Percorso di mediazione per l’individuazione delle strategie di recupero del rapporto tra madre e figlia

Corte d’Appello Bologna, sent. 28 luglio 2021 – Pres. est. Aponte
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
prima sezione civile
La Corte, nelle persone del Signori giudici
Dott. Roberto Aponte – Presidente relatore
Dott.ssa. Antonella Allegra – Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 1780/2019 r.g.
promossa da
YY, [ recte : coniuge divorziato ( ex marito ) di XX] nato il (omissis).(omissis)… a Bologna (BO) e
residente a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv….,
elettivamente domiciliato presso il difensore in Bologna,…– domicilio digitale PEC:)
– appellante –
contro
XX, [ recte : coniuge divorziato ( ex moglie ) di YY ; NdRedattore ] nata a Bologna, il
(omissis).(omissis).1973 e residente in (omissis), (Bologna), alla Via (omissis), n. (omissis),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti …del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i
difensori in Bologna (Bo), alla ….- domicilio digitale PEC…)
– appellata –
Con l’intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI
L’appellante YY:
“1) confermare l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore;
2) collocare la minore W in via prevalente presso l’abitazione del padre sita in Budrio (Bologna), via
San Vitale n. 69;
3) incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e supportare il nucleo
familiare, con il compito di guidare la ripresa dei rapporti tra madre e figlia, se del caso attraverso
incontri protetti in un primo periodo fino alla auspicabile piena ripresa della libera frequentazione,
attuando tutti gli interventi ritenuti più opportuni al fine di favorire il rapporto tra W e la madre
esempio prevedendo un percorso psicoterapeutico per la minore ed un percorso di supporto alla
genitorialità;
4) prevedere e disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e modalità
indicati nel foglio di precisazione delle conclusioni 12.09.2018 e/o con i tempi e modalità ritenute più
opportune dalla Corte;
5) disporre che la Sig.ra XX versi al signor YY un contributo al mantenimento ordinario per la figlia
W di € 400,00 mensili, o quella diversa anche maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il girono dieci di ogni
mese;
6) disporre che la sig.ra XX concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia minore
secondo le modalità e i criteri indicati nel Protocollo del Tribunale di Bologna.”.
L’appellata XX:
“In via cautelare ed urgente, inaudita altera parte,
-autorizzare la signora XX a riportare W, nata a Bologna, il (omissis)/(omissis)/2008, oggi di fatto
collocata presso l’abitazione paterna, presso la residenza materna, luogo in cui risulta collocata dalla
sentenza del Tribunale di Bologna n. 582/2019; al fine di consentire alla signora XX di esercitare la
responsabilità genitoriale;
– regolare il diritto di visita del padre nelle forme ritenute più opportune;
In via principale, nel merito:
-adottare il provvedimento più opportuno e diretto al fine di garantire alla signora XX di esercitare
il suo diritto alla responsabilità genitoriale ed diritto di visita relativo alla minore W, nata a Bologna,
il (omissis)/(omissis)/2008, mutando il collocamento di fatto della medesima dall’abitazione del
padre alla residenza presso la madre;
– autorizzare la signora XX a far intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla minore W,
nata a Bologna, il (omissis)/(omissis)/2008, presso la strut… più idonea a trattare il caso de quo;
– ammonire il signor YY dal compiere condotte contrastanti con il diritto della madre volte a
partecipare all’educazione, alla cura, all’assistenza della minore W;
– disporre che la signora XX versi a titolo di mantenimento per la figlia Nicola, la somma mensile di
Euro 200,00 oltre al 50% le spese straordinarie previamente concordate e documentate.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale
proposto dalla signora XX:
– disporre che la signora XX possa esercitare il suo diritto di visita e la sua responsabilità genitoriale,
nelle forme ritenute più opportune dal Collegio.
In ogni caso, in via istruttoria:
-si chiede di ammettere una nuova ctu volta ad accertare le cause del rifiuto ingiustificato ed
immotivato di W dal vedere la madre; approfondire l’idoneità genitoriale delle parti, il migliore
regime di affidamento e la collocazione della minore, nonché la più opportuna regolamentazione
dei tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario;
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge.”.
Il Procuratore Generale: conclude per il rigetto di quanto in ricorso in ogni sua parte e conseguente
conferma dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza n. 582 pubblicata il 5/3/2019, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto in data (omissis)/(omissis)/1999 in (omissis), (Bologna),
fra il sig. YY, nato a Bologna il (omissis)/(omissis)/1973 e la sig.ra XX, nata a Bologna (Bologna) il
(omissis)/(omissis)/1973, disponeva l’affido condiviso della figlia W, nata il (omissis)/(omissis)/2008,
a entrambi i genitori con collocamento prevalente della figlia presso la madre e regolamentazione
del rapporto con il padre; poneva a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento
ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350 al genitore
collocatario, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la stessa sentenza il Tribunale attribuiva ai genitori il compito di assumere di comune accordo
le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione na…le e
delle aspirazioni della figlia, nonché a ciascun genitore, quando la figlia era presso di lui, il potere
di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione.
Nel motivare la decisione, il Tribunale richiamava, per condividerle, le conclusioni della c.t.u. la
quale aveva riferito che, come emerso dai colloqui con la minore, entrambi i genitori si erano
mostrati poco in grado di celare la propria acredine nei confronti dell’altro, attraverso
svalorizzazioni più o meno dirette dell’altro, il che esponeva la minore ad un elevato coinvolgimento
in questioni prettamente legate al conflitto tra i signori YY-XX e ad un rilevante disagio, che era
andato incrementandosi nel corso della CTU e si era manifestato come allineamento, sempre più
esplicito ed in parte condizionato, al nucleo paterno. Il desiderio manifestato da W di passare più
tempo con il padre, osservava il Tribunale, dipendeva non da una inadeguatezza o carenza del
contesto materno, ma dal fatto che la bambina aveva maggiore affinità con la compagna del padre,
piuttosto che col compagno della madre, con i nonni paterni piuttosto che con la nonna materna, e
dal fatto che a casa del padre era presente il fratellino. Inoltre, tale manifestazione da parte di W
poteva ragionevolmente essere influenzata dal clima di conflittualità persistente fra i genitori e che
faceva sì che la bambina percepisse le valutazioni negative espresse dall’uno nei confronti dell’altro
e fosse maggiormente condizionata, al momento, dalla madre. Non vi erano, dunque, elementi di
inadeguatezza tali da rendere necessario effettuare un cambiamento drastico nel progetto educativo
della minore e nella sua frequentazione con i due genitori. Allo stesso tempo, considerate le distanze
(il padre è residente a (omissis), la madre a (omissis)) e considerata la necessità per la bambina di
mantenere una continuità con il percorso scolastico e con le sue amicizie, era opportuno mantenere
il collocamento prevalente presso l’abitazione materna (concordato in sede di separazione), con un
calendario di frequentazione genitori-figlia organizzato in maniera differente durante il periodo
scolastico e quello estivo.
2.- Avverso tale sentenza proponeva appello YY lamentando omessa istruttoria ed erronea
valutazione circa il miglior collocamento della minore; violazione dell’art. 336 bis c.c. per mancato
ascolto della minore, nonché erronea interpretazione e valorizzazione della volontà espressa dalla
minore in sede di CTU.
Deduceva l’appellante che, dopo la pronuncia della sentenza, si era registrato un ulteriore
inasprimento della situazione familiare che aveva raggiunto il suo culmine nel mese di luglio 2019.
W aveva avuto frequenti litigi con la madre, in quanto quest’ultima non riusciva ad accettare che la
figlia nutrisse del sincero affetto per il fratellino J, nato il (omissis).(omissis).2016 dalla relazione del
sig. YY con la sig.ra A. L.
Da ultimo, aveva trovato nel diario della bambina espressioni preoccupate circa i sentimenti di
disprezzo manifestati dalla madre e dalla nonna materna nei confronti del padre e della sua nuova
compagna. La madre, inoltre, tempestava di messaggi la figlia quando questa stava con il padre e
creava nella bambina uno stato di ansia ormai intollerabile.
Concludeva chiedendo, in via istruttoria, l’ascolto della minore e la convocazione della CTU, dott.ssa
…, a chiarimenti; nel merito, fermo restando l’affido condiviso, chiedeva il collocamento della figlia
presso di sé e non presso la madre. In via d’urgenza chiedeva di essere autorizzato ad iscrivere la
minore presso l’Istituto Comprensivo di Budrio per l’anno scolastico 2019-2020.
3.- L’appellata si costituiva in giudizio deducendo che W, finita la scuola nell’estate 2019, aveva
iniziato a manifestare atteggiamenti particolarmente anaffettivi nei confronti della mamma, senza
che ciò fosse derivato da particolari eventi o specifici fatti.
In data 28 agosto la minore, dopo il regolare periodo di vacanza con il padre, senza alcuna
spiegazione, non aveva più voluto tornare a casa dalla madre ed il padre l’aveva fomentata e
sostenuta in questa sua crisi adolescenziale. L’atteggiamento della bambina — che era rimasta per
oltre dieci anni, prevalentemente, con la mamma, senza mai dimostrare alcuna problematica — era
causato dall’opera del padre di alienazione della piccola e di allontanamento dalla madre e dal
nucleo familiare di quest’ultima.
Chiedeva pertanto il rigetto sia dell’istanza cautelare di urgenza che dell’appello.
4.- La Corte, con ordinanza del 2/12/2019 (emessa nel proc. n. 1780-1/2019 r,g, riguardante la richiesta
di autorizzazione all’iscrizione di W presso la scuola di (omissis)), preso atto della distanza — pari
a circa km. 50 — tra le residenze dei due genitori, ritenendo non corrispondente all’interesse della
minore la percorrenza giornaliera di tale tragitto e comunque utile che la stessa potesse completare
l’anno scolastico a (omissis), autorizzava in via provvisoria e urgente l’iscrizione di W alla scuola
media dell’Istituto Comprensivo statale di (omissis) e richiedeva al Servizio Sociale di (omissis) di
verificare la situazione della minore con invio di una prima relazione entro il 31 gennaio 2020,
invitando nelle more il YY a collaborare per consentire un’adeguata frequentazione di W con la
madre.
5.- Dopo il deposito, da parte dei Servizi Sociali, di una prima relazione (pervenuta il 14/2/2020) che
evidenziava la rabbia fortissima nutrita da W per la madre e il suo rifiuto di incontrala e di avere
rapporti con lei, la XX, con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato il 17/3/2020 (proc. n. 1780-2/2019
r.g.), chiedeva, in via cautelare, di essere autorizzata a riportare W, oggi di fatto collocata presso
l’abitazione paterna, presso la residenza materna, luogo in cui era stata collocata dalla sentenza del
Tribunale di Bologna n. 582/2019, al fine di consentirle di esercitare la responsabilità genitoriale e di
regolare il diritto di visita del padre nelle forme ritenute più opportune.
Chiedeva, inoltre, di ammonire YY dal compiere condotte contrastanti con il diritto della madre
volte a partecipare all’educazione, alla cura, all’assistenza della minore W.
6.- La Corte, con ordinanza 7/5/2020, disponeva l’ascolto della minore, delegando per l’espletamento
di tale incombente la dott.ssa … (che aveva svolto le funzioni di ctu in primo grado) e disponendo
nel contempo la prosecuzione dell’intervento dei Servizi Sociali.
Confermava, inoltre, allo stato, il versamento dell’assegno per il mantenimento della figlia minore
in atto da parte della madre al padre per la somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
7.- La causa, trattenuta in decisione all’udienza del 2/10/2020, era rimessa in istruttoria, con
ordinanza 9/11/2020, per acquisire una relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
All’udienza del 19/2/2021 era nuovamente trattenuta in decisione — previa riunione del
procedimento 1780-2/2019 — e successivamente rimessa in istruttoria in attesa del deposito di
relazione dei Servizi Sociali.
8.- Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato il 23/3/2021 (iscritto al n. 1780-3/2019 r.g.) XX, premesso
che l’ex coniuge l’aveva esclusa da qualsiasi decisione inerente W in ambito scolastico e sanitario
omettendo ogni informazione al riguardo (riguardo, ad esempio, alla sottoposizione a tampone di
W a seguito del verificarsi di un caso di Covid in ambito scolastico e alla mail scolastica necessaria
per fare i colloqui con i professori) chiedeva che il YY fosse ammonito a non tenere condotte
contrastanti con il diritto della madre a partecipare all’educazione, alla cura e all’assistenza della
minore e la condanna dello stesso al risarcimento del danno.
YY si costituiva in detto sub-procedimento deducendo che il rifiuto di W di avere rapporti con la
madre era riconducibile alla sua (di W) volontà. Affermava di avere anzi insistito con la figlia
affinché si incontrasse con la madre, ma di non aver essere stato in grado di indurla a riallacciare i
rapporti. Quanto all’episodio del Covid deduceva che la XX era inserita in una chat della classe di
W ed era quindi venuta a conoscenza del fatto che uno dei compagni fosse risultato positivo al Covid
con conseguente quarantena cautelare; quanto alle password scolastiche affermava che era stata W
a voler escludere i genitori dall’utilizzo delle credenziali istituzionali. Chiedeva pertanto il rigetto
del ricorso.
9.- In data 26/4/2021 i Servizi Sociali depositavano la relazione di aggiornamento e all’udienza del
4/672021 la causa era trattenuta in decisione con rinuncia delle parti a termini per conclusionali e
repliche.
*****
10.- Va in primo luogo disposta la riunione a questo procedimento del sub procedimento iscritto al
n. 1780-3/2019 r.g.
11.- La let… degli atti restituisce l’immagine di una figlia dodicenne che, successivamente alla
pronuncia della sentenza di primo grado, ha ma…to un fermissimo rifiuto di avere un qualsiasi
rapporto con la madre. Sono agli atti due relazioni dei Servizi Sociali — la prima del febbraio 2021,
la seconda dell’aprile 2021 — che evidenziano il fortissimo risentimento che W nutre verso la madre
e la nonna materna, risentimento che la minore giustifica con il fatto di avere saputo dai suoi vecchi
compagni di scuola di (omissis) che la madre aveva “riferito dei particolari su di lei dandogli una
connotazione negativa”. Si legge, testualmente, in tali rapporti, che “..W afferma di provare soltanto
rabbia verso di lei, di non riuscire ad avere un confronto sereno. Si sente quasi provocata dalla madre
soprattutto quando si mette a parlare in modo negativo dei parenti del padre. W contesta la buona
intenzione della madre di parlarle perché, secondo lei, è solo un tentativo di facciata in cui vuole
dimostrare a tutti che si sta impegnando nel recuperare il rapporto con la figlia, mentre non è
realmente motivata a farlo … riferisce che la sua rabbia è anche alimentata da tutte le cose che sono
accadute in questi anni e che la madre deve impegnarsi maggiormente per recuperare il rapporto
perché ormai è troppo tardi … Di fronte alla proposta … di incontrare la madre anche solo attraverso
internet, alla presenza di un educatore, la ragazza rifiuta categoricamente anche di fronte alle
insistenze del padre … è convinta che tali incontri non abbiano nessuna utilità anche perché la
madre, di fronte ad estranei, non sarebbe mai completamente autentica … non sente minimamente
la necessità di un incontro di tal genere con la madre.”.
12.- Elementi del tutto analoghi sono emersi dall’esame di W condotto dalla dott.ssa …, che nei due
incontri con la minore ha registrato il fallimento di ogni proposta di riavvicinamento tra figlia e
madre e ha evidenziato il fermo rifiuto di W ad incontrare la madre ed a ripristinare un contatto con
lei, tanto che non ha neppure tentato di programmare un “..calendario volto a dare regolarità agli
incontri della ragazzina con la signora XX in quanto W rifiuta categoricamente questa possibilità.”.
Sotto il profilo emozionale — si legge nella relazione della dott.ssa … sull’audizione — si è potuta
riscontrare una forte rabbia ad andamento crescente, via via che si toccava l’argomento, di W nei
confronti della madre che potrebbe rivelarsi esplosiva, qualora ella senta che le vengono imposti
incontri con la stessa. Va considerato che, nella mente della giovane, la madre ha agito
comportamenti e/o detto frasi (che W ha voluto produrre avendole conservate sul cellulare) per lei
umilianti, rappresentativi di poca considerazione, pertanto agli occhi della figlia non amorevoli.
Questo di fatto la incita ad essere ancor più oppositiva verso il genitore o verso la nonna materna.
13.- Non è semplice individuare i motivi dell’atteggiamento di W.
13.1- Ciò che balza agli occhi dalla let… della c.t.u. svolta in primo grado è il repentino mutamento
registrato nell’atteggiamento di W.
Nei due primi incontri, tenuti nell’aprile 2017 in presenza l’uno del padre, l’altro della madre, (W
aveva otto anni e mezzo) si era potuto “..constatare come la bambina si approcciasse ai due genitori
con medesima confidenza e spontaneità, scherzando con ambedue senza imbarazzi tuttavia con
rispetto.”. Anche durante il primo colloquio individuale la bambina si era raccontata con serenità.
Era “..riuscita a rappresentare le differenze dei due contesti familiari rappresentandone limiti e
risorse, mostrandosi equamente partecipe. Unica significativa differenza: i sentimenti verso i partner
dei genitori. A., compagna del padre e mamma del fratellino J, è stata ritratta come particolarmente
simpatica e disponibile … R., per contro, compagno della madre, risulta figura più ambigua … di
fatto non è così sicura che sia ancora fidanzato con la madre perché frequentemente non è con loro
e sente mamma che litiga spesso con lui.
Alcuna differenza traspare invece verso i genitori ambedue vissuti come buoni e simpatici e cui
dichiara di volere molto bene.”.
13.2- Nelle successive due occasioni di dialogo, come riferito dalla ctu, il comportamento di W è
andato mutando.
Fin dalle prime battute si mostrava “..proiettata a lamentare manchevolezze materne: dal fatto che,
a suo dire, la coinvolge nelle questioni con R., al fatto che si trastulla molto col cellulare anziché stare
con lei.”. W “..lasciava sottintendere che si trattava di argomenti di cui aveva parlato con il padre,
consapevole che papà riteneva sbagliato il comportamento della mamma … e ha ragione che infatti
non è giusto che la mamma non voglia che lei stia con papà etc. …”.
Nel successivo incontro, tenuto su esplicita richiesta del padre, W ha inasprito le critiche rivolte alla
madre. L’ha esplicitamente accusata di parlare, unitamente alla nonna materna, male del papà; di
essere gelosa di A. La “..mamma è rappresentata come colei che critica sempre tutti i familiari del
padre, ingiustamente..”.
13.3- Palese, secondo la c.t.u., come con l’andare del tempo W fosse entrata sempre più in conflitto
di lealtà e stesse iniziando una pericolosa scissione tra i due genitori e, “..pur considerando ipotesi
importanti, come il fatto che la bambina (avesse) preso confidenza maggiore..” con l’interlocutrice o
avesse pensato che fosse suo (della ctu) compito “redarguire” il genitore “sbagliato”, era tuttavia
tangibile “..l’escalation del conflitto di lealtà che pare l’abbia vista dapprima concentrata a tentare di
equilibrare la relazione tra dei due genitori, mediando lei più che poteva, poi protendersi sempre
più verso uno dei due, in un’alleanza pericolosa..”.
La c.t.u. osservava, al riguardo, che entrambi i genitori si erano dimostrati “..poco in grado di celare
la propria acredine nei confronti dell’altro, attraverso svalorizzazioni più o meno dirette dell’altro;
atteggiamento questo che, dando credito a quanto emerge dai colloqui con la minore, in ambiente
paterno tende ad essere più sordo, meno esplicito, ma per certi aspetti più condizionante per la
minore, mentre in ambiente materno parrebbe espresso in modo più diretto. Ciò espone la bambina
ad un elevato coinvolgimento in questioni prettamente legate al conflitto tra i genitori e ha un
rilevante disagio, che di fatto è andato incrementandosi nel corso della CTU e manifestandosi come
allineamento, sempre più esplicito ed in parte condizionato, al nucleo paterno.”.
14.- Orbene, le vicende successive alla sentenza di primo grado, quali il rifiuto, da parte di W, al
termine del periodo estivo trascorso con il padre nell’estate del 2019, di ritornare presso la madre; la
rabbia manifestata dalla minore nei confronti della madre, accusata in ogni occasione di
inadeguatezza (si pensi al rifiuto, da parte di W, con una motivazione difficilmente comprensibile,
del regalo che la madre le aveva portato per Natale) con termini che riesce difficile ipotizzare
elaborati in assenza di suggestioni; la crescente esclusione della madre da ogni ambito della sua vita
(il rifiuto di fornirle la password della mail scolastica), sembrano essere la “na…le” conseguenza del
coinvolgimento della giovane nel conflitto genitoriale evidenziato, in modo allarmante, dalla c.t.u. e
del conseguente conflitto di lealtà che l’ha condotta a sentirsi apprezzata, protetta e valorizzata solo
nell’ambito del nucleo paterno.
15.- I genitori non si sono fino ad ora mostrati in grado di comprendere l’importanza di escludere
ogni possibile coinvolgimento di W dalla conflittualità genitoriale e di cessare dal tenere condotte
caratterizzate da aggressività, recriminazioni reciproche e competizione per captare la benevolenza
della figlia.
W, che compirà 13 anni il prossimo novembre è stata di fatto caricata della responsabilità di scegliere
autonomamente le modalità di gestione del rapporto genitoriale.
Significativi, in tal senso, lo scambio di corrispondenza tra YY e XX sulla possibilità di accesso di
quest’ultima alla password scolastica della ragazza, con il padre che giustifica la scelta della ragazza
di escludere la madre facendo leva sulla sua (della ragazza) volontà; lo scambio di mail del 4/11/2019
allorché il padre si recò a scuola perché W non si era sentita bene (YY giustifica di non avere
telefonato alla XX perché W si era opposta); lo scambio di messaggi del 18, 19 e 26/11/2020
riguardanti la mancata comunicazione, da parte del padre alla madre, del fatto che W doveva essere
sottoposta a tampone (YY riteneva sufficiente che la notizia fosse stata pubblicata sulla “chat della
scuola”). La madre, d’altro canto, non è stata in grado di cogliere il malessere indotto in W dai suoi
atteggiamenti di rigidità e competizione con il nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge (dei quali la
minore ha lasciato traccia nei diari e ha riferito alla dott.ssa …).
16.- Nell’attuale situazione, alla luce di quanto è emerso in sede di audizione della minore e di
quanto riferito dal Servizio Sociale nelle relazioni in atti, sarebbe pregiudizievole per la minore,
nell’ottica dell’indispensabile recupero del rapporto con la madre, un mutamento della collocazione
consolidatasi nelle more del giudizio di appello: W deve pertanto rimanere collocata presso il padre.
Allo stato, non essendo emersi elementi di assoluta inadeguatezza, ma solo di seria difficoltà, dei
genitori, deve altresì essere mantenuto fermo l’affido condiviso.
Peraltro, come già osservato con l’ordinanza ex art. 709 ter c.p.c. del 30/4/2020, i genitori, nella
consapevolezza che il mancato recupero del rapporto di W con la madre può incidere molto
negativamente sul suo sviluppo ed equilibrio, devono impegnarsi in un percorso di mediazione al
fine di diminuire la conflittualità, essendo imprescindibile la ma…zione (? N. del redattore) da parte
di ciascuno di essi di uno spazio interiore positivo nei confronti dell’altro, con la conseguente
percezione da parte della figlia. Il genitore collocatario, in particolare, dovrà impegnarsi per
collaborare responsabilmente al fine di consentire all’altro genitore di essere parte della vita della
figlia.
A tal fine è indispensabile incaricare il Servizio Sociale di fornire ausilio ad entrambi i genitori, di
seguirli in un percorso di mediazione per l’individuazione delle strategie di recupero del rapporto
tra W e la madre, nonché di monitorare la situazione e riferirne al giudice tutelare con cadenza
semestrale; in tale ambito il Servizio Sociale dovrà valutare i tempi di un percorso di recupero del
rapporto madre-figlia predisponendo un calendario graduale di incontri, se ritenuto necessario
anche attraverso incontri protetti in un primo periodo fino alla piena ripresa della libera
frequentazione, prevedendo, se del caso, un percorso psico-terapeutico per la minore ed un percorso
di supporto alla genitorialità. Solo all’esito di tale percorso evolutivo, potranno essere valutate e
adottate, auspicabilmente d’accordo tra le parti, le modalità di frequentazione tra madre e figlia.
17.- Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza e di quanto osservato circa la riconducibilità
alla volontà di W della scelta di rimanere presso il padre, possono ritenersi assorbite le questioni
poste con dalle parti con i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c., non essendo emerse, in capo all’uno o all’altro
genitore, gravi violazioni degli obblighi o il compimento di atti volti deliberatamente a ostacolare il
corretto svolgimento delle modalità di affidamento. Quanto alla richiesta del padre di
autorizzazione a iscrivere la figlia minore presso una pediatra di (omissis) (la dott.ssa (omissis) di
(omissis)), deve prendersi atto del consenso espresso dalla madre all’udienza del 4/6/2021.
18.- Per quanto concerne i rapporti economici, avuto riguardo al mutamento della collocazione di
W, deve essere confermato l’obbligo a carico della madre, già disposto con ordinanza 30/4/2020, di
versamento dell’assegno mensile di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, a
titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
La misura dell’assegno — versato spontaneamente dalla XX dopo il trasferimento della figlia presso
il padre — appare adeguata in considerazione del reddito dell’obbligata (la XX — che deve
rimborsare un mutuo con rata mensile di circa € 300,00 e pagare le spese condominiali — lavora
come commessa alle dipendenze della Coop Alleanza 3.0 con una retribuzione lorda di € 1.541,77,
mentre il YY è un artigiano i cui redditi imponibili — € 20.335,00 nel 2018 e reddito negativo nel 2019
— sembrano difficilmente conciliabili con il valore delle attrezzature disponibili, idonee
all’effettuazione di lavori della più svariata na…) e delle attuali esigenze della figlia.
19.- In considerazione della na… delle questioni oggetto di causa e degli aspetti di reciproca
soccombenza le spese del grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
dispone la riunione a questo procedimento del procedimento iscritto al n. 1780-3/2019 r.g.;
in parziale riforma della sentenza appellata:
a) fermo l’affido condiviso, dispone il collocamento della figlia W presso il padre disponendo che le
decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto
conto delle capacità, dell’inclinazione na…le e delle aspirazioni della figlia;
b) autorizza l’iscrizione di W presso il pediatra di Budrio indicato in motivazione;
c) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare e supportare il nucleo
familiare, di seguire i genitori in un percorso di mediazione al fine di ridurre la conflittualità nonché
di seguire la minore in un percorso di recupero del rapporto con la madre predisponendo un
graduale calendario di incontri madre-figlia, se del caso attraverso incontri protetti in un primo
periodo fino alla piena ripresa della libera frequentazione, prevedendo, se ritenuto necessario, un
percorso psicoterapeutico per la minore ed un percorso di supporto alla genitorialità;
d) dispone che il Servizio Sociale, con cadenza almeno semestrale, relazioni al giudice tutelare
sull’evoluzione della situazione della minore;
e) pone a carico della madre l’obbligo di versare mensilmente al padre la somma di € 200,00, da
rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le
modalità e i criteri indicati nel Protocollo del Tribunale di Bologna a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia;
f) dichiara compensate tra le parti le spese del grado

La configurabilità dello stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 14 dicembre 2021, n. 45929; Pres. Di Stefano, Rel. Cons. Vigna
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero del Tribunale di Taranto;
Nel procedimento a carico di:
N.S., nato il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 6.05.2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto non ha
convalidato l’arresto di N.S., eseguito il 5 maggio 2021 dai Carabinieri di (OMISSIS) per il delitto di
cui all’art. 572 c.p. La convalida è stata negata per l’assenza del requisito della flagranza del reato,
sul rilievo che i fatti denunziati erano già accaduti nel momento in cui si era verificato l’intervento
dei militari, i quali non avevano potuto assistere “neppure a un segmento di azione riconducibile al
delitto di maltrattamenti”.
In particolare, la dinamica dei fatti viene così riassunta:
-il 4 maggio 2021 alle ore 10.00 R.C., coabitante con l’indagato, si recava dai carabinieri, riferendo
loro della lite intercorsa con N. la sera precedente all’interno dell’abitazione;
– alle ore 11.00 la R. chiedeva l’intervento degli operanti presso l’abitazione ove vi era anche l’indagato
e dichiarava di temere per la propria incolumità, pur soggiungendo di non volere denunciare il
compagno il quale insisteva per la riappacificazione;
– all’interno della abitazione i carabinieri notavano unicamente alcuni suppellettili danneggiati.
Il G.i.p. rilevava, poi, l’assenza dei requisiti di colpevolezza difettando il vincolo parafamiliare tra
autore del reato e persona offesa.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il
Tribunale di Taranto, lamentando l’erronea interpretazione della legge e i vizi motivazionali, per
contraddittorietà ed illogicità manifesta, laddove era stato effettuato un giudizio sulla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, ritenendoli mancanti, senza però considerare che le parti convivevano
da un mese e che in tale periodo l’indagato aveva maltrattato con abitualità la compagna.
3.La difesa ha depositato – a mezzo PEC – una memoria nella quale si evidenziano l’assenza di
flagranza o di flagranza differita, la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 572
c.p., e la assenza di querela nell’ipotesi di riqualificazione del reato in altro meno grave.
4.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
4.1. Se è vero che il G.i.p. non doveva, in sede di convalida dell’arresto, valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, è, del pari, vero che quest’ultimo ha congruamente motivato, come
previsto dalla legge, sull’assenza del requisito della flagranza/quasi flagranza, requisito rispetto al
quale nulla, invece, si dice nel ricorso.
4.2. Mette conto sottolineare che è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in
famiglia allorchè il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una
situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti
dagli operanti (Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085).
La flagranza del reato può, quindi, essere desunta sulla base della constatazione da parte delle forze
dell’ordine delle condizioni dell’abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento
d’urgenza o delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso terzi per
sottrarsi all’aggressione dell’indagato.
E’ di tutta evidenza come nel caso in esame non si sia verificato nulla di tutto ciò e come, pertanto,
correttamente il G.i.p., escludendo il requisito della flagranza, non abbia potuto procedere alla
convalida dell’arresto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.

L’assegnazione della casa familiare ha precisi risvolti di carattere economico

Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2021 n. 33606 – Pres. Scotti, Cons. Rel. De Chiara
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 942/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e
rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
e contro
(OMISSIS), domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di
Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) in forza di procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal Consigliere
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno intrattenuto una relazione sentimentale da cui sono nati due figli,
(OMISSIS) il (OMISSIS) e (OMISSIS) l'(OMISSIS).
In seguito a ricorso proposto dal sig. (OMISSIS), il Tribunale di Milano con decreto del 14/12/2017,
facendo propri i termini degli accordi provvisori intercorsi fra le parti, ha disposto l’affidamento e il
collocamento dei minori presso la madre e l’assegnazione ad essa della casa familiare, ha regolato le
visite del padre, gravato di un contributo mensile di Euro 750,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie, e ha incaricato i servizi sociali di compiti di vigilanza, monitoraggio e sostegno.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio, con successivo decreto del 3/1/2019 il Tribunale ha disposto
l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e alternato e
residenza in (OMISSIS), ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, ha incaricato i
servizi sociali di compiti di vigilanza, monitoraggio e sostegno, ha rimesso a liberi accordi tra i due
la disciplina degli incontri fra il padre e il figlio sedicenne (OMISSIS), ha regolato i contatti fra il
padre e il figlio minore (OMISSIS), ed infine ha fissato in Euro 300,00 mensili il contributo paterno,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo (OMISSIS), a cui ha resistito (OMISSIS).
La Corte di appello di Milano con decreto del 24/9/2020 ha accolto il gravame, disponendo il
collocamento prevalente dei minori presso la casa di (OMISSIS), assegnata alla madre; le spese
processuali sono state compensate al 50% e per il resto poste a carico del sig. (OMISSIS).
3. Avverso il predetto decreto del 24/9/2020 con atto notificato il 14/12/2020 ha proposto ricorso per
cassazione (OMISSIS), svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 23/1/2021 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di
inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., il ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 337 ter e sexies c.c., agli articoli 115
e 116 c.p.c., alla Risoluzione del Consiglio di Europa n. 2079 del 2015, all’articolo 9, comma 3, e
articolo 18 della Convenzione di New York del 20/11/1989, all’articolo 24, comma 3, della Carta di
Nizza del 7/12/2000, nonche’ motivazione omessa o apparente in ordine alla revoca dell’affidamento
paritario e alternato e all’assegnazione in godimento della casa familiare alla signora (OMISSIS).
1.1. Secondo il ricorrente, la decisione di assegnazione della casa familiare alla signora (OMISSIS)
era errata, contraddittoria e contraria ai principi in materia di custodia fisica dei figli mentre nel
regime di affidamento alternato e paritario si realizzava al meglio l’interesse della prole e la ratio
dell’assegnazione veniva meno.
L’assegnazione della casa familiare alla sig.ra (OMISSIS), secondo il ricorrente, sarebbe priva di ogni
base logica poiche’, dopo aver adottato uno schema di collocamento su due settimane recepito dal
Tribunale, i genitori di comune accordo avevano optato per la custodia settimanale alternata, di
modo che i figli trascorressero una settimana con un genitore e la successiva con l’altro.
1.2. Il Tribunale con il decreto definitivo del 3/1/2019 aveva disposto l’affidamento congiunto di
entrambi i figli ai due genitori con collocamento paritario e alternato e ne aveva tratto ragione per
revocare l’assegnazione della casa familiare di (OMISSIS), di proprieta’ del sig. (OMISSIS), a
(OMISSIS).
La Corte di appello, pur mantenendo l’affidamento condiviso dei figli della coppia, ha ritenuto che
il loro collocamento prevalente dovesse essere effettuato presso una unica abitazione, sia pure
garantendo al genitore non collocatario (ossia il sig. (OMISSIS)) ampi diritti di incontro.
1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio
prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa
le capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla
disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in
cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita’ di relazione
affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’
della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che
e’ in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bi-
genitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a
garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il
dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Sez. 6 – 1, n. 18817 del 23/09/2015,
Rv. 636765 – 01; Sez. 6 – 1, n. 14728 del 19/07/2016, Rv. 641025 – 01).
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale
rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che
appaia il piu’ idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo
familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalita’ del minore. L’individuazione di tale
genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita’ del padre o della
madre di crescere ed educare il figlio, che potra’ fondarsi sulle modalita’ con cui il medesimo ha
svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacita’ di relazione affettiva, di
attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’
sull’apprezzamento della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che
e’ in grado di offrire al minore.
La questione dell’affidamento della prole e’ rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di
merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un
apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimita’ (Sez. 6 – 1, n. 28244 del
04/11/2019, Rv. 656088 – 01).
Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e
materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una
frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice
puo’ individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al
minore la situazione piu’ confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Sez. 1,
n. 19323 del 17/09/2020, Rv. 658973 – 01).
1.4. A tali principi si e’ puntualmente attenuta la Corte milanese che ha ampiamente motivato sulle
ragioni, essenzialmente ispirate all’interesse dei minori, che l’hanno indotta a privilegiare il
collocamento prevalente dei due ragazzi presso la madre: l’eta’ dei due ragazzi; la diversificazione
delle regolamentazione dei loro rapporti con il padre (rimessa quanto al maggiore, il diciassettenne
(OMISSIS), alle sue intese con il padre); l’inopportunita’ di una diversificazione del regime di
collocamento per i due ragazzi; il fatto che i due giovani considerassero la casa di (OMISSIS), come
la propria vera abitazione, anche in ragione dell’ambulatorieta’ della abitazione paterna ((OMISSIS));
l’esigenza per (OMISSIS), dodicenne, portatore di bisogni educativi speciali soprattutto sotto il
profilo scolastico, di stabilizzare la propria collocazione e di stabilizzare la propria esistenza; la
particolare sensibilita’ avvertita dalla madre a tali bisogni formativi e alla scelta della scuola; la scarsa
consapevolezza del padre delle difficolta’ di (OMISSIS).
1.5. Il ricorrente, sotto l’apparente schermo della deduzione di violazioni di legge e dei principi
generali in tema di affidamento condiviso, finisce invece con l’esprimere una critica di merito alle
ragioni, come si e’ detto ispirate all’interesse superiore dei minori e diffusamente motivate, che la
Corte territoriale ha esposto a sostegno della decisione assunta, che – giova sottolinearlo – assicura
al padre, oggi ricorrente, ampi contatti con i due giovani, per il maggiore (OMISSIS) rimessi ai
discrezionali accordi tra padre e figlio e per il minore (OMISSIS) costituiti da week-end alterni piu’
(alternativamente) uno o due pomeriggi con pernottamento alla settimana.
1.6. L’assegnazione della casa familiare viene criticata solo consequenzialmente alla decisione sul
prevalente collocamento dei figli minori.
Essa e’ comunque conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, puntualmente invocato
dalla Corte territoriale, secondo il quale l’assegnazione della casa coniugale (in questo caso familiare)
non puo’ costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente piu’ debole, ma postula
l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti,
mentre ogni questione relativa al diritto di proprieta’ di uno dei coniugi o al diritto di abitazione
sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il
giudizio di cognizione ordinari (Sez. 1, n. 18440 del 01/08/2013, Rv. 627494 – 01; Sez. 6 – 1, n. 3015 del
07/02/2018, Rv. 647338 – 01; Sez. 1, n. 17971 del 11/09/2015, Rv. 637179 – 01).
1.7. Il motivo deve pertanto essere ritenuto inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c., agli articoli 147, 148 e 316
bis c.c., articolo 337 ter c.c., comma 4, articolo 337 sexies c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., con riferimento
all’entita’ del contributo al mantenimento della prole.
2.1. La Corte di appello – osserva il ricorrente – aveva mancato di attribuire all’assegnazione della
casa familiare il congruo valore economico corrispondente all’affitto di un alloggio di pari tipologia;
poiche’ i redditi della signora (OMISSIS) erano superiori a quelli del sig. (OMISSIS) e i figli
trascorrevano periodi uguali con l’uno e con l’altro, con la conseguente contribuzione diretta del
mantenimento da parte dei genitori e poiche’ la casa familiare era stata assegnata alla madre, non si
giustificava la contribuzione messa a carico del padre nella misura di Euro 300,00 mensili.
2.2. Il motivo e’ ammissibile e fondato.
2.3. E’ pur vero che l’entita’ del contributo a carico del ricorrente (OMISSIS) era stata fissata in Euro
300,00, rivalutabili, complessivi per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, gia’ dal
Tribunale di Milano in contesto di affidamento congiunto e collocazione paritaria e alternata.
E’ pur vero, altresi’, che tale statuizione non era stata impugnata dal sig. (OMISSIS), che vi aveva
fatto acquiescenza, ma solo dalla madre (OMISSIS), con motivo rigettato dalla Corte milanese,
all’esito di una complessiva considerazione del pregresso tenore di vita della famiglia e dei redditi e
degli apporti dei due coniugi.
E’ pur vero infine che l’attuale ricorrente non aveva al riguardo proposto appello incidentale
condizionato avverso il decreto di primo grado per il caso di accoglimento, in concreto verificatosi,
del motivo di appello di controparte in punto assegnazione della casa familiare.
2.4. Tuttavia, secondo questa Corte, l’impugnazione incidentale condizionata da parte del sig.
(OMISSIS) non era necessaria e la Corte territoriale avrebbe dovuto, d’ufficio, procedere alla
rivalutazione del contributo di mantenimento a carico del padre fissato in primo grado, ai sensi
dell’articolo 336 c.p.c., secondo il quale la riforma parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
“dipendenti” dalla parte riformata.
L’assegnazione della casa familiare e’ provvedimento distinto da quelli strettamente economici ed
viene disposta in considerazione delle esigenze della prole; tuttavia e’ innegabile che essa possieda
anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilita’ di un cespite
suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito
attraverso atti di disposizione negoziale.
Tali risvolti erano piu’ che sufficienti, almeno potenzialmente, a giustificare la revisione dell’assegno,
da parte del giudice di appello, o almeno dovevano essere specificamente valutati in tale prospettiva,
anche in difetto di specifico gravame.
2.5. Sussiste quindi, secondo il Collegio, la denunciata violazione dell’articolo 337 sexies c.c., che
prevede che dell’assegnazione della casa familiare “il giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’”.
Tale principio icasticamente concretizza lo stretto legame tra assegnazione della casa familiare e i
rapporti economici, per cui e’ ragionevole affermare che l’assegnazione della casa familiare, oltre un
capo di sentenza a se’, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere
economico, o comunque che i due capi sono cosi’ strettamente connessi che la modifica dell’uno, se
non implica necessariamente che sia modificato anche l’altro, ne richiede quantomeno una specifica
e puntuale riconsiderazione, anche d’ufficio.
2.6. A tale principio la Corte di appello non si e’ attenuta e la sentenza deve percio’ essere cassata sul
punto.
3. Resta evidentemente assorbitoCjil terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con
cui il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 91 e 92
c.p.c., con riferimento alla condanna subita alla parziale rifusione delle spese del giudizio.
4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo,
determina la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte
di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione
scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
deve essere omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nella sentenza

Appello avverso le sentenze di divorzio e separazione. Ammesse le produzioni documentali fino all’udienza di precisazione delle conclusioni

Cass. Civ., sez. I, ord. 19 novembre 2021, n. 35706 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Scalia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5018/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione Clodia, 145/A presso lo studio
dell’Avvocato Alberto Bonu, che la rappresenta e difende con l’Avvocato Pierluigi Micucci, per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, 71, presso lo studio dell’Avvocato Walter
Feliciani, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Leonardi, per procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, n. 1742 del 2017, depositata il
22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura
Scalia.
Svolgimento del processo
1. La signora S.M. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui
la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge, C.C., ed
in parziale riforma della sentenza di primo grado – emessa dal Tribunale di Ancona che,
nell’introdotto giudizio di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, aveva riconosciuto alla
signora S. un assegno mensile di Euro 1.500,00 -, ha respinto la domanda riconvenzionale della
ricorrente di accertamento del diritto ad un assegno divorzile nella misura di Euro 4.000,00 mensili
con decorrenza dalla domanda, e, per l’effetto, rigettato l’appello incidentale.
La Corte territoriale ritenuta l’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti nel giudizio camerale di
appello, celebrato nelle forme proprie dei giudizi in materia di separazione e divorzio, ed apprezzato
quanto prodotto nel grado dall’appellante, ha concluso, nell’accertata autosufficienza economica
dell’appellata, signora S., per l’insussistenza del suo diritto a percepire l’assegno divorzile.
La Corte di merito ha, nel resto, ritenuto non rilevante, al fine del disconoscimento dell’indicata
posta, la produzione della relazione investigativa attestante l’esistenza di una relazione della
richiedente l’assegno con un terzo.
2. Resiste con controricorso C.C..
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la nullità dell’impugnata sentenza e/o del procedimento
per violazione dell’art. 167 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’appello ritenuto utilizzabili, ai fini della decisione, i
nuovi documenti allegati nel giudizio di secondo grado.
Il rito camerale previsto per l’appello nei giudizi in materia di separazione e divorzio non può
derogare ai principi propri del rito ordinario, consentendo di sanare decadenze processuali in cui le
parti siano incorse nella prima fase del giudizio.
Poichè le vicende descritte dai prodotti documenti si erano verificate dopo la scadenza dei termini
concessi dal giudice alle parti ex art. 183 c.p.c., comma 6, ma prima della fase di precisazione delle
conclusioni, controparte avrebbe dovuto chiedere al tribunale di essere rimessa in termini e quindi
autorizzata a produrre tutta la documentazione, attinente alle società C. Srl e C.R. di C.R. S.n.c. ed
ai rapporti intercorrenti tra le due aziende, ritenuti rilevanti nell’impugnata sentenza, per ricostruire
i redditi dell’ex coniuge, richiedente l’assegno, e la sua autosufficienza economica.
Alcuni documenti, poi, erano in possesso della parte sin dal primo grado di giudizio all’interno del
quale, pertanto, dovevano essere prodotti, non sussistendo impedimenti in tal senso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte di appello aveva negato alla ricorrente il diritto all’assegno sul presupposto della sua
autosufficienza economica senza valutare l’adeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli
per ragioni oggettive, in relazione al tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Separazione e divorzio sono aspetti giuridici della medesima crisi coniugale e vanno trattati al
medesimo modo non potendo il giudizio sulla indipendenza economica, richiesto dalla più recente
giurisprudenza di legittimità, rendere lettera morta la previsione contenuta nella norma sul
contributo dato dagli ex coniugi alla conduzione familiare, la formazione del reddito comune e di
ciascuno in rapporto alla durata del matrimonio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per travisamento della prova ed omesso esame di fatto decisivo del
giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
In difetto dell’individuazione da parte della giurisprudenza, dopo la sentenza della Corte di
cassazione n. 11504 del 2017, di un reddito di riferimento per stabilire l’autosufficienza economica
dell’ex coniuge, il criterio di valutazione doveva ritenersi integrato, in concreto, nel reddito medio
goduto dalla classe economico-sociale di appartenenza degli ex coniugi. I mezzi adeguati per vivere
autonomamente non possono che essere rapportati alla condizione sociale ed economica delle parti,
ai loro redditi ed al tenore di vita, passato ed attuale, nella finalità di riequilibrare le fortune
economiche dei coniugi.
La Corte non si era attenuta al criterio ed aveva travisato la documentazione prodotta in atti non
valutando l’età non più giovane della donna, di anni 46, e la sua incapacità di reperire una nuova
occupazione destinata a garantirle un’esistenza decorosa.
Quanto ricavato dalla cessione delle quote sociali era stato impiegato per far fronte ai bisogni primari
e, una volta evitato il fallimento di una delle società, di cui era stata titolare, la ricorrente era alla
ricerca di nuova occupazione ostacolata dall’età, nel rapporto con il contesto di appartenenza, e dalla
grave crisi del settore dell’abbigliamento.
Quanto statuito poi dalle parti in sede di separazione, in cui i coniugi davano atto di essere entrambi
muniti di adeguato reddito, non poteva valere, di contro a quanto ritenuto dalla Corte territoriale,
che era così incorsa in violazione dell’art. 116 c.p.c., a sostenere l’esclusione dell’assegno divorzile
nella diversità dei due istituti.
4. Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per inosservanza del
protocollo del 17 dicembre 2015 e ancora l’improcedibilità del ricorso per omessa produzione di atti
e documenti ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
5. In via preliminare vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità di improcedibilità del ricorso
sollevate dal controricorrente; esse sono infondate.
Come da questa Corte già affermato, con principio qui condiviso nella condivisibile sua
ragionevolezza, “il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non
può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non
trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere
considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di
apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l’onere
del ricorrente di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art.
7 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la
produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del
fascicolo d’ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla
cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei
dati necessari al reperimento degli stessi” (Cass. 29/07/2021, n. 21831; vd., Cass. 24/04/2018, n. 10112,
massimata su altro, p. 8 motivazione).
6. Nel resto.
6.1. Il primo motivo è infondato.
Il rito camerale previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale (L. n.
898 del 1970, ex art. 4, comma 15), essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla
semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme del rito ordinario (Cass. 1179/2006;
Cass. 6094/2018) con conseguente ammissibilità di una produzione documentale fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni purchè sia garantito il contraddittorio e quindi il diritto dell’altra parte
ad interloquire sulla tardiva produzione documentale (da ultimo massimata, sul punto: Cass.
30/11/2020, n. 27234; ex multis, ancora: Cass. 13/04/2012, n. 5876; Cass. 11319/2005; Cass. 8547/2003;
vd. Cass. 6094/2018).
L’affermazione, pacifica nelle conclusioni di questa Corte, merita di trovare continuità applicativa
nel mancato efficace contrasto con il proposto ricorso.
6.2. Per l’indicato orientamento nei giudizi di separazione o divorzio vanno distinte due fasi
autonome: l’una, relativa al primo grado di giudizio, governata dalle preclusioni dettate dal rito
ordinario quanto alla definizione del tema di decisione e prova; l’altra, propria dell’appello,
sommaria nella cognizione e semplificata nelle forme ex art. 737 c.c. che resta governata dal rispetto
del fondamentale principio del contraddittorio.
La tardività delle produzioni documentali nel giudizio di appello svoltosi in materia di separazione
e divorzio nelle forme cameralizzate non deriva, pertanto, dalla inosservanza dei termini di
decadenza maturati in primo grado, ma dalla violazione del termine che il giudice di appello abbia
concesso alle parti per l’indicato incombente, la cui inosservanza è, comunque ed in ogni caso, di
impedimento all’ammissibilità della produzione solo là dove controparte che ne abbia eccepito la
tardività, non abbia potuto interloquire sui contenuti della produzione.
Le produzioni documentali, curate in appello da C.C. (documentazione relativa alla C. s.r.l., alla C.R.
di C.R. S.n.c. ed ai rapporti tra le due aziende; estratto registro imprese; relazione investigativa) dopo
i termini previsti in primo grado per la definizione del tema di prova, non hanno ragione per essere
escluse in appello una volta assoggettate al regime destinato a valere nel grado e quindi, in
mancanza di contestazioni, portate dalla parte che censuri la produzione, in punto di
contraddittorio, non venendo peraltro neppure adombrata l’inosservanza di un termine concesso a
tal fine dal giudice di appello.
5. Il secondo motivo ed il terzo, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono invece fondati.
L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-
compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al
riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente
sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate,
fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi (Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. SU 11/07/2018, n. 18287).
6. La ricorrente ha dedotto sul proprio ruolo all’interno della famiglia e sulla correlazione tra il primo
ed il riconoscimento dell’assegno divorzile in forza del nuovo criterio che coniuga sperequazioni
reddituali, con ruoli e rinunce operate dal richiedente, per scelte condivise con l’altro coniuge,
durante ed a causa della vita matrimoniale.
7. La Corte dorica non si è attenuta all’indicato principio ed in accoglimento dei motivi la sentenza
va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Ancona, in altra composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso e accolti i restanti, nei sensi di cui in motivazione, cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti la Corte d’appello di Ancona, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Mantenimento dei figli e spese straordinarie

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 novembre 2021, n. 35710; Pres. Acierno, Rel. Cons. Scalia
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5426/2018 proposto da:
L.L.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII, n. 242 presso lo studio dell’avvocato F.
L. e rappresentata e difesa dagli Avvocati C. L., M. R. L. L. e D. C. per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e
rappresentato e difeso dall’Avvocato R.S. per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Palermo, n. 2196 del 2017, depositata il
22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Laura Scalia.
Svolgimento del processo
1. La signora L.L.S. ricorre, con cinque motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza
in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Agrigento, appellata da M.G. e, in via incidentale, dalla stessa L.L., ha rigettato in toto
la domanda proposta dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile che, già attribuitole
in primo grado nella misura di Euro 1.200,00, l’appellante chiedeva di incrementare fino ad Euro
3.000,00.
La Corte di merito ha poi confermato l’impugnata sentenza che, pronunciando sulla domanda di
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, aveva disposto l’affido condiviso
ai genitori delle due figlie minori, con assegnazione alla madre della ex casa coniugale ed obbligo del
padre di contribuire al mantenimento delle minori con un assegno di Euro 1.800,00 mensili nonchè
alle spese straordinarie nella misura del 50%.
I giudici di appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge, hanno infatti escluso
il diritto de L.L. a percepire l’assegno divorzile e tanto, in ragione: dell’attività libero professionale
dalla stessa svolta come ingegnere gestionale e quindi quale titolare di un reddito che, pur non elevato,
è stato ritenuto, nel tempo, incrementabile in ragion dell’aumentato impegno nell’attività lavorativa;
della disponibilità di una abitazione, in gran parte di proprietà dell’ex coniuge, situata in zona di
prestigio di Agrigento; della titolarità di un cospicuo patrimonio.
Si è così escluso ogni rilievo, invece ritenuto dal primo giudice, all’esigenza di preservare il tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio e tanto muovendo dal principio di auto-responsabilità
economica gravante su ciascun coniuge come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 11504 e 15481 del 2017).
2. Resiste con controricorso M.G..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 6, e successive modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’appello di Palermo, nell’escludere il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’assegno
di divorzio, aveva erroneamente valutato i presupposti indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, omettendo di apprezzare, debitamente, il contributo dato dalla ricorrente alla conduzione familiare
e, segnatamente, all’accudimento dei figli, rispettivamente di 18, 14 ed 8 anni, per un impegno che
avrebbe dovuto essere valutato in termini di spese sostenute per soddisfare le esigenze dei figli stessi
e, ancora, di energie distolte all’eventuale attività lavorativa, con conseguente riduzione della capacità
reddituale del genitore.
I giudici di appello, nell’escludere il diritto all’assegno, avevano ritenuto l’incrementabilità, nel tempo,
dell’attività lavorativa della ricorrente per un giudizio ipotetico, privo dei requisiti di attualità,
coerenza ed effettività, secondo il quale la richiedente avrebbe potuto tornare a percepire i redditi
degli anni di imposta 2002/2003, a tal fine non considerando: a) che nei redditi già goduti confluivano
i frutti dell’esercizio di un’attività dell’impresa familiare costituita dai coniugi, relativa alla farmacia
del M. formatasi nel 1998 e cessata nel 2003; b) che l’attività professionale della ricorrente negli
indicati anni si avvantaggiava del fatto che la stessa lavorasse presso lo studio del padre, deceduto
nel 2009, e che ella si trovasse ad avere avesse una sola figlia, operando, poi, in una realtà siciliana
ben diversa da quella attuale.
Non erano state considerate le effettive e personali possibilità di lavoro in relazione ad età, sesso e
condizioni del mercato di lavoro e la riduzione della capacità lavorativa che, ampia solo in astratto,
sarebbe stata assorbita dall’adempimento dei compiti materni.
I redditi complessivi lordi per gli anni di imposta 2013 e 2014 attestavano, poi, come su quello
complessivamente goduto dalla ricorrente incidesse in gran parte l’assegno divorzile del coniuge.
2. Con il secondo motivo si denuncia una ulteriore violazione dell’art. 5, comma 6, cit. con riferimento
al patrimonio immobiliare della richiedente che la Corte di merito aveva erroneamente apprezzato
non considerando che la ricorrente era titolare della sola nuda proprietà, usufruttuaria la madre, e che
era gravata dell’onere di provvedere alle riparazioni straordinarie e alla relativa imposizione fiscale
dei beni.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5.
La ricorrente in sede di appello incidentale aveva richiesto:
a) l’aumento del contributo al mantenimento delle tre figlie;
b) l’incremento della percentuale delle spese straordinarie, da fissarsi al 75%, anzichè al 50% come
indicato dal giudice di primo grado.
La Corte di appello aveva affermato, in modo laconico, l’insussistenza di ragioni tali da imporre che
le spese straordinarie non facessero carico ad entrambi i genitori là dove la ricorrente, quale appellante
incidentale, aveva dedotto che il M. rifiutava di corrispondere le spese straordinarie nella misura del
50%, affermando che le stesse rientravano nell’assegno di mantenimento, ragione per la quale la prima
aveva richiesto ai giudici di appello di pronunciare su detta posta, forfettizzandola in Euro 3.000,00
annui.
La conferma della sentenza di appello nella parte in cui revocava l’assegno divorzile avrebbe reso non
proporzionato alla condizione reddituale attuale del padre l’onere del contributo al mantenimento che,
invece, per la ricorrente sarebbe divenuto insostenibile, con danno per le figlie, private dell’agiatezza
familiare a cui avevano diritto.
3. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere ancora l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione dell’art. 337 ter c.c., commi 4, 5
e 6, degli artt. 315 bis e 148 c.c., e degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3.
La Corte territoriale non aveva debitamente apprezzato che, al netto degli assegni versati all’ex
coniuge, il signor M. dichiarasse un reddito di Euro 61.487,00 annui, ed aveva violato il principio
della proporzionalità, secondo il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in
proporzione alle proprie sostanze.
I giudici di appello non hanno tenuto conto che il genitore collocatario del minore deve gestire il
contributo al mantenimento dell’altro provvedendo, in più ampia misura, alle spese correnti ed
all’acquisto di beni durevoli che non necessariamente attengono alle spese straordinarie.
Inoltre la Corte d’appello ha posto a carico del M. un contributo al mantenimento dei figli, ritenutane
la congruità pur dopo aver rilevato una certa” opacità nelle sue dichiarazioni fiscali e nella
documentazione volta alla ricostruzione della sua pagazione 19/11/2021 economica” (p. 8 sentenza),
affermazioni a cui avrebbe dovuto far seguito, invece, un approfondimento istruttorio sulla
consistenza e redditività del patrimonio immobiliare del primo.
La sentenza, in violazione delle norme indicate, non aveva pertanto tenuto conto: delle attuali
esigenze di vita delle figlie minori; dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; delle risorse
economiche dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno
assunti.
5. Con il quinto motivo si fa valere la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3.
Il dispositivo, con cui la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di L.L.S. “volta al riconoscimento
di un assegno divorzile in proprio favore”, confermando “nel resto l’impugnata sentenza”, non faceva
chiaro il comando giudiziale a fronte della domanda dell’appellante principale, il M., di revoca
dell’assegno e della richiesta della odierna ricorrente dell’aumento, invece, dell’assegno divorzile e di
quello di contributo al mantenimento della prole e non del loro riconoscimento.
6. Il primo motivo di ricorso, proposto dalla ricorrente per censurare la revoca dell’assegno divorzile
disposta dalla Corte d’appello di Palermo, è fondato.
Va dato atto che la sentenza d’appello è stata depositata il 2 novembre 2017, epoca in cui, a definizione
dei presupposti di riconoscimento dell’assegno divorzile L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6 questa
Corte si era pronunciata, in applicazione del principio dell’auto-responsabilità, destinato a valere in
sede di divorzio nell’assetto da darsi ai rapporti economici tra ex coniugi, con le decisioni n. 11504
del 10/05/2017 e n. 15481 del 22/06/2017, in una prospettiva di piena valorizzazione del principio
indicato ai fini del riconoscimento stesso dell’assegno.
Nelle impugnate conclusioni di merito, il godimento di un reddito da parte della ricorrente, apprezzato
all’attualità della pronuncia, e quindi al 2017, è stato ritenuto dai giudici di appello come adeguato e
suscettibile di aumento nella stimata ragionevole possibilità di incremento, nel tempo, dell’attività
professionale svolta dalla richiedente, ingegnere gestionale, libero professionista, e tanto sino a
raggiungere i favorevoli livelli del passato, ancorati dalla Corte territoriale, nella loro definizione,
alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2003 e 2004.
La sentenza di merito ignora, pertanto, in ragione dell’epoca stessa in cui essa è stata pronunciata, il
tenore dei principi di cui si è fatta portatrice questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287
del 11/07/2018.
Per siffatta pronuncia, dalle cui ragionevoli affermazioni di principio, che nel tempo hanno trovato
reiterata applicazione e puntualizzazione in altre pronunzie di questa Corte (ex multis: Cass.
23/01/2019, n. 1882; Cass. 09/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603), non si ha motivo di
discostarsi, si ha che: “l’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, connotato dalla funzione
assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, ai fini del suo riconoscimento e quindi della sua quantificazione richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, rilevando all’indicato fine, in modo equiordinato, i requisiti richiesti dalla norma che
costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla
quantificazione dell’assegno”.
Ecco che il giudizio sul riconoscimento dell’assegno divorzile va rinnovato, come rilevato nella
memoria illustrativa dalla stessa ricorrente, ed espresso all’esito di una valutazione compravendita
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di
quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età
dell’avente diritto.
L’assegno di divorzio ha infatti una funzione non soltanto assistenziale, destinata a valere là dove la
situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza, ma
anche riequilibratrice o compensativo-perequativa destinata a rilevare nel caso in cui l’ex coniuge
richiedente, nell’ambito di un rapporto matrimoniale durato per lungo tempo, pur versando all’esito
del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni
economico patrimoniali deteriori, per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della
famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un
sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, correttivo
guidato dalla finalità compensativo-perequativo (in termini: Cass. n. 21228 del 2019; più
recentemente: Cass. n. 22499 del 2021).
Posto l’indicato principio, il giudizio formulato dalla Corte palermitana, al fine di apprezzare la
eventuale sperequata condizione economico-patrimoniale degli ex coniugi, sull’adeguatezza del
reddito della richiedente, per richiamo alla sua capacità, in quanto ingegnere gestionale e libero
professionista, di poter ragionevolmente incrementare l’attività già svolta “raggiungendo i livelli – di
reddito – del passato” (dichiarazioni fiscali 2003 e 2004), non vale ad integrare i caratteri
dell’effettività che devono trovare riscontro all’attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui
premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte.
In materia di assegno divorzile, il giudizio sull’adeguatezza dei redditi degli ex coniugi – che nella sua
negativa declinazione è integrativo del prerequisito della consistenza sperequata dei redditi al cui
accertamento consegue l’operatività del meccanismo compensativo-retributivo per la quantificazione
dell’indicata posta deve essere improntato ai criteri dell’effettività e concretezza non potendo esso
risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali
ed economici non più rispondenti, all’attualità, a quello di riferimento.
Come già osservato da questa Corte in materia di separazione personale tra coniugi e correlato
mantenimento, con principio che ben può trovare applicazione in materia di assegno divorzile,
“l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce
elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte
del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. 09/03/2018, n. 5817; vd., Cass.
04/04/2016, n. 6427).
Il motivo va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto.
7. Il secondo motivo è inammissibile perchè non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4,
mancando esso nell’allegazione delle contestazioni portate in appello e, ancora, dei passaggi della
motivazione della sentenza impugnata sulla stima del patrimonio immobiliare della ricorrente in
rapporto agli esiti della sentenza di primo grado.
8. I motivi terzo e quarto attengono alla distinta materia dell’assegno di contribuzione al
mantenimento dei figli e di essa deve darsi trattazione unitaria nella loro intima connessione.
8.1. Il terzo motivo è fondato.
Con esso si contesta la decisione sulle spese straordinarie, per non avere la Corte territoriale
pronunciato sulle domande, pacifiche tra le parti quanto alla loro introduzione in giudizio:
a) di una forfettizzata liquidazione una tantum delle spese;
b) di una loro distribuzione tra i genitori in misura pari al 75% quanto al padre e, nel residuo, quanto
alla madre.
La motivazione della Corte d’appello è, infatti, rispetto all’articolata domanda, del tutto generica là
dove richiama l’insussistenza di “ragioni di tale rilievo da imporre che le spese straordinarie non
facciano carico in misura paritaria ai genitori” e priva, finanche, della esplicitazione delle ragioni di
sostegno.
Ciò posto, il motivo va accolto e la sentenza impugnata cassata. I principi, poi, ai quali il giudice di
rinvio dovrà attenersi sono i seguenti.
8.1.1. Quanto alla domanda sub a) sarà necessario distinguere tra spese straordinarie imponderabili,
e rilevanti nel loro ammontare, e spese straordinarie routinarie che, certe nel loro ordinario e
prevedibile ripetersi, sono integrative, quali componenti variabili, dell’assegno complessivamente
dovuto (vdd. Cass. 15/02/2021, n. 3835; Cass. 13/01/2021, n. 379).
All’esito dovrà poi darsi piana applicazione al principio, saldo nelle affermazioni di questa Corte,
secondo il quale: “in tema di mantenimento della prole, l’inclusione delle spese “straordinarie” che,
per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli,
in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in
contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento ex art.
337 ter c.c., nonchè recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le
possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o
di altri indispensabili apporti” (Cass. 23/01/2020, n. 1562; Cass. 08/06/2012, n. 9372).
8.1.2. Quanto alla domanda sub b) resta poi ferma l’ulteriore regola di diritto secondo la quale: il
concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi
ai figli nati fuori del matrimonio, non va necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno,
secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al
reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti (vedi, Cass. 14/12/2016, n. 25723 che si esprime in tal senso
sull’art. 148 c.c., ratione temporis applicabile).
8.2. Il quarto motivo è fondato quanto alla dedotta violazione dei criteri di legge nella parte in cui la
Corte palermitana fissa la misura del contributo al mantenimento dei figli pur dopo aver riscontrato
una “certa opacità” in dichiarazioni fiscali e documentazione di supporto del padre.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poichè
la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle
parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio
di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga
alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della
condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere
devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle
esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005,
n. 27391).
La Corte d’Appello di Palermo per una malintesa disponibilità della materia in capo alle parti, pur
formulando un giudizio sulla “opacità” delle produzioni curate dall’appellante in ordine ai redditi
goduti, si è determinata a quantificare l’assegno di contributo al mantenimento dei figli in violazione
dell’indicato principio, mancando di operare i più opportuni accertamenti in via officiosa al fine di
stabilire la condizione reddituale del genitore obbligato e su questa, in ragione proporzionale, la
misura del richiesto contributo.
9. Il quinto motivo è assorbito.
10. In via conclusiva, la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso nei termini sopra
indicati, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte d’appello di Palermo, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, rigetta
il secondo ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Palermo, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Procedimento minorile e protrazione delle misure cautelari oltre i termini consentiti dalla legge

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 19 novembre 2021, n. 35460; Pres. Cassano, Rel. Cons. Napolitano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9933/2021 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato G. N., che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato M. S.;
– resistente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 22/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
depositata il 05/03/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere LUCIO
NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale chiede
che la Corte accolga il primo motivo del ricorso e rigetti il secondo.
Svolgimento del processo
Con atto del 10 dicembre 2018, all’esito di attività ispettiva ordinaria, il Ministro della Giustizia ha
esercitato l’azione disciplinare nei confronti del Dott. C.C., all’epoca giudice presso il Tribunale per i
minorenni di Roma, in relazione a due fatti di rilievo disciplinare.
Egli era incolpato dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.1, e art. 2, lett. a) e g),
per avere – nell’esercizio delle funzioni di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i
Minorenni, in conseguenza dell’omessa previsione ed adozione di un efficace sistema di controllo e
continuo monitoraggio dei termini delle misure cautelari in atto nei procedimento a lui assegnati –
violato i doveri di diligenza e correttezza, determinando l’indebita protrazione delle misure coercitive
in atto nei confronti di due minori: relativamente al primo addebito, per l’indebita protrazione, per
giorni dieci, della misura della permanenza in casa applicata a G.M., minore degli anni sedici; quanto
al secondo addebito, per l’indebita protrazione per giorni sedici della misura cautelare della
permanenza in comunità applicata a R.I., anch’egli minore di sedici anni.
In particolare, relativamente al procedimento penale riguardante il minore G.M., era contestato al
Dott. C., sebbene gli fossero pervenuti in data 8 ottobre 2012 la richiesta di giudizio immediato ed il
fascicolo processuale, di avere omesso di provvedere tempestivamente su tale richiesta e di avervi
provveduto solo il primo dicembre 2012; nonchè di avere omesso di rilevare che la misura in atto
aveva perso efficacia alla data del 13 novembre 2012, senza intraprendere in proposito alcuna
iniziativa, fino a che, in data 25 novembre 2012, altro magistrato provvedeva alla scarcerazione del
G..
Quanto al procedimento penale riguardante l’altro minore R., era in particolare contestato al Dott. C.
di avere erroneamente fissato il termine della misura al 4 novembre 2013 anzichè al 19 ottobre 2013
e di non avere provveduto tempestivamente in ordine alla richiesta di giudizio immediato, sebbene la
richiesta gli fosse pervenuta in data prossima al 9 ottobre 2013, senza intraprendere alcuna iniziativa
fino al 5 novembre 2013, allorquando ne disponeva la scarcerazione.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 22/2021,
depositata il 5 marzo 2021, in relazione ai due gruppi di addebiti, assolse il Dott. C. dagli addebiti a
lui ascritti, con riferimento alle incolpazioni di cui all’art. 2, lett. a), del succitato decreto, per essere
rimasti esclusi gli addebiti; quanto, invece, alle incolpazioni di cui all’art. 2, lett. g), dello stesso
decreto, per essere i fatti di scarsa rilevanza, in relazione al medesimo D.Lgs. n. 109 del 2006, art.3-
bis. Avverso la succitata sentenza il Ministro della Giustizia pro tempore ed il Ministero dallo stesso
rappresentato ricorrono per cassazione dinanzi a queste Sezioni Unite civili in forza di due motivi,
entrambi affidati a diversi ordini di censura.
Il Dott. C. resiste con atto di costituzione.
Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, essa si è quindi svolta in
camera di consiglio, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, quale inserito dall’art. 6,
della Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore
Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta
di discussione orale.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso
in relazione al primo motivo, rigettato il secondo.
Tanto il ricorrente Ministro della Giustizia quanto il resistente hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 109
del 2006, art.1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a), nonchè mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, lett. b) ed e), nella parte in cui
la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei rispettivi addebiti contestati in relazione al D.Lgs.
n. 109 del 2006, lett. a), sul presupposto, erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, che le
misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste per gli imputati minori non
hanno natura custodiale e come tali, in mancanza di ulteriori specifici elementi non possono ritenersi
suscettibili, in caso d’indebita loro protrazione nel tempo, di causare un danno ai minori che l’hanno
rispettivamente subita.
2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n.
109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), e art. 3 bis, nonchè mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e), nella parte in cui
la sentenza impugnata, nel ritenere la scarsa rilevanza dei fatti contestati al magistrato relativamente
alle condotte riconducibili all’illecito disciplinare di cui al citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma
1, lett. g), non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da queste Sezioni Unite,
incorrendo, in ogni caso, nel vizio d’illogicità della motivazione resa al riguardo.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. La sentenza impugnata ha escluso la stessa sussistenza degli addebiti in relazione a ciascuna delle
incolpazioni di cui alla lett. a) dell’art. 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006, sostanzialmente affermando che
la violazione dei propri doveri in cui il magistrato è incorso in relazione al protrarsi oltre i termini
massimi consentiti dalla legge delle misure rispettivamente adottate nei confronti di ciascun minore
non abbia in concreto recato loro un ingiusto danno: ciò in forza dell’affermazione secondo cui “sia
il collocamento in comunità, che la misura della permanenza a casa, non potendo essere considerate
misure di natura “custodiale” che determinano la privazione della libertà personale del minore, non
possono neppure ex se, in carenza di ulteriori specifici elementi, essere considerate come misure
capaci, in caso di protrazione, di cagionare un danno, attesa peraltro la presenza della necessaria
adesione della parte al progetto rieducativo”, a tal fine richiamando un precedente della stessa Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (sentenza n. 56 del 2020), in cui, con
riferimento alla misura cautelare del collocamento in comunità, se ne era evidenziata “la natura non
coercitiva – contenitiva di essa, ma più propriamente “rieducativa”, con la conseguente impossibilità
di parificazione con la custodia cautelare”.
3.2. Tale assunto non può essere condiviso.
Di là dal richiamo, evidenziato come non pertinente dalle conclusioni scritte rese dal Procuratore
Generale, alla citata sentenza n. 56/2020 della Sezione disciplinare del CSM, ove non era stata esclusa
la sussistenza dell’addebito in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. a),
ma si era ritenuta la condotta disciplinare irrilevante ai sensi dell’art. 3 bis, del citato decreto, la
sentenza impugnata muove dal presupposto che nelle fattispecie in esame non vi possa essere stata
lesione del bene della libertà personale di ciascuno dei due minori perchè le misure cautelari della
permanenza in casa e del collocamento in comunità resterebbero connotate da una preminente
funzione rieducativa, tanto da presupporre l’adesione ad esse della parte.
3.3. Sennonchè l’incidenza delle sopra indicate misure, specifiche del processo penale a carico degli
imputati minorenni, di cui rispettivamente all’art. 21 ed all’art 22, del D.P.R. 22 settembre 1988, n.
448, in senso limitativo della libertà personale di chi ne è destinatario, non è revocabile in dubbio.
3.3.1. Premesso che, diversamente da quanto dedotto nell’impugnata pronuncia, esse non richiedono
un’espressa adesione da parte di chi debba esserne destinatario, va rilevato come in primo luogo la
stessa sedes materiae – essendo le misure in oggetto disciplinate nel Capo II riguardante i
“Provvedimenti in materia di libertà personale” – confermi la loro natura limitativa di detto bene
oggetto di tutela costituzionale.
Il minore al quale sia applicata la misura della permanenza presso la propria abitazione o altro luogo
di privata dimora non se ne può allontanare se non a ciò autorizzato dal giudice (D.P.R. n. 448 del
1988, art. 21, comma 2) ed è considerato (ai sensi del comma 4, della citata norma), in stato di custodia
cautelare, sia pure “ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal
momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo e
dell’accompagnamento”, ed “mi periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a
norma dell’art. 657 c.p.p.”.
3.3.2. Non può pertanto, attribuirsi, valenza in senso contrario, come ritenuto invece nella sentenza
impugnata, al non avere il legislatore tipizzato come reato di “evasione” il fatto del minore che
ingiustificatamente si allontani dall’abitazione in cui è tenuto a permanere, tanto più che lo stesso
D.P.R. n. 448 del 1988, art. 21, al comma 5, non lascia comunque in ogni caso priva di effetti la
condotta di colui che si allontani in modo ingiustificato dall’abitazione presso la quale è obbligato a
stare, potendo ad esempio essere adottata dal giudice la diversa misura del collocamento in comunità;
mentre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 488/1988, “(n)el caso di gravi e ripetute
violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può
disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda
per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni”.
3.3.3. La giurisprudenza penale di questa Corte del resto ha già avuto modo di affermare chiaramente
come “anche la misura cautelare personale della permanenza in casa, come del collocamento in
comunità presentano un rilevante e decisivo carattere o contenuto della limitazione personale del
minore, tale da giustificare di per sè un trattamento comune alle altre misure custodiali” (così,
testualmente, in motivazione, Cass. pen., sez. 2, 29 novembre 2012 – dep. 17 dicembre 2012 – n.
48738; si veda anche Cass. pen., sez. 4, 12 aprile 2017 – dep. 17 luglio 2017- n. 34900), a ciò facendo
conseguire l’interpretazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, inserito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332,
art. 4, secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che
con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, come norma
riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel
procedimento minorile (cfr., già, in tal senso, Cass. pen., sez. 2, 12 giugno 2007 – dep. 21 settembre
2007 – n. 35330).
3.4. Pacifici, dunque, gli elementi fattuali come riportati nei rispettivi capi d’incolpazione, quanto agli
addebiti formulati in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), la sentenza
impugnata erroneamente ha escluso la stessa sussistenza dell’illecito disciplinare, ritenendo che la
protrazione per alcuni giorni delle rispettive misure cautelari irrogate, in conseguenza dell’omissione
dell’effettuazione del doveroso controllo e dell’adozione di un efficace sistema di monitoraggio sui
termini delle misure cautelari in atto, nel caso del minore R. anche per l’erronea fissazione del termine
della misura cautelare al 4 novembre 2013 anzichè al 19 ottobre 2013, non potesse integrare
l’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare di aver arrecato all’uno e all’altro minore un ingiusto
danno in ragione della privazione sofferta alla libertà personale di ciascuno al di fuori dei limiti, anche
temporali, stabiliti dalla legge: ciò alla stregua anche dei principi tradizionalmente affermati da queste
Sezioni Unite che, in tema di privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, hanno
più volte ribadito come tale tipo d’illecito possa ritenersi scriminato solo in presenza di gravissimi
impedimenti all’assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del
soggetto che subisca, per effetto di misura cautelare, la restrizione del diritto medesimo (cfr., tra le
molte, a mero titolo esemplificativo, più di recente, Cass. SU, 23 giugno 2021, n. 17985; Cass. SU,
17 giugno 2021, n. 17333; Cass. SU, 26 giugno 2019, n. 17120; Cass. SU, 6 aprile 2017, n. 8896).
4. Il secondo motivo è invece infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile, ai capi d’incolpazione riferiti a ciascuna contestazione
di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, l’esimente di cui al
D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3bis, quale inserito dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, che
stabilisce che “(I)’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”.
4.1. Si è chiarito, da parte di queste Sezioni Unite, come la previsione in oggetto costituisca
l’applicazione, sul piano della responsabilità disciplinare, del criterio della necessaria offensività
dell’illecito (cfr., tra le altre, Cass. SU, 31 maggio 2016, n. 11372), rilevandosi come detta esimente
sia applicabile, sia per il suo tenore letterale, sia per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi
di illecito disciplinare (cfr., oltre alla già citata Cass. SU n. 17985/21, Cass. SU, 26 marzo 2021, n.
8563; Cass. SU, 10 settembre 2019, n. 22577; Cass. SU, 23 aprile 2012, n. 6327), dovendo il giudice
disciplinare procedere ad un giudizio globale e non atomistico degli elementi sottoposti al suo
giudizio (cfr. anche Cass. SU, 31 marzo 2015, n. 6468), affinchè, con accertamento in concreto ed
effettuato ex post, pur in presenza del perfezionamento della fattispecie tipica, possa escludersi che
sia stato leso o messo in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, identificabile, per tutte le
ipotesi di illecito disciplinare, con la compromissione dell’immagine del magistrato.
4.2. Il giudizio del giudice disciplinare in ordine all’applicabilità della citata esimente passa, come
queste Sezioni Unite hanno già rilevato (cfr. ancora la citata Cass. SU n. 17985/21) attraverso un
duplice momento valutativo: laddove non vi sia coincidenza tra bene giuridico protetto dalla norma
di tipizzazione dell’illecito disciplinare con quello protetto dal citato art. 3 bis, come nella vicenda
ora all’esame della Corte, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto deve tenere conto, innanzitutto, della
lesione arrecata al bene giuridico specifico protetto, solo in seguito, se l’offesa cioè non risulti
apprezzabile in termini di gravità, dovendosi ulteriormente verificare se quel medesimo fatto, idoneo
ad integrare l’illecito disciplinare tipizzato, abbia però determinato un’effettiva compromissione
dell’immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso negativo di
entrambe le verifiche (cfr. Cass. SU, 22 novembre 2019, n. 31058).
4.3. Ciò porta, in primo luogo, nella fattispecie in esame, ad escludere, come invece sembra
argomentare la difesa del Ministro ricorrente, che pur richiama, in memoria, la menzionata Cass. n.
17985/21 (riferita, peraltro, a vicenda in cui vi era stata illegittima privazione della libertà personale
dell’imputato per 578 giorni), che in presenza della tipizzazione di un illecito integrato da “grave”
violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, come contestato ai sensi del
D.Lgs. n. 109 del 2006, art.2, comma 1, lett. g), non possa neppure in astratto configurarsi
l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3 bis, dello stesso decreto legislativo.
4.4. Ciò posto, il giudizio al quale è pervenuta, la sentenza impugnata nel ritenere che, con riferimento
all’anzidetta contestazione, la condotta dell’incolpato ed il relativo giudizio di responsabilità si
collochino al di sotto della soglia di cui all’art. 3 bis, si pone come l’esito di un percorso argomentativo
correttamente svoltosi attraverso la duplice valutazione sopra menzionata, seguendo alla
considerazione della “limitatissima conseguenza che la violazione di legge ha prodotto”, con
riferimento a ciascun caso di (breve) protrazione delle rispettive misure cautelari oltre i termini
consentiti dalla legge, l’ulteriore considerazione – sulla base di un giudizio globale basato su plurime
circostanze fattuali – che ha portato la Sezione disciplinare ad escludere, con motivazione congrua e
coerente, che in relazione ai fatti addebitati in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.2, comma 1,
lett. g), sia derivata la compromissione dell’immagine del magistrato o il prestigio di cui il medesimo
deve godere nell’ambiente in cui lavora, tanto che l’illecito è stato accertato – come in conclusione
osservato dalla sentenza impugnata – “solamente a seguito d’ispezione, non avendo avuto il fatto
alcuna eco nè clamore”.
5. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, dovendo essere rigettato il
secondo.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo
esame alla Sezione disciplinare, in diversa composizione, del Consiglio Superiore della Magistratura,
che valuterà quindi, nell’ambito del giudizio ad essa riservato se, come richiesto dall’incolpato in
subordine, anche in relazione agli addebiti contestati con riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.2,
comma 1, lett. a), i fatti aventi rilievo disciplinare ivi ascritti siano suscettibili o meno di essere ritenuti
di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3 bis, del citato decreto.
6. Avuto riguardo all’esito del giudizio di legittimità, ricorrono i presupposti di legge per disporne
l’integrale compensazione tra parte ricorrente e resistente.
7. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, e successive modificazioni, in caso di
diffusione della presente sentenza, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte
e dei minori interessati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, rigettato il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Sezione disciplinare del
Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Archiviazione della violenza sessuale. All’indagato è riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale

Tribunale di Parma, sent. 6 agosto 2021 – Giud. Pisto
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Pisto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1315/2017
promossa da
X, con il patrocinio dell’avv…, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. …(attore)
contro
Y, con il patrocinio dell’avv., dell’avv. …e dell’avv…., elettivamente domiciliata presso lo studio dei
difensori (convenuta)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta telematicamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione X citava innanzi al Tribunale di Parma Y per sentirla condannare al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito della denuncia sporta dalla
Y nei confronti del X, da quantificarsi nella complessiva somma di €. 40.000,00, o nella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva Y chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, nel denegato caso in cui
il Giudicante ravvisasse un profilo colposo a carico di Y, di limitare la condanna al risarcimento dei
danni che l’attore avrà provato, decurtando l’importo ex art. 1227 c.c.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva assegnata alla scrivente con
provvedimento del novembre 2017 e perveniva per la prima volta innanzi alla stessa all’udienza di
esame di ammissione dei mezzi istruttori già fissata dal precedente G.I. per il 20.02.2019.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, prova orale e CTU e successivamente
trattenuta in decisione con provvedimento del 17.02.2021, reso fuori udienza ai sensi della normativa
emergenziale da COVID-19. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
telematicamente depositate.
Risulta dagli atti quanto segue.
In data 19.02.2013 la odierna convenuta sporgeva denuncia nei confronti del X (doc. 1 parte attrice),
a seguito della quale quest’ultimo veniva indagato per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p. e 527 c.p.
(procedimento n. 1052/2013 R.G.N.R., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma)
nonché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza con divieto
di allontanarsi o di comunicare personalmente o con qualsiasi altro mezzo con persone diverse da
quelle che lo assistevano o che con lui convivevano senza autorizzazione del giudice (cfr. ordinanza
GIP 01.03.2013, doc. 2 parte attrice).
Detta misura, al termine delle indagini, veniva revocata dal GIP (provvedimento del 24.05.2013, doc.
4 parte attrice) e veniva altresì disposta l’archiviazione del procedimento. In particolare,
l’archiviazione e la revoca della misura cautelare erano state chieste dal P.M. sulla base del fatto che
non vi erano “elementi idonei a sostenere fondatamente l’accusa in giudizio” in quanto “la verifica
dell’attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa che ha più volte cambiato la versione
dei fatti, ha dato esito negativo in quanto non si ritiene possa essere idonea a sostenere l’accusa in
giudizio. […] Peraltro, l’atteggiamento della persona offesa che più volte ha avuto occasione di
riferire l’accaduto alla P.G. ed all’A.G. e che, nonostante contestazioni precise, ha reiterato una
versione dei fatti inconciliabile con i riscontri oggettivi acquisiti, per poi modificarla da ultimo, circa
tre mesi dopo l’iniziale denuncia, non conferisce a dette dichiarazioni un’intrinseca attendibilità
idonea a sostenere l’accusa in giudizio” (doc. 3 attore).
Nella denuncia querela inizialmente sporta Y aveva dichiarato:
a) di essersi iscritta al sito di incontri BADOO a scopo di amicizia e di aver iniziato a chattare di cose
generiche di poca importanza con ‘umbipr’, che si definiva un ragazzo di 32 anni di *** di nome ***;
b) di aver ricevuto giovedì 07.02.2013 una telefonata sul proprio cellulare da un numero di telefono
non salvato in rubrica, di non aver risposto e di avergli poi inviato un sms per chiedere chi fosse;
c) che le veniva risposto che si trattava di ***, e che da quel momento avevano iniziato a sentirsi
tramite sms in particolare nel pomeriggio dopo le ore 15.00, inizialmente di cose banali;
d) che il giorno 11.02.2013 percorreva una strada di *** e riceveva una telefonata da X che le diceva:
‘sei carina in mezzo alla strada, puoi fermarti a fumare una sigaretta?’, di essersi girata e di aver
notato dietro di lei a bordo di una autovettura, probabilmente una Mercedes di colore grigio, un
ragazzo alla guida che la salutava con la mano, lei non si fermava e al telefono gli rispondeva che
non aveva voglia di fermarsi e chiudeva la conversazione;

e) di aver ricevuto la sera stessa il seguente sms ‘avrei voluto che tu mi facessi una sega, sono eccitato,
sono sul divano. Se vuoi trovo una scusa per uscire, basta che mi fai un pompino, a me piace stare
sopra e mi piace leccare’;
f) che rispondeva di smettere e non continuare e che il numero di messaggi scambiati era stato
notevole;
g) di essere uscita il giorno successivo, 12.02.2013, verso le ore 16.00, col proprio cane al guinzaglio,
raggiungendo l’ingresso del GOLF CLUB;
h) di aver lasciato libero il cane a scorrazzare sulla neve rimanendo ad osservarlo ascoltando la
musica con gli auricolari del telefono, rivolta verso la campagna;
i) che ad un tratto si era sentita toccare sulla spalla sinistra e voltatasi riconosceva X, che la afferrava
al bavero del giubbotto e alla sciarpa e senza dire nulla la trascinava con forza verso la sua
autovettura che si trovava proprio dietro, parcheggiata all’interno del citato ingresso al campo da
golf;
j) che lei non lo aveva udito arrivare in ragione del fatto che indossava gli auricolari e ascoltava della
musica;
k) che X la spingeva all’interno dell’auto sul sedile del passeggero anteriore che aveva già lo
schienale abbassato e la portiera già aperta, che le saliva sopra e cercava di abbassarle la zip del
giubbotto, ma lei opponeva resistenza per quanto possibile, che, malgrado lei cercasse di
divincolarsi, lui cercava di abbassarle i pantaloni della tuta, riuscendo a sfilarle parzialmente sia i
pantaloni della tuta che le mutande;
l) che X, tenendola con una mano, con l’altra si sbottonava i jeans davanti e estraeva il pene in
erezione, allargando dall’interno le sue gambe e la penetrava, aiutandosi con la mano, e dopo essersi
dimenato per un po’ tirava fuori il pene dalla vagina, si avvicinava con il pene al suo viso e,
afferratale la testa con una mano, la obbligava ad avere un rapporto orale e quindi introduceva il
suo pene nella sua bocca e le eiaculava in bocca;
m) che a quel punto X si spostava verso il volante, apriva la portiera della macchina e la gettava fuori
dandole una spinta coi piedi;
n) che lei rovinava a terra, si alzava e rivestiva frettolosamente e scappava sulla strada di via Valline
per raggiungere la località Maiatico;
o) che verso le ore 19.00, raggiungeva la sua abitazione, entrava in casa e nulla raccontava ai genitori;
p) di ricordare che nel momento in cui veniva gettata fuori dalla macchina, il suo cane era rimasto
ad attenderla e nei momenti in cui si trovava all’interno della macchina, lo sentiva che cercava di
arrampicarsi sull’autovettura;
q) di aver telefonato al proprio dottore ginecologo *** per comunicargli di aver subìto una violenza
sessuale e che aveva dolori alla vagina, che il medico le riferiva che era impegnato e di andare da lui
il giorno dopo;

r) che giunta a casa non ne parlava con nessuno, si lavava e lavava i vestiti affinché i suoi familiari
non si accorgessero di nulla;
s) che il giorno successivo il ginecologo, essendo trattenuto per un impegno a Parma, aveva dovuto
rinviare la visita a giovedì 14.02.2012, riservandosi di stilare un certificato qualora avesse sporto
denuncia;
t) di aver cancellato tutti gli sms con X in quanto essendo fidanzata non voleva compromettere la
relazione.
Il 26.02.2013, sentita nuovamente a s.i., la Y dichiarava di non sapere come il X fosse venuto in
possesso del suo numero di cellulare e che le conversazioni con lo stesso erano sempre rimaste sul
generico, negando di aver mai accettato di incontrarlo e che lo stesso invece le mandava messaggi
nei quali manifestava l’intenzione di compiere atti sessuali con la stessa.
A seguito dell’espletamento di ulteriori indagini la Procura si determinava a chiedere
l’archiviazione.
Nella richiesta di archiviazione si legge: “il presente fascicolo trae le mosse da una dettagliata
denuncia-querela […] della persona offesa […] inizialmente i riscontri acquisiti confermavano la
versione della Y […]: un referto medico del dr. *** che le diagnosticava la presenza di aree abrasive
con secrezioni biancastre a livello dei genitali esterni in regione vulvare (anche il dr. ***, escusso a
s.i., confermava di essere stato contattato dalla Y nell’immediatezza dell’asserita violenza); taluni
sms inoltrati dal X alla Y all’atto della stesura della denuncia-querela che confermavano
l’intervenuto rapporto sessuale; le sommarie informazioni di *** che confermavano la versione data
dalla Y in quanto dalla stessa riferita loro, nonché le ulteriori dichiarazioni rilasciate dalla Y in sede
di sommarie informazioni del 26 febbraio ove precisava, in senso confermativo, quanto in
precedenza narrato; […] invero, in sede di interrogatorio di garanzia, il X rilasciava talune
dichiarazioni che minavano la credibilità della versione della persona offesa; in particolare, pur
ammettendo il rapporto sessuale, asseriva come lo stesso fosse stato pienamente consenziente ed
avvenuto all’interno dell’abitazione della Y. Quest’ufficio […] predisponeva apposito fascicolo
fotografico contenente numerose fotografie dell’abitazione della Y. […] venivano richieste al X talune
precisazioni relative ai dettagli dell’abitazione che in effetti risultavano noti all’indagato; la difesa
del X produceva inoltre documentazione attestante l’utilizzo dell’autovettura MERCEDES […] da
parte del padre dell’indagato […] il giorno 12 febbraio 2013, data dell’asserita violenza sessuale e
data in cui il predetto si era recato con l’autovettura […] in Livorno [..] veniva acquisita attraverso la
Polizia Postale copia delle conversazioni intrattenute tra la Y e il X sulla chat del sito www.badoo.it
dalla quale emergeva un reciproco scambio di battute a sfondo sessuale finalizzato a successivo
incontro […] veniva nuovamente escussa a sommarie informazioni Y che, in data 20.02.2013,
nonostante talune contestazioni sollevate […] confermava integralmente la versione in precedenza
rilasciata, pur modificando parzialmente gli orari dei fatti; venivano acquisiti e sviluppati dalla P.G.
operante con relazione depositata in data 15 maggio 2013 i tabulati telefonici delle utenze dei
soggetti coinvolti: emergevano così numerose discrasie con la versione dei fatti data dalla persona
offesa che, invero, coincidevano con le dichiarazioni date dall’indagato in sede di interrogatorio […]
si procedeva pertanto ad escutere nuovamente a sommarie informazioni la persona offesa che in
data 22 maggio 2013 forniva una nuova versione dei fatti: pur confermando di essere stata vittima
di violenza sessuale, riferiva che i fatti erano avvenuti all’interno della sua abitazione e non
all’interno dell’autovettura […]”.
In particolare, nelle sommarie informazioni del 22.05.2013 la stessa dichiarava: “[..] ho omesso taluni
dettagli per timore del rapporto con il mio fidanzato e per i miei genitori che la pensano molto
all’antica […] preciso soltanto che i numeri di telefono ce li siamo scambiati sul sito badoo e dopo i
contatti sono avvenuti o tramite sms o tramite chiamate […]”. Alla domanda ‘chi ha preso l’iniziativa
di incontrarvi di persona?’ ha risposto: “lui ha insistito molte volte; io all’inizio gli ho detto molte
volte no e poi l’11/02/2012, siccome i miei genitori erano a lavoro ed io ero a casa, dopo aver lavorato
fino alle ore 13.00, ci siamo messi d’accordo per conoscerci quel giorno. Ci siamo visti vicino al
supermercato Coop ed abbiamo fumato insieme una sigaretta. Siamo stati insieme circa una decina
di minuti e poi ci siamo salutati, (il 12.02.2013) ho invitato X a bere un caffè a casa mia. Da parte mia
non c’erano intendi di questo tipo (di natura sessuale). Gli approcci di natura sessuale erano soltanto
virtuali, nella realtà non volevo altro che coltivare un rapporto di amicizia anche perché sapevo che
lui conviveva con un’altra persona”.
A seguire descriveva l’incontro in casa sua, confermando la violenza subìta e dettagliandola con
particolari differenti da quelli precedentemente dichiarati.
In sede di audizione da parte del CTU la Y ha dichiarato di aver dato il numero al X, che “un
pomeriggio, ero in casa da sola, gli ho chiesto di venire a prendere un caffè, nel 2013, sei anni fa. Lui
mi aveva proposto di vederci fuori casa, ma io mi sentivo più tranquilla in casa”, che si scambiavano
messaggi a contenuto sessuale, ma per gioco, avendolo invece rifiutato quando lui chiedeva un
amplesso, confermando che il rapporto non era stato consenziente ed affermando di aver dato una
ricostruzione diversa dal reale del solo contesto dei fatti per paura del giudizio dei familiari.
In sede di indagini e anche in sede di interrogatorio formale nel presente processo il X ha ammesso
il rapporto sessuale con la Y, affermando però la natura consenziente dello stesso
Secondo la difesa di parte convenuta la Y non avrebbe avuto la consapevolezza della falsità e della
infondatezza delle accuse, essendo quindi insussistente il dolo del reato di calunnia, stante la
condizione psico-fisica della stessa, avendo sofferto fin da giovane età di gravi problemi psichici e
cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con
antidepressivi, fin dall’età di 14 anni.
La difesa di parte convenuta ha poi aggiunto: “in questo quadro oggettivo, si possono agevolmente
immaginare i motivi per cui ella ha fornito alle Autorità versioni discordanti circa il luogo degli
accadimenti, che hanno indotto il G.I.P. a non rinviare a giudizio l’indagato. Peraltro, partendo
dall’unico dato certo emerso dalle indagini, ovvero, come abbiamo visto, che i rapporti sessuali
hanno avuto luogo tra le parti e che sono stati connotati da ‘particolare veemenza’, è comprensibile
che la Y, che si trovava in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, abbia
considerato come violenza tale atto sessuale”.
Tutto ciò premesso si concorda con la difesa di parte convenuta laddove la stessa afferma “Sia
consentito un commento conclusivo. L’affaire Y-X rimane avvolto da un alone di mistero”, il che è
più che frequente nei casi di violenza sessuale che si realizzano, molto spesso, in assenza di testimoni
e dove la giustizia spesso è chiamata ad accertare i fatti pressoché solo alla luce delle dichiarazioni
dei soggetti coinvolti, dei quali è pertanto essenziale verificare l’attendibilità.

Il processo non mira al raggiungimento della verità assoluta ma all’accertamento della c.d. verità
processuale, per come emergente dagli atti raccolti esaminati con la lente della regola probatoria del
caso.
Il giudicante ritiene che, secondo la regola probatoria vigente nel processo civile del più probabile
che non, dagli elementi in atti sopra richiamati si possa affermare che è più probabile la ricostruzione
dei fatti operata dall’attore, ovvero che il rapporto sessuale tra le parti sia stato consenziente.
A tal proposito, sempre nella richiesta di archiviazione si legge: “Pertanto rilevato che […] i riscontri
acquisiti, se da un lato confermavano l’esistenza di un rapporto sessuale tra la Y ed il X in data 12
febbraio 2013, peraltro connotato da peculiare veemenza (cfr. certificato medico in atti e
dichiarazioni dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia), d’altro canto non introducono
elementi idonei a sorreggere l’ipotesi di un rapporto con coercizione (l’incontro era stato
programmato anche dalla persona offesa, la finalità dello stesso, alla luce delle conversazioni del
sito www.badoo.it acquisite in atti, era inequivocabile, i contatti telefonici successivi ai fatti tra la Y
e X non confortano l’ipotesi di violenza sessuale. Peraltro, l’atteggiamento della persona offesa che
più volte ha avuto occasione di riferire l’accaduto alla PG ed all’AG e che, nonostante contestazioni
precise, ha reiterato una versione dei fatti inconciliabile con i riscontri oggettivi acquisiti, per poi
modificarla da ultimo, circa tre mesi dopo l’iniziale denuncia, non conferisce a dette dichiarazioni
un’intrinseca attendibilità […J”.
In particolare, posto che certamente ogni persona, pur avendo scambiato messaggi a contenuto
sessuale, ha sempre il diritto di determinarsi in senso contrario secondo una sua libera scelta, in
questa sede l’unico elemento a favore della dedotta coercizione risultano essere le dichiarazioni della
Y che, sia in sede penale, che in questa sede, si sono dimostrate contraddittorie e inattendibili,
militando tutti gli altri elementi in senso contrario.
A detta conclusione non osta la mancata iscrizione per calunnia della Y nel registro degli indagati,
posta (a) l’autonomia dei due processi; (b) la circostanza che le valutazioni da effettuarsi in sede
penale soggiacciono a una diversa regola probatoria, più rigorosa, che deve reggere con riferimento
a tutti gli elementi della fattispecie di reato prevista.
Considerato che la Y è stata parte del più che probabile rapporto consenziente, non si ritiene
confacente la giurisprudenza citata da parte convenuta secondo la quale la archiviazione di una
denuncia non può condurre ad alcun risarcimento del danno nei confronti del denunciato, con le
specificazioni di cui infra con riferimento alla incapacità della Y di comprendere il momento dedotta
dalla difesa della stessa.
A tal proposito, difatti, la difesa di parte convenuta ha affermato l’insussistenza del dolo del reato
di calunnia in quanto la Y non avrebbe avuto la consapevolezza della falsità e della infondatezza
delle accuse, essendo la stessa afflitta da gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di
ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con antidepressivi, fin dall’età di 14 anni
e che pertanto, trovandosi in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, abbia
considerato come violenza tale atto sessuale.

Stante la specifica fattispecie in esame, ritiene la scrivente che sostenere che la Y non si sarebbe resa
conto della falsità delle accuse più che alla mancanza del dolo del reato di calunnia si riferisca ad
una incapacità della Y di comprendere e determinarsi dal punto di vista sessuale (ndr. incapacità di
intendere e di volere).

A tal proposito, deve esaminarsi la relazione della CTU dr.ssa LESTINGI.

Analizzata dettagliatamente la documentazione, sanitaria e non, in atti, ed eseguiti test specifici, la
CTU ha esposto le seguenti considerazioni: “In un’ottica di ricostruzione della storia globale della
paziente, si può asserire che ella sia nata in un contesto di vita povero sul profilo degli stimoli
culturali. Per questo motivo, nel test di Intelligenza Wais, somministrato presso uno dei più
autorevoli Istituti neurologici italiani, il Carlo Besta di Milano, veniva riscontrato un livello cognitivo
nella norma, con un punteggio totale di 90, ma con dei risultati inferiori nelle prove verbali rispetto
alle prove di performance, in particolare con deficit nell’area delle Informazioni Generali, che
servono a valutare alcune nozioni culturali. Nel 2009, quando la perizianda aveva 14 anni, sarebbe
esordita all’improvviso una crisi epilettica parziale secondariamente generalizzata, con perdita di
coscienza. Da allora la Y è stata sottoposta a terapie farmacologiche e ad alcuni accertamenti
strumentali. […] In altri termini la ragazza sarebbe stata affetta da una forma Criptogenetica, ossia
da un tipo di patologia epilettiforme senza una causa organica precisa e semiologicamente non
definibile nell’ambito delle classificazioni comiziali più comuni.
L’insorgenza del disturbo e tutto il sofferto percorso del trattamento farmacologico, hanno
modificato l’esistenza della Y in senso peggiorativo. I familiari sono diventati molto protettivi, la
ragazza si è sentita particolarmente fragile. Bisogna ricordare che l’esordio dei sintomi neurologici
in adolescenza ha influenzato lo sviluppo evolutivo del soggetto. Infatti, uno dei cosiddetti ‘compiti
evolutivi’ (Charmet, 2012) dell’adolescenza è caratterizzato proprio dai processi di mentalizzazione
del corpo. In tal senso, la Y si è trovata a dover sperimentare un’improvvisa sensazione di precarietà
e fragilità esistenziale, in quanto le crisi si manifestavano senza una causa precisa e venivano vissute
con senso di pericolo ed estrema apprensione.
La documentazione sanitaria propende inizialmente per la presenza di un disturbo ansioso-
depressivo reattivo, provocato proprio dall’insieme di vissuti d’impotenza e sofferenza scatenati
dalle crisi. […] Si potrebbe essere sviluppata una forma sovrapposta di istero-epilessia, un quadro
sindromico che presenta caratteristiche funzionali. La letteratura scientifica recente (Devinsky, 2011)
parla di convulsioni psicogene non epilettiche, le quali sono avvenimenti rassomiglianti alle crisi
epilettiche ma prive della caratteristica scarica elettrica associata all’epilessia, le cosiddette PNES.
Esse sono crisi presenti sia in soggetti con epilessia vera ,che in soggetti con disturbi di personalità
o altre patologie psichiatriche (in genere disturbi istrionici o borderline). […] Nella ricostruzione
anamnestica si può evidenziare che la perizianda fosse trattata proprio come persona malata e
bisognosa di protezione. La strutturazione dell’Io si è sviluppata, a partire dalla prima adolescenza,
in maniera deficitaria e con una preponderanza di istanze regressive rispetto a quelle di autonomia.

Ancora adesso gli indici psicodiagnostici confermano la fragilità identitaria del soggetto, strutturata
in modo autoreferenziale e carente sul profilo delle relazioni oggettuali e della capacità di
rapportarsi con l’ambiente esterno. Per tale motivo nel corso della crescita, si è sviluppato un quadro
sindromico anche di tipo psichiatrico, definito come ‘sindrome ansioso-depressiva’ reattiva alla
patologia neurologica. […] In particolar modo la paziente sembrava spaventata dalle situazioni nelle
quali doveva assumere delle responsabilità e nelle quali per forza di cose doveva svolgere dei
compiti inerenti l’adultità. La autorappresentazione simbolica dell’Io era invece imperniata su una
concezione di insicurezza, bassa autostima, incapacità organizzativa.
Per quanto concerne gli aspetti meramente psicologici la paziente era seguita da una psicologa che
è deceduta da qualche tempo. Agli atti è presente una sola relazione scritta della psichiatra Molè,
per cui non è possibile ricostruire tale percorso di supporto in modo oggettivo e verificare la
presenza di una ipotesi diagnostica e psicopatologica nel periodo relativo al quesito (2013). […] È
stata fatta una diagnosi descrittiva di sindrome ansioso-depressiva, inizialmente reattiva alla
patologia epilettica. Alcuni professionisti, tipo la dott.ssa Zinelli del CSM di Langhirano, hanno
ipotizzato la presenza di un disturbo depressivo primario coesistente con quello neurologico. Sono
anche stati fatti alcuni accenni alla presenza di un disturbo di personalità misto, sempre su base
descrittiva. […] La Molè ha visitato la paziente nel 2013, poco tempo dopo l’evento traumatico. Nel
certificato ella riportava la presenza di una diagnosi di Disturbo dell’Umore e di Disturbo di
Personalità NAS, senza ulteriori accertamenti psicodiagnostici. Dai racconti della perizianda e dai
certificati sanitari emerge in ogni caso il dato che il livello di Funzionamento effettivo del soggetto
fosse inferiore rispetto alle aspettative tipiche della sua età. […]
Rispetto al legame con il sig. X la perizianda dice di averlo conosciuto su un sito per persone single,
non molto tempo prima del febbraio 2013. La Y racconta della nascita di una progressiva curiosità
nei suoi confronti, sempre tramite comunicazioni telematiche. La relazione epistolare tramite mail
sarebbe persistita nonostante il fatto che la Y avesse instaurato in precedenza un legame affettivo
con l’uomo che poi l’avrebbe sposata. Non è possibile comprendere in modo specifico l’assetto
psicopatologico della ragazza nel periodo della relazione virtuale con X. Si potrebbe arguire che le
tematiche emotive che hanno alimentato il rapporto epistolare siano state connotate dal desiderio di
trasgressione e di generico bisogno di riconoscimento narcisistico, finalizzato al rinforzo dell’Io e
dell’identità di genere. Probabilmente quando la conoscenza virtuale è avvenuta fattivamente e si è
trasformata in qualcos’altro, sono scattate dinamiche psicologiche ed aspettative divergenti ed
incontrollabili. […] La documentazione sanitaria non permette di ricostruire lo status psichico della
Y, essendo esigua e redatta da uno specialista privato.

RISPOSTA AL QUESITO DEL GIUDICE
La perizianda appare affetta una forma di Epilessia parziale secondariamente generalizzata
verosimilmente criptogenetica e semiologicamente non definibile, esordita in età adolescenziale (14
anni). Da allora il soggetto manifesta crisi convulsive occasionali, slatentizzate da situazioni
stressanti o ansiogene. Il trattamento farmacologico anticomiziale persiste da anni e non evita il
ripresentarsi delle crisi. Il profilo cognitivo è nella norma; l’intelligenza è prevalentemente di tipo
concreto e presenta problematiche di elaborazione dei concetti e di capacità di astrazione dovuta al
basso livello culturale
Sul versante psichiatrico la perizianda è affetta da una sindrome ansioso-depressiva che è stata
considerata reattiva alla condizione Medica Generale secondo DSM IV TR, ossia Disturbo
dell’Umore dovuto alla Condizione Medica generale e Disturbo di personalità NAS nell’anno 2013
in base alle osservazioni di una specialista psichiatra. Tale diagnosi non permette di stabilire
l’effettivo grado di incapacità di intendere, intesa come capacità di comprendere il valore delle
proprie azioni e quella di volere, intesa come capacità di autodeterminarsi, nel periodo al quale si
riferisce, ossia nei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, periodo nel quale ci sarebbe stata
la relazione con il sig. X (soltanto ‘virtuale’ tramite mezzi telematici, tranne che nel giorno 12 febbraio
2013 secondo l’ultima dichiarazione in sede giuridica).
L’assetto psicologico attuale del soggetto depone per la presenza di una struttura di personalità
fragile ed immatura, con problematiche relazionali insorte sin dall’età infantile”
Sentita a chiarimenti all’udienza del 06.02.2020, la CTU ha aggiunto: “I disturbi che ho riscontrato
ed esposto nella relazione non comportano in astratto necessariamente una incapacità di intendere
e di volere, nel caso concreto come ho già specificato non è possibile valutare la sussistenza o meno
della capacità al tempo dei fatti. […]”.
Interessanti a tal proposito anche le specificazioni rese in quella sede dai CC.TT.PP., di seguito
riportate: CTP DR. F. “mi riporto alle osservazioni già fatte e preciso che nessuna delle patologie
indicate nelle certificazioni prodotte è tale da comportare un vizio di mente anche solo parziale e da
inficiare la capacità di intendere e di volere. Il fatto che in quel periodo la Y non avesse eseguito
visite di controllo conduce ad affermare con elevato grado di probabilità che la stessa in quel periodo
non ne avesse bisogno”. CTP PROF. T. “condivido le conclusioni della dr.ssa LESTINGI essendo
difficile capire da un punto di vista psichiatrico forense la connessione tra un disturbo mentale ed
un fatto. La circostanza di recarsi o meno a una visita è un indicatore, ma non è sufficiente a fare una
valutazione. Con lo stesso tipo di patologia per un certo tipo di comportamento si può essere capaci,
e per un altro tipo di comportamento si può non esserlo. La Y nel suo percorso esistenziale ha avuto
qualche inclinatura ma che questo possa essere messo in relazione con una incapacità non è provato,
ma neppure si può escludere. In astratto bisogna verificare se c’è una relazione diretta tra l’azione e
la psicopatologia. Ad esempio: se uno schizofrenico sente una voce che gli dice di uccidere la cassiera
e la uccide potrebbe dimostrarsi la relazione tra il picco di disturbo e l’alterazione del processo
psichico e quel comportamento specifico, diversamente non è detto che se lo schizofrenico entra nel
supermercato e commette un furto non sia in grado di capire il disvalore dello stesso. Nel caso di
specie non abbiamo evidenze né in un senso, né nell’altro ovvero che vi sia stato o no un processo
che abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere con riferimento alla denuncia. Il dubbio può
legittimamente rimanere in quanto vi sono una serie di elementi in una vicenda turbante di per sé e
che hanno coinvolto in una persona di particolare fragilità e con le problematiche esposte dalla CTU
e in relazione alla quale esiste una documentazione nel corso degli anni che evidenzia dei disturbi
psicopatologici”.
Risulta pertanto scientificamente impossibile, secondo la CTU, ed anche secondo il CT di parte
convenuta, stabilire se la Y fosse capace di intendere e di volere negli eventi per cui è causa.
In ambito giuridico, sussistendo il divieto di non liquet, soccorrono pertanto i criteri di riparto
dell’onere della prova e la regola probatoria vigente nel processo civile.
Per quanto riguarda l’onere della prova, si evidenzia che, raggiunta la maggiore età, le persone sono
presunte capaci di intendere e di volere, potendo però dimostrarsi il contrario.
Nel caso di specie, ad avviso della scrivente, non sono stati raccolti elementi contrari sufficienti
giacché non vi è documentazione medica del periodo ed i disturbi riscontrati dalla CTU non
comportano in astratto necessariamente una incapacità di intendere e di volere. Lo stesso CT di parte
convenuta ha inoltre specificato che è “difficile capire da un punto di vista psichiatrico forense la
connessione tra un disturbo mentale ed un fatto” e che “con lo stesso tipo di patologia per un certo
tipo di comportamento si può essere capaci, e per un altro tipo di comportamento si può non
esserlo”.
In particolare, non è emerso alcun elemento per deponga per una incapacità della Y di comprendere
l’atto sessuale, esprimere un consenso consapevole e di determinarsi in tal senso. Ciò pertanto
esclude una corresponsabilità dell’attore ai sensi dell’art 1227 c.c.
Inoltre, nessun elemento depone per una incapacità della Y al momento della denuncia, ove anzi la
stessa ha reso una versione dei fatti con particolari dettagliati inventati al successivamente dichiarato
scopo di non far sapere ai propri familiari che aveva invitato il X a casa.
Ciò premesso, per quanto riguarda il danno non patrimoniale richiesto si evidenzia che il danno
morale, consistendo in “una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con
metodi scientifici, e dall’altra, come per tutti i moti dell’animo, solo quando assume connotazioni
eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso
possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere
decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2008, n. 8546). Inoltre, il danno
all’immagine “non è ‘in re ipsa’, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse
tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesioni, sicché la sussistenza di siffatto
nocumento deve essere oggetto di prova, anche attraverso presunzioni” (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
16/04/2018 n. 9385).
Secondo comuni massime di esperienza e l’id quod plerumque accidit, gli effetti di una più che
probabile infondata denuncia di violenza sessuale sono devastanti per la vita dell’indagato.
A tal proposito, si rileva inoltre che i testi sentiti all’udienza del 01.10.2020 sui capitoli di cui alla
memoria istruttoria di parte attrice hanno dichiarato quanto segue.

D.S.C.: “Cap. 14 confermo. Io ero la titolare del BAR GLUTTONY. Lì ho sentito che la Y al bar
raccontava sempre che era stata violentata dal X. Raccontandolo è diventato l’argomento del
momento, sia che la Y ci fosse sia che non ci fosse. La Y ne parlava ad alta voce al bar. Ne ha parlato
anche con me, penso di essere stata la prima. Cap. 16 confermo. Diciamo che si vedeva un po’ meno.
Se non ricordo male avevo saputo che il X non poteva avvicinarsi alla Y più di un tot, ricordo una
sera che X era al bar e avevo avvisato la Y di non venire perché c’era X che era arrivato prima di lei.
In quella occasione ricordo che invece lei è venuta col fratello e il moroso ed ha chiamato i
Carabinieri, pur avendo saputo da me che X era già lì da prima che arrivasse lei”. “ADR AVV.
FABBRI preciso che X che frequentava il mio bar prima praticamente sempre, dopo gli eventi che ho
riferito è venuto raramente. Ovvio che io non giravo nel paese continuamente, ma sapevo dai clienti
che venivano al bar che lui non si faceva più tanto vedere in giro per ***. Cap. 20 ho già risposto. È
stato l’argomento principale di cui si parlava al bar”.
M. I.: “Cap. 13 confermo. Preciso che io e il X eravamo vicini di casa. Lui però fece i domiciliari dai
suoi genitori a quello che so, sua mamma parlava con mia mamma, che si chiama LISA BURALDI,
e parlando è venuto fuori che era disoccupato. Ho saputo che era disoccupato da mia mamma, io
ero piccola”. ADR non ricordo per quanto tempo è stato disoccupato, io avevo 14/15 anni”. Cap. 17
confermo, dopo i domiciliari per la denuncia della Y si parlava in paese della denuncia e so che X si
era trasferito in quanto prima eravamo vicini di casa”.
L. B.: “Cap. 13 non mi ricordo di preciso. Mi ricordo poco, ricordo che è rimasto per un po’ di tempo
fermo dal lavoro. Ho saputo che era rimasto fermo dal lavoro tramite la mamma del X, RENATA,
non ricordo il cognome. Cap.17 non ricordo la data ma ricordo che ha cercato casa a FORNOVO e si
è trasferito lì, l’ho saputo da lui”.
F. I.: “Cap. 16 confermo, io abito a *** e frequento i bar della città. Sentivo parlare dell’argomento
della Y, dopo che era venuto fuori detto argomento ho visto poco il X. Prima lo trovavo spesso al
GLUTTONY che è un bar di ***, dopo l’ho visto forse solo una volta in quel bar col cane. Cap. 20
sono passati tanti anni, mi ricordo a stento ma ricordo che parlavano di questa vicenda, che è stata
ingrandita. ADR Giudice chi ne parlava? Spesso ne parlava il fratello della sig.ra Y di lei al bar in
piazza. Non ho sentito altre persone che ne parlavano quando c’ero io. ADR Avv. Galvani: ho sentito
che il fratello della Y che ne parlava sia prima del trasferimento del X, sia successivamente al suo
trasferimento a FORNOVO”.
Dai documenti prodotti inoltre si evince che il X aveva in corso per l’anno 2013 contratto di
consulenza commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale quest’ultima è receduta per le
vicende penali che hanno coinvolto l’odierno attore (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice).
Nella fattispecie, pertanto, da un lato, secondo comuni massime di esperienza può ben sostenersi
che un soggetto si trovi in uno stato transeunte di turbamento per essere accusato di un reato
infamante quale è la violenza sessuale, dall’altro, risulta che ne sia uscita lesa l’immagine
dell’odierno attore, il quale si è trovato in difficoltà a frequentare il bar di paese ed ha preferito
cambiare abitazione. Inoltre, stante la misura cautelare degli arresti domiciliari, è venuta a
conoscenza dell’accusa anche la società con cui il X collaborava, il che ha condotto al recesso in
tronco del rapporto di collaborazione in corso d’anno (cfr. doc. 6 parte attrice).
Ciò posto, considerate: (a) la pesantezza dell’accusa; (b) che la stessa si è diffusa nei confronti di
persone vicine all’attore, concittadini, ed anche al proprio datore di lavoro; (c) la compromissione
della libertà personale, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale, sia per danno morale,
che per danno all’immagine, in complessivi € 30.000,00.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, dai documenti prodotti si evince: (a) che il X aveva in
corso per l’anno 2013 contratto di consulenza commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale
quest’ultima è receduta per le vicende penali che hanno coinvolto l’odierno attore (cfr. docc. 5 e 6
parte attrice); (b) che nel corso dell’anno precedente lo stesso aveva fatturato le somme di cui ai
documenti 7 e 21 prodotti da parte attrice.
Tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui potersi evincere che il contratto annuale sarebbe
stato rinnovato anche per il 2014, si ritiene di riconoscere una media delle somme nette percepite
l’anno precedente per 11 mesi, pari ad € 8.811,45 da cui operare una riduzione del 23%, tenuto conto
della presumibile tassazione, pertanto per € 6.784,82.
Sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati, previa
devalutazione per il risarcimento del danno non patrimoniale, rivalutazione ed interessi al tasso
legale (cfr. “In tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali,
per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa
domanda dell’interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta.
Ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l’art. 345 c.p.c., atteso
che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità
liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite
dell’impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito, e che
l’esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed
all’indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell’equivalente in denaro del danno
patito” – Sez. 3, Sentenza n. 25615 del 21/12/2015, Rv. 638300 – 01), che per pacifica giurisprudenza
decorrono dal momento del fatto, id est 19.02.2013, sulla somma via via rivalutata e sino alla
pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva
giurisprudenza di legittimità). Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del
risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli
interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, anche per la fase di
negoziazione assistita.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta. Non risulta depositata
documentazione attestante le spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
accertata ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell’evento per cui è causa e dei danni ad esso conseguenti
come indicati in narrativa a carico di Y , condanna Y a corrispondere a X € 30.000,00 a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
19.02.2013 e rivalutata di anno in anno dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza,
nonché € 6.784,82 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale
sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza, a
titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna altresì Y a rimborsare a X le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 8.000,00
per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Y .
IL GIUDICE
dott.ssa Elena Pisto

Assegno divorzile. Riconosciuto se il maggior impegno profuso nella famiglia ha consentito al marito un consolidato assetto professionale

Tribunale di Modena, sent. 15 novembre 2021 – Pres. Di Pasquale, Cons. est. Bolondi
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 9447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno
2016
promossa da
X (C.F. ***), rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELA DONDI
ATTORE
contro
Y (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNA ZANOLINI
CONVENUTA
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati
telematicamente la parte attrice in data 2.4.2021, la parte convenuta il 31.3.2021 e il Pubblico
Ministero il 19.4.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Mirandola il 23.2.1991 e dalla loro unione
sono nati i figli Anita il 17.6.1991 e T. il 2.1.2002.

2. I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Modena n. 60/2012 del 9.1.2012,
parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 705/2014, pubblicata il
7.3.2014.
Queste, per quanto qui rileva, le statuizioni di carattere economico complessivamente risultanti dalle
due pronunce:
– assegno per il mantenimento della moglie a carico del marito di euro 600,00 mensili;
– assegno per il mantenimento della figlia Anita a carico del padre di euro 800,00 mensili;
– assegno per il mantenimento del figlio T. a carico del padre di euro 600,00 mensili.
3. Con ricorso depositato il 16.11.2016, X ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la conservazione del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio T. di euro
600,00 mensili, un assegno materno per il mantenimento della figlia Anita, asseritamente di nuovo
suo carico, di euro 200,00 mensili, nulla a titolo di assegno divorzile per la moglie.
4. Nel giudizio così radicato, si è costituita Y concordando con la richiesta di divorzio ma
domandando l’aumento a euro 2.000,00 mensili dell’assegno a carico del padre per il mantenimento
del figlio T., un assegno divorzile per sé di euro 1.500,00 e dando infine atto che Anita convive in
abitazione autonoma con il proprio fidanzato e che, di conseguenza, nulla può pretendere il X per il
suo mantenimento.
5. Le parti, nei rispettivi scritti introduttivi, avevano altresì formulato richieste relative al regime di
affidamento del figlio T., allora minorenne, al suo collocamento prevalente e alle frequentazioni con
il genitore non collocatario.
Poiché il ragazzo è in seguito divenuto maggiorenne, si tratta di questioni superate che dunque non
verranno specificamente trattate.
6. All’esito dell’ordinanza presidenziale del 9.2.2017, il Presidente delegato non ha apportato
modifiche all’assetto vigente e ha nominato il G.I. per la prosecuzione del giudizio.
7. Introdotta la fase contenziosa, la causa è stata istruita acquisendo documentazione attinente la
situazione economico-patrimoniale delle parti, ascoltando il figlio della coppia T., allora minorenne,
ed escutendo i testi ***
E’ stata, inoltre, disposta CTU con il dott. Casarini diretta a dettagliare le rispettive situazioni
patrimoniali e le capacità reddituali delle parti.
La conciliazione della lite, a più riprese tentata, non ha avuto esito positivo.
8. All’udienza del 13.4.2021, le parti hanno infine precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa
al Collegio per la decisione.
Sono stati depositati gli scritti conclusivi.

§

Preliminarmente va dato atto del fatto che per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n.
1373/2019, pubblicata il 9.9.2019, il vincolo matrimoniale che legava i coniugi è ormai sciolto.

***

E’, inoltre, pacifico che la figlia Anita, di anni 30, già prima del radicarsi del presente contenzioso
non vivesse più con alcuno dei genitori, ma assieme al proprio compagno in autonoma abitazione.
Lo stesso padre, che all’esordio della lite aveva domandato alla madre un contributo di euro 200,00
per il mantenimento della ragazza, ne ha preso atto, non reiterando in sede di precisazione delle
conclusioni alcuna richiesta in tal senso, che deve quindi intendersi abbandonata, con la
conseguenza che non graverà contributo di sorta su entrambi i genitori per il mantenimento della
figlia a far data dall’inizio della controversia (16.11.2016).

***

Parimenti non contestato che la madre continui a vivere assieme al figlio T., studente di anni 19 non
economicamente autosufficiente, nella casa familiare sita a Mirandola, via Pacinotti n. 7, che viene
pertanto assegnata alla Y come da sua richiesta a cui, peraltro, il X non si è opposto.

***

La presente controversia verte dunque, nella sostanza, unicamente sui seguenti due aspetti: 1)
l’assegno divorzile chiesto dalla ex moglie; 2) il contributo per il mantenimento del figlio T. a carico
del padre.

Si procede dunque alla loro trattazione iniziando dalla domanda avanzata dalla Y ai sensi dell’art.
5, sesto comma, della legge 898/1970.

La pretesa va esaminata alla luce dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione nella sentenza 11.7.2018, n. 18287, secondo cui, in sintesi, lo squilibrio economico-
patrimoniale tra gli ex coniugi (su cui ha incentrato le proprie difese la ex moglie) non è di per sé
sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti
riscontrare, in aggiunta a tale squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum
del contributo:
– che il coniuge economicamente più debole non sia in grado, da solo, di raggiungere
l’autosufficienza (funzione assistenziale dell’assegno);
– che, anche per l’ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole sia autosufficiente, lo squilibrio
economico-patrimoniale accertato derivi dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali
dipeso da scelte condivise e dall’assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle
esigenze familiari (funzione compensativa dell’assegno);
– un contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e
di quello, anche professionale, dell’altro coniuge (funzione perequativa dell’assegno).
Ciò debitamente premesso, si osserva che, nel caso di specie, al fine di disporre di un quadro preciso
delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, sia stata disposta CTU con il dott…., il
quale, al termine di analisi approfondita e corredata da ampia e condivisibile motivazione – che il
Collegio dunque condivide – ha, in sintesi, evidenziato che:

– il X:

a) dispone di patrimonio immobiliare che, secondo l’ultima stima dei cespiti che lo compongono
effettuata sulla base dei valori OMI, si attesta in complessivi euro 599.790,00, con valore locativo
corrente (sempre sulla base dei parametri OMI) di euro 44.451,00;
b) sia nudo proprietario della quota di 3.873,42 della società di famiglia Luosi S.r.l., con capitale
conferito di euro 10.329,12, che svolge attività di compravendita di beni immobili propri, del valore
(la quota del…) di euro 88.849,00 (euro 118.185,00 valore della piena proprietà della quota);
c) è titolare di rapporti bancari (conti correnti e depositi titoli) del valore di euro 66.430,94;
d) è titolare di beni mobili registrati del valore complessivo di circa euro 42.000,00, nonché
utilizzatore dell’autoveicolo Bmw X3 Xdrive 20D, intestato alla madre, immatricolato nel 2011, del
valore attuale di circa euro 12.000,00;
e) ha goduto di un reddito netto mensile medio negli ultimi anni di circa euro 2.600,00;

– la Y:
a) dispone di patrimonio immobiliare che, secondo l’ultima stima dei cespiti che lo compongono
effettuata sulla base dei valori OMI, si attesta in complessivi euro 278.941,00, con valore locativo
corrente (sempre sulla base dei parametri OMI) di euro 14.586,00;
b) è titolare di quota del 27,5 % della società di famiglia Litografia *** e C. S.a.s., che svolge l’attività
di gestione di immobili propri, del valore di euro 464.380,51;
c) è titolare di rapporti bancari (conti correnti e depositi titoli) del valore di euro 249.532,79;
d) non è titolare di beni mobili registrati;
e) ha goduto di un autonomo reddito netto mensile medio negli ultimi anni di circa euro 400,00 (non
conteggiando, cioè, l’assegno di mantenimento percepito dal X).
La Y ha sostenuto che, a dispetto delle formalità, il X sarebbe il solo reale dominus, nonché
beneficiario, dell’intera redditività della …S.r.l., nonché di altri numerosi beni immobili di cui risulta
titolare, solo in modo apparente, l’anziana madre, sì che l’ex marito godrebbe di introiti ben più
elevati di quelli risultanti in atti.
L’assunto non ha ricevuto adeguata prova né documentale né attraverso i testi escussi *** , i quali
hanno riferito della circostanza in modo però generico oltre che de relato.
Non è, peraltro, inusuale, come parrebbe intendere la Y, che, specie in famiglie senza particolari
dissapori, il de cuius attribuisca l’usufrutto su tutti i propri beni alla moglie e la nuda proprietà ai
figli. Così come non è di per sé singolare che il…, date le conoscenze giuridiche di cui dispone, svolga
attività, specie di ordinaria amministrazione, di cui beneficia la società di famiglia nche in difetto di
puntuale e specifica remunerazione.
In altri termini, non sono emersi elementi concreti per ritenere che l’assetto societario della Luosi
S.r.l. sia simulato, cioè differente da quello apparente.
Né, tantomeno, è stato provato che il X sia il reale proprietario dei beni immobili formalmente della
madre, come pure ha sostenuto la convenuta.
In proposito, il CTU ha già fornito la seguente convincente risposta: “Per gli immobili già posseduti
dalla sig.ra …in piena proprietà non vi è alcuna motivazione immediata per inserirli in tale
conteggio, anche perché fino al 2016 era in vita il marito, senza poi entrare nel fatto che un conto è
la gestione degli immobili, un altro è l’effettivo beneficiario di quel reddito. In linea generale, i figli
ben possono gestire gli immobili della madre (i contratti di locazione, i pagamenti delle imposte
inerenti – Imu –) ma da questo non discende in automatico che il reddito venga imputato ai figli; la
madre può ritenere il reddito di tali immobili per i suoi bisogni finanziari ordinari e straordinari
(tenore di vita, spese mediche, ecc.).”.
In definitiva, il Collegio ritiene che la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti sia
quella ben fotografata dal dott. …nel proprio elaborato e riportata sinteticamente poc’anzi.
Dalla stessa emerge comunque un complessivo squilibrio a favore dell’ex marito, sia pure non
dell’entità ragguardevole allegata dalla ex moglie.
Il X è difatti titolare non solo di patrimonio immobiliare di consistenza superiore a quello della
moglie, ma soprattutto di capacità professionale e reddituale decisamente più elevata, elemento,
quest’ultimo, di rilevanza non trascurabile, specie nella prospettiva degli anni a venire.
Tale circostanza assume valenza più significativa della partecipazione societaria della ex moglie, dal
valore certamente non esiguo ma non agevolmente commerciabile, trattandosi di società di famiglia,
nonché dei depositi bancari della convenuta, destinati fisiologicamente a esaurirsi con il loro
sistematico utilizzo.
Acclarata, in tal modo, l’esistenza di un divario tra le situazioni degli ex coniugi, si valuta ora
l’eventualità di riconoscere alla Y un assegno divorzile sulla base dei citati principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità.
Innanzi tutto, tale assegno non potrà avere funzione assistenziale, posto che la Y – che non ha oneri
abitativi – dispone all’evidenza di patrimonio la cui complessiva entità le garantisce autosufficienza
economica.
In secondo luogo, nemmeno è possibile riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile con funzione
compensativa. E’, infatti, sostanzialmente pacifico che la convenuta abbia lavorato in costanza di
matrimonio per la società di famiglia Litografia *** e C. S.a.s., fino alla chiusura della relativa attività
negli anni 2009-2010, in seguito iscrivendosi all’Università, e dunque non tentando ulteriore
inserimento nel mondo lavorativo, tentativo, ancora successivamente, nemmeno allegato con
minima precisione, e tantomeno provato.
La convenuta, peraltro solo in comparsa conclusionale (pagina 25), ha riferito che tanto la scelta
iniziale di lavorare per la società di famiglia, condivisa con l’ex coniuge, quanto quella successiva di
non cercare diverso lavoro dipesero dalla necessità di dedicarsi all’accudimento dei due figli e alla
cura della casa famigliare, il che ha “decisamente pregiudicato ogni velleità di carriera”.
Una simile allegazione risulta però in primo luogo generica, non chiarendo nemmeno per sommi
capi a quale tipologia di carriera avrebbe rinunciato la Y (intendendosi per tale quella
ragionevolmente percorribile sulla base di specifiche attitudini, anche curriculari, e con quali
concrete prospettive, specie di guadagno, nel settore di riferimento) e altresì non dimostrata, sia pure
in modo presuntivo o indiziario.
Può, invece, riconoscersi alla ex moglie un assegno divorzile con funzione perequativa.
Non è contestato, difatti, che i compiti di cura e accudimento dei due figli della coppia, tanto nel
corso della vita matrimoniale, quanto durante la conflittuale separazione – iniziata quando T. aveva
appena tre anni – siano stati svolti in via sicuramente prevalente dalla madre, il che risulta, tra l’altro,
dallo stesso calendario ordinario di frequentazioni dei ragazzi con il padre stabilito in sede
separativa, che prevedeva, ogni due settimane, circa 10 giorni con la prima e 4 con il secondo.
Se, come chiarito, non vi è prova – e nemmeno allegazione – che ciò abbia comportato il sacrificio di
aspettative professionali e reddituali della Y, può invece ritenersi con sufficiente grado di certezza
che un simile consolidato assetto abbia consentito al X di dedicarsi con agio, tranquillità, e dunque
maggiore impegno, alla propria professione di avvocato, oggi stabilmente avviata con soddisfazione
e profitto, nonché alla gestione della società di famiglia, con beneficio, quand’anche non immediato,
futuribile con più che ragionevole certezza (in tal senso cfr. di recente Cass., 20.10.2021, n. 29195).
Sulla base dei rilievi che precedono, e tenendo conto dei quattordici anni lungo cui si è estrinsecata
la vita matrimoniale (dal 1991 al 2005, anno della separazione), il Collegio ritiene equo stabilire un
assegno divorzile a favore della ex moglie dell’importo di euro 500,00 mensili, il quale decorrerà dal
9.9.2019, data della pronuncia della sentenza parziale di divorzio.

***

Il figlio T., di anni 19, studente non economicamente autosufficiente (lo stesso X ne ha dato atto in
modo chiaro) vive con la madre e frequenta il padre in sostanza come stabilito in sede separativa,
ove venne disposto dalla Corte d’Appello di Bologna un contributo a carico dell’attore di euro 600,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da allora sono decorsi sette anni, durante i quali le esigenze del ragazzo si sono certamente
accresciute, così come i costi per soddisfarle (così da ultimo Cass., 30.7.2021, n. 21993) e, di
conseguenza, tale contributo può essere innalzato, a far data dalla presente sentenza, a euro 750,00
mensili, fermo il 50% delle spese straordinarie.

***

L’esito complessivo del giudizio, qualificabile alla stregua di reciproca soccombenza ai sensi dell’art.
92, secondo comma, c.p.c., giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle
di CTU come liquidate con separato decreto.

P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, preso atto
della propria sentenza parziale di divorzio n. 1373/2019, pubblicata il 9.9.2019, ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1) assegna la casa familiare sita in Mirandola, via Pacinotti n. 7, a Y;
2) dichiara cessato, a far data dal 16.11.2016, l’obbligo dei genitori di mantenere la figlia Anita;
3) obbliga X a versare a Y, a far data dalla presente sentenza, euro 750,00 mensili, in via anticipata
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio T.,
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati,
oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso
presso il Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da
banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari
erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto
pubblico; e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta
avanzata all’altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un
motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in
difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea
documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l’esborso, è dovuto entro il mese successivo
all’esibizione;
4) obbliga X a far data dal 9.9.2019, a versare a Y euro 500,00 mensili, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati,
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU come liquidate con
separato decreto.

Separazione e divorzio. L’appello è trattato e deciso in camera di consiglio

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 10 novembre 2021, n. 33175

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29611-2020 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA
CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato A. M.;
– ricorrente –
contro
A.K.N., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA
CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato M. C.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 150/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 13/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo
Che:

1. – C.C. ricorre per un mezzo, nei confronti di A.K.N., contro la sentenza del 13 luglio 2020 con cui
la Corte d’appello di Trento, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal
locale Tribunale, ha disposto l’assegnazione alla A.K. della casa coniugale nella sua interezza, ivi
compreso il solaio posto al piano sottotetto, disponendone il rilascio da parte del C. e regolando le
spese di lite.

2. – A.K.N. resiste con controricorso e deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione
Che:

3. – L’unico mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, e
dell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè 101 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello, dopo aver
disposto la trattazione scritta della causa, ed avere assegnato termine per note scritte, aggiungendo
che avrebbero potuto essere previsti “se espressamente richiesti, termini per una breve sintetica
illustrazione e per le repliche”, aveva poi deciso l’appello senza assegnare detti ultimi termini,
quantunque richiesti.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre premettere che il giudizio svoltosi tra le parti ha avuto ad oggetto la domanda di
separazione coniugale proposta dalla A.K. con addebito al C., domanda accolta dal Tribunale, che
ha inoltre affidato il figlio della coppia ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre,
assegnato la casa familiare a quest’ultima, fatta eccezione per il solaio al piano sottotetto, regolato il
diritto di visita e disposto in ordine all’obbligo di mantenimento del figlio.
Proposto appello dal C., la Corte d’appello di Trento, in esito alla comparizione delle parti, disposti
alcuni rinvii per tentare la conciliazione, non perfezionatasi, ha disposta la trattazione scritta del
procedimento, già fissato per la decisione all’udienza del 18 giugno 2020. La Corte d’appello, in
particolare, ha disposto la trattazione scritta dell’udienza fissata al 18 giugno 2020, invitando le parti
a depositare note scritte contenenti le loro argomentate richieste e stabilendo che essa Corte potesse
assegnare, se espressamente richiesti, termini per una breve e sintetica illustrazione e per le repliche,
con successiva decisione all’esito dei termini eventualmente concessi.
Secondo il ricorrente, dunque, non avendo la Corte d’appello assegnato i termini per memorie, che
pure egli aveva richiesto, avrebbe cagionato una lesione del contraddittorio, tale da determinare la
denunciata nullità della sentenza impugnata.
La tesi non può però essere condivisa.
Alla data dell’adozione del provvedimento con cui la Corte d’appello ha disposto la trattazione
scritta dell’udienza già fissata al 18 giugno 2020 era in vigore il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83,
convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel testo che, al comma 7, lett. h), assegnava ai capi degli uffici
giudiziari la facoltà di adottare, tra le altre misure, quella dello “svolgimento delle udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione
fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Dopodichè non ha inciso su detta previsione il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, cosiddetto
“Decreto rilancio”, mentre vi ha inciso la legge di conversione di tale decreto-legge, ossia la L. 17
luglio 2020, n. 77, stabilendo all’art. 221, comma 4 (in vigore dal 29 ottobre 2020) quanto segue: “Il
giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istante
e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per
l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a
cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può
presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parli effettua il deposito
telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell’art. 181 c.p.c., comma 1”.

Ora, nè la prima nè la seconda disposizione, che precisa ed integra la prima, definendo le modalità
operative della trattazione scritta, sempre nella medesima direzione, manifesta un qualche intento
di incidere sulla fase decisoria del processo civile, nelle sue diverse forme: il legislatore, cioè, allo
scopo di contrastare la pandemia, ha adottato una previsione diretta a ridurre l’accesso presso gli
uffici giudiziari, sostituendo lo svolgimento dell’udienza, siccome regolata dagli artt. 127 e ss. c.p.c.,
con la trattazione scritta, o, come pure viene detto, udienza figurata, destinata a svolgersi – in una
prospettiva che, solo in senso assai lato, ha un suo antecedente nell’art. 83 bis delle disposizioni di
attuazione del c.p.c. – mediante il deposito “di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, e
cioè, in buona sostanza, di note nelle quali i difensori delle parti hanno occasione di mettere per
iscritto ciò che avrebbero esposto oralmente in udienza e che sarebbe stato raccolto con la
verbalizzazione. Congegno di sostituzione, quello descritto, che il legislatore ha poi esplicitato,
stabilendo, come si è detto, che il giudice può per l’appunto “disporre che le udienze civili… siano
sostituite dal deposito telematico di note scritte”.
Ergo:
– ) la regola rimane quella dell’udienza, che si svolge se il giudice nulla ha disposto, ovvero, nel
vigore della seconda disposizione, se, disposta la trattazione scritta, una delle parti ha fatto istanza
di trattazione orale, nel qual caso non sembra residui alcun potere del giudice di respingere l’istanza;
– ) l’eccezione diviene quella della trattazione scritta in luogo dell’udienza, ove il giudice abbia così
disposto;
– ) la fase decisoria non è attinta dalla trattazione scritta.
E’ allora evidente che l’individuazione della -disciplina posta a regolare la fase decisoria va effettuata
in applicazione delle regole ordinarie, sulle quali non impatta la previsione della trattazione scritta,
di cui poc’anzi si è dato conto. Così, ad esempio, ove si versi in ipotesi di appello celebrato secondo
il rito ordinario di cui all’art. 352 c.p.c., il giudice d’appello, ottenuto il deposito delle note di cui si è
detto, adotterà il provvedimento di assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., esattamente
come avrebbe fatto se l’udienza si fosse celebrata.
Certo, la norma non manca di suscitare alcuni problemi interpretativi e di coordinamento, talora con
ricadute pratico-operative non irrilevanti: e così, ad esempio, può presentarsi il quesito della
compatibilità della trattazione scritta in ipotesi di decisione della causa secondo il modulo dell’art.
281 sexies c.p.c., in forza del quale il giudice “può ordinare la discussione orale della causa nella
stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine
della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione”; ovvero ai sensi degli artt. 429-437 c.p.c., nel qual caso il giudice, esaurita la
discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo, e, secondo la nota disciplina,
della motivazione; potrebbe difatti sostenersi che il giudice, nel provvedere per la trattazione scritta,
possa assegnare alle parti un termine per memorie tese a sostituire la discussione orale: ma, a parte
il fatto che la disciplina della trattazione scritta prevede, come si è detto, il deposito “di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”, il fatto è che la compatibilità tra la trattazione scritta e tali
moduli decisori è da escludersi sol che si consideri che la sostituzione dell’udienza destinata alla
discussione orale della causa, con la trattazione scritta, non comporterebbe la mera sostituzione
dell’udienza nei termini prima descritti, ma impatterebbe pesantemente sulla fase decisoria,
determinando un radicale stravolgimento di essa, giacchè – indipendentemente da ogni altra
considerazione – impedirebbe l’osservanza di un adempimento essenziale, quale la lettura del
dispositivo e della motivazione alla presenza, se vogliono, delle parti, senza che possa attribuirsi un
particolare peso all’eliminazione – tra la prima e la seconda stesura della norma – dell’inciso
concernente la “successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Per aggirare un simile ostacolo occorrerebbe reputare che le parti, con il depositare le note scritte
previste dalla norma, omettendo di chiedere la fissazione dell’udienza “in presenza”, abbiano inteso
in tal modo preventivamente rinunciare a far valere la nullità derivante dell’omissione della lettura
del dispositivo e eventualmente della motivazione: ma non sembra che detta nullità – se si tiene
conto della severità della giurisprudenza di questa Corte in ordine al rilievo della lettura: v. per il
rito del lavoro ex multis, Cass. 28 novembre 2014, n. 25305; Cass. 8 giugno 2009, n. 13165 – sia nella
disponibilità delle parti, tanto più se si consideri il rilievo della lettura del dispositivo e della
motivazione ai fini del decorso del termine “lungo” (da ult. Cass. 11 febbraio 2021, n. 3394); oppure
occorrerebbe reputare che, nel caso di applicazione delle regole del processo telematico, il deposito
telematico della sentenza all’esito dell'”udienza figurata”, sia in buona sostanza equipollente alla
lettura della sentenza: il che avrebbe una sua realistica plausibilità (anche in considerazione del fatto
che, in via di prassi, la lettura per esteso della sentenza non sembra possa dirsi osservata senza
eccezione alcuna), se non fosse che il deposito telematico della sentenza da parte del giudice non la
rende visibile alle parti, se non all’esito dei necessari adempimenti di cancelleria.
Nel nostro caso, però, non si versa in ipotesi di decisione all’esito di discussione orale, e neppure di
decisione all’esito dello scambio di conclusionali e repliche. Non ha difatti bisogno di essere
rammentato che l’appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio,
per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15),
è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l’intero giudizio di impugnazione sia
regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161) Il giudizio
era dunque sottoposto al rito camerale: e, per conseguenza, non prevedeva l’assegnazione dei
termini per conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c., in ossequio al ribadito principio
secondo cui i procedimenti camerali contenziosi, fermo il rispetto del principio del contraddittorio,
sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, sicchè con essi sono incompatibili le
disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente,
quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c. (Cass. 30 dicembre 2015, n. 26200; Cass. 12 gennaio 2007, n.
565). Di guisa che il richiamo fatto dal ricorrente a giurisprudenza di questa Corte concernente
l’omessa assegnazione dei termini di cui al cit. art. 190 (questione peraltro al momento rimessa alle
Sezioni Unite) non è pertinente. Nè, d’altro canto, è previsto che nel rito camerale, ex art. 737 e ss.
c.p.c., la decisione debba essere pronunciata all’esito della discussione orale, o comunque all’esito
del deposito di scritti difensivi finali.

Sicchè, il giudice ben poteva disporre la sostituzione dell’udienza del 18 giugno 2020 con la
trattazione scritta, pronunciando all’esito sentenza, come ha poi fatto.

Nè rileva alcunchè la circostanza che la Corte d’appello, nel disporre la trattazione scritta, si fosse
tuttavia riservata la facoltà, non contemplata dalla norma, di assegnare, eventualmente, un termine
per memorie illustrative e repliche, su istanza di parte: si può discutere se in tale frangente un
termine per memorie potesse essere dato, avuto riguardo alla già operata constatazione che la norma
sulla trattazione scritta discorre di deposito “di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”,
ma certo è che, ove pure il giudice avesse legittimamente ipotizzato l’esercizio di una facoltà di
concessione di un termine per memorie, ciò non gli imponeva poi di assegnarlo necessariamente.

E dunque non ricorre la nullità per violazione del contraddittorio lamentata dal ricorrente.

5. – Le spese del giudizio di legittimità si compensano per novità della questione. Sussistono i
presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

La funzione della delimitazione legislativa delle parti del procedimento di adottabilità

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 novembre 2021, n. 34714; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Acierno

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10396/2020 proposto da:
L.L., Z.T., elettivamente domiciliati in Roma, , presso lo studio dell’avvocato A. A., che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato P. S., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.A., nella qualità di tutore del minore Z.F., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato S. L., giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
B.C.: nella qualità di curatore speciale del minore, F.W.: quale padre del minore, Procura Generale
presso la Corte d’Appello di Venezia, Z. A.: quale madre del minore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 19/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. ACIERNO
MARIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.La Corte d’Appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato lo stato di
adottabilità del minore Z.F..
L’appello principale era stato proposto da Z.T., padre di Z.A., madre del minore e da L.L., compagna
convivente di Z.T.. I genitori del minore avevano proposto appello incidentale.
1.1. La corte territoriale, a sostegno della pronuncia, ha, in primo luogo, ripercorso l’accertamento
svolto dal Tribunale per i minorenni, evidenziando che entrambi i genitori avevano manifestato gravi
carenze in quanto la madre era tossicodipendente in terapia ed il padre F.W. era segnalato per violenze
e maltrattamenti nei confronti della madre. Ugualmente inadeguato era stato ritenuto Z.T. mentre
l’unica persona in grado di essere una risorsa per il minore si era rivelata L.L.. La più recente relazione
del 25/11/2019 aveva confermato la valutazione negativa sopra illustrata, rilevando che non vi erano
stati contatti nè richieste da parte dei genitori biologici mentre il nonno Z.T. e la compagna L.L.
avevano continuato ad incontrare in forma protetta la sorella del minore che Z.A. aveva avuto con
altro partner. Nella nota del 20/2/2020 inviata dal Consultorio familiare presso la ASL n. 6, è stato
evidenziato che nei due anni e mezzo di inserimento nella famiglia affidataria la situazione del minore
si era evoluta in termini positivi.
1.3 Con decreto n. 10/2/2018 la Corte d’Appello ha confermato l’affidamento etero familiare del
minore con interruzione di ogni rapporto sia con i genitori sia con i rispettivi nuclei familiari.
1.4 La Corte d’Appello ha ritenuto ancora validi i rilievi svolti nel predetto decreto, evidenziando che
non erano state rappresentate circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento interinale tali da
giustificare una modificazione del regime vigente: in particolare, esaminate tutte le figure adulte si è
pervenuti alla conclusione che soltanto L.L. è risultata in grado di prendersi cura del minore ma è
priva di rapporti di parentela con lo stesso e, di conseguenza, non può avere alcun potere o
responsabilità giuridicamente rilevante.
1.5 In questo quadro la Corte ha rigettato anche la richiesta subordinata di Z.T. e L.L. di revoca della
sospensione dei rapporti tra loro ed il nipote perchè non devono essere introdotti elementi che
compromettano il percorso di ricostruzione familiare ormai avviato in modo stabile e proficuo ad
esclusivo beneficio del minore.
1.6 I minore può tuttavia continuare gli incontri con la sorella minore nell’ordine indicativo di due al
mese.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Z.T. e L.L., accompagnato da
memoria. Ha resistito con controricorso il tutore del minore.
3. Nel primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato
per quanto riguarda la valutazione di inidoneità dei ricorrenti, riferita come fondata su valutazioni
datate due anni prima della decisione.
4. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine all’istanza formulata
anche dal P.G. di disporre una consulenza tecnica d’ufficio sulle capacità vicarianti di L.L. e Z.T..
5. Con il terzo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione delle attuali condizioni psico fisiche del
minore e dell’effettiva incidenza sullo sviluppo della personalità del minore del supporto e della
relazione instaurata con i nonni.
6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 336 c.c., per non essere stato ascoltato
il minore.
7. La parte controricorrente ha dedotto preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di L.L., in
quanto non parente entro il quarto grado del minore.
7.1 L’eccezione è fondata. La L. n. 184 del 1983, art. 12, stabilisce espressamente che il Tribunale
per i minorenni è tenuto ad indagare in relazione all’esistenza di parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore, al fine di verificare la concreta possibilità di un
affidamento dello stesso all’interno del nucleo familiare di origine nel rispetto di quanto stabilito
nell’art. 1 della medesima legge. La condizione fattuale costituita dall’esistenza di rapporti
significativi può essere valutata anche alla stregua della disponibilità e dalla collaborazione
dimostrata dai parenti entro il quarto grado nell’organizzazione degli incontri con il minore nel caso
quest’ultimo sia stato allontanato dai genitori biologici in tenera o tenerissima età.
7.1 La ratio della norma si coglie nell’incipit dell’art. 1, della legge, nel quale è affermato
solennemente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia,
senza che una soluzione diversa possa essere giustificata per ragioni “di etnia, di età, di lingua, di
religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi
fondamentali dell’ordinamento” (art. 1, comma 3) e non prima di aver posto in essere misure di
sostegno delle criticità riscontrate nell’ambito del nucleo genitoriale originario. Il legislatore ha dato
rilievo preminente, ancorchè non assoluto, nella formulazione della norma, al diritto del minore alla
costruzione di un’identità coerente con il nucleo familiare e relazionale all’interno del quale è nato,
valorizzando in funzione della rilevanza della famiglia di origine le figure parentali idonee ad
assumere una funzione vicariante. La predeterminazione del grado di parentela e la limitazione ad
alcune categorie di parenti della funzione indicata nella L. n. 184 del 1983, artt. 11, 12 e 13 non
contrasta con il rilievo di pari grado attribuito al diritto del minore alla continuità affettiva e
relazionale, riconosciuto di recente dalla Corte Costituzionale (sent. n. 272 del 2017) anche in
funzione di necessario bilanciamento del cd. favor veritatis, nelle azioni volte alla costituzione o
demolizione degli status genitoriali, dal momento che la limitazione legislativa ha la funzione
specifica di ampliare, oltre al nucleo genitoriale in senso stretto, il perimetro familiare all’interno del
quale deve essere svolta la rigorosa e doverosa indagine a carico del Tribunale per i minorenni, prima
di dichiarare lo stato di abbandono che giustifica l’adottabilità. Ne consegue che la predeterminazione
normativa del grado di parentela è stata del tutto ragionevolmente fissata sulla base di una valutazione
probabilistica delle figure parentali più frequentemente coinvolte nella relazione con il minore (nonni
e fratelli e sorelle dei genitori), tenuto conto della necessità di svolgere efficacemente e celermente le
indagini necessarie, in quanto necessitate da una sopravvenuta condizione di grave criticità della
condizione del minore tale da giustificare, nella maggioranza dei casi una collocazione quanto meno
temporanea fuori dell’ambiente genitoriale ed all’interno del sistema pubblicistico di protezione del
minore, secondo quanto imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 comma 2.
7.2 La definizione del grado di parentela, pertanto, è esclusivamente finalizzata a determinare l’ambito
soggettivo delle indagini del Tribunale per i minorenni relativamente al rinvenimento all’interno della
famiglia di origine di figure vicarianti e a definire, conseguentemente, la legittimazione processuale
delle parti del procedimento destinato all’accertamento della condizione di abbandono del minore. La
capacità educativa e affettiva di soggetti che ancorchè formalmente non rientranti nel nucleo parentale
previsto dalla legge, ne fanno parte sul piano dell’effettività e sono in grado di stabilire (o hanno già
stabilito) rapporti significativi con il minore, riveste, tuttavia, un rilievo primario nel presente giudizio
sotto due profili. Nell’esame che deve compiere il giudice del merito del preminente interesse del
minore, è necessario verificare, in primo luogo, se la definitiva recisione dei rapporti con figure
significative sul piano affettivo e relazionale strettamente collegate ai parenti giuridicamente
qualificati corrisponda al preminente interesse del minore. Non è sufficiente a sostenere questo
doveroso accertamento, la verifica delle condizioni del minore nella famiglia affidataria senza alcuna
comparazione con la relazione del minore con le figure vicarianti che hanno dimostrato in via effettiva
la propria disponibilità a rivestire tale ruolo. All’interno di questa indagine deve essere dato rilievo
centrale alla costruzione di un nucleo familiare ancorchè con soggetti non identificabili come
formalmente legittimati a partecipare al processo perchè estranei alla linea di parentela.
7.4 Così circoscritta la funzione della delimitazione legislativa delle parti del procedimento di
adottabilità, se ne può escludere l’incompatibilità sia con i principi costituzionali di tutela del minore
che con il diritto alla vita familiare ex art. 8 Cedu, secondo la declinazione offerta dalla Corte Edu,
rimanendo centrale l’indagine sulla necessità e la corrispondenza effettiva al preminente interesse del
minore della recisione dei legami con tutte le figure relazionali significative od adeguate riconducibili
al suo nucleo familiare di provenienza.
8. L’applicazione dei principi esposti conduce alla formale dichiarazione del difetto di legittimazione
attiva di L.L. ed all’accoglimento del ricorso proposto da Z.T. nei limiti di cui in motivazione.
9. I motivi, da esaminare unitariamente, salvo l’ultimo relativo all’ascolto del minore, evidenziano la
radicale carenza d’indagine e giustificazione motivazionale della valutazione negativa del ricorrente,
genitore della madre del minore, come figura vicariale cui affidare il minore.
9.1 La Corte d’Appello fonda la propria valutazione esclusivamente richiamando un proprio
provvedimento interinale del 2018, peraltro limitato alla conferma della sospensione dell’esercizio
della responsabilità genitoriale ed all’affidamento eterofamiliare. La motivazione della conferma della
situazione cristallizzata al 2018 è meramente apparente e non tiene conto del diverso contenuto ed
effetti del provvedimento richiamato per relationem, sul rilievo dell’insussistenza di circostanze
sopravvenute tali da giustificare una revisione del giudizio. Nessuna indicazione, tuttavia, viene
fornita, relativamente ai fatti valutati come recessivi nè viene svolta alcuna indagine in relazione a
due elementi di peculiare rilievo. Il primo riguarda il nucleo familiare del nonno materno e la
partecipazione diretta alla cura del minore della compagna L.L., ritenuta del tutto adeguata a tale
funzione. La conclusione della Corte d’Appello sul ricorrente, oltre ad essere priva di motivazione
esplicita, seguente ad un esame attuale dell’attitudine e capacità vicariante di Z.T., ne ha ritenuto
l’inidoneità isolatamente e senza tenere in alcun conto la disponibilità e le capacità di L.L., ignorando
la situazione di stabilità relazionale e familiare con la quale il minore avrebbe potuto interagire in
diverse modulazioni. Il secondo elemento riguarda la radicale parzialità della valutazione del
preminente interesse del minore, considerato soltanto in relazione alla valutazione positiva del
periodo trascorso con la famiglia affidataria ma senza alcuna indagine relativa alle conseguenze sul
suo sviluppo psico fisico della recisione della relazione con il nucleo formato dal nonno materno e la
sua compagna. Tale nucleo, peraltro, è stato positivamente valutato quanto alla prosecuzione del
rapporto e del legame affettivo con la sorella più piccola del minore, senza che tale aspetto sia stato
considerato o posto in correlazione critica con l’opposta conclusione quanto al piccolo F.
Fondatamente, pertanto, i ricorrenti censurano, in particolare l’omesso accoglimento della richiesta di
consulenza psicologica valutativa dell’attitudine e delle capacità vicarianti del nucleo familiare
costituito dal nonno materno e dalla sua compagna nonchè dell’eventuale pregiudizio conseguente
alla recisione di questa relazione (in contrasto con la conservazione del legame con la sorella minore)
per lo sviluppo della personalità del minore.
9.2 Solo all’esito di questa rigorosa indagine avrebbe potuto formularsi una valutazione adeguata
dell’interesse del minore a conservare la situazione attuale di recisione di qualsiasi rapporto con il
nucleo familiare costituito dai ricorrenti e di dichiarare conseguentemente la sua adottabilità od invece
di verificare, previa revoca di essa, percorsi diversi, oggetto di diversi procedimenti, quali la
prosecuzione dell’affidamento eterofamiliare o un modulo adottivo estraibile dalla L. n. 184 del 1983,
art. 44, che potesse coinvolgere i ricorrenti, all’esito delle indagini previste dal regime giuridico di
questo istituto.
10.In conclusione i primi tre motivi devono essere accolti nei limiti di cui in motivazione. Il quarto
motivo è assorbito.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito perchè proceda
all’accertamento omesso così come indicato nei paragrafi 9.1 e 9.2. e alla statuizione sulle spese
processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di L.L. Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il
quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa
composizione, anche per le spese processuali del presente giudizio. In caso di diffusione omettere le
generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021