Sull’assenza di comportamenti di dissenso ai rapporti sessuali da parte della moglie

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 settembre 2021, n. 35676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Luigi – Presidente –
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Maria C. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2020 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AMOROSO MARIA CRISTINA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. F. S., anche in sostituzione, con delega orale dell’avv. M.G., che chiede
l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 06/12/2018, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato M.C. responsabile dei reati a lui
ascritti di cui agli artt. 572, 612, e 609 bis c.p., commessi ai danni della moglie, condannandolo alla
pena di anni 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e dichiarandolo interdetto in
perpetuo dai pubblici uffici.
2. Il presente ricorso è stato presentato avverso la decisione della Corte d’appello di Trieste che ha
confermato la sentenza di primo grado.
3. Nel primo e nel secondo motivo d’impugnazione si lamenta l’erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 609 – bis c.p., e l’inesistenza della motivazione in punto di elemento
psicologico del reato.
In primo luogo, il ricorrente si duole della circostanza che il giudice di merito abbia ritenuto integrati
di estremi oggettivi del reato contestato pur in assenza di comportamenti di dissenso ai rapporti
sessuali da parte della vittima.
In proposito si è evidenziato che la stessa persona offesa avrebbe chiarito che sebbene inizialmente
non entusiasta delle proposte intime rivoltele dal marito poi vi accondiscendeva senza alcuna
costrizione ed in maniera volontaria.
In secondo luogo, in maniera collegata e conseguente, il ricorrente si duole della riconosciuta
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato alla luce di quanto precedentemente esposto.
4. Nel terzo motivo e nel quarto motivo, afferenti al reato di cui all’art. 572 c.p., si contesta la
decisione del giudice di merito relativa al riconoscimento degli elementi oggettivi e soggettivi del
reato di maltrattamenti e l’inesistenza della motivazione in punto di elemento psicologico del reato.
Si lamenta che pur difettando la abitualità delle condotte, essendo stati contestati solo tre distinti
episodi di minaccia ingiurie e percosse commesse dall’imputato in un arco temporale
significativamente lungo, il tribunale abbia ritenuto sussistere il reato contestato e, pertanto, si censura
il riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti alla luce di quanto appena
esposto.
5. Il quinto motivo di ricorso censura la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto
il profilo del travisamento della prova.
Il giudice, ad avviso del ricorrente, avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per i reati contestati
sulla base di una lettura non accurata delle dichiarazioni testimoniali intendendo che le stesse abbiano
confermato il quadro accusatorio della procura, mentre dalle stesse sarebbe emersa una versione
esattamente contraria dell’accaduto.
6. Da ultimo e in subordine il ricorrente, qualora non si demolisse l’intera ricostruzione accusatoria,
comunque censura il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, a suo avviso concedibili
alla luce della risalenza nel tempo dei fatti, della convivenza tuttora esistente tra il M. e la moglie e
della comprovata dissociazione dell’imputato dal sodalizio criminale cui in passato era legato.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi cinque motivi di ricorso, esaminabili unitariamente, sono inammissibili.
Pur formalmente deducendo la violazione di legge l’inesistenza di motivazione in punto di elemento
oggettivo e soggettivo dei reati in contestazione, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), e
lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione a seguito di travisamento
della prova, le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione e nell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio
in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di
legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito,
bensì esclusivamente riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali.
3.11 diffuso e argomentato iter motivazionale del giudice, che si presenta logico, coerente e scevro
da contraddizioni dà adeguatamente conto di tutti gli elementi fondanti la condanna dell’imputato.
Esaustivo e immune da vizi è il giudizio reso circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi
dei reati contestati.
La Corte d’appello ha esaminato accuratamente i racconti della vittima formulando il giudizio sulla
sua credibilità intrinseca sulla base della precisione e lucidità del narrato ed ha logicamente e
coerentemente valorizzato le dichiarazioni del teste P., cui la donna aveva confidato le proprie
vicende coniugali, quale riscontro estrinseco dei fatti storici illustrati dalla persona offesa.
Si è, inoltre, soffermata adeguatamente anche sulle ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente
credibile quanto dichiarato dalla donna prima del dibattimento individuando logicamente la causa del
contrasto tra le versioni rese nel timore provato dalla donna nei confronti del coniuge con un
ragionamento immune da censure riscontrabili in sede di legittimità.
Quanto al reato di maltrattamenti, la Corte ha rappresentato coerentemente che il giudizio sulla
sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato è stato desunto dalle dichiarazioni della
vittima e dalle dichiarazioni dei testimoni e in parte anche da quanto appurato dagli psicologi; e che
la lettura congiunta dei atti processuali ha indotto a ritenere che sebbene gli episodi di maltrattamenti
descritti nel dettaglio fossero solo tre, la donna era sottoposta a continue minacce e violenze delle
quali l’imputato era perfettamente consapevole.
In relazione alla contestazione di violenza sessuale il collegio coerentemente e logicamente desume
le ragioni per le quali sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; dalle dichiarazioni della
vittima e dalla testimonianza de relato del P. il Collegio, con ragionamento coerente e immune da
censure, evince che la donna era costretta a subire le violenze sessuali del marito alle quali, dopo aver
manifestato invano il suo dissenso, soggiaceva a causa del suo stato di prostrazione e di “sudditanza”
temendo reazioni violente di cui il marito aveva dato prova ogni volta che lo aveva contraddetto anche
in relazione ad episodi futili.
Sul punto va ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di violenza sessuale, il
mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore
scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le
minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua
capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere
ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai
congiungimenti carnali (C.f.r. Sez. 3 n. 17676 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275947 –
01).
4. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso) diretto a contestare la mancata
concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma gli elementi
richiamati dalle difese sono stati ampiamente presi in considerazione dalla Corte territoriale, la quale
ha evidenziato come invece la modalità della condotta, la durata e la sua gravità, unitamente ai
precedenti dell’imputato sono ostative alla concessione delle attenuanti richieste.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 da versare alla Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2000, n. 196, art. 53, che – a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza un’annotazione
volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessi in essa riportati.
Motivazione semplificata

Revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato

TRIBUNALE DI LUCCA R.G. 626 f 2021
Il Giudice designato e delegato dal Presidente,
sciogliendo la riserva di c,.,ui al verbale che precede ;
letti gli atti ed i documenti prodotti ;
pronuncia la seguente
ORDINANZA
ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., 170 DPR 115 / 2002 e 15 Digs. 150 / 2011,
nel procedimento come sopra rubricato.
Osserva in fatto e in diritto.
ha proposto ricorso in opposizione
avverso il provvedimento contenuto nella sentenza n.11 del 18.1.2021 pronunciata dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, con il quale il Giudice revocava
l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato “per manifesta
oggettiva infondatezza della domanda “, rilevando che tale provvedimento era errato
cd ingiusto sia in fatto che in diritto ; che, infatti, il presupposto per la concessione
del gratuito patrocinio era la “non manifesta infondatezza della domanda proposta ” e
il rigetto della domanda proposta dalla nei confronti dell’ex convivente e
datore di lavoro dott. Marco avente ad oggetto il pagamento di retribuzioni
ed altro, era stato determinato dal fatto che la ricorrente non aveva provato, in base
all’esame dei diversi testimoni ammessi, il rapporto di subordinazione intercorrente
tra le parti, precisandosi dal Giudice che nella fattispecie, in cui era presente un
rapporto di convivenza tra le parti, la prova della subordinazione avrebbe dovuto
essere particolarmente rigorosa ; che, quindi, nella fattispecie, al contrario di quanto
affermato dal Giudice, non sussisteva la manifesta infondatezza dell’azione, tanto che
il Giudice medesimo aveva respinto la domanda dopo un approfondito ed articolato
esame degli atti e delle prove espletate, non altrimenti necessario per affermare la
manifesta infondatezza del ricorso ; che, infatti, la domanda era stata respinta per
difetto della prova – nella fattispecie richiesta in maniera particolarmente rigorosa-
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur se dall’esame dei testi era
risultato che la ricorrente aveva comunque lavorato nello studio dentistico, a fianco
del dm_ ; che, dunque, il rigetto della domanda per le ragioni sopra esposte
non bastava da solo a disporre !a revoca del provvedimento di concessione del
gratuito patrocinio ( adottato nella specie dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lucca con delibera del 27.1.2018) per manifesta infondatezza della domanda.
Pertanto, la ricorrente ha concluso per l’annullamento elo revoca del provvedimento
di revoca della concessione del gratuito patrocinio contenuto nella sentenza in
oggetto e per l’accertamento del diritto della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato attraverso l’attività di difesa dell’Avv. , con conseguente
liquidazione delle spese nella somma di curo 7.722,25, già dimidiata della metà, o
nella diversa somma ritenuta di giustizia, con ordine di pagamento della somma
liquidata da parte dell’Erario ex art.131 DPR 115 / 2002 in favore dell’Avv.
o in subordine della ricorrente,
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia ( C.F. 97591110586 ), in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello
Stato, deducendo che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito i presupposti
della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, statuendo che andava
revocata l’ammissione al patrocinio per manifesta infondatezza della pretesa e per
colpa grave nel promovimento del giudizio e che in tema di ammissione al
patrocinio erano insussistenti i presupposti per la sua concessione allorché, dall’esame
della relativa istanza contenente le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del
relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intendeva chiedere
l’ammissione, risultasse in concreto la manifesta infondatezza della pretesa, sicché,
sussistendo il requisito della colpa grave nell’avere l’interessata continuato a svolgere
le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrevano i presupposti per la
revoca del provvedimento di ammissione ; che anche la Corte costituzionale aveva
chiarito che il legislatore aveva previsto sia una valutazione ex arde del requisito
della non manifesta infondatezza ( art. 122 DPR 115 i 2002) sia la revoca ex post
dell’ammissione al beneficio, se risultava provato che la persona aveva agito o
resistito con mala fede o colpa grave ( art. 136 comma 2 stesso DPR) ; che in base
ai predetti principi non potevano porsi a carico dell’Erario gli oneri per la difesa di
chi svolgesse in giudizio difese manifestamente infondate in concreto, come si era
verificato nel caso di specie, in cui i presupposti fattuali dell’azione promossa
dall’odierna ricorrente nei confronti del dentista con cui aveva convissuto, ovvero in
particolare la circostanza che la avesse prestato continuativamente una vera e
propria attività di lavoro dipendente nello studio dentistico, erano stati completamente
sconfessati dall’istruttoria giudiziale ; che, dunque, la pretesa della nei confronti
dell’ex compagno era risultata manifestamente infondata e il Tribunale correttamente
aveva disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non
potendo giustificarsi che i costi di un’azione in concreto manifestamente infondata
venissero posti a carico della collettività.
Il Ministero della Giustizia ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’esito del presente procedimento, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle
parti, il ricorso in opposizione proposto da Laura non può trovare
accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Con il provvedimento impugnato il Giudice del Lavoro di questo Tribunale ha
disposto la revoca dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato,
già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Lucca con delibera del 27 gennaio 2018, in conseguenza della “manifesta
infondatezza ” della domanda dalla medesima proposta, osservando che “…deve farsi
luogo alla revoca del beneficio in quanto la sua anticipata concessione Si è rivelata
non giustificata in ragione dell’oggettiva manifesta infondatezza della domanda
proposta ” pag. 7 della sentenza pronunciata in data 1812021 ).
In motivazione il Giudice osserva con dovizia di argomentazioni che la ricorrente
Laura non ha raggiunto la prova, attraverso l’istruttoria svolta, della sussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e il dott. Marco
odontoiatra, con il quale vi era stato un rapporto di convivenza protrattosi dal 2003
sino al 2016, prova che nel caso di collaborazione lavorativa prestata all’interno
della coppia di coniugi o di conviventi more uxorio doveva essere particolarmente
rigorosa e precisa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza ( pagg. 3-4
della sentenza ). All’esito di una puntuale ed analitica ricostruzione delle risultanze
istruttorie il Giudice conclude nei seguenti termini ” La mancanza di qualsivoglia
prova e le sopra indicate evidenze documentali e istruttorie contrarie alla
prospettazione attorea, rendono manifestamente infondata la domanda, da rigettare”
( pag. 6 ). Dunque, la manifesta infondatezza della domanda proposta dalla
per carenza assoluta di prova ( ” mancanza di qualsivoglia prova ” ) emerge con
evidenza dagli atti e dal contenuto della sentenza in esame, contrariamente a quanto
dedotto con l’odierno ricorso in opposizione : nell’articolata motivazione della
sentenza, infatti, si esaminano dettagliatamente le deposizioni dei vari testimoni
escussi, evidenziando ad esempio che taluno ( il teste Daniele Rossi ) ha reso una
dichiarazione che ” …sconfessa platealmente la versione della ricorrente in ordine a
un quotidiano impegno a fianco del compagno nello studio di pareggio, per ben
otto ore giornaliere, sei giorni a settimana .,.” pag. 6 ).
Ciò detto, si sottolinea in punto di diritto che il giudice dì legittimità ha precisato
che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza
automatica, prevista per legge ( cfr. art. 74, comma 2, DPR 115 / 2002 ), della
dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di ” misura
evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande
evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa
grave, ricadano sulla collettività ” ne consegue che, dato che l’ammissione al
beneficio viene sempre disposta in via provvisoria, ” appare ulteriormente ragionevole
che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi
in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione,
alternativamente o cumulativamente, dell’atteggiamento soggettivo dell’interessato
ovvero dell’ oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta ” ( così
Cass. 7869 2020 ).
Pertanto, rilevato che il provvedimento impugnato recepisce pienamente questo
indirizzo giurisprudenziale, richiamando testualmente alcuni passaggi della sentenza
citata della Corte di Cassazione, non si può che concludere che il ricorso in
opposizione proposto da Laura è infondato e va disatteso, risultando corretta e
condivisibile la revoca dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio disposta
con la sentenza del Giudice del Lavoro pronunciata in data 18.1.2021.
Infine, Se spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Visti gli artt. 702-ter c.p.c., 170 DPR 115 12002, 15 D. Lgs. 150 12011, così provvede :
1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto da Laura ;
2) Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente Ministero della
Giustizia delle spese del procedimento, che liquida in euro 3.545,00 per
compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
totale, Iva e Cpa nella misura di legge .

Onere della prova ai fini dell’addebito.

Tribunale di Cuneo, 15 luglio 2021
Tribunale Cuneo sez. I, 15/07/2021, n.596
Fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori M.A.D. e F.G.A. contraevano matrimonio con rito concordatario in CRISSOLO,
il ..
L’atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
CRISSOLO (atto n. 1, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell’anno
2002).
Dal matrimonio sono nati tre figli, T. M. il .. a Savigliano, C. F. il .. a Savigliano e C. V.
il .. a Savigliano.
Con ricorso depositato il 08.05.2017 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l’affidamento
dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente
presso la madre, diritto di visita paterno a fine settimana alterni, nonché un pomeriggio
infrasettimanale con pernottamento; la ricorrente ha altresì richiesto l’assegnazione
della casa coniugale in proprio favore, un contributo al mantenimento dei figli per
complessivi euro 900,00 (300,00 per ciascun figlio) e un contributo al mantenimento
della moglie pari ad euro 200,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio e, pur non
opponendosi alla domanda di separazione personale tra i coniugi, chiedeva che la
separazione venisse pronunciata alle diverse condizioni di cui alla comparsa costitutiva,
e dunque rigettando la richiesta di addebito, assegnando la casa coniugale ad entrambi
i coniugi congiuntamente, con alternanza paritetica settimanale, disponendo
l’affidamento condiviso dei figli minori, la loro collocazione presso la casa coniugale,
ponendo a carico del padre un assegno perequativo per i figli pari ad euro 200,00 per
ciascun figlio oltre 50% delle spese straordinarie, nulla prevedendo quale contributo al
mantenimento per la moglie.
Avanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la parte convenuta compariva e
veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, ascoltati i minori C. F. e T. M. all’udienza
del 16.01.2018, disponeva con ordinanza del 29.03.2018 il passaggio alla fase
istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Accolte alcune delle istanze istruttorie con ordinanza istruttoria in data 02.02.2020,
escussi i testi all’udienza del 02.10.2020 ed eseguito l’interpello delle parti all’udienza
del 19.01.2021, venivano quindi precisate le conclusioni come in epigrafe e la causa
veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui
all’art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione
La domanda di separazione, spiegata da entrambe le parti, appare accoglibile, poiché
risulta configurata la fattispecie di cui all’art. 151 co. 1 c.c.
E’ provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento
tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la
prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
2
La domanda di addebito della separazione al convenuto
Passando ad esaminare le questioni controverse, e rigettate in via definitiva tutte le
richieste istruttorie formulate dalle parti, non ammesse dal giudice istruttorie, e
reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la
decisione allo stato degli atti, si procede ad esaminare la domanda di addebito della
separazione al marito proposta da parte ricorrente.
Va premesso che, ai fini della addebitabilità della separazione all’altro coniuge, il
coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall’altro coniuge
condotte contrarie ai doveri matrimoniali, e dall’altro che tali condotte abbiano avuto
un’efficienza causale diretta sull’intollerabilità della convivenza e sulla compromissione
definitiva dell’affectio coniugalis (doppio onere probatorio).
Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059 del 2012 aveva chiarito
come “Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà,
l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la
sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e
quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le
circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale
all’accertata fedeltà”.
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva
evidenziato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la
irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i
comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore
convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene
pronunciata la separazione senza addebito (Cassa con rinvio, App. Messina, 25
novembre 2004)”.
Tra le pronunce più recenti in materia si ricordano, invece, tra le tante:
– Cassazione civile n. 16691 del 2020, secondo cui “In tema di separazione, grava sulla
parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del
coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”;
3
– Cassazione civile n. 16735 del 2020, secondo cui: “Grava sulla parte che richiede, per
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge,
l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti
posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione
dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda,
vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie,
l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un
investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al
valore di prova piena).
Calando i sovra esposti principi al caso di specie si osserva che la domanda di parte
ricorrente è infondata e va rigettata, non avendo la M.A.D. assolto al proprio onere
probatorio.
Ed invero, sin dall’atto introduttivo la ricorrente ha richiesto l’addebito della
separazione al marito deducendo condotte aggressive e violente del marito nei suoi
confronti – sia sul piano verbale, in particolare a mezzo minacce e ingiurie, sia sul
piano fisico – anche alla presenza dei figli, condotte che avrebbero causato
l’intollerabilità della convivenza.
La ricorrente ha altresì dedotto che il F.G.A. avrebbe intrattenuto, “senza grandi
cautele o rispetto verso la moglie”, una relazione extraconiugale “con una persona
conosciuta alla ricorrente” ed appartenente “all’ambiente montano comune”.
Infine il F.G.A. avrebbe “piazzato telecamere in casa per controllare i comportamenti
dei congiunti”.
Orbene, le condotte contrarie ai doveri matrimoniali come genericamente descritte da
parte ricorrente non sono state in alcun modo provate, né tanto meno è stato provato il
nesso causale tra tali presunte e indimostrate condotte e l’intollerabilità della
convivenza matrimoniale.
Quanto agli episodi di aggressività fisica o verbale, la ricorrente non ha mai denunciato
il marito per questi presunti fatti occorsi in costanza di matrimonio, né ha prodotto la
“relazione di servizio preliminare ad un eventuale ammonimento” che sarebbe stata a
suo dire redatta dai Carabinieri in occasione di un episodio che si sarebbe verificato
dinanzi ai figli, allorquando il marito avrebbe “preso per il collo la moglie in cucina”.
Ancora si osserva che la querela sporta dalla ricorrente in data 12 ottobre 2018 è ben
successiva all’iscrizione della presente causa al ruolo e riguarda episodi che non
possono pertanto essere tenuti in considerazione ai fini dell’addebitabilità della
separazione al marito.
4
Ancora, nessun referto medico è stato prodotto dalla ricorrente a dimostrazione delle
aggressioni fisiche subite, né l’istruttoria ha fatto emergere la sussistenza di condotte
contrarie ai doveri matrimoniali da parte del sig. F.G.A., ma al più un clima di
conflittualità coniugale caratterizzato da litigi anche accesi.
Invero, all’udienza in data 2.10.2020, il teste F. G., amica da oltre quarant’anni della
ricorrente, unico testimone sentito sui capi di prova ammessi in relazione all’addebito,
ha riferito di non aver mai assistito personalmente a nessun episodio di violenza fisica
o verbale da parte del marito nei confronti della moglie, di aver soltanto raccolto delle
“confidenze sulla crisi familiare” da parte dell’amica, confidenze risalenti a “circa dieci
anni fa”, e quindi poco significative anche rispetto alla valutazione sul nesso causale tra
le presunte condotte contrarie ai doveri matrimoniali e l’intervenuta intollerabilità della
convivenza, avuto riguardo alla data di iscrizione della causa a ruolo.
Ancora si evidenzia che il teste ha riferito solo quanto raccontatole dalla ricorrente (in
particolare in merito ai “disaccordi” e al “carattere del sig. F.G.A.” che “non era
tranquillo, nel senso che si innervosiva o alzava il tono di voce anche con i bambini
durante i litigi”, o ancora a un episodio in cui la notte di Natale il F.G.A. aveva “rotto
tutte le preparazioni di Natale fatte dalla mamma per i bambini”), avendo solo una
volta in quarant’anni di amicizia sentito direttamente, al telefono, il F.G.A. urlare con i
presenti in casa e in particolare nei confronti della figlia C..
Come si comprende, si tratta di una testimonianza poco significativa, che non consente
di giungere alla pronuncia di addebito della separazione.
Del resto, gran parte dei capi di prova articolati dalla parte ricorrente nella memoria n.
2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. riguardavano episodi di violenze verbali e/o fisiche
successivi all’instaurazione del giudizio, e dunque irrilevanti ai fini dell’addebito, mentre
nessun capo di prova è stato articolato in relazione alla presunta relazione extra
coniugale del F.G.A. (peraltro non circostanziata nel tempo) né con riguardo alla
presunta violazione della privacy dei congiunti a mezzo piazzamento di telecamere.
Nessun valore può inoltre – come è ovvio – essere attribuito a quanto dichiarato in
sede di ascolto dalla figlia minore F.G.A. T. M. (udienza del 16.1.2018 – fase
presidenziale), trattandosi appunto di ascolto e non di testimonianza, e tenuto conto
altresì della circostanza (già presumibile ex ante, ma oltretutto emersa in maniera
concreta in udienza) del pesante coinvolgimento della bambina nel conflitto genitoriale.
Nel verbale di udienza di ascolto il Giudice delegato alle funzioni presidenziali ha infatti
dato atto di come “durante l’audizione la minore […] è apparsa […] emotivamente
coinvolta soprattutto durante il racconto dei litigi violenti tra i genitori a cui ha assistito,
in cui ha avuto attimi di commozione”.
5
Colpisce peraltro la richiesta della madre di affidamento condiviso dei figli con ampio
diritto di visita paterno formulata dalla ricorrente negli stessi atti in cui vengono
sottolineate – e poste alla base della richiesta di addebito – presunte condotte di
grande violenza e aggressività che il convenuto avrebbe perpetrato ai danni della
moglie anche alla presenza dei figli piccoli.
A margine, per mera completezza, si osserva che neppure in sede penale le accuse
mosse dalla M.A.D. nei confronti del marito (peraltro in data successiva alla iscrizione
della presente causa a ruolo) hanno avuto alcun serio riscontro: invero, con decreto di
archiviazione ex art. 409 c.p.p. del 26.11.2020, emesso dal g.i.p. del Tribunale di
Cuneo, è stato dichiarato inammissibile l’atto di opposizione all’archiviazione proposto
dalla M.A.D. avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in sede (per il
reato di cui all’art. 612 bis c.p., “unico astrattamente configurabile” secondo il pubblico
ministero in sede).
Nel decreto di archiviazione si legge, per quanto qui interessa, che non sussistono
elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio e che “dalle approfondite indagini è
emerso un clima di accesa conflittualità fra le parti, nell’ambito del quale, tuttavia, non
si ravvisano condotte penalmente rilevanti, tenuto conto anche che le dichiarazioni
della M.A.D. non trovano riscontro alcuno nelle emergenze investigative”.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di addebito va rigettata, tenuto conto della
granitica giurisprudenza in materia sopra ricordata e del fatto che la ricorrente non ha
assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente.
L’affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli minori C. F. e C. V.
Va premesso che la figlia T. M. è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, e
dunque nulla deve essere disposto in merito all’affidamento, alla collocazione, al diritto
di visita della stessa.
Quanto ai due figli ancora minori, C. F. e C. V., non vi è controversia tra le parti in
merito all’affidamento, alla collocazione abituale, al diritto di visita.
Ed invero, la ricorrente ha domandato disporsi l’affidamento condiviso dei figli ad
entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre,
assegnazione della casa coniugale in favore della madre stessa, diritto di visita paterno
articolato su weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un
pomeriggio infrasettimanale seguito da pernottamento.
Parte resistente ha prestato acquiescenza all’ordinanza presidenziale, con la quale
veniva appunto disposto l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre, assegnazione della
casa coniugale alla moglie, diritto di visita paterno articolato su weekend alternati, dal
venerdì all’uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.30 con accompagnamento a
6
casa della madre, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento, sette giorni
durante le feste natalizie e tre durante le feste pasquali alternando le maggiori
festività, quindici giorni durante le vacanze estive.
Si può dunque disporre in conformità alla richiesta di entrambe le parti l’affidamento
condiviso dei figli minori, con collocazione presso la mamma, diritto di visita paterno
come già da ordinanza presidenziale, salvo diversi e più ampi accordi tra genitori,
trattandosi di regolamento rispondente alle esigenze dei figli e pienamente rispettoso
del principio di bigenitorialità.
L’assegnazione della casa coniugale
Nessun dubbio sulla (conferma, già disposta in fase presidenziale, della) assegnazione
della casa coniugale sita in Crissolo (CN), Frazione S. in favore della ricorrente, stanti
la collocazione abituale presso la stessa dei due figli ancora minori e la richiesta
congiunta delle parti in tal senso.
Il contributo al mantenimento dei tre figli nati dal matrimonio e della moglie
Quanto al contributo al mantenimento dei tre figli nati dal matrimonio entrambe le parti
hanno sostanzialmente prestato acquiescenza a quanto previsto in ordinanza
presidenziale (la quale prevedeva l’obbligo del padre di versare entro il giorno 5 di ogni
mese alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento, la cura,
l’istruzione e l’educazione dei figli minori T. M., C. F. e C. V., la somma di € 900,00,
ovverosia € 300,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile al termine di ogni anno
secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, previamente concordate, salvo
necessità e urgenza, e successivamente documentate).
Pertanto, considerato ancora congruo il contributo perequativo a suo tempo disposto
dal giudice delegato alle funzioni presidenziali a carico del padre per il mantenimento
dei figli, si confermano in questa sede i provvedimenti provvisori, non essendovi
ragione di modificarli.
Quanto alla richiesta di contributo al proprio mantenimento spiegata dalla ricorrente
essa merita accoglimento nei termini di cui ai provvedimenti provvisori (del resto la
ricorrente ha chiesto appunto confermarsi il contributo posto a carico del marito, in
proprio favore, con l’ordinanza presidenziale).
Si deve in proposito osservare che, come già evidenziato con i provvedimenti provvisori
ed urgenti, sussiste nella specie una significativa sperequazione tra la situazione
reddituale e patrimoniale dei coniugi, che emerge dalle dichiarazioni delle parti e dalla
documentazione in atti, deteriore in capo alla moglie. Sarebbe infatti sufficiente
confrontare le dichiarazioni dei redditi dei coniugi per addivenire alla considerazione di
cui sopra.
7
Inoltre il matrimonio ha avuto lunga durata, la sig.ra M.A.D. ha fornito senz’altro un
importante contributo alla vita matrimoniale (avendo cresciuto tre figli, e avendo
prestato anche attività lavorativa nel corso del matrimonio, oltre ad attendere agli
impegni casalinghi), il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso della convivenza
coniugale deve presumersi medio-alto.
D’altra parte però si deve osservare che la M.A.D. è dotata di capacità lavorativa, ha
svolto per lungo tempo diversi tipi di attività contemporaneamente con discreti
guadagni (es. guida naturalistica, soccorso alpino, gestione di bad and breakfast), è
comproprietaria della casa coniugale, è proprietaria esclusiva di un negozio che viene
affittato, ha un terreno edificabile, ancora oggi svolge attività non regolarizzate come
affittacamere, così come emerso in sede di interpello e in fase istruttoria.
Per le sovra esposte ragioni pare congruo ed equo riconoscere in favore della stessa un
contributo minimo al suo mantenimento pari ad euro 200,00, rivalutabile al termine di
ogni anno secondo indici Istat.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tenuto conto della natura
della lite, del sostanziale accordo raggiunto dalle parti su diverse questioni (regime di
affidamento, collocazione, diritto di visita, mantenimento dei figli, assegnazione della
casa coniugale) e della soccombenza reciproca sulle uniche questioni controverse
(addebito, contributo al mantenimento della moglie).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione personale dei coniugi M.A.D. e F.G.A. ai sensi dell’art. 151 co.
1 c.c.;
affida i figli minori C. F. e C. V. ad entrambi i genitori, che eserciteranno
congiuntamente la responsabilità genitoriale e che congiuntamente adotteranno le
decisioni relative alla loro istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria
amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale i figli si troveranno
in quel momento;
dispone che i minori vivranno abitualmente con la madre, presso la quale
continueranno a mantenere la propria residenza anagrafica;
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dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i genitori
e, in difetto, con le tempistiche e modalità di cui all’ordinanza presidenziale del
29.3.2018, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
assegna alla madre M.A.D. la casa coniugale in Crissolo (CN), Frazione S., con mobili
ed arredi in uso;
pone a carico del padre F.G.A. l’obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla
madre M.A.D., a titolo di assegno perequativo per il mantenimento, la cura, l’istruzione
e l’educazione dei figli T. M., C. F. e C. V., la somma di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun
figlio), rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-
ricreative, previamente concordate, salvo necessità e urgenza, e successivamente
documentate;
pone a carico del marito F.G.A. l’obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla
moglie M.A.D. la somma di € 200,00, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo alle spese per il suo mantenimento;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 9.7.2021.

La risorsa rappresentata dai nonni esclude lo stato di abbandono.

Cass. sez. I, 14 settembre 2021 n. 24727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10722/2020 proposto da:
D.N.E., e S.L., quali genitori del minore S.E.;
S.S., e So.Li., quali zie paterne del minore;
S.N.A., quale nonno paterno del minore; D.B.A., e
D.N.D.F., quali nonni materni del minore; tutti
elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Settembrini n. 28,
presso lo studio dell’avvocato Morcavallo Francesco, che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di
nomina e costituzione di nuovo difensore;
– ricorrenti –
contro
Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia, Procura
Generale presso la Corte di Cassazione, Z.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
pubblicata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/06/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO che:
Con ricorso ex lege n. 184/1983 de14/8/2014 il Pubblico ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Venezia aveva chiesto la verifica della capacità genitoriali per la tutela del
minore S.E. (nato il (OMISSIS)), figlio di D.N.E. e di S.L., che dalla nascita presentava
sindrome da astinenza prenatale. Era stato disposto il collocamento della madre e del
bambino in comunità terapeutica; i genitori avevano chiesto di potersi prendere cura del
minore con possibile collocamento presso i nonni materni, che già si occupavano della
sorellina di E., nata da una precedente relazione di D.N.E..
Nel (OMISSIS) D.N.E. era stata allontanata dalla comunità perché positiva agli oppiacei. Dal
(OMISSIS) in poi E. era vissuto presso una famiglia collocataria.
Il nonno paterno aveva chiesto l’affidamento del minore; a ciò si era aggiunta la disponibilità
dichiarata dall’e sorelle di S.L.. Anche i nonni materni avevano chiesto l’affidamento del
minore.
Con sentenza n. 120/2018, il Tribunale per i minorenni, ritenuti tutti i familiari non adeguati,
aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, confermando la sospensione dei genitori;
aveva affidato il minore ai Servizi Sociali con mantenimento del bambino presso la famiglia
collocataria; aveva mantenuto i rapporti solo con i nonni materni e con il nonno paterno, con
facoltà di sospenderli se disturbanti o pregiudizievoli per il minore.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata in epigrafe indicata, ha confermato
la decisione di primo grado.
Propongono unico ricorso per cassazione con due mezzi D.N.E. e S.L. (genitori di E.), S.S. e
So.Li. (zie paterne di E.), S.N.A. (nonno paterno di E.), D.B.A. e D.N.F. (nonni materni di E.).
Il Tutore Avvocato Z.P. è rimasto intimato.
CONSIDERATO che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 11,
essendo stata dichiarata l’adottabilità del minore in presenza di soluzioni alternative allo stato
degli atti e dell’istruttoria, per la conservazione del diritto del medesimo di crescere ed essere
educato in seno alla propria famiglia, in conseguenza dello stato di tossicodipendenza dei
genitori, seppure in presenza di parenti disponibili ad accogliere il bambino, di cui taluni già
accudenti il medesimo (anche in ausilio e supporto alla famiglia affidataria) peraltro pure in
assenza di un adeguato progetto di sviluppo e supporto della genitorialità.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al
contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; invalidità della sentenza per violazione
dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, ove, da
un lato viene dichiarato lo stato di adottabilità del minore e dall’altro viene confermata la mera
sospensione della responsabilità genitoriale e non viene disposta, per contro, la decadenza. I
ricorrenti lamentano l’incomprensibilità nella valutazione degli elementi portanti la decisione.
2.1. I motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti.
2.2. Vengono all’attenzione di questa Corte profili di violazione di legge e di illogicità della
motivazione diretti a censurare l’inosservanza, nell’impugnata decisione, del principio cardine
cui si ispira l’istituto della dichiarazione dello stato di abbandono e della dichiarazione di
adottabilità.
2.3. In merito all’accertamento dello stato di abbandono, giova ricordare che, come già
affermato da questa Corte, “La situazione di abbandono, che ai sensi della L. n. 184 del
1983, art. 8, è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia
biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma
ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo
psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento
adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità
affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e
irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del
minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo
sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale
necessaria a tal fine” (Cass. n. 1838 del 26/01/2011; v. anche Cass. n. 5580 del 04/05/2000;
Cass. n. 4503 del 28/03/2002): invero, poiché “il ricorso alla dichiarazione di adottabilità
costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere
educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo
psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, il giudice di merito deve
operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale
possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle
condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza
discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine
peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la
concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi
dell’intervento dei servizi territoriali.” (Cass. n. 7559 del 27/03/2018; in tema Cass. n. 18563
del 29710/2012).
Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere
utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio
familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande
probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la
necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto
l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137 del 26/03/2015); ciò a maggior
ragione se si considera che la valutazione dello stato di adottabilità non può fondarsi di per sé
su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali
condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed
educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico (Cass. n.
18563 del 29/10/2012; cfr. anche Cass. n. 20954 del 22/08/2018).
A ciò va aggiunto, in merito al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, trattandosi di
tema decisivo nel caso di specie, che se è vero che “Lo stato di abbandono dei minori non
può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da
parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed
i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non
traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità”
(Cass. n. 9021 del 11/04/2018), pur tuttavia la seria disponibilità a prendersi cura del minore
manifestata dai parenti entro il quarto grado (nella specie, i nonni) che abbiano instaurato e
coltivato rapporti significativi con il bambino, può valere ad integrare il presupposto giuridico
per escludere lo stato di abbandono, ove concretamente accertata e verificata (Cass. n.
23979 del 24/11/2015; v. in tema affine, anche Cass. n. 28257 del 04/11/2019).
2.4. La Corte del merito, nella specie, non ha fatto corretta applicazione degli esposti principi.
2.5. Innanzi tutto, va osservato che l’affermazione della Corte di appello, secondo la quale “E’
un fatto che la procedura sia stata condizionata da una scelta compiuta alcuni anni or sono
quando E. – affidato ai Servizi Sociali e non potendo rimanere con la madre – fu collocato al di
fuori della famiglia di origine. Sulla scelta influì la posizione all’epoca assunta dai nonni
materni, collocatari di St.” (fol. 15 della sent.), sembra quasi sancire in via prioritaria ed
assorbente l’irreversibilità della condizione di affido etero-familiare del minore e la
necessarietà della dichiarazione dello stato di abbandono, come conseguenza della posizione
assunta dai nonni materni inizialmente non disponibili all’accoglienza, ritenuta
immotivatamente come irretrattabile. Tale assunto non può essere condiviso perché non è
congruente con la funzione propria dell’affidamento familiare che è istituto inteso come
misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore,
isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni
disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente possono ostacolare la funzione
educativa e la convivenza tra genitore e figlio; è destinato a rimuovere queste situazioni di
difficoltà e di disagio familiare connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale e si pone
in funzione strumentale alla tutela, riconosciuta con carattere prioritario dall’ordinamento, del
diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine (Cass. n. 1837 del 26/1/2011);
anzi, l’affermazione della Corte di merito si pone in palese ed inequivoco conflitto con i
principi teste’ enunciati e vizia tutto il ragionamento svolto, con evidenti ricadute sulla logicità
e comprensibilità della statuizione conclusiva.
2.6. A ciò va aggiunto che la Corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza della condizione di
abbandono del minore, sul presupposto dell’essere l’inadeguatezza genitoriale della madre e
del padre troppo profonda e non recuperabile nei tempi scanditi dalla crescita del piccolo e
non ipotizzabile il soccorso della famiglia allargata, valorizzando i seguenti elementi: per
quanto riguarda la madre, la condizione di tossicodipendenza, ancora non risolta ed
addirittura negata, e lo scarso trasporto affettivo verso il figlio; per quanto riguarda il padre – la
mancanza di attività lavorativa, le ricadute nella tossicodipendenza e l’incapacità di
comprendere le tappe evolutive del bambino e di costruire un progetto di vita con lui, pur
conservando con lo stesso un rapporto affettuoso ed empatico; per quanto riguarda i nonni
materni, ai quali è già affidata St., la prima figlia di D.N.E., l’ambivalente rapporto tra i nonni e
la madre – della quale a volte rifiutano lo stile di vita ed altre volte ritengono che abbia un
ruolo nella crescita del minore – e la problematicità dello stesso, pur dando atto che il minore
ha un buon rapporto con i nonni ed è a proprio agio nella loro casa, che questi hanno
continuato ad intrattenere i rapporti con E. anche dopo la sua collocazione presso una
famiglia affidataria; per quanto riguarda il nonno paterno, l’età avanzata, la sua difficoltà
personale a comprendere le ragioni della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
ed il rifiuto ad accordarsi personalmente con la famiglia affidataria per incontrare il minore, la
non consapevolezza dell’impegno che richiederebbe l’accudimento del bambino; per quanto
riguarda le zie paterne S. e Lu., la disponibilità ad essere solo di supporto al padre.
2.7. Nessuno di tali elementi, però, ad avviso di questo Collegio, appare idoneo, se
esaminato nella necessaria ed imprescindibile correlazione con gli altri, a giustificare,
sufficientemente ed adeguatamente, lo stato di abbandono; risulta, peraltro, assolutamente
carente la considerazione della (pur reiteratamente dedotta) mancata assistenza prestata al
nucleo familiare allargato per aiutarli, nel recupero della genitorialità.
Inoltre, nulla è detto di specifico e concreto sul minore, se non che sta bene con gli affidatari,
circostanza sicuramente meritevole di attenzione e valutazione, ma certo non esaustiva per la
decisione da adottare; la valutazione delle figure vicarie interfamiliari, nonni e zie, è svolta in
termini molto generici – tanto più se si considera la ampia platea di familiari disponibili a
collaborare — ed astratti, considerando i potenziali rischi di una confusione tra il ruolo di nonni
e quello di genitori, le possibili incertezze di un contesto condizionato da genitori inadeguati, il
probabile trauma del bambino nel separarsi dagli affidatari, senza alcuna esposizione e
valutazione dei rapporti esistenti in concreto con i nonni e le zie, senza illustrare in che modo
questi siano stati supportati nel coltivare la relazione parentale nel corso del periodo
dell’affidamento etero-familiare, alla luce delle finalità – prima illustrate – che l’utilizzo di questo
istituto imponeva di perseguire; non viene considerato il rapporto con la sorella St., collocata
presso i nonni materni, se non per dire genericamente che il legame va mantenuto (fol. 21
della sent. imp.).
Trattasi, sostanzialmente, di elementi astratti e generici, che potrebbero verosimilmente
essere riscontrati, in tutto o in parte, in molte coppie genitoriali ed in molte famiglie colpite dal
dramma della tossicodipendenza, senza, per questo, integrare lo stato di abbandono previsto
dalla L. n. 184 del 1983, art. 8 (Cass. n. 20954 del 22/08/2018).
2.8. Alla stregua delle fin qui esposte considerazioni, dunque, ed in accoglimento dei motivi in
esame, va rimesso al giudice di rinvio, come in prosieguo individuato, di procedere ad un
nuovo esame circa la configurabilità dello stato di abbandono morale e materiale del minore
S.E. (costituente il presupposto dell’eventuale stato di sua adottabilità): esame da effettuarsi
acquisendo ulteriori, diversi e più recenti elementi di valutazione rispetto a quelli di cui si è
detto, soprattutto in relazione al contesto familiare allargato, che possano configurarsi come
fattori concreti idonei ad integrare la fattispecie, piuttosto che elementi affatto anodini al fine di
giustificare una legittima cancellazione dei legami familiari del minore, con lesione dei diritti
fondamentali dello stesso costituzionalmente tutelati (anche mediante la norma interposta
dell’art. 8 Cedu).
3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata nei sensi di cui in
motivazione e rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per il riesame
e la statuizione sulle spese anche del presente grado alla luce dei principi espressi.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità
delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Venezia, diversamente composta, anche per le spese di questo grado del giudizio;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle
parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52

Illecito endofamiliare e risarcimento dei danni subiti dal minore per l’abbandono del padre

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 ottobre 2021, n. 27139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22315/2019 proposto da:
R.L., in proprio e nella qualità di genitore unico legale rappresentante del minore R.M., elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato M. M., rappresentata e difesa dall’avvocato G. L.,
con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato S. A., con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 770/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2021 dal cons., Dott.
CAIAZZO ROSARIO.

Svolgimento del processo
CHE:
Con citazione del 15.4.14 R.L. convenne innanzi al Tribunale di Torino F.R. chiedendone la
condanna: al rimborso delle somme sborsate per il mantenimento del figlio M. (nato nel (OMISSIS))
dalla nascita al (OMISSIS), figlio la cui paternità in capo al convenuto era stata accertata con sentenza
emessa nel (OMISSIS) dal Tribunale per i minorenni di Torino; al rimborso delle spese mediche e
scolastiche, per il periodo (OMISSIS); al risarcimento dei danni non patrimoniali nella somma di
Euro 340.000,00.
Con sentenza emessa il 6.11.17, il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, per l’effetto:
condannò il convenuto a corrispondere all’attrice la somma di Euro 330,00 mensile a titolo di arretrati
dell’assegno di mantenimento per il figlio, in ordine al periodo antecedente alla stessa domanda
esaminata, dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (giorno del deposito del ricorso ex art. 269 c.c.), oltre al
50% di Euro 403,77 per le spese mediche e scolastiche sostenute nello stesso periodo; rigettò la
domanda risarcitoria e la domanda del convenuto, ex art. 89 c.p.c.
La R. ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la parziale riforma circa il rigetto della
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della condotta di progressivo
abbandono del figlio da parte del F. e della relativa trascuratezza circa i doveri incombenti sul padre
del minore; in particolare, l’appellante si doleva della mancata ammissione dell’interrogatorio formale
e delle prove testimoniali dedotte tendenti, appunto, a dimostrare i danni subiti da attribuire alle
condotte illegittime ascritte al convenuto, tali da configurare, nel loro insieme, un illecito
endofamiliare consistito nella privazione della figura paterna sofferta dal minore, protrattasi per anni
e da valutare anche alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta
dallo stesso F. innanzi al Tribunale per i minorenni e da quest’ultimo accolta con decreto dell’1.8.14.
Con sentenza emessa il 6.5.19, la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che: non era
stato provato il danno non patrimoniale che il minore avrebbe subito dato che, pur non essendo
contestato che il F. avesse frequentato il figlio fino ai diciotto mesi – avendo deciso di privilegiare la
sua famiglia, composta da cinque figli – non era emersa la prova che il minore, dall’abbandono del
padre, avesse sofferto un danno nel concreto del suo percorso evolutivo nei contesti di riferimento
(scuola e famiglia), considerando altresì che la frequentazione del padre era stata minima e per un
breve periodo della vita del minore da non aver potuto lasciare, a livello cosciente, ricordi della stessa
figura paterna. Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto al riguardo irrilevanti, per la prova del danno,
i bigliettini scritti dal minore che erano da ritenere inerenti a ricordi non spontanei ma indotti.
R.L. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.
Il F. resiste con controricorso.

Motivi della decisione
CHE:
Il primo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo
la Corte territoriale trascurato di considerare la minore età del figlio danneggiato dal mancato
riconoscimento del padre e dalla sua richiesta di farsi dichiarare decaduto dalla responsabilità
genitoriale. Al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia negato
il risarcimento dei danni causati dall’abbandono del minore, in quanto il F. aveva frequentato il figlio
fino ai diciotto mesi d’età, affermando che non era stato dimostrato che quest’ultimo avesse subito un
danno nel percorso evolutivo, dato che la frequentazione del padre era avvenuta in un periodo di
tempo così breve da “non aver potuto lasciare nel minore a livello cosciente ricordi della figura
paterna”.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2, 3 Cost., art. 30 Cost., commi 1 e 3, artt. 147, 148,
315, 315bis, 316, 316bis, 337 bis, 337 ter c.c., artt. 570 e 572 c.p., L. n. 176 del 1991, artt. 2, 3, 19,
27 della Dichiarazione di N. Y., Trattato UE n. 83/403 E Carte dir. f. UE, avendo la Corte d’appello
negata la sussistenza dell’illecito endofamiliare pur in presenza della chiara violazione dei diritti
fondamentali del minore, come sanciti dalle richiamate norme.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, in
quanto la ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte dirette a dimostrare il
dolore e le sofferenze patite dal minore per l’abbandono del padre.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono fondati. Invero, la ricorrente
in sostanza assume che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere l’illecito endofamiliare e,
dunque, il risarcimento dei danni subiti dal minore per l’abbandono del padre dopo i primi diciotto
mesi di vita. In particolare, la ricorrente sostiene che il fatto stesso che il padre abbia di fatto
abbandonato il figlio dopo pochi mesi di vita, disinteressandosene del tutto, integrerebbe la lesione
dei diritti fondamentali del minore, garantiti dalla richiamata normativa sovranazionale e unionale,
mentre la Corte di merito ha invece ritenuto che il danno non fosse stato dimostrato, nel senso che
non erano emerse prove di un concreto danno allo sviluppo fisio-psichico del bambino.
Tale motivazione è da ritenere del tutto erronea. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole
non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli
estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto,
può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.
2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità (Cass., n. 5652/12; n. 14382/19).
Va ancora osservato che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale
integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e
determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost.,
– oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di
riconoscimento e tutela, sicchè tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e
legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni
non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass., n. 3079/15). E’ stato altresì osservato, ai fini del decorso
del termine di prescrizione, che l’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali
verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente,
che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta
condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua
reiterazione, poichè il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei
figli (Cass., n. 11097/2020).
Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso che la condotta ascritta al F. costituisse un illecito
endofamiliare, e fosse stata produttiva di danni non patrimoniali, per la sola brevità del periodo
durante il quale quest’ultimo frequentò il figlio, omettendo del tutto di considerare che l’abbandono
del minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, configurasse una
condotta in violazione dei suddetti doveri di educazione e mantenimento del minore, peraltro
formulando anche rilievi certamente inappropriati in ordine all’asserita mancata incidenza di tale
condotta sul percorso evolutivo del minore.
Al riguardo, non può essere invece sottaciuto che, a fronte dell’abbandono del figlio dopo appena
diciotto mesi dalla nascita, emergendo con indubbia evidenza la condotta lesiva dei predetti principi
costituzionali, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare quali fossero stati gli effetti causati dal
disinteresse del padre, e dunque dall’assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico
del bambino, nella fase evolutiva della sua vita.
Pertanto, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare anche carente,
proiettandosi al di sotto del minimo costituzionalmente garantito, avendo il giudice di merito omesso
di esplicitare con chiarezza le ragioni che lo inducevano ad escludere che la condotta del
controricorrente non costituisse un illecito endofamiliare, chiaramente prospettato negli atti difensivi
della R..
Nella fattispecie, pertanto, la Corte territoriale ha omesso di valutare qualsivoglia conseguenza
dannosa cagionata dalla condotta del F. nei confronti del figlio, sia circa il cd. danno morale subiettivo
(la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata al minore perchè privato della figura
del padre), sia in ordine all’evoluzione fisio-psichica del figlio, anche considerando l’intensità
dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che il padre ha deliberatamente deciso di trascurare il
bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave
ed iniqua discriminazione.
Per quanto esposto, in accoglimento dei tre motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche perchè provveda al regolamento delle spese
del grado di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie i tre motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello
di Torino, in diversa composizione, anche in ordine al regolamento delle spese del grado di
legittimità.
Dispone che i dati identificativi delle parti siano oscurati nel caso di pubblicazione del
provvedimento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021.

Il rappresentante del minore è parte necessaria dei giudizi di adozione

. Cass. sez. I, ord. 15 settembre 2021 n. 24884
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18319/2020 proposto da:
B.M., B.A.M., B.S.,
Bo.Ga., I.V., elettivamente domiciliati in Roma, Via O.
di Montecelio n. 19, presso lo studio dell’avvocato Davoli Vincenzo,
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.M., nella qualità di curatore speciale dei minori
B.A. e B.N., elettivamente domiciliata in Roma,
Via E.Q. Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato Paparoni
Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Baroni Raffaella, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
P.G., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Torino;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
pubblicata il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:
Con sentenza emessa il (OMISSIS) il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
d’Aosta dichiarò lo stato di adottabilità dei minori B.A. (n. il (OMISSIS)) e di B.N. (n. il
(OMISSIS)), attualmente collocati in una comunità, figli di B.M. e di P.G..
A seguito di una segnalazione per maltrattamenti nell’ambito della famiglia paterna allargata
dove il padre li aveva portati dopo la separazione dalla madre, i minori erano stati allontananti
dall’abitazione dei nonni paterni e collocati in comunità.
Svolta l’istruttoria il Tribunale per i minorenni con decreto del 21/11/2016 ritenne non idonea
la famiglia paterna rispetto alle esigenze evolutive dei minori, che presentavano sintomi
riferibili a disturbo post traumatico da stress, ritenne non idonee le zie paterne e rilevò che la
madre viveva con un altro compagno e non chiedeva di occuparsi dei minori; dispose l’affido
eterofamiliare e la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e della madre da
svolgersi alla presenza di un educatore e la disciplina degli incontri con gli zii paterni.
Dopo un periodo di affidamento etero-familiare, i bambini vennero collocati in una nuova
comunità educativa per il trattamento dei bambini traumatizzati.
Il Tribunale con sentenza del 28 giugno 2019 dichiarò lo stato di adottabilità dei due minori
per le ragioni riportate a fol. 7 della sent. imp. B.M. (padre dei minori) e B.A.M., Bo.Ga., B.S. e
I.V. (zii dei minori) ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino
con due mezzi. Ha replicato con controricorso il curatore speciale dei minori Avv. M.M..
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata
dal Curatore speciale dei minori, che risulta fondata.
Questi ha osservato che il ricorso per cassazione non è stato notificato al Tutore dei minori (e
cioè, al legale rapp. p.t. del Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali “(OMISSIS)”
di (OMISSIS)), che ha veste di parte necessaria dell’intero procedimento, era stato presente
in primo e secondo grado ed e’, quindi, litisconsorte necessario anche nel giudizio di
legittimità (L. n. 184 del 1983, artt. 16 e 17 vigente ratione temporis).
L’eccezione va accolta.
In tema di adozione, la L. 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la L. 4 maggio 1983, n.
184, non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è
rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore, perché il procedimento è unico e da subito
contenzioso, essendo stata soppressa la fase dell’opposizione L. n. 184 del 1983, ex art. 17
con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall’inizio della
rappresentanza del minore ed in tale qualità gli deve essere notificata la sentenza che
dichiara l’adottabilità o il non luogo a provvedere della L. n. 184 del 1983, ex art. 15 e ss.
essendo egli legittimato all’eventuale impugnazione (Cass. n. 3804 del 17/02/2010); inoltre, al
rappresentante legale del minore, tutore provvisorio o curatore speciale, è attribuita una
legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali,
atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell’intero procedimento, pure in appello
quand’anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità,
integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ove tali parti non
abbiano proposto il gravame (Cass. n. 1472 del 25/01/2021).
Nel caso di specie, avendo il tutore provvisorio partecipato ai primi due gradi del giudizio, va
disposta la notifica del ricorso per cassazione al tutore entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza; conseguentemente la causa va rinviata a nuovo
ruolo.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando ai ricorrenti di notificare il ricorso al tutore provvisorio
nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Il discrimen tra tentativo e consumazione del reato di violenza sessuale

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20 settembre 2021, n. 34655

Diritto penale della famiglia – Violenza sessuale – Delitti contro la persona; Rif. Leg. Art. 609-bis
c.p.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.F.J.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, dal Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso;
lette le note di udienza redatte dal difensore avv. D. G., il quale insiste nell’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Torino confermava la decisione emessa dal
Tribunale di Torino e appellata dall’imputato, la quale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui
all’art. 609 bis c.p., comma 3, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, aveva
condannato G.F.J.G. alla pena ritenuta di giustizia in ordine al tentativo di violenza sessuale
commesso in danno della moglie.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed b), in
relazione agli artt. 336 e 337 c.p.p. Assume il ricorrente che la querela sarebbe invalida, perchè
contiene domande formulate dall’ufficiale di p.g. alla persona offesa, in violazione dell’art. 336 c.p.p.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in
relazione al riconoscimento del tentativo. La motivazione merita censura, ad avviso del ricorrente,
laddove ha ravvisato l’ipotesi del tentativo, senza valutare adeguatamente l’ipotesi alternativa offerta
dalla difesa, in quanto: a) la donna ha riferito che il marito avrebbe volute ucciderla, sicchè la sua
impressione non era quella di aver subito un tentativo di violenza sessuale; b) l’abbigliamento
indossato dall’imputato era incompatibile con la volontà di abusare della moglie; c) non è riscontrata
la circostanza che l’imputato abbia spostato la moglie in posizione supina; d) la donna ha riferito di
non ricordare se il marito fosse eccitato; e) non è dato comprendere perchè sia stata esclusa l’ipotesi
che il marito avesse semplicemente compiuto un gesto di rabbia; f) la donna non ha avviato le pratiche
per la separazione, nè è comparsa, tramite il difensore, nel giudizio di appello.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in
relazione al mancato riconoscimento della desistenza, che, ad avviso del ricorrente, sarebbe
ravvisabile nel caso in esame, avendo l’imputato interrotto la propria azione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile perchè l’asserita violazione di legge, con riferimento agli artt. 336
e 337 c.p.p., in relazione ai presupposti della querela presentata dalla persona offesa il 24 settembre
2016, non era stata dedotta con i motivi di appello, sicchè essa non può essere proposta per la prima
volta nel giudizio di legittimità, giusto il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
5. Il secondo motivo è inammissibile perchè diretto a sollecitare una rilettura dei dati probatori.
Premesso che il ricorrente non muove alcuna censura in ordine all’attendibilità della persona offesa,
la Corte di appello, così come aveva fatto il primo giudice, ha ritenuto sussistente il tentativo di
violenza sessuale, sulla base delle dichiarazioni della donna, la quale ha riferito che, sebbene poco
prima avesse rifiutato un approccio sessuale del marito, costui, seminudo, le si mise sopra, mentre si
trovava coricata nel letto, strusciando i propri genitali contro i suoi, e, al contempo, premendole sulla
faccia un panno imbevuto di acetone.
Il fatto, accertato nei termini dinanzi indicati, integra, a ben vedere, il delitto non tentato, bensì
consumato di violenza sessuale, perchè, sebbene l’intenzione dell’imputato fosse quella di non
consumare con la moglie, non consenziente, un rapporto vaginale completo, in ogni caso vi fu
un’invasione nella sfera sessuale della persona offesa, individuabile nello strusciamento dell’organo
sessuale maschile sulle parti intime della donna.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p.,
è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una
immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichè l’agente non ha raggiunto le
zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima
con le proprie parti intime (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016 – dep. 28/04/2016,
F, Rv. 266900), il che, invece, è avvenuto nella specie, a nulla rilevando che l’agente si prefiggesse il
compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell’altrui sfera sessuale.
6. In ogni caso, il ricorrente confeziona motivi fattuali, tesi ad accreditare una diversa ricostruzione
della vicenda, sicchè le censure si risolvono nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione e nell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in
ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità,
non potendo la Corte di cassazione ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì
esclusivamente riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali.
7. Il terzo motivo è inammissibile perchè generico.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione, laddove, nell’esaminare il corrispondente motivo di
appello, la Corte distrettuale ha negato i presupposti applicativi dell’art. 56 c.p., comma 3, sul
presupposto che la desistenza non fu affatto volontaria, come richiede espressamente la norma in
esame, ma dovuta alla pronta reazione della persona offesa, la quale, svegliatasi, nonostante l’acetone
che fu costretta ad inalare, riuscì a scalciare e a mordere l’imputato, e, quindi, a rinchiudersi nel bagno,
da dove telefonò a un’amica, raccontandole l’accaduto e chiedendole aiuto. Si tratta di una
motivazione immune da vizi logici e giuridici, che, quindi, merita conferma.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Il contributo alla vita familiare fornito dalla ex coniuge va accompagnato da argomenti motivazionali

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 15 settembre 2021, n. 24761

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8937-2020 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati….;
– ricorrente –

contro

K.A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio
dell’avvocato…, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati…;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2416/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

Svolgimento del processo
che:
Con la sentenza depositata il 30/08/2019 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della
prima decisione, ha posto a carico di B.D. l’assegno divorzile – prima non previsto – in favore di
K.A.O., nella misura di Euro 500,00=, oltre ISTAT, compensando le spese di giudizio del grado.
B. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; K. ha replicato con controricorso, corredato da
memoria.
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i
relativi presupposti.

Motivi della decisione
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:
I) Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e nullità della sentenza per motivazione apparente.
A parere del ricorrente la Corte di appello non ha compiuto una analisi completa dei parametri da
considerare per riconoscere l’assegno divorzile alla ex coniuge e per determinarlo, limitandosi ad
indicare alcuni dati (durata del matrimonio, età della ex coniuge) senza illustrare in che termini gli
stessi avessero inciso sulla decisione.
II) Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, alla luce dei principi fissati dalla
sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha fondato la decisione in merito al riconoscimento
dell’assegno divorzile ed alla sua quantificazione solo sulla accertata disparità reddituale tra le parti,
ricavando – a contrario – che ciò sarebbe stata conseguenza della ripartizione dei ruoli all’interno
della famiglia, senza però compiere alcuna verifica in merito all’effettivo sacrificio delle aspettative
professionali ed economiche che ne sarebbero conseguite, operando un automatismo indebito.
Si duole che sia mancata una puntuale indagine sulla condizione individuale dei coniugi e sul
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita matrimoniale e alla cura della famiglia
e dei figli.
Rammenta che la ex coniuge lavora part time e percepisce uno stipendio mensile di Euro 1.500, 00=
e che l’impegno per l’accudimento dei figli (uno di 18 anni, l’altro di 14) va scemando.
2. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti
nei termini di seguito precisati.
3. Al riguardo, appare opportuno premettere che, con la sentenza delle Sez. U. di questa Corte n.
11490 del 1990, era stato affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, il
cui presupposto era stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge
istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui
ammontare era da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge
(condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito
di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale
orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017
di questa Corte, che, muovendo anch’essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il
criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro dell’inadeguatezza dei
mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità
economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, ed all’esito dell’accertamento della
condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima
parte della norma. Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono
nuovamente intervenute, e, nell’ambito di una complessiva riconsiderazione della materia, hanno
ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per
ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
4. Nel caso in esame la Corte di appello, avendo rammentato rettamente i principi fissati nella più
recente sentenza delle Sezioni Unite, ha motivato il riconoscimento della attribuzione economica
sotto il profilo perequativo e compensativo, valorizzando la forte sperequazione tra il reddito di B.
e quello di O., la notevole durata del matrimonio (18 anni) e l’età della ex moglie (n. nel 1972).
Non risulta, tuttavia condivisibile la statuizione laddove si fonda sulla valorizzazione del “rilevante
contributo fornito (da O.) alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune e personale anche dell’ex marito (contributo da ritenersi provato sulla base delle allegazioni
versate in atti e non adeguatamente contestate in modo specifico)” (fol. 15 della sent. imp.) in quanto
si risolve in una motivazione apparente, come denunciato dal ricorrente, perchè la Corte distrettuale
non si è limitata a ritenere provati, in applicazione del principio di non contestazione, i fatti allegati
dalla O. (peraltro richiamati per relationem, in maniera generica) ma ha esteso l’applicazione di detto
principio anche alla “valutazione” degli stessi fatti, atteso che la qualificazione come “rilevante”
assegnata al contributo alla vita familiare fornito dalla ex coniuge ed alla formazione del patrimonio
comune, non è accompagnato da alcuna argomento motivazionale e comparativo che illustri il
percorso logico/giuridico che ha assistito tale conclusione.
Va, invero, ribadito che l’onere di contestazione che grava sulla parte ha per oggetto fatti storici
sottesi a domande ed eccezioni e non può, quindi, riguardare la componente valutativa dei fatti
stessi (Cass. n. 19181 del 28/9/2016; Cass. n. 5299 dell’8/3/2007; Cass. n. 21460 del 19/08/2019; Cass. n.
6172 del 05/03/2020; Cass. n. 30744 del 21/12/2017), componente valutativa riservata al giudice tenuto
a verificare in concreto, in tema di assegno divorzile, l’incidenza dei parametri integrati ritenuti
rilevanti sulla scorta dei fatti provati e/o non contestati (Cass. n. 32398 del 11/12/2019).
Ne consegue che la complessiva statuizione risulta inficiata da questo vulnus che ne compromette
la completezza motivazionale.
5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
appello di Bologna per il riesame alla luce delle considerazioni svolte e dei principi enunciati e per
la statuizione sulle spese anche della presente fase.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa
composizione anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Diritto del minore a rimanere nel nucleo familiare allargato

Cass. civ., sez. I, ord., 14 settembre 2021, n. 24717
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. La Corte d’appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato
l’adottabilità del minore H.M. . 2. Il grave fatto, avvenuto il (omissis) , che ha condotto
all’apertura del procedimento è stato la morte della sorellina del minore per defenestrazione.
Al momento dell’accaduto erano in casa la madre del minore e della neonata deceduta, la zia
e altri tre bambini cugini di H. . Il procedimento penale a carico della madre è stato archiviato.
In seguito all’evento si è aperto presso il tribunale per i minorenni un procedimento che ha
determinato con decreto l’immediata presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio
sociale cui è seguito con decreto del 2 luglio 2018 l’avvio di un progetto di sostegno alla
genitorialità. Dopo poco madre e minore sono stati collocati in ambito protetto a causa di un
altro episodio verificatosi qualche mese dopo la morte della sorella ad H. , ritrovato solo per
strada di sera, perché sfuggito alla sorveglianza dei genitori. In comunità sono intervenute
altre criticità ed il minore è stato successivamente collocato in ambito protetto da solo a causa
dell’inadeguatezza della madre rivelatasi incapace di accudire il figlio (relazione del
(omissis)). L’accertamento svolto sulla madre dal giudice di primo grado ha evidenziato che la
stessa aveva sempre disatteso le regole della comunità e le indicazioni degli operatori, aveva
agito comportamenti maltrattanti verso il figlio, aveva reso la situazione insostenibile per il
bambino e gli altri ospiti, vivendo il periodo come una punizione e non come un percorso
educativo e di sostegno. Il bambino è apparso in grave difficoltà, ha manifestato
comportamenti reattivi e violenti verso i pari ed in uno stato di persistente trascuratezza ed
abbandono morale e materiale. La madre è risultata affetta da un ritardo cognitivo. Dalle
relazioni dei Servizi Sociali è emerso un quadro costante di inadeguatezza e assoluta
mancanza di protezione. Il padre del minore è risultato anch’esso inadeguato pur risultando in
grado di manifestare un maggiore legame affettivo con il figlio. Non è apparso in grado di
comprendere le incompetenze materne anzi su di esse l’atteggiamento è stato di negazione.
Ulteriore elemento di conoscenza acquisito al processo di primo grado è stata la perizia
svolta nel corso del procedimento penale sui minori (H. e suo cugino) e i genitori. L’indagine
che ha assunto conclusioni coerenti con quelle di parte ha evidenziato un quadro di grave
inadeguatezza genitoriale ed in particolare materna e una condizione di grave deprivazione
del minore di interventi educativi adeguati alla sua età. 2.1 Da questo quadro è stata desunta
la condizione di abbandono, tenuto conto dell’ampio percorso di sostegno, del tutto
inutilizzato dalla madre, dalla incapacità del padre di cogliere le criticità e dalla mancanza di
figure familiari di riferimento. 2.2 La Corte d’Appello ha condiviso integralmente la soluzione e
le argomentazioni del giudice di primo grado precisando in relazione ai motivi
d’impugnazione: la signora U. ha avuto tutto il sostegno necessario da parte dei servizi per
elaborare il lutto che l’ha così gravemente colpita e le sue condotte sono state esaminate nel
tempo; sulla mancata partecipazione di un consulente di parte per la formulazione di un piano
di sostegno alla genitorialità, la Corte ha affermato che i genitori di H. hanno potuto contare
su una difesa tecnica (legale e psicologica) che non è stata esclusa dal programma dei
Servizi ma al contrario ha trovato ampio spazio di confronto dal momento che I Servizi Sociali
hanno ricevuto in più occasioni I genitori del minore, difensore e psicologa di parte. Il servizio
sociale ha lavorato con i genitori congiuntamente e separatamente con passaggi graduali e
restituzioni puntuali incontro dopo incontro. Il percorso valutativo è durato un anno con ritmi
serrati e costanti. L’inidoneità dei genitori non deriva da una valutazione negativa della cultura
di appartenenza ma è il frutto di un rigoroso accertamento di una situazione di pericolo per la
stessa incolumità fisica del minore. In relazione ai parenti entro il quarto grado, la Corte
d’Appello rileva l’inidoneità della zia materna, ancora sotto procedimento penale e che ha
trasferito due figli minori a (…) e intende trasferirsi anche con la più piccola; la nonna
materna, che ha impugnato la sentenza di primo grado ed ha partecipato agli incontri protetti
con il minore ed è rientrata in Italia proprio per dare disponibilità all’affido del minore è
ritentrata a (…) dal marito. Gli incontri peraltro non sono stati positivi perché il minore era
vissuto dalla nonna come un oggetto familiare e non è stata mai messa in discussione la
adeguatezza della madre del minore. La medesima fiducia è stata espressa dagli altri parenti.
La disponibilità dimostrata si è fondata soltanto sulla ferma convinzione che il bambino
dovesse rimanere all’interno della sua famiglia, e che non dovesse essere messa in
discussione la relazione materna. 3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione i genitori del minore, affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso,
accompagnato da memoria il tutore del minore. 4. Nel primo motivo viene dedotto che lo stato
di abbandono e di adottabilità sia stato dichiarato in carenza dei presupposti di legge e senza
che siano stati preventivamente attivati interventi di supporto alla genitorialità. Le parti
ricorrenti censurano l’adesione acritica ed apodittica delle conclusioni del giudizio di primo
grado, rilevando l’omessa risposta alle contestazioni svolte nei motivi d’appello. Non è stata
fornita spiegazione del rigetto della richiesta di consulenza tecnica medico legale neanche
sull’affermato deficit cognitivo che è stato oggetto di valutazione solo da parte dei servizi
sociali. Non sono state prese in esame le difese svolte con le osservazioni del consulente di
parte; non è stata data risposta sull’esigenza di sostegno specialistico, ampiamente
documentata e supportata da argomentazioni scientifiche, in considerazione del deficit
linguistico delle parti, della provenienza culturale, del deficit cognitivo lieve effettivamente
riscontrabile nella madre. Fin dall’instaurazione del giudizio è stato richiesto, come da
documentazione puntualmente indicata, di poter partecipare al progetto di sostegno
genitoriale ma I servizi territoriali non hanno reso possibile questa partecipazione e la Corte
d’Appello ha risposto in modo del tutto vago e generico. L’adesione al Protocollo Unificato
delle Attività psicosociali, cui si sarebbero attenuti i servizi e la Ausl non risulta effettiva dal
momento che anche nel protocollo è richiesto un progetto clinico ed una progettazione
condivisa. I rilievi della consulente di parte sono stati ignorati. In particolare nella valutazione
complessiva non si è tenuto conto della condizione di lieve ritardo cognitivo della madre e
delle oggettive difficoltà di riflessione critica che ad esso si connettono. In questo contesto i
colloqui psico-educazionali nei quali si sono sostanziati gli interventi di sostegno si sono
rivelati del tutto inadeguati. 5. Nel secondo motivo la censura si concentra sull’omesso esame
da parte del giudice d’appello delle considerazioni difensive ed in particolare delle
osservazioni tecniche riprodotte nel corpus di essa quali in particolare l’utilizzo di un
protocollo per il progetto di sostegno, dallo stesso psicologo referente del caso ritenuto
inutilizzabile per la cultura (omissis). Non sono stati esaminati i rilievi relativi alle ragioni
dell’atteggiamento difensivo della madre nè l’urgente necessità di sostegno psicologico del
bambino che, secondo quanto riferito dagli affidatari, non è scontento di vedere i genitori; non
è stato valutato l’impatto del terribile trauma subito nel giudizio d’inadeguatezza attribuita ai
genitori. 6. Nel terzo motivo la censura si concentra nella non corretta valutazione della
capacità genitoriale del padre non coinvolto affatto nel recupero della genitorialità. Il padre era
disponibile al collocamento in comunità e questo aspetto è stato ignorato, anzi si è
accomunato il padre nel giudizio non collaborativo che ha colpito la madre, senza considerare
che l’ipotesi non poteva realizzarsi per mancanza di comunità organizzate in questa
prospettiva. Il padre ha dato disponibilità a separarsi dalla moglie per vedersi affidato il
minore nonostante la inusualità della scelta nella propria cultura, ha reiteratamente affermato
di essere disponibile a qualsiasi passo per avere suo figlio con sé ed infine si è reso
disponibile. Il suo comportamento è stato ritenuto adeguato, e la valutazione finale
d’inadeguatezza del tutto priva di giustificazioni. 7. Nel quarto motivo la censura è incentrata
sulla mancanza di una valutazione tecnica oggettiva della condizione psicologica della madre
e del minore e di un sostegno specifico e mirato al gravissimo lutto nel quale era coinvolta
tutta la famiglia. L’iniziale rifiuto materno ad accedere al Centro di salute mentale non doveva
determinare l’abbandono di questo supporto. 8. Nel quinto motivo viene censurata la
valutazione d’inidoneità dei nonni materni. Il giudizio negativo è privo di giustificazioni, tenuto
conto che quest’ultima si è dimostrata disponibile a riorganizzare la propria vita, a trasferirsi in
Italia a tempo indeterminato. In più gli incontri sono stati positivi e sereni come attestato dalle
operatrici di (omissis) del XXX e del (omissis). 9. Nella memoria il tutore ha evidenziato il
percorso positivo del minore intrapreso da tre anni con la famiglia affidataria. 10. I motivi di
ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi. 11. Il
collegio ritiene che siano fondati nei limiti di cui in motivazione. Metodologicamente si
procede all’esame separato della madre, del padre e della nonna materna, tutti coinvolti
dalla valutazione negativa della Corte d’appello e dalle censure prospettate nel ricorso. 12.
Deve in primo luogo essere puntualizzata la sequenza temporale dell’accertamento svolto
dalla Corte d’Appello. L’evento da cui scaturisce l’intera vicenda è collocato nel (omissis) . Il
nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale che vigila sul collocamento presso i
genitori. Ad (omissis) madre e minore vengono collocati in comunità protetta a seguito di
episodio di difetto di vigilanza segnalato ed a (omissis) la madre viene allontanata dalla
Comunità ed il minore collocato presso la famiglia affidataria. Le condotte descritte nelle
relazioni dei servizi sociali relative alla permanenza in comunità, unitamente all’episodio che
ha determinato il trasferimento di madre e minore in comunità protetta, hanno costituito il
nucleo costitutivo dell’accertamento della condizione di abbandono, nonostante la limitatezza
temporale del campo di osservazione (per la cronologia pag. 7 sentenza impugnata) e la
omessa considerazione della condizione soggettiva di grave sofferenza e disagio dei soggetti
osservati. Il sostegno diretto alla genitorialità materna, molto enfatizzato nella decisione
impugnata, si è concentrato in questo breve periodo (pag. 9 sentenza impugnata) ed è
consistito, per quel che si afferma nel provvedimento impugnato, nella indicazione, di natura
prescrittiva, delle modalità di comportamento adeguate nel rapporto con il minore. L’altro
profilo che ha concorso alla valutazione di radicale incapacità genitoriale è il ritardo cognitivo
della ricorrente, anch’esso fondato sull’esame condotto in questa prima fase successiva alla
morte tragica della secondogenita e in parte tratto dalle risultanze del giudizio penale. 12.1
L’accertamento svolto risulta inemendabilmente carente sotto tre profili. Il primo riguarda la
sua inattualità, trattandosi di una valutazione sostanzialmente cristallizzata all’inizio del (…),
nonostante il giudizio di appello si sia chiuso nel (omissis) ; il secondo riguarda l’omessa
considerazione, nella valutazione delle condotte ritenute così censurabili da determinare una
irreversibile incapacità genitoriale, del gravissimo trauma subito dalla ricorrente e dal minore,
della centralità del lutto e delle sue conseguenze nella relazione madre figlio che è seguita al
fatto tragico; il terzo, eziologicamente collegato al secondo, riguarda l’assenza di una
indagine medica e psicologica sulle condizioni psico fisiche della madre e del minore, con
particolare riferimento sia al rilevato deficit cognitivo, non esaminato funditus da un
consulente tecnico d’ufficio, che agli interventi di concreto supporto alla genitorialità, la cui
efficacia non poteva andare disgiunta da un esame approfondito della peculiarità della
situazione personale e socioculturale della parte. 12.2. La giurisprudenza di legittimità ha
affermato con orientamento costante la necessità di una valutazione attuale e dell’effettività
degli interventi di supporto alla genitorialità, accogliendo le indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza Edu (cfr. Caso S.H. contro Italia, sentenza 13/1072015, specie punti 38,39;
Caso Ajinnibosun c. Italia, sentenza del 16/672015; per una disamina accurata dei principi
EDU in tema di adottabilità e violazione del diritto alla vita privata e familiare si richiama Cass.
20954 del 2018, non massimata.). Infine, nella pronuncia n. 7559 del 2018 in relazione
all’attualità del giudizio prognostico posto a fondamento dell’accertamento della condizione di
abbandono, la prima sezione di questa Corte ha affermato che “in tema di accertamento dello
stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una
“soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria
famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in
via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 il giudice di merito deve operare un giudizio
prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle
capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed
abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da
valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche
al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di
sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.”. 12.3 Nella
specie la Corte d’Appello ha omesso di valutare l’esistenza dello stato di abbandono secondo
gli indicatori stabiliti nella L. n. 184 del 1983, art. 8 così come interpretati nel coerente disegno
interpretativo restrittivo delle ipotesi di definitiva recisione del rapporto genitoriale dalla Corte
Edu e dalla giurisprudenza di legittimità. La mancanza di assistenza “morale” ex art. 8, deve
essere fondata su una valutazione quanto più prossima alla decisione e, se confermativa di
un accertamento meno recente deve fondarsi sul rilievo di tutti i fattori concomitanti a
determinare la condizione genitoriale esaminata, ovvero nella specie a non ignorare il
contesto socioculturale di partenza, l’assoluta inusualità del trauma vissuto da madre e
minore ed il breve tempo di osservazione, in stretta connessione con la necessità di acquisire
la certezza che la criticità riscontrata non abbia carattere transitorio. 13. I rilievi critici svolti
sulla valutazione della condizione dell’abbandono materno possono essere posti a base del
giudizio negativo effettuato sul padre del minore, fondato esclusivamente sulla rilevata
incapacità dello stesso di dare un giudizio sulla moglie coerente con quello delle relazioni dei
servizi territoriali e dei due gradi di giudizio. Non nega la Corte d’Appello che il padre del
minore abbia un legame affettivo “maggiore” della madre ma la sua inadeguatezza è
desumibile dall’incapacità di comprendere le incompetenze della moglie. Anche questa
valutazione così scarna di riscontri fattuali probanti non è sostenuta da un’indagine tecnica
sulla parte o sull’intero nucleo familiare, dalla quale fare emergere le criticità, anche dovute
alla provenienza socioculturale della coppia, ed a prefigurare interventi mirati alla situazione
effettivamente riscontrata. Inoltre, nell’escludere la presa di distanza dalla moglie, la Corte
d’Appello ha ignorato la disponibilità del padre del minore a separarsi dalla moglie per
occuparsi in via esclusiva del figlio, ovvero una circostanza oggettivamente contrastante con
la valutazione svolta, oltre che le osservazioni critiche del consulente di parte, ed i rilievi della
relazione datata (omissis) sottoscritta da operatrici (omissis) e puntualmente riprodotta nei
documenti allegati al ricorso, rispetto alle quali manca interamente un confronto. In questo
quadro è stata ignorato il rilievo della relazione positiva con il minore in quanto interamente
soverchiata dal giudizio negativo relativo alla mancanza di consapevolezza delle
problematiche della moglie. 14. Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla
nonna materna, ritenuta irreversibilmente inadeguata perché “ha solo confermato una visione
del minore come oggetto familiare”, è ripartita per (…) dopo la dichiarazione di adottabilità
contenuta nella sentenza di primo grado e non ha elaborato un giudizio critico sulla figlia.
Nessun rilievo è stato dato alla disponibilità dimostrata nell’aver lasciato la propria famiglia in
(omissis) per partecipare agli incontri protetti e dare la propria disponibilità all’affidamento del
nipote così da non recidere definitivamente il suo legame con il nucleo familiare di origine.
Non è stato precisato all’interno di quale contesto vi sia stato il colloquio (o i colloqui) che
hanno condotto alla valutazione positiva della propria figlia come madre, e come per le altre
parti, è mancata del tutto una valutazione tecnica e meno superficiale mirata di questa figura
familiare, nonostante l’obbligo giuridico di verificarne rigorosamente le capacità di
affidamento. 15. Il giudizio che conduce alla dichiarazione di adottabilità, in conclusione, deve
conseguire ad un’indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il
grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell’esame la relazione con il minore nel suo
sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore nella L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito
in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare
anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità. La natura non
assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone, tuttavia, un esame approfondito delle condizioni
di criticità dei genitori e delle altre figure ex lege coinvolte perché disponibili all’affido e delle
loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati
anche al contesto socioculturale di riferimento. Come più volte sottolineato dalla
giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di adottabiità che consegue all’abbandono è
una extrema ratio che deve fondarsi sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità
della capacità genitoriale. Per giungere a questa conclusione ed integrare il paradigma
coordinato della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 non possono svolgersi valutazioni inattuali o
gravemente incomplete sia perché non fondate su tutti gli elementi di valutazione disponibili,
sia perché non conseguente ad indagini tecniche appropriate ai singoli casi, come accaduto
nel caso di specie con riferimento a tutte le parti ricorrenti. 16. In conclusione il ricorso deve
essere accolto nei limiti di cui in motivazione, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Bologna perché si attenga ai principi indicati
nei paragrafi 12.1, 12.2, 12.3 in relazione a tutte le parti ricorrenti e decida anche sulle spese
processuali del presente giudizio.
P.Q.M
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche in ordine alle spese processuali di
questo grado. In caso di diffusione omettere le generalità.

Assegno divorzile in dubbio se la moglie non aveva chiesto il mantenimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6223-2020 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI, 47, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO
MARCEDDU;
– ricorrente –
contro
T.L., C.V.L.;
– intimate -avverso la sentenza n. 520/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE
DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il signor C.G. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato
l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che pronunciando
sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con T.L., onerava il primo del
pagamento dell’assegno di divorzio di Euro 300,00 mensili in favore dell’ex coniuge e revocava
l’assegno per la figlia, C.V.L.
T.L. e C.V.L. sono rimaste intimate.
2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La Corte di appello, pur
applicando i nuovi criteri determinativi dell’assegno divorzile affermati da questa Corte con
SU 18287/2018, aveva obliterato la circostanza che la signora T. avesse vissuto per dieci anni, dopo
la separazione, senza alcun assegno divorzile e l’evidenza, secondo notorio, avrebbe dovuto essere
apprezzata come indice della capacità lavorativa della prima che, a seguito della sentenza di
separazione, godeva soltanto di 100,00 Euro mensili a titolo di contributo spese per la gestione della
ex casa coniugale.
La signora T., dopo la separazione, all’esito della vendita della ex casa familiare aveva conseguito,
quale contributo alla vita familiare, la metà del prezzo che aveva reinvestito nell’acquisto della sua
nuova abitazione e la Corte di merito aveva omesso di considerare siffatta evidenza.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, La Corte di appello aveva ritenuto, con inversione dell’onere della prova,
il C. gravato di un onere invece incombente sulla T. nella parte in cui aveva valorizzato la mancanza
di prova sulla circostanza che il primo avesse reperito occasioni di lavoro per la seconda e tanto là
dove, invece, ricadeva sulla T. l’onere di dimostrare l’incolpevole mancato reperimento di un’entrata
economica, frutto della propria attività lavorativa.
4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, Vi era contrasto tra motivazione, nella parte in cui i giudici avevano ritenuto
l’esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, e dispositivo, in cui invece i giudici di
appello avevano applicato la sanzione del doppio contributo unificato all’appellante.
5. Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito
indicate, ed il terzo, sulla compensazione in materia di spese di lite, resta assorbito.
La Corte territoriale ha omesso l’esame di due fatti storici decisivi.
5.1. Il primo, concerne il fatto – non contestato – che la signora T. non aveva mai chiesto un assegno
in proprio favore in sede di separazione, intervenuta nell’anno 2008, richiedendolo solo in sede di
divorzio nel 2018, ossia dieci anni dopo. Detta circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte
d’Appello a ritenere comprovato – contrariamente a quanto affermato – che l’ex coniuge avesse
svolto un qualsiasi lavoro, anche irregolare; vero è infatti che, altrimenti, la signora T. non avrebbe
potuto vivere in tranquillità per dieci anni.
5.2. Il secondo fatto – sebbene citato dalla Corte territoriale – il cui esame è stato omesso, riguarda la
collaborazione domestica della moglie che avrebbe consentito al marito di acquistare la casa
coniugale e tuttavia questa collaborazione è stata compensata – sul piano perequativo – con
l’attribuzione alla T. della metà del ricavato della vendita della casa, con il quale la donna aveva
acquistato un’altra abitazione. Anche questo fatto non risulta considerato.
5.3. Se è ben vero che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e
valutarne la rispondenza ai requisiti di legge” tuttavia la mancata valutazione di un elemento
indiziario può dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, influendo in
maniera decisiva sulla motivazione (Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003).
5.4. Quanto alla prova di avere la T. ricevuto proposte di lavoro e di averle rifiutate, tale
dimostrazione è stata poi posta in modo incongruo dalla Corte di merito a carico del ricorrente C.,
che non avrebbe neppure dedotto di aver procurato occasioni di lavoro alla moglie, da
costei rifiutate, laddove è chi richiede l’assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a
rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell’assegno
di divorzio secondo le S.U. n. 18287/2018.
5.5. Del resto, l’onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto
fatti negativi, segue le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., sicchè può essere assolto mediante la
dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. n. 19171 del
2019), nella specie integrato dall’essersi l’ex coniuge attivata senza successo nel reperimento
di un’attività lavorativa.
6. Accolti quindi il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, questa Corte cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa
composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021