Presupposti per l’adozione dell’invito ad esibire presso gli uffici di polizia il certificato di assicurazione della responsabilità civile verso terzi

TRIBUNALE DI VERONA
Successivamente oggi 11/03/2021 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari
sono comparsi per l’opponente MARCOS l’avv. in
sostituzione dell’avv. PIERLUIGI; nessuno è comparso per il
COMUNE DI BUSSOLENGO.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da atto di
citazione in appello e discute oralmente la causa dichiarando di rimettersi al
giudice per la liquidazione delle spese..
All’esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo
Vaccari definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di
citazione depositato in data 22.11.2019
da MARCOS (C.F. rappresentato e difeso
dall’avv.to PIERLUIGI del foro di Verona;
ATTORE-APPELLANTE
contro
COMUNE DI BUSSOLENGO, (C.F. non costituito in giudizio;
CONVENUTO-APPELLATO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Marcos ha proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona del 14 ottobre 2019, che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018.
Con tale verbale gli era stata contestata la violazione dell’art. 180, comma 8, del
C.d.S. per non aver ottemperato all’obbligo di presentarsi, entro il 13 aprile 2018,
presso il comando del predetto corpo per fornire informazioni circa il certificato di
assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che era risultato non avere a
bordo dell’autovettura tg. EC161CF alla cui guida si era trovato quando era stato
sottoposto a controllo il 3 aprile 2018 mentre percorreva una strada che si trova in
quel comune.
A sostegno della domanda di riforma dell’impugnata sentenza l’attore ha dedotto
i seguenti motivi:
1) Omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni di
nullità del verbale, che egli aveva sollevato nel corso del processo di primo
grado, per tardività della contestazione e per avergli imposto un termine si
soli dieci giorni per la presentazione a rendere le informazioni richieste,
sebbene la circolare n. 300/A/33245//106/15 del 9 maggio 1996 e la
successiva circolare n. 300/A/27652/106/15 del 5 gennaio 1998, il Ministero
dell’Interno avessero precisato che tale termine non deve essere inferiore a
20/30 giorni.
2) Mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, del rilievo, da
lui svolto fin dal ricorso introduttivo di primo grado, che l’art 181 c.d.s.,
norma che imponeva l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione, e
quella, ad essa connessa, e a lui contestata, che stabiliva l’obbligo di esibire
tale documenti agli agenti (art.180 comma 8, c.d.s.) erano state abrogate
tacitamente dalla disciplina, primaria e secondaria, che aveva previsto la
dematerializzazione dei contrassegni della assicurazione RCA.

L’appellato non si è costituito in giudizio, sebbene fosse stato regolarmente
citato a comparirvi, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
Ciò detto con riguardo all’iter del giudizio e agli assunti dell’appellante i primi
due motivi di appello sono infondati e vanno disattesi in quanto constano nella
riproposizione in questa fase di due motivi di opposizione al verbale opposto che,
come ammesso dall’appellante, erano stati prospettati per la prima volta nel corso
del giudizio di primo grado e non già con il ricorso introduttivo.
E’ necessario infatti rammentare il consolidato indirizzo di legittimità in tema di
giudizi di opposizione a sanzioni amministrative secondo il quale: “Nel giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è
inammissibile la memoria suppletiva – o altro atto comunque denominato – con la
quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso
introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto
privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 – che
rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della
legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo
amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto
amministrativo – presuppone che tutte le ragioni poste a base dell’istanza
demolitoria dell’atto (“causae petendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo,
senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.
(così ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, n.18158).
E’ invece fondato, nei limiti di cui si dirà, il terzo motivo di impugnazione dedotto
dall’appellante, con la conseguenza che la sentenza appellata va riformata e il
verbale opposto va annullato.
Passando ad esaminarlo deve innanzitutto escludersi che la norma che è stata
contestata al sia stata abrogata, a seguito della entrata in vigore, a
decorrere dal 18 ottobre 2015, della previsione (art. 31 del D.L. 1/2012 convertito
con la legge 27/2012) che ha avviato il procedimento di dematerializzazione del
contrassegno cartaceo. di assicurazione con lo scopo principale di contrastare la
contraffazione dei contrassegni delle polizze R.C.A.
Il predetto intervento legislativo infatti ha inciso direttamente solo sul disposto
dell’art. 181 C.d.S., che faceva obbligo di “esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all’assicurazione obbligatoria”.
Va altresì chiarito che, a seguito di tale modifica, i controlli sulla regolarità
assicurativa del veicolo sono divenuti elettronici o telematici, e possono avvenire
non solo in sede di posto di blocco ma anche tramite dispositivi di controllo a
distanza (tutor o autovelox) attraverso la lettura della targa auto.
L’utilizzo di una strumentazione in grado di accedere ad una banca dati
centralizzata e continuamente aggiornata consente un controllo in tempo reale,
grazie ad un abbinamento automatico tra i dati del conducente o proprietario del
veicolo e quelli della polizza assicurativa.
Orbene, pare dubbio, sebbene una circolare del Ministero dell’Interno del 15
ottobre 2015 affermi il contrario, che, a seguito della succitata innovazione,
permanga l’obbligo di tenere a bordo del veicolo il solo contrassegno di
assicurazione, al fine di poterlo esibire in sede di controllo, nel caso in cui il
controllo telematico dei dati di polizza risultasse impossibile o difficoltoso.
Detto contrassegno infatti non rientra tra i documenti che, ai sensi dell’art. 180,
comma 1, C.d.S., il conducente di un veicolo a motore ha l’obbligo di tenere a
bordo del mezzo di cui si ponga alla guida.
E’ vero peraltro che ormai, venuto meno l’obbligo di esporre il contrassegno di
assicurazione sul veicolo, è altamente improbabile per non dire impossibile che
esso sia tenuto separato dal contratto di assicurazione.
Al contempo tra i documenti che l’art. 180 C.dS., alla sua lett. d), continua a
prevedere siano conservati a bordo del veicolo vi è il certificato di assicurazione
obbligatoria, ovvero il contratto di assicurazione, che, si noti, può essere redatto in
formato cartaceo o in formato digitale(sulla permanenza dell’obbligo di tenere a
bordo del veicolo il certificato di assicurazione si veda la circolare del Ministero
dell’Interno del 1 settembre 2016 ed anche la relativa avvertenza presente nello
stesso contratto di assicurazione che l’appellante a prodotto).
Ed è pacifico che Marcos non lo aveva con sé al momento del
controllo, tanto che venne sanzionato per tale distinta violazione, in conformità a
quanto previsto dal comma 7 della predetta norma
Deve peraltro evidenziarsi, in adesione agli assunti in punto di fatto dell’attore,
che, per effetto delle sopra descritte nuove modalità di controllo sulla regolarità
della copertura assicurativa dei veicoli, il potere dell’autorità di polizia di invitare
l’interessato ad esibire, entro un congruo termine, il certificato di assicurazione di
cui non sia stato in possesso al momento del controllo è limitato al caso in cui,
durante il controllo stradale, non sia stato possibile, per qualsiasi motivo
(dispositivi scarichi, sistema informativo inaccessibile o in manutenzione, ecc.),
per i verbalizzanti accedere al data base nazionale per verificare i dati di polizza e
adottare i provvedimenti conseguenti, compreso il sequestro del veicolo, nel caso
in cui essa risulti inesistente.
Tale verifica, nella ipotesi predetta, non può che avvenire tramite il contributo
diretto dell’automobilista che la norma presume possa conservare in altro luogo il
contratto di assicurazione.
Da tutto ciò consegue che l’invito (rectius ordine) a esibire il certificato di
assicurazione o a fornire informazioni su di esso può essere adottato dai
verbalizzanti solo in presenza del succitato presupposto di fatto.
Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità per l’autorità di emettere
un ordine del tutto inutile e quindi vessatorio.
Il mancato riferimento, nel verbale di contestazione della violazione dell’art. 180,
comma 7 C.dS., della impossibilità di accedere alle banche dati, quale quello
riscontrabile nel caso di specie, si traduce in un difetto di motivazione del
provvedimento (l’ordine di esibizione), e quindi nella sua illegittimità, con l’ulteriore
conseguenza che esso va disapplicato e che va esclusa la sussistenza
dell’illecito.-
In altri e più precisi termini solo se l’ordine di esibizione è legittimo, in quanto
motivato da una oggettiva esigenza, l’inottemperanza ad esso può integrare
l’illecito di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la considerazione che sulla
questione sottesa al presente giudizio non vi sono precedenti editi (le sue sentenze del giudice di Pace citate dall’attore risultano desunte da articoli reperiti on line) induce ad attribuirle quel carattere di assoluta novità che ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni
diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del ricorso
proposto dall’appellante e in riforma dell’appellata sentenza annulla il verbale
della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018 n. V/2491U/2018 Pr.
3871/2018.

La prova del DNA non è subordinata ad elementi indiziari

Cass. sez. I, Ord. 11 ottobre 2021 n. 2756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9448/2020 proposto da:
U.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n. 117,
presso lo studio dell’Avvocato Giulia Perin, rappresentato e difeso
dagli Avvocati Alberto Figone, e Damiana Stocco, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Lucio Giommoni, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4701/2019 della Corte d’appello di Venezia
pubblicata il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 979/2016, accertava il rapporto di filiazione
esistente fra B.M. ed U.E. valorizzando, a dimostrazione della fondatezza della
domanda attorea, il comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale aveva
rifiutato di sottoporsi al prelevamento di liquidi biologici funzionali all’espletamento di
una consulenza tecnica genetica.
2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito dell’impugnazione proposta dall’ U.,
riteneva che il primo giudice, pur in mancanza di alcun altro elemento indiziario,
avesse correttamente ritenuto di disporre un’indagine scientifica che non avrebbe
avuto alcuna incidenza né sull’integrità fisica né su quella morale del convenuto.
La mancata disponibilità all’espletamento dell’indagine era stata poi, ad avviso della
Corte distrettuale – giustamente posta a base dell’accoglimento della domanda
attorea, in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui un simile
contegno processuale poteva essere fonte, anche unica, del convincimento del
giudice.
3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 31
ottobre 2019, ha proposto ricorso U.E. prospettando quattro motivi di doglianza, ai
quali ha resistito con controricorso B.M..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 269
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ed assume che la motivazione offerta sia inesistente o
meramente apparente: la Corte d’appello – sottolinea il ricorrente – ha ritenuto di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità basandosi soltanto sul
fatto che il sig. U. si fosse rifiutato di sottoporsi alle indagini genetiche.
Ciò era avvenuto benché il rifiuto non potesse – in tesi – ritenersi ingiustificato,
giacché il convenuto aveva contestato già in limine litis di non aver mai avuto
frequentazioni o rapporti con la madre della pretesa figlia e quest’ultima, a fronte di
una simile specifica contestazione, non aveva fornito alcuna prova costituita o
costituenda a suffragio dei propri assunti.
In assenza di un rifiuto ingiustificato nessun elemento, neppure indiziario, si sarebbe
potuto trarre ex art. 116 c.p.c., comma 2, dal contegno processuale tenuto dall’ U.
per indurne la paternità rispetto alla controparte.
5. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.
5.1 A dire dell’odierno ricorrente in questa materia “la ctu deve essere preceduta da
elementi indiziari in fatto, che possano rendere anche solo verosimile il concepimento
da parte del convenuto, quando questi abbia a contestare di aver mai avuto relazioni,
rapporti o frequentazioni con la madre di colui che oggi si professa figlio” (pagg. 8 e
9)
Aggiunge il mezzo in esame che, in base al disposto dell’art. 116 c.p.c., comma 2, “il
Giudice può solo desumere elementi di prova dal comportamento processuale delle
parti (sub specie di rifiuto ingiustificato a sottoporsi a ispezioni), ma non già porre
quel comportamento a base della decisione” (pag. 8).
“Ciò tanto più quando la parte convenuta, nel rispetto dell’art. 115 c.p.c., abbia
recisamente contestato i fatti, connessi al concepimento stesso, senza che parte
attrice si sia data carico di fornire un minimo elemento di prova” (pag. 8), dovendosi
ritenere che in questo caso il rifiuto sia giustificato.
5.2 Simili assunti contrastano con gli approdi a cui è giunta, da tempo e in maniera
costante, la giurisprudenza di questa Corte.
Non è possibile, innanzitutto, ritenere che l’espletamento di una consulenza tecnica
sia condizionata dall’esistenza di elementi istruttori che suffraghino la domanda di
dichiarazione giudiziale di paternità.
Invero, in questi giudizi l’ammissione di una simile mezzo istruttorio, di carattere
percipiente, non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un
rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, poiché il principio della libertà di
prova, sancito, in materia, dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie
limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori
idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione,
al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione,
avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di
legge e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento
all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti
allo status (Cass. 3479/2016).
Ben può, quindi, il giudice di merito disporre immediatamente l’ammissione di una
consulenza tecnica che espleti accertamenti immuno-ematologici o esami genetici,
giacché tale indagine rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo
strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione
della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accerta
l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia di un fatto biologico di
per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari
(Cass. 14462/2008).
5.3 Non è possibile neppure sostenere che il giudice possa desumere dal rifiuto della
parte di sottoporsi a questo accertamento soltanto elementi di prova da corroborare
con ulteriori risultanze.
Nella giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è pacifico che nel giudizio
promosso per l’accertamento della paternità naturale il rifiuto di sottoporsi ad
indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice,
ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo
consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 6025/2015).
Il che significa che, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo funzionale
all’esecuzione degli accertamenti sul DNA non sia coercibile, nulla tuttavia impedisce
al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata
giustificazione, il comportamento della parte ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2
(Cass. 32308/2018).
5.4 Ne’ è possibile addurre, quale adeguata giustificazione del comportamento
processuale tenuto, la mancanza di ulteriori prove a conforto delle tesi attoree, in
quanto una simile interpretazione altro non farebbe se non introdurre in maniera
surrettizia – e inammissibile, come in precedenza illustrato, per contrasto con il
disposto dell’art. 269 c.c., comma 2 – una limitazione al principio della libertà di
prova.
6. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., artt.
115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e sostiene che la motivazione offerta
sia inesistente o meramente apparente, in quanto la Corte d’appello non ha in alcun
modo motivato in ordine alle ragioni, vere ed effettive, che hanno indotto il sig. U. a
non sottoporsi a C.T.U. genetica.
7. In tesi di parte ricorrente la Corte di merito avrebbe ritenuto ingiustificato il rifiuto
opposto dall’ U. senza curarsi di argomentare in ordine alle reali ragioni di siffatto
contegno, costituite dall’inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto, che il giudice
istruttore aveva licenziato sulla base delle sole dichiarazioni attoree, benché le stesse
fossero state radicalmente contestate.
Una simile doglianza è inammissibile.
Essa, infatti, non fa altro che introdurre, sotto un profilo motivazionale, la tesi in
precedenza sostenuta in termini sostanziali, vale a dire che il rifiuto debba intendersi
come giustificato laddove manchino riscontri dell’asserito concepimento.
L’inutilità – come detto – di tali elementi di riscontro fa sì che nessuna motivazione in
merito dovesse essere fornita dalla Corte distrettuale al fine di ritenere ingiustificato
il contegno processuale tenuto dalla parte.
Il che, peraltro, costituisce la ratio sottesa agli argomenti offerti dalla decisione
impugnata, laddove essa sottolinea (a pag. 4) che “il primo giudicante in assenza di
ulteriori elementi ben ha ritenuto di procedere con l’indagine scientifica”, così
intendendosi sostenere che la mancanza di alcun elemento indiziario della paternità
naturale dedotta comunque non impediva, nel senso in precedenza illustrato,
l’ammissione della consulenza genetica, sicché la tesi difensiva dell’appellante non
valeva a rendere giustificato il rifiuto.
8. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c., confidando che all’accoglimento del ricorso consegua l’imputazione delle spese
a controparte.
9. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non deduce l’esistenza di alcun errore all’interno della decisione
impugnata, ma si limita ad auspicare che la cassazione della stessa comporti gli
effetti previsti dall’art. 336 c.p.c..
Ne discende l’inammissibilità del mezzo, che non veicola alcuna critica alla statuizione
gravata.
10. Il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 133, in quanto la sentenza impugnata ha condannato l’appellante alla
rifusione delle spese di lite in favore dell’appellata anziché dell’erario, dato che la
sig.ra B. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
11. Il motivo è inammissibile.
E’ pacifico fra le parti che B.M. fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò nonostante la Corte dell’appello, nel regolare le spese di lite, ha condannato
l’appellante al pagamento delle stesse in favore dell’appellata anziché dell’erario, in
applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133.
Ora, la parte soccombente, se condannata al pagamento delle spese processuali in
favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il
versamento in favore dell’erario, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, il
pagamento in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il
dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art.
287 c.p.c. (Cass. 15817/2019).
Una simile correzione deve, però, essere richiesta alla Corte di merito e non a questa
Corte.
In vero, la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 c.p.c. e segg., per la correzione
degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza
all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la
decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già
stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe
anche la correzione di eventuali errori;
ciò nondimeno, tale disciplina deve essere osservata rispetto alle decisioni impugnate
con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a quest’ultima impugnazione
è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali
contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza
di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass.
13629/2021).
12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore
dello Stato,D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 8.000 oltre spese prenotate a debito
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo
introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri
titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla
legge.

L’affido ai servizi non necessita di un termine di durata

Corte d’Appello di Bologna, 29 marzo 2021
N. R.G. 19/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 19/2020 promossa da:
N. K., [ recte : coniuge divorziato ( ex marito ) di H. K. ; ] , nato in Tunisia il (omissis) (omissis) 1976, con
l’avvocato Roberto Giorgi Ronchi del foro di Bologna
APPELLANTE
contro
H. K., [ recte : coniuge divorziato ( ex moglie ) di N. K. ] , nata in Tunisia, il (omissis) (omissis) 1989, con
l’avv. Elisa Battaglia del foro di Bologna
APPELLATA
in punto a
“appello avverso la sentenza n. 12695/2019 del 25 giugno – 4 luglio 2019
del Tribunale di Bologna”
con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione
impugnata.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 12695/2019 del 25 giugno – 4 luglio 2019, ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data (omissis) (omissis) 2017 in
(omissis), (Tunisia), da N. K. e H. K., di nazionalità tunisina, dall’unione dei quali erano nati i
figli J (l’(omissis) (omissis) 2010), X (il (omissis) (omissis) 2012) e W (il (omissis) (omissis) 2015),
ritenendo applicabile alla fattispecie, quanto al vincolo, la legge tunisina — come richiesto
congiuntamente dalle parti — in forza della quale è consentito procedere al divorzio senza un
previo periodo di separazione personale, affermando invece doversi applicare la legge italiana
quanto alla responsabilità genitoriale e all’obbligo alimentare nei confronti dei figli
minorenni, residenti in Italia.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di poter far proprie le conclusioni formulate congiuntamente
dalle parti e ha disposto l’affidamento al Servizio Sociale per la durata di sei anni dei tre figli
minori, il loro collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare,
ha inoltre regolato la frequentazione paterna demandando la sua organizzazione al Servizio
Sociale stesso, inizialmente alla presenza di un educatore, e ha infine posto a carico del padre
un contributo al mantenimento dei ragazzi e delle spese straordinarie.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello N. K., con ricorso depositato il 4 gennaio
2020, censurando la decisione impugnata esclusivamente nella parte in cui ha stabilito
l’affidamento dei figli minori «..ai Servizi Sociali competenti per la durata di anni 6..», da un lato
perché più volte la sentenza appellata ha fatto riferimento all’accordo delle parti, le quali
avevano sì concordato di lasciare l’affidamento dei tre minori ai Servizi Sociali, come già
disposto nell’ordinanza presidenziale, ma senza indicare alcun termine; dall’altro perché si
tratta di una decisione assai gravosa per il padre e immotivata, comparendo l’indicazione di
un termine così lungo per l’affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali per la prima volta
nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Ha lamentato che una simile durata dell’affidamento ai servizi finirebbe per menomare il
rapporto ‘padre – figli’ e violare i principi di cui agli artt. 30 Cost. e 337-ter c.c. e ha chiesto

quindi la riforma della sentenza impugnata e l’affidamento dei tre figli minori ai Servizi
Sociali per un periodo non superiore a un anno e sei mesi.
Si è costituita in giudizio H. K. e ha resistito all’impugnazione predetta, invocandone il
rigetto, deducendo la correttezza della decisione del Tribunale di Bologna dal punto di vista
processuale poiché adottata nell’ambito di una procedura contenziosa che, sebbene conclusa
con il raggiungimento di un accordo tra le parti, è rimasta tale e in ogni caso rientrando nei
poteri e nella competenza del Tribunale l’intervenire per disciplinare aspetti non definiti
dalle parti ovvero per modificare condizioni non ritenute rispondenti all’interesse dei minori,
stante la natura pubblicistica dei provvedimenti relativi all’assistenza e alla cura dei minori,
non governati dal principio della domanda (Cass. sent. 11218/2013).
Ha chiesto quindi l’integrale conferma della sentenza appellata.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata con il rito camerale ed è stata trattenuta in decisione.
3- Preliminarmente si osserva che non vi è contestazione di sorta in ordine allo scioglimento
del matrimonio, né quanto al mantenimento e neppure all’affidamento di per sé al Servizio
Sociale, riguardando l’impugnazione unicamente la durata dell’affidamento al Servizio
sociale, essendo condivisa dalle parti la necessità che i ragazzi siano affidati allo stesso.
Pur essendo ciò pacifico e non oggetto di impugnazione, vale la pena comunque di
richiamare le ragioni che hanno reso necessario una simile regolamentazione
dell’affidamento: e cioè la notevolissima conflittualità fra le parti, e i comportamenti,
inizialmente definiti come “..persecutori..”, da parte del marito nei confronti della moglie,
come inequivocabilmente si evince dall’ordinanza presidenziale (che ha confermato le
condizioni di cui al provvedimento già disposto dal Tribunale per i minorenni).
Vi è inoltre la prova dell’inadeguatezza della condotta tenuta dal padre nella relazione del
Servizio Sociale datata 19 dicembre 2018, nella quale si dà atto che N. K. “..solo in alcune brevi
occasioni si è mostrato collaborativo e intento a migliorare le proprie competenze genitoriali; tuttavia, ad
oggi, non mostra sufficiente consapevolezza del proprio ruolo e di come questo debba essere esercitato e
dà prova di scarsa autonomia nella gestione di minori, ponendo dubbi sulle sue capacità di dispensare
adeguate cure..” (v relazione depositata al Tribunale di Bologna il 3 giugno 2019).
Tali circostanze giustificano pienamente la misura dell’affidamento ai Servizi Sociali (non
contestata neppure dalla madre, pur ritenuta adeguata dal Servizio stesso), del quale peraltro
non pare necessario predeterminare la durata, dal momento che il provvedimento resta in
essere fino a quando non si verifichino mutamenti nello stato di fatto, nei rapporti fra le
parti, nell’atteggiamento dei genitori nei confronti della prole (e viceversa) atti a giustificarne
la modifica: com’è noto in materia di affidamento dei figli minori e mantenimento della
prole e del coniuge vige il principio “rebus sic stantibus.”.
Non si ignora l’orientamento secondo il quale non è precluso al giudicante disporre una
determinata disciplina — specie se limitativa della titolarità o dell’esercizio della responsabilità
genitoriale — per il tempo che si reputa strettamente necessario a produrre determinati effetti
nell’interesse della prole.
Tale scelta appare peraltro condivisibile solamente nell’ipotesi in cui le risultanze di causa
consentano di acquisire elementi sufficientemente stringenti perché possa essere elaborata
una prognosi dettagliata e verosimile, non essendovi diversamente ragione per disporre una
limitazione temporale del provvedimento.
Nel caso di specie non solo non si ravvisano le ragioni per le quali si possa fin d’ora ritenere
che la necessità di affidare al Servizio Sociale i minori verrà meno dopo sei anni dalla
pronuncia della sentenza, ma neppure vi è modo di individuare il percorso logico seguito dal
Tribunale di Bologna, che non ha in alcun modo motivato le ragioni della durata.
Non può quindi ritenersi condivisibile, contrariamente a quanto dedotto dall’appellata,
privilegiare l’esigenza di “..evitare una nuova apertura del procedimento giudiziario..”, così come ha
fatto il Tribunale di Bologna .
E’ invece senz’altro vero che, nonostante le parti avessero rassegnato conclusioni congiunte,
ben poteva il Tribunale intervenire “..in via integrativa indicando il termine..”, nell’interesse della
prole minorenne, poiché rientra in ogni caso, nei poteri e nella competenza del Tribunale
l’intervenire per disciplinare aspetti non definiti dalle parti ovvero per modificare condizioni
non ritenute rispondenti all’interesse dei minori. Infatti i provvedimenti relativi all’assistenza
e alla cura dei minori hanno natura pubblicistica e non sono quindi governati dal principio
della domanda (Cass. sent. 11218/2013).
Proprio per tali ragioni ben può questa Corte disporre, a garanzia dell’interesse dei minori, di
revocare la previsione aggiuntiva relativa alla durata di sei anni, non potendosi in alcun modo
prevedere che alla scadenza del sesto anno una diversa disciplina (in difetto di altre previsioni
coincidente con quella “legale” dell’affidamento condiviso) possa apparire adeguata per i
minori, risultando assai più garantista per i tre ragazzi che solo a fronte di uno sperimentato
miglioramento delle capacità genitoriali di entrambe le parti, si proceda alla modifica
(consensuale o meno) dell’affidamento al Servizio Sociale.
Ancor meno può ritenersi prevedibile che in tempi assai più brevi (un anno e mezzo dalla
pubblicazione della sentenza di primo grado) la condotta paterna sarà sufficientemente
consapevole e rassicurante e l’accordo fra i genitori ripristinato, al fine di garantire una
gestione concordata della prole.
4- Pur nel rigetto delle ragioni dell’appellante, la modifica sostanzialmente officiosa delle
statuizioni di primo grado, nell’interesse della prole minorenne, induce a ritenere equa la
compensazione delle spese di lite fra le parti anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
I- in parziale modifica della sentenza impugnata, dispone l’affido dei figli minori J, X e W al
Servizio sociale territorialmente competente, senza limiti di durata e fino a diverso
provvedimento;
II- conferma nel resto la sentenza impugnata;
III- compensa le spese di lite fra le parti.

Irripetibili le somme versate a titolo di mantenimento a carattere alimentare

Tribunale Civitavecchia, Sent., 14 settembre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 377 R.G. e al n. 386 dell’anno 2020 trattenute in
decisione all’udienza del 21 aprile 2021 con termine per il deposito delle memorie di replica scaduto
in data 10 luglio 2021,

TRA

S.S.S. nato a M. il (…) (cod.fisc. (…)) con domicilio eletto in Roma alla via Serradifalco n.7 presso lo
studio dell’Avv. Antonio Fava (cod. fisc. (…)) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
rilasciato su foglio separato depositato telematicamente
– OPPONENTE

E

S.I. nata a R. il (…) C.F. (…), res.te in F. alla Via dei S., 7 e S.M. C.F. (…), res.te in F. alla Via dei S. 7
rappresentati e difesi dall’Avv. Antonella Biagini presso il cui studio in Frascati alla Via Ajani 12
sono elettivamente domiciliati, come da procura a margine della comparsa di costituzione
– OPPOSTI

OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 e comma 2 c.p.c.)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. il Sig. S.S.S. proponeva opposizione
avverso il precetto notificatogli, ex art.140 c.p.c. con il quale gli era stato intimato dal figlio S.M. il
pagamento della somma di Euro 16.399,44 di cui:
– Euro 15.600,00 per omesso mantenimento dal mese di Ottobre 2016 al Dicembre 2019;
– Euro 390,64 a titolo di rivalutazione monetaria;
– Euro 300,00 per compensi precetto;
– Euro 13,80 per Cap;
– Euro 50 per spese di notifica precetto.
Sosteneva l’opponente di aver adempiuto in larga parte agli obblighi di pagamento dell’assegno di
mantenimento previsti dai provvedimenti giudiziari e che comunque la somma dovuta al figlio non
era pari ad Euro 15.600,00 bensì Euro 11.600,00 mentre la somma dovuta per rivalutazione monetaria
non doveva essere pari ad Euro 390,64 bensì ad Euro 209,00 e che, inoltre, egli aveva versato per il
figlio la complessiva somma di Euro 10.217,26 per viaggi a Londra, attrezzature per il lavoro, ed una
borsa di studio.
Con atto di citazione in opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. il Sig. S.S.S. proponeva opposizione
avverso il precetto notificatogli, ex art.140 c.p.c. con il quale gli era stato intimato da S.I. il pagamento
della somma di Euro 48.743,12, per le seguenti causali:
– Euro 46.800,00 a titolo di mantenimento dovuto dall’ottobre 2016 al dicembre 2019;
– Euro 1.171,92 a titolo di rivalutazione
– Euro 600,00 compenso per precetto Euro 90,00 spese generali al 15%
– Euro 31,20 cpa al 4% Euro 50,00 spese di notifica precetto.
Sosteneva l’opponente di aver integralmente versato l’assegno di mantenimento e che il calcolo della
rivalutazione monetaria era palesemente errato in quanto la somma dovuta era pari ad Euro 627,58.
I due giudizi erano riuniti con provvedimento adottato all’udienza del 23 gennaio 2021.
Successivamente si costituivano i convenuti contestando quanto dedotto dalla parte opponente
perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza del 21 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini
per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
I due atti di precetto opposti si fondano su due provvedimenti giudiziari: il provvedimento del 19
giugno 2014, il Presidente f.f. del Tribunale di Velletri e la successiva sentenza del Tribunale di
Velletri, pubblicata il diciotto marzo 2019.
Con il primo si era previsto, a carico del sig. S.S.S. l’obbligo di corrispondere alla ricorrente la
complessiva somma di Euro 1300,00, di cui Euro 700,00 per il suo mantenimento ed Euro 600,00 per
il mantenimento del figlio M. – somme da rivalutarsi annualmente.
La seconda aveva posto a carico dello S. con decorrenza dal 16 settembre 2016 l’obbligo del
versamento di un contributo per la moglie di Euro 700,00 mensili e per il figlio M. di Euro 900,00
mensili (di cui Euro 400,00 mensili da versare direttamente al ragazzo e il residuo alla madre) oltre
al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, nel corso di questo giudizio, è intervenuta la sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte
d’appello di Roma che ha stabilito quanto segue:
“condanna S.S.S. a pagare a I.S. dal primo gennaio 2019 Euro400,00 mensili a titolo di mantenimento
per la stessa, oltre rivalutazione annuale Istat;
condanna S.S.S. a pagare a I.S. dal primo gennaio 2019 Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese
straordinarie per il mantenimento del figlio M.S.;
condanna S.S.S. a pagare al figlio M.S. Euro 350,00 mensili per il mantenimento dello stesso;
conferma per il pregresso la sentenza impugnata”.
Sulla base di tali provvedimenti deve ritenersi che l’opponente fosse tenuto al pagamento alla sig. S.
fino al 26 settembre 2016 della somma di Euro 1.300 mensili, fino al 31 dicembre 2018 della somma
di Euro 1.200 e dall’1 gennaio 2019 della somma di Euro 750,00 ed al figlio M. dal 26 settembre 2016
fino al 31 dicembre 2018 della somma di Euro 400,00 e dall’1 gennaio 2019 della somma di Euro
350,00.
Nell’atto di precetto intimato dalla sig.ra S., oggetto della opposizione iscritta a ruolo al n. 386/2020,
questa ha sostenuto che l’opponente non aveva pagato alcunché nel periodo ottobre 2016-dicembre
2019 e che era, quindi debitore della somma capitale di Euro 47.971,42 (pari a 39 mesi*1.200,00 oltre
rivalutazione monetaria).
Con riferimento a questo atto di precetto l’opponente ha sostenuto che dal mese di giugno 2014 e
fino al mese di febbraio 2019, il sig. S. ha corrisposto alla signora S., ogni mese la somma di Euro
1300,00 e dal mese di marzo 2019 e fino al mese di dicembre 2019 ha corrisposto ogni mese la somma
di Euro 1200,00.
Dalle copie degli estratti conto prodotti (cfr. allegati 2-5 all’atto di opposizione) e non contestati
tempestivamente dalla parte convenuta emerge l’effettuazione di tali pagamenti.
Pertanto l’opposizione deve essere accolta con riferimento alla quota capitale in quanto l’assegno di
mantenimento risulta versato ed anzi vi è una eccedenza di Euro 3.000 relativamente al periodo
ottobre 2016 – marzo 2019 nel quale era stata versata la somma mensile di Euro 1.300 mentre la
sentenza del Tribunale di Velletri aveva ridotto l’importo ad Euro 1.200 (e la successiva sentenza
della Corte d’appello ad Euro 750,00 a decorrere dall’1 gennaio 2019).
L’opposizione deve essere accolta anche con riferimento alla rivalutazione monetaria in quanto la
somma indicata in atto di precetto è palesemente esorbitante in quanto interessi e rivalutazione sulla
somma determinata dal Tribunale e poi modificata dalla Corte d’Appello ammontano alla somma
pari ad Euro 379,64 calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo inferiore non solo
a quella indicata in atto di precetto ma anche a quella indicata nello stesso atto di opposizione.
Tale somma risulta, peraltro, ampiamente versata dall’opponente in quanto, come si è visto, lo stesso
per il periodo ottobre 2016 – marzo 2019 ha versato una somma di 100 euro mensili eccedente rispetto
a quella poi determinata dal Tribunale.
Proprio con riferimento a tale eccedenza la parte opponente ha proposto domanda di restituzione
delle somme versate.
A tale proposito deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 febbraio 2020 n.
3659 ha stabilito che la domanda restitutoria delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c.
può essere accolta nelle ipotesi, che ricorre nel caso in esame, di inesistenza originaria o
sopravvenuta del titolo di pagamento (nello stesso senso Cass. n. 18266 del 2018) ed ha tuttavia
precisato che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica
ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare.
Nella stessa pronuncia si chiarisce che la natura alimentare non sussiste solo ove l’assegno ne
abbiano beneficiato figli maggiorenni oramai indipendenti economicamente per un periodo in cui
era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014).
Nel caso in esame le varie pronunce giudiziarie, compresa quella recente della Corte d’appello di
Roma, hanno evidenziato che l’obbligo di mantenimento del figlio M., maggiorenne ma non
autosufficiente, sussiste ancora oggi; di conseguenza il versamento dell’assegno di mantenimento
continua ad avere natura alimentare e la restituzione non può essere disposta.
Nell’atto di precetto intimato da M.S., oggetto della opposizione iscritta a ruolo al n. 377/2020, questi
ha sostenuto che il padre non aveva pagato alcunché nel periodo ottobre 2016-dicembre 2019 e che
era, quindi debitore della somma capitale di Euro 15.990,64 (pari a 39 mesi*400 oltre rivalutazione
monetaria).
L’opponente ha sostenuto di aver versato la somma di Euro 4.000,00 direttamente con bonifico sul
suo conto corrente da marzo a dicembre 2019, così come risulta dagli estratti conto allegati, oltre alla
somma di Euro 10.217,06 che deve compensare parzialmente il residuo credito di Euro 11.990,64.
Il pagamento della somma di Euro 4.000,00 risulta documentalmente mentre la compensazione
dell’assegno di mantenimento con le somme versate al figlio è preclusa dalla già rilevata natura
alimentare dell’assegno stesso (cfr. Cass. 14 maggio 2018 n. 11689).
L’opposizione deve essere inoltre accolta con riferimento alla determinazione della rivalutazione
monetaria che ammonta ad Euro 132,64 calcolata applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo
inferiore non solo a quella indicata in atto di precetto ma anche a quella indicata nello stesso atto di
opposizione.
Le spese del precetto notificate da M.S. devono essere computate sulla base del valore della
controversia e devono essere liquidate sulla base del parametro medio e sono, quindi, pari ad Euro
225,00 oltre accessori, mentre, in considerazione della materia, vi è esenzione dalle spese di notifica.
Concludendo, l’opposizione al precetto notificato da S.I. deve essere accolta mentre l’opposizione a
precetto notificato da M.S. deve essere accolta parzialmente con riferimento alla somma di Euro
4.000, alla riduzione dell’ammontare della rivalutazione monetaria e delle spese di precetto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. deve osservarsi che in
tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce
presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della
infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l’acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la notifica da parte di S.I. del precetto per somme già versate integra un
comportamento che è contrario alla normale diligenza.
Pertanto la domanda deve essere accolta e la opposta deve essere condannata in via equitativa al
risarcimento del danno liquidato in una somma pari alle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 37
del 2018 riguardo alla posizione di S.I. mentre devono essere compensate rispetto alla posizione di
S.M. in considerazione dell’accoglimento solo parziale della opposizione.
Infatti, secondo l’orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. 21 gennaio 2020, n. 1269) se vi è
un accoglimento solo parziale dell’unica domanda proposta il giudice ha il potere di disporre la
compensazione in tutto o in parte delle spese legali in quanto ciò costituisce legittimo esercizio del
potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di
soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (potendosi
predicare soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda
proposta, articolata o meno in più capi) ed avendo nel caso in esame l’opponente sostenuto
l’integrale insussistenza di un credito che per una parte rilevante era, invece, realmente sussistente.

P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nelle cause civili di primo grado riunite
iscritte al n. 377 R.G. e al n. 386 dell’anno 2020 così provvede:
accoglie l’opposizione proposta da S.S.S. al precetto notificato da S.I. e dichiara che quest’ultima non
ha diritto di agire esecutivamente sulla base dei titoli indicati in precetto;
accoglie l’opposizione proposta da S.S.S. a precetto notificato da S.M. e dichiara che quest’ultimo ha
diritto di agire esecutivamente nei confronti di S.S.S. per la somma di Euro 12.060,94;
condanna S.I. al pagamento a titolo di responsabilità aggravata a S.S.S. della somma di Euro 5.534,00;
rigetta le altre domande;
condanna S.I. al pagamento a S.S.S. delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 5.534,00 oltre
rimborso spese generali, Iva e CPA
dichiara compensate tra le parti S.S.S. e S.M. le spese del giudizio.

La ripartizione della pensione di reversibilità è preordinata alla continuazione della funzione di sostegno economico

Tribunale Roma, Sez. I, Sent., 6 ottobre 2021 – Pres. Ienzi, Giud. Rel. Albano
La ripartizione della pensione di reversibilità è preordinato alla continuazione della funzione di
sostegno economico
In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore
dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo
cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto,
ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di
divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione
del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi
matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto
all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
(Omissis)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d’udienza, L.L., premesso che, in data
04.02.1967, in Roma, contraeva matrimonio con B.G.P.; dall’unione matrimoniale nascevano due
figli; con sentenza n. 2901\1991 emessa in data 30 novembre 1991 e pubblicata il successivo 6
dicembre, il Tribunale Civile di Roma – Sezione Prima ha pronunciato la cessazione degli effetti civili
del loro matrimonio, ponendo a carico dell’ex marito un assegno divorzile pari a L. 2.000.000
(duemilioni), attuali Euro. 1.033,00; che in data 09.06.2016 il sig. B. contraeva matrimonio con la sig.
S.A.G.D.L.C. in P.-L. (C.); che il sig. B.G.P., decedeva in data 16.10.2019; ha chiesto a questo Tribunale
di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge
alla medesima spettante.
Si costituiva in giudizio l’E.N., il quale dichiarava in via generale la propria disponibilità ad
effettuare nei confronti della sig.ra L., in qualità di coniuge divorziata, il pagamento di quanto
ricoosciuto pro quota a titolo di pensione di reversibilità alla medesima.
L’E.N. evidenzia, inoltre, che ad oggi non ha erogato ancora alcuna somma a titolo di reversibilità,
in attesa della doverosa sentenza di accertamento del Tribunale, come per legge. Evidenzia altresì
che, all’epoca del decesso, nell’ottobre 2019, il Sig. B. percepiva un trattamento pensionistico a tiolo
di pensione di vecchiaia di importo mensile lordo di Euro 864,87.
Non si costituiva in giudizio la signora S..
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all’udienza del 22.09.2021 il
giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, è indubbio il diritto della L. a percepire una quota del
trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell’ex coniuge B.G.P., in quanto titolare di
assegno di divorzio, riconosciutole con sentenza definitiva, e non essendo passata a nuove nozze.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, ai fini della determinazione della quota della pensione di
reversibilità spettante alla ricorrente, occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio
legale della durata dei rispettivi matrimoni (24 anni quello tra la L. e il B., 3 anni quello tra S. e B.)
alle seguenti ulteriori circostanze, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis,
Cass. 16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex
art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e
superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è
strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla
continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge
convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di
divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la
ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della
durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di
mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 11202/2018; Cass.
10391/2012, Cass. 10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003).
Dall’istruttoria svolta sono emersi i seguenti elementi:
Dal primo matrimonio sono nati due figli. Dal secondo matrimonio non sono nati figli.
La signora L. non percepisce redditi da lavoro non avendo la stessa, sia durante il matrimonio, sia
successivamente alla separazione prima e al divorzio poi, svolto alcuna attività lavorativa;
La signora S., coniuge superstite, invece, risulta proprietaria di un B.B., denominato H.B., sito a l’A.
– V. 209 E. O. Y O. e dalla stessa attualmente gestito.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare nella misura del 90%
la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente L., diritto che, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso
dell’assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001). La signora S. avrà diritto al rimanente 10%.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l’oggetto della presente controversia giustificano
l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1582/2021 R.G.V.G. così decide:
accerta e dichiara il diritto di L.L., a percepire una quota pari al 90% della pensione di reversibilità
dell’ex coniuge B.G.P., nato a R. il (…) e deceduto il 16.10.2019.
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Affido esclusivo alla madre se il padre si è reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche

Cass. Civ, Sez. I, Ord., 11 ottobre 2021, n. 27591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 2770/2018 proposto da:
P.J.M., domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione
rappresentato difeso dall’avvocato C. D., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.N.M.;
– intimata –
avverso la sentenza numero 435 del 2017 della Corte di Perugia depositata il 09/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott.
TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO
ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
CHE:
Nel giudizio di separazione personale tra P.J.M. e M.N.M., la Corte di appello di Perugia, con la
sentenza depositata il 09/06/2017, ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale
di Perugia.
Per quanto interessa, la Corte di appello ha ribadito la pronuncia di addebito della responsabilità della
separazione personale al marito e l’esclusione di addebito per la moglie, così come la previsione e la
quantificazione dell’assegno di mantenimento in Euro 100,00= mensili in favore di M.; ha, inoltre,
confermato l’affido esclusivo del figlio minore E.D. alla madre, sulla considerazione che il padre si
era reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche, evitando di versare un qualsiasi contributo
per il mantenimento del bambino, tanto che a suo carico era stato aperto un procedimento penale ex
art. 570 c.p.
P. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; M. è rimasta intimata.
Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 151 e 2697
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 sul punto della conferma
della sentenza di primo grado, laddove questa aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi
con addebito al marito.
1.2. Il motivo è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa
applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una
rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019)
1.3. Come più volte chiarito dalla S.C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una
erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l’allegazione – come prospettato nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della
fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione delle norme
di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede
di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la
prima ipotesi) sia contestata la valutazione delle risultanze di causa. Da una parte, dunque, si pone la
violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie
normativa; dall’altra, l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o erronea
ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 5207 del 4/3/2010).
Per quanto attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, va, poi, considerato che “l’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio
specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-
naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili
le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. n.
22397 del 06/09/2019).
Va rimarcato, altresì, che “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle
prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è
richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti
e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma
logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le
prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le
tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata
e con l’iter argomentativo svolto.” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 3601 del 20/02/2006) e
che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice
del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione
di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” (Cass. n. 16056 del
02/08/2016; Cass. n. 19011 del 31/07/2017; Cass. 29404 del 07/12/2017).
1.4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fondato la pronuncia di addebito a carico di P. sulla
condizione di soggezione indotta nella moglie mediante artate restrizioni economiche conseguenti al
fatto che i proventi della di lei attività lavorativa venivano versati nel conto corrente bancario intestato
e gestito unicamente al marito, sicchè ella era costretta a rivolgere ogni richiesta finanziaria a questi,
che spesso le faceva mancare i mezzi economici necessari per le esigenze della vita quotidiana tanto
che si era dovuta rivolgere spesso ad altri per assicurarsi il sostentamento alimentare minino; questa
situazione è stata accertata sulla scorta del puntale esame delle risultanze istruttorie, individuando il
nesso causale tra i comportamenti maritali deteriori, offensivi della dignità della donna, e la crisi
coniugale secondo un percorso logico/giuridico immune da vizi.
Il ricorrente propone una censura per violazione di legge e critica la valutazione compiuta dalla Corte
di appello in merito alla documentazione versata in atti dalla moglie ed a quella dallo stesso introdotta
in causa – a suo dire, trascurata e tale da indurre opposte conclusioni -, nonchè alle deposizioni
testimoniali acquisite, sollecitandone un riesame conforme alle proprie aspettative, senza tuttavia
indicare alcun fatto decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame, ma svolgendo
argomentazioni che supporta esclusivamente propugnando contrapposte interpretazioni del materiale
probatorio acquisito, con evidenti ricadute in termini di inammissibilità del motivo.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sul punto del rigetto della domanda di addebito della
responsabilità della separazione alla moglie.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le prove testimoniali dalle
quali emergeva – a suo dire con evidenza che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale
iniziata durante il matrimonio, prima della separazione.
2.2. Il motivo è inammissibile perchè, formulato come violazione di legge, sollecita un riesame delle
risultanze istruttorie conforme alle aspettative del ricorrente (in proposito si richiamano i principi
rammentati sub 1.3.) e perchè non coglie la ratio decidendi fondata sull’accertata responsabilità
causale della condotta del marito nella crisi matrimoniale, antecedente alle condotte contestate alla
M..
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo dell’omessa considerazione del tenore di vita tenuto
dai coniugi in costanza di matrimonio e della mancanza di prova circa una condizione deteriore della
moglie, ai fini del mantenimento.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia respinto la relativa domanda assumendo che P.
avesse richiesto l’esclusione dell’assegno di mantenimento solo sulla base della richiesta di pronuncia
di addebito della separazione a carico della moglie “non contestando invece il relativo importo sulla
base delle rispettive condizioni economiche delle parti” (fol. 5 della sent. imp.).
3.2. Il motivo è inammissibile perchè carente sul piano della specificità.
L’articolata censura non smentisce – ed anzi conferma l’affermazione della Corte di appello – posto
che il ricorrente si limita a sostenere di avere censurato la decisione di primo grado perchè il
riconoscimento dell’assegno era avvenuto su presupposti del tutto errati perchè fondata “sul
comportamento asseritamente da lui posto in essere in epoca successiva alla separazione, consistita
nell’essersi sottratto ai propri obblighi nei confronti del figlio” (fol. 8 del ricorso), doglianza che non
fa alcuna menzione di quanto denunciato in sede di ricorso per cassazione, senza nemmeno riportare
gli specifici motivi di gravame, come sarebbe stato suo onere in osservanza dell’obbligo di specificità
del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente
novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015).
4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 quater, comma
1, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato escluso l’affidamento condiviso
del figlio.
4.2. Il quarto motivo è parimenti inammissibile nel suo complesso.
4.3. La Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado in ordine all’affido esclusivo
del figlio alla madre, ha attribuito decisivo rilievo alla violazione dell’obbligo di concorrere al
mantenimento di entrambi gravante sul P. che, all’esito della separazione, aveva tenuto un
comportamento “sempre teso ad evitare qualsiasi esborso di denaro per il figlio, sottraendosi, in
questo modo ai suoi obblighi come genitore” (fol. 6 della sent. imp.) ed ha rimarcato che le
giustificazioni da lui addotte in ordine ad una situazione di difficoltà economica non potevano
giustificare il suo totale disinteresse per il figlio, rispetto al quale aveva evitato di versare qualsiasi
contributo per il mantenimento – tanto che era stato aperto a suo carico un procedimento penale ex
art. 570 c.p. – ed ha stigmatizzato la circostanza che era giunto “fino al punto di farsi licenziare
nell’imminenza dell’udienza fissata per la separazione così da risultare disoccupato” (ibidem).
4.4. Orbene, questa Corte ha già osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad
entrambi i genitori, già prevista dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall’art. 337-ter medesimo codice,
con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione
risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526
del 2010; Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Ciò si verifica nel caso di esercizio in
modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna
vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento
in favore del figlio minore (cfr. Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021).
4.5. La valorizzazione, da parte della corte umbra dell’ingiustificata inosservanza dell’obbligo di
mantenimento predetto da parte del padre, nel periodo preso in considerazione, appare, dunque,
pienamente coerente coi suindicati principi, dovendosi, qui, solo ricordare che, già alla stregua
dell’art. 155-bis c.c., comma 1, (poi abrogato dal D.Lgs. n. 154 del 2013), ed oggi dell’art. 337-quater
medesimo codice, al giudice è consentito disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori con
“provvedimento motivato”: la corte suddetta, dunque, si è certamente conformata a questa
prescrizione, recando la sentenza oggi impugnata argomentazioni atte a giustificare la conferma
dell’affidamento esclusivo.
4.6. Per il resto, la censura si risolve, essenzialmente, nella prospettazione, affatto inammissibile, di
un vizio motivazionale denunciato in modo inappropriato, posto che, come si è già in precedenza
ricordato, il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, preclude contestazioni in ordine alla valutazione
delle risultanze istruttorie, mentre non risulta indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L.n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del
20/9/2019).

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in esse menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Adozione del maggiorenne impossibile se non vi è il limite di età ed unità familiare

Tribunale di Reggio Emilia, sent. 21 ottobre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 2530/2021 Reg. Volontaria Giurisdizione, promosso con ricorso
depositato in data 25/05/2021 da Caio, nato a *** (MI) il 29.09.1943, residente a ***RE), *** n. 10,
rappresentato e difeso dall’Avvocato …ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto
difensore in Castelnovo né Monti (RE), Via Degli Orti n. 1;

RICORRENTE

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

Oggetto: Dichiarazione di adozione del maggiorenne Mevio, nato a *** il 04.05.1956, residente a ***
in Via *** n. 125.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato in data 25.05.2021, Caio, nato a *** (MI) il 29.09.1943, residente a *** (RE), ***
n. 10, chiedeva di potere adottare Mevio, nato a *** il 04.05.1956, residente a *** in Via *** n. 125.
Assumeva il ricorrente di essersi coniugato in data 14.03.1981 con la madre dell’adottando, Signora
Cornelia, e di essere legato affettivamente, da moltissimi anni, con il figlio della moglie, il cui padre
era deceduto il 25.11.2020.
Richiamava, quanto alla possibilità di derogare al divario minimo di età previsto dall’art. 291 cod.
civ. (diciotto anni) tra adottante ed adottato, la sentenza n. 7667/2020 Cass. Civ., Sez. I, del 03.04.2020.
Concludeva quindi chiedendo fosse decisa dal Tribunale l’adozione da parte sua del Signor Mevio,
ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Nel presente procedimento interveniva il Pubblico Ministero.
In via istruttoria, venivano assunte informazioni presso la Questura di Reggio Emilia.
All’udienza di comparizione delle parti in data 5 ottobre 2021, veniva raccolto il consenso alla
adozione da parte del ricorrente Caio, dell’adottando Mevio, e della madre dell’adottando Cornelia.
Il ricorrente concludeva insistendo nella domanda di adozione.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di adozione non possa trovare accoglimento.
Costituisce fatto ostativo, ex lege, all’adozione, la circostanza che tra adottante (Miranda Mello
Alvaro) ed adottando (Ferreira Antonio) non vi sia il divario minimo di 18 anni di età previsto
dall’art. 291 cod. civ.
Nel caso concreto, infatti, l’adottante è nato nell’anno 1943 e l’adottando è nato nell’anno 1956;
pertanto, quanto al requisito dell’età ex art. 291 c.c., tra l’adottante e l’adottando vi sono 13 anni di
differenza e non 18 come richiesto dalla norma.
La differenza di età non inferiore a diciotto anni tra adottante ed adottato è sempre stata considerata
una delle condizioni dell’adozione. Infatti, costituendosi un rapporto di filiazione, in virtù della
legge, si vuole che esso imiti la natura e sia il più possibile assimilabile alla filiazione biologica.
La necessità di tale differenza di età è stata più volte confermata anche da diversi interventi della
Corte Costituzionale, che in tali occasioni ha sempre affermato l’infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 291.
La Corte Costituzionale, evidenziando le differenze tra l’adozione di maggiorenni e l’adozione dei
minori d’età, già nell’anno 1993 aveva escluso, anche nello specifico caso dell’adozione del figlio del
coniuge, un’identità di situazioni tale da consentire il superamento della differenza di età di almeno
diciotto anni tra adottante ed adottando qualora questi abbia raggiunto la maggiore età (C. Cost.
15.3.1993, n. 89).
Si veda altresì la più recente C. Cost. 23.03.2001, n. 82, la quale ha ritenuto infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui, per l’adozione di persona maggiorenne,
non consente al giudice di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra
adottante e adottando, neppure quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali
concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al
riconoscimento giuridico di legami familiari naturali esistenti nella realtà e pur quando la differenza
di età rimanga ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli, in riferimento agli artt.
2, 3, 30 e 31 Cost. (negli stessi termini si veda infine Corte Costituzionale 17.11.2000, n. 500).

Pur vero inoltre che alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità (tra cui quella
della Cassazione richiamata dal ricorrente) hanno affermato, in caso di adozione dei maggiori di età,
la derogabilità del divario di età richiesto tra l’adottante e l’adottato, ma solo in casi particolari,
quando sia necessario garantire il prevalente interesse, costituzionalmente garantito, dell’unità
familiare.
Al di là dei dubbi circa la fondatezza di una simile interpretazione dell’art. 291 cod. civ., la quale,
sostituendosi ad una valutazione che spetterebbe al legislatore e non all’interprete, superi così il
chiaro dato normativo (e nonostante la Corte Costituzionale si sia espressa in più occasioni in termini
negativi), nel caso di specie, anche volendo per ipotesi ritenere derogabile il divario minimo di età,
non si riscontra, nella situazione concreta, la funzione di “convalida dell’unità familiare” che,
secondo l’orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, consentirebbe un’interpretazione
“flessibile” dell’art. 291 cod. civ.
E’ emerso infatti all’esito dell’istruttoria che, sin dal lontano anno 1979, da quando cioè l’adottando
Mevio ha intrapreso il servizio militare, egli non convivesse più con la madre (Signora Cornelia) e
con l’adottante Signor Caio. L’adottando, all’epoca, una volta congedato dal servizio militare, si è
coniugato, ha avuto una figlia nata nell’anno 1979, la quale a sua volta ha generato due figlie (le due
nipoti del Sig.Caio, così ha infatti dichiarato la madre dell’adottando all’udienza del 05/10/2021: “Mio
figlio lo vedo poche volte, perché lui ha famiglia, ha dei nipotini perché ha una figlia che ha avuto
due bambine”; il Signor Mevio, alla medesima udienza, ha dichiarato sul punto: “Nell’anno 1979
sono partito per il servizio militare, e da quel momento non ho più abitato con loro perché dopo il
congedo mi sono sposato con mia moglie e siamo andati a vivere in altra abitazione sempre a Milano.
Abbiamo avuto una figlia, nata nel 1979, che adesso è sposata. Io lavoro come commerciante in un
mercato a Milano”).
Adottante ed adottando, coniugati con le rispettive mogli, hanno quindi quantomeno dagli “anni
ottanta” due distinti nuclei familiari di riferimento. Da quell’epoca, inoltre, è venuta altresì a
mancare una effettiva comune residenza, e non può neppure dirsi che tale mancanza di comune
residenza sia stata bilanciata da una frequentazione quotidiana, atteso che l’adottante Caio si è
trasferito da …a …(RE) dall’anno 1996 (egli ha infatti dichiarato all’udienza del 05.10.2021: “vivo con
mia moglie a…, mi sono trasferito da …a …nel 1996”), mentre l’adottando Mevio risiede a Milano
(da sempre, sin dalla nascita, sua città di residenza).
Al riguardo sono significative le dichiarazioni rese in udienza dal signor Mevio (“Io lavoro come
commerciante in un mercato a Milano. Vedo Caio e mia madre Cornelia circa un week end al mese,
inoltre stiamo insieme anche un mese circa nel periodo estivo, ad agosto, a…. Loro hanno anche una
residenza alle Canarie e io li raggiungo là di solito nel mese di febbraio per circa 15 – 20 giorni. Ci
sentiamo per telefono quasi tutti i giorni”), nonché le dichiarazioni della di lui madre, rese sempre
all’udienza del 05/10/2021 (“Mio figlio lo vedo poche volte, perché lui ha famiglia, ha dei nipotini
perché ha una figlia che ha avuto due bambine. Antonio poi è sempre preso sul lavoro con i mercati,
lavora come mercante ambulante al mercato all’aperto, a Milano…”), e le dichiarazioni
dell’adottante Sig. Caio (“lui ha iniziato a vivere con noi da quando aveva 13/14 anni, ha vissuto con
noi sino a quando aveva 22 anni, poi si è sposato ed è uscito di casa. Adesso lo vediamo circa una
volta al mese, a volte viene lui a trovarci a…, altre andiamo noi a Milano…”).
Mancano quindi, nel caso di specie, gli indici comunemente valorizzati per poter ritenere sussistente
una funzione dell’adozione di “convalida dell’unità familiare”, e quindi per poter giustificare
un’interpretazione flessibile dell’art. 291 cit., quali la coabitazione, la condivisione di un progetto di
vita comune, la mancanza di un nucleo familiare per l’uno e per l’altro, pur essendo emerso che tra
le parti sussista un apprezzabile rapporto di affetto ed una volontà di assistenza; elementi, questi
ultimi, che tuttavia, anche volendo seguire per ipotesi l’orientamento giurisprudenziale citato dal
ricorrente, non risultano sufficienti per affermare la derogabilità del divario di età richiesto tra
adottante ed adottato dall’art. 291 cod. civ.
Ne consegue che la domanda di adozione del sig. Ferreira Antonio proposta da parte del sig. Caio
debba essere respinta essendovi tredici anni di età di differenza tra l’adottante e l’adottando.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
respinge il ricorso; nulla sulle spese.

Addebito alla moglie fedifraga se non risulta provata l’esistenza di una crisi coniugale già in atto

Corte d’Appello di Bologna, sent. 1 ottobre 2021
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento camerale in grado d’appello iscritto al n. 1339/2019 R. G.,
promosso da

XX [recte : coniuge separato ( moglie ) di yy] nata in Austria il (omissis) (omissis) 1970, residente in
Ferrara via (omissis) n. (omissis) con il patrocinio dell’avv. …
Appellante

contro

YY [ recte : coniuge separato ( marito ) di xx] nato a Milano il (omissis) (omissis) 1972 residente in
(omissis), (Ferrara), via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio dell’avv. …
Appellato

in punto a
“appello avverso la sentenza n. 44/2019 del 5 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara”
con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione
impugnata.

La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all’udienza del 18 giugno 2021;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 44/2019 del 5 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019, ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi YY e XX, con addebito alla seconda. Ha, poi,
disposto l’affidamento esclusivo dei figli minori J e W al padre, ponendo a carico della madre il 50%
delle spese straordinarie relative ai due minori. Ha, inoltre, stabilito che la frequentazione tra la
madre e i figli minori continuasse ad essere organizzata dal Servizio Sociale. Ha, infine, condannato
XX a rimborsare a YY le spese di lite, liquidate in 3.284,00 Euro per compenso di avvocato e in 98,00
Euro per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, ponendo le spese di CTU a carico di
entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.

2 – Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello XX, con ricorso depositato il 4 giugno 2019.
La XX ha censurato i capi della sentenza impugnata, con i quali le era stata addebitata la separazione
ed era stato disposto l’affidamento esclusivo dei due figli minori al padre, con collocazione degli
stessi presso quest’ultimo.
XX ha, quindi, chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, che venisse disposto l’affido condiviso
dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e conseguente regolamentazione
della frequentazione tra gli stessi e il padre; che fosse fissato in 600,00 Euro il contributo per il
mantenimento di ciascun figlio a carico del padre e in 1.000,00 Euro l’assegno di mantenimento, in
favore di essa appellante, da porre a carico del marito; che venisse stabilito che le spese straordinarie
relative ai figli fossero poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno; che la
separazione venisse addebitata a YY.
Si è costituito in giudizio YY e ha resistito all’impugnazione di XX, invocandone il rigetto.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all’udienza del 18 giugno 2021.

3. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello di XX,
sollevata, ai sensi dell’art.342 cpc, da YY.
E’ opportuno ricordare, in proposito, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati, come rilevato dalla
Suprema Corte, nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un.
16/11/2017, n. 27199).
Orbene, nel caso che ci occupa, i motivi di appello contengono specifiche censure ai capi della
sentenza oggetto di impugnazione e sono, quindi, idonei ad impedire l’adozione di provvedimento
che dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi della norma citata.
Preme, ancora, sottolineare che al presente procedimento non è applicabile l’art.348 bis cpc, pure
invocata da YY, versandosi in ipotesi di giudizio nel quale è obbligatorio l’intervento del Pubblico
Ministero.
Questione diversa è quella della fondatezza nel merito dei motivi dell’appello di XX.

4 – Venendosi alla trattazione nel merito dei motivi dell’impugnazione suddetta, appare opportuno,
seguendo un criterio di carattere logico, esaminare il motivo, con il quale la XX ha censurato la
statuizione della sentenza impugnata, contenente pronuncia di addebito della separazione ad essa
appellante, perché adottata in assenza di prova della violazione del dovere di fedeltà e, comunque,
frutto di travisamento dei fatti. XX ha evidenziato che, anche a volere ritenere provata la relazione
extraconiugale intrattenuta da essa appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la
sussistenza di nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi coniugale, alla luce
dei comportamenti tenuti da YY, che la aveva maltrattata verbalmente e fisicamente, assumendo
atteggiamenti da “..padre padrone..” e provocando così il venir meno della comunione materiale e
spirituale tra essi coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Giova ricordare, in proposito, che il Giudice di prime cure ha evidenziato che il materiale probatorio
acquisito aveva fatto emergere un comportamento della odierna appellante contrario ai doveri del
matrimonio e tale da determinare una irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Non poteva, infatti,
dubitarsi che la frattura del rapporto coniugale tra le parti si fosse determinata in conseguenza della
relazione extraconiugale intrapresa dalla odierna appellante, comprovata, senza possibilità di
equivoci, dalla testimonianza di K, figlia che XX aveva avuto da relazione precedente al matrimonio
contratto con YY.
K ha riferito:
-che, nel febbraio 2015,mentre stava sistemando la rubrica telefonica del nuovo telefono cellulare
della madre, erano arrivati all’utenza cellulare di quest’ultima vari messaggi amorosi, uno dei quali
del seguente tenore “..non faccio altro che pensare al tuo sorriso e al suono della tua voce …… dal
primo sguardo mi sono innamorato di te e non faccio altro che pensare a te …”;
-che tali messaggi provenivano da un numero non memorizzato nella rubrica;
-che aveva chiesto alla madre chi fosse il mittente di quei messaggi e quest’ultima le aveva risposto
che “..era uno che aveva sbagliato numero..”;
-che, qualche giorno dopo, dovendo scegliere insieme alla madre alcune foto dal suo cellulare, per
ragioni inerenti al negozio di quest’ultima, aveva riscontrato che lo stesso numero mittente aveva
inviato un messaggio amoroso anche il giorno di San Valentino;
-che aveva visto sul telefono anche numerose foto di un uomo, tale QQ, in atteggiamenti scherzosi
e confidenziali;
-che aveva visto anche delle foto della madre, non vestita, e di un uomo;
-che successivamente aveva visto in negozio il sig. QQ e aveva capito che era l’uomo ritratto nelle
fotografie;
-che, nel giugno 2015, essendo tornata al negozio, dopo le ore 21.00, per avere dimenticato una
trousse di trucchi, aveva trovato la porta chiusa dall’interno, con le luci spente;
-che aveva, quindi, suonato e la madre, dopo vari minuti, aveva risposto al citofono;
-che essa testimone aveva detto alla madre di avere dimenticato dei trucchi e quest’ultima le aveva
risposto che non riusciva a trovarli;
-che la madre, in ragione della sua insistenza, le aveva aperto;
-che essa testimone era entrata, quindi, in negozio, e vi aveva trovato il QQ.
Orbene, XX, nell’atto di impugnazione, ha omesso di tenere conto delle risultanze delle deposizione
testimoniale ora riportata e, quindi, di muovere rilievi in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni
testimoniali in esame. Ne consegue che debbono ritenersi provati i fatti riferiti da K, che attestano
inequivocabilmente che XX ha intrattenuto una relazione extraconiugale con QQ, almeno a far data
dal febbraio 2015, così violando il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Preme sottolineare, in proposito, che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo
di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando
normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza
sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si
constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di
entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Nel caso che ci occupa, invero, non risulta provata l’esistenza di una crisi coniugale già in atto al
momento (almeno febbraio 2015) in cui XX ha intrapreso la relazione extraconiugale con il QQ, della
quale si è detto, posto che le liti con il marito e le aggressioni anche fisiche che quest’ultimo avrebbe
posto in essere nei confronti della moglie, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, risalgono
al periodo dicembre 2015-gennaio 2016.
5 – L’addebito della separazione a XX è ostativo al riconoscimento, in favore di quest’ultima, di
assegno di mantenimento da porre a carico del marito, avuto riguardo alla disposizione di cui
all’art.156 comma 1 del codice civile.

6 – L’appello di XX deve, invece, considerarsi fondato con riferimento alle censure rivolte alla
statuizione della sentenza impugnata con la quale i due figli minori, W e J, sono stati affidati, in via
esclusiva, al padre, con conseguente collocazione presso quest’ultimo e delega al Servizio Sociale
competente per territorio dell’organizzazione della frequentazione con la madre.
Va, in proposito, rilevato che le carenze della XX in ordine all’esercizio della funzione genitoriale,
emergenti dalla CTU espletata in primo grado, e il timore che la stessa potesse discostarsi dalle
prescrizioni impartitele dall’Autorità Giudiziaria, espresso dagli operatori del Servizio Sociale sulla
base di preoccupanti affermazioni rese dall’appellante (vedi relazione del 14 giugno 2018), che già
in precedenza si era rifiutata di consegnare J al padre, così impedendo al minore di frequentare la
scuola, sembrano definitivamente superate, alla stregua delle risultante delle relazioni di
aggiornamento del Servizio Sociale, pervenute il 12 novembre 2020 e il 14 giugno 2021, che
evidenziano uno stabile rasserenamento ed una positiva evoluzione della situazione del nucleo
familiare del quale si tratta, rispetto alle criticità ed alle problematiche affrontate in precedenza.
Del resto, W, frequentando il Liceo (omissis) a Ferrara, si è di fatto trasferita presso l’abitazione della
madre e ritorna, per qualche fine settimana, dal padre a (omissis), [in provincia di Ferrara].
Dall’ascolto della minore, effettuato dagli operatori del Servizio Sociale su delega di questa Corte, è
emerso, d’altra parte, che la stessa ha un buon rapporto con la madre e intende rimanere presso
l’abitazione di quest’ultima.
Alla luce delle superiori considerazioni non paiono sussistere ragioni ostative all’affidamento dei
due figli minori ad entrambi i genitori.
Sul tema, è opportuno ricordare che si è statuito in giurisprudenza che la regola dell’affidamento
condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
pregiudizievole per l’interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto
comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente
pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno
dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia
reso totalmente inadempiente all’obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli
minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in
modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è
ribadito come l’affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all’ordinario regime di affido
condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l’incapacità dell’altro
genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza,
potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori).

7- Appare opportuno, poi, disporre la collocazione di W presso l’abitazione della madre in Ferrara
e quella di J presso il padre a (omissis), [in provincia di Ferrara].
W, che ha raggiunto l’età di quindici anni e frequenta il Liceo (omissis) a Ferrara, ha espressamente
richiesto di volere rimanere presso l’abitazione della madre (vedi relazione del Servizio Sociale
pervenuta il 14 giugno 2021). D’altra parte, non pare opportuno modificare l’attuale collocazione di
J, che ha poco più di dieci anni, presso l’abitazione del padre, posto che il minore è sempre vissuto
a (omissis), [in provincia di Ferrara].

8 – Deve essere, poi, stabilito che la frequentazione tra ciascun minore e il genitore non collocatario
continui ad essere organizzata dal Servizio Sociale territorialmente competente, essendo emerso
dalle relazioni del Servizio Sociale predetto, pervenute il 12 novembre 2020 e il 14 giugno 2021, che
tale frequentazione non presenta carattere di regolarità. Risulta particolarmente pressante, pertanto,
l’esigenza di garantire un rafforzamento del rapporto tra ciascun genitore e il figlio collocato presso
l’altro, che solo l’intervento e la continua vigilanza del Servizio Sociale possono garantire, tanto più
che J necessita di un supporto psicologico, in ragione della sua tendenza ad isolarsi, e che W non
frequenta volentieri il padre e i parenti del ramo paterno (vedi le relazioni del Servizio Sociale da
ultimo citate). La regolamentazione, da parte del Servizio Sociale, della frequentazione tra ciascuno
dei due figli minori e il genitore presso il quale non è collocato appare, d’altra parte, idonea ad
assicurare un regolare rapporto tra i due fratelli.

9 – Quanto alle questioni concernenti il mantenimento dei minori, è, intanto, pacifico che ciascuno
dei genitori svolga attività lavorativa (vedi la documentazione in atti e le dichiarazioni di XX
all’udienza del 18 giugno 2021), anche se non si dispone, in relazione ad entrambi i coniugi, di
dichiarazioni dei redditi aggiornate. Deve, d’altra parte, presumersi, in assenza di elementi di segno
contrario, che, dal momento in cui W si è trasferita presso l’abitazione della madre, ciascuno dei
genitori provveda al mantenimento diretto del figlio con lui prevalentemente convivente.
Orbene, non si ravvisano ragioni per modificare tale situazione di fatto, tanto più che ciascuno dei
genitori provvederà anche al mantenimento diretto del figlio collocato prevalentemente presso
l’altro ogni volta che lo terrà presso di sé.
Le spese straordinarie relative ai minori, così come indicate nella sentenza del Tribunale di Ferrara
in questa sede impugnata, vanno, invece, ripartite tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.

10 – In definitiva, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposto l’affidamento dei figli
minori W e J ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della prima presso la madre e del
secondo presso il padre e delega al Servizio Sociale competente per territorio della regolamentazione
delle frequentazioni tra ciascuno dei minori e il genitore non collocatario. Spese straordinarie
relative ai minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

11 – La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata determina l’obbligo di questa Corte di
procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, alla stregua dell’esito finale della lite.

Orbene, la parziale soccombenza di YY in ordine alla questione dell’affidamento dei due figli (il
padre ha chiesto al Tribunale di Ferrara l’affidamento esclusivo del figlio J e, nel presente grado, la
conferma dell’affidamento esclusivo di entrambi i minori ad esso appellato, disposto dal Giudice di
prime cure), comporta la compensazione, per ½, delle spese di entrambi i gradi del giudizio. XX,
prevalentemente soccombente (essendole stata addebitata la separazione ed essendo stata rigettata
la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore, da porre a carico del marito), va
condannata al rimborso, in favore di YY, della parte rimanente, liquidata, avuto riguardo al valore
indeterminabile della controversia, ex DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, quanto al
primo grado, in 3.627,00 Euro per compenso di avvocato (810,00 Euro per la fase di studio, 573,50
Euro per la fase introduttiva, 860,00 Euro per la fase di trattazione e 1.383,50 Euro per la fase
decisionale), e, quanto al giudizio di appello, in 2.481,25 Euro per compenso di avvocato (980,00
Euro per la fase di studio, 675,00 Euro per la fase introduttiva e 826,25 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima,
tenuto conto della modesta attività difensiva di tale fase.
A YY spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
All’appellato va, infine, riconosciuto il rimborso della metà delle spese vive sostenute per il giudizio
di primo grado, pari a 49,00 Euro.
Le spese della CTU espletata in primo grado vanno ripartite tra le parti, nella misura di ½ per
ciascuna, trattandosi di atto istruttorio espletato nell’interesse della prole.

P.Q.M.
I – In parziale accoglimento dell’appello di XX e, in parziale riforma della sentenza n. 44/2019 del 5
dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara, dispone l’affidamento dei figli minori W e
J ad entrambi i genitori, con collocazione della prima presso la madre e del secondo presso il padre;
dispone che il Servizio Sociale provveda all’organizzazione della frequentazione tra ciascuno dei
figli e il genitore non collocatario; dispone che le spese straordinarie, relative ai figli minori, così
come indicate nella sentenza impugnata, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;

II – Ferma nel resto l’impugnata sentenza, dichiara compensate per ½ le spese di entrambi i gradi e
condanna XX a rimborsare a YY la parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 49,00 Euro
per spese vive e in 3.627,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in 2.481,25 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva
e cpa come per legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, nella
misura di ½ per ciascuna;

Testamento. Annullamento per incapacità del testatore ed impugnazione di una disposizione testamentaria effetto di dolo

Tribunale di Reggio Emilia, sent. 6 settembre 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francisco Parisoli Presidente
dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 617/2019 promossa da:
CARDOSO LORENA, CARDOSO LIDIA, CARDOSO PAULO ANTONIO, con il patrocinio
dell’avv. FRANCHI DANIELA;
ATTORI
contro
ALBUFERIA MARIA HELENA, MIRANDA MELLO FRANCISCO, con il patrocinio dell’avv.
BONI ANDREA;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da separato foglio, depositato con modalità telematiche in data
07.04.2021.
I convenuti hanno concluso come da separato foglio, depositato con modalità telematiche in data
08.04.2021.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Lorena Cardoso, Lidia Cardoso e Paulo Antonio Cardoso convenivano in giudizio Albuferia Maria
Helena e Francisco Miranda Mello, per impugnare il testamento pubblico redatto a ministero Notaio
di Modena dr. Alessandro Frigo in data 15.07.2016, pubblicato il 27.09.2018, con il quale il de
cuius Alexis Cardoso, deceduto a Castelnovo né Monti (RE) in data 23.06.2018, aveva nominato eredi
universali i convenuti Albuferia Maria Helena e Francisco Miranda Mello, rispettivamente badante
e vicino di casa del defunto.
Gli attori, nell’atto di citazione, chiedevano che il testamento impugnato del 15.07.2016 fosse
dichiarato nullo perché tale atto non risultava firmato dal testatore e dai testimoni.
Proponevano inoltre azione di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore,
deducendo che il de cuius, alla data del 15/07/2016, si trovasse in stato di assoluta incapacità di
intendere e di volere.
In via subordinata, svolgevano domanda di annullamento del testamento ex art. 624 c.c., sostenendo
che le disposizioni testamentarie fossero state frutto della captazione della volontà del de cuius e di
violenza.
Deducevano, conseguentemente, che la successione dovesse essere regolata dal precedente
testamento pubblico del 11.11.2013, redatto a ministero Notaio di Scandiano (RE) dr. Benedetto
Catalini, che li vedeva nominati eredi universali.
Concludevano quindi chiedendo:
• di accertare che il testamento pubblico redatto il 15.07.2016 a ministero del Notaio
Alessandro Frigo, pubblicato il 27.09.2018, fosse affetto da nullità per carenza della firma del
testatore e dei due testimoni;
• di accertare la sussistenza dell’incapacità di intendere e volere del testatore e di conseguenza
di dichiarare l’annullamento del testamento, nonché, in subordine, di dichiararne
l’annullamento “per captazione, dolo e/o violenza subiti dal testatore”.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano in via preliminare la mancanza della condizione di
procedibilità della domanda di nullità del testamento, nonché della domanda subordinata di
annullamento del testamento per captazione, stante il mancato esperimento, su tali domande, del
procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, contestavano la fondatezza delle domande
attoree e ne chiedevano il rigetto con condanna delle controparti al risarcimento del danno per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c.
Deducevano che il testamento pubblico in questione del 15.07.2016 fosse pienamente valido in
quanto munito delle firme del testatore, dai testimoni e del Notaio, e che parte attrice non avesse
fornito la prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che il
testatore, in epoca prossima al 15.07.2016, fosse incapace di intendere e volere ex art. 591 cod. civ.
Alla prima udienza del 20.06.2019 il Giudice, accogliendo l’eccezione preliminare dei convenuti,
rilevava che la domanda di mediazione contenesse esclusivo riferimento, quali ragioni della pretesa,
all’incapacità naturale del de cuius, e non alla domanda di nullità ed alle altre ragioni di
impugnazione dedotte nell’atto di citazione, cosicché, in ragione della mancata simmetria
tra petitum e causa petendi fatti valere in sede di mediazione e quelli successivamente presentati in
sede processuale e della conseguente mancata realizzazione della condizione di procedibilità di tutte
le domande attoree, assegnava termine per l’esperimento del procedimento di mediazione su tutte
le domande svolte.
La mediazione sortiva esito negativo.
Nel corso del giudizio di merito, in accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 670 c.p.c. avanzata
dagli attori, il Giudice, con decreto inaudita altera parte confermato con successiva ordinanza a sua
volta confermata in sede di reclamo, autorizzava il sequestro giudiziario dei beni rientranti nell’asse
ereditario del de cuius Alexis Cardoso.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con CTU a firma della dr.ssa
Laura Lestingi, finalizzata ad accertare, sulla base della documentazione medica in atti, se il testatore
Alexis Cardoso fosse o meno in condizioni di capacità di intendere e di volere al momento della
redazione del testamento pubblico del 15.07.2016.
Veniva inoltre assunta la prova testimoniale alle udienze del 25/11/2020, del 27/01/2021 e del
10/03/2021.
Gli attori, in corso di causa, chiedevano in data 10/03/2021 l’ammissione di due querele di falso
aventi ad oggetto, rispettivamente, la prima il testamento pubblico del 15/07/2016, e la seconda il
certificato medico del 24.05.2016 del Dott. Farouk Ramadan; querele entrambe non autorizzate dal
giudice istruttore con ordinanza del 12.03.2021.
All’udienza del 15.04.2021, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice istruttore rimetteva la
causa al Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e
di memorie di replica.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio affermando, nell’atto di citazione, che il testamento
pubblico impugnato fosse privo della firma del testatore e dei testimoni, e per tale ragione ne ha
chiesto la declaratoria di nullità.
Quanto agli elementi identificativi dell’azione di nullità proposta, il petitum è dunque rappresentato
dalla pronuncia di nullità del testamento, mentre la causa petendi (ossia la ragione per cui si è
domandata la nullità) è rappresentata dall’affermata mancanza di firma in calce al testamento: si
legge infatti nella sesta e settima pagina dell’atto di citazione, che il testamento in questione non
riportasse in calce le firme (“delle firme non vi è traccia”), con conseguente sua nullità (“Ne deriva che
qualora il testamento non sia stato sottoscritto questo sarà affetto da nullità”).
Ritiene il Collegio che la domanda sia infondata perché, come si evince chiaramente dal documento
n. 9 prodotto dagli stessi attori con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., il testamento pubblico
del 15.07.2016 risulta sottoscritto sia dal testatore che dai testimoni e dal Notaio, come peraltro
attestato dal Notaio stesso.
Mentre nell’atto introduttivo del giudizio, come si è detto, gli attori hanno fondato la loro domanda
di nullità sull’assunto che il testamento fosse privo della firma del testatore, nella successiva
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. essi hanno introdotto, a sostegno della domanda di nullità,
una nuova e diversa causa petendi, affermando che il testamento risultasse sì firmato (“le firme ci
sono”), ma che la firma non fosse riconducibile al testatore o comunque fosse stata apposta “con mano
guidata ovvero con mano forzata”.
Ora, un conto è affermare la nullità del testamento perché non risulta firmato (come asserito dagli
attori nell’atto di citazione); altro è affermare la nullità del testamento perché la firma, seppur
presente, non sia autografa del testatore o comunque sia stata guidata dalla mano di terzi (come pare
sostenere parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Le due causae petendi sono diverse.
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda attorea di accertamento della nullità del testamento del
15.07.2016 (petitum) così come formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. (“Accertare che il testamento pubblico redatto il 15.07.2016 dal de cuius Alexis Cardoso a ministero
del Notaio Alessandro Frigo e pubblicato il 27.09.2018 dallo stesso Notaio è affetto da nullità/annullabilità in
quanto la firma del testatore Alexis Cardoso non è riconducibile allo stesso ovvero è stata apposta
con mano guidata ovvero con mano forzata”) debba essere dichiarata inammissibile trattandosi di
domanda nuova, in quanto avente una causa petendi diversa da quella indicata nell’atto di citazione,
ove gli attori avevano domandato che il testamento fosse dichiarato nullo perché era privo della
firma del testatore e dei testimoni (“accertare che l’originale del testamento pubblico redatto il 15.07.2016
dal de cuius Alexis Cardoso a ministero del Notaio Alessandro Frigo e pubblicato il 27.09.2018 dallo stesso
Notaio è affetto da nullità per carenza di elementi essenziali nello specifico carenza della firma del testatore
e dei due testimoni”).
Va poi osservato che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, la parte che contesti
l’autenticità del testamento deve proporre non già querela di falso, bensì azione di accertamento
negativo della provenienza della scrittura, e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali
dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa: in questo senso si sono espresse
Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015, n. 12307 (conf., ancora più di recente, Cass. n. 109/2017).
Ebbene, nel caso di specie nessuna prova è stata fornita da parte attrice, entro i termini
istruttori ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., circa il fatto che la firma fosse stata apposta da Alexis
Cardoso “a mano guidata”, o che fosse stata apposta da soggetti terzi; quindi l’azione di
accertamento negativo della provenienza della firma sarebbe comunque infondata nel merito per
mancanza della relativa prova.
Anzi, nel testamento pubblico in questione, il Notaio dr. Alessandro Frigo ha attestato testualmente
che “il presente testamento viene sottoscritto alle ore diciassette e trenta dal testatore, dai testimoni…”, ed
ha ricevuto le dichiarazioni del testatore Alexis Cardoso, che in tal sede dichiarava al Notaio “di poter
sottoscrivere con difficoltà …per l’età avanzata”.
Inoltre, nel corso del giudizio, all’udienza del 25.11.2020, lo stesso Notaio dr. Alessandro Frigo,
escusso come testimone, ha precisato: “Preciso che il sig. Alexis Cardoso firmò davanti a me ed ai
testimoni da solo sebbene a fatica, con mano tremolante”, e dunque, contrariamente a quanto
sostenuto dagli attori, deve escludersi che la firma fosse stata apposta dal testatore “a mano guidata” o
addirittura da persona diversa dal testatore medesimo.
Parte attrice, ad istruttoria orale già esaurita, all’udienza del 10.03.2021 ha proposto querela di falso
nei confronti del testamento pubblico del 15.07.2016 di cui si discute.
Si tratta, tuttavia, di querela inammissibile. Questo Collegio, al riguardo, condivide e fa proprie le
motivazioni dell’Ordinanza del Giudice Istruttore resa in data 12.03.2021, stante il necessario
esperimento, a tal fine, non già di querela di falso ma di azione di accertamento negativo in ordine
alla riferibilità della firma al testatore; azione risultata nel caso concreto inammissibile e comunque
infondata nel merito per le ragioni più sopra esplicitate.
La difesa attorea ha, poi, dedotto l’invalidità del testamento impugnato sotto il diverso profilo
dell’asserita infermità e deficienza psichica del de cuius, sostenendo che Alexis Cardoso, all’atto del
testamento pubblico in data 15.07.2016 ricevuto dal notaio Alessandro Frigo, sarebbe stato “affetto da
grave deficit cognitivo così come certificato dalla Dott.ssa Patrizia Cardoso il 13.02.2017”.
La prova dell’incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del
testamento era a carico della parte che ha chiesto l’annullamento del testamento, ossia a carico degli
attori (ex multis, Cass. ord. 22 gennaio 2019, n. 1682).
Non è sufficiente una semplice alterazione delle capacità psichiche, ma occorre la prova dell’assenza
assoluta della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi nel momento in cui viene
redatto il testamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha un orientamento ormai da tempo consolidato,
secondo cui “L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non
già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova
che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia
privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti
ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità
assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (così, tra
le tante, Cass. n. 8690/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2011 Cass. n. 9081/2010), con la
precisazione per cui “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta
a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità salvo che il testatore non risulti affetto da
incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la
corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (così Cass. n. 27351/2014; conf., da ultimo,
Cass. sez. 6-2, ord. n. 3934 del 19 febbraio 2018).
Nel caso per cui si procede, quindi, gli attori avevano l’onere di dimostrare in modo preciso e
rigoroso la sussistenza non di mere difficoltà psicofisiche del defunto, ma di una grave
compromissione delle sue capacità cognitive, tale da determinarne un vero e proprio stato di
incapacità.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, anche la domanda attorea di annullamento del
testamento per asserita incapacità naturale del de cuius, proposta ai sensi dell’art. 591, comma 2, n.
3) cod. civ., si sia rivelata sfornita di prova sufficiente.
La causa è stata istruita mediante l’acquisizione di prove documentali (documentazione medica
relativa al de cuius) e testimoniali, nonché tramite l’espletamento di una C.T.U. depositata il
25.01.2021 a firma della dr.ssa Laura Lestingi, medico specialista in neurologia e specialista in
psichiatria, per verificare la valenza della documentazione medica fornita dalle parti.
Le prove testimoniali ed i documenti prodotti non hanno fornito la prova rigorosa richiesta dalla
succitata giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza dell’incapacità di intendere e di
volere del de cuius.
Quanto alla documentazione medica in atti, la C.T.U. ha osservato che “Solo DOPO l’esecuzione
dell’atto testamentario sono presenti agli atti certificati attestanti la presenza di un deterioramento senile la
cui entità viene valutata solo con test di primo livello e senza alcun tipo di esame strumentale”.
In particolare, con specifico riferimento al certificato redatto della geriatra dr.ssa Patrizia Cardoso in
data 13 febbraio 2017 presso il Centro Disturbi Cognitivi, Distretto di Scandiano, valorizzato da parte
attrice a sostegno della propria domanda di annullamento per incapacità (doc. attoreo n. 4), in tale
certificato la geriatra riporta testualmente: “nel corso dell’ultimo anno, c’è stato un peggioramento del
deficit cognitivo. E’ disorientato, non riconosce la propria casa e la persona che lo assiste, presenta un rapido
oblio per le informazioni recenti. Totale dipendenza nella IADL; nelle attività di base della vita quotidiana per
evidenti deficit nella fase esecutiva dipende da altra persona nell’igiene e nella vestizione, …. si alimenta da
solo con cibi pronti, deambula affiancato per sicurezza. Alla valutazione neuropsicologica paziente
collaborante, l’eloquio spontaneo è fluente ma ridotto e povero nei contenuti; non sempre adeguata la
comprensione delle consegne verbali, ci sono deficit nella lettura e nella scrittura. E’ disorientato nel tempo,
parzialmente orientato nello spazio e sui dati personali. Sono presenti deficit importanti
nell’attenzione/calcolo, nella memoria, nelle funzioni visuo-spaziali e visuo-costruttive, esecutive …
Conclusioni: Quadro di avanzata demenza senile…”.
Pur vero che la geriatra dr.ssa Cardoso ha riportato, nel citato certificato del 13/02/2017, un
peggioramento del deficit cognitivo “nel corso dell’ultimo anno” (da cui si desume un esordio del
decadimento cognitivo già a febbraio 2016); tuttavia la C.T.U. ha ritenuto tale inciso generico,
inducendo “presuntivamente a considerare la presenza di sintomi di impossibile entità e definizione,
considerando la mancanza di dati obiettivi sui quali confermare la modalità di esordio”, ed ha sottolineato
come, in ogni caso, “la presunta diagnosi di demenza prima dell’atto testamentario non sia bastevole a
definire l’esclusione della capacità naturale del testando al momento della disposizione dell’atto” (pagg. 28 e
29 relazione CTU).
Le conclusioni a cui è giunta la C.T.U. sono oltremodo condivisibili, se si considera la deposizione
testimoniale resa all’udienza del 25.11.2020 dalla stessa geriatra dr.ssa Patrizia Cardoso, la quale ha
dichiarato, proprio con riferimento al menzionato certificato dalla stessa redatto il 13.02.2017, che la
situazione dello stato cognitivo di Alexis Cardoso dell’anno precedente (2016) le fosse stata riferita
da coloro che avevano accompagnato il paziente alla visita medica, e non fosse stata quindi da lei
stessa accertata direttamente con riscontri obiettivi (” la situazione dell’anno precedente l’ho raccolta in
sede di anamnesi raccogliendo informazioni da chi lo accompagnava … Preciso che io nel 2016 non ho mai
visitato il paziente Alexis Cardoso , l’ho visitato per la prima volta nel 2017″).
Il C.T.P. degli attori ha sostenuto che, presuntivamente, Alexis Cardoso fosse affetto da demenza
senile già un anno prima rispetto al certificato della geriatra del febbraio 2017.
Ritiene al riguardo il Collegio che la C.T.U. abbia adeguatamente risposto a tale osservazione del
C.T.P. attoreo, evidenziando sul punto che, “nella situazione specifica, l’assenza di accertamenti sanitari
e strumentali, rende impossibile determinare sia l’epoca di esordio che la progressione della sintomatologia,
nonché la sua relazione con la capacità di testare. La mera diagnosi di demenza nel periodo posteriore al
testamento non permette di evincere automaticamente il fatto che il 15 luglio 2016 il testatore sia stato affetto
da incapacità totale e permanente. Nel caso specifico la prima documentazione medica comprovante la patologia
cognitiva è successiva di diversi mesi, circa sette, dalla data di redazione del testamento. Essa è compilata senza
alcun esame strumentale e di secondo livello e quindi non può essere sufficiente, in assenza di dati obiettivi
scientificamente documentati, a far presumere l’incapacità naturale del soggetto al momento dell’atto. Non si
riscontrano i presupposti per l’inversione dell’onus probandi sulla presunzione di incapacità naturale anche
precedente all’atto, in quanto la ricostruzione documentale non permette di trovare riscontri oggettivi
indicanti una compromissione rilevante delle funzioni dell’Io”.
Come visto era onere degli attori dimostrare lo stato di incapacità del defunto al momento del
testamento. Di conseguenza, l’eventuale incertezza sulle sue effettive condizioni deve ricadere su di
loro.
Gli esiti della C.T.U., che il Collegio ritiene di condividere in quanto chiari, ben argomentati e privi
di vizi logico-giuridici, non consentono quindi di accogliere la domanda di annullamento del
testamento.
Il perito incaricato dal Tribunale dott.ssa Laura Lestingi, nella propria relazione peritale depositata
il 25.01.2021, ha infatti affermato, all’esito di un approfondito esame di tutta la documentazione
medica prodotta in atti, che, “nel caso specifico, l’esiguità della documentazione inerente il periodo
antecedente all’atto testamentario, l’assenza di esami strumentali e di tests neuropsicologici di secondo livello,
non permette di stabilire in modo rigoroso che il soggetto fosse incapace di intendere e di volere al momento
dell’atto” (pag. 27 relazione CTU).
In particolare, in ordine al quadro clinico del testatore antecedente al testamento, dalla CTU e dalla
documentazione medica prodotta, emerge innanzitutto un certificato del febbraio 2015, effettuato
presso l’ambulatorio di neurologia di Scandiano, da cui si evince una descrizione dell’esame
obiettivo neurologico “nella norma, “non vengono riferiti disturbi neurologici di recente insorgenza” (pag.
27 CTU).
Spiega a tal proposito la dr.ssa Lestigi che “Cardoso Alexis avrebbe manifestato un episodio di ischemia
cerebrale transitoria che non avrebbe lasciato sintomi neurologici, sia cognitivi che somatici, in base al
contenuto del certificato. La neurologa ha prescritto una terapia antiaggregante finalizzata alla riduzione del
rischio di recidive, ma nel certificato non si evidenziano problematiche cliniche temporanee o permanenti. Si
sottolinea che non vengono citati esami strumentali eseguiti antecedentemente o in occasione della visita e non
è possibile evincere se il TIA abbia interessato il circolo cerebrale anteriore o quello posteriore-vestibolare, quali
siano stati i sintomi …”. La CTU ha in ogni caso rilevato come fosse sicuro che, dal 2009 al 2015, non
fossero sopravvenute complicanze, anzi nel febbraio del 2015 l’obiettività neurologica fosse “nella
norma” (pag. 28 relazione CTU).
Quanto invece al quadro clinico del testatore successivo alla redazione del testamento, osserva la
CTU che, “nel 2017, esistono documenti agli atti che evidenziano uno scadimento delle funzioni cerebrali
superiori del signor Alexis Cardoso, anche se mancano valutazioni neuropsicologiche di secondo livello ed
esami strumentali indispensabili, come la TAC cerebrale o la RMN encefalica. Nella cartella clinica del centro
per le demenze mancano molti dati anamnestici, rendendo così impossibile la ricostruzione dell’esordio e
dell’andamento della condizione involutiva cerebrale” con specifico riferimento alla data del testamento
del 15 luglio 2016 (pag. 30 relazione CTU).
La CTU ha quindi concluso affermando che, “esaminata la documentazione agli atti il signor Alexis
Cardoso il giorno 15 luglio 2016 , alla data della redazione del testamento, era in condizione di capacità di
intendere e di volere in relazione alla capacità di testare esercitata con il suddetto testamento .
Non risultano infatti elementi clinici per ipotizzare l’abolizione della capacità naturale al momento del negozio
giuridico considerando l’assenza di prove documentali in merito all’esistenza in data 15 luglio 2016 di una
patologia neurologica o psichiatrica di entità tale da interferire gravemente con le funzioni cerebrali
superiori” (pagg. 30-31 relazione CTU).
Si aggiunga che le ultime volontà furono espresse da Alexis Cardoso avanti al Notaio con la
redazione di un atto con tutte le formalità previste dalla legge per il testamento pubblico, e
trattandosi di volontà testamentarie rese nella forma pubblica, non può trascurarsi il fatto che il
Notaio dr. Alessandro Frigo non avesse rilevato, nel momento in cui ha ricevuto le ultime volontà
del Cardoso, alcuna alterazione delle sue capacità mentali. Il Notaio Alessandro Frigo, in sede di
deposizione testimoniale, all’udienza del 25.11.2020, ha sul punto dichiarato con riferimento al
testatore: “mi apparve come un signore, che non avevo mai visto prima, anziano alto circa come me che
camminava da solo e parlava normalmente. Mi disse che era vedovo e che aveva perso l’unico figlio, che non
aveva altri parenti, nipoti genitori ovviamente, e che quindi aveva intenzione di lasciare tutti i suoi beni alle
persone che in quel momento gli stavano facendo del bene. Preciso che quando abbiamo redatto il testamento
erano presenti solo i testimoni previsti per legge e il testatore oltre al sottoscritto, l’accompagnatore era rimasto
fuori ad aspettare…” (verbale d’udienza del 25.11.2020).
Infine, deve osservarsi che nessun elemento a sostegno della tesi dell’incapacità naturale del
testatore possa trarsi dal contenuto del testamento.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini dell’accertamento sulla sussistenza
o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del
testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli
elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle
relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 230 del 05/01/2011).
Nel caso specifico, dal testamento si evincono le ragioni delle ultime volontà dichiarate dal testatore
(“Nomino eredi in parti uguali, per ringraziarli per l’assistenza che da anni mi prestano: Miranda Mello
Francisco, nato a…; Albuferia Maria Helena, nata a …”), e non è emerso che tra il defunto ed i beneficiari
del testamento sussistesse una conflittualità incompatibile con la volontà di istituirli eredi, né
tantomeno che i rapporti con gli attori fossero talmente preferenziali da rendere inspiegabile la loro
pretermissione.
La difesa attorea ha, poi, dedotto l’invalidità del testamento pubblico del 15.07.2016, chiedendone
l’annullamento sotto il diverso e subordinato profilo della “captazione, dolo e/o violenza subiti dal
testatore”, come tali riconducibili all’art. 624 cod. civ. .
È noto che, secondo giurisprudenza da tempo consolidata, la cd. “captazione” rientra tra le forme in
cui può manifestarsi il dolo ex art. 624 c.c., per cui deve considerarsi annullabile il testamento redatto
dal de cuius sotto il condizionamento di un’influenza psicologica capace di incidere in modo
determinante sul processo formativo della sua volontà, che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo
diverso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 22/04/2003).
Questa forma di invalidità presuppone, ovviamente, la prova della captazione, che grava sulla parte
che chiede l’annullamento, la quale ha l’onere di dimostrare non soltanto l’esistenza di un’influenza
sul de cuius, ma anche che il beneficiario della disposizione testamentaria si sia avvalso di un mezzo
fraudolento.
In particolare, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di
dolo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per potere configurarne la sussistenza non è
sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste,
suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di veri e propri raggiri o altri mezzi fraudolenti, i quali –
avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in
inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe
spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che
consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul
processo formativo della volontà del testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso” (Cass.
Sez. 2, n. 14011 del 28/05/2008; Cass. Sez. 2, n. 824 del 16/01/2014; Cass. Sez. 2, n. 6396 del 22/04/2003;
Cass. Sez. 2, n. 4653 del 28/02/2018).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, gli attori non abbiano allegato, né tantomeno
provato, fatti certi e specifici che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e
l’influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, essendosi limitati a
riferire, genericamente, che il de cuius vivesse “in uno stato di assoggettamento psicologico nei confronti
della badante” (pag. 2 atto di citazione), nonché di un tentativo messo in atto dalla convenuta
Albuferia di isolare il Cardoso dai nipoti mediante cambiamento della serratura di casa, in modo
tale da impedire ai nipoti stessi di accedervi liberamente.
Né sono stati allegati e provati specifici fatti da cui possa trarsi la conclusione che le disposizioni
testamentarie in questione fossero state l’effetto di una violenza subita dal testatore.
La domanda degli attori va, dunque, rigettata anche sotto questo profilo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le domande attoree vanno, in definitiva, tutte
respinte in quanto infondate. Ne consegue la revoca del sequestro giudiziario disposto in corso di
causa.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare e di mediazione, sono regolate dal principio
della soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri e dei parametri
previsti dal DM 55/2014 così come modificato dal D.M. 08/03/2018 n. 37.
Quanto alle spese della fase cautelare (procedimento per sequestro giudiziario in corso di causa R.G.
617/2019 – sub 1), si precisa che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento
cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia
rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto
subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel
procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo” (in tal senso, Cass. civ. Sez. II,
sentenza n. 3436 dell’11/02/2011; si veda inoltre Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 12898 del 13/05/2021).
Non trova applicazione l’aumento richiesto del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, atteso che, pur
essendo presenti due parti convenute aventi la stessa posizione processuale, tale maggiorazione
risulta neutralizzata dalla speculare riduzione in pari misura del 30% prevista dal successivo art. 4,
comma 4, del D.M. 55/2014, non avendo la prestazione professionale dell’avvocato nei confronti di
più soggetti comportato l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto del 26.01.2021, sempre in forza del principio
di soccombenza vanno poste in via definitiva a carico degli attori in solido tra loro.
Il compenso del custode giudiziario nominato con decreto del 12 agosto 2019, nel procedimento per
sequestro giudiziario R.G. 617/2019 – sub 1 e già liquidato con separato decreto del 04/09/2021, deve
parimenti da porsi in via definitiva a carico degli attori in solido tra loro in quanto soccombenti.
Confluisce inoltre negli esborsi da riconoscere ai convenuti anche il compenso del consulente tecnico
di parte convenuta Dott. Personé, pari ad € 1.020,00, documentato dalla fattura n. 292 del 14-12-2020,
prodotta dai convenuti con la memoria di replica.
Venendo, infine, alla richiesta di condanna degli attori ai sensi dei commi primo e terzo dell’art. 96
c.p.c., ritiene il Tribunale che le difficoltà insite nella valutazione postuma della capacità di intendere
e volere del de cuius e dell’evoluzione del suo quadro clinico, escludano la sussistenza del
presupposto soggettivo previsto dall’art. 96 c.p.c., vale a dire l’aver agito in giudizio con mala fede
o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni
diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. respinge le domande degli attori;
2. revoca il sequestro giudiziario disposto con decreto emesso in data 12.08.2019 e confermato
con ordinanza in data 3.9.2019;
3. condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite,
ivi comprese quelle della fase cautelare, che liquida complessivamente in € 15.343,00 per
compenso, in € 1.210,40 per esborsi (di cui € 1.020,00 per spese di CTP, € 16,40 per spese di
citazione dei testi ed € 174,00 per anticipazioni sostenute nella fase cautelare), oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex
art. 2 del D.M. 55/2014;
4. condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese
relative al procedimento di mediazione, che liquida in € 510,00 per compenso, in € 341,60 per
anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura
del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
5. pone il compenso del custode giudiziario così come già liquidato con separato decreto del
04/09/2021, in via definitiva a carico degli attori in solido tra loro;
6. pone le spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto del 26.01.2021, in via
definitiva a carico degli attori in solido tra loro;
7. rigetta la domanda dei convenuti formulata ex art. 96 c.p.c.
Reggio Emilia, 6 settembre 2021.
Il Giudice estensore
Dott. Damiano Dazzi
Il Presidente
Dott. Francisco Parisoli

Pubblicazione il 06/09/2021

Sussiste abbandono se i genitori rifiutano di collaborare

Cassazione civile sez. I – 02/09/2021, n. 23802
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22247/2020 proposto da:
A.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo
Zummo, per procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Avv. S.F., nella sua qualità di tutore dei minori
C.D., Co.De., C.M. e C.S.;
Ca.Ro.;
Co.Ma.;
– intimati –
e nei confronti di:
Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMO n. 12/2020
pubblicata il 13 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 giugno 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO CHE:
1. Con sentenza del 13 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’appello
proposto da A.M.G. e Ca.Ro., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.
90/2019, depositata il 18 luglio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori
C.D., nata a (OMISSIS), Co.De., nata a (OMISSIS), C.M., nato a (OMISSIS) e C.S., nata a
(OMISSIS).
2. La Corte di appello di Palermo, a sostegno della decisione impugnata, condividendo
le statuizioni di primo grado, ha ritenuto che le risultanze istruttorie erano inequivoche e che
sussisteva il rischio che lo sviluppo psicofisico dei minori potesse essere gravemente e
irreversibilmente pregiudicato; che la relazione del 16 dicembre 2013 degli operatori della
comunità (OMISSIS) aveva messo in evidenza che i minori provenivano da una ambiente
familiare non tutelante e che, dopo un anno dall’inserimento in comunità, le difficoltà dei
minori si erano lievemente attenuate.
3. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato:
-con specifico riferimento all’ A., che la madre era incapace di prendersi cura dei propri
figli e specificamente di accudire la più piccola, S., e che si relazionava con loro solo con il
rimprovero, senza ascoltare i loro bisogni e mostrava un atteggiamento svalutante durante le
visite, inficiando così il lavoro svolto dagli operatori sui minori e incidente sulla autostima della
figlia De.; la stessa, oltre a squalificare il marito davanti ai figli, non si rendeva conto delle
gravi crisi respiratorie delle figlia J.; la stessa, dopo la nascita di Cl. il (OMISSIS), avuta dalla
relazione con il convivente Cr.Gi., non si era più presentata agli appuntamenti fissati dal
Consultorio e nel riprendere i contatti, continuava a non ammettere le proprie carenze
genitoriali;
– con riguardo a Co.Ma. che lo stesso, inizialmente, si era reso irreperibile e che aveva
dimostrato di non sapere instaurare con i figli un valido rapporto, tanto da non venire
percepito come persona autorevole e che diverse volte non si era presentato alle visite,
senza avvisare, con ciò confermando il suo disinteresse alla cura e all’assistenza dei bambini;
egli non reagiva a comportamento della moglie, che lo squalificava davanti ai figli e nemmeno
alle offese proferite dai figli stessi;
– in relazione a Ca.Ro., nonna materna, che la stessa, oltre ad essere del tutto
inconsapevole delle problematiche dei minori, come la figlia, non aveva mai manifestato una
concreta disponibilità all’affidamento, limitandosi ad aderire alle iniziative della A.;
– con riferimento a P.M., nonna paterna, che la stessa non aveva mai instaurato alcun
legame affettivo con i nipoti, dando una disponibilità ad accoglierli e durante gli incontri i nipoti
non manifestavano alcun piacere nel vederla e anche la P. rimaneva passiva e non faceva
nulla per relazionarsi con loro.
4. A.M.G., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto
affidato a due motivi.
5. Co.Ma., Ca.Ro. e l’Avv. S.F., nella sua qualità di tutore dei minori, non hanno svolto
difese.
CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente va rilevato che l’Avv. Gaetana Valenti, difensore del tutore, Avv.
S.F., ha rappresentato che, per mero errore materiale, non era stato inoltrato il deposito
necessario a formalizzare la sua costituzione nel giudizio di Cassazione; la stessa, peraltro,
tenuto conto dell’impossibilità di costituirsi tardivamente, ha inviato ugualmente il
controricorso, corredato dalle notifiche alle controparti a mezzo pec; si tratta di
documentazione, tuttavia, che, in quanto tardiva, è inammissibile.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perché la
sentenza è stata motivata in modo apparente circa la dichiarazione dello stato di abbandono
dei minori e della conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 come sostituito dalla
L. n. 149 del 2001; degli artt. 1, 8 e 9 della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L.
n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost., con riguardo all’accertamento della sua capacità
genitoriale e alla conseguente dichiarazione dello stato di abbandono e alla successiva
dichiarazione dello stato di adottabilità.
3.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché riguardano entrambi lo stato di
abbandono e la dichiarazione dello stato di adottabilità, sono infondati.
3.2 Sulla istanza difensiva volta all’esperimento di una consulenza psicologica sulla
capacità della ricorrente, va affermato che “il principio secondo cui il provvedimento che
dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito,
incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice
deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica
rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di
elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune
esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il
mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente
motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo” (Cass., 3 gennaio 2011,
n. 72).
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che “in tema di dichiarazione dello stato di
adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa
alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per
contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali – ossia organi dell’Amministrazione
che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda
disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni
che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei
procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e
consulenze” (Cass., 7 maggio 2019, n. 12013; Cass., 26 giugno 2019, n. 17165).
3.3 Peraltro, “nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un
minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei
rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e
secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui
valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi,
nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità (e oggi di
impugnazione), hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, di controdedurre e di
offrire prova contraria” e che “ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a
collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita
da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la
rescissione del legame familiare risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più
grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva” (Cass., 23 gennaio 2019, n.
1883).
3.4 Tanto premesso, nel caso in esame, non si ravvisa il vizio dedotto poiché, la
motivazione dettata dalla Corte di appello è esistente e consente di ricostruire il percorso
logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla
dedotta censura (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7
aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
3.5 Ciò posto, i giudici di secondo grado, dopo avere affermato che sussisteva il rischio
che lo sviluppo psicofisico dei minori potesse essere gravemente e irreversibilmente
pregiudicato e che la relazione del (OMISSIS) degli operatori della comunità (OMISSIS)
aveva messo in evidenza che i minori, privi di regole, poco abituati ad una corretta igiene
quotidiana e con atteggiamenti aggressivi e provocatori, provenivano da un ambiente
familiare non tutelante, con specifico riferimento all’ A., hanno evidenziato che la madre era
incapace di prendersi cura dei propri figli e specificamente di accudire la più piccola, S., e che
si relazionava con loro solo con il rimprovero, senza ascoltare i loro bisogni e mostrava un
atteggiamento svalutante durante le visite, inficiando così il lavoro svolto dagli operatori sui
minori e incidente sulla autostima della figlia De.; la stessa, oltre a squalificare il marito
davanti ai figli, non si rendeva conto delle gravi crisi respiratorie delle figlia J.; il tentativo della
stessa di recuperare la propria capacità genitoriale, imponendo delle regole di
comportamento, non era stato continuo e la stessa, dopo la nascita di Cl. il (OMISSIS), avuta
dalla relazione con il convivente Cr.Gi., non si era più presentata agli appuntamenti fissati dal
Consultorio e nel riprendere i contatti, continuava a non ammettere le proprie carenze
genitoriali, non riconoscendo neppure le problematiche della figlia neonata e, presso
l’abitazione della stessa, sono state rilevate evidenti inadeguatezze strutturali e igieniche; che
nel senso dell’incapacità genitoriale dell’ A. deponevano anche le dichiarazioni rese dalla
psicologa del consultorio familiare e dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel
procedimento riguardante la minore Cr.Cl..
3.6 Anche il profilo di censura riguardante la circostanza che la sentenza non spiega
adeguatamente il fatto che non si sia proceduto ad una consulenza tecnica sulle capacità
genitoriali della madre è infondato avendo i giudici di secondo grado affermato che la
richiesta di disporre una ulteriore consulenza tecnica era dilatoria ed aveva carattere
meramente esplorativo, risultando esaustiva, oltre che tecnicamente corretta, coerente ed
immune da vizi logici e, quindi pienamente condivisibile, la relazione di consulenza svolta
dalla Dott. L. in altro procedimento sulla capacità genitoriale della A..
3.7 Risulta, inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata, contrariamente a quanto
affermato dalla ricorrente, che il Tribunale aveva sentito sia i genitori, che le nonne, materna
e paterna, (pag. 3) e che la Corte territoriale aveva ritenuto, come già detto, superfluo ogni
ulteriore approfondimento istruttorio, ivi compresa l’audizione della A. in appello, alla luce
della natura e della consistenza degli elementi emersi e specificamente dell’acquisizione delle
relazioni del Consultorio familiare (pag. 14 del provvedimento impugnato).
Si legge, poi, a pag. 6 della sentenza impugnata, che la Corte ha acquisito, con
ordinanza del 21-26 febbraio 2020, la relazione di consulenza svolta dalla Dott. L. sulla
capacità genitoriale della A. nel procedimento n. 127/2016 reg. ADS., con ciò instaurando il
contraddittorio delle parti e potendo la ricorrente svolgere specifiche osservazioni, così come,
peraltro, rileva a pagina 26 del ricorso, dove vengono genericamente richiamate le pagine 39-
40 della consulenza del 21 marzo 2019.
3.8 Non risultano, inoltre, in alcun modo esaminate nella decisione impugnata la “serie
di questioni determinanti” elencata a pag. 25 del ricorso, con conseguente inammissibilità del
profilo di censura sollevato, poiché, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano
prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a
pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al
giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico
atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire
questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle
parti, in sede di legittimità, a prospettazioni di questioni o temi di contestazione nuovi, non
trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).
3.9 E’ utile ribadire, al riguardo, che dovendo tutelarsi esclusivamente l’interesse del
minore, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la
declaratoria del suo stato di adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai
comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della
personalità del bambino, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo
vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo,
mentre l’età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettiva o cognitiva non
rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, una specifica rilevanza (Cass., 8
novembre 20132, n. 25213).
In poche parole, il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia
d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato
dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 nel senso che il giudice di merito deve, prioritariamente,
verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere
situazioni di difficoltà o disagio familiare; e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base a
un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e
corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass., 27 settembre 2017, 22589; Cass.,
(Cass., 23 gennaio 2019, n. 1883, citata) e, nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto
corretta applicazione dei citati principi.
3.10 In ultimo, va rilevato che, il disposto normativo di cui alla L. n. 184 del 1993, art. 8 e
art. 15, lett. b), laddove fa riferimento all'”assistenza morale”, oltre che materiale, afferma che
il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine incontra i
suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei
genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell’apporto indispensabile per lo
sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo
di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del
minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi
atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in tanto rilevano in
quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima
(Cass., 28 ottobre 2005, n. 21100).
3.11 Alla stregua dei principi suesposti, appare, pertanto, evidente che la decisione di
appello non è censurabile sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione circa il fatto storico
principale della controversia, costituito dalla situazione di abbandono dei minori, né sotto
quello della violazione di legge delle norme in materia di adozione indicate, correttamene
interpretate dalla Corte territoriale.
4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021