Giurisdizioni diverse fra domande di affidamento e mantenimento del minore.

Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 3 marzo 2022, n. 7103
Rilevato che:
1. Con decreto n. 2703/2020 pubblicato il 6-10-2020, la Corte d’Appello di Roma,
in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Roma, ha dichiarato
sussistere la giurisdizione di detta Autorità giudiziaria italiana sulle sole domande
avanzate da K.E. in ordine alla determinazione dell’assegno mensile dovuto da
M.F. per il mantenimento del figlio Ma.Fe.Vi. , nato il (omissis) , alla ripartizione
fra essi genitori del costo delle spese straordinarie ed alla relativa
regolamentazione, alla messa a disposizione del figlio di un alloggio quando in
(…) con la madre. In relazione a dette domande, a mente del disposto dell’art.
353 c.p.c., la Corte d’appello ha rimandato le parti innanzi al Tribunale di Roma
con termine di tre mesi per la riassunzione della causa, confermando, per il
resto, la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato non sussistere la
propria giurisdizione sulle altre istanze formulate dalla ricorrente, nonché
dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite per entrambi i
gradi del giudizio.
2. Avverso il suddetto decreto, M.F. propone ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, che è rimasto intimato, e di K.E.
, che resiste con controricorso, illustrato con memoria.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art.
375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
Considerato che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e norme di
diritto in particolare della L. n. 218 del 1995, artt. 36 bis, 37 e 42 nonché dell’art.
5 della Convenzione dell’Aja del 1996 e la violazione del foro del minore e del
c.d. “principio di prossimità” e adduce che la Corte di merito, scindendo la
domanda di affidamento da quella di mantenimento del minore e ritenendo
quest’ultima non rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione dell’Aja del
1996 ai sensi dell’art. 4 di detta Convenzione, era incorsa in numerose violazioni
di legge. In particolare il ricorrente deduce che: a) le norme citate nella sentenza
impugnata riguardano solo il criterio di scelta della disciplina sostanziale (L. n.
218 del 1995, art. 36 bis) e la giurisdizione limitatamente a questioni inerenti la
filiazione o rapporti personali tra padre e figlio (art. 37 stessa legge), mentre
nella specie oggetto del contendere è la violazione della responsabilità
genitoriale; b) erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la L.
n. 218 del 1995, art. 42 che riguarda la giurisdizione e la legge applicabile in
materia di protezione dei minori e che richiama la Convenzione dell’Aja,
dovendosi applicare il fondamentale principio della residenza abituale del
minore, nella specie in (…), o principio di prossimità, che prevale e deroga a tutti
gli altri principi in relazione a ogni questione inerente la responsabilità
genitoriale, come chiarito da numerose pronunce di questa Corte che richiama e
da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23100/2019, pronunciata in una
fattispecie che assume essere simile a quella oggetto del presente giudizio; c) il
principio di prossimità riguarda la responsabilità genitoriale nella sua globalità,
e quindi anche l’obbligo di mantenimento, mentre non esiste alcuna norma di
carattere generale che consenta di derogare al foro del minore allorché la
domanda di mantenimento sia proposta separatamente da quella di affidamento,
avendo, peraltro, la madre chiesto all’autorità giudiziaria della Federazione
Russa di pronunciarsi anche sugli obblighi di mantenimento, salvo, di seguito,
rinunciare a quella domanda in corso di causa; d) l’art. 1, u.c. Convenzione
dell’Aja del 1996 espressamente definisce la responsabilità genitoriale
comprendendovi tutti i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori nei confronti della
persona e dei beni dei minori e, come statuito dalla giurisprudenza di questa
Corte (Cass. SU n. 24608/2019 e SU n. 30657/2018), la domanda relativa al
mantenimento del figlio ha natura accessoria rispetto a quella sulla
responsabilità genitoriale, non potendosi operare alcuna scissione della
domanda, come erroneamente effettuato dalla Corte d’appello; e) tali principi
erano stati ribaditi anche in relazione ai regolamenti attuativi della Convenzione
dell’Aja di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 45.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 218 del
1995, art. 45 che richiama, quanto alle obbligazioni alimentari nella famiglia, la
legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008
e l’art. 3, lett. d) prevede che l’autorità giurisdizionale competente, in via
esclusiva, a conoscere della domanda relativa a un obbligazione alimentare è
quella competente a conoscere dell’azione sulla responsabilità genitoriale,
qualora risulti ad essa accessoria, viste le richieste proposte dalla madre al
giudice italiano.
3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 38 disp. att. c.c., art. 709
ter c.p.c. e art. 15 Reg. CE n. 2201/2003 sulla competenza a decidere
dell’affidamento e mantenimento del minore di coppie non unite da vincolo
matrimoniale. Deduce che le norme citate radicano il foro del minore per ogni
provvedimento che lo riguardi, ivi compreso quello relativo all’assegno di
mantenimento in suo favore, nel luogo di residenza abituale del minore stesso,
o comunque nel luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione
giuridica si discute, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama,
ribadendo che il figlio, pur se nato a (…) e avente la doppia nazionalità (italiana
e russa), ha la residenza anagrafica in Russia, dove ha sempre vissuto da quando
aveva tre mesi di età.
Ritenuto che:
1. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale assume difettare del carattere
di definitività il provvedimento impugnato. Secondo il più recente orientamento
delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., 25774/2015), la sentenza con cui il
giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la
causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile
con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel
divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in
cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi
solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non
chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (conf. tra le tante
Cass. 10015/2021 e Cass. 133/2017).
2. Tanto precisato, si pone, nella specie, la questione di giurisdizione in ordine
alle domande aventi ad oggetto: il mantenimento del figlio minore, che ha doppia
cittadinanza (italiana e russa) e risiede abitualmente in Russia; la ripartizione
tra i genitori del costo delle spese straordinarie; la disponibilità di un
appartamento a (…) per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla
madre.
2.1. La Corte di merito ha rilevato che le suddette domande erano state proposte
dalla madre in via autonoma rispetto alle altre pretese attinenti alla
responsabilità genitoriale, avendo già deciso il giudice russo in ordine
all’affidamento e alla collocazione del figlio, e ha ritenuto non applicabile nella
specie il principio della giurisdizione del giudice dello Stato ove il minore ha
residenza abituale (art. 5 della “Convenzione sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori” stipulata all’Aja il
19 ottobre 1996, ratificata dall’Italia con la L. 18 giugno 2015, n. 101), poiché
l’art. 4 della stessa Convenzione stabilisce che “Sono esclusi dall’ambito della
convenzione…. e) gli obblighi degli alimenti….”.
La Corte territoriale, in ragione di detta esplicita esclusione, qualificate le
domande come rientranti nella categoria delle azioni a tutela degli “obblighi degli
alimenti”, ha, di conseguenza: ritenuto inapplicabile la L. n. 218 del 1995, art.
42 che rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sostituita ratione
temporis dalla Convenzione dell’Aja del 1996; ha ravvisato sussistente la
giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, in base a quanto previsto dalla L.
n. 218 del 1995, art. 37; e ha individuato la legge sostanziale applicabile in base
al disposto dell’art. 36 bis medesima Legge.
La Corte d’appello ha, inoltre, precisato che con la sentenza delle Sezioni Unite
di questa Corte n. 23100/2019, diffusamente richiamata dal ricorrente anche nel
presente giudizio, era stata affermata la competenza dell’Autorità giurisdizionale
svizzera a decidere anche sulla domanda di alimenti dovuti per il minore, poiché
accessoria a quella inerente la responsabilità genitoriale, in forza dell’espresso
richiamo all’art. 5, par. 2, lett. c) Convenzione di Lugano del 30.10.07, entrata
in vigore l’1.10.2010, alla quale non risulta aver aderito la Federazione Russa.
Osserva il Collegio che, nella citata sentenza delle Sezioni Unite (pag. 11), è in
effetti precisato espressamente che il fondamento della competenza del giudice
svizzero, ossia dello Stato di residenza abituale del figlio, sulla domanda di
mantenimento è la convenzione di Lugano, non il reg. CE che non può applicarsi
ad uno stato terzo, non facente parte dell’Unione Europea, quale è la Svizzera.
Inoltre, nel caso scrutinato con la citata sentenza si discuteva anche di
affidamento del figlio e di diritto di visita dei genitori, oltre che di mantenimento,
e solo in relazione a quest’ultimo – la competenza giurisdizionale è stata
individuata in base alle previsioni della Convenzione di Lugano. In quella
fattispecie, per contro, in tema di affidamento, collocazione e visita del minore,
la fonte regolatrice del criterio di individuazione della giurisdizione è stata
individuata nell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, che è per l’appunto,
anche per gli Stati non facenti parte dell’Unione Europea ma aderenti alla citata
Convenzione, quale è anche la Federazione Russa, quello dell’ultima residenza
abituale del minore. E infatti, nel caso in esame, come si dà atto nella sentenza
impugnata ed è incontroverso tra le parti, il giudice russo ha già statuito in punto
di affidamento e visita del figlio, facendo così applicazione del citato art. 5.
2.2. La controricorrente ha rimarcato l’inapplicabilità, nella specie, del reg. CE,
da cui si ricava il carattere necessariamente accessorio della domanda di
mantenimento (ex art. 3, lett. d reg CE n. 4/2009 cfr. Cass. S.U. 30657/2018;
2276/2016; 27091/2017), e ha richiamato la Convenzione di assistenza
giudiziaria firmata a Roma il 25 gennaio 1979 e ratificata con L. n. 766 del 1985
dell’11 dicembre 1985, che si assume applicabile in luogo del Regolamento
Europeo 4/2009 e che all’art. 1 prevede: “I cittadini di una Parte Contraente
hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle
procure e ad altre istituzioni dell’altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione in
conformità con la legislazione di quest’ultima rientrino cause civili (ivi comprese
quelle di famiglia): possono comparire presso di esse, presentare istanze e
sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell’altra Parte Contraente”.
Pertanto, ad avviso della controricorrente, in coordinamento con i principi
generali di diritto internazionale privato (L. n. 281 del 1995, artt. 37 e 45 ed
artt. 3 e 9 c.p.c.), anche in base alla suddetta convenzione, è sussistente la
giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie che si sta scrutinando. Va
aggiunto, per quanto occorra, che la Convenzione dell’Aja del 2-101973 – a cui
ha aderito la Russia -, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e della questione di
giurisdizione posta dal ricorso, si chiede di stabilire:
i) se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore,
stabilito dall’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, con le previsioni dell’art.
4 della stessa Convenzione e con il disposto della L. n. 218 del 1995, art. 42 nel
caso in cui: la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa;
l’autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all’affidamento e alla
collocazione del figlio; e l’oggetto del giudizio instaurato innanzi all’autorità
giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a
prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario;
ii) se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha
escluso l’applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell’Aja del 1996, si
possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai
provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele
(cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l’affermazione di detti principi e
dell’inapplicabilità dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961,
vigente ratione temporis).
4. Non ravvisandosi quella evidenza decisoria che consente la definizione della
questione di giurisdizione da parte della sezione semplice ai sensi dell’art. 374
c.p.c., comma 1, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per le determinazioni
di competenza.
5. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le
generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente
provvedimento.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della
questione di giurisdizione, di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 1 e art. 374 c.p.c., comma 1.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le
generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente
provvedimento.

Coniuge divorziato e coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità

Tribunale di Modena, sent. 11 febbraio 2022 – Pres. Di Pasquale, Rel. Bolondi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 2924 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno
2021 V.G.
promossa da
X (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato …
RICORRENTE
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. ***), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato …
e contro
Y , rappresentata e difesa dall’Avvocato
RESISTENTI
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Z è deceduto il 17.12.2020 a ***. Gli sono sopravvissuti la moglie Y , sposata il 28.7.2004, e la ex
moglie X, sposata il 18.4.1964, da cui il Z ha successivamente divorziato con sentenza del Tribunale
di Varese n. 603 del 17.9.1996.
Al momento del decesso, Z era titolare di pensione di vecchiaia VFS 024 5000 00160778 di importo
lordo di euro 1.758,89 mensili, mentre la ex moglie godeva di assegno divorzile dell’importo di
euro 389,51 mensili.
2. Con ricorso del 10.6.2021, X ha domandato ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge 898/1970,
l’attribuzione della quota ritenuta di giustizia della pensione di reversibilità dell’ex marito, oltre al
pagamento degli arretrati a far data dalla morte di quest’ultimo.
A sostegno della pretesa avanzata, la ricorrente ha allegato la lunga durata del matrimonio,
precarie condizioni di salute, e la percezione di pensione di vecchiaia di euro 800,00 mensili circa,
insufficiente a far fronte alle proprie esigenze.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita Y, in proprio e nell’interesse del figlio minore C., nato il
7.5.2005, chiedendo attribuirsi a sé e al figlio le rispettive quote della pensione di reversibilità del Z
ritenute di giustizia.
La resistente ha riferito di versare in condizione di sostanziale indigenza a causa del proprio stato
di disoccupazione e di essere onerata del mantenimento del figlio minore.
4. Si è costituito anche l’I.N.P.S. nella sostanza rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
L’Istituto ha precisato di aver sinora liquidato la pensione di reversibilità SFS 024 5000 01366408, a
far data dal 19.1.2021, alla moglie Y , unitamente alla quota per il figlio minore C., per l’importo
complessivo lordo di euro 1.407,11.
5. All’udienza in data 1.12.2021 i difensori delle parti hanno chiarito non essere in discussione la
quota della pensione di spettanza del figlio minore C.. La controversia ha, dunque, per esclusivo
oggetto la ripartizione della restante quota di spettanza del coniuge superstite.
§
L’art. 9, terzo comma, della legge 898/1970, come noto, enuncia il solo criterio della “durata del
rapporto” ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex
coniuge titolare di assegno divorzile.
Nella fattispecie, la durata dei rispettivi rapporti con il Z è di anni 24 per la ricorrente, cioè dal 1964
al 1988, anno dell’inizio del giudizio di separazione personale, a seguito della quale il rapporto
coniugale tra i due è cessato senza più riprendere, e di anni 16 per la resistente, ossia dal 2004 al
2020, anno di decesso del coniuge.
Applicando il solo criterio matematico di legge fondato sulla durata dei rispettivi rapporti, la
pensione di reversibilità di cui trattasi dovrebbe essere suddivisa per il 60% alla ricorrente e per il
40% alla resistente.
La S.C. ha tuttavia sottolineato che il giudice, nell’effettuare la ripartizione di cui trattasi, debba
valutare ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali l’entità
dell’assegno divorzile di cui è titolare l’ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi
diritto (di recente in tal senso cfr. Cass., 25.5.2021, n. 14383; Cass., 13.11.2020, n. 25656).
Si tratta di indicazione condivisibile, con la precisazione però che tali parametri aggiuntivi possono
avere funzione di semplici correttivi del solo criterio indicato espressamente dalla norma.
Si possono, dunque, considerare in tale prospettiva le circostanze di seguito elencate.
La ricorrente:
– ha 78 anni;
– era titolare di assegno divorzile dell’importo di euro 389,51 mensili;
– gode di pensione di vecchiaia di importo lordo di euro 1.130,04 (doc. 4 dell’I.N.P.S.);
– non sostiene oneri abitativi.
La resistente:
– sta per compiere gli anni 43;
– ha riferito di essere disoccupata, ma è donna giovane e in salute e quindi senz’altro in possesso di
capacità lavorativa;
– non sostiene oneri abitativi, vivendo nella ex casa coniugale;
– è la sola erede, assieme al figlio, del patrimonio del coniuge defunto, di cui non ha precisato
l’entità, nemmeno per sommi capi, limitandosi a riferire laconicamente essere “ancora in corso le
operazioni di inventario e che la dichiarazione di successione non è ancora stata presentata”, condotta da
valutarsi in suo sfavore ex art. 116, secondo comma, c.p.c.;
– ha un figlio di anni 16 del cui mantenimento è gravata.
Sulla base della valutazione complessiva degli elementi riportati, il Collegio ritiene equo apportare
un correttivo alla suddivisione risultante dalla mera applicazione del criterio matematico della
durata dei rispettivi rapporti matrimoniali e stabilire che la pensione di reversibilità di cui si
discute sia ripartita in parti uguali tra la ricorrente e la resistente, naturalmente al netto della quota
di spettanza del figlio C. come visto non in contestazione.
La ricorrente ha, inoltre, svolto nei confronti dell’I.N.P.S. domanda di corresponsione degli
arretrati a far data dal decesso dell’ex marito.
La richiesta è fondata.
La S.C. ha sottolineato, in modo condivisibile, che “in presenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di
reversibilità, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art.
13 dell’ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite
avente – in quanto tale – natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce
un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del
comma 2 del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di
reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite,
con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dall’omologo diritto spettante
all’anzidetto coniuge superstite. Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un
proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità … Il coniuge superstite, pertanto, non è più l’unico
naturale destinatario della pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni Unite
12 gennaio 1998, n. 159). Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il
coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell’Ente erogatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837)
ed è dunque a carico di quest’ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito
per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità
corrisposto dall’Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul
trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello del decesso dell’ex coniuge” (Cass., 27.9.2013, n. 22259, che ha precisato come
resti ovviamente salva la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le
somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.).
L’I.N.P.S. dovrà, pertanto, corrispondere alla ricorrente gli arretrati non versati, a far data dal
decesso di Z, nella misura del 50% stabilita, relativa alla sola quota di spettanza del coniuge
superstite, esclusa, dunque, la quota del figlio minore.
Le spese di lite vengono, infine, integralmente compensate in ragione dell’esito finale del giudizio
e considerato anche il fatto che tutte le parti si sono, sin dal principio, rimesse alle determinazioni
del Tribunale circa il quantum da riconoscersi a ciascuna, sì che non è possibile applicare il
principio di soccombenza di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione disattesa e respinta:
– stabilisce che la pensione di reversibilità di Z., deceduto il 17.12.2020 a Carpi, spettante al coniuge
superstite – esclusa, dunque, la quota spettante al figlio minore C.– sia così ripartita: 50% alla
ricorrente X e 50% alla resistente Y ;
– ordina all’I.N.P.S. di procedere al pagamento alle aventi diritto secondo le quote sopra indicate;
– ordina inoltre all’I.N.P.S. di versare alla ricorrente X gli arretrati di tale pensione di reversibilità
del coniuge superstite secondo la quota del 50% a essa spettante;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.1.2022

I “valori” della cultura rom non rilevano laddove siano in contrasto con la tutela dei minori

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 01 marzo 2022, n. 7140; Pres. Casa, Rel. Cons. Talerico
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.V.C., (C.U.I. (OMISSIS)) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TALERICO PALMA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ZACCO FRANCA, ha concluso, per
iscritto, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione
dell’esimente di cui all’art. 54 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
l’avv. A.F.E., in difesa dell’imputato, ha concluso, per iscritto, chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28 ottobre 2019, la Corte di appello di Catanzaro – per quanto qui rileva –
confermava la pronuncia del Tribunale di Cosenza in data 5.6.2017, con la quale A.V.C. era stato
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 600 octies c.p. e, conseguentemente, previa concessione
delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, la
cui esecuzione era stata sospesa ai termini e condizioni di legge.
2. Avverso detta sentenza, l’avvocato A.F.E., difensore di fiducia dell’imputato, ha proposto ricorso
per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto “inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per violazione del combinato
disposto di cui agli artt. 192 e 533 c.p.p.”.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata si fonderebbe su “una erronea ricostruzione dei fatti e, in
ogni caso, su una erronea applicazione delle norme di diritto”; dalle testimonianze rese in sede di
istruttoria non sarebbero emersi elementi che potessero far propendere per il riconoscimento di una
penale responsabilità dell’imputato; l’assistente di polizia C. aveva dichiarato di avere visto una
bambina chiedere l’elemosina e un uomo a cui consegnava il denaro ricevuto dai passanti, ma in
nessun modo si sarebbe dimostrato che la bambina fosse stata sottoposta a sofferenze e mortificazioni;
l’accattonaggio è usualmente praticato dagli zingari e, più in generale, in diverse comunità etniche,
per le quali la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata
nella mentalità delle stesse; sarebbe stato, quindi, “necessario riflettere sulle situazioni di fatto,
piuttosto che sull’applicazione astratta di un principio giuridico, e non criminalizzare condotte che
rientrano nella tradizione culturale di un popolo”, tenuto anche conto della previsione di cui all’art. 2
Cost., che valorizza il pluralismo sociale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto “inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per mancanza degli elementi
costitutivi dell’ipotesi di reato contestata ovvero per mancata applicazione dell’esimente dello stato di
necessità ex art. 54 c.p.”
Secondo la difesa, l’imputato avrebbe commesso il reato in stato di necessità in ragione della profonda
situazione di indigenza in cui versava, come sarebbe risultato dalle dichiarazioni del teste C., il quale
aveva riferito in ordine alla povertà dell’ A., costretto a vivere in una baracca, senza servizi igienici,
e a usare vestiti di “recupero”.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto “inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata
applicazione dell’art. 131-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015”.
Il ricorrente ha, in proposito, osservato che la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di
applicazione della causa di non punibilità in parola facendo unicamente riferimento al “disvalore
sociale della condotta”.
3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi del D.L. n. 137 del
2020, art. 23, comma 8 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione
orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa ZACCO Franca, ha concluso, per iscritto,
chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’esimente di
cui all’art. 54 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio,
nonchè l’inammissibilità del ricorso nel resto; l’avvocato A.F.E. ha concluso, per iscritto, chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato
contestatogli è stata affermata – secondo la concorde ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di
merito – sulla base delle precise dichiarazioni dell’assistente capo C.F., in servizio presso la Squadra
Mobile di (OMISSIS), il quale aveva chiaramente riferito di avere notato dinnanzi al Tribunale della
città una bambina chiedere l’elemosina ai passanti sotto la pioggia battente, nonchè a poca distanza
un uomo – identificato, poi, nell’attuale imputato – al quale la predetta consegnava, via via, il denaro
ricevuto.
Ebbene – posto che esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto,
attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto a emettere il provvedimento
– ritiene il Collegio che le argomentazioni dell’impugnata sentenza non possono dirsi manifestamente
illogiche, nè contraddittorie, nè parziali, nè, infine, in contrasto con i dati acquisiti.
Esse perciò, resistono alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi
difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado, con cui sostiene che la
condotta accertata è usualmente praticata dagli zingari e, in genere, in diverse comunità etniche per
le quali la richiesta di elemosina costituirebbe una condizione di vita tradizionale molto radicata nella
mentalità delle stesse.
La dedotta connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, però, non può certamente
condurre – come evidenziato nell’impugnata sentenza – a “decriminalizzare” la condotta posta in
essere dall’imputato; e in vero, i “valori” della cultura rom non rilevano quando – come nel caso di
specie – contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il
rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.
Inoltre, per l’integrazione del reato contestato non è richiesto che il minore sia sottoposto a “sofferenze
e/o mortificazioni”, come risulta chiaramente dal tenore della norma incriminatrice, che punisce,
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore
degli anni quattordici e, comunque, non imputabile”.
2. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso.
La prospettazione difensiva, secondo cui l’imputato avrebbe commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla profonda situazione di indigenza in cui versava, non integra l’invocata ricorrenza della
scriminante di cui all’art. 54 c.p.
E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “l’esimente dello stato di necessità
postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto
penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno
economico, qualora a esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente
rilevanti” (Cass. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640 – 01; conformi, tra le tante: Cass. Sez.
5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888, secondo cui “la situazione di indigenza non è di per sè idonea
a integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e
dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è
possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale”; Cass. Sez. 1, n. 11863 del
12/10/1995, Rv. 203245, che ha affermato che “lo stato di necessità non può essere riconosciuto al
mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perchè la possibilità di ricorrere all’assistenza degli
enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti ne esclude la
sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave
alla persona”).
3. Infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, nel rigettare la richiesta dell’imputato, tendente a ottenere l’applicazione della
causa di non punibilità prevista dall’art. 131 – bis c.p., ha affermato che essa non poteva “essere accolta
stante il forte disvalore sociale della condotta posta in essere dall’ A.V.C. in rapporto alla natura degli
interessi protetti dalla disposizione incriminatrice, ovvero le esigenze di tutela dei soggetti di minore
età”; tale giudizio va esaminato congiuntamente alla complessiva motivazione delle sentenze di
merito, dalle quali emergono le modalità dell’accertata condotta dell’imputato e, in particolare, la
circostanza che la bambina di soli sei anni rivolgeva ai passanti la richiesta di elemosina sotto una
pioggia battente e, quindi, consegnava il denaro ricevuto all’imputato posizionato a pochi metri di
distanza.
Posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede
una valutazione complessa, che ha a oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del
pericolo valutate ai sensi dell’att. 133 c.p., cioè una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità
della fattispecie concreta, la decisione adottata è esente da vizi giuridici di sorta perchè ha avuto
riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento dell’imputato al fine di valutarne
complessivamente la gravità e l’entità del contrasto rispetto alla legge.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. In caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione
del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Avvocato. Responsabilità professionale per omesso obbligo informativo

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 03 febbraio 2022, n. 3288; Pres. Frasca, Rel. Cons. Ambrosi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11607/2019 R.G. proposto da:
S.A.G., e S.L.M., rappresentati e difesi dall’Avv. G. N., con domicilio eletto presso la Cancelleria
della Corte Suprema di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
G. Assicurazioni s.p.a (già N.T.s.p.a.);
– intimata –
e F.B.; A.Assicurazioni s.p.a. (già C.Assicurazioni s.p.a.); A. Assicurazioni s.p.a.; S.V.L.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna 17 luglio 2018, depositata il 24 gennaio 2019,
n. 286, notificata il 4 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Irene
Ambrosi.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da S.A.G. e S.L.M., nella qualità di
eredi di S.S., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accertato, tra l’altro e per
quanto ancora rileva, la responsabilità professionale del loro padre, avv. S.S., per omesso obbligo
informativo, con condanna degli eredi al pagamento della somma di Euro 11.056,22, in favore della
cliente, attrice F.B. e respinto la domanda di manleva formulata dai predetti nei confronti della N. T.
s.p.a. (oggi G. Assicurazioni s.p.a.), deducendo la violazione delle norme in tema di interpretazione
del contratto e lamentandosi della conseguente declaratoria di esclusione della responsabilità
professionale del de cuius dall’oggetto della garanzia.
Avverso la sentenza di appello, i soccombenti propongono ricorso per cassazione articolato in tre
motivi. Sebbene intimata, G. Assicurazioni s.p.a. (già N. T. s.p.a.) non ha svolto difese. Sebbene
intimati, neppure hanno svolto difese F.B., A. Assicurazioni s.p.a. (già C. Assicurazioni s.p.a.), A.
Assicurazioni s.p.a. e S.V.L.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente
ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e
1363 c.c., per aver ritenuto la responsabilità professionale esclusa dall’oggetto della garanzia sulla
base di una lettura non sistematica ed anche letteralmente errata delle clausole contrattuali”; dopo
aver richiamato i principi di interpretazione letterale e logico sistematica del negozio indirizzati ad
enucleare la comune intenzione delle parti, i ricorrenti denunciano la lettura atomistica delle singole
clausole del contratto di assicurazione stipulato dal de cuius. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello
si sarebbe basata sulla sola condizione generale di contratto (art. 13), isolatamente considerata, per
concludere che il loro dante causa, avv. S., aveva stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile
extracontrattuale e per i danni da infortuni dei propri dipendenti. Aggiungono, a tal proposito, che la
sola lettura del frontespizio della polizza sarebbe stata sufficiente per avvedersi che il predetto non
aveva stipulato alcuna assicurazione di responsabilità civile contro gli infortuni per i prestatori di
lavoro, tenuto conto che le relative caselle riservate risultavano sbarrate. Sostengono, inoltre, che il
rischio concreto assicurato fosse quello inerente all’esercizio della professione di avvocato;
ammettono che il contenuto dell’art. 13, delle condizioni generali di contratto si riferisce alla
responsabilità civile verso i terzi e non a quella professionale dell’avvocato, tuttavia insistono nel
ritenere che lo stesso articolo non può essere letto isolatamente, ma nel complessivo contenuto del
contratto, a cominciare dal frontespizio nel quale compaiono – tramite aggiunte dattiloscritte – le
pattuizioni in concreto concluse fra le parti, tenuto conto altresì che nel contratto de quo non sono
neppure indicati i rischi per i quali non è stipulata l’assicurazione. In particolare, nel frontespizio della
polizza il punto che indica il rischio assicurato si compone di una parte prestampata, costituita dalla
dichiarazione di volontà della società assicuratrice e di una parte dattiloscritta che specifica l’attività
costituente il rischio assicurato da cui si evincerebbe che la dichiarazione di prestare l’assicurazione
per la responsabilità all’avv. S. deriverebbe dalla “qualità di esercente la libera professione di
avvocato”; ciò sarebbe avvalorato, infine, dalla lettura della parte prestampata libera dalla
sovrascrittura dattilografata secondo cui “in base alle condizioni tutte” “di legge nella sua qualità di
esercente la professione di avvocato”. Errata e in violazione dell’art. 1343 c.c., sarebbe quindi
l’argomentazione della Corte di appello secondo cui la dicitura “esercente la professione di avvocato”
– per non essere stampigliata accanto alle generalità dell’assicurato, bensì dattiloscritta a
completamento della frase: “l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante
all’assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di avvocato” – non varrebbe ad
“estendere la garanzia a rischi diversi da quelli specificatamente indicati in polizza”.
2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1888 c.c., per aver
escluso il valore probatorio della pagina allegata al contratto di assicurazione”. In proposito, la Corte
di merito avrebbe erroneamente affermato che “alcun pregio probatorio assume l’allegazione della
pagina recante il numero 209” ai fini del riscontro della coincidenza del premio pagato dal de cuius e
quello previsto dal tariffario dell’epoca per l’assicurazione della responsabilità professionale, nè ai
fini della “prova scritta del contratto di assicurazione”. Contestano i ricorrenti di aver allegato la
pagina quale parte del contratto de quo, ma soltanto quale utile documento ad interpretare il contratto
di assicurazione e per ciò, sarebbe irrilevante la mancanza della data e della firma.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1342 c.c.,
comma 1, artt. 1366 e 1370 c.c., per aver ritenuto la responsabilità professionale esclusa dall’oggetto
della garanzia assicurativa ignorando i criteri ermeneutici ivi stabiliti”; nello specifico ed in sintesi,
sarebbero violati i criteri di prevalenza delle aggiunte dattiloscritte su quelle standard prestampate
nonchè quelli di interpretazione secondo buona fede e contro il predisponente; difatti, tenuto conto
che il contratto è stato predisposto dall’assicuratore, si sarebbe dovuto applicare l’art. 1342 c.c.,
comma 1, secondo cui le aggiunte prevalgono su quelle del modulo e formulario precompilato,
qualora siano incompatibili con questa e anche se queste ultime siano cancellate; si sarebbe dovuto
applicare, infine, il dettato dell’art. 1370 c.c., secondo cui le aggiunte apposte da uno dei contraenti,
nel dubbio, si interpretano a favore dell’altro. Detti criteri avrebbero condotto, se rispettati, a ritenere
sussistente la garanzia assicurativa e a riconoscere il diritto dei ricorrenti di essere tenuti indenni e
rimborsati dal pagamento di quanto versato in esecuzione delle decisioni di merito.
4. I motivi primo e terzo, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono
fondati nei termini che seguono.
I ricorrenti sostengono che la Corte di appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe
erroneamente applicato i criteri ermeneutici legali, escludendo che la polizza assicurativa invocata a
fondamento della domanda di manleva, avesse ad oggetto la responsabilità professionale inerente
all’esercizio della professione di avvocato e ritenendo inesistente la garanzia assicurativa invocata.
I ricorrenti denunciano: – la lettura atomistica delle singole clausole del contratto di assicurazione in
quanto la Corte di appello si sarebbe basata sulla sola condizione generale di cui all’art. 13 del
contratto, l’erroneità dell’aver ritenuto stipulata tra le parti, oltre l’assicurazione della responsabilità
civile verso i terzi (RCT), quella verso i prestatori di lavoro (RCO), evincendosi dal frontespizio della
polizza che le relative caselle erano sbarrate; – l’erroneità dell’aver ritenuto stipulata tra le parti
un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCT), senza valorizzare la formula
compresa nel frontespizio della polizza, nel quale era indicato il rischio concreto assicurato con le
seguenti parole prestampate: “l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante
all’assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di” e le successive dattiloscritte “di esercente la libera
professione di avvocato e/o di procuratore legale, avente lo studio in (OMISSIS) (…)”; – l’erronea
valutazione della rilevanza nell’interpretazione della polizza del foglio indicato con il numero 209; –
l’erroneità per non aver risolto il contrasto tra formula dattiloscritta e prestampata in favore di quella
dattiloscritta che individua il rischio assicurato nell’esercizio della libera professione di avvocato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, supponendo la
ricerca e l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto
riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi di
motivazione o di un errore c.d. di sussunzione (tra tante, Cass. n. 13399 del 2005). Risulta evidente a
tale stregua che nel denunziare i vizi della sentenza gravata, le deduzioni dei ricorrenti, abbiano
correttamente evidenziato l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nell’utilizzare i criteri
ermeneutici evocati.
Posto quindi che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio
giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione,
al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362
c.c., e segg., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante
specifica indicazione delle norme asserita mente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,
altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai
canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni
illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione
dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (da ultimo, tra tante, Cass.
09/04/2021 n. 9461 Rv. 661265 – 01).
Ciò correttamente è stato prospettato nella specie, tenuto conto che i ricorrenti hanno osservato in
modo convincente che l’esegesi scelta dai giudici di merito non è corretta, sotto il profilo della
sussunzione, in relazione sia ai criteri ermeneutici soggettivi indicati nel primo motivo sia in relazione
a quelli oggettivi di cui agli artt. 1366 e 1370, indicati nel terzo motivo e hanno anche debitamente
riproposto quanto denunciato con l’atto di appello con cui avevano impugnato il capo della sentenza
di prime cure con cui era stata respinta la domanda di manleva svolta nei confronti della compagnia
di assicurazioni.
In particolare il criterio di lettura della polizza (doc. n. 14) secondo il senso fatto proprio dalle parole
ai sensi dell’art. 1362 c.c., là nella prima pagina, dove enuncia a stampa che “in base alle condizioni
tutte che seguono l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi
dei legge nella sua qualità di: Esercente la libera professione di avvocato e/o procuratore legale,
avente lo studio in (OMISSIS)”, utilizza espressioni che – per il fatto stesso di evocare l’esercizio della
professione legale di avvocato e/o di procuratore – sono idonee a correlare la garanzia allo
svolgimento tout court dell’attività professionale e, dunque, sia a fatti inerenti a tale svolgimento sul
piano contrattuale sia a fatti inerenti ad esso al di fuori di detto piano e, dunque, sul piano
extracontrattuale. Il criterio esegetico dell’art. 1362 c.c., dunque, non suggerisce alcuna altra esegesi.
Lo stesso criterio, ove applicato alla lettura della clausola, o meglio della condizione generale del
contratto – così come individuata dall’art. 13, delle “norme che regolano la responsabilità civile
dell’assicurato” della polizza de qua -, rende evidente, inoltre, che la previsione ivi indicata relativa
ai “danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l’assicurazione” risulta del tutto inidonea a definire il rischio assicurato, posto che le indicazioni date
con tali espressioni per il loro stesso tenore non risultano definire il rischio assicurato in alcun modo;
in particolare, il riferimento al “fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l’assicurazione”, rinviando a qualcosa che la stessa polizza considera in questa sede aliunde, svaluta
completamente l’art. 13, come previsione idonea a definire il rischio assicurato, con la conseguenza
che chi legge la clausola non sa quali siano i rischi per cui la polizza è stipulata e comunque percepisce
la possibilità che essi siano determinati appunto aliunde.
L’inesistente funzione definitoria dell’oggetto della garanzia, così come emerge dalla lettura della
clausola prima evidenziata di cui all’art. 13, è confermata anche dall’applicazione del criterio di cui
all’art. 1363 c.c., che esige sul piano dell’esegesi l’interpretazione delle clausole le une per mezzo
delle altre, e pure in ragione dell’argomento evidenziato dai ricorrenti circa l’assenza di previsione
della garanzia per gli infortuni sul lavoro. L’assenza di questa previsione – di cui non si è avveduta la
corte di merito – evidenzia, altresì, l’assoluta mancanza di condivisibilità dell’argomento con cui la
stessa corte ha spiegato l’indicazione della qualificazione professionale del garantito motivando che
“tale indicazione è da ritenersi finalizzata alla qualificazione dell’attività professionale svolta
dall’assicurato al fine della determinazione dell’entità del rischio, tenuto conto della garanzia prestata
per i danni da infortunio dei dipendenti”.
Pure i criteri oggettivi di interpretazione richiamati dai ricorrenti con riguardo alla buona fede
contrattuale nonchè all’interpretazione contro l’autore della clausola ai sensi degli artt. 1366 e 1370
c.c., confermano la lettura della polizza nel senso indicato.
Ne consegue l’accoglimento del primo e terzo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e che la
sentenza impugnata va dunque cassata in relazione, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte
di Appello di Bologna, in diversa composizione che si uniformerà ai principi sopra ricordati,
provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in
relazione e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio

L’assegno di mantenimento ai figli va bilanciato fra condizione economica e esigenze degli stessi L’ammontare dell’assegno di mantenimento ai figli è frutto del bilanciamento tra l’attuale condizione economica e le esigenze dei figli stessi e non può fondarsi in esclusiva sulla capacità economico reddituale dell’obbligato.

Cass. Civ., Sez. I, ord., 8 febbraio 2022, n. 4035 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Meloni
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1372/2018 proposto da:
A.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato…, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via …presso lo studio dell’avvocato…, rappresentato e
difeso dall’avvocato…, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2071/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. Dott. MELONI
MARINA.
Svolgimento del processo
A seguito della sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L.M.
ed A.M.P., il Tribunale di Firenze ha disposto il pagamento di un assegno di mantenimento a carico
del padre per i figli G. nato nel (OMISSIS) e L. nato nel (OMISSIS) di Euro 1.500,00 ciascuno (a fronte
del minore importo di Euro 1.150 ciascuno stabilito in fase presidenziale) ed un assegno divorzile di
Euro 1.500,00 al mese per la ex moglie (a fronte del minore importo di Euro 1.200,00 stabilito in fase
presidenziale).
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 21/9/2017, riformò la sentenza emessa dal
Tribunale di Firenze e fissò in 1.000,00 Euro mensili l’assegno divorzile a carico del marito ed a favore
della moglie, ed in Euro 800,00 mensili l’assegno di mantenimento a carico del padre per ciascun
figlio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione A.M.P. affidato a quattro motivi e memoria.
L.M. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la Corte di
Appello di Firenze ha stabilito in Euro 1.000,00 l’assegno di divorzio per la ex-moglie senza tener
conto delle situazioni economiche delle parti e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni
economiche nonchè del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 6
Legge divorzio e degli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3 per non aver tenuto conto del tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2967 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la
Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di valore irrisorio la partecipazione sociale alla società L. e
V. donata al L. dalla madre e pari al 5% riconoscendole il valore nominale di Euro 6.457,05 anzichè
il valore patrimoniale reale di Euro 799.000,00.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di Appello di Milano posto le
spese di giudizio di merito per metà a suo carico sebbene il giudizio di appello fosse iniziato ad
ottobre 2015 ed i nuovi principi in materia siano stati enucleati successivamente.
Ciò posto, occorre innanzitutto analizzare separatamente i motivi del ricorso riguardanti la
statuizione all’assegno divorzile da quelli circa il mantenimento dei due figli, G. e L..
Per quanto concerne l’assegno divorzile, la sentenza impugnata merita di essere confermata sulla
base delle seguenti ragioni: la Corte d’Appello ha valutato la sperequazione economico-reddituale
fra le parti, esaminando i fatti acquisiti, rispetto ai quali la alternativa valutazione della ricorrente
integra una censura attinente al merito, inammissibile. La Corte distrettuale ha altresì collegato
eziologicamente questo squilibrio con l’esclusivo ruolo endofamiliare non trascurando il profilo
assistenziale (la mancanza di lavoro e l’età) correlato alla durata. L’esame è pertanto completo e
legittimamente eseguito in modo coerente con i nuovi principi enunciati dalla giurisprudenza.
La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) ha stabilito che “Il
riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del
reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata
alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi”.
La Corte d’Appello, nell’attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile, ha tenuto conto dei
criteri indicati dalle SSUU. In relazione ai figli, il criterio di proporzionalità invocato nel motivo è
stato correttamente parametrato all’attuale condizione economica ed alle esigenze dei figli stessi, i
quali, stanno iniziando ad entrare nel mondo del lavoro e, nello stesso tempo, completando il
proprio progetto formativo. L’ammontare dell’assegno di mantenimento è frutto del bilanciamento
tra i due profili e non può fondarsi in esclusiva sulla capacità economico reddituale dell’obbligato.
Inoltre, la Corte di merito ha esaurientemente motivato sulle circostanze, trattandosi G. di giovane
che ha già completato gli studi universitari e si avvia ad una carriera di avvocato mentre L. dispone
di un piccolo introito di 500,00 Euro mensili.
Infine, in ordine al quarto motivo con il quale ricorrente censura la condanna alle spese nel giudizio
di merito occorre rilevare che la ricorrente era prevalentemente soccombente e pertanto la Corte,
valutando ogni altra circostanza, ha provveduto sulle spese con motivazione congrua ed adeguata
che merita di essere confermata. Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità a
favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.500,00 più Euro 200,00 per spese oltre iva, cpa
e rimborso spese forfettario del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Assegno divorzile. Il giudice della revisione deve limitarsi a verificare se vi siano circostanze sopravvenute

Cass. Civ., Sez. I, ord., 27 gennaio 2022, n. 2485 – Pres. Cristiano, Cons. Rel. Fidanzia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15395/2017 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che lo rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Mi.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal cons. Dott.
ANDREA FIDANZIA.
Svolgimento del processo
CHE:
Con ordinanza depositata il 19.12.2016, la Corte d’Appello di Roma ha accolto il reclamo proposto
da Mi.Ma. avverso il provvedimento del 20.10.2015 del Tribunale di Roma che, nel procedimento di
modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata promosso dal coniuge M.A.,
aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico di quest’ultimo.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che M., titolare di significative quote di partecipazione in
diverse società operanti nel settore dell’edilizia, non avesse fornito prova adeguata di un
peggioramento delle proprie condizioni economiche e tantomeno di un miglioramento di quelle
della moglie, ed ha pertanto integralmente rigettato la domanda dallo stesso avanzata ex art. 710
c.p.c., condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.
M.A. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta ordinanza, affidandolo a due motivi.
Mi.Ma. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
CHE:
1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5.
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, nell’affermare che i mancati realizzi delle società a lui
riconducibili non erano dovuti ad andamenti passivi delle attività, ma alla decisione di non ripartire
gli utili societari (e di mantenere riserve straordinarie), ha omesso di considerare le circostanze, già
oggetto di discussione tra le parti, della sua limitata titolarità di partecipazioni societarie e della
conseguente sua impossibilità di poter esercitare un effettivo controllo sulle società in questione, ed
avrebbe perciò operato una ricostruzione errata e viziata delle vicende concernenti la contrazione
dei suoi redditi.
2 Il motivo è inammissibile.
Va osservato che se è pur vero che la Corte di Appello, nelle proprie valutazioni non si è soffermata
sulla qualità di socio di minoranza del ricorrente, tuttavia tale profilo non riguarda certo un punto
decisivo della controversia.
In particolare, la Corte d’Appello ha confutato la tesi del M., secondo cui la contrazione degli utili
delle società partecipate avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni economiche,
evidenziando in modo articolato ed analitico che, a prescindere dai redditi dichiarati, i suoi estratti
conto bancari rivelavano ingenti accrediti (per rimborsi, restituzioni, distribuzione utili) provenienti
da talune di esse e prelievi (per versamento soci e anticipazioni) in favore di altre; che inoltre dagli
stessi e/c emergevano versamenti in contanti, o tramite assegni e bonifici, di notevole ammontare,
di cui non era dato cogliere la provenienza; che anche gli addebiti di importi rilevanti per spese
effettuate con la carta di credito denotavano “un tenore di vita che non ci si potrebbe permettere con
i risicati redditi dichiarati” (pag. 7 ordinanza impugnata).
Inoltre, il giudice di secondo grado ha rimarcato l’omessa produzione in giudizio, da parte del
ricorrente, dei bilanci precedenti a quelli riferiti agli anni dallo stesso ritenuti “negativi”, elemento
che avrebbe consentito di apprezzare l’effettiva modifica in peggio delle complessive condizioni
delle società, “posto che solo dal raffronto della situazione esistente al momento della separazione
con quella successiva può valutarsi la modifica dell’assetto economico realizzato tra i coniugi”.
Con tutti questi precisi rilievi il ricorrente non ha inteso minimamente confrontarsi, talchè le sue
censure, oltre che di merito (essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti
rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello), si appalesano come generiche.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 sul rilievo che il
principio prioritario in materia di revisione delle condizioni di separazione non è solo il mutamento
delle circostanze oggettivamente considerato, ma l’attitudine delle stesse ad assicurare la funzione
sociale originaria, assistenziale e solidale, dell’assegno di mantenimento, rispetto alla quale la
condizione economica di autosufficienza della sig.ra Mi. costituirebbe elemento che non può essere
ignorato.
4. Il motivo è inammissibile.
Premesso che il ricorrente invoca principi affermati da questa Corte in tema di assegno divorzile,
applicandosi per l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione il diverso criterio del
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, va rilevato che è orientamento consolidato di questa
Corte che il provvedimento di revisione di tale assegno postula non soltanto l’accertamento di una
sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare
il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo. Ne
consegue che il giudice della revisione non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni
economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia della separazione, nè può prendere
in esame fatti anteriori alla formazione del titolo, ancorchè all’epoca non considerati per qualsiasi
motivo, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione
dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se vi siano circostanze sopravvenute che abbiano
alterato l’equilibrio così raggiunto, adeguando, nel caso, l’importo o lo stesso obbligo della
contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 283 del 2020; Cass. n. 28436 del 2017, n.
19605 del 2016).
Nel caso di specie il ricorrente, nell’evidenziare l’asserita autosufficienza economica della moglie,
chiede per l’appunto, inammissibilmente, che si proceda ad una nuova ed autonoma valutazione dei
presupposti e dell’entità dell’assegno pur in presenza di una situazione rimasta immutata dalla data
della separazione, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello in base ad un giudizio di fatto non
sindacabile nella presente sede di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui
Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accesso di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Maltrattamenti e violenza sessuale. Vi è concorso in caso di autonomia anche parziale delle condotte

Cass. Pen., Sez. III, sent., 8 febbraio 2022, n. 4339 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Socci

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.D.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CUOMO LUIGI che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
– L’Avv…, sost. proc., per la parte civile si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore
Generale e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato con la
conferma delle statuizioni civili. Dichiara che la parte civile è ammessa al patrocinio gratuito a spese
dello Stato. Deposita in udienza conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
– L’Avv. …per il ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 gennaio 2021, in parziale riforma della
decisione del G.U.P del Tribunale di Alessandria del 5 luglio 2019 (giudizio abbreviato), riconosciute
le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti è stata rideterminata la pena nei
confronti di T.D.A. in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione relativamente ai reati di cui agli artt. 81
e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1 e 5, (perchè (…) in diverse occasioni approfittando delle condizioni
di inferiorità psichica e fisica della figlia G. (nata il (OMISSIS)) la induceva a subire atti sessuali (in
particolare, baci in bocca con la lingua e toccamenti dei genitali); con l’aggravante di aver commesso
il fatto nei confronti della propria figlia minore degli anni 14 – capo 1, fatti commessi in epoca
anteriore e prossima al (OMISSIS)), art. 572 c.p. – capo 2, fatti commessi in epoca anteriore e prossima
al (OMISSIS).
La Corte di appello con la sentenza condannava inoltre l’imputato alla “rifusione delle spese di
continuata assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita che liquida in Euro
1.200,00 oltre al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, disponendone
il pagamento in favore dello Stato”.
2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1).
La sentenza è stata pubblicata non mediante la lettura del dispositivo in udienza, ma con il suo
deposito in cancelleria. Si è configurata, quindi, una nullità di ordine generale per violazione dell’art.
127 c.p.p., art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1.
Inoltre, nella sentenza impugnata non si dà atto che l’udienza si è svolta con la partecipazione delle
parti, a seguito di richiesta di trattazione orale, e conseguentemente non si è svolta secondo le regole
del giudizio abbreviato, in quanto per tale rito non è prevista l’udienza partecipata in considerazione
della normativa emergenziale covid (D.L. n. 137 del 2020, art. 23).
2.2. Violazione di legge (art. 111 Cost., art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett.
E). Vizio della motivazione relativamente ai criteri di valutazione delle prove.
Il ricorrente è stato condannato per entrambi i reati contestatigli, senza alcuna considerazione delle
prove a lui favorevoli. La figlia mal sopportava passare i fine settimana con suo padre. La Corte di
appello ha dato pieno credito alla versione riferita dalla parte offesa pur in assenza di adeguati
riscontri. La ragazza è interessata al processo essendosi anche costituita parte civile (con pretese
economiche). La ragazza mal sopportava di vivere alcuni fine settimana con il padre in un paese di
campagna isolata dai suoi coetanei. La ragazza per le sue esperienze sessuali personali potrebbe aver
ingigantito e frainteso gli atti di affetto del padre; la stessa si era schierata con la madre che la lasciava
libera comportandosi da amica e da complice per le sue esigenze di socializzazione. Mentre il padre
era diventato un soggetto retrogrado, limitante e controllante da non frequentare.
Sembra, del resto, che anche la madre baciasse la figlia sulla bocca come era uso in famiglia.
Non risulta neanche chiaro in quale veste la minore avrebbe dovuto essere escussa, se quale
testimone terzo o quale persona imputata o indagata in un procedimento connesso. Comunque, la
stessa è “parte titolare di un interesse personale, attuale e concreto nella causa, non già testimone
terzo ed imparziale”.
Verosimilmente la parte civile ha inteso incastrare il padre per i suoi interessi e nelle sentenze di
merito manca una adeguata motivazione del perchè “la testimone è stata ritenuta pienamente
attendibile ed affidabile”.
Le sue dichiarazioni, ovviamente, dovrebbero essere ritenute inutilizzabili (fisiologicamente
inutilizzabili, in quanto assunte in assenza di contraddittorio).
2.3. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3) e vizio della
motivazione sulla considerazione del contenuto sessuale degli atti posti in essere dall’imputato con
la figlia.
La natura sessuale di un atto deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta,
avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti ed al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti
intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento sintomatico di una compromissione
della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Gli atti descritti nel capo di imputazione sono semplici manifestazioni di affetto di un genitore con
la propria figlia (assolutamente comuni nella famiglia T.) e innocui giochetti tra padre e figlia. Non
c’è stata congiunzione carnale, nessun atto di libidine e neanche atti di induzione o di abuso sono
stati commessi dal ricorrente.
2. 4. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., comma 3, art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.). Vizio della
motivazione per la valutazione della minore gravità dei fatti.
L’attenuante della minore gravità doveva trovare applicazione nell’ipotesi in giudizio. Il ricorrente
non ha mai esercitato alcuna attività di induzione o di abuso nei confronti della figlia, ma ha solo
dimostrato troppo amore. La protrazione nel tempo andava considerata nell’insussistenza oggettiva
(o nel dubbio) della valenza sessuale degli atti contestati. Gli atti potrebbero essere stati travisati
dalla ragazza o strumentalizzati dalla madre nell’ottica di un tornaconto per le condizioni del
divorzio. Mentre il primo giudice aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche (in considerazione dell’assenza di elementi positivi da valutare) la Corte di appello,
invece, “per la costante partecipazione al processo” riconosceva le attenuanti dell’art. 62 bis c.p.,
all’imputato. Si tratta di affermazioni apodittiche l’una in contrario dell’altra che evidenziano un
vizio della motivazione.
2.5. Violazione di legge (art. 572 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio della motivazione
relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti. Le condotte
contestate nell’imputazione per maltrattamenti non configurano l’elemento oggettivo del reato,
alcune rientrano al massimo in un abuso dei mezzi di correzione e altre sono relative al reato di
violenza sessuale. Difettano, inoltre, i requisiti dell’abitualità e della convivenza tra l’imputato e la
parte offesa. In particolare, percuotere il cane, guidare in maniera spericolata e costringere la figlia
a svolgere pulizie domestiche non costituiscono di per sè maltrattamenti in famiglia.
Manca l’abitualità della condotta e la convivenza, in quanto la ragazza stava quasi sempre con la
madre e solo saltuariamente (tre fine settimana al mese) con il padre, come da accordi di divorzio.
La madre viveva in un paese distante da quello del ricorrente oltre quaranta chilometri.
2.6. Violazione di legge (art. 649 c.p.p., artt. 15 e 84 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio
della motivazione relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti
e delle violenze sessuali in concorso. Le stesse condotte per le quali è stata pronunciata la condanna
per le violenze sessuali sono state utilizzate anche per la condanna per i maltrattamenti, in violazione
di legge (ne bis in idem sostanziale). Gli stessi fatti storici sono contestati sia per il capo 1 e sia per il
capo 2. Gli aumenti per la continuazione interna al capo 1 hanno assorbito gli effetti premiali del rito
abbreviato.
Non andavano configurati entrambi i reati per gli stessi fatti storici (come si evince dai capi di
imputazione), ma o l’uno o l’altro.
2.7. Violazione di legge (artt. 132 e 133 c.p.), relativamente al trattamento sanzionatorio. La sentenza
della Corte di appello non ha applicato correttamente il suo potere discrezionale nella
determinazione della pena essendosi limitato a richiamare formule generiche, senza alcun richiamo
ai criteri dell’art. 133 c.p..
Le condotte ascritte al ricorrente non erano connotate da particolare gravità, “attesa l’episodicità dei
fatti, l’assenza di penetrazione e l’insussistenza di atti di libidine”. Il giudice nella determinazione
della pena dovrebbe considerare anche la sua funzione rieducativa.
2.8. Violazione di legge (art. 541 c.p.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82). La Corte di appello ha
disposto in sentenza il pagamento diretto in favore dello Stato delle spese liquidate alla parte civile
ammessa al patrocinio gratuito. Il quantum delle spese andava determinato con separato
provvedimento, come previsto dall’art. 541 c.p.p. e dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1. Il
capo della sentenza è impugnabile ex artt. 574 e ss. c.p.p., mentre il decreto di liquidazione degli
onorari D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 è opponibile (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170). Il capo
della sentenza che ha disposto il pagamento della somma in favore dello Stato deve annullarsi per
evitare un indebito arricchimento della parte civile, con duplicazione dei titoli.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e ripetitivi dell’appello,
senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso,
valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non
consentita in sede di legittimità.
4. La questione processuale della omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza camerale
è manifestamente infondata, in quanto deve confermarsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte
di Cassazione che esclude l’invalidità della pronuncia con effetti relativamente al solo termine di
impugnazione: “La sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere
pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non
mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o
nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso
dei termini per l’impugnazione” (Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud., dep. 02/04/2010, Rv.
246269 – 01; vedi nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 28/11/2017 Ud., dep. 19/01/2018,
Rv. 272328 – 0).
5. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene
ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità
del ricorrente, e sulla piena attendibilità della ragazza, figlia dell’imputato, parte offesa; inoltre, la
Corte di appello individua numerosi riscontri alle dichiarazioni della ragazza.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
(Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della
motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la
stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione
dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere
a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In
tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo
perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una
rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995,
Pischedda ed altri, Rv. 200705).
6. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado), come visto, ha con esauriente motivazione,
immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha
portato alla valutazione di attendibilità della parte offesa.
Infatti, in tema di reati sessuali, poichè la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del
convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste; tale giudizio,
essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa,
può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di
legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della
sua analisi probatoria. (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 – dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).
Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere
poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a
quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il
giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento,
consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame
qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non
essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,
invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione
senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 14/01/2015,
Pirajno e altro, Rv. 261730); le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012,
Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
6.1. Nel caso in giudizio le analisi delle due decisioni (conformi) sono precise, puntuali e rigorose
nell’affrontare l’attendibilità della ragazza, con accertamento anche sulla sua piena capacità a
testimoniare – non contestata – rilevando come i fatti di violenza sessuale perpetrati e i
maltrattamenti risultano dalle dichiarazioni “precise, lineari, dettagliate, reiterate, costanti, continenti,
genuine e spontanee rese da un soggetto giudicato capace di testimoniare (…) non suggestionato da
risentimenti verso il padre nè da adulti animati da analoghi sentimenti, non influenzata dal contesto di elevata
conflittualità tra i genitori”.
I riscontri alle dichiarazioni della ragazza sono costituiti dalle stesse ammissioni dell’imputato che
non ha negato di aver baciato la figlia sulla bocca in più occasioni e di aver giocato con la stessa
toccandole le parti intime (braccio, braccio, patata); di aver fatto sesso con la sua compagna mentre
la minore era in casa, di aver lanciato alla figlia le forbici e di averle dato delle sberle, infine di aver
maltrattato il cane in sua presenza. Inoltre, i fatti emergono anche dalle intercettazioni e dai messaggi
WhatsApp. Quello che rileva, pertanto, non è la sussistenza dei fatti oggettivi così come contestati
nelle imputazioni, ma la qualificazione degli stessi.
Per il contenuto sessuale degli atti la Corte di appello, con accertamenti di fatto insindacabili in sede
di legittimità, rileva con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria come i baci sulla bocca
erano profondi e con la lingua e i toccamenti alle parti intime erano effettuati con la “subdola
parvenza” di un gioco innocente, peraltro posto in essere esclusivamente quando i due erano da soli.
Per i maltrattamenti la sentenza impugnata rileva la reiterazione degli stessi in un contesto di
convivenza (anche se solo per tre fine settimana); il padre costringeva la figlia ad assistere a rapporti
sessuali, controllava la stessa in modo ossessivo, la picchiava e ingiuriava, le ha tirato delle forbici e
in sua presenza percuoteva il cane cagionandole sofferenze.
La reiterazione delle violenze e della prevaricazione costante unita a minacce risulta, pertanto,
ampiamente provata e motivata nelle sentenze di merito. Del tutto marginali risultano gli elementi
di contraddizioni delle dichiarazioni della parte offesa prospettati nel ricorso in cassazione, in
reiterazione acritica, e in fatto delle stesse argomentazioni dell’appello alle quali la sentenza ha dato
logiche risposte, con motivazione completa, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
7. Relativamente alla relazione di convivenza per la sussistenza del reato di maltrattamenti deve
rilevarsi che la relativa questione non risulta proposta con i motivi di appello e comunque tra
l’imputato e la figlia era sussistente una relazione stabile dalla quale era desumibile un reciproco
rispetto e solidarietà (“E configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un
rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purchè sia sorta una prospettiva di
stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. In motivazione, la Corte ha precisato che il reato è
configurabile qualora fra l’autore del reato e la persona offesa sussistano strette relazioni dalle quali
dovrebbero derivare rispetto e solidarietà e che, invece, diventano la precondizione per realizzare le
condotte maltrattanti” (Sez. 6, Sentenza n. 17888 del 11/02/2021 Ud., dep. 07/05/2021, Rv. 281092 – 01;
vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8145 del 15/01/2020 Ud., dep. 28/02/2020, Rv. 278358 e Sez. 6, Sentenza
n. 25498 del 20/04/2017 Ud., dep. 22/05/2017, Rv. 270673 – 0).
8. Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena
coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla
realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre vi è concorso tra i due
reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse
gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla
realizzazione della violenza. (Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 23/09/2020 Ud., dep. 14/12/2020, Rv.
280818 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 40663 del 23/09/2015 Cc., dep. 29/09/2016, Rv. 267595 – 0).
Nel caso in giudizio plurime sono le condotte dei maltrattamenti, solo in minima parte coincidenti
con le violenze sessuali.
9. Assolutamente generico il motivo sul trattamento sanzionatorio in quanto la pena è stata
determinata nel minimo edittale, con aumenti per la continuazione modesti, peraltro con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
Sulla minore gravità la sentenza adeguatamente motiva, in aderenza alla giurisprudenza di questa
Corte di Cassazione, rilevando la reiterazione nel tempo delle violenze sessuali e la relazione padre-
figlia, con il conseguente sviamento della funzione parentale (vedi Sez. 3, Sentenza n. 51895 del
08/09/2016 Ud., dep. 06/12/2016, Rv. 268553 – 0).
10. Manifestamente infondata, per mancanza di interesse, anche la questione della liquidazione delle
spese per la parte civile, con il pagamento in favore dello Stato, nella sentenza di condanna, invece
che in un separato decreto. L’imputato non contesta l’entità della liquidazione, ma solo la violazione
della procedura corretta. Nessuna nullità risulta prevista e la parte della decisione che dispone il
pagamento delle spese in favore dello Stato deve ritenersi sostanzialmente un decreto di pagamento,
contenuto nella decisione.
Ai fini della qualificazione giuridica di un provvedimento giudiziale, infatti, deve farsi riferimento
non alla denominazione formale che venga allo stesso attribuita, bensì al contenuto sostanziale ed
alla funzione processuale adempiuta dal provvedimento medesimo (Vedi Sez. 6, Sentenza n. 6600
del 26/02/1991 Ud., dep. 13/06/1991, Rv. 187449 – 01).
11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
3.000,00.
Con la condanna dell’imputato anche al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del grado
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà
liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Assegno di mantenimento: quando non è possibile ottenere la modifica attraverso l’opposizione all’esecuzione

Tribunale Mantova, 20 Gennaio 2022. Pres., est. Bernardi.
Il Tribunale di Mantova
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3409/21 R.G. promosso da:
omissis
Oggetto: 019999 – reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;
– visto il decreto emesso in data 14-12-2021 con cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 221 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 e 7 del decreto-legge n. 105/21 convertito con legge n. 126/21 e sciogliendo la riserva di cui all’udienza tenutasi con tale modalità in data 20-1-2022, così provvede:
– letto il reclamo proposto da S. V. avverso l’ordinanza emessa dal G.I. in data 2-12-2021 con cui è stata rigettata la istanza di sospensione dell’esecuzione nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 401/21 R.G.;
– osservato che il reclamante ha censurato la predetta decisione, assumendo 1) che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la sussistenza del periculum dedotto a fondamento dell’accoglimento della misura, avendo riguardo non solo alla posizione del creditore procedente ma anche a quella del debitore che si trova a subire una (ingiusta) esecuzione; 2) che L. A., mettendo in esecuzione il titolo (costituito dal decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale trasformata emesso dal Tribunale di Parma il 20-3-2008 concernente l’assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie della coppia e posto a carico di S. V., peraltro emesso da giudice che sarebbe stato carente di giurisdizione), sottacendo l’intervenuta pronuncia di divorzio, avrebbe agito fraudolentemente, stante la incidenza della sentenza di divorzio sulla perdurante validità degli accordi di separazione sicché, con riguardo al comportamento dell’ex coniuge, sarebbe configurabile l’exceptio doli generalis; 3) che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere disposta la riduzione del pignoramento dello stipendio in quanto colpito nella misura di un terzo anziché di un quinto;
– osservato che L. A. si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo assumendone l’infondatezza sia quanto al fumus che al periculum, riproponendo le difese svolte in primo grado ed evidenziando, preliminarmente, l’inammissibilità dello stesso non avendo il reclamante dimostrato di avere radicato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza emessa il 2-12-2021;
– rilevato che il Giudice di prima istanza ha negato la sospensiva ritenendo non provata la sussistenza del periculum;
– osservato che il reclamante non ha dato prova di avere iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice di prime cure;
– considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull’opposizione, il processo esecutivo si estingue e ciò anche nel caso (come nella fattispecie in esame) in cui il G.E. investito della istanza di sospensione l’abbia rigettata (cfr. Cass. 20-3-2017 n. 7043; Trib. Bologna 16-5-2019; Trib. Messina 21-11-2018; Trib. Pavia 3-10-20018; Trib. Brindisi 4-12-2012) sicché difetta l’interesse alla proposizione del reclamo in quanto la misura favorevole in ipotesi adottata dal collegio in sede di reclamo sarebbe priva di stabilità in quanto travolta dalla estinzione del giudizio di opposizione;
– considerato altresì, per ragioni di completezza, che anche nel merito il reclamo è infondato rilevandosi, per un verso, che la giurisdizione sulle domande relative al mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (laddove le figlie della coppia vivono in Italia) e, per un altro, che, ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa l’assegno di mantenimento posto a carico dell’intimato (come nel caso di specie in cui la sentenza emessa il 10-8-2021 dal Tribunale di C. -Moldavia- non contiene alcuna statuizione concernente il mantenimento dei figli e ciò in quanto nessuna domanda in tal senso era stata ivi formulata), l’obbligato, per conseguire la decurtazione dell’assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 , mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo (cfr. Cass. 16-6-2011 n. 13184; Cass. 1-4-1994 n. 3225);
– considerato quanto alla censura di cui al punto 3) che il pignoramento nella misura di un terzo è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale in applicazione del disposto di cui all’art. 545 co. III c.p.c., rilevandosi che il limite alla pignorabilità non opera per i crediti alimentari quale quello in esame (cfr. Cass. 10-7-2007 n. 15374);
– ritenuto pertanto che, allo stato, non sussiste il fumus della fondatezza dell’azione e che ogni altra deduzione svolta deve ritenersi assorbita;
– considerato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che non si è svolta attività istruttoria;
– rilevato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012 (v. Cass. S.U. 20-2-2020 n. 4315);
P.T.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta il reclamo;
– condanna S. V. a rimborsare a L. A. le spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.583,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
– dichiara che sussistono le condizioni previste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Assegnazione del “nido” ai figli e alternanza dei genitori

Tribunale di Firenze 7 febbraio 2022
Il Giudice istruttore, dott. ssa Monica Tarchi,
decidendo nella causa di separazione Tizio/ Caia a scioglimento della riserva incamerata in data
13/01/22;
premesso che:
che in sede presidenziale il Presidente delegato ha disposto in data 10/10/20 “l’affido condiviso dei tre
figli minori ad entrambi i genitori, che continueranno a vivere nella casa familiare di via ______;
assegnazione dell’immobile al padre in qualità di genitore collocatario; tempi paritari di permanenza
presso ciascun genitore, che provvederanno in via diretta al loro mantenimento; ripartizione delle
spese straordinarie secondo quanto proposto dal padre all’udienza Presidenziale e pertanto per la
quota del 70% a carico di quest’ultimo e per il 30% a carico della madre”;
che Caia ha proposto reclamo avversi il provvedimento presidenziale, che la Corte di Appello di
Firenze in data 22/01/21 ha rigettato;
che in data 23/02/21 Caia ha proposto ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., per la modifica dei
provvedimenti presidenziali, previa audizione dei tre figli Sempronio, Mevio e Filano secondo le
modalità ritenute più opportune, chiedendo che il G.I. confermasse l’affido condiviso dei minori ad
entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con regolamentazione degli incontri con il padre
e conseguente assegnazione della casa familiare posta in Firenze, via ______ alla madre per vivervi
insieme ai figli e con conseguente ordine a Tizio di allontanarsi dalla suddetta abitazione secondo
tempi e modalità indicate dal Tribunale; che con il ricorso parte convenuta ha altresì chiesto al
Tribunale di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta di
giustizia e con determinazione del contributo del padre alle spese straordinarie rimessa alla prudente
valutazione del Giudice;
che all’udienza del 24/2/21 parte attrice Tizio ha chiesto emettersi sentenza parziale di separazione con
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.., chiedendo, altresì, un termine per esaminare l’istanza di
controparte e per il deposito di memoria di controreplica; che
parte convenuta Caia ha, invece, insistito per l’audizione dei minori, quanto meno quello già dodicenne
e del secondo figlio, prossimo ai 12 anni ed ha richiamato le richieste contenute nell’istanza ex art. 709
ult. comma c.p.c, depositata in data 23/2/21, rappresentando che la madre ha firmato un contratto di
lavoro part time che inizierà il 1/4/21 e le eviterà i turni notturni nel week end; che parte convenuta non
si è associata alla richiesta di sentenza parziale e di concessione dei termini istruttori, rappresentando la
necessità dell’espletamento di una CTU psicologica era stata chiesta sin dall’inizio della causa, anche
sotto il profilo della mediazione;
in data 5/04/21 questo G.I., ritenendo prioritario, rispetto alla remissione della causa al Collegio per la
sentenza parziale di separazione e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., instaurare il
contraddittorio sul ricorso presentato ex art.. 709 ult. comma c.p.c., (ritenuto ammissibile stante
l’intervenuta modifica delle condizioni lavorative ed economiche di parte convenuta) ha concesso a
parte ricorrente termine fino al 25/4/21 per esame e deposito di memoria di controreplica ed ha disposto
CTU psicologica sulla idoneità genitoriale, sul miglior regime di collocamento dei minori e sulla
frequentazione tra genitori e la prole, nel cui ambito procedersi all’ascolto dei tre minori, in luogo della
loro audizione diretta, nominando CTU il dott. Claudio Porciatti, iscritto all’Albo dei consulenti del
Tribunale;
rilevato che detta CTU è stata depositata in PCT in data 7/1/22, unitamente alla controdeduzioni del
CTU rispetto alle osservazioni e rilievi critici formulati dai nominati CCTTPP;
preso atto che dalla CTU emerge – come dato positivo – che i tre minori Sempronio di anni 15, Mevio
di anni 12 e Filano di anni 9 “non hanno rivelato degli importanti segni di sofferenza né tantomeno la
presenza di quadri nosografici” e che la capacità genitoriale di entrambi i genitori appare adeguata;
osservato. peraltro, che l’interesse primario dei tre minori appare essere quello di permanere a vivere
nella casa familiare di Via ______ in Firenze dove sono nati e cresciuti e dove hanno ampi spazi, anche
individuali, ben organizzati e che quindi gli stessi devono essere allocati in tale abitazione ove sono
formalmente residenti;
ritenuto pertanto possibile confermare, in esito alla CTU, i tempi paritari di permanenza dei figli presso
ciascun genitore, dovendosi prevedere soltanto che il padre e la madre si alternino settimanalmente, a
partire dal lunedì pomeriggio dall’uscita di scuola dei tre ragazzi, a vivere nella casa familiare, dalla
quale devono uscire il lunedì mattina per accompagnare i figli a scuola (o far accompagnare da persone
di fiducia a ciò delegate ed assentite dall’altro genitore);
ritenuto, in ogni caso, opportuno prevedere che il genitore che non permane nella casa familiare, possa
nel corso di detta settimana, trascorrere almeno due pomeriggi fino all’orario di cena compreso con i
figli, onde non interrompere il contatto con la prole per una intera settimana (fatti sempre salvi diversi e
migliori accordi tra le parti);
rilevato che per quanto attiene al periodo non scolastico, deve trovare applicazione il calendario di
frequentazione ordinario, dovendosi regolamentare ex novo il periodo delle vacanze estive alla luce
della riaffermata pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dovendosi quindi solo
prevedere che ciascun genitore possa portare con sé i figli in vacanza almeno per una settimana nei
mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive, nel mese di agosto, periodi
che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi migliori
accordi tra le parti, in relazione alle diverse esigenze di ciascun figlio ed alle esigenze di lavoro di
ciascun genitore;
ritenuto che, per quanto attiene le vacanze invernali, si deve confermare l’attuale regime per il quale i
figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00
in poi, con l’altro genitore e che le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26
Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all’Epifania con l’altro; si deve altresì
confermare che i figli potranno trascorrere una settimana di vacanze invernali, ad anni alterni, con
ciascun genitore e che i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i
figli, compatibili con le esigenze di studio gli stessi;
per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, va confermato che le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore,
seguendo il criterio dell’alternanza e che i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con
entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio
compleanno, se richiesto;
rilevato che, quanto ai profili economici, debba essere rivisto il regime di mantenimento diretto
attualmente in vigore, in quanto la madre lavora dal 1/4/21 in regime di part time, con una riduzione
del 66,66% dello stipendio mensile netto, che oggi si aggira intorno ad e. 1250,00 circa, avendo
ottenuto in cambio l’eliminazione dei turni notturni e nei fine settimana;
che, quindi, deve prevedersi – pur nella pariteticità dei tempi ma non dei redditi – un contributo
economico da parte di Tizio a favore di Caia per il mantenimento ordinario dei tre figli, che deve essere
determinato e calmierato tenendo conto del fatto che, per quanto attiene le spese straordinarie (oggi a
carico del padre nella misura del 70%), devono adottarsi degli aggiustamenti conseguenti alla sensibile riduzione dello stipendio della
madre (inizialmente pari ad e. 1800,00 netti circa e quindi non distanti da quelli netti paterni), tale per
cui l’intero costo delle spese scolastiche per i tre minori (che frequentano scuole private) deve essere
poste a carico integrale del padre;
ritenuto che per calmierare ulteriormente il differenziale reddituale tra i coniugi deve prevedersi che il
padre si faccia carico anche delle spese ordinarie e straordinarie relative all’immobile di via ______,
nonché di tutte i consumi relativi alle utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle
spese straordinarie diverse da quelle scolastiche, da individuarsi e concordarsi previamente tra i coniugi
secondo le modalità ed i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
ritenuto che, alla luce delle modifiche apportate in tema di spese straordinarie, il contributo mensile da
versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della madre per il mantenimento dei figli possa essere
determinato in e. 450,00 mensili (quindi e. 150,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione
annuale Istat;
ritenuto, infine, che nulla osta all’accoglimento della richiesta di sentenza parziale, stante l’epoca di
iscrizione del procedimento (2019) la necessità, anche nell’interesse dei figli, di addivenire ad un
maggior grado di certezza nei rapporti intrafamiliari, di tal ché la causa deve essere rimessa al Collegio
per la sentenza parziale;
P.Q.M.
– conferma l’affido condiviso dei tre figli minori Sempronio, Mevio e Filano ai genitori Tizio e Caia,
che vengono collocati e domiciliati nella casa familiare sita in Firenze in via ______ ove sono anche
formalmente residenti;
– dispone che i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento dei tre figli, permanendo nella
casa familiare di Via ______ ciascuno a settimane alternate, andandoli a prendere a scuola il lunedì
pomeriggio e riportandoli a casa del lunedì (personalmente ovvero a ciò delegando persone di propria
fiducia, assentite dall’altro genitore), fino al lunedì mattina della settimana successiva, allorquando li
riporterà a scuola (sempre direttamente o tramite persone di fiducia concordate tra i genitori, salvo che
gli stessi minori acquisiscano col tempo la necessaria autonomia per gli spostamenti da e per la scuola);
nelle settimane in cui un genitore non abiterà in via ______, provvederà a trovarsi altra ed autonoma
sistemazione abitativa;
– dispone che nella settimana in cui un genitore non permane nella casa familiare di Via ______, lo
stesso possa trascorrere con i figli almeno due pomeriggi a settimana (fatti salvi diversi e migliori
accordi tra le parti), dall’uscita di scuola fino all’orario di cena (compresa), allorquando li riporterà
nella casa familiare in Via ______;
– per quanto attiene al periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione
ordinario; per quanto attiene alle vacanze estive,, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza
per almeno una settimana nei mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive
nel mese di agosto, periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre
salvi migliori accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle
esigenze di lavoro di ciascun genitore;
– per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un
genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00 in poi, con l’altro genitore; le rimanenti vacanze natalizie
saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio
fino all’Epifania con l’altro genitore; i figli potranno altresì trascorrere una settimana di vacanze
invernali ad anni alterni con ciascun genitore; i genitori potranno individuare e concordare ulteriori
periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio degli stessi;
– per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore, seguendo il criterio
dell’alternanza; i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre
ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio compleanno, se richiesto;
– pone a carico di Tizio l’onere di versare a Caia un contributo mensile, entro il giorno 5 di ogni mese,
per il mantenimento ordinario dei tre figli, pari ad e. 450,00 complessivi (e. 150,00 per ciascun figlio),
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
– pone a carico integrale del padre l’onere di provvedere alle spese scolastiche per i tre figli, alle spese
ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare di Via ______ nonché ai consumi relativi alle
utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie diverse da quelle
scolastiche; le spese straordinarie saranno individuate e concordate tra i coniugi secondo le modalità ed
i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
– rimette la causa la Collegio per la sentenza parziale di separazione e per la concessione dei termini ex
art. 183 co. VI, c.p.c., con successiva rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione
dell’istruttoria sulle domande residue.

Trasmette, tramite WhatsApp, un filmato dal contenuto pedopornografico: condanna confermata

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. G. G., che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciata il 3 novembre 2020, è stata
confermata la statuizione di condanna di primo grado ed è stata irrogata nei confronti dell’attuale
ricorrente C. la pena principale di un anno e due mesi di reclusione e 1.600,00 Euro di multa.
2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell’impugnazione, che il medesimo è stato riconosciuto
colpevole dei reati di cui all’art. 600 ter c.p., comma 3 (pornografia minorile) perchè, anche per via
telematica, divulgava materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e art.
600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) perchè, consapevolmente, deteneva, in ingente
quantità, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),
ed il correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 600
ter c.p., per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p.
In sintesi, con il primo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di
Appello ha ritenuto l’odierno imputato responsabile del reato di cui all’art. 600 ter c.p.. In particolare,
i giudici di seconde cure avrebbero erroneamente fondato il proprio convincimento sulla
riconducibilità esclusiva al C. dello smartphone utilizzato per l’invio di un video contenente materiale
pedopornografico. Così opinando, la Corte territoriale non si sarebbe in alcun modo confrontata con
i rilievi difensivi sollevati in sede di gravame, secondo cui il telefono cellulare in questione non
presentava alcuna funzionalità tale da impedirne l’utilizzo anche da parte di soggetti diversi
dall’odierno imputato. In definitiva, la statuizione di condanna risulterebbe fondata su di una
motivazione meramente apparente, nonchè priva dell’indicazione dei criteri prescelti nella
valutazione del materiale probatorio.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b), ed il correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art.
600 quater c.p., per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p.
In sintesi, con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte
territoriale ha ritenuto l’odierno imputato responsabile del reato di cui all’art. 600 quater c.p. In
particolare, i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere decisiva in tal senso la circostanza
relativa al rinvenimento di tracce di immagini su un hard disk in possesso dell’attuale ricorrente. Ed
infatti, tali immagini non avrebbero nulla a che fare con l’oggetto del presente giudizio, in quanto
antecedenti a quest’ultimo. Il Collegio, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine ad un ulteriore
profilo evidenziato in sede di gravame, rappresentato dalla circostanza che i pochissimi contenuti di
materiale pedopornografico rinvenuti sul telefono del C. erano stati accidentalmente scaricati da
quest’ultimo.
3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),
con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e
applicazione del minimo della pena ex art. 133 c.p.
In sintesi, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa si duole del mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, nonchè della mancata applicazione della pena nel minimo. Quanto
alle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p., la Corte di Appello avrebbe omesso di indicare le ragioni
ostative al riconoscimento del suddetto beneficio, limitandosi ad asserzioni di mero principio. Nè
tantomeno il Collegio avrebbe spiegato il motivo per cui gli elementi di segno positivo evidenziati in
sede di gravame non costituirebbero indici sufficienti ai fini del riconoscimento delle suddette
attenuanti. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, i giudici di seconde cure avrebbero
omesso di motivare in ordine alla specifica richiesta difensiva volta ad ottenere il riconoscimento del
minimo della pena. Sul punto, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della congruità della
pena inflitta esclusivamente la gravità dei fatti in contestazione, senza tenere in debito conto gli altri
criteri fissati dagli artt. 133 e 133 bis c.p..
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 1 ottobre 2021, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con tutte le statuizioni consequenziali.
In particolare, il Procuratore Generale evidenzia come il provvedimento impugnato risulti immune
dalle dedotte censure motivazionali. Ebbene, la Corte di Appello ha espressamente valutato le
doglianze difensive sollevate in sede di gravame, fornendo una motivazione del tutto congrua in
ordine alla responsabilità dell’odierno ricorrente per entrambi i reati oggetto di contestazione e rispetto
alla quale la difesa non ha opposto alcun elemento decisivo tale da suffragare un possibile
travisamento. Quanto alla censura inerente al trattamento sanzionatorio irrogato, i giudici di seconde
cure hanno ancorato la commisurazione della pena ai criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenendoli
prevalenti rispetto ad ogni altra considerazione difensiva.
5. Con atto scritto pervenuto a mezzo PEC presso la Cancelleria di questa Corte in data 10.11.2021,
la difesa del ricorrente, nel ribadire che la sentenza impugnata meriterebbe di essere annullata in
quanto espressione di un una non corretta interpretazione e applicazione del disposto di cui dell’art.
192 c.p.p., e fondata su argomentazioni apparenti, contraddittorie e illogiche in riferimento ai delitti
attribuiti all’odierno ricorrente, ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso proposti in favore
del proprio assistito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, essendone palese la manifesta infondatezza alla luce della lineare e
limpida ricostruzione dei fatti e delle questioni giuridiche sulle quali il ricorrente chiede a questa
Corte di pronunciarsi, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica.
2. A tal proposito, ritiene il Collegio utile richiamare, seppure per sintesi, i principali passaggi
argomentativi della sentenza impugnata, operazione necessaria al fine di evidenziare come il ricorso
presti il fianco al giudizio di inammissibilità dianzi espresso.
Il presente giudizio trae origine da un servizio per la prevenzione e la repressione dei reati in materia
di stupefacenti, svoltosi presso la villa (OMISSIS). In tale contesto, il personale della Squadra Mobile
della Questura di Caltanissetta aveva eseguito una perquisizione personale nei confronti dell’odierno
ricorrente. Ebbene, dal sequestro del suo smartphone era emersa l’avvenuta trasmissione, tramite
l’applicazione WhatsApp, ad un’utenza straniera di un filmato dal contenuto pedopornografico. Il C.,
inoltre, risultava altresì inserito in tre distinte chat di gruppo, nell’ambito delle quali gli utenti si
scambiavano analogo materiale pedopornografico. A seguito dell’estensione della perquisizione
presso l’abitazione dell’attuale ricorrente, le forze dell’ordine avevano rinvenuto un hard disk Samsung
sul quale erano stati salvati alcuni file multimediali di tipo pedopornografico, nonchè un ulteriore
telefono cellulare all’interno del quale erano stati trovati diversi documenti di analogo contenuto. Nel
ritenere infondato l’appello proposto nell’interesse del C., la Corte territoriale ha rilevato come non vi
fosse alcun elemento ostativo alla declaratoria di responsabilità penale per le vicende in
contestazione. In particolare, i giudici di seconde cure hanno precisato come l’unico soggetto in
possesso dello smartphone fosse proprio l’odierno ricorrente, nè tantomeno erano emersi nel corso
del giudizio elementi idonei a prefigurare un uso promiscuo dell’apparecchio telefonico anche da
parte di altre persone. Peraltro, secondo l’id quod plerumque accidit, il telefono cellulare costituisce
uno strumento di comunicazione ad uso tendenzialmente esclusivo.
Quanto alla fattispecie di cui all’art. 600 quater c.p., il Collegio ha rilevato come la ricostruzione
fattuale effettuata dal primo giudice non lasciava trasparire alcun dubbio circa la sussistenza della
responsabilità dell’odierno prevenuto. Ed infatti, nell’hard disk rinvenuto presso l’abitazione del C.
era stata trovata traccia di file pedopornografici cancellati dal computer in epoca antecedente
all’istallazione di una nota applicazione per la cancellazione sicura dei dati “CCleaner”. Da tale
circostanza, i giudici di appello hanno ragionevolmente desunto che l’imputato avesse deciso di
utilizzare tale sofisticata applicazione proprio al fine di evitare che rimanesse traccia di taluni file che
egli deteneva, utilizzava e poi cancellava. Alla luce degli elementi emersi in sede processuale, la
Corte territoriale ha evidenziato come la condotta dell’odierno ricorrente risulti particolarmente
insidiosa e pericolosa, anche in considerazione dei plurimi contatti intrattenuti con altri soggetti
parimenti dediti all’utilizzo di video pedopornografici.
3. Tanto premesso può procedersi all’esame dei motivi di ricorso.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è invero articolato su censure in fatto ed è genericamente reiterativo
di doglianze difensive già prospettate con l’atto di appello, a cui la Corte territoriale ha fornito risposte
esaustive in fatto e corrette in diritto.
Ed invero, il ricorrente solo formalmente ha indicato una serie di doglianze riguardanti vizi della
motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa
come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza,
ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, nè tantomeno ha
indicato un’incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione. La censura
difensiva, infatti, denuncia congiuntamente, genericamente ed indistintamente i vizi di mancanza,
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Al riguardo, giova ricordare che il vizio di
cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua
natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di
motivazione in forma alternativa o cumulativa. Ed infatti, non può rientrare fra i compiti dei giudici
di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art.
581 c.p.p., comma 1, lett. c), (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39122/2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n.
5730/2019; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 38676/2019). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, in più
occasioni, chiarito che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al
medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di
legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità,
e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente
manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (Cass. pen., Sez. II, sent.
n. 19712/2015).
4.2. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del
provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: sia “effettiva”, ovvero
realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia “manifestamente illogica”, perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non
viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente “incompatibile”
con altri atti del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a
sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo
logico (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 41738/2011; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 10951/2006; Cass. pen.,
Sez. II, sent. n. 36119/2017).
Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle
che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà su aspetti
essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Conseguentemente, sono inammissibili
tutte le doglianze volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire
alle diverse prove ovvero ad evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass.
pen., Sez. VI, sent. n. 13809/2015).
Nè, per altro verso, è consentito il ricorso per Cassazione che, sub specie della violazione dell’art.
192 c.p.p., giunge per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale
probatorio, e non, invece, sulla denunzia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla
ricostruzione del fatto (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 43963/2013; Cass. pen., Sez. VI, sent. n.
13442/2016).
4.3. Nel caso di specie, le deduzioni difensive espongono, in realtà, questioni di merito la cui
valutazione è preclusa ai giudici di legittimità.
Sul punto, va rilevato come la Corte di Appello abbia fornito puntuale ed esaustiva risposta alle
censure sollevate con gli atti di gravame, sia saldandosi alla motivazione della sentenza di primo
grado, sia disattendendo puntualmente le argomentazioni – in fatto – spese con i motivi di appello e
sostanzialmente reiterate con il presente ricorso. In particolare, ad avviso dei giudici di seconde cure,
costituisce un dato certo, alla luce della ricostruzione effettuata in sede di merito, che l’unico soggetto
ad avere la disponibilità dello smartphone fosse proprio l’odierno ricorrente. Ed infatti, non sono mai
emersi nel corso del giudizio elementi oggettivi, spunti investigativi ovvero specifiche piste
alternative tali da poter ritenere configurabile la possibilità di un uso promiscuo, da parte di altre
persone, del telefono cellulare. Peraltro, l’apparecchio telefonico costituisce uno strumento di
comunicazione ad uso tendenzialmente esclusivo, che è stato rinvenuto in possesso proprio del C. nel
corso della perquisizione personale svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta.
Anche in sede di legittimità, la difesa si limita ad effettuare mere congetture ed alternative letture dei
dati probatori emersi, prive di qualsivoglia riscontro di carattere oggettivo e decisivo.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
5.1. Privo di pregio, in quanto generico ed essenzialmente articolato in fatto, risulta infatti il secondo
motivo di ricorso.
Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi. Ed invero, il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre
le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell’ipotesi della genericità del
ricorso, non soltanto l’aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4521/2005), che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, all’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39598/2004). In
particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare
con esattezza i punti oggetto di gravame, bensì di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene
ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, gli elementi
che si pongono a fondamento delle censure.
5.2. Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in
cui la Corte territoriale ha specificamente disatteso le censure difensive sollevate in sede di gravame
e, di seguito, meramente reiterate in sede di legittimità.
Sul punto, i giudici di seconde cure rilevano come nell’hard disk rinvenuto presso l’abitazione
dell’imputato sia stata trovata l’inequivoca traccia di file pedopornografici, cancellati dal computer in
epoca antecedente all’installazione dell’applicazione “CCleaner”. Valorizzando quest’ultima
circostanza, il Collegio giunge alla ragionevole conclusione che il ricorrente avesse deciso, da un
certo momento in poi, di utilizzare tale sofisticata applicazione per evitare di lasciare traccia dei dati
che egli deteneva, utilizzava e poi cancellava. Peraltro, tra i documenti cancellati – e recuperati a
seguito dell’attività espletata dal consulente della Procura – vi erano proprio i file dal contenuto
pedopornografico. L’attuale prevenuto, inoltre, risultava altresì inserito in tre distinte chat di gruppo,
nell’ambito delle quali gli utenti si scambiavano analogo materiale pedopornografico.
5.3. Dinnanzi a tali argomentazioni, il ricorrente sviluppa delle censure in fatto, chiedendo a questa
Corte di procedere ad un’inammissibile invasione delle prerogative del giudice di merito, senza,
tuttavia, evidenziare vizi logici nel tessuto argomentativo della pronunzia avversata.
Al riguardo, occorre precisare che in sede di legittimità non è consentito invocare una valutazione o
rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle dei
giudici del merito, chiedendo alla Corte di Cassazione un giudizio di fatto che non le compete. Esula,
infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 12/2000; Cass. pen.,
Sez. Un., sent. n. 22242/2011).
6. Resta da esaminare l’ultimo motivo che parimenti non sfugge al giudizio di inammissibilità.
6.1. Le censure difensive articolate in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto non meritano
accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova preliminarmente rilevare che, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in
sede di legittimità, purchè sia priva di contraddittorietà e dia conto, anche richiamandoli, degli
elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della loro concessione
o esclusione (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43952/2017). Il mancato riconoscimento delle suddette
circostanze, inoltre, può essere legittimamente motivato dal giudice valorizzando l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo, ancor di più a seguito della riforma dell’art. 62 bis c.p. –
disposta con la L. n. 125 del 2008 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente,
non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Cass. pen., Sez. I, sent. n.
39566/2017).
Posto che la ragion d’essere di tale previsione normativa è quella di consentire al giudice un
adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di
esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per
scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Tuttavia, il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti
(Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3609/2011; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 28535/2014; Cass. pen., Sez. II,
sent. n. 3896/2016; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43952/2017).
In ogni caso, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola
e discrezionale “concessione” del giudice, bensì come il riconoscimento di situazioni non contemplate
specificamente – ovvero non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., – che
presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti da esigere una più incisiva e particolare
considerazione ai fini della quantificazione della pena (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 30228/2014; Cass.
pen., Sez. II, sent. n. 14307/2017). Ne consegue che, qualora la relativa richiesta non specifichi gli
elementi e le circostanze che, se sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della
fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego delle suddette circostanze
risulta soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui
fondare il riconoscimento del beneficio (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 9836/2015).
6.2. Tanto considerato, nel presente giudizio, la Corte di Appello ha evidenziato l’assenza di elementi
favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, i
giudici di seconde cure hanno precisato come il comportamento dell’odierno imputato non possa
considerarsi affatto occasionale, bensì caratterizzato per la sua sistematicità ed insidiosità. Inoltre, i
precedenti penali che l’attuale ricorrente annovera – ovvero quattro distinte condanne per sette reati,
sia contro il patrimonio che contro la persona – precludono di riconoscergli qualsivoglia beneficio.
6.3. Quanto alle modalità di commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudizio della Corte
d’appello, che ritiene la pena irrogata dai giudici di merito del tutto proporzionata alla gravità delle
condotte oggetto di contestazione, non merita censura.
Ed infatti, le vicende ascritte al C. sono state commesse in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, sicchè risultano avvinte dal vincolo della continuazione, con maggiore gravità delle
condotte di cui al capo 2) dell’imputazione. Valorizzando i criteri direttivi sanciti dall’art. 133 c.p., i
giudici di merito giungono – con ineccepibile ed equilibrato computo – a ritenere congrua la pena di
un anno e due mesi di reclusione e 1.600,00 Euro di multa, mediante argomentazioni esenti da
manifesta illogicità e, come tali, insindacabili in sede di legittimità.
7. A norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente,
al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla Legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021.