Sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale integra il reato di cui all’art. 574 c.p.

Cass. Pen., Sez VI, 6 giugno 2023, n. 24325; Pres. Ricciarelli – Rel. De Amicis
1. Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la
sentenza di primo grado, che dichiarava S.S. responsabile del reato di cui all’art. 574 cod. pen. –
commesso in […] a decorrere dal (omissis), per avere, in violazione dell’affidamento congiunto
disposto dal Tribunale di Enna con decreto n. 1080 del 2016, sottratto la figlia minore al padre M.M.,
conducendola nella città di […] ove stabiliva il nuovo domicilio della minore in assenza di un
provvedimento autorizzativo del Giudice -, riconoscendo in suo favore le circostanze attenuanti
generiche e rideterminando in mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena irrogatale, con la
conferma nel resto della decisione impugnata e la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia,
deducendo con un motivo unico plurimi vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta
configurabilità degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, e segnatamente del dolo di sottrazione,
per avere la Corte d’appello erroneamente valutato la circostanza, dalla difesa dedotta in sede di
gravame, che il Tribunale civile di Enna aveva, con provvedimento del 18 luglio 2018,
sostanzialmente autorizzato l’imputata a condurre con sé la figlia minore presso la sua nuova
residenza piemontese in (omissis), postulandone la necessaria presenza in loco, in modo tale che ella
potesse essere esaminata dai servizi sociali, espressamente incaricati di predisporre una relazione in
ordine alla sua idoneità genitoriale, nonché in relazione alle condizioni di via attuali dei genitori e
della minore e alle condizioni abitative e di coabitazione della minore presso la nuova residenza
materna.
2.1. Si assume, al riguardo: a) che l’imputata non ha mai impedito i contatti della figlia con l’altro
genitore, il quale ha potuto esercitare senza soluzione di continuità il proprio diritto di visita e tutti i
diritti connessi al rapporto genitoriale, tenendo con sé la figlia nel periodo in contestazione; b) che le
dichiarazioni rese in sede civile dal padre, incentrate sul fatto che egli non vedeva la minore dal
(omissis), ovvero da quaranta giorni, sono intrinsecamente inattendibili; c) che le risultanze
anagrafiche, secondo cui in data (omissis) la minore era ancora residente nel primo Comune di
residenza della madre, ossia in […], sono irrilevanti rispetto alla situazione sostanziale, in
considerazione del loro mancato tempestivo aggiornamento.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancellerie di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2023 il
Procuratore generale ha illustrato le conclusioni, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria in questa Suprema Corte in data 4 aprile 2023 il difensore
della parte civile, Avv. F.P.L.M., ha replicato alle argomentazioni esposte nel ricorso e nella
requisitoria del Procuratore generale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del
ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese
del grado.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
2. Le su esposte ragioni di doglianza sono essenzialmente orientate a riproporre, finanche in questa
Sede, una serie di censure già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che, dopo
aver richiamato i diversi passaggi dell’intera vicenda storico-fattuale oggetto della res iudicanda, ha
motivatamente condiviso le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice in relazione alle
univoche risultanze probatorie dell’istruzione dibattimentale, ponendo in rilievo, segnatamente, le
dirimenti circostanze di fatto qui di seguito richiamate: a) il Tribunale civile di Enna, con il richiamato
provvedimento interlocutorio del 18 luglio 2018, non aveva affatto autorizzato l’imputata a portare
con sé la figlia minore nel predetto Comune piemontese, ma si era invece limitato ad incaricare i
servizi sociali di predisporre una relazione sull’idoneità genitoriale del padre e della madre, sulle loro
attuali condizioni di vita e sulle condizioni abitative e di coabitazione che la minore avrebbe trovato
nella nuova residenza materna, senza nulla stabilire in ordine al domicilio o alla dimora della minore;
b) le risultanze di tali indagini, disposte nell’interesse della minore, avrebbero consentito sia di
valutare la fondatezza delle pretese dalla ricorrente azionate in sede civile, sia di regolamentare, se
del caso, i rapporti fra le parti; c) lo stesso Tribunale di Enna, come posto in evidenza già nella prima
decisione di merito, aveva altresì precisato che di ogni spostamento della minore fuori della città di
[…] ciascun genitore avrebbe dovuto dare preventiva comunicazione all’altro; d) al momento della
visita dei servizi sociali, avvenuta alla fine di (omissis), la minore non si trovava più ad […] in quanto
trasferita assieme alla madre; e) il trasferimento della minore dal luogo della sua abituale dimora
avvenne contro la volontà del padre, non coinvolto nella decisione assunta dalla madre e di fatto
impedito nell’esercizio della propria potestà genitoriale dal di lei comportamento, pur potendo ella far
cessare in ogni momento la sua condotta, per essere alla sua volontà rimessa la scelta di garantire i
contatti tra la figlia e il padre; f) se ciò fosse effettivamente avvenuto, il Tribunale civile non avrebbe
potuto ammonirla in tal senso, prescrivendole, con la successiva ordinanza interlocutoria del 31
ottobre 2018, di consentire al padre la possibilità di conversare con la minore in video-chiamata,
stabilendo, al contempo, nuove condizioni di visita, poi confermate in un provvedimento adottato in
data 11 dicembre 2018; g) il diritto di visita, disciplinato nelle sue concrete modalità di esercizio con
un provvedimento emesso dal Tribunale di Enna già nel 2017, e ritenuto ancora efficace al momento
del fatto, prevedeva incontri frequenti da tenersi nel corso del ‘intera settimana.
3. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia coerentemente ritenuto infondate le
richiamate ragioni di doglianza, per un verso escludendo, con argomentazioni logicamente esposte,
la possibilità di una differente lettura del contenuto dei provvedimenti assunti dal Tribunale civile di
Enna, per altro verso soggiungendo, ad ulteriore conforto della validità del proprio convincimento: a)
che in una relazione del (omissis) i servizi sociali di […] davano conto del fatto che, in quella data,
l’odierna ricorrente non aveva ancora provveduto al cambio della residenza della minore, che
risultava, pertanto, ancora residente in quel Comune; b) che dalla deposizione testimoniale resa dalla
parte civile nell’udienza dibattimentale celebrata in data 31 ottobre 2018 – dai Giudici di merito
ritenuta attendibile sulla base di un apprezzamento immune da vizi deducibili nel giudizio di
legittimità – emergeva la circostanza di fatto che non gli era stato consentito di vedere la figlia sin
dalla data del (omissis), per avere la madre da quel momento condotto la minore nel Comune di
(omissis) contro la sua volontà.
Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buono governo delle
implicazioni logicamente sottese al pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 22911
del 19/02/2013, I., Rv. 255621; Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545), secondo cui integra
il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga
a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà
genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora.
Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità dell’elemento
soggettivo del reato de quo, sì come integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di
sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro
la volontà dell’altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, C., Rv. 239881): profilo, questo, congruamente
evidenziato nelle conformi decisioni di merito, là dove, dopo aver puntualmente ricostruito l’intero
quadro storico-fattuale dei comportamenti tenuti dall’imputata, obiettivamente riscontrati nei loro
effetti negativi dagli stessi servizi sociali (v. pag. 7 della decisione di primo grado), ne hanno
logicamente desunto – in ragione delle modalità, del significativo lasso temporale intercorso e della
stessa collocazione territoriale dei luoghi del trasferimento – la chiara manifestazione della volontà di
rendere impossibile, e non soltanto difficoltoso, l’esercizio delle facoltà e dei diritti riconnessi alla
potestà genitoriale del padre.
4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze processuali, congruamente
illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve
rilevarsi come la sentenza impugnata sia del tutto immune dai denunciati aspetti di carenza,
contraddittorietà o illogicità del ragionamento probatorio, e l’adeguatezza delle ragioni giustificative
poste alla base del correlato epilogo decisorio non sia stata, di converso, validamente censurata dalla
ricorrente, per lo più limitatasi a riproporre una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai
Giudici di merito ovvero a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordire alle
risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia,
una diversa ed alternativa lettura che in questa sede, evidentemente, non è assoggettabile ad alcun
tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, la declaratoria di rigetto del
ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle Spese
processuali.
La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le correlative statuizioni
decisorie in dispositivo precisate, alla luce dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte
(Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,
l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile M.M. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla
Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Nessun addebito se è provata l’esistenza di un clima di sfiducia reciproca fra i coniugi

Cass. Civ, Sez. I, ord., 24 maggio 2023 n. 14396 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caprioli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …del 2021 R.G. proposto da:
A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ….
-ricorrente principale-
contro
B.B., elettivamente domiciliato in…., presso lo studio dell’avvocato ….che lo rappresenta e difende;
controricorrente-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4312-2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere MAURA
CAPRIOLI.
Svolgimento del processo
Considerato che:
Con sentenza n. 431 del 2021 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello principale proposto da
A.A. e quello incidentale proposto da B.B. avverso la decisione n. 53 del 2020 del Tribunale di Velletri
con cui era stata dichiarata la separazione dei coniugi e rigettate le reciproche domande di addebito
nonchè attribuito in favore della moglie, a titolo di mantenimento, l’assegno di Euro 1.500,00
mensile.
Il Giudice del gravame rilevava, per quanto riguarda le reciproche domande di addebito, che
l’istruttoria espletata non aveva consentito di accertare a quale dei due coniugi fosse da ascrivere la
responsabilità della crisi irreversibile dell’unione.
Riteneva infatti che erano emersi comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun
coniuge verso l’altro, che non rendevano verosimile un’univoca responsabilità dell’uno o dell’altro
coniuge ma il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l’uno
nell’altro, cosa che aveva finito per minare la fiducia di coppia e l’unione matrimoniale.
Con riguardo al contributo per il mantenimento della moglie rilevava che la decisione non fosse
censurabile.
Osservava al riguardo che la ricorrente, prima di sposarsi, aveva svolto una attività lavorativa nel
settore del commercio e durante la convivenza, protrattasi per 6 anni, dopo un breve periodo nel
quale aveva lavorato part-time, aveva cessato ogni forma di impiego continuando tuttavia a ricevere
dalla famiglia la disponibilità di Euro 2.500,00 mensili.
Rilevava che il tenore di vita era stato elevato, provvedendo il marito ad assicurare alla coniuge e
alle figlie di quest’ultima, frutto di un precedente matrimonio, una complessiva serie di benefici
(viaggi, formazione-studio, affitto, casa, permanenza all’estero) e a coltivare la propria passione per
cani e gatti di razza, presenti in quantità presso la villa di famiglia.
Sottolineava che attualmente l’appellante viveva a Firenze ed era onerata di un canone locativo di
circa Euro 700,00 mensili e svolgeva lavori occasionali; mentre l’appellato insieme al fratello. era
contitolare dell’azienda agricola “(Omissis)”, comproprietario della nuda proprietà di numerosi
immobili, terreni ed edifici di cui i genitori risultano usufruttuari e, seppure estromesso dalla
gestione diretta dell’azienda, continuava a beneficiare del sostegno economico non quantificato da
parte della famiglia d’origine, la quale traeva le proprie risorse dall’azienda e dagli immobili.
In questo quadro, riteneva corretta l’attribuzione in favore dell’appellante dell’emolumento nella
misura riconosciuta dal Tribunale, avuto riguardo alle complessive condizioni dei coniugi, al
sostegno familiare fornito dallo B.B. in costanza di matrimonio, alle risorse attuali del coniuge
obbligato, alla breve durata del matrimonio, alla capacità lavorativa prolungata e specifica della
beneficiaria.
Avverso tale sentenza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito
B.B., con controricorso e ricorso incidentale, fondato su due motivi.
Entrambe le parti hanno redatto memorie illustrative in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione di un omesso fatto decisivo che
è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. per non avere
la Corte di appello esaminato il programma di vita convenuto con la scrittura del 11 maggio 2016 in
base al quale il marito avrebbe dovuto raggiungere la moglie a Firenze al più presto, circostanza che
non si realizzò proprio a causa del deposito del ricorso per separazione in data 31.5.2016 da parte
dello B.B..
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 143,144 e 146 c.c. e del
dovere di coabitazione, per non avere la Corte di appello individuato nell’abbandono del tetto
coniugale da parte del marito la causa determinante della fine dell’unione.
Si sostiene che il giudice di secondo grado aveva accertato che la comunicazione, attraverso il
messaggio telefonico inviato nel giugno del 2016 e preceduto dal deposito in data 21.5.2015 del
ricorso per separazione, doveva considerarsi un comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Si afferma pertanto, in questo quadro, che il nuovo “programma di vita”, con cui B.B. progettava sue
venute a (Omissis) sino al (Omissis), avrebbe rappresentato un mero pretesto per allontanare
“subdolamente” la A.A..
Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 primo e comma 2 c.c.,
carenza, illogicità e genericità della motivazione in ordine al quantum del mantenimento.
Si duole in particolare che la Corte di appello avrebbe non correttamente applicato i parametri
normativi fissati dall’art. 156 c.c. che impongono di determinare l’entità dell’assegno di
mantenimento in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Il ricorrente incidentale, dal canto suo, denuncia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione
in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 e 5 c.p.c..
Lamenta infatti che il Tribunale, pur dando atto che il documento datato 11.5.2016 sottoscritto dalla
moglie rappresentava un chiaro sintomo di una volontà di rottura dell’unione ancora prima del
deposito del ricorso per separazione da parte del marito, non ne avrebbe tratto conseguenze coerenti
con la premessa non riconoscendo che tale scrittura rappresentava” la sintesi di tutto il
comportamento posto in essere dalla A.A. dal gennaio 2016 da quanto abbandonava il marito a sè
stesso lasciando prima il letto coniugale e poi la Casa di (Omissis)”.
Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 548 e 156 c.c. per non
avere la Corte di appello valutato correttamente i fatti che hanno determinato la fine del rapporto e
gli elementi oggettivi della condizione economica dello B.B..
I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente al primo di
quello introdotto dal ricorrente in via incidentale in quanto diretti a contestare l’iter argomentativo
che ha condotto la Corte di appello a rigettare la domanda di addebito, sono inammissibili.
Il Giudice di merito ha operato una ricostruzione dei fatti storici che avevano portato alla
separazione dando conto degli esiti delle prove orali.
In proposito ha evidenziato che le dichiarazioni testimoniali raccolte non consentivano di ricondurre
la responsabilità della fine dell’unione ad alcuno dei coniugi.
Il giudice del merito ha infatti osservato che, la rappresentazione data dai testi introdotti dalla A.A.
ossia di una coppia in persistente armonia, era smentita da quelli del marito i quali avevano riferito
di un rapporto in crisi a causa delle condotte di sofferenza della moglie rispetto all’acuirsi del
disturbo depressivo dello B.B. e della drastica riduzione delle risorse economiche provocata
dall’esclusione di quest’ultimo dall’azienda di famiglia.
La Corte distrettuale ha poi messo in luce che l’esistenza di un clima di sfiducia era emersa dalla
deposizione resa dallo stesso avvocato della A.A., la teste C.C. la quale, incaricata della
predisposizione della scrittura dell'(Omissis), aveva trovato “anomala” la prospettazione, fornitale
dalla A.A., di un periodo in cui i coniugi, stante il disturbo depressivo del marito, avrebbero vissuto
l’una a (Omissis) l’altro a (Omissis) per poi ricongiungersi in (Omissis)”.
La stessa redazione di una tale scrittura è stata ritenuta dalla Corte come un elemento che
contrastava “con la piena armonia della coppia”, sino al messaggio telefonico del (Omissis) inviato
dal marito.
Con riguardo alla posizione di quest’ultimo ha escluso poi che la fine dell’unione fosse riconducibile
alla presunta mancata assistenza della moglie rilevando come gli esiti delle prove orali e la stessa
condotta ambivalente tenuta da quest’ultimo non consentisse di ricondurre alla responsabilità
esclusiva della moglie la crisi irreversibile dell’unione.
Le impugnate conclusioni si rivelano pertanto sostenute da logiche ed esaurienti ragioni, dunque,
non apparenti, ancorate alle emerse ed esaminate risultanze istruttorie.
Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il
ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo
costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione
della sentenza, restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi
in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c.,
n. 4, ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure
formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo
talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione
del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass.,
Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054: Cass., Sez. 6. 8 ottobre 2014, n. 21257), ipotesi nella specie non
ravvisabili.
Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di
legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà
del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro
dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr.Cass.331/2020, Cass.
21098/2016, Cass. 27197/2011).
Neppure può dirsi integrato l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla scrittura del
(Omissis) che invero è stata oggetto di approfondita valutazione e la censura si risolve in un mero
dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione
discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
Peraltro va ricordato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
Con riferimento al ricorrente incidentale le censure si rivelano generiche e per di più volte a far
valere condotte diverse (abbandono del tetto coniugale e mancanza di assistenza durante la malattia)
da quelle poste originariamente a base della domanda di addebito (fondata unicamente sulla
sottoscrizione del documento 11.5.2016) e quindi volte ad introdurre elementi di novità rispetto alle
originarie allegazioni.
Le critiche svolte dalla ricorrente principale e da quello incidentale, al di là della formale denuncia
di violazione di legge, non censurano i principi interpretativi applicati dal giudice di merito(cfr. Sez.
Un. 2494/1982; Cass., n. 3923/2018; Cass., n. 2059/2012), ma l’esito dell’apprezzamento di fatto, senza
confrontarsi con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato, secondo cui nessuno dei
coniugi aveva fornito la prova del nesso di causalità tra la situazione di intollerabilità della
convivenza e la violazione dei doveri coniugali dell’uno e dell’altra.
Passando al terzo motivo del ricorso principale ed al secondo di quello incidentale entrambi diretti
a contestare unicamente la misura dell’assegno di mantenimento, non avendo lo B.B. censurato l’an
del diritto se non al limitato fine dell’addebito, si rivelano inidonee a scalfire il decisum.
La decisione qui impugnata infatti ha fatto corretta applicazione dei parametri di legge valutando le
concrete condizioni economiche del coniuge obbligato e le altre circostanze richiamate dall’art. 156
c.c., comma 2 ed ha ricostruito il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.
In questa prospettiva la Corte distrettuale ha comparato le due posizioni economiche
compiutamente descritte a pag 9 della sentenza impugnata ed ha rilevato, all’esito, uno squilibrio
tra le suddette posizioni ed ha quindi considerato ai fini della quantificazione dell’emolumento nella
misura di Euro 1.500,00 mensili le potenzialità lavorative e l’attitudine al lavoro della richiedente
tenendo conto dello svolgimento di lavori occasionali e della capacità lavorativa pregressa e
specifica nonchè dell’attuale condizione economica del marito e della durata del matrimonio.
Tale giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non può essere rivisitato in questa sede mediante
una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tale
non potendo considerarsi le risultanze istruttorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.,
29/10/2018, n. 27415). Con riguardo poi alle critiche fatte valere dal ricorrente in via incidentale
relative al peggioramento della sua situazione economica documentata dal pignoramento delle sue
quote e delle sue condizioni di salute si tratta di elementi già esaminati dalla Corte di appello la
quale ha messo in risalto che lo B.B., pur estromesso dalla società, continua a beneficiare di un totale
sostegno della famiglia non quantificabile sottolineando che l’intera famiglia attinge le sue risorse
dall’azienda e dal patrimonio immobiliare.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale e quello incidentale vanno
rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio
di legittimità; dispone che in caso di diffusione della presente siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato se dovuto.

Chi rinuncia all’eredità non perde l’assegno divorzile

Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023, n. 13351 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …-2021 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avv. …indirizzo PEC:
– ricorrente –
CONTRO
B.B., elettivamente domiciliata in Roma Via …presso lo studio dell’avvocato ….rappresentata e
difesa dagli avvocati…;
-controricorrente-
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO di MILANO n. 650 DEL 2020 depositata il 16/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere RITA E. A.RUSSO.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo un decremento delle
proprie condizioni patrimoniali ed un incremento delle condizioni patrimoniali della ex moglie. Il
Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la domanda. Il A.A. ha proposto appello che la Corte milanese
ha respinto osservando: a) non è dimostrato che il A.A. abbia subito un decremento della propria
condizione reddituale risultando agli atti che il reclamante abbia venduto un immobile per la somma
di Euro 350.000,00 acquistandone altro per il minore importo di Euro 220.000,00 e non risultando
provata l’effettiva stipula del contratto di mutuo asseritamente da lui contratto al fine di pagarne il
prezzo di acquisto; b) non risulta dimostrato che la B.B. abbia migliorato la propria situazione
reddituale avendo percepito nel 2019 un reddito complessivo in linea con le dichiarazioni dei redditi
riferite agli anni precedenti; nessun rilievo può essere riconosciuto all’apertura della successione
ereditaria della madre della B.B. stante la documentata rinuncia all’eredità.
Il A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso
la B.B.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale
non partecipata del 2 marzo 2023.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 la violazione
dell’art. 116 c.p.c. con conseguente falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970 n. 898, artt. 9 e 12 bis.
La parte denuncia l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell’omettere indagini istruttorie atte
sia a quantificare la massa ereditaria sia a comprendere le motivazioni sottese alla manifestata
rinuncia all’eredità della B.B.. Deduce che ha errato la Corte a non valutare il non volere migliorare
la propria condizione economica e patrimoniale, e che la signora B.B. ha “simulato” la rinuncia
all’eredità (poichè è evidente che l’accettazione avverrà a nome dei figli, consentendole di godere
appieno dei beni patrimoniali della defunta madre) al solo scopo di non perdere i diritti correlati
alla titolarità dell’assegno divorzile. Chiede l’applicazione del seguente principio di diritto “l’assegno
divorzile continua ad essere dovuto ovvero vengono a cessare i presupposti e viene a mancare il
diritto a percepirlo se l’ex coniuge rinuncia intenzionalmente ai propri diritti ereditari con
conseguente rinuncia spontanea ed autonoma con la finalità di non accrescere le proprie risorse
economiche e patrimoniali”.
2.- Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello considera la rinuncia alla eredità come un fatto documentato, che rende quindi
irrilevante, al fine di ritenere il (preteso) miglioramento delle condizioni economiche della B.B., la
chiamata ereditaria. Il ricorrente oppone, in questa sede, che si tratterebbe di una rinuncia “simulata”
ovvero con la unica motivazione di continuare a gravare sull’ex coniuge (atto emulativo), questioni
di cui nel provvedimento impugnato non vi è cenno e pertanto, egli avrebbe dovuto specificare se
ha le sottoposte al giudice d’appello, e in che termini, e se ha indicato specifici atti istruttori che la
Corte avrebbe omesso malgrado la loro rilevanza ed ammissibilità. Posto che il ricorrente non ha
assolto a quest’onere la censura deve considerarsi nuova, proposta per la prima volta in Cassazione
e quindi inammissibile (Cass. n. 15430 del 13/06/2018). Il motivo è comunque inammissibile anche
per altre ragioni, in quanto non si confronta compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento
impugnato, posto che la questione della (rinunciata) eredità materna è stato solo uno solo di uno
degli elementi tenuti in considerazione della Corte nell’ambito di una complessiva valutazione, volta
ad escludere la sussistenza dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio, che
costituisce giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.
Nè è sufficiente a superare questi evidenti difetti in punto di ammissibilità della censura la
enunciazione in ricorso di un preteso “principio di diritto” che la Corte di merito avrebbe violato; non
poggia infatti su alcuna norma di diritto positivo l’affermazione che “viene a mancare il diritto a
percepirlo (l’assegno n.d.r.) se l’ex coniuge rinuncia intenzionalmente ai propri diritti ereditari con
conseguente rinuncia spontanea ed autonoma con la finalità di non accrescere le proprie risorse
economiche e patrimoniali”. Viceversa il nostro ordinamento conosce il principio della libertà nella
accettazione della eredità (art. 470 c.c.) posto che essa involge sia scelte di convenienza economica –
dato che l’erede è tenuto al pagamento dei debiti- nonchè scelte di carattere personalissimo, legate
alle relazioni con il de cuius.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. con conseguente falsa
applicazione della L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c n. 5, per erronea
applicazione dei parametri su cui fondare la richiesta di modifica dell’assegno divorzile ed omessa
valutazione delle circostanze di fatto esistenti. La parte deduce di avere posto in luce la variazione
reddituale e patrimoniale data dal raggiungimento della soglia pensionistica e la negoziazione di un
mutuo. Il giudice dell’impugnazione ha falsamente applicato la legge 01 dicembre 1970 n. 898, art. 9
ritenendo erroneamente non essere stato dimostrato il decremento economico subito per effetto del
pensionamento e dei nuovi impegni finanziari. Al riguardo la Corte territoriale si è limitata a rilevare
la mancata traccia della stipula dell’atto di mutuo ha quindi così omesso di esaminare a priori
l’incidenza che lo status di pensionato e il debito contratto potesse avere sulla condizione economica
del ricorrente.
4.- Il motivo è inammissibile.
Si propone, sotto veste di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, una censura di merito, peraltro avverso una
sentenza conforme a quella di primo grado, deducendo da un lato il travisamento della prova,
censura inammissibile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione
costituzionalmente rilevante (Cass. n. 37382 del 21/12/2022), e deducendo quale “fatto” di cui sarebbe
stato omesso l’esame le conseguenze economiche di una condizione personale (l’essere pensionato
che ha contratto un debito) che Corte ha invece tenuto in considerazione, osservando che non è stato
dimostrato che il richiedente abbia subito un decremento dalla sua condizione reddituale; con ciò la
parte incorre anche in un evidente difetto di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
Euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed
agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti,
riportati nella oridnanza

Che valore hanno gli accordi conclusi in sede di separazione in vista di un futuro ed eventuale divorzio?

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 14 aprile 2023, n. 10031; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Conti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.A. e B.B., già uniti in matrimonio, si separavano consensualmente comparendo davanti al
Presidente del Tribunale di Cosenza sulla base di un accordo trasfuso nel ricorso presentato il
14.1.2010 che prevedeva, fra l’altro, l’obbligo del A.A. di versare alla B.B. la somma mensile di Euro
2.500,00, di cui Euro 1500,00 per la moglie ed Euro 1000,00 per i figli, considerando l’obbligo
assunto dalla B.B. di trasferire alcune quote societarie della S. al marito. Formalizzato tale atto di
trasferimento di quote in data (Omissis) con atto in Notar C.C., il Tribunale cosentino omologava la
separazione consensuale. Successivamente, lo stesso Tribunale, in data 12.9.2014, con sentenza n.
1589/2014, su domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunziava la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo gli accordi intercorsi fra i coniugi che
confermavano l’obbligazione del A.A. di corrispondere alla B.B. la somma di Euro 2.500,00 mensili
“vita natural durante”.
Il A.A. ha quindi proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo, per quel
che qui ancora rileva, la riduzione dell’assegno di divorzio e del contributo per il mantenimento dei
figli, in ragione delle mutate condizioni patrimoniali dell’obbligato e della beneficiaria.
Il Tribunale di Cosenza riteneva inammissibile sia la richiesta di modifica degli accordi assunti in
sede di divorzio – in quanto ritenuti non suscettibili di revisione in ragione della finalità dagli stessi
perseguita – che la domanda di nullità degli accordi, in quanto non esperibile con il rito camerale e
rigettava nel resto la domanda del ricorrente quanto al collocamento del minore con decreto del 13
marzo 2019.
Tale pronunzia veniva quindi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro che rigettava il reclamo
proposto dal A.A. con decreto n. 501 del 2019.
Secondo la Corte di appello il provvedimento impugnato doveva ritenersi complessivamente
conforme a legge, rilevando che in sede di separazione le parti avevano concluso un accordo avente
contenuto negoziale contenente la costituzione di una rendita vitalizia a favore della B.B. e dei tre
figli, in relazione alla regolamentazione del trasferimento delle quote di pertinenza della moglie della
società S.. Srl , ciò trovando riscontro nella previsione di un’obbligazione di trasferimento di un bene
di valore determinato a fronte di un’obbligazione di mantenimento della moglie e dei figli non
correlata alla minore età della prole o all’autosufficienza economica degli stessi. L’autonomia
negoziale che aveva governato l’accordo escludeva che potesse avere rilievo un’eventuale forzatura
della causa matrimoniale sottostante agli accordi fra i coniugi o eventuali profili di annullabilità del
negozio in relazione al possibile conflitto d’interesse fra genitori e beneficiari, trovando conferma
l’estraneità dell’accordo sul versamento mensile allo schema dell’assegno di mantenimento di cui
agli artt. 155 e 156 c.c. nel contenuto delle conclusioni congiuntamente assunte dai divorziandi in
sede di scioglimento del matrimonio, ove le somme originariamente concordate a carico del A.A.
vennero espressamente indicate come dovute “vita natural durante”.
Secondo la Corte di appello non era nemmeno possibile ipotizzare la nullità della clausola contenuta
nella sentenza di divorzio, posto che l’eventuale natura implicita alla componente assistenziale
dell’assegno non intaccava la validità dell’intero schema negoziale, radicato negli accordi di
separazione omologati nè incideva sulle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, anche
considerando l’irrilevanza dello squilibrio tra le prestazioni in ragione dell’aleatorietà del rapporto
previsto dall’art. 1872 c.c., costituto anche per donazione, a nulla rilevando la discrasia fra l’atto di
cessione delle quote e il contenuto degli accordi trasfusi nell’omologa e confermati in sede di
scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il A.A. ha impugnato il decreto della Corte di appello di Catanzaro indicato in epigrafe con ricorso
per cassazione, affidato a due motivi.
La B.B. non si è costituita.
La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 18 novembre 2022.
Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 160 c.c. e della L. n. 898 del 1970,
in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè il vizio di motivazione apparente. Secondo il ricorrente
l’interpretazione dell’accordo dallo stesso prospettata nel corso del giudizio che vi individuava una
componente assistenziale, avrebbe dovuto essere fatta propria dal giudice di merito, se questi avesse
fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. La motivazione del
provvedimento impugnato sarebbe apparente laddove la Corte di appello avrebbe ritenuto che la sola
autonomia negoziale era in grado di escludere ogni profilo di illegittimità dell’accordo.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe tralasciato di considerare l’antecedente verbale assembleare della
società S., anteriore al ricorso per separazione, nel quale la B.B., proprietaria del 50% delle quote
della S.Srl , partecipava all’aumento di capitale sociale con il conferimento della ditta individuale O.e
B.di B.B., stimata in Euro 28.991,57.
Ora, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l’atto prodromico alla cessione delle quote
della società S.della B.B.. Secondo il ricorrente se la Corte di appello avesse fatto corretto utilizzo
dei canoni ermeneutici, la stessa avrebbe dovuto ritenere che l’obbligazione assunta aveva una
componente di mera natura assistenziale, sempre revisionabile. In difetto di tale interpretazione,
l’obbligazione sarebbe secondo il ricorrente finalizzata e funzionale al successivo divorzio e dunque
invalida ai sensi dell’art. 160 c.c., comportando tale accordo la rinuncia all’assegno di divorzio per il
coniuge economicamente debole e la rinuncia al reciproco diritto alla revisione da parte del coniuge
obbligato. Gli accordi raggiunti fra le parti, tenendo conto dell’avvicendamento temporale degli atti
pubblici, se ritenuti non funzionali a realizzare la componente assistenziale dell’assegno di divorzio,
non potrebbero che essere affetti da nullità, in quanto finalizzati a condizionare la libertà decisionale
del A.A. in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale, costituendo “il prezzo del consenso del
divorzio”. Nemmeno potrebbe parlarsi, secondo il ricorrente, di contratto a favore di terzo quanto al
contributo per i figli, non essendo chiare le conseguenze dell’esercizio del potere di revoca da parte
dello stipulante nonchè del rifiuto del terzo di profittarne, potendosi ipotizzare che l’obbligazione
rimanesse in favore della B.B., tanto esponendo il A.A. al pagamento di un’obbligazione di
mantenimento aggiuntiva nei confronti della prole o della stessa B.B. che avrebbe potuto ancora
reclamare un assegno di divorzio, non essendo indicato che l’importo concordato fosse sostitutivo
dell’assegno periodico di divorzio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 160, 1382, 769 1418 e 1346 c.c.,
nonchè degli art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 1362 c.c. La Corte di
appello avrebbe esaminato solo in parte l’eccezione di nullità della clausola e non avrebbe considerato
che la radice dell’accordo negoziale era rappresentata non dagli accordi omologati, ma dalla
trasformazione societaria. In più, il fallimento del matrimonio avrebbe rappresentato la causa genetica
dell’accordo societario e del suo svolgimento nelle condizioni di separazione, limitando la libertà
decisionale del A.A. e comportando la rinuncia implicita, oltre che dell’assegno di divorzio e della
possibilità di modificare l’obbligazione di mantenimento, in violazione dell’art. 160 c.c., avendo la
Corte di appello tralasciato di valutare la sproporzione evidente dell’accordo anche in relazione agli
obblighi accessori assunti dal A.A.. La motivazione della sentenza impugnata, prosegue il ricorrente,
sarebbe contraddittoria ed apparente non considerando, laddove ammette la costituzione di una
rendita vitalizia per donazione, per giustificare la sproporzione tra prestazioni, che per la donazione
è richiesta la forma scritta ad substantiam, con conseguente nullità dell’accordo rilevabile d’ufficio.
Nemmeno sarebbe comprensibile la motivazione laddove affermava che la discrasia fra oggetto degli
accordi societari – ove vi era stata la rinunzia ad ogni altro diritto – e oggetto dell’omologa era
ininfluente, risultando dal collegamento di tutti gli atti, che la relativa obbligazione avrebbe avuto
causa nel fallimento del matrimonio.
I motivi, che meritano un esame congiunto, sono in parte infondati e in parte inammissibili per le
ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che questa Corte ha avuto modo di ribadire che gli accordi con i quali i coniugi
fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale
divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio
fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. Ne
consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano
il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare
le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva
pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del
matrimonio (Cass., n. 11012/2012; Cass., n. 2224/2017; Cass., n. 20745/2022 e Cass., n.
28483/2022).
Si tratta di un indirizzo risalente (Cass. nn. 2955/98, 1315/96, 9416/95, v. anche Cass. n. 1801/2000)
secondo il quale “il principio dell’indisponibilità dei diritti è motivato dalla riflessione che gli accordi
preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici
preconcordati ma – quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al
divorzio – anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare, venendo così ad incidere su uno
status personale ed a limitare la libertà di difesa nel successivo giudizio di divorzio. Fino alla
pronuncia del divorzio i soggetti sono legati dal vincolo coniugale e non possono pertanto derogare
ai diritti ed ai doveri derivanti dal matrimonio”).
Un orientamento parzialmente diverso si è manifestato per effetto di altre pronunce di questa Corte
che hanno sancito l’efficacia di accordi patrimoniali futuri tra i coniugi, quali espressione della loro
autonomia contrattuale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass., 21
dicembre 2012, n. 23713; Cass., 8 novembre 2006, n. 23801).
In questa direzione, Cass. n. 24261/2015 ha ritenuto, superando l’indirizzo tradizionale orientato a
considerare gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in
vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perchè in contrasto con i principi di
indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre, cfr. Cass. n. 6857/1992),
che “l’accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni
comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora
dà vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n.
23713/2012).
Di recente questa Corte ha poi ritenuto che in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di
separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti
eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di
un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante” il giudice del divorzio,
chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla
qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa
aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei
rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il
diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in
ragione della crisi familiare)” – cfr. Cass., n. 11012/2021 -.
Ora, reputando il Collegio di dovere dare continuità ai principi da ultimo ricordati, nel caso di specie
assume rilievo centrale la circostanza che gli ex coniugi, nel proporre domanda congiunta di
cessazione del vincolo nascente dal matrimonio ebbero a concordare l’obbligo a carico del A.A. di
corrispondere alla B.B. la somma di Euro 2.500,00 mensili, della quale Euro 1.500,00 per la stessa
ed Euro 1000,00 per i figli, con la specifica pattuizione che “Le parti stabiliscono proprio in virtù di
quanto sopra (conferimento e cessione quote societarie) che l’importo di Euro 2.500,00 sarà
corrisposto dal sig. A.A. vita natural durate.” Tale formulazione era stata preceduta dalla esplicita
indicazione che detto contributo era corrisposto in relazione alla cessione della B.B. in favore del
A.A. delle quote della ditta O. e B.i di proprietà della B.B., confluite nella società S.di proprietà degli
ex coniugi. Tali accordi, ammessi dalla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16 in sede di divorzio
congiunto, costituiscono il contenuto della sentenza che pronunzia il divorzio, dopo che l’autorità
giudiziaria abbia verificato “l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle
condizioni all’interesse dei figli.” Ora, la Corte d’appello ha accertato in fatto – con motivazione
ampiamente rientrante nel minimo costituzionale (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014) e non passibile di
rivalutazione alcuna in sede di legittimità- che le parti, in sede di separazione, hanno convenuto la
costituzione di una rendita vitalizia stabilendo che, a fronte della cessione di quote societarie dalla
moglie al marito, costituente lo scopo reale della pattuizione della rendita, questi avrebbe corrisposto
un assegno a lei ed ai figli, anche quando costoro sarebbero divenuti maggiorenni, dunque senza
soluzione di continuità. E tale manifestazione di autonomia negoziale è stata trasfusa anche negli
accordi di divorzio congiunto, omologato dal Tribunale, nei quali si stabiliva che la corresponsione
in parola era “vita natural durante”. Ne consegue che, non trattandosi di pattuizione di un assegno
divorzile, bensì di costituzione di una rendita, il ricorso al procedimento di revisione L. n. 898 del
1970, ex art. 8 era da ritenere inammissibile come dispose il Tribunale e come in definitiva confermò
la stessa Corte di appello, rigettando il ricorso proposto dal A.A.. Tanto è sufficiente per ritenere la
correttezza della decisione impugnata, pienamente in grado di resistere alla censura proposta dal
ricorrente con il primo motivo.
Quanto invece alla censura della argomentazione svolta ad abundantiam concernente la nullità della
clausola, inserita dalla Corte territoriale nella motivazione “per completezza”, la stessa è
inammissibile alla stregua dei principi già espressi da questa Corte, alla cui stregua deve ritenersi
inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione
della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, in quanto la stessa, non costituendo una “ratio
decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto,
essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Cass., n.
18429/2022; Cass., n. 8755/2018).
Il ricorso, sulla base delle superiori argomentazioni, va quindi rigettato.
Nulla sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari
a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

L’immobile abusivo può rientrare nell’asse ereditario?

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 17 aprile 2023, n. 16141; Pres. Andreazza, Rel. Cons. Semeraro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere –
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza del 10 ottobre 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’istanza presentata da A.A.
e B.B. di estromissione dal procedimento sorto a seguito del provvedimento della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 7 giugno 2021 di esecuzione dell’ordine di demolizione
contenuto nella sentenza della Pretura di Lucera del 23 maggio 1997, irrevocabile il 17 giugno 1997,
di applicazione della pena nei confronti di C.C. e D.D., per i reati ex artt. 20, lett. c), L. n. 47 del
1985, 1-sexies L. n. 431 del 1985, 734 c.p., perchè, in qualità di proprietari, realizzarono, in assenza
di concessione edilizia e di ogni autorizzazione, in area sottoposta a vincolo ambientale, un immobile
di un piano di 91 mq., 4 verande di varie dimensioni, una scala ed una recinzione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.A. e B.B., eredi dei
condannati, deducendo con l’unico motivo il vizio di motivazione.
Il Tribunale di Foggia avrebbe errato nel ritenere che i ricorrenti abbiano acquistato l’immobile mortis
causa.
La zona su cui insiste l’immobile abusivo sarebbe stata interessata da occupazioni abusive del terreno,
di proprietà di terzi, in seguito oggetto di più edificazioni. I soggetti occupanti sarebbero stati
condannati per i reati edilizi commessi, con il relativo ordine di ripristino.
Per effetto dell’occupazione abusiva, l’unico diritto esercitato sugli immobili sarebbe il possesso: o
perchè mantenuto nel tempo o perchè acquistato attraverso atti in forma di scrittura privata.
L’immobile de quo, come gli altri, sarebbe “sconosciuto ai pubblici registri immobiliari”; nel caso
esaminato, la successione dei genitori non avrebbe avuto alcun bene da trasferire; non vi sarebbe stato
un testamento che abbia disposto sull’immobile abusivo nè i ricorrenti avrebbero ereditato o acquisito
il possesso dell’immobile. Per l’assenza di beni, non avrebbero potuto neanche rinunciare all’eredità.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’ordinanza, non vi sarebbe stato alcun acquisto iure
hereditatis dell’immobile abusivo, non avendo ereditato alcunchè.
La giurisprudenza richiamata dall’ordinanza in tema di demolizione di opere abusive ereditate sarebbe
inconferente, perchè l’immobile sarebbe un “bene fantasma, non censito, non ereditabile”, non oggetto
di possesso da parte dei ricorrenti. L’autorità avrebbe dovuto accertare l’effettivo proprietario del bene.
L’ordinanza avrebbe ritenuto irrilevante la questione relativa alla presenza di ulteriori eredi della
sig.ra E.E. omettendo di considerare che nella fattispecie de qua sarebbe coinvolto un minore che, per
il solo fatto di essere orfano della madre, sarebbe obbligato a partecipare alle spese di abbattimento
di un immobile, pur non avendone il possesso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso infondato.
1.1. I ricorrenti deducono il vizio di motivazione rispetto ad una questione di diritto relativa al se
l’immobile costruito in assenza di permesso di costruire (o di concessione edilizia) ed autorizzazione
paesistica faccia parte dell’asse ereditario, ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p.;
il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni
di fatto, non anche a quelle di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01).
1.2. In ogni caso, è infondata la tesi in diritto proposta con il ricorso.
Risulta anche dall’istanza di incidente di esecuzione (p. 2) che i ricorrenti sono gli eredi di C.C. e
D.D., che erano i loro genitori, e nei confronti dei quali fu emessa dal Pretore di Lucera il 23 maggio
1997, irrevocabile il 17 giugno 1997 la sentenza ex art. 444 c.p.p. contenente l’ordine di demolizione
dell’immobile abusivo. E’, dunque, incontestata la qualità di eredi dei ricorrenti, come indicato
nell’ordinanza impugnata.
1.3. I ricorrenti affermano erroneamente che l’immobile abusivo non possa rientrare nell’asse
ereditario e che non si trasmetta iure hereditatis, in base alla argomentazione per cui l’immobile,
essendo abusivo, sarebbe “sconosciuto” ai registri immobiliari ed inidoneo a far parte dell’asse
ereditario.
1.4. Dalla sentenza definitiva risulta che i condannati erano i proprietari dell’immobile abusivo, che
ha una sua chiara consistenza, secondo quanto emerge dal titolo esecutivo, come prima indicato.
Dunque, non è un “immobile fantasma”, ma una cosa già oggetto di diritto di proprietà con le
dimensioni ben descritte nell’imputazione della sentenza.
1.5. Come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (cfr. Sez. U Civili, n. 25021 del
16/04/2019, in motivazione), l’immobile abusivo oggetto di demolizione è parte dell’asse ereditario,
si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria, salvo il caso della rinuncia, che
nel caso in esame non risulta effettuata.
1.5.1. Secondo le Sezioni Unite Civili, la comunione ereditaria “… ha ad oggetto i beni che
componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito
dell’apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all’eredità ed una
pluralità di accettazioni (espresse o tacite). La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla
volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione “volontaria”, mancando un atto negoziale
diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni “incidentali” (“communio incidens”), in quanto
sorge per il verificarsi del mero “fatto giuridico” della pluralità di acquisti della medesima eredità…”.
1.5.2. Secondo la giurisprudenza, la nullità ex art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 è, infatti, relativa ai soli
atti tra vivi, restando esclusi gli acquisti di beni immobili abusivi mortis causa.
Tale norma prevede che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria…”.
Cfr. Sez. U Civili, n. 8230 del 22/03/2019, Rv. 653283, che hanno affermato il principio per cui “la
nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985
va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione,
e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione
al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati
nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del
titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile,
proprio, a quell’immobile”.
Nello stesso senso, la sentenza citata n. 25021 del 16/04/2019, per cui “restano fuori dal campo di
applicazione dell’art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985, così come – d’altra parte – dal campo di
applicazione dell’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (e prima dell’art. 17, comma 1, della L.
n. 47 del 1985), gli atti mortis causa e, tra quelli inter vivos, gli atti privi di efficacia traslativa reale
(ossia quelli ad effetti meramente obbligatori), gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali
di garanzia o di servitù (espressamente esclusi dalle richiamate disposizioni) e – come si vedrà nel
prosieguo – gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali (artt. 46,
comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della L. n. 47 del 1985)”.
1.6. L’ordinanza impugnata, che ha confermato l’ingiunzione a demolire nei confronti degli eredi dei
soggetti condannati per i reati edilizi, ha correttamente ritenuto che l’immobile sia parte del
patrimonio ereditario di cui sono titolari i ricorrenti.
1.7. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l’ordine di demolizione delle opere abusive
emesso dal giudice penale ha carattere reale ed ha natura di sanzione amministrativa a contenuto
ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto
col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti
estranei alla commissione del reato (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403; Sez. 3,
n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175).
1.8. Pertanto, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell’ipotesi di acquisto
dell’immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del
condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è
preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico,
alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato.
1.9. Generico ed irrilevante appare il riferimento ad eventuali eredi minori della sig.ra E.E., terza
figlia di C.C. e D.D., deceduta il giorno (Omissis), prima che la sentenza di condanna diventasse
irrevocabile. Come correttamente rilevato dall’ordinanza, l’eventuale notifica dell’ingiunzione di
demolizione agli eredi di E.E. non incide in alcun modo sulla decisione nei confronti dei ricorrenti.
2. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condannano i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2023

Sì all’assegno divorzile se l’attività casalinga è stata svolta in base a una scelta condivisa con l’ex marito

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 marzo 2023, n. 8162; Pre. Acierno, Rel. Cons. Falabella
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 5 novembre 2020 la Corte di appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto
da A.A. avverso la pronuncia con cui il Tribunale del capoluogo abruzzese aveva: dichiarato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso A.A. e B.B.; affidato la figlia minore della
coppia ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre; disposto che il padre contribuisse al
mantenimento della figlia minore con un assegno di Euro 415,00 mensili, oltre che partecipando alla
metà delle spese straordinarie; dichiarato spettare alla moglie un assegno divorzile di Euro 400,00
mensili.
2. – Con tre motivi di impugnazione ricorre per cassazione, contro detta sentenza, A.A.. Resiste con
controricorso B.B.. Vi sono memorie.
Motivi della decisione
1. – Deve darsi atto, preliminarmente, dell’inammissibilità del controricorso, il quale è stato proposto
da difensore munito di procura non avente carattere di specialità, in quanto “rilasciata nell’ambito del
giudizio di primo grado” (cfr. epigrafe dell’atto). E’ appena il caso di ricordare che la procura per il
ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla
sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità
dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (per tutte: Cass. 27
agosto 2020, n. 17901; Cass. 7 gennaio 2016, n. 58); il detto principio opera anche per il controricorso,
in forza del richiamo contenuto nell’art. 370, comma 2, c.p.c. (Cass. 7 marzo 2003, n. 3410, in
fattispecie in cui la procura di assumeva conferita a margine dell’atto introduttivo della precedente
fase di giudizio in data perciò anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato).
2. – Il primo mezzo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112. c.p.c. in relazione
alla l n. 898/1970, art. 5, comma 6, ed all’art. 156 c.c., per avere la Corte di appello di L’Aquila accolto
la domanda di assegno divorzile, mai chiesta dalla coniuge, che ha sempre espressamente richiesto
l’assegno di mantenimento”. Secondo il ricorrente la pronuncia impugnata non avrebbe rilevato il
vizio di ultrapetizione presente nella sentenza del Tribunale; questa aveva riconosciuto l’assegno ex l.
n. 898/1970, art. 5, comma 6, a B.B., la quale si era però limitata a domandare giudizialmente
l’aumento dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Il ricorrente sottolinea, al
riguardo, la diversità esistente tra le due forme di contribuzione, rimarcando sia i presupposti cui deve
essere ancorato il riconoscimento dell’assegno divorzile, sia i parametri valutativi normativamente
prefissati ai fini della concreta determinazione dell’assegno di divorzio.
Il motivo è infondato.
Ha osservato la Corte di appello che il Tribunale aveva correttamente qualificato la domanda di B.B.
quanto all’aumento a Euro 500,00 dell’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione quale
domanda di riconoscimento dell’assegno dovuto ex art. 5, comma 6, cit., attribuendo rilievo
all’oggetto sostanziale della richiesta volta al riconoscimento di un assegno assistenziale; il Giudice
del gravame ha inoltre rimarcato che il Tribunale, nel riconoscere l’assegno divorzile, aveva verificato
la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione di un assegno di tale natura.
In tal modo, la Corte distrettuale risulta essersi conformata al principio di diritto per cui il giudice di
merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato
dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della
pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle
vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio,
nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta (Cass. 21 maggio
2019, n. 13602; Cass. 29 aprile 2004, n. 8225). Queste ultime evenienze non ricorrono, essendo
manifesto che i Giudici del merito abbiano valutato la portata concreta della domanda proposta, la
quale, del resto, proprio in quanto spiegata all’interno del giudizio di divorzio, non poteva che essere
diretta al riconoscimento dell’assegno di cui alla l. n. 898/1970, art. 5, comma 6: assegno le cui
condizione di erogazione sono state poi coerentemente scrutinate avendo riguardo alla fattispecie
dedotta in giudizio.
3. – Il secondo motivo è rubricato opponendo “nullità della sentenza per violazione o falsa
applicazione della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, per avere la Corte di Appello di L’Aquila
riconosciuto l’assegno divorzile alla coniuge che non ha mai cercato lavoro, nè in costanza di
matrimonio nè dopo, e per avere lasciato dopo tre mesi l’unico lavoro reperito”. Si lamenta che la
Corte di merito abbia riconosciuto la spettanza dell’assegno di divorzio nonostante la controparte non
abbia mai indicato di aver tentato di reperire un’occupazione lavorativa, nè chiesto di provare in via
testimoniale una tale evenienza. Sottolinea l’istante che aveva trovato smentita, nel corso del giudizio
di merito, il fatto che il rifiuto di lavorare della controparte, in costanza di matrimonio, derivasse da
un accordo coniugale.
Il motivo è inammissibile.
Per quanto qui rileva è osservato, nella sentenza impugnata: che risultava accertato lo squilibrio nella
situazione economica delle parti a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale; che l’odierna
controricorrente versava in situazione di insufficienza economica; che, come considerato dal
Tribunale, l’età di B.B. non consentiva alla medesima un proficuo inserimento nel mondo del lavoro
– essendo ella oltretutto priva di esperienze lavorative, avendo svolto per soli tre mesi l’attività di
operatrice telefonica – e di percepire redditi tali da renderla autonoma dal punto di vista economico,
“tenuto anche conto del contributo economico dovuto al mantenimento della figlia e dell’obbligo di
pagamento delle spese straordinarie a questa relative”; che andava tenuto conto della funzione
riequilibratice che l’assegno divorzile era chiamato a svolgere; che, a tale riguardo, risultava pacifico
che nel corso della vita coniugale la controricorrente aveva fornito attraverso il lavoro domestico ed
occupandosi della cura ed educazione della figlia minore, un concreto apporto alla conduzione
familiare e alla formazione del profilo economico e professionale dell’ex coniuge; che tanto doveva
ritenersi essere il frutto di una scelta condivisa tra i coniugi almeno fino al dicembre 2012, epoca
pressochè coincidente con la fine della vita coniugale.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi
natura assistenziale e natura perequativo-compensativa: quest’ultima discende direttamente dalla
declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo
volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate. In tal senso, il riconoscimento del detto assegno richiede
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli
per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia
sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in
particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed
alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n.
18287). Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere
al proprio mantenimento, è quindi derogato nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi
e anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro
coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un
assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente
più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali
(Cass. 28 luglio 2022, n. 23583; Cass. 8 settembre 2021, n. 24250).
Ciò posto, l’accertamento della mancata autosufficienza economica contenuto nella decisione
impugnata integra un accertamento di fatto che sfugge, in sè, al sindacato di legittimità: nè il ricorrente
ha sviluppato, sul punto, una censura motivazionale; nella rubrica del motivo è evocato, bensì, l’art.
360 c.p.c., n. 5, ma l’impugnativa non risulta articolata avendo riguardo a doglianze di omesso esame
di fatto decisivo (doglianze che, come è noto, implicano che chi ricorre indichi il “fatto storico”, il
cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e
il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”
(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
L’istante mostra, del resto, di non cogliere appieno la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia avendo
riguardo al tema che qui interessa. Infatti, come si è visto, la Corte di appello ha evidenziato che B.B.
aveva un’età che non le consentiva un inserimento nel mondo del lavoro, tale da ottenere redditi che
la potessero rendere autosufficiente economicamente (tenuto anche conto del concorso della
medesima al mantenimento della figlia); ebbene, la parte istante non si misura con tale rilievo,
limitandosi a questionare della mancata allegazione e della mancata prova della ricerca di un impiego
da parte dell’odierna controricorrente.
Il motivo appare non aderente alle ragioni del decidere anche in quanto trascura di prendere in
considerazione quanto osservato dalla Corte di merito in ordine alla funzione perequativa e
compensativa dell’assegno: il mezzo di censura non considera, cioè, i rilievi del Giudice di appello in
ordine all’attività casalinga ed educativa svolta, in base a un scelta condivisa col marito, da B.B. e al
contributo dalla stessa complessivamente fornito alla conduzione familiare e all’affermazione
economica e professionale dell’ex marito. Tali considerazioni della Corte del gravame appaiono
pienamente pertinenti in diritto, in quanto, come si è detto, l’assegno di divorzio va riconosciuto anche
laddove, a prescindere dall’esistenza di una autosufficienza economica, si tratti di compensare il
coniuge economicamente svantaggiato delle rinunce operate nel quadro delle scelte della coppia
relative alla conduzione familiare.
4. – Col terzo motivo il ricorrente lamenta “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112,
c.p.c. sotto altro profilo, per avere la Corte di appello di L’Aquila erroneamente pronunziato sulla
domanda di modifica delle condizioni di incontro padre – figlia”. Spiega chi impugna che la sentenza
di appello avrebbe ritenuto che nelle cause di divorzio, ove non ricorra l’accordo tra i genitori sulle
modalità di incontro tra genitori e figli, sarebbe corretto non decidere nulla per non modificare lo
status quo, chè, diversamente, “se ne avrebbe un turbamento dei figli la cui importanza prevale alla
corretta instaurazione dei rapporti genitoriali”.
Il motivo è palesemente infondato.
Il ricorrente formula la censura avendo riguardo alla domanda, da lui riproposta in appello, quanto
alla regolamentazione dei tempi di incontro tra di lui e la figlia C.C..
Ha ritenuto, sul punto la Corte di appello che la regolamentazione dei modi e dei termini del diritto
di visita, stabilite con la sentenza di separazione, avesse tenuto adeguatamente conto delle esigenze
del minore e del genitore non collocatario e avesse consentito un rapporto sereno ed equilibrato tra la
figlia e A.A., onde, a proprio avviso, il Tribunale aveva correttamente ritenuto di dare continuità alle
prescrizioni già adottate.
Ora, poichè il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare
detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la
soluzione del caso concreto (Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388): tale
evenienza nella fattispecie in esame per certo qui non ricorre.
5. – L’impugnazione è respinta.
6. – Nulla è da statuire in punto si spese, stante l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228
del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se
dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, il 1 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2023

Il tenore di vita matrimoniale è ancora rilevante ai fini del contributo di mantenimento

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 marzo 2023, n. 8254; Pres. Genovese, Rel. Cons. Casadonte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza n. 3076-2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato la
separazione giudiziale tra la sig.ra A.A. e il sig. B.B., coniugati dal (Omissis).
2. – Per quel che qui ancora rileva, l’adito tribunale ha posto a carico del marito l’obbligo di contribuire
al mantenimento della figlia C.C. (nata il (Omissis)) nella misura di Euro 800,00 al mese, con
rivalutazione ISTAT e rimborso del 50% delle spese straordinarie, mentre ha rigettato la domanda
della moglie volta ad ottenere un contributo di mantenimento per sè.
3. – Con sentenza n. 2395/2020, pubblicata in data 29 giugno 2020, la Corte d’appello di Napoli,
decidendo sull’appello spiegato dalla sig.ra A.A., ha parzialmente accolto il gravame, rideterminando
l’assegno di mantenimento in favore della figlia C.C. in Euro 1.150,00 mensili, con decorrenza dalla
domanda.
3.1.- Più specificamente, la Corte di merito ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato
riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’appellante, in quanto, pur potendosi
presumere che la cessazione di ogni attività lavorativa nel 1999 fosse stata concordata con il marito
per una migliore gestione della famiglia, non risultava tuttavia specificamente allegata nè, tantomeno,
documentata alcuna iniziativa concreta volta alla ricerca di un’attività lavorativa, nonostante la
comprovata pregressa e multiforme esperienza lavorativa della sig.ra A.A..
3. 2. – Era invece meritevole di accoglimento il secondo motivo d’appello, teso a censurare la
riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia C.C. in Euro 800,00 mensili, a fronte del
contributo pari a Euro 1.150,00 inizialmente disposto con ordinanza presidenziale, motivata sul
rilievo che la sig.ra A.A. non aveva fornito prova della riduzione del reddito del marito. Invero – ha
osservato la corte distrettuale – incombeva sul sig. B.B., e non sulla moglie, l’onere di documentare il
proprio decremento reddituale mediante produzione delle dichiarazioni fiscali annuali. Sicchè, non
potendo ritenersi tale onus probandi assolto dalle generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
la corte d’appello riportava l’assegno di mantenimento per la figlia C.C. all’importo di Euro 1.150,00
mensili, come originariamente stabilito nell’ordinanza presidenziale.
4. – La sig.ra A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, con atto notificato
in data 28 settembre 2020, sulla base di due motivi. Il sig. B.B. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
5. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. e 116 c.p.c. ed omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) censura la decisione impugnata per non aver riconosciuto alla
ricorrente il diritto all’assegno di mantenimento, a carico del sig. B.B..
5. 1. – A giudizio della ricorrente, la corte d’appello partenopea, con motivazione illogica ed
apparente, avrebbe omesso di considerare circostanze decisive per il giudizio, quali l’elevatissimo
tenore di vita garantito dal sig. B.B. anche dopo la fine della convivenza, a seguito cioè della
separazione di fatto intervenuta nel 2006, allorchè la ricorrente si era trasferita da (Omissis) a
(Omissis) con le figlie ricevendo fino al 2015 la somma di Euro 2.000,00 per le esigenze quotidiane,
di Euro 700,00 per l’affitto e altrettanto per la “governante”. Inoltre, non era stata considerata la
richiesta fatta dal B.B. alla moglie di rinunciare al lavoro per dedicarsi alla famiglia, i gravi problemi
di salute di C.C., affetta da anoressia, la durata del matrimonio (dal 1993), l’età della ricorrente al
momento dell’instaurazione del giudizio di separazione (46 anni), la criticità occupazionale che
affligge la Regione Campania.
6. – Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. ed omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) lamenta l’erroneità della rideterminazione dell’assegno di mantenimento
in favore della figlia C.C. effettuata dalla corte d’appello, essendosi la stessa limitata a confermare
quanto statuito nell’ordinanza presidenziale senza tenere conto delle accresciute esigenze economiche
della figlia nei quattro anni decorsi dall’instaurazione del giudizio di separazione.
7. – Tanto premesso il primo motivo è fondato e va accolto.
7.1. – Costituisce principio interpretativo ormai acquisito che la separazione personale, a differenza
dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli
necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il
dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione
temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell’assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; id. 16809/2019; id. 5605/2020;
id.4327/2022).
7.2. – Ciò posto è stato altresì precisato, in relazione allo stato di bisogno che giustifica il contributo
e rispetto al quale rilevano sia i redditi percepiti dal coniuge richiedente che la sua capacità lavorativa,
che l’attitudine al lavoro proficuo valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di
mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza
limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di un ‘attività lavorativa e con esclusione di mere
valutazioni astratte e ipotetiche (Cass.24049/2021).
7.3. – Ebbene, nel caso di specie la corte territoriale non si è attenuta a questi principi là dove ha
respinto la domanda di mantenimento della sig.ra A.A. senza alcuna considerazione, da un canto del
tenore di vita matrimoniale, ed ancora rilevante ai fini del contributo di mantenimento, e dall’altro,
all’effettiva possibilità di reperire un lavoro adeguato nella zona di trasferimento ((Omissis) prima e
(Omissis) dopo).
7.4.- Infatti, per quanto riguarda il tenore di vita non è contestato che la famiglia abbia potuto
beneficiare di una buona disponibilità finanziaria assicurata dal lavoro del sig. B.B. – conduttore
radiofonico e disc-jochey, noto con lo pseudonimo di D.D. – e che ciò sia proseguito anche dopo il
trasferimento in Campania della sig.ra A.A. con la figlia mediante il versamento da parte del marito
della somma mensile di circa Euro 3.400,00 (Euro 2000,00 oltre Euro 700,00 per affitto ed oltre Euro
700,00 per la governante).
7.5.- Tale disponibilità non è stata considerata dalla corte territoriale mentre è in realtà rilevante ai
fine di ricostruire l’effettivo livello di vita matrimoniale e il contributo dalla stessa fornito.
7.6.- Inoltre, la corte d’appello non ha considerato l’effettiva possibilità per la sig.ra A.A. di reperire
un’adeguata attività lavorativa, in una regione che conosce notoriamente tali problemi, ma anche in
ragione delle caratteristiche specifiche delle esigenze di cura della figlia e delle difficoltà, pure
riconosciute, quali l’indisponibilità di un mezzo di trasporto personale.
7.7. – A questo riguardo, infatti, la corte territoriale ha motivato erroneamente il rigetto con la “poco
incisiva” ricerca di un posto di lavoro allegata dall’appellante e con il mancato riferimento
all’eventuale richiesta del reddito di cittadinanza, in una prospettiva astratta che non può
automaticamente condurre ad escludere l’osservanza dell’obbligo, ancora normativamente esistente
in sede separativa, di assistenza materiale a favore del coniuge che non disponga di propri mezzi
adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale.
8. – Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, dovendosi procedere al suo esame
solo alla luce della comparazione complessiva delle capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi
separati, se non altro per regolare la contribuzione e la determinazione delle spese straordinarie che –
in siffatto contesto caratterizzato da una evidente disparità redditual-patrimoniale – non può essere
determinata senza misurare la effettiva capacità di ciascun genitore di garantire alla minore il tenore
di vita quo ante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
Napoli, diversamente composta.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 20 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2023

L’avarizia ossessiva e il regime pervasivo di risparmio domestico integrano il reato di maltrattamenti

Cass. Pen., Sez. VI, sent., 17 febbraio 2023, n. 6937 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Giordano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. GIORDANO Emilia A. – rel. Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe
Riccardi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Stefano Delsignore, per la parte civile B.B., che ha depositato conclusioni scritte e
nota spese;
uditi per il ricorrente i difensori avvocato…, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di A.A. alla pena di anni uno e mesi
cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e alcuni episodi di lesioni (artt. 582, 585 in
relazione all’art. 576 n. 1, 61 n. 2 c.p.) commessi il 21 novembre 2015, il 13 giugno 2016 e il 22 giugno
2016 in danno della moglie convivente, B.B., anche nel periodo di separazione di fatto. La sentenza
ha confermato le statuizioni civili che prevedono la liquidazione del danno rimessa al giudice civile.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti
strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge processuale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., e penale, ai fini della
configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, e cumulativi vizi di motivazione in relazione
alla necessaria verifica del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,
costituita parte civile. Osserva il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata, che si
adagia su quella di primo grado, non compie un vaglio di attendibilità, alla luce dei criteri di maggior
rigore previsti dalla giurisprudenza, della persona offesa dal reato e non esamina adeguatamente i
rilievi difensivi che si fondano sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nella causa
civile per l’affidamento della figlia minore della coppia e “dirompenti” in punto di attendibilità
intrinseca della B.B. sottolineandone l’atteggiamento difensivo (nel corso dell’esame) ai limiti della
simulazione nonchè sul giudizio espresso dai consulenti “sull’impossibilità di escludere
psicopatologie di personalità” e sulla sussistenza di indici che generalmente ravvisabili in soggetti
che “possono manifestare risposte aggressive esagerate senza provocazione esplicita” e, infine, dubbi
sull’attendibilità che possono riguardare un soggetto nei confronti del quale si è ravvisata “una
struttura personologica di tipo isterico o bipolare”. Vieppiù, il giudizio di attendibilità della
dichiarante era da valutare alla luce delle denunce, per il reato di sottrazione di minore, proposte
dall’odierno imputato e pervenuto, a seguito di avocazione delle indagini da parte della Procura
generale, alla emissione di avviso di conclusione delle indagini nonchè delle risultanze della
consulenza sulla “incompatibilità” delle lesioni con le vicende descritte dalla persona offesa. Gli
elementi di riscontro, valorizzati nella sentenza impugnata, sono inidonei ad assolvere tale funzione
sia perchè autoreferenziali sia perchè la persona offesa aveva avvicinato le amiche testi indirette-
anche prima della loro escussione sia perchè, infine, il padre della persona offesa, in merito ad uno
degli episodi di lesioni, aveva riferito che le lesioni le erano state cagionate dalla figlia minore. Infine
la sentenza impugnata ha obliterato la portata dell’apporto dichiarativo dei testi della difesa;
2.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per illogicità o manifesta
contraddittorietà, in relazione a due vicende, narrate dal padre della persona offesa (si tratta di un
episodio durante il quale il dichiarante, attraverso il telefono messo in viva voce, aveva potuto udire
le offese verso la figlia) e l’episodio del 22 giugno 2015 (in realtà 22 giugno 2016) in occasione del
tentativo dell’imputato di entrare nell’abitazione della persona offesa per prendere la figlia. Nella
ricostruzione della B.B. non vi è un riferimento alla lesione, della quale si sarebbe avveduta dopo
alcune ore, circostanza che non è verosimile, viste le qualità personali della B.B. e del padre e perchè
non venne prestata alcuna cura, circostanze che, invece, confermano la ricostruzione del consulente
dell’imputato sulla incompatibilità di tale lesione con la dinamica descritta dalla persona offesa. In
una situazione conflittuale quale quella che si era venuta a determinare fra i coniugi sono inidonei a
configurare il delitto di maltrattamenti sia l’episodio delle contumelie che le condizioni di “ri Spa
rmio domestico” che non attingono a rilievo penale e l’erronea attribuzione all’imputato di frasi
proferite dal padre. Difetta, infine, il requisito dell’abitualità;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità in
relazione ai reati di lesione sub capi b), c) e d), per questo, fermo quanto innanzi rilevato, sulla
inattendibilità della ricostruzione dell’episodio, oltre che in frontale contrasto con i rilievi del
consulente di parte. In ogni caso tali episodi si collocano in un contesto complesso, quale quello della
separazione e delle concitate fasi di consegna della minore e sono, dunque, privi del connotato di
volontarietà.
Motivi della decisione
1.II ricorso deve essere rigettato perchè proposto per motivi infondati, ai limiti della manifesta
evidenza.
2.Sono generici e manifestamente infondati i rilievi della difesa che denunciano cumulativi vizi di
motivazione, dalla carenza di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa a quelle che ne denunciano la contraddittorietà, a quelle, che infine, ne asseriscono la
illogicità in relazione alla valorizzazione, quale elemento di riscontro, dei certificati medici attestanti
le lesioni e delle dichiarazioni rese da persone vicine alla persona (il padre e alcune amiche).
Le censure della difesa, in particolare, riproducono (anche graficamente) argomentazioni sviluppate
con i motivi di appello che hanno trovato adeguata risposta nella motivazione della sentenza
impugnata che risulta completa ed articolata e che si è confrontata criticamente con le problematiche
poste dalla difesa in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie in linea con
l’ampia motivazione della sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva compiuto un’accurata
disamina delle dichiarazioni rese dalla persona offesa descrivendo il clima di sopraffazione e i
comportamenti vessatori, che già la sentenza di primo grado descrive come “peculiari”, ai quali la
persona offesa era stata sottoposta. Tale riferimento, e il punto sarà oggetto di ulteriore esame, è da
intendersi riconducibile al regime di ri Spa rmio domestico imposto alla persona offesa, e
inizialmente condiviso o, comunque, tollerato dalla donna, ma poi divenuto a questa del tutto
insopportabile, anche se non è questo solo, l’unico aspetto del sistema di vita imposto alla B.B..
2.1. A conforto del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla B.B., che costituiscono la
struttura portante delle contestazioni e del giudizio di responsabilità ai fini della ricostruzione del
clima di vessazioni e delle sopraffazioni subite, dalla persona offesa, la Corte di richiamato il
contenuto delle dichiarazioni rese dalle amiche e dal padre della donna.
Quanto alle prime, pur non essendo state le dichiaranti partecipi dirette delle dinamiche familiari,
la Corte di merito rileva che queste avevano illustrato, “il clima di ossessivo controllo ed isolamento
in cui l’imputato aveva costretto la persona offesa, fin dall’inizio della loro convivenza e
progressivamente aggravatosi dopo il matrimonio” e che hanno confermato le angherie, i soprusi e
le violenze poste in essere dall’imputato nei confronti della moglie e dalla donna confidate alle
amiche, che del resto potevano verificare, in occasione degli incontri con la B.B., il “terrore” della
donna alle continue telefonate di controllo del marito, da loro direttamente percepito (cfr. pag. 8
della sentenza impugnata). Si tratta di elementi del narrato delle dichiaranti che riferiscono fatti
anche risalenti nel tempo a comprova della abitualità dei comportamenti dell’imputato e che
costituiscono il risultato non solo di confidenze ricevute dalla persona offesa ma anche di
comportamenti da loro stesse rilevati (le continue telefonate; il terrore della B.B.) e che travalicano
le possibili suggestioni alle quali le stesse potrebbero essere state esposte per effetto
dell’avvicinamento prima della loro escussione.
2.2. Molto controversa nei motivi, ma parimenti esaminata nella sentenza impugnata (ivi, pag. 8), è
la valutazione del riscontro costituito dalle dichiarazioni rese dal padre della persona offesa che è
stato teste diretto sia del sistema di risparmio domestico cui l’imputato aveva costretto la persona
offesa che della presenza di lividi sulle braccia della figlia. Il teste ha anche precisato che, in qualche
occasione, egli aveva udito investire la donna di epiteti ingiuriosi attraverso il telefono posizionato
in via voce; che aveva, inoltre, ricevuto le confidenze delle figlia su due episodi in cui il marito le
aveva procurato lesioni, una volta perchè il marito l’aveva scossa violentemente, mentre usciva dalla
doccia facendola cadere a terra, tra il lavandino e la doccia; un’altra volta perchè le aveva messo lo
sgambetto, facendola rovinare a terra e, infine quando (e a tale episodio aveva direttamente assistito
nel mese di giugno 2016, si tratta dell’episodio contestato al capo d), spingendo violentemente la
porta blindata contro il piede della B.B. che si opponeva al suo ingresso in casa, l’imputato le aveva
cagionato delle contusioni, oggetto di contestazione al capo d).
Il ricorrente deduce che il teste stesso aveva riferito, in dibattimento, che la persona offesa gli aveva
detto che tali lividi le venivano procurati dalla figlia e che solo successivamente la B.B. gli aveva,
invece, riferito che erano esiti delle violenze del marito e la inattendibilità del racconto della persona
offesa, non superabile neppure dai riscontri, alla luce della consulenza tecnica svolta nell’interesse
dell’imputato.
La sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni
del padre della persona offesa sia per la parte delle confidenze ricevute, sia in relazione agli episodi
di lesione, in particolare quelle relative ai capi c) e d) che avevano trovato ulteriore conferma nel
contenuto dei referti medici e, per quello sub capo d), anche nelle fotografie in atti. Correttamente la
Corte non ha ritenuto condivisibile la tesi sul giudizio di inattendibilità del padre della persona
offesa, proposta già con l’appello, evidenziando come la persona offesa aveva solo con il tempo
trovato la forza di riferire il suo vissuto familiare, taciuto anche al padre che, dunque, ha riferito con
precisione e completezza quanto da lui appreso dalla figlia in distinti momenti.
Il giudice di appello ha dato atto della particolare valenza del contenuto dei referti: quello del 14
giugno 2016 (in relazione al reato sub capo c) evidenziava che la persona offesa era “provata e
sofferente” ed aveva attribuito le lesioni riscontrate a “diversi diverbi avuti con il marito”; anche il
referto sub capo d) indica l’anamnesi della paziente che coincide perfettamente, ed è pertanto stata
posta a conforto del giudizio di attendibilità della dichiarante, con il racconto dell’episodio fatto
dalla vittima e dal padre.
La sentenza impugnata ha esaminato criticamente le diverse conclusioni alle quali era pervenuto,
con riguardo alla eziologia delle lesioni, il consulente di parte dell’imputato sulla scorta di
argomentazioni in fatto del tutto logiche e coerenti e non suscettibili, pertanto, di revisione in questa
sede. La sentenza evidenzia come le modalità della presa dell’aggressore; la durata della pressione
esercitata, quanto alle lesioni del 13 giugno 2016; la tipologia delle calzature indossate dalla vittima
e la modalità di opposizione alle spinte della porta, giustificano il giudizio di inattendibilità delle
conclusioni del consulente di parte che risultano “frutto di speculazione teorica sulle possibili cause
della lesione” quanto al fatto reato sub capo c), inconferenti e non convincenti, con riguardo al reato
di lesioni sub capo d).
Le dichiarazioni rese nella immediatezza delle visita al pronto soccorso – come detto univoche nella
indicazione della causa delle lesioni refertate, quanto al primo episodio; il convergente racconto
della B.B. e del padre, oltre alla documentazione fotografica, con riferimento alle seconde
corroborano il giudizio di attendibilità della dichiarante, giudizio affatto incrinato dal rilievo che
costei (medico come il padre) non se ne sarebbe avveduta nella immediatezza quando è, invece, del
tutto naturale che la contusione (rispetto all’abrasione di immediata percezione) si riveli anche a
distanza di ore dall’evento traumatico che l’ha cagionata e che, nel momento in cui è stata constatata,
ha determinato l’accesso al pronto soccorso per la refertazione.
Sulla base del giudizio di attendibilità della persona offesa deve confermarsi anche la conclusione
della “volontarietà” delle lesioni cagionate che, pur inserendosi in un contesto di concitazione, sono
riconducibili, per le modalità esecutive, ad una vera e propria aggressione e non frutto del caso o di
movimenti bruschi.
Gli elementi acquisiti, sulla scorta di un compendio probatorio multiforme, non sono suscettibili di
ridimensionamento neppure attraverso le dichiarazioni dei congiunti dell’imputato che, viceversa,
denotano un atteggiamento di condivisione dei valori sui quali l’imputato aveva costruito il rapporto
con la B.B.. Anche per tale aspetto, dunque, il denunciato vizio di motivazione non appare
ravvisabile.
3.Non è revocabile in dubbio che l’elemento in apparenza dotato di maggior efficacia dimostrativa
sul punto della “inattendibilità” della persona offesa è costituito dalle risultanze della consulenza
tecnica di ufficio disposta nel giudizio di separazione per l’affidamento della figlia minore della
coppia e che ha determinato l’affidamento della minore ai servizi sociali. Il ricorrente ha richiamato
espressamente (e sono riportati nel Ritenuto in fatto) le conclusioni dei consulenti sulla personalità
della donna replicando gli argomenti che già con i motivi di appello (cfr. in particolare pag. 5 della
sentenza impugnata per l’analitica disamina) erano stai allegati a comprova della complessa e
travagliata sequenza della separazione iniziando dalla finalità della donna di “eliminare” la figura
paterna dal rapporto della figlia passando attraverso comportamenti diretti a trasmettere alla
minore ansie e sentimenti di contrarietà verso il padre; al ritardo della denuncia di maltrattamenti,
taciuti in sede di domanda di separazione, ed emersi solo in un momento successivo. Il panorama si
completa, nella prospettazione difensiva, con il riferimento alla denuncia della persona offesa verso
l’educatrice che seguiva gli incontri padre-figlia e con la pendenza di un procedimento a carico
dell’odierna persona offesa per le ostilità poste in essere nel corso degli incontri della minore con
l’imputato.
Ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello (pag. 10 della sentenza impugnato) non ha
condiviso il giudizio negativo sui connotati di personalità della persona offesa sconfessati dagli
elementi di prova acquisiti e dal giudizio di attendibilità intrinseca della dichiarante, fondato sugli
elementi evincibili direttamente dall’attività istruttoria svolta nel dibattimento penale, e che il
giudice di primo grado – all’esito di un procedimento di acquisizione della prova fondato sul
contraddittorio – aveva formulato sulla teste evidenziandone, oltre agli elementi di credibilità
estrinseca innanzi illustrati, anche i tratti di attendibilità intrinseci che attengono alla chiarezza,
dettaglio, costanza nel tempo della narrazione risultata conforme a quella resa in fase di indagini
(non essendo emerse discrepanze in assenza di contestazioni di rilievo); alla genuinità delle
dichiarazioni, attestata dalla chiara sofferenza manifestata dalla teste nel corso dell’esame, dai
sentimenti di vergogna e paura raccontati che le avevano impedito, per lungo tempo, di allontanarsi
dal marito.
Premesso che la consulenza di parte richiamata dalla difesa è culminata nel giudizio di inaffidabilità
di entrambi i genitori (quindi anche dell’imputato) con l’affidamento della minore ai servizi sociali
e collocazione presso la madre, rileva il Collegio che la Corte di merito ha anche richiamato, a
giustificazione dell’atteggiamento difensivo verso i consulenti e protettivo verso la figlia tenuti dalla
persona offesa, le risultanze della consulenza di parte della parte civile che ne ha evidenziato la
veridicità del racconto comprovata dalle modalità espressive attraverso cui il soggetto narrante
recupera tracce mnestiche estremamente dolorose e ha un corrispondente stato emotivo di grave
turbamento psichico. Spiega, il consulente della parte civile, come la B.B. da donna solare, in salute
e aperta al futuro, in esito alla convivenza con il marito, sia divenuta persona isolata, abbia perso le
autonomie personali riducendosi progressivamente a persona affetta da disturbo post traumatico
da stress, con momenti di aperta angoscia e idee suicidali. Una situazione psicologia, causata,
conclude il giudice di appello, evidentemente dai maltrattamenti subiti dal marito che costituisce la
ragione degli atteggiamenti difensivi tenuti dalla donna verso l’imputato dopo la separazione e nel
corso dell’azione civile.
4.Tale conclusione, oggetto, come anticipato, di analitico esame e giustificazione logica completa e
asseverata dal richiamo a composite fonti di conoscenza, riporta al centro dell’attenzione i rilievi
della difesa sulla ritenuta configurabilità del reato di maltrattamenti che, in particolare nel corso
dell’odierna udienza, i difensori del ricorrente hanno messo in dubbio sia con riferimento alla durata
dei comportamenti maltrattanti sia per la configurabilità della stessa condotta tipica. L’attenzione
delle difese si è concentrata, in particolare, sull’aspetto dell’atteggiamento di “ri Spa rmio domestico”
in cui sarebbe consistita la condotta maltrattante.
E’ indubitale, a fronte della genericità della fattispecie incriminatrice, la necessità di leggere la
condotta di maltrattamenti in termini di tipicità e tassatività poichè è compito del giudice ordinario
evitare che – a fronte della descrizione, per certi versi, non particolarmente tipizzata del fatto
represso – la norma incriminatrice possa colpire anche fatti che luoghi comuni riconducono alla
nozione di maltrattamenti ricomprendendo in tale nozione comportamenti concretamente privi di
ogni connotato di pericolosità e di idoneità all’offesa del bene giuridico.
Le osservazioni della difesa non sono, tuttavia, condivisibili.
Non occorrono molte parole per evidenziare che il rapporto matrimoniale impegna ciascuno dei
coniugi ad un progetto di vita che riguarda anche le spese e il ri Spa rmio.
L’art. 143 c.c. afferma che con il matrimonio i coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, si impegnano a contribuire ai bisogni della
famiglia dopo la precisazione che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti
e assumono i medesimi doveri.
E’ prevedibile e ragionevole che con il matrimonio i coniugi stabiliscano anche uno stile di vita,
magari improntato al ri Spa rmio, anche rigoroso e non necessitato, ma è indiscutibile che tale stile
di vita debba essere condiviso e non possa essere imposto, men che mai in quelle che sono le
minimali e quotidiane esigenze di vita in casa e accudimento personale.
Il tema che viene in rilievo non è, dunque, il ri Spa rmio domestico, ma la condivisione o imposizione
di tale stile di vita.
La persona offesa, invece, ha riferito vere e propri modalità di imposizione e coartazione del “ri Spa
rmio domestico” che non solo le state conculcate dall’imputato ma che sono state accompagnate da
modalità di controllo del marito sulla moglie che, anche per la loro pervasività, sono sconfinate in
un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla persona offesa uno stato di ansia e
frustrazione.
La sentenza di primo grado e quella di appello contengono un campionario di comportamenti
davvero singolare sulle modalità di ri Spa rmio domestico alle quali, peraltro in mancanza di
necessità impellenti poichè entrambi i coniugi avevano un lavoro e uno stipendio, l’imputato
intendeva sottomettere la persona offesa, come la scelta dei negozi in cui fare la spesa (che potevano
essere solo quelli notoriamente a costo contenuto); le caratteristiche dei prodotti (che non potevano
essere di marca e dovevano essere prodotti in offerta) sia per la casa che per l’abbigliamento,
comportamenti accompagnati da modalità di controllo particolarmente occhiute e afflittive, tanto
che la B.B. era costretta a buttare via gli scontrini; a nascondere gli acquisti; a lasciare la spesa a casa
dei genitori; a chiedere alle amiche di dire che le avevano regalato qualcosa che aveva acquistato.
Analoghe modalità impositive e costrittive connotavano anche la vita domestica della B.B. e le più
intime e personali cure per la sua persona e la gestione del rapporto con la figlia (la persona offesa
ha riferito che era costretta ad utilizzare solo due strappi di carta igienica; a recuperare, per il
successivo reimpiego, in una bacinella l’acqua utilizzata per lavarsi il viso o per fare la doccia, che
poteva fare solo una volta a settimana; ad utilizzare solo una posata e un piatto per pasto).
I rilievi del marito, poi, non si esaurivano nella mera critica di suoi comportamenti diversi da quelli
impostile perchè i rilievi alla contravvenzioni delle regole erano accompagnati da espressioni
ingiuriose e offensive che erano ben presto trasmodate dalla critica per la mancata attenzione alle
spese (l’epiteto sprecona) a giudizi totalizzanti sulla persona per la sua inettitudine che le veniva
continuamente rinfacciata (…tu sei nessuna…tu sei un’insicura…il tuo lavoro lo sanno fare tutti),
culminati, a fronte delle difficoltà avute durante il parto, nelle affermazioni “taci, le donne che
partoriscono perdono la testa, è un dato di fatto, lo dicono le statistiche e lo dice la storia die popoli,
e accompagnati da aggressioni fisiche fra le quali, oltre a spinte e strattonamenti, quella di “tirarle la
faccia”, prendendola per le guance e urlandole contro.
Emblematica (vedi sul punto la sentenza di primo grado, a pag. 5) della vera e propria condizione
di sudditanza imposta alla coniuge la circostanza in cui, avendo la persona offesa gettato un
tovagliolino di carta, l’imputato l’aveva presa, portata davanti all’immondizia e prelevato il
tovagliolino stringendola le aveva detto “questo, vedi, si può utilizzare ancora” e ciò detto lo aveva
aperto e aggiunto “questo si può tagliare addirittura in dieci pezzi”, ingiuriandola. O, ancora, la
circostanza, verificatasi nel mese di settembre 2015, quando aveva tentato di costringerla a mangiare
gli avanzi di pappa della bambina dicendole che avrebbe dovuto inginocchiarsi e mangiare la pappa
avanzata, il tutto accompagnato da ingiurie.
Risulta evidente, dall’univoco quadro descritto nelle sentenze di merito che la persona offesa era
stata sottoposta ad un risalente (la coppia si era conosciuta nel 2008; i due avevano iniziato a
convivere nei primi mesi del 2009 e si erano poi sposati nel 2013 e solo nel mese di settembre 2015 la
B.B. aveva presentato istanza di separazione) ed ingravescente sistema di vita contraddistinto da
condotte di denigrazione, mortificazioni, ingiurie – oltre al clima di isolamento sociale alla quale
l’aveva progressivamente ridotta -, sistema di vita che il ricorso, appiattito sulle condizioni di ri Spa
rmio domestico, non ha neppure preso in considerazione omettendo qualsiasi confronto con le
modalità esecutive e con il regime di controlli che l’imputato aveva attuato nel corso degli anni per
“conformare” ai propri desiderata i comportamenti della moglie.
Lineare e logica è, dunque, la motivazione con la quale i giudici di appello hanno confermato la
solidità del quadro probatorio asseverante l’abitualità delle condotte maltrattanti dell’imputato che
si è risolta in comportamenti impositivi e inutilmente vessatori e mortificanti, protrattisi per anni e
funzionali alla costruzione di un sistema di vita domestico, inizialmente tollerato dalla persona
offesa – che ha precisato di avere già scoperto tali atteggiamenti durante la convivenza ma che aveva
ritenuto potessero attenuarsi nel tempo – e che, invece, con il matrimonio e la nascita della bambina
si erano aggravati tanto che avevano finito, e questo le aveva dato la spinta per la separazione, con
il riguardare anche il rapporto della B.B. con la figlia che, secondo il ricorrente, non doveva mostrare
verso la bambina comportamenti e parole troppo dolci e affettuosi (non poteva, ad es. chiamarla
amore) che l’avrebbero resa insicura chiamandola invece, cozza o vongola.
Nel caso in esame, correttamente i comportamenti dell’imputato, riguardati sia sotto l’aspetto
oggettivo che soggettivo, sono stati sussunti nel reato di maltrattamenti perchè le condotte seriali
tenute denotano a chiare lettere sia l’abitualità che un comportamento impositivo del proprio volere
realizzato sia con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona (le descritte ingiurie
e contumelie rivolte alla persona offesa ma anche i commenti tesi a sminuirla come donna, come
madre e come medico), aggressivi (si pensi allo scuotimento, allo strattonamento, al tirarle le guance
urlando), e attraverso un sistema di vere e proprie proibizioni capaci di produrre sensazioni
dolorose ancorchè tali da non lasciare traccia e che si sono risolte in un sistema di sofferenze lesivo
del patrimonio morale del soggetto passivo e che hanno reso abitualmente dolorose le relazioni
familiari determinando uno stato di avvilimento e frustrazione.
5.Segue al rigetto del ricorso la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che si liquidano, in linea con
le previsioni di cui al D.M. n. 55 DEL 2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,
l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile B.B. che liquida in complessivi Euro 3510, oltre accessori di leg

L’assegno di divorzio ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza

Cass. Civ., Sez. III, ord., 14 febbraio 2023, n. 4450 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Giaime Guizzi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …-2020 proposto da:
A.A., domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’Avvocato…;
– ricorrente –
contro
B.B., nella qualità di amministratore di sostegno di C.C., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato…;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 597/2019 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
Stefano Giaime GUIZZI.
Svolgimento del processo
1. A.A. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 597/19, del 19
novembre 2019, del Tribunale di Enna, che – accogliendo il gravame esperito da B.B., nella qualità di
amministratore di sostegno di C.C., contro la sentenza n. …/16, del 6 giugno 2016, del Giudice di
pace di (Omissis) – ha rigettato l’opposizione dallo stesso proposta avverso il precetto con cui la B.B.
gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 3.019,00, in forza di titolo esecutivo costituito
dall’ordinanza presidenziale emessa, il 4 dicembre 2014, nell’ambito del giudizio di divorzio
pendente tra il A.A. e la C.C..
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, adottato dal Presidente del Tribunale di Enna
il provvedimento ex art. 708 c.p.c. sopra meglio individuato (che prevedeva la corresponsione, in
favore della C.C., di un assegno mensile di Euro 150,00), esso A.A. tentava più volte, sempre senza
successo, di provvedere alla corresponsione del dovuto. Il medesimo, infatti, sollecitava
ripetutamente la comunicazione del codice IBAN del conto corrente postale ove procedere
all’accredito delle somme dovute, cercando pure di effettuare il pagamento – anche in questi casi,
infruttuosamente – attraverso vaglia postali ed assegni bancari. Per tale ragione, dunque, egli
accoglieva con sorpresa l’avvenuta notificazione – in data 16 settembre 2015 dell’atto di precetto,
oltretutto per un importo non corrispondente al dovuto, pari, a suo dire, alla minor somma di E
2.700,00 (ovvero, Euro 150,00, per quindici mensilità).
Su tali basi, dunque, il A.A. proponeva opposizione, contestando, in primo luogo, la pretesa della
creditrice – alla base dell’intimazione notificatagli di pagare il maggior importo di Euro 3.019,00,
quale sorta capitale – di far decorrere l’obbligo di pagamento dal momento della domanda giudiziale,
e non dall’adozione del provvedimento presidenziale. In secondo luogo, egli contestava – in
relazione alle somme maturate dopo la pronuncia dell’ordinanza del 4 dicembre 2014 – l’imputabilità
del ritardo, essendosi, a più riprese, adoperato per procedere al pagamento.
Accolta l’opposizione dal primo giudice, la decisione eia però riformata da quello di appello, su
gravame della creditrice opposta.
3. Avverso la sentenza del Tribunale ennese ha proposto ricorso per cassazione il A.A., sulla base –
come detto – di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo è denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa
applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 e dell’art. 708 c.p.c. Si censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto che l’obbligo di pagamento dovesse decorrere, non dalla data di
adozione del provvedimento presidenziale, bensì dalla domanda giudiziale, esito motivato sul
rilievo che il diritto del coniuge divorziando a conseguire l’assegno di mantenimento non tragga
“origine da una pronuncia costituiva”, ma sia “connesso ad uno status del quale la parte è già
titolare”.
Siffatta conclusione, assume il ricorrente, non sarebbe in linea con la giurisprudenza, di merito e di
legittimità, secondo cui, al contrario, i provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale
e istruttoria, sono destinati a sovrapporsi a (o assorbire) quelli adottati in sede di separazione, solo
dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza per assenza
di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e della Cost., art. 111.
Si censura la sentenza impugnata per aver affermato, in relazione alla dedotta non imputabilità al
A.A. del ritardato pagamento, per avere egli a più riprese tentato la corresponsione del dovuto, che
“giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un’ipotesi di impossibilità della prestazione con
conseguente effetto liberatorio per il debitore”, con ciò, dunque, secondo il ricorrente, “senza nulla
motivare e chiarire”.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la corrispondenza, intercorsa tra
le parti, attestante il tentativo di esso A.A. di provvedere al pagamento a far data dall’adozione del
provvedimento presidenziale.
Orbene, secondo il ricorrente, l’esame puntuale e completo di tale corrispondenza avrebbe
certamente comportato il rigetto dell’appello proposto, giacchè non avrebbe condotto ad affermare
che esso A.A. “non ha provato – e neanche allegato – di aver effettuato il versamento delle somme
dovute”.
3.4. Infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c..
Si duole il ricorrente, in primo luogo, della condanna al pagamento delle spese dei due gradi di
giudizio, in difetto di soccombenza totale, avendo la sentenza impugnata riconosciuto valido il
precetto – in ragione dell’avvenuto pagamento “medio tempore”, da parte del debitore esecutato,
della somma di C 2.800,00 – per il minore importo di C 219,00.
In secondo luogo, si lamenta il fatto che, essendo stata la B.B. ammessa già dal primo grado al
gratuito patrocinio, la condanna alle spese, a favore dello Stato, sia stata disposta solo per il grado
di appello.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la B.B., nella già ricordata qualità,
chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Motivi della decisione
5. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 5.1. Il primo motivo è fondato.
5.1.1. Invero, risulta contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte l’affermazione,
contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’adozione – nel giudizio divorzile – dei
provvedimenti presidenziali in ordine al trattamento economico del divorziando, essendo connessi
allo “status” di parte di quel processo, farebbe, per ciò solo, decorrere gli effetti del disposto
trattamento dal momento della domanda.
Per contro, ancora nella più recente giurisprudenza di questa Corte, si trova enunciato un principio
opposto, ovvero quello secondo cui la regola generale – proprio perchè “l’assegno di divorzio,
traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio
in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale” – comporta che siano i
provvedimenti emessi nel giudizio di separazione quelli che “continuano a regolare i rapporti
economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo
coniugale”, salvo, però “il temperamento”, previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma
13, che consente al giudice del processo divorzile di sostituirli con quelli presidenziali o istruttori e
di “anticiparne la decorrenza”, purchè “con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del
caso concreto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3852, Rv. 660723-01; nel
medesimo senso già Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2020, n. 7547, secondo cui “i provvedimenti
temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria” sono “destinati a sovrapporsi”, e “ad
assorbire”, quelli adottati in sede di separazione “solo dal momento in cui sono adottati o ne è
disposta la decorrenza”, ciò che conferma, dunque, che una diversa decorrenza, rispetto al momento
dell’adozione, richiede una specifica statuizione).
5.2. I motivi secondo e terzo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – non sono,
invece, fondati.
Sebbene in termini sintetici, il giudice di appello ha motivato – ciò che esclude, in particolare, la
fondatezza del secondo motivo di ricorso – le ragioni per cui ha escluso la rilevanza dei tentativi,
compiuti dal A.A., di effettuare i pagamenti dovuti in esecuzione dell’ordinanza del 4 dicembre 2014,
affermando che “giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un’ipotesi di impossibilità della
prestazione con conseguente effetto liberatorio per il debitore”.
Affermazione, peraltro, del tutto corretta, se è vero che – a norma dell’art. 1209 c.c. – “la mera offerta
della prestazione” produce “solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore
dall’obbligazione” (Cass. Sez. 3, sent. 17 maggio 1994, n. 4818, Rv. 486645-01; in senso conforme Cass.
Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, n. 15395, Rv. 613858-01), sicchè “il creditore è legittimato all’esercizio
dell’azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora “credendi”, in quanto esso,
e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli
effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 c.c., ma non anche a determinare la
liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal
creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2015, n.
8711, Rv. 635204-C)1).
Ne consegue, dunque, che l’omesso esame – denunciato con il terzo motivo di ricorso – della
documentazione, volta a comprovare il tentativo del A.A. di pagare, è privo di conseguenze rispetto
all’esito del presente giudizio, donde l’infondatezza della censura formulata ai sensi del n. 5) del
comma 1 dell’art. 360 c.p.c..
La norma “de qua” attribuisce rilievo, infatti, solo all’omesso esame di un fatto che risulti “decisivo”,
nel senso che la sua disamina “avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (cfr., tra le
molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), ciò che accade quando il fatto
commesso sia tale “da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudic:e di merito, di
modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento” (così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n.
16812, Rv. 649421-01).
5.3. Il quarto motivo di ricorso, sulle spese di lite, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo,
trovando applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge la pronuncia
sulle spese, “perchè in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, c.p.c., sicchè il giudice
del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito
finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).
6. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e, per l’effetto, la sentenza va
cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, per la
decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo e dichiara assorbito il quarto,
cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso
magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente
giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di
Cassazione, il 22 novembre 2022

Come si prova un danno psicologico personale?

Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 17 febbraio 2023, n. 5083; Pres. Scrima, Rel. Cons. Cricenti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
A.A., con ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., ha proposto accertamento tecnico preventivo, ai fini
conciliativi, per determinare la natura e l’entità delle lesioni conseguenti ad un intervento di chirurgico
di mastectomia per carcinoma mammario, seguito da ricostruzione plastica con protesi e successivo
intervento di rimozione chirurgica della protesi infetta.
In pratica, secondo la A.A., l’intervento al seno è stato eseguito male o non correttamente trattato in
seguito: ciò ha comportato una infezione, e la conseguente necessità dell’asportazione di uno dei due
seni.
Tuttavia, a seguito della valutazione peritale in accertamento tecnico preventivo, l’Istituto E. di O. di
M. non formalizzava alcuna proposta transattiva.
A.A., quindi, ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano l’Istituto E. di O. di M. (d’ora in poi IEO)
per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità medica, da tradursi in danno biologico, morale,
da invalidità temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche e di cura.
Si è costituito in giudizio lo IEO, ed ha contestato il nesso causale fra il comportamento dei sanitari
e il danno patito, nonchè la valenza probatoria della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, ed
infine il quantum del risarcimento.
Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la responsabilità della struttura
ed ha condannato IEO alla somma complessiva di 45.718,75 Euro di risarcimento oltre agli interessi
e le spese legali.
Il Tribunale ha risarcito il danno non patrimoniale sofferto dalla paziente determinando il danno
liquidabile in 35.000,00 oltre a 10.718,75 quale risarcimento del danno per invalidità temporanea.
Quanto alla c.d. personalizzazione, non ha proceduto alla liquidazione di ulteriore somma, in assenza
di prova, nemmeno presuntiva, dell’ulteriore grado di afflittività.
La Sig. A.A. ha interposto appello al fine di contestare il quantum del risarcimento.
Lo IEO si è costituito e, a sua volta, ha proposto appello incidentale contestando, in particolare, che
dalla CTU in primo grado fosse emerso che i danni patiti dalla paziente fossero con una probabilità
superiore al 50 % ascrivibili al personale sanitario.
La Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello principale e riconosciuto un maggior risarcimento
alla A.A. di complessivi 47.830,75 Euro, rigettando l’incidentale.
Quanto al danno non patrimoniale, in particolare alla c.d. personalizzazione, i giudici di secondo
grado hanno confermato la sentenza di primo grado in assenza di elementi concreti fondanti la
richiesta di riconoscimento di un incremento a tale titolo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per tassazione A.A. affidandosi ad un unico motivo ed
ulteriore memoria.
La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo ed unico motivo di ricorso si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt.
1226-2056-2059-2697-2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in tema di
personalizzazione del danno, poichè la Corte avrebbe errato, da una parte, a disattendere la pretesa
risarcitoria a titolo di personalizzazione del danno, sebbene fosse stata allegata prova sufficiente del
pregiudizio, e dall’altra, a ritenere che la maggior incidenza del danno, rispetto ad una donna che
abbia subito la medesima lesione, non potesse essere dedotta in via presuntiva.
Secondo la ricorrente, invece, nel caso di specie, il maggior danno è facilmente presumibile, anche in
base al fatto notorio secondo cui la profonda mutilazione di un seno abbondante causa nella
danneggiata uno stato di maggiore disagio per la difficoltà di nascondere la mutilazione, rispetto ad
una donna che, pur soggetta ad una mastectomia, con seno più piccolo, è in grado di contenere e
mascherare il pregiudizio in ragione delle ridotte dimensioni anatomiche della regione mammaria-
pettorale.
In sostanza, sostiene la ricorrente che per lei che ha un senato di dimensioni superiori alla media ed
anzi particolarmente abbondanti, la asimmetria causa maggiori disagi, ossia l’asportazione di uno dei
due seni, per fatto notorio, determina un maggiore pregiudizio.
Il motivo è infondato.
La corte di merito ha ritenuto non provato un danno maggiore di quello normalmente registrabile in
casi simili. Ossia, ha ritenuto che non vi fossero prove del fatto che per la ricorrente l’asportazione di
uno dei due seni ha costituito un pregiudizio maggiore, tale da comportare personalizzazione del
risarcimento, rispetto al pregiudizio normalmente patito da una donna in questi casi.
Secondo la ricorrente quel maggior pregiudizio deriva da un fatto notorio: che per chi ha un seno di
grosse dimensioni, l’asportazione di uno dei due determina una asimmetria maggiore e dunque un
maggiore disagio psicologico o un maggiore imbarazzo.
La ricorrente dunque invoca, quale maggiore e personale pregiudizio, una ripercussione psicologica:
il disagio derivante dal non poter nascondere l’assenza di una parte, essendo quella rimasta di grosse
dimensioni, e dunque la difficoltà di nascondere questa asimmetria, rispetto invece a chi ha un seno
più piccolo e più facilmente mascherabile.
Un danno psicologico personale si prova con consulenze o anche con prove dirette (testimonianze di
parenti, amici, ecc.) e non con fatti notori.
Ad ogni modo, il fatto notorio può costituire prova, o fonte di convinzione, solo se è un fatto acquisito
alla collettività, con importante grado di certezza, proprio perchè importa una deroga al principio
dispositivo, con la conseguenza che ci si può dolere della inesatta applicazione della regola del fatto
notorio, ossia di un errore del giudice nel ritenere come notorio ciò che non lo è o viceversa, ma non
ci si può dolere se il giudice non vi abbia fatto ricorso (Cass. 4428/ 2020; Cass. 7726/ 2019; Cass.
13715/ 2019).
Ma, anche ammesso che possa censurarsi il mancato ricorso ad un fatto notorio, deve dimostrarsi che
è acquisito alla collettività, ossia che è un dato di comune esperienza che le donne con seno grande
subiscono un pregiudizio maggiore, in caso di asportazione di uno dei due seni, rispetto a quelle con
un seno di dimensioni inferiori. Il fatto notorio va cioè allegato e non solo richiamato.
Non va forse trascurato, infine, che il ricorso al fatto notorio, è in contrasto stesso con le esigenze
della personalizzazione: il fatto notorio è un dato di comune esperienza, ossia indica che,
normalmente, nella collettività, è percepito che chi ha seno grosso ha maggiore disagio quando
subisce asportazione, e dunque indica una condizione di tutte le donne che hanno quel tipo di seno,
non della ricorrente in particolare: la personalizzazione presuppone che il maggiore pregiudizio sia
individuale, ossia riguardi quel danneggiato a differenza di ogni altro che si troverebbe in quelle
condizioni, a differenza cioè della media dei danneggiati di quel tipo. Invece qui, invocare il fatto
notorio significa proprio porre nella media (delle donne con seni grandi) la danneggiata.
Va poi ricordato che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale presuppone che il
danneggiato abbia subito conseguenze anomale e del tutto peculiari (Cass. 5865/ 2021), ossia non
ipotizzabili per una categoria intera di persone: mentre, nel caso presente, si adduce un pregiudizio
che potrebbe, in ipotesi, affliggere chiunque abbia quella situazione anatomica.
Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del
dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023