ad oggetto l’immobile di cui
entrambi risultano conduttori, sito in Firenze, Via _____ (v. doc. n. 20 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183,
6° comma, c.p.c. di parte SEMPRONIO). Osserva, pertanto, il Tribunale che tale condizione di stabile
convivenza, iniziata (e mai cessata) da almeno quattro anni, elide la possibilità che il genitore non
collocatario, in questo caso, il padre SEMPRONIO sia tenuto ancora ad un obbligo di mantenimento verso la
figlia, atteso che la ragazza (di anni 29) ha pacificamente terminato il ciclo di formazione universitaria e risulta
iscritta dal 17.04.20 dall’Albo Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze; la stessa ha peraltro
stipulato assieme all’avv. FILANO nel giugno 2018 un contratto di locazione ad uso abitativo, ancora in corso,
di tal chè deve ritenersi che quantomeno da tale data è iniziata la convivenza con il compagno, sicuramente
in corso a gennaio 2021, come emerge dall’esposto – querela presentato dallo stesso FILANO contro
CALPURNIO in data 11.01.21, laddove il querelante da atto, nella parte motiva , che il centro dei propri
interessi è la città di Firenze (e non Grosseto, come dedotto in fase conclusiva), ove vive e lavora presso il
proprio studio professionale posto ______. Emerge altresì dagli atti che TIZIA ha interrotto la convivenza con
il proprio padre già a novembre 2017, a causa di un forte litigio con il IULIO e con la sua compagna convivente,
oggi moglie, CLAUDIA, rescindendo così volontariamente lo stato di convivenza con il convenuto presso cui
era stata collocata (essendo all’epoca minorenne) in forza sia della sentenza di separazione emessa in data
11.03.16 dal Tribunale di Bari sia in forza della successiva sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti
civili del matrimonio; risulta altresì che a novembre 2017 TIZIA ha deciso di andarsene motu proprio dalla
casa paterna sita in Firenze, in Via ______, prendendo i propri effetti personali e trovando sin da subito
ospitalità nella casa del proprio ragazzo in Firenze in _______; in ogni caso, la stessa TIZIA IULIO, sentita a
s.i.t. in data 15.02.21 dalla Aliquota Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Firenze in esito alla
presentazione dell’esposto da parte dell’avv. FILANO nei riguardi di CALPURNIO (investigatore privato
incaricato dal SEMPRONIO di indagare le abitudini di vita della figlia) ha dichiarato alla P.G. di convivere
nell’appartamento di Via ______ assieme al proprio fidanzato FILANO a far data dal maggio 2018. Pertanto,
in ragione della avvenuta cessazione della convivenza con il padre, presso cui TIZIA era formalmente collocata
in forza della sentenza di separazione prima e di divorzio poi, avvenuta per volontà ed iniziativa della stessa
attrice, ed in ragione della condizione di stabile convivenza che essa intrattiene con il fidanzato da oltre
quattro anni, unitamente al fatto che la stessa svolge la propria attività di praticante procuratore presso lo
studio legale del suddetto fidanzato, svolgente a sua volta l’attività di avvocato, deve ritenersi essere stata
da tempo raggiunta una condizione di piena autonomia di vita, sia personale che professionale, dovendosi
ricomprendere anche il profilo della autosufficienza economica, avendo la stessa scelto di formare un proprio
autonomo nucleo familiare, connotato da caratteri di continuità e stabilità, tale da elidere non solo l’onere
di mantenimento che gravava nei confronti del padre, ma anche quello nei confronti della propria madre,
MEVIA, verso la quale TIZIA non ha inteso, né all’epoca né successivamente, ricollocarsi. A ciò va aggiunta
l’avvenuta conclusione da parte di TIZIA del percorso formativo di studio, stante l’avvenuta iscrizione
nell’albo dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze a far data dall’anno 2020 (con conseguente
possibile conseguimento della abilitazione alla professione) e l’effettiva possibilità di collaborare dal punto
di vista lavorativo con il compagno, l’avv. FILANO, sia nell’attività forense che in quella dello studio legale,
con conseguente connessa remunerazione.
Quanto, poi, alla richiesta di assegno alimentare (domanda che già dichiarata inammissibile in corso di causa),
non è stata fornita alcuna prova dalla ricorrente circa la sussistenza di un suo stato di bisogno, non essendo
stato neanche dedotta la circostanza di aver richiesto o esservi visto rifiutare una qualche forma di sussidio
statale, quale ad esempio il reddito di cittadinanza. Va, quindi, respinta la domanda formulata da TIZIA nei
riguardi di entrambi i propri genitori, SEMPRONIO e MEVIA, sia con riferimento alla richiesta di versamento
da parte dei convenuti di due differenti assegni di mantenimento, in ragione delle rispettive sostanze e
redditi, sia con riferimento alla richiesta di farsi carico delle spese straordinarie, che sono parimenti da parsi
a carico dei genitori laddove il figlio versi in condizione di non autosufficienza.
b) Posizione di CAIA
Osserva il Tribunale, quanto alla ricorrente CAIA, che dalla documentazione riguardante lo stato curriculare
universitario della ragazza, ottenuto a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 14.02.22,
all’Università del Salento (v. doc. nn. 6 e 7), emerge che la ragazza (oggi di anni 28), è iscritta fuori corso (per la quarta volta) al terzo anno del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, nel Corso di Laurea triennale
in Ingegneria dell’informazione e deve ancora sostenere i seguenti esami: Fondamenti di informatica –
insegnamento A 000015; Calcolatori elettronici – insegnamento A 000014; Elettronica Analogica ed
Elettronica digitale – insegnamento A 003362, oltre alla tesi di Laurea. Va, pertanto, richiamato nel caso di
specie il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, affermato il principio di auto-
responsabilità della prole ultramaggiorenne, ha stabilito la non debenza di alcun assegno di mantenimento a
favore del figlio che a causa di propria inerzia colpevole non abbia portato a termine in un ragionevole lasso
di tempo gli studi universitari e che non si sia nemmeno attivato per la ricerca di un’occupazione (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17183), la quale ha statuito che “Ai fini del riconoscimento
dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è
tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente
crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo,
fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di
formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche
dei genitori) aspirazioni”.
A fronte di ciò, CAIA non ha fornito nel corso dell’istruttoria alcuna prova non solo in ordine alla mancanza di
indipendenza economica alla stessa non imputabile, ma anche in ordine all’aver curato, con ogni possibile
impegno e diligenza, la propria preparazione scolastica o di avere con pari impegno operato nella ricerca di
un lavoro, anche a voler prescindere dalla offerta ‘lavorativa’ del padre di condurre un’azienda familiare,
dalla stessa rifiutata in quanto ritenuta non adeguata o in linea con la propria vocazione ovvero il proprio
indirizzo di studi (cfr. Cassazione civile , sez. I , 14/08/2020 , n. 17183 secondo cui “L’onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini
dell’accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile,
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca
di un lavoro; cfr. Cassazione civile , sez. I , 14/08/2020 , n. 17183 secondo cui ” Il figlio divenuto maggiorenne
ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo
scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per
rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle
opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza
indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). Del tutto conferente al
caso di specie appare, peraltro, la recente ordinanza n. 40882/21 della Prima Sezione Civile dalla Suprema
Corte inerente i presupposti della persistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a carico
del genitore, nella quale la Corte ha avuto modo di affermare che “tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la
condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei
presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultraliceali con
diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini,
che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed
adeguati risultati, mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso
intrapreso; c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti
dal figlio nell’ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia
razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur
dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica
preparazione professionale. Ai fini dell’accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non
solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato,
con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno,
operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto – soggetto passivo del rapporto – onerato della
prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi
abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. …omissis …Se, pertanto, sussista una
condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o
da colpa (come l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle
proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento”; ne
deriva che se “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un
recente maggiorenne, al contrario la prova del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa, man
mano che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio
dell’autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all’impegno profuso,
nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e poi, di una collocazione lavorativa”.
Peraltro, anche l’odierna ricorrente (come la sorella TIZIA) non ha dedotto o fornito prova di aver richiesto il
reddito di cittadinanza o che lo stesso le sia stato rifiutato per mancanza dei requisiti, con ciò manifestandosi
o l’inerzia colpevole della stessa ovvero dovendosi inferire la sussistenza di risorse reddituali /economiche
tali da elidere la possibilità di accesso all’aiuto di Stato ovvero l’insussistenza di un reale stato di bisogno,
circostanze queste che escludono anche il diritto ad una prestazione alimentare come richiesto da ambo le
ricorrenti con sub-procedimento cautelare in corso di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I , 20/12/2021, n.
40882 secondo cui “ Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche
dell’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di
un’attività lavorativa. Ne consegue che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per
incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente
alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata. Va escluso
il diritto agli alimenti per il figlio che, pur non avendo trovato lavoro nonostante il titolo di studio – una laurea
breve – non si è adoperato per usufruire di misure sociali come il reddito di cittadinanza”. Va, quindi, respinta
la domanda formulata da CAIA nei riguardi di entrambi i propri genitori, SEMPRONIO e MEVIA, sia con
riferimento alla richiesta di versamento da parte dei convenuti di due differenti assegni di mantenimento, in
ragione delle rispettive sostanze e redditi, sia con riferimento alla richiesta di farsi carico delle spese
straordinarie per la stessa necessarie, che sono parimenti da parsi a carico dei genitori laddove il figlio versi
in condizione di non autosufficienza. c) Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, in considerazione della
natura della causa e del complesso andamento del giudizio, si reputa di dover disporre la loro integrale
compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
– rigetta le domande formulate da TIZIA nei confronti di SEMPRONIO e MEVIA;
– rigetta le domande formulate da CAIA nei confronti di SEMPRONIO e MEVIA;
– dispone l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli avvisi e gli adempimenti

Curatore speciale del minore con funzioni gestionali e mediative

Tribunale di Genova, Decreto provv. 28 agosto 2022
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 07/06/2022, letti gli atti e sentita
la relazione del Giudice Delegato nel procedimento ex artt. 337 quinques c.c. e 709 ter
c.p.c. promosso da:
TIZIA, nata a Messina (ME), il ____1973, residente in Genova, _____, elettivamente
domiciliata in Genova, Corso Buenos Aires n. 8/24, presso lo studio dell’Avv. Cesare
Fossati, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
contro
CAIO, nato in Romania, il _________1975, residente in Genova, ________,
elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n. 32/11, presso lo studio
dell’Avv. Mariagrazia Gammarota, che lo rappresenta e lo difende come da procura in
atti.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO PROVVISORIO
Premesso che, con ricorso presentato in data 28/06/2021, la Sig.ra Tizia ha chiesto
disporsi l’affidamento cosiddetto “super esclusivo” dei figli minori Mevio e
Sempronia, nati a Genova rispettivamente il ____2010 e il ____2013, avuti dalla
relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. Caio, instando altresì per
l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell’art. 333 c.c. e 709
ter c.p.c., allegando che:
– la relazione fra le parti, durata tredici anni, si era interrotta nel 2015 a seguito
dell’ennesimo episodio di insulti ed eccessi di gelosia del convenuto nei confronti della
ricorrente e il Sig. Caio si era trasferito altrove;
– dopo i primi mesi di difficoltà nella gestione condivisa dei figli, con ricorso depositato
in data 04/11/2016 la Sig.ra Tizia, a fronte del disinteresse del padre alle esigenze di
cura ed assistenza dei figli, aveva chiesto al Tribunale di Genova di disporre il regime
più consono alle esigenze dei figli, oltre a un mantenimento adeguato;
– all’esito del procedimento iscritto al n.ro R.G.7767/2016 V.G., in cui il convenuto era
comparso senza munirsi di un difensore, con provvedimento del 29/11/2017 questo
Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli, con un regime di incontri a
fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento dei
figli presso il padre, nonché un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre
pari a € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
– il Sig. Caio si era però sempre reso inadempiente a quanto stabilito dal predetto
provvedimento sia in punto mantenimento dei figli sia con riferimento al regime di
affidamento, venendo meno in particolare ai propri doveri di cura, educazione,
istruzione ed assistenza morale della prole;
– sotto il primo profilo, con atto di precetto del 21/03/2018 la ricorrente aveva promosso
un primo pignoramento presso terzi (R.G.E. 1872/2018) all’esito del quale aveva
ottenuto l’assegnazione delle somme, mentre a seguito di un secondo atto di
pignoramento presso terzi (R.G.E. 2627/2018) le parti erano addivenute ad un accordo
di dilazione del debito per la somma irrisoria di € 50,00 mensili, che però non veniva
osservato dal resistente il quale aveva subìto ripetuti licenziamenti per comportamenti
non adeguati sul luogo di lavoro;
– pertanto, la Sig.ra Tizia aveva promosso la procedura ai sensi dell’art. 3 della Legge
219/2012 nei confronti dell’ultimo datore di lavoro noto, tale ___ Società Cooperativa,
che aveva permesso il recupero di sole due mensilità, in quanto anche questo rapporto
di lavoro nel frattempo era cessato;
– sul piano relazionale, la situazione non era affatto migliorata e si erano verificate
continue fratture del rapporto del padre con i figli, anche a causa delle relazioni medio
tempore intrattenute dal Sig. Caio, delle quali aveva reso partecipi i figli senza curarsi
affatto delle conseguenze sulla loro stabilità ed emotività;
– la ripresa delle frequentazioni padre-figli era sempre stata chiesta, sollecitata e
promossa dalla madre, tramite la ricerca di contatti diretti con il padre, ma
particolarmente difficile si era rivelata la gestione dei periodi festivi come quello
estivo, durante i quali non erano state mai assicurate le due settimane con il padre;
– inoltre, si erano verificati numerosi momenti traumatici in cui i bambini avevano
assistito e subìto direttamente episodi di rabbia incontrollata del padre, con
conseguente necessità per la madre di doverli andare a riprendere nei giorni in cui
avrebbero dovuto stare con il padre e il rifiuto del figlio Mevio di rivedere quest’ultimo;
– per far fronte alle difficoltà create ai bambini dalle ripetute assenze e inadempimenti
del padre, a partire dal 2018 la ricorrente aveva richiesto il supporto di una
psicoterapeuta Dott.ssa Cristina Bisio, che aveva di volta in volta sostenuto le capacità
contenitive e riflessive della ricorrente permettendole così sia di bonificare gli eventi
stressanti vissuti dai figli, sia di promuovere e sostenere, nonostante tutto, l’immagine
paterna e la relazione padre-figli;
– particolarmente complicato si era rivelato poi il periodo emergenziale di cosiddetto
“lockdown”, nel corso del quale il Sig. Caio non aveva osservato le prescrizioni
impartite dalle autorità pubbliche esponendo sia i figli sia la ricorrente ad elevati rischi
di contagio;
– in questo quadro, stante le gravi condotte paterne e l’assoluta inadeguatezza al ruolo
di genitore del padre, che era addirittura arrivato ad insultare pesantemente i figli
provocandone uno stato di ansia ed agitazione, si rendeva necessaria una modifica delle
condizioni di affidamento e l’adozione di provvedimenti in materia di esercizio della
responsabilità genitoriale e relative controversie.
Con successiva istanza del 15/11/2021, depositata nelle more della fissazione
d’udienza, la ricorrente ha chiesto disporsi l’acquisizione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p.
degli atti relativi alla procedura pendente presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Genova, la quale con nota del 17/11/2021, su richiesta del
G.D., comunicava che non risultavano iscrizioni relative ai minori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2021, si è costituito in giudizio il
Sig. Caio, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando a sua volta alla ricorrente di
tenere comportamenti alienanti della figura genitoriale paterna, impedendo l’accesso
ai figli e violando il diritto dei minori a godere di una piena bigenitorialità.
In punto economico, il Sig. Caio ha allegato le proprie difficoltà derivanti dalla
precarietà delle occupazioni lavorative di volta in volta reperite che non gli avevano
consentito di far fronte con regolarità ai propri obblighi stante altresì la necessità di
dover far fronte anche ad un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili con il
modesto importo di € 720,00 mensili percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
All’esito dell’udienza del 21/12/2021, il Giudice Delegato, rilevata un’elevata
conflittualità fra le parti e alla luce delle gravi affermazioni della ricorrente che ha
riferito di comportamenti pregiudizievoli del padre, ha conferito espresso incarico ai
competenti Servizi Sociali affinché attivassero urgentemente un monitoraggio del
nucleo famigliare con presa in carico dei minori da parte del Consultorio Famigliare.
La causa è stata dunque istruita mediante acquisizione di periodiche relazioni di
aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati e all’esito dell’udienza del
07/06/2022, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in riserva per l’adozione dei
seguenti provvedimenti provvisori.
Ciò premesso, dall’osservazione svolta dai Servizi Sociali sul funzionamento del
nucleo famigliare, è emerso anzitutto che entrambi i genitori sono dotati di buone
capacità genitoriali, sebbene la madre sia più incentrata sugli aspetti organizzativi della
vita dei figli, seppur risultando a tratti eccessivamente controllante, mentre il padre
preferisca occuparsi principalmente degli aspetti ludico-ricreativi (assetto questo che
probabilmente ha sempre caratterizzato il nucleo famigliare unito), presentando
tuttavia delle criticità in punto gestione della rabbia pur senza mai apparire minaccioso
e/o pregiudizievole ai figli.
Tali buone capacità vengono, però, limitate dal conflitto personale tra i genitori che si
presenta tutt’ora e a distanza di molti anni (la relazione si è interrotta nel 2015)
estremamente elevato: i genitori preferiscono infatti rivolgersi continuamente
all’Autorità Giudiziaria subordinando se non addirittura asservendo l’esercizio della
responsabilità genitoriale alla loro volontà recondita, e quindi al loro intento – neppure
troppo mascherato -, di risolvere vittoriosamente il proprio conflitto interpersonale.
In altre parole, le parti sanno fare i genitori ma non si sopportano e fanno di tutto per
farsi del male, introducendo il loro conflitto personale nella gestione genitoriale dei
figli, conflitto che non ha a che fare con i minori se non nella misura in cui i genitori
stessi cercano di trascinarli dentro.
In particolare, secondo la madre il Sig. Caio farebbe pagare ai figli la rabbia che ha
verso di lei ed è convinta che se i bambini vogliono ancora bene al padre è solo grazie
a lei: lo accusa di sentire i figli solo quando fa comodo a lui e per mera circostanza e
di non essere un genitore idoneo a causa dei suoi eccessi di rabbia per cui andrebbe
contenuto mediante incontri protetti con i figli.
Di contro il Sig. Caio si sente vittima del conflitto ed impotente di fronte alle accuse
della Sig.ra Tizia a cui reagisce con rabbia e rispondendo sgradevolmente, accusandola
a sua volta di voler allontanare i figli da lui per mera rivincita personale, ma al tempo
stesso non sfrutta gli spazi di autonomia nella gestione dei figli che gli vengono
concessi preferendo che si occupi la madre delle questioni burocratiche (come ad
esempio i permessi di uscita anticipata dalla scuola), alimentando così, come in un
circolo vizioso, la convinzione di quest’ultima della sua inidoneità genitoriale.
Pertanto, entrambe le parti nutrono elevate aspettative dal presente giudizio: lei vuol
vedere affermata una volta per tutte la propria superiorità genitoriale come premio
finale nell’ambito di questo eterno conflitto personale che intende assolutamente
vincere contro il Sig. Caio, il quale invece si sente vittima del sistema e cerca
disperatamente una rivincita sociale dalle ingiustizie che ha subìto in passato nella sua
vita privata e che continua a subire da parte della Sig.ra Tizia.
In tutto ciò i genitori faticano a riportare al centro della discussione i propri figli, i quali
invece vanno protetti dal conflitto genitoriale ed hanno diritto a preservare una
relazione continuativa e paritetica con entrambi i genitori, che in questo momento non
sono consapevoli della loro esigenza primaria di sottrarsi alle tensioni fra gli adulti e
di non essere coinvolti nel conflitto.
Tale esigenza, se non soddisfatta, rischia di ripercuotersi negativamente sui minori
comportando un grave rischio di tracollo psicologico.
Il superamento del conflitto fra le parti risulta dunque di vitale importanza per
consentire il pieno e corretto esercizio della rispettiva capacità genitoriale nell’ambito
del disposto, ed ancora vigente, affido condiviso oltre che nel preminente interesse dei
figli a godere di una piena bigenitorialità.
In quest’ottica, ritiene il Collegio di dover preliminarmente ammonire e richiamare
entrambi i genitori all’importanza del loro ruolo e dell’obbligo di collaborare nel
preminente interesse dei figli minori a conservare una piena bigenitorialità, invitandoli
a scindere il loro conflitto interpersonale dai profili di gestione dei compiti genitoriali.
Ciò posto, a fronte dell’infondatezza delle accuse materne, si ritiene anzitutto
necessario ristabilire immediatamente il precedente regime di permanenza dei figli
presso ciascun genitore previsto dal decreto del 29/11/2017 di questo Tribunale
(provvedimento che in realtà non è mai stato modificato se non unilateralmente dalla
Sig.ra Tizia) che aveva disposto un regime di incontri a fine settimana alternati dal
venerdì pomeriggio alla domenica sera oltre a un pomeriggio infrasettimanale con
pernottamento dei figli presso il padre.
Quanto invece all’esercizio della responsabilità genitoriale, gli operatori sociali hanno
evidenziato allo stato l’impossibilità di trattare il conflitto in sede di mediazione,
ipotizzando una forma di co-genitorialità parallela non ritenendo al tempo stesso che
un affidamento dei minori ai Servizi Sociali possa incidere sulle decisioni e le azioni
dei genitori dal momento che la loro conflittualità riguarda principalmente il
quotidiano.
Da ciò discende la necessità di adottare una soluzione diversa rappresentata dalla
nomina di un curatore speciale, istituto di recente introduzione, a cui conferire espressi
poteri decisionali in relazione ai minori e che coadiuvi i genitori, anche con compiti di
mediazione, nella gestione dei figli al fine di garantire la corretta gestione
dell’affidamento, rappresentando un punto di incontro delle reciproche richieste e
limitando contestualmente la responsabilità genitoriale delle parti.
Sono noti, infatti, i limiti del Tribunale nel dirimere con uno schema di ordine generale
la micro-conflittualità quotidiana relativa ai tempi di permanenza del minore presso
ciascun genitore, soggetti ad una moltitudine di fattori imprevedibili e contingenti
derivanti dalle giornaliere esigenze di vita, lavorative e sociali dei genitori ma prima di
tutto dei figli, sicché solo parti sono in grado di determinare la propria organizzazione
quotidiana di vita nel superiore interesse del minore alla bigenitorialità.
Il curatore speciale potrà pertanto:
a) assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori concernenti la
scuola, la salute, lo sport, le attività ludico-ricreative e la residenza, sentiti i genitori e
procedendo, se ritenuto, all’ascolto dei minori;
b) rappresentare i diritti dei minori costituendosi nel presente giudizio;
c) coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei rapporti
parentali provvedendo a raccogliere le esigenze di ciascuno dei due rispetto ai figli;
d) garantire la corretta gestione della frequentazione dei minori con entrambi i genitori,
verificando l’idoneità dei rispettivi domicili ed eventuali situazioni patologiche (quali
l’impossibilità per i minori di recarsi nell’abitazione del padre);
e) valutare la fondatezza degli stati di malattia che impediscano le relazioni padre-figli
e stabilire eventuali recuperi delle frequentazioni quando lo stato di malattia abbia
compromesso la continuità delle relazioni;
f) monitorare e verificare l’andamento del piano genitoriale anche attraverso visite
ambientali e sia nella relazione madre-figli che in quella padre-figli trasmettendo al
giudice una relazione sugli episodi verificatisi e sull’andamento della gestione dei
minori.
Al contempo, appare opportuno prescrivere ai genitori di intraprendere un nuovo
percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio dei Conflitti ovvero presso un
professionista privato o qualsiasi altro organismo di mediazione, disponendo quindi la
remissione della causa al Giudice Delegato per riferire sui progressi compiuti dai
genitori e sull’eventuale miglioramento della loro capacità genitoriali alla luce di
quanto avvenuto nella gestione dell’affidamento del figlio.
Vanno per il resto confermate le attuali condizioni stabilite dal predetto provvedimento
del 29/11/2017 di questo Tribunale in punto collocazione e mantenimento dei minori,
rimandando all’esito dell’istruttoria ogni ulteriore statuizione sulle ulteriori istanze
delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
NOMINA quale curatore speciale dei minori Mevio e Sempronia, nati a Genova
rispettivamente il _____ 2010 e il _________2013, l’Avv. Anna Maria Calcagno, con
studio in Genova, Via Macaggi n. 23, conferendole i poteri di cui in parte motiva e
limitando contestualmente la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
ASSEGNA termine al curatore speciale per costituirsi in giudizio nell’interesse dei
minori depositando una memoria difensiva contenente una prima relazione
sull’andamento del progetto entro dieci giorni prima dell’udienza di cui infra;
PRESCRIVE ai genitori di collaborare lealmente nell’attuazione del piano genitoriale
e di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio dei
Conflitti ovvero presso un professionista privato o qualsiasi altro organismo di
mediazione;
CONFERMA per il resto le statuizioni di cui al precedente decreto del 29/11/2017
emesso da questo Tribunale in esito al giudizio R.G. n.ro 7767/2016 V.G.;
FISSA per la verifica e l’aggiornamento l’udienza del 20/12/2022 ore 18.15, dinanzi
al G.D. dott. Danilo Corvacchiola (Piano VI – Aula 6).
Spese al definitivo.
Si comunichi alle Parti ivi compreso il curatore speciale, Avv. Anna Maria Calcagno,
e ai Servizi Sociali del Comune di Genova