Frequentazione paritaria in regime di affidamento del minore ai Servizi Sociali.

Corte di Appello di Firenze, Sentenza 15 ottobre 2021
Sezione Prima Civile
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 304 2021
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione visite
Giurisprudenza di merito Ondif
Promossa da
TIZIO, elettivamente domiciliato in VIA__________ FIRENZE presso lo studio dell’avv. _________,come da
mandato a margine dell’atto di citazione in appello.
APPELLANTE
Contro
MEVIA, elettivamente domiciliata in VIALE ________FIRENZE presso lo studio dell’avv. ___________ come
da mandato in calce alla costituzione in appello
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI LUCCA
PG presso la Corte di Appello di Firenze
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lucca con provvedimento ____/2021, decideva come segue in relazione al ricorso proposto
da TIZIO contro MEVIA per la regolamentazione dei rapporti con il figlio della coppia CAIO, sia relativi
all’affidamento al collocamento e alle visite che agli aspetti economici:
• ha disposto l’affidamento ai servizi sociali di Lucca con attribuzione allo stesso servizio del potere
genitoriale esclusivo con riguardo alle scelte di natura sanitaria, educativa e scolastica, quanto al
minore.
• ha disposto una frequentazione sostanzialmente paritaria con i genitori e altresì disponendo per il
periodo estivo e per il periodo natalizio.
• Ha disposto che I genitori eserciteranno i poteri genitoriali solo per gli affari di ordinaria
amministrazione nel rispetto della delega dei servizi sociali.
• La casa familiare viene assegnata alla madre poiché residenza anche formale del minore e anche
alla luce delle sue disponibilità economiche.
• È legittima la concessione di un assegno perequativo a carico del padre per consentire che il
minore possa godere del medesimo tenore di vita presso ciascun genitore. L’assegno viene
valutato in 1800 € oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha altresì disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune di Lucca, la
presa in carico del minore ad opera della Ufsmia competente delegando al servizio sanitario anche il
compito ed anche eventualmente con Ufsma di intervenire nel rapporto genitori figlio, il monitoraggio
attraverso accessi domiciliari per valutare la situazione del minore eventualmente disponendo un servizio
di educativa domiciliare, la trasmissione della relazione al Gt entro il 30 luglio 2021 ed in ogni caso di
condotta distonica.
TIZIO ha proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento, in ordine a:
l’affidamento e il calendario di frequentazione paritario, assegnazione al padre della casa familiare di
proprietà dello stesso e comunque rigetto della domanda di assegnazione della casa alla MEVIA, il
mantenimento diretto del figlio con il 50% delle spese straordinarie. La MEVIA si è opposta e la corte ha
deciso, parzialmente accogliendo il ricorso, disponendo un calendario di visite del seguente tenore: un fine
settimana alternato dal venerdì dall’uscita della scuola sino al lunedì mattina; il mercoledì dalla uscita della
scuola sino alla mattina successiva nelle settimane in cui il weekend successivo è con il padre; nelle altre
settimane dal mercoledì all’uscita della scuola sino al venerdì con rientro a scuola, ed altresì diminuendo ad
euro 1000 il contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre.
Nel merito TIZIO ha concluso reiterando la richiesta di modifiche al calendario di frequentazione con
disciplina dei periodi di vacanza come indicati dal consulente, per il monitoraggio suggerito dalla
consulenza con conferma del mandato ai servizi sociali per la assegnazione al padre della casa familiare con
termine per il rilascio e con previsione di mantenimento diretto del figlio con spese straordinarie al 50%. Ha
chiesto le indagini della Guardia di Finanza sulla situazione reddituale della ex compagna.
MEVIA costituendosi insta per il rigetto del reclamo, chiede l’accoglimento delle istanze istruttorie di CTU e
in via incidentale chiede la apposizione delle spese al 100% o in subordine al 70% a carico del padre,
l’affidamento esclusivo di CAIO alla madre con collocazione prevalente presso la stessa, con percorso di
sostegno alla genitorialità per entrambi con disposizione di diverso calendario di frequentazione con il
padre. Chiede altresì di rinnovo della CTU sulle capacità genitoriali del nucleo.
Le parti, dopo repliche autorizzate, hanno concluso alla udienza del 24 settembre 2021 come in atti.
Per giurisprudenza costante il provvedimento reso ai sensi dell’articolo 337 ter e seguenti c.c. ha natura di
sentenza e la impugnazione deve essere qualificata come appello.
• Regime di affidamento. L’appellante non chiede la modifica delle condizioni di affidamento mentre la
MEVIA chiede l’affidamento esclusivo a sè del figlio. La CTU ha concluso all’esito di una articolata analisi
delle parti e della situazione, verificando una relazione tra genitori disfunzionale e altamente conflittuale;
ha valutato la necessità di un supporto alle funzioni genitoriali, ha rilevato criticità a carico della figura
materna nel momento della valutazione dello spazio di frequentazione del figlio con entrambi i genitori
ovverosia nel criterio dell’accesso; ha concluso per un compromesso equilibrio di competenze genitoriali
con necessità di un percorso di superamento delle vicende giudiziarie legali e di coppia. Ha ritenuto regime
di affidamento adeguato l’affidamento al servizio sociale poiché i genitori non riescono a mantenere una
dinamica fra loro di collaborazione, condivisione e confronto. La esaustività della analisi, il breve tempo
trascorso dall’esaurimento della stessa, la mancanza di prova di sostanziali mutamenti nelle circostanze di
fatto che hanno portato alle conclusioni fatte proprie dal tribunale, induce a ritenere infondata la domanda
della MEVIA. D’altra parte, sono depositate in atti un profluvio di Mail, messaggi WhatsApp e quant’altro
che testimoniano la assoluta carenza di dialogo tra le parti, i quali discutono su qualsiasi minimo dettaglio
della vita del figlio. Non è dato più capire se le comunicazioni tra le parti hanno ad oggetto le parti stesse o
sono effettuate a meri fini di deposito in giudizio.
• Modalità di visita. La corte non può che riportarsi a quanto già disposto in sede di parziale accoglimento
della sospensiva, atteso che la stessa consulente, indica come necessario un rapporto tendenzialmente
paritario di CAIO con entrambi i genitori. Si richiama inoltre quanto già concordato dalle parti alla udienza
del 24 settembre del 2021, mentre per il resto il dispositivo rimane identico; s’intende che nei giorni in cui il
padre tiene con sé il figlio periodo non scolastico, la permanenza presso di sé corre dalle e fino alle
9:00/9:30 della mattina. Si richiamano pertanto le disposizioni sopra indicate. Il TIZIO chiede la modifica
delle condizioni di permanenza del figlio presso di sé nei periodi festivi. Il tribunale ha disposto sul punto,
due settimane non consecutive col figlio, l’alternanza dei giorni del 24 del 25 dicembre, una settimana
durante il periodo natalizio con ciascun genitore, l’alternanza della permanenza nel giorno di Pasqua.
L’unica discrasia rispetto alle valutazioni espresse dal CTU riguarda il periodo pasquale avendo il CTU
previsto “i giorni della sospensione scolastica saranno suddivisi a metà fra i genitori che quindi si
alterneranno nel trascorrere con il figlio ad anni alterni i giorni della Pasqua ed il giorno successivo.” Nel
senso indicato dal CTU, ragionevole e condivisibile, può pertanto modificarsi il provvedimento del tribunale
ferme rimanendo le altre statuizioni.
• Assegnazione della casa familiare. Atteso che il figlio è sempre vissuto nella casa familiare e dal tempo
della separazione di fatto, ivi con la madre, la casa deve essere assegnata alla MEVIA ed anche tenuto conto
delle differenti condizioni economiche delle parti. Le spese del mutuo verranno sostenute dal TIZIO che ne
è il proprietario e che si è dichiarato disposto all’esborso, avendovi sempre provveduto sino ad oggi.
• Mantenimento a favore del figlio CAIO. Deve darsi atto che il TIZIO si è dichiarato disposto e provvede alle
spese scolastiche (dovendosi intendere quelle relative alla retta scolastica), si è dichiarato disposto al
sostenimento delle spese sanitarie. Appare irrilevante disporre CTU o indagini attraverso la Guardia di
Finanza che sono esorbitanti rispetto alla decisione relativa al mantenimento di un bambino di tre anni.
Entrambe le parti sono confuse nelle loro allegazioni, l’uno tendendo a dimostrare un reddito minore di
quello indicato dall’altra, la seconda una incapacità reddituale. Entrambe le allegazioni appaiono prima
facie, infondate. Il TIZIO è socio di una società di famiglia che ha utili elevatissimi (vedi bilanci in atti e
destinazione degli utili) e nella quale è stato deciso egli non rivestisse più la qualità di consigliere di
amministrazione. A titolo di esempio, nel 2015 gli importi per il consiglio di amministrazione era stabilito in
410.000 €, il compenso del TIZIO pari ad euro 230.000 lordi sino al 2017. Non consta che la S.p.A. sia stata
toccata dalla crisi. Trattasi quindi di scelta familiare, che nulla indica sul depotenziamento delle capacità
lavorative del TIZIO, il quale tra l’altro non sostiene spese di abitazione, convivendo con i genitori, i quali
hanno capacità reddituale assai elevata e della quale deve presumersi il figlio goda. La MEVIA ha prodotto
un reddito negli anni passati in ragione della sua attività che potrà ricominciare a produrre all’esaurirsi della
pandemia. Trattasi di giovane donna con una sua specifica capacità lavorativa che le ha consentito nel
passato (anno di imposta 2019), ricavi pari ad euro 125.000 circa. Sono documentati diversi rapporti
bancari ed altresì un tenore di vita di non indigenza. D’altra parte, si ripete che l’oggetto è il mantenimento
del minore e non della madre dello stesso. Tutto ciò considerato e richiamata la giurisprudenza della
suprema corte a tenore della quale il figlio deve mantenere presso le due abitazioni il medesimo tenore di
vita (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/08/2020, n. 16739 L’obbligo di mantenimento del minore da parte del
genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a
tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello
economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello
goduto in precedenza.”), tenuto conto delle spese che comunque il TIZIO sostiene in solitudine, appare
congrua la cifra già indicata in sede di sospensiva (euro 1000 mensili) quale mantenimento a suo carico per
il figlio CAIO, per garantirgli uno standard qualitativo simile presso le due case. Tenuto conto delle spese
che gravano solo sul TIZIO e delle esigenze prevedibili di un minore di poco più di tre anni la ripartizione
delle spese straordinarie deve essere mantenuta nel 50% a carico di ciascuno dei genitori.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di causa sono compensate.
P. Q. M.
Decidendo sulle impugnazioni di TIZIO e MEVIA avverso il provvedimento del tribunale di Lucca ___/2021,
in parziale riforma dello stesso,
dispone che il minore permanga con il padre: un fine settimana alternato dal venerdì dall’uscita della scuola
sino al lunedì mattina; il martedì dalla uscita della scuola sino alla mattina successiva nelle settimane in cui
il weekend successivo è con il padre; nelle altre settimane dal mercoledì all’uscita della scuola sino al
venerdì con rientro a scuola, nel periodo non scolastico i giorni di permanenza col padre inizieranno e
termineranno alle norme 9:00/9 : 30 della mattina; nei giorni della sospensione scolastica Pasquale essi
saranno suddivisi a metà fra i genitori che quindi si alterneranno nel trascorrere con il figlio ad anni alterni i
giorni della Pasqua ed il giorno successivo; dispone che TIZIO versi per il mantenimento del figlio CAIO alla
madre MEVIA la somma di euro 1000 mensili oltre a sostenere la integralità del mutuo per la casa familiare,
la retta scolastica, le spese sanitarie al 100%.
Conferma nel resto il provvedimento impugnato

Costituisce indebita diffusione dei dati personali l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale dell’ordine del giorno indicante posizioni debitorie di un condomino

Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2022, n. 29323. Pres. Genovese. Est. Caprioli.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30839/2020 proposto da:
C.G., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato * in forza di
procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
S.G., CONDOMINIO IN (*), elettivamente domiciliati in ROMA *, presso lo studio
dell’avvocato * rappresentati e difesi dall’avvocato * come da procure speciali allegate
al controricorso;
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE di BARI n. 3453/2020 depositata il 11/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere
FRANCESCO TERRUSI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pronunciata l’11-11-2020 il Tribunale di Bari ha respinto la domanda di
risarcimento dei danni proposta ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 da C.G.
nei confronti del Condominio di (*) e dell’amministratore S.G..
Secondo la postulazione, tali danni erano conseguiti all’illegittimo trattamento dei dati
personali determinato (i) dalla divulgazione, per mezzo di affissione in una bacheca
condominiale esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione
assembleare con relativo ordine del giorno indicante una richiesta di conciliazione a
riguardo di un decreto ingiuntivo, (ii) dalla successiva consegna ai condomini, per il
tramite di un’addetta alle pulizie, di un ulteriore documento, aperto e liberamente
leggibile, teso a chiarire il motivo della convocazione suddetta con specifico riguardo
alla posizione di C..
Il tribunale ha respinto la domanda ritenendo che l’attore non avesse adempiuto
all’onere della prova in ordine ai danni patiti e al nesso causale col trattamento dei dati.
Tale trattamento ha anche ritenuto che fosse stato improntato al rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini, volta che il dato inserito nell’ordine del
giorno era comunque utile per far conoscere all’assemblea il motivo della
convocazione.
Ha soggiunto che non era stato provato il fatto che terzi soggetti, al di fuori dei
condomini, avessero preso visione del documento, né che l’addetta alle pulizie avesse
potuto leggerlo sui fogli aperti.
Ha infine escluso che la lesione arrecata fosse grave e che il danno lamentato fosse
serio.
C. ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi.
Gli intimati hanno replicato con controricorso.
Le parti hanno infine depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 72, 83, 182 c.p.c.,
D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 152, artt. 420 e 421 c.p.c. nella parte in cui il tribunale ha
consentito al condominio di sanare il vizio di costituzione nonostante codesto fosse
stato tempestivamente eccepito.
Il motivo è fondato.
II. – Dalla stessa sentenza emerge che l’attore aveva eccepito la nullità della procura ad
litem del condominio “sin dall’udienza dell’8-10-2014”.
Il tribunale ne ha disposto la sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con ordinanza del 28-
11-2018, dopo diverse udienze, e ha dato atto che infine il condominio aveva sanato il
vizio in conseguenza della detta ordinanza, a distanza di quattro anni dall’eccezione.
III. – Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di rappresentanza
nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di
rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è
onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile,
la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il
meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per
il caso di rilievo officioso (v. Cass. Sez. 1 n. 29244-21, Cass. Sez. 2 n. 22564-20, Cass.
Sez. 2 n. 24212-18).
A questo orientamento si è in effetti contrapposta la tesi alla quale hanno alluso i
controricorrenti nel dire che non devesi distinguere a seconda che il vizio sia rilevato
d’ufficio o eccepito dalla parte.
Ma la tesi è minoritaria.
Essa in definitiva assume che, pur a fronte della proposizione di specifica eccezione a
opera della controparte di difetto o di nullità della procura ad litem, la parte destinataria
non sia necessariamente tenuta a produrre immediatamente una procura che possa
ritenersi valida, spettando il rilievo dell’effettività della sussistenza di un vizio
invalidante, ai fini della conseguente necessità della sua regolarizzazione, solo al
giudice, che ha il compito, appunto, di rilevarlo e di assegnare alla parte, da ritenersi
onerata, il relativo termine, come prescrive l’art. 182, comma 2, del codice di rito (v. in
motivazione Cass. Sez. 2 n. 23958-20).
IV. – Questa tesi non merita adesione.
E’ in vero chiara la differenza che corre tra le due situazioni processuali, poiché ai sensi
dell’art. 182 deve promuovere la sanatoria il giudice che rilevi d’ufficio il difetto di
rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ovvero il vizio che determina la nullità
della procura, proprio perché il vizio, sebbene esistente, non è stato eccepito; e tanto
deve fare assegnando alla parte un termine di carattere perentorio senza il limite delle
preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale.
A detta situazione non è minimamente equiparabile quella in cui, viceversa, il vizio sia
stato tempestivamente eccepito dalla controparte.
In questo caso l’opportuna documentazione in funzione sanante va prodotta
immediatamente, e non v’e’ necessità di assegnare un termine, salvo che questo non sia
motivatamente richiesto, proprio perché sul rilievo di parte l’avversario è comunque
chiamato a contraddire di per sé, in forza della stessa dinamica del processo e del
principio di eventualità che la sorregge.
Il principio di eventualità si fonda – come esattamente è stato sostenuto in dottrina –
sulla dialettica tra le parti informata al criterio di dipendenza. È in pratica ispirato
dall’oralità della trattazione, dietro la quale si cela l’esigenza di far valere prontamente
e congiuntamente tutti i mezzi difensivi che si richiedono rispetto alle eventualità date
dalle prospettazioni avversarie.
D’altronde anche le Sezioni unite hanno reso il senso della differenziazione sopra detta
rispetto all’art. 182 c.p.c., allorché hanno affermato che il difetto di rappresentanza
processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione senza che operino le
ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di
legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi
dell’art. 372 c.p.c.
Per l’appunto a corredo di tale principio, le Sezioni unite hanno precisato che, tuttavia,
“qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla
controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non
essendovi necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto,
giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire” (Cass. Sez. U n. 4248-
16).
Sulla scorta dei citati principi il primo motivo deve trovare accoglimento, in quanto il
vizio della procura ad litem del condominio, a differenza di ciò che il tribunale di Bari
ha ritenuto, non poteva essere sanato sulla base della disciplina dettata dall’art. 182
c.p.c.
V. – I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Col secondo si deduce la violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 11, 15
e 152 D.Lgs. n. 196 del 2003, 2697 c.c., nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non
provato il danno senza considerare la rilevanza degli elementi presuntivi sottesi.
La prima affermazione è intrinsecamente in contrasto con la ritenuta non eccedenza del
trattamento.
La seconda è in apicibus giuridicamente errata.
La terza è lapidaria e non correttamente argomentata, non foss’altro perché non tiene
conto dell’allegazione che era stata fatta così come emergente dal ricorso e dal
controricorso.
VIII. – Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la disciplina del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, prescrivendo
che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di
proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati
stessi sono raccolti (v. Cass. Sez. 1 n. 18443-13), non consente che gli spazi
condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere
utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; ne
consegue che – fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di
propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali
l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore,
dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce
un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi
degli artt. 11 e 15 del citato codice (v. Cass. Sez. 2 n. 186-11).
Il principio si coniuga con la precisazione che, ai sensi di legge, “dato personale”,
oggetto di tutela, è “qualunque informazione” relativa a persona fisica, giuridica, ente
o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente (Cass. Sez. 2 n. 17665-
18, Cass. Sez. 1 n. 15161-21).
È perfino ovvio, quindi, che in tale nozione debbano essere ricondotti i dati dei singoli
partecipanti a un condominio, seppur raccolti e utilizzati per le finalità di cui agli artt.
1117 e seg. c.c.
IX. – Certamente ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una
comunicazione di questi dati ai condomini, su iniziativa dell’amministratore in sede di
rendiconto annuale di assemblea, o nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse
nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, e anche su richiesta
di ciascun condomino, investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di
gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere
in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del
condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri
partecipanti (v. in proposito Cass. Sez. 3 n. 159313).
Tuttavia non può sostenersi che sia giustificata e non eccedente l’affissione in una
bacheca – esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero
indefinito di soggetti – di un avviso di convocazione del tenore di quello indicato dallo
stesso tribunale (“richiesta di conciliazione del sig. C. a riguardo di decreto ingiuntivo
subito per consuntivo anno 2010 (decisioni sulla causa in corso)”), in particolar modo
quando – come pure contraddittoriamente il tribunale dice avvenuto – l’avviso risulti
esser stato già comunicato a tutti i condomini.
Proprio l’avvenuta previa comunicazione indurrebbe ad affermare semmai l’ultroneità
dell’affissione in bacheca, e dunque l’eccedenza del trattamento rispetto al fine, sicché
da tal punto di vista l’impugnata sentenza non soddisfa minimamente la conclusione
infine ritenuta.
X. – Ne’ si può sostenere, nei termini così genericamente affermati dal giudice a quo,
che, palesata la situazione illecita e forniti gli elementi dai quali potersi presumere
l’effettività di un danno, vi fosse altro da dimostrare a onere del danneggiato.
Nell’art. 15 del codice in materia di dati personali il legislatore ha ritenuto opportuno
estendere la tutela anche ai danni non patrimoniali, a mezzo di uno strumento
risarcitorio di grande ampiezza teso a garantire l’effettiva operatività della
corrispondente sanzione a carico del responsabile dell’illecito e la conseguente
maggiore incisività alla norma afferente.
In tema di danno non patrimoniale il danneggiato può ricorrere e anzi normalmente
ricorre – alla prova presuntiva, tenuto conto ella natura immateriale del bene della vita
concretamente leso (v. la fondamentale Cass. Sez. U n. 26972-08). Donde una volta
stabilita la lesione degli interessi protetti, salvo che non sia appurata in modo plausibile
e congruente la natura bagatellare del pregiudizio allegato, il danno va liquidato su base
equitativa, mediante un modello di stima prudenziale che è connaturato alla natura del
diritto leso.
XI. – Ora l’attore aveva allegato, per quanto si comprende, un danno non patrimoniale
correlato all’incidenza del trattamento illecito sul piano reputazionale, essendo egli un
avvocato con studio nel medesimo condominio ed essendo stata l’affissione esposta per
oltre un mese in una bacheca ben visibile anche da parte dei suoi potenziali clienti.
L’allegazione era (ed è) più che sufficiente a soddisfare il relativo onere, cosicché al
tribunale competeva di accertare se l’illecito fosse stato effettivamente commesso nei
termini detti, onde provvedere, di conseguenza, alla determinazione equitativa del
danno in proporzione alla lesione dell’interesse protetto.
Da questo punto di vista è apodittico, ai fini dell’art. 132 c.p.c., il rilievo secondo cui
sarebbero stati da escludere “recisamente” i connotati di gravità e di serietà della
lesione allegata.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003
(codice della privacy) è determinato da una lesione del diritto fondamentale alla
protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU.
Esso non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”,
in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex
art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato (v.
Cass. Sez. 6-1- n. 17383-20, Cass. Sez. 3 n. 16133-14).
Ma è di tutta evidenza che una verifica in tal senso, per quanto rimessa al giudice del
merito, implica che sia pur sempre soddisfatto l’onere di una motivazione aderente alla
specificità dei fatti, e funzionale a render conto della conclusione sostenuta in rapporto
alla lesione concretata dal comportamento illecito specificamente individuato.
Questo è mancato del tutto, nella decisione impugnata, la quale dunque va cassata con
rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.
Il tribunale si uniformerà ai principi sopra evidenziati e provvederà anche sulle spese
del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Bari
anche per le spese del giudizio di cassazione.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità
e gli altri dati significativi.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022

Cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. Il padre deve fornire la prova del suo adempimento

Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 7 novembre 2022, n. 32727 – Pres. Scotti, Cons. Rel. Casadonte
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2022 proposto da:
A.A., B.B., elettivamente domiciliati in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato …;
– ricorrenti –
contro
C.C.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari, depositata il 07/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/10/2022 dalla consigliera
Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo
Che:
1. Con ricorso ex art. 710 c.p.c., e L. n. 898 del 1970, art. 9, depositato il 18/02/2020, C.C. ha chiesto al
tribunale di Bari la modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra lui e l’ex moglie, A.A., instando
in particolare per la revoca degli assegni di mantenimento e di ogni altro onere a qualsiasi titolo
gravante in capo al ricorrente in favore dei due figli D.D. e B.B. (n. il (Omissis)) ed in subordine per
la riduzione di quello a favore di B.B. in Euro 300,00. Quanto alla figlia D.D., la revoca era chiesta
per avere quest’ultima contratto matrimonio a giugno 2019; quanto al figlio B.B., per non aver
portato a compimento gli studi universitari, nonostante l’avanzata età adulta ormai raggiunta.
2. Si sono costituiti in giudizio A.A. e i figli, deducendo che B.B. non aveva potuto portare a
compimento gli studi universitari proprio per l’inadempimento del padre C.C. al suo obbligo di
contribuire, nella misura del settanta percento, al pagamento delle tasse universitarie. La figlia
maggiore D.D., avendo contratto matrimonio nel 2019, aderiva alla richiesta di revoca, pur non
rinunciando a tutti i crediti maturati e maturandi in corso di accertamento nei giudizi pendenti
contro il padre. Chiedevano pertanto la conferma dell’assegno di mantenimento nella misura di Euro
1.200,00, con adeguamento Istat, o di altra somma riconosciuta di giustizia in favore di B.B..
3. Con decreto pubblicato in data 21 dicembre 2020, il tribunale di Bari ha accolto la domanda del
padre, revocando ogni onere economico di quest’ultimo nei confronti di entrambi i figli, prendendo
atto, da un lato, dell’adesione della figlia maggiore D.D. alla richiesta di revoca, dall’altro,
dell’avanzata età di E.E. (29 anni) e della mancata conclusione del percorso universitario intrapreso
dallo stesso, nonostante il padre avesse garantito per un lungo lasso di tempo le condizioni
economiche atte a portare a termine gli studi intrapresi.
4. Con decreto n. 937/2021, reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 7 ottobre 2021, la corte
d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da A.A. e B.B. avverso il citato provvedimento.
4.1. La corte distrettuale, invero, ha ritenuto non provata l’assoluta impossibilità economica della
A.A. ad anticipare il pagamento delle tasse universitarie, salvo rimborso da parte dell’altro genitore
obbligato. Al contrario, la corte territoriale ha affermato sussistere la prova che l’altra figlia della
coppia, pur scontando il medesimo inadempimento all’obbligo di versamento da parte del padre,
era comunque riuscita a concludere il percorso universitario, impegnandosi a perseguire l’obiettivo.
4.2. Dette evidenze, unitamente all’età raggiunta dal figlio più giovane B.B., alla mancata conclusione
del percorso scolastico triennale in giurisprudenza dallo stesso prescelto senza essersi determinato,
tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso, a raggiungere una propria autonomia e
indipendenza economica, costituivano, a giudizio della corte d’appello, elementi idonei a far venire
meno in capo allo stesso il diritto al mantenimento prescindendo da ogni valutazione in merito alle
capacità reddituali del padre C.C.. 5. A.A. e B.B. hanno proposto ricorso per la cassazione della
predetta sentenza, con atto notificato in data 14 gennaio 2022, sulla base di due motivi, mentre C.C.
è rimasto intimato.
Motivi della decisione
Che:
6. Il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 147, 316 bis e 2967 c.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto il
genitore istante per la revoca del contributo di mantenimento non gravato dell’onere di provare che
il figlio a carico non avesse compiuto il percorso formativo, pur avendone avuto la possibilità.
6.1. I ricorrenti sostengono, in particolare, che la corte distrettuale avrebbe errato nel limitarsi a
prendere atto del comportamento inadempiente del genitore onerato del mantenimento, facendo
addirittura assurgere tale condotta a dato di fatto idoneo ad escludere l’impossibilità, dedotta dalla
madre e dal figlio B.B., di portare a compimento gli studi universitari.
6.2. Secondo la tesi dei ricorrenti, il genitore che agisca per la revoca del contributo economico per il
mantenimento dei figli, deve in primo luogo provare di aver effettivamente fornito tale contributo,
non risultando ammissibile ogni ulteriore indagine sulla pretesa responsabilità del figlio per il
fallimento del percorso formativo, là dove il presupposto minimo di fatto di tale percorso – id est il
pagamento degli studi – non sia stato rispettato.
7. Il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deduce l’erroneità della
decisione impugnata per non aver tenuto conto del fatto che E.E. non è riuscito a concludere il
percorso scolastico non per sua inerzia ma per impossibilità di sostenere gli esami a causa del
mancato pagamento di numerose tasse universitarie da parte del padre, il quale ha cessato di
contribuire a dette spese a partire dal 2017, anno in cui si è laureata la figlia maggiore D.D..
7. 1. Ad avviso dei ricorrenti, ove la corte territoriale avesse esaminato dette circostanze decisive,
sarebbe giunta all’indefettibile conclusione per cui se il padre non avesse interrotto, a far data
proprio dalla laurea della sorella maggiore D.D., ogni pagamento al figlio B.B., quest’ultimo ben
avrebbe potuto essere già laureato.
8. I due motivi si possono trattare congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati.
8.1. In base al consolidato orientamento di legittità, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei
figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia
riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla
complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente
diritto (Cass., n. 12952/2016, Cass., n. 5088/2018; Cass., n. 17183/2020).
8.2. Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da
parte dell’avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può
prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato,
dell’obbligo di mantenimento. Ciò in quando l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione
imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
8.3. Invero, l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non
cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma
perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza
economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente
autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass.,
1830/2011; id., 1773/2012; id., 38366/2021).
8. 4. Nella specie, la corte d’appello, di fronte alla deduzione della madre e del figlio circa il
comportamento inadempiente del padre, che aveva reso impossibile al figlio di sostenere gli esami
stante il mancato pagamento delle tasse universitarie fin dai primi anni di studio, ha ritenuto che
fosse onere della madre e del figlio provare che fosse per loro impossibile pagare autonomamente
gli studi universitari in luogo del padre tenuto all’obbligo del mantenimento e che non aveva fornito
la prova del suo adempimento.
8.4. Così operando, tuttavia, la corte d’appello è incorsa nella dedotta violazione di legge, finendo
per accollare all’altro genitore l’onere di provare l’assoluta impossibilità di anticipare il pagamento
delle tasse universitarie del figlio ed al contempo omettendo la corretta valutazione di fatti decisivi
per il giudizio.
9. Il ricorso è pertanto fondato ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, affinchè provveda alla luce dei principi di diritto sopra
richiamati e, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Sesta-1 Civile, il 11 ottobre 2022.

Adottabile il minore se la madre è incostante ed immatura

Cass. Civ., Sez. I, ord., 10 novembre 2022, n. 33148 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadone
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CASADONE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2021 proposto da:
A.A., (Omissis), elettivamente domiciliata in Torino, Via…, presso lo studio dell’avv…., che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.B., (Omissis), quale curatrice speciale della minore C.C., rappresentata e difesa dall’avv….;
– controricorrente –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
TORINO;
TUTORE PROVVISORIO IN PERSONA DEL COMUNE DI (Omissis);
– intimati –
avverso la sentenza n. ../2021 della Corte d’appello di Torino, depositata il 08/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2022 dalla Consigliera Dott.
Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo
Che:
1. A.A. impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Torino che ha confermato quella
assunta dal tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta che aveva dichiarato lo stato
di adottabilità della figlia minore C.C. (nata il (Omissis)). 2. La cassazione della sentenza d’appello è
chiesta con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste nell’interesse della
minore C.C. il curatore speciale della stessa.
Motivi della decisione
Che:
3. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 9 e segg. e
art. 30 Cost.) si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la pronuncia impugnata per
avere dichiarato lo stato di adottabilità della minore C.C. in mancanza dei presupposti legali per
ravvisare l’esistenza di uno stato di abbandono, in senso materiale e morale, non determinato da
forza maggiore e non transitorio, violando il diritto della minore ad essere cresciuta ed educata
nell’ambito della propria famiglia naturale, nonchè dell’art. 30 Cost., che prevede il dovere e diritto
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
4. Ad avviso della ricorrente la storia familiare problematica di cui è portatrice non sarebbe di per
sè sufficiente a fondare il giudizio di inidoneità nello svolgere il ruolo genitoriale.
5. Assume la ricorrente che la corte d’appello avrebbe omesso di considerare il positivo precedente
percorso comunitario di madre e figlia così come avrebbe omesso un’attività istruttoria finalizzata
ad accertare quali fatti concreti di pregiudizio erano stati posti in essere dalla madre e tali da
costituire sul piano morale e materiale indiscutibili prove di abbandono, definitivo non temporaneo
o transeunte da giustificare la soluzione estrema dell’interruzione del legame naturale mediante la
dichiarazione dello stato di adottabilità della minore.
6. Assume ancora la ricorrente di essere vittima di un pregiudizio, per essere la valutazione circa la
sua inidoneità genitoriale fondato sulla ctu svolta nel corso del giudizio riguardante la figlia
primogenita D.D. (nata il (Omissis)) figlia della A.A. e di E.E., nonostante che la decisione assunta
sulla base di quella ctu sia stato cassata dalla Suprema corte in quanto ritenuta inidonea a dimostrare
l’abbandono della figlia primogenita e l’assunzione del provvedimento dichiarativo dell’adottabilità.
7. Nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza d’appello impugnata si fa frequente
rimando alle valutazioni ricavate dalla ctu svolta nel diverso procedimento riguardante la verifica
dei presupposti della dichiarazione di adottabilità di D.D. e riguardante le capacità genitoriali con
particolare riferimento alla sua inidoneità ed il suo disturbo borderline.
8. Così argomentando, secondo la ricorrente, non veniva considerato che, come aveva allegato,
l’allontanamento dalla comunità cui era stata inserita dopo la nascita di C.C. era non voluto ma
necessitato da esigenze di tutela la figlia minore dai possibili pregiudizi derivanti dal padre
biologico.
9. La censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi.
10. La sentenza dopo avere dato atto del seguito dell’annullamento da parte della cassazione della
prima sentenza della corte d’appello che dichiarava adottabile la minore D.D., ha ricostruito il
giudizio di rinvio nell’ambito del quale era stata disposta nuova CTU da parte della Dottoressa F.F.,
giudizio conclusosi con la sentenza della 2018, impugnata in cassazione e conclusa con la sentenza
della corte numero 27.206 del 2019 che aveva respinto l’impugnazione evidenziando l’insussistenza
di alcun favorevole segnale prognostico circa la possibilità di costruzione o di recupero delle
competenze genitoriali della A.A., la cui storia personale di deprivazione materiale ed affettiva le ha
impedito di accedere proficuamente ad un percorso terapeutico di sostegno alla genitoriali.
11. Su tale premessa la corte territoriale ha evidenziato “l’insussistenza di alcun pregiudizio non
potendosi che prendere atto della circostanza che la A.A. non ha mai posto rimedio alla propria
incostanza, immaturità, incapacità di reggere – in un periodo sufficientemente lungo –
nell’osservanza di un serio tentativo di recupero nel inidoneità genitoriale”. A fronte di tale ratio
decidendi nessun elemento oggettivo valutabile quale indice di segno contrario risulta essere stato
indicato dalla ricorrente.
12. Con riguardo poi all’asserito necessitato allontanamento della A.A. dalla comunità ove era
ospitata insieme alla figlia C.C. la sentenza ha dettagliatamente spiegato le ragioni per le quali detto
allontanamento, nel corso del quale le era stato manifestato sostegno e soccorso da servizi sociali che
lei aveva rifiutato (cfr. pag. 11 della sentenza), non poteva essere ricondotto a causa di forza
maggiore ma confermava, ancora una volta, i limiti dell’incapacità della madre di prendersi cura
della minore.
13. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato esame
di punti decisivi ovvero la mancata valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive della
ricorrente all’epoca dell’apertura della procedura di adottabilità della minore C.C., nonchè
nell’omessa valutazione della positiva evoluzione del percorso personale intrapreso dalla ricorrente
rispetto alla capacità genitoriale e alla sua condizione pregressa e comunque per non aver indagato
in concreto in ordine alle conseguenze negative sulla relazione con la figlia C.C., derivanti dalla
rescissione del vincolo madre figlia nonchè il buon rapporto con il figlio minore G.G. (nato il
(Omissis)) terzogenito, e per il quale pende giudizio di appello in relazione alla sentenza di primo
grado anch’essa dichiarativa dello stato di adottabilità del minore.
14. La censura è inammissibile perchè anche in tal caso non si confronta con la ratio decidendi
individuata dalla corte d’appello.
15. La corte territoriale, infatti, ha dato atto delle iniziative poste in essere dopo che nel (Omissis) si
erano verificati gli allontanamenti della madre dalla struttura dove era ospitata insieme alla figlia
C.C., utilizzando a tal fine le relazioni sociali dell'(Omissis), di quella datata (Omissis), iniziative che
miravano a sostenere la A.A. nel periodo in cui era impegnata al primo accudimento del terzogenito
G.G..
16. Sulla scorta di tali relazioni la corte territoriale ha evidenziato la refrattarietà della A.A. ai
supporti sociali e psicologici dagli operatori puntualizzando che “nel caso in esame tutti i servizi
coinvolti hanno profuso ogni risorsa ed ogni energia nel tentativo di recuperare le capacità
genitoriali senza alcun successo; occorre quindi considerare esclusivamente l’interesse prioritario
della minore che ha già operato un totale disinvestimento della relazione con la madre avendo
trovato altre diverse figure di riferimento”.
17. Tale ratio decidendi, coerente ai principi giurisprudenziali della Corte (cfr. Cass. 1837/2011; id.
881/2015, id. 6137/2015) non è attinta dalla censura in esame.
18. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 10) si censura la
sentenza della corte di merito per non avere accolto le istanze istruttorie della ricorrente e,
segnatamente, per non aver disposto CTU sulle capacità genitoriali attuali della A.A. e la relazione
madre-figlia, per non aver disposto l’acquisizione di documenti richiesti e per non avere disposto
l’audizione degli operatori sociali e della psicologa Dottoressa H.H. e I.I.. 19. La censura è
inammissibile per difetto di specificità e perchè non attinge la ratio decidendi della sentenza
impugnata.
20. La corte di merito, come già sopra specificato, non ha deciso sulla base della CTU del (Omissis)
svolta nel procedimento riguardante la primogenita D.D. prima dell’annullamento da parte della
Corte di Cassazione della sentenza emessa nel 2016 dalla corte d’appello, ma ha valutato l’inidoneità
genitoriale della A.A. sulla scorta della ctu della Dott.ssa F.F. e delle relazioni successive, tutte
dettagliatamente indicate nella sentenza impugnata nella parte ricostruttiva della vicenda e
contenenti precisi riferimenti a fatti accertati nel corso del tempo e non smentiti da dati concreti di
segno diverso. Pertanto, la decisione assunta dalla corte di merito non si fonda sulla patologia
psichiatrica della A.A., ma sulla rilevata incapacità genitoriale pur a fronte dei numerosi sostegni
offertile in vista di un possibile recupero compatibile con le esigenze morali e materiali necessarie
alla sana crescita della figlia minore C.C..
21. Con il quarto motivo (violazione della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d)) si censura la sentenza
impugnata per la mancata valutazione della possibilità di applicare i principi di diritto in materia di
adozione cd. mite.
22. La doglianza è inammissibile perchè censura il giudizio di fatto argomentato e motivato reso
dalla corte di merito sul punto (cfr. pag. 19 e 20 della sentenza impugnata) alla luce dei principi
interpretativi tratteggiati nei citati precedenti di legittimità (Cass., n. 3643/2020; id., n. 1476/2021) ed
ha concluso per l’esclusione di alcun interesse di C.C. a un legame con la madre biologica; ha ritenuto
che non possa affermarsi una solo parziale compromissione dell’inidoneità genitoriale ovvero la
sussistenza di una condizione di semi abbandono; ad avviso della corte di merito il percorso degli
incontri in luogo neutro è stato protratto sin troppo a lungo e non ha portato ad un miglioramento
delle capacità genitoriale nè ad un approfondimento del legame. La ripresa dei contatti con la
genitrice attiverebbe in C.C., secondo la corte distrettuale, sentimenti di precarietà e di provvisorietà,
pregiudizievoli alla creazione di un sano e rassicurante legame di appartenenza alle figure
genitoriali adottive, che impedirebbero anche il superamento delle difficoltà già affrontate per i
trasferimenti di collocazione e per il mutamento delle figure di accudimento.
23. Si tratta di un apprezzamento del giudice del merito che viene attinto come violazione di legge
senza tuttavia esaminarne il contenuto precettivo della norma asseritamente violata e senza
raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non potendosi
demandare alla Corte il compito di individuare i punti della sentenza che si pongono in contrasto
con esso (cfr. Cass., 26/1/2004, n. 1317; id., 8/11/2005, n. 21659; id., 19/10/2006, n. 22499; id., 16/1/2007,
n. 828; id.,15/01/2015, n. 635; id., Sez. Un., n. 23745/2020).
24. Il ricorso è dunque inammissibile.
25. Attesa la natura dei rapporti fra le parti sussistono giusti motivi per la compensazione integrale
delle spese di lite.
25. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2022

Tentata violenza sessuale alla luce della esplicita richiesta di prestazioni sessuali

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07 novembre 2022, n. 41818; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Amoroso
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MAGRO Maria Beatrice – Consigliere –
Dott. AMOROSO Maria C. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato in (Omissis);
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 01/04/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Manuali
Valentina, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1.Con ordinanza del 1/04/2022, il Tribunale di Venezia rigettava l’istanza di riesame avverso
l’ordinanza di custodia cautelare emessa il 18/03/2022 dal Gip del Tribunale di Treviso nei confronti
di A.A. per i reati di cui agli artt. 582 e 56, 609-bis c.p.
2.Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso in cassazione articolato in un unico
motivo in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta fattispecie
di tentata violenza sessuale.
In particolare, si deduce che la condotta dell’indagato non ha raggiunto il grado di idoneità ed
univocità richiesto dell’art. 56 c.p., ma ha integrato, contrariamente a quanto sostenuto dal gip, atti
meramente preparatori e pertanto non rilevanti penalmente.
A supporto della deduzione ripercorre le fasi salienti dell’azione evidenziando che l’indagato si era
limitato a tenere bloccata la vittima con entrambe le mani, stringendole un braccio al collo e
tappandole con l’altra mano la bocca e pertanto, più correttamente, il giudice avrebbe dovuto ritenere
non integrata la fattispecie del tentativo.
Motivi della decisione
1. il motivo fondante del ricorso afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine
alla qualificazione dei fatti è privo di pregio.
In realtà in esso non si contesta l’illogicità della motivazione ma si prospetta una ricostruzione dei
fatti differente da quella effettuata nel provvedimento impugnato, con profili relativi al merito non
ammissibili in sede di legittimità.
Il ricorrente contesta che quanto affermato dal giudice corrisponda alla realtà dell’accaduto,
affermando che “l’imputato non era affatto intento a sbottonarsi i pantaloni ma viceversa teneva
bloccata la donna stando da dietro di lei ed impegnando entrambe le mani”.
I giudici del riesame hanno provveduto ad una coerente e puntuale ricostruzione degli eventi sulla
base delle dichiarazioni della persona offesa, reputate precise e concordanti, e della narrazione dei
vigili del fuoco intervenuti contestualmente agli accadimenti delittuosi; hanno altresì valorizzato il
repentino dileguarsi dell’indagato alla vista dei vigili del fuoco e da tale condotta, con ragionamento
logico, hanno desunto l’inverosimiglianza della versione difensiva alternativa fornita dalla difesa
secondo la quale il A.A. cingeva la vittima per impedirle di collocarsi nel mezzo della carreggiata in
stato di ubriachezza.
2.Ricostruita la vicenda in maniera esente dai vizi lamentati, correttamente, quindi, il Tribunale ha
qualificato la condotta del A.A. quale tentata violenza sessuale alla luce della esplicita richiesta di
prestazioni sessuali e della costrizione fisica della donna e della spinta del capo di quest’ultima verso
il basso ventre dell’imputato che aveva già aperto la cerniera dei pantaloni, giacchè la dinamica posta
in essere può correttamente ritenersi condotta idonea.
Va ricordato, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza di Questa Corte è configurabile il
tentativo del reato di cui all’art. 609-bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa
non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della medesima
ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del
18/02/2016, F., Rv. 266900), mentre non rilevano le ipotetiche spinte soggettive (estranee al desiderio
di soddisfacimento sessuale), che avrebbero determinato l’imputato a tenere tale comportamento.
3.Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2022

Se il bambino cade, la colpa è del nonno

Cass. Civ., Sez. VI – 3, ord., 11 novembre 2022, n. 33390 – Pres. Scoditti, Cons. Rel. Cirillo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. ../2020 R.G. proposto da:
A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato…;
– ricorrente –
contro
COMUNE (Omissis), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato …
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 1036/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio 19/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Svolgimento del processo
1. B.B. e C.C. convennero in giudizio il Comune di (Omissis), davanti al Tribunale di Lecce,
chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni patiti dal loro figlio minore A.A. a seguito
di una caduta avvenuta a causa delle cattive condizioni di manutenzione del marciapiede di una via
cittadina.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico-legale, il Tribunale rigettò la domanda e
compensò le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, con
sentenza del 30 settembre 2019, ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle
spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre A.A., nel frattempo divenuto
maggiorenne, con atto affidato a cinque motivi.
Resiste il Comune di (Omissis) con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),
violazione dell’art. 2051 c.c., rilevando che dalle deposizioni testimoniali risulterebbe che l’allora
minore cadde per le sconnessioni del marciapiede, non potendo tale causa considerarsi come
abnorme e tale da escludere la responsabilità del custode.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),
violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello
posto a base della decisione circostanze non allegate dal Comune di (Omissis) e per aver anche
violato le regole sulle presunzioni.
La censura osserva che la circostanza, riportata in sentenza, secondo cui il bambino stava correndo
sul marciapiede quando si verificò la caduta non sarebbe stata mai dedotta dal Comune.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione
e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la sentenza erroneamente dedotto dal fatto che la
caduta si era verificata presso la casa del nonno del A.A. la conseguenza che il bambino fosse anche
a conoscenza dello stato di dissesto del marciapiede.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice tenuto conto dei fatti
decisivi provati dall’attore danneggiato (cioè che il marciapiede fosse coperto da fogliame e che
l’evento si fosse verificato di sera, quindi in condizioni di scarsa visibilità).
5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),
violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., perchè il comportamento anche
imprudente della vittima non poteva costituire esimente per il Comune tenuto alla manutenzione
del marciapiede.
6. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistenti,
sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
6.1. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo
di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento
dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione
che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le
ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel
giudizio odierno.
6.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che la Corte d’appello, con un accertamento in fatto non
rivisitabile in questa sede, è pervenuta alla conclusione di dover attribuire l’intera responsabilità
dell’accaduto al minore ed al nonno che in quel momento era tenuto alla sua sorveglianza. Tale
convincimento è stato raggiunto sulla base di una serie di considerazioni. La sentenza impugnata
ha infatti osservato che la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei
pressi della casa del nonno; che lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che
al minore; che gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che
avrebbe obbligato il nonno ad un’adeguata sorveglianza; che il comportamento colposo di chi era
tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno,
escludendo in questo modo la responsabilità del Comune ai sensi sia dell’art. 2051 che dell’art. 2043
del codice civile.
6.3. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente oppone la propria (diversa) valutazione dei fatti di
causa, sostenendo che la sentenza avrebbe fatto un uso errato delle presunzioni, non considerando
l’ora buia in cui la caduta era avvenuta e la mancanza di pubblica illuminazione.
Rileva la Corte, innanzitutto, che lo stesso ricorrente riferisce che la caduta avvenne intorno alle ore
20.30 del 12 luglio 2010 e che può ritenersi nozione di comune esperienza che nel mese di luglio vi
sia a quell’ora una piena visibilità, tanto più rilevante in considerazione della notorietà dei luoghi.
La circostanza, evidenziata dalla Corte d’appello, secondo cui il bambino stava correndo è solo di
contorno, nel senso che la sentenza, correttamente applicando la giurisprudenza di questa Corte, ha
affermato che la caduta era da ricondurre ad un’omessa vigilanza da parte di chi era tenuto alla
custodia del minore, interrompendosi in tal modo il nesso di causalità.
Le censure, in sostanza, da un lato ipotizzano violazioni di legge che non sussistono e dall’altro
finiscono col tradursi nella riproposizione del vizio di motivazione secondo il precedente testo
dell’art. 360, comma 1, n. 5), cit., sollecitando in questa sede un nuovo e non consentito esame del
merito.
6.4. Da ultimo, laddove si afferma nel secondo motivo che la circostanza rilevata dal giudice non
sarebbe mai stata dedotta dalla parte, va osservato che trattandosi del profilo del nesso di causalità,
e dunque di un fatto costitutivo, ricorre il potere/dovere di accertamento del giudice sulla base delle
circostanze acquisite al processo.
7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater,
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.000 per compensi, di cui Euro 200
per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle
condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2022

Illegittima l’adozione se l’allontanamento del minore dipende dall’inerzia dei Servizi Sociali

Cass. Civ., Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33147 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadonte
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2022 proposto da:
A.A., B.B., rappresentati e difesi dall’avv…., ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa
in…., corso…;
– ricorrenti –
contro
C.C., D.D., E.E., quale tutore della minore F.F.;
– intimati –
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona, depositato il 22/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2022 dalla Consigliera Dott.
Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo
Che:
1. Il procedimento che riguarda la minore F.F., nata il (Omissis) inizia con l’affido eterofamiliare
della medesima disposto il (Omissis) dal sindaco di (Omissis) con il consenso dei genitori naturali
ai coniugi C.C. e D.D. per un anno, ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt. 2, 4, 5.
2. L’affido era poi stato proseguito con rinnovo annuale e con il consenso alla prosecuzione da parte
dei genitori naturali sino al 2013.
3. Con ricorso dell’ottobre 2013 il PMM chiedeva ex artt. 333 e 336 c.c., la proroga dell’affido
consensuale di F.F. ai coniugi C.C. – D.D. per un congruo periodo.
4. Con decreto del 7/10/2013 il Tribunale per i minorenni disponeva la prosecuzione dell’affido della
minore ai coniugi C.C. e D.D., L. n. 184 del 1983, ex art. 4, comma 4.
5. Il successivo (Omissis) veniva dato incarico al Servizi sociali di predisporre un progetto finalizzato
al progressivo riavvicinamento della minore ai genitori naturali in vista del definitivo reinserimento
nel nucleo d’origine.
6. Il PMM con parere del 23 dicembre 2014 chiedeva al TM un’ulteriore proroga dell’affido della
minore alla coppia affidataria e il diradamento degli incontri con la famiglia biologica sino a che la
minore non avesse acquistato uno stato di maggiore serenità e stabilità emotiva.
7. Con decreto del 23 febbraio 2015 il TM disponeva ctu per individuare la soluzione maggiormente
rispondente alle esigenze della minore previa valutazione delle relazioni di F.F. con le figure adulte
di riferimento.
8. Con decreto del 27 marzo 2015, poichè le relazioni del servizio rilevavano un persistente stato di
malessere della minore in occasione degli incontri con i genitori naturali e un atteggiamento di
estremo rifiuto mostrato da F.F. nei confronti degli stessi, ritenendo pregiudizievole per il benessere
psicologico della minore la prosecuzione dei suddetti incontri con le modalità e i tempi di
frequentazione vigenti, il TM disponeva incontri solo in forma protetta demandando ai servizi di
individuare la tempistica e le modalità, disponendo al contempo il divieto di e Spa trio della minore
e la sua iscrizione nelle liste di frontiera, oltre alla prescrizione dei genitori naturali della minore di
mantenere una condotta collaborativa ed adesiva con le indicazioni del servizio.
9. Veniva poco dopo disposto il divieto di e Spa trio anche per gli altri due fratelli minori di F.F.,
G.G. ed H.H., già affidati con decreto del T.M. del 7 ottobre 2013 al Comune di Fermo.
10. I genitori della minore proponevano reclamo avverso i suddetti decreti, respinto dalla Corte
d’appello con provvedimento del 12 giugno 2015.
11. Con parere del 15 giugno 2016 il PMM ribadiva, alla luce delle note alla ctu formulate dal ctp,
della coppia affidataria e la replica a dette note del ctu nonchè delle osservazioni del ctp dei genitori
naturali, il parere favorevole al rientro della minore nella famiglia di origine da attuarsi con tempi e
modalità indicate ed in collaborazione tra la famiglia affidataria è quella di origine.
12. Con decreto del 18 luglio 2016 il TM disponeva il rientro della minore nell’abitazione familiare
in tempi brevi seppure con gradualità secondo lo schema indicato nel provvedimento incaricando il
servizio sociale di (Omissis) ed il consultorio del Comune di coordinare gli interventi assicurando la
collaborazione delle famiglie.
13. Il decreto era confermato dalla Corte d’appello con provvedimento del 14 ottobre 2016 di rigetto
del reclamo proposto dai genitori affidatari della minore.
14. Con decreto del 24 ottobre 2016 il TM disponeva l’attivazione di sostegno psicologico a cura dei
servizi sociali del Comune e del consultorio del Comune e con decreto del 13 novembre 2016 si
disponeva l’audizione della minore 15. Con decreto del 30 dicembre 2016 si disponeva
l’intensificazione degli incontri minore famiglia d’origine nel periodo natalizio.
16. Con decreto del 17 gennaio 2017 si invitava il consultorio familiare di Ancona ad individuare lo
psicologo per il necessario supporto alla minore.
17. Con decreto del 23 gennaio 2017 il TM nominava curatore speciale della minore l’avvocato E.E.
ed incaricava i servizi di scrivere la minore alla scuola dell’infanzia disponendo attivazione
immediata di educativa domiciliare presso l’abitazione.
18. Con decreto del 6 marzo 2017 il TM disponeva il collocamento della minore in comunità per
favorire idonee modalità di avvicinamento al nucleo di origine; a seguito di reclamo degli affidatari,
dei genitori naturali, del PMM e del curatore speciale la corte d’appello revocava il collocamento; a
seguito di richiesta del difensore dei genitori della minore di intensificazione dei rapporti anche con
i fratelli minori, si invitavano i servizi incaricata di intensificare gli incontri protetti per durata e
frequenza.
19. Con decreto del 15 maggio 2018 del T.M. disponeva nuova ctu richiedendo nuovo accertamento
per l’approfondimento delle valutazioni del caso e dettagliate indicazioni di modalità di
frequentazione e incontro tra la bambina ed il nucleo originario.
20. Nella ctu depositata l’ausiliario concludeva ritenendo più idoneo il collocamento della minore
presso i genitori affidatari alla luce delle difficoltà di reinserimento in quello di origine, evidenziava
la necessità di un percorso psicologico congiunto tra le due coppie in cui potesse inserirsi la
costruzione di uno Spa zio comune in cui la minore potesse vedere riconosciuta la sua provenienza
le sue appartenenze.
21. Con ricorso del 27 marzo 2019 il PMM chiedeva ai sensi egli artt. 333 e 336 c.p.c., la decadenza
dalla responsabilità genitoriale per i coniugi B.B. con previsione di incontri e pernotti mensili della
minore e la ripresa degli incontri con il nucleo biologico entro 6 mesi dall’emissione del decreto,
prevedendo la prosecuzione di un percorso di psicoterapia per i due nuclei e l’apertura di un
autonomo separato procedimento per la dichiarazione di adozione della L. n. 184 del 1983, ex art.
44, lett. d).
22. All’udienza del 6 maggio 2019 i coniugi eccepivano l’inesistenza dei presupposti per la richiesta
di decadenza della potestà genitoriale e l’inammissibilità dell’adozione in casi particolari.
23. All’esito il PM concludeva per la decadenza dei genitori di F.F. dalla responsabilità genitoriale e
l’affidamento sine die a C.C. e D.D. con previsione di incontri orientati verso la liberalizzazione e
possibilità di pernotto a decorrere da 6 mesi dall’emissione del decreto.
24. Il TM condividendo gli esiti della consulenza della Dottoressa I.I., pronunciava con decreto del
7 maggio 2021 la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei coniugi B.B. e l’affidamento sine die
di F.F. ai coniugi C.C. e D.D. prevedendo il mantenimento della progressiva liberalizzazione degli
incontri con la famiglia naturale in modo da assicurare continuità relazionale in particolare con i
fratelli.
25. Avverso detto decreto i genitori della minore F.F. proponevano reclamo lamentando
l’illegittimità della dichiarata decadenza non ricorrendo l’accertamento di violazioni e o
trascuratezza dei doveri ad essa inerenti o l’abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio della
figlia.
26. Nel procedimento di reclamo si sono costituiti i coniugi affidatari contestando le deduzioni dei
reclamanti nonchè il tutore avv. E.E. che unitamente al P.M. hanno chiesto la conferma del
provvedimento impugnato.
27. La Corte d’appello di Ancona dopo avere premesso che la decadenza dalla responsabilità
genitoriale costituisce provvedimento di natura preminentemente protettiva verso il minore rispetto
a conseguenze pregiudizievoli derivate dal comportamento dei genitori e preventiva rispetto al
potenziale pregiudizio che il minore possa subire dal mantenimento della responsabilità in capo ai
genitori, senza perciò avere dirette connotazioni sanzionatorie, ha confermato il provvedimento
impugnato.
28. La corte territoriale ha infatti dato atto della delicata condizione della minore che fin da piccola
aveva vissuto con la coppia affidataria rispetto alla quale la famiglia d’origine aveva avuto nel corso
dei quattro anni di affido consensuale ripetuti momenti di incontro e di relazione che le avevano
consentito di crescere con la consapevolezza dell’esistenza dei due nuclei.
29. La corte territoriale ha, tuttavia, rilevato come a partire dal 2015 nell’ambito della attivazione del
riavvicinamento della minore in vista del reinserimento nel nucleo d’origine sia stato rilevato un
costante persistente stato di malessere di F.F. in occasione degli incontri con i genitori naturali.
30. Inoltre, ha osservato la corte di merito, la ctu disposta nel 2015 indirizzava verso interventi che
consentissero alla minore di integrare le differenze fra i due nuclei sociali di riferimento e che
portavano ad una rimodulazione dei calendari, con anche una parentesi di collocamento in comunità
(provvedimento poi sospeso e revocato dalla corte d’appello su reclamo di tutte le parti), al fine di
favorire il suo reinserimento nel nucleo di origine.
31. Ciononostante, dalle relazioni di aggiornamento del (Omissis) risultava permanere marcatissima
la difficoltà di F.F. e la tendenza di evitare il contatto con i genitori naturali nonchè l’assenza di
condivisione di esperienze ed emozioni della bambina con la famiglia naturale.
32. La Corte d’appello ha, quindi, evidenziato come sulla scorta della ctu disposta a seguito della
necessità di approfondire quanto risultante dalle relazioni del (Omissis), siano emerse le limitazioni
dei genitori nella relazione con F.F., il loro approccio improntato alla semplificazione ed al
disconoscimento delle istanze affettive della minore nonchè delle sue difficoltà ad inserirsi in un
contesto diverso da quello nel quale ha vissuto sinora.
33. A ciò si è accompagnato, come evidenziato dalla ctu, un processo di negativizzazione della
bambina che secondo i genitori naturali si comporta male perchè vittima di plagio, la negazione
della necessità di risoluzione delle difficoltà di F.F. perchè frutto di cattivi insegnamenti, eliminabili
con la prevalenza assoluta del legame di sangue, unico valido e l’esclusiva necessità che debba
tornare a casa nel più breve tempo possibile.
34. Poichè tale approccio espone la minore, secondo le motivate valutazioni del ctu – fatte proprie
dal TM e condivise dalla Corte d’appello, a gravi rischi “di dissociazione, disintegrazione di parte di
sè, sentimenti di profonda solitudine psichica correlate a quella che sembra dover essere una
definitiva ed inesorabile perdita delle relazioni che l’hanno accompagnata e a non vedersi più
riconosciute parti di sè”, la corte di merito ha ritenuto l’approccio dei genitori ispirato alla prevalenza
indiscussa ed indiscutibile del vincolo di sangue, di canoni di relazione interpersonale rigidamente
tese ad affermarne la valenza esclusiva, incompatibile con la necessità di garantire alla minore un
processo di crescita che tenga conto della sua personale esperienza di vita.
35. La corte d’appello ha da ultimo ritenuto infondate le censure all’affidamento sine die della minore
ai coniugi C.C. -D.D. non essendo emerse all’esito della ctu situazioni di pregiudizio derivanti dalle
modalità con le quali esso viene esercitato.
36. La cassazione della decreto della Corte d’appello pubblicato il 11 luglio 2021 è chiesta da B.B. e
A.A., con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 ed affidato a due motivi.
37. Sono rimasti intimati gli affidatari C.C. – D.D. e la tutrice della minore e la Procura generale.
Motivi della decisione
Che:
38. Con il primo motivo (violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 330 c.c.,
dell’art. 8 della CEDU, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 32 Cost.,
violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dell’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea) il decreto impugnato è censurato per avere pronunciato
la decadenza dalla responsabilità genitoriale al di fuori del presupposto normativo che il genitore
abbia violato o trascurato i doveri ad esso inerenti ed abusato dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio minore.
39. Il provvedimento è inoltre impugnato là dove, contrariamente a quanto disposto nell’art. 3 Cost.,
comma 2, non è conforme al dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si assume cioè che la condizione di indigenza
dei genitori naturali abbia portato a giustificare la sottrazione della minore alla sua famiglia naturale.
40. Denunciano poi i ricorrenti la violazione del diritto alla salute nonchè dei diritti del bambino alle
cure e alla protezione nel preminente superiore interesse dello stesso.
41. In altri termini i ricorrenti lamentano come l’allontanamento della minore dalla famiglia naturale,
inizialmente avvenuto con il consenso dei genitori in ragione della precarietà delle condizioni di vita
in cui all’epoca si trovavano, sia stato trasformato da condizione temporanea a situazione
consolidata giustificata con le difficoltà della minore a dare seguito al graduale rientro nella famiglia
di origine. In realtà sostengono che la di9fficoltà in questione sarebbe stata determinata
dall’inefficienza dei servizi sociali la cui inerzia era stata evidenziata anche in nel corso della ctu del
2016 che si pone in rotta di collisione con quanto accertato nella ctu del 2019 affidata alla Dott.ssa
I.I..
42. Contestano altresì l’insussistenza della descritta incapacità genitoriale evidenziando come la
difficoltà naturale nel relazionarsi con la figlia siano riconducibili alla circostanza che essi sono
persone di cultura non elevata, senza elevate capacità psicologiche o intellettive e tendono a
semplificare i problemi senza che ciò significhi disconoscere le esigenze della figlia F.F..
43. La censura è fondata.
44. La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c., presuppone la violazione
o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l’abuso dei relativi poteri
con grave pregiudizio per il figlio minore.
45. A fronte di ciò e della dettagliata descrizione contenuta nel decreto impugnato della sequenza
processuale e dei provvedimenti dell’autorità amministrativa e giudiziaria assunti a seguito
dell’affidamento consensuale disposto dopo due mesi dalla nascita della minore F.F., non risultano
specificati i comportamenti concreti nei quali è ravvisabile la violazione o trascuranza dei doveri
inerenti la responsabilità genitoriale che si imputa ai B.B..
46. Il decreto non specifica quale concreta condotta avrebbero assunto, come si sarebbe manifestata
la negativizzazione della minore in modo tale da assumere i connotati del pregiudizio così grave da
giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale.
47. Emerge dai fatti puntualmente riportati nel decreto ed illustrati nel ricorso che erano state le
difficoltà di carattere economico e le precarie condizioni di vita dei B.B. – entrati in Italia come
rifugiati politici con due figli ed in attesa del terzo, F.F. per l’appunto – che li avevano spinti a
considerare la possibilità dell’affido consensuale della piccola neonata F.F..
48. Durante l’affido ai coniugi C.C. – D.D., avevano continuato ad incontrare la piccola con previsti
rientri in famiglia durante i fine settimana.
49. Superate dette difficoltà, reperito cioè un lavoro ed un’abitazione in locazione, si avviava, sulla
base di appositi incarichi al Servizio sociale e di ctu che confermavano il rientro della minore nella
famiglia di origine come la soluzione più confacente all’interesse della minore, seppure con la
necessità di sostegno psicologico e di graduale percorso.
50. A tale processo risultavano essersi opposti gli affidatari nel 2016 e la corte d’appello tuttavia
confermava il provvedimento assunto disponendo l’attivazione immediata del sostegno psicologico
a favore della minore a cura dei Servizi sociali.
51. A ciò faceva seguito il rinnovo da parte del TM della suddetta prescrizione ai Servizi sociali e,
dopo un tentativo non riuscito di avviare il reinserimento della minore in famiglia di origine previo
collocamento in una struttura/casa-famiglia, gli affidatari chiedevano la sospensione della
responsabilità genitoriale dei B.B. e la sospensione degli incontri di F.F. con gli stessi nonchè nuova
ctu volta ad accertarne le capacità genitoriali, come anche richiesto dal tutore della minore.
52. Disposta ctu emergevano secondo il tecnico criticità e difficoltà nella relazione con la minore per
“scarsa sintonizzazione emotiva ed empatica” con conclusione favorevole alla collocazione presso
gli affidatari è la più idonea.
53. Ebbene, emerge, in primo luogo, dalla lettura del provvedimento impugnato che il progressivo
allontanamento della minore dai genitori è stato dettato dall’oggettiva mancanza di tempestiva e
continuativa di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali incaricati dal giudice di rendere
operativa la relazione con la minore e di vigilare sulle ragioni e gli ostacoli (con indicazione ed
attribuzione delle responsabilità) frapposti alla attuazione non frammentaria e problematica di
questi incontri. La valutazione finale del ctu consegue ad un provvedimento di affido prolungato o
“sine die” che contrasta con la ratio e la disciplina normativa dell’affido eterofamiliare e alla reiterata
mancanza di effettivi contatti tra i genitori biologici e la minore, dovuti all’incapacità ed ai ritardi
nel consentirne la realizzazione. A fronte di una cospicua sequenza di ordini giudiziali volti
all’attivazione degli incontri, la mancata attuazione, non attribuibile alla assenza di collaborazione
dei genitori della minore, ha prodotto la sospensione della responsabilità e successivamente la
decadenza sulla base di una valutazione svolta quando l’interruzione era già consolidata. La
decisione sulla decadenza è fondata sostanzialmente sulle difficoltà psicologiche della minore (del
tutto comprensibili e destinate a crescere se non si modifica la situazione di fatto che le determina)
e sulla sua attuale incapacità di adattarsi ad una relazione sotto qualsiasi forma con i genitori
biologici. Ciò è confermato anche dalle valutazioni “critiche” del ctu citate nel ricorso e trascritte
nella parte motiva del decreto, le quali non consentono di evidenziare una condotta genitoriale
capace di arrecare un grave pregiudizio alla minore così da dar luogo ad un provvedimento di
ablazione della responsabilità genitoriale prodromico di conseguenze ben più gravi quali la
sostituzione definitiva delle figure genitoriali. Nessun rilievo viene attribuito alla mancanza
d’interventi effettivi, nonostante le prescrizioni contenuti in provvedimenti giudiziali per non far
consolidare le difficoltà della minore e per contrastare questo suo rifiuto sopravvenuto e
conseguente ad un affidamento extragenitoriale sempre più esclusivo pur in presenza di genitori
biologici presenti, collaborativi e tenacemente rivolti a ripristinare la relazione genitoriale.
54. Si deve ribadire che appare arduo configurare nelle espressioni virgolettate svolte a pag. 9 (primo
capoverso) del padre di F.F. (“i figli crescono secondo gli insegnamenti dei genitori”…”una volta
chiusa la porta di casa tutto torna a posto”) al di fuori di un concreto riferimento a comportamenti
specifici, quelle condotte di grave pregiudizio che devono necessariamente sorreggere la
declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
55. E’ peraltro principio giurisprudenziale consolidato che le difficoltà di carattere economico, od
anche psicologico ed educative dei genitori non possono di per sè giustificare la privazione del
diritto del minore a crescere nella propria famiglia e costituire uno stigma sanzionabile con la perdita
o limitazione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. 120/1998; id. 2010/2001; id. 1674/2002).
56. Nel caso di specie non è dato poi comprendere l’esito del sostegno psicologico disposto per
favorire il superamento delle evidenziate difficoltà della minore che ha manifestato reazioni di
chiusura verso la famiglia di origine, pur avendo positive occasioni di incontro con i fratelli.
57. Le suddette carenze del decreto non consentono di superare le critiche mosse dai ricorrenti, la
cui partecipazione agli incontri organizzati dai Servizi sociali per favorire il recupero della relazione
con la figlia risulta essere stata sempre assicurata e conducono dunque all’accoglimento delle stesse
con conseguente cassazione della pronuncia impugnata sotto il profilo della assenza dei requisiti
per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
58. Parimenti fondata è la seconda censura articolata in ricorso e che attinge il disposto affidamento
“sine die”.
59. L’affidamento etero-familiare disciplinato dalla L. n. 184 del 1983, art. 4, è come espressamente
previsto dal comma 4, che prevede l’indicazione della presumibile durata ed indica le modalità e
tempo dell’eventuale proroga, e come costantemente chiarito dalla Corte, per sua natura
temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di
disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine (cfr. Cass. 24727/2021; id.
10706/2020; id. 31902/2018).
60. Tale forma di affidamento non può essere strumentalmente utilizzato per nascondere una
diversa tipologia di affidamento (quale quello a rischio giuridico che interviene dopo un
provvedimento di adottabilità o quello che viene disposto in fase di monitoraggio ed accertamento
di una qualificata condizione di abbandono ex L. n. 184 del 1983, per scongiurare l’aggravamento
delle problematiche psico fisiche del minore).
62. Al riguardo deve essere sottoposto ad attento vaglio e monitoraggio, se necessario, il
comportamento degli affidatari L. n. 184 del 1983, ex art. 4, ove si verifichino situazioni che
evidenziano atteggiamenti e condotte non coerenti con la temporaneità dell’affido, salvo una
modifica determinata da mutamenti effettivi e gravi nelle condizioni del nucleo genitoriale di
origine.
63. Non è pertanto conforme a legge la previsione di un affidamento sine die.
64. In conclusione, quindi, il ricorso è accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla
Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,
anche per le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le
generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2022

Azione di accertamento della cessazione del vincolo di destinazione di un immobile situato in un edificio condominiale ad alloggio per il portiere

Cassazione civile, sez. VI, 14 Ottobre 2022, n. 30302. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 2
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32219/2021 R.G. proposto da:
S.N.C. DI ANNA MARIA & C., elettivamente
domiciliata in ROMA , presso lo studio dell’avvocato
, rappresentata e difesa dagli avvocati
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO – TORINO, elettivamente
domiciliato in ROMA, , presso lo studio
dell’avvocato , che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 1060/2021
depositata il 27/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal
Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La s.n.c. di Anna Maria & c. ha proposto ricorso,
articolato in due motivi (1: violazione o falsa applicazione degli artt. 102
c.p.c. e 1131 c.c.; 2: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e
354 c.p.c.) avverso la sentenza n. 1060/2021 della Corte d’appello di
Torino, pubblicata il 27 settembre 2021.
Il Condominio Torino, ha notificato controricorso.
La Corte d’appello di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza n.
5979/2018 del Tribunale di Torino e, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ha
rimesso le parti davanti al giudice di primo grado per la riassunzione nei
confronti dei singoli condomini del Condominio quali
litisconsorti, avendo la causa ad oggetto la domanda principale proposta
dalla s.n.c., volta alla declaratoria della cessazione di validità ed
efficacia del vincolo di destinazione a portineria di un locale di proprietà
della società attrice, nonché la domanda riconvenzionale del Condominio
diretta ad accertare il vincolo di destinazione di
natura reale. Ad avviso della Corte d’appello, la causa concerne
l’estensione dei diritti spettanti ai condomini, con conseguente
litisconsorzio necessario degli stessi.
Con le due censure, la s.n.c. deduce la natura personale della
propria azione e la legittimazione passiva del Condominio evocato in
persona dell’amministratore, e contesta la mancata indicazione nominativa
dei condomini ritenuti litisconsorti.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere
dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle
forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n.
5), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria.
Il primo motivo di ricorso è fondato, e il suo accoglimento comporta
l’assorbimento del secondo motivo, il quale rimane privo di immediata
rilevanza decisoria.
L’orientamento consolidato di questa Corte sostiene che la legittimazione
passiva dell’amministratore di condominio per “qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio”, ex art. 1131, comma 2, c.c.
(come peraltro delineata in Cass. Sez. Unite, 06/08/2010, n. 18331), non
concerne le domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà o
comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei
confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in
giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve
statuire la richiesta pronuncia giudiziale (arg. anche da Cass. Sez. Unite,
13 novembre 2013 n. 25454). Il disposto dell’art. 1131 c.c., secondo cui,
come detto, l’amministratore può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, viene inteso,
invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta
all’amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di
resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni,
rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione
giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di
condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini.
In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le
attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la
legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali
(cfr. Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19566; Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n.
2279; Cass. Sez. 2, 14/11/1989, n. 4840; Cass. Sez. 2, 02/10/1968, n.
3064; arg. anche da Cass. Sez. 2, 24/09/2013, n. 21826).
La presente lite ha allora ad oggetto il vincolo di destinazione ad alloggio
del portiere di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un
condominio edilizio (in forza di convenzione risalente al 1920), vincolo che non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni “propter rem”,
difettando il requisito della tipicità (così Cass. Sez. 2, 24/10/2018, n.
26987; argomenta anche da Cass. Sez. 2, 02/01/1997, n. 8; Cass. Sez. 2,
26/02/2014, n. 4572), e che può, viceversa, in quanto inteso a restringere
permanentemente i poteri normalmente connessi alla proprietà di quel
bene e ad assicurare correlativamente particolari vantaggi ed utilità alle
altre unità immobiliari ed alle parti comuni, assumere perciò carattere di
realità, sì da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Tuttavia, rispetto alla domanda diretta ad accertare o a dichiarare estinto
un vincolo di destinazione (nella specie, a portineria) gravante su un bene
di proprietà esclusiva a vantaggio della proprietà condominiale, ovvero
anche rispetto ad una azione confessoria o negatoria di servitù,
trattandosi di lite concernente interessi comuni dei condomini, che non
incide sul diritto di condominio (accrescendolo o riducendolo, con
proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati),
sussiste la legittimazione dell’amministratore del condominio ai sensi
dell’art. 1131 c.c., la quale deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi
di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo all’esigenza di rendere più
agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la
necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei
condomini (cfr. Cass. Sez. 2, 26/02/1996, n. 1485; Cass. Sez. 2,
21/01/2004, n. 919).
Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il
controricorrente Condominio obietta che il relatore
nel formulare la proposta di decisione “verosimilmente è stato fuorviato in
quanto: oggetto del giudizio … è un vincolo di destinazione a vantaggio di
ciascun condomino su una porzione immobiliare di proprietà esclusiva di
un singolo condomino, e non un vincolo di destinazione a vantaggio della
proprietà condominiale”; il controricorrente sottolinea pure in memoria
che “la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio per
l’accertamento della natura reale del vincolo, con le relative conseguenze
anche di carattere patrimoniale sulla proprietà di ciascun condomino,
comporta che un thema decidendum del presente giudizio richiede la
partecipazione di tutti i condomini”. Tali allegazioni difensive sono errate
in diritto. La causa in esame, come già detto, non ha ad oggetto, per
quanto si evince dagli atti, la verifica della proprietà esclusiva o della
proprietà condominiale di un bene, e dunque non implica un accertamento
tra titoli di proprietà confliggenti fra loro, il quale altrimenti davvero
imporrebbe l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
condomini. Le pretese dedotte in lite non richiedono, quindi, di stabilire se
un’unità immobiliare sia comune, ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c., perché
destinata ad alloggio del portiere, al quale fine sarebbe occorso accertare
se, all’atto della costituzione del condominio, vi fosse tale specifica
destinazione al servizio in comune (da ultimo, Cass. Sez. II, 22/06/2022,
n. 20145, non massimata).
La presente lite è diretta, piuttosto, a verificare se l’immobile di (non
controversa) proprietà esclusiva della s.n.c. sia gravato da una
servitù consistente nel vincolo di destinazione ad alloggio del portiere per
l’utilità delle altre unità immobiliari e delle parti comuni. Come in ogni
causa che attiene all’accertamento ed all’osservanza dei divieti o dei limiti
contrattuali di destinazione d’uso delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva nell’ambito di un condominio edilizio, sussiste la legittimazione
processuale dell’amministratore, essendo in gioco la salvaguardia dei
diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato e
l’interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che
costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l’interesse
individuale di un singolo condomino (nel che, del resto, confidava la stessa
difesa del Condominio allorché propose, per il
tramite della rappresentanza dell’amministratore, la propria domanda
riconvenzionale).
Il ricorso va perciò accolto nel primo motivo, con assorbimento del
secondo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti
della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa
uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile
della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2022.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare e prova dell’incapacità economica dell’obbligato

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 26 ottobre 2022, n. 40553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VILLONI Orlando – Presidente –
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –
Dott. APRILE Ercole – Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere –
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 15/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze;
esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. C.D., che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, con la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del giudizio;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, Avv. P.C., che ha chiesto l’accoglimento dei motivi
del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15 ottobre 2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la
decisione di primo grado – che dichiarava A.A. responsabile del reato di cui all’art. 570 n. 2 c.p., e
lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei
danni morali subiti dalla parte civile, che venivano liquidati in complessivi Euro diecimila – riducendo
ad Euro quattromila l’importo dei danni morali e disponendo la sospensione condizionale della pena
subordinatamente al pagamento della somma di denaro nei termini su liquidati, entro il termine di
giorni sessanta dal passaggio in giudicato della sentenza; confermava, nel resto, la decisione
impugnata.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
censurando con il primo motivo la violazione di legge per l’erronea valutazione delle risultanze
probatorie in ordine alla situazione di oggettiva impossibilità economica in cui l’imputato si trovava
e tuttora si trova: elementi significativi, al riguardo, era stati già allegati in primo grado, facendo
riferimento, ad es., alla iscrizione nelle liste di disoccupazione, alla natura precaria dei lavori svolti
nel periodo in contestazione e all’alloggio gratuito presso le strutture messe a disposizione dal
Comune di Roma per genitori separati.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine
alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570-bis c.p. avendo la Corte di
appello erroneamente imputato al ricorrente di non aver provato la situazione di oggettiva
impossibilità di adempiere, sebbene su di lui gravasse unicamente un onere di allegazione, che nel
caso di specie era stato assolto.
2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine al riconoscimento solo formale del
beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto concesso subordinatamente al
pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, pur non avendo il ricorrente, di
fatto, le possibilità economiche per accedervi, in considerazione del suo stato di indigenza, che non
gli consente di adempiere nel ristretto termine di sessanta giorni indicato dalla sentenza impugnata.
2.3. Con un quarto motivo, infine, si censura la denegata concessione delle attenuanti generiche, in
considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato e della sua condizione di incapacità
economica.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 agosto 2022 il
Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 luglio 2022 il difensore
della parte civile, Avv. C.D., ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese del
giudizio come da notula allegata, ove si fa richiesta di porlo anticipatamente a carico dell’erario, in
ragione dell’ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato.
5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 settembre 2022 il
difensore dell’imputato, Avv. P.C., ha ribadito la fondatezza delle censure già prospettate nei motivi
di ricorso, concludendo per il loro accoglimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi
non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente
orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali
e di una diversa o alternativa – e come tale non consentita – rivalutazione delle fonti di prova,
l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la
decisione impugnata.
2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate
dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate,
obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell’affermazione di
responsabilità, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l’imputato si è sottratto all’obbligo di
mantenimento delle figlie minorenni, secondo quanto giudizialmente statuito in sede civile, lungo
l’intero arco temporale considerato nell’imputazione; b) che la prospettata incapacità economica di
provvedere da parte dell’imputato è stata puntualmente esaminata e ritenuta priva di congrue
giustificazioni dai Giudici di merito, nelle cui conformi decisioni sono state partitamente vagliate le
produzioni documentali della difesa, considerandole irrilevanti – sì come riferite ad un’epoca diversa
da quella indicata nell’imputazione – ovvero del tutto generiche e non temporalmente collocabili in
un momento rilevante ai fini dell’apprezzamento della condotta oggetto del tema d’accusa (v. pag. 5
della sentenza impugnata); c) che il relativo onere economico è andato a gravare interamente sulla
madre; d) che nei vari provvedimenti adottati dal Giudice civile l’obbligo di contribuire al
mantenimento è stato non solo mantenuto, ma addirittura aumentato nella misura, senza che alcuna
riduzione della sua entità sia stata richiesta dall’interessato.
2.1. Al riguardo, pertanto, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa
Suprema Corte, secondo cui: a) l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di
far fronte agli adempimenti sanzionati dell’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare
una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 49979 del
09/10/2019, G., Rv. 277626); b) incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali
possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità
non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez.
6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515); c) del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la
dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà
(Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).
2.2. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le statuizioni in punto di diniego delle invocate
attenuanti generiche, avuto riguardo, per un verso, al rilevante arco temporale entro il quale si è
protratto l’inadempimento, per altro verso, all’assenza di positivi elementi di valutazione in grado di
giustificarne la concessione, dovendosi, anche sotto tale profilo, ritenere assolto l’onere motivazionale
sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili.
L’indimostrata presenza di una condizione di incapacità economica dell’imputato, peraltro, costituisce
il presupposto anche del terzo motivo di ricorso, che deve, pertanto, ritenersi anch’esso
manifestamente infondato, non essendo emersi dagli atti elementi sintomatici idonei a dubitare della
capacità di soddisfare la condizione imposta ai fini della concessione del beneficio, nè avendo la parte
interessata fornito tali specifici elementi in vista della relativa statuizione di merito.
3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali,
congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-
giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali
da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia
sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di
profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula
dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo
quantificare nella misura di Euro tremila.
L’imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo
le correlative statuizioni in dispositivo meglio precisate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2022

Viene meno il mantenimento se il figlio abusa di quel diritto.

Corte d’Appello di Bari, 16 agosto 2022.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai
magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Loredana Colella Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel.
ha pronunziato nel procedimento n. 936/2020 R.G. la seguente
SENTENZA
sull’appello avverso la sentenza n. 4620/2019 del Tribunale di Bari,
pubblicata il 13.12.2019 nella causa n.2896/2017 R.G.,
proposto da :
D.C. M., nato a Bari il .. (cf. ..), rappresentato e difeso
dall’avv. Maria Lanzellotto
APPELLANTE
contro
A. A., nata a Bari il .. (c.f. ..)
rappresentata e difesa dall’ avv. Pasqua Lacatena
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.05.2016 D.C. M., premettendo che con sentenza parziale
n.3681/2011 del Tribunale di Bari (omologata in data 15.11.2011) era stata
dichiarata la separazione personale dei coniugi D.C. M. e A. A. e che
successivamente, con la sentenza definitiva n.3515/215, erano state confermate
le statuizioni già concordate inter-partes in ordine all’obbligo del D.C. M. di
corrispondere un assegno di €. 100,00 mensili a titolo di mantenimento della A.
A. ed altro assegno contributivo di €.250,00 mensili per il mantenimento della
figlia D.C. J.G. (nata a Bari il ..), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario (contratto in Bari il 22 giugno 1994) alle
stesse condizioni economiche già concordate anche con riferimento
all’assegnazione della casa familiare alla moglie ed alla eventuale vendita della
stessa con ripartizione della ricavanda somma nella misura del 70% in favore di
A. A. e del residuo 30% in suo favore.
A. A., costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda sullo status, ma
chiedeva dichiararsi la nullità degli accordi presi in sede separativa , confermare
l’assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto convivente con lei
la figlia maggiorenne non autosufficiente, sino a che la stessa non sarebbe stata
venduta, aumentare da €. 250,00 ad €. 500,00 il contributo per il mantenimento
della figlia e da €. 100,00 ad €. 300,00 l’assegno divorzile.
Con ordinanza presidenziale del 06.07.2017, resa in sede di comparizione
personale delle parti, venivano confermate le condizioni già regolanti lo stato di
separazione.
Nel corso del giudizio le parti depositavano memorie integrative e, in particolare,
il ricorrente, D.C. M., chiedeva che venisse revocato l’assegno contributivo per
il mantenimento della figlia, D.C. J.G., in quanto, a suo dire, la stessa aveva
costituito un proprio nucleo familiare e svolgeva attività lavorativa come
onicotecnica ed estetista.
All’esito del giudizio il Tribunale, preliminarmente, ha osservato che entrambe le
parti avevano depositato le proprie comparse conclusionali solo in forma
cartacea, in violazione dell’art. 16 bis D.L. 179 del 2012 secondo cui tutti gli atti
endoprocedimentali vanno depositati con modalità telematiche, e che
conseguentemente il collegio non poteva tenere conto delle relative
argomentazioni. Nel merito ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra i due coniugi nonché la perdita da parte della moglie del cognome
del marito che aveva aggiunto a seguito del matrimonio, ha ordinato le
annotazioni di rito negli atti dello stato civile e confermato interamente le
condizioni della separazione in ordine all’entità degli assegni in favore di A. A. e
della figlia , D.C. J.G., compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale, ha ritualmente proposto appello D.C. M.
rilevandone, in via preliminare, l’erroneità nella parte in cui il Tribunale ha
ritenuto inammissibili le argomentazioni dedotte nelle comparse conclusionali
cartacee, in quanto, come dallo stesso documentato, all’epoca della loro
scadenza ed a causa di un malfunzionamento delle pec legalmail, il Presidente
del Tribunale di Bari ne aveva autorizzato il relativo deposito cartaceo. Mentre,
nel merito ha censurato l’illegittimo riconoscimento dell’assegno contributivo al
mantenimento della figlia maggiorenne, D.C. J.G., in violazione degli artt. 337
septies e 2697 cod. civ. -115 e 116 cod. proc. civ., deducendo che il Tribunale
non aveva tenuto conto che la figlia aveva conseguito il diploma di maturità nel
2014 all’età di 19 anni; che all’epoca della pronuncia del Tribunale aveva ormai
raggiunto l’età di 25 anni e che nessuna prova era stata fornita dalla A. A. circa
l’iscrizione e neppure la frequenza di D.C. J.G. ad alcun corso universitario; che
la stessa si era ormai emancipata frequentando un uomo (tal D.F. E.) dal quale
aveva avuto un figlio (D.F. C., ora ormai di .. anni), e che -per altro verso –non
aveva tratto le doverose conseguenze dai rilevanti elementi indiziari che esso
appellante aveva avuto cura di fornire con il deposito di una relazione
investigativa e la produzione di foto tratte dai profili social della figlia e del di lei
compagno. Oltre a non aver tenuto conto degli oneri gravanti sull’appellante, in
seguito alla nascita nel .. della seconda figlia, G., affetta da “agenesia totale
della mano sinistra” e delle spese che lo stesso sostiene in rapporto allo stipendio
che percepisce, gravato da rate di finanziamento per importi non superiori al
quinto. In riforma della sentenza impugnata , ha quindi, chiesto la revoca
dell’assegno posto a suo carico dal Tribunale a titolo di mantenimento della figlia
maggiorenne D.C. J.G., a far data dalla domanda di elisione avanzata da esso
D.C. M. con la memoria integrativa del 12.09.2017 o, in subordine, dalla data
della sentenza di I° grado, con vittoria delle spese e competenze del doppio
grado del giudizio.
All’appello ha resistito A. A., insistendo nella conferma della sentenza
impugnata, in considerazione della precaria situazione economica in cui versa la
figlia la quale, seppur maggiorenne, non è autosufficiente e che la stessa
continua a vivere con la madre insieme al piccolo D.F. C., non percependo nulla
a titolo di mantenimento dal padre del bambino, obbligato, avendolo
riconosciuto, solo al mantenimento del minore. Ha eccepito, inoltre, che alcuna
rilevanza probatoria ha la relazione investigativa prodotta dall’appellante né le
foto ricavate dai profili social della figlia, non provando nulla rispetto alle
contestazioni di controparte, aggiungendo che D.C. J.G., peraltro, ha interrotto
il legame affettivo con il suo compagno e si è iscritta all’Università.
All’udienza collegiale del 12.10.2021, svolta secondo le modalità della
trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 19.5.2020, n. 34, conv. in l.
17.7.2020, n. 77, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni
precisate dai difensori ai quali venivano assegnati i termini di cui all’art. 190
c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con le stesse argomentazioni in diritto proposte nel giudizio di primo grado,
ritenute erroneamente inammissibili dal Tribunale in quanto formulate con
comparse conclusionali depositate non telematicamente ma in forma cartacea,
anche se autorizzate dal Presidente del Tribunale nella modalità del deposito
cartaceo, l’appellante con un unico motivo di gravame denuncia vizio di erronea
e carente motivazione con riferimento all’illegittimo riconoscimento dell’assegno
contributivo al mantenimento della figlia, in violazione dell’art. 337 septies e
2697 cod.civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale ha
ritenuto che spettasse a D.C. M. provare il venir meno dell’obbligo del
versamento del contributo a titolo di mantenimento della figlia D.C. J.G., non
traendo doverose conseguenze dai rilevanti elementi forniti con la relazione
investigativa prodotta e con le foto dei profili social, dai quali desumere la
convivenza di D.C. J.G. con il proprio compagno, padre del piccolo D.F. C., e
dell’attività esercitata dalla stessa come estetista ed onicotecnica..
La Corte rileva , quanto alla situazione della figlia, che risulta acquisito il dato
che D.C. J.G., dopo aver conseguito il diploma di maturità nel 2014 all’età di 19
anni, si è scritta alla facoltà di medicina veterinaria, ma che a tutt’oggi non risulta
aver completato gli studi universitari, né è stata allegata alcuna prova circa la
continuità di iscrizione al predetto corso universitario o ad altro corso
universitario o formativo, di aver avuto nel 2015 un figlio di nome D.F. C., nato
da una relazione con tale D.F. E., e di continuare ad abitare insieme al figlio
presso l’abitazione della madre a Loseto alla via G. , come da certificato di
residenza e stato di famiglia, di non avere alcuna stabile occupazione, ma di
svolgere occasionalmente l’attività di onicotecnica.
Alla luce di tali dati di fatto , la Corte, pur tenendo conto del principio statuito
dalla Cassazione secondo il quale l’obbligo di mantenere il figlio non cessa
automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, protraendosi
qualora lo stesso, senza sua colpa, sia ancora dipendente dai genitori (Cass.
14.12.2018 n. 32529), rileva che la stessa Corte Suprema con sentenza del
20.8.2014 n. 18076, ha delineato i criteri ermeneutici che devono orientare il
giudice nella valutazione della persistenza o meno dell’obbligo di mantenimento
del figlio maggiorenne, statuendo che “È noto che l’obbligo dei genitori di
concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli 147 e 148 c.c. (v. oggi, gli
artt. 315 bis, introdotto dal D.Lgs. 10 dicembre 2012, n. 219, e art. 316 bis
introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013 cit.), non cessa ipso facto con il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (v. gli artt. 155
quinquies e, oggi,art. 337 septies c.c.), ma il genitore che agisca nei confronti
dell’altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei
figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di
indipendenza economica, che è condizione legittimante l’azione (v. Cass. n.
16612/2010) ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto,
in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l’attore
ha l’onere di introdurre nel processo. Con analoghe modalità può essere
accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando
di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di
occasioni di lavoro e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza
economica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è il genitore interessato
alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento che è tenuto a
provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il
mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un
atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui
accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto
necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e
postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro,
con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria
formazione e la propria specializzazione (v., tra le tante, Cass. n. 19589/2011,
n. 15756/2006). L’onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso,
mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva
l’estinzione dell’obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle
circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori
al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i
genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente,
“caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto
all’età dei beneficiari”, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano
giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al
di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in “forme di
vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più
anziani” (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Se è vero che il giudice di
merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo
di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato,
a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di
raggiungere l’indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le
competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia
con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di
dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale (riferite
al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo
del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell’obbligo
genitoriale. Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare
dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui
quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il
percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona
è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno
e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso
formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis
c.c., comma 1, “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni,
com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del
mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di
mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al
tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente
in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo,
chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è
tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato
alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri
gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di “contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento
della famiglia finché convivono con essa” (v. l’art. 315, il cui testo è stato
riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4. Il corretto principio di diritto
da enunciare è il seguente: Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero
del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a
valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il
permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e
con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei
beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel
rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le
condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento
inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione…”. Detto
principio di diritto è stato ribadito recentemente, negli esatti termini, da Cass.
14.8.2020 n. 17183, la quale, anzi, ha fornito una lettura più rigorosa del tema
in questione, precisando che il limite naturale dell’obbligo di mantenimento deve
intendersi coincidente con il raggiungimento della maggiore età, salvi i casi in
cui il figlio dimostri impegno e dedizione nella prosecuzione degli studi, e
ponendo a carico dello stesso l’onere di provare le circostanze che giustificano il
suo mantenimento, attraverso la dimostrazione di essersi proficuamente
adoperato nella ricerca di un lavoro anche non consono alle sue ambizioni
professionali.
Nel caso di specie, la convivenza di D.C. J.G. con il proprio compagno non
possiamo ritenerla pienamente provata, in quanto con certificato di residenza e
dello stato di famiglia, risulta che D.C. J.G. ha sempre vissuto e continua a vivere
insieme al piccolo D.F. C. presso la casa di abitazione della madre sita in Bari a
Loseto alla via G. , anche se la relazione investigativa fatta eseguire dal D.C. M.
e depositata in giudizio, ha accertato che nel breve arco temporale dal
29.08.2017 al 01.09.2017 D.C. J.G., dopo aver trascorso parte della giornata
con la madre, rientrava con il bambino presso l’abitazione del D.F. E. per
trascorrervi la notte , circostanza questa che seppur non prova una stabile
convivenza della figlia dell’appellante ed il proprio compagno, fa
presuntivamente ritenere, insieme alle molteplici foto riportate dai social, che
nel 2017 la coppia si frequentasse assiduamente sino a trascorrere anche le notti
insieme, apparendo all’esterno un sereno nucleo familiare.
Deve, inoltre, valutarsi la circostanza che la A. A., pur deducendo che la figlia è
iscritta all’ università e che ha dovuto interrompere gli studi in seguito alla
nascita del piccolo D.F. C., non ha addotto alcuna prova sulla continuità di
iscrizione di D.C. J.G. alla facoltà di medicina e veterinaria , oltre al dato che
D.C. J.G. svolge occasionalmente l’attività di onicotecnica , come provato da
alcune foto estratte dai profili social e prodotte dall’appellante, facendo
presumere l’abbandono degli studi universitari e la mancanza di un progetto
futuro nel campo formativo universitario. Mentre può dedursi che D.C. J.G. sta
cercando di acquisire altre competenze ed esperienze che possano essere messe
a frutto anche in futuro, oltre , soprattutto, al dato di fatto che la stessa ha ormai
compiuto i ventisette anni , età che lascia presuntivamente ritenere già avvenuto
il completamento del percorso di maturità e di formazione, idoneo a consentirle
il raggiungimento di un’autonomia di vita anche economica, ritenendo la nascita
del figlio ed il rapporto con il suo compagno il tentativo di realizzazione di un
autonomo progetto familiare.
Si condivide, invece, la motivazione del Tribunale nella parte in cui non ha
ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento del diritto e determinazione
dell’assegno di mantenimento in favore di D.C. J.G. la nascita della figlia minore
G., -nata dalla relazione con la nuova compagna con la quale ha costituito un
nuovo nucleo –affetta da “agenesia totale della mano sinistra”, in quanto “tale
circostanza già esistente all’epoca degli accordi separativi e , quand’anche
successiva, essa non avrebbe , ex se, potuto elidere gli obblighi nei confronti dei
figli di primo letto , in assenza, peraltro, di sensibile riduzione della capacità
economica”.
Per tali motivi l’assegno di mantenimento in favore di A. A. a titolo di
mantenimento della figlia D.C. J.G., va revocato con decorrenza dalla
pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto dell’attuale età di D.C. J.G.,
con compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello, così provvede:
1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
revoca l’assegno di mantenimento in favore di A. A. a titolo di mantenimento
della figlia D.C. J.G.;
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d’Appello
di Bari , tenutasi in videoconferenza in data 08 02.2022.