La contestazione della filiazione è preliminare all’esperimento dell’azione di riconoscimento

Cass. Sez. I, 11 ottobre 2021 n. 27560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8340/2020 proposto da:
B.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Grattacaso Giovanni, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C., Bu.Si., elettivamente domiciliati in Roma, Viale
delle Milizie n. 108, presso lo studio dell’avvocato Bisogno
Patrizia, rappresentati e difesi dall’avvocato Concilio Giovanni,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
S.A., quale curatore speciale della minore V.V.,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno;
– intimati –
avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
pubblicata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 63/2020, pubblicata il 20-1-2020, la Corte d’appello di Salerno ha respinto
l’appello proposto da B.V. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato
inammissibile la domanda dallo stesso proposta diretta ad impugnare per mancanza di
veridicità il riconoscimento di V.V., nata l'(OMISSIS), effettuato da V.C.. La Corte d’appello,
nel condividere il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto che non fosse ammissibile
l’azione da ritenersi promossa ex art. 263 c.c., dal B., il quale prospettava di essere il padre
biologico della minore, nata in costanza di matrimonio di V.C. e Bu.Si..
La Corte di merito ha affermato che l’art. 263 c.c., si applica ai figli nati fuori dal matrimonio,
come è dato evincere dall’inserimento sistematico di detta norma nell’ambito del capo IV del
titolo intitolato al “riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio” e come costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce richiamate nella sentenza.
2. Avverso questa sentenza B.V. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo,
resistito con controricorso dal curatore speciale della minore, avv. S.A., nonché con separato
controricorso da V.C. e Bu.Si.. Sono rimasti intimati la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Salerno.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,
u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 263 c.c. e dell’art.
244 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce di avere interesse a far accertare che
3
egli è il padre biologico e naturale della minore V. e, a suo avviso, detto accertamento non è
reso inammissibile dalle norme del codice civile vigente che si riferiscono al reclamo di
legittimità, al disconoscimento, ovvero all’accertamento giudiziale della paternità, né esso
sarebbe incompatibile con un eventuale status di figlio legittimo. Ad avviso del ricorrente la
norma di cui all’art. 263 c.c., deve intendersi come riferita anche al “concepito nato fuori dal
matrimonio” e pertanto essa si applica anche alla famiglia coniugale. Inoltre, deduce che
l’azione ex art. 244 c.c., è consentita al PM o al curatore speciale su sollecitazione anche
dell’altro “genitore”, come previsto dal comma 6 del citato articolo, e l'”altro genitore” può
anche non essere il marito, poiché se il legislatore avesse voluto fare riferimento a
quest’ultimo lo avrebbe esplicitato, come nel comma 2 dello stesso articolo. Richiama l’art. 29
Cost. e precisa che, dopo la riforma del 2013, non è più prospettabile la contrapposizione tra
azioni di stato legittimo e azioni di stato riferite alla filiazione naturale. Ribadisce che nessuno
può reclamare uno stato di figlio contrario a quello attribuito con l’atto di nascita e il conforme
possesso di stato, se prima non l’abbia rimosso attraverso l’azione di contestazione (art. 239
c.c.) esperibile ex art. 240 c.c., negli stessi casi di cui all’art. 239, comma 1, ovvero,
trattandosi di figlio riconosciuto, attraverso l’impugnativa del riconoscimento per difetto di
veridicità ex art. 263 c.c.. Rimarca, infine, che il riconoscimento non veridico configura la
fattispecie di reato di cui all’art. 567 c.p. e il difetto di veridicità sussiste anche quando la
madre del figlio nato da relazione adulterina dichiari nell’atto di nascita di averlo concepito
con il proprio marito.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, che il
Collegio condivide e intende ribadire, la paternità e maternità possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (art. 269 c.c., comma 1), non anche in
contrasto con un differente stato (nel caso di specie di figlio legittimo, ossia nato dal
matrimonio) in cui la persona si trova (art. 253 c.c.).
Ne consegue che la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all’accoglimento della domanda
di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre
biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con
accertamento efficace erga omnes. In altri termini, la domanda di riconoscimento di paternità
proposta da colui che assume di essere il padre biologico non può avere ingresso, se l’azione
di disconoscimento non è stata proposta, oppure non può avere accoglimento, in ipotesi di
contemporanea pendenza del giudizio di disconoscimento, sino a quando la presunzione
legale di legittimità della filiazione ex art. 232 c.c., non sia venuta meno con il vittorioso
esperimento dell’azione di disconoscimento (Cass. n. 1784/2012 e Cass. n. 17392/2018
citata).
Inoltre, questa Corte ha chiarito che colui che si afferma padre biologico del figlio nato dal
matrimonio, pur non essendo legittimato a proporre in via autonoma azione di
disconoscimento di paternità (Cass. n. 4033/1995) e neppure potendo intervenire e
partecipare a quel giudizio o proporre impugnazione di terzo (Cass. n. 6985/2018), se il
minore è infraquattordicenne, può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale
affinché promuova l’azione di disconoscimento, e ciò interpretando la locuzione dell’art. 244
c.c., u.c. (“altro genitore”) come riferita non solo alla madre, ma anche al padre biologico (così
Cass. n. 4020/2017).
Dunque, in questi ben delimitati confini, al padre biologico è attribuito uno strumento
sollecitatorio dell’azione di disconoscimento, ferme restando all’evidenza, per quanto già si è
detto, da un lato, l’assenza di legittimazione autonoma del padre biologico a proporre
quell’azione e, dall’altro, la rimessione all’esclusiva valutazione del giudice dell’interesse del
minore al promovimento della stessa azione.
2.2. Ciò posto, la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi di diritto, richiamando
correttamente, nel ragionamento decisorio, i passaggi argomentativi di cui si è detto.
Il ricorrente, che non censura specificamente la qualificazione, effettuata dalla Corte di merito,
dell’azione da egli proposta come, in principalità, di accertamento della paternità naturale e
neppure deduce che sia pendente il giudizio di disconoscimento, incentra il presupposto
fondante della doglianza sull’assunto secondo cui l’art. 263 c.c., debba intendersi riferito
anche al “concepito nato fuori dal matrimonio di uno di essi” e pertanto debba applicarsi
anche alla famiglia coniugale.
Detta interpretazione è però del tutto priva di pregio, poiché si pone in evidente ed insanabile
contrasto con le chiare previsioni di cui all’art. 269 c.c., comma 1 e art. 253 c.c., per quanto si
è infra precisato, nonché con il principio di diritto secondo il quale non è consentito
l’accertamento in via incidentale di una questione di stato dal nostro ordinamento giuridico,
ostandovi – nel quadro normativo attuale – art. 3 c.p.p. e D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 8
(Cass. n. 3934/2012). Sotto quest’ultimo profilo si osserva che, ove fosse accolta la
prospettazione del ricorrente, si determinerebbe, infatti, in violazione del suddetto principio di
diritto, un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone
assenza di filiazione legittima tra V.V. e C., peraltro su iniziativa di un soggetto (padre
biologico) non legittimato a proporre l’azione di disconoscimento della paternità, ai sensi
dell’art. 244 c.c.. Questa Corte, con la citata pronuncia Cass. n. 3934/2012, ha chiarito che
“già Cass. 1515/1966 (seguita da Cass. 1615/1969, resa a sezioni unite, e Cass. 220/1980;
cfr. anche Cass. 194/1985) ebbe occasione di precisare che nel nostro sistema legislativo,
come si deduceva dagli artt. 806 e 819 c.p.c., art. 19 c.p.p., artt. 28 e 30 del T.U. delle leggi
sul Consiglio di Stato e artt. 3 e 5 del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative,
deve escludersi la possibilità di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di
stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale di diversa natura. Tali
considerazioni sono valide tuttora pur nel mutato quadro normativo, richiamandosi, in luogo
degli abrogati codice di procedura penale del 1930 e testi unici delle leggi sul Consiglio di
Stato e sulle giunte provinciali amministrative, l’art. 3 c.p.p., attualmente in vigore, e il D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104, art. 8” (così Cass. 3934/2012 citata, rispetto alla quale non si ravvisa
contrasto con quanto affermato dalla richiamata pronuncia n. 17392/2018, che anzi ribadisce
l’efficacia erga omnes del giudicato sul disconoscimento e tratta del rimedio processuale
necessario per ovviare all’interferenza tra giudizi pendenti proprio sulla premessa di
quell’efficacia erga omnes).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e
le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti,
seguono la soccombenza, dando atto che la costituzione di V.C. e Bu.Si. è avvenuta con
unico atto difensivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art.
13, comma 1-quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità
delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art.
52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti
controricorrenti, consorti V.C. e Bu.Si. e curatore speciale del minore S.A., delle spese del
presente giudizio, liquidate per ciascuna di esse in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro
200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 10 novembre 2021, n. 33005
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA
sul ricorso 17273/2018 proposto da:
A.C., F.P., F.M., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti C. S. e F. R.;
– ricorrenti –
contro
I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. V.P.;
– controricorrente –
e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ
ASSICURAZIONI SPA, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIASAI ASSICURAZIONI
SPA, UNIPOL SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 437/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.
ENRICO SCODITTI;
udito il pubblico ministero Dott. ALESSANDRO PEPE.

Svolgimento del processo
1. S.C., F.M. in proprio e quale genitore di L.A., F.P. in proprio e quale genitore di F.L., F.M., C., F.P.
e E., tutti in proprio e quali eredi di F.L., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore l’ASL (OMISSIS) e I.N. chiedendo il risarcimento del danno per la morte del congiunto F.L.
cagionata da errore medico. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e
chiamando in causa le rispettive società assicuratrici.

2. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, liquidando il danno non patrimoniale
all’attualità nella misura di Euro 30.000,00 in favore del coniuge e di Euro 20.000,00 per ciascuno dei
figli, “…stante il grado e l’intensità del rapporto di parentela sussistente fra il de cuius e gli istanti,
l’età dello stesso, e la mancata deduzione e, ancor più, la mancanza di ulteriori elementi di
valutazione” e considerando per la moglie la circostanza della convivenza, sicchè aveva “più
intensamente vissuto il dolore per la perdita”.

3. Avverso detta sentenza proposero appello sia le società assicuratrici che gli attori.

4. Con sentenza di data 12 maggio 2017 la Corte d’appello di Salerno rigettò gli appelli. Osservò la
corte territoriale, per quanto qui rileva, che gli appellanti, pur avendo invocato l’applicazione delle
tabelle di Milano, ne avevano omessa la produzione e che, quanto alla liquidazione equitativa del
danno, mentre il Tribunale aveva valorizzato il diverso grado ed intensità del rapporto parentale
nonchè l’età del defunto, sottolineando altresì la mancanza di deduzione di ulteriori elementi di
valutazione, gli appellanti non avevano articolato alcuna specifica doglianza idonea a contrastare la
ratio della decisione, nè avevano fornito circostanziate deduzioni in ordine alla natura ed entità dello
sconvolgimento delle abitudini familiari di portata diversa da quella considerata dal primo giudice.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione F.P., S.C., A.C., F.L. e F.M. sulla base di due motivi. Resiste
con controricorso I.N.. E’ stata rimessa la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 380 bis c.p.c.. E’ stata depositata memoria di parte. Anche il pubblico ministero ha presentato
memoria.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, sulla base di Cass. n. 392 del 2018,
nel caso di sentenza di appello pronunciata dopo il 7 giugno 2011 è sufficiente l’invocazione
dell’applicazione della tabella milanese senza obbligo di produzione della stessa.

1.1. Il motivo è fondato. Non si può non muovere nello scrutinio del motivo dal passaggio rilevante
di Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, la quale ha condizionato tutta la giurisprudenza successiva in
materia di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Affinchè il ricorso per cassazione
non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, afferma la pronuncia citata che
non sarà “sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata
dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto
il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle
elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle
milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti”. La successiva
giurisprudenza si è uniformata a tale dictum, affermando che la denuncia in sede di legittimità della
violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano è ammessa esclusivamente ove nel giudizio
di merito la parte abbia prodotto tali tabelle, o almeno ne abbia allegato il contenuto (anche a mezzo
della loro riproduzione negli scritti defensionali conclusionali), al più tardi in grado di appello, ed
abbia posto la questione dell’applicazione dei relativi parametri (Cass. 21 novembre 2017, n. 27562;
7 settembre 2016, n. 17678; 16 giugno 2016, n. 12397; 23 febbraio 2016, n. 3505; 17 febbraio 2016, n.
3015; 13 novembre 2014, n. 24205; 7 novembre 2014, n. 23778).

Deve essere chiarita, proprio alla luce della portata della decisione del 2011, la differenza fra il
proporre l’istanza di applicazione delle tabelle e l’onere di produzione o quanto meno di allegazione
del contenuto delle tabelle medesime negli scritti defenzionali.

1.2. Come illustrato in modo più approfondito nella motivazione di Cass. 21 aprile 2021, n. 10579,
alla quale si rinvia per ogni approfondimento, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale
rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione
equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c.. La conversione della clausola generale in ipotesi
standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all’esigenza di preservazione
dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
Cass. n. 12408 del 2011 ha riconosciuto che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al
criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso
sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l’abbandono.
Attraverso il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico,
la tabella elaborata dall’ufficio giudiziario, per astrazione dalle sentenze di merito monitorate,
definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene
con la tecnica della fattispecie, in funzione dell’uniforme risoluzione delle controversie. L’omessa o
erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ha comportato, secondo l’insegnamento
di questa Corte, l’integrazione della violazione dell’art. 1226 c.c., per la corrispondenza del
precipitato tabellare delle prassi giurisprudenziali, elaborato da quell’ufficio giudiziario, alla
corretta interpretazione della clausola di valutazione equitativa del danno.
Essendo equivalenti alla morfologia della fattispecie legale, le tabelle constano di un elemento
materiale, costituito dalla circostanza fattuale del punto d’invalidità, e di un elemento formale,
rappresentato dal valore monetario. La giurisprudenza di questa Corte richiede che il parametro
delle tabelle sia invocato nei gradi di merito perchè la liquidazione del danno mediante tabella non
corrisponde ad una mera qualificazione ma, avendo la tabella una portata equivalente alla fattispecie
e costituendo essa l’alternativa alla clausola generale di cui all’art. 1226, presuppone che l’elemento
materiale del danno corrispondente al punto di invalidità sia stato dedotto in giudizio, mediante per
l’appunto l’invocazione dell’applicazione delle tabelle. Stante il rimedio alternativo della
concretizzazione giudiziale della clausola generale, la parte attrice, se mira alla liquidazione del
danno mediante tabella, è tenuta a dedurre in giudizio il danno così come standardizzato in forma
di tabella, alla stessa stregua della fattispecie da allegare con la domanda.
Non così per la tabella unica nazionale di cui all’art. 138 cod. assicurazioni, non ancora adottata al
momento della presente decisione. Dal momento della sua adozione, la tabella nazionale sarà
l’esclusiva forma di liquidazione del danno non patrimoniale, senza che la clausola generale dell’art.
1226 possa conservare una valenza residuale. E’ sufficiente quindi per l’attore allegare il danno non
patrimoniale: sarà poi compito del giudice, stavolta in sede puramente qualificatoria, fare
applicazione della tabella unica nazionale.

1.3. Come si è detto, la giurisprudenza di questa Corte richiede non solo che l’applicazione delle
tabelle sia stata invocata nei gradi di merito, ma richiede anche che “nei giudizi svoltisi in luoghi
diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate”, le tabelle siano state
versate in atti, mediante deposito o riproduzione negli scritti difensionali.
Le tabelle non sono una fonte di diritto che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del potere di
qualificazione giuridica dei fatti. Esse tuttavia, quale monitoraggio della giurisprudenza di merito
sul danno non patrimoniale ed estrazione da essa di parametri standard per la relativa liquidazione,
integrano il diritto vivente se acquistano, come nel caso delle tabelle del Tribunale di Milano, la
valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto. Deve considerarsi che,
quando nel 2011 questa Corte enunciò l’esistenza dell’onere di produzione in giudizio, le tabelle
milanesi, pur ampiamente diffuse sul territorio nazionale (ed anche a motivo di ciò da adoperare ai
fini dell’uniforme liquidazione del danno), non erano comunque “comunemente adottate” in tutti gli
uffici giudiziari. Da ciò la necessità di riversarle in atti, ove se ne invocasse l’applicazione. Il decennio
da allora trascorso, che ha consolidato il diritto vivente in termini di utilizzo delle tabelle milanesi
quale parametro di liquidazione del danno non patrimoniale basato sul sistema del punto variabile,
impone di presumere non solo che l’assoluta prevalenza degli uffici giudiziari abbia adottato nella
propria giurisprudenza le tabelle in discorso, ma anche che le tabelle siano facilmente accessibili
mediante i comuni mezzi di comunicazione, ed in primo luogo i mezzi informatici.
Più in generale l’informatica giuridica è ormai mezzo universalmente diffuso per l’accesso alle
tabelle in generale di liquidazione del danno patrimoniale adoperate dagli uffici giudiziari, non solo
quindi quelle milanesi (ad esempio, a parte le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quelle
adottate dal Tribunale di Roma). Può pertanto sul punto concludersi che onere necessario e
sufficiente per la parte è quello dell’istanza di liquidazione del danno patrimoniale non mediante la
clausola generale dell’art. 1226 ma mediante le tabelle. Sarà poi il giudice, sulla base della domanda,
ad applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto.

1.4. Lo scrutinio del motivo non può dirsi esaurito perchè, trattandosi nella specie di danno da
perdita di rapporto parentale, il Collegio intende dare continuità alla citata recente Cass. 21 aprile
2021, n. 10579, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: al fine di garantire non solo
un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a
fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo
una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione
del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto
rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di
parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del
danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale,
come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra
osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il
danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata,
ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per
la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai
requisiti sopra indicati.

1.5. Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato
ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice
di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”;
“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve
essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del
criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione
delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con
la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente
che, nella liquidazione operata dal Tribunale, non vi è stato ancoraggio a parametri obiettivi, da cui
il carattere arbitrario della decisione, e che non è dato comprendere da dove siano emersi i valori
monetari indicati.

1.1 Il motivo è fondato. Nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., la
motivazione non è solo forma dell’atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice
processuale, ma è anche sostanza della decisione, perchè la valutazione equitativa, nella sua
componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. Gli argomenti (così
come quando si bilanciano principi costituzionali) coincidono con la valutazione. Valutare è
argomentare. L’argomentazione è la procedura che mira ad assicurare il più esteso esame delle
circostanze del caso. Una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, è
pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell’art. 1226, perchè ciò che difetta
è non solo la motivazione, ma anche la valutazione.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva dedotto dal grado ed
intensità del rapporto parentale, unitamente alla circostanza dell’età del defunto ed a quella della
convivenza quanto al coniuge, la quantificazione del danno all’attualità nella misura di Euro
30.000,00 in favore del coniuge e di Euro 20.000,00 per ciascuno dei figli. Il punto correttamente
censurato con l’atto di appello, e non colto dal giudice di appello che ha rilevato l’assenza di una
specifica doglianza, è la mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate e gli importi
identificati. Ciò che resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quella resa nel
provvedimento, è il perchè di quei determinati importi, poste in premessa le circostanze evidenziate.
La lacuna motivazionale è sull’inferenza degli importi dai presupposti dati. Sul punto quindi della
quantificazione del danno la motivazione è meramente apparente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di
Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

Atti sistematici e reiterati di violenza fisica e psicologica: maestra condannata per maltrattamenti

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 16 novembre 2021, n. 41745; Pres. Fidelbo, Rel. Cons. Riccio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 30/06/20;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. LORI
Perla, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti civili F.M. e T.M., genitori esercenti la responsabilità sul
minore T.G. che hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di
condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p., pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Vicenza il 1 febbraio 2017 in esito a rito abbreviato, nei confronti di P.G., rideterminava
la pena alla stessa irrogata nella misura di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduceva l’entità del risarcimento in favore
delle costituite parti civili ad Euro 3.500,00 per ciascuna di esse e confermava le ulteriori statuizioni.
La responsabilità dell’imputata, maestra in una scuola per l’infanzia, è stata ritenuta per avere la stessa
maltrattato i propri alunni, di età tra i tre e i cinque anni, in un arco temporale compreso tra il mese
di ottobre 2014 ed il mese di marzo 2016, con atti sistematici e reiterati di violenza fisica e
psicologica, tali da determinare sofferenze pregiudizievoli per il loro equilibrio psicofisico (siccome
risultati essere bersaglio di percosse sulla testa e sulle mani, strattonamenti, trascinamenti per le
orecchie e per i capelli, insulti ed intimidazioni, tra i quali l’odiosa minaccia di dover mangiare le loro
feci se mai si fossero sporcati, sputi in viso).
2. Propone ricorso l’imputata, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti funzionali alla
motivazione, ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma
1, lett. e), con riferimento alla valutazione della prova a carico.
Viene dedotta l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle colleghe dell’imputata, le cui segnalazioni
risultano tardive rispetto al momento di verificazione dei fatti ed amplificano oltre misura gli
atteggiamenti autoritari di lei, siccome espressive del livore nutrito nei confronti dei suoi metodi
educativi e della sua superiore esperienza nonchè suggestionate dai contrasti tra la stessa e il dirigente
scolastico, da poco insediato, che soprattutto le docenti in prova e sottoposte a valutazione, con le
loro false accuse, avevano inteso compiacere.
Nel dettaglio si assume che:
– L.S. rimase ripetutamene assente e per lunghi periodi durante l’anno scolastico 2014/15, perchè
affetta da una lieve forma depressiva;
– S.C. acquisì conoscenza dei fatti solo de relato, per quanto riferitole dalla madre di un alunno;
– C.C. ebbe ad assistere a pochi episodi, sicuramente non consoni al ruolo educativo di un insegnate,
ma non connotati da violenze fisiche, che la stessa ha definito come sintomatici, al più, di abuso di
mezzi di correzione;
– D.P.S. fu spettatrice di due soli episodi di intemperanza verbale della maestra P., la quale aveva
alzato la voce nel redarguire due alunni, e così pure S.M., la quale escluse di avere personalmente
assistito a violenze fisiche;
– Z.M. dichiarò di avere solo sentito l’imputata sgridare i bambini.
La difesa richiama, altresì, le dichiarazioni dei genitori degli alunni che avrebbero direttamente subito
condotte maltrattanti ( D., M., M.), evidenziando come gli stessi non avessero inizialmente registrato
significative anomalie nel comportamento dei bambini, salvo poi mutare versione; rappresenta che,
nella informativa riepilogativa redatta dai Carabinieri che procedettero alle riprese audiovisive, si
dava atto del comportamento autoritario della imputata, siccome connotato da reazioni eccessive ed
inopportune nei confronti dei bambini più vivaci, per certo confliggenti con il codice deontologico di
una educatrice, al tempo stesso ponendosi tuttavia in risalto come tale modalità relazionale fosse
sostenuta da animus corrigendi, e come, nondimeno, ella riuscisse ad esercitare sui piccoli affidati
alle sue cure un forte ascendente.
Si evidenzia, da ultimo, come la dirigente scolastica P.M. avesse avviato un procedimento disciplinare
nei confronti di P.G., concluso con l’archiviazione all’esito dell’audizione della interessata e
dell’acquisizione delle dichiarazioni (scritte) di tre genitori su quattro, tutte a lei favorevoli.
2.2. Violazione di legge, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti.
Difetterebbe, nella specie, il requisito di abitualità previsto dalla norma incriminatrice, atteso il
carattere sporadico delle condotte, e non vi sarebbe prova che esse abbiano causato sofferenze fisiche
o indotto un reale disagio psichico nelle persone offese.
In subordine, si sostiene che la condotta della imputata debba essere riqualificata nel reato di abuso
di mezzi di correzione, in quanto i comportamenti tenuti, espressivi di uno stile educativo poco
consono, ma indotto dalle difficoltà di “gestione” di alunni molto vivaci, sarebbero comunque scevri
da vessatorietà e sorretti dalla sola finalità educativa.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Le censure sulla inattendibilità delle fonti dichiarative, talora prospettate in forma di travisamento
della prova, reiterano pedissequamente quelle dell’atto di appello, senza rapportarsi ai passaggi
argomentativi della sentenza della Corte territoriale, che aveva dato ad esse puntuale riscontro.
Sminuendo la portata offensiva dei singoli gesti, ovvero le dichiarazioni di testimoni che non hanno
assistito direttamente a comportamenti vessatori, ovvero hanno registrato ben poche espressioni di
intemperanza da parte della imputata, la difesa sviluppa censure in fatto, che non si confrontano con
la condanna ed indebitamente parcellizzano le risultanze istruttorie.
Al riguardo, occorre premettere che il vizio di nullità della sentenza, rilevante in questa Sede, non
può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la
pronuncia un tutto coerente ed organico, in cui ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la
ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato
fatto richiamo, sia pure implicito. (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Nè sono
ammissibili, innanzi a questa Corte, doglianze che sollecitino un diverso apprezzamento delle prove
o una differente comparazione dei significati dalle stesse traibili (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,
Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 7, n. 12406
del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948).
Nel caso in esame, la lettura coordinata dei diversi elementi dimostrativi, come argomentata dalla
Corte di merito, convalida, senza distonie logiche, l’ipotesi accusatoria.
In particolare, in uno alle fonti dichiarative, vi sono le registrazioni audiovisive ritraenti l’aula della
maestra, per una finestra temporale più limitata (circa un mese), ma comunque significativa, a
restituire gesti violenti e gratuite vessazioni (trascinamento dei bambini per le orecchie e per i capelli,
calci, percosse), non quotidiani, ma che si reiteravano con cadenza costante nelle classi monitorate.
La motivazione con cui si giustificano le ragioni dell’iniziale, mancato rilevamento di criticità da parte
dei genitori degli alunni, nel comportamento della maestra, non appare illogica, nè contraddittoria.
Al contrario, gli assunti difensivi sulla scarsa attendibilità delle altre docenti, siccome mosse dal solo
intento di assecondare l’impostazione colpevolista della dirigente, ovvero da un marcato livore verso
la più autorevole e temuta maestra P., costituiscono un puro enunciato difensivo.
Mancano, dunque, i presupposti per ritenere il prospettato travisamento della prova nei casi di duplice
statuizione conforme di responsabilità, avuto riguardo al consolidato principio di diritto per il quale
tale vizio ricorre solo nelle ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero
quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze
probatorie acquisite, ma in forma di così macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini
inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di
merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del
03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). Al riguardo, giova ribadire che il vizio motivazionale deducibile
innanzi a questa Corte deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti
del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile e determinativo di nullità solo se
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la
motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il
limite del devolutum e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n.
48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
L’abitualità della condotta maltrattante della imputata è rivelata dalla serialità o reiterazione dei suoi
comportamenti, puntualmente ricostruiti nelle sentenze di merito e protrattisi per un intero anno
scolastico ed oltre, stando ai contributi dichiarativi acquisiti; abitualità che qui certamente ricorre in
uno alla volontà sopraffattrice, quale elemento intenzionale che affascia e cementa i singoli episodi,
evincibile dalla orgogliosa affermazione della stessa ricorrente riferita dalle colleghe che hanno
segnalato le sue intemperanze – di seguitare nel proprio collaudato stile “educativo”, siccome assai
efficace e premiante in termini di disciplina della classe.
La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione del principio, ampiamente sedimentato, ed
al quale va data continuità, per cui il paradigma delineato dall’art. 572 c.p., esige il compimento di
una sequenza di fatti, per lo più commissivi, ma anche di natura omissiva, i quali isolatamente
considerati possono anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica), ovvero non
perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi), o procedibili solo a querela, ma che acquistano
rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; sicchè può affermarsi che la condotta
si perfeziona allorchè si realizza un minimum di tali condotte, collegate da un nesso di abitualità (Sez.
6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200; Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148). E
non è necessario che tali atti, delittuosi o meno, vengano posti in essere per un tempo prolungato,
essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione anche se perimetrata entro un limitato contesto
temporale; mentre non rileva in senso ostativo alla configurabilità del reato, proprio in ragione della
sua natura abituale, che durante tale periodo siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di
cosiddetta “normalità” e anche di intesa con il soggetto passivo (in tal senso, con riferimento ad una
fattispecie in cui la condotta era stata attuata nel corso di soli tre mesi di convivenza con la vittima,
frammezzata da periodi di quiete, v. Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452).
3. Di contro, non ha fondamento la invocata riqualificazione, avanzata dalla difesa in linea gradata,
della condotta accertata nel reato previsto dall’art. 571 c.p.
Essa è contrastata da un indirizzo anch’esso assestato, che il Collegio condivide e ritiene
convintamente di ribadire.
Si è osservato, al riguardo, che l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e
quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute
dall’agente, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è in nessun caso
consentito.
In alcuni arresti, specificamente riferiti ad insegnanti di piccoli allievi, si è puntualizzato che il reato
di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti
correttivi, che però in via ordinaria devono essere consentiti, individuabili, in via esemplificativa,
nella esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nella imposizione come obbligo di
condotte riparatorie o nel ricorso assai mortificante a forme di rimprovero non riservate (Sez. 6, n.
11777 del 21/01/2020, P., Rv. 278744; Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, B.P., Rv. 275701).
Nulla di paragonabile a quanto accertato nel caso in scrutinio.
L’assunto difensivo secondo il quale le condotte della ricorrente sarebbero state ispirate da finalità
puramente educative non merita, poi, alcuna considerazione. I comportamenti della imputata
costituiscono, anzi, l’antitesi di un corretto metodo educativo, il quale presuppone che l’insegnante
crei, o si adoperi per creare, condizioni favorevoli all’apprendimento ed all’armonico sviluppo psico-
fisico dei soggetti che sono affidati alle sue cure. D’altro canto sono intuibili, e non abbisognano di
particolare dimostrazione, gli effetti imitativi che possono derivare, soprattutto nei bambini in
tenerissima età, da agiti sistematicamente aggressivi, e ciò anche a prescindere dal rilievo che la
violenza sia da essi solo percepita e non anche subita; come non richiedono dimostrazione, alla
stregua di una massima di esperienza consolidata, le negative ripercussioni che hanno sul processo di
sviluppo della personalità dell’individuo e sulla costruzione delle relazioni interpersonali future le
esperienze vessatorie ed umilianti che si collocano nella infanzia.
Insostenibile, infine, è il rilievo che, nell’accudimento di bambini, specie così piccoli, i comportamenti
violenti del docente possono essere scriminati da stanchezza e tensione legate alla difficile tenuta di
una classe vivace.
4. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

In assenza della prova dello svolgimento da parte del marito di attività lavorativa “in nero” niente assegno per la moglie

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 novembre 2021, n. 31836; Pres. Genovese, Rel. Cons. Lamorgese
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26165/2017 proposto da:
C.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato M. A. L., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ch.Fr., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato
N. E.a, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato M. A., giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1840/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Cons. Dott.
LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame di C.S.
avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Prato che aveva rigettato la sua domanda di condannare
Ch.Fr., dal quale era divorziata, a corrisponderle un assegno di mantenimento.
Ad avviso della Corte, non sussistevano i presupposti, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6,
per il riconoscimento dell’assegno, avuto riguardo sia al criterio del difetto di indipendenza economica
del coniuge richiedente sia a quello della conservazione tendenziale del tenore di vita matrimoniale,
essendo entrambe le parti titolari delle abitazioni in cui vivevano e di redditi da lavoro per importi di
minima differenza, non essendovi prova, neppure indiziaria, dello svolgimento da parte del Ch. di
attività lavorativa “in nero”.
La C. propone ricorso per cassazione, resistito dal Ch..
Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale è
infondata. La procura della C. è stata apposta a margine del ricorso e in essa è chiaro il riferimento
alla sentenza impugnata, essendo evincibile dal relativo testo la positiva volontà del conferente di
adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma – come
nella specie – materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando,
in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali, come deve ritenersi sia l’erronea apposizione della
data (anteriore a quella della sentenza) della certificazione della firma della ricorrente da parte del
difensore.
Con un unico motivo complesso, che denuncia violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. e L. n. 898
del 1970, art. 5, comma 6 e omesso esame di fatti decisivi, la ricorrente articola diverse censure,
concernenti il disconoscimento della rilevanza della sperequazione reddituale e patrimoniale tra le
parti, l’avere accertato i redditi degli ex coniugi con riferimento al momento risalente nel tempo della
separazione, l’avere trascurato elementi probatori significativi che dimostravano le ampie
disponibilità finanziarie del Ch. derivanti dallo svolgimento di attività “in nero”, nonchè l’onere
gravante sulla C. per il pagamento del mutuo acceso per l’acquisto della sua casa.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto svolti
dai giudici di merito, i quali, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, hanno accertato la
indipendenza economica della C., in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale si
deve tenere conto, in via principale, della funzione assistenziale dell’assegno divorzile, ai fini
dell’attribuzione dello stesso (cfr. Cass., sez. I, n. 21234 del 2019, n. 11504 del 2017).
Priva di specificità è la questione della mancata considerazione dell’onere gravante sulla C. di
restituzione di somme relative a un mutuo, non precisandosi se e quando la relativa doglianza sia stata
introdotta nel giudizio di merito, nè in che termini la circostanza sia stata non contestata dal Ch.. E’
noto che l’accertamento della non contestazione nel processo è riservato al giudice di merito, la cui
valutazione rientra nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte
ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 27490 del 2019), cioè nei
ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
All’esito di una analitica verifica delle condizioni reddituali delle parti, i giudici di merito hanno
confutato i singoli elementi probatori valorizzati dalla stessa C. come indicativi dei maggiori redditi
del Ch. (l’acquisto di un’autovettura, l’incarico conferito ad un investigatore privato, l’iscrizione alla
Camera di commercio di Prato, ecc.), fermo restando che non è la mera differenza reddituale tra le
parti – che, nella specie, è minima – nè l’entità dei loro redditi a giustificare, di per sè, l’attribuzione
dell’assegno in proporzione alle sostanze dell’altro coniuge (cfr. Cass. n. 21234 del 2019 cit.). Nè
sussistono le particolari condizioni che impongono di compensare uno dei coniugi per il particolare
contributo (che dimostri in concreto di avere) dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro
coniuge durante la vita matrimoniale (cfr. Cass., SU, n. 18287 del 2018).
La doglianza riguardante il mancato espletamento di indagini tramite la polizia tributaria è, infine,
inammissibile, alla luce del principio secondo cui il giudice del merito, ove ritenga “aliunde”
raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno
di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima
disposto accertamenti d’ufficio tramite la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso
di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi rientra nella sua
discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purchè sia
riscontrabile anche per implicito una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati
istruttori acquisiti (cfr. Cass. n. 8744 del 2019, n. 23263 del 2016).
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro
2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi
del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art.
1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove
dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

L’obbligo di diligenza impone all’avvocato di assolvere sin dall’atto del conferimento del mandato al dovere di informazione del cliente

Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord., 17 novembre 2021, n. 34993 – Pres. Lombardo, Cons. Rel. Scarpa
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17769-2020 proposto da:
P.R., rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO PULCINI;
– ricorrente –
contro
D.L.A.M., D.L.G., D.L.M., rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE CAPOBIANCO;
– controricorrenti –
e contro
D.L.M., D.L.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere
SCARPA ANTONIO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’avvocato P.R. propone ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1190/20120 della
Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 27 marzo 2020.
Resistono con controricorso D.L.A.M., D.L.G. e D.L.M..

2. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 23 gennaio 2015,
accogliendo il gravame proposto da D.L.A.M., D.L.G. e D.L.M., ha condannato l’avvocato P.R. al
risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale nell’importo di complessivi Euro 31.841,25
oltre interessi e rivalutazione. La domanda risarcitoria era stata proposta in via riconvenzionale da
D.L.A.M., D.L.G. e D.L.M. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per crediti professionali
intimato dall’avvocato P.. La pretesa di risarcimento era correlata alle spese di soccombenza subite
dai signori D.L., assistiti dall’avvocato P., in un giudizio civile intrapreso nei confronti della Bartolini
Casa s.r.l. a seguito del decesso del loro congiunto D.L.R., avvenuto per intossicazione da ossido di
carbonio sprigionato da una stufa prodotta dalla indicata società. L’inadempimento dell’avvocato P.
è stato ravvisato nella mancata informazione ai propri clienti dell’esito delle indagini penali e della
consulenza tecnica ivi espletata, che avevano escluso la responsabilità della Bartolini Casa s.r.l. per
il cattivo funzionamento della stufa, attribuendo la causa dell’evento letale allo stesso defunto
D.L.R., il quale aveva inserito una moneta nel dispositivo di sicurezza dell’utensile per evitare che
andasse in blocco. Le conclusioni del procedimento penale, a dire della Corte d’appello, avrebbero
dovuto indurre il legale ad avvisare i propri clienti delle scarse probabilità di accoglimento della
loro domanda verso la Bartolini Casa s.r.l.
L’unico motivo di ricorso dell’avvocato P.R. allega che non è stata considerata dalla Corte d’appello
di Napoli la sentenza n. 465/2011 del Tribunale di Brescia, nella quale l’uso della moneta per bloccare
il meccanismo di spegnimento veniva descritta come una ipotesi dei periti del PM, non essendo stata
più reperita la stufa utilizzata da D.L.R.. Il ricorrente sostiene altresì che i signori D.L. erano stati da
lui informati della archiviazione avvenuta già in data 20 dicembre 2001, essendo poi stato il giudizio
risarcitorio intrapreso soltanto il 10 gennaio 2003 ed avendo i clienti non di meno insistito per
promuovere la causa civile.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma
1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.

5. Il ricorso è inammissibile. La censura svolta da pagina 6 a pagina 8 non risulta delimitata da
motivo munito di autonoma rubrica, in maniera da assumere una funzione identificativa
condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal
codice di rito. Sotto questo profilo, il motivo non possiede i caratteri della tassatività e della
specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, risolvendosi in una critica generica della sentenza
impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto tra loro confusi e inestricabilmente
combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art. 360 c.p.c. Il ricorso
auspica dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla
Corte d’appello.
Peraltro, ove si volesse riferire la doglianza al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da
evidenziare che questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del
2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato
un esito diverso della controversia. Il ricorrente, viceversa, espone il mancato esame di alcuni
passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale di Brescia, quanto alla causa del
malfunzionamento della stufa, il quale comunque non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo, visto che i fatti storici, rilevanti in causa, sono stati tutti comunque presi in
considerazione dalla Corte d’appello.
Nè il ricorrente, secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, indica in quali atti dei
pregressi gradi di merito avesse provveduto tempestivamente (e dunque nel rispetto delle
preclusioni assertive di primo grado e dell’onere di riproposizione delle questioni in appello) ad
allegare i relativi specifici passaggi argomentativi della sentenza n. 465/2011 del Tribunale di Brescia.
Il motivo di ricorso non supera nemmeno lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. Sez. U,
21/03/2017, n. 7155). La Corte di appello di Napoli ha deciso la questione di diritto in modo conforme
alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nell’adempimento dell’incarico professionale
conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176
c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del
mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione,
dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le
questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o
comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in
suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente
sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta,
insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie
all’esercizio dello “jus postulandi”, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente
deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione
da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un
processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n.
14597).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare ai
controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le
spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro
200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di
cassazione, il 8 luglio 2021.

Gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 09 novembre 2021, n. 32661; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Acierno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15092/2020 proposto da:
T.M., K.I., elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato P. G., che li rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.M.R., nella qualità di tutore del minore A.I.T., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato R. F. E., giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
– intimato –
avverso la sentenza n. 52/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 05/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2021 dal cons. ACIERNO
MARIA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di adottabilità del Tribunale per i
minorenni in relazione ad un minore straniero nato nel (OMISSIS) da una cittadina della Sierra Leone,
arrivata in Italia, in stato avanzato di gravidanza, dopo essere fuggita dal suo paese con il compagno,
trattenuto in Libia. Il parto è avvenuto in Italia e dopo la nascita del minore, il neonato e la madre
sono stati collocati in comunità. La Corte d’Appello ed, in precedenza il Tribunale per i minorenni
hanno posto a base della loro valutazioni negative e del conseguente accertamento della condizione
di abbandono le seguenti vicende successivamente occorse. In primo luogo i rapporti della madre con
gli operatori sono stati descritti come difficili e caratterizzati da un comportamento non collaborativo
ed “ostile” sia all’arrivo che nei primi mesi di permanenza in comunità; in secondo luogo è stato dato
rilievo cruciale al tentativo di allontanamento dalla comunità con il figlio dopo circa sei mesi dalla
nascita per raggiungere il padre, intanto accolto a Brescia. In terzo luogo è stato evidenziato il
successivo “disinteresse” verso il minore, dall’arrivo in Francia unitamente al compagno o marito fino
alla partecipazione al giudizio italiano di adottabilità. Il Tribunale per i minorenni ha sottolineato ed
il giudizio è stato interamente condiviso dalla Corte d’Appello che la ricorrente non ha mostrato
capacità genitoriali, ha rifiutato il sostegno offertole, ha avuto condotta gravemente lesiva degli
interessi del minore, esponendolo a pericolo, portandolo via dal centro senza consenso della struttura,
cui è seguito l’allontanamento dalla struttura e la mancata richiesta di contatto ed incontro con il
minore per molti mesi senza neanche chiedere notizie. Le condotte stigmatizzate dagli operatori e dal
giudice di merito hanno avuto le seguenti scansioni temporali. Tra la nascita del minore ((OMISSIS))
e l’allontanamento della madre dalla comunità sono trascorsi meno di sei mesi (7/7/2017). Il primo
marzo 2018 la ricorrente ha richiesto notizie al Tribunale per i minorenni che aveva aperto la
procedura di adottabilità. In questo lasso di tempo la ricorrente si è trasferita in Francia con il marito
ed entrambi hanno ottenuto la protezione sussidiaria, così da poter circolare nei paesi UE. 1.1.
L’osservazione specifica dei servizi territoriali sulla ricorrente si è, infine, concentrata nel periodo di
tempo che è intercorso dalla nascita del minore ai sei mesi di vita dello stesso. La ricorrente è stata
successivamente allontanata dalla comunità pur conoscendo la sua condizione di estrema indigenza
e di mancanza di un luogo dove vivere logisticamente vicino al minore.
1.2 La Corte d’Appello ha sottolineato anche il comportamento “reticente, oppositivo e scarsamente
tutelante verso il figlio”; ha evidenziato che la stessa ha dimostrato interesse prevalente nel
ricongiungersi al compagno in Francia senza cogliere l’opportunità offerta dalla comunità (fino
all’allontanamento coattivo dalla stessa) in funzione dell’interesse del figlio minore. Ha preferito
andare in Francia ed ha cosi abbandonato “deliberatamente” il figlio minore. Attualmente, aggiunge
la Corte d’Appello vive in Francia in modo da “disinteressarsi assolutamente del figlio di due anni”.
1.3 L’inidoneità non ha dunque carattere transitorio ma stabile in quanto fondato sulla pluralità e
reiterazione di comportamenti evidenziati. Il minore è sereno e felice nella famiglia affidataria.
1.4 La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio di I.K. anche se la
documentazione a sostegno della sua dichiarata paternità non è stata ritenuta fondata su alcuna prova
“certa e documentale” valida. Peraltro la sua condotta complessiva è stata abbandonica fin dalla
gestazione, al parto ed ai primi “delicati anni di vita del minore”.
1.5 Nel giudizio d’appello l’appellante e l’interveniente sono stati sentiti ma non viene precisato nella
motivazione della pronuncia impugnata quali dichiarazioni abbiano reso.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione M.T. e I.K., affidato a quattro
motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso l’avv. D.M.R., tutore del minore.
3. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 11 e 12, per
la mancata contestazione dello stato di abbandono ai genitori e art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia
sul motivo d’appello relativo a tale omissione nonchè sulla mancata audizione della madre; la
violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., per aver omesso di esaminare il motivo di appello che aveva
censurato la mancata audizione in primo grado della madre e del padre del minore; dell’art. 102 c.p.c.,
per mancata integrazione del contraddittorio con il padre; art. 354 c.p.c., per non essere stata dispost4
la rimessione in primo grado per provvedere all’incombente.
3.1 Il primo profilo di censura è stato così illustrato: in un primo tempo il Tribunale aveva disposto
che si procedesse alla contestazione dello stato di abbandono della madre con rogatoria ma,
successivamente, alla luce delle difficoltà procedurali emerse anche a causa della non agevole
corrispondenza con il Consolato e la indicazione di diversa autorità per la rogatoria, il Tribunale aveva
invece espresso un giudizio di superfluità processuale dell’audizione a fini (anche) di contestazione
dell’abbandono, ritenendo che la stessa aveva svolto compiutamente le proprie difese mediante
l’assistenza legale avendo espresso la volontà di opporsi all’adozione e avendo dichiarato la propria
disponibilità a rientrare in Italia per sottoporsi ai percorsi della genitorialità.
3.2 In relazione al vizio di omessa pronuncia la parte ricorrente ha evidenziato di aver svolto con il
terzo motivo di ricorso in appello (pag. 18-20 atto di appello) una puntuale contestazione relativa alla
violazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, ritenendo l’adempimento previsto dalla norma non
eludibile ma la Corte d’Appello non aveva affrontato questo motivo, verosimilmente perchè superato
dall’audizione delle parti in appello. Al contrario l’incombente doveva essere svolto in primo grado al
fine di verificare in concreto le condizioni dell’abbandono in relazione alla madre del minore mai
ascoltata specificamente prima del giudizio ed impedita a presentarsi all’udienza finchè non in
possesso del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non potendo in attesa del
riconoscimento del suo diritto, ad uscire dal paese che deve esaminare la domanda (la Francia). La
comparizione personale dei genitori, nei giudizi volti alla dichiarazione di adottabilità non è
surrogabile.
3.3 In relazione alla mancata integrazione del contraddittorio con I.K. in primo grado, si è evidenziato
che si trattava di parte necessaria; che il Tribunale era a conoscenza della sua esistenza fin dal marzo
2018 cioè da quando entrambe le parti facevano pervenire una lettera con il dichiarato intento di
volersi ricongiungere con il figlio minore con allegazione del certificato di matrimonio contratto in
Sierra Leone. I dubbi sulla sua formale legalità avrebbero dovuto ulteriormente indurre
all’integrazione del contraddittorio ed all’audizione della parte anche al fine di verificare l’esigenza di
approfondire l’istruzione probatoria sulla sua paternità.
3.4 In ordine logico si deve affrontare in primo luogo il vizio di omessa pronuncia. Effettivamente
non risulta affrontato il motivo d’appello relativo all’omessa integrazione, in primo grado, del
contraddittorio nei confronti del soggetto che si è espressamente dichiarato padre del minore. Deve,
tuttavia, ritenersi implicitamente assorbita la censura dal positivo giudizio di ammissibilità
dell’intervento di I.K. nel giudizio di secondo grado.
3.5 E’ necessario, pertanto, esaminare il fondo delle censure articolate nel primo motivo, da ritenersi
non assimilabili in un’unica questione, non essendo sovrapponibili le posizioni processuali degli
attuali ricorrenti nei procedimenti di merito.
Nel giudizio di primo grado si è costituita la madre della minore e non è stata autorizzata la
partecipazione al giudizio di I.K. essendo stato affermato che non vi erano parenti entro il quarto
grado cui poter affidare il minore L. n. 184 del 1983, ex art. 10, comma 2.
E’ stata, inoltre, ritenuta “superflua” l’audizione della madre alla luce delle risultanze istruttorie.
3.6 Il primo motivo di ricorso intercetta, di conseguenza, un triplice ordine di quesiti. Il primo riguarda
gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione
di adottabilità e, più specificamente, la sanabilità dell’omissione con l’esecuzione dell’incombente nel
grado successivo. Il secondo la necessità di procedere ad un’indagine effettiva, nel primo grado di
giudizio, in relazione all’esistenza di genitori o parenti entro il quarto grado, in particolare, quando vi
sia chi rivendica la qualità di genitore biologico. Il terzo la necessità di disporre comunque
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di chi si dichiari padre del minore, ove vi siano indizi
fattuali rilevanti, al fine di disporne l’audizione anche al fine di accertarne la genitorialità ove
necessario, mediante i poteri istruttori officiosi di cui dispone il Tribunale per i minorenni. Anche per
quest’ultimo quesito si pone il tema della sanabilità del difetto d’integrazione del contraddittorio
mediante la dichiarazione di ammissibilità del suo intervento in appellante.
3.7 In ordine al primo quesito è necessario riprodurre la L. n. 184 del 1983, art. 12, primi tre commi:
“Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto
grado indicati nell’articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e
ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro
comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni
che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro
residenza.
In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice
delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti
prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del
minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del
giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l’incarico di operare al fine di più
validi rapporti tra il minore e la famiglia.” Al tribunale per i minorenni si impone l’esecuzione
preventiva d’indagini sulla famiglia di origine al fine di procedere alla completa attivazione del
contraddittorio “necessario” con i genitori e con i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto
rapporti significativi con il minore. Quest’ultima condizione può essere oggetto di valutazione
preventiva soltanto ove sia stata concretamente possibile l’attivazione e lo sviluppo dei rapporti
“significativi” con il minore, dovendosi altrimenti verificarne l’effettività attraverso la comparizione
e l’audizione.
3.8 Per quanto riguarda i genitori la comparizione effettiva e la loro audizione costituisce un segmento
ineludibile del procedimento di primo grado perchè diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di
criticità nell’esercizio della genitorialità che hanno condotto all’avvio di un procedimento che può
concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l’interlocuzione
e la difesa personale della parte al riguardo oltre che ad avere un quadro più completo delle ragioni
dei comportamenti che hanno determinato l’allarme degli organi della procedura e dei servizi
territoriali.
Deve, pertanto, escludersene la sanabilità con l’esecuzione dell’incombente in secondo grado proprio
per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del
legame con la sua famiglia di origine. L’elemento del tempo non può, di conseguenza essere valutato
soltanto in relazione alla fase di sviluppo psico fisico del minore oggetto di accertamento, ed alle sue
esigenze di stabilità affettiva e relazionale ma deve tenere conto quanto meno con pari rilievo
dell’irreparabilità del pregiudizio per la perdita anche transeunte della relazione genitore figlio che
colpisce entrambi gli attori della relazione filiale, ponendosi in netto contrasto con la L. n. 184 del
1983, art. 1.
3.9 Con riferimento al caso di specie, il giudizio di primo grado è iniziato poco tempo (qualche mese)
dopo il collocamento del minore presso la famiglia affidataria (13 dicembre 2017) e si è concluso con
deposito della pronuncia il 4 febbraio 2019. Il procedimento d’appello si è concluso nel maggio del
2020 (comunicazione telematica della sentenza impugnata alla parte: 5 maggio 2020). La ricorrente
è stata sentita il 4 ottobre 2019 (pag. 20 ricorso) a quasi due anni dall’inizio del collocamento del
minore presso la famiglia affidataria e dopo più di due anni dall’allontanamento dalla comunità e dalla
mancanza di rapporti con il minore. La scansione dei tempi pone efficacemente in luce come la
dilazione temporale dell’audizione sia stata, anche in concreto, profondamente lesiva del diritto di
difesa della ricorrente, non essendo stata messa in condizione di spiegare le ragioni reali del suo
allontanamento, del suo trasferimento in Francia, della raggiunta condizione di stabilità familiare
grazia al permesso di soggiorno e di esprimere la propria ferma volontà di assumere la responsabilità
genitoriale nei confronti del figlio minore. Deve, aggiungersi, che degli esiti dell’audizione in appello
non vi è traccia nella giustificazione argomentativa della conferma dell’adottabilità, tutta
esclusivamente centrata sulla valutazione delle condotte della ricorrente ante giudizio di primo grado.
3.10 In conclusione la comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed
improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto
all’accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari
dell’integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione
effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all’invalidità dell’intero giudizio. La
Corte d’Appello non ha fatto buon governo di questi principi, ritenendo superflua l’audizione della
ricorrente in primo grado, nonostante la piena disponibilità della parte a porvi esecuzione e
l’insussistenza delle condizioni indicate nella L. n. 184 del 1983, artt. 11. La necessità dell’audizione
è stata, peraltro, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15369 del 2015;
relativa all’obbligo di audizione in appello ma in relazione ad una fattispecie in cui i genitori non si
erano costituiti in primo grado; 7959 del 2010 su obbligatorietà audizione in primo grado sanzionata
L. n. 184 del 1983, ex art. 15, lett. a)).
4. Il secondo quesito riguarda la posizione processuale di I.K. che fin dal primo grado di giudizio si
è dichiarato padre del minore, (entrambe le parti hanno inviato lettera specificamente diretta ad
ottenere il ricongiungimento con il minore prima del procedimento davanti al Tribunale per i
minorenni). La ricorrente ha fornito al riguardo certificazione relativa al matrimonio contratto in
Sierra Leone e in appello è stato prodotto documento attestante il riconoscimento del figlio effettuato
in Francia.
4.1 Ritiene il Collegio, che la L. n. 184 del 1983, art. 10 comma 1 e 2, ed art. 11, comma 1, impongono
al Tribunale di eseguire preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare di riferimento del
minore che riguardi i genitori e i parenti entro il quarto grado. Le due norme che si riproducono
devono essere lette in modo coordinato: art. 10, comma 1 e 2: “1. Il presidente del tribunale per i
minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’art. 9, comma 2, provvede
all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone
immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più
approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha
vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore
di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie
e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
Art. 11, comma 1: “Quando dalle indagini previste nell’articolo precedente risultano deceduti i
genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita,
salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni
decide nell’esclusivo interesse del minore”.
4.2 La cruciale rilevanza di queste indagini e la gravità del mancato adempimento si coglie in primo
luogo proprio in funzione dell’obbligo di integrazione del contraddittorio e di comparizione delle parti
contenuto nel successivo art. 12 ed ha ad oggetto preliminare, ove ve ne sia l’esigenza, come avvenuto
nella specie, proprio la verifica della genitorialità. Se per uno dei due genitori non vi sia una palese
ed indiscussa prova della discendenza biologica ma, tuttavia, esistano indizi fattuali non trascurabili,
(nella specie la lettera inviata al Tribunale nel marzo 2018 nella quale sia la ricorrente che il marito
si dichiarano genitori del minore; il certificato di matrimonio prodotto dalla madre) il Tribunale per i
minorenni non può escludere l’integrazione del contraddittorio, senza svolgere alcuna seria indagine
od accertamento officioso, limitandosi ad un esame formalistico della documentazione proveniente
da cittadini stranieri, che hanno dovuto lasciare il loro paese in condizione di pericolo per la propria
incolumità, come attestato dal riconoscimento della protezione sussidiaria. Così operando il giudice
di primo grado ha impedito l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio fin dal suo sorgere per uno dei
soggetti su cui primariamente avrebbe dovuto svolgere le indagini cui era tenuto. L’ammissibilità
dell’intervento in appello non può spiegare alcuna efficacia sanante, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Corte territoriale, sia per la insolita giustificazione fornita a sostegno
dell’ammissibilità, fondata esplicitamente ed esclusivamente su una mera esigenza di regolarità
“formale” del giudizio, e non sul riconoscimento della genitorialità della parte o, quanto meno sulla
necessità di accertarla, sia per le ragioni già svolte, in particolare nel par. 3.10 in relazione alla
ricorrente, attesa la gravità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di adottabilità per i
genitori biologici e per il minore. Deve aggiungersi che nel giudizio di secondo grado la valutazione
della capacità genitoriale di I.K. è stata desunta, sia pure del tutto genericamente, da una condotta
volontariamente assente, pur nella conoscenza, ampiamente dimostrata nell’illustrazione dei fatti
(pag. 4 e 5 provvedimento impugnato) della situazione di estrema difficoltà oggettiva dello stesso a
seguire la ricorrente nella gestazione (era detenuto in Libia) e il minore “nei primi delicati anni di
vita”(era in Francia come richiedente asilo e non poteva lasciare quel paese).
5. Ritiene in conclusione il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato in relazione alla
necessità di integrare il contraddittorio in primo grado nei confronti di K.I. e di disporne la
comparizione personale e l’audizione di entrambi nel medesimo procedimento.
5.1 Il mero decorso del tempo dall’inizio della collocazione del minore in famiglia affidataria non può
essere l’esclusivo elemento di giudizio nei giudizi relativi alla dichiarazione di adottabilità. Se la
stabilità affettiva e relazionale costituisce certamente un fattore di equilibrio nello sviluppo del
minore, non può sostenere la esclusione dell’esercizio di difesa delle parti, partendo dal livello
primario costituito dall’integrità del contraddittorio e, data la irreversibile perdita della genitorialità
che consegue alla dichiarazione di adottabilità, alla comparizione personale ed audizione delle stesse.
Nella specie la ricorrente non è stata posta in condizione di rappresentare la propria spiegazione delle
condotte che le sono state contestate, a fronte di un sostegno comunitario che è durato pochi mesi e
che si è concluso con l’allontanamento della stessa senza considerare le condizioni di vita cui sarebbe
stata esposta in mancanza di risorse economiche, linguistiche e professionali e il ricorrente è stato
pretermesso illegittimamente dal giudizio di primo grado.
6. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei rimanenti e ai sensi dell’art. 354
c.p.c., comma 1, deve essere disposto il rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli perchè provveda
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di K.I. e alla comparizione personale ed audizione
dello stesso e di A.I.T..
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Visto l’art. 354 c.p.c., comma 1, rinvia al Tribunale per
i minorenni di Napoli in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità.

Formazione della massa ereditaria: un nuovo principio dalla Suprema Corte

Cass. Civ., Sez. II, Sent., 09 novembre 2021, n. 32804; D’Ascola, Rel. Cons. Tedesco
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21357/2017 proposto da:
T.F., rappresentato e difeso dall’avv. R.V.;
– ricorrente –
contro
T.I., rappresentata e difesa dall’avv. G. S.;
– controricorrente –
contro
M.V., rappresentata e difesa dall’avv. F. M., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv.
E. B.;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1371/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale in persona del Dott. PEPE Alessandro, che ha
concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo
del ricorso incidentale; assorbito il terzo motivo del ricorso principale e rigetto del secondo motivo
del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
La presente causa riguarda la successione testamentaria di T.C., il quale è deceduto il 3 ottobre 2013
lasciando, quali legittimari, il coniuge M.V. e i figli T.F. e T.I..
Con il testamento olografo del 2003 il defunto ha lasciato l’intero suo patrimonio alla figlia T.I..
T.F., convenendo in giudizio T.I. e M.V. dinanzi al Tribunale di Prato, ha chiesto di essere reintegrato
nella propria quota di riserva. Analoga domanda ha proposto il coniuge, anch’ella pretermessa, M.V.
Il Tribunale ha definito la lite nei seguenti termini: a) ha accertato l’entità dei beni relitti per il valore
di Euro 163.442,00; b) ha detratto il passivo ereditario, pari a Euro 51.846,00, che il primo giudice
ha ravvisato in una fideiussione bancaria rilasciata dal testatore per l’importo di Euro 51.646,00 a
garanzia di un finanziamento accordato alla società A.F. S.r.l., oltre Euro 200,00 per spese
condominiali; c) ha quindi determinato il valore netto del relictum in Euro 111.596,00; d) ha accertato
che in occasione di una permuta di quote di immobili, intercorsa fra il de cuius e il figlio T.F., il primo
aveva realizzato una liberalità in favore del secondo: l’entità della donazione è stata identificata nel
divario di valore, a favore del figlio e a discapito del genitore, fra il valore delle quote oggetto di
permuta, indicato in Euro 75.000,00.
Ciò posto il primo giudice ha riconosciuto che, essendo la massa pari a Euro186.596,00, la quota di
legittima spettante a ciascuno dei tre legittimari, nell’ipotesi di concorso ricorrente nel caso di specie
(coniuge con più figli), ammontava a Euro 46.649,00. Quindi esso ha rigettato la domanda di
riduzione proposta da T.F., il quale aveva ricevuto in donazione un valore superiore. Ha accolto
invece l’analoga domanda proposta dal coniuge, che è stata reintegrato, per il valore di Euro
18.298,00, a scapito dell’erede testamentaria, e, per la differenza di Euro 28.351,00, in danno del
donatario.
La Corte d’appello di Firenze, adita con appello principale da T.F. e con appello incidentale da M.V.,
ha confermato la sentenza.
Essa ha riconosciuto che il divario di valore, fra i beni oggetto di permuta, era di tale entità da far
presumere che il de cuius, esperto imprenditore, fosse consapevole della sproporzione, dovendosi
pertanto ritenere che la volontà del genitore fosse quella di arricchire la controparte; ha riconosciuto
ancora che la fideiussione, a suo tempo rilasciata dal de cuius, fosse da includere fra le passività
ereditarie.
In base a tali rilievi la corte di merito ha rigettato l’appello principale di T.F..
Con l’appello incidentale M.V., deducendo che le disponibilità finanziarie del defunto al momento
della morte erano inferiori rispetto a quelle precedenti, menzionate nel testamento, aveva sollecitato
una consulenza tecnica volta a fare emergere l’esistenza di eventuali donazioni. La Corte d’appello ha
rigettato tale richiesta ritenendola esplorativa e comunque non opportuna; ha argomentato in
proposito che il de cuius ben avrebbe potuto liquidare i propri investimenti, disponendone in favore
di ignoti per importi altrettanto ignoti.
Per la cassazione della sentenza T.F. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Ha proposto ricorso incidentale anche M.V., sulla base di due motivi.
T.I. ha resistito con controricorso ad ambedue i ricorsi.
M.V. ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1. Va in primo luogo richiamato il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una
stessa sentenza. In base a tale principio, una volta avvenuta la notificazione della prima
impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò,
nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità,
tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in
ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante
(Cass. n. 448/2020; n. 5695/2015).
Consegue che il ricorso per cassazione di M.V., in quanto proposto contro la stessa sentenza già
impugnata da T.F., si deve ritenere ricorso incidentale proposto nell’ambito del procedimento
scaturito dalla proposizione del primo ricorso.
2. E’ infondata l’eccezione con la quale la controricorrente eccepisce la violazione, da parte dei
ricorrenti principale e incidentale, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè i ricorsi non
conterrebbero la sommaria esposizione dei fatti di causa. Tanto il ricorso principale, quanto il ricorso
incidentale, infatti, considerati nella totalità del loro contenuto, (Cass. n. 17036/2018), consentono
alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato
coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016).
3. Con il primo motivo T.F. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa
applicazione dell’art. 556 c.c., e dell’art. 1552 c.c.
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello, in relazione alla permuta
intercorsa fra l’attuale ricorrente T.F. e il defunto, ha considerato oggetto di donazione la differenza
di valore fra i beni scambiati Si rimprovera alla corte di merito di aver giustificato tale decisione alla
stregua di una valutazione squisitamente oggettiva, mentre, al fine di riconoscere l’esistenza di una
liberalità, occorreva un’indagine sulla sussistenza dell’animus donandi.
Con il secondo motivo il T. denuncia violazione dell’art. 556 c.c. Egli sostiene che la fideiussione
bancaria rilasciata dal defunto a garanzia del debito della A.F. S.r.l., assunta dalla Corte d’appello fra
i debiti ereditari, non era in effetti una passività immediatamente detraibile. Si richiedeva a tal fine la
prova, che non era stata fornita, della insolvenza del debitore principale.
Con il terzo motivo si denuncia la sentenza per “motivazione apparente e/o contrasto irriducibile tra
affermazioni fra loro inconciliabili”.
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto essere circostanza
irrilevante la chiusura, da parte del debitore principale, del conto corrente esistente presso la banca
che aveva erogato il prestito garantito da fideiussione. Il ricorrente censura ancora la sentenza, là dove
la Corte d’appello aveva ritenuto di poter ravvisare, nella sentenza di primo grado, il riconoscimento
che la banca, beneficiaria della fideiussione, fosse diventata creditrice del fideiussore. Infatti, il
giudice di primo grado si era limitato a riconoscere la circostanza, invero pacifica, che era stata
rilasciata dal defunto una fideiussione per quell’importo.
4. Con il primo motivo di ricorso M.V. censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha
annoverato fra le passività ereditarie la fideiussione rilasciata dal de cuius a favore delle A.F. S.r.l..
Con il secondo motivo si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della mancata
ammissione della consulenza tecnico contabile, che si giustificava in considerazione del contenuto
del testamento, nel quale erano indicati valori mobiliari per l’importo di Euro 100.000,00, a fronte del
minore importo, esistente al tempo della morte, di Euro 56.000,00.
La esistenza del testamento rendeva la istanza di nomina di un consulente tecnico giustificata e
nient’affatto esplorativa o inopportuna.
5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Senza che sia minimamente necessario indagare
sulla questione se la previsione di conguagli in denaro sia compatibile con la permuta (Cass. n.
9088/2007; n. 6505/2014: n. 13717/2014), è certo che l’ipotesi della permuta nella quale uno dei
contraenti ottiene, coscientemente e per spirito di liberalità, un bene di valore inferiore a quello
trasferito all’altro contraente, può farsi rientrare nel negotium mixtum cum donatione. L’ipotesi di tale
figura certamente più frequente è quella della vendita per un prezzo minore del valore della cosa
venduta, ma essa può intervenire in qualsiasi contratto a titolo oneroso, ove la prestazione del cedente
superi il valore della controprestazione (Cass. n. 1685/1963), semprechè la differenza di valore sia
voluta per spirito di liberalità (Cass. n. 7681/2019).
Si insegna che per la identificazione del negotium mixtum cum donatione non basta la qualifica che
all’atto hanno voluto attribuire le parti (Cass. n. 5584/2003), nè la obiettiva sproporzione, ma occorre
la volontà di compiere un atto a titolo oneroso, che presenta una causa, tipica o atipica, accompagnata
dalla volontà di determinare l’arricchimento, come risultato dell’atto, e che la sproporzione sia voluta
per spirito di liberalità (Cass. n. 23297/2915; n. 10614/2016; n. 1955/2007).
Incombe alla parte che intenda far valere in giudizio il negotium mixtum cum donatione l’onere di
provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la
consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell’alienante in quanto indotto al
trasferimento del bene a tali condizioni dalli animus donandi nei confronti dell’acquirente (Cass. n.
19601/2004).
L’accertare nei singoli casi se l’attribuzione patrimoniale da parte del disponente abbia come causa lo
spirito di liberalità importa una complessa valutazione degli elementi concreti della causa e si risolve
in un apprezzamento di merito, incensurabile in cassazione quando sia congruamente e logicamente
motivato (Cass. n. 111/1964).
Or bene la ricostruzione della fattispecie, quale emerge dalla sentenza, impugnata, non rivela errori
nella identificazione dei requisiti che debbono ricorrere ai fini della sussistenza del negotium mixtum
cum donatione. Diversamente da quanto si sostiene da parte del ricorrente, non è vero che la Corte
d’appello abbia ravvisato la liberalità nel mero divario di valore fra le quote oggetto della permuta.
Piuttosto essa ha posto l’accento sull’oggettivo divario dei valori, deducendo, sulla base di
considerazioni attinenti alla qualità professionale del defunto e alla notevole entità della sproporzione,
che il genitore permutante l’avesse consapevolmente accettata con il fine di arricchire il figlio.
Tale valutazione si risolve perciò in un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede.
6. Sono fondati il secondo motivo e il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare
congiuntamente, per identità della censura, al primo motivo del ricorso incidentale.
In materia tributaria la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i soli debiti ereditari deducibili
sono quelli liquidi ed esigibili. “Pertanto, le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius non
costituiscono passività deducibili, a meno che al momento dell’apertura della successione sussista
l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso, con il
conseguente effettivo depauperamento dell’attivo ereditario (Cass. n. 4419/2008; n. 5969/2007).
Contrariamente da quanto ha ritenuto la Corte d’appello, nella riunione fittizia ex art. 556 c.c., vale
una regola analoga, che abbraccia anche la ricostruzione dell’attivo: sono inclusi nella massa attiva e
passiva solo diritti e obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario. In ordine alla
fideiussione, e ai debiti solidali in genere, opera una regola analoga a quella valevole per i debiti
sottoposti a condizione sospensiva. Si escludono dal passivo, salvo le opportune correzioni qualora
la condizione si verifichi. Si osserva esattamente in dottrina che, nel conflitto di interessi fra onorati
testamentari o donatari, non si deve arrecare agli uni un danno certo e immediato per risparmiare agli
altri un danno eventuale.
In palese contrasto con tali principi, la Corte d’appello fiorentina ha detratto a priori l’importo della
fideiussione prestata dal defunto, ritenendo circostanza irrilevante persino che il conto corrente del
debitore principale, cui ineriva la garanzia, fosse stato chiuso in epoca ampiamente precedente
all’apertura della successione. Insomma, il debito da fideiussione è stato detratto dall’attivo non solo
in assenza di prova della attualità del depauperamento del patrimonio ereditario, ma senza tenere
conto di un fatto idoneo, quanto meno in linea astratta, ad escludere l’operatività della garanzia. Al
riguardo la Corte d’appello ha esaurito l’analisi nel rilievo, di per sè non decisivo, che “nè l’appellante
principale nè quello incidentale hanno dedotto l’estinzione per prescrizione del debito in questione”.
La corte di merito ha così sovrapposto due nozioni diverse, perchè la vigenza di una garanzia non
significa necessariamente attualità del debito. Nel medesimo equivoco incorre la controricorrente, nel
momento in cui sottolinea che la morte del fideiussore non comporta la estinzione della garanzia.
Così come la Corte d’appello, anche la controricorrente dimentica che la vigenza di una garanzia
fideiussoria, nonostante la morte del garante, non giustifica di per sè la deduzione attuale dall’attivo
ereditario ai fini della riunione fittizia. A questi effetti non solo si richiede, quale ovvio ed essenziale
presupposto, che l’obbligazione garantita non sia stata estinta, ma occorre la dimostrazione
dell’insolvibilità del debitore garantito o dell’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.
La corte fiorentina ha omesso qualsiasi indagine in proposito, incorrendo quindi nella violazioni
fondatamente denunciate con il ricorso principale e incidentale.
La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a tali motivi e il giudice di rinvio dovrà attenersi
al seguente principio di diritto:
“Nella formazione della massa ai sensi dell’art. 556 c.c., si detrae dal valore dei beni compresi nel
relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario,
fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non
detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione
prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore
garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso”.
7. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente
negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati (Cass. n. 30218/2017; n. 10373/2019).
La attuale ricorrente incidentale, ponendo in luce che il testatore aveva indicato l’esistenza, nel proprio
patrimonio, di valori mobiliari per un importo superiore a quello esistente all’apertura della
successione, aveva chiesto una consulenza contabile. La Corte d’appello ha rigettato tale istanza, in
quanto “finalizzata ad accertare eventuali donazioni di cui l’appellante non è in grado di dedurre
alcuna circostanza”.
La decisione merita di essere condivisa. In presenza di un testamento, nel quale era menzionata
l’esistenza di valori mobiliari che non si ritrovavano al momento della morte, avvenuta dopo dieci
anni dalla data della scheda, non accompagnata dalla indicazione di alcuna circostanza concreta tale
da autorizzare l’illazione che il de cuius avesse disposto di quei valori a titolo di donazione, ha
indubbio carattere esplorativo. Certo il legittimario, quando, come nel caso in esame, sia stato
preterito dal testatore, non essendo erede nè chiamato all’eredità, potrebbe trovarsi nella impossibilità
di attivarsi autonomamente presso gli istituti di credito al fine di acquisire documentazione bancaria
inerente alle operazioni realizzate dal defunto. Infatti, il diritto D.Lgs. n. 385 del 2011, ex art. 119, di
ottenere “copia dalla documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni”, compete al soggetto che sia “succeduto universalmente al cliente della banca” (Cass. n.
11004/2006). Ma a tale eventuale carenza si supplisce, in ipotesi, con l’istanza di esibizione ex art.
210 c.p.c., e ss. (cfr. Cass. n. 15688/2020), non con la istanza di nomina di un consulente tecnico.
D’altronde non risulta che la legittimaria ricorrente avesse avuto difficoltà nell’ottenere
documentazione dalle banche a causa della preterizione. La stessa ricorrente ammette che la
documentazione, insieme agli estratti conto, fu depositata nei termini (pag. 3 della memoria della M.).
Si deve aggiungere che l’onere di specifica deduzione, che avrebbe dovuto accompagnare la richiesta
di nomina del consulente, nella specie, si atteggiava in termini ancora più stringenti, tenuto conto che
si discuteva di una differenza di Euro 44.000,00 in un arco di tempo di circa un decennio. 8. Infine,
si deve rilevare che non ha costituito oggetto di censura il metodo seguito dalla Corte d’appello
nell’operare la riduzione in favore del coniuge superstite. La riduzione è stata operata anche a scapito
del donatario pur essendo il relictum capiente, in contrasto con la regola inderogabile, stabilita
dall’art. 555 c.c., che le donazioni non si riducono se non esaurito il valore dei beni dei quali è stato
disposto per testamento (Cass. n. 4721/2016; n. 17926/2020). Grazie a questo anomalo modo di
procedere, la erede testamentaria, destinataria dell’azione di riduzione esercitata dal coniuge, ha
conservato non solo la quota di legittima (come è naturale che sia: Cass. n. 4694/2020), ma anche
l’intera quota disponibile, nonostante questa, attesa la presenza della donazione eccedente la legittima
del donatario, fosse stata già intaccata.
Tale modo di procedere trascura che, in senso tecnico, la quota disponibile non è la porzione della
massa fittizia formata con il procedimento di calcolo ai sensi dell’art. 556 c.c., ma la quota del
relictum che eventualmente sopravanza la porzione indisponibile, determinata in base a quel
procedimento: la quota disponibile varia in proporzione inversa al valore delle donazioni fatte ad
estranei o anche a legittimari, nella misura in cui le donazioni fatte a questi ultimi siano imputabili
alla disponibile.
9. Conclusivamente vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale di T.F. e il
secondo motivo del ricorso incidentale di M.V.. Vanno rigettati il primo motivo del ricorso principale
e il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello
di Firenze in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e
liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la
sentenza in relazione ai motivi del ricorso principale e incidentale accolti; rinvia la causa alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Adozione di un figlio minore consentita solo in presenza di fatti gravi indicativi dello stato di abbandono

Cass. Civ., Sez. Unite, sent., 17 novembre 2021, n. 35110 – Pres. Cassano, Cons. Rel. Valitutti
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21425/2020 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 53, presso lo studio dell’avvocato
MANUELA MACCARONI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.R., nella qualità di curatrice speciale della minore A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA MENICUCCI, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
A.E.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL TELLINA 87, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCA MASSI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
G.R., nella qualità di curatrice speciale della minore A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA MENICUCCI, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
M.C., PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,
SINDACO DEL COMUNE DI (OMISSIS), nella qualità di Tutore della minore A.S., AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DELLA (OMISSIS) IN ITALIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3913/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/08/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Presidente
ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, il quale chiede
che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano accogliere i ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 28 novembre 2017, il Tribunale per i minorenni di Roma, su ricorso della Procura
della Repubblica presso lo stesso ufficio, a seguito del riscontro di reiterati atti di violenza e di
maltrattamenti posti in essere da A.E.S.A., cittadino moldavo, nei confronti della moglie M.C., del
pari moldava, e dei di lei figli nati da precedente matrimonio, nonchè dell’atteggiamento di totale
sottomissione tenuto dalla medesima, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi sulla
minore S., unica figlia della coppia, e sugli altri tre figli della M.. Il Tribunale nominava tutore
provvisorio il sindaco di (OMISSIS), stabiliva la cessazione dei rapporti tra il padre e la figlia,
incaricava i Servizi Sociali di disporre un accertamento urgente sulla situazione dei minori,
autorizzandoli ad effettuare l’allontanamento urgente degli stessi in caso di grave pregiudizio, e
disponeva accertamenti sulla salute psico-fisica dei minori medesimi, nonchè sulla personalità dell’
A. e della M..

1.1. Con successivo decreto del 13 novembre 2018, il Tribunale per i minorenni apriva la procedura
per lo stato di abbandono della piccola Syria, confermava la sospensione dalla responsabilità
genitoriale di entrambi i genitori e la nomina del tutore provvisorio, e nominava l’avv. G.R. quale
5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, chiedendo
confermarsi la giurisdizione del giudice italiano, e per l’accoglimento del terzo e quarto motivo del
ricorso principale, nonchè del primo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, inammissibili il
secondo ed il quinto.

Motivi della decisione
1. Queste Sezioni Unite sono state investite, dall’ordinanza di rimessione, dell’esame della questione
pregiudiziale di giurisdizione, costituente oggetto del secondo motivo del ricorso principale, con il
quale – denunciando la violazione della L. 13 maggio 1995, n. 218, art. 40, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3 – M.C. si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la
giurisdizione, in materia, del giudice italiano.

1.1. Deduce, al riguardo, la ricorrente che “allo stato degli atti non vi era alcuna possibilità di
giurisdizione italiana”, dal momento che la piccola S., cittadina moldava, non era affatto in stato di
abbandono in Italia. Tanto si desumerebbe – a parere della istante dalle stesse relazioni dei Servizi
sociali, che avrebbero evidenziato come, già prima del suo collocamento nella casa famiglia, “la
minore frequentava l’asilo ed erano soddisfatti tutti i suoi bisogni primari, salvo affermare
genericamente che presentava delle grosse carenze”.

1.2. Ne deriverebbe che, essendo l’accertamento dello stato di abbandono “presupposto
imprescindibile per la dichiarazione dello stato di adottabilità”, ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt.
8 e 15, l’assoluta genericità delle presunte “grosse carenze” che la bambina moldava avrebbe rivelato
prima del suo collocamento in casa famiglia, evidenziando l’insussistenza di uno stato di abbandono
della medesima, avrebbe dovuto indurre il Tribunale per i minorenni di Roma a non emettere la
pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità della piccola S. e, di conseguenza, ad escludere la
sussistenza della giurisdizione italiana. Ed invero, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 40, comma
1, citato dalla stessa Corte territoriale, “i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorchè: a) (…); b) l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia”.

2. Il motivo è infondato.

2.1. In via pregiudiziale, va rilevato che sull’ammissibilità dell’intervento in appello dell’Ambasciata
della Repubblica della (OMISSIS) – che ha diritto di essere avvisata dell’adozione di provvedimenti
in materia di tutela dei minori e di status personale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma
7, – deve ritenersi formato il giudicato formale, preclusivo del riesame della medesima questione in
sede di legittimità, nell’ambito dello stesso giudizio. Nessuna delle parti ricorrenti ha, difatti,
impugnato l’implicita pronuncia della Corte territoriale la quale – men che dichiarare
l’inammissibilità di tale intervento – si è, per contro, pronunciata sulla questione di giurisdizione
proposta dal terzo interventore, in tal modo implicitamente ritenendone legittimo l’intervento.

2.1.1. Al riguardo va ribadito il principio secondo cui la statuizione su una questione di rito (nella
specie l’intervento in giudizio di un terzo) – sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato
sostanziale, ai sensi dell’art. 2909 c.c., – dà luogo a giudicato formale (art. 324 c.p.c.), con effetto
preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata
da alcuna delle parti, ancorchè limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito la statuizione
medesima sia stata emanata (Cass., 16/04/2019, n. 10641; Cass., 22/10/2020, n. 23130; Cass.,
09/09/2021, n. 24371).

2.1.2. In tal modo, la questione di giurisdizione è stata veicolata nel giudizio di appello, aprendo la
strada al riesame della stessa in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 37 c.p.c..

2.2. Nel merito, la Corte d’appello – disattendendo la contestazione della giurisdizione italiana,
mossa dal terzo intervenuto – ha affermato che, trattandosi di minore in stato di abbandono in Italia,
a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 40, – la giurisdizione italiana era stata correttamente
affermata dal Tribunale per i minorenni. Avverso tale pronuncia pregiudiziale la M. ha proposto,
quindi, il secondo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denuncia la violazione
della disposizione succitata.

2.2.1. Orbene, va osservato, al riguardo, che la disciplina dell’adozione, contenuta all’interno della
legge italiana di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 38 – 41), si inserisce nel
quadro della più complessa regolamentazione dell’istituto, disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184,
così come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
L’applicazione delle norme di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 3841, richiede pertanto – come osservato
in dottrina – una necessaria opera interpretativa di coordinamento con la disciplina complessiva
della materia.

2.2.2. In proposito va anzitutto rilevato che l’art. 38 regola in primis – sul piano della disciplina legale
– gli aspetti, classificati in dottrina come requisiti soggettivi (come il legame matrimoniale degli
adottanti, la differenza di età tra adottante e adottato) ed oggettivi (come lo stato di abbandono del
minore, l’affidamento preadottivo), che valgono come condizioni necessarie affinchè il
procedimento di adozione possa iniziare e come elementi costitutivi (ad esempio, il presupposto
negativo della mancanza di qualità di figlio naturale di uno degli adottanti in capo all’adottando),
cui l’ordinamento individuato dalla norma di conflitto riconduce la possibilità di emanazione
dell’atto di adozione.

E’ prevista, inoltre, una disposizione speciale, relativamente ai consensi richiesti per l’adozione (art.
38, comma 2).

2.3. Alcune incertezze si sono poste, peraltro, con specifico riferimento all’istituto – la cui
applicazione viene in rilievo nel caso di specie – concernente la dichiarazione di adottabilità del
minore, prevista dalla L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15. Siffatta dichiarazione, pronunciata dal Tribunale
per i minorenni, costituisce invero, per l’ordinamento italiano, un presupposto speciale
dell’adozione, avendo essa carattere preliminare rispetto al procedimento destinato a sfociare nella
pronuncia finale di adozione di un minore. Di talchè a taluni interpreti non è sembrato agevole
individuare la legge applicabile alla dichiarazione di adottabilità, giacchè, nel momento in cui essa
viene posta in essere, non è ancora possibile conoscere l’identità dei futuri adottanti.

2.4. E’, tuttavia, evidente che la soluzione del problema è resa possibile dalla menzionata necessità
di interpretare la legge sul diritto internazionale privato in coordinamento con la normativa italiana
sull’adozione. Viene in rilievo, al riguardo, la L. n. 184 del 1983, art. 37 bis, a tenore del quale “al
minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in
materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”. Il richiamo
della legge italiana alla fattispecie della dichiarazione di adottabilità di minori stranieri che si trovino
in Italia in situazione di abbandono (L. n. 184 del 1983, art. 8), che si evince dall’ampio tenore letterale
della norma, segna, pertanto, il punto di raccordo tra la normativa nazionale ed il diritto
internazionale privato, ed altresì tra la legge applicabile e la giurisdizione in materia, atteso che tale
situazione di abbandono è ricompresa nella giurisdizione dei giudici italiani, secondo quanto
prevede la L. n. 218 del 1995, art. 40.

D’altro canto, siffatta conclusione – in punto legge applicabile è rafforzata dalla L. n. 218 del 1995,
art. 38, comma 1, ultima parte, laddove dispone che “si applica il diritto italiano quando è richiesta
al giudice italiano l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio”.

2.5. Ad analogo risultato – sul piano della individuazione della legge applicabile e della conseguente
giurisdizione in materia – si perverrebbe, peraltro, seguendo l’altra soluzione suggerita, in via
alternativa, in dottrina, e cioè considerando la dichiarazione di adottabilità come un istituto di
protezione dei minori cui si applicherebbe, pertanto, la legge di residenza abituale del minore in
base a quanto dispone la L. n. 218 del 1995, art. 42, che richiama in materia la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961.
L’art. 1 di detta Convenzione, invero, recita: “Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello
Stato di dimora abituale d’un minorenne sono (…) competenti a prendere delle misure per la
protezione della persona o dei beni dello stesso”. Per il che il raccordo tra legge applicabile e
giurisdizione del giudice chiamato ad applicarla riceve, per effetto di tale disposizione dell’art. 42,
un’ulteriore, inequivocabile, conferma. Ed invero, fin dalla rubrica (“giurisdizione e legge applicabile
in materia di protezione dei minori”), ma il raccordo è contenuto anche nello stesso comma 1 della
norma (“la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori”),
legge e giurisdizione – per volontà del legislatore – sono fortemente avvinte, sicchè l’una non può
essere disgiunta dall’altra.

2.6. Da tale quadro normativo di riferimento deve, pertanto, desumersi che – ferma restando
l’applicabilità della legge italiana al minore che si trovi nel territorio dello Stato e per il quale sia
richiesta al giudice italiano l’adozione, ovvero uno degli atti a monte, come la dichiarazione di
adottabilità, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 37 bis, della L. n. 218 del 1995, art. 38, comma 1,
ultima parte, nonchè dell’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1961 – la giurisdizione in materia non
può, di conseguenza, che essere attribuita al medesimo giudice italiano, a norma dell’art. 40 della
legge da ultimo citata – la cui violazione è stata censurata dalla ricorrente, con il motivo di ricorso in
esame – ed altresì in forza del menzionato art. 42 della stessa legge.

2.7. A conforto di tale impostazione va rilevato che – nel regime normativo previgente in materia di
adozione nazionale – questa Corte aveva già delineato un chiaro inquadramento della fattispecie
normativa prevista dall’allora art. 37, della L. n. 184 del 1983, ora art. 37 bis della medesima legge. Si
era, per vero, affermato in proposito – e mutatis mutandis i principi affermati conservano la loro
attualità, stante la pressochè totale equivalenza dei due testi – che la L. n. 183 del 1984, art. 37 – ai
sensi del quale nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello Stato è
operante la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in
caso di urgenza – comporta non soltanto, sul piano processuale, la giurisdizione del giudice italiano,
a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dalla legislazione interna, ma anche, sul piano
sostanziale, l’assoggettamento del rapporto alla normativa interna, in deroga alle comuni regole di
diritto internazionale privato. Pertanto, qualora il tribunale per i minorenni dia inizio alla procedura
per la dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, in relazione allo stato di abbandono in
cui lo stesso si trovi al momento dell’intervento, la circostanza che, successivamente a tale momento,
le autorità del Paese d’origine richiedano il rimpatrio del minore, così come non è idonea ad
escludere la giurisdizione italiana, non fa venir meno l’applicazione al rapporto della legge italiana,
attesi gli stretti collegamenti tra giurisdizione e legge applicabile in materia (Cass., 04/11/1996, n.
9576).

2.8. A nulla rileva, di conseguenza, sul piano della giurisdizione, che nel caso di specie l’autorità
moldava – successivamente all’inizio del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma
abbia lamentato di non essere stata in grado di porre in essere il rimpatrio della minore, cittadina
moldava, attesa l’applicabilità alla medesima della legge italiana – in quanto nata e residente in Italia,
ed ivi dichiarata in stato di abbandono – con la conseguente sussistenza della giurisdizione dei
giudice italiano che va, pertanto, riaffermata.

3. Per tali ragioni, il secondo motivo del ricorso principale va, di conseguenza, rigettato, restandone
assorbito il primo, con il quale la istante censura l’omessa comunicazione, all’autorità moldava, del
provvedimento emesso in Italia, concernente la minore A.S..

4. Confermata, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano, considerati i profili di novità e di
peculiare importanza che presenta la materia del contendere del presente giudizio, e valutata, altresì,
l’urgenza di provvedere sulla situazione giuridica della suddetta minore straniera, già dichiarata in
stato di adottabilità, queste Sezioni Unite ritengono di esaminare direttamente in questa sede, senza
rimetterne l’esame alla sezione semplice di provenienza, gli altri motivi dei ricorsi principale ed
incidentale, concernenti il merito della vicenda processuale.

5. Con il terzo e quarto motivo del ricorso principale proposto da M.C., e con il terzo motivo del
ricorso incidentale proposto da A.E.S.A., i ricorrenti denunciano la violazione del’art. 132 c.p.c., art.
111 Cost., L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 8, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. La M. censura la sentenza di appello, sia sul piano motivazionale, sia – con il quarto motivo – sul
piano della violazione di legge, nella quale sarebbe incorsa – ad avviso della esponente la Corte
territoriale. Ed invero, sebbene in rubrica il quarto motivo rechi l’indicazione “omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio”, nell’illustrare la censura (p. 23) la ricorrente impugna la sentenza impugnata
anche per avere “la Corte d’appello mal sussunto la fattispecie sotto la L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8”.

5.1.1. La istante si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia fondato l’incapacità
genitoriale della madre della piccola S. – da cui ha tratto, oltre che dalla valutazione negativa della
figura paterna e dalla ritenuta mancanza di figure vicariali, il convincimento che la minore fosse in
stato di abbandono – sulla considerazione che la M. era in stato di soggezione rispetto all’ A., al quale
sarebbe stata del tutto succube. Al punto da indursi a ritirare la denuncia sporta nei confronti del
medesimo, in conseguenza dell’ultima aggressione subita il 15 luglio 2017 presso un supermercato,
in conseguenza della quale la donna aveva riportato un trauma facciale e la deviazione del setto
nasale.

5.1.2. La decisione impugnata si sarebbe, altresì, basata – ad avviso della esponente – su
considerazioni del tutto inconsistenti, sul piano motivazionale, quali la scarsa “capacità di astrazione
e di metacognizione delle proprie condotte da parte della M.”, evidenziata dal centro psicologico
“(OMISSIS)” e dal consulente tecnico di ufficio, nonchè sulle relazioni della casa famiglia dell’11
marzo e del 2 settembre 2019, dalle quali poteva desumersi esclusivamente che la medesima aveva
mostrato “difficoltà a sintonizzarsi sui bisogni della piccola S. ed a stabilire con lei un valido contatto
emotivo (…) con eccessi di intrusività senza lasciar spazio alla bambina, sottoponendola a fastidiose
e non necessarie pratiche di pulizia alle quali la piccola ha inevitabilmente cercato di sottrarsi”.

5.1.3. La Corte non avrebbe, peraltro tenuto conto delle favorevoli considerazioni contenute nella
relazione dei servizi sociali in data 22 giugno 2020, depositata nel giudizio di appello, nè del fatto
che la M. aveva cresciuto da sola altri tre figli (nati dal primo matrimonio), “tutti ragazzi studiosi e
ben educati, perfettamente integrati nel contesto sociale”.

5.1.4. Il giudice di appello avrebbe poi, del tutto genericamente, fatto riferimento ad un preteso
rifiuto della madre di essere inserita con la figlia in una struttura adeguata, erroneamente
svalutando, per contro, il percorso psicologico effettuato dalla M. presso l’ASL, poichè la donna –
secondo il c.t.u. – continuerebbe “a svalutare le condotte vessatorie subite per oltre due anni, a far
vedere la bambina al padre nonostante il divieto”.. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello
finirebbero, in tal modo, per fondarsi – ad avviso della ricorrente – su di una sorta di sillogismo per
cui, laddove in una coppia genitoriale si riscontrino “atteggiamenti di forza da una parte e di
sottomissione dall’altra, legati a fattori culturali”, per ciò solo – e senza una approfondita indagine
su ciascuna delle figure genitoriali – il minore dovrebbe essere sottratto alla famiglia di origine e
dichiarato in stato di adottabilità, poichè in stato di abbandono.

5.1.5. Le statuizioni della sentenza impugnata – a parere della esponente – verrebbero, pertanto, a
tradursi in una violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 ed 8, giacchè i fatti posti a fondamento della
pronuncia sarebbero inidonei ad essere sussunti nelle disposizioni normative succitate. In tal modo,
la sentenza impugnata concreterebbe una evidente lesione del diritto del minore a vivere nella
propria famiglia di origine, oltre che una violazione del principio – enunciato dalla giurisprudenza
di questa Corte – secondo cui lo stato di abbandono di un minore deve essere fondato su fatti gravi,
ancorati a precisi elementi fattuali, che si rivelino idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il
figlio.

5.2. Nel terzo motivo di ricorso incidentale, I’ A. ha ribadito, a sua volta, la necessità che ogni
pronuncia in materia di stato di adottabilità del minore si ispiri al principio della salvaguardia del
prioritario diritto del minore di crescere e di essere educato nella propria famiglia di origine. Per cui,
“a fronte di rilevate situazioni di difficoltà e criticità genitoriale, il recupero della famiglia di origine
è il mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del minore, ed impegna le strutture
sociali in misure di sostegno a favore sia del minore che dei genitori”.

5.2.1. La Corte d’appello non avrebbe, per contro, esplicitato in cosa si sostanzierebbe lo stato di
abbandono di S., in realtà insussistente, nè avrebbe individuato alcun concreto pregiudizio per la
minore, in caso di reinserimento nella sua famiglia di origine. Di più, gli operatori incaricati che si
erano, a vario titolo, occupati della vicenda, le cui relazioni sarebbero state acriticamente recepite
dalla Corte, “si erano limitati a sottolineare l’opposività della coppia, (…) senza, tuttavia, mai
proporre alcun percorso di sostegno anche terapeutico volto a superare le rilevate criticità”. La
pronuncia impugnata si sarebbe, pertanto, risolta in un “giudizio apodittico”, che non avrebbe tenuto
conto dell’interesse prioritario del minore affermato anche dalla giurisprudenza Europea – di essere
allevato nella propria famiglia di origine.

5.2.2. Per quanto concerne, poi, la valutazione negativa formulata con riferimento alla figura paterna,
l’ A. deduce che – secondo quanto accertato dal Centro (OMISSIS) – l’aggressività rivelata dal
medesimo, scaturita dall’interesse delle istituzioni per il suo nucleo familiare, vissuto dal medesimo
come una forma di indebita ingerenza, costituirebbe un fenomeno “transitorio, occasionale, di scarsa
importanza e non ripetibile”.

Inoltre, tenuto conto anche della funzione rieducativa della pena, che peraltro era stata irrogata per
fatti pregressi, non andava in alcun modo sopravvalutata da parte della Corte d’appello – che, invece,
avrebbe fondato solo su di essa il giudizio negativo sulla capacità genitoriale dell’ A. – la condanna
del ricorrente “in via definitiva, a seguito del patteggiamento in appello, per il reato di
maltrattamenti in famiglia”, senza “alcun approfondimento in riferimento alla situazione presente”,
e senza tenere conto del fatto che “alcuna violenza era mai stata rivolta nei confronti della bambina”.

5.2.3. Nè, d’altro canto, l’istante sarebbe stato mai avviato, neppure in primo grado, verso alcun
percorso terapeutico. Ciò nondimeno, il medesimo avrebbe, di propria iniziativa, intrapreso un
percorso privato per cercare di porre rimedio alla sua aggressività, senza che, peraltro, di tale
circostanza abbiano tenuto conto nè il Tribunale nè la Corte d’appello.

5.3. Il terzo e quarto motivo di ricorso principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale,
limitatamente alla contestata sussistenza di uno stato di abbandono della minore, sono fondati.

5.3.1. Sul piano normativo, invero, le disposizioni della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, esprimono
l’esigenza che l’adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisca
una misura eccezionale (una “extrema ratio”) cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di
essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici,
ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di
carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela
del superiore interesse del figlio. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è
consentito, pertanto, solo in presenza di “fatti gravi”, indicativi, in modo certo, dello stato di
abbandono, morale e materiale, che devono essere “specificamente dimostrati in concreto”, senza
possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti
della materia, non basati su “precisi elementi fattuali”, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per
il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di
adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o
comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in
concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per
la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero
del rapporto con essi (Cass. 14/04/2016, n. 7391).

5.3.2. Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, quindi, nelle sole
ipotesi nelle quali entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure
materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua
personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo
quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore (Cass.,
28/03/2002, n. 4503; Cass., 28/04/2008, n. 10809; Cass., 21/06/2018, n. 16357; Cass., 23/04/2019, n.
11171). Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata
l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è – per vero – espressamente tutelato
dalla L. n. 184 del 1983, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare
un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo
quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità
genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto
familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass.,
26/03/2015, n. 6137).

5.3.3. La normativa Europea, del resto, fornisce indicazioni molto chiare in tal senso. L’art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (“Rispetto della vita privata e della vita
familiare”) stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare
(…)”. Del pari, l’art. 8 della CEDU (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”) dispone che
“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (…)”. Ed, al riguardo, la
giurisprudenza sovranazionale si è espressa nel senso che l’accertamento giudiziale in ordine alla
capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile “certi” in ordine all’eventuale
incapacità dei genitori, nell’interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine. Si è
affermato, altresì, che gli Stati membri devono attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di
vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia; Corte EDU,
12/08/2020, E.C. c. Italia; Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21
gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia).

5.3.4.. Nella prospettiva della conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, si pone altresì
quel recente indirizzo di legittimità, secondo cui il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione
di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n.
184 del 1983, art. 1, e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare
il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo
l’adozione legittimante una “extrema ratio”, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale
interesse. In questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184 del 1983,
art. 44, lett. d), può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. “adozione mite”, idonea
a non recidere del tutto, nell’interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine
(Cass., 25/01/2021, n. 1476; Cass., 13/02/2020, n. 3643).

5.3.5. Ed inoltre, nella medesima prospettiva si inseriscono quelle pronunce che affermano il
medesimo principio, della non disgregazione della famiglia di origine, anche in tema di
immigrazione, ribadendo la sussistenza di un diritto all’unità familiare, secondo la norma
d’indirizzo generale di cui all’art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti
del fanciullo (ratificata dalla L. n. 176 del 1991, e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28),
secondo cui “l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Tale disposizione
prescrive, altresì, che gli Stati vigilino affinchè il minore non sia separato dai propri genitori biologici
(Cass., 21/10/2019, n. 26831; Cass., 19/02/2008, n. 4197). Sempre in materia di immigrazione, si è –
dipoi – affermato che il giudice è tenuto a verificare l’esistenza del diritto del cittadino straniero al
ricongiungimento familiare anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all’esecuzione del provvedimento di
espulsione (Cass., 23/11/2020, n. 26563).

5.3.6. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può revocarsi in
dubbio che, in relazione alle due figure genitoriali, debba pervenirsi ad opposte soluzioni. D’altro
canto, è evidente che la capacità a svolgere il ruolo del genitore non necessariamente sussiste, ed è
riscontrabile, in entrambe le figure genitoriali.

5.3.7. Sotto tale profilo, i due motivi di ricorso della madre devono essere accolti, sia sotto il
menzionato profilo della violazione di legge (L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8), sia sotto il profilo del
vizio di motivazione. Al riguardo, va precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione
del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione
astrattamente evidenziata, sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito
giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale,
derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal
ricorrente (Cass. Sez. U., 12/11/2020, n. 25573).

5.3.7.1. Nel caso concreto, il substrato fattuale della vicenda quale ricostruito dal giudice di merito –
legittima l’accoglimento del ricorso principale sotto entrambi i profili (vizio di motivazione e
violazione di legge). Come si è, invero, dianzi precisato, l’incapacità a svolgere il ruolo genitoriale
va desunta da fatti gravi, accertati in concreto, prescindendo da insufficienze, debolezze e patologie,
anche a carattere tendenzialmente duraturo ed anche se accertate con l’ausilio di esperti, laddove
non si manifestino in gesti o atti specifici idonei a disvelare l’incapacità del genitore a porsi come
riferimento affettivo ed educativo del minore.

5.3.7.2. Nella vicenda processuale in esame, per contro, la sentenza impugnata non contiene
menzione alcuna di comportamenti della madre – in ipotesi – pregiudizievoli per la piccola S., fatta
eccezione per trascurabili forme di insicurezza, emotività, comportamenti “infantili”, tradottisi in
difficoltà a sintonizzarsi pienamente sui bisogni della piccola. I passi della c.t.u. citati nella sentenza
si limitano, infatti, ad evidenziare che “la capacità di astrazione e metacognizione delle proprie
condotte da parte della M. è scarsa anche a causa di un livello cognitivo appena sufficiente”. Ebbene,
sulla base di tale laconica – ed alquanto criptica – conclusione, sulla considerazione di atteggiamenti
tutt’altro che pregiudizievoli per la minore (il farla giocare ed il lavarla spesso), e sul parere, peraltro
espresso in forma ipotetica mediante l’uso del condizionale “(n.d.r. i percorsi di recupero) potrebbero
portare a cambiamenti non rapidi, in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad
una crescita retrospettiva” e pressochè apodittica, del c.t.u. la Corte territoriale ha concluso per
l’inesistenza dell’incapacità genitoriale della madre.

5.3.7.3. Per converso, manca del tutto un approfondimento in ordine al sostegno realmente offerto
dai Servizi Sociali alla donna, per consentirle un miglioramento della propria attitudine
all’accudimento ed alla crescita della minore, al di là della apodittica ed aspecifica affermazione delle
assistenti sociali, riportata dalla Corte d’appello, di avere offerto alla medesima “una struttura
madre-bambina”, e che la madre avrebbe “rifiutato tutto”. Laddove si tenga conto, poi, del fatto che
l’adozione è “l’extrema ratio”, e che lo Stato – in forza della normativa e della giurisprudenza Europea
succitate – deve fare il possibile per salvaguardare il diritto del minore alla propria famiglia d’origine,
e ove si consideri che la M. è stata ritenuta capace di allevare tre figli da sola, non essendo stati i
medesimi mai dichiarati adottabili, emerge con chiarezza la totale carenza dell’impianto
motivazionale della sentenza impugnata ed il malgoverno delle norme nazionali ed Europee posto
in essere dalla Corte territoriale.

Ed invero, il substrato fattuale della vicenda in esame, quale accertato dalla sentenza impugnata,
non consente di ritenere che la vicenda stessa sia correttamente sussumibile nelle disposizioni della
L. n. 184 del 1983, artt. 1 ed 8, sullo stato di abbandono del minore, presupposto essenziale per la
dichiarazione di adottabilità (art. 15 della stessa legge).

5.3.7.4. Ma vi è di più. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, dell’11
maggio 2011, all’art. 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad “evitare la vittimizzazione
secondaria”. Essa consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima
di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia,
o comunque all’apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una
conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e
l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima
stessa.

5.3.7.5. Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura di adozione aperta nei confronti
dell’ultima figlia della M. possa, in concreto, tradursi in una forma di “vittimizzazione secondaria”,
in violazione della disposizione internazionale succitata. Il rilievo -in aggiunta a quanto in
precedenza osservato circa la mancanza di fatti specifici rivelatori di una incapacità genitoriale della
donna -assume un rilievo pregnante ai fini della valutazione della non correttezza giuridico-fattuale
della decisione impugnata.

La sentenza della Corte d’appello si fonda, invero, in buona parte sulla “dipendenza” e sulla
“sudditanza” che la M. avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale ha sottoposto la medesima
a violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale. Tanto da essere stato condannato –
come la stessa pronuncia di appello riferisce – “in via definitiva (…) per il reato di maltrattamenti in
famiglia”, anche in danno dei figli di lei, chiamati ripetutamente “bastardi”, e per “lesioni aggravate”
in danno della donna. Basti considerare gli episodi del 2 giugno e 15 luglio 2017, nell’ultimo dei quali
la medesima riportò un trauma facciale e la deviazione del setto nasale. Ed alla odierna ricorrente è
stato, altresì, addebitato, dalla Corte d’appello, di avere ritirato la denuncia sporta nei confronti del
marito, nell’evidente timore di ulteriori ritorsioni.

5.3.7.6. Ebbene, è di tutta evidenza che una pronuncia di stato di abbandono di una minore non può
essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento in cui vive la madre, per
effetto delle reiterate e gravi violenze subite dal proprio partner. A tanto osta tutta la normativa
sovranazionale succitata che, per effetto del novellato testo dell’art. 117 Cost., comma 1, costituisce
il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della
normativa nazionale e regionale.

5.3.7.7. D’altro canto, è la stessa Corte d’appello ad evidenziare “l’assoluta incapacità del sig. A. di
offrire alcun valido progetto di vita alla figlia, essendo del tutto privo di capacità empatica, al
contrario prospettandosi in tutta evidenza il suo fermo convincimento di poter imporre a tutti i
membri del nucleo familiare un clima sostenuto dall’intimidazione e inevitabilmente volto
all’annullamento della loro individualità per l’affermazione esclusiva delle sue opinioni e dei suoi
desideri”. E tuttavia, la medesima Corte, non solo non ha in alcun modo tenuto conto di tale
accertamento in fatto dalla stessa operato sulla personalità violenta e prevaricatrice dell’ A., ma ha
addirittura imputato alla M. il fatto di essere in stato di soggezione rispetto al marito, e di avere, per
paura, ritirato la denuncia nei suoi confronti, al punto da fondare anche – e soprattutto – su tali
circostanze la presunta inidoneità della madre a svolgere il ruolo genitoriale.

5.3.7.8. Nella opposta prospettiva della necessità di considerazione nel processdlà situazione in cui
si trova la vittima di, violenze, si è, per contro, posta la giurisprudenza di queste Sezioni Unite,
laddove si è affermato che “da tempo è in atto un fenomeno di emersione e di nuova considerazione
della posizione della persona offesa, negli strumenti internazionali generalmente indicata come
“vittima” all’interno del processo penale, fenomeno sollecitato, da un lato, dall’allarme sociale
provocato dalle varie forme di criminalità violenta via via emergenti (terrorismo, tratta di essere
umani, sfruttamento di minori, violenza contro le donne in cui spesso il reato si consuma in contesti
dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore), dall’altro, dagli strumenti internazionali
esistenti in materia. L’interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto
caratteristico dell’attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l’ONU,
sia a carattere regionale, come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi
elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori
nazionali tenuti a darvi attuazione” (Cass. Sez. U., 29/91/2016, n. 10959).

5.3.7.9. Alla stregua di tutte le considerazioni suesposte, il terzo e quarto motivo di ricorso principale
ed il terzo motivo di ricorso incidentale, nei limiti dell’affermazione del diritto della minore a vivere
nella famiglia di origine ed alla assenza di un suo stato di abbandono, vanno, pertanto, accolti.

5.4. A diversa conclusione deve, per contro, pervenirsi per il terzo motivo del ricorso incidentale,
nella parte in cui fa valere la presunta capacità genitoriale del padre.

5.4.1. La Corte territoriale ha, invero, con ampia e convincente motivazione – fondata anche sulle
risultanze della c.t.u. evidenziato la avvenuta condanna dell’ A. per gravi reati, la violazione dei
divieto – imposto dal Tribunale per i minorenni – di incontrarsi con la figlia, il menzionato
comportamento violento e prevaricatore dal medesimo tenuto nei confronti della moglie e dei di lei
figli, il rifiuto della stessa bambina di incontrare il padre, il rifiuto di quest’ultimo di intraprendere
un percorso di ravvedimento.

5.4.2. La censura sul punto non merita, pertanto, accoglimento.

6. Dall’accoglimento dei suindicati motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale restano
assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale, dovendo demandarsi al giudice di rinvio di
rimodulare, alla luce dei principi esposti, il procedimento, provvedendo all’audizione degli
eventuali affidatari, e valutando anche eventuali figure vicariali, come la sorella maggiorenne della
piccola S. (Cass.,16/02/2018, n. 3915).

7. L’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso
incidentale, nei limiti suindicati, comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla
Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della vicenda
processuale, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:
“il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.
15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono,
morale e materiale, a norma dell’art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente
dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza
possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti
della materia, non basati su precisi elementi fattuali”; “in forza della normativa espressa dall’art. 7
della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce
della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n.
184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di
assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi
violenze subite dall’altro”.
8. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso
principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il secondo
motivo del ricorso principale, assorbito il primo; dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso
incidentale; cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone, ai
sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza si omettano
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Vanno valutate le cause all’origine della disparità economica

Cass., sez. I, Ord. 11 ottobre 2021 n. 2756
Cassazione civile sez. I – 11/10/2021, n. 27561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22580/2017 proposto da:
V.F.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Carlo Mirabelli n. 25, presso lo studio dell’Avvocato Fulvio Neri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Ruggirello, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 558/2017 della Corte d’appello di Palermo,
depositata il 22/3/2017;
2
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5859/2015, disponeva che V.F.P. versasse
a L.C., in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro
contratto e in applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, un assegno
divorzile di Euro 350 mensili.
2. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione proposta dal V.,
registrava la differenza reddituale esistente fra gli ex coniugi, giacché il reddito
dell’appellante era pari al triplo di quello della L., e riteneva che la situazione
reddituale di quest’ultima fosse tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, una volta constatato che sulla quantificazione dell’assegno di divorzio,
comunque congrua avuto riguardo ai criteri di legge, non era stata avanzata alcuna
specifica censura, confermava la statuizione impugnata.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa statuizione V.F.P. affidandosi a
due motivi di impugnazione. L’intimata L.C. non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, in quanto la Corte di merito, nel pronunciarsi sulla debenza dell’assegno,
ha fatto applicazione del tradizionale parametro dell’adeguatezza dei mezzi a
disposizione del richiedente per mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto
in costanza di matrimonio.
Occorreva invece – a dire del ricorrente – fare applicazione del più recente
orientamento di questa Corte, in applicazione del quale per il riconoscimento
dell’assegno divorzile si deve tenere in considerazione il raggiungimento
dell’indipendenza economica del richiedente, da intendersi conseguita nel caso in cui
l’ex coniuge sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, inteso come
capacità di avere risorse sufficienti per sopportare le spese di vita essenziali.
4.2 Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di uno o più fatti decisivi e discussi fra
le parti, in quanto la Corte di merito non ha considerato la situazione reddituale della
famiglia V. – L. in costanza di matrimonio, né le spese fisse sostenute dal V. per il suo
sostentamento al fine di individuare la reale misura del divario esistente fra le
effettive disponibilità economiche delle parti.
5. Il primo motivo è fondato.
5.1 Va detto anzitutto che i principi a cui la Corte di merito ha dato attuazione,
laddove ha valorizzato le complessive condizioni patrimoniali delle parti e l’elevato
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non corrispondono al più recente
orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass., Sez. U.,
18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato
orientamento secondo cui l’assegno divorzile doveva consentire all’avente diritto di
mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass.,
Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare tale assegno nel caso in cui il
richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).
Le Sezioni Unite, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore
di vita o sull’autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di
determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e
criteri determinativi, hanno ritenuto che l’assegno divorzile, di natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada
riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, ispirato ai
parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri
equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e preferendo a un
criterio assoluto e astratto che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi
una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica
vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo
completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni
(di età, salute, etc.) dell’avente diritto.
In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere
riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni
economico-patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del
richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare
rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la
sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e
reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.
La quantificazione dell’assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il
pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire
all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.
5.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice
deve compiere, quindi, una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei
mezzi del richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata
innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata
causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, onde accertare se l’eventuale rilevante disparità
della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento
del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in
costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di
una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive
potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.
5.3 La Corte distrettuale ha mancato di attribuire all’assegno riconosciuto la funzione
equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente avere, omettendo di
verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi del
richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Occorreva poi verificare – con riferimento all’intera vicenda coniugale, protrattasi nel
caso di specie per ventisette anni prima dell’omologazione della separazione – se una
simile condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei
ruoli endofamiliari.
La mancanza di quest’ultima verifica ha finito per condurre la Corte territoriale ad
attribuire valore determinante alla comparazione della situazione economico-
patrimoniale delle parti, quando al contrario la situazione della richiedente costituiva
una mera premessa fenomenica ed oggettiva che doveva essere seguita dalla verifica
della riconducibilità delle cause che avevano prodotto la condizione di inadeguatezza
agli indicatori delle caratteristiche dell’unione matrimoniale così come descritti nella
prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, i quali assumono rilievo in
misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini il giudice di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex
coniuge che richieda l’assegno divorzile, o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli
per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e
dignitosamente da parte di quest’ultimo, sia della necessità di compensarlo per il
particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio
comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo,
da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex
coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del
tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione
dell’assegno, e l’entità del reddito e/o del patrimonio dell’altro ex coniuge non
giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue
sostanze (Cass. 21234/2019).
5.4 Rimane assorbito, in senso proprio, il secondo motivo di ricorso, in quanto, una
volta fissati i diversi criteri di indagine a cui la Corte di merito dovrà ispirarsi in sede
di rinvio, rimane superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la
verifica dell’omesso esame di una serie di circostanze di fatto che potevano assumere
un valore secondo i principi oramai superati dalla più recente giurisprudenza di
questa Corte.
5.5. L’accoglimento del ricorso in virtù dell’applicazione del più recente orientamento
della giurisprudenza di questa Corte fa sì che la Corte di merito debba mettere capo,
in sede di rinvio, ad una nuova e completa cognizione.
In vero, la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione
o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento
interpretativo i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento
di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal
giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di
difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle
esigenze istruttorie correlate al nuovo principio di diritto da applicare in sede di
giudizio di rinvio (Cass. 11178/2019). Pertanto, nel caso in cui il tema del contendere
sia costituito dal riconoscimento dell’assegno divorzile e la decisione impugnata si
incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-
reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando,
invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo, del contributo
effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello
dell’ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, al fine di consentire
l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di
allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da
applicare in sede di rinvio (Cass. 11796/2021).
6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte
distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra
illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri
titoli identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Va riformata l’ordinanza presidenziale che abbia disposto l’affidamento del figlio infradodicenne senza disporne l’audizione.

Corte d’Appello di Firenze, decreto 16.09.2021
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Leonardo Scionti Consigliere
all’esito dell’udienza del 10 settembre 2021
nel procedimento iscritto al n. r.g. ___ / 2021 promosso da:
CAIO, con il patrocinio dell’avv. B.S., elettivamente domiciliato in XX presso il
difensore avv. B.S.
RICORRENTE
contro
MEVIA, con il patrocinio dell’avv. G.E., elettivamente domiciliato in XX presso il
difensore avv. G.E.
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PRATO
RESISTENTE
ha emesso il seguente
DECRETO
letto il reclamo avanzato da CAIO avverso la ordinanza presidenziale del 12.4.2021
ex art. 708 iv c., c.p.c.; osservato che in essa si lamenta (oltre la nullità della notifica
e la irregolarità del deposito di atti che tuttavia appaiono eccezioni infondate o
irrilevanti) la omessa audizione del figlio minorenne ultradodicenne CAIETTO;
osservato che la audizione ai sensi dell’art. 336 bis c.c. nella interpretazione della
C. Cass. comporta nullità del procedimento (Cass. civ. Sez. I Ord., 13/12/2018, n.
32309: Con il compimento del dodicesimo anno d’età sorge l’obbligo del giudice,
anche senza un’istanza di parte, di ascoltare il minore, salvo che motivatamente non
si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di
un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo
grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore. Se il minore compie
dodici anni nel giudizio d’appello il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua
audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale
portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando
il giudice, non possono essere ignorati.);
osservato che nella presente fase si ritiene di potere superare tale dato sia appunto
per la provvisorietà dei provvedimenti resi che per il fatto che la volontà del minore è
aliunde ricavabile in particolare dall’esito della audizione resa davanti al medesimo
Tribunale in altro procedimento, dalla motivazione contenuta nel provvedimento
conseguente e dalla audizione resa ai SS seppure acquisita successivamente;
rilevato che appare chiara la volontà di CAIETTO di rimanere presso il padre con
motivazioni che appaiono di facile condivisibilità, almeno nell’approssimarsi dell’inizio
scolastico data la volontà espressa di non mutare indirizzo di vita;
osservato che pertanto la ordinanza appare in questo senso da modificarsi
stabilendo il collocamento di CAIETTO presso il padre con modalità di visita alla madre
conformi a quanto stabilito per il figlio MEVIANO; osservato che ne consegue la
diminuzione del mantenimento da versarsi a MEVIA per i figli ad € 400,00 (essendo
allo stato da considerarsi non affette da errore le motivazioni in punto di capacità
economica delle parti e la persistenza dell’obbligo in capo a CAIO);
osservato che in conseguenza del collocamento presso il padre di due figli su
quattro, male si giustifica l’affidamento super esclusivo degli stessi alla madre anche
per i risvolti pratici di tale regime e che quindi almeno per i due figli MEVIANO e
CAIETTO deve essere allo stato disposto l’affidamento condiviso rimessa al merito la
valutazione per gli altri due figli;
nulla sulle spese attesa la natura provvisoria dei provvedimenti resi;
p.q.m.
in modifica della ordinanza presidenziale 12.4.2021 dispone l’affido condiviso dei
minori MEVIANO e CAIETTO e colloca CAIETTO in maniera prevalente presso il padre,
disponendo quanto al diritto di visita di quest’ultimo conformemente al figlio
MEVIANO;
determina in € 400 il mantenimento che CAIO deve versare a MEVIA per il
mantenimento dei due figli presso di lei collocati.
Fermo il resto.